<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>6672 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/6672/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/6672/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:25:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>6672 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/6672/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2020 n.6672</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-6-2020-n-6672/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-6-2020-n-6672/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-6-2020-n-6672/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2020 n.6672</a></p>
<p>Antonino Savo Amodio, Presidente, Laura Marzano, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto e Valentina Novara contro Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato nei confronti -OMISSIS-,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-6-2020-n-6672/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2020 n.6672</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-6-2020-n-6672/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2020 n.6672</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonino Savo Amodio, Presidente, Laura Marzano, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto e Valentina Novara contro  Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato nei confronti  -OMISSIS-, non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria: è un atto amministrativo di autovincolo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) &#8211; Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria  &#8211; atto normativo &#8211; non è tale &#8211; atto amministrativo di autovincolo- è tale.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il &#8220;Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria&#8221;, difettando la clausola legislativa a regolamentare e riguardando comunque una materia riservata alla legge (art. 108, comma 1, Cost.), non costituisce un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità  del CSM a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione, o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge, vale a dire si tratta soltanto di una delibera che vincola in via generale la futura attività  discrezionale dell&#8217;organo di governo autonomo .</em><br /> <em>Il Â Testo unico non reca norme, cioè regole di diritto, ma solo pone criteri per un futuro e coerente esercizio della discrezionalità  valutativa dell&#8217;organo di governo autonomo: sicchè un successivo contrasto con le sue previsioni non concretizza una violazione di precetti, ma un discostamento da quei criteri che, per la pari ordinazione dell&#8217;atto e il carattere astratto del primo, va di volta in volta giustificato e seriamente motivato. Ove ciò non avvenga, si manifesta un uso indebito e distorto di quel potere valutativo, vale a dire ricorre un eventuale vizio di eccesso di potere, non giÃ  di violazione di legge. In ipotesi di denunciato contrasto con ilÂ Testo unico, dunque, il sindacato di legittimità  del giudice amministrativo deve vagliare se in concreto siano stati e adeguatamente dimostrati esistenti i detti presupposti per derogarvi. Al tempo stesso, ove si rilevi che una previsione del Testo unico si pone in contrasto con la legge, va senz&#8217;altro ritenuta priva di effetti e non applicata dal giudice, quand&#8217;anche non espressamente impugnata .</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/06/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 06672/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 03443/2015 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3443 del 2015, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto e Valentina Novara, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Vittoria Colonna, 32;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti<i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliai<i>ex lege </i>in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">della delibera del CSM in data 11 febbraio 2015, con la quale il dott. -OMISSIS- è stato nominato presidente aggiunto della Sezione GIP del Tribunale di -OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del CSM con il Ministero della Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l&#8217;istanza di &#8220;passaggio in decisione&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 4 D.L. 28/2020, depositata dalla parte ricorrente in data 3 giugno 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il decreto n. n. 1922/2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatrice, nell&#8217;udienza del giorno 10 giugno 2020, la dott.ssa Laura Marzano in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 27/2020, come modificato dall&#8217;art. 4, D.L. 30 aprile 2020, n. 28;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il ricorso in epigrafe la dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato la delibera dell&#8217;11 febbraio 2015 con la quale il<i>Plenum</i> del Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato