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	<title>661 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>661 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.661</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-661/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-661/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.661</a></p>
<p>Non vanno sospesi ne’ il provvedimento del Comune che ha ordinato ad un’azienda agricola di non eseguire i lavori per la realizzazione di un impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile a biogas, da 0,250 mgw, di cui alla domanda di procedura abilitativa semplificata (p.a.s.), ne’ il regolamento urbanistico comunale,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-661/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-661/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.661</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non vanno sospesi ne’ il provvedimento del Comune che ha ordinato ad un’azienda agricola di non eseguire i lavori per la realizzazione di un impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile a biogas, da 0,250 mgw, di cui alla domanda di procedura abilitativa semplificata (p.a.s.), ne’ il regolamento urbanistico comunale, il quale stabilisce che in zona rurale gli impianti a biomasse possano essere realizzati con una potenza massima di 150 kw.; Considerato che il provvedimento impugnato è motivato con riferimento a distinti presupposti, autonomamente idonei a sorreggerne la legittimità; rilevato che si palesa illegittima la norma dell’art. 103, co. 9, del Regolamento urbanistico comunale invocata dall’Amministrazione, atteso che in materia il Comune è sprovvisto di competenza a disporre limitazioni aprioristiche alla localizzazione e alla dimensione degli impianti di cui trattasi, fatti salvi i profili di natura strettamente urbanistica, nella fattispecie non enunciati; considerato, tuttavia, che come ammesso dallo stesso ricorrente, l’istanza presentata è priva di parte della documentazione necessaria al Comune per la verifica della regolarità della procedura abilitativa semplificata così come disciplinata dall’art. 84 della l. reg. n. 1/2005. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00661/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01285/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Azienda Agricola Crocini Francesco</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Scoccini, Francesco Massimo Pozzi, con domicilio eletto presso Francesco Massimo Pozzi in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Pienza</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Enea Baronti, con domicilio eletto presso Enea Baronti in Firenze, via Maggio, 30; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento del Comune di Pienza &#8211; Ufficio tecnico &#8211; del 25/06/2012, prot. n. 4275, che ha ordinato all&#8217;azienda agricola Crocini Francesco di non eseguire i lavori per la realizzazione di un impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile a biogas, da 0,250 mgw, in Comune di Pienza, strada provinciale Casona podere San Lorenzo, di cui alla domanda di procedura abilitativa semplificata (p.a.s.) presentata in data 31.05.2012, e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, quali in particolare il regolamento urbanistico comunale, approvato con delibera del consiglio comunale n. 32 del 22/07/2012, all&#8217;art. 103, comma 9°, lett. c.9, laddove stabilisce che in zona rurale gli impianti a biomasse possano essere realizzati con una potenza massima di 150 kw.;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Pienza;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il provvedimento impugnato è motivato con riferimento a distinti presupposti, autonomamente idonei a sorreggerne la legittimità;<br />	<br />
rilevato che si palesa illegittima la norma dell’art. 103, co. 9, del Regolamento urbanistico comunale invocata dall’Amministrazione, atteso che in materia il Comune è sprovvisto di competenza a disporre limitazioni aprioristiche alla localizzazione e alla dimensione degli impianti di cui trattasi, fatti salvi i profili di natura strettamente urbanistica, nella fattispecie non enunciati;<br />	<br />
considerato, tuttavia, che come ammesso dallo stesso ricorrente, l’istanza presentata è priva di parte della documentazione necessaria al Comune per la verifica della regolarità della procedura abilitativa semplificata così come disciplinata dall’art. 84 della l. reg. n. 1/2005;<br />	<br />
ritenuto, quindi, che non sussistono i presupposti cui all’art. 55, co. 9, cod. proc. amm.;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) respinge la domanda incidentale di sospensione.<br />	<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 2.000,00 oltre IVA e CPA.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-26-9-2012-n-661/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/9/2012 n.661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/9/2012 n.661</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-9-2012-n-661/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-9-2012-n-661/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-9-2012-n-661/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/9/2012 n.661</a></p>
<p>Non va sospeso il decreto del Rettore dell&#8217;Università di Bari avente ad oggetto la sospensione cautelare dal servizio del ricorrente, fino al definitivo pensionamento, se il ricorrente, docente universitario presso la Clinica Neurologica, e’ sottoposto a giudizio per il reato di violenza sessuale (art. 609bis c.p.) su una paziente di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-9-2012-n-661/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/9/2012 n.661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-9-2012-n-661/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/9/2012 n.661</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il decreto del Rettore dell&#8217;Università di Bari avente ad oggetto la sospensione cautelare dal servizio del ricorrente, fino al definitivo pensionamento, se il ricorrente, docente universitario presso la Clinica Neurologica, e’ sottoposto a giudizio per il reato di violenza sessuale (art. 609bis c.p.) su una paziente di anni 29; l’impugnata sospensione cautelare è stata disposta subito dopo la revoca del provvedimento di sospensione obbligatoria di cui all’art. 91, comma 1, parte seconda, del d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 e la riammissione in servizio, conseguente alla revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari (sostituita dalla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.); che con quattro motivi di ricorso ha censurato l’impugnato provvedimento per contraddittorietà e illogicità, in quanto l’amministrazione si sarebbe contraddetta disponendo nuovamente la sospensione del ricorrente dal servizio dopo averlo riammesso e duplicando illegittimamente una misura già revocata, nonché per difetto di motivazione; che l&#8217;art. 91, d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 prevede una duplice ipotesi di sospensione dal servizio nei confronti dei dipendenti sottoposti a procedimento penale: la prima, obbligatoria, connessa all&#8217;emissione del mandato o dell&#8217;ordine di cattura e la seconda, discrezionale, correlata alla natura particolarmente grave del reato; che le due fattispecie rispondono evidentemente a ratio diverse per cui non è ravvisabile alcuna contraddizione laddove l’amministrazione, come nel caso di specie, obbligata a revocare la misura obbligatoria per il venir meno dei presupposti di legge avvii, a seguire, il procedimento per l’adozione della misura facoltativa reputando sussistere indifferibili esigenze di tutela del prestigio e della funzionalità degli uffici in cui presta servizio il dipendente da allontanare; che, dunque, il provvedimento impugnato risulta immune dal vizio di illogicità e contraddittorietà denunciato in ricorso avendo l’amministrazione agito conformemente alla citata disposizione normativa; che, d’altra parte, non è ravvisabile il denunciato difetto di motivazione avendo l’amministrazione adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali, attesa la gravità dei fatti contestati in sede penale, ha ritenuto improcrastinabile la sospensione del servizio, anche in considerazione della peculiarità delle funzioni esercitate dal ricorrente che, in quanto docente universitario, intrattiene abitualmente rapporti con gli studenti, soggetti in fascia di età pressoché equivalente a quella della persona offesa; che siffatta valutazione costituisce espressione di un potere ampiamente discrezionale non sindacabile dal giudice amministrativo se non in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l&#8217;evidente sproporzionalità e il travisamento, nella specie non ravvisabili alla luce della documentazione prodotta dallo stesso ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00661/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01118/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1118 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>G. P.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pasquale Fiore, 14;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Università degli Studi di Bari</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Sardone e Cecilia Antuofermo, con domicilio eletto presso il Palazzo Ateneo in Bari, piazza Umberto I° ,1; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del decreto del Rettore dell&#8217;Università degli Studi di Bari n. 2870 del 6 giugno 2012 (comunicato con racc. a.r. prot. n. 37357VII/11 &#8211; repert. 602012012 del 13 giugno 2012 e pervenuta il successivo 16 giugno), avente ad oggetto la sospensione cautelare dal servizio del ricorrente, fino al definitivo pensionamento.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;<br />	<br />
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012, i difensori avv.ti Fabrizio Lofoco, Cecilia Antuofermo e Simona Sardone;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
che il ricorrente, docente universitario presso la Clinica Neurologica dell’Università di Bari, ha impugnato il provvedimento con il quale è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, fino al 1 novembre 2012, data del definitivo pensionamento, poiché sottoposto a giudizio per il reato di violenza sessuale (art. 609bis c.p.) su una paziente di anni 29;<br />	<br />
che la impugnata sospensione cautelare è stata disposta subito dopo la revoca del provvedimento di sospensione obbligatoria di cui all’art. 91, comma 1, parte seconda, del d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 e la riammissione in servizio, conseguente alla revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari (sostituita dalla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.);<br />	<br />
che con quattro motivi di ricorso ha censurato l’impugnato provvedimento per contraddittorietà e illogicità, in quanto l’amministrazione si sarebbe contraddetta disponendo nuovamente la sospensione del ricorrente dal servizio dopo averlo riammesso e duplicando illegittimamente una misura già revocata, nonché per difetto di motivazione;<br />	<br />
che l’amministrazione universitaria si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso;<br />	<br />
Rilevato:<br />	<br />
che l&#8217;art. 91, d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 prevede una duplice ipotesi di sospensione dal servizio nei confronti dei dipendenti sottoposti a procedimento penale: la prima, obbligatoria, connessa all&#8217;emissione del mandato o dell&#8217;ordine di cattura e la seconda, discrezionale, correlata alla natura particolarmente grave del reato;<br />	<br />
che le due fattispecie rispondono evidentemente a ratio diverse per cui non è ravvisabile alcuna contraddizione laddove l’amministrazione, come nel caso di specie, obbligata a revocare la misura obbligatoria per il venir meno dei presupposti di legge avvii, a seguire, il procedimento per l’adozione della misura facoltativa reputando sussistere indifferibili esigenze di tutela del prestigio e della funzionalità degli uffici in cui presta servizio il dipendente da allontanare (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2011, n. 4807);<br />	<br />
che, dunque, il provvedimento impugnato risulta immune dal vizio di illogicità e contraddittorietà denunciato in ricorso avendo l’amministrazione agito conformemente alla citata disposizione normativa;<br />	<br />
che, d’altra parte, non è ravvisabile il denunciato difetto di motivazione avendo l’amministrazione adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali, attesa la gravità dei fatti contestati in sede penale, ha ritenuto improcrastinabile la sospensione del servizio, anche in considerazione della peculiarità delle funzioni esercitate dal ricorrente che, in quanto docente universitario, intrattiene abitualmente rapporti con gli studenti, soggetti in fascia di età pressoché equivalente a quella della persona offesa;<br />	<br />
