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	<title>6645 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6645 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2020 n.6645</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-17-6-2020-n-6645/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Donatella Scala, Presidente, Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore Pianificazione territoriale: sussiste ampia discrezionalità  nelle scelte dell&#8217; Amministrazione nella classificazione dei suoli . Edilizia ed Urbanistica- pianificazione territoriale &#8211; classificazione dei suoli- scelte dell&#8217;amministrazione &#8211; ampia discrezionalità &#8211; sussiste. Le scelte riguardanti la classificazione dei suoli sono sorrette da ampia discrezionalità  e in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-17-6-2020-n-6645/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2020 n.6645</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Donatella Scala, Presidente, Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Pianificazione territoriale: sussiste ampia discrezionalità  nelle scelte dell&#8217; Amministrazione nella classificazione dei suoli .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Edilizia ed Urbanistica- pianificazione territoriale &#8211; classificazione dei suoli- scelte dell&#8217;amministrazione &#8211; ampia discrezionalità &#8211; sussiste.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Le scelte riguardanti la classificazione dei suoli sono sorrette da ampia discrezionalità  e in tale ambito la posizione dei soggetti coinvolti risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell&#8217;Amministrazione, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà  o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato ad una specifica destinazione del suolo, nel caso non sussistenti.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/06/2020<br /> <strong>N. 06645/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 09748/2005 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 9748 del 2005, proposto Associazione Italia Nostra ONLUS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti NicolÃ² Paoletti e Alessandra Mari, con domicilio eletto in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 34;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> &#8211; Comune di Nemi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Campagnola, domiciliato in Roma, via Lutezia, n. 8;<br /> &#8211; Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Elisa Caprio, domiciliata come Registri Pec di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> &#8211; sig.ri Alessandro Biaggi e Federica Cavaterra, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;efficacia:</em><br /> &#8211; della delibera di Giunta della Regione Lazio n. 457 dell&#8217;1 aprile 2005 con cui è stata approvata, con prescrizioni, la variante generale al P.R.G. del Comune di Nemi;<br /> &#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale di Nemi n. 39 del 27.09.2005, avente ad oggetto la presa d&#8217;atto del recepimento della Delibera di Giunta Regionale n. 457/2005 relativa all&#8217;approvazione della variante generale al P.R.G.;<br /> &#8211; di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti, ivi incluso il voto espresso nell&#8217;adunanza del 21.10.2004 dal Comitato Regionale per il Territorio della Regione Lazio e la delibera del Consiglio Comunale di Nemi n. 5/2005, avente ad oggetto le controdeduzioni al parere reso dal Comitato.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Comune di Nemi;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 84 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 aprile 2020 la dott.ssa Roberta Mazzulla come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con successivo ricorso spedito per la notificazione in data 21.10.2005 e depositato in data 4.11.2005, l&#8217;associazione istante ha impugnato la delibera di Giunta n. 457 dell&#8217;1 aprile 2005 con cui la Regione Lazio ha approvato, con prescrizioni, la variante generale al P.R.G. del Comune di Nemi.<br /> A sostegno del gravame, la ricorrente ha premesso le circostanze di fatto e di diritto appresso sintetizzate.<br /> Nelle more del giudizio assunto al n. 5641/2002 R.G. instaurato presso questo Tribunale, la deliberazione n. 67 del 28.12.2001, ivi impugnata, con cui il Consiglio Comunale di Nemi ha adottato la variante generale al P.R.G. veniva sottoposta a pubblicazione, con conseguente presentazione delle osservazioni da parte degli interessati, tra cui l&#8217;odierna istante la quale evidenziava n. 27 criticità .<br /> Inoltravano, inoltre, il loro parere &#8211; ritenuto dalla ricorrente radicalmente ostativo all&#8217;approvazione della variante &#8211; sia la Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio (nota prot. n. 5115 del 5.04.2002) che la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici (prot. n. 2018/B del 14.05.2002).<br /> Il consesso civico di Nemi procedeva, quindi, all&#8217;esame delle suddette osservazioni e, malgrado il tenore ritenuto sostanzialmente contrario dei pareri espressi dalle due Soprintendenze sopra indicate, con successiva deliberazione n. 29 del 30.07.2002, approvava le relative controdeduzioni, così¬ respingendo, con un&#8217;unica motivazione, la maggior parte delle 27 note critiche formulate dalla ricorrente, ad eccezione di due (la n. 8 e la n. 21) che venivano accolte parzialmente.<br /> In epoca successiva all&#8217;adozione della deliberazione consiliare n. 29/2002 esprimevano il rispettivo parere di competenza:<br /> &#8211; il Servizio Geologico Regionale e Conservazione del Suolo della Regione Lazio il quale, in asserita conformità  ai rilievi critici formulati dalla ricorrente, con nota prot. n. AM/10275 dell&#8217;8.08.2002, avrebbe imposto divieti di edificazione ed altre severe prescrizioni incompatibili, nella sostanza, con le complessive previsioni urbanistiche di cui alla variante giÃ  adottata dal Consiglio Comunale di Nemi;<br /> &#8211; L&#8217;Ente Parco Regionale dei Castelli Romani che, con nota prot. n. 3632 del 18.11.2002, esprimeva un nulla osta sottoposto a severe prescrizioni e condizioni.<br /> Il procedimento amministrativo proseguiva con la trasmissione alla Regione Lazio della Variante Generale, modificata come da delibera di controdeduzioni n. 29/2002.<br /> Nelle more dell&#8217;istruttoria regionale, il Comitato Istituzionale dell&#8217;Autorità  dei Bacini Regionali del Lazio, con provvedimento pubblicato sul B.U.R.L. del 20.01.2004, tenuto conto delle criticità  della situazione dei laghi di Nemi ed Albano, emanava disposizioni straordinarie, tra cui vere e proprie misure di salvaguardia, in attuazione delle quali sarebbe stato vietato incrementare l&#8217;utilizzazione delle risorse idriche da parte dei comuni interessati dai laghi in questione e, quindi, per gli enti locali quali il Comune di Nemi, dettare previsioni urbanistiche in termini di espansione degli interventi edilizi.<br /> In altri termini, secondo la prospettazione ricorsuale, le suddette misure di salvaguardia, così¬ come i pareri espressi sia dal Servizio Geologico della Regione Lazio che dalle due Soprintendenze, risulterebbero in totale contrasto rispetto all&#8217;intero impianto delle previsioni urbanistico-edilizie di cui alla variante generale del P.R.G. del Comune di Nemi, con conseguente pretesa impossibilità  per il Comitato Regionale per il Territorio presso il Dipartimento del Territorio della Regione Lazio, istituito ex art. 16 L.R. Lazio n. 38/99, di approvare, così¬ come di fatto avvenuto, la Variante Generale in questione, sia pure con modifiche e prescrizioni.<br /> Ed invero, il predetto Comitato &#8211; pur non sussistendone, ad avviso della ricorrente, i presupposti &#8211; esprimeva parere favorevole all&#8217;approvazione della suddetta variante, invitando il Comune di Nemi a formulare eventuali controdeduzioni ex art. 3 L. n. 765/67.<br /> L&#8217;amministrazione comunale di Nemi, con deliberazione n. 5 del 19.02.2005, prendeva atto del voto del Comitato, recependo le modifiche dallo stesso apportate.<br /> La Giunta della Regione Lazio, con deliberazione n. 457 dell&#8217;1.04.2005, in adesione al parere del Comitato per come recepito dal Comune di Nemi, approvava la Variante Generale in questione, <em>&#8220;con le modifiche e le prescrizioni contenute nel parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con il voto n. 72/2 del 21.10.2004 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale Allegato A ed in conformità  alle prescrizioni ed alle condizioni di cui ai pareri in premessa riportati</em>&#8220;, costituiti dal parere del Servizio Geologico Regionale e dal parere delle due Soprintendenze.<br /> Da ultimo, il Consiglio Comunale di Nemi, con deliberazione n. 39 del 27.09.2005, prendeva atto dei nuovi elaborati grafici e testi della Variante ai fini del recepimento della deliberazione regionale di approvazione.<br /> I provvedimenti da ultimo menzionati, ossia la delibera di G.R. n. 457/2005 e la successiva delibera C.C. di Nemi n. 39/2005, sarebbero, dunque, illegittimi in considerazione delle censure appresso sintetizzate, raggruppate per censure omogenee e ribadite, con ulteriori precisazioni, nei successivi scritti difensivi.