il dott. -OMISSIS- Presidente aggiunto della Sezione GIP del Tribunale di -OMISSIS-, unitamente alla presupposta proposta presentata dalla V Commissione del CSM e agli atti conseguenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver descritto il suo <i>curriculum</i> professionale di magistrato e dopo aver ricordato la vasta e poliedrica competenza acquisita nell&#8217;esercizio di funzioni semidirettive e direttive in materia sia civile che penale, oltre che l&#8217;elevatissima professionalità  del suo profilo, la ricorrente lamenta che per il conferimento dell&#8217;ufficio semidirettivo di Presidente aggiunto della Sezione GIP del Tribunale di -OMISSIS-, le sia stato preferito il collega dott. -OMISSIS-, nominato dal<i>Plenum</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo con cui sono dedotti: violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 D.Lgs. 160/2006; violazione della circolare del CSM n. P 19244 del 3 agosto 2010 (Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria); eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto di istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente lamenta la violazione dei criterio per il conferimento degli uffici semidirettivi osservando che il CSM, lungi dall&#8217;effettuare la valutazione globale ed integrata del profilo dei candidati richiesta dalla normativa, anzi ignorando e pretermettendo integralmente il percorso professionale della dott.ssa -OMISSIS-, avrebbe preferito il dott. -OMISSIS- esclusivamente perchè lo stesso prestava servizio presso l&#8217;ufficio GIP del Tribunale di -OMISSIS- dal 2010 e dunque svolgeva funzioni specifiche rispetto al posto da ricoprire. Se invece il CSM avesse rispettato le disposizioni della normativa consiliare, la ricorrente sarebbe stata ritenuta la pìù idonea, per attitudini, merito e anzianità .</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare lamenta che il suo percorso professionale sia stato erroneamente e lacunosamente ricostruito, non rispondendo al vero che ella abbia svolto funzioni penali esclusivamente e/o prevalentemente innanzi al Tribunale per i Minorenni e che, per altro verso, il suo profilo sia stato completamente ignorato e pretermesso essendo stato preferito il collega -OMISSIS- sulla base di un illegittimo automatismo del criterio del pregresso svolgimento di funzioni specifiche, peraltro illegittimamente applicato.</p>
<p style="text-align: justify;">Aggiunge che il CSM avrebbe dovuto procedere ad una diversa comparazione, che tenesse conto anche: del suo articolato patrimonio professionale, esteso alle funzioni giudicanti penali; dello svolgimento, di fatto e per non brevi periodi, di funzioni direttive presso il Tribunale per i Minorenni e la Pretura, e semidirettive presso la Sezione Penale della Corte di Appello e la Sezione Lavoro; della moltitudine di incarichi da lei ricoperti; dei suoi titoli scientifici e culturali; della maggiore anzianità  di servizio. Fa presente che, invece, il dott. -OMISSIS- ha esercitato di fatto funzioni direttive per un solo mese, oltre che quelle semidirettive.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver rinunziato all&#8217;istanza cautelare, in vista della trattazione del merito la ricorrente ha depositato memoria conclusiva, nonchè specifica istanza dei difensori, ai sensi dell&#8217;art. 4 D.L. 28/2020, per la discussione orale della causa mediante collegamento da remoto.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministrazione ha depositato memoria conclusiva con cui ha dedotto l&#8217;inammissibilità  delle censure formulate dalla ricorrente, che porterebbero il decidente a formulare il giudizio comparativo sul merito e sulle attitudini professionali degli aspiranti, sostituendolo e sovrapponendolo a quello compiuto dall&#8217;Organo al quale la Costituzione assegna i relativi compiti e la relativa responsabilità . Si sofferma lungamente a descrivere le qualità  professionali del dott. -OMISSIS- che sarebbero state tenute in considerazione dal CSM.</p>
<p style="text-align: justify;">Con separata nota, depositata sia in data 1 giugno 2020, sia il successivo 6 giugno, la difesa erariale si è opposta alla discussione da remoto, anche in considerazione della tardività  della relativa richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Con decreto presidenziale n. 1922 in data 8 giugno 2020 è stata respinta l&#8217;istanza di trattazione orale formulata dalla ricorrente, sia perchè tardiva sia sulla base della considerazione che il Collegio disponeva, comunque, di tutti gli elementi per la decisione anche grazie alle note di udienza depositate dalla ricorrente con le quali, sia pur sinteticamente, la stessa ha trattato il merito della controversia.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 10 giugno 2020 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 27/2020, come modificato dall&#8217;art. 4, D.L. 30 aprile 2020, n. 28.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Deve premettersi una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento applicabile alla fattispecie.</p>
