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	<title>658 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>658 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2019 n.658</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-25-3-2019-n-658/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-25-3-2019-n-658/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2019 n.658</a></p>
<p>A. Gabbricci Pres., A. Tagliasacchi Est. PARTI: (Med. S.p.A., rapp. dall&#8217;avv. P. Fidanza, c. Azienda Regionale Centrale Acquisti &#8211; A. S.p.A., rapp. dagli avv.ti C. Sala e S. Marras; Eu. S.p.A., rapp. dagli avv.ti L. Cuocolo, E. Castaldi e A. Campilungo). La censura con la quale si contesti la discrasia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-25-3-2019-n-658/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2019 n.658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-25-3-2019-n-658/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2019 n.658</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Gabbricci Pres., A. Tagliasacchi Est. PARTI: (Med. S.p.A., rapp. dall&#8217;avv. P. Fidanza, c. Azienda Regionale Centrale Acquisti &#8211; A. S.p.A., rapp. dagli avv.ti C. Sala e S. Marras; Eu. S.p.A., rapp. dagli avv.ti L. Cuocolo, E. Castaldi e A. Campilungo).</span></p>
<hr />
<p>La censura con la quale si contesti la discrasia fra il punteggio attribuito e la motivazione dello stesso non è inammissibile, perchè non mira a sostituire il giudizio della commissione di gara con il giudizio del Giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Appalti pubblici &#8211; offerte &#8211; punteggi &#8211; valutazioni del seggio di gara &#8211; censurata discrasia fra punteggio attribuito e motivazione dello stesso &#8211; controllo del giudice amministrativo &#8211; ammissibilità  &#8211; sussiste.</span></p>
<hr />
<p><em>La censura con la quale si contesti la discrasia fra il punteggio attribuito e la motivazione dello stesso non è inammissibile, perchè non mira a sostituire il giudizio della commissione di gara con il giudizio del Giudice amministrativo, bensì a far emergere un profilo di eccesso di potere, che rientra pienamente nell&#8217;ambito del controllo ab estrinseco che il Giudice esercita sugli atti tecnico-discrezionali dell&#8217;Amministrazione, quali, per l&#8217;appunto, quelli di valutazione delle offerte.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 25/03/2019</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00658/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 02750/2018 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: justify;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2750 del 2018, proposto da Med. S.p.A., rappresentata e difese dall&#8217;avv. Piero Fidanza, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Teresa Ricotti, in Milano, via Fontana n. 14;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Regionale Centrale Acquisti &#8211; A. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Sala e Stefano Marras, con domicilio eletto presso l&#8217;ufficio legale interno, in Milano, via Fabio Filzi n. 22;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Eu. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Cuocolo, Enrico Castaldi e Andrea Campilungo, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Milano, via Savona n. 19/a;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previa sospensione:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della determina di aggiudicazione prot. n. 2018.0014341, comunicata in data 26 ottobre 2018, avente ad oggetto la &#8220;Procedura aperta per la fornitura di Protesi e dispositivi medici per chirurgia (A._2016_52)&#8221;, in favore di EU. S.p.A. del lotto n. 22;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ivi compresa la lex specialis tutta (Bando, Disciplinare, Capitolato tecnico e relativi allegati); l&#8217;atto indittivo della procedura ed ogni altro atto alla stessa relativo, ivi compresi i chiarimenti resi; nonchè di ogni ulteriore atto successivamente adottato, ivi compresi la nomina della commissione, i verbali di gara (ed in particolare i verbali di gara con cui sono state esaminate e valutate le offerte dei concorrenti, ed ammesse in graduatoria), le graduatorie provvisorie e definitive; nonchè degli atti di aggiudicazione provvisoria e definitiva; di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente, ivi compresa la valutazione di anomalia dell&#8217;offerta, e i riscontri forniti da A. alle note inoltrate dalla ricorrente e ogni altro provvedimento che confermi l&#8217;ammissione e la posizione delle concorrenti alla procedura in graduatoria, anche non noto; nonchè, infine, della nota A._A.OO_2018_1329 del 18.07.2018, a firma del RUP, di rigetto delle contestazioni inoltrate dalla ricorrente e degli atti della Commissione ivi richiamati allo stato non noti;</p>
<p style="text-align: justify;">e, per l&#8217;effetto, per la declaratoria</p>
<p style="text-align: justify;">di inefficacia del contratto e/o della convenzione nelle more eventualmente stipulata, con richiesta di subentro;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè, con richiesta di condanna</p>
<p style="text-align: justify;">al risarcimento del danno, in forma specifica o, in ipotesi, per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di A. S.p.A. e di Eu. S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti e i documenti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 marzo 2019 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">La società  A. S.p.A., quale centrale di committenza della Regione Lombardia, ha bandito la procedura aperta per la stipula di una convenzione triennale per la fornitura agli Enti del servizio sanitario regionale di protesi e dispositivi medici per chirurgia, suddivisa in 44 lotti, da aggiudicare secondo il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene qui in rilievo il lotto n. 22, avente a oggetto la fornitura di &#8220;suturatrice taglia e cuci lineare laparoscopica a stelo unico (monopaziente)&#8221; comprensiva dei relativi caricatori, aggiudicato alla società  Eu. S.p.A..</p>
<p style="text-align: justify;">La seconda classificata, Med. S.p.A., con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha impugnato l&#8217;aggiudicazione del lotto alla controinteressata, unitamente agli atti presupposti e connessi, chiedendone l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare dell&#8217;efficacia. La domanda caducatoria è accompagnata dalla domanda di declaratoria di inefficacia della convenzione ove nelle more stipulata, di subentro nel contratto e di risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituite in giudizio sia A. S.p.A., sia Eu. S.p.A., entrambe dapprima con atto di mera forma e successivamente con memoria difensiva, opponendosi alle tesi avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Rigettata dal Tribunale la domanda cautelare, le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi in successivi scritti difensivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente ha anche rinunciato all&#8217;istanza istruttoria inizialmente formulata, riconoscendo di aver avuto accesso a tutti gli atti di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 7 marzo 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Vengono sottoposti al vaglio di legittimità  di questo Tribunale amministrativo gli esiti della procedura aperta bandita da A. S.p.A. per la stipula di una convenzione triennale per la fornitura agli Enti del Servizio sanitario della Regione Lombardia di &#8220;suturatrice taglia e cuci lineare laparoscopica a stelo unico (monopaziente)&#8221; comprensiva di caricatori (lotto n. 22).</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, la società  Med. S.p.A., classificatasi seconda, ritiene illegittima l&#8217;aggiudicazione a favore della società  Eu. S.p.A. per un duplice ordine di motivi, di cui il primo proposto in principalità  e il secondo in subordine.