che siffatta valutazione costituisce espressione di un potere ampiamente discrezionale non sindacabile dal giudice amministrativo se non in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l&#8217;evidente sproporzionalità e il travisamento, nella specie non ravvisabili alla luce della documentazione prodotta dallo stesso ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2161);<br />	<br />
Ritenuto:<br />	<br />
che, alla luce di quanto precede, non sussistano i presupposti per la concessione della misura cautelare;<br />	<br />
che le spese della presente fase debbano seguire la soccombenza;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.<br />	<br />
Condanna il ricorrente alle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 2.000,00.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Laura Marzano, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE	 	 										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-9-2012-n-661/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/9/2012 n.661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2012 n.661</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-2-2012-n-661/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-2-2012-n-661/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-2-2012-n-661/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2012 n.661</a></p>
<p>Pres. Baccarini – Est. Buricelli ZH &#8211; General Construction Company S. P. A. (Avv.ti G. Rossler, M. A. Sandulli) c/ Provincia Autonoma di Bolzano (Avv.ti M. Larcher, R. Von Guggenberg, C. Bernardi, M. Costa) in tema di risarcimento del danno per equivalente in sede di ottemperanza 1. Processo amministrativo –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-2-2012-n-661/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2012 n.661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-2-2012-n-661/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2012 n.661</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini – Est. Buricelli<br /> ZH &#8211; General Construction Company S. P. A. (Avv.ti G. Rossler, M. A. Sandulli) c/ Provincia Autonoma di Bolzano (Avv.ti M. Larcher, R. Von Guggenberg, C. Bernardi, M. Costa)</span></p>
<hr />
<p>in tema di risarcimento del danno per equivalente in sede di ottemperanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ottemperanza – Domanda &#8211;  Risarcimento del danno – Ammissibilità – Ragioni	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Ottemperanza &#8211; Risarcimento del danno  – Art. 112 co. 3 c.p.a. – Jus superveniens – Applicabilità 	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Mancata aggiudicazione – Risarcimento del danno &#8211; Lucro cessante &#8211;  Quantificazione – Criterio &#8211; Utile economico – Applicabilità	</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Gara – Mancata aggiudicazione – Risarcimento del danno – Danno curriculare &#8211; Quantificazione – Criterio – 10%  dell’utile economico &#8211; Applicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ ammissibile la richiesta di risarcimento del danno per equivalente derivante dalla mancata esecuzione del giudicato proposta direttamente in sede di ottemperanza davanti al Consiglio di Stato. In primo luogo, non si viola il principio del doppio grado di giudizio di cui all’art. 125 Cost., poiché quest’ultimo comporta soltanto l’impossibilità di attribuire al Tar competenze giurisdizionali in unico grado, non potendo l’art. 125 Cost. comportare l’inverso, perché nessun’altra norma della Costituzione indica il Consiglio di Stato come giudice solo di secondo grado. In secondo luogo, il risarcimento del danno per equivalente costituisce un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica, sicché la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica, in tal senso, del resto, è la formulazione degli artt. 2058 c.c. e 124 c.p.a. (nella specie, il giudice ha ritenuto ammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta in sede di ottemperanza di una sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato il provvedimento di esclusione dalla gara della prima in graduatoria, a seguito della sua mancata esecuzione da parte della stazione appaltante la quale aveva comunque provveduto alla aggiudicazione in favore della seconda).	</p>
<p>2. Il d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195 che ha modificato il comma 3 dell’art. 112 del c.p.a., il quale rende proponibile l’azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione, è applicabile d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio.	</p>
<p>3. Il danno da lucro cessante, nell’ipotesi di mancata aggiudicazione, va quantificato parametrandolo all’utile economico che sarebbe derivato dalla esecuzione dei lavori, senza che si debba fare luogo ad alcuna detrazione equitativa del 50% e successivamente suddividendo il mancato utile d’impresa così ottenuto per il numero dei partecipanti.	</p>
<p>4. La voce di danno curriculare deve essere calcolata utilizzando criteri equitativi nella misura del 10% del’utile economico. E’ infondata la richiesta di risarcimento del danno all’immagine, poiché il danno curriculare si concretizza nel nocumento alla immagine sociale dell’impresa, con riferimento all’aspetto del radicamento del territorio, risulta evidente la contiguità del danno curriculare con il danno all’immagine.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 342 del 2011 proposto da </p>
<p>ZH &#8211; General Construction Company S. P. A. , in persona del legale rappresentante “pro tempore”, in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda ATI con la s. p. a. Gaetano Paolin, e dalla s. p. a. Gaetano Paolin, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, in proprio e quale mandante della costituenda ATI con ZH (in seguito, ATI ZH –Paolin), entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Gernot Rossler e Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 349; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>la Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente “pro tempore” della Giunta provinciale, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Larcher, Renate Von Guggenberg, Cristina Bernardi e Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, 24; Cle-Cooperativa Lavoratori Edili Società Cooperativa e Unionbau srl, n. c. ; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;ottemperanza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>alla sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE V, n. 4533/2010, resa tra le parti, CON LA QUALE E’ STATO ACCOLTO IL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DALLA ATI ZH –GAETANO PAOLIN CONTRO LA SENTENZA DEL TRGA –SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO, N. 82/09 E, PER L’EFFETTO, IN RIFORMA DELLA SENTENZA APPELLATA, E’ STATO ACCOLTO IL RICORSO PROPOSTO IN PRIMO GRADO E SONO STATI ANNULLATI I PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE DELL’ATI ZH –GAETANO PAOLIN DALLA GARA PER L’APPALTO DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL LICEO CLASSICO “BEDA WEBER” DI MERANO E DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO SUDDETTO ALL’ATI CLE –UNIONBAU SRL; E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER EQUIVALENTE (PER LA PARTE DI LAVORI GIA’ ESEGUITA O COMUNQUE NEL CASO DI IMPOSSIBILITA’ DI SUBENTRO NEI LAVORI);</p>
<p>Visto il ricorso “per l’ottemperanza alla sentenza CdS 4533/10-risarcimento danni”, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano, con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli articoli 112 e seguenti cod. proc. amm. ;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 17 gennaio 2012 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Sandulli e Costa;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.-Con il ricorso notificato il 12.1.2011 e depositato in Segreteria il 18.1.2011 l’ATI ZH -Gaetano Paolin ha esposto in sintesi:<br />	<br />
-che la s.p.a. Zimmerhofer ha partecipato, quale capogruppo della costituenda ATI con la s.p.a. Gaetano Paolin, alla procedura aperta indetta dalla Provincia Autonoma di Bolzano per la sistemazione del Liceo classico “Beda Weber” di Merano, per un importo<br />
-di essersi classificata seconda in graduatoria con punti 90,72, dietro a Plattner Bau AG, capogruppo di ATI con la società Bettiol, secondo quanto previsto dal verbale della Commissione di gara dell’11.12.2007;<br />	<br />
-di avere impugnato l’aggiudicazione dell’appalto a favore dell’ATI Plattner Bau AG –Bettiol con ricorso deciso dal TRGA –Bolzano con sentenza n. 178/08 di accoglimento, e che in seguito all’esclusione dell’ATI Plattner Bau –Bettiol per effetto della sent<br />
-che, nonostante ciò, la Provincia Autonoma, con nota dell’11.6.2008, comunicava l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto alla CLE, capogruppo dell’ATI con la s.r.l. Unionbau, e la contestuale l’esclusione dell’ATI Zimmerhofer –Gaetano Paolin, in quanto le<br />
-che ZH, subentrata nel frattempo nella posizione della Zimmerhofer, impugnava aggiudicazione ed esclusione dinanzi al TRGA di Bolzano evidenziando tra l’altro la corrispondenza della fideiussione prestata alle norme di legge e di capitolato;<br />	<br />
-che con ordinanza del TRGA n. 147, pronunciata nella camera di consiglio del 22.7.2008, confermata dalla quinta sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 4601 del 26.8.2008, l’istanza cautelare veniva respinta. Nel frattempo i lavori, consegnati il<br />
-che il TRGA –Bolzano decideva la causa nel merito con il dispositivo n. 7/09 del 18.2.2009, al quale faceva seguito la sentenza n. 82/09 del 10.3.2009 di rigetto del ricorso;<br />	<br />
-che l’ATI ZH -Gaetano Paolin appellava tempestivamente la sentenza del TRGA chiedendo la sospensione dell’esecutività della stessa e la conseguente sospensione dell’aggiudicazione alla controparte con inibizione a proseguire i lavori, funzionale al suben<br />
Di qui la diffida, che ZH e Gaetano Paolin hanno notificato alla Provincia Autonoma, in data 12.5.2010, a porre in essere tutti gli atti necessari per consentire l’affidamento dei lavori all’ATI, anche attuando il subentro della stessa nell’appalto attualmente in corso di esecuzione, e chiedendo inoltre il risarcimento di tutti i danni sofferti in conseguenza dei provvedimenti illegittimi adottati dall’Amministrazione;<br />	<br />
-che il 13.7.2010 veniva pubblicata la motivazione della decisione n. 4533/10 della V sezione, dalla lettura della quale si evince l’accoglimento del motivo di ricorso relativo alla legittimità della cauzione provvisoria allegata alla offerta dell’ATI Zim<br />
Dopo avere riepilogato lo svolgimento dei giudizi l’ATI ZH ha sottolineato che:<br />	<br />
-la sentenza della quinta sezione n. 4533/10 non entra nel merito delle conseguenze sul contratto e sulla esecuzione dei lavori derivanti dall’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto poiché la decisione è anteriore all’attuazione della direttiva ric<br />
-trovano applicazione invece le statuizioni di cui alla sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2008 (si veda, in particolare, il p. 6.1.della parte in DIRITTO della dec. cit.) sull’obbligo, per l’Amministrazione, di conformarsi al<br />
-la Provincia Autonoma non ha adempiuto all’obbligo di conformazione gravante su di essa in seguito all’annullamento, definitivo, dei provvedimenti di esclusione dell’ATI ZH –Gaetano Paolin e dell’aggiudicazione dell’appalto all’ATI CLE –Unionbau: di qui<br />
-per quanto riguarda la parte di lavori non eseguiti o, comunque, non eseguibili da parte delle ricorrenti, sussisono i presupposti, ai sensi dell’art. 112, comma 4, c. p. a. , per disporre il risarcimento dei danni subiti dalle ricorrenti medesime (v. p.<br />
La Provincia Autonoma, nel costituirsi in giudizio:<br />	<br />
