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	<title>6534 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6534 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2020 n.6534</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-10-2020-n-6534/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Francesco Caringella, Presidente, Alberto Urso, Consigliere, Estensore; PARTI: (M. s.r.l., in proprio e quale mandataria di Ati con la A.L. Impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, Mario Sanino e Giovanni Trivellato, con domicilio digitale come da PEC da</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-10-2020-n-6534/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2020 n.6534</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Caringella, Presidente, Alberto Urso, Consigliere, Estensore; PARTI:  (M. s.r.l., in proprio e quale mandataria di Ati con la A.L. Impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, Mario Sanino e Giovanni Trivellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2 contro Impresa S. Geom. Pasquale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia nei confronti di Comunità  Montana di Valle Sabbia, Aggregazione Centrale Unica di Committenza della Comunità  Montana di Valle Sabbia, non costituite in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sul rilievo temporalizzato del grave illecito professionale nelle gare pubbliche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Â <br /> 1.- Gare pubbliche &#8211; cause escludenti &#8211; limite di efficacia.<br /> <br /> 2.- Gare pubbliche &#8211; cause escludenti &#8211; grave illecito professionale &#8211; rilievo temporale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il limite di efficacia delle cause escludenti è stabilito direttamente dalla legge, ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 10-bis, d.lgs. n. 50 del 2016 (in coerenza con la previsione dell&#8217;art. 57, par. 7 direttiva 2014/24/Ue), la quale pure prevede &#8211; tracciando il perimetro degli obblighi informativi &#8211; che l&#8217;esclusione per dichiarazioni false o fuorvianti o per omissione informativa possa avvenire, rispettivamente, per le sole informazioni «suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione», ovvero incidenti sul «corretto svolgimento della procedura di selezione» (art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50 del 2016), e dunque aventi rilevanza in termini sostanziali.</em><br /> <br /> <em>2 .Il grave illecito professionale consistente nella risoluzione anticipata di un precedente contratto con l&#8217;amministrazione assume valore a fini escludenti entro il limite temporale del triennio dalla data del fatto, &#8220;vale a dire dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di risoluzione&#8221;.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 26/10/2020<br /> <strong>N. 06534/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 09923/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso in appello numero di registro generale 9923 del 2019, proposto da M. s.r.l., in proprio e quale mandataria di Ati con la A.L. Impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro</em> <em>tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, Mario Sanino e Giovanni Trivellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Impresa S. Geom. Pasquale, in persona del legale rappresentante <em>pro</em> <em>tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Comunità  Montana di Valle Sabbia, Aggregazione Centrale Unica di Committenza della Comunità  Montana di Valle Sabbia, non costituite in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sezione Prima, n. 01022/2019, resa tra le parti;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Impresa S. Geom. Pasquale e l&#8217;appello incidentale integrato da motivi aggiunti da questa proposto;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2020 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Paolo Clarizia, Bonanni per delega di Trivellato, e Spataro;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1. Con bando pubblicato sulla Guri il 21 giugno 2019 l&#8217;Aggregazione Centrale unica di committenza presso l&#8217;Ente capofila Comunità  Montana di Valle Sabbia indiceva procedura di gara per l&#8217;affidamento dei lavori di &#8220;<em>efficientamento energetico, adeguamento sismico dell&#8217;edificio sede dell&#8217;istituto comprensivo di Vobarno con accorpamento della scuola primaria di Vobarno con la scuola secondaria di primo grado all&#8217;interno del suddetto edificio</em>&#8220;.