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	<title>6722 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6722 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2019 n.6722</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-10-2019-n-6722/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-10-2019-n-6722/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2019 n.6722</a></p>
<p>uigi Maruotti Pres., Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore; (Ministero per i beni e le attività  culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato c. la Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; il Comune di Castiglion Fibocchi,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-10-2019-n-6722/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2019 n.6722</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-10-2019-n-6722/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2019 n.6722</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">uigi Maruotti Pres., Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore;  (Ministero per i beni e le attività  culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato c. la Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; il Comune di Castiglion Fibocchi, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; l&#8217;Unione dei Comuni del Pratomagno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; la Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; la Provincia di Arezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità  di autonome ragioni, la legittimità  di uno solo di essi è sufficiente a sorreggerlo, mentre l&#8217;eventuale illegittimità  di uno solo o più¹ degli altri motivi non basta a determinarne l&#8217;illegittimità .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Provvedimento amministrativo &#8211; plurime ragioni fondative &#8211; conseguenze.</p>
</p>
<p>2.- Telecomunicazioni &#8211; stazione radio base &#8211; compatibilità  paesistica &#8211; area boscata protetta ex art. 142, comma 1, lett g DLgs. 42/2004 &#8211; non sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>1.Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità  di autonome ragioni, la legittimità  di uno solo di essi è sufficiente a sorreggerlo, mentre l&#8217;eventuale illegittimità  di uno solo o più¹ degli altri motivi non basta a determinarne l&#8217;illegittimità .</i></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>2. Legittimamente la Soprintendenza nega la compatibilità  paesaggistica di una stazione radio base per la telefonia mobile da allocare in area boscata, tutelata per legge ai sensi dell&#8217;art. 142, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 42 del 2004, atteso che tale norma tutela appunto &#8220;i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall&#8217;art. 2, commi 2 e 6, d.lgs.18 maggio 2001, n. 227&#8221; (nel caso in esame, area a destinazione bosco ceduo collinare su cui sono presenti due esemplari adulti di quercia, uno di pino e alcuni esemplari di piante da sottobosco, ginepro e erica).</i></p>
<p> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 04/10/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 06722/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 08223/2013 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8223 del 2013, proposto dal Ministero per i beni e le attività  culturali, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">la Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio; il Comune di Castiglion Fibocchi, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio; l&#8217;Unione dei Comuni del Pratomagno, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio; la Regione Toscana, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio; la Provincia di Arezzo, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per la riforma</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tar Toscana, sez. I, n. 441 del 21 marzo 2013, che ha accolto il ricorso proposto per l&#8217;annullamento del provvedimento n. 6 del 27 settembre 2012, con il quale il responsabile dell&#8217;Ufficio tecnico del Comune di Castiglion Fibocchi ha negato alla Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. l&#8217;autorizzazione paesaggistica per l&#8217;istallazione della stazione radio base per la telefonia mobile da posizionare in località  Vocabolo Scopeto.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 settembre 2019 il Cons. Giulia Ferrari e udito l&#8217;Avvocato dello Stato presente, come da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso depositato dinanzi al Tar Toscana, la Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. ha impugnato il provvedimento n. 6 del 27 settembre 2012, con il quale il responsabile dell&#8217;Ufficio tecnico del Comune di Castiglion Fibocchi ha negato alla Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. l&#8217;autorizzazione paesaggistica per l&#8217;istallazione della stazione radio base per la telefonia mobile da posizionare in località  Vocabolo Scopeto.