<p style="text-align: justify;">Il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari è disciplinato dal D.Lgs. 160/2006 e dal Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria adottato dal CSM nella seduta del 28 luglio 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella materia del conferimento degli uffici giudiziari direttivi e semidirettivi, gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 160/06 individuano espressamente sia le funzioni del magistrato sia l&#8217;<i>iter</i> procedimentale di valutazione della professionalità  sulla base del servizio prestato &#8211; o meglio, dell&#8217;attività  giudiziaria svolta &#8211; da eseguirsi sulla base di criteri (capacità , laboriosità , diligenza ed impegno) definiti dalla stessa disposizione normativa primaria e la cui specificazione è stata demandata al Consiglio Superiore della Magistratura.</p>
<p style="text-align: justify;">La normativa primaria prevede, altresì¬, che, ai fini del conferimento delle funzioni semidirettive, assumano rilevanza e siano specificamente valutate, ex art. 12, commi 10 ed 11, le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati, nonchè ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l&#8217;attitudine direttiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la richiamata normativa, per il conferimento di tali incarichi assumono rilevanza il parametro delle &#8220;attitudini&#8221; e quello del &#8220;merito&#8221;, che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il parametro delle attitudini viene definito all&#8217;art. 12, comma 12, D.Lgs. 160/2006, ai sensi del quale l&#8217;attitudine direttiva è riferita alla capacità  di organizzare, di programmare e di gestire l&#8217;attività  e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell&#8217;ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì¬ alla propensione all&#8217;impiego di tecnologie avanzate, nonchè alla capacità  di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità  e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull&#8217;andamento generale dell&#8217;ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività , gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.</p>
<p style="text-align: justify;">Il profilo del merito investe, invece, la verifica dell&#8217;attività  svolta, anche giudiziaria, ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità , laboriosità , diligenza ed impegno, come definiti dall&#8217;art. 11 del D.Lgs. 160/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">Integrativa della normativa primaria è, come detto, quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura contenuta nella Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, &#8220;Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria&#8221;, che ha stabilito, quanto alla valutazione del merito, che la stessa debba avvenire sulla base del positivo superamento della pìù recente valutazione di professionalità  quadriennale e ha disciplinato in maniera estremamente puntuale l&#8217;apprezzamento del requisito dell&#8217;attitudine.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; stato chiarito da consolidata giurisprudenza che il &#8220;Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria&#8221;, difettando la clausola legislativa a regolamentare e riguardando comunque una materia riservata alla legge (art. 108, comma 1, Cost.), non costituisce un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità  del CSM a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione, o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge, vale a dire si tratta soltanto di una delibera che vincola in via generale la futura attività  discrezionale dell&#8217;organo di governo autonomo (in termini, tra le pìù recenti: Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2020, nn. 1448 e 1450; id. 7 febbraio 2020, n. 976; id. 22 gennaio 2020, n. 524; id. 9 gennaio 2020, nn. 192 e 195; id. 7 gennaio 2020, nn. 71 e 84; id. 2 gennaio 2020, nn. 8 e 9; id. 2 agosto 2019, n. 5492).</p>
<p style="text-align: justify;">Per conseguenza il Testo unico non reca norme, cioè regole di diritto, ma solo pone criteri per un futuro e coerente esercizio della discrezionalità  valutativa dell&#8217;organo di governo autonomo: sicchè un successivo contrasto con le sue previsioni non concretizza una violazione di precetti, ma un discostamento da quei criteri che, per la pari ordinazione dell&#8217;atto e il carattere astratto del primo, va di volta in volta giustificato e seriamente motivato. Ove ciò non avvenga, si manifesta un uso indebito e distorto di quel potere valutativo, vale a dire ricorre un eventuale vizio di eccesso di potere, non giÃ  di violazione di legge. In ipotesi di denunciato contrasto con il<i>Testo unico</i>, dunque, il sindacato di legittimità  del giudice amministrativo deve vagliare se in concreto siano stati e adeguatamente dimostrati esistenti i detti presupposti per derogarvi. Al tempo stesso, ove si rilevi che una previsione del Testo unico si pone in contrasto con la legge, va senz&#8217;altro ritenuta priva di effetti e non applicata dal giudice, quand&#8217;anche non espressamente impugnata (Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2020, n. 3213).