<br /> &#8220;<em>PARTE 1° VIZI RELATIVI ALL&#8217;INAMISSIBILITA&#8217; ED IMMERITEVOLEZZA DELLA VARIANTE GENERALE NEL SUO COMPLESSO&#8221;.</em><br /> <em>&#8220;INAMMISSIBILITA&#8217; PER INCOMPATIBILITA&#8217; CON LE MISURE DI SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE (Violazione L. 18.5.1989, n. 183. DLgs. 11.5.1999, n. 152, Misure di Salvaguardia degli acquiferi vulcanici dei Colli Albani e dei Monti Sabatini pubblicate sul B.U.R.L. del 20.1.2004 &#8211; Eccesso di potere per contraddittorietà  ed illogicità , carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto &#8211; mancanza di motivazione</em>&#8220;;<br /> Per come accennato nella premessa fattuale del ricorso, ad avviso dell&#8217;associazione istante, la Variante Generale approvata dalla Regione Lazio, contrariamente a quanto sostenuto dal Comitato Regionale per il Territorio presso il Dipartimento del Territorio della Regione Lazio, non avrebbe potuto essere approvata in quanto, nel suo complesso, radicalmente contrastante innanzitutto con le misure di salvaguardia dettate dal Comitato Istituzionale dell&#8217;Autorità  dei Bacini Regionali del Lazio con provvedimento pubblicato sul B.U.R.L. del 20.01.2004, le quali impedirebbero ogni incremento nell&#8217;utilizzazione delle risorse idriche dei laghi di Nemi ed Albano, con conseguente impossibilità  di realizzare nuovi insediamenti abitativi.<br /> Siffatte misure di salvaguardia, per come formulate dalla Regione, sarebbero operative non soltanto a valle, cioè al momento dell&#8217;effettivo rilascio dei provvedimenti abilitativi l&#8217;esecuzione di interventi edilizi ma anche &#8220;a monte&#8221;, ossia in sede di pianificazione urbanistica allorquando l&#8217;ente locale è chiamato a dimensionare la futura vocazione edificatoria del territorio comunale.<br /> Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dal Comitato Regionale per il Territorio e, quindi, <em>de relato</em>, dalla Giunta Regionale, il Servizio Geologico Regionale e Conservazione del Suolo della Regione Lazio con la nota prot. n. AM/10275 dell&#8217;8.08.2002 non si sarebbe limitato a dettare mere prescrizioni di carattere generale, ma avrebbe imposto, zona per zona, tutta una serie di veri e propri divieti di edificazione a fronte dei quali l&#8217;intera Variante avrebbe dovuto essere rielaborata, con conseguenziale restituzione degli atti all&#8217;amministrazione comunale di Nemi per la riedizione del procedimento, non essendo all&#8217;uopo sufficiente la predisposizione di integrazione e/o modifiche parziali.<br /> &#8220;<em>INAMMISSIBILITA&#8217; PER INCOMPATIBILITA&#8217; CON I PARERI DELLE SOPRINTENDENZE E CON I PIANI E VINCOLI SOVRAORDINATI A TUELA DELL&#8217;AMBIENTE</em>&#8220;.<br /> La Variante di Piano approvata dalla Regione Lazio si porrebbe in insanabile contrasto con le previsioni sovraordinate, poste a tutela dei valori paesaggistico/ambientali, di cui:<br /> &#8211; al D.M. 21.1.1954 in tema di vincolo paesistico specifico;<br /> &#8211; al P.T.P n. 9 Castelli Romani;<br /> &#8211; alla L.R. Lazio n. 29/1997 in tema di vincolo di &#8220;Parco Regionale&#8221;;<br /> &#8211; al Piano di Assetto del Parco Regionale dei Castelli Romani.<br /> Inoltre, anche le criticità  complessivamente espresse nei pareri della Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio (nota prot. n. 5115 del 5.04.2002) e della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici (prot. n. 2018/B del 14.05.2002) sarebbero state così¬ sistemiche da necessitare l&#8217;integrale rielaborazione di tutta la Variante, non essendo all&#8217;uopo sufficienti, al fine di tutelare i valori archeologico/ambientali asseritamente pregiudicati, mere integrazioni ovvero parziali modifiche delle previsioni urbanistiche in questione.<br /> Il parere positivo espresso dal Comitato Regionale per il Territorio, fatto proprio dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 457/2005, risulterebbe, quindi, del tutto illogico ed irragionevole, oltre che carente dell&#8217;esternazione delle ragioni che avrebbero consentito, malgrado gli insanabili contrasti con le previsioni vincolistiche sovraordinate di cui sopra, l&#8217;approvazione della variante.<br /> <em>&#8220;INAMMISSIBILITA&#8217; PER VIZI INSANABILI DI ISTRUTTORIA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE</em>&#8220;.<br /> La variante al P.R.G. sarebbe illegittima in quanto adottata sulla scorta delle stesse relazioni inerenti i caratteri ambientali e paesaggistici del territorio comunale di Nemi, soggetto a vincolo paesaggistico specifico ex D.M. 21.01.1954, allegate alle precedenti varianti del 1992 e 1995, delle quali non sarebbe stato effettuato alcun aggiornamento.<br /> Ciò in spregio alla normativa nazionale ed europea che, in materia paesaggistico/ambientale, impone l&#8217;approvazione degli strumenti urbanistici tenuto conto dello stato attuale del territorio. Ne sarebbe conseguita la completa frustrazione di tutte le prescrizioni vincolistiche medio tempore entrate in vigore per effetto del Piano di Assetto del Parco Castelli Romani, adottato con delibera n. 789 del 31.03.1999, del P.T.P. N. 9 Castelli Romani, approvato con L.R. n. 24/1998, del D.M. 22.02.1994, in materia di tutela archeologica.<br /> Inoltre, in sede di adozione della variante, le stesse prescrizioni di cui alle obsolete relazioni paesaggistico-ambientali allegate alla gravata deliberazione consiliare sarebbero state completamente disattese, considerata l&#8217;effettuazione di scelte pianificatorie, in relazione a varie zone del P.R.G., contrastanti con l&#8217;interesse pubblico relativo alla tutela del paesaggio e dell&#8217;ambiente.<br /> Le previsioni urbanistiche di cui alla variante adottata dal Comune comporterebbero, quindi, nel complesso, un&#8217;eccessiva edificazione (oltre che possibilità  di sanatoria degli abusi edilizi esistenti) e ciò sulla scorta sia di erronee stime, per eccesso, del cd. fabbisogno abitativo che della mancata preventiva analisi dello stato di fatto preesistente, in termini di &#8220;costruito&#8221; ed &#8220;urbanizzato&#8221;.<br /> Ne conseguirebbero la distruzione, manomissione e compromissione delle risorse paesaggistico-ambientali del territorio, in spregio non soltanto a tutta la normativa in epigrafe indicata ma anche al principio dello sviluppo sostenibile sancito nel Trattato CE.<br /> La variante generale adottata dal Comune si tradurrebbe in una disordinata sommatoria di una serie di operazioni volte ad una indiscriminata aggressione di un territorio di straordinaria importanza, con grave pregiudizio per i valori paesaggistico-ambientali che lo stesso esprime.<br /> <em>&#8220;- PARTE 2° &#8211; VIZI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO&#8221;;</em><br /> <em>&#8211; ILLEGITTIMITA&#8217; DEL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DEI PARERI</em>&#8220;.<br /> Le varie Autorità  preposte alla tutela dei vincoli paesaggistico/ambientali sopra indicati, incidenti sul territorio comunale di Nemi, avrebbero dovuto esprimere il loro parere in epoca antecedente l&#8217;adozione della variante da parte del Consiglio Comunale di Nemi (delibera n. 67/2001), onde consentire a quest&#8217;ultimo di operare, fin da subito, un inquadramento generale delle scelte pianificatorie relative all&#8217;intero territorio comunale in coerenza con le esigenze di tutela dei valori paesaggistico/ambientali sopra indicati.<br /> In particolare, l&#8217;art. 13 L. n. 64/74 imporrebbe il parere del Servizio Geologico Regionale &#8220;<em>sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione [&#038;] e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità  delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio</em>&#8220;.<br /> Quanto, invece, alle altre autorità  tutorie, il carattere necessariamente preventivo della relativa attività  consultiva, di natura obbligatoria, oltre ad essere insito nei principi di economicità , trasparenza ed efficacia dell&#8217;attività  della p.a. si desumerebbe dai principi sanciti dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.06.2001. La normativa europea imporrebbe, infatti, che la consultazione delle predette autorità  avvenga durante la fase preparatoria di tutti questi strumenti di pianificazione e programmazione dello sviluppo del territorio potenzialmente idonei ad incidere sull&#8217;ambiente.<br /> In ogni caso, i suddetti pareri avrebbero dovuto essere richiesti nuovamente a fronte delle modifiche approvate prima dal Consiglio Comunale (delibera n. 29/2001), in adesione alle osservazioni presentate dai soggetti interessati, e poi dal Comitato Regionale per il Territorio della Regione Lazio.<br /> &#8211; &#8220;<em>ILLEGITTIMITA&#8217; DELLE DELIBERE COMUNALI PER INCOMPATIBILITA&#8217; DEGLI AMMINISTRATORI</em>&#8220;.<br /> La Variante Generale al P.R.G. sarebbe stata adottata ed approvata dal Consiglio Comunale di Nemi con il voto favorevole di soggetti in evidente posizione di conflitto di interessi, con conseguente violazione del disposto di cui all&#8217;art. 78, comma 2, D.lgs. n. 267/2000.