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	<title>6716 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.6716</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-22-4-2004-n-6716/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-22-4-2004-n-6716/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.6716</a></p>
<p>Pres. Coraggio, Est. Passarelli di Napoli H3G S.P.A. (Avv. Giuseppe Sartorio) contro Comune di Acerra (Avv. Antonio Palma) sull&#8217;obbligo di motivazione delle ordinanze contingibili ed urgenti 1. Comune e Provincia – Sindaco &#8211; Ordinanza contingibile ed urgente – Motivazione – Obbligo di indicare in modo approfondito i gravi motivi di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-22-4-2004-n-6716/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.6716</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Coraggio, Est. Passarelli di Napoli<br /> H3G S.P.A. (Avv. Giuseppe Sartorio) contro Comune di Acerra (Avv. Antonio Palma)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di motivazione delle ordinanze contingibili ed urgenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comune e Provincia – Sindaco &#8211; Ordinanza contingibile ed urgente – Motivazione – Obbligo di indicare in modo approfondito i gravi motivi di ordine pubblico che giustificano il ricorso al potere di adozione di ordinanza extra ordinem – Sussiste – Mero richiamo all’agitazione dei cittadini – Insufficienza – Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittima l’ordinanza contingibile ed urgente con cui si ordina la sospensione dei lavori di installazione di antenna telefonica UMTS motivata sulla base del solo richiamo all’agitazione dei cittadini causata dall’installazione  medesima: ed infatti il potere di cui all’art. 54 T.U.E.L., in quanto di natura eccezionale, va esercitato con motivazione particolarmente stringente ed approfondita in ordine ai gravi motivi di ordine pubblico che giustificano il ricorso a potere extra ordinem.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sull’obbligo di motivazione delle ordinanze contingibili ed urgenti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Sentenze:  6716 /2004<br />
Registro Generale:	3657/2004 																																																																																												</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
NAPOLI PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: GIANCARLO CORAGGIO Presidente;LUIGI NAPPI Cons.;GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Cons., relatoreha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Ex art. 26, comma 4, legge 1034/1971, e succ. mod. e int.<br />
nella Camera di Consiglio  del 07 Aprile 2004<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Visto il ricorso 3657/2004  proposto da:</p>
<p><b>H3G S.P.A.</b> rappresentato e difeso da: SARTORIO GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI VIA DEI MILLE, 16 presso<br />
SARTORIO GIUSEPPE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ACERRA</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
PALMA ANTONIO<br />
con domicilio eletto in NAPOLIVIA CARLO POERIO N.98presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, dell’ordinanza n. 142 del 12.1.2004, con la quale il sindaco del comune di Acerra, a rettifica della precedente ordinanza n. 137/2003, ha ordinato alla società ricorrente “la sospensione ad horas dei lavori – di installazione di antenna telefonica UMTS – per motivi di ordine pubblico”;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Udito il relatore Ref. GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI<br />
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;</p>
<p>PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 23 bis e 26 comma 4 della legge 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, sono stati avvisati della possibilità di un’immediata decisione nel merito della causa; che la difesa del Comune si è opposta alla decisione della causa nel merito, sostenendo la necessità di acquisire un’ulteriore e non meglio precisata documentazione; che, come si evince dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, non è necessario il consenso di entrambe le parti alla decisione della causa nel merito, ma è sufficiente l’integrità del contradditorio, pienamente realizzata nel caso di specie; che la causa appare matura per la decisione;</p>
<p>PREMESSO che la H.3G. s.p.a. è licenziataria del Ministero delle Poste e delle Comunicazioni per l’erogazione del servizio pubblico di comunicazioni mobili e per l’istallazione della relativa rete con il sistema denominato UMTS (cd. videocomunicazione);</p>
<p>RILEVATO che la ricorrente aveva acquistato anche alcuni siti dell’ex gestore Blu, ivi inclusi alcuni progetti di già muniti di titolo abilitativo; che tra questi vi era quello relativo al sito di via Ma scagni n. 21 in Acerra, in relazione al quale il comune aveva già rilasciato in data 29/07/2003 il titolo abilitativo; che la ARPAC esprimeva il parere di conformità in data 11/01/2001; che la ricorrente, dopo aver prodotto relazione asseverata di conformità, la quale attestava che i valori elettromagnetici erano ampiamente al disotto di quelli limite, provvedeva a comunicare l’inizio dei lavori;  che tuttavia il Comune, con il  provvedimento impugnato, ordinava la sospensione dei lavori; che la ricorrente impugnava i predetti provvedimenti, chiedendo anche la condanna del comune al risarcimento dei danni, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) incompetenza assoluta; 2) eccesso di potere per difetto di motivazione, mentre il provvedimento è sine die; 3)violazione dell’art. 27 D.P.R. 380/01; 4) il provvedimento è sine die;; 5)   violazione dei principi della concorrenza;</p>
<p>CONSIDERATO che il secondo motivo appare fondato, atteso che, come si evince dalla documentazione in atti, vi è solo un generico e stringatissimo richiamo all’agitazione dei cittadini, contrari alla realizzazione dei lavori; che il potere di cui all’art. 54 T.U.E.L., in quanto di natura eccezionale, va esercitato con motivazione particolarmente stringente ed approfondita; che pertanto, nel caso di specie, non appare possibile evincere dal provvedimento quei gravi motivi di ordine pubblico giustificherebbero l’adozione dell’atto impugnato; che gli altri motivi possono ritenersi assorbiti;<br />
che la domanda risarcitoria va rigettata, in quanto del tutto sfornita di prova;<br />
RITENUTO, pertanto, che il ricorso sia fondato;</p>
<p>CHE le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Prima Sezione, visto ed applicato l’art. 26, comma 4, l. 1034/1971 e succ. modif. e int., definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
Rigetta la domanda risarcitoria.<br />
Condanna il comune di Acerra al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento) per spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 07 aprile 2004.</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
IL CONSIGLIERE EST.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-22-4-2004-n-6716/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.6716</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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