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale diniego segue il giudizio di incompatibilità  paesaggistica negativo, opposto dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici di Arezzo il 20 settembre 2012, richiamando il parere negativo della commissione locale per il paesaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con sentenza n. 441 del 21 marzo 2013 la sez. I del Tar Toscana ha accolto il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla base dell&#8217;accoglimento è la circostanza che la Soprintendenza ha motivato il proprio parere contrario facendo riferimento alla disciplina del Piano di indirizzo territoriale riguardante l&#8217;Ambito n. 11, corrispondente alla Valtiberina Toscana, mentre l&#8217;intervento proposto dalla società  ricade nell&#8217;Ambito n. 20 (relativo all&#8217;area Aretina), come ammesso dalla stessa Soprintendenza.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza n. 441 del 2013 è stata impugnata dal Ministero per i beni e le attività  culturali con appello notificato il 6 novembre 2013 e depositato il successivo 14 novembre, sul rilievo che l&#8217;errore in cui era incorsa la Soprintendenza era un errore meramente materiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa infatti aveva espresso parere sfavorevole perchè l&#8217;intervento ricadeva in area boscata, tutelata per legge ai sensi dell&#8217;art. 142, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 42 del 2004, come chiarito anche nel provvedimento finale del 20 settembre 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei provvedimenti impugnati vi era quindi la corretta trascrizione dei valori paesaggistici da tutelare (territori coperti da foreste e da boschi) e delle relative norme di tutela.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. non si è costituita in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il Comune di Castiglion Fibocchi non si è costituito in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">6. L&#8217;Unione dei Comuni del Pratomagno non si è costituita in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">7. La Regione Toscana non si è costituita in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">8. La Provincia di Arezzo non si è costituita in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2014 la trattazione dell&#8217;istanza di sospensione della sentenza n. 441 del 21 marzo 2013 la sez. I del Tar Toscana è stata, su richiesta dell&#8217;appellante, riunita al merito.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Alla pubblica udienza del 24 settembre 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Come esposto in narrativa, il Tar ha motivato l&#8217;accoglimento del ricorso di primo grado sul rilievo che l&#8217;errore commesso dalla Soprintendenza, nel negare alla Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. la compatibilità  paesaggistica della stazione radio base per la telefonia mobile da allocare in località  Vocabolo Scopeto, è l&#8217;aver fatto riferimento alla disciplina del Piano di indirizzo territoriale riguardante l&#8217;Ambito n. 11, corrispondente alla Valtiberina Toscana, mentre l&#8217;intervento proposto dalla società  ricade nell&#8217;Ambito n. 20 (relativo all&#8217;area Aretina).</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratterebbe di un vizio non meramente formale, in quanto la disciplina riguardante quest&#8217;ultima zona è diversa da quella prevista per l&#8217;Ambito n. 11, con la conseguenza che i valori paesaggistici dei due compendi e le relative norme di tutela non coincidono, e non assumono quindi gli stessi effetti ostativi alla realizzazione dell&#8217;impianto <i>de quo</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appello è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il parere negativo della Soprintendenza è supportato da diverse argomentazioni. Si afferma infatti che l&#8217;intervento che la società  vuol realizzare:</p>
<p style="text-align: justify;">a) non risulta compatibile rispetto ai caratteri distintivi delle aree tutelare per legge;</p>
<p style="text-align: justify;">b) non è conforme con i criteri di gestione dell&#8217;immobile e/o dell&#8217;area, disposti dal piano paesistico (Pit &#8211; Disciplina di piano e schede dei paesaggi &#8211; Ambito 11: Valtetiberina Toscana);</p>
<p style="text-align: justify;">c) ricade in area tutelata per legge per il suo interesse paesaggistico ai sensi dell&#8217;art. 142, comma 1, lett. g, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di ragioni autonome tra loro ed è dunque applicabile la costante giurisprudenza del giudice amministrativo (Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2012, n. 3970; id. 6 giugno 2011, n. 3382) secondo cui, quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità  di autonome ragioni, la legittimità  di uno solo di essi è sufficiente a sorreggerlo, mentre l&#8217;eventuale illegittimità  di uno solo o più¹ degli altri motivi non basta a determinarne l&#8217;illegittimità .</p>