<br /> In particolare, la delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 27.09.2005, con cui è stata recepita la delibera regionale di approvazione della variante (n. 457/2005), sarebbe stata adottata con il voto favorevole di soggetti proprietari di terreni cui è stata attribuita una vocazione edificatoria di completamento (zona B).<br /> Il Sindaco del Comune di Nemi avrebbe partecipato all&#8217;adozione di tutte le delibere del Consiglio inerenti la variante, dalla n. 67/2001 in avanti, pur essendo affine entro il quarto grado del proprietario di aree zonizzate nel nuovo P.R.G. come G1, Verde privato.<br /> Peraltro, le previsioni urbanistiche relative alle aree in questione sarebbero state oggetto di modifiche da parte del Comitato Regionale per il Territorio della Regione Lazio non recepite dal Consiglio Comunale in sede di adozione della deliberazione di &#8220;presa d&#8217;atto&#8221; n. 39/2005.<br /> &#8211; &#8220;<em>ILLEGITTIMITA&#8217; DEL RIGETTO DELLE OSSERVAZIONI DI ITALIA NOSTRA</em>&#8220;.<br /> La Variante Generale approvata dalla Regione Lazio sarebbe illegittima stante l&#8217;apodittico ed immotivato rigetto della maggior parte delle osservazioni critiche che l&#8217;associazione ricorrente ha, peraltro, avuto modo di proporre soltanto all&#8217;indomani dell&#8217;adozione della variante generale (delibera consigliare di adozione n. 29/2001).<br /> La normativa nazionale ed euro-unitaria imporrebbe, invece, alle amministrazioni, in materia di governo del territorio e, quindi, di pianificazione e programmazione urbanistica, di esaminare <em>funditus</em> le obiezioni all&#8217;uopo mosse dalle organizzazioni non governative di tutela ambientale, all&#8217;uopo approntando un idoneo corredo motivazionale &#8211; nella specie inesistente &#8211; che dia conto delle ragioni di eventuale dissenso rispetto alle stesse.<br /> &#8211; &#8220;<em>PARTE 3° VIZI RELATIVI ALL&#8217;INOTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DELLE AUTORITA&#8217; CHE HANNO ESPPRESSO PARERI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO.</em><br /> <em>&#8211; ILLEGITTIMITA&#8217; DELLA DELIBERA N. 39/5005 PER INOTTEMPERANZA AI PARERI;</em><br /> <em>&#8211; INOTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DEL PARERE DEL COMINTATO REGIONALE PER IL TERRITORIO</em>&#8220;;<br /> La delibera consiliare n. 39/2005 sarebbe gravemente illegittima in quanto, a seguito dell&#8217;approvazione regionale, ritenuta dalla ricorrente condizionata al successivo adeguamento della variante ai pareri espressi dalle varie Autorità  tutorie, il Comune di Nemi non avrebbe recepito integralmente le prescrizioni ivi contenute così¬ come quelle imposte dal Comitato Regionale per il Territorio.<br /> &#8211; &#8220;<em>VIZI DI ILLEGITTIMITA&#8217; DERIVATA</em>&#8220;.<br /> La delibera di Giunta Regionale di approvazione della Variante Generale al P.R.G. del Comune di Nemi (n. 457/2005) risentirebbe, in via derivata, degli stessi vizi di legittimità  da cui sarebbe affetta:<br /> &#8211; la delibera consiliare di adozione della variante medesima (n. 67/2001), per come evidenziato nell&#8217;ambito del ricorso assunto al n. 5641/2002;<br /> &#8211; la delibera di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni alla variante n. 29/2002, oggetto del ricorso n. 12520/2002, dichiarato perento.<br /> Il Comune di Nemi, costituitosi in giudizio, ha dedotto in via preliminare l&#8217;inammissibilità  del ricorso per carenza di interesse giacchè dall&#8217;eventuale annullamento della Variante Generale al P.R.G. discenderebbe la persistente efficacia del precedente strumento urbanistico (adottato nel 1985 ed approvato dalla Regione Lazio del 1996) &#8211; non impugnato dalla ricorrente &#8211; caratterizzato da scelte pianificatorie ancor pìù impattanti sull&#8217;ambiente e sul paesaggio, in termini di nuova edificazione e, quindi, di consumo del territorio, essendo parametrate su una previsione di incremento della popolazione residente, con conseguenti esigenze di volumetria residenziale, di oltre 4000 abitanti.<br /> L&#8217;ente locale ha, in ogni caso, contestato la fondatezza nel merito del gravame, evidenziando, in particolare, come le eventuali divergenze tra le scelte di programmazione urbanistico/edilizia relative al territorio comunale, effettuate in sede di Variante, ed i vincoli posti a tutela degli interessi paesaggistico/ambientali, risultanti dagli strumenti di pianificazione sovraordinati, non sarebbero idonee ad inficiare la validità  del P.R.G., trovando la loro naturale composizione in sede di approvazione del cd. Piano di coordinamento provinciale.<br /> In caso di mancanza del suddetto Piano, le autorità  tutorie, chiamate a fronte di ogni singolo intervento edilizio, a rilasciare il loro preventivo nulla-osta, ben potrebbero opporsi all&#8217;esecuzione di qualsivoglia attività  che comporti un&#8217;alterazione dell&#8217;assetto del territorio in violazione della disciplina vincolistica, di natura sovraordinata, posta a tutela dell&#8217;ambiente e del paesaggio (art. 57 D.lgs. n. 112/98).<br /> In altri termini, in difetto di coordinamento, ognuno degli strumenti pianificatori manterrebbe la propria autonomia ed efficacia, con la conseguenza che alla potenziale edificabilità  di un&#8217;area secondo le generali previsioni del P.R.G. non potrebbe, comunque, corrispondere una effettiva e concreta trasformazione del territorio in mancanza della preventiva autorizzazione da parte dell&#8217;autorità  preposta alla tutela dei vincoli insistenti nell&#8217;area oggetto di intervento.<br /> Quanto al procedimento di adozione/approvazione dello strumento urbanistico, nessuna normativa imporrebbe di interpellare le autorità  tutorie del paesaggio e dell&#8217;ambiente sulla &#8220;bozza&#8221; della variante, diversamente opinando si dovrebbe ammettere l&#8217;esistenza di una fattispecie di co-pianificazione non prevista dal nostro ordinamento giuridico sia nazionale che euro-unitario.<br /> Le misure di salvaguardia a tutela delle risorse idriche, a differenza di quanto affermato dall&#8217;associazione ricorrente, non sarebbero idonee ad inficiare le previsioni urbanistiche che attribuiscono vocazione edificatoria a talune zone del P.R.G., giacchè il relativo ambito di operatività  sarebbe limitato ad rilascio di nuove concessioni di prelievo di acqua per uso domestico e, quindi, al pìù, sarebbero idonee ad impedire l&#8217;attuazione concreta delle previsioni &#8211; generali ed astratte &#8211; in questione, ex se legittime.<br /> Del resto tutte le prescrizioni dettate dalle Autorità  Tutorie sarebbero state espressamente recepite in sede di approvazione della variante al P.R.G da parte della Giunta Regionale.<br /> L&#8217;omissione circa la richiesta di parere al Servizio Geologico Regionale sarebbe stata sanata nel corso del procedimento e, precisamente, subito dopo l&#8217;adozione della variante da parte del Consiglio Comunale, allorquando l&#8217;autorità  tutoria avrebbe, sostanzialmente, valutato la complessiva compatibilità  della pianificazione urbanistica di cui alla variante medesima rispetto alle condizioni geomorfologiche del territorio.<br /> Le previsioni di dimensionamento del fabbisogno abitativo &#8211; di gran lunga ridimensionato rispetto alla precedente disciplina urbanistica non contestata dalla ricorrente &#8211; sarebbero state attendibili, in quanto basate su dati certi e verificabili.<br /> Le deliberazioni consiliari sarebbero state votate in assenza di posizione di conflitto di interessi, stante l&#8217;insussistenza di qualsivoglia correlazione immediata e diretta tra il contenuto delle decisioni e specifici interessi degli amministratori.<br /> Peraltro, quanto ai terreni di proprietà  del consigliere Cavaterra, l&#8217;eventuale annullamento della variante manterrebbe inalterata la vocazione edificatoria comunque prevista, in relazione agli stessi, dal precedente strumento urbanistico.<br /> Nessun deficit motivazionale inficerebbe il rigetto delle osservazioni critiche proposte dalla ricorrente, a fronte delle quali il Comune, trattandosi di scelte di pianificazione generale circa l&#8217;assetto del territorio, connotate da ampia discrezionalità , non sarebbe stato tenuto ad approntare alcun impianto motivazionale che non si risolvesse nell&#8217;indicazione di averle esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le scelte pianificatorie di massima sottese alla variante.<br /> La deliberazione di presa d&#8217;atto n. 39/2005, seppur non dovuta, sarebbe parimenti legittima in quanto rispondente alle previsioni di cui alla delibera di approvazione adottata dalla Giunta Regionale.<br /> Le suddette deduzioni difensive sono state reiterate dall&#8217;ente locale con successiva memoria depositate in data 19.02.2019.<br /> Con ordinanza collegiale n. 08766 del 04/07/2019, il Tribunale ha chiesto, in via istruttoria, ai competenti organi tecnici della Regione Lazio il deposito di una <em>&#8220;documentata relazione in ordine a tutte le censure prospettate con il presente ricorso</em>&#8220;.<br /> La Regione Lazio, <em>medio tempore</em> costituitasi in giudizio, ha ottemperato agli incombenti istruttori mediante il deposito, in data 29.01.2020, di una relazione a cura della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, alla quale è stata allegata copia della delibera di Giunta Regionale n. 457/2005 oggetto di gravame.