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	<title>6811 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6811 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2020 n.6811</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-6-2020-n-6811/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-6-2020-n-6811/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2020 n.6811</a></p>
<p>Francesco Riccio, Presidente, Marina Perrelli, Consigliere, Estensore Processo amministrativo telematico : per il ricorso e deposito irregolari non è ammessa per la costituzione degli intimati la sanatoria ex art.. 44, comma 3, c.p.a. Processo amministrativo telematico (PAT) &#8211; ricorso e deposito irregolari- costituzione degli intimati &#8211; sanatoria ex art.. 44,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-6-2020-n-6811/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2020 n.6811</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-6-2020-n-6811/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2020 n.6811</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Riccio, Presidente, Marina Perrelli, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Processo amministrativo telematico : per il ricorso e deposito irregolari non è ammessa per la costituzione degli intimati la sanatoria ex art.. 44, comma 3, c.p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Processo amministrativo telematico (PAT) &#8211; ricorso e deposito irregolari- costituzione degli intimati &#8211; sanatoria ex art.. 44, comma 3, c.p.a. &#8211; non è ammessa.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Per mantenere intatte le finalità  del PAT ed impedirne la pratica elusione &#8211; che rischierebbe di tramutarsi in una fuga sistematica dalla forma digitale (con grave pregiudizio per le esigenze di correttezza della gestione informatica del processo amministrativo) &#8211; deve ritenersi che, se il ricorso e il deposito sono irregolari perchè non assistiti, il primo, dalla forma e dalla sottoscrizione digitale, il secondo, dalla modalità  telematica, l&#8217;irregolarità  che si verifica (diversa da quella per così¬ dire «ordinaria») non possa essere sanata dalla costituzione degli intimati in base allo schema divisato dalla norma sancita dall&#8217;art. 44, comma 3, c.p.a.. Di conseguenza, accertata l&#8217;irregolarità  dell&#8217;atto, il Collegio &#8211; ai sensi del comma 2 dell&#8217;art. 44 c.p.a. &#8211; deve, sempre e comunque, fissare al ricorrente un termine per la sua regolarizzazione nelle forme di legge. Tale termine, in quanto assegnato dal giudice (e in difetto di diversa previsione) è perentorio (art. 52, comma 1, c.p.a.). Alla sua mancata osservanza segue l&#8217;irricevibilità  del ricorso.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/06/2020<br /> <strong>N. 06811/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02814/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2814 del 2019, proposto da Antonella Bianchi, Francesca Rapi, Giulio Planera, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Francesco Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via San Remo 3;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> l&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa <em>ex lege</em> dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Stefano Bruno, Giovanni Mungioli, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della determinazione prot. n. 27048/RI/2018 dd. 21.12.2018 del Direttore dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pubblicata sul sito istituzionale a far data dal 27.12.2018, con la quale, in asserita attuazione dell&#8217;art. 1, comma 93, lett. a), della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, è stato bandito un concorso interno finalizzato al conferimento di 218 posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità , alta professionalità  o particolare specializzazione (POER);<br /> &#8211; di ogni altro e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi, per quanto occorra e ove mai ritenuti lesivi: a) della determinazione n. 136786/RU del 17.12.2018, con la quale il Direttore dell&#8217;Agenzia ha individuato 218 posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità , alta professionalità  o particolare specializzazione e suddivisione in tre livelli retributivi; b) dell&#8217;art.17 del Regolamento dell&#8217;Agenzia delle Dogane intitolato &#8220;Posizione Organizzative&#8221; approvato con det. n. 371 del 27.11.2018; c) della la diramazione dd. 24.01.2019, avvenuta a mezzo pubblicazione sul sito dell&#8217;Agenzia, con la quale è stata data notizia della modalità  di espletamento e dei criteri di valutazione della prova scritta della procedura indetta con Determinazione direttoriale n. 27048/2018; d) del (non conosciuto) atto di nomina della Commissione; e) di tutti i (non conosciuti) verbali relativi ai lavori svolti dalla Commissione giudicatrice nominata per lo svolgimento della suddetta procedura concorsuale; j) dei (non conosciuti) esiti della medesima procedura concorsuale.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 giugno 2020 la dott.ssa Marina Perrelli e trattenuta in decisione, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. I ricorrenti, tutti dipendenti dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e candidati alle procedure selettive interne per l&#8217;attribuzione di 218 posizioni organizzative indette dall&#8217;Agenzia con D.D. prot n. 27048/RI del 21.12.2018, hanno impugnato la determina di indizione della predetta procedura unitamente agli atti presupposti deducendone l&#8217;illegittimità :<br /> 1) per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonchè dei principi generali dell&#8217;azione amministrativa di cui all&#8217;art. 1 della legge n. 241/90 e dei relativi artt. 3 e 6, e, altresì¬, per illegittimità  degli atti impugnati quale conseguenza dell&#8217;incostituzionalità  dell&#8217;art. 1, comma 93, della L. n. 205/2017, nonchè dell&#8217;art. 4-bis, comma 2, del D.L. n. 78/2015, come da ultimo riformulato dall&#8217;art. 