a) ha eccepito la inammissibilità della richiesta di ottemperanza mediante subentro nel contratto di appalto in corso, atteso che il principio della caducazione del contratto per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione non si applica al caso di specie, dato che l’aggiudicazione è intervenuta l’11.12.2007, prima quindi della entrata in vigore della Direttiva CEE n. 66/07 (v. Cass. , 2906/10, p. 7. , là dove si afferma che “la posizione soggettiva del ricorrente, che ha chiesto il risarcimento in forma specifica delle posizioni soggettive a base delle sue domande di annullamento dell&#8217;aggiudicazione e di caducazione del contratto concluso dall&#8217;aggiudicatario, è da trattare unitariamente dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi della Direttiva CE n. 66/2007, che riconosce il rilievo peculiare in tal senso alla connessione tra le due indicate domande, che pertanto vanno decise di regola da un solo giudice… soluzione … ormai ineludibile per tutte le controversie in cui la procedura dì affidamento sia intervenuta dopo il dicembre 2007, data dell&#8217;entrata in vigore della richiamata normativa comunitaria del 2007 e, comunque, quando la tutela delle due posizioni soggettive sia consentita dall&#8217;attribuzione della cognizione al giudice amministrativo di esse nelle materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” : di qui, sostiene la difesa della Provincia Autonoma, la giurisdizione del giudice ordinario. Del resto il Consiglio di Stato, con la decisione n. 4533/10, ha provveduto unicamente ad annullare gli atti impugnati, senza statuire sulla inefficacia, o sulla caducazione, del contratto di appalto. Non essendo stato caducato il rapporto contrattuale in corso non sussiste il diritto delle ricorrenti alla reintegrazione in forma specifica mediante la sostituzione delle ricorrenti all’aggiudicataria. Inoltre i lavori di ampliamento dell’edificio scolastico sono stati ultimati nel febbraio del 2011: da ciò consegue l’impossibilità per le ricorrenti di subentrare nei lavori: (“la richiesta di ottemperanza non è fattibile”) ;<br />	<br />
b) ha rilevato la inammissibilità della richiesta di danni nel giudizio di ottemperanza, dato che le ricorrenti, con il ricorso in appello accolto con la sentenza n. 4533/10, non avevano proposto alcuna richiesta risarcitoria per equivalente, e quindi formulando una tale richiesta in sede di ottemperanza viene a mancare un grado di giudizio, in violazione del principio del doppio grado. Inoltre l’azione risarcitoria è stata proposta tardivamente, in violazione del combinato disposto di cui agli articoli 112 e 30, comma 5, c. p. a. ;<br />	<br />
c) ha soggiunto che, in ogni caso, difetta il requisito della colpa, non avendo la stazione appaltante fatto altro che dare riscontro alle ordinanze cautelari di rigetto del TRGA e del Consiglio di Stato, e alla sentenza n. 178/09 del Giudice di primo grado, sussistendo una evidente scusabilità della condotta della Provincia Autonoma. Inoltre nulla potrebbe essere liquidato a titolo di danno curriculare e di danno all’immagine. Ove mai fossero giudicati sussistenti i presupposti per liquidare il danno, lo stesso dovrebbe essere determinato secondo equità, e quindi in un importo non superiore al 5 % dell’offerta economica presentata dalle ricorrenti, percentuale da dividere per il numero dei partecipanti alla procedura (otto), per un importo massimo di circa 42.000 euro da riconoscere a titolo di risarcimento, senza accessori, fino alla pubblicazione della decisione.</p>
<p>2.- Il ricorso è ammissibile e fondato, per le ragioni e nei limiti che saranno specificati appresso.<br />	<br />
2.1-Quanto all’eccezione difensiva provinciale sintetizzata sopra alla lettera a), come correttamente osserva la difesa delle ricorrenti la richiesta di caducazione del contratto –stipulato, peraltro, in pendenza del giudizio- , e la pronuncia del Consiglio di Stato sull’efficacia del medesimo non erano consentite al momento, rispettivamente, della proposizione del ricorso di primo grado, datato 11.7.2008, e della decisione del Consiglio di Stato (il dispositivo della sentenza è il n. 259 del 15.4.2010), entrambi risalenti al periodo anteriore alla trasposizione, nel diritto nazionale, della direttiva 2007/66 CE ; periodo durante il quale vigeva l’orientamento di cui alla sentenza n. 9 del 2008 dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, secondo cui la mancata conformazione, da parte della P. A. , all’obbligo di rilevare la caducazione del contratto doveva essere vagliata in sede di ottemperanza con la possibilità, da parte dell’interessato, di ottenere dal Giudice il subentro nella posizione di aggiudicatario della gara in luogo del contraente nei cui confronti l&#8217;aggiudicazione era stata impugnata (v. Ad. plen. n. 9/08 cit. , pp. 6.1.2. e 6.1.3. , ai quali si rinvia ai sensi degli articoli 60, 74 e 114, comma 3, c. p. a. ).<br />	<br />
Da ciò discende il rigetto della sopraindicata eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, mentre emerge con evidenza, dall’esame degli atti di causa –si veda in particolare il pro memoria dr. Ing. S. Pohl , responsabile di progetto, in data 3.2.2011- , l’impossibilità di accogliere la richiesta di ottemperare alla decisione in epigrafe mediante subentro nella esecuzione dei lavori.<br />	<br />
2.2.-L’attenzione va quindi spostata sulla richiesta di risarcimento del danno per equivalente derivante dalla mancata esecuzione del giudicato (strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio e conformativo, utilizzabile per rendere giustizia al cittadino nei confronti della P. A. –così C. cost. , n. 204/04, p. 3.4.1. ; mezzo di completamento della tutela risultante dal giudicato amministrativo annullatorio quando sopravviene un ostacolo insuperabile alla soddisfazione dell’interesse del ricorrente a vedersi attribuito il bene della vita perseguito: così, la dottrina).<br />	<br />
A questo riguardo, il rilievo difensivo provinciale per cui l’azione di danni proposta direttamente in sede di ottemperanza davanti al Consiglio di Stato sarebbe inammissibile poiché, così facendo, verrebbe a mancare un grado di giudizio, è infondato.<br />	<br />
In primo luogo va osservato che il principio del doppio grado di giudizio di cui all’art. 125 Cost. comporta soltanto l’impossibilità di attribuire al Tar competenze giurisdizionali in unico grado, non potendo l’art. 125 Cost. comportare l’inverso, perché nessun’altra norma della Costituzione indica il Consiglio di Stato come giudice solo di secondo grado (Corte cost., ord. n. 395 del 1988; sent. n. 8 del 1982).<br />	<br />
In secondo luogo, il risarcimento del danno per equivalente costituisce un <i>minus</i> rispetto alla reintegrazione in forma specifica, sicché la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica (Cass., sez. III, 21 maggio 2004, n. 9709; v. anche n. 7080 del 1983): in tal senso, del resto, è la formulazione degli artt. 2058 c.c. e 124 c.p.a..<br />	<br />
Pertanto, riconosciuta, per le ragioni esposte in precedenza, la proponibilità della domanda di reintegrazione in forma specifica, da ciò consegue necessariamente che è proponibile anche la domanda di risarcimento per equivalente, implicita in quella.<br />	<br />
In terzo luogo, venendo in considerazione diritti soggettivi (nella specie, il diritto al risarcimento del danno), lo <i>jus superveniens </i>è applicabile d’ufficio in ogni stato e grado (cfr. da ultimo Cass., 7 agosto 2008, n. 21382).<br />	<br />
Nella specie, sopravvenuto in corso di giudizio il d. lgs. 15 novembre 2011, n. 195 a modificare il comma 3 dell’art. 112 del c.p.a., quest’ultimo, che rende proponibile l’azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione, è applicabile al presente giudizio..<br />	<br />
Quanto poi all’eccezione di tardiva proposizione del ricorso, formulata sulla base della disposizione di cui all’art. 30, comma 5, del c. p. a. , a parte che il termine di 120 giorni di cui al citato art. 30, comma 5, dovrebbe iniziare a decorrere dalla entrata in vigore del codice del processo (16.9.2010), e tanto basterebbe per considerare tempestiva la domanda risarcitoria proposta, in via subordinata, con il ricorso, notificato il 12.1.2011; a parte questo il Collegio considera risolutivo osservare, con la difesa delle ricorrenti, in primo luogo che l’applicabilità dell’art. 30, comma 5, a fattispecie come quella odierna risulta adesso esclusa dal nuovo testo dell’art. 112, comma 3, che fa ricadere la domanda di risarcimento del danno per equivalente dalla mancata esecuzione del giudicato nell’area dell’ottemperanza disciplinata in modo compiuto dal medesimo comma 3; e in secondo luogo, e in ogni caso, che il termine di 120 giorni entro il quale l’art. 30, comma 5, permette all’interessato di formulare domanda risarcitoria autonoma, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza. Nel caso in esame, tenendo conto del termine semestrale per il ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione ex art. 110 c. p. a. , della sospensione feriale (il termine lungo per proporre impugnazione è soggetto alla sospensione feriale di cui alla l. 742/69) e del termine di 120 giorni ex art. 30, comma 5, cit. , si ricava che il termine ultimo utile per proporre la domanda risarcitoria scadeva nel giugno del 2011, mentre il ricorso è stato proposto nel febbraio del 2011.<br />	<br />
2.3.- Passando ora all’esame dell’ “an” e del “quantum” del risarcimento per equivalente spettante (cfr. art. 124 c. p. a. ) , il Collegio, in ossequio al principio di sinteticità posto in risalto negli articoli 3, comma 2 e 114, comma 3, del c. p. a. , anche in relazione all’art. 74 dello stesso codice, rileva che:<br />	<br />
a-sull’elemento soggettivo) gli argomenti addotti dalla difesa della Provincia Autonoma circa la mancanza di colpa da parte della stazione appaltante, che avrebbe assunto una condotta chiaramente scusabile (v. pagine da 10 a 16 dell’atto di costituzione e replica dell’.8.3.2011) recedono di fronte alla giurisprudenza comunitaria e, in particolare, alla sentenza CGUE, sezione III, 30.9.2010 –causa C-314/2009 –Stadt Graz, secondo cui, in materia di appalti pubblici di lavori, il diritto a ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un’amministrazione aggiudicatrice non può essere subordinato al carattere colpevole della violazione, anche nel caso in cui l’applicazione della normativa nazionale sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo all’amministrazione suddetta, presunzione vincibile soltanto attraverso la dimostrazione della scusabilità dell’errore (v. sent. cit. , pp. 30. e da 35. a 45., cui si rinvia ai sensi degli articoli 114, comma 3, 60 e 74 c. p. a. ). Non pare tuttavia inutile aggiungere che il rilievo difensivo provinciale secondo cui la circostanza che l’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti adottati contro le ricorrenti, essendo avvenuto solo ad opera del Giudice d’appello con la sentenza n. 4533/10, e non nelle precedenti fasi cautelari e di merito di primo grado, sarebbe idoneo di per sé a escludere la colpevolezza dell’Amministrazione, non persuade il Collegio. Infatti, non sembra possa valere a escludere la colpa la circostanza che il giudice di primo grado abbia dato ragione all’Amministrazione con decisione riformata in grado d’appello, non apparendo ragionevole dare risalto, ai fini risarcitori, a un fatto successivo a quello che ha generato l’illecito giacché, aderendo a quest’ultima tesi, la colpa potrebbe essere ravvisata solo se il privato ottenesse ragione in entrambi i gradi del giudizio, finendo così il procedimento di primo grado per assumere importanza decisiva. Come fondatamente osservano le ricorrenti, se si accogliesse l’argomentazione della Provincia sul punto si giungerebbe all’inaccettabile risultato per cui una sentenza di primo grado riformata in modo integrale in appello continuerebbe in qualche modo a produrre degli effetti destinati a prevalere, all’atto pratico, sull’accertamento contenuto nella sentenza d’appello;<br />	<br />
b –sul “quantum”- sull’entità del danno da lucro cessante, da riconoscersi in relazione all’utile economico che sarebbe derivato alle ricorrenti dalla esecuzione dei lavori; ribadito che l’aggiudicazione non è stata disposta a favore delle ricorrenti proprio a causa dell’illegittimità dell’azione amministrativa, si ritiene condivisibile –anche in mancanza di una contestazione specifica da parte dell’Amministrazione, che si è limitata a una critica generica e a rilevare che le ricorrenti non avrebbero comprovato di avere immobilizzato i mezzi d’opera- il conteggio eseguito dalle ricorrenti medesime sulla base degli allegati al fasc. ric. (si vedano, in particolare, i documenti n. 5 e n. 6), da cui risulta una percentuale di utile di impresa, per quanto riguarda la componente Zimmerhofer (ora ZH), pari al 7,62 % dell’offerta economica presentata all’atto della partecipazione alla gara (l’offerta era di € 6.743.541), e pari quindi a € 393.105; per quanto attiene alla componente Gaetano Paolin, l’utile risulta invece pari al 6,5 % rispetto alla offerta economica presentata, e quindi è di € 73.032, 64, per complessivi € 466.137,64. La prova del possibile utile c’è e appare attendibile, senza che si debba fare luogo ad alcuna detrazione equitativa secondo quanto indicato dalla difesa provinciale, che ha richiamato la tecnica del decimo rideterminato, in via equitativa, nella misura del 50 %, parametrandolo alla offerta della impresa e proponendo di suddividere il mancato utile così ottenuto per il numero dei partecipanti (otto, in questo caso), secondo una tecnica seguita dalla giurisprudenza per le fattispecie di danno da perdita di chance. In realtà, nel caso in questione viene in rilievo il risarcimento corrispondente all’utile economico che sarebbe derivato dalla esecuzione dei lavori, dato che le ricorrenti risultavano prime nella graduatoria.<br />	<br />