<br /> Con memoria depositata in data 6.02.2020, il Comune di Nemi, nel riportarsi alle eccezioni e deduzioni difensive giÃ  formulate, ha ulteriormente obiettato l&#8217;improcedibilità  del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, giacchè nelle more del giudizio la Regione Lazio ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (c.d P.T.P.R.) il quale, ai sensi dell&#8217;art. 145 D.lgs. n. 42/2004, si imporrebbe sugli strumenti di pianificazione adottati dagli enti locali per il governo del territorio e, quindi, sulle relative previsioni urbanistiche eventualmente confliggenti.<br /> Considerato il rapporto di sovra-ordinazione tra la pianificazione paesistica regionale e altri strumenti di pianificazione e governo del territorio adottati dagli enti locali, l&#8217;Associazione ricorrente non avrebbe pìù alcun interesse ad ottenere l&#8217;annullamento della Variante Generale al P.R.G. del Comune di Nemi approvata dalla Giunta Regionale, giacchè le relative previsioni, ove contrastanti con quelle sovraordinate contenute nel P.T.P.R., a tutela del paesaggio e dell&#8217;ambiente, non sarebbero applicabili.<br /> All&#8217;esito della pubblica udienza del 21 aprile 2020, tenutasi ex art. l&#8217;art. 84 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il Collegio, con ordinanza n. 5083 del 13/05/2020, ha prospettato, ex art. 73, comma 3 c.p.a., plurimi profili di inammissibilità  ed improcedibilità  avuto riguardo &#8220;<em>a taluni dei motivi di gravame</em>&#8221; proposti dalla associazione ricorrente, ai sensi e nei termini ivi indicati.<br /> Con memoria depositata in data 29.05.2020, l&#8217;associazione ricorrente, preso atto dell&#8217;ordinanza n. 5083 del 13.5.2020 con cui il Tribunale ha rilevato, tra le altre cose, che &#8220;<em>nelle more del giudizio, la Regione Lazio, con delibera del Consiglio n. 5 del 02 agosto 2019, pubblicata sul BURL n. 13 del 13/02/2020, ha approvato il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (cd. PTPR), con conseguenziale sopravvenuta carenza di interesse dell&#8217;associazione ricorrente ad impugnare eventuali previsioni difformi contenute nel PRG comunale, ipso iure recessive rispetto alla pianificazione di settore sovraordinata (art. 52, comma 2 del D.lgs. n. 112/98; artt. 143 e 145 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 l&#8217;art. 27 della Legge regionale Lazio n. 24 del 06/07/1998)</em>&#8220;, ha dichiarato di condividere siffatti rilievi e, quindi, di non avere pìù interesse alla decisione dello stesso.<br /> DIRITTO<br /> 1. Preliminarmente, il Collegio ritiene di non essere vincolato alla declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse contenuta nella memoria depositata da parte ricorrente in data 29.05.2020.<br /> Ciò in quanto siffatta dichiarazione risulta motivata avuto esclusivo riguardo all&#8217;intervenuto riconoscimento, da parte dell&#8217;istante, del rapporto di sovra-ordinazione tra il P.T.P.R., approvato dalla Regione Lazio nelle more del giudizio, e la sotto-ordinata pianificazione paesaggistico-ambientale, ritenuta violata in sede di adozione dei provvedimenti oggetto di gravame.<br /> 1.2 Tuttavia, il ricorso risulta affidato a motivi di diritto ulteriori e diversi da quello con i quali è stata, complessivamente, lamentata la violazione della normativa paesaggistico-ambientale oggi compendiata nel sopravvenuto P.T.P.R. della Regione Lazio, tra cui quelli afferenti pretesi vizi formali del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico.<br /> Le motivazioni esternate dall&#8217;istante a sostegno della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione onerano, quindi, il Collegio della puntuale disamina di tutti i motivi di gravame, nei termini appresso indicati.<br /> 1.3. Il ricorso è, in parte, inammissibile, in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, nella restante parte, infondato, per le ragioni e nei termini appresso indicati.<br /> 2. In base ad un costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso dal Collegio, l&#8217;Associazione Italia Nostra, odierna ricorrente, in ragione delle specifiche previsioni contenute nel suo statuto (allegato agli atti di causa), è legittimata, ex art. 13 l. 8 luglio 1986, n. 349, ad agire per la salvaguardia degli interessi ambientali non solo in senso stretto (quali gli aspetti fisico &#8211; naturalistici di una certa zona o di un certo territorio), ma anche in senso lato, comprendenti la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, dell&#8217;ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti e dei centri storici e della qualità  della vita, intesi tutti come beni e valori ideali, idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico e territoriale e pertanto capaci di assicurare ad ogni individuo, che entra in contatto con quell&#8217;ambito, una specifica utilità , che non può essere assicurata nello stesso modo da alcun altro ambito.<br /> 2.1 Avuto peculiare riguardo all&#8217;impugnazione degli strumenti di pianificazione e programmazione dell&#8217;uso del territorio adottati dalla p.a., siffatta legittimazione ad agire è, quindi, certamente condizionata alla prospettazione di una illegittimità  dell&#8217;<em>agere </em>pubblico sostanzialmente lesivo, eventualmente anche in conseguenza della violazione di norme sul procedimento amministrativo ovvero sulla forma degli atti, di interessi aventi rilevanza paesaggistico/ambientale.<br /> 3. Fatta questa doverosa premessa, rileva il Collegio come l&#8217;associazione ricorrente, con il primo motivo di gravame, abbia contestato la legittimità  della delibera regionale di approvazione della variante generale al P.R.G. del Comune di Nemi in quanto, a suo avviso, le previsioni urbanistiche in essa contenute in termini di dimensionamento delle possibilità  edificatorie all&#8217;interno del territorio comunale si porrebbero in contrasto con le misure di salvaguardia degli acquiferi vulcanici dei Colli Albani e dei Monti Sabatini dettate dal Comitato Istituzionale dell&#8217;Autorità  dei Bacini Regionali del Lazio con provvedimento pubblicato sul B.U.R.L. del 20.01.2004, le quali impedirebbero ogni incremento nell&#8217;utilizzazione delle risorse idriche dei laghi di Nemi ed Albano, con conseguente impossibilità  di realizzare nuovi insediamenti abitativi nel territorio comunale.<br /> Siffatte misure di salvaguardia avrebbero, quindi, dovuto orientare l&#8217;amministrazione la quale, in sede di pianificazione urbanistica, non avrebbe dovuto incrementare la potenzialità  edificatoria del territorio comunale e ciò in considerazione della pretesa impossibilità  di assentire nuovi utilizzi delle risorse idriche dei laghi di Nemi ed Albano.<br /> 4. Tuttavia, per come riconosciuto dalla stessa associazione ricorrente (pag. 9, ultimo capoverso del ricorso), le misure di salvaguardia in questione avevano natura interinale, essendo state adottate in vista della futura approvazione, da parte della Regione Lazio, di strumenti di pianificazione circa l&#8217;utilizzo e la tutela delle risorse idriche presenti nel territorio regionale, aventi natura sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici comunali.<br /> 5. Ebbene l&#8217;approvazione di siffatti &#8220;piani di settore&#8221; è, in effetti, intervenuta nelle more del giudizio.<br /> 6. Ci si riferisce, innanzitutto, al cd. Piano di Tutela delle Acque (art. 44 D.lgs. n. 152/1999, oggi art. 121 D.lgs. n. 152/2006), approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio Regionale 23 novembre 2018, n. 18 (in aggiornamento al precedente Piano di Tutela delle Acque Regionali, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 settembre 2007, n. 42), costituente uno specifico Piano di settore in materia di tutela e gestione delle acque, redatto sulla base degli obiettivi e delle priorità  degli interventi stabiliti dalle Autorità  di bacino distrettuali.<br /> Le norme del Piano in questione sono prescrittive e vincolanti per le amministrazioni e gli enti pubblici, oltre che per i privati e, quindi, si impongono sugli atti di pianificazione di sviluppo economico, di uso del territorio, di uso delle acque nazionali, regionali e locali che devono essere adeguati, a cura delle autorità  competenti, a contenuti, indirizzi e prescrizioni del Piano medesimo.<br /> 7. Un ulteriore Piano è poi costituito dal cd. Piano stralcio per l&#8217;Assetto Idrogeologico (P.A.I.) il quale opera essenzialmente nel campo della difesa del suolo, con particolare riferimento alla difesa delle popolazioni e degli insediamenti residenziali e produttivi a rischio (L.R. Lazio n. 39/1996).<br /> Il P.A.I. è uno strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale l&#8217;Autorità  dei Bacini Regionali del Lazio individua, nell&#8217;ambito di competenza, le aree da sottoporre a tutela per la prevenzione e la rimozione delle situazioni di rischio, sia mediante la pianificazione e programmazione di interventi di difesa, sia mediante l&#8217;emanazione di norme d&#8217;uso del territorio.