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	<title>675 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>675 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Campania &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2016 n.675</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-campania-sentenza-20-12-2016-n-675/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Costi della politica – Fondo erogato a forfait ai consiglieri regionali della Regione Campania&#160;&#8211;&#160;Legge R. Campania n.18/2000&#160; – Spese dei consiglieri regionali – Contributo aggiuntivo per il pagamento ei collaboratori ovvero per beni e servizi&#160; &#8211; Autocertificazione – Non sufficiente – Obbligo di rendicontazione – Responsabilità amministrativa&#160; Sussiste l’obbligo di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-campania-sentenza-20-12-2016-n-675/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Campania &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2016 n.675</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Costi della politica – Fondo erogato a forfait ai consiglieri regionali della Regione Campania<em>&nbsp;&#8211;&nbsp;</em>Legge R. Campania n.18/2000&nbsp; – Spese dei consiglieri regionali – Contributo aggiuntivo per il pagamento ei collaboratori ovvero per beni e servizi&nbsp; &#8211; Autocertificazione – Non sufficiente – Obbligo di rendicontazione – Responsabilità amministrativa&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Sussiste l’obbligo di rendicontazione per il contributo riconosciuto a forfait a favore dei consiglieri della Regione Campania per spese dei contratti di collaborazione personale e fornitura beni e servizi, non essendo sufficiente la semplice esibizione di autocertificazione.<br />
&nbsp;<br />
La Seziona Campania ha condannato i Consiglieri Regionali per spese effettuate nell&#8217;ambito delle cd. &#8220;attività istituzionali dei titolari del diritto di iniziativa legislativa&#8221;. Si rammenta che, con legge regionale n.18 del 2000, è stata riconosciuta, in aggiunta a tutte le altre voci di rimborso per spese sostenute dai gruppi e/o dai singoli consiglieri, un’ulteriore erogazione pari a complessivi euro 2.582,33 mensili per ogni consigliere regionale (art. 40).<br />
Tale contributo aggiuntivo (recte, fondo) è stato espressamente finalizzato alla stipula di contratti privatistici a termine, per la collaborazione, per fornitura di beni e servizi specifici occorrenti e per l&#8217;assistenza ai Consiglieri non previsti tra quelli di cui alla L. R. 5 agosto 1972, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni. La Guardia di Finanza aveva appurato che ciascuno dei 64 Consiglieri Regionali ha ricevuto, per il titolo di cui sopra, la somma di euro 30. 987,40 per l&#8217;anno 2011 ed euro 28.405,09 per l&#8217;anno 2012, in aggiunta all&#8217;ordinario trattamento indennitario.<br />
Le indagini esperite avevano accertato che le erogazioni avvenivano sulla scorta di una generica autocertificazione, resa dai convenuti ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale i singoli Consiglieri Regionali, sotto propria responsabilità, attestavano di aver sostenuto le spese di cui all&#8217;art. 33, primo comma della L.R. 11/08/2001 n. 10. Sono stati invitati a fornire i giustificativi delle spese dichiarate 15 consiglieri ma di questi soltanto uno aveva presentato corposa documentazione, indicando le spese sostenute attinenti ai rimborsi in questione. Gli altri 14 si sono, al contrario, rifiutati di esibire prove a supporto dell’autocertificazione, adducendo sostanzialmente l’assenza di un obbligo di rendicontazione e la natura forfetaria del rimborso.<br />
Ha osservato il Giudice che le risorse di cui all’art. 40 l. r. 18/2000, oltre ad essere pubbliche, hanno vincolo di destinazione. Esse, infatti, come si desume dalla stessa denominazione del Fondo, sono inserite nel bilancio regionale al fine di supportare, in favore dei singoli consiglieri, le attività di assistenza all’iniziativa legislativa e sicuramente a partire dal 2001 (quando il terzo comma dell’art. 40 è stato sostituito dall&#8217;articolo 33, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10), fino al 2012 (quando questa singola disposizione è stata abrogata dall&#8217;articolo 52, comma 16, lettera b. della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1) tali risorse erano finalizzate all’acquisizione di beni e servizi, annoverandosi tra questi ultimi anche quelle prestazioni d’opera necessarie all’assistenza del singolo consigliere regionale.<br />
Non v’è alcun spazio interpretativo consentito dal tenore letterale della norma e dall’interpretazione sistematica del suo contenuto che possa consentire di sovrapporre il rimborso in esame con l’indennità di cui gode il singolo consigliere né le somme rimborsate possono tradursi in un emolumento fisso e continuativo, riconosciuto a prescindere dalla prova della spesa effettivamente sostenuta.<br />
Non può essere accolta la tesi&nbsp; che il “forfait” rappresenti una somma fissa e aggiuntiva da attribuire al singolo consigliere in modo “automatico”. Se il legislatore avesse voluto realizzare questo effetto, avrebbe dovuto indicare almeno un parametro per quantificare, in modo predeterminato e costante, la somma da rimborsare: tale non è quello previsto dal quinto comma dell’art. 40 che fissa il tetto massimo di quota proporzionale attribuibile a ciascun Gruppo consiliare in ragione del numero degli iscritti eletti (5. La ripartizione del fondo avviene sulla base del numero dei Consiglieri iscritti a ciascun Gruppo o forza politica) e nulla dice sul se e quanto spetti al singolo Consigliere. Dalla ripartizione ai sensi del quinto comma in esame, discende un importo posto a disposizione del singolo Consigliere, un “gruzzoletto” che rappresenta, dunque, il tetto massimo del rimborso che può attribuirsi ai singoli soltanto previa richiesta e previa esibizione dell’autocertificazione. Dunque si tratta di una spesa erogata non “a prescindere” da qualsivoglia precondizione ma strettamente dipendente dall’impulso del singolo Consigliere richiedente e a patto che questi si assuma la responsabilità di quanto autocertificato.<br />
Il “forfait” doveva esprimere il solo&nbsp;<em>quantum debeatur</em>, rimesso all’indicazione dello stesso richiedente (sicché la misura del rimborso non è verificabile a priori attraverso il controllo delle singole voci di spesa e della relativa sommatoria), caricando il singolo consigliere dell’onere di provare in ogni momento che la spesa rimborsata era stata “effettivamente sostenuta”. Si può concludere che il rimborso a forfait, lungi dall’introdurre una deroga al principio di rendicontazione, ne costituisce espressione, sub specie di “onere di documentazione”, che altro non è se non una rendicontazione postuma.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;">
<strong>Sent. n. 675/2016</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>In nome del Popolo Italiano</strong><br />
<strong>LA CORTE DEI</strong><strong>&nbsp;CONTI</strong><br />
<strong>SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></div>
<p>composta dai seguenti magistrati:</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="99%">
<tbody>
<tr>
<td style="width:566px;"><strong>Dott. Pasquale</strong></td>
<td style="width:290px;"><strong>FAVA</strong></td>
<td style="width:593px;"><strong>PRESIDENTE f.f.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="width:566px;"><strong>Dott. ssa Maria Cristina</strong></td>
<td style="width:290px;"><strong>RAZZANO</strong></td>
<td style="width:593px;"><strong>I REFERENDARIO – rel.&nbsp;&nbsp;</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="width:566px;"><strong>Dott.ssa Gaia</strong></td>
<td style="width:290px;"><strong>PALMIERI</strong></td>
<td style="width:593px;"><strong>REFERENDARIO</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<p>nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 66553 del Registro di Segreteria, instaurati su atto di citazione della Procura regionale nei confronti dei sigg.:<br />
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>R</strong><strong>OMANO Paolo&nbsp;</strong>nato a Quarto (NA)il 19 aprile 1965 e residente in Capua (CE) alla via Santa Maria Capua Vetere snc (codice fiscale: RMN PLA 65D19 I234D) e<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>SALVATORE Gennaro&nbsp;</strong>nato a Napoli il 10 settembre 1956 ed ivi residente alla via Egiziaca a Pizzofalcone n. 59 (codice fiscale: SLV GNR 56P10 F839S)<br />
<strong>entrambi&nbsp;</strong>elettivamente domiciliati in Napoli alla via F. Caracciolo n. 15 presso lo studio degli Avv.ti Felice Laudadio (p.e.c.&nbsp;felicelaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it)&nbsp;&nbsp;e Roberto De Masi (p.e.c.&nbsp;robertodemasi@avvocatinapoli.legalmail.it) dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine della memoria difensiva;<br />
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>RUGGIERO Antonia&nbsp;</strong>nata ad Atripalda (AV) il 09 giugno 1977 e residente in Avellino alla via Francesco Scandone n. 15 (codice fiscale: RGG NTN 77H49 A489R) elettivamente domiciliata presso la Segreteria di questa Corte come da dichiarazione dell’Avv. Annibale Schettino (p.e.c.&nbsp;annibale.schettino@avvocatiavellinopec.it) dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in calce alla memoria di costituzione;<br />
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>RUSSO Ermanno&nbsp;</strong>nato a Marigliano (NA) il 04 ottobre 1956 ed ivi residente alla via Sant&#8217;Antonio n. 3 (codice fiscale: RSS RNN 56R04 E955L), elettivamente domiciliato in Napoli presso lo studio dell’Avv. Orazio Abbamonte (p.e.c.&nbsp;orazio.abbamonte@pecgiuffre.it) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dell’atto di costituzione;<br />
5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>RUSSO Giuseppe&nbsp;</strong>nato a Napoli il 19 settembre 1954 e residente in San Giorgio a Cremano (NA) alla via Alessandro Manzoni n. 103 (codice fiscale: RSS GPP 54P19 F839W) elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n. 179 presso lo studio dell’avv. Marco de Scisciolo dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione;<br />
6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>SALA Rosaria Anita Lina Elisa&nbsp;</strong>nata in Belgio (EE) il 23 agosto 1947 e residente in Torre del Greco (NA) alla via Nuova Trecase n. 28/B (codice fiscale: SLA RRN 47M63 Z103L) elettivamente domiciliata in Napoli alla via F. Cilea n. 171 presso lo studio dell’Avv. Luigi Imperlino (p.e.c.&nbsp;luigiimperlino@avvocatinapoli.legalmail.it) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione;<br />
7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>SCHIANO DI VISCONTI Michele&nbsp;</strong>nato a Mugnano di Napoli (NA) il 26 febbraio 1962 e residente in Quarto (NA) alla via V. Alfieri 8 (codice fiscale: SCH MHL 62B26 F799B) e<br />
8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>SENTIERO Raffaele&nbsp;</strong>nato a Pompei il 03 ottobre 1968 e residente in Torre Annunziata (NA) alla via Torretta di Siena n. 84 (codice fiscale: SNT RFL 68R03 G813V)<br />
entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla via Toledo n. 156 presso lo studio dell’avv. Antonio Sasso (p.e.c.&nbsp;antonio.sasso@avvocatismcv.it) dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione;<br />
9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>SCHIFONE Luciano&nbsp;</strong>nato a Potenza il 09 agosto 1949 e residente in Napoli alla via Toledo n. 418 (codice fiscale: SCH LCN 49M09 G942X), elettivamente domiciliato in Napoli al V.le Gramsci n. 20 presso lo studio dell’Avv. Antonio Orefice dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine della memoria difensiva (p.e.c.&nbsp;andreaorefice@avvocatinapoli.legalmail.it);<br />
10.&nbsp;<strong>TOPO Raffaele&nbsp;</strong>nato a Villaricca (NA)il 02 marzo 1965 ed ivi residente al corso Italia n. 167 (codice fiscale: TPO RFL 65C02 G309P) elettivamente domiciliato in Napoli al V.le Gramsci n. 16 presso lo studio dell’avv. Sergio Turturiello dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine della memoria difensiva;<br />
11.&nbsp;<strong>VALIANTE Antonio&nbsp;</strong>nato a Cuccaro Vetere (SA) il 22 marzo 1939 ed ivi residente alla via Fausto Laviano n. 1 (codice fiscale: VLN NTN 39C22 D195E) e<br />
12.&nbsp;<strong>VALIANTE Gianfranco&nbsp;</strong>nato a Salerno il 14 gennaio 1955 e ivi residente alla via dei Moscani n. 6 (codice fiscale: VLN GFR 55A14 H703H)<br />
<strong>entrambi&nbsp;</strong>elettivamente domiciliati in Napoli al V.le Gramsci n. 16 presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Abbamonte unitamente agli Avv.ti Lorenzo Lentini e Feliciana Ferrentino dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine della memoria difensiva;<br />
13.&nbsp;<strong>VESSELLA PISACANE Annalisa&nbsp;</strong>nata a Napoli il 31.07.1969 ed ivi residente alla via Guglielmo Sanfelice n. 38 (codice fiscale: VSS NLA 69L71 F839C), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 207 presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Ceceri e Giuseppe Pacifico dai quali è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione;<br />
14.&nbsp;<strong>SCALZI Luciana&nbsp;</strong>nata a Roma il 07 settembre 1967 ed ivi residente via Braccianese n. 635 (codice fiscale: SCL LCN 67P47 H501J) –&nbsp;<em>non costituita</em>.<br />
<strong>Uditi&nbsp;</strong>nella pubblica udienza del giorno 7 giugno 2016, con l’assistenza del Segretario dott. Alfonso Pignataro, la relatrice dott.ssa Maria Cristina Razzano, e il rappresentante della Procura Regionale nella persona del S.P.G. dott. Donato Luciano e gli Avv.ti Felice Laudadio, Anita Russo su delega orale dell’Avv. Annibale Schettino, Guido Ciccarelli su delega orale dell’Avv. Orazio Abbamonte, Marco De Scisciolo, Mario Formicola su delega orale dell’Avv. Luigi Imperlino, Salvatore Perrotta su delega orale dell’Avv. Antonio Sasso, Andrea Orefice, Sergio Turturiello, Feliciana Ferrentino, Giuseppe Pacifico anche quale delegato dell’avv. Giuseppe Ceceri.<br />
<strong>Esaminati</strong>&nbsp;l’atto di citazione, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.<br />
<strong>Ritenuto</strong>&nbsp;in</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>Con atto di citazione depositato l’8 luglio 2014 e regolarmente notificato la Procura regionale ha convenuto in giudizio i sigg.&nbsp;ROMANO Paolo; RUGGIERO Antonia; RUSSO Ermanno; SALVATORE Gennaro; SCALZI Luciana; SCHIANO DI VISCONTI Michele; SCHIFONE Luciano;&nbsp;SENTIERO Raffaele;&nbsp;VALIANTE Antonio; VALIANTE Gianfranco e VESSELLA PISACANE Annalisa per sentirli condannare al risarcimento del danno pari a €. 59.392,49ciascuno;&nbsp;SALA Rosaria Anita Lina Elisa per il danno pari a €. 59.303,07; TOPO Raffaele per il danno pari a €. 57.865,99; RUSSO Giuseppe per il danno pari a €. 54.344,89, tutti in favore della Regione Campania, amministrazione danneggiata.<br />
Acquisita la notizia di danno, sono state avviate le indagini di rito sulle spese effettuate dai Consiglieri Regionali nell&#8217;ambito delle cd.&nbsp;<em>&#8220;attività istituzionali&nbsp;</em>dei&nbsp;<em>titolari del&nbsp;</em>diritto di iniziativa&nbsp;<em>legislativa&#8221;</em>. Ricorda il Procuratore che, con legge regionale n.18 del 2000, è stata riconosciuta, in aggiunta a tutte le altre voci di rimborso per spese sostenute dai gruppi e/o dai singoli consiglieri, un’ulteriore erogazione pari a complessivi euro 2.582,33&nbsp;mensili per ogni consigliere regionale.<br />
Tale contributo aggiuntivo è stato espressamente finalizzato alla&nbsp;<em>stipula&nbsp;</em>di&nbsp;<em>contratti privatistici a termine, per la collaborazione, per fornitura&nbsp;</em>di&nbsp;<em>beni&nbsp;</em>e&nbsp;<em>servizi specifici occorrenti&nbsp;</em>e&nbsp;<em>per l&#8217;assistenza ai Consiglieri non previsti tra quelli&nbsp;</em>di cui&nbsp;<em>alla L. R. 5 agosto&nbsp;</em><em>1972,&nbsp;</em><em>n.&nbsp;</em>6 e&nbsp;<em>successive modifiche&nbsp;</em>ed&nbsp;<em>integrazioni.&nbsp;</em>La Guardia di Finanza ha appurato che ciascuno dei 64 Consiglieri Regionali ha ricevuto, per il titolo di cui sopra, la somma di euro 30. 987,40 per l&#8217;anno 2011 ed euro 28.405,09 per l&#8217;anno 2012, in aggiunta all&#8217;ordinario trattamento indennitario.<br />
Le indagini esperite hanno appurato che le erogazioni avvenivano sulla scorta di una generica autocertificazione, resa dai convenuti ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale i singoli Consiglieri Regionali, sotto propria responsabilità, attestavano di aver sostenuto&nbsp;le&nbsp;spese di&nbsp;cui&nbsp;all&#8217;art.&nbsp;33, primo&nbsp;comma della L.R. 11/08/2001 n. 10.&nbsp;Sono stati invitati a fornire i giustificativi delle spese dichiarate 15 consiglieri ma di questi soltanto l’on. Carmine Sommese avrebbe presentato corposa documentazione, indicando le spese sostenute attinenti ai rimborsi in questione. Gli altri 14 si sono, al contrario, rifiutati di esibire prove a supporto dell’autocertificazione, adducendo sostanzialmente l’assenza di un obbligo di rendicontazione e la natura forfetaria del rimborso.<br />
In diritto osserva il requirente che la disposizione prevedeva, nel testo originario, che&#8221;&nbsp;<em>L&#8217;accesso a detto fondo perviene, su richiesta del Presidente del Gruppo&nbsp;</em>o&nbsp;<em>forza politica all&#8217;Ufficio&nbsp;</em>di&nbsp;<em>Presidenza che provvede entro il termine&nbsp;</em>di&nbsp;<em>quin</em>dici giorni&nbsp;<em>dalla richiesta. Entro un periodo&nbsp;</em>massimo di&nbsp;<em>trenta&nbsp;</em>giorni,&nbsp;<em>l&#8217;Ufficio&nbsp;</em>di&nbsp;<em>Presidenza, su proposta&nbsp;</em>dei&nbsp;<em>Presidenti&nbsp;</em>di&nbsp;<em>Gruppo&nbsp;</em>e&nbsp;<em>delle Forze Politiche fissa la modalità attuative&#8221;.&nbsp;</em>Successivamente, invece, si è demandata al singolo Consigliere la&nbsp;responsabilità&nbsp;di richiedere le somme, a titolo di rimborso ma,&nbsp;anche dopo l&#8217;introduzione di questa novella, l&#8217;erogazione di fondi non potrebbe sfuggire al regime vincolistico e finalizzato previsto per tutte le contribuzioni pubbliche e, nello specifico, per le spese connesse all&#8217;espletamento del proprio mandato istituzionale.&nbsp;La stessa disposizione del comma 3 dell&#8217;art. 40, nell&#8217;indicare specificatamente quali fossero le spese finanziabili con il fondo in oggetto, ha implicitamente riconosciuto l&#8217;obbligo, per i consiglieri regionali, di rispettarne le specifiche finalità e di&nbsp;dover giustificare tali spese. La circostanza assume maggiore forza nel momento in cui,&nbsp;ognuno dei consiglieri, al momento dell&#8217;erogazione delle somme in questione,&nbsp;ha espressamente autocertificato la circostanza di aver sostenuto le somme in questione per quelle specifiche finalità. La Consulta ha avuto modo di ricordare che&nbsp;<em>&#8220;L&#8217;obbligo di restituzione può infatti ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica &#8230;. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di&nbsp;</em>im<em>piego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi&nbsp;</em>e&nbsp;<em>alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari»&nbsp;</em>(Corte costituzionale, 26 Febbraio 2014, n. 39). Secondo il Procuratore regionale se ciò vale per i fondi assegnati &#8211; per le medesime finalità pubbliche &#8211; ai gruppi regionali,&nbsp;vale analogamente per quelli assegnati per pura scelta legislativa al singolo Consigliere, come anche emergerebbe dalle pronunce di questa Corte (Sez. giur. Lazio, 11 Febbraio 2014, n.154). Non rileverebbe, pertanto, la natura&nbsp;<em>forfetaria&nbsp;</em>del rimborso, da interpretare nel quadro complessivo della normativa:&nbsp;le somme da restituire, infatti, poteva avvenire solo nell&#8217;ambito massimo degli stanziamenti annualmente disposti per ogni singolo Consigliere e non già per tutte le spese effettuate. L’esegesi&nbsp;della disposizione, secondo il suo tenore letterale e in base alla sua&nbsp;<em>ratio,</em>&nbsp;non può consentire l’erogazione di somme del tutto slegata da ogni effettiva possibilità di controllarne il reale e concreto utilizzo.<br />
In molti casi,&nbsp;l&#8217;ostentato rifiuto di esibire la documentazione alla Guardia di Finanza, a solo un anno dalla percezione delle somme, ha indotto a ritenere gravemente colposo il comportamento tenuto dai convenuti, soprattutto in considerazione del breve lasso temporale intercorso.&nbsp;La circostanza che dal Gennaio 2012 sia venuto meno anche il comma 3 dell&#8217;art. 40 della I.r.18/2000 (che imponeva la corrispondenza fra il rimborso e la tassativa indicazione delle spese da sostenere) sarebbe del tutto irrilevante giacché, da un lato, tale circostanza non avrebbe esonerato i convenuti dal dover provare la stretta connessione di&nbsp;qualunque spesa sostenuta con la finalità specifica della norma (tenuto conto che non si tratterebbe di erogazione a fondo perduto),&nbsp;dall&#8217;altro i convenuti hanno espressamente dichiarato,&nbsp;anche per il 2012, di aver speso le somme di cui all&#8217;art. 33 comma l della l.r. 10/2010, vale a dire quelle spese di cui si invoca l&#8217;avvenuta abrogazione.<br />
In altri casi la documentazione esibita sarebbe risultata in parte inidonea a giustificare la percezione del rimborso o perché relativa ad anni diversi da quelli in contestazione oppure perché avente a oggetto spese non riconducibili a quelle per le quali il fondo è stato istituito.<br />
Con memoria depositata in data 22.12.2015 si è costituito in giudizio l’on.&nbsp;<strong>Ermanno Russo</strong>&nbsp;con il patrocinio dell’avv. Orazio Abbamonte il quale, dopo aver ricordato che l’art. 40 della L.R. n. 18/2000 ha voluto esentare dall’obbligo di rendicontazione i consiglieri regionali, precisa che la disposizione ha anche presuntivamente determinato l’importo da corrispondere con l’introduzione di un tetto cumulativo annuo per poi introdurre un criterio di riparto in ragione del numero di consiglieri iscritto al gruppo o forza politica. La liquidazione del contributo avviene in forma forfetaria per la sola titolarità del potere e ai fini del suo esercizio introducendo una presunzione legale di inerenza della spesa all’impegno pieno profuso tant’è che avviene a&nbsp;<em>forfait</em>, vale a dire senza giustificazione di spesa, con la conseguenza che l’onere della prova grava su chi vuole sostenere che la spesa è indebita. Alcun pregio avrebbe il rinvio alla normativa in materia di autocertificazione, sia perché l’obbligo di rendicontare è escluso dalla norma sia perché si parla di dichiarazione sostitutiva di certificazione in modo improprio dal momento che le attestazioni rilasciate dai consiglieri al più potrebbero essere assimilate a mera dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ha ad oggetto fatti posti a diretta conoscenza del dichiarante e la cui fonte è il dichiarante stesso. Il meccanismo di erogazione sarebbe, secondo il difensore del convenuto, incompatibile con qualsivoglia obbligo di documentazione, tant’è che per prassi mai è stato effettuato un controllo interno da oltre 15 anni; anzi in relazione proprio a tali prassi consolidata andrebbe escluso l’elemento della colpa grave tanto più che, pur trattandosi di spese recenti, proprio la consapevolezza della legittimità del comportamento ha indotto ciascun consigliere a non conservare traccia dei pagamenti.<br />
Con memoria depositata il 22.12.2015 si è costituito in giudizio l’on.&nbsp;<strong>Raffaele Sentiero</strong>&nbsp;con il patrocinio dell’avv. Antonio Sasso il quale ricorda che l’art. 40 cit., con l’espressione il fondo “potrà essere utilizzato” per determinati scopi, ha introdotto una mera facoltà di determinare l’impiego delle somme stanziate. La norma, poi, nel prevedere il mero rimborso forfetario e non a piè di lista non avrebbe imposto alcun onere di rendicontazione né di documentazione tant’è che il Consiglio regionale giammai ha chiesto cd. “pezze di appoggio”. Il rimborso a&nbsp;<em>forfait</em>, infatti, presuppone proprio che esso sia sganciato dall’effettivo esborso, come dimostrerebbero i seguenti dati testuali: a) non è inserito un&nbsp;<em>numerus clausus</em>&nbsp;di attività finanziabili; b) la ripartizione del fondo avviene in base al numero di consiglieri iscritti ai gruppi; c) manca un obbligo di restituzione delle somme non utilizzate. Né tale obbligo può farsi discendere dall’orientamento espresso dalla Corte costituzionale richiamata in citazione, avendo la Consulta precisato i limiti del controllo della Corte dei conti e comunque essendo la norma sopravvenuta ai fatti cui si riferisce la domanda introduttiva. La Procura poi erra, secondo la prospettazione difensiva, nel far discendere dal DPR n. 445/2000 la dedotta illiceità della condotta. L’art. 71, infatti, rinvia alle sole Amministrazioni procedenti e, in ogni caso, oggetto dell’autocertificazione è soltanto quello di essere “titolare del diritto all’iniziativa legislativa” che è presupposto per l’automatica attribuzione del rimborso. Non vi sarebbe, infine, prova che le attività svolte dal convenuto non siano proprie della funzione legislativa coperta, peraltro, da immunità ex art. 122 Cost. come di recente ribadito dalla Corte di cassazione.<br />
Con memoria depositata il 23.12.2015 si è costituito in giudizio l’0n.&nbsp;<strong>Michele Schiano Di Visconti</strong>&nbsp;con il patrocinio dell’avv. Antonio Sasso che ha dedotto le medesime eccezioni e conclusioni di cui alla precedente memoria.<br />
Con memoria depositata in data 23.12.2015 si è costituito in giudizio l’on.&nbsp;<strong>Annalisa Pisacane Vessella&nbsp;</strong>con il patrocinio dell’avv. Giuseppe Ceceri e Giuseppe Pacifico i quali hanno pregiudizialmente eccepito&nbsp;<strong>la nullità della citazione per indeterminatezza della&nbsp;<em>causa petendi</em></strong>&nbsp;in quanto la Procura avrebbe omesso ogni riferimento e allegazione al Regolamento della Camera dei Deputati ricalcato perfettamente dalla L.R. 10/2001. A tale mancanza hanno sopperito i difensori che hanno prodotto soltanto due deliberazioni dell’Ufficio di presidenza della Camera dalle quali si desume che fino al 2012 l’indennità era corrisposta a semplice richiesta salve le ipotesi di conflitto di interessi e dal 2012 essa viene divisa in due parti al 50% delle quali solo una è sottoposta a specifici oneri di documentazione e controllo. La LR 10/2001 si sarebbe ispirata al precedente regolamento, rinviando espressamente alle disposizioni ivi contenute compresa quella relativa al rimborso forfetario. Diversi sono i dati testuali posti a sostegno di tale assunto: il fondo sarebbe destinato a garantire lo svolgimento delle attività istituzionali di carattere non tassativo, tant’è che con la LR 1/2012 si è soppresso ogni riferimento ad esse; il rimborso avviene forfetariamente; il fondo è ripartito in parti eguali e non in base alle spese sostenute. Quando il legislatore regionale ha voluto specificare gli obblighi e le modalità di rendicontazione lo ha fatto con norme esplicite e puntuali (cfr. L.R. Basilicata). Né tale obbligo di documentazione può evincersi dalla certificazione sostitutiva non solo per il carattere speciale della normativa in esame ma anche perché la dichiarazione sostitutiva non può eccedere quella principale, sicché ciò che non è richiesto per la prima non può essere imposta dalla seconda. La Regione, infatti, non ha mai effettuato alcun controllo e sarebbe davvero strano far discendere l’obbligo di rendicontazione in via implicita da una norma che non la impone. Infine, non sarebbe ravvisabile alcuna colpa grave nella condotta del Consigliere che si è uniformato a una costante e diffusa prassi amministrativa. In via subordinata i difensori hanno chiesto al riduzione dell’addebito in relazione alla quota da imputare ai dirigenti e funzionari non convenuti in giudizio e l’uso del potere riduttivo.<br />
Con memoria depositata il 23.12.2015 si è costituita in giudizio l’on.&nbsp;<strong>Rosaria Anita L.E. Sala</strong>&nbsp;con il patrocinio dell’avv. Luigi Imperlino il quale, dopo aver ricordato che il fondo “può” ma non “deve” essere utilizzato per le finalità previste dalla normativa regionale e che il rimborso ha natura forfetaria, ha eccepito l’inammissibilità della domanda per violazione dell’art. 17 comma 30 ter laddove impone che l’azione erariale sia supportata da notizia di danno concreta e specifica. Nel caso di specie si sarebbe investito l’intero consiglio regionale di un onere di rendicontazione che non ha alcuna giustificazione normativa e violerebbe le guarentigie poste a tutela dell’indipendenza dell’organo politico. Il difensore ha poi contestato la quantificazione del danno, in quanto si dovrebbe tener conto contributo mensile che la sua assistita avrebbe versato al suo partito per la gestione delle attività politiche sul territorio per un ammontare pari a euro 45.000,00; a tale importo si andrebbe a sommare quello versato alla sig.ra Francesca Parisi Presicce per assistenza legislativa regionale per complessivi euro 18.000 ed euro 1385,50 versate per locare una sala per l’organizzazione di eventi. L’esborso complessivo sarebbe superiore al presunto danno.<br />
Con memoria depositata il 23.12.2015 si è costituito in giudizio l’on.&nbsp;<strong>Raffaele Topo</strong>&nbsp;con il patrocinio dell’avv. Sergio Turturiello il quale ha dedotto l’infondatezza della domanda in relazione alla mancanza dell’elemento soggettivo. Il proprio assistito all’atto dell’insediamento, infatti, si sarebbe debitamente informato circa le modalità del rimborso e sarebbe stato ampiamente rassicurato sulla non necessità di presentare la documentazione a supporto. A tal fine l’Ufficio di Presidenza, a mezzo dell’allora responsabile del Servizio “Status e Prerogative” dei consiglieri, relazionando sulla modifica della LR n. 40/2000 in materia, avrebbe precisato il cambio di regime normativo essendo venuto meno l’obbligo di presentare le fatture e sostituendolo con l’autocertificazione. Nessuno ha mai chiesto giustificativi e il Consigliere non si è mai rifiutato di dimostrare la veridicità dell’autocertificazione in quanto mai nulla gli è stato chiesto in tal senso. A conclusioni non dissimili si perviene accedendo all’ipotesi che la dichiarazione richiesta sia quella di cui all’art. 47 “sostitutiva dell’atto di notorietà” in quanto si presuppone che il funzionario pubblico riceva la dichiarazione relativa a fatti di sua diretta conoscenza e che tale dichiarazione vincoli l’Amministrazione fino a prova della sua falsità. Peraltro egli ha fornito la documentazione richiesta atta a dimostrare che nel 2011 egli avrebbe effettuato prelievi per euro 44.000 e nel 2012 per euro 45.000.<br />
Con separate memorie di identico contenuto depositate il 23.12.2015 si è costituito in giudizio l’on.&nbsp;<strong>Gianfranco Valiante</strong>&nbsp;e l’on.&nbsp;<strong>Antonio Valiante</strong>&nbsp;con il patrocinio degli avv.ti Lorenzo Lentini e Feliciana Ferrentino i quali hanno eccepito la mancanza di un obbligo di rendicontazione rinviando&nbsp;<em>per relationem</em>&nbsp;al regolamento della Camera dei Deputati. Inconferente sarebbe poi il rinvio alla disciplina della dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, in quanto il rimborso è forfetario e non a piè di lista: non necessita, pertanto, di alcuna distinta analitica né di giustificativi. Il legislatore regionale dal 2012 ha abrogato ogni riferimento al vincolo di destinazione sicché per l’anno in contestazione alcun addebito potrebbe essere mosso (art.52 L.R. 1/2012). Alcuna colpa grave sarebbe poi ravvisabile nella condotta del proprio assistito, non essendovi alcun obbligo espresso nel testo legislativo come anche mancherebbe ogni nesso causale, proprio perché la stessa previsione normativa non prevedeva la rendicontazione.<br />