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce i vizi di &#8220;Violazione e falsa applicazione degli art. 68, D.Lgs. 50/2016, lex specialis di gara. Eccesso di potere per omessa/carente istruttoria, carenza di presupposti, travisamento&#8221;, sostenendo che la controinteressata avrebbe dovuta essere esclusa dalla gara per aver offerto prodotti non conformi alla lex specialis in quanto privi dei requisiti minimi. Segnatamente, i caricatori delle suturatrici dell&#8217;aggiudicataria non presenterebbero nè una &#8220;differente altezza dei punti metallici&#8221; caricati, nè una collocazione dei &#8220;punti in tripla fila sfalsata&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La doglianza è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge di gara prevede che i caricatori per la suturatrice siano &#8220;di differente lunghezza e ciascuno con differente altezza dei punti metallici&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, coerentemente con il tenore letterale della prescrizione e con il divieto di ingiustificate restrizioni alla concorrenza &#8211; la suvvista caratteristica deve essere intesa, così come correttamente fatto dalla commissione di gara, nel senso i punti metallici devono variare di altezza da caricatore a caricatore, e non sullo stesso caricatore. Ogni caricatore può anche avere punti tutti della stessa altezza, purchè tra loro i caricatori si differenzino per altezza dei punti metallici.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, il prodotto proposto da Eu. S.p.A. presenta detto requisito, così come presenta il requisito dei &#8220;punti in tripla fila sfalsata&#8221; (vedi doc. 7 fascicolo della controinteressata).</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, legittimamente l&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria è stata ammessa alla gara e valutata.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo di ricorso Med. S.p.A. deduce i vizi di &#8220;Violazione e falsa applicazione degli artt. 68, 95 D.Lgs. 50/2016, lex specialis di gara. Eccesso di potere per omessa/carente istruttoria, carenza di presupposti, travisamento&#8221;, assumendo l&#8217;irragionevolezza della valutazione dell&#8217;offerta tecnica della controinteressata quanto al subelemento &#8220;praticità  d&#8217;uso&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene, invero, la deducente che vi sia una discrasia fra il punteggio attribuito (pari a una valutazione di discreto) e la motivazione dello stesso (che ravvisa problemi di stabilità ), con la conseguenza che un punteggio coerente con la motivazione &#8211; anche più¹ basso di un solo gradino nella scala di valutazione &#8211; avrebbe condotto a un sovvertimento della classifica dal momento che sono distanziate di soli 0,43 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura, contrariamente a quanto sostiene la controinteressata, non è inammissibile, perchè non mira a sostituire il giudizio della commissione di gara con il giudizio del Tribunale, bensì a far emergere un profilo di eccesso di potere, che rientra pienamente nell&#8217;ambito del controllo ab estrinseco che il Giudice esercita sugli atti tecnico-discrezionali dell&#8217;Amministrazione, quali, per l&#8217;appunto, quelli di valutazione delle offerte.</p>
<p style="text-align: justify;">Nondimeno la censura è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge di gara ha previsto fino a un massimo di 10 punti da attribuire con criterio ponderale per la praticità  d&#8217;uso, stabilendo i diversi coefficienti in corrispondenza delle diverse valutazioni. Med. S.p.A. ha ottenuto il punteggio massimo, essendo stata ritenuta la sua suturatrice ottima; di contro Eu. S.p.A. ha ottenuto 5 punti, corrispondenti a un giudizio discreto, pur se la sua suturatrice è stata giudicata «non apprezzata: la praticità  d&#8217;uso risente di una stabilita non salda da campionatura» (v. doc. 11 fascicolo della ricorrente).</p>
<p style="text-align: justify;">Sennonchè, la commissione di gara, all&#8217;uopo riconvocata (avendo la ricorrente avanzato le proprie perplessità  anche in sede procedimentale), nel confermare il punteggio attribuito a Eu. S.p.A., ha spiegato che le due cucitrici sono sostanzialmente equivalenti, tranne che sotto il profilo della stabilità , ragion per cui a una (quella della ricorrente) sono stati assegnati 10 punti, e all&#8217;altra (quella della controinteressata) solamente 5. Si tratta di una valutazione non incoerente e non implausibile, come tale esente da vizi di legittimità .</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso è infondato e pertanto viene respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna Med. S.p.A. a rifondere le spese di giudizio ad A. S.p.A. e a Eu. S.p.A., che liquida per ciascuna parte in €uro 4.000,00, oltre ad accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-25-3-2019-n-658/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2019 n.658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.658</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2008-n-658/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2008-n-658/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2008-n-658/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.658</a></p>
<p>U. Zuballi – Presidente; M. Eliantonio &#8211; Estensore T. R. (avv.ti G. Cerceo e G. Di Biase) c/ l’Azienda Sanitaria Locale di Chieti (avv.ti G. Belli e R. Di Benedetto) e la Regione Abruzzo 1. Giurisdizione e competenza – In tema di pubblico impiego – Professore universitario – Pretesa all’esercizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2008-n-658/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2008-n-658/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.658</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Zuballi – Presidente; M. Eliantonio &#8211; Estensore<br /> T. R. (avv.ti G. Cerceo e G. Di Biase) c/ l’Azienda Sanitaria<br /> Locale di Chieti (avv.ti G. Belli e R. Di Benedetto) <br />e la Regione Abruzzo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – In tema di pubblico impiego – Professore universitario – Pretesa all’esercizio dell’assistenza in ambito ospedaliero – Giurisdizione esclusiva del G.A. – Sussistenza – Ragioni.<br />
2. Sanità pubblica – Organizzazione degli Enti sanitari – Atto aziendale &#8211; Razionalizzazione dei plessi ospedalieri – Normativa regionale abruzzese – Accorpamento UU.OO &#8211; Presupposti.</p>
<p>3. Sanità pubblica – Organizzazione degli Enti sanitari – Atto aziendale – Razionalizzazione dei plessi ospedalieri – Vincoli contenutistici.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo a conoscere della pretesa di un professore universitario ad esercitare l’assistenza presso l&#8217;Azienda ospedaliera, poiché in tal caso la “causa petendi” va inquadrata come relativa allo “status” di professore universitario, il quale presuppone l&#8217;esercizio cumulativo della funzione didattica e quella ad essa strettamente propedeutica operativo-assistenziale; in tale contesto, l’inscindibilità della posizione soggettiva, riconnessa com’è allo status professionale di docente universitario, è tale da assorbire, nell’individuazione del perimetro di operatività della giurisdizione esclusiva, la natura della prestazione assistenziale, la quale, in caso contrario, sarebbe invece scissa ed atomizzata rispetto al rapporto da cui essa scaturisce.</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 1, comma 5, della L.R. Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20 (vigente all’epoca di emanazione del provvedimento impugnato), l’accorpamento delle UU.OO. nell’ambito dei Presidi Ospedalieri abruzzesi, poteva disposto unicamente per le UU.OO. che non avevano raggiunto un tasso di occupazione nelle degenze ordinarie del 60%, previa redazione di un piano di accorpamento (nella specie, il Collegio ha annullato il provvedimento del Direttore generale, che aveva disposto l’accorpamento delle UU.OO. di Clinica Urologica e di Urologia presso il Presidio Ospedaliero di Chieti, in violazione dei presupposti, previsti dall’art. 1, comma 5, L.R. Abruzzo 23 giugno 2006 n. 20, per l’accorpamento delle UU.OO.).</p>
<p>3. Il potere organizzativo esercitato dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, mediante l’atto aziendale, è sottoposto a precisi limiti, ivi incluso, ai sensi dell’art. 3 comma 1-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, (introdotto e poi modificato dai D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e 7 giugno 2000, n. 168), il rispetto dei principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali (nella specie, il Collegio ha annullato il provvedimento del Direttore generale, che aveva disposto l’accorpamento delle UU.OO. di Clinica Urologica e di Urologia presso il Presidio Ospedaliero di Chieti, in violazione dei presupposti, previsti dall’art. 1, comma 5, L.R. Abruzzo 23 giugno 2006 n. 20, per l’accorpamento delle UU.OO.).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara <br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 208 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da: <br />
<B>T. R.</B>, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Cerceo, Giovanni Di Biase, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D&#8217;Annunzio 142; <br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Azienda Sanitaria Locale di Chieti</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Germano Belli, con domicilio eletto presso Renato Di Benedetto in Pescara, via G.D&#8217;Annunzio, 267; Regione Abruzzo; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</i>delle seguenti deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Chieti:<br />