<br /> 7.1 Tale atto di pianificazione, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 4/4/2012, ai sensi dell&#8217;art. 14 L.R. n. 39/96 e 17 L. n. 183/89, prevale su tutti gli strumenti di piano e programmatici della Regione e degli enti locali e le norme in esso contenute sono immediatamente vincolanti per amministrazioni ed enti pubblici.<br /> 8. E&#8217;, dunque, evidente come eventuali previsioni urbanistiche della variante al P.R.G. del Comune di Nemi, anche in punto di dimensionamento della potenzialità  edificatoria del territorio comunale, che risultassero contrastanti con le disposizioni contenute nei Piani di Settore in materia di tutela e gestione delle acque, approvati nelle more del giudizio &#8211; che hanno, per così¬ dire, &#8220;assorbito&#8221; le disposizioni di salvaguardia dettate, nel 2004, dal Comitato Istituzionale dell&#8217;Autorità  dei Bacini Regionali del Lazio &#8211; sarebbero destinate a rimanere lettera morta, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all&#8217;annullamento delle stesse da parte dell&#8217;associazione ambientalista ricorrente.<br /> 9. A conforto della suddetta ricostruzione dei rapporti tra i piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell&#8217;ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali e gli ordinari strumenti di pianificazione dell&#8217;uso del territorio approvati dagli enti locali, soccorre l&#8217;art. 52, comma 2 del D.lgs. n. 112/98, a norma del quale, in caso di mancata adozione di piani coordinamento provinciale, &#8220;<em>i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale</em>&#8220;.<br /> 10. Quanto fin qui esposto consente, inoltre, di apprezzare l&#8217;improcedibilità  per sopravvenuta carenza di interesse delle ulteriori censure tese a valorizzare il preteso contrasto tra le previsioni di cui alla Variante al P.R.G. ed i valori paesaggistico-ambientali la cui tutela avrebbe indotto la Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, con nota prot. n. 5115 del 5.04.2002, e la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, con nota prot. n. 2018/B del 14.05.2002, ad esprimere un parere radicalmente ostativo all&#8217;intero impianto dello strumento urbanistico comunale, per come approvato dalla Regione Lazio.<br /> 10.1 Ciò se solo si considera che, per come eccepito dall&#8217;amministrazione comunale di Nemi nella memoria depositata in data 6.02.2020, la Regione Lazio, con delibera del Consiglio n. 5 del 02 agosto 2019, pubblicata sul BURL n. 13 del 13/02/2020, ha approvato il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (cd. PTPR).<br /> Trattasi di uno strumento di Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree soggetti a vincolo paesistico che sottopone a specifica normativa d&#8217;uso l&#8217;intero territorio della Regione Lazio con la finalità  di salvaguardia dei valori del paesaggio, ai sensi dell&#8217;art. 143 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio.<br /> 10.2 Quanto al coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione, soccorre innanzitutto l&#8217;art. 145, comma 3 e ss. del predetto Codice secondo cui:<br /> <em>&#8220;3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città  metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell&#8217;adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì¬ vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.</em><br /> <em>4. I comuni, le città  metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà  derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.</em><br /> <em>5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo</em>&#8221; (quanto al principio di prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, dettato dall&#8217;art. 145, comma 3, cod. beni culturali e paesaggio, si veda Corte Costituzionale, 10/03/2017, n. 50).<br /> 10.3 Sempre in merito ai rapporti tra pianificazione paesistica e altri strumenti di pianificazione, viene, inoltre, in rilievo l&#8217;art. 27 della Legge regionale Lazio n. 24 del 06/07/1998 secondo cui il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (cd. PTPR) è sovraordinato &#8220;<em>rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale locale</em>&#8220;.<br /> 11. La diretta ed immediata applicabilità  sull&#8217;intero territorio regionale di tutte le previsioni contenute nel Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del Lazio, recentemente pubblicato (13.02.2020), nonchè l&#8217;espressa prevalenza di siffatte previsioni rispetto alle eventuali disposizioni difformi contenute nella Variante Generale al P.R.G. del Comune di Nemi approvata dalla Regione Lazio con delibera di Giunta n. 457/2005, privano, ad avviso del Collegio, l&#8217;associazione ricorrente di qualsivoglia interesse a coltivare l&#8217;azione di annullamento proposta, con conseguente improcedibilità  del gravame.<br /> 12. Le superiori considerazioni in ordine alla relazione per così¬ dire &#8220;gerarchica&#8221; tra i suddetti piani di settore ed i piani urbanistici comunali, stante la prevalenza dei primi rispetto a questi ultimi, determinano, ad avviso del Collegio, l&#8217;inammissibilità , per carenza di interesse, di tutte quelle ulteriori censure tese ad evidenziare il preteso contrasto tra le previsioni urbanistiche di cui alla Variante Generale del P.R.G. del Comune di Nemi ed i Piani Sovraordinati a tutela della natura, dell&#8217;ambiente, delle acque, della difesa del suolo e delle bellezze naturali vigenti al momento dell&#8217;approvazione della Variante medesima.<br /> 12.1 Tra i piani in questione rientra anche il Piano Territoriale Paesistico n. 9 dei Castelli Romani, la cui efficacia, giusta il disposto di cui all&#8217;art. 1 L.R. n. 24/1998 è, tuttavia, destinata ad esaurirsi proprio con l&#8217;approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, funzionale a garantire una tutela omogenea sul territorio regionale delle aree e dei beni paesaggistici ed ambientali.<br /> 13. Da quanto sopra consegue l&#8217;improcedibilità  del sopravvenuta carenza di interesse anche di quelle ulteriori censure tese a contestare la legittimità  dell&#8217;agere del Comune di Nemi laddove non avrebbe provveduto ad &#8220;aggiornare&#8221; le relazioni paesaggistico-ambientali di accompagnamento allo schema di variante, altresì¬ rigettando immotivatamente le osservazioni critiche formulate dall&#8217;Associazione ricorrente<br /> 13.1 Se è vero, infatti, che l&#8217;assetto complessivo degli interessi paesaggistico-ambientali messi in gioco dalle &#8220;scelte urbanistiche&#8221; di cui alla variante risulta, allo stato, regolamentato dai sopra indicati piani di settore, gerarchicamente sovraordinati alla strumentazione urbanistica comunale, sopraggiunti nelle more del giudizio, è altrettanto vero che l&#8217;associazione ricorrente non ha pìù motivo di dolersi del mancato aggiornamento delle relazioni summenzionate ovvero della pretesa mancata esternazione, da parte del Comune di Nemi, delle ragioni sottese al rigetto delle osservazioni critiche dalla stessa presentate.<br /> 13.2 La censura da ultima indicata risulta, comunque, nel merito priva di pregio.<br /> Ed invero, le osservazioni presentate in occasione dell&#8217;adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei soggetti &#8220;incisi&#8221; dalle previsioni urbanistiche ivi contenute, con conseguente assenza in capo all&#8217;Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali relative alla destinazione delle singole aree.<br /> Del resto, ciò appare coerente con la circostanza che le scelte riguardanti la classificazione dei suoli sono sorrette da ampia discrezionalità  e in tale ambito la posizione dei soggetti coinvolti risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell&#8217;Amministrazione, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà  o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato ad una specifica destinazione del suolo, nel caso non sussistenti (Consiglio di Stato, IV, 12 maggio 2016, n. 1907; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 8 gennaio 2019, n. 38; 10 dicembre 2018, n. 2761).<br /> 13.3 Pertanto, pur essendo tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute, l&#8217;Amministrazione non può ritenersi obbligata ad un&#8217;analitica confutazione di ciascuna di esse, ben potendo procedere, discrezionalmente, come nel caso in esame, al loro accorpamento per gruppi omogenei, in modo da agevolare il lavoro degli Uffici e di razionalizzare l&#8217;iter di approvazione dello strumento pianificatorio, soprattutto laddove ci si trovi al cospetto di un rilevante numero di osservazioni e le stesse siano estremamente parcellizzate (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 6 maggio 2019, n. 1022; 8 gennaio 2019, n. 38; 6 agosto 2018, n. 1945; T.A.R. Lazio, Latina, 12 febbraio 2016, n. 90; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 settembre 2007, n. 5813).<br /> E che il Comune di Nemi abbia, comunque, esaminato le obiezioni critiche sollevate dalla ricorrente è comprovato dal fatto che talune di esse sono state ritenute degne di rilievo, sia pure in parte, con conseguente modifica dello schema di variante sottoposta all&#8217;attenzione della Giunta Regionale.