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	<title>6694 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6694 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2010 n.6694</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-9-2010-n-6694/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-9-2010-n-6694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2010 n.6694</a></p>
<p>Pres. Trovato – Est. Amicuzzi ICOGEN S.r.l. (Avv. R. Barberis) c/ Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari Regione Liguria (Avv. P. Alberti) + altri sulla valutazione della moralità professionale dell&#8217;Amministratore cessato dalla carica condannato con sentenza definitiva e sui presupposti della dissociazione della concorrente 1. Contratti P.A. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-9-2010-n-6694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2010 n.6694</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-9-2010-n-6694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2010 n.6694</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Trovato – <i>Est.</i> Amicuzzi<br /> ICOGEN S.r.l. (Avv. R. Barberis) c/ Azienda Regionale per i<br /> Servizi Scolastici ed Universitari Regione Liguria (Avv. P. Alberti)<br /> + altri</span></p>
<hr />
<p>sulla valutazione della moralità professionale dell&#8217;Amministratore cessato dalla carica condannato con sentenza definitiva e sui presupposti della dissociazione della concorrente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti P.A. – Gara – Moralità professionale – Condanne penali –  Gravità &#8211; Valutazione – Necessità.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara &#8211;  Moralità professionale – Condanne penali – Gravità – Valutazione – Criteri &#8211; Discrezionalità della P.A. –Sussiste &#8211; Ragioni.	</p>
<p>3. Contratti P.A. &#8211;  Gara – Moralità professionale – Condanne penali – Valutazione &#8211; Attività professionale – Necessità.	</p>
<p>4. Contratti della P.A. &#8211;  Gara –  Moralità professionale – Condanna per reato edilizio – Esclusione – Illegittimità – Ragioni.<br />
5. Contratti della P.A. – Gara – Moralità professionale &#8211; Condanne penali -Amministratore cessato &#8211; Dissociazione dalla condotta penalmente rilevante – Configurabilità – Causa civile di responsabilità – Necessità – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La mera sussistenza di una condanna definitiva per reati astrattamente incidenti sulla moralità professionale non vale ad integrare la causa di esclusione di cui all’art. 38 co. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006, occorrendo una concreta valutazione della gravità di tali precedenti.	</p>
<p>2. Nelle procedure di gara, la valutazione del requisito di moralità professionale e il giudizio sulla gravità dei reati diversi da quelli indicati dall’art. 45, prg. 2 Direttiva 2004/28CE, è rimessa soltanto alla Stazione appaltante, che in assenza di parametri normativi fissi e predeterminati, deve tenere in considerazione le caratteristiche dell’appalto, il tipo di condanna, la natura e le concrete modalità di commissione del reato.   	</p>
<p>3. Ai fini della inidoneità morale dell’amministratore cessato dalla carica occorre la dimostrazione che il reato concretamente commesso sia connesso con l’attività professionale da esso svolta (nella specie il Giudice ha affermato che in relazione al reato edilizio commesso dall’ex legale rappresentante a nulla vale la circostanza che l’appalto ha ad oggetto un’attività edilizia consistente in lavori di costruzione di edifici, essendo la stessa assolutamente inidonea a dimostrare che il reato edilizio commesso fosse connesso con l’attività professionale da esso a suo tempo svolta).	</p>
<p>4. Non comporta l’esclusione del concorrente dalla partecipazione ad una gara la condanna subita per reato edilizio (nella specie si tratta di violazione delle norme in materi di controllo dell’attività urbana edilizia ex art. 20 L. n. 47/1985) da un proprio Amministratore cessato dalla carica, atteso che tale reato non appare incidente sulla moralità professionale e pertanto non integra i presupposti di cui all’art. 38 co. 1 lett. c) D.lgs. 163/2006. 	</p>
<p>5. Il concorrente ad una gara d’appalto di opere pubbliche, al fine di dimostrare di avere adottato le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di un cessato legale rappresentante, può limitarsi a dichiarare che quest’ultimo si è dimesso dall’incarico e che l’impresa ne ha preso atto, purchè risulti da verbale dell’assemblea della società, oppure da altro atto in cui si a chiaramente indicata la volontà di dissociazione, senza necessità che tale volontà, per essere idoneamente dimostrata, debba essere suffragata anche dalla prova dell’instaurazione di una causa civile di responsabilità nei confronti dell’ex legale rappresentante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 06694/2010 REG.DEC.<br />	<br />
N. 01209/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1209 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>ICOGEN s.r.l.</b>, con sede in Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di mandataria della costituenda associazione di imprese con la ditta GIARDINA Gioachino, in persona dell’omonimo legale rappresentante, con sede in Canicattì, rappresentati e difesi dall’avv. Riccardo Barberis, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Antonio Pollaiolo; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>A.R.S.S.U. – AZIENDA REGIONALE per i SERVIZI SCOLASTICI ed UNIVERSITARI</b> della Regione Liguria, in persona del legale rappresentate pro tempore, anche appellante incidentale, rappresentato e difeso dall’avv. Piergiorgio Alberti, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via G. Carducci, n. 4; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</b></i>A<b>.T.I. GENNARO COSTRUZIONI s.r.l. e ISIR IMPIANTI s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;	</p>
<p><b>A.T.I. MANUSIA RESTAURI MONUMENTALI s.r.l., SICOP s.r.l. e CAPARELLI IMPIANTI s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; <br />	<br />
<i><b><br />	<br />
per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza n. 1917/2008 del 30 ottobre 2008 del T.A.R. Liguria, di reiezione del ricorso proposto dalla costituenda associazione di imprese ICOGEN s.r.l e Giardina Gioachino per l’annullamento del provvedimento della A.R.S.S.U. di Genova, di ammissione dell’ATI Manusia Restauri Monumentali s.r.l., SICOP s.r.l. e Caparelli Impianti s.r.l. alla gara per l&#8217;appalto dei lavori di &#8220;restauro e risanamento conservativo dell&#8217;ex convitto e Istituto scolastico San Nicola sito in Genova &#8211; Salita della Madonetta &#8211; da destinare a residenza per studenti universitari&#8221;, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara a favore dell&#8217;ATI Gennaro Costruzioni s.r.l. &#8211; Isir Impianti s.r.l. e dei verbali di gara (nella parte in cui è stata ammessa detta A.T.I. Manusia &#8211; SICOP &#8211; Caparelli);<br />	<br />