&#8211; 29 marzo 2007, n. 251, avente ad oggetto la “riduzione dei posti letto e accorpamento UU.OO. Presidio Ospedaliero di Chieti”, nella parte in cui ha disposto l’accorpamento delle UU.OO. di Clinica Urologica e di Urologia; <br />
&#8211; 19 luglio 2007, n. 622, di rimodulazione dei posti letto nelle sedi tre sedi ospedaliere della ASL, nella parte in cui ha riconfermato il predetto accorpamento; <br />
&#8211; degli atti presupposti, consequenziali e connessi.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale di Chieti;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19/06/2008 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Nel Presidio ospedaliero di Chieti sono presenti una Unità Operativa di Clinica Urologica, diretta dal prof. Raffaele Tenaglia, della Facoltà di medicina dell’Università “G. D’Annunzio”, con 20 posti letto ed una Unità Operativa di Urologia, diretta dal dr. Paolo Pompa, con 14 posti letto.<br />
Con deliberazione 29 marzo 2007, n. 251, avente ad oggetto la “riduzione dei posti letto e accorpamento UU.OO. Presidio Ospedaliero di Chieti”, il Direttore generale della Azienda Sanitaria Locale di Chieti, ha, tra l’altro, disposto l’accorpamento delle predette due UU.OO. all’8° livello del corpo A, per complessivi 25 posti letto, di cui 15 della Clinica Urologica e 10 della Urologia. Tale atto del Direttore regionale, come si legge nelle sue premesse e nella sua parte dispositiva, è stato assunto “nelle more dell’adozione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, derivante dalla imminente conversione in legge delle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 9 gennaio 2007, n. 18/C”, al fine di porre in essere “azioni volte al contenimento della spesa sanitaria, in attuazione del Piano di Risanamento, sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra la Regione Abruzzo ed i Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze” e, quindi, implicitamente in attuazione dell’art. 1, n. 565, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). <br />
Tale atto deliberativo è stato impugnato dal prof. Tenaglia, che ha dedotto le seguenti censure:<br />
1) Violazione dell’art. 1, comma 5, della L.R. Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto assoluto dei presupposti e per illogicità manifesta.<br />
In base alla normativa sopra indicata, l’accorpamento avrebbe potuto essere disposto unicamente per le UU.OO. che non avevano raggiunto un tasso di occupazione nelle degenze ordinarie del 60%, previa redazione di un piano di accorpamento, presupposti che nella specie non ricorrevano. Inoltre, tale deliberazione non era stata sottoposta alla approvazione della Giunta regionale.<br />
2) Violazione dell’art. 3.1.2 del Piano di riordino della rete ospedaliera, approvato con la L.R. Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6.<br />
La riduzione delle UU.OO. era subordinata dal predetto Piano di riordino della rete ospedaliera, approvato con la L.R. n. 6/07 (peraltro, entrata in vigore successivamente alla data di assunzione della deliberazione impugnata) “ad una articolata proposta Aziendale di riordino”, sentito il parere del Consiglio dei sanitari, della Conferenza dei Sindaci e della Quinta Commissione consiliare, ed avrebbe dovuto essere perseguita gradatamente. <br />
3) Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione, per illogicità e contraddittorietà manifeste, per disparità di trattamento e per ingiustizia manifesta.<br />
L’atto è privo di idonea motivazione con riferimento alle controdeduzioni avanzate dal prof. Tenaglia e dal dr. Pompa; altre Aziende hanno istituito nuove Unità operative. Non si sono considerate le difficoltà, a causa della cospicua riduzione degli spazi, del personale delle due UU.OO. ed al pregiudizio per l’utenza, anche per la sensibile riduzione dei posti letto. <br />
Nelle more, essendo entrata in vigore la L.R. Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6, di approvazione delle linee-guida per la redazione del piano sanitario 2007/2009 e del predetto Piano di riordino della rete ospedaliera, lo stesso Direttore Generale, con deliberazione 19 luglio 2007, n. 622, ha proceduto ai sensi del punto 3.1.2 della predetta L.R. alla “formulazione della proposta aziendale di riordino dei posti letti”, trasmettendola “alla competente Commissione Consiliare per i provvedimenti di competenza”; nella allegata rimodulazione dei posti letti, era stato nuovamente stabilito l’accorpamento delle predette due Unità Operative.<br />
L’interessato con motivi aggiunti ha impugnato anche tale atto, proponendo le seguenti doglianze:<br />
1) Illegittimità derivata. Violazione dell’art. 1, comma 5, della L.R. Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto assoluto dei presupposti e per illogicità manifesta.<br />
In base alla normativa sopra indicata, l’accorpamento avrebbe potuto essere disposto unicamente per le UU.OO. che non avevano raggiunto un tasso di occupazione nelle degenze ordinarie del 60%, previa redazione di un piano di accorpamento, presupposti che nella specie non ricorrevano. Inoltre, tale deliberazione non era stata sottoposta alla approvazione della Giunta regionale.<br />
2) Violazione dell’art. 3.1.2 del Piano di riordino della rete ospedaliera, approvato con la L.R. Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6.<br />
La riduzione e l’accorpamento delle UU.OO., da attuare gradatamente, sono subordinati allo svolgimento di un complesso iter procedimentale, senza la possibilità di assumere misure anticipatorie. <br />
3) Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per illogicità e contraddittorietà manifeste.<br />
L’atto è privo di idonea motivazione; altre Aziende hanno istituito nuove Unità operative. <br />
Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memorie depositate il 22 novembre 2007 ed il 22 maggio 2008. <br />
L’Azienda Sanitaria Locale di Chieti si è costituita in giudizio e con memorie depositate il 25 luglio ed il 24 novembre 2007 ed il 12 aprile 2008 ha pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse, nonché la tardività dei motivi aggiunti; nel merito, ha poi diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte, rilevando che nelle more del giudizio era stato approvato con L.R. 4 marzo 2008, n. 5 il Piano Sanitario Regionale 2008/2010, che aveva recepito gli atti di riorganizzazione impugnati, per cui dovrebbe ritenersi allo stato cessata la materia del contendere.<br />
La Regione Abruzzo, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.<br />
Alla pubblica udienza del 19 giugno 2008 la causa è stata trattenuta a decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. &#8211; Il ricorso in esame – come sopra esposto – è diretto in via principale avverso la deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Chieti 29 marzo 2007, n. 251, avente ad oggetto la “riduzione dei posti letto e accorpamento UU.OO. Presidio Ospedaliero di Chieti”, nella parte in cui ha disposto l’accorpamento delle UU.OO. di Clinica Urologica e di Urologia.<br />
Con motivi aggiunti è stata poi impugnata la deliberazione dello stesso Direttore 19 luglio 2007, n. 622, di rimodulazione dei posti letto nelle sedi tre sedi ospedaliere della ASL, nella parte in cui ha riconfermato il predetto accorpamento.<br />
2. &#8211; Seguendo un corretto ordine logico occorre esaminare per prime le doglianze dedotte avverso il primo degli atti deliberativi impugnati. <br />
Tale atto, va subito meglio precisato, è stato impugnato nella sola parte in cui è stato disposto l’accorpamento dell’Unità Operativa di Clinica Urologica, diretta dal prof. Raffaele Tenaglia, della Facoltà di medicina dell’Università “G. D’Annunzio”, con 20 posti letto e dell’Unità Operativa di Urologia, diretta dal dr. Paolo Pompa, con 14 posti letto; tali UU.OO. sono state accorpate all’8° livello del corpo A del Presidio Ospedaliero di Chieti e con tale atto è stata anche disposta una riduzione dei posti letti, che da 34 sono stati determinati in 25, di cui 15 assegnati alla Clinica Urologica e 10 assegnati alla Urologia. <br />
Tale atto deliberativo, immediatamente portato ad esecuzione, è stato assunto &#8211; come si legge nelle sue premesse e nella sua parte dispositiva &#8211; “nelle more dell’adozione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, derivante dalla imminente conversione in legge delle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 9 gennaio 2007, n. 18/C”, al fine di porre in essere “azioni volte al contenimento della spesa sanitaria, in attuazione del Piano di Risanamento, sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra la Regione Abruzzo ed i Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze” e, quindi, implicitamente anche in attuazione dell’art. 1, n. 565, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). <br />
