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	<title>671 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>671 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2013 n.671</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-10-2013-n-671/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-10-2013-n-671/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2013 n.671</a></p>
<p>Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Rovelli Farmacia Campesi di Mario Cirullo e C S.a.s. (avv.ti F. Cavallaro, C. Duchi, A. L. Collu) c/ Comune di Sassari, Regione Sardegna Assessorato Regionale Igiene Sanità ed Assistenza Sociale; Regione Sardegna (avv.ti T. Ledda, S. Sau) e nei confronti di Farmacia Angelo Talu e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-10-2013-n-671/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2013 n.671</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-10-2013-n-671/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2013 n.671</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Rovelli<br /> Farmacia Campesi di Mario Cirullo e C S.a.s. (avv.ti F. Cavallaro, C. Duchi, A. L. Collu) c/ Comune di Sassari, Regione Sardegna Assessorato Regionale Igiene Sanità ed Assistenza Sociale; Regione Sardegna (avv.ti T. Ledda, S. Sau) e nei confronti di Farmacia Angelo Talu e C Cnc</span></p>
<hr />
<p>sulla portata della nuova disciplina (L. 24 marzo 2012 n. 27) in tema di determinazione del numero e della localizzazione delle farmacie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Farmacie – Determinazione del numero e della localizzazione delle farmacie &#8211; Art. 11, L. 24.3.2012 n. 27 – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza	</p>
<p>2. Farmacie – Determinazione del numero e della localizzazione delle farmacie &#8211; Art. 11, L. 24.3.2012 n. 27 – Poteri del Comune – Competenza – Spetta alla Giunta comunale 	</p>
<p>3. Farmacie – Determinazione del numero e della localizzazione delle farmacie &#8211; Art. 11, L. 24.3.2012 n. 27 – Poteri del Comune – Criterio territoriale riferito a porzioni del territorio comunale denominate “zone” – Rilevanza – Sussiste -Fattispecie	</p>
<p>4. Farmacie – Determinazione del numero e della localizzazione delle farmacie &#8211; Art. 11, L. 24.3.2012 n. 27 – Istituzione di nuove farmacie &#8211; Criteri</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, co. 2, L. 24.3.2012 n. 27, sia con riferimento all’art. 117 Cost., in quanto asseritamente invasiva delle competenze legislative regionali, sia con riferimento all’art. 97 Cost., per asserito contrasto con il principio di trasparenza dell’azione amministrativa	</p>
<p>2. Ai fini dell’istituzione di nuove farmacie, ai sensi dell’art. 11, L. 24.3.2012 n. 27, è competente la Giunta comunale, non già il Consiglio	</p>
<p>3. Pur nel mutato quadro normativo introdotto dalla L. 24.3.2012 n. 27, anche le farmacie preesistenti conservano il rapporto con le &#8220;sedi&#8221;, ossia &#8220;zone&#8221;, originariamente loro assegnate; un tanto perché la normativa sopravvenuta lascia immutato l’impianto generale della disciplina, a partire dal &#8220;numero chiuso&#8221; delle farmacie, la qual cosa logicamente implica che la distribuzione degli esercizi sul territorio sia pianificata autoritativamente (il Collegio ha ritenuto perciò legittimo il provvedimento comunale recante rideterminazione del numero e della localizzazione delle sedi farmaceutiche, dando atto che il Comune, mediante l’indicazione delle zone dove le nuove farmacie dovevano essere collocate (nel testo della delibera e nella planimetria), aveva assolto all’obbligo di legge che prescrive che ad ogni farmacia corrisponda una zona)	</p>
<p>4. Ai fini dell’istituzione di nuove farmacie e dell’aggiornamento della relativa pianta organica, ai sensi dell’art. 11, D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012, il Comune non ha margine di discrezionalità quanto alla determinazione del numero delle nuove farmacie, occorrendo all&#8217;uopo una semplice operazione matematica, che è quella di dividere il numero complessivo dei residenti nel Comune per il coefficiente 3300, calcolando una farmacia per ogni quoziente intero più eventualmente una ove il resto sia superiore alla metà.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 714 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Farmacia Campesi di Mario Cirullo e C S.a.s., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Cavallaro, Claudio Duchi, Anna Lisa Collu, con domicilio eletto presso quest’ultimo avvocato in Cagliari, via Satta n. 5; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Sassari, Regione Sardegna Assessorato Regionale Igiene Sanità ed Assistenza Sociale; Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Tiziana Ledda, Sonia Sau, con domicilio eletto presso Ledda Tiziana Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Farmacia Angelo Talu e C Cnc; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della deliberazione della Giunta comunale di Sassari n. 116 del 18.4.2012 avente ad oggetto “potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie. Istituzione n. 7 nuove farmacie. Art. 11 L. 24.3.2012 n. 27” con particolare riferimento alla istituzione della farmacia 38 nel quartiere “ Li Punti – Baldinica”. </p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna;<br />	<br />
viste le memorie difensive;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Cavallaro per la ricorrente e l’avvocato Sau per la Regione autonoma della Sardegna;<br />	<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al capo dello Stato il provvedimento indicato in epigrafe. Con atto di opposizione notificato il 27.9.2012 il Comune di Sassari ha chiesto la decisione del ricorso in sede giurisdizionale.<br />	<br />
La ricorrente si è quindi costituita in giudizio con atto depositato in data 15 ottobre 2012. <br />	<br />
La società ricorrente è titolare della sede farmaceutica n. 17 del Comune di Sassari che coincide con la frazione Li Punti.<br />	<br />
A seguito dell’entrata in vigore della legge 24.3.2012 n. 27, il Comune di Sassari ha provveduto con la deliberazione della Giunta n. 116 del 18.4.2012 alla rideterminazione del numero e della localizzazione delle sedi farmaceutiche.<br />	<br />
Le censure contenute nel ricorso straordinario, poi trasposto in sede giurisdizionale, possono essere di seguito sintetizzate:<br />	<br />
1) illegittimità costituzionale dell’art. 11 della L. 27/2012 per contrasto con l’art. 117 della Costituzione;<br />	<br />
2) illegittimità costituzionale dell’art. 11 della L. 27/2012 per contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione stante il conflitto di interessi tra il Comune come ente esponenziale e il Comune come titolare di farmacie;<br />	<br />
3) falsa applicazione dell’art. 11 della L. 27/2012 e violazione dei principi generali della legislazione in materia per mancata determinazione dei confini delle sedi;<br />	<br />
4) incompetenza della giunta comunale;<br />	<br />
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 475/1968 nel testo modificato dall’art. 11 comma 1 della L. 24.3.2012 n. 27, nonché del medesimo art. 11 comma 2.<br />	<br />
Il 25 gennaio 2013 la ricorrente depositava ricorso per motivi aggiunti deducendo una ulteriore censura avverso gli atti impugnati con il ricorso introduttivo.<br />	<br />
Il 20 febbraio 2013 la ricorrente depositava atto di motivi aggiunti per l’impugnazione del bando di concorso straordinario per titoli approvato con determinazione dirigenziale dell’Assessorato regionale igiene e sanità n. 46 del 25.1.2013 pubblicato sul BURAS del 5.2.2013 per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, limitatamente a quelle del Comune di Sassari con particolare riferimento alla istituzione della farmacia n. 38 nel quartiere “Li Punti – Baldinca”. <br />	<br />