<br /> 14. Quanto poi ai vizi di legittimità  che attengono al procedimento amministrativo di approvazione della Variante ed alla forma degli atti, il Collegio ritiene che l&#8217;Associazione istante non fosse, ab origine legittimata a sollevarli in assenza &#8211; avuto specifico riguardo alla pretesa illegittimità  delle delibere comunali per incompatibilità  degli amministratori &#8211; della prospettazione e, soprattutto, della dimostrazione in concreto di una diretta ed immediata incidenza di siffatti vizi sui valori paesaggistico-ambientali dalla stessa tutelati.<br /> 14.1 Sul punto, ci si richiama a quella giurisprudenza costante formatasi sui limiti alla configurabilità  dell&#8217;interesse c.d. strumentale all&#8217;impugnazione di uno strumento urbanistico, ossia dell&#8217;interesse attinente al vantaggio astrattamente conseguibile, per effetto della riedizione dell&#8217;attività  pianificatoria, da chi alleghi un vizio di tipo procedimentale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 17/02/2020, n. 727).<br /> Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, &quot;<em>tale impugnazione deve pur sempre ancorarsi a specifici vizi ravvisati con riferimento alle determinazioni adottate dall&#8217;Amministrazione in ordine al regime dei suoli in proprietà  del ricorrente, e non può fondarsi sul generico interesse a una migliore pianificazione del proprio suolo, che in quanto tale non si differenzia dall&#8217;eguale interesse che quisque de populo potrebbe nutrire</em>&quot; (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2010, nr. 4546; id., 12 gennaio 2011, n. 133; Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3744; sez. IV, 13 luglio 2010, n. 4542; 12 gennaio 2011, n. 133; TAR Basilicata, Potenza, 15 dicembre 2011 n. 584; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 23 ottobre 2015, n. 5006; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 29 novembre 2016, n. 2250; id., 8 ottobre 2018, n. 2228; sez. II, 17 maggio 2010, n. 1526).<br /> 14.2 Del resto, per come di recedente ribadito nella sentenza del T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 22/01/2019, n. 153, l&#8217;eventuale posizione di conflitto di interessi nella quale si trovino taluni amministratori locali, i quali avrebbero dovuto astenersi dal partecipare al voto sullo strumento urbanistico generale, in quanto proprietari di suoli direttamente attinti dalle scelte urbanistiche con esso effettuate, non determina l&#8217;integrale caducazione dell&#8217;intero strumento urbanistico, ma vizia unicamente le parti concernenti i suoli interessati dall&#8217;obbligo di astensione violato, con la conseguenza che il vizio può essere fatto valere soltanto da chi dimostri di essere titolare di uno specifico e qualificato interesse ancorato a situazioni di collegamento con detti suoli.<br /> Di contro, un privato che sia danneggiato da una previsione urbanistica estranea a quella &#8220;colpita&#8221; dal preteso conflitto di interessi degli amministratori locali non può avvalersi di tale situazione di illegittimità  per ottenere la caducazione dell&#8217;intero strumento urbanistico, non potendo ammettersi un generico interesse &#8220;strumentale&#8221; alla riedizione dell&#8217;attività  di pianificazione del territorio comunale, connesso alla semplice qualità  di proprietario di un suolo comunque ricadente nel territorio medesimo, ancorchè non inciso dagli atti censurati, ovvero, nel caso in esame, alla mera qualità  di ente esponenziale di interessi legati ai valori paesaggistico/ambientali (cfr. anche Consiglio di Stato, n. 4946/2018).<br /> 14.3 Orbene, nel caso in esame, l&#8217;Associazione ambientalista ricorrente, a supporto della censura in questione, si è limitata ad affermare che il Consigliere Comunale Cavaterra, proprietaria di aree censite nella nuova variante come Zona B, edilizia residenziale di completamento, ha espresso il suo voto favorevole in occasione dell&#8217;approvazione della delibera del Consiglio Comunale di Nemi n. 5 del 19.02.2005 di controdeduzioni al parere del Comitato Regionale per il Territorio e della successiva delibera n. 39/2005, adottata dal Consiglio Comunale a valle dell&#8217;approvazione dello strumento urbanistico da parte della Giunta Regionale.<br /> Tuttavia la ricorrente, al di lÃ  dell&#8217;allegazione di tale mero dato formale, di per sè neutro, non ha nè allegato nè dimostrato le dirette ed immediate conseguenze a carico dell&#8217;ambiente e del paesaggio che deriverebbero &#8211; ovvero potrebbero derivare &#8211; dall&#8217;attribuzione ai terreni di proprietà  del suddetto Consigliere della vocazione edificatoria (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 133; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 23 ottobre 2015, n. 5006; 7 aprile 2016, n. 1766).<br /> Tanto pìù se si considera che, per come dedotto dall&#8217;amministrazione comunale con la memoria depositata in data 24.11.2005 &#8211; circostanza questa non contestata dall&#8217;Associazione ricorrente &#8211; la variante impugnata non ha apportato, avuto specifico riguardo ai terreni in questione, alcuna modifica rispetto alle previgenti previsioni del P.R.G.<br /> 15. Analoghe considerazioni, in punto di carenza di interesse, valgono in ordine alla censura di conflitto di interessi riferita alla persona del Sindaco del Comune di Nemi, indicato quale mero proprietario di terreni che, secondo quanto previsto nella variante impugnata, avrebbero acquisto una destinazione a &#8220;<em>Verde Privato</em>&#8220;.<br /> 15.1 In che termini siffatta specifica previsione urbanistica relativa ai terreni di proprietà  del Sindaco sia potenzialmente idonea a pregiudicare gli interessi di natura paesaggistico-ambientale di cui l&#8217;Associazione ricorrente è, <em>ex lege</em>, ente esponenziale non è stato da quest&#8217;ultima nè chiarito nè comprovato ed invero, ad avviso del Collegio, non sarebbe stato, <em>ab imis</em>, astrattamente ipotizzabile, tenuto conto dei limitati e peculiari utilizzi del territorio legati alla tipologia di zonazione in parola (&#8220;Verde&#8221;, per l&#8217;appunto sia pure privato).<br /> 15.2 In ogni caso, ritiene il Collegio che l&#8217;associazione ricorrente abbia, comunque, perso qualsivoglia interesse a contestare eventuali profili di incompatibilità  in capo a taluni degli amministratori onde ottenere la rinnovazione del procedimento di approvazione della variante generale al P.R.G.<br /> Ed invero siffatto interesse, ancorchè di natura strumentale, deve pur sempre essere collegato all&#8217;esigenza di tutela dei quei valori paesaggistico-ambientali, nella specie legati al territorio comunale di Nemi, che condizionano la stessa legittimazione ad agire dell&#8217;associazione ricorrente. Siffatti valori, per come sopra ampiamente argomentato, trovano oggi la loro compiuta disciplina nella sopraggiunta pianificazione di settore, di rango sovraordinato e di immediata applicazione rispetto alla strumentazione urbanistica comunale, oggetto di gravame, che l&#8217;associazione ricorrente non ha, evidentemente, pìù interesse a caducare.<br /> 16. Quanto poi all&#8217;ulteriore censura relativa all&#8217;inversione procedimentale relativa alla richiesta di parere di cui all&#8217;art. 13 L. n. 64/74, vero è che, per come obiettato dalla ricorrente, il Servizio Geologico Regionale e Conservazione del Suolo della Regione Lazio è stato &#8220;interpellato&#8221; dal Consiglio Comunale soltanto in epoca successiva e non anche antecedente l&#8217;adozione della Variante da parte del Consiglio Comunale (delibera n. 67/2001).<br /> 16.1 Tuttavia, ad avviso del Collegio, siffatta inversione non ha inficiato, di per sè, la legittimità  dell&#8217;approvazione della variante da parte della Giunta Regione.<br /> 16.2 Ciò in quanto il Servizio Geologico Regionale e Conservazione del Suolo della Regione Lazio ha espresso un parere &#8220;favorevole&#8221; alla Variante, sia pur imponendo delle analitiche prescrizioni che, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, non sembrano confliggere con l&#8217;intero impianto dello strumento urbanistico.<br /> 16.3 Siffatto parere è stato recepito dal Comitato Regionale per il Territorio della Regione Lazio, con il voto n. 72/2 del 21.10.2004 e, successivamente, dalla Giunta della Regione Lazio che, con deliberazione n. 457 dell&#8217;1.04.2005, ha espressamente approvato lo strumento urbanistico &#8220;<em>con le modifiche e le prescrizioni contenute nel parere del che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale Allegato A ed in conformità  alle prescrizioni ed alle condizioni di cui ai pareri in premessa riportati</em>&#8220;, tra cui, per l&#8217;appunto, il parere con prescrizioni reso dal Servizio Geologico Regionale e Conservazione del Suolo.<br /> 17. Risulta, da ultimo, inammissibile per carenza di interesse l&#8217;impugnativa della deliberazione del n. 39/2005 con cui il Consiglio Comunale ha deciso di &#8220;prendere atto&#8221; dell&#8217;intervenuta approvazione, con prescrizioni, della variante generale al P.R.G disposta dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 457 dell&#8217;1.04.2005.<br /> 17.1 Ed invero siffatta deliberazione è, ad avviso del Collegio, priva di qualsivoglia valore provvedimentale.