3. – Va in merito premesso che in relazione all’impugnativa dell’atto organizzativo in questione &#8211; come questa stessa Sezione ha già avuto modo di rilevare con sentenza 30 luglio 2007, n. 731, esaminando altro ricorso proposto avverso lo stesso atto deliberativo ora all’esame &#8211; sussiste di certo la giurisdizione di questo Tribunale (Cass. SS.UU. 4 aprile 2007 n. 8363, Cons. St., V, 5 aprile 2006, n. 1771, TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 9 aprile 2008, n. 182, TAR Sicilia, sez. Catania, III, 26 settembre 2006, n. 1518, e TAR Campania, sede Napoli, II, 1° marzo 2006, n. 2505), anche in relazione al fatto che l’istante riveste la posizione di docente universitario e che l’atto impugnato incide direttamente sulle sue attribuzioni. <br />
Infatti &#8211; come è già stato precisato (T.A.R. Liguria, sez. I, 28 settembre 2007, n. 1574) &#8211; poichè con il ricorso si fa anche valere la pretesa ad esercitare l’assistenza presso l&#8217;Azienda ospedaliera, la posizione soggettiva fatta valere in giudizio dal docente universitario in termini di “causa petendi” va inquadrata come relativa allo “status” di professore universitario che presuppone l&#8217;esercizio cumulativo della funzione didattica e quella ad essa strettamente propedeutica operativo-assistenziale; e l’inscindibilità della posizione soggettiva, riconnessa com’è allo status professionale di docente universitario, è tale da assorbire nella individuazione del perimetro di operatività della giurisdizione esclusiva la natura della prestazione assistenziale la quale, in caso contrario, sarebbe invece scissa ed atomizzata rispetto al rapporto da cui essa scaturisce.<br />
Ciò posto, occorre &#8211; sempre in via pregiudiziale &#8211; esaminare le eccezioni di rito dedotte dall’Amministrazione resistente, con la quale questa per un verso ha dedotto l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse e per altro verso ha eccepito la sopravvenuta cessazione della materia del contendere dal momento che nelle more del giudizio era stato approvato con L.R. 4 marzo 2008, n. 5 il nuovo Piano Sanitario Regionale 2008/2010, che aveva recepito gli atti di riorganizzazione impugnati.<br />
Tali eccezioni, ad avviso del Collegio, non sono fondate.<br />
Quanto alla prima, va evidenziato che l’istante deve ritenersi di certo legittimato ad impugnare “in parte qua” l’atto predetto che, pur avente ad oggetto l’assetto organizzativo dell’ente, spiega effetti pregiudizievoli sulla sua posizione all’interno di quella organizzazione (Cons. St., IV, 27 aprile 2004, n. 2565, TAR Molise, 14 dicembre 2006, n. 1015, e TAR Lazio, sez. Latina, 21 novembre 2006, n. 1736).<br />
Quanto alla seconda, ritiene la Sezione il gravame non sia allo stato divenuto improcedibile o sia cessata la materia del contendere in relazione alla circostanza che sono stati assunti nelle more del giudizio ulteriori provvedimenti o sia intervenuta una nuova legge regionale a disciplinare la materia, solo ove si consideri l’interesse, anche solo morale, del ricorrente a vedere affermata l’illegittimità dell’atto deliberativo impugnato, che ha direttamente inciso &#8211; come già detto &#8211; sulle sue attribuzioni e sulla sua posizione all’interno del Presidio.<br />
Peraltro, va in aggiunta rilevato che &#8211; come sarà più avanti meglio precisato &#8211; la successiva entrata in vigore della predetta legge regionale non ha di certo leso in via definitiva gli interessi del ricorrente, dal momento che l’entrata in vigore del nuovo Piano Sanitario Regionale ha imposto espressamente all’Azienda di riesaminare tutte le scelte organizzative nel frattempo effettuate. <br />
4. &#8211; Così risolte tali questioni pregiudiziali, deve subito rilevarsi che il ricorso appare fondato.<br />
Carattere pregiudiziale ed assorbente riveste in merito la censura di cui al primo motivo di ricorso e con la quale l’istante, nel dedurre la violazione dell’art. 1, comma 5, della L.R. Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20, ed il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto assoluto dei presupposti e per illogicità manifesta, si è lamentato nella sostanza del fatto che, in base alla normativa sopra indicata (vigente alla data di adozione dell’atto impugnato), l’accorpamento avrebbe potuto essere disposto unicamente per le UU.OO. che non avevano raggiunto un tasso di occupazione nelle degenze ordinarie del 60%, previa redazione di un piano di accorpamento, presupposti che nella specie non ricorrevano; inoltre, tale deliberazione non era stata sottoposta alla approvazione della Giunta regionale.<br />
Va, invero, in merito ricordato che all’epoca dell’adozione dell’atto impugnato la materia dell’accorpamento e della riduzione dei posti letto e delle Unità operative era disciplinata dalla predetta L.R. Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20, la quale conteneva una specifica disciplina in merito, prevedendo, per la parte che qui interessa, dei precisi limiti entro i quali avrebbe potuto essere disposto l’accorpamento delle Unità Operative.<br />
In base al predetto V comma dell’art. 1, tale accorpamento avrebbe potuto, infatti, riguardare le sole UU.OO. che non avevano raggiunto un tasso di occupazione nelle degenze ordinarie del 60% e solo dopo che i Direttore generali avessero redatto un piano di accorpamento sottoposto alla approvazione della Giunta regionale.<br />
In estrema sintesi, la normativa vigente all’epoca dell’adozione dell’atto impugnato non solo disciplinava un preciso iter procedimentale da seguire per procedere all’accorpamento delle Unità operative (che si articolava attraverso la redazione di un piano di accorpamento da parte del Direttore generale dell’Azienda e si concludeva con un atto deliberativo di “approvazione” della Giunta regionale), ma prevedeva anche che tale accorpamento avrebbe potuto riguardare solo delle Unità che avevano un ben precisato tasso di occupazione nelle degenze.<br />
Ora, poichè nella specie non ricorrevano i predetti presupposti, sembra evidente la fondatezza del vizio dedotto con il motivo in esame.<br />
Né appaiono in merito rilevanti le articolate e brillanti tesi difensive sviluppate dall’Amministrazione resistente, che ha sostenuto che nella specie non era stata applicata la predetta L.R., ma l’art. 3 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, il quale al n. 1-bis (introdotto e poi modificato dai D.L.vi 19 giugno 1999, n. 229, e 7 giugno 2000, n. 168) dispone che l’organizzazione dell’Azienda è disciplinata con “atto aziendale” svincolato da ogni limite; pertanto, nella specie si trattava di un atto organizzativo rientrante nella piena e “libera” disponibilità del Direttore Generale.<br />
Tale tesi non può essere condivisa, in quanto anche il potere organizzativo in questione ed il predetto atto aziendale sono sottoposti a precisi limiti: il predetto art. 1-bis, dispone, invero, che tale organizzazione debba essere disposta “nel rispetto dei principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali”, che nella specie &#8211; come già sopra evidenziato &#8211; hanno posto dei vincoli (anche procedimentali) ben precisi, che non risulta siano stati rispettati. Inoltre, dagli atti di causa si rileva anche che nella nomina del Direttore generale in questione era sì espressamente indicato al n. 40, come obiettivo da raggiungere, la “razionalizzazione delle risorse umane”, ma tale obiettivo avrebbe dovuto essere perseguito sulla base delle “direttive nazionali e regionali”; cioè, in definitiva, anche in sede di esercizio del potere in questione avrebbero dovuto necessariamente rispettarsi gli indirizzi forniti dalla Regione, che all’epoca dell’adozione dell’atto impugnato, erano contenuti nella predetta L.R. n. 20 del 2006. <br />
Peraltro, va ulteriormente evidenziato che nell’atto deliberativo impugnato il Direttore Generale non ha fatto alcun riferimento a tale normativa, ma ha espressamente precisato che l’atto di riorganizzazione assunto era volto a dare una anticipata applicazione del “piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale” e della imminente “conversione in legge” delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 gennaio 2007, n. 18/C.<br />
