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	<title>6795 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6795 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2010 n.6795</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-9-2010-n-6795/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-9-2010-n-6795/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2010 n.6795</a></p>
<p>Pres. Baccarini Est. Quadri Angelo Totaro C/ Comune di Guglionesi sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello reiterativo dei motivi di primo grado Giustizia amministrativa- Appello -Sentenza- Motivi specifici &#8211; Necessità- Motivi meramente reiterativi del ricorso- Inammissibilità Con l’appello al Consiglio di Stato il ricorrente è tenuto a proporre puntuali censure contro la sentenza impugnata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-9-2010-n-6795/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2010 n.6795</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-9-2010-n-6795/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2010 n.6795</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Baccarini <i>Est.</i> Quadri<br /> Angelo Totaro  C/ Comune di Guglionesi</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello reiterativo dei motivi di primo grado</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa- Appello -Sentenza- Motivi specifici &#8211; Necessità- Motivi meramente reiterativi del ricorso- Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Con l’appello al Consiglio di Stato il ricorrente è tenuto a proporre puntuali censure contro la sentenza impugnata con motivi che investano  il decisum di primo grado,  precisando le ragioni per cui la decisione reiettiva sarebbe erronea e da riformare, atteso il carattere impugnatorio del mezzo di gravame. Pertanto, i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto meramente ripropositivi delle doglianze avanzate in primo grado.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 5979 del 2009, proposto da: <br />	<br />
<b>Angelo Totaro</b>, in proprio, con domicilio eletto presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Guglionesi</b>; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. MOLISE &#8211; CAMPOBASSO: SEZIONE I n. 00602/2008, resa tra le parti, concernente DINIEGO RILASCIO COPIA DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2010 il cons. Francesca Quadri ;<br />	<br />
nessuno è comparso per le parti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente è dipendente del Comune di Guglionesi con qualifica di geometra comunale, ora collocato a riposo.<br />	<br />
Il presente giudizio attiene all’istanza di accesso presentata in data 9.5.2006 al Comune di Guglionesi per ottenere copia delle deliberazioni n. 307 del 29.12.2000 e n. 106 del 12.8.2002 relative all’ “affidamento del Piano Regolatore Generale ed annesso regolamento edilizio del Comune”.<br />	<br />
Con il ricorso di primo grado , il ricorrente ha lamentato l’illegittimità della richiesta da parte dell’ente dei diritti di segreteria e dei costi di riproduzione e copia ai sensi della delibera di Giunta comunale n. 19/2002 nonché dell’applicazione dell’imposta sul bollo alle quali sarebbe stata subordinato il rilascio dei documenti. Ha altresì avanzato istanza di ricusazione nei confronti del Collegio.<br />	<br />
Il Tar ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione per tardività e per genericità dei motivi addotti, non integranti la fattispecie di cui all’art. 51, comma 1, nn. 1 e 3 c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento della sanzione amministrativa di euro 15,00 ai sensi dell’art. 50 R.D. n. 642/1907 e, dichiarata l’inammissibilità dei motivi avanzati con successiva memoria non notificata al resistente avverso l’atto di affidamento dell’incarico di difesa in giudizio all’avv. Bellotti nonché avverso la delibera n. 19/2002 , attesa la specialità del giudizio introdotto ai sensi dell’art. 25 L.n. 241/1990 non utilizzabile per l’impugnazione di un provvedimento amministrativo, ha respinto il ricorso per carenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 12 della Tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 non essendo stato dimostrato il collegamento dell’istanza di accesso con le controversie pendenti tra l’istante ed il Comune in ordine al suo rapporto di pubblico impiego.<br />	<br />
Propone appello il ricorrente , chiedendo preliminarmente la riunione dell’appello a quelli pendenti avverso le sentenze del Tar Molise n. 601/2008 e n. 603/2008, riguardanti la richiesta di accesso alla Pianta organica del Comune, in quanto tutti riconducibili ad un’unica controversia instaurata con il Comune in merito alla sua posizione giuridica ed economica.<br />	<br />
Lamenta poi che illegittimamente il Comune avrebbe trattenuto gli atti richiesti subordinando il rilascio di copia all’applicazione dell’imposta sul bollo; che sarebbe da considerarsi illegittimo l’affidamento ad esterni di incarichi di progettazione a professionisti esterni data la competenza degli uffici tecnici interni ; che sarebbe illegittima la richiesta di diritti di rilascio in base ad atti comunali nulli ed inesistenti come la delibera comunale n. 19/2002, invocando la gratuità dell’esame di documenti ai sensi del regolamento comunale n. 28/1999; che sarebbe eccessivo l’ importo dei costi applicati dal Comune per la riproduzione; che sarebbe ingiusta la sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna al pagamento della sanzione amministrativa di euro 15 in relazione all’istanza di ricusazione, sostenendo l’ingiustizia della pluralità delle condanne intervenute in più sentenze nonostante l’istanza fosse da considerarsi unica per tutti i ricorsi.<br />	<br />