nonché per il risarcimento del danno nella misura da quantificare in corso di giudizio e per la condanna dell’Amministrazione committente al rimborso del contributo unificato in favore dell’appellante;<br />	<br />
inoltre, a seguito di appello incidentale dell’A.R.S.S.U. Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari della Regione Liguria, per l’annullamento della citata sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di inammissibilità del predetto ricorso di primo grado sollevate da essa A.R.S.S.U. nei propri atti difensivi.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio e di appello incidentale dell’A.R.S.S.U. Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari della Regione Liguria;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore, nella udienza pubblica del 9.3.2010, il Consigliere Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Barberis ed Alberti;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ICOGEN s.r.l., quale mandataria capogruppo della costituenda A.T.I. con la ditta Giardina Gioachino, ha partecipato alla gara indetta dall’A.R.S.S.U di Genova per l&#8217;appalto dei lavori di &#8220;restauro e risanamento conservativo dell&#8217;ex convitto e Istituto scolastico San Nicola sito in Genova &#8211; Salita della Madonetta &#8211; da destinare a residenza per studenti universitari&#8221;.<br />	<br />
A seguito della acquisizione di copia della documentazione presentata dai concorrenti detta società è venuta a conoscenza della circostanza che tra gli allegati alla dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni della impresa SICOP s.r.l., partecipante alla gara in qualità di mandante dell’A.T.I. con Manusia Restauri Monumentali s.r.l. e Caparelli Impianti s.r.l., era contenuta la dichiarazione che nei confronti di un amministratore unico e legale rappresentante in carica dal 5.1.2006 al 6.9.2006 (cessato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando), era stata emessa sentenza di condanna irrevocabile per violazione delle norme in materia di controllo dell’attività urbana edilizia ex art. 20 della L. n. 47 del 1985 e che erano stati adottati al riguardo i seguenti atti di dissociazione dalla condotta sanzionata: “comunicazione di dissociazione con nota de 24.10.2006 e contenzioso in via di instaurazione per risarcimento e responsabilità”.<br />	<br />
La ICOGEN s.r.l., ha quindi proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Liguria per l’annullamento del provvedimento di ammissione alla gara di detta A.T.I. SICOP &#8211; Manusia &#8211; Caparelli, nonché del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto all&#8217;ATI Gennaro Costruzioni s.r.l. &#8211; Isir Impianti s.r.l. e dei verbali di gara in parte qua, deducendo che la graduatoria era stata formata illegittimamente, non essendo stata intrapresa, in relazione a detta condanna penale definitiva dell’ex amministratore unico della prima di dette ATI, una formale azione giudiziale di responsabilità, atta a dimostrare la sussistenza del requisito della dissociazione.<br />	<br />
Con detta sentenza il citato T.A.R. ha respinto il ricorso nella considerazione che la dedotta ostatività della condanna per reato edilizio subita dal citato ex amministratore unico alla partecipazione alla gara dell’ATI intimato non integrava i presupposti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
Con l’atto di appello è stata censurata la sentenza sopra indicata per i seguenti motivi:<br />	<br />
1.- Vizio di ultrapetizione della sentenza del TAR Liguria. Erroneità della sentenza di primo grado per errore nella ricostruzione dei fatti di gara ed erronea valutazione della fattispecie in fatto ed in diritto.<br />	<br />
2.- Sono stati poi riportati i motivi di impugnazione formulati nel giudizio di primo grado, cioè: Violazione del bando di gara e disciplinare. Violazione dell’art. 38, lettera c), del D. Lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999. Eccesso di potere per mancanza dei presupposti di fatto del provvedimento amministrativo di ammissione alla gara.<br />	<br />
3.- E’ stata infine dedotta la infondatezza della eccezione formulata dalla controparti nel corso del giudizio di primo grado, di tardivo deposito del ricorso presso la Segreteria del T.A.R. Liguria, atteso che esso è stato depositato il 14.10.2008, in anticipo rispetto al termine ultimo del 15.10.2008, calcolato a far tempo dalla data di perfezionamento dell&#8217;ultima notifica del gravame, eseguita il 30.9.2008.<br />	<br />
Con controricorso e appello incidentale l’A.R.S.S.U. ha eccepito la inammissibilità, la irricevibilità e la improcedibilità del gravame e comunque ne ha dedotto la infondatezza, in particolare riproponendo le eccezioni di inammissibilità formulate in primo grado, deducendo:<br />	<br />
1.- Erroneità ed illogicità della sentenza per omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità per tardivo deposito del ricorso di primo grado.<br />	<br />
2.- Erroneità ed illogicità della sentenza per omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità, per avere la parte ricorrente di primo grado impugnato solo l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, ma non quella efficace.<br />	<br />
Detta Azienda ha quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità, di irricevibilità e di improcedibilità, ovvero per la reiezione dell’appello, nonché ha chiesto, in accoglimento dell’appello incidentale, l’annullamento della citata sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di inammissibilità da essa formulate in primo grado.<br />	<br />
Con memoria depositata il 27.2.2010 l’A.R.S.S.U. resistente ha ribadito tesi e richieste. <br />	<br />
Con memoria depositata il 2.3.2010 parte ricorrente ha a sua volta ribadito tesi e richieste, precisando che la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per equivalente non avrebbe potuto essere inferiore a quanto dovuto per utile di impresa, pari al 10 % dell’importo offerto per l’esecuzione del contratto, e per risarcimento del depauperamento delle capacità tecniche ed economiche necessarie per il mantenimento della qualificazione SOA, pari al 3% dell’importo di gara.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 9.3.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.