Con memoria depositata il 23.12.2015 si è costituito in giudizio l’on.&nbsp;<strong>Gennaro Salvatore</strong>&nbsp;con il patrocinio degli avv.ti Felice Laudadio e Roberto De Masi i quali hanno eccepito in via pregiudiziale la&nbsp;<strong>nullità della domanda introduttiva ex art. 17 comma 30 ter DL 78/2009&nbsp;</strong>in quanto la Procura avrebbe proceduto a un’indagine a tappeto in assenza di una specifica e concreta notizia di danno e comunque inammissibile, avendo preteso l’esibizione della documentazione ai Consiglieri regionali. Eccepiscono nel merito i difensori che il fondo cui accedono i Consiglieri regionali campani per lo svolgimento delle attività istituzionali rinvia a un elenco non esaustivo di attività pertinenti alla funzione il cui rimborso avviene in via forfetaria proprio in considerazione della natura delle attività istituzionali non suscettibili di tipizzazione come confermerebbe il rinvio al regolamento della Camera dei deputati all’epoca vigente. Non sarebbe poi previsto alcun obbligo di documentazione puntuale ed analitica né l’obbligo di conservazione della stessa, come suggerisce la stessa radice etimologica del termine “forfait”. Peraltro quando il legislatore regionale ha voluto prevedere un obbligo di rendicontazione lo ha fatto espressamente (come nel Regolamento per l’attività di comunicazione e di informazione dei Gruppi consiliari, approvato con deliberazione n. 245/1 del 21.01.2004 od anche nella L. N. n. 6 del 5.08.1972 sempre in tema di “Funzionamento dei Gruppi consiliari). Alcuna colpa grave potrebbe poi addebitarsi al proprio assistito in considerazione dell’incertezza del dato normativo e comunque della perfetta coerenza di tale disciplina con la natura minuta e quotidiana delle spese cui inerisce il fondo. Conferma di tale assunto si rinviene nell’art. 40 comma 4 del Regolamento dei Deputati che esclude in radice l’obbligo di rendicontazione. Il riferimento all’autocertificazione, infine, non esonera la Procura dall’onere di provare la non veridicità delle affermazioni in essa contenute. D’altra parte, mancando una struttura amministrativa di riferimento i Consiglieri non avrebbero avuto neppure un Ufficio al quale trasmettere la documentazione. Per l’anno 2012, poi, la sopravvenuta norma abrogante fa decadere ogni contestazione.<br />
Con memoria depositata in data 23.12.2015 si è costituito in giudizio l’on.&nbsp;<strong>Luciano Schifone</strong>&nbsp;con il patrocinio dell’avv. Andrea Orefice il quale ha eccepito pregiudizialmente il&nbsp;<strong>difetto di giurisdizione</strong>&nbsp;della Corte dei conti in quanto il fondo avrebbe la finalità di sostenere l’attività del Consigliere regionale in connessione strumentale all’esercizio del diritto di iniziativa legislativa ma indipendentemente dal concreto esercizio della funzione e anzi addirittura pur quando non sia stata intrapresa affatto alcuna iniziativa (anche ad es. allo scopo di ostacolare la volontà della maggioranza). Mancherebbe dunque il rapporto di servizio, in quanto l’erogazione delle somme prescinde dalla funzione. Difetterebbe la giurisdizione, poi, anche in considerazione del fatto che la Procura si sarebbe sostituita alla PA nella verifica della veridicità delle autocertificazione e dunque avrebbe esercitato un potere di accertamento rimesso esclusivamente a un altro potere dello Stato. Ancora in via preliminare il difensore eccepisce il&nbsp;<strong>difetto di legittimazione passiva</strong>&nbsp;in quanto non essendovi obbligo di documentazione, l’autore della condotta illecita prospettata non può considerarsi il singolo consigliere. Ha altresì eccepito pregiudizialmente&nbsp;<strong>la nullità della citazione per mancata indicazione della condotta</strong>&nbsp;violativa e per mancata prova degli elementi costitutivi della responsabilità. In ogni caso, nel merito, sarebbero del tutto insussistenti i requisiti dell’azione di responsabilità, in quanto la violazione degli artt. 46, 47 e 71 DPR 445/2000 non si è mai consumata, non avendo mai l’amministrazione richiesto alcunché. Non sarebbe poi antigiuridica la condotta, nella misura in cui il rimborso avviene in via forfetaria e dunque, non presuppone alcuna documentazione: si tratterebbe in definitiva di un’indennità di carica. Il proprio assistito ha sostenuto ingenti spese connesse all’esecuzione del mandato, comprese quelle per i contratti di collaborazione ma non ha mai conservato alcuna ricevuta sia in considerazione del tenore letterale della norma sia perché alcun giustificativo è stato mai richiesto dalla Regione. Sostiene il difensore che il rimborso forfetario previsto dall’art. 40 è espressione del principio di non gratuità delle cariche elettive e strettamente connesso alla libertà e all’autonomia dei consiglieri regionali. Tale interpretazione è fondata su un decennio di prassi amministrativa consolidata che non può non elidere ogni colpa grave.<br />
Alcun nesso causale sarebbe da ravvisare in quanto il presunto danno poteva scaturire soltanto a seguito e per effetto di un’attività di verifica dell’Amministrazione, che non è mai stata posta in essere. In ogni caso il difensore produce alcuni documenti giustificativi per euro 61.394,54 per le attività connesse al mandato senza considerare che egli ha utilizzato un proprio immobile per la propria segreteria, con consequenziale lucro cessante. In via istruttoria chiede l’ammissione della prova per testi.<br />
All’udienza del 12.01.2016, sentite le parti, il giudizio è stato rinviato per trattazione congiunta con gli altri giudizi connessi per&nbsp;<em>petitum</em>&nbsp;e&nbsp;<em>causa petendi</em>.<br />
Con memoria difensiva depositata in data 18.05.2016 l‘avv. Luigi Imperlino, procuratore costituito per la convenuta Rosaria A.L.E. Sala ha aggiunto alle eccezioni e conclusioni già rassegnate la violazione del principio del “<em>nemo tenetur se detegere</em>” ovvero del divieto di autoincriminazione.&nbsp;<br />
Con memoria difensiva prodotta in pari data gli avv.ti Laudadio e De Masi quali difensori del convenuto Gennaro Salvatore hanno eccepito, a integrazione dell’assetto difensivo già dedotto, la<strong>&nbsp;carenza di giurisdizione</strong>&nbsp;in quanto la materia sarebbe connessa all’esercizio della funzione legislativa ex art. 117 Cost. e tutelata dall’art. 122 Cost. Hanno poi ribadito la nullità della citazione ex art. 17 comma 30 ter avendo la Procura attivato un’indagine a tappeto pretendendo dagli stessi Consiglieri indagati di fornire la&nbsp;<em>notitia damni</em>&nbsp;e violato il divieto di autoincriminazione. Nel merito hanno reiterato le medesime deduzioni di cui alla memoria di costituzione.<br />
Con memoria depositata in data 18.05.2016 si è costituito in giudizio l’on.&nbsp;<strong>Paolo Romano</strong>&nbsp;con il patrocinio degli avv.ti Felice Laudadio e Roberto De Masi i quali hanno ripetuto il medesimo quadro difensivo di cui alla memoria già in atti per l’on. Gennaro Salvatore.<br />
Con memoria depositata in data 18.05.2016 si è costituito in giudizio l’on.&nbsp;<strong>Giuseppe Russo</strong>&nbsp;con il patrocinio dell’avv. Marco De Scisciolo il quale ha eccepito l’infondatezza della domanda in considerazione della mancanza di un obbligo espresso di rendicontazione che ha indotto il proprio assistito a non conservare la documentazione attestante la quantità e la tipologia delle spese sostenute. Ha, comunque, prodotto tutta la documentazione che è riuscito a recuperare in relazione alla quale chiede, in via subordinata al mancato rigetto, la riduzione dell’addebito.&nbsp;&nbsp;<br />
Con memoria depositata in data 20.05.2016 si è costituita in giudizio l’on.&nbsp;<strong>Ruggiero Antonio</strong>&nbsp;con i patrocinio dell’avv. Annibale Schettino il quale ha eccepito in via pregiudiziale la nullità della citazione per omesso riferimento a quanto indicato nell’invito a dedurre e alle deduzioni depositate dalla sua assistita; nel merito ha&nbsp;&nbsp;rilevato che, in forza del mancato riferimento nella norma regionale all’obbligo di rendicontazione, non sono stati conservati gli scontrini relativi ai beni acquistati né traccia documentale delle gratifiche attribuite ai suoi collaboratori. Le uniche spese documentate risultano quelle di cui alle schede-carburante. Il rimborso spettava anche in mancanza di attività specifica inerente alla funzione legislativa.<br />
Non risulta costituita, benché regolarmente citata, la convenuta SCALZI Luciana.<br />
Nella pubblica udienza odierna, il Procuratore presente ha insistito per l’accoglimento della domanda, previo rigetto delle eccezioni; ciascuno dei procuratori costituiti o delegati, nel riportarsi alle deduzioni di cui alle memorie difensive, hanno insistito per il rigetto della domanda. La causa è passata in decisione.<br />
<strong>Rilevato</strong>&nbsp;in<br />
DIRITTO<br />
I) Il giudizio ha ad oggetto l’azione di responsabilità nei confronti dei consiglieri regionali&nbsp;ROMANO Paolo; RUGGIERO Antonia; RUSSO Ermanno; RUSSO Giuseppe; SALA Rosaria Anita Lina Elisa; SALVATORE Gennaro; SCALZI Luciana; SCHIANO DI VISCONTI Michele; SCHIFONE Luciano;&nbsp;SENTIERO Raffaele; TOPO Raffaele;&nbsp;VALIANTE Antonio VALIANTE Gianfranco; VESSELLA PISACANE Annalisa per illecita appropriazione di fondi regionali.<br />
II. Preliminarmente il Collegio dichiara la&nbsp;<strong>contumacia volontaria</strong>&nbsp;della convenuta SCALZI Luciana alla quale la domanda introduttiva risulta notificata nelle proprie mani in data 26/02/2015 dopo l’affissione alla casa comunale, per assenza.<br />
III. In via pregiudiziale, deve essere scrutinata l’eccezione di&nbsp;<strong>carenza di giurisdizione</strong>&nbsp;per violazione dell’art. 122 Cost. Sul punto copiosa giurisprudenza di questa Corte (Sez. Friuli Venezia Giulia n. 11/2014 e n. 47/2016; Sez. Lazio n. 154/2014; Sez. Lombardia n. 163/2014, Sez. Sardegna n. 229/2014; Sez. Basilicata 11/2015;&nbsp;Sez. Piemonte 12 novembre 2015 n. 199; Sez. Sicilia 44/2016), alla luce degli arresti della Consulta e della Corte di cassazione, ha chiarito che la disposizione costituzionale rappresenta una guarentigia posta a presidio dell’indipendenza e dell’autonomia dei consiglieri eletti che, purtuttavia,&nbsp;è di stretta interpretazione, in quanto derogatoria alla regola dell’ordinario controllo giurisdizionale. L’indicazione per cui “<em>i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni</em>” è sicuramente riferibile alle funzioni legislative e di indirizzo politico e si estende anche all’attività di controllo e di autoorganizzazione (Corte cost. sent. n. 69 del 1985). Tale eccezionale garanzia è atta a&nbsp;<em>preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente riservata al Consiglio regionale</em>” ma non può tradursi in una posizione di privilegio (Corte cost. 70/1985; id. n. 289/1997). Le attribuzioni delle assemblee rappresentative regionali, infatti, si muovono sul piano dell’autonomia mentre solo quelle proprie del Parlamento sono riconducibili all’esercizio della sovranità (Corte cost., 22 gennaio 1970, n. 6; 26 giugno 1970, n. 110; 26 febbraio 1981, n. 35; 10 luglio 1981, n. 129; 29 marzo 1989, n. 171; 2 giugno 1994, n. 209; 16 giugno 1995, n. 245).<br />
Ogni eventuale ampliamento delle prerogative riconosciute ai consiglieri locali, oltre i limiti posti dalla Carta Costituzionale, costituisce una violazione dell’integrità della funzione giurisdizionale, posta a presidio dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la cui disciplina è riservata alla&nbsp;<em>competenza</em>&nbsp;esclusiva del legislatore statale (Corte cost. n. 200/2008).<br />
Sicché&nbsp;l’eccezione non può trovare accoglimento neppure sotto il profilo dell’interferenza con la potestà regolamentare garantita anche dall’art. 117 Cost. Se, infatti,&nbsp;la funzione di autorganizzazione interna dei Consigli regionali partecipa delle guarentigie apprestate dall’art. 122, comma 4, Cost. – non emendato dalla riforma del titolo quinto della parte seconda della Costituzione (legge costituzionale 3/2001) – a tutela dell’esercizio delle funzioni primarie (legislativa, di indirizzo politico e di controllo) delle quali l’organo di rappresentanza è investito, al fine di preservarle dall’interferenza di altri poteri (Cass. sez. un., 14 maggio 2001, n. 200) e se di tale funzione costituiscono espressione gli atti che riguardano direttamente l’organizzazione degli uffici e dei servizi (sia per quanto concerne l’articolazione delle strutture e della fornitura dei mezzi necessari, sia per quanto concerne il personale) e le modalità di svolgimento dell’attività dell’Assemblea, nulla del genere è dato ravvisare nell’utilizzazione dei contributi finanziari in questione (Corte cost.&nbsp;n. 292/2001), che non incidono sull’organizzazione interna degli uffici, né attengono, in via immediata e diretta, alla disciplina delle modalità di svolgimento dei lavori dell’Assemblea (così Cass.&nbsp;sez. un. 21 aprile 2015, n. 8077).<br />
L’utilizzazione dei contributi è mera attività materiale di gestione delle risorse finanziarie; ammetterne una diversa configurazione&nbsp;«<em>comporterebbe, in maniera paradossale e del tutto ingiustificata, una tutela della insindacabilità delle opinioni dei consiglieri regionali più ampia di quella apprestata relativamente a quelle dei parlamentari nazionali</em>» (sentenza n. 235 del 2007), «<em>in contrasto sia con il principio di responsabilità per gli atti compiuti, che informa l’attività amministrativa (artt. 28 e 113 Cost.), sia con il principio che riserva alla legge dello Stato la determinazione dei presupposti (positivi e negativi) della responsabilità penale (art. 25 Cost.)</em>» (sentenza n. 69 del 1985).<br />
Il dubbio poi che l’esercizio del sindacato giurisdizionale possa determinare una violazione del principio di “separazione dei poteri” è stato, altresì, fugato ancora dalla Consulta, ma, stavolta, in sede di conflitto di attribuzione. A seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento giuridico del&nbsp;controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari di cui all’art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del d.l. n. 174 del 2012, infatti, sono fioccati ricorsi alla Corte costituzionale da parte delle Regioni proprio sotto il profilo della presunta lesione dell’autonomia contabile e organizzativa riconosciuta dalla Carta costituzionale.<br />
Il Giudice del conflitto ha ricondotto (per un aspetto che qui non è dirimente) tale forma di controllo alla categoria&nbsp;dei “controlli estrinseci di regolarità contabile”, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (art. 1, c. 12, Legge n. 213/2012, come emendato dalla sentenza 39/2014 della Consulta), essendo intesa a garantire la corretta gestione del bilancio provinciale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari (cfr. Sez. contr. Friuli, n. 64/2014). Soprattutto (per quanto qui invece rileva) ha chiarito che il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro,&nbsp;<strong>non può non ricomprendere</strong>&nbsp;la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge (sentenze n. 130/2014 e n. 263/2014). Su tale presupposto viene a delinearsi lo spartiacque tra il controllo in esame e l’azione di responsabilità&nbsp;per&nbsp;<em>mala gestio</em>&nbsp;dei contributi pubblici,&nbsp;che non può essere astretta entro i confini&nbsp;della verifica di inerenza delle spese al mandato istituzionale, secondo coordinate che invece sono proprie del controllo amministrativo/collaborativo sulla regolarità dei rendiconti. Il controllo dell’inerenza, infatti, in sede di accertamento della responsabilità contabile viene in rilievo come «<em>verifica della violazione della normativa sulla contribuzione pubblica ai gruppi consiliari che integra una species di condotta contra ius, la quale, laddove causativa di danno erariale, costituisce l’oggetto dell’accertamento nel giudizio di responsabilità</em>» (Corte cost. 235/2015). Ne discende che la violazione della normativa, che impone l’utilizzo dei contributi pubblici per fini istituzionali, è solo una delle ipotesi di condotta illecita causativa di danno perseguibile dalla Procura contabile.<br />
Il Giudice delle leggi ha, dunque, offerto, una chiave di interpretazione delle nuove norme in materia di controlli, salvaguardando espressamente la concorrente ipotesi di responsabilità amministrativo contabile dei singoli consiglieri regionali, nei cui confronti non difetterebbe affatto in capo alla Procura la legittimazione ad agire. Nella stessa sede, la Corte ha ricordato di aver già escluso, con la sentenza n. 107 del 2015, proprio con riferimento alla gestione delle somme erogate a titolo di contributi pubblici ai gruppi consiliari regionali, la&nbsp;<strong>giurisdizione di conto</strong>&nbsp;nei confronti dei capigruppo e dei singoli consiglieri, restando, tuttavia «<strong>gli stessi assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile (oltre che penale, ricorrendone i presupposti)</strong>».<br />
Ne deriva un quadro normativo completo e razionale, frutto dell’interpretazione stratificata fornita dalle pronunce costituzionali, nel quale la Corte dei conti si staglia quale Giudice della legalità e della regolarità dei conti pubblici sia che usi lo strumento del controllo (compreso quello introdotto nel 2012 sui rendiconti dei Gruppi consiliari) e sia che persegua le singole responsabilità con l’azione della Procura contabile: diversità di mezzi ma identità di principi.<br />
Il Collegio non condivide, di conseguenza, l’idea che l’obbligo di rendicontazione e documentazione della spesa pubblica sia stato introdotto con efficacia&nbsp;<em>ex nunc</em>&nbsp;dal decreto-legge citato; è, piuttosto vero che soltanto dall’entrata in vigore della normativa d’urgenza e con efficacia irretroattiva sono stati introdotti i controlli da parte della Corte dei conti e che sulla delibera di controllo sia possibile il riesame da parte delle sezioni Riunite in speciale composizione. In particolare, la Sezione Autonomie di questa Corte nel valutare la questione relativa alla retroattività delle nuove norme rispetto all’anno 2012 ha posto in rilievo che&nbsp;i Gruppi consiliari non erano affatto precedentemente sottratti a qualsiasi obbligo di rendicontazione, sulla base delle leggi regionali che, nel tempo, hanno regolato la materia. In assenza di una norma che differisca al successivo esercizio l’operatività dei controlli esterni previsti dal d.l. n. 174 del 2012, hanno concluso che le Sezioni regionali siano chiamate a svolgere le relative attività con riferimento al primo rendiconto redatto dopo l’introduzione del decreto in parola, ossia a quello 2012.<br />
Il principio di rendicontazione o (<em>rectius</em>) quello di responsabilità delle gestioni pubbliche è, dunque, immanente all’ordinamento costituzionale di questo Paese (artt. 81, 97, 100 e 103 Cost.) e le singole applicazioni legislative hanno efficacia meramente ricognitiva.<br />
Queste osservazioni sono sufficienti a far decadere anche l’eccezione relativa all’irretroattività della rendicontazione a carico dei Gruppi consiliari introdotta nel 2012&nbsp;<em>ex nunc</em>, secondo taluno dei convenuti.<br />
IV. In forza di tali argomentazioni, deve rigettarsi anche l’eccezione relativa all’<strong>insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali</strong>.&nbsp;La previsione di cui all’art. 1 comma 1 della L. n.20/1994 non implica affatto che all’autorità giurisdizionale sia preclusa l’indagine sulla legittimità della scelta, quand’essa sia foriera di danno per le pubbliche casse. Non esiste e non è invocabile quale limite al potere giurisdizionale di questa Corte, la cd. “riserva di amministrazione” se non quando l’agente pubblico invochi (e provi in giudizio) una pluralità di scelte alternative, tutte parimenti legittime; al di fuori di tali ipotesi, quando venga in rilievo la prospettazione di condotte illegittime, al giudice contabile è dato poter sindacare la legittimità e la congruenza della scelta operata rispetto al fine pubblico da raggiungere, al fine di stabilire se all’esborso economico, che ne è derivato, corrisponda un’<em>utilitas</em>&nbsp;per la collettività o per l’ente. Nel caso di specie, la Procura prospetta una&nbsp;<em>deminutio patrimonii</em>&nbsp;in danno dell’Ente regionale dovuto all’illecita attribuzione di fondi destinati ai consiglieri, in palese violazione delle norme regolatrici della materia. Si configura&nbsp;un’illiceità correlata ad un’attività gestoria priva di elementi giustificativi, e dunque assunta in contrasto con i principi di legittimità, coerenza e chiarezza di rendicontazione che devono assistere ogni impiego di denaro pubblico, per la quale questo Collegio è chiamato a uno scrutinio di fondatezza&nbsp;<em>iuxta alligata et probata</em>, senz’alcun impingimento nel merito della scelta.<br />
VI. Ancora in via pregiudiziale deve essere valutata la fondatezza dell’eccezione di&nbsp;<strong>nullità dell’istruttoria e della domanda introduttiva per violazione dell’art. 17 comma 30 ter d.l. 78/2009,</strong>&nbsp;in quanto l’indagine si sarebbe svolta in assenza di una concreta e specifica notizia di danno e l’attività di acquisizione della documentazione presso i convenuti in fase preprocessuale avrebbe surrogato questa carenza inziale.&nbsp;&nbsp;La questione è priva di fondamento. L’indagine è legittimamente partita dalla diffusione sui giornali a tiratura nazionale (è versata nel fascicolo della parte pubblica copia dell’articolo “Regioni: trucco dei rimborsi facili” apparso sul Mattino del 2.10.2012) della notizia di una parallela indagine svolta dalla Procura della Repubblica di Napoli avente a oggetto le autocertificazioni presentate dai consiglieri per ottenere il rimborso delle spese. La&nbsp;<em>notitia damni</em>&nbsp;possiede i requisiti indicati dall’organo nomofilattico. Le Sezioni Riunite, nella sentenza n. 12/QM/2011, hanno chiarito che l’espressione notizia di danno specifica e concreta deve intendersi riferita&nbsp;ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici, onde evitare che l’indagine del PM contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito controllo generalizzato&nbsp;(principio n. 3 del P.Q.M.). Il nucleo centrale della nozione appare il fatto dannoso individuato nei “tratti essenziali”, tali essendo la condotta omissiva o commissiva, l’evento pregiudizievole per l’erario ed il nesso causale. Tali elementi ricorrono nel caso di specie, in quanto l’articolo apparso sul quotidiano rinvia all’avvio di indagini penali per fatti potenzialmente idonei a integrare un danno all’erario non senza indicare le condotte ipoteticamente dannose (autocertificazioni dubbie in quanto prive di documentazione giustificativa), l’esborso complessivo versato dalla Regione Campania per rimborsi ai consiglieri (euro 11.600.000), l’asserita illiceità, almeno penale, del fatto dannoso. La successiva fase di approfondimento istruttorio è scaturito proprio e solo al fine di valutare la fondatezza dei fatti emersi, non risolvendosi affatto in un’acquisizione “a tappeto” della documentazione mancante quanto piuttosto della legittima interlocuzione con i presunti colpevoli e raccolta di prove anche a loro discarico.&nbsp;Né l’organo inquirente si è sostituito alla PA, nella verifica della veridicità delle autocertificazione ovvero ha esercitato un potere di accertamento rimesso esclusivamente a un altro potere dello Stato, avendo fatto ricorso ai poteri istruttori che competono al suo Ufficio.<br />
VII. Analogamente infondata si manifesta l’eccezione di nullità della domanda&nbsp;<strong>per indeterminatezza della&nbsp;<em>causa petendi,</em></strong>&nbsp;in quanto la Procura avrebbe omesso ogni riferimento e allegazione al Regolamento della Camera dei Deputati cui rinvia la L.R. 10/2001 o comunque&nbsp;<strong>per mancata indicazione della condotta</strong>&nbsp;violativa e per&nbsp;<strong>mancata prova degli elementi costitutivi della responsabilità</strong>. Fermo restando che i profili dedotti sono riconducibili a motivi di merito e non lambiscono neppure la sfera delle questioni pregiudiziali di rito, il Collegio ritiene che le ragioni di fatto e di diritto della pretesa erariale dedotta così come le condotte dannose ipotizzate sono efficacemente descritte e analizzate nell’atto di citazione.<br />
La Procura ha riportato i dati normativi vigenti all’epoca dei fatti, con rinvio alle fonti parlamentari descritte dai convenuti eccipienti, pur senza allegarle, in quanto, stando alla prospettazione attorea, esse sembrano essere non rilevanti. L’illecito dedotto, infatti, si consuma nel momento cui il consigliere ha percepito le somme a titolo di rimborso senza alcun rispetto del vincolo di destinazione: questo stando alla ricostruzione del requirente. Alcun vizio inficia la domanda introduttiva, neppure in&nbsp;<em>parte qua</em>.<br />
VIII. Passando all’esame delle&nbsp;<strong>questioni preliminari di merito</strong>, va rigettata l’eccezione formulata da taluno dei convenuti (difesa on. Schifone) di cd. “<strong>carenza di legittimazione passiva</strong>”. A ben vedere il costrutto difensivo disvela la reale natura dell’eccezione promossa che attiene alla cd. titolarità passiva del rapporto e dunque afferisce al merito della controversia. La questione non è fondata, almeno negli elementi circostanziali di cui essa di compone. La pretesa erariale dedotta, infatti, non si fonda sulla presunta violazione dell’obbligo di documentazione imposto dagli artt. 46, 47 e 71 DPR n. 445/2000 bensì sull’asserita illecita percezione di fondi pubblici.<br />
Il fatto dannoso,&nbsp;<em>ut supra</em>, prescinde del tutto dalla richiesta di documentazione da parte delle Amministrazioni erogatrici, in quanto già nella ricostruzione offerta dal requirente la percezione della quota spettante a ciascun consigliere presupponeva un’assunzione di responsabilità da parte di quest’ultimo, nei termini che meglio saranno chiariti in seguito. L’eccezione si risolve, in definitiva, in una contestazione afferente il merito stesso del giudizio e dunque all’esistenza o meno di un obbligo di rendicontazione e/o documentazione. Così come formulata, essa non ha rilevanza autonoma e non merita accoglimento.<br />
IX.<strong>&nbsp;Nel merito</strong>, l’accertamento della dedotta responsabilità amministrativa passa attraverso il vaglio degli elementi costitutivi dell’illecito erariale.<br />
Non v’è dubbio che costituisce danno pubblico l’esborso di denaro pubblico non corrispondente ad alcuna&nbsp;<em>utilitas</em>&nbsp;per l’Amministrazione erogante; ma il danno deve scaturire da una condotta antigiuridica.<br />
Per valutare l’antigiuridicità delle condotte dei convenuti occorre partire dal dato normativo vigente all’epoca dei fatti (2011-2012).<br />
Va ricordato che l’art. 40 della&nbsp;l. r. n. 18/2000 prevedeva testualmente: 1.&nbsp;<em>É istituito il&nbsp;</em><strong><em>Fondo&nbsp;</em></strong><strong><em>dell&#8217;assistenza alle attività Istituzionali dei titolari del diritto di iniziativa legislativa</em></strong><em>.&nbsp;</em>2.<em>&nbsp;Il relativo onere cederà a carico del bilancio del Consiglio Regionale su apposita voce del Capitolo 5 mediante uno stanziamento complessivo annuo di lire 3 miliardi e 600 milioni. Per l&#8217;anno in corso lo stanziamento è determinato in lire 900 milioni mediante prelievo dell&#8217;occorrente somma dal capitolo 4 del bilancio del Consiglio regionale.&nbsp;</em>3.<em>&nbsp;Il Fondo&nbsp;<strong>potrà</strong>&nbsp;essere utilizzato per la stipula di contratti privatistici a termine, per la collaborazione, per fornitura di beni e servizi specifici occorrenti e per l&#8217;assistenza ai Consiglieri non previsti tra quelli di cui alla L. R. 5 agosto 1972, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.&nbsp;</em>4.<em>&nbsp;Le spese di cui al comma precedente vengono richieste dal singolo Consigliere a titolo di rimborso forfettario, in analogia a quanto previsto dal Regolamento della Camera dei Deputati.&nbsp;</em>5.<em>&nbsp;La ripartizione del fondo avviene sulla base del numero dei Consiglieri iscritti a ciascun Gruppo o forza politica</em>”.<br />
Le&nbsp;<strong>risorse di cui all’art. 40 l. r. 18/2000, oltre ad essere pubbliche, hanno vincolo di destinazione</strong>. Esse, infatti, come si desume dalla stessa denominazione del Fondo, sono inserite nel bilancio regionale al fine di supportare, in favore dei singoli consiglieri, le attività di assistenza all’iniziativa legislativa e sicuramente a partire dal 2001 (quando il terzo comma dell’art. 40 è stato sostituito dall&#8217;articolo 33, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10), fino al 2012 (quando questa singola disposizione è stata abrogata dall&#8217;articolo 52, comma 16, lettera b. della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1) tali risorse erano&nbsp;<strong>finalizzate all’acquisizione di beni e servizi</strong>, annoverandosi tra questi ultimi anche quelle prestazioni d’opera necessarie all’assistenza del singolo consigliere regionale.<br />
Non v’è alcun spazio interpretativo consentito dal tenore letterale della norma e dall’interpretazione sistematica del suo contenuto che possa consentire di sovrapporre il&nbsp;<strong>rimborso</strong>&nbsp;in esame con l’<strong>indennità</strong>&nbsp;di cui gode il singolo consigliere né le somme rimborsate possono tradursi in un emolumento fisso e continuativo, riconosciuto a prescindere dalla prova della spesa effettivamente sostenuta.<br />
<strong>IX a.</strong>&nbsp;A riprova dell’assunto, il Collegio rileva che il trattamento “stipendiale” di cui sono destinatari i singoli consiglieri è regolato da altra normativa. La l. r. 13/1996, applicabile&nbsp;<em>ratione temporis</em>&nbsp;(parzialmente modificata poi dalla l.r. 28 dicembre 2012 n. 38), prevedeva, in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali, che, per garantire il libero svolgimento del mandato,&nbsp;<em>nello spirito dell&#8217;art. 69 della Costituzione ed in attuazione dell&#8217;art. 20 dello Statuto della Regione Campania</em>, al consigliere regionale fosse attribuita una indennità così articolata 1) indennità di carica e di funzione; 2) indennità di missione; 3) rimborso spese; 4) indennità di fine mandato ed assegno vitalizio. L’<strong>indennità di carica</strong>&nbsp;era pari al 65% dell&#8217;indennità mensile lorda di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati (ai sensi dell&#8217;art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261) con relativi adeguamenti, con applicazione del principio di onnicomprensività: era (ed è), infatti, vietata la percezione di altri assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di Amministratore, Sindaco o Revisore dei Conti conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché da Enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da Enti ai quali la Regione partecipi.&nbsp;&nbsp;All’indennità di carica si aggiungeva l’<strong>indennità di funzione&nbsp;</strong>che era appunto destinata a remunerare la specificità di determinati incarichi (come quello di Presidente del Consiglio regionale o Presidente della Giunta regionale ex art. 5). L’<strong>indennità di missione</strong>&nbsp;integrava, al contrario, un emolumento non fisso ma variabile, erogabile soltanto quando il consigliere regionale fosse stato inviato in missione, in rappresentanza o per conto del Consiglio o della Giunta per disposizione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta ovvero quando egli fosse autorizzato, altresì, a svolgere missioni fuori regione per&nbsp;<em>ragioni legate ai suoi compiti istituzionali</em>. Il trattamento di missione era attribuito sempre previa autorizzazione del Presidente e specificazione dell&#8217;oggetto, correlato, ovviamente, all&#8217;esplicitazione piena dei propri compiti istituzionali, comprendendo, a sua volta, due distinte voci remunerative: a) il&nbsp;<strong>rimborso delle spese di viaggio,</strong>&nbsp;sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero una indennità pari a quella percepita dai funzionari direttivi regionali; b) una&nbsp;<strong>diaria</strong>&nbsp;per ogni giornata di lire 120.000, aumentata a lire 150.000 per i viaggi all&#8217;estero, ovvero il rimborso delle spese sostenute e documentate con la maggiorazione del 10% del loro ammontare e per quelle non documentabili; essa maggiorazione è elevata al 20% per i viaggi all&#8217; estero. A tali componenti si aggiungevano i rimborsi dei biglietti ferroviari di prima classe per&nbsp;<em>esigenze connesse alla esplicazione del mandato consiliare</em>; l’attribuzione di documenti di libero percorso autostradale sul territorio nazionale dietro versamento di una quota forfetaria (previa convenzione con la società Autostrade da parte del Presidente del Consiglio regionale); il rimborso forfetario mensile per spese di trasporto variabile in relazione alla distanza fra la loro residenza abituale e la sede del Consiglio Regionale, nelle misure prestabilite dalla stessa legge regionale. Ai consiglieri regionali, infine,&nbsp;<em>per il libero svolgimento del mandato</em>, era dovuta una&nbsp;<strong>diaria mensile a titolo di rimborso spese</strong>, pari al 32% dell&#8217;indennità di carica (art. 7).<br />
