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	<title>6618 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6618 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.6618</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2018-n-6618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2018-n-6618/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.6618</a></p>
<p>Pres. Mezzacapo, Est. Mattei L. 2 aprile 1968, n. 475 Istituzione di sedi farmaceutiche Modifica (in senso restrittivo) del perimetro entro il quale la farmacia è chiamato ad operare Parametri normativi relativi alla densità di popolazione Discrezionalità comunale in ordine alla collocazione delle sedi farmaceutiche e alla loro perimetrazione Revisione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2018-n-6618/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.6618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2018-n-6618/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.6618</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mezzacapo, Est. Mattei</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">L. 2 aprile 1968, n. 475    Istituzione di sedi farmaceutiche    Modifica (in senso restrittivo) del perimetro entro il quale la farmacia è chiamato ad operare    Parametri normativi relativi alla densità di popolazione    Discrezionalità comunale in ordine alla collocazione delle sedi farmaceutiche e alla loro perimetrazione    Revisione della pianta organica delle farmacie. <br />  </div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Gli atti regionali volti a modificare (in senso restrittivo) il perimetro territoriale ove è ubicata la sede farmaceutica della ricorrente, a seguito della istituzione di altra sede farmaceutica, da parte del Comune di Ladispoli    vale a dire il provvedimento adottato dalla Giunta regionale in data 8 maggio 2009, n. 313 e il provvedimento adottato dalla Giunta regionale in data 9 settembre 2011, n. 388, avente ad oggetto la revisione della pianta organica delle farmacie nei comuni della provincia di Roma, nonché le note adottate dalla Regione in data 25 febbraio 2015 e 16 aprile 2015, tese, rispettivamente, ad assegnare la sede farmaceutica alla ricorrente e a comunicarne la modifica del perimetro di operatività    sono da ritenere legittimi, in quanto conformi all  art. 1, l. n. 475/1968. In particolare, i richiamati atti regionali sono espressione diretta di un potere ampiamente discrezionale riconducibile in capo all  amministrazione comunale    concernente, in particolare, la collocazione delle sedi e la loro perimetrazione    che può essere sindacato dal giudice amministrativo solamente nei casi di «illogicità, irragionevolezza o disparità di trattamento»; circostanze, queste, che, tuttavia, non sono venute in rilievo nel corso del giudizio.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div>Pubblicato il 13/06/2018</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 06618/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06224/2015 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br /> <strong>(Sezione Prima Quater)</strong></div>
<div>ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p> sul ricorso numero di registro generale 6224 del 2015, proposto da: <br /> Francesco Rosella, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Leopardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Pisanelli, 2;  </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Elisa Caprio, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; </div>
<p> Comune di Ladispoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Paggi, con domicilio eletto presso lo studio Dimitri Goggiamani in Roma, via Trionfale, 7032;   </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">del provvedimento della Giunta regionale del Lazio n. 313 in data 8 maggio 2009, limitatamente alla parte in cui a seguito dell&#8217;istituzione della nona sede farmaceutica ha modificato il perimetro di competenza della preesistente ottava sede farmaceutica ubicata nel pretorio comunale di Ladispoli, del provvedimento della Giunta regionale del 9 settembre 2011, n. 388 di revisione della pianta organica delle farmacie nei comuni della provincia di Roma in quanto confermativo dell&#8217;istituzione della nona sede farmaceutica e della contestuale modifica del perimetro di competenza della già preesistente ottava sede farmaceutica, della nota della regione Lazio del 25 febbraio 2015 con la quale è stata lui assegnata la ottava sede farmaceutica nell&#8217;ambito del predetto comune, nonché della nota regionale del 16 aprile 2015 con la quale è stato lui comunicato la modifica del perimetro della sede farmaceutica assegnatagli.