Vanno invece impiegati criteri equitativi per quantificare il cosiddetto danno curriculare richiesto dalle ricorrenti (v. pag. 19 ric.). Ci si riferisce al ristoro del pregiudizio economico connesso alla impossibilità di far valere, nelle future contrattazioni, il requisito economico collegato alla esecuzione del lavoro o del servizio. L’impiego di criteri equitativi induce a riconoscere anche questa voce di danno nella misura del 10 % dell’utile economico, per un ammontare, quindi, di € 46.613, 7. Poiché il danno curriculare si concretizza nel nocumento alla immagine sociale della impresa, con riferimento all’aspetto del radicamento nel territorio (cfr. , sul punto, Cons. St. , VI, n. 2751/08), risulta evidente la contiguità con il danno alla immagine “derivante dalla perdita di prestigio nell’ambito del mercato altoatesino legata alla mancata esecuzione dei lavori”, danno quantificato dalle ricorrenti, in maniera forfettaria, nella misura di € 50.000, Ciò. induce il Collegio a respingere la specifica domanda risarcitoria formulata sul punto dalle ricorrenti.<br />	<br />
Va soggiunto che, trattandosi di debito di valore, alle ricorrenti spetta anche la rivalutazione monetaria dal giorno della stipulazione del contratto da parte dell’impresa dichiarata illegittimamente aggiudicataria fino alla pubblicazione della presente sentenza, a decorrere dalla quale, in forza della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta.<br />	<br />
Sulla somma totale, calcolata secondo le indicazioni di cui sopra, vanno invece computati gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza sino all&#8217;effettivo soddisfo (giurisprudenza pacifica, il che esime da citazioni particolari).<br />	<br />
In conclusione, il ricorso va accolto come da motivazione e, per l’effetto, la Provincia Autonoma di Bolzano va condannata al risarcimento dei danni nella misura sopra indicata, oltre agli accessori.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe lo accoglie come da motivazione e, per l’effetto, condanna la Provincia Autonoma di Bolzano a risarcire alle ricorrenti il danno nella misura precisata in motivazione, oltre agli accessori.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione resistente a rimborsare alle ricorrenti le spese e gli onorari del giudizio, che si liquidano nella misura complessiva di € 6.000,000 (euro seimila), oltre a IVA e a CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere<br />	<br />
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/02/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-2-2012-n-661/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2012 n.661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2012 n.661</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-20-1-2012-n-661/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Tosti- Est. Stanizzi F. Gioia (Avv. N. Massari, S. Lamarina) / Comando Generale della Guardia di Finanza (Avv. St.) sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione di un candidato all&#8217;arruolamento nelle Forze armate nel caso di un unico singolo episodio di detenzione di sostanze stupefacenti Militare – Guardia di Finanza &#8211; Arruolamento – Mancanza</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti- Est. Stanizzi<br /> F. Gioia (Avv. N. Massari, S. Lamarina) / Comando Generale della Guardia di Finanza (Avv. St.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione di un candidato all&#8217;arruolamento nelle Forze armate nel caso di un unico singolo episodio di detenzione di sostanze stupefacenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare – Guardia di Finanza &#8211; Arruolamento – Mancanza dei requisiti morali – Per singolo episodio di detenzione di sostanze stupefacenti – Esclusione – Illegittimità – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Un unico singolo episodio di detenzione di sostanze stupefacenti non può essere considerato di per sé ostativo al possesso della condotta incensurabile da parte di soggetti candidati all’arruolamento nelle Forze armate e comunque nei corpi armati dello Stato (nella specie, durante un controllo da parte dei Carabinieri era stata rinvenuta una bustina contenente marijuana nella vettura in cui si trovava il ricorrente insieme ad altri amici, cui era seguito il decreto di archiviazione da parte del GIP e l’ammonimento del Prefetto).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8490 del 2004, proposto da: 	</p>
<p>Francesco GIOIA, rappresentato e difeso dagli Avv. Nicola Massari, Salvatore Lamarina, con domicilio eletto presso Giampaolo Maria Cogo in Roma, l.go Messico, 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero della Difesa; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento datato 16 giugno 2004 della Sottocommissione per l’accertamento dei requisiti ed il vaglio delle informazioni, costituita presso la Guardia di Finanza, con il quale è stata disposta la non ammissione del ricorrente all’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento datato 26 luglio 2004 e del messaggio del Ministero della Difesa con i quali è stata disposta la cessazione dal trattenimento in servizio del ricorrente dalla data del 26 luglio 2004; </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comando Generale Guardia di Finanza;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Espone in fatto l’odierno ricorrente – in ferma breve volontaria dal 2001 &#8211; di essere stato ammesso a partecipare al corso per l’arruolamento definitivo nel Corpo della Guardia di Finanza e che, con provvedimento del 16 giugno 2004, la Sottocommissione per l’accertamento dei requisiti ed il vaglio delle informazioni, costituita presso la Guardia di Finanza, ne ha disposto la non ammissione all’arruolamento per mancanza del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 29 del 1993, avendo posto in essere un comportamento censurabile ed inconciliabile con le attribuzioni e le funzioni degli appartenenti al Corpo.<br />	<br />
Avverso tale provvedimento deduce parte ricorrente il seguente motivo di censura:<br />	<br />
&#8211; Violazione di legge ed eccesso di potere.<br />	<br />
Afferma parte ricorrente come l’episodio su cui si basa il contestato giudizio – consistente nell’avere i Carabinieri, durante un controllo intervenuto in data 14 marzo 1999, rinvenuto una bustina contenente marijuana nella vettura in cui si trovava il ricorrente insieme ad altri amici, cui è seguito il decreto di archiviazione da parte del GIP e l’ammonimento del Prefetto di Catania – non possa costituire causa ostativa all’arruolamento, lamentando la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione che, nel 2001, lo ha ammesso al corso prodromico all’arruolamento.<br />	<br />
Afferma, inoltre, il ricorrente l’intervenuta abrogazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 29 del 1993 alla data di adozione del gravato provvedimento, sostenendo come l’assunzione episodica di modiche quantità di droghe leggere non possa integrare un comportamento tale da precludere l’arruolabilità nei Corpi di Polizia.<br />	<br />
Si è costituito in resistenza il Comando Generale della Guardia di Finanza sostenendo l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.<br />	<br />
Con ordinanza n. 6323/2004, in accoglimento dell’istanza cautelare, è stata disposta l’ammissione del ricorrente, in via provvisoria, al Corpo.<br />	<br />
Con ordinanza n. 439/2005 è stata accolta la domanda del ricorrente di esecuzione dell’ordinanza n. 6323/2004.<br />	<br />
Con ordinanza n. 1291/2005 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto avverso la citata ordinanza n. 6323/2004.<br />	<br />
Con memorie successivamente depositate le parti del presente giudizio hanno insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.<br />	<br />
Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2012 la causa è stata chiamata e trattenuta per le decisione, come da verbale.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio indicato in epigrafe nei suoi estremi – con cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente dall’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza in quanto ritenuto non in possesso del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 29 del 1993, avendo egli posto in essere un comportamento censurabile ed inconciliabile con le attribuzioni e le funzioni degli appartenenti al Corpo.<br />	<br />
Tale provvedimento è stato adottato per avere i Carabinieri, durante un controllo intervenuto in data 14 marzo 1999, rinvenuto una bustina contenente marijuana nella vettura in cui si trovava il ricorrente insieme ad altri amici, cui è seguito il decreto di archiviazione da parte del GIP e l’ammonimento del Prefetto di Catania.<br />	<br />
Il ricorso, per le considerazioni che si andranno ad illustrare, merita favorevole esame.<br />	<br />
E’ pacifico tra le parti come il giudizio inerente il mancato possesso del requisito delle qualità morali e di condotta si fonda sull’unico episodio, sopra illustrato, riferito al possesso di una modica quantità di marijuana.<br />	<br />
Ciò posto, ritiene il Collegio come un unico, singolo episodio di detenzione di sostanze stupefacenti non possa essere considerato di per sé ostativo al possesso della condotta incensurabile da parte di soggetti candidati all’arruolamento nelle Forze armate e comunque nei corpi armati dello Stato.<br />	<br />
Nella specie, il ricorrente si è reso responsabile di un singolo episodio di detenzione di stupefacenti nel 1999, per il quale non si sono determinate conseguenze penali, ma solo un ammonimento da parte del Prefetto a non ricadere più in una situazione della specie.<br />	<br />
Tale vicenda, ha rappresentato effettivamente un fatto isolato nella vita del ricorrente, lontano nel tempo e, per quanto sicuramente non edificante, deve essere considerata nella sua occasionalità non essendosi ripetute più altre vicende disdicevoli nella vita del medesimo, dovendo pertanto come tale ritenersi inidonea ad assurgere ad elemento talmente negativo e decisivo da inibire la possibilità dell’arruolamento nella Guardia di Finanza (in senso conforme: Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 dicembre 2007 n. 6848).<br />	<br />
La delicatezza e la specificità delle funzioni che gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza sono chiamati a svolgere, nell’imporre particolare rigore nella valutazione della sussistenza dei prescritti requisiti di condotta, richiede comunque che il giudizio sul possesso delle qualità morali e di condotta sia effettuato nel rispetto dei criteri di ragionevolezza, potendo l’esclusione dall’arruolamento disporsi laddove da un singolo episodio di detenzione di droghe leggere emergano sicuri indici di inconciliabilità e di incompatibilità del soggetto con i compiti di istituto, da congruamente esplicitare, non essendo sufficiente ad assolvere al necessario canone di ragionevolezza e di proporzionalità ai fini del riscontro della mancanza dei prescritti requisiti il richiamo ad un unico episodio peraltro piuttosto risalente nel tempo.<br />	<br />
Discende dalle considerazioni sin qui illustrate che il ricorso in esame deve essere accolto, con conseguente annullamento del gravato provvedimento.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
&#8211; Roma &#8211; Sezione Seconda<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso N. 8490/2004 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Carlo Modica de Mohac, Consigliere<br />	<br />
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/01/2012</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2010 n.661</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-15-3-2010-n-661/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>A. Radesi Pres. G. Bellucci Est. Porto d&#8217;Elba s.r.l. (Avv.ti S. Ceni, S. Zunarelli e A. Clarini) contro il Comune di Portoferraio (Avv. R. Grassi), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura dello Stato) e la Capitaneria di Porto di Portoferraio (non costituita) sulla potestà legislativa regionale concorrente in</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. G. Bellucci Est.<br /> Porto d&#8217;Elba s.r.l. (Avv.ti S. Ceni, S. Zunarelli e A. Clarini) contro il<br /> Comune di Portoferraio (Avv. R. Grassi), il Ministero delle Infrastrutture e <br />dei Trasporti (Avvocatura dello Stato) e la Capitaneria di Porto di <br />Portoferraio (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulla potestà legislativa regionale concorrente in tema di porti turistici, sulla disciplina per il rilascio dei relativi titoli concessori, sulla non obbligatorietà dell&#8217;indizione di una conferenza di servizi e sulla necessaria previa approvazione del piano regolatore portuale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Concessione demaniale marittima – Porto turistico – Disciplina – Potestà legislativa regionale concorrente – Sussistenza 	</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione – Concessione demaniale marittima – Progetto per nuovo porto turistico – Artt.21, 22, 23 e 47 bis della L.R. n. 1/2005 &#8211; Non vincolano all’indizione di una conferenza dei servizi &#8211; D.P.R. n. 509/1997 &#8211; Inapplicabilità	</p>