Se l’intenzione del legislatore regionale del 2000 fosse stata quella di aggiungere un’ulteriore voce a tale trattamento stipendiale, avrebbe dovuto e potuto ritoccare le disposizioni in esame. I due testi normativi sono, al contrario, rimasti ben distinti. Va rilevato, a fini tuzioristici, che la componente reddituale che identifica una sorta di rimborso spese prende il nome di “diaria” ed è predeterminata nell’<em>an</em>&nbsp;e nel&nbsp;<em>quantum</em>, oltre ad essere connessa a finalità tipizzate diverse da quelle per le quali è stato istituito il Fondo in esame: Fondo che mantiene una sua autonomia contabile.<br />
<strong>IX b.</strong>&nbsp;A ulteriore comprova di tale ricostruzione esegetica, si richiama ancora la formulazione letterale della disposizione. Il Fondo, infatti,&nbsp;<strong><em>potrà</em></strong>&nbsp;essere utilizzato per i contratti ivi previsti, poiché trattasi di risorse integrative poste a disposizione dei membri del Gruppo per esplicare nel miglior modo possibile le attività connesse al mandato. Il consigliere, infatti, non ha un “obbligo” alla stipula dei relativi contratti ma la mera “facoltà” che, solo se esercitata, dà titolo al relativo “rimborso”.<br />
La tesi si pone in linea con quanto previsto dalle altre legislazioni regionali e consente di superare la posizione offerta da alcuni convenuti, che connettono all’uso del verbo “potrà” la facoltà di utilizzazione del fondo per finalità diverse da quelle indicate dall’art. 40 e, dunque, anche per spese non inerenti all’acquisizione di beni e servizi strumentali all’esercizio del mandato. L’interpretazione fornita dai Consiglieri tradisce, in radice, lo spirito della norma, in quanto consente l’attingimento a risorse pubbliche anche in contrasto con la finalità per la quale esse sono riconosciute. Il Fondo in esame è stato istituito per sorreggere la cd.&nbsp;<strong>“assistenza”</strong>&nbsp;ai consiglieri e non per remunerare le attività istituzionali tra le quali quella di iniziativa legislativa. Sicché appare del tutto fuorviante ogni riferimento, anche non documentale, da parte dei singoli convenuti, alla quantità e qualità di azioni intraprese nella qualità di Consigliere. Non è questo il&nbsp;<em>thema decidendum</em>&nbsp;né il&nbsp;<em>thema probandum</em>&nbsp;e in tal senso è dirimente la stessa denominazione del&nbsp;<strong><em>Fondo</em></strong><em>&nbsp;(</em><em>dell&#8217;assistenza alle attività Istituzionali dei titolari del diritto di iniziativa legislativa)</em>. La contestazione attiene, infatti, esclusivamente al rimborso delle spese già sostenute dai predetti per farsi&nbsp;<strong>coadiuvare da terzi</strong>, mediante prestazioni professionali, o anche per l’acquisto di beni materiali necessari all’espletamento del mandato. Oggetto della domanda non è l’esercizio del mandato in sé.<br />
Nel caso di&nbsp;<em>munus publicum</em>, lo sforzo lavorativo e il sacrificio personale sono compensati, infatti, con la sola “indennità” che si collega sinallagmaticamente alla prestazione resa, anche remunerando il costo-opportunità e i costi aggiuntivi ove dimostrati. Al contrario, il meccanismo del “rimborso” presuppone, universalmente, l’anticipazione della spesa della parte interessata che, laddove la legge lo consenta, non è destinata a sopportarne definitivamente il peso, potendolo scaricare sullo stesso soggetto (in caso di spesa pubblica, sulla stessa collettività) nel cui interesse la spesa è effettuata.<br />
<strong>IX c.</strong>&nbsp;Sempre a corroborare tale impostazione, può richiamarsi la circostanza che il terzo comma dell’art. 40, nel consentire l’uso del Fondo&nbsp;<em>per la stipula di contratti privatistici a termine, per la collaborazione, per fornitura di beni e servizi specifici occorrenti e per l&#8217;assistenza ai Consiglieri,&nbsp;</em>precisa che deve trattarsi di contratti&nbsp;<strong><em>non previsti tra quelli di cui alla L. R. 5 agosto 1972, n. 6&nbsp;</em></strong><em>e successive modifiche ed integrazioni</em>. La legge regionale per la Campania n. 6 del 1972, (come modificata dalle successive leggi:&nbsp;l.r. 3 aprile 1973, n. 11; l.r. 20 gennaio 1977, n. 6; l.r. 31 ottobre 1978, n. 50; l.r. 28 marzo 1987, n. 20; l.r. 27 giugno 1988, n. 14; l.r. 30 aprile 1996, n. 10; l.r. 16 maggio 2001 n.7) aveva, infatti, già previsto che fosse l’Ufficio di presidenza a provvedere, per l&#8217;intera legislatura, all&#8217;allestimento, all&#8217;arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi. Lo stesso Ufficio di Presidenza doveva (e deve) provvedere anche alla fornitura di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi consiliari e destinare, altresì, ai Gruppi consiliari alcune unità di personale in servizio presso il Consiglio. Per il funzionamento del Gruppo era poi liquidato, con decorrenza 1° gennaio 1996, un contributo fisso mensile rappresentato: a) da una quota di lire 1.500.000 per ciascun gruppo quale ne sia la consistenza; b) da una quota di lire 800.000 per ogni consigliere regionale iscritto al gruppo. La salvezza di tale assetto disciplinatorio è indicativo della volontà del legislatore di aprire un capitolo di bilancio, separato e autonomo, diverso da quello preesistente,&nbsp;&nbsp;al quale i consiglieri potessero accedere soltanto se e quando potessero dimostrare di essersi avvalsi di collaborazioni o di aver acquistato beni o altri servizi, diversi da quelli di cui alla citata legge n. 6/1972, di stretta&nbsp;&nbsp;pertinenza con le attività di iniziativa legislativa, ossia di attività che, soprattutto a livello regionale, richiedono una stretta inerenza con i bisogni del territorio e un continuo dialogo con la popolazione (meglio espletabile a mezzo di collaboratori).<br />
<strong>IX d.</strong>&nbsp;Non smentisce questo costrutto argomentativo, il passaggio dal rimborso analitico a quello sintetico, intervenuto&nbsp;dopo la modifica apportata, dall&#8217;articolo 33, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, all’art. 40 comma 4 alla cui stregua&nbsp;le<em>&nbsp;spese di cui al comma precedente vengono richieste dal singolo Consigliere a titolo di&nbsp;<strong>rimborso forfetario</strong>, in analogia a quanto previsto dal Regolamento della Camera dei Deputati.</em><br />
Anzitutto, nessuno dubita che quando il rimborso è analitico, la documentazione, da presentare contestualmente all’istanza di rimborso, è requisito indispensabile per accedere alle risorse in esame; si tratta di un corollario inequivocabilmente connesso al principio di rendicontazione, sul quale la Corte costituzionale non ha mancato di richiamare l’attenzione. Il principio di rendicontazione rimane, a giudizio di questo Collegio, cristallizzato e non può dirsi affatto derogato (o derogabile) dalla modifica in esame, ossia dal passaggio da un regime analitico a un regime sintetico di rimborso, dal momento che tale scelta da parte del legislatore regionale tocca le sole modalità concrete di erogazione del contributo senza mutare la natura del Fondo né la sua destinazione.&nbsp;Non v’è dubbio che, attesa la natura vincolata del Fondo e la stretta inerenza del suo utilizzo alle finalità descritte dalla norma, l’Amministrazione regionale erogante avrebbe potuto utilizzare le seguenti alternative: a) il rimborso a piè di lista o analitico; b) il rimborso forfetario o sintetico; c) il rimborso misto (in parte forfetario e in parte analitico).&nbsp;L’aggettivo “forfetario” rinvia sicuramente a una liquidazione a “forfait” e si contrappone – come giustamente osservato dai difensori dei convenuti – alla liquidazione delle spese “a piè di lista”, proprio perché prescinde dalla&nbsp;<strong>previa valutazione</strong>&nbsp;della rendicontazione dei singoli titoli posti a corredo dell’istanza di rimborso.<br />
Non può essere accolta, tuttavia, l’idea, espressa dagli stessi difensori, che il “forfait” rappresenti una somma fissa e aggiuntiva da attribuire al singolo consigliere in modo “automatico”. Se il legislatore avesse voluto realizzare questo effetto, avrebbe dovuto indicare almeno un parametro per quantificare, in modo predeterminato e costante, la somma da rimborsare: tale&nbsp;<strong>non è</strong>&nbsp;(come pure sostenuto dai convenuti) quello previsto dal&nbsp;<strong>quinto comma dell’art. 40</strong>&nbsp;che fissa il tetto massimo di quota proporzionale attribuibile a ciascun&nbsp;<strong>Gruppo consiliare</strong>&nbsp;in ragione del numero degli iscritti eletti (<em>5. La ripartizione del fondo avviene sulla base del numero dei Consiglieri iscritti a ciascun Gruppo o forza politica</em>) e nulla dice sul se e quanto spetti al singolo Consigliere. Dalla ripartizione ai sensi del quinto comma in esame, discende un importo posto a disposizione del singolo Consigliere, un “gruzzoletto” che rappresenta, dunque, il tetto massimo del rimborso, come condivisibilmente prospettato dalla Procura, e che può attribuirsi ai singoli, come si vedrà, soltanto previa richiesta e previa esibizione dell’autocertificazione. Dunque si tratta di una spesa erogata non “a prescindere” da qualsivoglia precondizione ma strettamente dipendente dall’impulso del singolo Consigliere richiedente e a patto che questi si assuma la responsabilità di quanto autocertificato.<br />
Peraltro, quando il legislatore ha voluto introdurre&nbsp;<strong>rimborsi forfetari fissi</strong>&nbsp;lo ha fatto in termini di percentuale di un’altra somma in pagamento e, di solito, la scelta è dovuta all’oggettiva impossibilità di fornire la prova del&nbsp;<em>quantum debeatur</em>&nbsp;(si pensi al rimborso spese cui ha diritto lo stesso consigliere ex art. 2 l.r. 13/1996 per le spese non documentabili ovvero, la diaria mensile pari al 32%&nbsp;dell&#8217;indennità di carica (art. 7)&nbsp;<em>per il libero svolgimento del mandato</em>,&nbsp;o in altro settore, al rimborso spese all’avvocato per le spese generali). In casi del genere, peraltro, gli importi sono lordi e rappresentano base imponibile mentre per i Consiglieri l’erogazione è sempre stata pari al netto richiesto, senza alcun onere aggiuntivo (si vedano gli estratti dei conti correnti).<br />
Proprio in ragione della mancanza di una percentuale predeterminata, la ripartizione interna è avvenuta, di fatto, in parte eguali e in egual misura, mese dopo mese, instaurando un prassi scorretta e&nbsp;<em>contra legem</em>, mentre la natura forfetaria del rimborso avrebbe dovuto indurre a ritenere legittima la restituzione della spesa anticipata sulla base di un’indicazione “<strong>sintetica</strong>” dell’importo dovuto, cioè non corredata dei titoli giustificativi, ma di volta in volta variabile proprio perché composta da spese di natura ed entità diverse e, auspicabilmente, inferiori al limite massimo.<br />
Il “<strong>forfait</strong>” doveva esprimere, in questo caso, il solo&nbsp;<em>quantum debeatur</em>, rimesso all’indicazione dello stesso richiedente (sicché la misura del rimborso non è verificabile&nbsp;<em>a priori</em>&nbsp;attraverso il controllo delle singole voci di spesa e della relativa sommatoria), caricando il singolo consigliere dell’onere di provare in ogni momento che la spesa rimborsata era stata “effettivamente sostenuta”. Si può concludere che il rimborso&nbsp;<em>a forfait</em>, lungi dall’introdurre una deroga al principio di rendicontazione, ne costituisce espressione, sub specie di “onere di documentazione”, che altro non è se non una rendicontazione postuma.<br />
Confortano tale conclusione recenti arresti della S.C. che, in sede penale, ha ritenuto integrato, ad esempio,&nbsp;il&nbsp;reato di truffa militare dalla presentazione, da parte di un carabiniere, di una richiesta di&nbsp;<strong>rimborso</strong>&nbsp;di&nbsp;<strong>spese</strong>&nbsp;di viaggio non dovute “<em>a nulla rilevando il carattere&nbsp;<strong>forfetario</strong>&nbsp;delle somme corrisposte, poiché&nbsp;<strong>esso attiene alla misura dell&#8217;importo liquidato dall&#8217;amministrazione</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>non al presupposto</strong>&nbsp;del diritto al loro riconoscimento</em>&nbsp;(così Cass. pen. sez. I, 15 ottobre 2014, n. 4444).<br />
Nella stessa direzione si muovono le circolari applicative della norma regionale in esame.<br />
Alcuni dei convenuti hanno, infatti, fornito copia (conforme all’originale) di una nota qualificata come&nbsp;<em>&#8220;Relazione&#8221;&nbsp;</em>a firma&nbsp;dell&#8217;allora Dirigente dell&#8217;Ufficio status e prerogative dei consiglieri, con la quale, dopo la modifica intervenuta con la l.r. n. 10/2001, si chiariva, espressamente, che&nbsp;<em>&#8220;I consiglieri regionali, nel richiedere il rimborso delle spese di cui innanzi, non sono più tenuti a presentare le relative fatture al settore amministrazione, come stabilito con delibera dell&#8217;ufficio di presidenza. In base alla nuova normativa, al fine del rimborso delle spese sopportate e richieste dal singolo consigliere necessita che lo stesso dichiari sotto la propria responsabilità di avere sostenuto le suddette spese e di esigerne pertanto il relativo pagamento”.</em><br />
La stessa Procura, nel materiale probatorio versato nel fascicolo, ha raccolto le singole dichiarazioni autocertificative con le quali i Consiglieri dichiaravano “IL&nbsp;<em>TITOLARE DEL DIRITTO DI INIZIATIVA LEGISLATIVA, DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA&#8217;, DI AVER SOSTENUTO LE SPESE DI CUI ALL&#8217;ART&nbsp;</em>33&nbsp;<em>PRIMO COMMA DELLA L. R. 10.08.2001, N° 10, A SENSI DELL’ART.&nbsp;</em>76&nbsp;<em>DEL D.P.R.&nbsp;</em>445 DEL<em>&nbsp;28.12.2000, RELATIVE AL PERIODO DAL ……. .AL ………… PER COMPLESSIVE €………. NE CHIEDE, PERTANTO, AI SENSI DEL&nbsp;</em>2° COM<em>MA ART. 33 DELLA CITATA L.R. 10/2001, IL RELATIVO RIMBORSO. DICHIARA, INOLTRE, CHE LE SPESE NON SONO STATE EROGATE AL CONIUGE, CONVIVENTE E PARENTI O AFFINI ENTRO IL V°</em>&nbsp;<em>GRADO.</em><br />
Tali certificazioni non rappresentano affatto una mera formalità come sostenuto da chi ritiene che, non essendo la rendicontazione imposta dalla norma primaria, essa non potrebbe essere richiesta in surrogazione&nbsp;<em>sub specie</em>di certificazione sostitutiva; né esse avrebbero ad oggetto soltanto il fatto di essere “titolare del diritto all’iniziativa&nbsp; legislativa” quale presupposto per l’automatica attribuzione del rimborso.<br />
Le dichiarazioni in esame rappresentano la condizione legittimante per l’accesso alla distribuzione interna del Fondo. La scelta del rimborso forfetario ha posto immediatamente agli uffici competenti il problema della responsabilità della spesa; non v’è dubbio che la strada percorsa (rimborso forfetario) abbia il vantaggio di accelerare l’<em>iter</em>&nbsp;del pagamento, esonerando gli organi preposti dal controllo preventivo dei singoli titoli giustificativi e ribaltando sul soggetto richiedente la responsabilità circa la quantità e l’inerenza della spesa stessa. Lo strumento prescelto per questa “traslazione” di responsabilità è appunto la dichiarazione sostitutiva o&nbsp;<strong>autocertificazione</strong>: l’esonero dalla rendicontazione preventiva e dal relativo controllo viene compensata, infatti, da un atto di assunzione diretta di responsabilità da parte del dichiarante.&nbsp;&nbsp;E’ ovvio che la dichiarazione (successiva) non sarebbe stata necessaria ove si fosse prescelto il metodo del rimborso a piè di lista che presuppone la previa esibizione dei titoli di spesa.<br />
Nel caso di specie, il singolo consigliere si è visto costretto a precisare che le spese di cui si chiedeva il rimborso erano proprio quelle di cui&nbsp;<strong>all’art. 33 comma 1 l.r. 10/2001</strong>&nbsp;(che ha introdotto il comma terzo all’art. 40 in argomento) e quindi spese sostenute per i contratti ivi previsti. Questa dichiarazione scritta è avvenuta “<strong>sotto la propria responsabilità</strong>”, appunto al fine di richiamare all’attenzione del Consigliere che ogni conseguenza relativa alla falsità della dichiarazione rimaneva a suo carico e, dunque, egli doveva essere in ogni momento in grado di poter “dimostrare” che la spesa sostenuta avesse i requisiti di legge.<br />
A comprova di quanto appena evidenziato, nello stesso&nbsp;<em>corpus</em>&nbsp;documentale campeggia il rinvio all’art. 76 DPR n. 445/2000. In base all’art. 76:&nbsp;<em>1.Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L&#8217;esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell&#8217;articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale</em>.<br />
Tra le fattispecie penali rilevanti in caso di mendacio (oltre al reato di falso e truffa) di recente la Corte di cassazione penale ha ritenuto integrata l’ipotesi di cui all’art. 613&nbsp;<em>ter</em>&nbsp;(Cass. pen.&nbsp;n. 50225/2015) proprio per un consigliere regionale siciliano che ne aveva fatto uso (certificazione attestante una falsa residenza per poter beneficiare del rimborso delle spese di viaggio con uso del mezzo proprio) per lucrare indebite erogazione in danno della Regione.<br />
La portata generale delle sanzioni disciplinate dalla disposizione in esame (che si riferisce nel primo comma a “<em>chiunque rilasci dichiarazioni mendaci</em>”) offusca la rilevanza dell’eccezione, pur promossa dai convenuti, circa la natura della dichiarazione in esame. A ben vedere, risulta più agevole individuare nell’ambito di questo atto composito, accanto alla manifestazione di volontà, anche una dichiarazione di scienza assimilabile a quelle di cui all’art. 47, non solo perché il contenuto di essa non risponde ad alcuna delle ipotesi descritte nell’art. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione di status) ma soprattutto perché ha ad oggetto “fatti” di cui è a diretta conoscenza dell’interessato. Peraltro la modalità di sottoscrizione (firma accompagnata dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) risponde a quanto prescritto dall’art. 38 DPR 445/2000 proprio per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.<br />
L’esigenza di un siffatto inquadramento, tuttavia, appare recessiva rispetto alla prevalente attenzione al contenuto della dichiarazione e al rinvio all’art. 76 del T.U. “semplificazione amministrativa”, che sono, al contrario, per questo Collegio, dirimenti. Il sottoscrittore, infatti, non può non essersi avveduto che il rimborso richiesto presupponeva la sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla normativa richiamata, rispondendone in prima persona in caso di falsità. La scelta fatta nel 2001 di avvalersi dello strumento dell’autocertificazione va letta proprio,&nbsp;<em>secundum tenorem rationis</em>, quale&nbsp;<strong>scelta di “semplificazione” amministrativa</strong>&nbsp;che non incide sulla sostanza del rapporto tra Amministrazione e cittadino (qui amministratore pubblico) ma è diretta all’accelerazione dei tempi, come sopra già evidenziato. L’esonero dall’obbligo della preventiva rendicontazione, dunque, non implica affatto elisione dell’onere di conservazione della documentazione giustificativa.&nbsp;Per come è strutturata la disposizione applicativa, l’amministratore pubblico non poteva ritenersi esonerato dal dover provare&nbsp;<em>ex post</em>, mediante idonei documenti giustificativi, ove richiesto, l’inerenza della spesa alla finalità prevista dalla legge. La circostanza che gli Uffici amministrativi non vi abbiano provveduto nel tempo, non significa che non sussistesse l’obbligo, soprattutto alla luce della natura e del contenuto delle menzionate autocertificazioni; sicuramente l’omessa attivazione di un controllo interno non elide i controlli esterni, neanche quelli dell’autorità giurisdizionale.<br />
Né appare pregevole l’argomento sostenuto da taluno dei convenuti circa l’efficacia di piena prova (fino a querela di falso) delle certificazioni in esame, al punto da farne derivare un onere a carico della Procura di dimostrazione del contrario. A parte la scontata considerazione che la&nbsp;<em>probatio</em>&nbsp;posta a carico della parte pubblica sarebbe ben più che diabolica, praticamente impossibile, essendo la documentazione in possesso del solo consigliere e l’onere della prova regolato dal principio di cd. vicinanza probatoria, giurisprudenza consolidata di legittimità ha da tempo delimitato l’efficacia probante dei documenti in esame. Di recente la S.C.&nbsp;&nbsp;in sede nomofilattica (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 29/05/2014 n. 12065) è tornata sul problema dell’efficacia probatoria della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, schierandosi a favore della tesi prevalente, secondo cui tale documento, così come ogni altra autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria solamente nei rapporti con la P.A., essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale nelle liti tra privati, laddove, in conformità del principio dell&#8217;onere della prova che caratterizza il giudizio civile, la parte non può derivare elementi di prova in proprio favore da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi. E’ sul soggetto richiedente che ricade l’onere processuale di provare la spese effettivamente sostenuta era pertinente alle finalità descritte nell’art. 40 cit. nella misura richiesta e pagata&nbsp;(sull’onere di documentazione connesso alla natura vincolata e finalizzata dei Fondi regionali di recente Sezione Sicilia giurisd. 29 gennaio 2016 n. 44).<br />
<strong>IX e.</strong>&nbsp;Alcun elemento argomentativo dirimente può, infine, trarsi dalla locuzione “<em>in analogia a quanto previsto dal regolamento della Camera dei Deputati</em>” di cui al citato&nbsp;quarto comma dell’art. 40 (almeno in relazione all’anno 2011).&nbsp;Il criterio letterale di interpretazione delle norme impone di ritenere che non si tratti affatto di un rinvio (né statico né dinamico) alle norme di organizzazione interna di quel ramo del Parlamento: non si ritrova, infatti, l’uso del verbo “rinviare” né la disposizione appare lacunosa, sì da rendersi necessaria l’eterointegrazione. La formulazione testuale suggerisce piuttosto la pura e semplice giustificazione del criterio prescelto, che è quello “forfetario” proprio come quello riconosciuto a favore dei Deputati. Sennonché, da una rapida scorsa al&nbsp;<strong>Regolamento della Camera</strong>,&nbsp;<em>ratione temporis</em>&nbsp;applicabile (che è fonte normativa conoscibile dal Giudice secondo il principio&nbsp;<em>jura novit</em>&nbsp;curia), consente di rilevare immediatamente l’assenza totale di qualsiasi riferimento alla natura o alla tipologia dei rimborsi effettuati in favore dei deputati. L’art. 15 del Capo dedicato alla disciplina dei Gruppi al comma 3 prevedeva, all’epoca dei fatti (con le modifiche apportate il 24 settembre e il 4 novembre 1997, ma prima di quelle del 2012), che fosse intestato al&nbsp;Presidente della Camera il potere di assicurare ai Gruppi parlamentari, per l&#8217;esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e&nbsp;<strong>di assegnare contributi a carico del bilancio della Camera</strong>,&nbsp;<em>tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi</em>. Al comma 4 si ribadiva che i contributi in esame fossero destinati dai Gruppi esclusivamente&nbsp;<strong><em>agli scopi istituzionali riferiti all&#8217;attività parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Grupp</em></strong>i, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici.<br />
Nessun accenno è operato al criterio di ripartizione delle spese ai singoli consiglieri né ad esso allude la&nbsp;legge 31.10.1965, n. 1261 in materia “<em>Determinazione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento”,&nbsp;</em>tuttora in vigore, che all’art. 1 dispone che: “<em>L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell’art. 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili&nbsp;<strong>comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza</strong>. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l’ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate</em>”, oltra alla diaria di cui all’art. 2.<br />
Ne consegue che l’analogia al Regolamento della Camera dei Deputati è in realtà una scatola vuota e&nbsp;<em>a fortiori</em>&nbsp;non può interpretarsi come un&nbsp;<strong>rinvio</strong><em>&nbsp;tout court</em>; appare piuttosto plausibile che, come sostenuto da taluno dei convenuti, il riferimento possa intendersi alle modalità di recupero spese stabilite dalle&nbsp;<strong>Deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza della Camera</strong>. In particolare la&nbsp;<strong>delibera n. 214/2000 del 19 aprile 2000</strong>&nbsp;offerta in comunicazione mediante deposito di uno dei convenuti (Vessella) rinvia a sua volta a precedenti deliberazioni non prodotte (17 ottobre 1996 n. 24; 12 marzo 1997 n. 42; 8 maggio 1997 n. 50) che hanno disciplinato la materia del rimborso forfetario ai deputati delle spese sostenute per mantenere “il rapporto tra eletto ed elettori”. Nel testo del documento si prevede un ammontare mensile di rimborso pari a lire 7.800.000 erogato “in base alla consistenza” a ciascun Gruppo parlamentare di appartenenza che provvede ad attribuirlo a ciascun deputato; il rimborso è qualificato come “forfetario” e i singoli deputati nel richiederlo devono attestare che le spese non sono state erogate “al coniuge, al convivente ed ai parenti e affini entro il quarto grado”. Manca, tuttavia, nella delibera ogni possibile riferimento al rapporto con “collaboratori” o “assistenti” sicché non è possibile per questo Collegio stabilire la piena sovrapponibilità – neppure in via di mera analogia – tra le risorse accantonate nel Fondo regionale per l’assistenza ai titolari dell’iniziativa legislativa di cui all’art. 40 l.r. n. 18/2000 s.m.i. e le spese sostenute per mantenere “il rapporto tra eletto ed elettori” cui allude la delibera depositata. Peraltro l’atto deliberativo nulla dice circa l’oggetto della dichiarazione che deve essere esibita per accedere al rimborso spese e la sua vaghezza appare ai limiti della legittimità. L’unico dato testuale utilizzabile è proprio ed esclusivamente quello della&nbsp;<strong>modalità forfetaria</strong>&nbsp;del rimborso garantito ai deputati che appare verosimilmente posta a paradigma della scelta del legislatore regionale nel 2001 (quando ha introdotto tale regime anche per i rimborsi per l’assistenza). La modalità del rimborso, tuttavia, non è significativa, in quanto non esonera affatto dall’obbligo di documentazione (come sopra precisato) e potrebbe addirittura essere del tutto inconferente, potendo avere a oggetto spese ben diverse da quelle scaturenti da contratti di acquisizione di beni o servizi ovvero di collaborazioni esterne e personali.<br />
Al contrario, il riferimento a “collaboratori, consulenze e ricerche” compare soltanto nella successiva&nbsp;<strong>delibera dell’Ufficio di Presidenza Camera dei Deputati n. 185 del 30 gennaio 2012</strong>&nbsp;(anch’essa versata nel fascicolo della convenuta Vessella) dove, tuttavia, le relative spese sono ricomprese nella quota (50% dell’importo complessivo)&nbsp;<strong>non rimborsabile forfetariamente</strong>. Questa nuova disciplina costituisce attuazione di una precedente delibera dello stesso Ufficio (21 luglio 2011 n. 153) menzionata nel testo, con la quale era stato “<em>assunto l’impegno a procedere alla revisione del meccanismo del rimborso delle spese sostenute dai deputati per i collaboratori, al fine di ancorarlo a precisi requisiti</em>”. La nuova disposizione introduce, infatti,&nbsp;<strong>il rimborso analitico</strong>&nbsp;per quel 50% della quota destinata al Gruppo parlamentare&nbsp;<strong>all’esercizio del mandato</strong>&nbsp;(non più al mantenimento del rapporto tra eletto ed elettori, soppresso) in relazione sia alle&nbsp;<em>spese per collaboratori, consulenze e ricerche</em>; sia alle&nbsp;<em>spese destinate alla gestione dell’ufficio</em>&nbsp;(affitto locali, utenze, acquisto e locazione di beni strumentali); sia alle&nbsp;<em>spese connesse all’uso di reti pubbliche di consultazione dati</em>; sia alle&nbsp;<em>spese correlate all’organizzazione di convegni e sostegno delle attività politiche</em>. L’ambito di applicazione è dunque (questa volta sì) perfettamente sovrapponibile&nbsp;&nbsp;con quello di cui al terzo comma dell’art. 40 ma il metodo di rimborso delle spese è divenuto ormai quello “a piè di lista”: la deliberazione obbliga, infatti, i consiglieri a una dichiarazione quadrimestrale nella quale non solo devono essere analiticamente attestate le spese effettivamente sostenute e, per le collaborazioni, devono essere allegate anche le copie dei contratti con attestazione del consulente del lavoro o di altro professionista qualificato.<br />
Di contro, con&nbsp;<strong>l. r. 27 gennaio 2012 n. 1</strong>&nbsp;(art. 52 comma 16 lett. b.) il Consiglio regionale, con una scelta in “controtendenza”, aveva già deciso (qualche giorno prima) di abrogare proprio il terzo comma dell’art. 40 laddove ci si riferisce alle spese per collaborazioni e acquisto di beni. E, dunque, mentre per la Camera dei deputati in relazione proprio a tale tipologia di spesa si sceglie di percorrere la strada del rimborso analitico (con verifica a monte dei titoli di spesa), per il Consiglio della Regione Campania si assiste all’abrogazione della disposizione relativa alla medesima categoria di spesa, con il mantenimento del rimborso sintetico.<br />
I difensori dei convenuti, pressoché unanimemente, fanno discendere dall’abolizione del terzo comma dell’art. 40 cit. la cessazione dell’asserita antigiuridicità del rimborso. La tesi che la novella del 2012 avrebbe “liberalizzato” l’utilizzo del Fondo in esame, proprio mercé l’abrogazione dell’elenco di spese rimborsabili (comma 3), non merita condivisione e presta il fianco a sospetta illegittimità costituzionale.<br />
Il Fondo, infatti, non potrebbe tramutarsi in un accantonamento a fondo perduto, privo di qualunque destinazione in contrasto con la norma nazionale (art. 2 della&nbsp;<strong>L. 6 dicembre 1973 n. 853</strong>).<br />
In realtà l’abrogazione del terzo comma non modifica affatto la natura del Fondo che continua a essere denominato e destinato all’<strong><em>assistenza</em></strong>&nbsp;dei titolari di iniziativa legislativa. La struttura forfetaria del rimborso continua poi a esonerare il consigliere istante solo dalla preventiva rendicontazione analitica senza incidere, come sopra è stato ratificato, sulla specifica destinazione d’uso delle risorse pertinenti a quel capitolo di bilancio né sull’obbligo di documentazione postumo o meglio di conservazione della documentazione giustificativa. La sintesi dei principi costituzionali più volte richiamati (artt. 3, 81,97, 100 e 103 Cost.) è che “<strong><em>sussiste il generale obbligo di giustificazione della spesa secondo le precipue finalità istituzionali</em></strong>” (così Cass. penale n. 23066 del 4 giugno 2009); in forza di tali principi, deve essere sempre possibile, anche per l’autorità giudiziale, il&nbsp;<strong>controllo di inerenza</strong>.&nbsp;La modifica può rilevare, semmai, sul piano dell’elemento psicologico, come vedremo.<br />