</div>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Comune di Ladispoli;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 marzo 2018 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />   </p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p> Con atto (n. 6224/2015) il dott. Francesco Rossella ha adito questo Tribunale per l&#8217;annullamento del provvedimento della Giunta regionale del Lazio n. 313 in data 8 maggio 2009, limitatamente alla parte in cui a seguito dell&#8217;istituzione della nona sede farmaceutica ha modificato il perimetro di competenza della preesistente ottava sede farmaceutica ubicata nel territorio comunale di Ladispoli, del provvedimento della Giunta regionale del 9 settembre 2011, n. 388 di revisione della pianta organica delle farmacie nei comuni della provincia di Roma in quanto confermativo dell&#8217;istituzione della nona sede farmaceutica e della contestuale modifica del perimetro di competenza della già preesistente ottava sede farmaceutica, della nota della regione Lazio del 25 febbraio 2015 con la quale è stata lui assegnata la ottava sede farmaceutica nell&#8217;ambito del predetto comune, nonché della nota regionale del 16 aprile 2015 con la quale è stato lui comunicato la modifica del perimetro della sede farmaceutica assegnatagli.<br /> Riferisce di aver partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalla regione Lazio con bando del 21 gennaio 2008 per l&#8217;assegnazione di 13 sedi farmaceutiche collocate nei comuni della provincia di Roma e di essere risultato vincitore della sede farmaceutica n. 8 nel comune di Ladispoli.<br /> Espone, altresì, di essere venuto a conoscenza, all&#8217;atto dell&#8217;indizione della procedura selettiva cui ha preso parte, dell&#8217;intervenuta istituzione nell&#8217;ambito territoriale del predetto comune di una nona sede farmaceutica e che tanto l&#8217;amministrazione comunale che la regione hanno approvato un cambio di ambiti territoriali di competenza delle due predette sedi farmaceutiche.<br /> Avverso i provvedimenti in epigrafe indicati, il ricorrente lamenta la immotivata modifica del perimetro di competenza della preesistente ottava sede farmaceutica a lui assegnata.<br /> Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta il pregiudizio a lui arrecato dalla modifica degli ambiti di competenza della ottava sede farmaceutica successivamente alla istituzione della nona sede.<br /> Si sono costituiti in giudizio la regione Lazio ed il comune di Ladispoli che hanno chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.<br /> Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.<br /> Il dott. Rossella lamenta l&#8217;illegittimità dei provvedimenti, nell&#8217;epigrafe indicati, contestando con articolata censura la determinazione sia comunale che regionale di modificare il perimetro territoriale proprio della ottava sede farmaceutica del comune di Ladispoli in ragione della istituzione di altra sede farmaceutica in esercizio all&#8217;amministrazione comunale tenuto conto della prelazione fatta valere dal Comune intimato ex lege n. 475/1968.<br /> La censura è priva di pregio.<br /> Giova rilevare, al fine del decidere, che l&#8217;istituzione della nona sede farmaceutica ad opera dell&#8217;Amministrazione comunale è stata disposta in ragione di parametri di densità abitativa della popolazione nell&#8217;ambito del Comune di Ladispoli in linea con la previsione normativa di cui all&#8217;art. 1 della legge n. 475/1968, ratione temporis applicabile secondo cui   L&#8217;autorizzazione ad aprire una farmacia e&#8217; rilasciata con provvedimento definitivo dell&#8217;autorita&#8217; sanitaria competente per territorio-<br /> Il numero delle autorizzazioni e&#8217; stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni &#038;  .<br /> Il ricorrente lamenta in sostanza il pregiudizio a lui derivante dalla modifica dell  ambito territoriale di competenza della sede farmaceutica assegnatagli conseguente alla istituzione della nona sede farmaceutica ed alla definizione del correlato ambito di competenza territoriale.