<p>3. Autorizzazione e concessione – Concessione demaniale marittima – Progetto per nuovo porto turistico &#8211; Artt.51 e 59 del regolamento urbanistico del Comune di Portoferraio &#8211; Qualsiasi intervento eccedente la manutenzione o l’adeguamento funzionale è ammesso solo se previsto in atto di governo del territorio ex art.10 della L.R. n. 1/2005 – Previa approvazione del piano regolatore portuale – Necessità – Mancanza &#8211; Preclude la possibilità di realizzare l’opera</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, nel testo novellato dall’art.3 della legge costituzionale n. 3/2001, i porti civili sono oggetto della potestà legislativa regionale concorrente, mentre l’art. 118 della Costituzione attribuisce la generalità delle funzioni amministrative ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, le stesse siano espressamente conferite a Province, Città metropolitane, Regioni o Stato. Pertanto la procedura concessoria relativa alla realizzazione e gestione di una opera destinata alla nautica da diporto, trova la sua disciplina di dettaglio nella legge regionale. Va inoltre sottolineata la vocazione turistica del porto de quo, la materia del turismo rientra infatti nella competenza legislativa residuale piena delle Regioni. La competenza dello Stato permane invece, come visto, per l’ipotesi, estranea al caso in esame, dei porti destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, stante l’art. 117, comma 2 lettera d, della Costituzione	</p>
<p>2. Ai sensi degli artt. 47 bis e 47 ter della L.R. n. 1/2005 i progetti di nuovi porti devono essere conformi al piano regolatore portuale, ferma restando la facoltà per il Comune, la Provincia o la Regione di promuovere apposito accordo di pianificazione in variante agli strumenti di pianificazione territoriale, sulla base di valutazioni discrezionali, ai sensi del combinato disposto degli artt.21, 22, 23 e 47 bis della L.R. n. 1/2005, norme queste che non vincolano all’indizione di una conferenza dei servizi, stante l’apprezzamento, riservato all’amministrazione locale, circa l’opportunità di adeguare lo strumento urbanistico alla previsione di un nuovo porto non inserita nel piano di indirizzo territoriale. Trattasi di disciplina di dettaglio del procedimento concessorio in argomento che, a seguito del novellato sistema di ripartizione delle competenze ex art.117 della Costituzione, ha portato al superamento del D.P.R. n. 509/1997. Infatti, ai sensi dell’art.117 della Costituzione, in materia di porti la competenza legislativa dello Stato è limitata ai principi fondamentali.	</p>
<p>3. Ai sensi degli artt.51 e 59 del regolamento urbanistico del Comune di Portoferraio qualsiasi intervento eccedente la manutenzione o l’adeguamento funzionale è ammesso solo se previsto in atto di governo del territorio ex art.10 della L.R. n. 1/2005. Invero i progetti delle opere portuali costituiscono attuazione dei piani regolatori portuali, qualificati come atti di governo del territorio dall’art.47 ter della L.R. n. 1/2005: la mancata approvazione di quest’ultimi preclude la possibilità di realizzare l’opera in questione (nuovo porto turistico), il cui progetto deve essere necessariamente conforme all’apposito piano approvato dal Comune, tanto da costituirne attuazione, secondo quanto statuiscono i commi 2 e 3 dell’art.47 ter della L.R. n. 1/2005</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00661/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 01955/2008 REG.RIC.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1955 del 2008, proposto da </p>
<p><b>Porto d&#8217;Elba s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Ceni, Stefano Zunarelli e Alessio Claroni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Ceni in Firenze, via dei Servi n.12; 	</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Portoferraio</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Renzo Grassi, con domicilio eletto presso l’avvocato Luca Capecchi in Firenze, via Bonifacio Lupi n. 20; 	</p>
<p><b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri n. 4; <br />	<br />
<b><br />
Capitaneria di Porto di Portoferraio</b>, non costituita in giudizio; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento di reiezione prot. n. 31933, emesso dal Comune di Portoferraio in data 24.9.2008 e notificato il 30.9.2008, con cui è stata respinta l&#8217;istanza prot. 22723 presentata dalla Porto d&#8217;Elba S.r.l. il 30.06.2008, perfezionata con domanda prot. n. 26665 del 31.07.2008;<br />	<br />
&#8211; di ogni ulteriore atto connesso per presupposizione o consequenziale ancorchè non conosciuto;<br />	<br />
nonchè per la condanna<br />	<br />
al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa degli atti illegittimamente adottati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Portoferraio e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive delle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>	<br />
FATTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La società ricorrente, con istanza presentata il 30/6/2008 al Ministero delle Infrastrutture, alla capitaneria di Porto ed al Comune di Portoferraio, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima onde realizzare e gestire un approdo turistico nell’area portuale di Portoferraio non inclusa nella circoscrizione dell’Autorità portuale di Piombino.<br />	<br />
Il Comune di Portoferraio, con nota del 25/7/2008, integrata in data 5/8/2008, ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, rilevando tra l’altro che il progetto presentato ricade in aree assoggettate agli articoli 51, comma 2, e 59, comma 2, del regolamento urbanistico del Comune di Portoferraio, secondo cui gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria o l’adeguamento funzionale presuppongono l’atto di governo del territorio ex art.10 della L.R. n. 1/2005, non ancora approvato dal Consiglio comunale.<br />	<br />
E’ seguito il provvedimento di reiezione datato 24/9/2008, motivato con la difformità dallo strumento urbanistico, con la mancata presentazione del modello D1 (necessario per le istanze di concessione demaniale marittima) e adducendo l’interferenza di una porzione dell’area di progetto con la circoscrizione territoriale di competenza dell’Autorità portuale di Piombino.<br />	<br />
Avverso tale atto la ricorrente è insorta deducendo:<br />	<br />
1) incompetenza del Comune; violazione del D.P.R. n. 616/1977 e del d.lgs. n. 112/1998; usurpazione di potere;<br />	<br />
2) eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà intrinseca; violazione del D.P.R. n. 509/1997; violazione del principio di buon andamento; violazione dell’art.97 della Costituzione;<br />	<br />
3) violazione del D.P.R. n. 509/1997 e della legge n.241/1990; violazione del principio di buon andamento e dell’art.97 della Costituzione;<br />	<br />
4) eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento e di trasparenza dell’azione amministrativa; violazione dell’art.97 della Costituzione sotto altro profilo; violazione del D.P.R. n.509/1997 e della legge n.241/1990 sotto altro profilo; eccesso di potere per falsa rappresentazione dello stato di fatto;<br />	<br />
5) violazione del D.P.R. n. 509/1997 sotto ulteriore profilo; motivazione erronea e insufficiente; violazione dell’art.97 della Costituzione sotto ulteriore profilo;<br />	<br />
6) violazione della legge n.241/1990 sotto altro profilo; eccesso di potere per motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria, falsa rappresentazione dello stato di fatto sotto altro profilo.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Portoferraio ed il Ministero delle Infrastrutture.<br />	<br />
All’udienza del 28 gennaio 2010 la causa è stata posta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con la prima censura la ricorrente deduce che nel caso di specie la competenza decisionale spetta allo Stato, e non al Comune, trattandosi di porto di preminente interesse nazionale, visto che l’art.105, comma 2 lettera l, del d.lgs. n. 112/1998 esclude dal conferimento alle regioni le funzioni riguardanti i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale e le aree di preminente interesse nazionale individuate dal D.P.C.M. del 21/12/1995, il quale comprende il porto in questione tra le zone di preminente interesse nazionale. Aggiunge che nell’elenco dei porti di rilevanza regionale, predisposto dalla Regione Toscana, non figura il porto di Portoferraio.<br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, nel testo novellato dall’art.3 della legge costituzionale n. 3/2001, i porti civili sono oggetto della potestà legislativa regionale concorrente, mentre l’art. 118 della Costituzione attribuisce la generalità delle funzioni amministrative ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, le stesse siano espressamente conferite a Province, Città metropolitane, Regioni o Stato. <br />	<br />
Pertanto la procedura concessoria relativa alla realizzazione e gestione dell’opera in argomento, destinata alla nautica da diporto, trova la sua disciplina di dettaglio nella legge regionale. Va inoltre sottolineata la vocazione turistica del porto de quo; la materia del turismo rientra infatti nella competenza legislativa residuale piena delle Regioni.<br />	<br />
A fronte della ripartizione di competenze individuata nella Costituzione, non rileva la classificazione o catalogazione dei porti come porti di interesse nazionale, contenuta nella normativa statale, quale ad esempio il D.P.C.M. del 21/12/1995, richiamato nell’art.105, comma 2, lettera l, del d.lgs. n. 112/1998 (Tar Puglia, Bari, II, 11/8/2008, n. 1931), o in elenchi regionali, in quanto ai sensi del menzionato art.117 della Costituzione tutti i porti che non svolgono una funzione servente rispetto a funzioni di competenza esclusiva dello Stato (come ad esempio la difesa e la sicurezza nazionale ex art.117, comma 2 lettera d) rientrano ipso iure nella competenza regionale.<br />	<br />
Orbene, nel caso di specie la normativa di riferimento è costituita dall’art. 47 ter della L.R. n. 1/2005, che per le opere dedicate alla nautica da diporto, ovvero per i porti turistici previsti dall’art. 2 del D.P.R. n. 509/1997, prevede la necessaria conformità rispetto al piano regolatore portuale approvato dal Comune, mentre la competenza di quest’ultimo a pronunciarsi sull’istanza di concessione si fonda, ancor prima che sulla L.R. n. 1/2005, sull’art.118 della Costituzione, nel testo novellato dall’art.4 della legge costituzionale n.3/2001. <br />	<br />
La competenza dello Stato permane invece, come visto, per l’ipotesi, estranea al caso in esame, dei porti destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, stante l’art. 117, comma 2 lettera d, della Costituzione.<br />	<br />
Non depongono in senso contrario l’art.105 del d.lgs. n. 112/1998 e il D.P.C.M. 21/12/1995, basati su un sistema di ripartizione delle competenze diverso da quello vigente al momento dell’adozione dell’atto impugnato.<br />	<br />
Con la seconda doglianza l’istante lamenta la mancata applicazione del D.P.R. n. 509/1997, il quale prevede la competenza non solo del Comune, ma anche della Capitaneria di porto, nonché l’indizione di apposita conferenza di servizi.<br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />	<br />
Il D.P.R. n. 509/1997 costituisce normativa statale di dettaglio, che, a seguito della riformulazione dell’art.117 della Costituzione, non può trovare applicazione nel caso di specie, essendo la relativa disciplina demandata, come visto, alla legislazione regionale.<br />	<br />
Orbene, ai sensi degli artt.47 bis e 47 ter della L.R. n. 1/2005 i progetti di nuovi porti devono essere conformi al piano regolatore portuale, ferma restando la facoltà per il Comune, la Provincia o la Regione di promuovere apposito accordo di pianificazione in variante agli strumenti di pianificazione territoriale, sulla base di valutazioni discrezionali, ai sensi del combinato disposto degli artt.21, 22, 23 e 47 bis della L.R. n. 1/2005, norme queste che non vincolano all’indizione di una conferenza dei servizi, stante l’apprezzamento, riservato all’amministrazione locale, circa l’opportunità di adeguare lo strumento urbanistico alla previsione di un nuovo porto non inserita nel piano di indirizzo territoriale.<br />	<br />