- Con il ricorso in appello, in epigrafe specificato, la ICOGEN s.r.l., quale mandataria capogruppo della costituenda A.T.I. con la ditta Giardina Gioachino, ha chiesto la riforma della sentenza n. 1917/2008 del 30 ottobre 2008 del T.A.R. Liguria (di reiezione del ricorso proposto dalla società stessa per l’annullamento del provvedimento della A.R.S.S.U., Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari della Regione Liguria, di ammissione dell’ATI Manusia Restauri Monumentali s.r.l., SICOP s.r.l. e Caparelli Impianti s.r.l. alla gara per l&#8217;appalto dei lavori di &#8220;restauro e risanamento conservativo dell&#8217;ex convitto e Istituto scolastico San Nicola sito in Genova &#8211; Salita della Madonetta &#8211; da destinare a residenza per studenti universitari&#8221;, cui l’appellante aveva partecipato, nonché del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara a favore dell&#8217;ATI Gennaro Costruzioni s.r.l. &#8211; Isir Impianti s.r.l. e dei verbali di gara, nella parte in cui è stata ammessa detta A.T.I. Manusia &#8211; SICOP &#8211; Caparelli ). Inoltre ha chiesto il risarcimento del danno (nella misura, quantificata in corso di giudizio, non inferiore a quanto dovuto per utile di impresa, pari al 10 % dell’importo offerto per l’esecuzione del contratto, e per risarcimento del depauperamento delle capacità tecniche ed economiche necessarie per il mantenimento della qualificazione SOA, pari al 3% dell’importo di gara) e la condanna dell’Amministrazione committente al rimborso del contributo unificato in favore dell’appellante.<br />	<br />
Con controricorso ed appello incidentale detta A.R.S.S.U. ha chiesto che l’appello venga dichiarato inammissibile, irricevibile, improcedibile e comunque infondato, nonché che la citata sentenza sia annullata nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate in primo grado. <br />	<br />
2.- Innanzi tutto il Collegio deve esaminare l’appello principale, perché, nell’ipotesi che lo stesso risulti infondato, dovrà essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l&#8217;appello incidentale condizionato svolto dall&#8217;appellata A.R.S.S.U. (Consiglio Stato, sez. VI, 27 luglio 2007, n. 4172).<br />	<br />
3.- Con il primo motivo di gravame è stato prospettato il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, “sotto il profilo della erronea ricostruzione dei fatti di gara”, ed è stata dedotta la erroneità della sentenza stessa sia per errore nella ricostruzione di detti fatti e nella valutazione della fattispecie in fatto ed in diritto, sia per errata qualificazione del reato edilizio oggetto della fattispecie e sia per violazione dell’art. 20 della L. n. 47 del 1985, i reati previsti nel quale sono stati ritenuti non incidenti sulla moralità professionale ai sensi dell’art. 38, I c., lettera c) del D. Lgs. n. 163 del 2006. Infine è stata censurata detta sentenza laddove ha affermato la irrilevanza della condanna riportata dall’ex legale rappresentate della SICOP s.r.l..<br />	<br />
3.1.- E’ stato asserito in primo luogo con il motivo in esame che, nel corso della gara de qua, era stata la stessa A.T.I. SICOP &#8211; Manusia &#8211; Caparelli ad evidenziare che il proprio ex legale rappresentante aveva avuto una condanna per un reato (in materia edilizia), rilevante ai fini del possesso dei requisiti di cui all’art. 38, I c., lettera c), del D. Lgs. n. 163 del 2006, tanto che la SICOP s.r.l. aveva costretto esso legale rappresentante alle dimissioni e aveva inteso dissociarsi.<br />	<br />
Nel procedimento de quo non residuava quindi alcuno spazio per la valutazione della incidenza o meno di detto reato sul possesso dei requisiti di cui a detto art. 38, I c., lettera c), del D. Lgs. n. 163 del 2006 e la ricorrente non aveva l’onere di dimostrarlo, sicché il TAR sarebbe andato oltre l’oggetto dedotto in giudizio, limitato all’accertamento della legittimità o meno della partecipazione alla gara di un soggetto che non aveva compiuto alcuna dissociazione (esperibile solo mediante la proposizione di una azione giudiziale individuabile in una causa civile di accertamento della responsabilità dell’ex legale rappresentante) dall’operato di questi.<br />	<br />
La impugnata sentenza non si sarebbe invero espressa sulla circostanza, dedotta in giudizio dalla ricorrente, che l’Amministrazione aveva illegittimamente ritenuto sufficiente una mera dichiarazione di dissociazione ai fini della partecipazione alla gara, senza verifica della proposizione delle necessarie azioni civili di responsabilità all’uopo richieste, ma avrebbe sovvertito la valutazione di rilevanza del reato effettuata dalla Committente, sostenendo che il reato edilizio non rilevava negli appalti pubblici sotto il profilo della moralità professionale.<br />	<br />
3.1.1.- Secondo il Collegio non sussiste il dedotto vizio di ultrapetizione, ed il T.A.R. Liguria non ha travalicato l’oggetto del giudizio, considerato che nel ricorso introduttivo di esso era stata dedotta la violazione dell’art. 38, I c., lettera c), del D. Lgs. n. 163 del 2006 argomentando che : “… la SICOP, pur in presenza di un reato che incide sulla moralità professionale …… non ha mai instaurato alcuna causa di responsabilità nei confronti dell’ex Amministratore Unico (pur essendo passati 2 anni), condizione questa richiesta ai fini della dimostrazione del requisito della dissociazione. Trattasi di vizio che comporta la esclusione automatica dalla gara”.<br />	<br />
Ai sensi di detta lettera c), primo capoverso, della norma sopra richiamata, la causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di cui trattasi dei soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna o emanato decreto penale opera solo se siano stati irrogati in relazione a reati gravi in danno della Comunità o dello Stato, incidenti sulla moralità professionale.<br />	<br />
Dalla interpretazione della citata norma nel suo complesso si evince che dette condizioni debbano sussistere anche con riferimento alla ipotesi prevista dal seguente capoverso di detta lettera c), che estende l’esclusione ed il divieto di cui sopra anche ai soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente se l’impresa non dimostri di aver adottato misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.<br />	<br />
Il T.A.R. ha, quindi, correttamente basato la propria decisione di reiezione del ricorso de quo sulle seguenti deduzioni: “…considerato che l’unico motivo di gravame, concernente la ostatività alla partecipazione alla gara dell’impresa vincitrice a fronte della condanna per reato edilizio subita dal precedente amministratore unico, non integra i presupposti di cui all’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006. &#8211; atteso che tale normativa, nel riprendere la disciplina previgente, prevede l’esclusione per assenza dei requisiti di moralità professionale a fronte di due elementi, in caso di soggetti cessati dalla carica: uno generale, cioè una sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; uno particolare, la dimostrazione da parte dell’impresa di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; &#8211; rilevato che, nel caso di specie, è carente lo stesso primo presupposto generale, in quanto il reato edilizio non viene dedotto, né appare, come incidente sulla moralità professionale;- atteso che a quest’ultimo riguardo del tutto irrilevante appare la deduzione di parte ricorrente la quale si limita ad evidenziare la gravità di un reato edilizio nei confronti dello Stato, in quanto se ciò riguarda ogni sanzione penale, nel caso de quo il reato edilizio non risulta in alcun modo connesso all’attività professionale svolta a suo tempo dal soggetto per l’impresa”.<br />	<br />