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò ricordato, va rilevato che il Testo unico, a fronte delle previsioni dell&#8217;art. 12 D.Lgs. 160/2006 in relazione al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi (fra cui le funzioni semidirettive di primo grado, cui si riferisce in particolare l&#8217;art. 12, comma 10, cit.) individua i due parametri generali delle «attitudini» e del «merito» ai fini della valutazione comparativa dei candidati.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione alle<i> </i>attitudini il Testo unico distingue poi due categorie di indicatori utili alla valutazione individuale e comparativa dei magistrati: gli indicatori &#8220;generali&#8221;, di cui agli artt. 6 ss. del Testo unico (Sezione I, Capo I, Parte II), e gli indicatori &#8220;specifici&#8221;, previsti dagli artt. 14 ss. (Sezione II del medesimo Capo).</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini poi della valutazione comparativa delle attitudini, l&#8217;art. 26 stabilisce che il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, e precisa come «nell&#8217;ambito di tale valutazione, speciale rilievo è attribuito agli indicatori individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio» (cfr. art. 26, comma 3), e cioè agli indicatori specifici.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo ai criteri di valutazione per il conferimento di uffici semidirettivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, l&#8217;art. 27 del Testo unico stabilisce che «hanno speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui agli articoli 15 e 16, e tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire».</p>
<p style="text-align: justify;">Fra gli indicatori richiamati dall&#8217;art. 27, si riferiscono agli incarichi per gli uffici semidirettivi di primo grado quelli di cui all&#8217;art. 15 del Testo unico, tra i quali «le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità  del settore in cui si colloca il posto da conferire &#8211; penale, civile, lavoro &#8211; e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all&#8217;articolo 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione» (art. 15, lett. a); «le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell&#8217;ufficio da conferire [&#8230;] nonchè le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all&#8217;art. 9» (art. 15, lett. b); e, «per l&#8217;ufficio di Presidente della sezione GIP e Presidente aggiunto GIP, inoltre, le esperienze di pregresso esercizio delle funzioni GIP/GUP per almeno cinque anni negli ultimi quindici, avuto riguardo alla data della vacanza del posto a concorso» (art. 15, lett. c).</p>
<p style="text-align: justify;">Per ciò che concerne l&#8217;anzianità , esclusa la sua rilevanza quale autonomo parametro di valutazione ai fini del conferimento degl&#8217;incarichi dirigenziali, in applicazione del criterio generale di cui all&#8217;art. 192, comma 4, R.D. 12/41, l&#8217;art. 24, comma 3, del nuovo Testo Unico prevede che, nel caso in cui la valutazione comparativa fra due o pìù aspiranti al medesimo incarico si concluda con giudizio di equivalenza dei rispettivi profili professionali, sia dato rilievo alla maggiore anzianità  nel ruolo della magistratura.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Appare utile anche rammentare che la giurisprudenza, da tempo, fa conseguire dall&#8217;amplissima discrezionalità  di cui il CSM gode nel valutare i requisiti attitudinali dei magistrati al fine del conferimento di posti direttivi e semidirettivi, quale insopprimibile garanzia della effettiva scrutinabilità  delle relative delibere in sede di giudizio di legittimità , la necessità  che tali atti manifestino che l&#8217;organo di autogoverno abbia attentamente esaminato e valutato tutti gli elementi rilevanti dei<i>curricula</i> dei candidati (cfr. <i>ex multis</i>: Cons. Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 607).</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, proprio perchè i provvedimenti di nomina dei magistrati a incarichi direttivi adottati dal Consiglio sono espressione di un&#8217;ampia valutazione discrezionale e sono sindacabili in sede di legittimità  solo ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà  (Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5835; id. 4 gennaio 2019, n. 97), gli atti di conferimento non necessitano di una motivazione particolarmente estesa, purchè da essa emergano, ancorchè in modo sintetico, ma chiaro, esplicito e coerente, le ragioni in base alle quali l&#8217;organo deliberante, procedendo all&#8217;apprezzamento complessivo dei candidati, si sia convinto circa la preferenza da attribuire ad un candidato rispetto agli altri (Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2098).