Trattasi di disciplina di dettaglio del procedimento concessorio in argomento che, a seguito del novellato sistema di ripartizione delle competenze ex art.117 della Costituzione, ha portato al superamento del D.P.R. n. 509/1997.<br />	<br />
Infatti, ai sensi dell’art.117 della Costituzione, in materia di porti la competenza legislativa dello Stato è limitata ai principi fondamentali.<br />	<br />
Con la terza censura la ricorrente deduce che il Comune ha posto in essere una procedura diversa da quella prevista dal D.P.R. n. 509/1997 ed ha omesso la necessaria valutazione contestuale degli interessi pubblici coinvolti.<br />	<br />
Il rilievo non può essere accolto.<br />	<br />
Valgono al riguardo le considerazioni espresse nella trattazione delle precedenti doglianze.<br />	<br />
Per motivi di priorità logica il Collegio ritiene di soffermarsi sulla quinta censura, con la quale la ricorrente osserva che, in virtù del D.P.R. n. 509/1997, le istanze progettuali aventi ad oggetto nuovi porti non devono necessariamente essere conformi allo strumento urbanistico, e precisa che nessun piano regolatore portuale è stato adottato in relazione al porto di Portoferraio.<br />	<br />
Il rilievo è infondato.<br />	<br />
Ai sensi degli artt.51 e 59 del regolamento urbanistico qualsiasi intervento eccedente la manutenzione o l’adeguamento funzionale è ammesso solo se previsto in atto di governo del territorio ex art.10 della L.R. n. 1/2005.<br />	<br />
Invero i progetti delle opere portuali costituiscono attuazione dei piani regolatori portuali, qualificati come atti di governo del territorio dall’art.47 ter della L.R. n. 1/2005: la mancata approvazione di quest’ultimi preclude la possibilità di realizzare l’opera in questione, il cui progetto deve essere necessariamente conforme all’apposito piano approvato dal Comune, tanto da costituirne attuazione, secondo quanto statuiscono i commi 2 e 3 dell’art.47 ter della L.R. n. 1/2005. <br />	<br />
Con il quarto motivo la deducente contesta l’affermazione, contenuta nell’atto impugnato, secondo cui una parte dell’area di progetto ricade nella sfera di competenza territoriale dell’autorità portuale di Piombino; aggiunge che comunque, se tale affermazione fosse vera, il Comune avrebbe dovuto coinvolgere nel procedimento, tramite apposita conferenza di servizi, la predetta autorità; con il sesto motivo la stessa precisa di avere presentato il modello D1, contrariamente a quanto dedotto nel gravato provvedimento.<br />	<br />
Le doglianze sono inammissibili.<br />	<br />
Poiché il contestato diniego si sottrae alle censure finora trattate, la sua legittimità trovando fondamento nell’assetto delle competenze previste dall’art.117 della Costituzione e nella L.R. n. 1/2005, il quarto e il sesto motivo di ricorso, ove pure venissero accolti, non comporterebbero la caducazione dell’atto impugnato, con la conseguenza che non sussiste l’interesse alla proposizione degli stessi. <br />	<br />
In conclusione, il ricorso va respinto sia nella domanda di annullamento, sia nella domanda risarcitoria.<br />	<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, stante la complessità delle questioni dedotte. <br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge nelle domande di annullamento e di risarcimento del danno. Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-15-3-2010-n-661/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2010 n.661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/2/2008 n.661</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-2-2008-n-661/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-2-2008-n-661/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-2-2008-n-661/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/2/2008 n.661</a></p>
<p>Non va sospesa ne’ la determinazione comunale avente ad oggetto la risoluzione del contratto di fornitura pasti, ne’ la nota prefettizia interdittiva, se dagli elementi raccolti dalle Forze dell’ordine sembra emergere l’esistenza di pregnanti e significativi legami tra la società ricorrente ed altra societa’ (gravata da informativa antimafia), per avere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-2-2008-n-661/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/2/2008 n.661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-2-2008-n-661/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/2/2008 n.661</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va  sospesa ne’  la determinazione comunale avente ad oggetto la risoluzione del contratto di fornitura pasti, ne’ la nota prefettizia interdittiva, se dagli elementi raccolti dalle Forze dell’ordine sembra emergere l’esistenza di pregnanti e significativi legami tra la società ricorrente ed altra societa’ (gravata da informativa antimafia), per avere un comune legale rappresentante  e commistione di dipendenti con compiti gestionali di altra societa’ a sua volta gravata da informativa antimafia. Sussistono quindi stretti legami tra società, nella logica propria della prevenzione antimafia, con elementi sufficienti a sorreggere il giudizio di significativita’  espresso col provvedimento prefettizio interdittivo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/3/11857/g">Ordinanza sospensiva dell’11 marzo 2008 n. 1367</p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/3/11859/g">Ordinanza sospensiva del 22 gennaio 2008 n. 347</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CAMPANIA<br />NAPOLI </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 661 /2008<br />Registro Generale: 7698/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FABIO DONADONO Presidente<br /> FRANCESCO GUARRACINO Primo Ref., relatore<br />
MICHELE BUONAURO Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso 7698/2007  proposto da: I.R. S.R.L. rappresentato e difeso da: <b>LEMMO GIAN LUCA</b> con domicilio eletto in NAPOLI VIA DEL PARCO MARGHERITA N.31</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI S.ANTIMO  </b><br /> <b>PREFETTURA DI NAPOLI</b> rappresentato e difeso da: RIPPA ANDREA con domicilio eletto in NAPOLI AVV,RA DELLO STATO VIA DIAZ<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione della determinazione n.151 del 12.11.07, a firma del Dirigente del IV Settore del Comune di S.Antimo ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto Rep. N. 109/06;delle note prot. n.24923 del 13.11.07, n.21276 del 16.10.06 e della nota interdittiva antimafia della Prefettura di Napoli prot. n. I/20966/Area I/ter/O.S.P. del 24.10.07; e di tutti gli ulteriori atti connessi, preordinati e conseguenti;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Udito il relatore Primo Ref. FRANCESCO GUARRACINO<br />
Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale;<br />
Considerato, ad un primo sommario esame, che dagli elementi raccolti dalle Forze dell’ordine sembra emergere la esistenza di pregnanti e significativi legami tra la società ricorrente e la Maira s.r.l. (gravata da informativa antimafia), evidenziata dalla comunanza della persona che rivestiva la carica di legale rappresentante delle due società e dal fatto che, all’atto dell’accesso, le Forze dell’ordine avevano riscontrato che impegnato in effettivi compiti gestionali nei locali della IR era un dipendente della Ristor M, società cessionaria di ramo d’azienda della Maira s.r.l. ed anch’essa a sua volta gravata da informativa antimafia (la cui impugnazione è stata respinta con decisioni di questa Sezione n. 7216 del 29.6.2006 e n. 4403 del 16.5.2006);<br />
Ritenuto che l’evidenziata sussistenza di stretti legami tra la società ricorrente e la Maira s.r.l., nella logica propria della prevenzione antimafia, appaia sufficiente a sorreggere il giudizio di significanza espresso col provvedimento prefettizio impugnato;<br />
Ritenuto pertanto che non sussistono le ragioni di cui all’ art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>Così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2008.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
IL PRIMO REFERENDARIO EST.<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-2-2008-n-661/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/2/2008 n.661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2007 n.661</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-661/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-661/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-661/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2007 n.661</a></p>
<p>Non va sospeso un provvedimento di sequestro sanitario ed abbattimento bovini. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVOREGIONALE PER LA CAMPANIASALERNO PRIMA SEZIONE Registro Ordinanze: 661/2007Registro Generale: 832/2007 nelle persone dei Signori: GIOVANNI DE LEO PresidenteSABATO GUADAGNO Cons.FERDINANDO MINICHINI Cons., relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella Camera di Consiglio del 05</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-661/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2007 n.661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-661/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2007 n.661</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso un provvedimento di sequestro sanitario ed abbattimento bovini. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO<br />REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />SALERNO </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 661/2007<br />Registro Generale: 832/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIOVANNI DE LEO Presidente<br />SABATO GUADAGNO Cons.<br />FERDINANDO MINICHINI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 05 Luglio 2007<br />
Visto il ricorso 832/2007  proposto da:<br />
<b>BENEVENTANO GAETANO </b><br />
rappresentato e difeso da:FILOSA AVV. GIOVANNIPERONGINI AVV. SERGIOcon domicilio eletto in SALERNOVIA MANZO 64pressoPERONGINI AVV. SERGIO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI OTTATI</b> rappresentato e difeso da:CAPO AVV. PASQUALEcon domicilio eletto in SALERNOC/O SEGRETERIA T.A.R.presso la sua sede</p>
<p><b>A.S.L. N. 3 DI VALLO DELLA LUCANIA </b>rappresentato e difeso da:DE VITA AVV.BARTOLOcon domicilio eletto in SALERNOVIA ROMA, 16presso la sua sede<br />
<b>MINISTERO DELLA SALUTE  </b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA STATOcon domicilio eletto in SALERNOCORSO VITTORIO EMANUELE N.58presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
 previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
1) del provvedimento prot.n.43/07, recante ordine abbattimento bovini; 2) del verbale di sequestro sanitario prot.n.1511/07; 3) dell’ordinanza n.9/07;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
A.S.L. N. 3 DI VALLO DELLA LUCANIA<br />COMUNE DI OTTATI<br />MINISTERO DELLA SALUTE<br />
Udito il relatore Cons. FERDINANDO MINICHINI  e uditi altresì per le parti gli avv.ti presenti come da verbale;<br />
Ritenuto che, alla stregua della relazione della A.s.L. depositata il 29.6.2007, non sussistono i presupposti per accordare la domanda cautelare;<br />Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 e la legge 21.7.2000,n.205;<br />
Ritenuto che NON sussistono le ragioni di cui al citato art.21 della legge 6.12.1971,n.1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>SALERNO, li 5 Luglio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-661/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2007 n.661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2006 n.661</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-19-6-2006-n-661/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-19-6-2006-n-661/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-19-6-2006-n-661/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2006 n.661</a></p>