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;<br /> 2) per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonchè dei principi generali dell&#8217;azione amministrativa di cui all&#8217;art. 1 della legge n. 241/90 e dei relativi artt. 3 e 6, dell&#8217;art. 93, comma 1, della legge n. 205/2017, nonchè degli artt. 24 e 62 del D.lgs. n. 150/2009 e dell&#8217;art. 52, comma 1 bis, del D.lgs. n. 165/2001, degli artt. 3, 8, 9, 11 e 12 del D.P.R. n. 487/1994, per eccesso di potere per difetto assoluta di istruttoria e di motivazione.<br /> 2. L&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, costituita in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità  del ricorso per mancanza di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica dei ricorrenti derivante dalla procedura concorsuale in questione, nonchè per assenza di un&#8217;effettiva utilità  che potrebbe derivare dall&#8217;annullamento dei provvedimenti gravati, poichè mancherebbe qualsiasi incidenza negativa degli atti impugnati sul bene della vita di cui si assumono titolari, vale a dire l&#8217;acquisizione della qualifica dirigenziale a seguito della definizione della procedura concorsuale.<br /> 2.1. Nel merito l&#8217;amministrazione resistente ha concluso per l&#8217;infondatezza del gravame in quanto la fattispecie dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 37 del 2015 sarebbe del tutto diversa da quella disciplinata dall&#8217;art. 1, comma 93, della legge n. 205/2017, in attuazione del quale è stato bandito il concorso interno finalizzato al conferimento di 218 posizioni organizzative, oggetto di causa.<br /> 3. Con l&#8217;ordinanza n. 2048 del 4.4.2019 la Sezione ha ritenuto di dover fissare, ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, c.p.a., l&#8217;udienza pubblica del 18.12.2019 per la trattazione del ricorso nel merito, atteso il necessario approfondimento, possibile solo in tale fase.<br /> 4. All&#8217;udienza del 18.12.2019 la causa è stata rinviata all&#8217;udienza del 3.6.2020 per attendere l&#8217;esito del giudizio d legittimità  costituzionale pendente sull&#8217;art. 1, comma 93, della legge n. 205/2017, a seguito dell&#8217;ordinanza di remissione del TAR Lazio, sezione II ter, n.7067 del 3.6.2019, nonchè per consentire a parte ricorrente di regolarizzare il deposito del ricorso in formato nativo digitale.<br /> 5. All&#8217;udienza del 3.6.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 6. Il Collegio rileva che, nonostante, all&#8217;udienza del 18.12.2019, fosse stato dato il rinvio all&#8217;odierna udienza per consentire a parte ricorrente di depositare il ricorso in formato nativo digitale, tale incombente non risulta adempiuto.<br /> 7. La non conformità  dell&#8217;atto processuale alle disposizioni PAT implica un&#8217;irregolarità  dell&#8217;atto stesso, a fronte della quale, ai sensi dell&#8217;art. 44, comma 2, c.p.a., alla parte interessata deve essere assegnato un termine per la regolarizzazione. Detto termine deve considerarsi perentorio, e la relativa inosservanza determina la necessaria declaratoria d&#8217;irricevibilità  del ricorso.<br /> 7.1. In tal senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa, nell&#8217;indirizzo maggioritario, al quale il Collegio ritiene di aderire: &#8220;Per mantenere intatte le finalità  del PAT ed impedirne la pratica elusione &#8211; che rischierebbe di tramutarsi in una fuga sistematica dalla forma digitale (con grave pregiudizio per le esigenze di correttezza della gestione informatica del processo amministrativo) &#8211; deve tuttavia ritenersi che, se il ricorso e il deposito sono irregolari perchè non assistiti, il primo, dalla forma e dalla sottoscrizione digitale, il secondo, dalla modalità  telematica, l&#8217;irregolarità  che si verifica (diversa da quella per così¬ dire «ordinaria») non possa essere sanata dalla costituzione degli intimati in base allo schema divisato dalla norma sancita dall&#8217;art. 44, comma 3, c.p.a. [&#038;] Di conseguenza, accertata l&#8217;irregolarità  dell&#8217;atto nel senso di cui si è detto, il Collegio &#8211; ai sensi del comma 2 dell&#8217;art. 44 c.p.a. &#8211; deve, sempre e comunque, fissare al ricorrente un termine per la sua regolarizzazione nelle forme di legge. [&#038;] Tale termine, in quanto assegnato dal giudice (e in difetto di diversa previsione) è perentorio (art. 52, comma 1, c.p.a.). Alla sua mancata osservanza segue l&#8217;irricevibilità  del ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 febbraio 2016, n. 788)&#8221; (cfr4r. in termini Cons. Stato, 4 aprile 2017 n. 1541).<br /> 7.2. Nel caso di specie, parte ricorrente, nonostante l&#8217;espresso avviso datole nel corso dell&#8217;udienza del 18.12.2019 e il rinvio accordato anche per consentirle di provvedere al deposito del ricorso in formato nativo digitale (cfr. verbale dell&#8217;udienza del 18.12.2019), ha omesso di regolarizzare il deposito del ricorso entro il termine perentorio assegnatole, coincidente con la nuova udienza fissata per il 3.6.2020.<br /> 7.3. Preso atto dell&#8217;omessa regolarizzazione del deposito del ricorso nel termine assegnato, al Collegio non rimane che dichiarare l&#8217;irricevibilità  dell&#8217;atto introduttivo, per le ragioni sopra esposte.<br /> 8. Sussistono giusti motivi, in considerazione della definizione in rito della controversia, per compensare integralmente le spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Riccio, Presidente<br /> Marina Perrelli, Consigliere, Estensore<br /> Giovanna Vigliotti, Referendario</div>
<p> <br /> <br /> <br /> </p>
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