Il 17 aprile 2013 la ricorrente depositava memoria difensiva.<br />	<br />
Il 24 aprile 2013 si costituiva la Regione autonoma della Sardegna contestando puntualmente le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. <br />	<br />
Il 26 aprile 2013 la difesa della ricorrente depositava memoria di replica. <br />	<br />
Alla udienza pubblica del 22 maggio 2013 il ricorso veniva trattenuto per la decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Viene all’attenzione del Collegio il ricorso proposto dalla Farmacia Campesi di Mario Cirullo e C S.a.s. avverso il provvedimento con il quale il Comune di Sassari ha istituito sette nuove farmacie in attuazione della L. 24 marzo 2012 n. 27.<br />	<br />
Le censure proposte dalla ricorrente muovono in due direzioni:<br />	<br />
a) questioni di legittimità costituzionale;<br />	<br />
b) censure dirette contro la delibera della Giunta comunale n. 116 del 18.4.2012 non dipendenti dalle questioni di costituzionalità.<br />	<br />
Brevemente ricostruendo i dubbi sulla legittimità costituzionale della L. 27/2012 che la ricorrente sottopone all’attenzione di questo Giudice si può dire che:<br />	<br />
a) la disposizione della quale è stata fatta applicazione cioè il comma 2 dell’art. 11 della L. 24.3.2012 n. 27 non sembra, a dire della ricorrente, compatibile con l’art. 117 della Costituzione in quanto invasiva delle competenze legislative regionali. La materia “tutela della salute” rientra infatti tra quelle di legislazione concorrente nelle quali “spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato”; <br />	<br />
b) la novella normativa, nell’affidare al Comune la individuazione e localizzazione di una nuova sede farmaceutica fa diventare l’atto comunale un atto programmatorio che si pone in termini di incompatibilità se mai il Comune sia anche titolare di sedi farmaceutiche ed abbia assunto direttamente o indirettamente la relativa gestione; si porrebbe, pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della L. 27/2012 per contrasto con il principio di trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione.<br />	<br />
La questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla ricorrente sono manifestamente infondate.<br />	<br />
Questioni analoghe sono già state esaminate da questa Sezione con sentenza n. 333 del 18.4.2013 con la quale si è statuito quanto di seguito riportato:<br />	<br />
“<i>Vanno effettuate alcune doverose puntualizzazioni preliminari.</i><br />	<br />
<i>La Grande Sezione della Corte di Giustizia Ue (Corte di Giustizia 19 maggio 2009, n. C-531/06) ha sancito che la normativa italiana riguardante la titolarità delle farmacie non è da considerarsi in contrasto con il principio comunitario di libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali. La stessa sentenza ha affermato che i Comuni possono costituire società di capitali per la gestione delle farmacie, in quanto detta opzione non può essere considerata in contrasto con il perseguimento del fine della tutela della salute pubblica.</i><br />	<br />
<i>La Corte ha anche affermato che è di competenza degli Stati membri l’organizzazione dei propri servizi sociali e sanitari, tra i quali devono essere comprese le farmacie.</i><br />	<br />
<i>La sentenza costituisce un chiaro riconoscimento della valenza sanitaria e pubblica del servizio farmaceutico che, ancorché chiamato a confrontarsi con logiche di mercato, rimane un sistema ancorato al principio di sanità pubblica, secondo l’accezione comunitaria del termine, ossia non riconducibile a logiche puramente commerciali . </i><br />	<br />
<i>Premesse queste considerazioni di carattere generale va ricordato che l’art. 118, 2° comma, Cost., testualmente, recita:&#8221;I Comuni, le Province e le città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze&#8221;. La legge dello Stato dubitata di infrazione costituzionale da parte della ricorrente conferisce ai Comuni, con disposizione pienamente conforme al dettato costituzionale, le funzioni in materia di localizzazione delle farmacie, di cui qui si controverte, ed è vano tentare di far sopravvivere la cessata ripartizione di competenze, volendo far rivivere una competenza della Regione in materia di pianta organica delle farmacie ormai incompatibile con la normativa statale sopravvenuta e con la competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza e liberalizzazioni.</i><br />	<br />
<i>Occorre anche ricordare che la pianificazione delle farmacie, ad opera della prima pianta e delle successive revisioni, è sempre stata considerata in senso quantitativo, cioè del contingentamento attraverso la determinazione del numero di operatori il cui ingresso e la cui permanenza nel settore dell&#8217;attività farmaceutica va conseguito e promosso dall&#8217;autorità amministrativa. Nello stesso tempo essa è sempre stata intesa come pianificazione territoriale, nel senso di distribuzione dei vari operatori in diverse zone, entro ognuna delle quali soltanto può essere permesso lo svolgimento dell&#8217;attività. </i><br />	<br />
<i>L’attività di pianificazione, esercitata conformemente alla legge (che regola la materia) non determina alcuna incompatibilità con la titolarità di sedi farmaceutiche poiché i poteri del Comune sono circoscritti entro limiti ben precisi dalla legge stessa. </i><br />	<br />
<i>Il decreto cosiddetto «cresci Italia» (d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella l. 24 marzo 2012, n. 27) ha previsto, tra le altre cose, l&#8217;abbassamento a 3.300 abitanti della popolazione necessaria per l&#8217;apertura di una farmacia (art. 11 comma 1, lett. a) e l&#8217;introduzione di un criterio derogatorio di quello demografico per l&#8217;istituzione di farmacie in prossimità di stazioni ferroviarie e marittime, aeroporti civili e di importanti aree di servizio autostradali, nonché all&#8217;interno dei centri commerciali di maggiori dimensioni (comma 1, lett. b). </i><br />	<br />
<i>Il nuovo assetto normativo non fa che assicurare in maniera effettiva il rispetto della capillarità del servizio farmaceutico, fine tanto perseguito dal legislatore da far prevedere espressamente nel novellato art. 2 della legge n. 475 del 1968 che la distribuzione sul territorio deve essere talmente ramificata da assicurare l&#8217;accessibilità del servizio medesimo “anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”.</i><br />	<br />
<i>In definitiva, il provvedimento cosiddetto “cresci Italia” non ha scardinato il sistema di contingentamento delle farmacie, e, ai Comuni, è stato affidato il compito, sentiti l&#8217;azienda sanitaria e l&#8217;Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, di identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un&#8217;equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell&#8217;esigenza di garantire l&#8217;accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. </i><br />	<br />
<i>In tutto questo, lungi dal configurarsi dubbi di costituzionalità della legge, si può con tranquillità affermare che la nuova disciplina, introdotta dall’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012 n. 27, costituisce l’attuazione, in materia, dei principi enunciati, e validi per tutte le materie da detta legge disciplinate, dall’art. 1 dello stesso D.L.. Quest’ultima norma, infatti, si propone di realizzare il principio costituzionale di libertà di iniziativa economica e il principio, derivante dal trattato dell’Unione Europea, di concorrenza, abolendo tutti i limiti, le restrizioni, i controlli all’esercizio di attività economiche e all’ingresso di nuovi operatori, che non siano ragionevoli, adeguati e proporzionati, interpretando anche questi ultimi in maniera tassativa; a questo vasto disegno di liberalizzazione debbono adeguarsi i Comuni, le Province e le Regioni, quali soggetti attuatori ( T.a.r. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 3 settembre 2012, n. 338 ). </i><br />	<br />