<p>Vito Carella – Presidente, Giuseppe Chinè – Estensore. Ecosan s.r.l. (avv. L. Raia, A. Mele e A. Parisi) c. A.S.L. n.8 di Vibo Valentia (avv. M.T. Daffinà), Dea Disinfestazioni s.n.c. (avv. C. De Luca). sull&#8217;illegittimità delle clausole di un bando di gara che comporti l&#8217;esclusione dei concorrenti in virtù della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-19-6-2006-n-661/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2006 n.661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-19-6-2006-n-661/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2006 n.661</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vito Carella – Presidente, Giuseppe Chinè – Estensore.<br /> Ecosan s.r.l. (avv. L. Raia, A. Mele e A. Parisi) c.  A.S.L. n.8 di Vibo Valentia (avv. M.T. Daffinà), Dea Disinfestazioni s.n.c. (avv. C. De Luca).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittimità delle clausole di un bando di gara che comporti l&#8217;esclusione dei concorrenti in virtù della mancata offerta di un presidio medico chirurgico nella obiettiva disponibilità di una sola impresa nel territorio della regione di riferimento</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Presidio medico chirurgico nella obiettiva disponibilità di una sola impresa – Clausole che comportano l’esclusione dalla gara di tutte le altre imprese – Illegittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di gara per l’affidamento di un appalto di servizio, sono illegittime, per contrasto con l’art.21 comma 4, d.lg.17 marzo 1995 n.157, quelle clausole che, comportando l’esclusione dei concorrenti in virtù della mancata offerta di un presidio medico chirurgico nella obiettiva disponibilità di una sola impresa nel territorio della regione di riferimento,  hanno determinato una situazione di illegittimo favore per la controinteressata, la quale soltanto si è trovata nelle condizioni di partecipare con esito favorevole alla procedura di evidenza pubblica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’illegittimità delle clausole di un bando di gara che comporti l’esclusione dei concorrenti in virtù della mancata offerta di un presidio medico chirurgico nella obiettiva disponibilità di una sola impresa nel territorio della regione di riferimento</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 661 REG. DEC.<br />
N. 958/2004 REG. RIC.<br />
ANNO 2006</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria,<br />
 Catanzaro &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai signori magistrati: Dr. Vito CARELLA – Presidente; Dr. Pierina BIANCOFIORE – Giudice; Dr. Giuseppe CHINE’ – Giudice rel.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 958/2004 proposto da<br />
<b>Ecosan S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. costituita con Sigeco S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Raia, Aniello Mele e Alessandro Parisi,  elettivamente domiciliata in Catanzaro, c.so Mazzini n. 269, presso lo studio dell’avv. Galeota,</p>
<p align=center> CONTRO</p>
<p>l’<b>Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore,  rappresentata e difesa dall’avv. Maria Teresa Daffinà, domiciliata, in assenza di domicilio eletto in Catanzaro, presso la Segreteria del T.A.R.,<br />
nei confronti di</p>
<p><b>DEA Disinfestazioni S.n.c.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Caterina De Luca, elettivamente domiciliata in Catanzaro, v. F. Crispi n. 5, presso lo studio dell’avv. Teresa Matacera,<br />
per l’annullamento<br />
&#8211;	del verbale della commissione di gara del 30.06.2004 con cui è stata disposta l’esclusione dell’a.t.i. Ecosan S.r.l. – Sigeco S.r.l. dalla gara per l’affidamento dei servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio dell’Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia; <br />	<br />
&#8211;	della disposizione n. 146 del 30.06.2004, con cui il Direttore Generale della predetta Azienda ha ratificato il citato verbale ed ha dichiarato aggiudicataria della gara la DEA Disinfestazioni S.n.c.;<br />	<br />
&#8211;	del bando di gara approvato con disposizione del Direttore Generale n. 64 del 18.05.2004;<br />	<br />
per l’accertamento<br />
del diritto della ricorrente al risarcimento del danno ingiusto subito per essere stata illegittimamente esclusa dalla gara, e per la condanna<br />
dell’Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia al risarcimento di tale danno in forma specifica o per equivalente monetario.<br />
 Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista le memorie di costituzione dell’Amministrazione e della controinteressata, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del 7 aprile 2006 il giudice relatore, dr. Giuseppe Chiné;<br />
Uditi gli avvocati delle parti costituite come da relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società ricorrente, in raggruppamento con la Sigeco S.r.l., partecipava alla gara indetta dall’Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia per l’affidamento del servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio dell’Azienda predetta per dodici mesi naturali consecutivi con un importo a base di gara di euro 300.000,00 oltre i.v.a. Il bando era stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 21.05.2004.<br />
Nella seduta del 30.06.2004, la commissione di gara, accertata la presentazione di tre offerte, disponeva l’esclusione dalla procedura di evidenza del raggruppamento ricorrente precisando: <<l’associazione viene esclusa dall’esperimento di gara in quanto il principio attivo Pyriproxjfen è stato offerto in forma liquida anziché granulare per come richiesto dal disciplinare tecnico>>. Identica sorte veniva riservata ad un’altra concorrente. In pari data, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria ratificava il verbale della commissione e  disponeva l’aggiudicazione del servizio in favore della controinteressata, unica impresa rimasta in gara.<br />
Con il presente ricorso, il raggruppamento Ecosan – Sigeco impugnava gli atti predetti, chiedendone l’annullamento e la sospensione in via cautelare, per i seguenti motivi:  Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 n. 4) d. lgv. n. 157/1995, del bando e della lettera invito, nonché dei principi generali in materia di procedure di gara; Violazione della par condicio tra partecipanti e dell’art. 97 della Costituzione; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, irrazionalità, illogicità e irragionevolezza. Con il medesimo atto spiegava domanda di risarcimento dei danni subiti, sia in forma specifica che per equivalente monetario.<br />
Si costituivano in giudizio sia l’Amministrazione resistente, sia la controinteressata, instando per l’infondatezza del proposto gravame.<br />
All’udienza del 7 aprile 2006, sentiti i difensori come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.  Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.<br />
2. Con il primo ed il secondo ordine di censure, il raggruppamento ricorrente ha denunciato la violazione da parte dell’Amministrazione del principio di par condicio tra concorrenti e dell’art. 21, 4° comma, del d. lgv. n. 157/1995, secondo cui è vietata, salvo che non sia giustificata dall’oggetto del contratto, l’introduzione nelle clausole del bando “di prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, ovvero ottenuti mediante un particolare procedimento e che, abbiano quindi l’effetto di favorire o di escludere determinati prestatori di servizi” nonché “l’indicazione di marchi, brevetti o tipi, nonché l’indicazione di una origine o di una produzione determinata”. <br />
Più in particolare, ad avviso del raggruppamento ricorrente, l’Amministrazione non avrebbe potuto inserire nel disciplinare tecnico di gara una clausola che prevedesse, per la disinfestazione contro gli insetti allo stato larvale, l’impiego necessario del principio attivo pyriproxjfen in forma granulare, così determinando l’automatica esclusione dei concorrenti non in condizione, senza loro colpa, di approvvigionarsi dell’unico prodotto sul mercato rispondente alle caratteristiche richieste dalla lex specialis (Sumilivar 0,5 G), e così favorendo illegittimamente la controinteressata, la quale è distributrice regionale del prodotto menzionato.<br />
3.1 La censura è meritevole di accoglimento.</p>
<p>3.2 Risulta per tabulas che il disciplinare tecnico predisposto dal Servizio di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria resistente, all’art. 3), lett. C), stabilisce che il servizio di disinfestazione contro insetti allo stato larvale debba essere eseguito con prodotto granulare contenente il principio attivo pyriproxjfen. Del pari documentalmente provato è che il raggruppamento ricorrente, impossibilitato a procurarsi il prodotto indicato nel disciplinare dall’unico fornitore nazionale (I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.a.), ha partecipato alla gara offrendo un prodotto contenente il predetto principio attivo, ma in forma liquida, non granulare. Di qui è scaturita la decisione del seggio di gara di escluderlo dalla procedura di evidenza.</p>
<p>3.3 Tanto premesso, rileva il Collegio che in corso di giudizio l’Azienda Sanitaria resistente, dopo aver richiesto chiarimenti al distributore nazionale del prodotto “Sumilivar 0,5 G”, contenente il principio attivo pyriproxjfen allo stato granulare, ed aver da questo ricevuto conferma – con nota del 24.06.2005 – che detto prodotto è distribuito nella Regione Calabria esclusivamente dalla società controinteressata e che non risultano allo stato registrati in Italia presidi medico chirurgici aventi caratteristiche analoghe, con provvedimento del Direttore Generale n. 406 dell’11.07.2005 ha modificato il bando ed il disciplinare della gara già predisposti per l’affidamento del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione per l’anno 2005, nel senso di escludere la necessaria offerta del “Sumilivar 0.5 G” da parte dei concorrenti. Ed invero, nel provvedimento sopra richiamato si legge che la controinteressata “in quanto distributore esclusivo per la Regione Calabria del prodotto in argomento potrebbe trovarsi nella condizione di essere l’unica Ditta in possesso del Sumilivar 0,5 G, della copia del decreto di registrazione ministeriale, della scheda  di sicurezza e della scheda tecnica – documenti richiesti a pena di esclusione dal disciplinare di gara”, e “che, in tale situazione, non verrebbe garantita la libera concorrenza e la par condicio fra le Ditte partecipanti alla gara di che trattasi né garantita la trasparenza del procedimento amministrativo”.<br />
3.4 E’, pertanto, di tutta evidenza che la clausola del disciplinare tecnico e quella relativa del bando di gara, entrambe oggetto del presente gravame, si palesano illegittime, in quanto contrastanti sia con l’art. 21, 4° comma, del d.lgv. n. 157/1995, sia con i principii di concorrenza, imparzialità e par condicio che devono presiedere allo svolgimento di qualsiasi procedura di evidenza pubblica. Tali clausole, comportando l’esclusione dei concorrenti in virtù della mancata offerta di un presidio medico chirurgico nella obiettiva disponibilità di una sola impresa nel territorio della Regione Calabria, hanno determinato una situazione di illegittimo favore per la controinteressata, la quale soltanto si è trovata nelle condizioni di partecipare con esito favorevole alla procedura di evidenza pubblica.<br />
Sono del pari affetti da illegittimità derivata i provvedimenti di esclusione del raggruppamento ricorrente e di aggiudicazione alla controinteressata, entrambi impugnati con il presente gravame.<br />
3.5 Nei termini suesposti, il ricorso deve essere quindi accolto ed i provvedimenti impugnati annullati.</p>
<p>3.6 La pronuncia di annullamento dei provvedimenti oggetto di gravame non lascia residuare alcun interesse allo scrutinio delle censure residue formulate dal raggruppamento interessato, che possono ritenersi assorbite.</p>
<p>4. Deve essere, invece, respinta la domanda di risarcimento danni, non avendo il raggruppamento ricorrente fornito la prova, come era suo preciso onere, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria. Ed invero, il rimedio risarcitorio non è una conseguenza naturale dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, bensì uno strumento ulteriore di tutela della posizione giuridica soggettiva azionata dal ricorrente (cfr. C. Cost. n. 204/2004), il quale può essere attivato mediante la prova, oltre che dell’illegittimità provvedimentale, dell’elemento soggettivo, del nesso di causalità e del danno lamentato.<br />
A tacer d’altro, nel caso di specie difetta la prova della colpa dell’Amministrazione, la quale – al momento della predisposizione del bando e del disciplinare tecnico – non era a conoscenza della posizione di monopolio regionale della controinteressata, ma si è successivamente attivata diligentemente per acquisire dal distributore nazionale del prodotto Sumilarv 0.5 G le informazioni necessarie per rettificare i bandi, relativi agli anni successivi, del medesimo servizio.</p>
<p>5. Per la natura delle questioni esaminate, sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro &#8211; Sez. II – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei termini meglio precisati in motivazione. <br />
Respinge la domanda di risarcimento danni.<br />
Compensa integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 7 aprile 2006.</p>