<br /> Risultava aggiudicataria della procedura l&#8217;Ati capeggiata dalla M. s.r.l.<br /> 2. Avverso il provvedimento di aggiudicazione e gli altri atti di gara proponeva ricorso la seconda classificata Impresa S. Geom. Pasquale.<br /> 3. Il Tribunale amministrativo adÃ¬to, nella resistenza dell&#8217;Aggregazione Centrale unica di committenza della Comunità  Montana di Valle Sabbia e della M. s.r.l. accoglieva il ricorso annullando il provvedimento gravato.<br /> 4. Avverso la sentenza ha proposto appello la M. con i due motivi di doglianza di seguito indicati (v. <em>infra</em>, <em>subÂ </em>§ 1 ss. della parte inÂ <em>diritto</em>).<br /> 5. Resiste al gravame la Impresa S., che interpone a sua volta appello incidentale &#8211; avversato dalla M. &#8211; affidato a unico motivo di doglianza con cui deduce <em>error in iudicando</em>, violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 80, comma 10-<em>bis</em>, d.lgs. n. 50 del 2016; violazione dell&#8217;art. 57, par. 7, direttiva 2014/24/Ue.<br /> L&#8217;Impresa S. ripropone inoltre <em>ex </em>art. 101, comma 2, Cod. proc. amm. il terzo motivo di ricorso in primo grado rimasto assorbito, con cui deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 95, comma 10, nonchè dell&#8217;art. 97, comma 5, lett. <em>d)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016; violazione del rispetto dei minimi salariali retributivi; violazione del bando di gara e del disciplinare e degli elaborati progettuali posti a base di gara; carenza motivazionale e violazione della l. n. 241 del 1990; carenza assoluta di istruttoria; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per presupposto erroneo; illogicità  manifesta; contraddittorietà ; sviamento; manifesta violazione del principio della <em>par condicio competitorum</em>, legalità , correttezza e trasparenza; violazione dell&#8217;art. 97 Cost. e dell&#8217;art. 97, comma 5, lett. <em>d)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016.<br /> 6. Con successivi motivi aggiunti all&#8217;appello incidentale, l&#8217;Impresa S. ha ulteriormente dedotto <em>error in iudicando</em>, violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 80, comma 10-<em>bis</em>, d.lgs. n.50 del 2016; violazione dell&#8217;art. 57, par. 7, direttiva 2014/24 Ue.<br /> 7. Nonostante regolari notifiche, non s&#8217;è costituita in giudizio l&#8217;Aggregazione Centrale unica di committenza della Comunità  Montana di Valle Sabbia.<br /> 8. Sulla discussione delle parti all&#8217;udienza pubblica del 1° ottobre 2020, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Col primo motivo di gravame la M. censura la sentenza nella parte in cui, accogliendo il ricorso di primo grado, trascura l&#8217;irrilevanza a fini espulsivi di risoluzioni contrattuali ed altri gravi errori professionali se commessi anteriormente al triennio, come previsto dall&#8217;art. 80, comma 10-<em>bis</em>, d.lgs. n. 50 del 2016, con conseguente irrilevanza in tali casi anche della relativa omessa dichiarazione.<br /> Nel caso di specie, la risoluzione disposta dal Comune di Sassari in danno della M. e valorizzata dalla sentenza ai fini dell&#8217;affermata falsità  dichiarativa <em>ex </em>art. 80, comma 5, lett. <em>f-bis)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016 e della fattispecie escludente di cui alla lett. <em>c-ter)Â </em>del medesimo comma risale al 14 luglio 2016, e cioè a pìù di tre anni prima dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte di gara e dall&#8217;effettiva presentazione dell&#8217;offerta della M.: di qui la sua irrilevanza a fini espulsivi, anche in relazione alla sua omessa dichiarazione.<br /> A ciò aggiunge che, in ogni caso, la risoluzione non risultava iscritta a casellario Anac, e perciò non formava oggetto di obbligo dichiarativo da parte della M..<br /> 1.1. Con unico motivo di appello incidentale l&#8217;Impresa S. censura la sentenza nella parte in cui riconosce l&#8217;ultratriennalità  della risoluzione disposta dal Comune di Sassari, quando invece il triennio andrebbe (correttamente) calcolato a ritroso dalla pubblicazione del bando, non giÃ  dal termine di presentazione delle offerte.<br /> 1.1.1. Con motivi aggiunti all&#8217;appello incidentale la S. deduce inoltre che senz&#8217;altro la suddetta risoluzione rientra nella specie nel triennio rilevante a fini espulsivi, atteso che &#8211; come l&#8217;appellante incidentale ha appreso da interlocuzione con il Comune di Sassari &#8211; essa è stata contestata giudizialmente dalla M..