<i>Non è superfluo ricordare che il rapporto tra farmacie e numero di cittadini attiene ex art. 117 lett. m) della Costituzione alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali. </i><br />	<br />
<i>I primi due motivi di ricorso sono pertanto infondati poiché manifestamente infondate sono le prospettate questioni di costituzionalità</i>”. <br />	<br />
Va peraltro detto che di recente, con perspicue argomentazioni che questo Collegio condivide appieno, il T.a.r. Lazio ha dichiarato infondate questioni di costituzionalità sollevate con riferimento alla L. 27/2012 (T.a.r. Lazio, Roma, Sez. II, 8 luglio 2013, n. 6697)<i>.</i><br />	<br />
E su analoghe questioni si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza della Sez. III, 31 maggio 2013 n. 2990 che ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 1, 2, 9 e 10, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, eccepite per violazione dei principi di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), di tutela della salute quale diritto fondamentale alla qualità e dignità della vita (art. 32 Cost.), di funzionalità dell’attività economica all’utilità sociale (art. 41 Cost.), di trasparenza, razionalità, appropriatezza, imparzialità, sussidiarietà, proporzionalità, legittimo affidamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) precisando che non è neppure configurabile un’incompetenza dei Comuni in tale materia, tenuto anche conto che l’art. 118 Cost. attribuisce proprio ai Comuni le funzioni amministrative primarie, fatto salvo il caso &#8220;che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza&#8221;.<br />	<br />
Tanto basta per respingere i primi due motivi di ricorso dichiarando manifestamente infondate le questioni di costituzionalità proposte dalla ricorrente.<br />	<br />
Si può quindi passare all’esame delle censure ulteriori rispetto alle questioni di costituzionalità.<br />	<br />
Il terzo motivo di ricorso è infondato. <br />	<br />
Vanno svolte le seguenti considerazioni. <br />	<br />
Il Consiglio di Stato, dopo l’entrata in vigore della L. 27/2012, con diverse pronunce e con pregevoli argomentazioni, ha effettuato una compiuta analisi delle disposizioni in essa contenute. Due, in particolare, sono le sentenze ad avviso di questo Giudice, estremamente significative.<br />	<br />
Con la prima (Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2013, n. 1858) si è affermato che le nuove disposizioni non cambiano realmente il quadro relativo al dimensionamento del servizio farmaceutico nell’ambito del territorio comunale, e, in particolare, al numero e alla ubicazione delle sedi farmaceutiche. <br />	<br />
E’ vero, infatti, che sono state soppresse le disposizioni che prevedevano la formazione e la revisione periodica delle piante organiche comunali, a cura di un’autorità sovracomunale (da ultimo, la Regione o la Provincia, a seconda delle norme regionali). <br />	<br />
Tuttavia rimane invariato l’impianto generale della disciplina, a partire dal &#8220;numero chiuso&#8221; delle farmacie, pur se i criteri per la determinazione di tale numero sono alquanto modificati. <br />	<br />
Peraltro, il &#8220;numero chiuso&#8221; implica logicamente che la distribuzione degli esercizi sul territorio sia pianificata autoritativamente. E in effetti, il nuovo testo dell’art. 2 della legge n. 475/1968, come modificato dal d.l. n. 1/2012, dispone: «Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l&#8217;azienda sanitaria e l&#8217;Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un&#8217;equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell&#8217;esigenza di garantire l&#8217;accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate». <br />	<br />
Non si parla più di &#8220;sedi&#8221; ma di &#8220;zone&#8221;; ma questo mutamento non è rilevante, perché la giurisprudenza aveva già da tempo avvertito che quando la normativa previgente usava il termine &#8220;sede&#8221; si doveva intendere &#8220;zona&#8221;, perché questo era il significato che si desumeva dal contesto. Peraltro usa il termine &#8220;zona&#8221; anche l&#8217;art. 1, comma settimo (originariamente comma quarto) della legge n. 475/1968, del seguente tenore: «Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato (&#8230;) in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona». A sua volta il regolamento approvato con d.P.R. n. 1275/1971, art. 13, secondo comma, dispone: «Il locale indicato per il trasferimento della farmacia deve essere situato (&#8230;) in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona». <br />	<br />
E’ vero che la nuova formulazione dell’art. 2 sembra riferirsi esplicitamente solo all’assegnazione delle &#8220;zone&#8221; alle farmacie di nuova istituzione, tacendo delle altre; ma stanti il contesto e la finalità dichiarata dalla legge, è ovvio che anche le farmacie preesistenti conservano il rapporto con le &#8220;sedi&#8221;, ossia &#8220;zone&#8221;, originariamente loro assegnate; e questo appunto dispone esplicitamente l’art. 13 del regolamento, che del resto esprime una implicazione naturale del sistema. <br />	<br />
La seconda pronuncia che appare opportuno richiamare, che afferma, e quindi consolida, come giurisprudenza pacifica i principi sopra espressi è quella, sempre della III sezione, 31 maggio 2013, n. 2990.<br />	<br />
Così stando le cose, ne consegue che il Supremo consesso ha assunto una posizione parzialmente differente rispetto a quella espressa dalla Circolare del Ministero della salute n. 2148 del 21.3.2012 che ha avuto modo di chiarire che “Per quanto riguarda la localizzazione, spetta ora al comune, sentiti l&#8217;azienda sanitaria locale e l&#8217;Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, &#8220;identificare&#8221; le zone nelle quali collocare le nuove farmacie. Questa attività è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo soltanto assicurare &#8220;un&#8217;equa distribuzione sul territorio&#8221; degli esercizi e tener conto dell&#8217;esigenza di &#8220;garantire l&#8217;accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate&#8221;. L&#8217;individuazione delle &#8220;zone&#8221; può quindi avvenire anche in forma assai semplificata (ad esempio, indicando una determinata via e le strade adiacenti)”.<br />	<br />
Il Comune di Sassari nella delibera 116 del 2012 dà espressamente atto di avere seguito le indicazioni contenute nella circolare n. 2148/2012. Ma questo non vizia la delibera stessa posto che da un’attenta analisi del suo testo e dell’allegato è chiaramente comprensibile la localizzazione delle sedi. La planimetria indica dove la sede n. 38 (oggetto di contestazione da parte della ricorrente) è collocata e la delibera indica con precisione il quartiere Li Punti – Baldinca.<br />	<br />
Ciò rilevato, e pur tenendo conto della giurisprudenza del Supremo consesso, non può non osservarsi che la ratio della L. 27/2012 è quella di garantire la massima accessibilità al servizio farmaceutico da parte dei cittadini e che con la indicazione delle zone dove le nuove farmacie devono essere collocate (nel testo della delibera e nella planimetria) il Comune ha assolto all’obbligo di legge che prescrive che ad ogni farmacia corrisponda una zona. <br />	<br />
In ordine al quarto motivo di ricorso è agevole rilevarne l’infondatezza tenuto conto che il principio generale è quello secondo cui la Giunta ha, rispetto al Consiglio comunale, competenza residuale per gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze degli altri organi, e non esiste alcuna norma espressa che attribuisca al secondo dei due organi la competenza in materia (cfr. T.a.r. Campania, Napoli Sez V, 30 maggio 2013, n. 2821).<br />	<br />