<br /> Con riguardo alla istituzione della nuova sede il Collegio rileva che a causa dei parametri normativi relativi alla densità di popolazione innanzi richiamati il Comune di Ladispoli ha definito con propria determinazione l  istituzione di ulteriore sede farmaceutica, la quale ha condotto inevitabilmente ad una revisione regionale della pianta organica delle farmacie ed alla definizione di nuovi perimetri.<br /> Occorre, al fine del decidere, rammentare come la modifica delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche e la successiva revisione della pianta organica delle farmacie, costituiscano espressione di un potere ampiamente discrezionale anche in relazione a nuove perimetrazioni di ambito riferibili a ciascuna sede farmaceutica, le quali possono essere disposte nei casi tipicizzati di istituzione di nuova sede farmaceutica, in ipotesi di intervenuti mutamenti della distribuzione della popolazione all  interno del Comune, al precipuo scopo di adeguare la rete dell&#8217;assistenza farmaceutica alle esigenze della popolazione.<br /> Difatti, i criteri normativi ex lege n. 475/1968 <em>ratione temporis</em> applicabili al caso di specie altro non possono che considerarsi strumentali alla oggettiva individuazione di un numero di farmacie adeguato all  interno dell  ambito territoriale del Comune di Ladispoli, risultando la collocazione delle relative sedi e la loro perimetrazione espressione di una scelta discrezionale dell  amministrazione locale finalizzata ad una equilibrata presenza dei presidi farmaceutici sul territorio comunale.<br /> Trattasi, dunque, con specifico riguardo alla contestata perimetrazione, di esercizio di potestà discrezionale sindacabile entro i noti limiti del vaglio di legittimità del giudice amministrativo, la quale nel caso in esame non risulta connotata da illogicità, irragionevolezza o disparità di trattamento anche alla luce degli effettivi ambiti territoriali assegnati a ciascuna delle predette sedi.<br /> Ne consegue, che i provvedimenti oggetto d  impugnativa non possono considerarsi affetti dai prospettati vizi di legittimità avendo dovuto l  Amministrazione comunale a seguito dell  istituzione della nuova sede, necessariamente pervenire ad una rideterminazione dei perimetri territoriali riferibili alla ottava ed alla nona sede al fine di garantire un servizio distribuito ed omogeneo sul territorio comunale.<br /> Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, con compensazione, fra le parti in causa, delle spese e degli onorari di giudizio, tenuto conto della peculiarità della controversia de qua. </p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Salvatore Mezzacapo, Presidente<br /> Anna Bottiglieri, Consigliere<br /> Fabio Mattei, Consigliere, Estensore<br />   </p>
<div style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE          IL PRESIDENTE<br /> Fabio Mattei                Salvatore Mezzacapo</p>
<p> IL SEGRETARIO<br />  </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2018-n-6618/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.6618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.6618</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-9-2005-n-6618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-9-2005-n-6618/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.6618</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. Dell’Utri MASSENZI M. e PERERA B.A. Suntil Shanti ( Avv.ti M. Trezza e F. A. Caputo) c/ Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Avv.ra dello Stato), Met.Ro. S.p.A (Avv.ti A. Besi e M.Di Luccio) ed altri l&#8217;omissione del preavviso di rigetto ha carattere assorbente ai fini dell&#8217;annullamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-9-2005-n-6618/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.6618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-9-2005-n-6618/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.6618</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, Est. Dell’Utri<br /> MASSENZI M. e PERERA B.A. Suntil Shanti ( Avv.ti M. Trezza e F. A. Caputo) c/ Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Avv.ra dello Stato), Met.Ro. S.p.A (Avv.ti A. Besi e M.Di Luccio) ed altri</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;omissione del preavviso di rigetto ha carattere assorbente ai fini dell&#8217;annullamento del provvedimento finale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Procedimento amministrativo – Art. 10 bis relativo alla comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza – Violazione – Carattere assorbente ai fini dell’annullamento del provvedimento – Sussiste																																																																																												</p>