Puntualmente quindi il T.A.R. ha argomentato circa la insussistenza nel caso di specie della condizione generale di esclusione dalla gara consistente nell’attitudine del reato commesso dall’ex legale rappresentante della SICOP s.r.l. ad incidere sulla sua moralità professionale, che, viceversa, in ricorso, come in precedenza evidenziato, era esplicitamente asserito fosse stata intaccata dal tipo di reato commesso, sicché la censura di ultrapetizione in esame non può essere oggetto di positiva valutazione. <br />	<br />
Aggiungasi che non ha comunque valenza significante la circostanza che la SICOP stessa avesse segnalato che il proprio legale rappresentante aveva avuto una condanna per un reato ritenuto rilevante ai fini del possesso dei requisiti di cui all’art. 38, I c., lettera c), del D. Lgs. n. 163 del 2006 (tanto che l’impresa aveva costretto esso legale rappresentante alle dimissioni e aveva inteso dissociarsi) perché essa era comunque tenuta ad indicare la circostanza se la riteneva rilevante, non essendo la valutazione della incidenza del reato sulla moralità professionale rimessa definitivamente all’apprezzamento della impresa ma, in sede di controllo, esclusivamente a quello della stazione appaltante.<br />	<br />
3.2.- E’ dedotto altresì nell’atto di appello che la motivazione della sentenza sarebbe comunque errata (laddove ha affermato che la condanna per reato edilizio subita dall’ex legale rappresentante della SICOP s.r.l. non integrava i presupposti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006, perché il reato non era stato dedotto né appariva incidente sulla moralità professionale) perché invece detto reato necessariamente doveva comportare la esclusione dalla partecipazione alla procedura in questione, in quanto rientrante nella casistica di cui all’ex art. 38, I c., lettera c), del D. Lgs. n. 163 del 2006 e concretante una violazione dello stesso, per il motivo che nei confronti dell’ex legale rappresentante di cui trattasi era stata pronunciata condanna passata in giudicato per reato grave in danno dello Stato o della Comunità, incidente sulla moralità professionale. Il reato edilizio doveva infatti considerarsi grave per una impresa operante nel campo dei lavori pubblici ed incideva sulla professionalità della stessa, tanto da escludere la fiducia nei rapporti contrattuali con le P.A. committenti di opere pubbliche, considerato anche che l’appalto di cui trattasi aveva ad oggetto una attività edilizia consistente in lavori di costruzione di edifici e strutture destinate alla pubblica utilità.<br />	<br />
3.2.1.- Il Collegio rileva, in relazione ad eccezione di inammissibilità del profilo di doglianza in esame (nell’assunto che sarebbe stata dedotta per la prima volta in appello) sollevata dalla difesa della A.R.S.S.U. con memoria depositata in giudizio il 27.2.2010, che le considerazioni in precedenza svolte circa la sussistenza del motivo nel ricorso di primo grado comportano la ammissibilità delle censure in esame anche in grado di appello.<br />	<br />
3.2.2.- Nel merito va osservato che la gravità e incidenza sulla moralità professionale dell&#8217;imprenditore dei reati diversi da quelli specificamente indicati dall&#8217;art. 45, prg. 2, direttiva 2004/18/Ce e comportanti l&#8217;esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche, in assenza di parametri normativi fissi e predeterminati, deve essere accertata dalla stazione appaltante con la disamina in concreto delle caratteristiche dell&#8217;appalto, del tipo di condanna, della natura e delle concrete modalità di commissione del reato (Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2009, n. 173).<br />	<br />
La valutazione in concreto della rilevanza dei riscontrati precedenti penali ai fini dell’accertamento della effettività della incisione della moralità professionale dell&#8217;imprenditore, in assenza di parametri posti dall&#8217;art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006, è affidata quindi alla discrezionalità dell&#8217;Amministrazione, integrando la valutazione del relativo rapporto un concetto giuridico a contenuto indeterminato, la cui cognizione è autorizzata dalla natura della giurisdizione in questa sede esercitata, che, in quanto esclusiva è priva dei limiti cui è astretta quella in sede generale di legittimità.<br />	<br />
Aggiungasi che la mera sussistenza di una condanna definitiva per reati astrattamente incidenti sulla moralità professionale non vale a integrare la causa di esclusione di cui all&#8217;art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006, occorrendo una concreta valutazione della gravità di tali precedenti.<br />	<br />
Nel caso che occupa era stata emessa sentenza di condanna irrevocabile nei confronti del pregresso legale rappresentante della SICOP s.r.l. per violazione delle norme in materia di controllo dell’attività urbana edilizia ex art. 20 della L. n. 47 del 1985.<br />	<br />
Tale norma stabilisce che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l&#8217;ammenda fino a lire 20 milioni per l&#8217;inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione; b) l&#8217;arresto fino a due anni e l&#8217;ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l&#8217;ordine di sospensione; c) l&#8217;arresto fino a due anni e l&#8217;ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell&#8217;articolo 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione”.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che correttamente il reato previsto da detto articolo, commesso dal citato legale rappresentante, sia stato ritenuto dal T.A.R. non incidente sulla moralità professionale dello stesso, atteso che non risulta, né è stato dimostrato in giudizio, che il reato concretamente commesso fosse in qualche modo connesso con l’attività professionale da esso svolta; aggiungasi che comunque non è sufficiente che sia stato commesso un qualunque reato contro lo Stato, dovendo tale reato essere &#8220;grave&#8221;, il che non è stato adeguatamente dimostrato dall’appellante.<br />	<br />
Invero, il giudizio d&#8217;inidoneità morale degli imprenditori poggia sulla presunzione che la condotta penalmente riprovevole di quelle persone fisiche che svolgono o abbiano svolto di recente un ruolo rilevante all&#8217;interno dell&#8217;impresa abbia inquinato l&#8217;organizzazione aziendale, ma la presunzione stessa è relativa e non assoluta, e nel caso di specie è stato affermato dall’appellante che il reato commesso dell’ex legale rappresentante in questione abbia inquinato l’organizzazione aziendale della SICOP s.r.l., ma non stato provato, a nulla valendo l’affermazione che l’appalto de quo aveva ad oggetto una attività edilizia consistente in lavori di costruzione di edifici e strutture destinate alla pubblica utilità, essendo la circostanza assolutamente inidonea a dimostrare che il reato edilizio commesso dall’ex legale rappresentante della SICOP s.r.l. fosse connesso con l’attività professionale da esso a suo tempo svolta. <br />	<br />