<br /> Essa non costituisce, difatti, un atto autonomamente impugnabile, in quanto inidoneo ad innovare la pianificazione urbanistica come approvata dalla Regione Lazio.<br /> La stessa delibera fa, infatti, riferimento ad un recepimento delle disposizioni di cui alla D.G.R.L. n. 457/2005 e, quindi, ad una presa d&#8217;atto da parte del Consiglio comunale degli elaborati definitivi.<br /> 17.2 Ed invero il piano urbanistico vigente è quello risultante dall&#8217;approvazione con la delibera della Giunta Regionale n. 457/2005 rispetto alla quale il testo della delibera del Consiglio comunale non potrebbe che essere una mera presa d&#8217;atto, non idonea a modificare gli elaborati come risultanti dall&#8217;approvazione regionale con le prescrizioni e condizioni della delibera del Consiglio regionale.<br /> Quanto all&#8217;eventuale difformità  degli elaborati definitivi oggetto materiale della delibera, deve ribadirsi che la disciplina urbanistica vigente è quella risultante dalla delibera di approvazione regionale, con le relative prescrizioni, condizioni e raccomandazioni.<br /> Ne consegue l&#8217;inammissibilità , per carenza di interesse, della domanda di annullamento avente ad oggetto una delibera consiliare priva di contenuto provvedimentale, non idonea a modificare il piano per come approvato dalla Regione Lazio (cfr. TA.R. Lazio, Roma, sez. II, 28/09/2018, n.9643).<br /> 18. In conclusione, il ricorso è, in parte inammissibile, in parte improcedibile e, nella restante parte, infondato, ai sensi e nei termini sopra illustrati.<br /> 19. Sussistono, tuttavia, ragioni per compensare integralmente le spese del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; (Sezione Seconda Quater) &#8211; definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile, in parte improcedibile e, nella restante parte, lo rigetta, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Donatella Scala, Presidente<br /> Floriana Rizzetto, Consigliere<br /> Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore</p>
<p> </p></div>
<p> Â <br /> </p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2010 n.6645</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-26-11-2010-n-6645/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-26-11-2010-n-6645/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2010 n.6645</a></p>
<p>A. Radesi Pres. E. Di Santo Est. Societa&#8217; Argentario Polo Club S.r.l. ed altro (Avv. E. Cirri, P. Golini) contro il Comune di Monte Argentario (non costituito) sulla necessità del c.d. &#8220;contraddittorio rinforzato&#8221; in caso di argomentate controdeduzioni del privato e sulla necessità di un nuovo provvedimento sanzionatorio dopo il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-26-11-2010-n-6645/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2010 n.6645</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-26-11-2010-n-6645/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2010 n.6645</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi <i>Pres.</i> E. Di Santo <i>Est.</i><br /> Societa&#8217; Argentario Polo Club S.r.l. ed altro (Avv. E. Cirri, P. Golini) contro <br />il Comune di Monte Argentario (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità del c.d. &ldquo;contraddittorio rinforzato&rdquo; in caso di argomentate controdeduzioni del privato e sulla necessità di un nuovo provvedimento sanzionatorio dopo il rigetto di una istanza di sanatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Abusi edilizi e condono &#8211; Partecipazione al procedimento &#8211; Art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 – Finalità &#8211; Contraddittorio rinforzato – Necessità – Diniego di sanatoria &#8211; Mancata risposta alle controdeduzioni depositate nei termini dal privato &#8211; Illegittimità	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Abusi edilizi e condono – Istanza di sanatoria – Rigetto – Emissione di nuovo provvedimento sanzionatorio &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La partecipazione al procedimento &#8211; ivi compresa la norma di cui all&#8217;art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 &#8211; è tesa a realizzare una sorta di collaborazione tra privato e p.a., prima di tutto al fine di una migliore e completa formazione della decisione pubblica e, non di meno, per far sì che il soggetto possa esporre eventuali elementi a sostegno dell&#8217;interesse pretensivo fatto valere, nella fase ancora prodromica all&#8217;emanazione del provvedimento finale. Quindi, anche nell&#8217;art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, coesistono aspetti garantistici ed aspetti collaborativi. La comunicazione consente all&#8217;interessato, da una parte, di far presente il proprio punto di vista, evidenziando interessi o circostanze la cui valutazione è stata omessa o sottostimata dalla p.a. e, dall&#8217;altra, di rimuovere i fattori ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza. In tal modo, l&#8217;istruttoria si completa e si profila una conclusione del procedimento più ponderata. Ciò si realizza mediante un contraddittorio rinforzato, teso ad accentuare il dialogo che si instaura tra privato e pubblica amministrazione. Orbene, nella specie in esame, a fronte delle molteplici argomentazioni svolte nelle osservazioni depositate da parte ricorrente nel rispetto del termine concesso con il provvedimento di diniego di sanatoria, l&#8217;Amministrazione non ha in alcun modo controdedotto, lasciando che permanesse una situazione di obiettiva incertezza in ordine alla consistenza e qualificazione degli abusi oggetto dell’impugnato provvedimento di diniego. Ne deriva l’illegittimità dello stesso.	</p>
<p>2. A seguito del rigetto di una istanza di sanatoria (in specie accertamento di conformità), l’Amministrazione deve emettere un nuovo provvedimento sanzionatorio. Difatti nell’ipotesi in cui il Comune adotti un provvedimento espresso di diniego, adeguatamente motivato in ordine all’effettivo contrasto delle opere con gli strumenti edilizi o urbanistici, il nuovo provvedimento sanzionatorio attuativo del disposto diniego non è meramente ripetitivo del precedente poiché l’abuso non è perseguito solo per ragioni di carattere formale (cioè perché le opere sono state eseguite senza titolo ovvero in difformità, più o meno accentuata, da esso) ma anche per ragioni di carattere sostanziale (cioè per il predetto contrasto con la disciplina edilizia o urbanistica accertato in sede di esame della domanda di sanatoria). È quindi illegittima la disposta reviviscenza dell’efficacia delle statuizioni di demolizione e rimessa in pristino a suo tempo assunte.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 06645/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 01349/2008 REG.RIC.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)<br />	<br />
</i></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1349 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Società Argentario Polo Club S.r.l.</b>, Arnaldo Galantino, rappresentati e difesi dagli avv. Elena Cirri, Paolo Golini, con domicilio eletto presso Paolo Golini in Firenze, via Gino Capponi 26; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Monte Argentario in Persona del Sindaco P.T.; </p>
<p><i>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</i></b>&#8211; del provvedimento n. 30/08 del 5 maggio 2008, successivamente notificato, con il quale il Dirigente III° Settore del Comune di Monte Argentario ha ingiunto alla Società Argentario Polo Club ed al sig. Galantino Arnaldo, di procedere, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento, alla &#8220;demolizione delle opere abusive di cui al rapporto del Comando di Polizia Municipale, unito in copia, facente parte integrante del presente provvedimento ed al ripristino dello stato dei luoghi come descritto nelle D.I.A. depositate&#8221; prevedendo, in caso di inottemperanza, l&#8217;acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene e dell&#8217;area di sedime;<br />	<br />
&#8211; degli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ivi compreso il Rapporto informativo del Comando di Polizia Municipale in data 18 aprile 2008 n. 10138 allegato allo stesso provvedimento n. 30/08;<br />	<br />
nonché per l’annullamento<br />	<br />
a seguito di motivi aggiunti depositati il 25 marzo 2009<br />	<br />
&#8211; del provvedimento dirigenziale n.21068/08 del 30 dicembre 2008, successivamente notificato, con il quale il Dirigente del III Settore del Comune di Monte Argentario ha disposto “di non accogliere” l’istanza di accertamento di conformità ex art.140 L.R.<br />
&#8211; degli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi ivi compresa la Relazione istruttoria, in data 16 ottobre 2008, del Responsabile del procedimento, non conosciuta dal ricorrente ma richiamata nelle premesse del citato provvedimento di rigetto<br />
&#8211; ove occorra, della disciplina relativa alla “Zona 03” di cui alla Variante al p.r.g., approvata con delibera della Giunta Regionale n. 3509 del 19 aprile 1991, se (come sembra prospettare l’Amministrazione con il provvedimento di rigetto di sanatoria),<br />
<br />	<br />