</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, la scelta del candidato pìù idoneo ai fini del conferimento dei predetti uffici, da formularsi in un&#8217;ottica comparativa, non può che essere ancorata ai profili qualitativi e agli elementi significativi dell&#8217;idoneità  all&#8217;espletamento delle funzioni e trovare fondamento nei percorsi professionali dei candidati come attestati dagli elementi ricavabili dalle previste fonti di conoscenza e di valutazione, dovendo le capacità  espresse essere riguardate come indicatori di attitudine in quanto sintomatiche della idoneità  al conferimento dell&#8217;ufficio, mediante proiezione prognostica sulla base di un percorso argomentativo congruo e razionale, convincente quanto ad indicazione dei presupposti e conclusioni tratte in ordine alla misura della garanzia di idoneità , tramite indicazione degli elementi su cui si basa il giudizio di maggiore idoneità  allo svolgimento dell&#8217;incarico, in relazione alla natura dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel predetto processo di valutazione, la giurisprudenza amministrativa riconosce che l&#8217;eventuale minor scandaglio del percorso professionale del candidato che non risulti destinatario della proposta non rivela autonoma attitudine a far ritenere inficiato l&#8217;operato apprezzamento di tenore complessivo dell&#8217;organo di autogoverno, nè, conseguentemente, è idoneo a condurre ad un giudizio di illegittimità  degli esiti della relativa procedura (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 agosto 2010, n. 29508).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò che si chiede è, invece, che emergano, ancorchè in modo sintetico, ma chiaro, esplicito e coerente, le ragioni in base alle quali l&#8217;organo deliberante, procedendo all&#8217;apprezzamento complessivo dei candidati, si sia convinto circa la preferenza da attribuire a un candidato rispetto agli altri.</p>
<p style="text-align: justify;">Coerentemente, con riguardo all&#8217;ambito di sindacabilità  giurisdizionale degli atti del CSM, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, le deliberazioni con cui l&#8217;organo di autogoverno provvede in materia di conferimento di uffici direttivi ai magistrati, ancorchè espressione di attività  amministrativa ampiamente discrezionale, non si sottraggono al sindacato giurisdizionale, quanto meno sotto il profilo dell&#8217;esistenza dei presupposti e della congruità  della motivazione nonchè dell&#8217;accertamento del nesso logico di consequenzialità  tra presupposti e conclusioni (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 novembre 2019, n. 12928).</p>
<p style="text-align: justify;">La peculiare posizione costituzionale del CSM non esclude infatti la sottoposizione dei suoi atti a uno scrutinio di legittimità  che, pur soffermandosi esclusivamente sui profili sintomatici e senza in alcun modo impingere, neanche indirettamente, nel merito delle scelte dell&#8217;organo di autogoverno, miri a individuarne i pìù gravi difetti (sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddizione, illogicità , che possono tutti concretizzare il vizio di eccesso di potere) (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 2018, n. 5696).</p>
<p style="text-align: justify;">4. Alla luce delle riportate coordinate ermeneutiche, la prospettazione della ricorrente va condivisa nella parte in cui lamenta la pressochè totale pretermissione della descrizione del suo profilo professionale, delle esperienze maturate, delle attitudini specifiche e dei titoli conseguiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta dagli atti di causa che la dott.ssa -OMISSIS-, nominata Uditore Giudiziario con D.M. 19 marzo 1983:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; è stata Giudice del Tribunale per i Minorenni di -OMISSIS- dal 15 giugno 1984 al 1 febbraio 1992, svolgendo funzioni promiscue di giudice civile, penale dibattimentale, di sorveglianza e di GIP; inoltre, nel mese di agosto 1990 e dal 18 agosto 1991 al 31 gennaio 1992, ha svolto le funzioni direttive di Presidente di tale Tribunale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; da maggio a ottobre 1989 ha insegnato materie giuridiche presso la Scuola Superiore di -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dal 1 febbraio 1992 al 30 giugno 1999 è stata destinata alla Pretura Circondariale di -OMISSIS- con le funzioni di Pretore penale dibattimentale e di volontaria giurisdizione, ivi svolgendo per taluni periodi funzioni direttive di Consigliere Pretore Dirigente a capo di 43 dipendenti tra personale e magistrati;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con delibera del CSM 14 maggio 1997 è stata nominata componente della commissione d&#8217;esame per l&#8217;abilitazione alla professione di dottore commercialista;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel 1998 è stata componente del Consiglio Giudiziario del Distretto della Corte d&#8217;Appello di -OMISSIS- e della Commissione d&#8217;esame per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione