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	<title>6576 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2018 n.6576</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-11-2018-n-6576/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2018 n.6576</a></p>
<p>Pres. Caringella, Est. Barreca Sul limite dei tre anni ex art. 80, co.10, D. Lgs. n. 50/2016, per le dichiarazioni sugli illeciti professionali da rendere in gara 1. Gare Illecito professionale Dichiarazioni Fatti da dichiarare Rilevanza temporale Triennio ex art. 80, co. 10, d. lgs. n. 50/2016 &#8211; Interpretazione  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-11-2018-n-6576/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2018 n.6576</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-11-2018-n-6576/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2018 n.6576</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Caringella, Est. Barreca</span></p>
<hr />
<p>Sul limite dei tre anni ex art. 80, co.10, D. Lgs. n. 50/2016, per le dichiarazioni sugli illeciti professionali da rendere in gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Gare    Illecito professionale    Dichiarazioni    Fatti da dichiarare    Rilevanza temporale    Triennio ex art. 80, co. 10, d. lgs. n. 50/2016 &#8211; Interpretazione<br />  <br /> 2. Gare    Avvalimento    Ausiliaria    Responsabilità solidale    Limitazioni di responsabilità nel contratto    Irrilevanza    Ragioni.<br />  <br /> 3. Gare    Illecito professionale    Dichiarazioni da rendere    Individuazione    Presenza nel Casellario ANAC    Necessità.<br />  <br /> 4. Gare    Aggiudicazione    Evento condizionato all&#8217;aggiudicazione    Ammissibilità.<br />  <br /> 5. Gare    Illecito professionale    Dichiarazioni false o fuorvianti ovvero omesse    Riferibilità alle gare in corso    Conseguenze.<br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nella vigenza dell&#8217;art. 80, co. 10, del d. lgs. n. 50 del 2016, prima dell&#8217;entrata in vigore della modifica apportata dal d. lgs. n. 56 del 2017, il periodo di esclusione per grave illecito professionale consistito nelle significative carenze nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, in applicazione diretta della direttiva 2014/24/UE, art. 57, § 7, ha durata triennale dalla data del fatto, vale a dire dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di risoluzione unilaterale.<br />  <br /> 2. In tema di responsabilità solidale, le eventuali limitazioni di responsabilità dell&#8217;impresa ausiliaria previste nel contratto di avvalimento nei confronti della stazione appaltante non producono effetto verso quest&#8217;ultima, valendo comunque la previsione legale dell&#8217;art. 89, co. 5 del d. lgs. n. 50/2016; correlativamente, eventuali limitazioni di responsabilità dell&#8217;impresa ausiliaria previste nel contratto di avvalimento nei confronti dell&#8217;impresa concorrente non hanno effetto verso la stazione appaltante, poiché volte a regolare i rapporti interni tra coobbligati solidali, cui la stazione appaltante resta estranea.<br />  <br /> 3. In riferimento all&#8217;omessa dichiarazione dell&#8217;esclusione da una precedente gara di appalto, per potersi ritenere integra la causa di esclusione dell&#8217;art. 80, co. 5, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016 (  <em>omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione</em>  ), è necessario che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione risultino, comunque dal casellario informatico dell&#8217;ANAC, in quanto solo rispetto a tali notizie potrebbe porsi un onere dichiarativo ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento.<br />  <br /> 4. Se il contratto di avvalimento condizionato nel quale l&#8217;evento dedotto in condizione è l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto, in funzione del quale l&#8217;avvalimento è stato stipulato, a maggior ragione è ammissibile la stipulazione di un contratto preliminare di locazione condizionato al conseguimento della commessa.<br />  <br /> 5. L&#8217;art. 80, co. 5, lett. c), inserito già nel testo originario del d.lgs. n. 50 del 2016, non è riferito alle false dichiarazioni rese in precedenti procedure concorsuali, ma al contrario, anche se non detto espressamente, la disposizione si riferisce alle informazioni false o fuorvianti ovvero all&#8217;omissione di informazioni dovute nei confronti della stazione appaltante nella procedura di gara in corso, per come è fatto palese dal riferimento della prima ipotesi alle decisioni da assumere da parte della stessa stazione appaltante e dal riferimento della seconda ipotesi al corretto svolgimento della procedura di selezione. Quindi, il rilievo ostativo alla partecipazione non è certo l&#8217;aver reso false dichiarazioni in precedenti gare, ma il rendere, nella gara in corso, dichiarazioni false o fuorvianti ovvero l&#8217;omettere dichiarazioni dovute. </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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