All’udienza del 2 luglio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Si può prescindere dall’ordine di rinnovazione della notifica dell’appello, da considerarsi nulla ai sensi dell’art. 333 c.p.c. per essere stata effettuata nei confronti del Comune presso la Casa Comunale anzicchè presso il procuratore domiciliatario costituito in primo grado, per evidenti motivi di economia di giudizio, da ritenersi prevalenti in ossequio alle esigenze di celerità del giudizio consacrate nell’art. 111 della Costituzione, attesa l’inammissibilità ed infondatezza del gravame.<br />	<br />
E’ poi da respingere l’istanza di riunione agli appelli proposti avverso le sentenze n. 601/2008 e n. 603/2008 del medesimo Tar Molise in quanto, pur sussistendo connessione soggettiva tra i diversi gravami, i giudizi involgono l’esame di diverse pronunce, attinenti a questioni diverse , solo indirettamente collegate, che meritano per questo separati giudizi.<br />	<br />
Mentre , infatti , quei giudizi riguardano istanze di accesso volte ad ottenere la Pianta organica del Comune e la reversale di pagamento relativa ai diritti per il rilascio di copia del medesimo atto, il presente giudizio attiene all’accesso alle deliberazioni di conferimento di incarichi a professionisti da parte del Comune per la redazione del Piano Regolatore comunale.<br />	<br />
L’appello è in parte inammissibile ed in parte infondato.<br />	<br />
Tutti i motivi di ricorso, ad eccezione di quello riguardante la condanna al pagamento della sanzione amministrativa, sono inammissibili in quanto meramente ripropositivi delle doglianze avanzate in primo grado . Invero, con l’appello al Consiglio di Stato il ricorrente è tenuto a proporre puntuali censure contro la sentenza impugnata con motivi che investano puntualmente il decisum di primo grado , precisando le ragioni per cui la decisione reiettiva sarebbe erronea e da riformare, atteso il carattere impugnatorio dell’appello (Cons. st. Sez. VI, sent. 23.4.2007 n. 1818;22.8.2006, n. 4929).<br />	<br />
Il ricorrente invece non ha minimamente censurato la decisione per avere riscontrato l’assenza totale di un collegamento esplicito tra l’istanza di accesso ai documenti attinenti l’affidamento dell’incarico di redazione del Piano regolatore a professionisti esterni e la vertenza pendente tra il ricorrente ed il Comune in ordine al suo rapporto di lavoro tale da consentire l’applicazione dell’esenzione dal bollo prevista ai sensi dell’art. 12 della Tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, limitandosi a citare un precedente giurisprudenziale intervenuto tra le stesse parti, ma in relazione ad una diversa istanza di accesso ,in effetti riguardante atto inerente al rapporto di impiego (delibera n. 18 del 27.3.1999 concernente “Criteri generali per l’adozione da parte della Giunta del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”). <br />	<br />
Diversamente, il Tar ha ritenuto che nessun apparente elemento di collegamento vi fosse tra la asserita difesa della posizione giuridica ed economica di geometra comunale ed il rilascio delle delibere di affidamento di incarichi a professionisti esterni e che, pertanto, data la disponibilità del Comune a rilasciare gli atti suddetti previo pagamento dei diritti e dell’imposta sul bollo dovuta ai sensi dell’art. 25 L.n.241/90 e del D.P.R. n. 184/2006, il ricorso fosse per questa parte da respingere.<br />	<br />
D’altro canto, anche nel merito la censura è infondata. <br />	<br />
Richiamando un precedente analogo di questa Sezione intervenuto tra le medesime parti (decisione 5 settembre 2006, n.5114), non può considerarsi atto di diniego ma atto di adesione alla richiesta di accesso quello con cui il Comune subordina al pagamento dei diritti spettanti all’amministrazione a compenso dell’attività svolta nonché del bollo il rilascio della copia dei documenti, sicchè comunque è da confermare la decisione di primo grado reiettiva.<br />	<br />
Il ricorrente non ha poi avanzato alcun mezzo di gravame in ordine alla statuizione di inammissibilità del motivo rivolto contro la delibera n. 19/2002 -concernente l’obbligo di pagamento dei diritti di segreteria e dei costi di riproduzione &#8211; attesa la diversità del rimedio ex art. 25 L.n. 241/1990 rispetto al giudizio annullatorio, limitandosi invece a riproporre la censura di illegittimità di quella delibera che, per i motivi sopra esposti, è da considerarsi inammissibile al pari &#8211; per i medesimi motivi- di quella riguardante l’illegittimità dell’affidamento degli incarichi di progettazione a professionisti esterni.<br />	<br />
Infine, infondato è il motivo di appello indicato sub n. 6, concernente la condanna alla sanzione amministrativa di euro 15,00.<br />	<br />
Irrilevante è, invero, la circostanza che in tutti i ricorsi indicati dal ricorrente egli abbia proposto la medesima istanza di ricusazione poi dichiarata inammissibile in tutte le sentenze intervenute. La pluralità di giudizi e di istanze di ricusazione avanzate in ciascuno di essi- sebbene fondate sui medesimi motivi &#8211; giustifica pienamente la disposizione di condanna in ciascuno dei giudizi instaurati e ciò a prescindere dalla richiesta di riunione avanzata da parte ricorrente.<br />	<br />
La riunione facoltativa relativa a giudizi diversi ma connessi ovvero dettata da motivi di economia processuale è ,infatti , rimessa al potere discrezionale del giudice e lascia comunque immutata l’autonomia dei singoli giudizi (Cons. St. sez. V, 22.9.1993, n. 926; Cass civ. Sez. Lav. 4.10.2004, n. 19840) .<br />	<br />
La mancata costituzione dell’appellato esime il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale , sezione Quinta, definitivamente pronunciando, dichiara in parte inammissibile l&#8217;appello ed in parte lo respinge, come da motivazione.<br />	<br />
Nulla sulle spese.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Aniello Cerreto, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore	</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/09/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-9-2010-n-6795/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2010 n.6795</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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