<p>2.	Procedimento amministrativo – Art. 10 bis relativo alla comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza – Provvedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della L. 15/2005 – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La violazione da parte della P.A., dell’art. 10 bis L. 241/90 relativo all’obbligo di inoltrare all’interessato la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ha carattere assorbente e comporta l’annullamento del provvedimento conclusivo del procedimento.																																																																																												</p>
<p>2.	L’art. 10 bis L. 241/90 trova applicazione ai procedimenti non ancora conclusi al momento dell’entrata in vigore della L. 15/2005, che ha introdotto il nuovo istituto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE III TER</b></p>
<p>composto dai signori<br />
Francesco Corsaro	PRESIDENTE;<br />
Angelica Dell&#8217;Utri	COMPONENTE, relatore;<br />
Stefania Santoleri	COMPONENTE,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11634/04 Reg. Gen., proposto da</p>
<p><b>MASSENZI Mauro e PERERA Bulath Arachchinge Suntil Shanti</b>, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mario Trezza e Francesco A. Caputo, elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, via Camilla n. 9;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</b> (già dei trasporti e della navigazione), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliato presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>la <b>Met.Ro. S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Amedeo Besi e Marina Di Luccio, elettivamente domiciliata presso i medesimi in Roma, via Tiburtina n. 770 (Ufficio legale Met.Ro. S.p.A.);</p>
<p>E NEI CONFRONTI</p>
<p>della <b>Regione Lazio, Dipartimento del Territorio, Direzione regionale trasporti</b>, in persona del Dirigente in carica, non costituita in giudizio;</p>
<p>del <b>Comune di Rignano Flaminio</b>, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;</p>
<p>del <b>Difensore Civico regionale</b>, in persona del titolare in carica, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
dell’ordinanza 16 giugno 1999 n. 2261/13.7/GP del Ministero dei trasporti e della navigazione; del messaggio telefax inviato al Comando dei Carabinieri di Rignano Flaminio con cui veniva richiesta la notifica agli interessati della predetta ordinanza ministeriale; del messaggio telefax inviato al Comando dei Carabinieri di Rignano Flaminio con cui veniva richiesta l’assistenza della Forza pubblica per l’adempimento di quanto prescritto dalla stessa ordinanza; di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi inclusi la comunicazione 1° settembre 2004 di accoglimento della richiesta di accesso documentale, nelle parti espresse in premessa alle pagg. 1 e 2 (cpv. 1 e 2), la nota Met.Ro. 10 novembre 2004 n. 10707, nella parte in cui giustifica la mancata notifica dell’ordinanza ministeriale ai ricorrenti; di ogni altro atto inerente l’inibitoria de qua con il quale le parti intimate abbiano portato a compimento l’adempimento;</p>
<p>e per l’accertamento<br />
del diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno, ex art. 35 D.Lgs n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7 L. n. 205 del 2000;</p>
<p>nonché per l’annullamento<br />
della nota 13 giugno 2005 n. 066761/D2/2E/00 della Regione Lazio, con la quale si esprime parere contrario alla riapertura del passaggio a livello privato carrabile al Km 34+723 della ferrovia regionale Roma-Viterbo, e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;</p>
<p>e per la declaratoria<br />