Aldilà dell’erroneo riferimento ad una inconferente “conversione in legge” di una semplice proposta legislativa dell’esecutivo regionale, va al riguardo ricordato che con tale atto deliberativo della Giunta era stato ben diversamente approvato un “disegno di legge”, in base all’art. 7, n. 2, della predetta L.R. n. 20 del 2006, il quale prevedeva che la Rete Ospedaliera regionale avrebbe dovuto essere ridefinita con apposita legge regionale. Tale piano è stato, peraltro, approvato solo successivamente &#8211; cioè con la L.R. 5 aprile 2007, n. 6 (contenente le “Linee guida per la redazione del Piano Sanitario Regionale 2007/2009” ed entrata in vigore dopo l’adozione dell’atto impugnato) &#8211; ed ha disciplinato al punto 3.1.2. dell’Allegato le modalità di attuazione dello stesso, disponendo testualmente che “sulla base dei parametri di programmazione regionale, le Direzioni Generali Aziendali, sentito il Consiglio dei Sanitari e la Conferenza dei Sindaci, formulano e sottopongono al parere obbligatorio, ma non vincolante, della competente commissione consiliare, entro 3 mesi dall’approvazione del piano, una proposta aziendale di riordino”.<br />
In definitiva, il Direttore Generale non avrebbe potuto con l’atto impugnato procedere alla riorganizzazione delle Unità Operative in questione nel marzo 2007, in quanto all’epoca avrebbe dovuto necessariamente seguire un ben delineato iter procedimentale che con risulta sia stato osservato (redazione di un piano di accorpamento, che avrebbe dovuto essere poi “approvato” dalla Giunta regionale), e con ben precisi limiti (dovendo interessare solo le Unità che avevano un ben precisato tasso di occupazione nelle degenze).<br />
Né avrebbe potuto il Direttore Generale dare una anticipata applicazione ad un atto deliberativo della Giunta regionale di approvazione di un semplice disegno di legge regionale, atteso che &#8211; come è noto &#8211; gli atti di iniziativa legislativa sono privi di immediata operatività, specie ove si consideri che nella specie il predetto art. 7 prevedeva che la rete ospedaliera avrebbe dovuto essere definita con legge regionale; per cui prima della definitiva approvazione della legge regionale non avrebbero potuto assumersi misure anticipatorie.<br />
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullata, in parte qua, l’impugnata deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Chieti 29 marzo 2007, n. 251.<br />
5. &#8211; Una volta arrivati a tale conclusione vanno esaminati i motivi aggiunti, con i quali l’istante ha impugnato la deliberazione delle stesso Direttore generale 19 luglio 2007, n. 622, di rimodulazione dei posti letto nelle sedi tre sedi ospedaliere della ASL, nella parte in cui ha riconfermato il predetto accorpamento. <br />
Sul punto va rilevato che tale atto deliberativo è stato assunto in applicazione del predetto punto 3.1.2. dell’Allegato alla L.R. 5 aprile 2007, n. 6, contenente “Linee guida per la redazione del Piano Sanitario Regionale 2007/2009”, che, dopo aver determinato la dotazione della Rete Pubblica dell’A.S.L. di Chieti, ha disciplinato l’iter procedimentale da seguire per la sua attuazione.<br />
Tale allegato &#8211; come già detto &#8211; ha disposto in merito che le Direzioni Generali Aziendali, “sulla base dei parametri di programmazione regionale” e “dopo aver sentito il Consiglio dei Sanitari e la Conferenza dei Sindaci”, avrebbero dovuto formulare e sottoporre al parere obbligatorio, ma non vincolante, della competente commissione consiliare una proposta aziendale di riordino. Tale proposta &#8211; come si rileva dalla nota 12 giugno 2007, del Presidente della predetta Commissione consiliare (versata in atti) &#8211; avrebbe poi dovuto essere riesaminata all’esito dell’approvazione del Piano sanitario Regionale “al fine di verificare le relative compatibilità”.<br />
Nella specie, con l’atto deliberativo 19 luglio 2007, n. 622, il Direttore Generale della ASL di Chieti &#8211; dopo aver preso atto delle deliberazioni anticipatorie di riorganizzazione fino a quale momento assunte (tra cui anche della deliberazione n. 251 impugnata con il presente ricorso) &#8211; ha approvato la proposta aziendale di riordino, sulla quale ha poi espresso “in via provvisoria” parere favorevole la V Commissione consiliare. Successivamente , con atto 5 febbraio 2008, n. 76, il Direttore Generale dell’Azienda ha preso atto di tale parere favorevole, riservando “a successivi e specifici atti la definizione delle azioni organizzatorie, per le varie UU.OO. interessate, necessarie all’effettiva messa a regime del piano di riordino dei posti letto”. Con L.R. 10 marzo 2008, n. 5, è stato, infine, approvato il Piano Sanitario Regionale 2008/2010, entrata in vigore il 22 marzo successivo.<br />
Dagli atti di causa non risulta che l’Azienda di Chieti abbia allo stato assunto ulteriori atti deliberativi in merito, cioè né ha verificato la compatibilità delle scelte effettuato con il Piano sanitario Regionale (così come prescritto dal parere favorevole “in via provvisoria” della predetta Commissione consiliare), né ha assunto i predetti preannunciati atti “di definizione delle azioni organizzatorie, per le varie UU.OO. interessate, necessarie all’effettiva messa a regime del piano di riordino dei posti letto”.<br />
Ciò posto e con riferimento degli atti, ritiene innanzi tutto il Collegio che l’iter procedimentale di ridefinizione della struttura organizzativa dell’Azienda non sia allo stato ancora concluso, per cui non può ritenersi che il gravame sia divenuto improcedibile in ragione della mancata impugnativa dell’atto conclusivo del procedimento o sia addirittura cessata la materia del contendere. <br />
Sembra per altro verso evidente che la impugnata proposta aziendale di riordino abbia, tra l’altro, espressamente confermato le scelte organizzative effettuate in precedenza, legittimando, cioè, anche l’accorpamento disposto con la deliberazione n. 251.<br />
Fatte tali precisazioni, va rilevato che il primo ed il secondo dei motivi aggiunti, aventi carattere pregiudiziale ed assorbente, appaiono fondati. <br />
Dal disposto annullamento dell’atto deliberativo impugnato con il ricorso principale deriva, invero, che la proposta aziendale di riordino &#8211; così come dedotto con il primo motivo aggiunto &#8211; sia “in parte qua” inficiata da illegittimità derivata; inoltre, deve ritenersi fondata anche la censura di violazione dell’art. 3.1.2 del Piano di riordino della rete ospedaliera, approvato con la L.R. Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6, dedotta con il secondo motivo, e con il quale l’istante si è lamentato del fatto che la riduzione e l’accorpamento delle UU.OO., da attuare gradatamente, erano subordinati allo svolgimento di un complesso iter procedimentale, senza la possibilità di assumere misure anticipatorie. <br />
Essendo inficiato da tali vizi di legittimità anche tale atto deliberativo impugnato deve, conseguentemente, essere annullato; mentre restano ovviamente salvi i successivi provvedimenti di riordino che il Direttore Generale è tenuto ad assumere “nel rispetto dei principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali”, così come disposto dal n. 1-bis, dell’art. 3 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502. <br />
La spese, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie il ricorso specificato in epigrafe e, per l’effetto annulla, nella parte relativa all’interesse del ricorrente, le impugnate deliberazioni del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Chieti 29 marzo 2007, n. 251, e 19 luglio 2007, n. 622.<br />
Condanna l’Azienda Sanitaria Locale di Chieti al pagamento a favore del ricorrente delle spese e degli onorari del presente giudizio, che vengono liquidate nella complessiva somma di € 3.000 (tremila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 19/06/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Umberto Zuballi, Presidente<br />
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore<br />
Dino Nazzaro, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/07/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2008-n-658/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2005 n.658</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-4-2005-n-658/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-4-2005-n-658/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-4-2005-n-658/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2005 n.658</a></p>
<p>Pres. Perricone, Est. Testori sul trattamento economico dei professori universitari e le norme di interpretazione autentica di cui all&#8217;art.26 l. n. 448 del 1998 Progressione economica nel ruolo dei professori universitari e ricercatori – Previsioni normative di cui agli artt.36 e 37 l. 11 luglio 1980 n. 382 – Norme</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-4-2005-n-658/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2005 n.658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-4-2005-n-658/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2005 n.658</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perricone, Est. Testori</span></p>