forense;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dal 30 giugno 1999 (data di soppressione della Pretura Circondariale) al settembre 2000 ha svolto le funzioni di Giudice della Sezione Penale del Tribunale di -OMISSIS-, comprese quelle di Giudice del Tribunale del riesame, coadiuvando il Presidente della Sezione Penale nella risoluzione dei problemi derivanti dalla soppressione della Pretura di -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; da settembre 2000 al 15 febbraio 2001 è stata applicata alla Sezione Penale della Corte d&#8217;Appello di -OMISSIS- (presso la quale, poi, è stata trasferita su sua richiesta dal 15 febbraio 2001 al 28 marzo 2006), dove ha svolto le funzioni di giudice collegiale dibattimentale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in data 25 gennaio 2002 ha conseguito la laurea in scienze politiche preso l&#8217;Università  di Bologna;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dal 28 marzo 2006 al dicembre 2007 è stata membro della Commissione di esami per il concorso a 380 posti di uditore giudiziario indetto con DM 8 febbraio 2004;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dal 2008 svolge le funzioni di Consigliere presso la I Sezione Civile della Corte d&#8217;Appello di -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; è vicepresidente di sezione della Commissione Tributaria Regionale del -OMISSIS-dal 1996;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; è stata pìù volte incaricata della formazione degli uditori giudiziari nel periodo di tirocinio;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; è autrice di alcune pubblicazioni scientifiche e alcuni suoi provvedimenti sono stati pubblicati su riviste giuridiche;</p>
<p style="text-align: justify;">ha ottenuto costantemente positive valutazioni di professionalità  e positivi pareri del Consiglio Giudiziario.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva il Collegio che di tale articolato <i>curriculum</i> non vi è traccia nel provvedimento impugnato il quale nella premessa, si limita a descrivere come segue i &#8220;tratti salienti&#8221; della carriera della ricorrente: &#8220;-OMISSIS-, nominata con D.M. 19.03.1983, ha svolto le funzioni di sorveglianza presso il Tribunale Minorenni dal 1984 al 1992 e di giudice al Tribunale per i minorenni di -OMISSIS- dal 1.2.1992; di consigliere pretore dirigente la Pretura di -OMISSIS- dal 1 febbraio al 31 marzo 1997 e dal 1 giugno 1997 al 13 gennaio 1999 ed è consigliere alla Corte di Appello di -OMISSIS- dal 15.2.2001&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Viceversa il profilo del dott. -OMISSIS-, nominato con DM del 18 febbraio 1984, è minuziosamente descritto nel par. 3 della proposta &#8211; pedissequamente ripreso nella delibera del<i>Plenum</i> &#8211; che si compone di circa tre pagine, articolate nei paragrafi riguardanti i parametri del merito e delle attitudini, in cui viene enfatizzato ogni possibile segmento dell&#8217;attività  dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito il Collegio ricorda che anche la giurisprudenza della Sezione è concorde nel ritenere che la scelta del relatore della proposta di indicare con maggiore enfasi e profusione di espressioni il profilo attitudinale e di merito di un candidato piuttosto che di un altro, e, in specie, quello del candidato oggetto di proposta e poi prescelto, come osservato dalla Sezione, &#8220;<i>lungi dal costituire un vizio della motivazione, rientra in una pur legittima scelta della pìù consona modalità  esplicativa, rispetto alla quale, nell&#8217;ambito di una rosa di magistrati tutti di assoluta eccellenza e di elevatissimo profilo (nonchè potenzialmente idonei allo svolgimento dell&#8217;incarico da conferire), ben possono essere posti in particolare risalto gli aspetti, o anche le sfumature, che si siano rivelati determinanti per la scelta. Ne consegue che anche la scelta di riservare un maggiore spazio per rappresentare le caratteristiche e le qualità  del magistrato proposto, non può certo riflettersi in un vizio di legittimità  dell&#8217;azione amministrativa, costituendo piuttosto una mera tecnica di redazione della motivazione, fatta salva la possibilità  di verificare in modo oggettivo i fatti indicati nella relazione al fine di poter apprezzare la congruità  della scelta e la logicità  del nesso consequenziale tra presupposti e conclusione</i>&#8221; (da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 26 maggio 2020, n. 5532 che richiama id. 22 giugno 2015, n. 8562 e id. 2 gennaio 2013, n. 1).</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, al contempo, il Collegio rileva che tale maggiore enfatizzazione del profilo del candidato da proporre, di per sè logica e condivisibile, non può trasmodare in una completa pretermissione del corredo esperenziale degli altri magistrati, potendosi desumere dalla giurisprudenza innanzi richiamata che se non appare irragionevole riservare &#8220;un maggiore spazio&#8221; per rappresentare le caratteristiche e le qualità  del magistrato proposto, ciò tuttavia non consente anche di spingersi a ignorare quasi completamente le caratteristiche e le qualità  del magistrato non proposto.