del diritto dei ricorrenti all’abbattimento delle barriere installate ed al risarcimento del danno.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero e della Società intimati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visto l’atto contenete motivi aggiunti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 7 luglio 2005, relatore il consigliere Angelica Dell&#8217;Utri, uditi per le parti gli Avv.ti Caputo, Trezza, Besi e Di Luccio;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con ricorso notificato i giorni 15, 16 e 17 novembre 2004 i signori Mauro Massenzi e Bulath Arachchinge Sunil Shanti Perera, esposto di essere proprietari in Rignano Flaminio di fondi con annessa abitazione aventi esclusivo accesso sulla via Flaminia dal passaggio a livello privato carrabile posto sulla ferrovia Roma-Viterbo oggi gestita da Met.Ro. S.p.A., lamentato che il detto passaggio sia stato chiuso prima con paletti di ferro inamovibili, poi con barriera metallica, e premesso tra l’altro che solo in data 10 settembre 2004, a seguito di istanza di accesso del 2 agosto 2004, venivano a conoscenza che con ordinanza 15 giugno 1999 del Ministero dei trasporti e della navigazione era disposta la chiusura dello stesso passaggio a livello, hanno impugnato la medesima ordinanza, il messaggio telefax inviato al Comando dei Carabinieri di Rignano Flaminio, di richiesta di notifica dell’ordinanza agli interessati, il messaggio telefax inviato al Comando dei Carabinieri di Rignano Flaminio, di richiesta dell’assistenza della Forza pubblica per l’adempimento di quanto prescritto dall’ordinanza, tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi inclusi la comunicazione 1° settembre 2004 di accoglimento della richiesta di accesso documentale, nelle parti espresse in premessa alle pagg. 1 e 2 (cpv. 1 e 2), la nota Met.Ro. 10 novembre 2004 n. 10707, nella parte in cui giustifica la mancata notifica dell’ordinanza ministeriale ai ricorrenti “in quanto non titolari della prescritta concessione”, ed ogni altro atto inerente l’inibitoria de qua con il quale le parti intimate abbiano portato a compimento l’adempimento. Inoltre, hanno chiesto il risarcimento del danno, ex art. 35 D.Lgs n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7 L. n. 205 del 2000, da quantificare e liquidare in prosieguo e comunque identificabile in danno biologico, all’immagine, esistenziale ed alla vita di relazione.<br />	<br />
	A sostegno dell’azione hanno dedotto:<br />	<br />
1.- Violazione degli artt. 7 ss. L. n. 241 del 1990, del diritto alla compartecipazione al procedimento amministrativo, attesa la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la carenza del contraddittorio.<br />
2.- Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e falso presupposto in fatto, erroneità delle circostanze dedotte nell’atto di accoglimento dell’accesso ai documenti, incongruità del corredo motivazionale di cui alla conclamata “inutilità”, pari incongruità del corredo motivazionale che giustifica la mancata notifica dell’ordinanza ministeriale.<br />
3.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 66 D.P.R. n. 753 del 1980 e della circolare 3 maggio 1995 del Ministero dei trasporti, eccesso di potere per manifesta sproporzione dell’ordinanza e della sua esecuzione rispetto alla normativa di settore, per travisamento, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento.<br />
	Met.Ro. S.p.A. si è costituita in giudizio e con memorie del 13 dicembre 2004 e 17 giugno 2005, esposte le pregresse vicende, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività nei riguardi del ricorrente Massenzi, cui la chiusura era da tempo nota, l’inammissibilità dell’impugnativa delle note e dei telefax menzionati, in quanto mere comunicazioni, nonché ancora l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione, giacché i ricorrenti, non avendo sottoscritto la convenzione, potrebbero vantare solo un interesse di mero fatto e non una posizione differenziata. Nel merito, ha svolto controdeduzioni, segnalando infine che in data 19 gennaio 2005 i ricorrenti chiedevano alla Regione Lazio l’attivazione del procedimento di stipula della convenzione finalizzata alla riapertura del passaggio a livello, ma la Regione ha espresso parere contrario.<br />	<br />
	Con memoria del 25 giugno 2005 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, già costituito in giudizio, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, nonché la sua inammissibilità in quanto tende a censurare nel merito una scelta discrezionale della p.a. a tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza, concludendo comunque per il rigetto.<br />	<br />