<p style="text-align: justify;">Come si è detto, le ragioni posti dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici di Arezzo a supporto del diniego di compatibilità  paesaggistica sono autonome tra loro, sicchè, alla luce della citata giurisprudenza, è sufficiente che uno solo di esse resista ai motivi di gravame per supportare l&#8217;impugnato diniego.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tar ha accolto il ricorso, al fine del riesame, soffermandosi solo su una di queste ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;atto di appello il Ministero afferma che il riferimento all&#8217;Ambito 11, corrispondente alla Valtiberina Toscana, in luogo dell&#8217;Ambito n. 20, relativo all&#8217;area Aretina, è frutto di un mero errore materiale ed in ogni caso è ostativa alla realizzazione della stazione radio la sua localizzazione nel bosco, quindi in area vincolata.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale rilievo appare al Collegio assorbente, atteso che l&#8217;art. 142, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 42 del 2004 tutela appunto &#8220;<i>i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall&#8217;art. 2, commi 2 e 6, d.lgs.18 maggio 2001, n. 227</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che la richiamata normativa primaria aveva carattere ostativo indipendentemente dall&#8217;Ambito di riferimento (11 o 20).</p>
<p style="text-align: justify;">Nè si potrebbe ritenere che il riferimento all&#8217;area boschiva è connesso all&#8217;errore di individuazione dell&#8217;Ambito nel quale la stazione radio base dovrebbe essere allocata, essendo la stessa società , nella relazione allegata l&#8217;istanza di autorizzazione, ad affermare che la località  dove avverrebbe l&#8217;installazione è a destinazione bosco ceduo collinare e che sono presenti due esemplari adulti di quercia, uno di pino e alcuni esemplari di piante da sottobosco, ginepro e erica.</p>
<p style="text-align: justify;">Il riferimento all&#8217;art. 142, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 42 del 2004 assume carattere assorbente, avendo la società  appellata scelto di non costituirsi in giudizio, con la conseguenza che non sono stati riproposti, con memoria ex art. 101, comma 2, c.p.a., tutti i motivi dedotti dinanzi al Tar Toscana con l&#8217;atto introduttivo e con i motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appello deve quindi essere accolto, sicchè &#8211; in riforma della sentenza del Tar Toscana, sez. I, n. 441 del 21 marzo 2013 &#8211; il ricorso di primo grado va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 8223 del 2013, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza del Tar Toscana, sez. I, n. 441 del 21 marzo 2013, respinge il ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate dei due gradi del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-10-2019-n-6722/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2019 n.6722</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2010 n.6722</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-12-2010-n-6722/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-12-2010-n-6722/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-12-2010-n-6722/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2010 n.6722</a></p>
<p>Pres. M. Nicolosi, Est. B. Massari A. P. e altri (Avv. a. Naccarato) c/ Comune di Firenze (Avv. ti D. Pacini e A. Sansoni) 1. Art. 3 della l. n. 257/1992 – Decontaminazione e bonifica aree interessate da amianto – Amianto presente in edifici prima del 1992 &#8211; Assenza obbligo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-12-2010-n-6722/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2010 n.6722</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-12-2010-n-6722/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2010 n.6722</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Nicolosi, Est. B. Massari<br /> A. P. e altri (Avv. a. Naccarato) c/ Comune di Firenze (Avv. ti D. Pacini e A. Sansoni)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Art. 3 della l. n. 257/1992 – Decontaminazione e bonifica aree interessate da amianto – Amianto presente in edifici prima del 1992 &#8211; Assenza obbligo rimozione amianto 	</p>
<p>2. Art. 3 della l. n. 257/1992 &#8211; Decontaminazione e bonifica aree interessate da amianto – Parere tecnico – Competenza aziende sanitarie locali</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La legge 27 marzo 1992, n. 257 che disciplina la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall&#8217;inquinamento da amianto, pur avendo stabilito all’art. 1, comma 2, il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, non impone un obbligo indiscriminato di rimozione e smaltimento dei materiali già esistenti contenenti tale prodotto.<br />