Va peraltro precisato che il Consiglio di Stato si è di recente espresso sul punto affermando che per l’istituzione di nuove farmacie ai sensi dell’art. 11 del decreto legge n. 1/2012, è competente la Giunta comunale, non già il Consiglio, essendo ragionevole richiamare la giurisprudenza formatasi sotto la disciplina previgente, e in particolare sotto la legge n. 475/1968 (Cons. Stato, Sez. III, 19 settembre 2013, n. 4667). <br />	<br />
Il quinto motivo di ricorso è infondato.<br />	<br />
La delibera impugnata dà espressamente atto dell’operazione effettuata anche sulla base della nota dell’assessorato regionale dell’igiene e sanità con cui si invitava il Comune all’istituzione di sette nuove farmacie sulla base dei dati Istat della popolazione residente alla data del 31.10.2012. <br />	<br />
Sul punto, ancora una volta preziose sono le statuizioni del Consiglio di Stato che chiariscono alcuni aspetti della L. 27/2012. Il Supremo consesso ha affermato di recente che “ai fini dell’istituzione di nuove farmacie e dell’aggiornamento della relativa pianta organica, ai sensi dell’art. 11 del decreto legge n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, il Comune non ha margine di discrezionalità quanto alla determinazione del numero delle nuove farmacie, occorrendo all&#8217;uopo una semplice operazione matematica, che è quella di dividere il numero complessivo dei residenti nel Comune per il coefficiente 3300, calcolando una farmacia per ogni quoziente intero più eventualmente una ove il resto sia superiore alla metà. Si può ammettere che in tal caso l’utilizzazione del resto sia facoltativa e non vincolata, ma pur se si tratti di una facoltà e non di un obbligo, la formulazione della norma fa intendere che non vi è alcuna restrizione al riguardo; non si richiede cioè l’accertamento di particolari condizioni o esigenze, anzi, visti il contesto e la ratio della riforma, è chiaro che il favore del legislatore è verso la massima espansione degli esercizi farmaceutici e, quindi, non si può ritenere necessaria alcuna specifica motivazione del Comune per giustificare tale scelta (Cons. Stato, Sez. III, 19 settembre 2013, n. 4667).<br />	<br />
Il primo ricorso per motivi aggiunti è anch’esso infondato.<br />	<br />
E’ agevole rilevare che la questione posta dalla ricorrente si basa su un dato (il censimento 2011) successivo alla delibera impugnata e di cui non è possibile tenere conto, dato, peraltro, divenuto ufficiale solo con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 18 dicembre 2012 del d.P.R. 6.11.2012. L’istanza istruttoria formulata dalla ricorrente va anch’essa respinta poiché fondata su dati (quelli del censimento 2011) la cui ufficialità, come appena detto, segue in termini cronologici l’atto impugnato e che non sono quindi idonei a rimettere in discussione le scelte effettuate in sede di revisione della pianta organica. <br />	<br />
Il secondo ricorso per motivi aggiunti è infondato poiché la censura in esso contenuta è tesa all’annullamento del bando regionale per l’assegnazione delle nuove sette farmacie. Il bando sarebbe viziato per l’invalidità che deriverebbe dall’accoglimento delle censure contenute nel ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti. Essendo stati rigettati i primi il secondo ricorso per motivi aggiunti segue la stessa sorte. <br />	<br />
Il ricorso è, in definitiva, infondato e deve essere rigettato. <br />	<br />
Le spese, stante la novità e la complessità delle questioni trattate, possono essere compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti li respinge. <br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/10/2013</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-10-2013-n-671/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2013 n.671</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.671</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-671/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-671/</guid>

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<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ.I QUATER &#8211; Ordinanza sospensiva del 2 luglio 2007 n. 3190 vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ.I QUATER &#8211; Decreto presidenziale del 9 maggio 2007 n. 2101 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanze:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.671</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.671</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ.I QUATER &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11580/g">Ordinanza sospensiva del 2 luglio 2007 n. 3190</p>
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ.I QUATER &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11581/g">Decreto presidenziale del 9 maggio 2007 n. 2101</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 671/2008<br />
Registro Generale: 10004/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br /> Cons. Luigi Maruotti<br />  Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Raffaele Potenza Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 05 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SANTINELLI QUIRINO</b>rappresentato e difeso da: Avv.  ALFREDO BESIcon domicilio  eletto in Roma  VIA DELLA GIULIANA, 35   presso ALFREDO BESI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ARDEA</b>Rappresentato e difeso dall’avv. Ugo Petronio, domiciliato nel suo studio in Roma, via R. Fauro, 43</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I QUATER  n. 3190/2007, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE D&#8217;UFFICIO DI   MANUFATTO ABUSIVO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>Udito il relatore Cons. Raffaele Potenza  e uditi, altresì, per le  parti l’avv. Tamburro, su delega dell’avv. Besi, e l’avv. Petronio;</p>
<p>Ritenuto che l’Amministrazione non può procedere alla demolizione degli abusi senza preventivamente esitare la domanda di sanatoria; e che pertanto l’appello si palesa fondato;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 10004/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  accoglie  l&#8217;istanza  cautelare  in primo grado.<br />
Spese al definitivo</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 05 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Raffaele Potenza</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Gaetano Trotta</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Rosario Giorgio Carnabuci</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2006 n.671</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-19-6-2006-n-671/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-19-6-2006-n-671/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-19-6-2006-n-671/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2006 n.671</a></p>