<strong>X.</strong>&nbsp;La circostanza che i consiglieri convenuti, tranne qualche traccia documentale utile, non siano stati in grado di fornire alcuna prova circa l’utilizzo delle risorse pubbliche distribuite e abbiano, al contrario, continuato a sostenere, anche negli scritti difensivi, che in realtà tali somme potevano essere erogate a prescindere dalla concreta stipula dei contratti disciplinati dalla norma regionale (stante l’assenza dell’obbligo di preventiva rendicontazione), manifesta la consumazione dell’illecito erariale dedotto. La sequenza delineata dalla normativa regionale appare a questo Collegio chiarissima almeno per l’anno 2011 (anticipazione dell’onere economico derivante dalla fornitura di beni e servizi – richiesta di rimborso con autocertificazione avente a oggetto quantità e tipologia dei beni o servizi acquisiti, sotto propria responsabilità – liquidazione del rimborso secondo il criterio sintetico) e non poteva dar adito ad alcun tipo di errore applicativo. Ne deriva che l’importo (totale o parziale) versato in favore dei Consiglieri rimane, tutt’oggi,&nbsp;<em>sine titulo&nbsp;</em>e, dunque, tale da configurare un’ingiustificata diminuzione patrimoniale in danno delle casse regionali. L’antigiuridicità delle condotte si pone alla base del danno patito dall’Ente, ravvisandosi in esse la&nbsp;<strong><em>condicio sine qua non</em></strong>&nbsp;della sua verificazione (artt. 40 e 41 c.p.). Alcuna altra condotta assurge a concausa idonea da sola a scatenare l’evento lesivo nel processo deterministico esaminato: né la prassi consolidata né il comportamento attizio imputabile agli Uffici regionali che hanno imposto l’autocertificazione possono avere valenza etiologica escludente. E’ infatti sufficiente a determinare l’indebito spostamento di ricchezza dalla sfera pubblica alla sfera privata del soggetto richiedente la semplice istanza di rimborso nella consapevolezza di non avere affatto idonei titoli giustificativi, pur non avendo l’obbligo di esibirli al momento della domanda. Non ravvisa il Collegio alcuna violazione del principio del&nbsp;<em>nemo tenetur se detegere</em>, pur eccepito da alcuni convenuti. L’invito a produrre in fase di indagini i titoli giustificativi come l’onere della prova nella fase giudiziale si pongono su un piano diametralmente opposto rispetto a quello prospettato dagli accusati, i quali, lungi dal dover produrre o compiere atti “<strong>dichiarativi che determinino una compromissione della propria sfera giuridica”</strong>, avrebbero potuto e dovuto esibire documenti a sé favorevoli.<br />
In quest’ottica e trattandosi di circostanze da comprovare con elementi documentali, va rigettata l’istanza di ammissione della&nbsp;<strong>prova per testi</strong>.<br />
<strong>XI.</strong>&nbsp;Le considerazioni che precedono fondano anche il giudizio di responsabilità in termini di colpa grave, sicuramente per le condotte consumatesi nel 2011. Non v’è dubbio, infatti, che la prassi non abbia – per giurisprudenza tetragona di questa Corte – alcuna efficacia scriminante soprattutto quando essa sia palesemente&nbsp;<em>contra legem</em>&nbsp;come nella fattispecie.&nbsp;Al contrario, l’ossequio acritico a una prassi illegittima può costituire elemento di aggravio della responsabilità nei casi in cui la posizione dell’agente avrebbe potuto consentire di porre rimedio o modificare una situazione foriera di grave pregiudizio per le finanze pubbliche (come ricordato da Sez. Friuli V.G. 51/2014 che richiama Sez. II App., n. 539/2013; sez. Lazio n. 1096/2012; Sez. III App. n. 177/2006; Sez. III App. n. 56/2005).&nbsp;La gravità dell’elemento psicologico è agevolmente desumibile proprio dalla colpevole e inescusabile ignoranza della legge che regolava il rimborso delle spese in esame e dalla negligente sottoscrizione di un atto che,&nbsp;<em>ictu oculi</em>, richiamava il consigliere richiedente alla responsabilità di quanto in esso incartato. Integra colpa gravissima la presentazione di un’autocertificazione al fine di ottenere il rimborso forfetario di somme, senza alcuna cura nella raccolta e nella conservazione della documentazione atta a provare l’<em>an</em>&nbsp;e il&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;della restituzione.<br />
Al contrario, dopo la novella del 2012 che precede di qualche giorno quella relativa alla Camera dei Deputati, il quadro normativo si profila complesso e di difficile interpretazione.<br />
Le spese per i consulenti parlamentari, infatti, dal 2012 vengono assoggettate al nuovo regime analitico mentre solo le “altre spese” (non meglio identificate nel nuovo art. 3 della delibera 185/2012) rimangono ancorate al preesistente regime forfettario. Ne consegue che l’analogia al regime parlamentare diventa, almeno in fase di prima applicazione, idonea a confondere il quadro normativo, non essendo più chiaro se l’analogia valga per il regime del rimborso o per la tipologia di spesa o addirittura per entrambi. La formulazione della norma regionale si appalesa polisensa, dapprima per effetto dell’abrogazione del terzo comma dell’art. 40 prima richiamato (dopo l&#8217;entrata in vigore della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1) che, pur non alterando la funzione del Fondo, sembra espungere dal sistema del rimborso forfettario le spese per i consulenti e per l’acquisto di beni e servizi; di poi con la modifica del regime di rimborso di tali spese per i parlamentari che torna ad essere analitico.<br />
Appare sicuramente connotata da superficialità la condotta dei consiglieri che hanno continuato a chiedere il rimborso delle spese sostenute ai&nbsp;<strong>sensi dell’art. 33 comma 1 l.r. 10/2001</strong>, cioè alla stregua di una norma ormai abrogata (come condivisibilmente sostenuto dalla Procura); purtuttavia per ciò solo, in un regime normativo mutato, tale colpa non si profila come grave, almeno per la prima fase di applicazione.<br />
<strong>XII.</strong>&nbsp;La quantificazione del danno deve essere vagliata in relazione alle singole posizioni. Seguendo lo stesso ordine indicato dalla Procura in citazione, valga quanto segue.<br />
<strong>XII a</strong>. L’<strong>On. ROMANO Paolo&nbsp;</strong>non&nbsp;ha prodotto alcuna documentazione né in fase pre-processuale né in giudizio, pur avendo ricevuto negli anni 2011 e 2012 la somma complessiva pari ad €. 59.392,49. In particolare dalla documentazione versata nel fascicolo della Procura il Consigliere ha ottenuto in pagamento nell’anno 2011, con prelievo dal Fondo in questione:</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:1506px;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="width:739px;height:34px;">Mesi</td>
<td style="width:738px;height:34px;">Importo (in euro)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:739px;height:34px;">Gennaio – febbraio- marzo 2011</td>
<td style="width:738px;height:34px;">7.746,85</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:739px;height:37px;">Aprile –maggio- giugno 2011</td>
<td style="width:738px;height:37px;">7.746,85</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:739px;height:38px;">Luglio –agosto- settembre 2011</td>
<td style="width:738px;height:38px;">7.746,85</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:739px;height:38px;">Ottobre-novembre-dicembre 2011</td>
<td style="width:738px;height:38px;">7.746,85</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:739px;height:38px;">&nbsp;</td>
<td style="width:738px;height:38px;">30.987,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>La linea difensiva seguita (natura forfetaria del rimborso e assenza di un obbligo di conservazione dei titoli di spesa) non è stata ritenuta fondata da questo Collegio che, non essendo nella condizione di valutare, secondo prudente apprezzamento, gli elementi di prova a discarico, deve ritenere l’intero importo oggetto di risarcimento, salvo potere riduttivo.<br />
<strong>XII b</strong>. Analogamente, l’on.&nbsp;<strong>RUGGIERO Antonia</strong>&nbsp;ha percepito lo stesso importo, con le stesse modalità e negli stessi periodo. Per l’anno 2011, risulta provata la percezione di euro&nbsp;30.987,4&nbsp;(coma da relazione della GdF nota prot. n 0538204/13 dell’08/11/2013 che rinvia ai relativi allegati) rispetto alla quale la convenuta ha prodotto in giudizio delle schede carburante del tutto prive di forza probatoria, dal momento che non è riscontrabile elementi di inerenza con le attività.<br />
<strong>XII c</strong>. Sulla stessa posizione difensiva si attesta l’on.&nbsp;<strong>RUSSO Ermanno&nbsp;</strong>che ha versato dapprima documentazione in data 23.12.2015 nel fascicolo di parte ma con nota del 19.05.2016 ha chiesto al Collegio di non tenerne conto, in quanto destinata ad altro giudizio pendente dinanzi a questa Corte (n. R.G. 7153). Ha, quindi, nella memoria di costituzione insistito per il rigetto della domanda alla stregua delle argomentazioni già esposte in fatto. Come gli altri Consiglieri anche il convenuto Russo ha percepito, con le modalità e nei periodi di cui sopra, l’importo complessivo di euro 30.987,39 che rimane imputato a suo carico a titolo di danno.<br />
<strong>XII d.</strong>&nbsp;Diversamente l’on.&nbsp;<strong>RUSSO Giuseppe</strong>&nbsp;ha esibito corposa documentazione già in fase pre-processuale, rammaricandosi nella memoria di costituzione che la Procura avesse ritenuto congrue soltanto le spese documentate e pertinenti (€ 5.047,60) vale a dire quelle per la segreteria politica e le relative utenze nel periodo 2011-2012. La documentazione non è stata prodotta in fase processuale ma essa rimane acquisita a mezzo del fascicolo della Procura e non rinunciata dalla parte che ha chiesto, in relazione alla quantità e qualità delle spese documentate, la riduzione dell’importo contestato. Orbene,&nbsp;<u>le spese di ristorazione</u>, alla stregua di un orientamento ormai consolidato di questa Corte (Sez. III n. 158/2000, Sez. II Centrale n. 106/02; Sez. Basilicata n. 129/2000; Sez. Umbria n. 178/2004, Sez. Lazio n.1181/2009, Sez. Friuli V.G.&nbsp;&nbsp;n.&nbsp;&nbsp;16/2010 e n. 12/2011; Sez. Toscana n. 6/13; Sez. Campania n. 36/13 Sez. Lombardia n. 119/2016; Sez. Lazio n. 1181/09; Sez. Lombardia n. 163/14; Sez. Molise n. 82/2015) potrebbero costituire oggetto di rimborso, quale occasione di promozione all’esterno dell’immagine dell’organismo interessato, ma soltanto a patto che si inseriscano in un contesto di rilievo politico esterno, riferibile al gruppo. Occorre, in breve, che la spesa sia accessiva e subvalente rispetto ad un evento contraddistinto da elementi di oggettiva riconducibilità alle esigenze comunicative (così sez. Lombardia n. 141/2015). Una “adeguata documentazione&#8221;, come&nbsp;<strong>per tutti i casi di spendita di risorse pubbliche &#8220;a fine vincolato”</strong>, non può ritenersi soddisfatta con la sola produzione di scontrini, ricevute e fatture fiscali (così,&nbsp;<em>ex multis</em>, sez. Lombardia, n. 26/2015).<br />
Con riguardo poi alle autodichiarazioni prodotte dai “<u>collaboratori</u>” risultano prodotte e vagliate dalla Guardia di Finanza i seguenti documenti:&nbsp;dichiarazione rimborso spese a titolo forfetario del 30 dicembre 2010, a firma di ARUTA Vincenza, relativa all&#8217;attività di collaborazione volontaria anno 2010, per euro 2.800,00; dichiarazione rimborso spese a titolo forfetario del 30 dicembre 2010, a firma di BARILE Letizia, relativa all&#8217;attività di collaborazione volontaria anno 2010, per euro 3.600,00; dichiarazione rimborso spese a titolo forfetario del 03 novembre 2010, a firma di IMPARATO Marilena, relativa all&#8217;attività di collaborazione volontaria anno 2010, per euro 2.000,00; dichiarazione rimborso spese a titolo forfetario del 30 dicembre 2010, a firma di MUSELLA Antonio, relativa all&#8217;attività di collaborazione volontaria anno 2010, per euro 3.600,00; dichiarazione rimborso spese a titolo forfetario del 30 dicembre 2010, a firma di SARNO Carlo, relativa all&#8217;attività di collaborazione volontaria anno 2010, per euro 3.500,00; dichiarazione rimborso spese a titolo forfetario del 23 dicembre 2011, a firma di ARUTA Vincenza, relativa all&#8217;attività di collaborazione volontaria anno 2011, per euro 3.600,00; dichiarazione rimborso spese a titolo forfetario del 23 dicembre 2011, a firma di BARILE Letizia, relativa all&#8217;attività di collaborazione volontaria anno 2011, per euro 3.600,00; dichiarazione rimborso spese a titolo forfetario del 29 novembre 2011, a firma di CACCIOLA Ciro, relativa all&#8217;attività di collaborazione volontaria anno 2011, per euro 2.600,00; dichiarazione rimborso spese a titolo forfetario del 21 dicembre 2012, a firma di ARUTA Vincenza, relativa all&#8217;attività di collaborazione volontaria anno 2012, per euro 3.600,00; dichiarazione rimborso spese a titolo forfetario del 30 settembre 2012, a firma di MUSELLA Antonio, relativa all&#8217;attività di collaborazione volontaria anno 2012, per euro 2.700,00. In disparte le dichiarazioni relative all’anno 2010, quelle che afferiscono agli anni 2011 e 2012 non hanno valore di prova legale nei giudizio in corso (alla stregua di Cass. S.U.&nbsp;29/05/2014 n. 12065 cit.)&nbsp;<em>a fortiori</em>&nbsp;quando provengono da un terzo estraneo al giudizio. Esse si risolvono in un mero indizio che, tuttavia, ai fini dell’efficacia probatoria ex art. 2729 c.c., appare insufficiente a fondare una prova per presunzione, in quanto non confermato da ulteriori elementi indizianti. Al contrario, dal riscontro operato dalla Guardia di Finanza nelle banche dati disponibili in relazione ai redditi intestati ai beneficiari di tali rimborsi (per i quali non è stato prodotto neppure il contratto di collaborazione) non emerge alcun flusso di denaro imputabile al consigliere erogante. Manca una copia dell’eventuale assegno così come manca un qualsivoglia principio di prova circa l’avvenuto pagamento (ricevuta; fattura; quietanza) mentre sarebbe stato interesse dell’amministratore pubblico procurarsi la documentazione afferente gli esborsi, laddove effettuati, anche a fini fiscali. Sembra, peraltro, del tutto irrazionale il comportamento di un consigliere che ha cura di conservare accuratamente scontrini per pasti consumati anche occasionalmente e in giorni festivi, mentre pagamenti anche piuttosto consistenti siano rimasti privi di un riscontro scritto.<br />
Nessuna rilevanza assume la documentazione attestante le spese sostenute dal convenuto in favore&nbsp;<strong>dell&#8217;Associazione professionale</strong>&nbsp;&#8220;III Millennio&#8221; (attestazione in data 06 aprile 2012, inerente il contributo forfetario di euro 1,000,00 e in data 29 maggio 2012, inerente il contributo forfetario di euro 1.000,00) in quanto per l’anno 2012 è stata esclusa la responsabilità.<br />
A carico del convenuto Russo Giuseppe rimane l’imputazione della somma dedotta pari a euro 30.987,39 dalla quale devono essere sottratte le stesse spese (per un totale di euro 2.134,33) che la Procura ha ritenuto giustificate per spese di utenza (euro 42,16 periodo 2/2011; euro 42,16 periodo 3/2011; euro 41,75 periodo 4/2011 per complessivi&nbsp;<strong>euro 126,07</strong>) e per spese di sede (euro 277,73 per ottobre 2011; euro 1.206,20 ancora per ottobre 2011; euro 277,73 per novembre 2011; euro 246,60 per dicembre 2011 per complessivi euro 2.008,26). Il danno rimane circoscritto ad euro 28.853,06.<br />
<strong>XII e.</strong>&nbsp;la convenuta&nbsp;<strong>SALA Rosaria Anita Lina Elisa</strong>, dopo aver ribadito l’inesistenza dell’obbligo si rendicontazione e/o documentazione delle spese effettuate, ha in giudizio prodotto ampia documentazione per complessivi euro 64.385,50. Si tratta di un elemento probatorio nuovo rispetto alla fase pre-processuale durante la quale ella si è limitata a dichiarare (in una prima fase) che le somme oggetto di rimborso sarebbero state impiegate per le attività istituzionali di propria competenza, tipo spese di viaggio per l&#8217;effettuazione di sopralluoghi sui siti inquinati in quanto facente parte della Commissione beni ambientali e beni confiscati alla Camorra, riservandosi, inoltre, di presentare eventuali &#8220;pezze giustificative&#8221;. Tali titoli sono stati prodotti in allegato con la memoria di costituzione e hanno a oggetto: a) prelievi effettuati dal partito di appartenenza (nella misura fissa di euro 1.500 mensili) a titolo di contributo per la gestione delle attività politiche, scaturenti dalla promessa di pagamento sottoscritta all’atto di accettazione della candidatura pari a euro 45.000 nel periodo dal 2010-2012; b) corrispettivo versato alla consulente per un importo complessivo di euro 18.000 provato a mezzo di copia dei bonifici e n. 5 assegni; c) locazione di sale riunioni per complessivi euro 1.385,50 come da assegni emessi di cui ha allegato le matrici e copia delle fatture.<br />
Sub a) il Collegio reputa sicuramente estranee alla contestazione oggetto di giudizio gli esborsi sostenuti nel 2010; per l’anno 2011 il prelievo mensile da parte del partito di appartenenza non rappresenta una spesa rimborsabile ai sensi dell’art. 40 in esame. Mancherebbero alcuni dei requisiti previsti dalla norma: l’acquisto dei beni e servizi strumentali e l’inerenza alla finalità. Il contributo versato dall’iscritto a un partito politico si inserisce nell’ambito del rapporto di natura privatistica che regola l’associazione non riconosciuta e i singoli associati e la promessa di contribuzione sottoscritta dalla convenuta prima della sua candidatura ne è riprova. Ne deriva che, al pari di quanto osservato a proposito del convenuto Russo Giuseppe, il finanziamento occasionale o continuativo di un’associazione privata appare estraneo alle finalità remunerative di cui ai rimborsi in esame soprattutto quando manca la prova della controprestazione ottenuta equando, come nella fattispecie, determina un’inversione di direzione del denaro pubblico. Appare chiaro, infatti, che il finanziamento ai Gruppi diventa strumento per finanziare i partiti mentre dovrebbero essere questi ultimi a sostenere i propri Gruppi, quale proiezione dell’appartenenza politica all’interno delle Assemblee rappresentative. Non a caso il difensore della convenuta ha precisato che tali contributi sono stati utilizzati per pagare il canone di locazione della sede locale del partito di appartenenza: si tratta, tuttavia, di una circostanza irrilevante in quanto il contratto è stipulato in nome e per conto del partito nel cui patrimonio confluiscono tutti i contributi dei singoli consiglieri eletti, confondendosi.<br />
Sub b), privi di rilevanza appaiono anche i contratti di collaborazione stipulati in favore delle sig.re Angellotti Anna e Falcone Annamaria, in quanto si tratta di prestazioni effettuata nei confronti dell’Associazione-Partito “Italia dei Valori” Regione Campania, parte contraente, e non in favore della convenuta. In relazione poi agli esborsi documentati in favore della sig.ra Francesca Parisi Presicce, essi, seppure documentati, non recano alcuna causale né v’è prova del titolo o del contratto in forza del quale la destinataria degli assegni ha effettuato prestazioni in favore della convenuta.<br />
Sub c) merita, al contrario, di essere scorporata la somma pari a complessivi&nbsp;<strong>euro 1.385</strong>, per l’affitto occasionale di una sala riunione ben possono essere ascritte alla categoria tipologica in esame e meritano di essere decurtate dalla somma contestata alla consigliera. L’importo imputabile alla stessa convenuta a titolo di risarcimento del danno&nbsp;pari per l’anno 2011 a euro&nbsp;€.&nbsp;30.987,00&nbsp;rimane pari a&nbsp;<strong>euro 29. 602.</strong><br />
<strong>XII f.</strong>&nbsp;Considerazioni non dissimili possono essere confermate per l’on.&nbsp;<strong>SALVATORE Gennaro</strong>, i cui difensori hanno allegato in giudizio copia del regolamento approvato con delibera n. 245/2004 con la quale è stata disciplinata la distribuzione delle risorse inerenti il Fondo per l’attività di comunicazioni e informazione del Gruppo consiliari. All’art. 7 è infatti previsto il metodo analitico di rimborso delle spese a riprova dell’assunto che laddove il legislatore ha voluto richiedere la rendicontazione preventiva delle spese lo fa fatto espressamente. L’argomento prova troppo, alla luce di quanto fin qui sostenuto &#8211; in quanto neppure il Collegio dubita che sia il legislatore regionale a dover scegliere il criterio di rimborso &#8211; e a un tempo prova troppo poco, poiché&nbsp;<em>non sono nemmeno astrattamente ipotizzabili ambiti di spesa&nbsp;</em><em>di denaro pubblico sottratti all’obbligo di rendicontazione</em>(Sez. Friuli V.G. 51/2014). Il danno pari a euro 30.987,39&nbsp; per le somme indebitamente percepite nell’anno 2011&nbsp;rimane imputato a titolo di danno erariale.<br />
<strong>XII g.</strong>&nbsp;Analogamente per la convenuta&nbsp;<strong>SCALZI Luciana</strong>&nbsp;che è rimasta contumace e in fase pre-processuale ha depositato una brevissima nota difensiva con la quale si è limitata a richiamare la natura forfetaria del rimborso.<br />
<strong>XII h.</strong>&nbsp;Con riguardo alla posizione processuale del convenuto on.&nbsp;<strong>SCHIFONE Luciano</strong>&nbsp;la Procura ha contestato l’intero importo dedotto a titolo di danno, in quanto in fase di indagine non era stata prodotta alcuna documentazione. Questa è stata rinvenuta ed allegata alla memoria di costituzione nel presente giudizio, benché il consigliere abbia contestato la pretesa erariale e nonostante abbia ammesso di non aver conservato i titoli giustificativi, in quanto non obbligato, ha poi ammesso di aver rinvenuto parte di essi e di averli prodotti in fase processuale. Il Collegio deve ritenere assolutamente non pertinenti al Fondo ex art. 40 le spese sostenute per le attività promozionale e pubblicitarie (€. 11. 050,00 versate a Longo Editore) nonché quelle relative alla diffusione e propaganda attività (€. 5.800 corrisposti al sig. Marco Nonno). Si tratta di erogazioni che impingono ad altra funzione già tutelata con il Fondo “Comunicazione” (Deliberazione n. 245/1 del 27 gennaio 2004 con imputazione sul Capitolo di Spesa n. 5091 &#8211; 5093 del Bilancio del Consiglio). La deliberazione è allegata alla produzione di altro convenuto e ben evidenzia che la finalità di quest’ultimo Fondo è proprio quella di favorire&nbsp;&nbsp;“<em>la conoscenza e l’illustrazione delle proprie attività politiche e istituzionali</em>” ovvero “<em>favorire l’accesso e la conoscenza delle iniziative e degli atti prodotti dai singoli Consiglieri e/o loro Gruppi di appartenenza</em>”, ovvero “<em>promuovere conoscenze allargate ed approfondite su temi di rilevante interesse pubblico o sociale</em>”, ovvero ancora “<em>favorire il sistematico flusso di comunicazioni da e verso il Consiglio regionale attraverso il ricorso a tecnologie innovative</em>”.<br />
Non possono essere riconosciute neppure le spese pagate dal consigliere regionale per l’asserito mantenimento della segreteria politica pari a €. 5.371,3: le utenze pagate sono pertinenti all’immobile sito in via Toledo n. 418 che è il luogo di residenza del convenuto. Non v’è traccia documentale che tale immobile sia stato adibito anche a segreteria politica del consigliere.<br />
In relazione alle spese per consulenze occorre distinguere:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;gli importi pagati a tal Errico Mosè con n. 10 assegni nel 2011 sono stati oggetto di mera dichiarazione da parte del terzo e trovano riscontro in effettivi versamenti dagli estratti conto bancari: ma<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il rapporto di collaborazione con tal Vincenzo Morra, escluso l’assegno assertitamente versato nel 2010 (non pertinente) gli altri due pagati nel 2011 sono accompagnati dalla sola dichiarazione e<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per le attività di affissione di manifesti, non essendo specificato quale fosse il contenuto di essi, possono presuntivamente essere considerate inerenti i soli importi di&nbsp;<strong>€. 1.000</stron
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;non possono essere presi in considerazione gli importi di €. 4.800 pagati ai sigg. Marquardt, Setale e Montella per le attività di produzione e post-produzione video attività politiche regionali affer
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;può essere riconosciuta a titolo di rimborso la spesa di&nbsp;<strong>€. 1.500</strong>&nbsp;utilizzata per la collaborazione occasionale di assistenza all’attività di divulgazione politica sul territ<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sono assorbite (per rigetto della domanda in parte qua) le questioni relative agli importi versati per l’anno 2012 (di €. 2.000 come da copia assegno del 2.05.2012 &#8211; dichiarazione del 9.06.2014 &#8211; e di<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;non appare verosimile e comunque non è provata la spesa per l’acquisto di libri di cui agli addebiti in c/c bancario in favore della società IFITALIA INTERNATIONAL FACTORS Italia S.p.A.&nbsp;&nbsp;(an<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in relazione agli importi asseritamente corrisposti alle tipografie Paesano e Giannini, solo in relazione a quest’ultimo è stato rinvenuto nel fascicolo dell’on. Schifone l’assegno di €. 3.200 r<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per le spese relative ai francobolli e crediti sms gli unici dati documentali afferiscono agli estratti conto bancari ma nessuna prova è stata prodotta in relazione alla finalità della spesa in esame;<br />
Con queste premesse possono essere decurtati dalla somma contestata a titolo di danno erariale i soli seguenti importi: €. 1.000 ed €. 1.500 per un totale di €. 2.500 che, sottratti al danno di cui alla citazione per l’anno 2011, lasciano residuare un debito risarcitorio pari a&nbsp;<strong>€.&nbsp;&nbsp;28.487,00.</strong><br />
<strong>XII i.</strong>&nbsp;Sulla stessa posizione processuale sono da porre i convenuti on.&nbsp;<strong>SCHIANO DI VISCONTI</strong>&nbsp;<strong>Michele</strong>&nbsp;e on.&nbsp;<strong>SENTIERO Raffaele</strong>&nbsp;che non hanno prodotto alcuna documentazione: l’addebito per l’anno 2011 rimane pari a&nbsp;<strong>€. 30.987,40.</strong><br />
<strong>XII l.</strong>&nbsp;Diversamente l’on.&nbsp;<strong>TOPO Raffaele</strong>, dopo l’invito a dedurre, ha esibito ampia documentazione della quale, tuttavia, la Procura ha ritenuto di poter estrapolare soltanto la somma di&nbsp;<strong>€.1. 526,50&nbsp;</strong>versata per&nbsp;i pasti giornalieri consumati dai propri collaboratori presso il ristorante interno del Consiglio Regionale, ovvero presso una pizzeria sita nelle sue immediate vicinanze come da&nbsp;scontrini prodotti, con addebito pari a complessivi €. 57.865,99 di cui<strong>&nbsp;€. 30.987,40 per l’anno 2011.&nbsp;</strong>Tale ultimo importo rimane fermo, in quanto gli scontrini esibiti dal convenuto attengono tutti all’anno 2012 e non possono portarsi in detrazione quali costi sostenuti nel 2011, unico anno di imputazione&nbsp;per il quale sussiste la responsabilità<strong>.</strong><br />
L’importo contestato non può essere modificato neppure alla luce delle ulteriori fonti di spesa, documentate.<br />
In relazione alle&nbsp;<u>spese per consulenze</u>, infatti, il deposito dei contratti di collaborazione stipulati con i sigg. Napolano Enzo, Punzo Maria Rosaria e Di Martino Giosuè, unitamente alle dichiarazioni unilaterali di questi ultimi per un totale di €. 12.600 non è confortata da alcun ulteriore prova in relazione alla concreta movimentazione di denaro in favore degli stessi. Dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza – anche mediante interrogazione delle banche dati disponibili – tra i flussi di reddito giunti nella disponibilità dei tre collaboratori non risultano affatto quelli provenienti dal consigliere regionale convenuto né questi ha prodotto copia dei propri estratti conto (ai quali pure si riferisce il consigliere nella memoria di costituzione pag. 17). L’onere di provare l’eccezione grava sul convenuto che non lo ha assolto adeguatamente, con la conseguenza che gli importi asseritamente pagati per spese di consulenza non sono decurtabili.<br />
Analogamente per le&nbsp;<u>spese di sede</u>, per le quali il contratto di comodato depositato, pur essendo a titolo gratuito, pone a carico del comodatario le spese di manutenzione: orbene gli oneri economici derivanti da tale clausola si sono trasformati in contributo spese versato nella mani del proprietario dell’immobile, come da attestazioni unilaterali di pagamento. Ancora una volta manca qualunque elemento probatorio afferente la reale locupletazione in favore del destinatario.<br />
Per il carburante – come osservato dal Procuratore – i consiglieri regionali già percepiscono adeguato compenso (sub specie di rimborso) ex l.r. 13/1996 e, salva la prova del mancato pagamento a questo titolo, il loro riconoscimento ex l.r. 18/2000 ne rappresenterebbe un’illecita duplicazione.&nbsp;&nbsp;Per l’anno 2011 l’ammontare del danno è liquidato in&nbsp;<strong>euro 30.987,40</strong>.<br />
<strong>XII m.</strong>&nbsp;Vanno, infine, accomunate le posizioni processuali dei convenuti on.&nbsp;<strong>VALIANTE Gianfranco</strong>, on.&nbsp;<strong>VALIANTE Antonio</strong>&nbsp;e on.&nbsp;<strong>VESSELLA Annalisa</strong>&nbsp;la cui strategia difensiva si è concentrata sulla contestazione dell’inesistenza dell’obbligo di preventiva rendicontazione. Il Collegio ribadisce che tale circostanza può ritenersi pacifica e accertata, alla luce del dato normativo ma, con pari fermezza, aggiunge che la stessa disciplina normativa regionale, sì come attuata dalle disposizioni applicative diramate dall’Ufficio di presidenza, depone, in modo inequivoco, per l’imprescindibile nesso della spesa sostenuta con la finalità di legge: da ciò l’onere di conservazione della documentazione attestante la legittimità del rimborso. La mancata produzione dello stessa impone l’applicazione della regola di giudizio ex art. 2697 c.c. con la consequenziale infondatezza di ogni eccezione relativa alla liceità del comportamento tenuto dai convenuti: per essi si confermano le rispettive imputazioni di danno per&nbsp;<strong>€. 30.987,40</strong>.<br />
Ricorrendone i presupposti soggettivi (affidamento sulle indicazioni fornite da terzi) e oggettivi (prassi ultradecennale) questo Collegio (a differenza di altre decisioni adottate da altre Sezioni: cfr. Sez. Sicilia n. 44/2016) ritiene di poter applicare il potere riduttivo&nbsp;ex art.52 del R.D. 12 luglio 1934 n.1214 fino al 30% degli importi addebitati che rimangono così attribuiti: per i convenuti&nbsp;ROMANO Paolo; RUGGIERO Antonia; RUSSO Ermanno; SALVATORE Gennaro; SCALZI Luciana; SCHIANO DI VISCONTI Michele;&nbsp;SENTIERO Raffaele;&nbsp;TOPO Raffaele;&nbsp;VALIANTE Antonio; VALIANTE Gianfranco e VESSELLA PISACANE Annalisa in €. 21.691,00 ciascuno; per RUSSO Giuseppe, il risarcimento del danno diventa pari a €. 20.197,00; per SALA Rosaria Anita Lina Elisa ad €. 20.721,00; per SCHIFONE Luciano pari ad €. 19.940,00. Tutti gli importi sono approssimati per difetto e&nbsp;comprendono la rivalutazione monetaria.&nbsp;Su tali somme decorrono gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza al dì del soddisfo.&nbsp;<br />
Considerato l’accoglimento parziale della domanda, le spese di giudizio sono integralmente compensate e si liquidano come da dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>La Corte&nbsp;dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, così definitivamente pronunciando, alla stregua delle argomentazioni di cui in parte motiva,</p>