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 marzo 2010 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori P. Golini.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con il ricorso in esame, è stato impugnato il provvedimento n. 30/08 del 5 maggio 2008, con il quale il Dirigente III° Settore del Comune di Monte Argentario ha ingiunto alla Società Argentario Polo Club s.r.l. ed al sig. Galantino Arnaldo, di procedere, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento, alla &#8220;demolizione delle opere abusive di cui al rapporto del Comando di Polizia Municipale, unito in copia, facente parte integrante del presente provvedimento ed al ripristino dello stato dei luoghi come descritto nelle D.I.A. depositate&#8221;, prevedendo, in caso di inottemperanza, l&#8217;acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene e dell&#8217;area di sedime.<br />	<br />
Successivamente alla proposizione del ricorso, e precisamente il 12 agosto 2008, la società Argentario Polo Club s.r.l., odierna ricorrente unitamente al Sig. Galantino Arnaldo, chiedeva all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 140 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, il rilascio del permesso di costruire a sanatoria per le opere edilizie relative – secondo quanto espressamente dichiarato dagli odierni ricorrenti, e non contestato dall’Amministrazione intimata – all’intervento oggetto delle D.I.A. richiamate nel provvedimento impugnato, opere che, sempre secondo quanto sostenuto dai ricorrenti, esaurirebbero l’oggetto del richiamato provvedimento. <br />	<br />
Con provvedimento 30 dicembre 2008 rif. prot. 21068/08 a firma del Dirigente del III Settore, notificato il 23 gennaio 2009, il Comune di Monte Argentario non accoglieva la suindicata istanza di accertamento di conformità del 12 agosto 2008 per i motivi ivi indicati e contestualmente precisava “che l’ordine di demolizione e la rimessa in pristino, a suo tempo intimati, con provvedimento n. 30/08 del 05.05.2008 prot. 11555 del 06.05.2008 e sospeso in attesa della conclusione del nuovo iter procedimentale, riacquista piena efficacia e che il termine concesso per l’esecuzione della demolizione decorre dal momento in cui viene notificato il presente atto”.<br />	<br />
Nello stesso provvedimento del 30 dicembre 2008, tra l’altro, si precisava: “tuttavia, in ottemperanza ai principi di proporzionalità, di conservazione degli atti giuridici, di non aggravamento ed economia generale del procedimento, nonché in applicazione analogica dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, in quanto compatibile, qualora entro dieci giorni dal ricevimento della presente siano presentate per iscritto osservazioni pertinenti, eventualmente corredate dalla documentazione che il denunciante ritenesse utile, in base alle quali possano essere superati i motivi di diniego sopra esposti, il presente atto amministrativo sarà revocato. Diversamente, il presente provvedimento deve considerarsi sin d’ora definitivo”.<br />	<br />
Tale ultimo provvedimento è stato impugnato dai ricorrenti con ricorso per motivi aggiunti, deducendosi violazione e falsa applicazione di legge, sotto svariati profili, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, illogicità e contraddittorietà.<br />	<br />
2. Il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />	<br />
A seguito della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità richiamata in narrativa, l’ordinanza di demolizione impugnata con il ricorso principale, è, infatti, da considerarsi, per giurisprudenza consolidata del Giudice amministrativo, inefficace, dovendo la P.A. rideterminarsi sulla sanzione, anche in caso di mancato accoglimento della domanda di sanatoria, con un nuovo provvedimento che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio precedente (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 7 luglio 2005 n. 9395).<br />	<br />
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, l’impugnativa, per la parte in cui è rivolta contro il diniego di sanatoria, è fondata, per l’assorbente vizio di violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (terzo motivo aggiunto).<br />	<br />
Sul punto la giurisprudenza si è trovata, infatti, concorde nel ritenere sussistente il vizio di violazione di legge, appunto, dell’art. 10 bis citato, a carico del provvedimento di contenuto negativo che va a rigettare, come nella fattispecie, un’istanza di sanatoria (cfr., TAR Toscana, III, 9 aprile 2009 n. 598; TAR Lazio, Roma, II ter, n. 2934/05; TAR Piemonte, I, 24 maggio 2006 n. 2190).<br />	<br />
Pertanto, ai fini dell&#8217;accoglimento del gravame appare sufficiente evidenziare il mancato rispetto, da parte dell&#8217;amministrazione comunale, delle garanzie procedimentali poste a tutela del contraddittorio e della partecipazione dell&#8217;interessato. Il preavviso di diniego disciplinato dalla legge sul procedimento amministrativo è, in vero, chiaramente indirizzato a consentire al privato di non dover subire passivamente l&#8217;azione amministrativa, ed allo stesso tempo di poter prendere posizione sui fatti. La disciplina, infatti, prevede che l&#8217;interessato venga informato delle circostanze ostative all&#8217;accoglimento della domanda prima dell&#8217;emanazione del provvedimento finale, potendo così reagire all&#8217;intenzione della P.A. prima di agire in via giurisdizionale. La partecipazione al procedimento &#8211; ivi compresa la norma di cui all&#8217;art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 &#8211; è tesa a realizzare una sorta di collaborazione tra privato e p.a., prima di tutto al fine di una migliore e completa formazione della decisione pubblica e, non di meno, per far sì che il soggetto possa esporre eventuali elementi a sostegno dell&#8217;interesse pretensivo fatto valere, nella fase ancora prodromica all&#8217;emanazione del provvedimento finale. Quindi, anche nell&#8217;art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, coesistono aspetti garantistici ed aspetti collaborativi. La comunicazione consente all&#8217;interessato, da una parte, di far presente il proprio punto di vista, evidenziando interessi o circostanze la cui valutazione è stata omessa o sottostimata dalla p.a. e, dall&#8217;altra, di rimuovere i fattori ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza.<br />	<br />
In tal modo, l&#8217;istruttoria si completa e si profila una conclusione del procedimento più ponderata. Ciò si realizza mediante un contraddittorio rinforzato, teso ad accentuare il dialogo che si instaura tra privato e pubblica amministrazione.<br />	<br />
Orbene, nella specie in esame, a fronte delle molteplici argomentazioni svolte nelle osservazioni depositate il 2 febbraio 2009 (e, quindi, nel rispetto del termine concesso con il provvedimento di diniego) da parte ricorrente, l&#8217;Amministrazione non ha in alcun modo controdedotto, lasciando che permanesse una situazione di obiettiva incertezza in ordine alla consistenza e qualificazione degli abusi oggetto dell’impugnato provvedimento di diniego. <br />	<br />
Il ricorso per motivi aggiunti è, altresì, fondato per la parte in cui è volto ad impugnare il provvedimento dirigenziale prot. n. 21068 del 30 dicembre 2008, lì dove con quest’ultimo si dispone la reviviscenza dell’efficacia delle statuizioni di demolizione e rimessa in pristino a suo tempo assunte con il provvedimento n. 30/80.<br />	<br />
A riguardo, il vizio di violazione del giusto procedimento, di cui al nono motivo aggiunto, per non avere il Comune adottato, a seguito del provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria, un nuovo provvedimento sanzionatorio, risulta fondato ed assorbente di ogni altro.<br />	<br />
Infatti, nell’ipotesi in cui il Comune adotti un provvedimento espresso di diniego, adeguatamente motivato in ordine all’effettivo contrasto delle opere con gli strumenti edilizi o urbanistici, il nuovo provvedimento sanzionatorio attuativo del disposto diniego non è meramente ripetitivo del precedente poiché l’abuso non è perseguito solo per ragioni di carattere formale (cioè perché le opere sono state eseguite senza titolo ovvero in difformità, più o meno accentuata, da esso) ma anche per ragioni di carattere sostanziale (cioè per il predetto contrasto con la disciplina edilizia o urbanistica accertato in sede di esame della domanda di sanatoria) (cfr., ex multis, Cons. Stato, II, 31 maggio 2006 n. 7884/2004).<br />	<br />
2. Il ricorso principale va, pertanto, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il ricorso per motivo aggiunti va accolto.<br />	<br />
3. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono le regole della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sezione III, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso indicato in epigrafe, così dispone:<br />	<br />
1) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale;<br />	<br />
2) accoglie il ricorso per motivi aggiunti, e, per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato.<br />	<br />
Condanna il Comune intimato a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida nella complessiva somma di euro 3000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvio Lomazzi, Primo Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/11/2010</p>
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