<p>Vito Carella – Presidente, Giuseppe Chinè – Estensore. Turist Calabria s.r.l. (avv. C. Truscelli) c. Comune di Praia a Mare (avv. E. Procaccini, A. Mainente e E. Romano), Responsabile U.T. del Comune di Praia a Mare (n.c.). non appartiene alla cognizione del g.a. il ricorso con il quale il ricorrente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-19-6-2006-n-671/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2006 n.671</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-19-6-2006-n-671/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2006 n.671</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vito Carella – Presidente, Giuseppe Chinè – Estensore.<br /> Turist Calabria s.r.l. (avv. C. Truscelli) c. Comune di Praia a Mare (avv. E. Procaccini, A. Mainente e E. Romano), Responsabile U.T. del Comune di Praia a Mare (n.c.).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non appartiene alla cognizione del g.a. il ricorso con il quale il ricorrente chiede la declaratoria del diritto a scaricare i reflui del villaggio turistico di sua proprietà nei tratti della rete fognaria pubblica</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Giurisdizione e competenza – Società proprietaria di un villaggio turistico – Scarico dei reflui nella rete fognaria pubblica – Diritto – Declaratoria – Ricorso &#8211; E’ inammissibile per difetto di giurisdizione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso con il quale il ricorrente chiede al TAR di pronunciare la declaratoria del suo diritto a scaricare i reflui del villaggio turistico di sua proprietà nei tratti della rete fognaria pubblica, perché tale pretesa non può essere ricondotta all’ambito applicativo dell’art. 34, d.lg. 31 marzo 1998 n.80, nel testo risultante dall’intervento di C. cost. n. 204 del 2004.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria,<br />
Catanzaro &#8211; Sezione Seconda</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Dr. Vito CARELLA – Presidente <br />
Dr. Pierina BIANCOFIORE – Giudice <br />
Dr. Giuseppe CHINE’ – Giudice rel.</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
sul ricorso n. 811/2004 proposto da <br />
<b>Turist Calabria S.r.l</b>., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Carmelina Truscelli,  elettivamente domiciliata in Catanzaro, v. M. Greco n. 1, presso lo studio dell’avv. Francesco Tiani,</p>
<p align=center> contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il<b> Comune di Praia a Mare,</b> in persona del Sindaco pro-tempore,  rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesto Procaccini, Agostino Mainente e Enrico Romano, elettivamente domiciliato in Catanzaro v. G. Cannoni n. 43, presso lo studio dell’avv. Francesco Sacchi,</p>
<p>nei confronti di<br />
<b>Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Praia a Mare</b>, n.c.g.,</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; del provvedimento prot. 228 del 23.03.2004, con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune resistente ha disposto la sospensione del procedimento amministrativo avente ad oggetto: “Allaccio fognario del Villaggio Turistico La Mantinera propriet<br />
&#8211; della comunicazione prot. 248 del 27.03.2004, con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune resistente invita la ricorrente ad ottemperare alla installazione di contatori di acqua potabile ed “a giustificare anomali consumi degli anni passati,<br />
&#8211; del provvedimento prot. 5116/1 del 14.09.2004, con cui il Responsabile del Settore Tecnico e del Settore Tributi del Comune resistente comunicava alla ricorrente “di dover procedere, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, alla sospens<br />
&#8211; del provvedimento prot. 8676/1 del 26.08.2004, con cui il Responsabile del settore Tecnico del Comune resistente ha contestato l’istanza di allacciamento alla pubblica fognatura presentata dalla Turist Calabria S.r.l., subordinandola ad una pluralità di<br />
<br />
per l’accertamento<br />
del diritto della società ricorrente a scaricare i reflui del Villaggio Turistico “La Mantinera” nei tratti della rete fognaria pubblica siti in via Marasco ed in via Falcone;</p>
<p>e per la condanna<br />
del Comune di Praia a Mare al risarcimento di tutti i danni arrecati alla ricorrente in virtù degli atti impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso introduttivo, con i relativi allegati;<br />
Visto il ricorso per motivi aggiunti depositato il 23.09.2004, con i relativi allegati;<br />
Viste la memorie difensive dell’Amministrazione, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del 7 aprile 2006 il giudice relatore, dr. Giuseppe Chiné;<br />
Uditi gli avvocati delle parti costituite come da relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società ricorrente, proprietaria del villaggio turistico “La Mantinera” sito nel Comune di Praia a Mare, avendo appreso dell’avvenuta ultimazione dei lavori, finanziati con fondi comunitari, di realizzazione dei tratti di rete fognaria siti nelle vie Marasco e Falcone, entrambe strade adiacenti le mura perimetrali del predetto villaggio turistico, chiedeva all’Amministrazione comunale di ottenere l’autorizzazione all’allaccio alla pubblica fognatura.<br />
Nell’inerzia dell’Amministrazione, con note in date 3 e 4.02.2004, la ricorrente sollecitava una risposta positiva da parte del Comune di Praia a Mare.<br />
Per tutta risposta, con nota prot. 228 del 23.03.2004, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale sospendeva il procedimento di rilascio dell’autorizzazione all’allaccio alla pubblica fognatura; con successiva nota prot. 248 del 27.03.2004, il medesimo Responsabile invitava la Turist Calabria S.r.l. ad installare contatori di acqua potabile per ogni unità recettiva o per fabbricati, a giustificare gli anomali consumi degli anni passati e le ragioni per le quali si richiede l’allaccio all’impianto fognario pubblico.<br />
Tali ultime note veniva entrambe impugnate dalla Turist Calabria S.r.l. con il presente ricorso introduttivo, la quale ne chiedeva l’annullamento e la sospensione in via cautelare sulla base di una pluralità di censure. Con il medesimo atto veniva chiesto al Tribunale di accertare il diritto della ricorrente ad ottenere l’allaccio alla pubblica fognatura, nonché di condannare il Comune di Praia a Mare al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente.<br />
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente, instando per l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del proposto gravame.<br />
Con ordinanza n. 459/2004 dell’8.07.2004, il Collegio accoglieva la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati.<br />
In data 23.09.2004, la ricorrente depositava presso la Segreteria del T.A.R. motivi aggiunti, con i quali chiedeva l’annullamento e la sospensione in via cautelare di ulteriori due note provenienti dall’Amministrazione, e segnatamente delle note prot. 5116/1 del 14.09.2004, con cui il Responsabile del Settore Tecnico e del Settore Tributi del Comune resistente comunicava alla ricorrente “di dover procedere, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, alla sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile comunale”  , e prot. 8676/1 del 26.08.2004, con cui il Responsabile del settore Tecnico del Comune resistente contestava l’istanza di allacciamento alla pubblica fognatura presentata dalla Turist Calabria S.r.l., subordinandola ad una pluralità di condizioni. Con i medesimi motivi aggiunti, la ricorrente reiterava la domanda di risarcimento dei danni già proposta con il ricorso introduttivo.<br />
Con ordinanza n. 567/2004 del 7.10.2004, il Collegio respingeva la domanda cautelare degli atti impugnati con i motivi aggiunti. <br />
All’udienza del 7 aprile 2006, sentiti i difensori come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.  Sia il ricorso introduttivo, sia quello per motivi aggiunti si palesano inammissibili per difetto di giurisdizione.<br />
2.1 Con il ricorso introduttivo, la Turist Calabria S.r.l. ha invero impugnato le note comunali, rispettivamente prot. 228 del 23.03.2004 e prot. 248 del 27.03.2004, con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha comunicato: a) la sospensione del procedimento attivato sull’istanza di allaccio alla rete fognaria pubblica presentata dalla ricorrente, essendo state registrate anomalie costruttive che non avrebbero consentito un corretto funzionamento della condotta fognaria interessata dall’allaccio (nota prot. 228); b)  l’incongruità dei consumi di acqua potabile registrati nel quinquennio a carico del villaggio turistico “La Mantinera” rispetto alla dichiarata presenza stagionale di 2.500 villeggianti, e l’esigenza dell’installazione di contatori per ciascuna unità abitativa presente nel villaggio utili ad un più efficace controllo dei consumi di acqua potabile. <br />