In particolare, l’art. 3, comma 1, stabilisce che “La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell&#8217;amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall&#8217;articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277”. Dalla lettura della normativa sopra rassegnata non pare potersi evincere un obbligo cogente e generalizzato di rimuovere il materiale contenente amianto già utilizzato negli edifici privati prima dell&#8217;entrata in vigore della legge n. 257/1992, salvo che lo stato di manutenzione del medesimo ne renda evidente l&#8217;opportunità.	</p>
<p>2. Si soggiunge, poi, all&#8217;art. 12, in tema di rimozione dell&#8217;amianto e tutela dell&#8217;ambiente che “Le unità sanitarie locali effettuano l&#8217;analisi del rivestimento degli edifici di cui all&#8217;articolo 10, comma 2, lettera l)”, ossia “degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti” disponendone la rimozione “qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria…” (comma n. 3).<br />
La competenza ad emettere il parere tecnico necessario è assegnata dalla legge agli uffici delle Aziende sanitarie locali e non all’Agenzia per la protezione dell’ambiente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1576 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Porcinai Anna, Porcinai Gabriella e Porcinai Martino, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Antonio Naccarato, con domicilio eletto presso Antonio Naccarato in Firenze, via Fossombroni 10; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Firenze, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv. Debora Pacini, Andrea Sansoni, con domicilio eletto presso Andrea Sansoni in Firenze, c/o Ufficio Legale Comunale; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Magnelli Enzo; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del Provvedimento Dirigenziale n. 2006/DD/06451 del 04.07.06, notificato in data 11.07.06, con cui la Direzione Ambiente, Posizione Organizzativa (P.O.) Igiene pubblica, ha ordinato ai ricorrenti di provvedere alla rimozione della copertura in cemento-amianto dell&#8217;immobile di via G. D&#8217;Annunzio 135/a entro 90 giorni, nonché per l&#8217;annullamento degli atti presupposti connessi e/o conseguenti ed in particolare della nota dell&#8217;A.R.P.A.T., prot. 10/15751, del 02.12.2005 menzionata nel suesposto provvedimento dirigenziale;<br />	<br />
e per i motivi aggiunti depositati il 28 gennaio 2010:<br />	<br />
del rapporto informativo della Direzione Ambiente del 30.10.2006, prot. n. 2970 e degli atti allegati e del rapporto informativo integrativo della Direzione Ambiente del 22.12-2009, prot. n. 2785 e degli atti allegati.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 novembre 2010 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Riferiscono i ricorrenti di essere comproprietari di un immobile sito in Firenze, via G. D’Annunzio n. 135/A, della complessiva superficie di mq. 1.500, adibito a rimessaggio di gommoni e materiali per la nautica la cui copertura è costituita, in parte, da lastre di cemento – amianto.<br />	<br />
A seguito dell’esposto inoltrato da alcuni cittadini residenti in prossimità del fabbricato il Comune di Firenze dopo un’ispezione effettuata dall’ARPAT, eseguita la comunicazione di avvio del procedimento, disponeva con l’atto in epigrafe la rimozione della copertura di “eternit”, assegnando ai proprietari il termine di 90 giorni per provvedervi.<br />	<br />
Contro tale atto ricorrono i sig.ri Porcinai chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />	<br />
1. Eccesso di potere per difetto dei presupposti violazione del principio del contraddittorio. Illegittimità derivata.<br />	<br />
2. Eccesso di potere per difetto di istruttorie di motivazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e genericità. Violazione del principio del giusto procedimento.<br />	<br />
3. Violazione e falsa applicazione della l. n. 257/1992 e del decreto del Ministro della sanità del 6 settembre 1994. Eccesso di potere per sviamento.<br />	<br />
4. Violazione e falsa applicazione della l. n. 241/1990, artt. 7 e 8. Eccesso di potere per illogicità e travisamento.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />	<br />
In prossimità dell&#8217;udienza di trattazione del ricorso, fissata per il 4 febbraio 2010, il Comune di Firenze depositava alcuni atti, tra i quali i rapporti informativi della Direzione ambiente del 30 ottobre 2006 e del 22 dicembre del 1009. <br />	<br />
Con motivi aggiunti notificati il 25 gennaio 2010 i ricorrenti impugnavano anche gli atti suddetti deducendo:<br />	<br />
1. Inammissibilità. Violazione dei principi generali in materia di motivazione degli atti e provvedimenti amministrativi.<br />	<br />
2. Eccesso di potere per genericità e incertezza. Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà. Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di presupposti. Violazione della legge n. 241/1990.<br />	<br />