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, nel caso di specie la descrizione del profilo professionale della ricorrente è del tutto assente, mancando gli elementi di fatto dai quali qualunque lettore possa apprendere, semplicemente leggendo il provvedimento, quale sia stata in effetti la carriera giudiziaria ed extragiudiziaria della dott.ssa -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Altrettanto carente è il corredo motivazionale del provvedimento, in realtà  nel complesso assai scarno, nella parte dedicata alla comparazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la giurisprudenza, ai fini della valutazione di prevalenza occorre &#8220;<i>una compiuta motivazione e istruttoria che in termini comparativi dia puntualmente conto delle ragioni di ritenuta preferibilità  dell&#8217;un profilo sull&#8217;altro nel quadro degli indicatori previsti dalla Circolare</i>&#8221; (Cons. Stato, Sez. V, 26 maggio 2020, n. 3339).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, nel par. 4 della Proposta, la comparazione con la ricorrente è effettuata nei seguenti termini: &#8220;Il dottor -OMISSIS- si lascia preferire anzitutto alla dr.ssa -OMISSIS- in ragione dell&#8217;esercizio di funzioni specifiche dell&#8217;ufficio semidirettivo da ricoprire. Mentre, infatti, il dottor -OMISSIS- vanta un&#8217;esperienza quale Gip/Gup presso il Tribunale di -OMISSIS- che si protrae ininterrottamente dal gennaio 2010 ad oggi, la dr.ssa -OMISSIS- svolge quale Consigliere d&#8217;Appello in via esclusiva funzioni civili dal marzo del 2008 e nel settore penale risulta avere operato in precedenza prevalentemente in ufficio giudiziario con competenza specialistica, quale il Tribunale per i Minorenni. Ricorre quindi, a favore del dottor -OMISSIS-, l&#8217;esercizio di funzioni nel settore al quale si riferisce l&#8217;incarico da conferire, circostanza che, considerate anche le &quot;peculiarità &quot; dell&#8217;attività  del GIP/GUP, riveste particolare pregnanza per la valutazione del profilo attitudinale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Come ricavabile dalla trascrizione testuale della valutazione, manca nella &#8220;comparazione&#8221; con la dott.ssa -OMISSIS-, qualunque riferimento sia al dato che presso il Tribunale dei Minori di -OMISSIS- la ricorrente ha svolto funzioni promiscue di giudice civile, penale dibattimentale, di sorveglianza e anche di GIP, sia all&#8217;aver svolto la ricorrente funzioni di Giudice della Sezione Penale del Tribunale di -OMISSIS-, comprese quelle di Giudice del Tribunale del riesame; in definitiva la estesa competenza della dott.ssa -OMISSIS- nel settore penale e quella specifica di GIP, pur se presso il Tribunale per i Minori, sono totalmente obliterate nella comparazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Mentre è valorizzata, per il dott. -OMISSIS-, &#8220;un&#8217;esperienza quale Gip/Gup presso il Tribunale di -OMISSIS- che si protrae ininterrottamente dal gennaio 2010 ad oggi&#8221;, sebbene la ricorrente segnali che, alla data di presentazione della domanda (primi mesi del 2014), il dott. -OMISSIS- era in servizio presso l&#8217;Ufficio Gip del Tribunale di -OMISSIS- da appena quattro anni (per la precisione, dal mese di gennaio 2010) e dunque non aveva ancora maturato i cinque anni di servizio richiesti dall&#8217;art. 15, lett. c) del Testo Unico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento, poi, prosegue con la comparazione con gli altri cinque candidati, anch&#8217;essa estremamente stringata e complessivamente racchiusa in circa due pagine, la quale si chiude con la chiosa che &#8220;anche qualora si volesse pervenire ad un giudizio di sostanziale equivalenza dei requisiti di attitudini e merito tra il proposto ed i restanti candidati -OMISSIS&#8211; ricorrenza questa che si ritiene di poter ragionevolmente escludere nel caso in esame &#8211; la vigente normativa consiliare prevede che, in tal caso, si possa dare rilievo, sia pure in via residuale, alla maggiore anzianità  maturata nel ruolo della magistratura quale espressione della positiva esperienza acquisita nel tempo dal magistrato&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi il provvedimento si chiude con la proposta per l&#8217;incarico in questione del dott. -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso risulta, dunque, fondato anche nella parte in cui denuncia l&#8217;incompletezza e l&#8217;inconsistenza della comparazione, anche perchè fondata su una omissiva considerazione della complessiva esperienza della dott.ssa -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, come segnalato dalla ricorrente, la preferenza accordata al dott. -OMISSIS- si fonda quasi esclusivamente sul pregresso esercizio, da parte di costui, di funzioni nel settore al quale si riferisce l&#8217;incarico da conferire, al quale è stata attribuita &#8220;particolare pregnanza per la valutazione del profilo attitudinale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale evanescente comparazione risulta effettuata omettendo la circostanza di fatto che anche la ricorrente ha notevole esperienza nel settore penale, avendovi prestato servizio, con diverse funzioni, per circa 23 anni: circostanza di fatto che il CSM, esercitando correttamente il potere latamente discrezionale riservatogli, avrebbe potuto si superare, ma previa accurata o, quanto meno, esaustiva descrizione anche della carriera di costei e argomentando sulla base di congrua motivazione che viceversa, nel caso di specie, si presenta totalmente lacunosa ed assertiva.</p>