Dalla lettura complessiva del ricorso si evince che la Turist Calabria S.r.l. lamenta non solo l’illegittimità degli atti impugnati, bensì l’illiceità del comportamento tenuto dal Comune di Praia a Mare nei rapporti con la ricorrente, che non è stata posta in condizioni di scaricare i reflui provenienti dall’attività turistico – ricettiva svolta nel villaggio “La Mantinera” nella pubblica fognatura, nei tratti adiacenti di via Marasco e di via Falcone.<br />
Secondo la prospettazione della ricorrente, il proposto gravame rientrerebbe pertanto nell’alveo della sfera di giurisdizione esclusiva attribuita al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 34 del d. lgv. n. 80/1998.<br />
2.2 Ritiene il Collegio che la tesi della ricorrente non possa essere condivisa.<br />
La controversia introdotta con l’odierno gravame ha ad oggetto la spettanza alla Turist Calabria S.r.l. del preteso diritto soggettivo ad ottenere l’allaccio alla pubblica fognatura del villaggio turistico “La Mantinera”, tant’è che essa chiede espressamente al Tribunale di pronunciare “la declaratoria del diritto della ricorrente a scaricare i reflui del Villaggio Turistico “La Mantinera” nei tratti della rete fognaria pubblica siti in via Marasco ed in via Falcone”  . <br />
Tale pretesa non può essere ricondotta all’ambito applicativo dell’art. 34 del d. lgv. n. 80/1998, nel testo risultante dall’intervento di C. Cost. n. 204/2004.<br />
Ed invero, la giurisdizione esclusiva disegnata dalla norma ingloba le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia edilizia ed urbanistica, laddove per urbanistica si intende  qualsiasi aspetto dell’uso del territorio. In tale alveo, in seguito alla pronuncia resa da C. Cost. n. 204/2004, i cui contenuti sono stati chiariti dalla successiva C. Cost. n. 191/2006, non rientrano più i comportamenti affatto svincolati dall’esercizio di potestà amministrative riconosciute dalla fonte primaria al soggetto pubblico, mentre sono attratti dalla sfera di giurisdizione esclusiva prevista dalla legge i comportamenti che configurano esecuzione o attuazione di provvedimenti amministrativi e sono quindi riconducibili all’esercizio di potestà pubblicistiche.  <br />
Traslando i superiori principi alla presente controversia, se ne desume che gli atti impugnati ed i comportamenti contestati dalla ricorrente non costituiscono espressione di “uso del territorio”  , nel significato enunciato dall’art. 34, 2° comma, d. lgv. n. 80/1998, di talché fuoriescono dall’ambito applicativo della norma attributiva della giurisdizione esclusiva.<br />
Ed invero, gli atti impugnati e i comportamenti contestati dalla ricorrente attengono alla pretesa della ricorrente medesima di scaricare i reflui del villaggio turistico “La Mantinera” nella pubblica fognatura, nonché alla gestione del rapporto di utenza concernente l’erogazione di acqua potabile presso il predetto villaggio turistico. Più in particolare, la ricorrente chiede al Tribunale di accertare l’inconferenza delle asserzioni addotte dal Comune per rifiutare l’allaccio alla pubblica fognatura (nota prot. 228/04) nonché l’inesistenza di un obbligo di installazione di contatori per ciascuna unità abitativa del villaggio (nota prot. 248/04). Trattasi di questioni che esulano dalla sfera di giurisdizione esclusiva disegnata dall’art. 34 d. lgv. n. 80/1998, e che non possono farsi rientrare nella generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, non venendo in rilievo interessi legittimi, bensì- come già sopra evidenziato – diritti soggettivi dell’utente.<br />
2.3 Né la presente controversia può essere ricondotta alla giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici prevista dall’art. 33 d. lgv. n. 80/1998.<br />
Anche quest’ultima norma è stata riscritta da C. Cost. n. 204/2004, di talché attualmente, per quanto quivi rileva, sono devolute alla giurisdizione esclusiva le sole controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Tra tali controversie non rientrano certamente quelle tra ente gestore del servizio pubblico ed utenti le quali, concernendo diritti soggettivi, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.<br />
3.1 Del pari inammissibile, per difetto di giurisdizione, si palesa il ricorso per motivi aggiunti.<br />
3.2 Con tale ricorso, la Turist Calabria S.r.l. ha impugnato le note prot. 8676/1 del 26.08.2004 e prot. 5116/1 del 14.09.2004, con cui il Comune resistente, rispettivamente, ha contestato il diritto della ricorrente di scaricare i reflui del villaggio turistico nella pubblica fognatura ed ha disposto la sospensione per morosità dell’utenza idrica, invitando la ricorrente a pagare dei canoni rimasti insoluti. <br />
Alla luce degli argomenti già spesi, è pertanto evidente l’assenza di giurisdizione in capo al giudice amministrativo, che non può quindi prendere cognizione della controversia.<br />
4. Per la natura e la novità delle questioni scrutinate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro &#8211; Sez. II – dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione, nei termini meglio precisati in motivazione. <br />
Compensa integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 7 aprile 2006.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-19-6-2006-n-671/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2006 n.671</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2004 n.671</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-3-2004-n-671/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Radesi – Est. Colombati Consorzio Formazione Volterra &#8211; Società Consortile a.r.l. (Avv. Domenico Iaria) c/ Comune di Volterra (Avv. Calogero Narese) la concessione edilizia gratuita richiede che si tratti di opere pubbliche o di pubblico interesse e che ne siano destinatari enti pubblici o soggetti aventi un collegamento giuridicamente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-3-2004-n-671/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2004 n.671</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-3-2004-n-671/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2004 n.671</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Radesi – Est. Colombati<br /> Consorzio Formazione Volterra &#8211; Società Consortile a.r.l. (Avv. Domenico Iaria) c/ Comune di Volterra (Avv. Calogero Narese)</span></p>
<hr />
<p>la concessione edilizia gratuita richiede che si tratti di opere pubbliche o di pubblico interesse e che ne siano destinatari enti pubblici o soggetti aventi un collegamento giuridicamente rilevante con l&#8217;amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia urbanistica – contributo concessorio ex art. 9, l. 10/1977 – esenzione – ente istituzionalmente competente – nozione</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 9, lettera f), della legge n. 10/77 subordina la gratuità della concessione edilizia ad un requisito oggettivo ed uno soggettivo: deve trattarsi di opere pubbliche o di interesse pubblico da cui la collettività possa trarre un utile ovvero la cui fruizione in via diretta o indiretta soddisfi interessi generali; destinatari del beneficio sono in prima battuta gli enti pubblici, per loro natura “istituzionalmente competenti”, ma anche altri soggetti che non agiscono per esclusivo scopo lucrativo e che hanno un collegamento giuridicamente rilevante con l’amministrazione, sì da rafforzare  l’azione del soggetto pubblico per la cura degli interessi generali. (Nella fattispecie si è riconosciuta la natura di ente istituzionalmente competente ad una società consortile costituita dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, dalla Fondazione Cassa di risparmio di Volterra s.p.a. e dalla Cassa di risparmio di Volterra s.p.a., al fine di realizzare e gestire un centro di alta formazione universitaria e post-universitaria).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del prof. Duccio M. Traina “Ente istituzionalmente competente” e gratutità della concessione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La concessione edilizia gratuita richiede che si tratti di opere pubbliche o di pubblico interesse e che ne siano destinatari enti pubblici o soggetti aventi un collegamento giuridicamente rilevante con l&#8217;amministrazione</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DE POPOLO ITALIANO </center></b></p>