<div style="text-align: center;">DICHIARA</div>
<p>la contumacia volontaria della convenuta SCALZI Luciana e</p>
<div style="text-align: center;">ACCOGLIE</div>
<p>parzialmente la domanda e per l’effetto condanna i convenuti, tutti come in epigrafe generalizzati e in favore della Regione Campania, sigg.&nbsp;ROMANO Paolo; RUGGIERO Antonia; RUSSO Ermanno; SALVATORE Gennaro; SCALZI Luciana; SCHIANO DI VISCONTI Michele;&nbsp;SENTIERO Raffaele;&nbsp;TOPO Raffaele;&nbsp;VALIANTE Antonio; VALIANTE Gianfranco e VESSELLA PISACANE Annalisa al risarcimento del danno pari a €. 21.691,00 ciascuno; sig. RUSSO Giuseppe al risarcimento del danno pari a €. 20.197,00; sig.ra SALA Rosaria Anita Lina Elisa ad €. 20.721,00; sig. SCHIFONE Luciano ad €. 19.940,00. Su tutti gli importi, comprensivi di&nbsp;rivalutazione monetaria,&nbsp;decorrono gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza al dì del soddisfo. Spese di giudizio integralmente compensate.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 giugno – 20 settembre – 11 ottobre 2016.</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 257px; text-align: center;">L’Estensore<br />	<br />
			(dott.ssa Maria Cristina Razzano)</td>
<td style="width: 256px; text-align: center;">Il Presidente f.f.<br />	<br />
			(dott. Pasquale Fava)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:257px;">&nbsp;</td>
<td style="width:256px;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">Depositata in Segreteria il 20 dicembre 2016<br />
Il Direttore della Segreteria (Dott. Carmine De Michele)</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-campania-sentenza-20-12-2016-n-675/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Campania &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2016 n.675</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2013 n.675</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-14-6-2013-n-675/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-14-6-2013-n-675/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2013 n.675</a></p>
<p>M.L. Calveri – Presidente, A. Falferi – Estensore sulla possibilità per una Azienda sanitaria di aderire alle convenzioni Consip, nonché sugli effetti prodotti dall&#8217;art. 2 comma 573, l. n. 244 del 2007, sull&#8217;art. 4, l. reg. Calabria n. 26 del 2007 1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Art.2</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-14-6-2013-n-675/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2013 n.675</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-14-6-2013-n-675/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2013 n.675</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M.L. Calveri – Presidente, A. Falferi – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità per una Azienda sanitaria di aderire alle convenzioni Consip, nonché sugli effetti prodotti dall&#8217;art. 2 comma 573, l. n. 244 del 2007, sull&#8217;art. 4, l. reg. Calabria n. 26 del 2007</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Art.2 comma 573, l. n.244 del 2007 – Enti del servizio sanitario regionale – Ricorso alle convenzioni Consip – E’ consentito.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Art.2 comma 573, l. n.244 del 2007 – Effetti sull’art.4, l. reg. Calabria n.26 del 2007 – Individuazione.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Art.2 comma 573, l. n.244 del 2007 – Azienda sanitaria – Convenzioni Consip – Adesione – Possibilità – Indipendentemente dalla categoria merceologica.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In virtù dell’art.2 comma 573, l. 24 dicembre 2007 n. 244, è consentito ad ogni amministrazione pubblica annoverabile tra quelle di cui all’art. 3 del codice dei contratti pubblici, e, dunque, anche agli enti del servizio sanitario regionale, di ricorrere alle convenzioni Consip per qualsiasi categoria merceologica,  evidentemente in alternativa alle convenzioni stipulate o da stipularsi dalle centrali di committenza regionale di riferimento.	</p>
<p>2. L’entrata in vigore dell’art. 2 comma 573, l. 24 dicembre 2007 n. 244, ha determinato l’abrogazione implicita dell’art. 4, l. reg. Calabria n. 26 del 2007 nella parte in cui, facendo espresso riferimento all’obbligo, per i soggetti indicati dall’art. 1, di avvalersi della SUA, implicitamente ha precluso agli enti ivi indicati la possibilità di aderire alle convenzioni Consip.	</p>
<p>3. In considerazione dell’entrata in vigore dell’art.2 comma 573, l. 24 dicembre 2007 n. 244, ogni amministrazione aggiudicatrice -quindi, anche un’azienda sanitaria- ha avuto la possibilità di aderire, indipendentemente dalla categoria merceologica, alle convenzioni Consip.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 703 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Roche Diagnostics S.p.A.-Societa&#8217; Unipersonale, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Alessandra Bazzani, Jacopo Recla e Anselmo Torchia, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Catanzaro, via Crispi, 37; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Spataro, con domicilio eletto presso il medesimo in Cosenza, via dei Mille Pal.Gallo e De Marco; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Beckman Coulter S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Corrado Curzi e Riccardo Pagani, con domicilio eletto presso l’avv. Fabio Fiorellino in Cosenza, V.Carlo Bilotti,35; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della nota del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza del 21 maggio 2012 recante, tra l’altro, comunicazione dell’avvenuta adesione dell’Azienda medesima alle procedure espletate da Consip S.p.A. per la fornitura di reagenti di chimica clinica e relativi strumenti;<br />	<br />
del provvedimento con il quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha deliberato di aderire alle procedure espletate da Consip S.p.A.;<br />	<br />
nonché ove occorrer possa,<br />	<br />
dell’ordine diretto di acquisto in data 6.4.2012 rivolto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza a Beckman Coulter srl;<br />	<br />
della comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in data 12.3.2012 prot. n. 309/SIC/2012;<br />	<br />
della comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza di data 14.6.2012 in riscontro all’istanza di accesso della ricorrente;<br />	<br />
nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dei provvedimenti impugnati;<br />	<br />
a seguito di motivi aggiunti,<br />	<br />
della deliberazione n. 2141 di data 10.7.2012 del Direttore Generale dell’ASP di Cosenza;<br />	<br />
della nota dell’ASP di Cosenza di data 14.4.2012 prot. 121865;</p>
<p>	<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e di Beckman Coulter S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 maggio 2013 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La società ricorrente, premesso di essere risultata aggiudicataria della procedura di affidamento della fornitura di reagenti di chimica clinica, strumentazione in locazione compresa, per il P.O. di Praia a Mare, in forza di deliberazione n. 1161 del 7.8.2001, nonché in forza di successive deliberazioni di proroga dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (di seguito solo ASP) n. 895 del 18.2.2010 e n. 2058 del 22.4.2010, esponeva che, essendo stato dismesso lo strumento installato presso il P.O. di Praia a Mare, comunicava in data 4.10.2011 all’ASP di Cosenza la propria disponibilità a fornire altro strumento, tecnologicamente più aggiornato, proposta accettata in data 20.1.2012, giusta apposizione in calce all’offerta della dicitura a firma dell’ U.O. Provveditorato “<i>per presa visione e accettazione su preventivo assenso/richiesta del Responsabile della Struttura dott. Raffaele Diana</i>”.<br />	<br />
La ricorrente lamentava però che, dopo aver provveduto alla consegna della strumentazione presso il P.O. di Praia a Mare, con provvedimento del 21.3.2012, il Direttore Generale dell’ASP comunicava la non accettazione della proposta di cui all’offerta del 4.10.2011, nonché di considerare “<i>decaduto da ogni effetto il contratto di Pubblico incanto per l’acquisto di reagenti di chimica clinica, strumentazione in locazione compresa, per il P.O. di Praia a Mare, del 4.6.2001 aggiudicato con delibera n. 1161 del 07.08.2001</i>”.<br />	<br />
Con note del 3 e 17 maggio 2012, la ricorrente contestava la illogicità e contraddittorietà della posizione assunta dall’ASP, evidenziando l’impossibilità di comprendere le ragioni della affermata decadenza e chiedendo fosse consentita l’installazione ed il collaudo della nuova strumentazione; a dette richieste, forniva riscontro l’ASP di Cosenza, con nota del 21.5.2012, con la quale precisava “<i>di non ritenere compatibile con la normativa vigente in materia la reiterazione di proroghe di procedure di gara datate (2001)</i>” e di aver aderito, in linea con le attuali indicazioni governative “<i>alle procedure espletate dalla Concessionaria Servizi Informativi Pubblici Consip</i>”, ribadendo la non accettazione della proposta del 4.10.2011, oltre che la decadenza dal contratto relativo ai reagenti di chimica clinica.<br />	<br />
Parte ricorrente formulava istanza di accesso, in particolare con riferimento all’adesione dell’ASP di Cosenza a Consip, accesso che, a detta della ricorrente &#8211; era consentito solo in parte.<br />	<br />
Comunque, all’esito dell’accesso, la ricorrente impugnava, formulando anche istanza di sospensione cautelare, gli atti meglio specificati in epigrafe, denunciano i seguenti vizi:”<i> 1. Violazione della l.r. 26/2007 e del Regolamento regionale 15 aprile 2009, n. 4 come in esposizione. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 1, comma 453 e ss L. n. 296/2006. Violazione dell’art. 26, comma 3, legge 488/1999”;</i> con tale motivo, denunciando la violazione della legge regionale n. 26/2007- istitutiva della Stazione Unica Appaltante (di seguito SUA)- e in particolare degli artt. 1 e 4, si è affermato che l’ASP avrebbe dovuto obbligatoriamente servirsi della SUA e non avrebbe potuto aderire a Consip, al fine di acquisire la fornitura in questione; <i>“2. Violazione dell’art. 26, comma 3, legge 488/1999. Violazione l.r. 26/2007 e del Regolamento regionale 15 aprile 2009, n. 4 come in esposizione sotto ulteriore profilo. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione del’art. 33 D.Lgs 162/2006 e dell’art. 1, comma 453 e ss. L.n. 296/2006”;</i> con il secondo motivo, parte ricorrente ha precisato che non sussisteva in capo all’ASP di Cosenza alcun obbligo di aderire alla convenzione Consip, non trattandosi di amministrazione centrale o periferica dello Stato; “<i>3. Contraddittorietà. Violazione l.r. 26/2007. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione degli affidamenti”;</i> la ricorrente ha rilevato l’illegittimità degli atti impugnati in considerazione della contraddittorietà con precedenti determinazioni adottate dalla stessa ASP, con le quali erano stati prorogati i rapporti di fornitura scaduti ed in scadenza sino all’espletamento di apposita gara; “<i>4. Violazione dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. 163/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione”;</i> con tale motivo si è rilevato che, in sede di accesso, non era stato fornito alcun atto di adesione alla convenzione Consip e, pertanto, pur formulando incidentalmente ricorso ex art. 25 legge n. 241/90, si è censurata la mancanza di una formale decisione dell’ASP di aderire alla convezione Consip.<br />	<br />
Parte ricorrente, oltre alla già ricordata azione ex art. 25 legge n. 241/90 e art. 116 CPA, ha formulato anche domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’adozione degli atti impugnati.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’ASP di Cosenza, la quale:<br />	<br />
-ha premesso che con deliberazione n. 1161/2001, seguita dalla stipula di apposito contratto, l’allora Azienda Sanitaria Locale affidava alla società ricorrente la fornitura in questione per una durata di tre anni e che, alla scadenza del contratto, la ri<br />
-ha precisato che la proposta di aggiornamento tecnologico offerto dalla ricorrente era visionata dal Direttore Generale dell’ASP e trasmessa ai competenti uffici aziendali e che, per quanto il medesimo Direttore Generale, unico organo a rappresentare l’e<br />
-ha eccepito: l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva, atteso che la ricorrente non è titolare di alcun diritto alla ulteriore proroga, considerato che le proroghe già concesse sono state assunte in violazione dell’art. 23 legge<br />
-nel merito, ha rilevato l’infondatezza delle censure mosse in ricorso ed ha concluso per il rigetto integrale del medesimo.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio anche Beckam Coulter srl, la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva considerata l’intervenuta scadenza del contratto concluso tra Roches Diagniostics srl e l’ASP di Cosenza, contratto, comunque, non più prorogabile per legge; ha eccepito, altresì, l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della comunicazione del 21.3.2012, atto prodromico all’adesione dell’ASP alla convenzione Consip; quanto al merito, la controinteressata ha rilevato la totale infondatezza delle doglianze formulate in ricorso.<br />	<br />
Con ordinanza n. 381, assunta alla Camera di Consiglio del 19 luglio 2012, è stata respinta la richiesta di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Con atto per motivi aggiunti depositato in data 9.10.2012, parte ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 2141 del 10.7.2012 dell’ASP di Cosenza, con la quale si è dato atto dell’avvenuta adesione alla convenzione Consip, lotto 2 –fornitura di sistemi diagnostici per analisi nelle aree di chimica clinica e per servizi connessi, e la nota ASP di data 3.4.2012 di richiesta parere in ordine alla adesione alla convezione Consip.<br />	<br />
In sintesi, parte ricorrente, alla luce della documentazione prodotta e dell’adempimento alla richiesta di accesso presentata alla SUA, ha ribadito la violazione dell’obbligo dell’ASP resistente di ricorrere alla SUA, giusta il parere dalla medesima reso in data 23.4.2012, su espressa richiesta dell’ASP; ha censurato la condotta dell’ASP per mancata comunicazione dei fabbisogni (relativi all’acquisizione di strumenti diagnostici) alla SUA, con conseguente impossibilità di indizione della gara e possibilità per Roche di parteciparvi; ha evidenziato la contraddittorietà dei provvedimenti assunti dall’Amministrazione resistente e l’illegittimità della deliberazione n. 2141/2012, anche in relazione alle note di dissenso della SUA; ha censurato l’illegittimità dell’ordine di acquisto del 6.4.2012, impugnato col ricorso introduttivo, per mancanza della preventiva deliberazione a contrarre, non essendo tale la deliberazione n. 2141/2012, assunta, peraltro, solo successivamente al detto ordine; ha denunciato l’incompetenza del Responsabile dell’Unità Operativa Complessa “Ingegneria Chimica” a sottoscrivere l’ordine di acquisto; infine, ha denunciato una totale carenza istruttoria nell’operato dell’ASP di Cosenza.<br />	<br />
In vista dell’udienza di merito, tutte le parti hanno depositato memorie difensive, con le quali hanno ulteriormente specificato le rispettive posizioni.<br />	<br />
Alla Pubblica Udienza del 10 maggio 2013, il ricorso è passato in decisione.<br />	<br />
Preliminarmente, deve essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione e per carenza di interesse, formulata da entrambe le parti resistenti.<br />	<br />
L’eccezione non è fondata.<br />	<br />
Invero, in disparte la questione relativa all’efficacia della asserita accettazione da parte dell’ASP resistente della strumentazione di cui all’offerta del 4.10.2011 ed alla possibilità (peraltro insussistente) di ottenere una ulteriore proroga del contratto di fornitura in discussione, la società ricorrente, contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione resistente, appare comunque titolare di un interesse strumentale alla effettuazione di una gara pubblica per l’acquisto di beni o servizi di cui si tratta. Invero, in astratto, la ricorrente, essendo impresa concretamente impegnata nel settore, potrebbe conseguire un’utilità, in termini di chance partecipativa, dall’annullamento delle determinazioni in questa sede impugnate.<br />	<br />
La ricorrente, pertanto, è legittimata ad agire ed ha un interesse concreto al ricorso, che risulta, dunque, pienamente ammissibile.<br />	<br />
E’, invece, fondata, l’eccezione di irricevibilità per tardività, formulata anch’essa da entrambe le parti resistenti, dell’impugnazione della comunicazione del 21.3.2012 prot. n. 0064569, con la quale l’ASP di Cosenza ha comunicato di non accettare la proposta del 4.10.2011 e di considerare “<i>decaduto ad ogni effetto il contratto di Pubblico incanto per l’acquisto di reagenti di chimica clinica, strumentazione in locazione compresa, per il P.O. di Praia a Mare, del 04.06.2001 aggiudicato con Delibera n. 1161 del 07/08/2001</i>”.<br />	<br />
Tale comunicazione, immediatamente lesiva della posizione giuridica soggettiva vantata dalla ditta ricorrente, infatti, non è stata impugnata nei termini di legge, considerato che –e la circostanza è indiscussa tra le parti &#8211; la stessa è stata trasmessa alla ricorrente tramite telefax in data 22.3.2012, mentre il ricorso risulta notificato in data 22.6.2012, dunque oltre i termini di legge.<br />	<br />
Peraltro, l’accertata tardività produce effetti con esclusivo riferimento alla detta comunicazione ed al suo contenuto dispositivo, non incidendo sui restanti atti oggetto di impugnazione, in quanto, diversamente da quanto affermato dall’Azienda resistente, la comunicazione del 21.3.2012 non è atto prodromico e presupposto rispetto all’attività successivamente posta in essere dall’Amministrazione, in particolare con riferimento alla contestata adesione alla convenzione Consip.<br />	<br />
Pertanto, sotto un primo profilo, con riferimento all’atto indicato e nei limiti dello stesso &#8211; non accettazione della proposta del 4.10.2011 e decadenza dal contratto del 7.8.2001 &#8211; il ricorso va dichiarato irricevibile.<br />	<br />
Va, altresì, dichiarato che non sussiste più interesse alla domanda di accesso ex art. 25 legge n. 241/1990 e art. 116 CPA, anche considerato che –come espressamente affermato dalla società ricorrente con l’atto per motivi aggiunti – è stata adempiuta la richiesta d’accesso formulata nei confronti della SUA.<br />	<br />
Premesso quanto sopra e passando al merito, il vero nocciolo della questione oggetto di giudizio attiene alla possibilità per l’ASP di Cosenza di aderire alla convenzione Consip, in considerazione della legge regionale n. 26/2007 che ha istituito la Stazione Unica Appaltante e, in particolare degli artt. 1 e 4 di detta legge che impongono di servirsi della SUA, anche alla luce ed in considerazione della asserita mancanza ovvero tardiva assunzione dell’atto deliberativo dell’ente che ha autorizzato detta adesione.<br />	<br />
Giova ricordare che l’art. 26, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede che il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, secondo le modalità indicate dalla norma, convenzioni con le quali l’impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l’accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Con D.M. 24 febbraio 2000, è stato conferito alla Consip S.p.a. l’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato.<br />	<br />
La legge n. 488, pertanto, ha istituito un sistema centralizzato di acquisto di beni e di servizi per la pubblica amministrazione, gestito dal Ministero attraverso la società concessionaria Consip S.p.A., che funge da stazione appaltante per la stipula di convenzioni quadro per l’acquisizione di beni e servizi.<br />	<br />
Il Ministero, pertanto, si presenta come amministrazione agente mediante interposizione di altro soggetto a tale scopo espressamente istituito ex lege; tale soggetto adempie all’obbligo di individuare il migliore contraente tramite procedure ad evidenza pubblica, con la conseguenza che non può considerarsi elusiva di tale obbligo la adesione di amministrazioni pubbliche alle convenzioni Consip, sussistendo una economicità intrinseca dei beni e servizi offerti dal sistema Consip poiché questi consentono di conseguire risparmi sia diretti, ottenibili in virtù del miglior prezzo offerto dalla convenzione quale risultato di una gara comunitaria ad evidenza pubblica, sia indiretti, consistenti nella riduzione dei costi per il potenziale contenzioso e nella riduzione dei tempi di avvio, espletamento e perfezionamento delle procedure di acquisto di beni e servizi (per una più approfondita disamina del sistema centralizzato di acquisti cfr. <i>TAR Campania Napoli, sez. I, 4 novembre 2010, n. 22688</i>).<br />	<br />
Come è stato autorevolmente precisato, la conseguenza del sistema sopra esposto è che “<i>la scelta di aderire alla convenzione Consip (…..) proprio perché la individuazione del miglior contraente avviene nel rispetto dei principi comunitari, non richiede da parte della amministrazione che se ne avvale una specifica motivazione dell&#8217;interesse pubblico che la sottende.</i><br />	<br />
<i>Ed infatti per le amministrazioni non statali vi è una facoltà implicitamente desumibile dalla norma senza che per questo incomba sulla stesse un obbligo di motivazione sul perché della scelta di avvalersi o di non avvalersi della convenzione. È l&#8217;ente che, nell&#8217;ambito della sua autonomia e nell&#8217;esercizio di una attività non imposta ma consentita dalla norma, assume la decisione di aderire alla convenzione e tale adesione non necessita del supporto di una specifica delibera</i>”. (<i>Consiglio di Stato, sez. V, 1 ottobre 2010, n. 7261</i>)<br />	<br />
Proprio alla luce delle argomentazioni esposte dal Consiglio di Stato –dalle quali il Collegio non vede ragioni per discostarsi -, emerge l’infondatezza di una prima serie di censure mosse da parte ricorrente con il ricorso introduttivo e, soprattutto, con l’atto per motivi aggiunti.<br />	<br />
Infatti, considerato che l’Amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità e nell’ambito della propria autonomia, può decidere di aderire alla convenzione Consip e che tale adesione non richiede, non solo una specifica e puntale motivazione, ma nemmeno una specifica deliberazione, vanno respinte le censure della ricorrente dirette a contestare, da un lato, che la deliberazione dell’ASP di Cosenza n. 2141 del 10.7.2012, sia una effettiva, formale, deliberazione di assunzione della decisione di aderire alla convenzione – e, in effetti, la citata deliberazione consiste unicamente in una presa d’atto dell’avvenuta adesione alla convenzione Consip – e, dall’altro, che detta deliberazione, ove fosse da considerare di autorizzazione al convenzionamento, sia intervenuta tardivamente, dopo l’assunzione dell’ordine di acquisto.<br />	<br />
Per le medesime ragioni appena esposte, sono da rigettare anche le censure relative al difetto di motivazione della decisione assunta dall’ASP di Cosenza.<br />	<br />
Quanto alla possibilità dell’ASP resistente di aderire legittimamente alla convenzione Consip, si ritiene che detta facoltà debba essere riconosciuta.<br />	<br />
È fuori dubbio che le Aziende sanitarie non sono tra i soggetti obbligati ad aderire alle Convenzioni Consip ( in tal senso <i>Tar Lazio, Roma, sez. III, 13 luglio 2004, n. 6917</i>), ma è altrettanto vero che non possa negarsi la possibilità di effettuare tale adesione, atteso che, come sopra ricordato, detta adesione non integra un’elusione dell’obbligo di individuare il miglior contraente mediante procedure ad evidenza pubblica, visto che nel sistema centralizzato di acquisti il meccanismo del confronto comparativo è assicurato dalla stazione appaltante Consip che gestisce una procedura di gara ed individua il soggetto affidatario, al quale gli altri Enti potranno rivolgersi per ottenere le prestazioni oggetto dell’impegno negoziale assunto (<i>TAR Lazio, Roma, sez. III, 1 marzo 2013, n. 2260; Tar Lazio, Roma, sez. III quater, 13 luglio 2012, n. 6393; TAR Sardegna, sez. I, 9 dicembre 2010, n. 2672; TAR Campania, Napoli, sez. I, 7 giugno 2010, n. 12676; Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 5 novembre 2009, n. 1920; TAR Puglia, Bari, sez. I, 6 maggio 2009, n. 1038</i>).<br />	<br />
Più in particolare, con riferimento al quadro normativo che assume rilievo nel caso in discussione, si rileva quanto segue.<br />	<br />
L’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dispone che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, per l&#8217;acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse utilizzando procedure telematiche per l&#8217;acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 101/2002.<br />	<br />
L’art. 1 comma 449 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), nella versione precedente alle modifiche introdotte dal comma 1 dell’art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con legge 6 luglio 2012 n. 94), di cui si dirà in seguito e dal comma 150, dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che qui non rileva, dopo aver ribadito l’obbligo sancito dal citato art. 26 comma 3 a carico delle amministrazioni non statali, statuisce poi che &#8220;<i>Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento</i>&#8220;.<br />	<br />
Infine, il comma 573, dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) dispone che &#8220;<i>Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall&#8217;articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all&#8217;articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l&#8217;acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell&#8217;articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza</i>&#8220;.<br />	<br />
La disposizione da ultimo ricordata, a parere del Collegio, permette di affermare che è consentito ad ogni amministrazione pubblica annoverabile tra quelle di cui all’art. 3 del codice dei contratti pubblici, e, dunque, anche agli enti del servizio sanitario regionale, di ricorrere alle convenzioni Consip per qualsiasi categoria merceologica &#8211; evidentemente in alternativa alle convenzioni stipulate o da stipularsi dalle centrali di committenza regionale di riferimento.<br />	<br />
Proprio in considerazione di tale, riconosciuta, possibilità, si evidenzia l’incompatibilità della normativa di cui alla legge regionale n. 26/2007 (in particolare dell’art. 4) richiamata dalla ricorrente, ove intesa quale espressione di un obbligo inderogabile di rivolgersi esclusivamente alla SUA, con la citata disposizione di cui all’art. 2 comma 573 della Finanziaria 2007, di qualche giorno successiva alla legge regionale.<br />	<br />
Pertanto, come evidenziato anche dall’Amministrazione resistente, considerato che la ricordata disposizione statale, espressione di un principio fondamentale in materia di finanza pubblica nella misura in cui ha chiaramente inteso incidere sull’entità della spesa pubblica, è stata emanata in materia di coordinamento della finanza pubblica e pertanto deve essere ricompresa nell’ambito della competenza legislativa concorrente Stato-Regioni (secondo cui le regioni sono soggette, <i>in subiecta materia</i>, solo al rispetto dei principi fondamentali di coordinamento), ne deriva che, in applicazione dell’art. 10 della L. 62/1953, l’entrata in vigore dell’art. 2 comma 573 della Finanziaria 2007 ha determinato l’abrogazione implicita dell’art. 4 della legge regionale Calabria n. 26/2007 nella parte in cui, facendo espresso riferimento all’obbligo, per i soggetti indicati dall’art. 1, di avvalersi della SUA, implicitamente ha precluso agli enti ivi indicati la possibilità di aderire alle convenzioni Consip (per un approfondimento su detta tematica cfr. <i>TAR Piemonte, sez. I, 7 dicembre 2012, n. 1305</i>, relativa ad un analogo caso ).<br />	<br />
Si deve, dunque, concludere che, in considerazione dell’entrata in vigore del citato art. 2, comma 573, della legge 244/2007, ogni amministrazione aggiudicatrice –quindi, anche un’azienda sanitaria &#8211; ha avuto la possibilità di aderire, indipendentemente dalla categoria merceologica, alle convenzioni Consip.<br />	<br />
Sotto quest’ultimo profilo, nemmeno è condivisibile l’argomento di parte ricorrente, secondo la quale la prospettazione di cui sopra non potrebbe essere condivisa, a seguito dell’entrata in vigore della ricordata legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, che ha modificato il quadro normativo di riferimento (in particolare, il comma 449 dell’art. 1 della legge n. 296/2006) a decorrere dall’8.7.2012, con la conseguenza che, considerato che la deliberazione dell’ASP resistente di adesione a Consip reca data 10.7.2012, sarebbe soggetta a detta nuova normativa: infatti, se è pur vero che la ricordata novella legislativa ha modificato la parte finale del comma 449 dell’art. 1 della legge 296/2006, introducendo, dopo la seguente previsione ”<i> Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento</i> “ il seguente inciso<i>” ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.</i>”, reintroducendo (non una esclusione ma) una limitazione della possibilità, per gli enti del servizio sanitario di ricorrere alle convenzioni Consip, prevedendo, appunto che detti enti possano aderire alle convenzioni Consip solo ove le convenzioni regionali non siano ancora state concluse dalla centrali di committenza di riferimento, si rileva che, per le ragioni sopra esposte, la scelta dell’ASP resistente di aderire a Consip non è stata assunta con la citata deliberazione del 10.7. 2012, -che, come già ricordato, si limita a dare atto “<i>dell’avvenuta adesione alla Convenzione Consip</i>” -, ma ben in precedenza, tramite le comunicazioni del marzo 2012 inviate ai P.P.O.O. di riferimento, con la conseguenza che, anche a voler seguire la tesi di parte ricorrente, la normativa introdotta dalla legge n. 94/2012 non sarebbe comunque applicabile al caso in esame.<br />	<br />
Le censure formulate dalla ricorrente, pertanto, non possono essere accolte.<br />	<br />
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile ed in parte respinto per infondatezza.<br />	<br />
Considerata l’indubbia particolarità del caso esaminato e la obiettiva problematicità del quadro normativo di riferimento, sussistono giustificati motivi per compensare interamente tra tutte le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte le dichiara irricevibile ed in parte lo rigetta.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Massimo Luciano Calveri, Presidente<br />	<br />
Concetta Anastasi, Consigliere<br />	<br />
Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/06/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-14-6-2013-n-675/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2013 n.675</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2011 n.675</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-15-11-2011-n-675/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-15-11-2011-n-675/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-15-11-2011-n-675/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2011 n.675</a></p>