3.3.- Infine è dedotto con il motivo in esame che erroneamente nella sentenza di primo grado è stato affermato che il reato edilizio commesso dall’ex legale rappresentante non risultava connesso all’attività professionale a suo tempo da questi svolta per l’impresa, considerato che, stante la “ratio” dell’art. 38, I c., lettera c), del D. Lgs. n. 163 del 2006 (individuabile nella finalità di evitare che una impresa per la costruzione di opera pubbliche affidi la propria rappresentanza negoziale a soggetti non affidabili sotto il profilo morale per aver riportato condanne penali, allo scopo di evitare fenomeni patologici destinati a pregiudicare il corretto svolgimento dell&#8217;attività amministrativa), sussiste preclusione alla partecipazione alla gara anche in ipotesi di condanne relative a reati commessi in epoca anteriore all’assunzione nell’impresa del soggetto che li ha commessi. La sentenza sarebbe affetta anche dal vizio di ultrapetizione, perché, formulando l’affermazione sopra riportata, non si sarebbe espressa esclusivamente sulle censure dedotte nel giudizio di primo grado.<br />	<br />
3.3.1.- Il Collegio, ribadita la insussistenza del vizio di ultrapetizione per i motivi in precedenza evidenziati, non può apprezzare favorevolmente la tesi dell’appellante perché con la impugnata sentenza non è stato asserito che la sussistenza di una condanna relativa a reati commessi in epoca precedente alla assunzione nella impresa del soggetto che la ha subita non comporta preclusione alla partecipazione alla procedura de qua, ma che il reato edilizio commesso non risultava connesso all’attività professionale svolta a suo tempo dall’Amministratore unico per l’impresa, il che va inteso non nel senso indicato dall’appellante, ma nel senso che il reato esulava dalle attività professionali svolte (Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6740), a prescindere dall’epoca di commissione dello stesso, non essendo stata provata la sua riconducibilità eziologica ad una attività &#8220;lato sensu&#8221; professionale.<br />	<br />
4.- Con il secondo motivo di appello sono state riproposte le censure formulate nel giudizio di primo grado, cioè: Violazione del bando di gara e del disciplinare. Violazione dell’art. 38, I c., lettera c), del D. Lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999. Eccesso di potere per mancanza dei presupposti di fatto del provvedimento amministrativo di ammissione alla gara.<br />	<br />
Illegittimamente sarebbe stata consentita la partecipazione alla gara di un soggetto giuridico che non aveva compiuto alcuna dissociazione dall’operato dell’ex legale rappresentante, esperibile solo mediante la proposizione di una azione giudiziale consistente in una causa civile di responsabilità nei suoi confronti.<br />	<br />
4.1.- Osserva il Collegio che -pur essendo detto motivo di appello irrilevante ai fini del decidere, per essere stato correttamente dal Giudice di primo grado ritenuto insussistente uno dei requisiti essenziali per poter disporre la esclusione di cui all’art. 38, I c., lettera c), del D. Lgs. n. 163 del 2006 (cioè la incidenza sulla moralità professionale dell’ex amministratore unico di cui trattasi della sentenza emessa nei suoi confronti)- il concorrente a una gara d&#8217;appalto di opere pubbliche, al fine di dimostrare di avere adottato le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di un cessato legale rappresentante, può limitarsi a dichiarare che quest&#8217;ultimo si è dimesso dall&#8217;incarico e che l&#8217;impresa ne ha preso atto, purché risulti da verbale dell&#8217;assemblea della società, oppure da altro atto in cui sia chiaramente indicata la volontà di dissociazione, senza necessità che tale volontà, per essere idoneamente dimostrata, debba essere suffragata anche dalla prova dell’instaurazione di una causa civile di responsabilità nei confronti dell’ex legale rappresentante. <br />	<br />
Detto verbale ed ogni altro atto recante chiara indicazione della volontà di dissociazione fanno infatti piena fede circa la sussistenza di tale volontà della impresa ed è quindi non necessario far ricorso anche alla instaurazione di un giudizio civile per dimostrarla, atteso che la dissociazione, non trattandosi di istituto giuridico codificato, può aver luogo in svariate forme, purché risulti esistente, univoca e completa (Consiglio Stato, sez. V, 11 settembre 2007, n. 4804).<br />	<br />
Nel caso che occupa la stessa SICOP s.r.l. ha allegato agli atti di gara, a prova della dissociazione dalla condotta di detto ex legale rappresentante, una nota del 24.10.2006 recante comunicazione di dissociazione e l’asserzione che era in via di instaurazione contenzioso per risarcimento e responsabilità.<br />	<br />
Ad avviso del Collegio la produzione di detta comunicazione fa piena fede circa la effettività dell’intento della citata società di dissociarsi dalla condotta dell’ex amministratore unico ed è quindi idonea e sufficiente a fornirne la dimostrazione richiesta dall’art. 38, I c., lettera c), del D. Lgs. n. 163 del 2006, con conseguente indifferenza della circostanza che, oltre a tale nota, la società abbia anche meramente dichiarato la intenzione di intentare una causa civile di responsabilità e non dimostrato di averla concretamente già iniziata all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.<br />	<br />
5.- Con il terzo motivo di appello è stato dedotto che infondata sarebbe la eccezione formulata dalla controparti nel corso del giudizio di primo grado, di tardivo deposito del ricorso presso la Segreteria del T.A.R. della Liguria, atteso che esso è stato depositato il 14.10.2008, in anticipo rispetto al termine del 15.10.2008, risultante dal conteggio effettuato a far tempo dalla data di perfezionamento dell&#8217;ultima notifica del gravame, eseguita il 30.9.2008.<br />	<br />
5.1.- Il Collegio, pur dando atto della fondatezza delle deduzioni sopra riportate, ritiene di poterne prescindere perché irrilevanti ai fini della decisione, considerato che con la appellata sentenza è stata esclusa la necessità di esaminare detta eccezione, attesa la ritenuta infondatezza del ricorso.<br />	<br />
6.- L’appello principale è quindi da valutare non assistito da valide ragioni e va respinto.<br />	<br />
7.- Alla infondatezza dei motivi di appello consegue la inaccoglibilità della domanda di risarcimento danni in questa sede formulata, non essendo stato dimostrato il nesso di causalità tra i danni lamentati dal ricorrente e l&#8217;attività illegittima della pubblica Amministrazione, considerato che l&#8217;illegittimità del provvedimento impugnato è, comunque, condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per accordare il risarcimento del danno, sicché l&#8217;infondatezza della domanda di annullamento comporta inevitabilmente il rigetto di quella risarcitoria (Consiglio Stato, sez. VI, 30 settembre 2008, n. 4702)<br />	<br />