<p><center><b>Il Tribunale Amministrativo della Toscana</center></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><center><b>S E N T E N Z A</center></b></p>
<p>sul ricorso n.1936/2002 proposto dal<br />
<b>CONSORZIO FORMAZIONE VOLTERRA &#8211; Società Consortile a r.l</b> &#8211;  in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Domenico Iaria ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Firenze, Via Rondinelli n. 2;</p>
<p><center>c o n t r o</center></p>
<p>&#8211; il <b>COMUNE DI VOLTERRA</b>, in persona del Sindaco pro-tempore,costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Calogero Narese ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Firenze, Via dell&#8217;Oriuolo n. 20;</p>
<p>P E R   L ‘ A N N U L L A M E N T O</p>
<p>&#8211; della non debenza da parte del Consorzio Formazione Volterra del contributo per il rilascio della Concessione Edilizia, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 3 e 9 lett. f della legge 28 gennaio 1977 n. 10, in relazione alla ristrutturazione urb</p>
<p>nonchè, ove occorrendo, per l&#8217;annullamento<br />
della determinazione del Comune di Volterra del 30 maggio 2002 prot. n. 8615 relativa al &#8220;Pagamento del contributo per il rilascio della Concessione edilizia ai sensi della L. 28-01-1977 n. 10; Determinazione dell&#8217;importo&#8221;,  con cui il Comune di Volterra ha determinato l&#8217;importo del contributo che il Consorzio Formazione Volterra avrebbe dovuto corrispondere per il rilascio della concessione Edilizia, in €612.786,97, nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;<br />
Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza dell&#8217;11 dicembre 2003 &#8211; relatore il Consigliere Marcella Colombati -,   gli avv.ti S. Nocentini delegato da D. Iaria e D. Benussi delegato da C. Narese;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>F A T T O</center></b></p>
<p>Con ricorso notificato il 17.9.2002 il Consorzio formazione Volterra – società consortile a r. l., in persona del legale rappresentante, ha chiesto: a) l’accertamento della non debenza del contributo per il rilascio della concessione edilizia (artt. 3 e 9, lettera f, della legge n. 10/77) in relazione alla ristrutturazione urbanistica per la trasformazione di un complesso, già a destinazione artigianale, in strutture didattiche e ricettive per la formazione della Scuola superiore e di perfezionamento S. Anna di Pisa; b) ove occorrendo, l’annullamento della nota del Dirigente del Comune di Volterra n. 8615 del 30.5.2002 relativa alla determinazione dell’importo del  contributo.<br />
Premette che la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, la Fondazione Cassa di risparmio di Volterra s.p.a. e la Cassa di risparmio di Volterra s.p.a. avevano stipulato il 23.7.1999 una convenzione quadro di cooperazione scientifica e formativa al fine di consentire la realizzazione di un centro di alta formazione universitaria e post-universitaria in Volterra utilizzando un immobile da ristrutturare di proprietà della Cassa di risparmio di Volterra s.p.a.; che sul piano di recupero dell’area in cui insiste l’immobile la Commissione urbanistica comunale il 15.10.1999 aveva espresso parere favorevole, richiedendo la previa stipula, tra la Cassa di risparmio richiedente e il Comune, di “vincolo d’uso registrato finalizzato al mantenimento della destinazione d’uso pubblica o di interesse pubblico degli immobili soggetti al piano di recupero”; che tale mantenimento di destinazione era stato richiesto anche dal Sindaco il 9.11.1999; che il Consiglio comunale di Volterra, con delibera n. 80/2000, aveva approvato il piano di recupero e la variante al P.R.G. per effetto della quale il terreno risultava inserito come area per attrezzature di pubblico interesse “F” e destinato a strutture ricettive per la formazione e lo svolgimento di attività culturali e ricreative; che nel 2001 la Cassa di risparmio aveva presentato il necessario progetto di ristrutturazione urbanistica, che aveva ricevuto il parere favorevole della Commissione edilizia.<br />
Informa quindi che il 13.9.2001 i tre soggetti anzidetti (Scuola superiore, Fondazione e Cassa di risparmio) hanno costituito il Consorzio formazione Volterra, soc. consortile a r. l., senza scopo di lucro (art. 3 dello Statuto); che al nuovo soggetto giuridico la Cassa di risparmio s.p.a. ha conferito l’immobile interessato dall’intervento; che il 21.9.2001 è stato stipulato un “protocollo d’intesa” tra la Regione Toscana, la Provincia di Pisa, il Comune di Volterra, la Scuola superiore, la Cassa di risparmio e la Fondazione, con il quale è stata decisa la realizzazione della Scuola internazionale di alta formazione da parte del Consorzio; che il progetto è stato ammesso dalla regione Toscana al finanziamento quale progetto pubblico infrastrutturale meritevole dei contributi comunitari; che il Consorzio ha comunicato al Comune di Volterra di subentrare nel procedimento alla originaria istante Cassa di risparmio e ha chiesto il rilascio in suo favore della concessione edilizia, con  contestuale  istanza di esenzione dagli oneri di urbanizzazione ai sensi dell’art. 9, lettera f), della legge n. 10/77, istanza quest’ultima disattesa dal Comune.<br />
Avverso la determinazione comunale formula motivi di violazione e falsa applicazione dell’art. 9, lettera f), della legge n. 10/77 e di violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, sostenendo che, se l’opera è destinata  a soddisfare un pubblico interesse e il soggetto realizzatore non persegue fini di lucro, non è rilevante la natura privata del soggetto ai fini dell’esenzione; inoltre le argomentazioni che sostenevano la richiesta di esonero non sono state nemmeno prese in considerazione dal Comune.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Volterra, opponendosi al ricorso ed eccependo preliminarmente la inammissibilità per acquiescenza, avendo il Consorzio, nel ritirare la concessione edilizia, espressamente dichiarato di obbligarsi all’osservanza di tutte le prescrizioni, ivi compreso il calcolo dei contributi concessori.<br />
Con successive memorie le parti hanno ribadito le rispettive tesi difensive.<br />
Con ordinanza n. 1166/02 è stata accolta l’istanza cautelare.<br />
All’udienza dell’ 11.12.2003 la causa è passata in decisione.</p>
<p><center><b>D I R I T T O</center></b></p>
<p>La questione controversa concerne l’applicabilità dell’art. 9, lettera f), della legge n. 10/77  ad un progetto di ristrutturazione urbanistica per la realizzazione di un centro di alta formazione universitaria e post-universitaria da parte del Consorzio richiedente la concessione edilizia.<br />