<p>Pres. C. Mastrocola, Est. M. Abruzzese V.D. e I.G. (avv.ti Camerini, Lettieri) c. Comune di Mosciano Sant&#8217;Angelo (avv. Leopardi), R.S.r.l. (Avv.ti Ferrario e Bafile) e altri 1. Fotovoltaico – Autorizzazione Unica – Destinazione agricola – Indiscriminata compatibilità dell’impianto con le aree agricole – Insussistenza – Discrezionalità P.A. 1. La previsione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-15-11-2011-n-675/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2011 n.675</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-15-11-2011-n-675/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2011 n.675</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Mastrocola, Est. M. Abruzzese<br /> V.D. e I.G. (avv.ti Camerini, Lettieri) c. Comune di Mosciano Sant&#8217;Angelo (avv. Leopardi), R.S.r.l. (Avv.ti Ferrario e Bafile) e altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Fotovoltaico – Autorizzazione Unica – Destinazione agricola – Indiscriminata compatibilità dell’impianto con le aree agricole – Insussistenza – Discrezionalità P.A.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La previsione generale di compatibilità degli impianti fotovoltaici “a terra” con la destinazione agricola non importa la possibilità di indiscriminata localizzazione, dovendosi distinguere, nell’ambito delle generali destinazioni agricole, quelle per cui tale destinazione resta obbligata ed imprescindibile, anche in ragione di peculiarità intrinseche oltre che di scelte discrezionali dell’Amministrazione, la quale conserva pertanto, a dispetto della generale previsione di localizzabilità in zona agricola, un certo potere discrezionale, teso a disciplinare, se del caso anche mediante atti regolamentari a carattere generale, la realizzazione degli impianti nel rispetto, ad esempio, della tutela delle risorse idriche sotterranee e di superficie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
SENTENZA</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 128 del 2011, proposto da:<br />
<b>Viriol D&#8217;Ambrosio e Ida Gramenzi</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Camerini, Gennaro Lettieri, con domicilio eletto presso avv. Francesco Camerini in L&#8217;Aquila, via Garibaldi N. 62 (N.I.); <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Mosciano Sant&#8217;Angelo</b> in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pietro Referza, con domicilio eletto presso avv. Lucio Leopardi in L&#8217;Aquila, via S. Domenico 14;<br />
<b>Regione Abruzzo, Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, <b>Complesso Monumentale S. Domenico</b>; <b>Provincia di Teramo, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio</b>; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><B>S.R.L. R.EN.IT.</B>, rappresentato e difeso dagli avv. Tommaso Matteo Ferrario, Francesco Bafile, con domicilio eletto presso avv. Francesco Bafile in L&#8217;Aquila, via S.Agostino,25; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>DEL PROVVEDIMENTO PROT. RA/28546 DEL 3/2/2011 INERENTE AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO. <br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mosciano Sant&#8217;Angelo in persona del Sindaco p.t., della Regione Abruzzo, della s.r.l. RENIT e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in epigrafe individuato, Viriol D’Ambrosio e Ida Gramenzi hanno impugnato i provvedimenti (autorizzazione unica e nulla osta preordinati) con i quali le amministrazioni resistenti ed intimate, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, hanno autorizzato la società controinteressata alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 972 kWp in agro di Mosciano Sant’Angelo, località Selva Piana.<br />	<br />
Deducono i ricorrenti di essere proprietari di un lotto di circa 13.000 mq. con sovrastante fabbricato, ove risiedono e dimorano, sito nella frazione del Comune di Mosciano Sant’Angelo, località Selva Piana (in catasto al f.50, p.lle 244, 245, 24, 248, 250, 253, 254, 256), a confine con l’area interessata dall’intervento.<br />	<br />
La società controinteressata ha ottenuto l’autorizzazione generalizzata alla costruzione ed all’esercizio di un impianto fotovoltaico del tipo “a terra” e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili sul suolo censito in catasto terreno al f. n.50, p.lle n.50 e 255 (come detto, confinanti con quelle di proprietà).<br />	<br />
Sul presupposto della lesività ed illegittimità degli atti impugnati, il ricorso deduce: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, della L.R. Abruzzo 18/1983, del Piano regionale di Assetto idrogeologico, delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 20 delle NTA del P.T.P. di Teramo e delle disposizioni di cui agli articoli 58 e 62 delle NTA del vigente PRG di Mosciano Sant’Angelo. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta dell’azione amministrativa: la società controinteressata si è avvalsa della procedura, prevista dal D.Lgs. 387/2003 e dalla delibera n.244 del 22.3.2010 della giunta regionale (linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella regione Abruzzo), ottenendo la c.d. “autorizzazione generalizzata” che prevede la possibilità di dare inizio ai lavori decorsi 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda e delle relative autodichiarazioni presso il competente ufficio regionale in violazione delle disposizioni epigrafate; l’area in questione, infatti, ricade, secondo il Piano territoriale della Provincia di Teramo (PTP), in “zona agricola di rilevante interesse economico”, normata dall’art. 24, comma 7, delle N.T.A. del P.T.P. in base al quale “tali aree, ai sensi dell’articolo 68, comma 2 della L.R. Abruzzo n.18/1983, non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo”; inoltre detta area insiste all’interno di ambito di protezione idrogeologica (art. 8 comma 3 N.T.A. del P.T.P.), in quanto suolo caratterizzato da elevata permeabilità dei terreni e/o da ricchezza di falde idriche; ai sensi del citato art. 8, nelle aree entro un cerchio di raggio di ml 100 per sorgenti captate e di ml 50 per sorgenti non captate, le previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia vigenti sono consentite solo a seguito di specifica perizia idrogeologica; nella zona in questione sono presenti, alla distanza prevista, diverse sorgenti perenni, un pozzo e due ruscelli, circostanza risultante dalla relazione geologica redatta dietro incarico del Comune dal geologo Cavagnà nel febbraio 2006 ed utilizzata dall’ente locale per richiedere l’inserimento dell’area nel P.A.I. ai fini dell’estensione dei relativi vincoli a tale area interessata da fenomeni gravitativi e da processi erosivi, nonché per modificare il PRG mediante la specifica variante che ha portato all’inserimento dell’area stessa nella zona speciale normata dall’art. 62 delle N.T.A.; a seguito dell’alluvione dell’ agosto 2004, il P.A.I. (Piano di Assetto idrogeologico) ha interessato parte delle aree interessate in zona con vincolo di scarpata a nord e nord-est (che impone una distanza dal bordo della scarpata pari al doppio della sua profondità, distanza non rispettata dall’intervento in questione), mentre quelle adiacenti risultano a pericolosità molto elevata (ad est) e a pericolosità elevata (sud-est, sud-ovest) e a pericolosità moderata (gran parte dell’area interessata e quelle a sud-est, sud-ovest); tali circostanze non sono state prese in considerazione ed anzi la RENIT ha dichiarato, nella sua relazione geologica, che l’area insiste su una zona a pericolosità e rischio moderati: la zona in questione è inserita inoltre in ambito di tutela ambientale e paesaggistica per le quali le NTA del P.R.G hanno individuato specifiche azioni di protezione delle risorse idriche incompatibili con l’intervento in questione e la previsione che gli unici interventi ammessi sono unicamente quelli disciplinati dalla zona agricola sottozona E3 di rilevante interesse economico, e dunque la realizzazione o il potenziamento di strutture, attrezzature o impianti tecnologici pubblici tramite interventi che minimizzano l’impatto ambientale per mezzo di schermature arboree e caratteristiche tipologiche idonee; l’impianto autorizzato, per dimensioni e tipologia, è incompatibile con le disposizioni indicate.<br />	<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.<br />	<br />
Si costituivano il Comune di Mosciano Sant’Angelo, la Regione Abruzzo, la controinteressata RENIT e il Ministero, chiedendo il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare sul presupposto della piena legittimità degli atti impugnati, in quanto conformi alle norme di piano e muniti di tutti i pareri necessari.<br />	<br />
Il TAR adito accoglieva la proposta istanza cautelare.<br />	<br />
Le parti depositavano memorie illustrative.<br />	<br />
All’esito della pubblica udienza del 26 ottobre 2011, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I. Il ricorso all’esame verte sulla legittimità di un’autorizzazione unica (generalizzata) rilasciata in favore della controinteressata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da ubicarsi in agro di Mosciano Sant’Angelo, località Selva Piana. <br />	<br />
I.1) I ricorrenti, proprietari confinanti, contestano la possibilità di tale localizzazione in ragione delle peculiari caratteristiche fisiche ed idrogeologiche del sito, variamente interessato da diverse disposizioni di tutela, a partire dal PRG e connesse NTA alle sopraordinate norme di PTP e vincolistiche generali.<br />	<br />
II. Va in via preliminare evidenziato che, a termini dell’art.5 della L. 12 aprile 2007, n.351 e s.m.i., “gli impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”, senza necessità di adozione di alcuna variante.<br />	<br />
La disposizione prescrive, dunque, in via generale, la normale compatibilità degli impianti da fonti rinnovabili con le destinazioni agricole che, per definizione, sono tutte le zone residuali della pianificazione non diversamente destinate alla trasformazione edilizia (residenziale o meno) dalla regolazione comunale.<br />	<br />
E tanto ha indotto la giurisprudenza amministrativa a dichiarare, del tutto coerentemente, l’illegittimità degli atti amministrativi che vietassero l’ubicazione, ad esempio, di impianti eolici in zone contermini ad aree ad uso industriale e produttivo (cfr. TAR Sardegna, sez.II, 9 aprile 2010, n.673), ovvero in zone tout court classificate agricole dai vigenti piani urbanistici (cfr. TAR Puglia, Bari, sez.I, 24 giugno 2010, n.2637; Lecce, Sez.I, 29 gennaio 2009, n.127).<br />	<br />
La previsione generale di compatibilità con la destinazione agricola non importa tuttavia la possibilità di indiscriminata localizzazione, dovendosi distinguere, nell’ambito delle generali destinazioni agricole, quelle per cui tale destinazione resta obbligata ed imprescindibile, in ragione piuttosto di peculiarità intrinseche del suolo che di scelte discrezionali dell’Amministrazione.<br />	<br />
Vale a dire che la destinazione agricola, che implica l’uso non trasformativo del territorio, potrebbe anche risultare l’unica effettivamente compatibile con il territorio medesimo, tenuto conto della contestuale rilevabilità di indici di particolare fragilità dell’area derivanti o dalla compresenza di vincoli di diversa origine e natura o, prescindendo ancora dalla imposizione di vincoli, dalla comunque peculiare conformazione o ubicazione dell’area de qua.<br />	<br />
II.2) La possibile utilizzazione del suolo agricolo per la localizzazione di impianti di energia rinnovabile non si sottrae a tale essenziale distinzione, principio in base al quale è stato pure affermato che le amministrazione comunali conservano comunque, a dispetto della sopra evidenziata generale previsione di localizzabilità in zona agricola, un certo potere discrezionale, teso a disciplinare, se del caso anche mediante atti regolamentari a carattere generale, la realizzazione degli impianti nel rispetto dei fondamentali valori della tradizione agroalimentare locale e del paesaggio rurale (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez.I, 29 gennaio 2009, n.118). <br />	<br />
III. Passando alla fattispecie concreta all’esame, i ricorrenti deducono che l’impianto in questione non avrebbe potuto essere autorizzato nel sito prescelto, perché destinato “ad esclusivo uso agricolo”, il che escluderebbe ex se la possibilità della generale localizzabilità degli impianti fotovoltaici, che, pur in generale compatibili con la destinazione agricola “residuale”, come sopra definita, non lo sarebbero con una esplicita destinazione agricola “esclusiva”; sotto diverso, ma concorrente, profilo, i suoli in questione sarebbero variamente interessati da vincoli idrogeologici, in parte sussunti nel P.T.P. in parte nelle stesse NTA del P.R.G., del pari escludenti la localizzabilità degli impianti in questione sui suoli de quibus.<br />	<br />
III.1) La società controinteressata ha anzitutto eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, posto che i ricorrenti non avrebbero indicato il proprio “immediato, specifico e concreto interesse al ricorso” né specificato il proprio interesse differenziato rispetto alla generalità dei cittadini.<br />	<br />
L’eccezione è totalmente infondata.<br />	<br />
I ricorrenti hanno dimostrato di essere proprietari di suoli confinanti con l’area di intervento, ivi residenti e dimoranti.<br />	<br />
In proposito, non può revocarsi in dubbio che la trasformazione dei suoli confinanti, secondo la prospettazione in contrasto con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, arrechi immediato danno ai ricorrenti, identificabile nella lesione dell’interesse all’ordinato sviluppo del territorio circostante conformemente alla legge ed agli atti che lo regolamentano, interesse che li abilita alla proposizione del ricorso avverso gli atti (e, nello specifico, l’autorizzazione unica) che eventualmente consentano tale trasformazione prospettata come indebita.<br />	<br />
La fattispecie all’esame non è dunque dissimile da ogni altra ipotesi nella quale il confinante deduca la lesione del proprio interesse urbanistico-edilizio leso, perfettamente azionabile in virtù del criterio della “vicinitas”, senz’altro applicabile nel caso di specie in ragione della predetta adiacenza (che è certamente un plus qualificato rispetto alla generica “vicinitas”) dei fondi in questione.<br />	<br />
Ove si aggiunga che la realizzazione dell’impianto è, in concreto, prospettata come pregiudizievole per la stessa stabilità del sito, non è dubbio che la posizione dei ricorrenti risulta con tutta evidenza munita di quei requisiti di qualificazione e differenziazione legittimanti la proposizione del ricorso.<br />	<br />
III.2) Nel merito, parte controinteressata contesta che la qualificazione dell’area interessata dall’intervento come “zona agricola di rilevante interesse economico”, a termini dell’art. 24, comma 7 delle NTA del PTP, sia incompatibile con la localizzazione dell’impianto in assenza di regolamentazione comunale che, “contemperando i due diversi beni della vita “tutela della produzione agricola di rilevante interesse economico (attività peraltro non esercitata sul sito)” e “raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto”, opti per una disciplina del proprio territorio che assegni ai due beni specifiche porzioni di aree, senza possibilità di reciproca “interferenza”; in mancanza di tale regolamento, secondo la controinteressata, gli impianti da fonti rinnovabili sarebbero realizzabili in tutte le zone agricole, non avendo il Comune, in ragione della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di tali opere, illimitato potere di prevedere scelte eccessivamente penalizzanti per gli impianti da fonti rinnovabili.<br />	<br />
Il Collegio non ritiene di poter condividere la prospettazione difensiva fornita da parte controinteressata.<br />	<br />
Giova evidenziare che la stessa prospettazione di parte controinteressata implica che la localizzazione di un impianto produttivo (così come, del resto, di qualsiasi intervento edilizio) sia comunque espressione e risultato di un’operazione di bilanciamento di opposti, o comunque diversificati, interessi, da risolversi mediante l’esercizio in concreto della discrezionalità amministrativa che tali interessi ponderi e valuti.<br />	<br />
Tale discrezionalità può essere ben esercitata con l’emanazione ex ante di atti generali, di tipo regolamentare, che effettuino le valutazioni del caso in astratto e prima che si ponga l’esigenza di delibare la concreta localizzabilità di un impianto in una certa zona, alla stregua di criteri di autovincolo e limite della futura ed eventuale attività amministrativa.<br />	<br />
Laddove manchi, invece, la concreta interposizione dell’atto regolamentare, proprio il principio invocato dalla controinteressata (e cioè la necessità del bilanciamento degli interessi) esclude che possano essere, per converso, pretermessi o obliterati interessi diversi da quelli facenti capo alla richiedente l’intervento, ché ciò comporterebbe l’omessa valutazione di interessi comunque esistenti e soprattutto facenti capo a titolari diversi che tale lesione potrebbero far valere; e tale omessa valutazione, a prescindere ancora dall’esito concreto del procedimento, inficia sicuramente la determinazione assunta.<br />	<br />
Ove manchi l’atto regolamentare, la valutazione deve dunque essere effettuata nel caso concreto e ponderando con la dovuta attenzione (e completezza) gli elementi fattuali e giuridici rilevanti nella fattispecie.<br />	<br />
III.3) Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, la espressa previsione di esclusività dell’uso agricolo, come sancita dall’art. 24, comma 7 delle NTA del PTP (in base al quale ”tali aree, ai sensi dell’articolo 68, comma 2, della L.R. Abruzzo n.18/83, non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo”), esclude innanzitutto che la destinazione agricola impressa alla zona in questione costituisca espressione di pianificazione residuale generica di non trasformabilità in senso costruttivo della zona in questione, ma, al contrario, implica una positiva scelta di conservazione dell’effettivo utilizzo economico primario.<br />	<br />
A conferma di tale statuizione, sta la espressa previsione, pure contenuta nel citato art. 24, comma 7, secondo cui, in contrasto con tale limitazione (così qualificata la esclusiva destinazione ad uso agricolo), “nei nuclei esistenti, sono soltanto ammessi: &#8211; completamenti, razionalizzazioni, potenziamenti di nuclei esistenti nonché la localizzazione di impianti ed attrezzature di rilevante interesse comunale e sovracomunale proposta attraverso piani, programmi e normative di settore; &#8211; ampliamenti, rafforzamenti, per la localizzazione di servizi, impianti e attrezzature solo se previsti e/o richiesti dal P.T.P.”.<br />	<br />
Nel caso di specie, in ogni caso, non siamo né in presenza di “nucleo esistente”, rispetto al quale configurare interventi di completamento, razionalizzazione, potenziamento, né di localizzazione di nuovi impianti e attrezzature assistite dalla espressa qualificazione di “rilevante interesse comunale e sovracomunale”.<br />	<br />
A fronte di tale esplicita scelta, la possibilità di autorizzare (per parte dell’area in esame) la localizzazione di un impianto di energia rinnovabile costituisce rilevante eccezione alla regola imposta ed espressa, che, come tale, anche in assenza di previa regolamentazione in via generale (a mezzo dell’invocato regolamento comunale), il Comune ovvero le competenti Autorità amministrative avevano l’obbligo di giustificare con motivazione puntuale.<br />	<br />
Che anzi proprio l’assenza di previa regolamentazione, in presenza invece, come sopra detto, della previsione di esclusività, imponeva una vieppiù stringente motivazione di concreta “compatibilità” dell’impianto, come in effetti strutturato, con la persistente esigenza di destinazione esclusivamente agricola dell’area e delle sue concrete caratteristiche fisiche.<br />	<br />
La totale assenza di “bilanciamento” degli interessi involti nei sensi sopra chiariti rende sicuramente illegittima l’autorizzazione rilasciata sull’erroneo presupposto che la zona agricola ex se consentisse la localizzazione richiesta.<br />	<br />
Presupposto, come detto, erroneo giacché non di zona agricola residuale si tratta nella fattispecie, bensì di zona agricola prevista in via esclusiva.<br />	<br />
Tanto sarebbe sufficiente a dichiarare illegittima l’autorizzazione rilasciata e ad annullarla.<br />	<br />
III.4) Nondimeno il Collegio non intende esimersi dalla disamina degli ulteriori profili sollevati.<br />	<br />
Orbene, che l’autorizzazione sia stata accordata in assenza di dovuto approfondimento (bilanciamento degli interessi involti) emerge con sintomatica evidenza anzitutto anche dalla ulteriore circostanza richiamata da parte ricorrente (e pacificamente richiamata anche nel parere favorevole rilasciato dal responsabile del Settore urbanistico del Comune di Mosciano del 14 luglio 2010, in produzione di parte ricorrente) circa la insistenza dell’area all’interno della zona regolata dall’art. 62 delle NTA (Ambiti di tutela ambientale e paesaggistica), già interessata in passato (non affatto risalente) da fenomeni alluvionali importanti (agosto 2004 e marzo 2011).<br />	<br />
In tale zona, come afferma lo stesso provvedimento sopra citato, “si individuano azioni volte alla protezione delle risorse idriche sotterranee e di superficie. E’ altresì possibile realizzare o potenziare strutture, attrezzature o impianti tecnologici pubblici, tramite interventi che minimizzano l’impatto ambientale per mezzo di schermature arboree e caratteristiche tipologiche idonee”; e tale certamente non è l’intervento in questione, pur dichiarato di pubblica utilità.<br />	<br />
III.5) L’area in questione insiste inoltre all’interno dell’ambito di protezione idrogeologica (art. 8 comma 3 delle NTA del P.T.P.) che norma i “suoli di particolare rilevanza per la tutela delle risorse idriche sotterranee e di superficie, in quanto caratterizzati da elevata permeabilità dei terreni (VI &#8211; Vulnerabilità intrinseca) e/o da ricchezza di falde idriche (risorsa idrica)”.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 8, comma 6, il Comune, in sede di recepimento del P.T.P. (cui era obbligato), avrebbe dovuto individuare i pozzi e le sorgenti definendone gli ambiti di protezione; comunque, fino all’espletamento del suddetto adempimento, le aree di protezione delle sorgenti indicate avrebbero dovuto essere costituite da un cerchio di raggio di ml 100 per sorgenti captate e di ml 50 per sorgenti non captate ed entro tale aree le previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia sarebbero state consentite solo a seguito di specifica perizia idrogeologica”.<br />	<br />
Il fatto che il Comune non abbia provveduto a tale individuazione (pur disponendo di apposita perizia geologica, cfr.relazione Cavagnà del febbraio 2006, doc. 9 della produzione di parte ricorrente) non esclude che la verificata evidenziazione di profili di particolare fragilità del territorio (dimostrata proprio dall’inserimento dello stesso nell’ambito in questione) debba essere opportunamente e puntualmente considerata nel complessivo bilanciamento degli interessi ed entrare, come imprescindibile sostrato fattuale, nella generale valutazione di complessiva compatibilità dell’intervento richiesto.<br />	<br />
Non sembra ultroneo evidenziare che, come risulta dalla citata relazione geologica commissionata dal Comune, la stessa Amministrazione comunale aveva previsto di “proteggere l’area perimetrando un ambito di tutela più ampio rispetto a quanto già segnalato nel “piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico – Fenomeni gravitativi e processi erosivi” redatto dalla regione Abruzzo, in ragione di evenienze incorse proprio per l’area collinare ubicata a ridosso dell’abitato di Selva Piana (“colate di acqua e fango provenienti dalla zona in oggetto”, cfr. premessa alla relazione geologica citata, in produzione di parte ricorrente) e a tal fine individuava un ambito di tutela più stringente rispetto al Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico “volto a controllare l’impermeabilizzazione del suolo, gli usi insediativi ed agricoli, il contenimento dell’urbanizzazione e della edificazione sparsa, la tutela delle acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento, il divieto di qualsiasi arbitraria modificazione dei naturali deflussi superficiali e delle numerose sorgenti, prevedendo interventi di corretta e mirata regimazione delle acque e presidio idraulico dei pendii interessati da dissesto idrogeologico”, sul presupposto, esattamente verificato, che “in concomitanza di intense precipitazioni piovose, lungo i pendii scorrono lame di acqua e fango che vanno ad incìdere il sottostante centro abitato di Selva Piana, come già accaduto l’8 agosto 2004” (cfr. conclusione della relazione geologica Cavagnà, in atti).<br />	<br />
La totale mancanza di ogni valutazione sul punto, pur in presenza di elementi fattuali nella disponibilità del Comune di Mosciano, comporta l’evidente sbilanciamento della determinazione assunta che vulnera l’interesse (pubblico) alla corretta utilizzazione del territorio fisico, oltre agli interessi privati concorrenti.<br />	<br />
La circostanza che non sia previsto un vincolo puntuale di inedificabilità, pur stante la qualificazione dei suoli in questione come (variamente) a pericolosità molto elevata, elevata o moderata, o, come sicuramente nel caso di specie, “di scarpata”, impone ugualmente una puntuale verifica di compatibilità della realizzazione dell’impianto con tale oggettive caratteristiche del suolo, che nella specie è totalmente mancata secondo la falsariga procedimentale sopra già evidenziata.<br />	<br />
E più stringente verifica deriva proprio dal previo mancato esercizio del potere di individuazione dei pozzi e sorgenti preliminare al recepimento del P.T.P. (art. 8, comma 6) che impone detta verifica caso per caso e in presenza di dati, in taluni casi, come detto, piuttosto allarmanti, geologici e metereologici, nella disponibilità del Comune.<br />	<br />
III.6) E d’altra parte anche la espressa individuazione da parte della regione dei siti non idonei (in conformità delle Linee guida nazionali per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti per produzione di elettricità da fonti rinnovabili, approvate con D.M. 10 settembre 2010, pubblicato sulla G.U.R.I. 219/2010; cfr. punto 5.2.2. – Criteri territoriali delle Linee regionali in produzione di parte ricorrente) non significa affatto che (pertanto) tutti gli altri siti sono, per converso, idonei – che sarebbe inferenza scorretta dal punto di vista logico &#8211; , ma solo che la valutazione di idoneità o meno dovrà essere in concreto effettuata in sede di rilascio dell’autorizzazione unica alla stregua degli ulteriori elementi evincibili nella fattispecie e non potrà in alcun caso, pena il sopraevidenziato sbilanciamento degli interessi comunque involti, essere omessa.<br />	<br />
III.7) Né risulta verificato l’eventuale contrasto con il vincolo di scarpata che, ex se, individua l’area in questione tra quelle pericolose dal punto di vista idrogeologico e che comunque comporta il rispetto di distanze dal ciglio della scarpata proporzionali all’altezza della stessa (allegato F del P.A.I.).<br />	<br />
IV. Le considerazioni che precedono consentono di accogliere il ricorso con l’annullamento degli atti impugnati.<br />	<br />
IV.1) L’eventuale riesame dell’istanza autorizzatoria dovrà tener conto di tutti gli elementi fattuali e giuridici omessi nei sensi di cui in motivazione e pervenire ad una valutazione in concreto di compatibilità dell’intervento nella specie omessa.<br />	<br />
V. Le spese possono compensarsi sussistendo giusti motivi in precipua considerazione della relativa novità della questione, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo unificato versato. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo &#8211; l’AQUILA, <br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Spese compensate e contributo irripetibile.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-15-11-2011-n-675/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2011 n.675</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.675</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-675/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-675/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.675</a></p>
<p>Va sospeso il decreto di espropriazione emesso da un Comune per eseguire un parcheggio, con quantificazione dell&#8217; indennità di espropriazione nella misura di € 2.618 in quanto il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e connessa dichiarazione di pubblica utilità non si è perfezionato, non essendo la delibera di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-675/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.675</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-675/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.675</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto di espropriazione emesso da un Comune per eseguire un parcheggio, con quantificazione dell&#8217; indennità di espropriazione nella misura di € 2.618 in quanto il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e connessa dichiarazione di pubblica utilità non si è perfezionato, non essendo la delibera di approvazione del progetto, comportante variante urbanistica, mai stata trasmessa alla Regione; in conseguenza il decreto impugnato risulta adottato in carenza di un presupposto essenziale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00675/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01054/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Marina Gobbi</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Atzei, Alberto Ritegno, con domicilio eletto presso l’avv.to Monica Atzei in Torino, via delle Alpi, 4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Camandona</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Piacentini, Carlo Boggio, con domicilio eletto presso l’avv.to Claudio Piacentini in Torino, corso Galileo Ferraris, 43; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del decreto di espropriazione del Comune di Camandona di cui alla Determinazione n. 296/CAM049 del 27.7.2001 a firma del Responsabile della Gestione Associata dei Servizi Tecnici tra i Comuni di Ailoche, Bioglio, Callabiana, Camandona, Caprile, Crevacuore, Mosso, Soprana, Vallanzengo, Valle San Nicolao;<br />	<br />
della quantificazione in via d&#8217;urgenza della indennità di espropriazione del Comune di Camandona di cui alla determinazione CAM046 del 22.7.2011 a firma del Responsabile della Gestione Associata dei Servizi Tecnici tra i Comuni di Ailoche, Bioglio, Callabiana, Camandona, Caprile, Crevacuore, Mosso, Soprana, Vallanzengo, Valle San Nicolao;<br />	<br />
della nota prot. 3868 del 29.7.2011 di notifica del decreto di Espropriazione di urgenza con la quale il Comune di Camandona ha notificato alla ricorrente i suddetti provvedimenti e offerto l&#8217;indennità di espropriazione nella misura di € 2.618,00;<br />	<br />
della Deliberazione del Consiglio Comunale di Camandona n. 12 del 25.3.2011 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo per eseguire un nuovo parcheggio in Frazione Bianco;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto e conseguente e connesso, e segnatamente della nota prot. n. 2460 in data 17.5.2011 del Comune di Camandona di comunicazione della deliberazione del Consiglio Comunale di Camandona n. 12 del 25.3.2011, della nota prot. n. 429 del 31.1.2011 del Comune di Camandona di comunicazione di avvio procedimento finalizzato alla approvazione di progetto definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità ed alla variante al piano regolatore generale con imposizione di vincolo preordinato all&#8217;esproprio, nonché del verbale di immissione in possesso ini data 10.8.2011.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Camandona;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che pacificamente il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e connessa dichiarazione di pubblica utilità non si è perfezionato, non essendo la delibera di approvazione del progetto, comportante variante urbanistica, mai stata trasmessa alla Regione;<br />	<br />