In applicazione del principio della pregiudiziale amministrativa è infatti ammissibile, ma infondata nel merito, la domanda di risarcimento danni che non sia stata preceduta dall&#8217;annullamento dell&#8217;atto asseritamente illegittimo, che tale danno avrebbe provocato, atteso che la sua mancata impugnazione consente allo stesso di operare in modo precettivo dettando la regola del caso concreto, autorizzando la produzione dei relativi effetti ed imponendone l&#8217;osservanza ai consociati, impedendo così che il danno possa essere considerato ingiusto o illecita la condotta tenuta dall&#8217;Amministrazione in esecuzione dell&#8217;atto inoppugnato (Consiglio Stato, sez. IV, 31 marzo 2009, n. 1917). <br />	<br />
8.- Le considerazioni che precedono circa la infondatezza dell&#8217;appello principale comportano la improcedibilità per carenza di interesse dell’appello incidentale condizionato, con il quale l’A.R.S.S.U. ha riproposto le eccezioni di inammissibilità sule quali il TAR non si era pronunciato.<br />	<br />
9.- L’appello principale deve essere conclusivamente respinto (compresa la domanda di risarcimento danni), deve essere dichiarato improcedibile l’appello incidentale e confermata la prima decisione.<br />	<br />
10.- La complessità delle questioni trattate, la peculiarità e la novità del caso, visto l’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009 e sussistendo le ragioni di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., è ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente grado.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello principale. Dichiara improcedibile l’appello incidentale.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Cesare Lamberti, Consigliere<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/09/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-9-2010-n-6694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2010 n.6694</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.6694</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-11-2006-n-6694/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-11-2006-n-6694/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-11-2006-n-6694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.6694</a></p>
<p>Pres. Schinaia, est. Cafini Sejdic (Avv. G. Pagano) c. Ministero dell’Interno, Questura di Genova (Avv. Stato) sulla configurabilità in termini di attività discrezionale della P.A. del giudizio di pericolosità sociale ai fini della revoca o del diniego del permesso di soggiorno 1. Stranieri – Permesso di soggiorno – Ottenimento –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-11-2006-n-6694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.6694</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-11-2006-n-6694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.6694</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Schinaia, <i>est.</i> Cafini<br /> Sejdic (Avv. G. Pagano) c. Ministero dell’Interno, Questura di Genova (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla configurabilità in termini di attività discrezionale della P.A. del giudizio di pericolosità sociale ai fini della revoca o del diniego del permesso di soggiorno</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Stranieri – Permesso di soggiorno – Ottenimento – Requisiti – Assenza – Conseguenze</p>
<p>2. Stranieri – Permesso di soggiorno &#8211; Requisiti – Mancata conduzione di vita corretti – Pericolosità sociale – Valutazione – Configurabilità in termini di attività discrezionale della P.A.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Tra i requisiti che un cittadino straniero deve possedere, per ottenere e mantenere un permesso di soggiorno, si deve annoverare, oltre a quelli riguardanti l’attività lavorativa e la disponibilità di un alloggio, quello di tenere una condotta di vita corretta, requisito che deve aversi non  soltanto all’atto dell’ingresso in Italia e del rilascio del menzionato permesso, ma anche durante tutto il soggiorno nel territorio italiano e che può essere verificato in ogni momento da parte della competente Autorità. Pertanto, se detto requisito viene a mancare, ne deriva come effetto la revoca del permesso precedentemente rilasciato oppure il diniego di rinnovo (qualora risulti carente detto requisito al momento della scadenza del permesso medesimo), ex art. 5, co. 5, D. Lgs. 286/1998.</p>
<p>2. Tra gli elementi che dimostrano il non mantenimento di una condotta di vita corretta e che sono, quindi, ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (ovvero tali da giustificare la sua revoca), rientra la cosiddetta pericolosità sociale, prevista dall&#8217;art. 13, co. 2, D.Lgs. n. 286/1998. La valutazione circa la sussistenza di detto elemento non implica l’esistenza di un accertamento definitivo che sia già intervenuto in sede penale, o meglio, ne può prescindere, sicchè quando sussistano elementi fattuali sufficienti a generare allarme sociale il giudizio di pericolosità è giustificato, dovendo ritenersi anche che si tratta comunque di attività discrezionale della P.A., sindacabile soltanto nelle ipotesi di illogicità, di carenza di presupposti o di manifesta incongruità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.6694/2006 Reg.Dec.<br />
N. 8002 Reg.Ric.<br />
ANNO   2001</p>
<p><b></p>
<p align=center>
Il REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)<br />
</i></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 8002 del 2001 proposto da <br />
<b>Sejdic Senija,</b> rappresentata e difesa dall’avv. Gianfranco Pagano ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv. Anna Maria Perone, in via C. Morin n. 27;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro pro-tempore, e la Questura di Genova, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n.12, sono per legge domiciliati;</p>
<p>per l’annullamento,<br />
previa sospensione dell’esecuzione, della sentenza del TAR per la Liguria, Sez. II, n.329/01 in data 9 aprile 2001, resa tra le parti;</p>
<p>visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Amministrazione dell’Interno; <br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
alla pubblica udienza del 17 ottobre 2006 – relatore il consigliere Domenico Cafini – udito l’avv. dello Stato Spina;<br />
ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con  ricorso proposto innanzi al TAR per la Liguria la sig.ra Senija Sejdic, cittadina bosniaca, impugnava il decreto del Questore di Genova  3/5/2000 n.015168, notificato in data 20/9/2000, con cui era stata rigettata, nei suoi confronti, l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi “di attesa occupazione”, nonchè ogni altro atto presupposto, preparatorio e/o conseguente.<br />