<br /> 1.2. I motivi vanno esaminati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.<br /> Sono fondate le doglianze prospettate dalla M. con l&#8217;appello principale, nei termini e per le ragioni che seguono, mentre è infondato l&#8217;appello incidentale; i motivi aggiunti sono inammissibili.<br /> 1.3. In punto di fatto è pacifico che il provvedimento di risoluzione su richiamato è stato adottato dal Comune di Sassari nei confronti della M. il 14 luglio 2016; il bando della gara controversa è stato pubblicato sulla Guri il 21 giugno 2019, con previsione di un termine per la presentazione delle offerte al 23 luglio 2019, ore 11,00; la M. ha presentato la propria offerta il 22 luglio 2019.<br /> In tale contesto, l&#8217;appellante deduce che l&#8217;anteriorità  della determina di risoluzione al triennio &#8211; da calcolarsi facendo riferimento al termine per la presentazione delle offerte &#8211; varrebbe a renderla irrilevante a fini escludenti <em>ex </em>art. 80, comma 10-<em>bis</em>, d.lgs. n. 50 del 2016, rendendo perciò parimenti priva di rilievo la sua omessa comunicazione in sede di gara.<br /> 1.4. Va anzitutto respinta, al riguardo, l&#8217;eccezione d&#8217;inammissibilità  del motivo sollevata dalla Impresa S. in considerazione della mancata impugnazione della <em>lex specialis </em>nella parte in cui non fissa alcun limite temporale sui pregiudizi pregressi oggetto di obblighi dichiarativi.<br /> In senso inverso è sufficiente rilevare come il limite di efficacia delle cause escludenti sia stabilito direttamente dalla legge, ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 10-<em>bis</em>, d.lgs. n. 50 del 2016 (in coerenza con la previsione dell&#8217;art. 57, par. 7 direttiva 2014/24/Ue), la quale pure prevede &#8211; tracciando il perimetro degli obblighi informativi &#8211; che l&#8217;esclusione per dichiarazioni false o fuorvianti o per omissione informativa possa avvenire, rispettivamente, per le sole informazioni «<em>suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione</em>», ovvero incidenti sul «<em>corretto svolgimento della procedura di selezione</em>» (art. 80, comma 5, lett. <em>c-bis)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016), e dunque aventi rilevanza in termini sostanziali.<br /> La <em>lex specialis </em>richiama espressamente l&#8217;art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016 (cfr. disciplinare, <em>subÂ </em>par. 6.4.2), ivi incluso il testo della lettera <em>c-bis)Â </em>nei termini suindicati, definendo in modo corrispondente il perimetro degli obblighi informativi; lo stesso è a dirsi per il Dgue, che formula peraltro una espressa <em>relatio </em>alle previsioni di legge, affermando che &#8220;<em>ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione pìù precisa nel diritto nazionale, nell&#8217;avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di &#8216;grave illecito professionale&#8217; rientrino forme diverse di condotta</em>&#8220;.<br /> In tale contesto, da un lato è la legge a prevedere che «<em>nei casi di cui al comma 5</em>» (espressamente richiamato, come visto, dalla <em>lex specialis</em>) «<em>la durata della esclusione è pari a tre anni</em>» (art. 80, comma 10-<em>bis</em>, d.lgs. n. 50 del 2016), dall&#8217;altro la medesima <em>lex specialis </em>dÃ  espressamente rilievo alle omissioni informative o dichiarazioni false e fuorvianti se e nella misura in cui &#8220;<em>suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione</em>&#8220;, o comunque d&#8217;incidere sul &#8220;<em>corretto svolgimento della procedura di selezione</em>&#8220;, in tal modo circoscrivendo gli obblighi informativi sussistenti in capo ai concorrenti in ragione della loro rilevanza sostanziale, nella specie correlata a un arco temporale triennale.<br /> Per tali ragioni, non è dato riscontrare alcuna difformità  fra la <em>lex specialis</em> e le previsioni di legge, ponendosi la prima in piena coerenza con le seconde, le quali &#8211; richiamate peraltro dalla stessa <em>lex specialis </em>&#8211; valgono a perimetrare e dare contenuto alle cause escludenti e ai corrispondenti obblighi dichiarativi.