<hr />
<p>sul trattamento economico dei professori universitari e le norme di interpretazione autentica di cui all&#8217;art.26 l. n. 448 del 1998</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Progressione economica nel ruolo dei professori universitari e ricercatori – Previsioni normative di cui agli artt.36 e 37 l. 11 luglio 1980 n. 382 – Norme di interpretazione autentica di cui all’art.26, l. 23 dicembre 1998 n. 448.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi degli artt.36 e 37 comma 3, l. 11 luglio 1980 n. 382, e successive modificazioni e tenuto conto dell&#8217;interpretazione autentica di cui all&#8217;art.26 ,1 e 2 comma, l. 23 dicembre 1998 n. 448, la classe di stipendio attribuibile ai professori associati non confermati corrisponde a quella dei professore di prima fascia prima dell’atto di conseguimento della nomina ad ordinario (c.d. classe zero spettante ai professori straordinari, convenzionalmente indicata come posizione iniziale, ma da identificarsi con la “classe prima”); quella spettante ai professori associati ex stabilizzati, in quanto esonerati dal periodo triennale di conferma, è la seconda in assoluto, ossia la classe immediatamente successiva a quella iniziale spettante all&#8217;atto della nomina, per tale dovendo intendersi la classe successiva a quella di ingresso (c.d. classe zero, spettante ai professori associati soggetti a giudizio di conferma). Per quanto concerne, infine, i ricercatori, la retribuzione consegue a quella determinata per i professori associati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />                                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p align=center><b>   IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />        SEZIONE I  </b></p>
<p>                                           composto dai signori:<br />
Dott. Bartolomeo Perricone			Presidente<br />	<br />
Dott. Bruno Lelli					Consigliere<br />	<br />
Dott. Carlo Testori					Consigliere rel.est.<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2092 del 1998 proposto da <br />
<b>Sgallari Fiorella</b> ed altri, quali risultano nominativamente indicati nell&#8217;atto introduttivo del giudizio, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Patrizio Trifoni e Pàl Farkas, presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati in Bologna, via d&#8217;Azeglio n. 27,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; l&#8217;<b>Università degli Studi di Bologna</b>, costituitasi in giudizio in persona del Rettore p.t.;<br />
&#8211; il <b>Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca scientifica e t</b>ecnologica, costituitosi in giudizio in persona del Ministro in carica;<br />
entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici sono domiciliati in via G. Reni n. 4,<br />
per l&#8217;accertamento<br />
del diritto dei ricorrenti, appartenti alle categorie:<br />
a) dei professori associati ex incaricati stabilizzati esonerati dal giudizio di conferma ex art. 111 del D.P.R. n. 382/1980;<br />
b) dei professori associati soggetti a giudizio di conferma;<br />
c) dei ricercatori,<br />
ad ottenere rispettivamente, all&#8217;atto dell’inquadramento:<br />
a) la retribuzione pari al 70% di quella spettante ai professori di prima fascia &#8211; seconda classe stipendiale;<br />
b) la retribuzione pari al 70% di quella spettante ai professori di prima fascia &#8211; prima classe stipendiale;<br />
c) la retribuzione pari al 70% di quella spettante ai professori associati, determinata secondo quanto precisato alla precedente lettera b);<br />
nonché per l&#8217;annullamento<br />
dei decreti ministeriali e rettorali definitivi di inquadramento in ruolo dei ricorrenti, nella parte in cui dispongono l&#8217;applicazione dell’errata classe stipendiale e della conseguente ricostruzione di carriera,</p>
<p>e per la conseguente condanna<br />
dell&#8217;Amministrazione al corretto inquadramento dei ricorrenti, nonché al pagamento delle relative differenze retributive, con rivalutazione ed interessi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Università degli Studi di Bologna e del Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />Relatore il Cons. Carlo Testori;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 7 aprile 2005 l’Avv. S. Parlangeli (in sostituzione dell’Avv. P. Trifoni) e l’Avv. dello Stato M.V. Lumetti;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1) Con il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, i professori universitari sono stati distinti dall’art. 1 in due fasce:<br />
a) professori straordinari ed ordinari;<br />
b) professori associati.<br />
Il medesimo art. 1 ha poi previsto l&#8217;istituzione del ruolo dei ricercatori universitari.<br />
Per quanto riguarda i professori associati, l&#8217;art. 23 prevede, dopo tre anni dall&#8217;immissione in ruolo, la sottoposizione ad un giudizio di conferma.<br />
In sede di prima applicazione del citato decreto l&#8217;art. 50 ha previsto la possibilità di inquadramento a domanda nel ruolo dei professori associati, previo giudizio di idoneità, di alcune categorie di docenti, tra i quali i professori incaricati stabilizzati; costoro, a norma dell&#8217;art. 111, non sono soggetti al giudizio di conferma di cui all’art. 23.<br />
2) Con il ricorso in esame hanno agito in giudizio appartenti alle categorie dei professori associati ex incaricati stabilizzati esonerati dal giudizio di conferma, dei professori associati sottoposti a giudizio di conferma e dei ricercatori universitari, i quali chiedono, rispettivamente:<br />
&#8211; l&#8217;accertamento del diritto ad ottenere l’inquadramento iniziale nella seconda classe di stipendio corrispondente al 70% della seconda classe stipendiale della prima fascia; <br />
&#8211; l&#8217;accertamento del diritto ad ottenere l’inquadramento iniziale nella prima classe di stipendio corrispondente al 70% della prima classe stipendiale della prima fascia; <br />
&#8211; l&#8217;accertamento del diritto ad ottenere l’inquadramento iniziale nella prima classe di stipendio corrispondente al 70% della prima classe stipendiale della seconda fascia.<br />
Deducono:<br />
&#8211; che ai professori ordinari ed agli associati spetta all&#8217;atto della nomina la prima delle sette classi di stipendio previste (distintamente per ciascuna fascia) dall&#8217;art. 36 del D.P.R. n. 382 del 1980 e, di conseguenza, che ai professori associati già in<br />
&#8211; che ai professori associati soggetti a giudizio di conferma spetta la prima delle sette classi stipendiali previste per la seconda fascia;<br />
&#8211; che ai ricercatori spetta (in base alla disposizione di cui all’art. 2 del D.L. 2 marzo 1987 n. 57, convertito in legge 22 aprile 1987 n. 158) un trattamento stipendiale pari al 70% di quello precedentemente riferito agli associati soggetti a conferma.<
3) Il ricorso è infondato.<br />
In base all&#8217;art. 36 (comma 1) del D.P.R. n. 382 del 1980, la progressione economica nel ruolo dei professori universitari, articolato nelle due fasce dei professori ordinari e dei professori associati è determinata dalle disposizioni contenute nei successivi commi dello stesso articolo. In particolare, la norma, dopo aver fissato, al comma 2, un rapporto percentuale, pari al 48,6 per cento tra la retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato ed il trattamento economico del professore di prima fascia, all&#8217;atto del conseguimento della nomina ad ordinario, stabilisce (al comma 3) che &#8220;fino al conseguimento della nomina ad ordinario (e cioè nella posizione di straordinario, della durata di tre anni) lo stipendio è pari al 92 per cento di quello risultante al precedente comma, ferma restando la possibilità dell&#8217;aumento biennale del 2,50 per cento&#8221;, e precisa poi (al comma 4) che &#8220;l&#8217;ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all’8 per cento della classe attribuita…all&#8217;atto della nomina ad ordinario ovvero del giudizio di conferma ed in successivi scatti biennali…&#8221;, stabilendo, inoltre, (al comma 5) che &#8220;lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia è pari al 70 per cento di quello spettante, a parità di posizione, al professore della prima fascia&#8221;.<br />