A sostegno del gravame la ricorrente deduceva, con un unico motivo, le censure di “sviamento di potere connesso a carenza di istruttoria e violazione di legge”, rilevando, tra l’altro, che l’Autorità di polizia l’aveva inclusa erroneamente tra le categorie di soggetti suscettibile della espulsione obbligatoria e rappresentando che ella aveva una situazione familiare ormai consolidata  e radicata nel capoluogo ligure, poiché madre di sei figli, in parte iscritti alla scuola dell’obbligo, e moglie di persona in possesso di regolare permesso di lavoro, e versava, inoltre, in una condizione fisica generale precaria.<br />
Nel giudizio si costituiva l’intimata Amministrazione contestando la fondatezza delle censure dedotte e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />
1.1. Con la sentenza in epigrafe specificata il Tribunale adito respingeva il ricorso, rilevando, in particolare, l’incontestata sussistenza dei presupposti in forza dei quali l’Amministrazione era tenuta a disporre l’impugnata espulsione (condanne riportate dalla ricorrente per “mendicità” ed “impiego di minori nell’accattonaggio”). <br />
1.2. Avverso tale sentenza è stato proposto l’attuale appello, affidato dalla sig.ra Sejdic al seguente unico motivo “ricorrenza del vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo ai motivi di impugnazione proposti in sede di ricorso avanti al TAR Liguria”, motivo con il quale è stato dedotto, in particolare:<br />
a)	che la sentenza impugnata si fonderebbe sull’erronea ricostruzione dell’effettivo contenuto dei motivi prospettati nel ricorso originario;<br />	<br />
b)	che nel censurato provvedimento di rigetto del richiesto rinnovo del permesso di soggiorno vi sarebbe stato “l’arbitrario inserimento” della ricorrente nell’ambito delle categorie indicate nell’art.1, nn.1 e 2, della legge n.1423/1956, richiamato dall’art.13, comma 2, lett.c) D.Lgs. 27.5.1998 n.286, giacchè detta norma riguarderebbe “persone che vantino connotati di particolare pericolosità e non i soggetti che, come la ricorrente, abbiano riportato condanne per sole contravvenzioni”;<br />	<br />
c)	 che nel codice penale italiano sussiste una distinzione fondamentale tra delitti e contravvenzioni, che sono puniti rispettivamente con sanzioni differenti, distinzione che porrebbe una questione assai rilevante rispetto alla formulazione dell’art.1, nn.1 e 2 della L. n.1423/1956, che si esprime in termini di traffici delittuosi e attività delittuose e che porterebbe ad escludere che i cittadini stranieri che abbiano riportato condanne definitive per contravvenzioni non siano passibili di espulsione. <br />	<br />
Nelle conclusioni l’appellante ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’impugnata decisione, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado.<br />
Ricostituitosi il contraddittorio nell’attuale fase giudiziale, l’Amministrazione dell’ Interno si è opposta all’appello, concludendo per il suo rigetto.<br />
Alla Camera di consiglio del 28.8.2001 con ordinanza della Sez IV di questo Consiglio è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.<br />
1.3. Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2006, il ricorso, infine, è stato assunto in decisione su conforme richiesta del difensore comparso per l’Amministrazione appellata.   <br />
2. Con il ricorso in esame la cittadina bosniaca sig.ra Sejlic propone appello avverso la sentenza in epigrafe specificata che ha respinto il gravame contro il provvedimento di rigetto della sua istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di “attesa occupazione”, rigetto motivato, come accennato, dal fatto che l’interessata risultava, al casellario giudiziale, condannata più volte per “mendicità” ed “impiego di minori per l’accattonaggio” e aveva dimostrato “di essere abitualmente dedita a traffici delittuosi e, per la condotta e il tenore di vita, di vivere abitualmente con i proventi di attività delittuose”, sicché la sua situazione doveva ritenersi rientrante nella fattispecie prevista dall’art.1, nn.1 e 2, della legge n.1423/1956, richiamato dall’art.13, comma 2 lett c), del D. Lgs. n.286/1998, secondo cui per le persone comprese in tale fattispecie deve disporsi l’espulsione dal territorio dello Stato.<br />
La motivazione del provvedimento anzidetto risulta aver trovato conferma, peraltro, nella documentazione depositata agli atti del giudizio e, in particolare, nel rapporto della Questura di Genova 25.10.2000 n.015168, da cui emerge, in particolare, che la straniera in questione il 15.10.1992 era stata denunciata per i reati di ricettazione e falsità materiale commessa da privato; l’8.4.1995 per i reati di mendicità, impiego di minori nell’accattonaggio, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazione della propria identità personale; il 10.10.1995 per lesioni personali; il 19.10.1997 per impiego di minori in accattonaggio; il  13.7.1998 per abbandono di minore e impiego di minori in accattonaggio; il 2.11.1998 per impiego di minori in accattonaggio; che la stessa, inoltre, era stata segnalata dalla Questura di Varese e da quella di Pordenone per contravvenzione e che, comunque, agli atti di ufficio la cittadina bosniaca in questione non risultava avesse “mai esercitato una stabile attività lavorativa”.<br />
2.1. Ciò posto, ritiene il Collegio che nella specie tali fatti e circostanze &#8211; non contestati dalla ricorrente &#8211; abbiano indotto, correttamente, l’Amministrazione a considerare inclusa la sig.ra Sejlia Sedic nell’ambito di una delle categorie di soggetti indicate ai commi 1 e 2 dell’art.1 della L. n.1423/1956 per le quali il Prefetto, giusta quanto disposto dal comma 2 dell’art. 13 del D.lgs. n.286/1998, è vincolato ad adottare un provvedimento di espulsione; e cioè tra coloro che sulla base di elementi di fatto siano abitualmente dediti a traffici delittuosi e che, per la condotta e il tenore di vita, abitualmente vivano, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.<br />
2.2. Ed invero, tra i requisiti che un cittadino straniero deve possedere per ottenere e mantenere un permesso di soggiorno, è da annoverarsi, oltre a quelli riguardanti l’attività lavorativa e la disponibilità di un alloggio, quello di tenere una condotta di vita corretta, requisito che deve aversi non  soltanto all’atto dell’ingresso in Italia e del rilascio del menzionato permesso, ma anche durante tutto il soggiorno nel territorio italiano e che può essere verificato in ogni momento da parte della competente Autorità, per cui, se esso viene a mancare, consegue l’effetto della revoca del permesso precedentemente rilasciato ovvero, se risultando carente detto requisito al momento della scadenza del permesso medesimo, l’effetto del diniego di rinnovo, sulla base di quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286, secondo cui il rilascio di detto permesso  o il suo rinnovo, per l’appunto, sono rifiutati e, se esso è stato rilasciato, è revocato, quando vengono a mancare i requisiti richiesti per l&#8217;ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.<br />