<br /> Nè possono condurre a diversa conclusione le &#8220;<em>note di chiarimento</em>&#8221; presenti nel disciplinare allo stesso par. 6.4.2, le quali impongono completezza e precisione informativa in relazione alle dichiarazioni da rendere: per quanto completo e preciso, l&#8217;apparato dichiarativo non può infatti che essere limitato a ciò che forma oggetto di corrispondente obbligo in capo ai concorrenti, secondo quanto previsto dalla legge e dai contestuali richiami della <em>lex specialis</em>.<br /> Nè rileva di per sè, ancora, l&#8217;art. 14.1.1, lett. <em>b)Â </em>del disciplinare, che si limita a stabilire &#8211; nell&#8217;ambito della disciplina del soccorso istruttorio &#8211; la non regolarizzabilità  delle dichiarazioni mendaci e della falsa documentazione.<br /> Alla luce di ciò, va esclusa la necessità  nella specie d&#8217;impugnazione della <em>lex specialis</em>, atteso che nessun apprezzabile scostamento, in termini deteriori per l&#8217;appellante, è dato rinvenire nella stessa rispetto alle previsioni di legge.<br /> 1.5. Nel merito il motivo è fondato.<br /> Va premesso al riguardo che, a fronte della risoluzione disposta dal Comune di Sassari il 14 luglio 2016, la sentenza ha ritenuto integrata in capo alla M. una causa espulsiva sia in ragione della risoluzione in sè agli effetti di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. <em>c-ter)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016, sia in relazione alla sua omessa comunicazione e alle corrispondenti dichiarazioni rese in gara dalla M., ritenendo integrata una falsità  dichiarativa ai sensi della lett. <em>f-bis)Â </em>della medesima disposizione.<br /> A tale proposito, va ricordato che, sul pianto sostanziale, la condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha posto in risalto come il grave illecito professionale consistente nella risoluzione anticipata di un precedente contratto con l&#8217;amministrazione assuma valore a fini escludenti entro il limite temporale del triennio dalla data del fatto, &#8220;<em>vale a dire dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di risoluzione</em>&#8221; (Cons. Stato, V, 21 novembre 2018, n. 6576, maturata sulla disposizione dell&#8217;art. 80, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, come modificata dal d.lgs. n. 56 del 2017, oggi confluita nel suddetto art. 80, comma 10-<em>bis</em>; nello stesso senso, cfr. Cons. Stato, V, 6 maggio 2019, n. 2895; 13 dicembre 2019, n. 8480; in relazione all&#8217;art. 57, par. 7, direttiva 2014/24/Ue, cfr. Cgue, 14 ottobre 2018, causa C-124/17, pur relativa al diverso illecito concernente le intese anticoncorrenziali).<br /> Ãˆ chiaro, al riguardo, il disposto del citato art. 80, comma 10-<em>bis</em>, d.lgs. n. 50 del 2016, a tenore del quale «<em>nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza</em>» (cfr., in proposito, Cons. Stato, IV, 5 agosto 2020, n. 4937, che pone in evidenza la portata generale del limite temporale stabilito in relazione a tutte le ipotesi di grave illecito professionale).<br /> Da ciò consegue che, non potendo assumere rilievo a fini escludenti, la risoluzione contrattuale anteriore al triennio non può neanche formare oggetto di obbligo dichiarativo assistito da sanzione (potenzialmente) espulsiva: si giungerebbe altrimenti al paradosso di poter escludere il concorrente che non abbia comunicato una circostanza di suo inidonea a determinarne l&#8217;esclusione; al contrario, giÃ  in termini generali la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha affermato &#8211; valorizzando l&#8217;elemento normativo della fattispecie di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. <em>c-bis)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016 &#8211; che &#8220;<em>le informazioni omesse devono essere quelle «dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione»</em>&#8221; (cfr. Cons. Stato, V, 6 luglio 2020, n. 4314; Cons. Stato, Ad. plen., n. 16 del 2020, pone in risalto a sua volta che l&#8217;elemento caratterizzante le dichiarazioni false o fuorvianti di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. <em>c-bis)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016, è costituito dalla &#8220;<em>idoneità  a «influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione» della stazione appaltante. Ai fini dell&#8217;esclusione non è dunque sufficiente che l&#8217;informazione sia falsa ma anche che la stessa sia diretta ed in grado di sviare l&#8217;amministrazione nell&#8217;adozione dei provvedimenti concernenti la procedura di gara. </em>[&#038;]Â <em>Nella medesima direzione si spiega la circostanza che l&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) [ora c-bis)] d.lgs. n. 50 del 2016 preveda anche «l&#8217;omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione»</em>&#8220;; per questo, in relazione alla fattispecie della lett. <em>c-bis)</em>, &#8220;<em>la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità  e affidabilità  del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo</em>&#8220;).