La norma, com’è noto, prevede l’esenzione dai contributi di concessione di cui all’art. 3 della legge n. 10/77 “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti…”. Nei riguardi di tale previsione si contrappongono due tesi: quella del Consorzio ricorrente, che sostiene che nella fattispecie ricorrono i requisiti soggettivi ed oggettivi per la sua applicazione, e quindi l’esonero dal contributo, e quella del Comune che nega invece che un soggetto privato, non collegato all’ente pubblico con un rapporto concessorio, possa essere destinatario del beneficio; entrambi citano giurisprudenza a sostegno delle loro ragioni.<br />
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione, proposta dal Comune, di inammissibilità del ricorso, avendo il Consorzio ricorrente fatto acquiescenza, al momento del ritiro della concessione edilizia, all’obbligo di corrispondere i relativi oneri contributivi. L’eccezione è infondata alla luce della pacifica giurisprudenza che   ha escluso che ricorra il requisito della univoca manifestazione di volontà dell’interessato ad accettare le statuizioni di un determinato provvedimento amministrativo e quindi a rinunciare all’esperimento della tutela giurisdizionale quando, al momento del ritiro della concessione edilizia, non avanzi riserva alcuna circa la debenza degli oneri concessori perché tale comportamento risponde all’esigenza di dare avvio senza indugi all’opera edilizia e le posizioni che si determinano in conseguenza del rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione dell’opera sono di diritto soggettivo, come quella di non pagare un contributo eccedente o non dovuto (Cons. di Stato, V, nn. 296/96 e 108/91).<br />
Tornando al merito della controversia, il Collegio è a conoscenza della giurisprudenza anche di questo Tar che si è formata sull’applicabilità in concreto della previsione di cui all’art. 9, lettera f) richiamato, ma ritiene nella presente fattispecie di aderire al precedente di cui a Cons. di Stato, V, n. 849/99, che ha trattato e deciso in senso favorevole al ricorrente una fattispecie molto simile a quella ora all’esame.<br />
L’art. 9, lettera f), della legge n. 10/77 subordina la gratuità della concessione ad un requisito oggettivo ed uno soggettivo: deve trattarsi di opere pubbliche o di interesse pubblico da cui la collettività possa trarre un utile ovvero la cui fruizione in via diretta o indiretta soddisfi interessi generali; destinatari del beneficio sono in prima battuta gli enti pubblici, per loro natura “istituzionalmente competenti”, ma anche altri soggetti che non agiscono per esclusivo scopo lucrativo e che hanno un collegamento giuridicamente rilevante con l’amministrazione, sì da rafforzare  l’azione del soggetto pubblico per la cura degli interessi generali.<br />
Nella specie ricorrono sia il requisito oggettivo sia quello soggettivo.<br />
Sul piano oggettivo è pacifico che il centro di alta specializzazione e i servizi da esso offerti sono destinati a una pluralità di soggetti privati in vista della formazione professionale di personale qualificato nella ricerca, nelle scienze applicate, nell’innovazione tecnologica e organizzativa (cfr. art. 3 atto costitutivo del Consorzio), concorrendo all’innalzamento dei livelli qualitativi del sistema formativo della Toscana in piena aderenza con gli indirizzi della politica formativa della Regione e ad integrazione dell’azione pubblica (cfr. Protocollo d’intesa fra la Regione toscana e altri enti pubblici e privati – doc. 10 depositato dal ricorrente); il progetto è stato inserito tra quelli selezionati e ammessi al cofinanziamento statale e comunitario, quali progetti infrastrutturali “attuati da soggetti pubblici, equiparati a soggetti pubblici o facenti funzione dell’ente pubblico” (delibera regionale n. 774/2001 &#8211; doc. 11); quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante per affermare la ricorrenza anche del requisito soggettivo di cui si parlerà in prosieguo.<br />
Come è stato rilevato nel precedente giurisprudenziale richiamato, il connubio impresa-attività di ricerca e di formazione soprattutto a livello universitario è un modello di sempre più frequente applicazione e, lungi dal comprimere l’interesse pubblico, ne garantisce la più completa realizzazione secondo moduli più elastici ed efficienti volti al potenziamento scientifico e professionale e al miglioramento delle strutture esistenti.<br />
Ad ulteriore conforto della destinazione pubblicistica impressa all’opera, si richiamano: a) la delibera C.C. n. 80/2000 con la quale il Comune ha approvato il Piano di recupero dell’area in conformità alla variante appositamente adottata che ha impresso alla zona la destinazione ad attrezzature per pubblico interesse “F”, con lo specifico vincolo che le strutture mantengano la destinazione di uso pubblico o di interesse pubblico; b) la delibera G.R. n. 774/2001 che ha dettato le direttive per l’ammissione ai finanziamenti di “progetti  infrastrutturali pubblici o realizzati per conto dell’ente pubblico” (doc. 11); c) il decreto regionale n. 102/2002 che definisce l’intervento come di carattere strategico per lo sviluppo regionale o territoriale (doc. 12)<br />
Sul piano soggettivo, deve in primo luogo sottolinearsi che il Consorzio è composto   da un ente pubblico (Scuola superiore S. Anna di Pisa), da un ente caratterizzato da elementi pubblicistici (Fondazione della Cassa di risparmio) e da un ente privato (Cassa di risparmio di Volterra s.p.a.); i primi due enti detengono la maggioranza del capitale sociale; il Consorzio non ha scopo di lucro. Tali aspetti prevalgono sulla natura formalmente privata del Consorzio medesimo. Inoltre esso è divenuto proprietario dell’area che gli è stata conferita dalla Cassa di risparmio di Volterra s.p.a.  a titolo di quota societaria. Ancora, i sopra rilevati aspetti d’ordine oggettivo confermano l’esistenza di un collegamento funzionale tra il Consorzio e la Regione e gli altri enti pubblici coinvolti (“progetto realizzato per conto dell’ente pubblico”), collegamento rafforzato anche dalla coerente destinazione urbanistica dell’area e dal vincolo specifico.<br />
I tratti pubblicistici del Consorzio appaiono anche più marcati rispetto a quelli del concessionario di opera pubblica, che mira di regola alla realizzazione di un interesse lucrativo e che pure è stato dalla giurisprudenza assorbito nell’ambito di applicazione dell’art. 9, lettera f), della legge n. 10/77.<br />
Il ricorso pertanto merita accoglimento e deve dichiararsi la non debenza da parte del Consorzio dei contributi di urbanizzazione richiesti dal Comune, con il conseguente annullamento della nota del Comune di Volterra n. 8615/2002.<br />
In relazione alla peculiarità della vicenda, le spese processuali possono essere compensate.</p>
<p><center><b>P. Q. M.</center></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l&#8217;effetto, dichiara la non debenza, da parte del Consorzio ricorrente, delle somme richieste a titolo di oneri di concessione edilizia ed annulla il provvedimento comunale impugnato; spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, l&#8217;11 dicembre 2003, dal Tribunale Amministrativo <br />Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
D.ssa Angela RADESI &#8211; Presidente f.f.<br />
D.ssa Marcella COLOMBATI &#8211; Consigliere est.<br />
Dott. Saverio ROMANO &#8211; Consigliere<br />
F.to Angela Radesi<br />
F.to Marcella Colombati<br />
F.to Mara Vagnoli &#8211; Collaboratore di Cancelleria</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 MARZO 2004<br />
Firenze, lì 11 MARZO 2004</p>
<p>Il Collaboratore di Cancelleria <br />     F.to Mara Vagnoli</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-3-2004-n-671/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2004 n.671</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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