	Con atto notificato il 22, 23 e 28 giugno 2005 i signori Masssenzi e Perera hanno impugnato mediante motivi aggiunti il cennato parere negativo regionale di cui alla nota in data 13 giugno 2005 del Dipartimento territorio, Direzionale regionale trasporti, deducendo nei riguardi di quest’atto:<br />	<br />
4.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 66 D.P.R. n. 753 del 1980 e della circolare 3 maggio 1995 del Ministero dei trasporti, eccesso di potere per manifesta sproporzione dell’ordinanza e della sua esecuzione rispetto alla normativa di settore, per travisamento, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento; vizi dell’atto motivante ripercuotentisi sull’atto motivato; incongruità della specifica ragione a corredo dell’impugnato diniego per le ragioni di cui sopra.<br />
5.- Eccesso di potere sotto tutte le figure sintomatiche con particolare riferimento all’illogicità manifesta ed al travisamento dei presupposti e falso supposto in fatto, violazione della libertà dell’individuo per evidente prevaricazione, evidente labilità della motivazione a corredo.<br />
6.- Eccesso di potere per lapalissiana disparità di trattamento, cattivo uso della discrezionalità tecnica, illogicità manifesta.<br />
7.- Violazione dell’art. 3, co. 4, L. n. 241 del 1990 in ordine alla mancata indicazione del termine di decadenza e dell’autorità a cui è possibile ricorrere.<br />
8.- Mancata compartecipazione del privato al procedimento amministrativo sotto il profilo della disapplicazione dell’art. 10 bis, L. n. 241 del 1990.<br />
	All’odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione, previa ampia trattazione orale.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.- Com’è esposto nella narrativa che precede, forma oggetto dell’atto introduttivo del ricorso in esame l’ordinanza 16 giugno 1999 n. 2261/13.7/GP del Ministero dei trasporti e della navigazione, con la quale è stata disposta la chiusura del passaggio a livello al Km. 34,723 della ferrovia Roma-Viterbo “non avendo gli utenti dato risposta all’invito di procedere alla sistemazione del passaggio a livello”, ritenendosi perciò che “il P.L. stesso deve essere chiuso per motivi di sicurezza pubblica”.<br />
	Con lo stesso atto vengono contestualmente impugnati il messaggio telefax 6-7 luglio 1999, inviato dal Co.Tra.L. al Comando dei Carabinieri di Rignano Flaminio, con cui veniva richiesta la notifica agli interessati della predetta ordinanza ministeriale; il messaggio telefax 15 settembre 1999 dello stesso Co.Tra.L., diretto al predetto Comando dei Carabinieri, di richiesta dell’assistenza della Forza pubblica per l’esecuzione dell’ordinanza; la nota 1° settembre 2004 della Met.Ro., di accoglimento della richiesta di accesso documentale avanzata dai ricorrenti, nelle parti in cui si sostiene la legittimità e la necessità dell’ordinanza di chiusura, argomentando anche in ordine alla possibilità di accesso ai fondi dei richiedenti attraverso una strada interpoderale; l’ulteriore nota Met.Ro. 10 novembre 2004 n. 10707, nella parte in cui giustifica la mancata notifica dell’ordinanza ministeriale ai ricorrenti in quanto non titolari di concessione.																																																																																												</p>
<p>2.- L’impugnazione della ripetuta ordinanza ministeriale del 1999 è palesemente inammissibile.<br />
	Risulta infatti dagli atti di causa, ed in particolare dai rogiti relativi ai fondi di cui trattasi depositati dagli stessi ricorrenti, che essi ne hanno acquisito la proprietà il signor Mauro Massenzi in data 28 aprile 2003, per donazione da parte dei genitori Nello Massenzi e Viviana D’Achille, ed il signor Bulath Arachchinge Suntil Shanti Perera in data 30 marzo 2004, per compravendita con i signori Ida Giardino, Massimo Di Filippo, Luigi Di Filippo, Alessandro Di Filippo ed Annamaria Di Filippo. Ovviamente, sia la donazione che la vendita sono fatte ed accettate “nello stato di fatto e di diritto” in cui i beni si trovano. Ne deriva che il donante e l’acquirente non hanno titolo a contestare ora l’assunta preclusione dei fondi.<br />	<br />