<br /> Alla luce di ciò deve dunque convenirsi con la giurisprudenza che ha recentemente posto in risalto la &#8220;<em>insussistenza dell&#8217;omissione dichiarativa relativa a vicende anteriori al triennio </em>[&#038;]<em>, con conseguente impossibilità  di rilevare l&#8217;inadempimento a un obbligo che, altrimenti, sarebbe eccessivamente oneroso per l&#8217;operatore economico e non apporterebbe significativi elementi di conoscenza alla stazione appaltante, trattandosi di vicende professionali datate o, comunque, ormai insignificanti</em>&#8221; (Cons. Stato, V, 12 marzo 2020, n. 1774; nello stesso senso, Id., 5 marzo 2020, n. 1605; 24 giugno 2020, n. 4044; IV, n. 4937 del 2020, cit.; cfr. altresì¬, per la ricostruzione dei vari orientamenti, Cons. Stato, V, ord. 11 maggio 2020, n. 2946).<br /> Va perciò escluso, in termini generali, che la mancata comunicazione di una risoluzione anteriore al triennio possa assumere rilievo di per sè a fini espulsivi: le omissioni comunicative rilevanti non possono infatti riguardare altro che «<em>informazioni </em>[&#038;]Â <em>suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione, ovvero </em>[&#038;]Â <em>informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura</em>» (art. 80, comma 5, lett. <em>c-bis)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016), e nella specie la risoluzione anteriore al triennio forma giÃ  oggetto di una valutazione legale tipica d&#8217;irrilevanza a fini escludenti.<br /> Di qui l&#8217;assenza di spazi per poter riconoscere un qualche apprezzabile valore, oltrechè alla risoluzione anteriore al triennio in sè, anche alla sua mancata comunicazione in fase partecipativa.<br /> 1.6. Rimane da chiarire quali siano gli estremi temporali rilevanti alla delimitazione del triennio; in particolare, posto che il triennio decorre dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di risoluzione (cfr. Cons. Stato, n. 2895 del 2019, cit.), va chiarito se il momento che assume valore ai fini della verifica circa l&#8217;intervenuta maturazione del detto periodo triennale coincida con la pubblicazione del bando di gara ovvero con il termine per la presentazione delle offerte (od eventualmente, ancora, con la data di effettiva presentazione dell&#8217;offerta del singolo concorrente).<br /> Il riferimento ai precedenti di giurisprudenza che richiamano all&#8217;uopo la data di pubblicazione del bando (cfr. Cons. Stato, n. 1605 del 2020, cit.; n. 6576 del 2018, cit.; nello stesso senso, v. anche le Linee guida Anac n. 6, di cui alla delibera n. 1008 del 2017) non appare dirimente, atteso che l&#8217;affermazione si presenta in tali precedenti quale mero <em>obiter dictum</em> non specificamente rilevante ai fini della soluzione del caso.<br /> Per dare risposta al quesito occorre premettere che la dichiarazione circa l&#8217;assenza di atti di risoluzione rilevanti a fini escludenti afferisce al possesso di uno dei requisiti generali di gara, e in specie alla mancanza di una delle cause di esclusione previste dalla legge: tale è considerata, infatti, ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. <em>c-ter)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016, la «<em>carenz</em>[a]Â <em>nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento</em>».<br /> Trattandosi di un requisito, non può dunque che farsi riferimento al relativo regime, generale e speciale di gara.