Il successivo art. 37 (dopo avere indicato, al comma 1, la data degli effetti giuridici e di quelli economici dell&#8217;inquadramento dei professori associati) al comma 3 prevedeva, nel testo originario, che &#8220;agli incaricati stabilizzati che superino il giudizio di idoneità a professore associato è attribuita la seconda classe di stipendio&#8221;. A seguito della modifica apportata con l&#8217;art. 8 della legge 9 dicembre 1985 n. 705, la norma attualmente recita: &#8220;A coloro che superano il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell&#8217;art. 111 dal giudizio di conferma è attribuita la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati&#8221;.<br />
Sia l&#8217;art. 36, comma 5, che l&#8217;art. 37, comma 3, sopra riportati sono stati, peraltro, oggetto di interpretazione autentica, da parte (rispettivamente) dei commi 1 e 2 dell&#8217;art. 26 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, secondo le seguenti testuali precisazioni: <br />
1. Il quinto comma dell&#8217;articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che la parità di posizione prima del giudizio di conferma fra professori di prima fascia e professori di seconda fascia, ai fini della determinazione dello stipendio di questi ultimi nella misura percentuale ivi indicata, si riferisce, rispettivamente, alla qualifica di professore straordinario ed a quella di professore associato non confermato. <br />
2. Il terzo comma dell&#8217;articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che a coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell&#8217;articolo 111 del predetto decreto dal giudizio di conferma è attribuito il trattamento economico spettante ai professori associati all&#8217;atto del conseguimento della conferma in ruolo&#8221;.<br />
Ciò posto, si deve rilevare &#8211; in sintonia con quanto osservato dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con argomentazioni che il Collegio condivide, nelle sentenze 3 agosto 2000 n. 2485 e 30 marzo 2004 n. 1705, riguardanti analoghe controversie &#8211; che il ricorso non tiene conto del fatto che ai fini dell’inquadramento l&#8217;individuazione della classe di stipendio da attribuire deve necessariamente prescindere dalla numerazione formalmente attribuita alle classi considerate e deve invece fare riferimento al numero delle posizioni effettivamente contemplate dall’ordinamento.<br />
Sotto questo profilo, pertanto, la mancanza di numerazione della classe di stipendio iniziale per i professori della prima fascia (c.d. classe &#8220;zero&#8221; spettante ai professori straordinari) non impedisce di considerarla sostanzialmente (in assoluto) prima classe, in quanto posizione iniziale, sicché quella che formalmente viene denominata &#8220;prima classe&#8221; sarà necessariamente la seconda classe (in assoluto). Per quanto sopra la soluzione prospettata dai ricorrenti, anche se trova conforto in un risalente filone giurisprudenziale, non può ritenersi convincente e merita di essere disattesa; tale conclusione risulta poi oggi incontestabile in forza delle sopravvenute norme di interpretazione autentica di cui all&#8217;art. 26 della legge n. 448 del 1998. <br />
Si potrebbe obiettare che, così operando, l&#8217;Amministrazione ha ampliato il numero della classi stipendiali (da sette ad otto), ma tale effetto a ben vedere rappresenta soltanto la trasposizione in un reticolo unitario delle previsioni normative, in quanto il comma 2 dell&#8217;art. 36 D.P.R. n. 382 del 1980 attribuisce la prima classe di stipendio al professore di prima fascia dopo il conseguimento della nomina ad ordinario, mentre fino al conseguimento di detta nomina il comma successivo prevede che lo stipendio (del professore di prima fascia) è pari al 92 per cento di quello risultante al precedente comma, sicché non sembra illogica od arbitraria &#8211; ma appare, anzi, obbligata &#8211; la previsione di una classe attribuibile prima del conseguimento dello stipendio spettante con la nomina ad ordinario. Perciò risulta corretta la determinazione dell&#8217;Amministrazione di articolare in complessive otto classi di stipendio il trattamento economico dei professori universitari di prima fascia (comprendendo la fase anteriore alla nomina ad ordinario) e, conseguentemente, quello dei professori associati (che si sviluppa sulla falsariga di quello previsto per i professori ordinari). In sostanza, per ragioni tecniche l’Amministrazione ha identificato con la denominazione &#8220;progressione economica zero&#8221; il trattamento economico del professore di prima fascia prima del conseguimento della nomina ad ordinario, che la legge prevede pari al 92 per cento dello stipendio iniziale dell’ordinario, con riduzione coincidente con l’importo percentuale di una classe.<br />
Né può ritenersi indebita l&#8217;assimilazione del professore associato non confermato al professore straordinario (anziché a quello ordinario), giacché il dato normativo testuale della disposizione interpretativa contenuta nell&#8217;art. 26, comma 1 della citata legge n. 448 del 1998 chiarisce in termini inequivoci come l&#8217;associato soggetto a giudizio di conferma debba percepire uno stipendio ragguagliato al 70% del trattamento economico spettante al professore straordinario.<br />
In definitiva i professori associati non confermati devono essere inquadrati nella posizione economica corrispondente a quella del professore di prima fascia prima dell&#8217;atto del conseguimento della nomina ad ordinario (convenzionalmente indicata come posizione iniziale), in relazione alla equiparazione a professore straordinario che ha uno stipendio pari al 92% di quello iniziale del professore ordinario.<br />
I professori associati ex stabilizzati, in quanto esonerati dal periodo triennale di conferma, devono essere inquadrati nella classe successiva a quella dei professori associati soggetti a giudizio di conferma.<br />
Per quanto riguarda i ricercatori la retribuzione consegue a quella determinata per i professori associati.<br />
Non può, poi, sostenersi, anche alla luce di quanto esposto, che i commi 1 e 2 dell&#8217;art. 26 della legge n. 448 del 1989 non contengono norme di interpretazione autentica, ma debbono considerarsi come vere e proprie norme innovative. Il contrasto interprativo registratosi tra la P.A. che ha costantemente applicato la normativa in questione, anche in presenza della sua originaria formulazione, nel senso ora precisato dal legislatore e le pregresse e varie pronunce giurisprudenziali amministrative di segno contrario giustifica pienamente l&#8217;intento chiarificatore del Legislatore che conforta l&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione, rendendone incontestabilmente palese la legittimità.<br />
Conseguentemente, stante l&#8217;erroneità del presupposto della natura innovativa della normativa in argomento, deve dichiararsi la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, che è stata sollevata dalla difesa dei ricorrenti, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione (Cons. Stato, Sez. VI, 30 marzo 2004 n. 1705).<br />
4) In conclusione, per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.<br />
Valutata la vicenda nel suo complesso, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Bologna il 7 aprile 2005.</p>
<p>Presidente f.to Bartolomeo Perricone<br />
Consigliere rel.est. f.to Carlo Testori</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 27 apr. 2005<br />
Bologna, li 27 apr. 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-4-2005-n-658/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2005 n.658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.658</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-14-6-2004-n-658/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-14-6-2004-n-658/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-14-6-2004-n-658/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.658</a></p>