Tra gli elementi che dimostrano il non mantenimento di una condotta di vita corretta e che sono, quindi, ostativi al rinnovo del permesso di cui trattasi, (ovvero tali da giustificare la sua revoca), rientra dunque la cosiddetta pericolosità sociale &#8211; prevista dall&#8217;art. 13, comma 2, del citato D.Lgs. n. 286, norma in cui sono contemplati i presupposti necessari perché l&#8217;Autorità prefettizia si determini per l&#8217;espulsione dal territorio dello Stato: in particolare, nella lett. c), che menziona gli appartenenti ad una delle categorie di cui all’art. 1, della L. 27 .12. 1956 n. 1423, come sostituito dall&#8217;art. 2, L. 3.8.1988 n. 327 &#8211; il cui giudizio riferisce il suo momento giustificativo a comportamenti o situazioni non ancora definitivamente sanzionati e riguarda, quindi, una valutazione indiziaria della condotta dell’interessato fondata su circostanze di portata generale e di significato tendenziale e su contesti significativi nel loro complesso.<br />
Deve ritenersi, pertanto,  come il giudizio (discrezionale) in termini di pericolosità sociale non possa che essere, per sua natura, espresso in termini di probabilità, così prescindendosi dagli accertamenti eventualmente svolti in sede penale e, come è stato ritenuto dalla Sezione, esso non possa che avere contenuto meramente prognostico.   Infatti detto giudizio non implica l’esistenza di un accertamento definitivo che sia già intervenuto in sede penale, o meglio, ne può prescindere, sicchè quando sussistano elementi fattuali sufficienti a generare allarme sociale il giudizio di pericolosità è giustificato, dovendo ritenersi anche che si tratta comunque di attività discrezionale della P.A., sindacabile soltanto nelle ipotesi di illogicità, di carenza di presupposti o di manifesta incongruità. (in tal senso, cfr., tra la più recenti, Cons. St. Sez.VI, 10.10.2006, n.6818)<br />
In buona sostanza, qualora vi siano elementi di fatto, anche se concretatisi in alcuni episodi idonei a generare  allarme sociale, il giudizio di pericolosità deve ritenersi correttamente espresso, anche perché rientrante nell’ambito di un’attività discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile unicamente nei limiti anzidetti.<br />
Il riscontro da parte della competente Autorità di polizia e poi, eventualmente da parte del Giudice amministrativo, va condotto, in definitiva, sulla base di  vari criteri, ossia: la necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; l’attualità della pericolosità; la necessità di esaminare globalmente l&#8217;intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita, indipendentemente dall’esito dei giudizi penali cui è stato sottoposto, con possibilità tuttavia di tener conto dei fatti emersi in detti giudizi.<br />
Ora, nel caso in questione, detti criteri sono stati certamente posti alla base del riscontro operato dalla Questura di Genova; in particolare, la pericolosità sociale della ricorrente è stata desunta dai numerosi precedenti penali sopra descritti, specialmente quelli relativi all’impiego di minori per l’accattonaggio. Si tratta, invero, di una serie di episodi i quali, complessivamente considerati, al di là degli accertamenti svolti in sede penale, possono ragionevolmente sorreggere il giudizio di pericolosità sociale espresso dalla Questura di Genova, risultando dimostrato, attraverso essi, che la ricorrente era “abitualmente dedita” &#8211; come si legge, appunto, nel provvedimento impugnato &#8211; a “traffici delittuosi”, intesi come insieme di attività illecite, ed in condizione di vivere abitualmente, o almeno in parte, con i proventi di dette attività, con conseguente dimostrazione della mancanza anche dei necessari requisiti di reddito previsti dalla legge ai fini nel soggiorno nel territorio nazionale.<br />
2.3. La Sezione deve rilevare, infine &#8211;  anche a voler prescindere dal carattere necessitato dei provvedimenti in questione &#8211; che l’Autorità di Polizia in ogni caso gode, come accennato, di ampia discrezionalità nel valutare i presupposti di pericolosità e di inaffidabilità per la sicurezza pubblica, che, da soli, possono essere posti a fondamento del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero  e che, di converso, a tale ampio apprezzamento discrezionale rimesso all’Amministrazione  nella materia in controversia, fa riscontro la limitata sindacabilità  dello stesso in sede giurisdizionale di legittimità, sindacabilità che deve ritenersi limitata al vaglio estrinseco in ordine alla mancanza di una motivazione adeguata o alla sussistenza di eventuali profili di travisamento, illogicità o arbitrarietà; profili questi che indubbiamente non sono ravvisabili nella fattispecie, avendo esplicitato in modo sufficiente  l’Autorità di Polizia i presupposti obiettivi in base ai quali è poi ragionevolmente pervenuta a qualificare la condotta della ricorrente come sintomatica di una sua pericolosità sociale, tale da non consentire la concessione del rinnovo del richiesto permesso.<br />
2.4 Alla stregua delle considerazioni che precedono le censure dedotte nell’appello avverso la sentenza  sopra menzionata – riferite all’asserito “arbitrario inserimento” della ricorrente nell’ambito delle categorie ex art. 1, nn.1 e 2, L. n.1423/1956 e all’asserita non adattabilità del provvedimento di espulsione nei confronti degli stranieri che abbiano riportato condanne per contravvenzioni &#8211; devono ritenersi prive di fondamento, attesa l’incontestata sussistenza dei presupposti in relazione ai quali l’Autorità di polizia era tenuta a disporre il disposto diniego e, quindi, l’espulsione e considerato che le ragioni addotte dall’appellante non potevano condizionare o precludere in alcun modo l’adozione del provvedimento impugnato in prime cure, come appunto riconosciuto dai primi giudici.<br />
Il ricorso in appello va, pertanto, respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2006, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Mario Egidio Schinaia	                 			Presidente <br />	<br />
Sabino Luce                                                                	Consigliere<br />	<br />
Carmine Volpe                                                            	Consigliere<br />	<br />
Giampiero Paolo Cirillo                                               	Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini				               	Consigliere est.  </p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;14/11/2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-11-2006-n-6694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2006 n.6694</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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