preso atto che il decreto impugnato è quindi stato adottato in carenza di un presupposto essenziale;<br />	<br />
ritenuto che il ricorso paia assistito dal prescritto fumus boni iuris;<br />	<br />
sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase del giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’atto impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 26.1.2012..<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Richard Goso, Primo Referendario<br />	<br />
Paola Malanetto, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-675/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.675</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/8/2011 n.675</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-675/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-675/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-675/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/8/2011 n.675</a></p>
<p>Non va sospeso il decreto del dirigente comunale di espropriazione di terreni in PEEP considerato che il termine per la durata del piano d’edilizia economica e popolare e, conseguentemente, il termine per procedere alle relative espropriazioni è di diciotto anni; il prospettato dubbio di costituzionalità del predetto termine di diciotto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-675/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/8/2011 n.675</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-675/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/8/2011 n.675</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il decreto del dirigente comunale di espropriazione di terreni in PEEP considerato che il termine per la durata del piano d’edilizia economica e popolare e, conseguentemente, il termine per procedere alle relative espropriazioni è di diciotto anni; il prospettato dubbio di costituzionalità del predetto termine di diciotto anni pare compatibile con il doveroso equilibrio tra la tutela della proprietà privata e l’interesse collettivo cui sono funzionali i piani in questione, e non eccede dunque l’ambito dell’insindacabile discrezionalità del legislatore. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00675/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01333/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio introdotto con il ricorso 1333/11, proposto da <b>Luigino Scandaletti</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. F. Volpe, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 25 c.p.a.;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Padova</b>, rappresentato e difeso dagli avv. ti Bernardi e Bicocchi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 25 c.p.a.; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Cooperativa Padovana Muratori &#8211; C.P.M.</b>,<br /> <br />
<b>Cooperativa Edilizia Percorsi Solidali</b>,<br /> <br />
<b>Mediterraneo Società Cooperative Edilizia</b>,<br /> <br />
<b>Società Cooperativa Edilizia Sacro Cuore</b>,<br /> <br />
<b>Consorzio Edilizia Residenziale Veneto &#8211; C.E.R.V.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, assistite e difese dagli avv. ti Bigolaro, Domenichelli, Zambelli e Scuglia, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;<br />	<br />
nonché <b>Società Ro.Ma. S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall&#8217;avv. U. Costa, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 25 c.p.a.; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del decreto del dirigente del settore patrimonio partecipazioni e lavoro in data 10.6.2011 n. 2, n. rep. 79711, di espropriazione dei terreni identificati al NCT del Comune di Padova: foglio 4, mapp. 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318;<br />	<br />
del decreto del dirigente del settore patrimonio partecipazioni e lavoro in data 10.6.2011 n. 1, n. rep. 79710, di espropriazione dei terreni identificati al NCT del Comune di Padova: foglio 4, mapp. 1319, 1320, 1076, 1321, 1327, 1328, 1329, 1082;<br />	<br />
degli atti di comunicazione aventi ad oggetto &#8220;PEEP&#8221; 1 Altichiero Esproprio&#8221;, con i quali è stato dato avviso che l&#8217;occupazione dei terreni espropriati è prevista per il giorno 27.7.2011 alle ore 9,30.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padova e delle cooperative edilizie C.P.M., Percorsi Solidali, Mediterraneo Sacro Cuore, e C.E.R.V., nonché di Ro.Ma. S.r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 il cons. avv. A. Gabbricci, presidente supplente, e uditi l’avv. Volpe per il ricorrente, l’avv. Bicocchi per il Comune intimato, l’avv. Costa per Ro.Ma. S.r.l. e gli avv. ti Bigolaro e Scuglia per le cooperative costituite;	</p>
<p>considerato:<br />	<br />
che il termine per la durata del piano d’edilizia economica e popolare – Nucleo 1 Altichiero, strumento presupposto degli atti gravati, e, conseguentemente, il termine per procedere alle relative espropriazioni è, in conformità al disposto di cui all’ art. 9 l. 18 aprile 1962, n. 167 (come novellato dall&#8217;art. 51, l. 5 agosto 1978, n. 457), di diciotto e non di dieci anni;<br />	<br />
che, infatti, il riferimento a quest’ultimo intervallo, contenuto nell’atto d’adozione dello strumento, la deliberazione di giunta 9 febbraio 2000, n. 56, è l’evidente frutto di un errore materiale: in ogni caso, la previsione di piano lo stabilisce “in base alla vigente legislazione”, e ciò rende palese la volontà di applicare il termine di legge, quale esso sia, e non invece di autolimitarlo rispetto a quello massimo consentito, come vorrebbe il ricorrente;<br />	<br />
che, ancora, il provvedimento espropriativo gravato costituisce, in specie, atto dovuto, con cui viene data esecuzione, senza alcun profilo discrezionale (diversamente da quanto sembra proporre il ricorrente), sia al PEEP, approvato nel 2000 sia, in specie, al p.u.a. di iniziativa pubblica e privata relativo al piano di dettaglio per la realizzazione del PEEP nucleo 1 Altichiero, con contestuale variante al piano di zona piano attuativo di zona; approvato, quest’ultimo, con deliberazione di consiglio comunale 29 settembre 2008, n. 93, in cui viene stabilito il termine per l’attuazione del piano in dieci anni: provvedimenti entrambi confermati come legittimi a’ sensi della sentenza T.A.R. 9 giugno 2010, n. 2453, passata in giudicato;<br />	<br />
che, infine, quanto al prospettato dubbio di costituzionalità del termine di diciotto anni, stabilito per il completamento dell’intervento, questo, allo stato, pare compatibile con il doveroso equilibrio tra la tutela della proprietà privata e l’interesse collettivo cui sono funzionali i piani in questione, e non eccede dunque l’ambito dell’insindacabile discrezionalità del legislatore: trascurando che la questione è d’incerta rilevanza, fondandosi attualmente l’attività espropriativa sul successivo citato piano, di durata decennale, approvato con deliberazione 93/08 di consiglio;<br />	<br />
che, pertanto, non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 55 c.p.a., mentre le spese della presente fase, giusta art. 57 c.p.a., possono essere compensate;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda Sezione, rigetta la suindicata domanda cautelare.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio addì 28 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Marina Perrelli, Referendario<br />	<br />
Brunella Bruno, Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/08/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-8-2011-n-675/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/8/2011 n.675</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza &#8211; 29/5/2008 n.675</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-29-5-2008-n-675/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-29-5-2008-n-675/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-29-5-2008-n-675/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza &#8211; 29/5/2008 n.675</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe, Rel. RealfonzoSoc. Mugnai Spa ed altre in ATI (Avv.ti P. Vaiano e A. Vinci Orlando) c.Azienda USL RM/D (Avv.ti F. Ferrara e G. Di Gregorio);Soc. Elyo Italia Srl ed altre in ATI (Avv. V. Vulpetti) in tema di giurisdizione nell&#8217;ipotesi di contratto stipulato oltre i termini previsti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-29-5-2008-n-675/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza &#8211; 29/5/2008 n.675</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-29-5-2008-n-675/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza &#8211; 29/5/2008 n.675</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Giuseppe, Rel. Realfonzo<br />Soc. Mugnai Spa  ed altre in ATI (Avv.ti P. Vaiano e A. Vinci Orlando)	c.Azienda USL RM/D (Avv.ti F. Ferrara e G. Di Gregorio);Soc. Elyo Italia Srl ed altre in ATI (Avv. V. Vulpetti)</span></p>
<hr />
<p>in tema di giurisdizione nell&#8217;ipotesi di contratto stipulato oltre i termini previsti dall&#8217;art. 11 co. 7 del D. L.vo n. 163/06</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Gara d’appalto – Aggiudicazione – Stipula del contratto – Termini ex art. 11, co. 7 D.L.vo n. 163/06 – Violazione – Controversia – Sospensione per regolamento di giurisdizione – Istanza – E’ ammissibile e non manifestamente infondata – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va accolta l’istanza di sospensione del processo per regolamento di giurisdizione risultando ammissibile e non manifestamente infondata la questione concernente la sussistenza della giurisdizione ordinaria sulla controversia promossa dall’aggiudicatario definitivo per mancata stipula del contratto entro i termini prescritti dall’art. 11, co. 7 del D.L.vo n. 163/06 (nel caso di specie il Giudice, pur evidenziando le diverse ragioni che giustificherebbero la sussistenza della giurisdizione amministrativa nel caso de quo, ha preso atto del recente arresto giurisprudenziale delle SS.UU. della Cassazione, sentenza n. 27169/2007 in base al quale rientra nella giurisdizione ordinaria lo scrutinio dei riflessi sul contratto di appalto stipulato a seguito di procedura amministrativa irregolare e/o illegittima).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di giurisdizione nell’ipotesi di contratto stipulato oltre i termini previsti dall’art. 11 co. 7 del D. L.vo n. 163/06</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO<br />
 Sez. III-quater</b></p>
<p>composto da: Dr. Mario Di Giuseppe Presidente; Dr.  Linda Sandulli Consigliere; Dr. Umberto Realfonzo Consigliere-Rel.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>O R D I N A N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 8438/2007 R.G. proposto da<br />
<b>SOC MUGNAI SPA</b>, in persona dell’amministratore delegato, in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita con SOC MAIRE ENGINEERING SPA e SOC CODIGEST SPA, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Raffaele Izzo, dall’Avv. Paolo Vaiano, dall&#8217;avv. Diego Vaiano, e dall&#8217;avv. Alessandro Vinci Orlando presso il cui studio in Roma è elettivamente domiciliato in v. Lungotevere Marzio, 3;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>AZIENDA USL RM/D</b> con sede di Roma,  in persona del D.G. p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti  F. Ferrara e G. Di Gregorio, elettivamente domiciliati presso la sede dell’Azienda;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p><b>SOC ELYO ITALIA SRL</b>, in proprio e quale capogruppo dell’ATI costituita con la Combustibili Nuova Prenestina srl e Condizionamento Termico Sanitario patrocinata dall’Avv. Valentino Vulpetti, presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma,  Via Sabotino n. 2/A;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; della deliberazione del Direttore Generale dell&#8217;Azienda USL Roma D n. 498 del 12 giugno 2007 avente ad oggetto: &#8220;Affidamento del multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili dell’Azienda USL Roma D all’ATI Elyo Combustibili Nuo<br />
&#8211; della proposta di deliberazione a firma del direttore Area Tecnica acquisizione beni e servizi dell&#8217;Azienda USL Roma D avente ad oggetto il predetto affidamento; <br />
&#8211; del parere del Direttore Amministrativo Or. Antonio Scuteri del 11/06/2007 e di quello del direttore Sanitario del 12/06/2007; <br />
&#8211; della nota del 27/06/2007 con la quale è stato comunicata all&#8217;ATI Mugnai la data della consegna parziale dei servizi da gestire; &#8211; della nota del 14 agosto 2007 prot. n. 64036 a firma del dirigente U.O.C. Tecnico con la quale viene invitata l&#8217;ATI Mugnai<br />
&#8211; dell&#8217;art. 4 del disciplinare di gara avente ad oggetto: la manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare e impiantistico e servizi accessori da prestare all&#8217;Azienda USL Roma D nonché dell&#8217;art. 5 del capitolato d&#8217;oneri;<br />
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dal ricorrente;<br />
Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata;<br />
Visto il ricorso incidentale ed i relativi motivi aggiunti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore alla pubblica udienza del 23 aprile 2008 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi l’Avv. Vinci Orlando per la parte ricorrente, l’Avv. V. Alonzo in sostituzione dell’Avv. F. Ferrara per l’USL resistente e l’Avv. Vulpetti per la controinteressata.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>   1.1. Con il gravame introduttivo ritualmente notificato e con tempestivi successivi motivi aggiunti la ricorrente ATI Mugnai s.p.a premette che:<br />
&#8211;	l&#8217;Azienda USL Roma D, con delibera n. n. 78 del 31/01/2007, aveva definitivamente aggiudicato alla medesima, l’appalto per la gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare ed impiantistico, e dei servizi accessori, da prestare all&#8217;azienda stessa;<br />	<br />
&#8211;	che il relativo contratto non era stato stipulato nei termini prescritti dalla legge;<br />	<br />
&#8211;	 che, nel frattempo, l’ASL aveva invece continuato a concedere diverse ed inspiegabili proroghe al precedente gestore del servizio decurtando progressivamente la somma stanziata per l’appalto alla ricorrente; <br />	<br />
&#8211;	infine che, con nota del 27 giugno 2007, le era stata comunicata la consegna solo parziale del servizio con l’esclusione dei servizi di censimento immobili, manutenzione servizi ascensori, climatizzazione invernale ed estiva e di gestione dei servizi antincendio.<br />	<br />
In conseguenza ha impugnato la deliberazione dell’Azienda ASL del 12/06/2007 di adesione alla convenzione stipulata tra la Regione Lazio e l&#8217;Ati Elyo per il multiservizio tecnologico regionale con cui sono stati affidati all&#8217;ATI Elyo parte dei servizi oggetto di gara con uno stralcio del 58,5 del valore complessivo del suo contratto.</p>
<p>   1.2. Il ricorso introduttivo, senza l’intestazione di una specifica rubrica, è affidato alla denuncia di un unico motivo di gravame sostanzialmente imperniato:<br />
&#8211; sulla nullità della rinegoziazione che costituirebbe una violazione delle norme imperative sull’attività contrattuale, ed in particolare, del principio di immodificabilità della gara, per cui, una volta cristallizzato il procedimento di formazione della<br />
&#8211; sull’impossibilità di configurare un autonoma “potestà di diritto privato” estranea alle regole poste dalla legislazione positiva poste per le persone giuridiche pubbliche che finirebbe per contrastare, oltre ai canoni dell’economicità e dell’efficienza<br />
&#8211; che la presenza di una clausola che le consentisse di procedere alla modifica del regolamento di interessi cristallizzatori nell’aggiudicazione costituiva una violazione delle norme imperative come affetta da nullità radicale;<br />
&#8211; nel bando di gara erano stati previsti gli elementi essenziali su cui si era formato il consenso in gara, per cui la modifica unilaterale dei servizi e dei corrispettivi che avevano portato alla conclusione dell’appalto, si sarebbe risolto nella vanific</p>
<p>   1.3. Con un successivo atto di motivi aggiunti notificato in data 16.10.2007, senza l’intestazione di specifiche rubriche, la ricorrente ha esteso l’impugnazione lamentando:<br />
&#8212; il difetto di motivazione dell’atto impugnato in via principale che, affidandosi solo ad un’incomprensibile tabella, non recherebbe gli elementi fondanti il giudizio di maggiore convenienza dell’offerta Elyo; <br />
&#8212; non sarebbe stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento alla ricorrente, diretta destinataria degli effetti dell’atto.</p>
<p>   2. L’A.USL si è costituita in giudizio rilevando in via preliminare:<br />
   2.1. la tardità del gravame che avrebbe dovuto essere notificato entro il 5.9.2007 mentre è stato notificato il 1.10.2007.<br />
   2.2. l’inoppugnabilità dell’art.4 del disciplinare di gara che, di per sé, sarebbe stato immediatamente lesivo. <br />
Nel merito la resistente confuta la fondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente.</p>
<p>   3. Con la notifica di una memoria difensiva e di un ricorso incidentale la controinteressati ha chiesto, a sua volta, l’annullamento: <br />
   3.1.1. del bando e di tutti gli atti dell’Azienda USL definitosi con l’aggiudicazione alla resistente per prescritta violazione della delibera della G.R. che obbligava le USL ad aderire alla convenzione regionale;<br />
   3.1.2. dell’aggiudicazione all’ATI Mugnai che, essendo risultata aggiudicataria di un lotto della convenzione regionale, avrebbe violato la prescrizione della convenzione che vietava l’aggiudicazione di più lotti alla stessa impresa.<br />
   3.2. In secondo luogo ha eccepito, in linea preliminare, l’inammissibilità del ricorso:<br />
   3.2.1. per la mancata tempestiva impugnazione del provvedimento dell’ASL di delega alla regione ad esperire apposita gara per la convenzione regionale; <br />
   3.2.2. per la mancanza di interesse della ricorrente, in quanto l’art. 4 della normativa della gara, che aveva visto la ricorrente aggiudicataria, espressamente prevedeva l’automatica decadenza dell’appalto in caso di adesione alla convenzione regionale;<br />
Nel merito la controinteressata lamenta l’infondatezza di tutti i motivi ricorso in relazione all’acquiescenza della Mugnai alla clausola che prevedeva lo scorporo.</p>
<p>   3.3. Con motivi aggiunti la controinteressata ha introdotto ulteriori sette capi di doglianza relativi:<br />
   3.3.1. alla violazione da parte della ricorrente della norma del capitolato che imponeva l’obbligo di visione dei luoghi a tutte le partecipanti;<br />
   3.3.2. alla irregolarità delle referenze bancarie che sarebbero state prodotte dalla ricorrente in violazione delle regole del capitolato;<br />
  3.3.3. alla mancata produzione della prescritta certificazione di qualità UNI EN ISO 9001;<br />
  3.3.4. alla mancata indicazione dei prescritti requisiti di capacità tecnica; <br />
  3.3.5. alla mancata indicazione degli organi tecnici;<br />
  3.3.6. alla mancata indicazione delle misure per garantite la qualità;<br />
   3.3.7. alla mancata presentazione del certificato dei carichi pendenti dell’Ammi¬nistratore delegato della mandante Maire.</p>
<p>   4. L’ordinanza n. 5201/2007 con cui è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento, è stata riformata dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con ord. n. 24 del 8 gennaio 2008.<br />
Con depositi di documenti e con due memorie, rispettivamente in data 10 gennaio e del marzo 2008, la difesa della parte ricorrente ha sottolineato le proprie argomentazioni.<br />
L’ASL a sua volta, con la memoria per la discussione, ha eccepito la legittimità del provvedimento e concluso per il rigetto del ricorso.<br />
La controinteressata con memoria e documento versati in causa in data 4 gennaio 2008 ha ripreso le proprie argomentazioni difensive con cui ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la vicenda non atterrebbe alla fase pubblicistica.</p>
<p>   5. Con istanza in data 7 marzo 2008 l’ATI Elyo ha versato in atti copia del regolamento di giurisdizione, ancorato ai principi di cui alla sopravvenuta pronuncia della SS.CC.Sez. Unite n. 24668/2007, notificato per posta in pari data ed ha chiesto la sospensione del procedimento.<br />
In sede di  discussione della causa dalla pubblica udienza del 12 marzo 2008:<br />
  &#8212; l’Avv. Izzo per la parte ricorrente ha eccepito l’inammissibilità dell’istanza di sospensione, sia per mancato rispetto del termine di dieci giorni anteriore al giorno fissato per l&#8217;udienza per il deposito di atti; sia per la mancata prova del suo effettivo deposito. <br />
  &#8212; l’Avv. Ferrara per la resistente ASL,sia pure per differenti ragioni, si è opposto alla sospensione del processo assumendo la sua manifesta inammissibilità in relazione al petitum. <br />
  &#8212; l’avv. Vulpetti per la controinteressata ha opposto che l’istanza di sospensione ex art. 369 c.p.c. non ha termini di esperibilità ed ha depositato una stampa del sito informatico a dimostrazione dell’avvenuto deposito. <br />
Con ordinanza n. 387 del 20.3.2008 la Sezione ha ritenuto ammissibile l’istanza di sospensione, ma ha ritenuto di dover assegnare alla parte ricorrente 15 gg. per controdedurre sull’istanza di sospensione.</p>
<p>   6. Con le rispettive memorie per l’Udienza pubblica del 23 aprile 2008, la ricorrente e la controinteressata hanno specificato le proprie argomentazioni.<br />
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>   7. In primo luogo deve essere esaminata la richiesta di sospensione del processo per la presentazione del ricorso per regolamento di giurisdizione (il quale peraltro coincide logicamente con l’eccezione introdotta con la memoria del 4 gennaio 2008) in relazione alla sua non manifesta inammissibilità e non manifesta infondatezza.</p>
<p>   8.1. La controinteressata, in estrema sintesi, assume il difetto della giurisdizione amministrativa sulla presente controversia rispettivamente:<br />
     8.1. in relazione alla natura di diritto soggettivo della pretesa fatta valere dalla ricorrente Mugnai che si risolverebbe nella richiesta di intangibilità del vincolo contrattuale derivante dalla precedente aggiudicazione definitiva in suo favore: ciò sarebbe confermato proprio sia dal fatto che l’aggiudicazione non sarebbe stata oggetto di atti di autotutela e sia dal fatto che la lesione alla ricorrente sarebbe derivata dall’applicazione di clausole della lex specialis della gara alla quale la stessa aveva partecipato;<br />
     8.2. dell’inapplicabilità dell’art. 244 del d.lgs. n. 163/2006 che prevede la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo,in quanto nel caso in esame:<br />
  &#8212; non sarebbe in gioco una fase pubblicistica, come sarebbe stato definitivamente affermato in quanto ex SS.CC. Sez. Unite n. 24668/2007:<br />
  &#8212; l’aggiudicazione definitiva individuando il contraente privato segnerebbe l’estremo confine della fase pubblicistica:<br />
&#8212; al Giudice amministrativo resterebbe precluso ogni sindacato sugli atti di esecuzione conseguenti all’aggiudicazione che si risolverebbero in meri comportamenti ex Corte Cost. n. 204/2004.<br />
Di qui la conclusione circa il difetto di giurisdizione di questo giudice.</p>
<p>   9. In linea di principio il Collegio non ha dubbi che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di procedure di evidenza pubblica, non si estenda assolutamente agli ordinari rapporti obbligatori ed alle vicende giuridiche connesse con l’esecuzione del contratto. <br />
Tuttavia la questione complessiva qui in esame coinvolge aspetti per cui appare utile rassegnare le seguenti considerazioni.</p>
<p>   9.1. Il quadro normativo<br />
Certamente la Sezione non ignora i contrasti giurisprudenziali ed il nutrito dibattito dottrinario, ma proprio la notorietà della questione impone preliminarmente una riconsiderazione unitaria delle disposizioni positive che disciplinano il riparto di giurisdizione in questione.<br />
In primo luogo, per l’art. 103 Cost. “Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.”.<br />
In tale scia, l&#8217;art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (inserito con l’art. 4 della 21 luglio 2000 n. 205) prevede che: <br />
“1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto: <br />
a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse; <br />
b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonchè quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere; <br />
c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti;” <br />
Pertanto, il sottolineato riferimento all’esecuzione, comporta che sia comunque configurabile la giurisdizione amministrativa sui provvedimenti discrezionali di diritto pubblico che possano comunque incidere indirettamente sulla fase dell’esecuzione sia se il contratto sia stato concluso dalla p.a. con l’aggiudicatario della gara che in assenza dello stesso. <br />
In tale scia ricostruttiva deve quindi essere letto l’art. 33 della cit. L. n. 10341971, che devolve “… alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi”  e che solo a titolo meramente esemplificativo, ricorda ”.. in particolare, quelle:  … d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale; … &#8220;. <br />
La norma cardine al riguardo appare l’art 7, (introdotto con la disciplina del risarcimento del danno) della L. n. 1034/1971, per cui nei casi di lesione dell’interesse legittimo “Il tribunale amministrativo regionale, nell&#8217;ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all&#8217;eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali. Restano riservate all&#8217;autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell&#8217;incidente di falso ”. <br />
Coerentemente con tale quadro l&#8217;art. 244 d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), nel confermare, al primo comma, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, al terzo comma rimette alla competenza della giustizia amministrativa, quelle tassativamente indicate, relative alla successiva fase contrattuale (divieto di rinnovo tacito, provvedimenti applicativi di contratti ad esecuzione continuata o periodica e in materia di adeguamento prezzi).</p>
<p>  9.2  Il caso in esame<br />
Ciò posto, nella specie, deve in primo luogo negarsi l’affermazione della controinteressata per cui l’aggiudicazione definitiva individuando il contraente privato, segnerebbe l’estremo confine della fase pubblicistica. <br />
L’art. 11, 7° co. del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. n. 163/2006 espressamente esclude la valenza negoziale dell’aggiudicazione definitiva (“…non equivale ad accettazione dell”offerta”…”) ed impone precisi termini procedimentali per la stipula del contratto (di norma non prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento ex comma 10; e non oltre i sessanta giorni dall’accertamento del possesso dei requisiti).  <br />
Nell’ipotesi in questione dunque non essendo stato stipulato il contratto si potrebbe ritenere  pienamente sussistente la giurisdizione di questo TAR, in quanto il sindacato sugli atti adottati dalla P.A.. nell’ambito di un procedimento amministrativo normativamente disciplinato, non concerne meri “comportamenti”.<br />
Al contrario il controinteressato eccepisce comunque l’inapplicabilità dell’art. 244 del d.lgs. n. 163/2006 in quanto gli atti di esecuzione conseguenti all’aggiudicazione sarebbero meri comportamenti ex Corte Cost. n. 204/2004 e il petitum si risolverebbe nella richiesta di intangibilità dal vincolo contrattuale derivante dalla precedente aggiudicazione definitiva.</p>
<p>   9.3.  L’Orientamento della Suprema Corte<br />
Pur nell’evidenza delle proprie convinzioni, la Sezione non ritiene di poter comunque prescindere dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (28 dicembre 2007, n. 27169) che ha affermato che rientra nella giurisdizione ordinaria anche lo scrutinio dei riflessi sul contratto di appalto delle irregolarità-illegittimità della procedura amministrativa a monte. In sostanza la giurisdizione ordinaria avrebbe una sua autonoma vis actrativa, non solo con riguardo alle fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica (o di vizi che ne affliggono singoli atti), ma anche nei casi di annullamento del provvedimento di aggiudicazione. Il criterio di riparto della giurisdizione, non è fondato sul grado ed i profili di connessione tra dette disfunzioni ed il sistema delle invalidità-inefficacia del contratto, e neppure sulla tipologia delle sanzioni civilistiche (nullità, annullabilità invocabile dall&#8217;amministrazione committente, automatica ed immediata caducazione con efficacia &#8220;ex tunc&#8221;, inefficacia sopravvenuta del contratto), ma unicamente sulla separazione imposta dall&#8217;art. 103, comma 1, Cost. tra il piano del diritto pubblico (e del procedimento amministrativo) ed il piano negoziale, interamente retto dal diritto privato: di qui la giurisdizione del giudice ordinario circa la sorte del contratto, concluso dall’amministrazione con l’impresa, anche nel caso in cui l’aggiudicazione sia stata annullata dal giudice amministrativo. <br />
In conclusione la Corte ha affermato: <br />
   a) la giurisdizione sulla domanda volta ad ottenere la dichiarazione di invalidità del contratto spetta al g.o. e non al g.a.; <br />
   b) la controversia che riguarda la fase di esecuzione del contratto spetta parimenti al g.o. e non rientra nella giurisdizione esclusiva delineata all’art. 6 della l. n. 205 del 2000; <br />
   c) le situazioni giuridiche soggettive che emergono in questi casi sono di diritto soggettivo e non di interesse legittimo; <br />
d) solo il g.o. è chiamato a stabilire se l’atto negoziale possa produrre i suoi effetti tipici.</p>
<p>   10. I profili problematici<br />
L’autorevolezza dell’orientamento e la profondità delle argomentazioni tuttavia implicano la necessità di alcune ulteriori riflessioni. <br />
In primo luogo sul piano generale, l’esperienza recentissima insegna che spesso le stazioni appaltanti fanno luogo all’esecuzione anticipata, ovvero provvedono alla stipula del contratto per creare il “fatto compiuto “, e far cadere il giudizio amministrativo pendente, al solo evidente scopo di sottrarsi al sindacato di legittimità.  <br />
Ma se così fosse si finirebbe per nullificare le garanzie che l’ordinamento assicura al cittadino imprenditore nei confronti della P.A. .  <br />
Il contratto di appalto, nel giudizio amministrativo, finirebbe così per diventare il pretesto per un’eccezione processuale, dell’amministrazione o del controinteressato, con letali effetti paralizzanti della pretesa della parte ricorrente.<br />
Certamente se il ricorrente pretende il risarcimento del danno per equivalente quale conseguenza dell’annullamento della aggiudicazione i problemi sono minori. <br />
Ma quest’ipotesi è estremamente nota e costituisce normalmente la richiesta subordinata.<br />
Nel caso di richiesta di risarcimento del danno in forma specifica invece, quando il giudice amministrativo annulla la precedente aggiudicazione ed accerta con sentenza che il contraente non avrebbe avuto diritto alla esecuzione dei lavori, si possono prefigurare le seguenti conseguenze sul piano pratico e giuridico:<br />
  a. le imprese che, con i propri comportamenti hanno artatamente rappresentato capacità, esperienze, e situazioni inesistenti, finiscono per locupletare ingiustamente un vantaggio non spettante;<br />
  b. gli oneri del contratto si duplicano (uno a favore dell’esecutore illegittimamente munito di sinallagma contrattuale; ed uno al legittimo titolare del diritto, a titolo di risarcimento).  Per tale via si finisce così per trasferire sulla fiscalità generale (e sui soli contribuenti che pagano le tasse) un onere risarcitorio rispetto al quale l’autore del danno (la P.A.) non è nemmeno il soggetto realmente beneficiario dell’illecito. <br />