<p>Depositata in Segreteria il 19 giugno 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-19-6-2006-n-661/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2006 n.661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.661</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-2-2006-n-661/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-2-2006-n-661/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-2-2006-n-661/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.661</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. Est. Achour S. (Avv.ti F.M. Pozzi e P. Bastianini) contro il Ministero dei Trasporti e della Navigazione (Avvocatura dello Stato) sulla necessità di garantire il contraddittorio col destinatario del provvedimento di revoca della patente di guida Procedimento amministrativo – Partecipazione al procedimento &#8211; Ordine di revisione della</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-2-2006-n-661/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.661</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. Est.<br /> Achour S. (Avv.ti F.M. Pozzi e P. Bastianini) contro il Ministero dei Trasporti e della Navigazione (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità di garantire il contraddittorio col destinatario del provvedimento di revoca della patente di guida</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Partecipazione al procedimento &#8211; Ordine di revisione della patente &#8211; Brevità del tempo intercorso fra la comunicazione di avvio del procedimento e l’adozione del provvedimento – Mancata instaurazione del contraddittorio &#8211; Illegittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il provvedimento con cui viene disposta la revisione della patente laddove la brevità del tempo intercorso fra la comunicazione di avvio del procedimento e l’adozione del provvedimento, tenuto conto dei giorni di chiusura degli uffici, non abbia consentito all’interessato di presentare deduzioni, vanificando la garanzia del contraddittorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità di garantire il contraddittorio col destinatario del provvedimento di revoca della patente di guida</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 661 REG. SENT.<br />
ANNO 2006<br />
n.   180   Reg. Ric.<br />
Anno 2006</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, nella Camera di Consiglio  del 21 febbraio 2006<br />
Visto il ricorso 180/2006  proposto da:</p>
<p><b>ACHOUR SALEM</b> rappresentato e difeso da: POZZI FRANCESCO MASSIMO BASTIANINI PAOLO con domicilio eletto in FIRENZE LUNGARNO A. VESPUCCI N. 20 presso POZZI FRANCESCO MASSIMO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE</b>  rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del provvedimento del Direttore dell&#8217; Ufficio Provinciale della M: C. T.C. di Grosseto, n. 41S05, del 12/09/2005 con cui è stata disposta la revisione della patente di guida .<br />
&#8211; del silenzio rigetto  formatosi sul ricorso gerarchico avverso il predetto provvedimento presentato dal ricorrente in data 6/10/2005.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE <br />
Udito il relatore Pres. GIOVANNI VACIRCA  e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti: A. Cuccurullo per F.M.Pozzi e U Casali ( Avv. Stato);<br />
	Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21, nono comma della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/00;<br />	<br />
	Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata; <br />	<br />
180-06<br />
	Considerato che il ricorrente ha impugnato l’ordine di revisione della patente di guida, già impugnato con ricorso gerarchico, sul quale non risulta emessa alcuna decisione;<br />	<br />
	Considerato che il provvedimento è stato emesso lunedì 12 settembre 2005, dopo una comunicazione di avvio del procedimento inviata giovedì 8 settembre 2005, che il ricorrente dichiara di aver ricevuto venerdì 9 settembre 2005, nella quale si precisava che gli atti potevano essere esaminati da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 12;<br />	<br />
	Considerato che la brevità del tempo intercorso fra la comunicazione di avvio del procedimento e l’adozione del provvedimento, tenuto conto  dei giorni di chiusura degli uffici, non ha consentito all’interessato di presentare deduzioni, vanificando la garanzia del contraddittorio (TAR Sardegna, 27 maggio 2005, n. 1272; TAR Campania, V, 16 settembre 2004, n. 12028; TAR Puglia, Lecce, II, 19 ottobre 2002, n. 5296); <br />	<br />
	Ritenuto che il ricorso sia fondato per tale assorbente motivo e che sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.<br />
	Ordina che la sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Firenze il 21 febbraio 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori:<br />	<br />
Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente, rel., est.<br />	<br />
Saverio  ROMANO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Bernardo MASSARI 	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 FEBBRAIO 2006<br />
Firenze, lì 22 FEBBRAIO 2006</p>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2005 n.661</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-27-4-2005-n-661/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-27-4-2005-n-661/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-27-4-2005-n-661/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2005 n.661</a></p>
<p>Pres. Giallombardo, Est. Valenti Infrastrutture e Trasporti ed altri contro Comune di Petrosino in materia di soggetti pubblici tenuti all&#8217;obbligo di risanamento ambientale del litorale marino Discariche abusive – Demanio pubblico – Obbligo di rimozione, smaltimento e recupero ambientale – Ente obbligato – Comune e Provincia – Legittimati passivi all’obbligo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-27-4-2005-n-661/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2005 n.661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-27-4-2005-n-661/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2005 n.661</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giallombardo, Est. Valenti<br /> Infrastrutture e Trasporti ed altri contro Comune di Petrosino</span></p>
<hr />
<p>in materia di soggetti pubblici tenuti all&#8217;obbligo di risanamento ambientale del litorale marino</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Discariche abusive – Demanio pubblico – Obbligo di rimozione, smaltimento e recupero ambientale – Ente obbligato – Comune e Provincia – Legittimati passivi all’obbligo di rimozione e recupero ambientale &#8211; Capitaneria di Porto – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt.3 D.P.R.915/1982 e 160 L.R.25/1993, l’onere di provvedere alla pulizia del litorale della Sicilia ricade rispettivamente sui Comuni, per i tratti compresi entro il perimetro urbano, e sulle Province, per i tratti esterni a tale perimetro. L’obbligo ricadente sulle Province regionali in ordine alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, con priorità per quelli abbandonati lungo i litorali marini e le aree naturali protette, può essere esteso anche ad interventi di risanamento ambientale di parti del territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive, ex comma 3 art.160 L.R.25/1993. E’ pertanto illegittimo, per difetto di legittimazione passiva, il provvedimento con cui il Comune rivierasco intima al Ministero delle infrastrutture e Trasporti – Capitaneria di Porto – di provvedere alla rimozione e al recupero ambientale in relazione a rifiuti abbandonati sul pubblico demanio marittimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in materia di soggetti pubblici tenuti all’obbligo di risanamento ambientale del litorale marino</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 661-05 Reg. Sent. <br />
N.   716  Reg. Gen. <br />
 ANNO    2005</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia <br />
 Sezione Prima</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 716/2005 Sezione Prima, proposto dal<br />
<b>MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI</b>,  in persona del Ministro pro tempore, e dall’ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso la cui sede di via De Gasperi n.81 sono ex lege domiciliati</p>
<p align=center>C O N T R O</p>
<p>&#8211;	il <b>Comune di Petrosino (TP)</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;annullamento (previa sospensione) <br />
&#8211;	dell’Ordinanza dirigenziale n.23 del 23.12.2004, comunicata in data 5.1.2005, adottata dal Dirigente del IV settore del Comune di Petrosino, con la quale si ordina al Demanio Pubblico dello Stato, ramo Marina Mercantile, quale proprietario del lotto di terreno, di provvedere alla rimozione, all’avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti giacenti presso la sua proprietà sita in C.da Fossanave e, nel contempo, al ripristino dello stato dei luoghi;																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso, notificato in data 04.03.2005 e depositato in data 25.03.2005, con i relativi allegati; <br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Designato relatore alla camera di consiglio del  05 aprile 2005 il Referendario Dr. Roberto Valenti; <br />
Presente in udienza l’avv.to  dello Stato Massimo Rubino per le Amministrazioni ricorrenti; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso ritualmente notificato e depositato le Amministrazioni ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe, previa sospensiva, deducendo i seguenti censure: <br />
&#8211;   Violazione di  legge – difetto di legittimazione passiva – Eccesso di potere per travisamento dei fatti. <br />
L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. <br />
Ha chiesto parte ricorrente, previo accoglimento della istanza di sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Ritiene, in via preliminare, il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell&#8217;art. 26 L. 6.12.1971 n. 1034, siccome modificato dall&#8217;art. 9 L. 21.07.2000 n. 205, in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell&#8217;istanza cautelare, stante l&#8217;integrità del contraddittorio ed attesa la mancata opposizione delle parti, rese edotte dal  Presidente del Collegio di tale evenienza. <br />
Ritenuto: <br />
&#8211;  che  con l’ordinanza impugnata il Comune di Petrosino, per la parte che qui rileva,  ha ordinato al Demanio Pubblico dello Stato – ramo Marina Mercantile – di provvedere, entro 15 giorni dalla notifica, alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smal<br />
&#8211; che, ai sensi dell’art.14 D.Lgs 22/1997, chiunque abbandona e/o deposita rifiuti sul suolo “è tenuto a procedere alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e-  che, ai sensi del D.P.R. n.684/1977, il demanio marittimo è stato trasferito alla Regione Siciliana, cui competono tutte le attribuzioni di merito, per il cui esercizio l’amministrazione regionale si avvale delle capitanerie di porto e degli uffici da-  che, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt.3 D.P.R.915/1982 e 160 L.R.25/1993 l’onere di provvedere alla pulizia del litorale della Sicilia ricade rispettivamente sui Comuni, per i tratti compresi entro il perimetro urbano, e sul<br />
&#8211; che, ai sensi del comma 3 art.160 L.R.25/1993, l’obbligo ricadente sulle province regionali in ordine alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, con priorità per quelli abbandonati lungo i litorali marini e le aree naturali protette (Comma 2 art.160), può<br />
&#8211; che la materia de qua è stata, altresì, regolamentata dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con numerose circolari, tutte confermative dell’obbligo ricadente rispettivamente sui Comuni rivieraschi e le province regionali, per le rispettive co<br />
&#8211; che la Capitaneria di Porto di Trapani, con nota del 17/01/2005 prot.00919, avente oggetto “Ordinanza Dirigenziale n.23 emessa dal Dirigente IV Settore del Comune di Petrosino”, ha ribadito quanto precede invitando, di conseguenza, il Comune di Petrosin<br />
Considerato, pertanto, che il ricorso è palesemente fondato, per cui va accolto e per gli effetti va annullato il provvedimento impugnato, in quanto il Ministero Infrastrutture  e Trasporti – Capitaneria di Porto di Trapani, destinatario del provvedimento, difetta di legittimazione passiva in relazione alla Ordinanza in epigrafe, ricadendo l’obbligo della pulizia e rimozione dei rifiuti urbani rilasciati da ignoti sul demanio marittimo rispettivamente sui Comuni rivieraschi e sulle Province regionali, come ampiamente provato in motivazione e come risulta altresì dalla documentazione versata in atti; <br />
Considerato di non fare applicazione della regola della soccombenza delle spese, tenuto anche conto del comportamento processuale dell’Amm.ne comunale intimata, che non ha resistito in giudizio;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. <br />
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 05 Aprile 2005, con l&#8217;intervento dei Sigg.ri Magistrati: <br />
&#8211; Giorgio Giallombardo &#8211; Presidente <br />
&#8211; Nicola Maisano &#8211; Referendario <br />
&#8211; Roberto Valenti &#8211; Referendario Estensore <br />
Angelo Pirrone, Segretario.</p>
<p>Depositata in Segreteria  il 27/04/2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-27-4-2005-n-661/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2005 n.661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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