In data 10 giugno 1010 l&#8217;Amministrazione resistente depositava una memoria difensiva contestando le tesi di parte avversa.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 23 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in esame viene impugnato l&#8217;atto in epigrafe con cui la Direzione ambiente del Comune di Firenze ha ordinato ai ricorrenti di provvedere alla rimozione della tettoia di cemento amianto posta a parziale copertura dell&#8217;immobile di proprietà dei medesimi, sito in via D&#8217;Annunzio n. 135/a.<br />	<br />
Il ricorso merita accoglimento.<br />	<br />
Assorbente rilievo va assegnato a quanto dedotto con il secondo ed il terzo motivo con i quali i ricorrenti lamentano l&#8217;errata applicazione della l. n. 257 del 1992 e del decreto ministeriale del 6 settembre 1994, oltre che il difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto impugnato, non sussistendo i presupposti normativamente fissati per la bonifica di materiali contenenti amianto.<br />	<br />
La tesi appare condivisibile.<br />	<br />
La legge 27 marzo 1992, n. 257 che disciplina la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall&#8217;inquinamento da amianto, pur avendo stabilito all’art. 1, comma 2, il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, non impone un obbligo indiscriminato di rimozione e smaltimento dei materiali già esistenti contenenti tale prodotto.<br />	<br />
In particolare, l’art. 3, comma 1, stabilisce che “<i>La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell&#8217;amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall&#8217;articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277</i>”.<br />	<br />
Si soggiunge, poi, all&#8217;art. 12, in tema di rimozione dell&#8217;amianto e tutela dell&#8217;ambiente che “<i>Le unità sanitarie locali effettuano l&#8217;analisi del rivestimento degli edifici di cui all&#8217;articolo 10, comma 2, lettera l</i>)”, ossia “<i>degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti</i>” disponendone la rimozione “<i>qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria…</i>” (comma n. 3).<br />	<br />
Dalla lettura della normativa sopra rassegnata non pare potersi evincere un obbligo cogente e generalizzato di rimuovere il materiale contenente amianto già utilizzato negli edifici privati prima dell&#8217;entrata in vigore della legge n. 257/1994, salvo che lo stato di manutenzione del medesimo ne renda evidente l&#8217;opportunità.<br />	<br />
Inoltre, la competenza ad emettere il parere tecnico necessario è assegnata dalla legge agli uffici delle Aziende sanitarie locali e non all’Agenzia per la protezione dell’ambiente.<br />	<br />
Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione depositata dalla stessa Amministrazione, sussiste un contrasto tra le conclusioni raggiunte dall’ARPAT e quelle fatte proprie dall&#8217;Ufficio d&#8217;igiene e sanità pubblica dell&#8217;Azienda sanitaria locale di Firenze e poi recepite nel provvedimento impugnato.<br />	<br />
Mentre, infatti, per la prima vi sarebbe la necessità di rimozione della copertura, stante il suo cattivo stato di manutenzione, per la seconda il manufatto presenta al momento &#8220;<i>un sufficiente stato manutentivo…in assenza di parti friabili e/o frammentate, passibili di dispersione di fibre amiantifere</i>”, non essendo di per sé determinante, ai fini della valutazione, la presenza di licheni sulla superficie. <br />	<br />
Se ne deve concludere che, salva restando la necessità di un periodico monitoraggio della situazione (del resto evidenziata dalla stessa ARPAT), non sono, al momento, ravvisabili i presupposti stabiliti dalla legge per rendere necessaria la rimozione atteso che, si ribadisce, l&#8217;obbligo di smaltimento dei materiali contenenti amianto deriva dal pericolo di dispersione delle relative fibre dovuto ad un cattivo stato di conservazione della sostanza o ad interventi di manutenzione (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7 giugno 2006, n. 6786).<br />	<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.<br />	<br />
Con atto notificato il 25 gennaio 2010 i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti in relazione ai nuovi documenti depositati il 12 gennaio 2010 dal Comune.<br />	<br />
Avuto riguardo all’esito favorevole del giudizio sul ricorso principale, pare evidente che, in relazione all’interesse dedotto in causa, la delibazione di tali atti non potrebbe arrecare alcuna utilità ai ricorrenti.<br />	<br />
Conseguentemente i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />	<br />
Dichiara improcedibili i motivi aggiunti notificati il 12 gennaio 2010.<br />	<br />
Condanna il Comune di Firenze al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/12/2010</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-12-2010-n-6722/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2010 n.6722</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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