<p>Pres. Amoroso, Est. Daniele Ric. Sig. Bugiolacchi Giacomo contro Comune di Porto Recanati e nei confronti di Amministrazione Comunale di Macerata e Sig. Cavallari Nicola (articolo 41-quinques et sexies della legge urbanistica; articolo 4 della L.R. Marche n.34 del 1992) sull&#8217;interesse ad impugnare la delibera di adozione di piano particolareggiato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-14-6-2004-n-658/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-14-6-2004-n-658/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.658</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amoroso, Est. Daniele<br /> Ric. Sig. Bugiolacchi Giacomo contro Comune di Porto Recanati e nei confronti di Amministrazione Comunale di Macerata e Sig. Cavallari Nicola (articolo 41-quinques et sexies della legge urbanistica; articolo 4 della L.R. Marche n.34 del 1992)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interesse ad impugnare la delibera di adozione di piano particolareggiato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Interesse all’annullamento di atti di adozione ed approvazione di piano particolareggiato – abitazione del ricorrente sita in zona completamente urbanizzata ed insuscettibile di trasformazione edilizia – carenza di interesse – sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la carenza di interesse ad agire nel caso di impugnazione di piano particolareggiato allorché il diverso dimensionamento degli standards -conseguente all’eventuale accoglimento del ricorso- (e consistente, ad esempio, in un minore carico di edificazione, in una maggiore dotazione di parcheggi e di aree verdi), produrrebbe i suoi effetti a notevole distanza dall’abitazione del ricorrente, inserita in un ambito cittadino completamente urbanizzato ed insuscettibile di trasformazione edilizia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’interesse ad impugnare la delibera di adozione di piano particolareggiato</span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.803 del 2001 proposto da<br />
<b>BUGIOLACCHI Giacomo,</b> rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Gaetani, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Fazioli n.8, presso l’avv. Aristide Grassini;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE di PORTO RECANATI</b>, in persona del Sindaco pro-tem-pore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Camiciola, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Carducci n.10, presso l’avv. Marcellino Marcellini;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; dell’ <b>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di MACERATA</b>, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>&#8211; di <b>CAVALLARI Nicola</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Rita Sisti, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Carducci n.10, presso l’avv. Marcellino Marcellini;</p>
<p>per l’annullamento<br />
delle deliberazioni del Consiglio comunale di Porto Recanati 26 febbraio 2001 n.4 e 30.5.2001 n.17 concernenti, rispettivamente, la riadozione e l’approvazione definitiva del piano particolareggiato del “vecchio nucleo”.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Porto Recanati e di Cavallari Nicola;<br />
Vista la propria ordinanza 14 marzo 2003, n.17;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 17 dicembre 2003, il Consigliere Giuseppe Daniele;<br />
Udito l’avv. Massimo Camiciola per il Comune di Porto Recanati;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con atto notificato il 2 e il 12.10.2001, depositato il 27.10.2001, il sig. Bugiolacchi Giacomo, nella dedotta qualità di cittadino residente in Porto Recanati al Corso Matteotti n.99, ha impugnato le deliberazioni del Consiglio comunale di Porto Recanati 26.2.2001 n.4 e 30.5.2001 n.17 concernenti, rispettivamente, la riadozione e l’appro-vazione definitiva del piano particolareggiato del “vecchio nucleo”.<br />	<br />
	Il gravame è affidato alle seguenti censure:<br />	<br />
1) Incostituzionalità della legge regionale urbanistica n.34 del 5 agosto 1992 per violazione dei principi posti dalla legge quadro nazionale, con l’art.24 (ultimo comma) della L. 28 febbraio 1985, n.47.<br />
2) Violazione degli artt.12 e 13 delle N.T.A. del P.R.G. di Porto Recanati.<br />
3) Violazione dell’art.4 della legge regionale n.34/91 (recte: della L.R. Marche n.34 del 1992).<br />
4) Violazione degli standard obbligatori previsti dall’art.41-quinquies della legge urbanistica (comma 8), in relazione alle prescrizioni dell’art.3 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444.<br />
5) Violazione degli artt.30, 31 e 34 della legge regionale n.24 del 1992.<br />
6) Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà con precedenti manifestazioni, travisamento dei fatti.<br />
7) Violazione dell’art. 41-sexies della legge urbanistica.<br />
	Si sono costituiti in giudizio il Comune di Porto Recanati ed il controinteressato Cavallari Nicola, che hanno eccepito la improcedibilità del ricorso, sotto vari profili, deducendone nel merito la infondatezza, concludendo per la sua reiezione.<br />	<br />
	Con ordinanza 14 marzo 2003, n.17 il Tribunale ha disposto l’ac-quisizione di documentazione rilevante ai fini della decisione della controversia.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.- Il ricorso è inammissibile.<br />
	Il Collegio considera che il ricorrente trae il proprio interesse a ricorrere, e la legittimazione all’impugnativa (pag.3 dell’atto introduttivo del giudizio), dalla circostanza di risiedere in una zona nella quale sarebbero tuttora inosservati, finanche dopo la riapprovazione del piano particolareggiato in argomento, gli standards inderogabili previsti dall’art.41-quinquies, comma 8, della L. 17 agosto 1942, n.1150.																																																																																												</p>
<p>2.- Dalla documentazione acquisita in esecuzione dell’ordinanza istruttoria 14 marzo 2003, n.17, peraltro, il Collegio ha potuto appurare che nella zona interessata dallo strumento attuativo de quo (piano del “Vecchio nucleo”), sita nel centro abitato del Comune di Porto Recanati, le relative previsioni urbanistiche hanno avuto pressoché integrale attuazione – tanto che la zona stessa risulta quasi completamente edificata – e la parte ancora non realizzata (pari a circa il 20%), contemplata dalla proroga disposta con gli atti impugnati, riguarda alcune proprietà site a centinaia di metri dall’abitazione del Bugiolacchi. In proposito, il Collegio ritiene di evidenziare che nell’atto introduttivo veniva affermato, erroneamente, che l’abitazione del medesimo era sita in Porto Recanati al Corso Matteotti n.99, mentre soltanto nel corso del giudizio è stato precisato che l’esatta ubicazione della stessa era in Via Pietro Micca n. 5, con entrata anche in Via Bramante n.88.</p>
<p>3.- Ciò premesso, il Collegio ritiene che, come esattamente eccepito dalle parti resistenti, la caducazione degli atti impugnati nessuna concreta utilità potrebbe arrecare alla sfera giuridica del ricorrente (in disparte la circostanza dell’intervenuto decesso del medesimo, verificatosi nelle more del presente giudizio). Anche ammessa la possibilità di instaurare un giudizio per contestare il mancato rispetto degli standards di densità fondiaria e di densità territoriale stabiliti, in attuazione dell’art.41-quinquies della L. n.1150 del 1942, con il d.m. 2 aprile 1968, occorre pur sempre verificare, ai fini dell’interesse a ricorrere, le conseguenze indotte dall’inosservanza degli standards nel concreto assetto edilizio della zona.<br />
	Nella fattispecie, come si è già rilevato, l’abitazione del ricorrente è inserita in un contesto urbano pressoché integralmente edificato, e quindi immodificabile, da anni, e le previsioni degli atti impugnati riguardano una limitata proroga del precedente piano particolareggiato (per la parte del 20% non ancora attuata) concernente proprietà poste a centinaia di metri. Non si vede, quindi, quale concreto giovamento potesse trarre il Bugiolacchi all’epoca della instaurazione della controversia (e quale giovamento potrebbero trarre attualmente i suoi successori) dalla caducazione degli atti impugnati, atteso che il diverso dimensionamento degli standards conseguente all’eventuale accoglimento del ricorso (e consistente, ad esempio, in un minore carico di edificazione, in una maggiore dotazione di parcheggi e di aree verdi), produrrebbe i suoi effetti a notevole distanza dall’abitazione del ricorrente, inserita in un ambito cittadino completamente urbanizzato ed insuscettibile di trasformazione edilizia. Diverse sarebbero, ovviamente, le conclusioni nel caso in cui l’abitazione del ricorrente fosse ubicata in un contesto ancora sostanzialmente immune dai segni del-l’urbanizzazione ed il rispetto degli standards di cui al d.m. 2 aprile 1968 potesse spiegare concreti riflessi sul godimento del bene posseduto dal ricorrente o sul suo valore di mercato, ed in ultima analisi sulla stessa qualità della vita degli interessati.																																																																																												</p>
<p>4.- Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse.</p>
<p>5.- Si ravvisano ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.<br />
	Spese compensate.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità ammini-strativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2003, con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Dott. Bruno Amoroso	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Giancarlo Giambartolomei	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. Giuseppe Daniele	&#8211; Consigliere, est.</p>
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