  c. colui che pretende la tutela effettiva della sua posizione sostanziale conseguente al decisum, finisce per vedere ingiustamente frustrata la propria aspettativa di diritto. Sotto il profilo sostanziale, quando due privati aspirano al medesimo bene della vita nei confronti della controparte pubblica, il contatto non può costituire un elemento ostativo alla possibilità del ricorrente vittorioso di vedersi effettivamente riconosciuto il diritto a realizzare l’opera pubblica al posto del contraente la cui aggiudicazione è stata annullata. <br />
Il ristoro per equivalente monetario, in materia non sempre è realmente satisfattivo (non potendo restituire le effettive esperienze delle maestranze e le qualificazioni connesse all’effettiva esecuzione dei lavori, il fascio delle relazioni economiche e professionali che derivano dall’esecuzione di un contratto, il cash flow diretto ed indiretto, ecc.). <br />
La posizione dell’illegittimo vincitore della gara (il cui diritto alla realizzazione dell’opera si basa sul contratto stipulato con la controparte pubblica) non può finire per risultare poziore rispetto a quella del vincitore del ricorso giurisdizionale, la cui legittima pretesa si fonda sulla sentenza di annullamento della procedura, quando il giudice amministrativo ha emesso una sentenza di risarcimento in forma specifica, che riconosca il suo diritto alla esecuzione dell’opera. <br />
In tale ipotesi infatti la posizione soggettiva del ricorrente non può più configurarsi in termini di interesse legittimo, in quanto costui vanta un pieno diritto soggettivo, consequenziale alla sentenza di condanna del giudice amministrativo, che espressamente riconosce tale diritto soggettivo a titolo risarcitorio e per contro l’illegittimità della posizione del terzo che ha già stipulato. <br />
In conseguenza le vicende successive appaiono a pieno titolo far capo al potere del G.A. di disporre la reintegrazione in forma specifica e di assicurare l’effettiva soddisfazione anche dei diritti patrimoniali consequenziali.<br />
Al concorrente pretermesso dalla P.A., ma vittorioso in giudizio, deve essere garantito, accanto alla declaratoria dell’illegittimità della aggiudicazione, anche il suo diritto di eseguire l’opera pubblica in virtù della sentenza di natura risarcitoria pronunciata dal  giudice amministrativo.<br />
In caso contrario, infatti, l’effettività della tutela finirebbe con il dipendere strettamente dalle modalità con cui viene attuato il riparto di giurisdizione:  nelle more dei due giudizi, l’appalto è integralmente eseguito ed al ricorrente vittorioso non resta che accontentarsi del mero risarcimento per equivalente.<br />
Per questo appare difficile giustificare, sul piano logico e fattuale, un assetto del riparto di giurisdizione che, di fatto, finisce per accordare una prevalenza alla posizione di chi illegittimamente possa lucrare su di un’aggiudicazione annullata, vanificando del tutto il diritto del ricorrente vittorioso ad eseguire l’appalto.<br />
Ma queste erano state proprio le ragioni per cui, su apposito impulso dell’Unione Europea, era stata esplicitamente abolita dal legislatore (con l’art. 35, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall&#8217;art. 7, l. 21 luglio 2000, n. 205) la norma di cui all’art. 13 della L. 19 febbraio 1992 n. 142 che prevedeva la doppia tutela .<br />
In tale scia, ritenere che la giurisdizione sulla domanda volta ad ottenere la dichiarazione di invalidità del contratto spetti al g.o. finisce per parcellizzare in due tronconi indebitamente quello che, nella realtà del mondo reale, è un unico rapporto sostanziale.<br />
Un ulteriore profilo problematico è poi ravvisabile in relazione alla affermata giurisdizione sul contratto e al giudizio di ottemperanza quando si debba dare esecuzione ad un giudicato amministrativo, che abbia annullato il provvedimento di aggiudicazione ed accertato che l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara, se nel corso del giudizio l’amministrazione abbia comunque concluso il contratto con l’aggiudicatario “annullato”.<br />
In linea di massima è altamente probabile che, in base ai ricordati principi costituzionali dell’effettività della tutela giurisdizionale, il G.A. non respinga la domanda del ricorrente vittorioso che &#8212; volendo eseguire materialmente il contratto per ragioni di carattere imprenditoriale – abbia azionato il giudizio di ottemperanza per essere dichiarato aggiudicatario legittimo, anche se il contratto già stipulato tra l’amministrazione ed il controinteressato si dovrebbe porre come limite esterno della giurisdizione. <br />
E questo per il ricordato principio generale ex art. 7 L. n. 1034/1971, quello per cui il TAR decide tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale. <br />
In tale prospettazione dunque il g.a. potendo pronunciarsi, incidenter tantum e senza efficacia di giudicato, anche sui diritti, ben potrebbe conoscere in via pregiudiziale della validità del contratto e dei relativi diritti e ritenere, ad esempio, che il contratto stipulato tra l’amministrazione ed il controinteressato soccombente sia nullo o inefficace (e ciò in coerenza con i precedenti della stessa Corte di Cassazione). <br />
In sede di ottemperanza il G.A., che esercita la giurisdizione di merito, non accerta tanto l’invalidità del contratto, ma adotta tutte le opportune misure &#8212; quali ad esempio l’ordine per la stazione appaltante di sospendere l’esecuzione del contratto illegittimamente stipulato; o di concludere un nuovo contratto – fino a quelle di carattere sostitutivo, che attraverso la nomina di un commissario attuino una surrogazione reale alla P.A. .<br />
Tuttavia, mancando ancora un accertamento sull’invalidità del contratto, in tale ipotesi il concorrente “annullato” probabilmente adirebbe il giudice civile per chiedere l’accertamento dell’efficacia del suo contratto, sia pure per sentirsi forse dire che, il contratto è nullo, o inefficace, per il venir meno della legittimità del suo presupposto.<br />
Se così non fosse, un assetto del sistema coerente con l’orientamento delle SS.UU. ricordato, potrebbe indurre il ricorrente vittorioso ad intraprendere in sede ordinaria un giudizio, di carattere pregiudiziale, concernente l’accertamento della nullità e/o dell’inefficacia del contratto stipulato dal contro interessato, e risolto con esito favorevole tale giudizio, il medesimo potrebbe invocare l’esecuzione del giudicato amministrativo, che è il solo mezzo concesso dall’ordinamento con poteri ordinatori e sostitutori dell’Amministrazione.<br />
Per tale via si finirebbe così per introdotte una nuova forma di “pregiudiziale ordinaria nel processo amministrativo”, non prevista da alcuna norma, mentre invece le pregiudiziali obbligatorie sono limitate solo alla querela di falso ed alle questioni di stato e di capacità degli individui (art. 7 e 8, L. TAR).<br />
Ma in tale ipotesi, come si sottolineava prima, è evidente che tutta l’esecuzione del contratto, nel frattempo, finisca per esaurirsi al punto di rendere impossibile o inutile la reale tutela dell’interesse legittimo pretensivo violato, lasciando aperta la strada al solo rimedio risarcitorio per equivalente.<br />
   11. Considerazioni conclusive<br />
L’indebita parcellizzazione di quello che è un unico rapporto, finisce per contrastare direttamente con il principio costituzionale del giusto processo in quanto:<br />
&#8212; da un lato, la frammentazione della controversia tra due giudici appartenenti ad ordini diversi, altera l’equilibrio delle parti garantito dal cardine costituzionale dell’art. 111, secondo comma primo periodo, posponendo indefinitivamente il momento de<br />
&#8212; finisce per costituire un inutile prolungamento della ragionevole durata del processo in contrasto con il secondo periodo del predetto articolo per cui “La legge ne assicura la ragionevole durata”. <br />
&#8212; vanifica il diritto sostanziale alla tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive garantito dall’art. 24 Cost. e dall’art. 113 , II co. Cost. per cui il giusto processo non è diretto tanto allo scopo di sfociare in una decisione purchessia, ma di&#8211; implica un ingiustificato aggravio di tempi e di costi a cui debbono andare incontro i soggetti incisi dai provvedimenti impugnati a causa della prevista translatio iudicii.<br />
Un simile depotenziamento del processo amministrativo sembra anche incompatibile col principio comunitario di effettività della tutela giurisdizionale, nonché con le previsioni delle precedenti direttive di cui all’art. 2, 7° co. della Dir. C.E. 21 dicembre 1989, n. 665 e successiva Dir. n. 66/07. <br />
Del resto la stessa Corte di Cassazione, in fattispecie sostanzialmente analoghe, ha espressamente ritenuto che dovessero essere sottoposte alla giurisdizione esclusiva del g.a., prevista dall&#8217;art. 34 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 (come modificato dalla l. 21 luglio 2000 n. 205), le controversie in materia urbanistica ed edilizia instaurate nei confronti delle pubbliche amministrazioni o dei soggetti ad esse equiparati &#8212; qualora ricorrano ragioni di reciproca dipendenza e in conseguenza di inscindibilità delle rispettive posizioni per cui la decisione debba essere necessariamente unitaria—in ossequio alle norme costituzionali sul giusto processo e sulla ragionevole durata di esso (art. 111 cost.) e sul diritto di difesa (art. 24 cost.) – che, coordinate con l&#8217;art. 103 dello stesso testo costituzionale, escludono una interpretazione dell&#8217;art. 34 d.lg. n. 80 del 1998 tale da imporre o consentire di scindere il processo in tronconi affidati a giurisdizioni diverse, con il pericolo, altresì, di decisioni difformi, ed orientano, al contrario, per la conferma, anche in tal caso, del giudizio unitario (cfr. Cassazione civile, sez. un., 27 luglio 2005, n. 15660).<br />
Siccome non può pensarsi che, in materia di giurisdizione, le pronunce della suprema Corte siano semplicemente animate da un generico “animus captandi”, il Collegio ritiene che, proprio per tutte le considerazioni espresse, sussistano sufficienti margini di dubbio perché la medesima verifichi, l’attinenza o meno della presente controversia all’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. <br />
In definitiva sul punto l&#8217;istanza:<br />
&#8212; non è manifestamente inammissibile in ragione della notificazione alle altre parti del processo e dell&#8217;avvenuto deposito di copia dell&#8217;atto presso la cancelleria di questo giudice; <br />
&#8212; non è manifestamente infondata per cui deve disporsi la sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 367, I° co, c.p.c. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater :<br />
   1. dichiara l&#8217;istanza di sospensione del processo per regolamento di giurisdizione della controinteressata ammissibile e non manifestamente infondata.<br />
   2. in conseguenza sospende il presente giudizio ai sensi dell’art. 367, I° co, c.p.c.;<br />
   3. manda alla segreteria di questa Sezione Terza-quater la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d&#8217;ufficio ai sensi dell’art. 369, III co. c.p.c. <br />
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez.III^ quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-29-5-2008-n-675/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza &#8211; 29/5/2008 n.675</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2006 n.675</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-17-2-2006-n-675/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-17-2-2006-n-675/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2006 n.675</a></p>
<p>Pres. Venturini, Est. Anastasi Ministero della difesa ( Avv. Stato) c/ Federighi (Avv. F. Garcea) sui rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare nei confronti di pubblico dipendente 1. Giudizio disciplinare – Sussistenza di distinti procedimenti disciplinari nei confronti del pubblico dipendente &#8211; Violazione del principio ne bis in idem</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-17-2-2006-n-675/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2006 n.675</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-17-2-2006-n-675/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2006 n.675</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Venturini, Est. Anastasi<br /> Ministero della difesa ( Avv. Stato) c/ Federighi (Avv. F. Garcea)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare nei confronti di pubblico dipendente</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giudizio disciplinare – Sussistenza di distinti procedimenti disciplinari nei confronti del pubblico dipendente &#8211; Violazione del principio ne bis in idem – Non sussiste –Ragioni.																																																																																												</p>
<p>2.	Giudizio disciplinare – Presupposti – Giudicato irrevocabile di condanna- Interpretazione. 																																																																																												</p>
<p>3.	Giudizio disciplinare &#8211; Dies a quo per l’avvio del procedimento disciplinare – Individuazione-Sentenza con motivazione e non pubblicazione del solo dispositivo.																																																																																												</p>
<p>4.	Giudizio disciplinare- Assistenza di avvocato di libero foro- esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	È legittima, e non viola il principio del ne bis in idem, l’instaurazione di due separati procedimenti disciplinari sulla stessa condotta del pubblico dipendente ogniqualvolta i suddetti procedimenti trovino fondamento in distinte sentenze penali che accertino, sul medesimo fatto, la sussistenza di distinti reati.																																																																																												</p>
<p>2.	Il presupposto per l’attivazione del procedimento disciplinare è ravvisabile solamente in una sentenza irrevocabile di condanna configurabile anche quando concerna esclusivamente la commisurazione della pena, essendo già stata accertata, in una distinta pronuncia, la responsabilità penale.																																																																																												</p>
<p>3.	Il dies a quo per attivare il procedimento disciplinare nei confronti di pubblico dipendente decorre  &#8211; in caso di irrevocabilità della sentenza di condanna maturata a seguito di declaratoria di inammissibilità- dalla pubblicazione dell’atto conclusivo dell’iter processuale, completo di motivazione, non già dalla mera pronuncia del dispositivo di tale sentenza o ordinanza.																																																																																												</p>
<p>4.	Il pubblico dipendente, nel procedimento disciplinare cui è sottoposto, non può avvalersi dell’assistenza di legale di libero foro.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</b><br />
<b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello proposto dal <br />
<b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale <i>ex lege</i> domicilia in Roma Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>dr. Federighi Raffaello,</b> rappresentato e difeso dall’avvocato Franco Garcea ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Via Silvio Pellico n.16;<br />
<b><br />
per l&#8217;annullamento<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale  per il Lazio – Sezione I bis 5 febbraio 2003 n. 722;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto la memoria di costituzione ed appello incidentale semplificato prodotta dall’appellato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla Udienza del 24 gennaio 2006 il Consigliere  A. Anastasi;  udito l’avvocato dello Stato Bachetti e l’avvocato Garcea;<br />
Ritenuto e considerato quanto segue in </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il capitano Federighi, all’epoca comandante la Compagnia C.C. di Piazza Armerina, fu nel 1987 sottoposto a procedimento penale per peculato, furto, simulazione di reato, interesse privato, peculato militare, calunnia ed occultamento di atti veri.<br />
Con sentenza del Tribunale penale di Enna l’ufficiale fu condannato ad anni 5 di reclusione, di cui due condonati, e all’interdizione perpetua.<br />
Adita dall’interessato la Corte d’Appello di Caltanissetta ha ridotto la pena ad anni due e mesi sei, eliminato la sanzione accessoria ed assolto l’imputato dalla imputazione di furto.<br />
Successivamente la Corte di Cassazione mutava la qualificazione del reato di peculato (d’uso anzichè per distrazione) e lo dichiarava estinto per amnistia, rinviando alla Corte territoriale per la rideterminazione della pena in ordine ai reati di concorso in calunnia ed occultamento.<br />
Sottoposto a procedimento disciplinare l’Ufficiale fu ritenuto dalla Commissione meritevole di conservare il grado ma il Ministro con Decreto 15.9.1998 ne dispose la rimozione.<br />
Con sentenza n. 386 del 2001 il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso proposto dal Federighi, ritenendo che il Ministro non avesse adeguatamente motivato le ragioni eccezionali in base alle quali aveva ritenuto di doversi discostare dalla proposta dell’organo disciplinare.<br />
Nel frattempo la Corte nissena ha condannato l’imputato, per i reati di calunnia in concorso e occultamento, alla pena interamente condonata di anni due di reclusione.<br />
Infine la Suprema Corte, con ordinanza del 17.5.1999 depositata il 3.12.1999 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’interessato.<br />
Per l’effetto l’Amministrazione ha avviato un nuovo procedimento disciplinare, all’esito del quale  l’ufficiale è stato destituito, con notificazione del decreto di rimozione secondo il rito degli irreperibili, non essendo andato a buon fine il tentativo di notifica presso la residenza.<br />
Il nuovo provvedimento sanzionatorio è stato impugnato dall’Ufficiale avanti al T.A.R. Lazio il quale con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto il gravame, ritenendo che l’Amministrazione avesse da un lato violato il principio del ne bis in idem e dall’altro, comunque, disatteso i termini all’uopo fissati dall’art. 119 dello Statuto per la rinnovazione del procedimento.<br />
La sentenza è impugnata dall’Amministrane della Difesa la quale ne chiede l’integrale riforma, deducendo tre motivi d’appello.<br />
Si è costituito l’interessato, instando per il rigetto del ricorso e riproponendo con appello incidentale semplificato le censure assorbite dal Tribunale.<br />
Le parti hanno presentato memorie. <br />
All’Udienza del 24 gennaio 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’appello è  fondato.<br />
Con il primo motivo l’Amministrazione deduce l’error in iudicando in cui è incorso il Tribunale allorchè ha ritenuto che il secondo procedimento disciplinare aperto a carico dell’appellato costituisse rinnovazione di quello precedente, conclusosi col provvedimento di rimozione annullato dalla sentenza del T.A.R. n. 386 del 23.1.2001.<br />
In realtà, deduce l’appellante, il secondo procedimento ha ad oggetto imputazioni diverse da quelle in precedenza considerate e solo successivamente definite in sede penale.<br />
Il mezzo è fondato.<br />
Al riguardo deve infatti in primo luogo osservarsi che il procedimento disciplinare per cui è controversia è stato attivato in epoca antecedente al deposito della sentenza sopra citata, di talchè già in prima battuta appare impossibile sostenere che si tratti di rinnovazione del medesimo procedimento ex art. 119 Statuto.<br />
Ma, anche a voler  prescindere da tale dirimente rilievo, l’esame degli atti di causa comprova chiaramente  – a giudizio del Collegio – che i due procedimenti hanno  oggetto diverso, come del resto espressamente chiarito nel primo ordine del Comandante generale.<br />
Questi infatti, nel sottoporre l’ufficiale ad inchiesta formale, ha espressamente escluso dall’ambito della stessa le fattispecie (calunnia ed occultamento)  non ancora definite in sede penale.<br />
Dal momento che l’episodio storico dal quale ha tratto origine la complessa vicenda contenziosa aveva natura complessa, l’Amministrazione – a ciò indotta dall’andamento del processo penale e dalla varia sorte delle differenti imputazioni mosse all’ufficiale – ha quindi affrontato nel tempo in sede separata differenti profili della condotta materiale da questi tenuta.<br />
Deve quindi concludersi che non sussiste la violazione del fondamentale principio del ne bis in idem, in quanto gli addebiti disciplinari mossi nel tempo al dr. Federighi  riguardano sì momenti  della stessa fattispecie materiale, ma che risultano diversi e ben distinguibili dal punto di vista comportamentale, se non altro perchè appunto distintamente sanzionati anche sotto il profilo cronologico in sede penale.<br />
L’accoglimento del primo motivo consente al Collegio di prescindere dall’esame del secondo motivo, proposto in forma subordinata.<br />
Con il terzo motivo l’Avvocatura deduce che il termine per l’attivazione del secondo procedimento disciplinare ha cominciato a  decorrere dalla data in cui l’Amministrazione ha preso conoscenza,a seguito di pubblicazione,  della ordinanza 3.12.1999 con la quale la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione proposto dall’interessato avverso la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Caltanissetta, in sede di rinvio, lo condannò definitivamente ad anni due di reclusione (condonati) per i reati di calunnia, concorso in calunnia aggravata ed occultamento di atti veri.<br />
Anche questo mezzo è fondato.<br />
Al riguardo si premette che la questione in esame – la quale riveste secondo il Collegio  rilievo sostanzialmente decisivo nell’economia della controversia – è stata affrontata dal Giudice di  primo grado il quale, in un’ottica sostanzialistica, ha affermato che l’accertamento della responsabilità penale del cap.  Federighi risale in realtà alla prima sentenza della Corte d’Appello, dal momento che il seguito del giudizio ha avuto esclusivo riguardo alla commisurazione della pena. <br />
Tale statuizione non è in generale condivisa dal Collegio, in quanto la normativa che disciplina i rapporti tra il procedimento penale e quello disciplinare non contempla siffatta distinzione, riferendosi univocamente alla sentenza irrevocabile e cioè all’atto terminativo del procedimento penale.<br />
In altri termini, ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare rileva la natura formale del provvedimento giudiziario, ancorchè questo – come sovente nel processo penale di rinvio – concerna soltanto la commisurazione della pena o l’applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti e non attenga alla commissione o alla sussistenza del fatto.<br />
Ed invero finché la discussione su un reato sia ancora aperta (si pensi al sopravvenire di cause estintive) il processo su tale capo è <i>in itinere</i>, come comprova il fatto che per questa parte la sentenza penale non può essere eseguita.<br />
In conclusione ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare ciò che conta è il giudicato irrevocabile  e non le mere preclusioni processuali che possono verificarsi all’atto del rinvio.<br />
Tanto premesso, la questione – appunto – decisiva consiste nello stabilire a quale data, nella vicenda per cui è controversia, si sia formato il predetto giudicato.<br />
Come detto, secondo l’Amministrazione tale momento va individuato nella data di deposito dell’ordinanza della Cassazione  completa di motivazioni.<br />
Oppone al riguardo l’appellato che tale momento va invece individuato nella data di deposito della seconda sentenza della Corte d’Appello o, al più tardi, nella data di pronuncia del dispositivo dell’ordinanza di legittimità.<br />
Tanto premesso, osserva il Collegio che la normativa di riferimento si riferisce genericamente, nello individuare il dies a quo, alla data in cui è acquisita notizia della sentenza irrevocabile di condanna.<br />
Escluso – per le ragioni sopra esposte – che la sentenza irrevocabile sia quella di merito nonostante gravata della proposta impugnazione, l’evento dell’irrevocabilità riguarda dunque l’altro provvedimento, emesso appunto dal giudice investito dell&#8217;impugnazione avverso l&#8217;anzidetta sentenza.<br />
Al riguardo – per stare al caso di specie, in cui l’irrevocabilità è maturata per declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione – possono verificarsi varie ipotesi.<br />
 La prima è quella (qui non rilevante) che si verifica  quando il provvedimento finale sia rappresentato da una declaratoria di inammissibilità del gravame per tardività dell&#8217;impugnazione proposta; vicenda, questa, che comporterebbe, secondo gli orientamenti della giurisprudenza, la formazione del giudicato con decorrenza dalla scadenza del termine per impugnare la pronuncia di merito, solo formalmente dichiarata dalla successiva decisione del giudice di legittimità.<br />
L’altra ipotesi è quella verificatasi nel giudizio relativo al cap. Federighi in cui l&#8217;irrevocabilità è maturata a seguito di declaratoria di inammissibilità (per inammissibilità dell’unico motivo dedotto) del ricorso per Cassazione.<br />
In questo caso il giudicato di proscioglimento ai fini penali si forma sicuramente alla data della lettura del dispositivo dell’ordinanza (art. 648 secondo comma secondo periodo, del Codice di procedura penale), ma ai fini amministrativi ciò in realtà non rileva, dovendosi attendere il deposito della motivazione che può intervenire in un tempo, anche sensibilmente, successivo (cfr. art. 617 Cod. proc. pen.). <br />
Come infatti chiarito dalla Corte costituzionale con riferimento all’analogo  disposto dell’art. 97 comma terzo Statuto, se per determinare l&#8217;evento dal quale decorre il termine previsto per l&#8217;inizio del procedimento disciplinare si prescinde dal momento del deposito del provvedimento (sentenza o ordinanza) che dichiara o stabilisce l’irrevocabilità della condanna, si rende estremamente difficoltoso l&#8217;esercizio della relativa potestà amministrativa, che può addirittura risultare in talune ipotesi impedita.<br />
E’ infatti in sostanza impossibile per l&#8217;Amministrazione conoscere, prima della pubblicazione della sentenza (o ordinanza) terminativa del processo, il momento in cui si è verificata la irrevocabilità della pronuncia quando questo momento non coincida, perché precedente, con il deposito in cancelleria del provvedimento con cui l&#8217;iter processuale si conclude. (Corte cost. 25.7.1995 n. 374).<br />
Deve dunque concludersi nel senso che il termine perentorio per l&#8217;avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente pubblico decorre &#8211; nel caso in cui l&#8217;irrevocabilità della sentenza non deriva dal mero decorso del termine per impugnare ma da un successivo provvedimento che, secondo le norme del processo penale, dichiari o stabilisca, in sede d&#8217; impugnazione, l&#8217;irrevocabilità della condanna &#8211; dalla data di conoscenza della motivazione dell’atto  conclusivo del procedimento, nel caso in esame di fatto avvenuta nello stesso giorno del deposito in cancelleria.<br />
L’appello dell’Amministrazione è quindi integralmente fondato, il che impone di procedere all’esame delle doglianze assorbite per come qui testualmente riproposte dall’appellato.<br />
Tali censure risultano tutte infondate.<br />
Per quanto riguarda la seconda censura – relativa all’individuazione del termine iniziale di decorrenza – valgono le considerazioni svolte in precedenza.<br />
Con la prima censura  e la terza censura – che si esaminano congiuntamente – si deduce in sostanza l’inefficacia o invalidità della notifica ex art. 140 cod. proc. civ. del provvedimento di destituzione e l’avvenuta estinzione del procedimento disciplinare. <br />
A tale ultimo riguardo, nella memoria versata in vista dell’Udienza del 4 novembre l’appellato chiarisce che tale estinzione deriverebbe  dal disposto dell’art. 120 comma primo T.U. n. 3 del 1957, a mente del quale il procedimento disciplinare appunto si estingue ove siano trascorsi novanta giorni senza il compimento di atti di procedura.<br />
I mezzi esibiscono profili di inammissibilità, non trovando, a giudizio del Collegio, corrispondenza nelle deduzioni svolte  nel ricorso di primo grado, ove non si fa specifica questione di estinzione del procedimento per inattività dell’Autorità.<br />
In ogni caso i mezzi  risultano nel loro complesso infondati.<br />
Al riguardo occorre infatti osservare da un lato che la notifica del provvedimento, secondo i principi generali, attiene alla fase della sua efficacia e non a quella della sua perfezione o validità, dovendosi dunque ritenere il procedimento concluso e quindi insuscettibile di perenzione a seguito dell’adozione dell’atto finale; dall’altro che comunque il ricorso tempestivamente proposto dall’interessato comprova come lo stesso avesse invece acquisito – al contrario di quanto sostenuto &#8211; piena e integrale conoscenza dell’atto impugnato.<br />
Nella citata memoria l’appellato osserva infine, esplicitando il contenuto di una precedente censura, che il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 13 maggio 2002  e non il 30 maggio 2002, come nei fatti avvenuto con superamento del termine di novanta giorni.<br />
Al riguardo è sufficiente osservare che il superamento del termine di novanta giorni non dà luogo a violazione di legge se ricade entro il termine complessivo di duecentosettanta giorni previsto dalla legge (cfr. Ap. n. 4 del 2000).<br />
In pratica, qualora – come nel caso di specie – la contestazione avvenga prima del decorso del termine semestrale l’arco di giorni utili e disponibili per l’adozione del provvedimento finale si amplia corrispondentemente. <br />
Con l’ultima censura il ricorrente deduce che illegittimamente l’Amministrazione gli ha denegato la possibilità di avvalersi, nel corso della riunione della Commissione disciplinare, dell’assistenza di un avvocato difensore.<br />
La doglianza non ha fondamento in quanto la normativa di settore non prevede (art. 87 L. n. 113 del 1954) tale assistenza.<br />
Nè al procedimento disciplinare nei confronti dei militari (come pure a quello nei confronti dei pubblici dipendenti diversi dai magistrati ordinari ) possono applicarsi i criteri individuati dalla Corte costituzionale quando, con sentenza 16 novembre 2000 n. 497, ha in sostanza introdotto la facoltà, per il  magistrato ordinario sottoposto a procedimento disciplinare, di avvalersi dell’assistenza di un legale del libero Foro. <br />
Solo il procedimento disciplinare per i magistrati ordinari ha infatti quel carattere  propriamente giurisdizionale che difetta invece in consimili procedimenti sanzionatori, tutti aventi natura amministrativa, come pure nelle procedure di trasferimento per incompatibilità ambientale degli stessi magistrati ordinari. (Corte cost. 19.11.2002 n. 457).<br />
 Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello dell’Amministrazione va perciò accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso di primo grado.<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>PQM<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Condanna l’appellato al pagamento di Euro tremila//00 per le spese del giudizio. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
	Così deciso in Roma il 24 gennaio 2006  dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Lucio VENTURINI                  	          Presidente<br />	<br />
	Filippo PATRONI GRIFFI          	          Consigliere<br />	<br />
	Pierluigi LODI                                      Consigliere<br />	<br />
Antonino ANASTASI				Consigliere, est.<br />	<br />
Vito POLI 					Consigliere<br />	<br />
<b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
17 febbraio 2006</b></p>
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