<p style="text-align: justify;">A sanare le rilevate carenze motivazionali non possono sopperire le argomentazioni lungamente spese dalla difesa erariale negli scritti difensivi, trattandosi di motivazione postuma palesemente inammissibile. D&#8217;altra parte, nel caso di specie, le censure della ricorrente non si incentrano affatto sulla ipotetica mancanza di qualità  in capo al controinteressato, che necessiterebbe in ipotesi di difesa da parte dell&#8217;amministrazione, bensì¬ sulla pressochè totale pretermissione del di lei profilo professionale, nonchè sulla sostanziale assenza di comparazione fra lei e il dott. -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto precede discende che la pronuncia di questo giudice si limita all&#8217;annullamento dell&#8217;atto per le rilevate carenze motivazionali, senza impingere nel merito della valutazione comparativa (come paventato dalla difesa erariale), che resta <i>naturaliter</i> riservata alla discrezionalità  del CSM.</p>
<p style="text-align: justify;">Per completezza il Collegio rileva, altresì¬, che, a differenza di quanto accaduto nella comparazione con gli altri candidati, la Commissione, quanto alla comparazione con la ricorrente, non ha neanche prospettato l&#8217;ipotesi subordinata che i due profili potessero nondimeno ritenersi equivalenti, per l&#8217;evidente ragione che, in tal caso, la maggiore anzianità  della ricorrente avrebbe prevalso.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere accolto e, per l&#8217;effetto, gli atti impugnati devono essere annullati.</p>
<p style="text-align: justify;">6. L&#8217;annullamento deve ritenersi esteso anche al successivo decreto ministeriale in cui è stata formalizzata la nomina del controinteressato, atteso che &#8220;<i>le determinazioni con le quali il CSM provvede al conferimento della titolarità  di uffici direttivi o semidirettivi rientrano fra i provvedimenti contro i quali, ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 1, L. 24 marzo 1958, n. 195, è ammissibile il ricorso per motivi di legittimità  al giudice amministrativo, in quanto espressione dell&#8217;autonomia ad esso costituzionalmente pertinente per quanto riguarda il governo del personale di magistratura, senza necessità  di attendere per la relativa impugnazione l&#8217;emanazione del decreto ministeriale o presidenziale di recepimento, che ha carattere vincolato e svolge una mera funzione di esternazione del deliberato dello stesso Consiglio</i>&#8221; (Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2007, n. 2635).</p>
<p style="text-align: justify;">Alle richiamate caratteristiche dell&#8217;atto a rilevanza esterna consegue, sotto il profilo formale, che lo stesso, ancorchè all&#8217;epoca ancora non conosciuto dalla ricorrente, deve intendersi ricompreso nell&#8217;oggetto della domanda demolitoria avanzata con il ricorso, atteso che l&#8217;impugnazione è stata estesa agli atti &#8220;consequenziali&#8221; ed è stata notificata anche al Ministero della Giustizia, &#8220;<i>con la precisazione che deve considerarsi irrilevante la mancata indicazione dei relativi estremi, essendo lo stesso evidentemente suscettibile di precisa ed agevole successiva individuazione, e, sotto il profilo sostanziale, che esso è comunque destinato a subire l&#8217;efficacia caducante conseguente all&#8217;eventuale accertamento di un vizio di legittimità  a carico delle presupposte deliberazioni del CSM, delle quali costituisce il mero veicolo provvedimentale final</i>e&#8221; (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 14 settembre 2010, n. 32321).</p>
<p style="text-align: justify;">7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la parte resistente alle spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila) oltre oneri di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  della ricorrente e di tutti i soggetti menzionati in sentenza, nonchè della sede di servizio che trattasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 27/2020, come modificato dall&#8217;art. 4, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Antonino Savo Amodio, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Laura Marzano, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Francesca Petrucciani, Consigliere</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-6-2020-n-6672/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2020 n.6672</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