	Essi inoltre non possono vantare alcun interesse differenziato a fronte della chiusura del passaggio a livello “privato”, e non “pubblico”, non essendo, e neppure essendo stati i rispettivi danti causa, titolari di convenzione per l’attraversamento della linea ferroviaria. In altri termini, “utenti” del passaggio a livello devono ritenersi solo i soggetti convenzionati con l’azienda esercente la stessa linea, i quali ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 sono gli unici abilitati a fruire del passaggio a livello privato che dev’essere munito di chiusura con chiavi in consegna agli utenti stessi, sicché coloro che non sono convenzionati non possono definirsi “utenti” e non rivestono perciò posizione – idonea a legittimare l’insorgere contro l’ordinanza ministeriale &#8211; differenziata rispetto alla generalità dei cittadini, potendo semmai vantare al riguardo un interesse di mero fatto, come tale non tutelabile.<br />	<br />
	Oltretutto, proprio per i due aspetti appena considerati si spiega la ragione per la quale l’ordinanza non è mai stata loro notificata.																																																																																												</p>
<p>3.- E’ parimenti inammissibile l’impugnazione degli altri atti sopra elencati, se non altro perché non si tratta di provvedimenti, bensì di atti esecutivi o di opinione, privi di autonoma lesività.</p>
<p>4.- E’ invece ammissibile, in quanto concernente un vero e proprio provvedimento negativo su un’istanza dei ricorrenti, l’impugnazione della nota regionale 13 giugno 2005 n. 066761/D2/2E/00, con la quale si esprime parere sfavorevole sulla loro richiesta di attivazione del procedimento di stipula di convenzione finalizzata alla riapertura del passaggio a livello privato carrabile di cui sopra e, quindi, si interrompe definitivamente il procedimento iniziato con detta richiesta. <br />
Tale impugnazione è anche fondata per l’assorbente censura formulata nell’ultimo mezzo di gravame, col quale si lamenta violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla legge n. 15 del 2005.<br />
	La norma invocata dispone infatti che “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni (…). Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”. Nella specie, invece, nessuna comunicazione è stata fatta ai signori Massenzi e Perera, sicché è stato loro impedito di svolgere osservazioni, di cui ovviamente l’Amministrazione non ha tenuto conto e tanto meno fornito puntuale motivazione al riguardo.<br />	<br />
Né v’è dubbio sull’applicabilità della stessa norma al procedimento iniziato con la domanda da loro avanzata, trattandosi di disposizione entrata in vigore ben prima dell’adozione del provvedimento sostanzialmente conclusivo, ed in senso sfavorevole, del medesimo procedimento.<br />
	Conseguentemente, il diniego dev’essere annullato.																																																																																												</p>
<p>5.- Tanto non comporta, tuttavia, l’accoglimento delle pretese avanzate con lo stesso atto contenente motivi aggiunti. <br />
Invero, non può accedersi alla declaratoria del “diritto” dei ricorrenti all’abbattimento delle barriere installate al passaggio a livello, giacché non sono configurabili posizioni giuridiche soggettive di diritto perfetto a fronte dei poteri autoritativi attribuiti in materia dell’Amministrazione, finalizzati alla cura dell’interesse pubblico alla sicurezza del servizio pubblico ed all’incolumità dei cittadini, oltretutto comportanti valutazioni fortemente connotate da discrezionalità sia tecnica che amministrativa alle quali il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento. <br />
Ed in considerazione di tale aspetto neppure sussistono i presupposti per il chiesto risarcimento del danno, oltretutto inibito dal fatto che, tenuto conto delle ragioni procedimentali della pronuncia di annullamento del diniego, la Regione Lazio dovrà ripronunciarsi sull’istanza volta alla stipula di convenzione.</p>
<p>6.- In conclusione, il ricorso dev’essere in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto ed in parte accolto. Quanto alle spese di causa, l’esito complessivo della controversia ne consiglia la compensazione tra tutte le parti presenti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III ter, dichiara in parte inammissibile, in parte respinge ed in parte accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnata nota 13 giugno 2005 n. 066761/D2/2E/00 della Regione Lazio.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 luglio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-9-2005-n-6618/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.6618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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