<br /> Al riguardo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, ricordata l&#8217;opinione di chi distingue &#8220;<em>tra requisiti (di partecipazione) oggettivi e requisiti (di partecipazione) soggettivi</em>&#8221; ritenendo che &#8220;<em>per i primi (come, ad es., il possesso del fatturato in servizi analoghi) è corretto ritenere che il periodo del possesso decorra a ritroso da una data fissa, valevole per tutti, così¬ da garantire l&#8217;assoluta parità  di trattamento, per i secondi (e in generale per tutti i requisiti il cui possesso non debba essere dimostrato con riferimento ad un determinato periodo continuativo, come, appunto, la mancanza di cause ostative alla partecipazione alla procedura) è possibile la verifica del loro possesso in momenti diversi per ciascun operatore coincidenti con la data di presentazione della domanda di partecipazione, poichè ciò non crea alcuna disparità  di trattamento tra i diversi operatori</em>&#8220;, ha posto in risalto che in ogni caso, &#8220;<em>a prescindere dalla distinzione tra requisiti di carattere oggettivo e soggettivo</em>&#8220;Â [&#038;]<em> ogni </em>[&#038;]<em> requisito di partecipazione alla procedura, deve essere posseduto al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura e, quindi, in ultimo, al momento di scadenza del termine per la presentazione delle domande</em>&#8221; (Cons. Stato, V, 3 settembre 2018, n. 5142).<br /> Del resto, lo stesso principio di continuità  del possesso dei requisiti viene ricondotto dalla giurisprudenza a un segmento temporale che ha quale momento iniziale proprio quello della &#8220;<em>data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento</em>&#8220;, e prosegue poi &#8220;<em>per tutta la durata della procedura stessa fino all&#8217;aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonchè per tutto il periodo dell&#8217;esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità </em>&#8221; (<em>inter multis</em>, Cons. Stato, Ad. plen., n. 8 del 2015; V, 17 aprile 2020, n. 2443; 17 marzo 2020, n. 1918).<br /> Il che trova qui conferma anche nel testo della <em>lex specialis</em>, che in relazione all&#8217;applicazione del soccorso istruttorio richiama la necessaria &#8220;<em>assenza delle cause di esclusione</em>&#8220;, affermando al contempo &#8211; con previsione espressiva d&#8217;una regola da ritenersi di portata generale ai fini della gara &#8211; che &#8220;<em>i requisiti sono posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte</em>&#8221; (cfr. l&#8217;art. 14.1.2, lettà <em>g)Â </em>del disciplinare).<br /> Nè rileva in senso inverso la previsione dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. <em>l)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016 che richiama &#8211; ai fini di altra causa escludente, correlata alla mancata denuncia di reati dei quali l&#8217;impresa sia stata vittima &#8211; «[&#038;]<em>l&#8217;anno antecedente alla pubblicazione del bando</em>», trattandosi di una singola e specifica ipotesi (in particolare, detto riferimento temporale riguarda il rinvio a giudizio in relazione al quale debbono essere ravvisati gli indizi rilevanti per l&#8217;integrazione della causa escludente), la cui circoscrizione temporale non incide sul regime generale della rilevanza temporale degli illeciti, regime rispetto al quale manca del resto una previsione di analogo tenore.<br /> Alla luce di ciò, deve concludersi che ai fini del possesso del requisito relativo all&#8217;assenza di precedenti risoluzioni per inadempimento occorre guardare al momento di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, essendo necessario che a quel tempo non risultino a carico del concorrente atti di risoluzione ricadenti nel precedente arco triennale.<br /> Il che conduce al rigetto dell&#8217;appello incidentale, che afferma invece doversi far riferimento a tal fine alla diversa data della pubblicazione del bando.<br /> 1.7. Facendo applicazione di tutti i suindicati principi al caso in esame risulta quanto segue.<br /> Ãˆ pacifico in specie che, a fronte di una dichiarazione di risoluzione risalente al 14 luglio 2016, il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 23 luglio 2019, e cioè oltre il triennio dal fatto pregiudizievole; nè può condurre a diversa conclusione il richiamo alla domanda di partecipazione, con la quale venivano rese (od omesse) le dichiarazioni oggetto di contestazione, atteso che anch&#8217;essa ricade oltre il triennio dal fatto risolutorio, collocandosi il 22 luglio 2019.<br /> Per tali ragioni, da un lato non è dato riscontrare nella specie alcun pregiudizio di portata escludente ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. <em>c-ter)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016 (nonchè in relazione alle altre ipotesi escludenti di cui al medesimo comma 5, incluse quelle delle lett. <em>a)Â </em>e <em>c)</em> invocate dalla Impresa S., anch&#8217;esse da ricondurre a requisiti di gara), stante l&#8217;intervenuta maturazione del triennio <em>ex </em>art. 80, comma 10-<em>bis</em>, d.lgs. n. 50 del 2016 dal provvedimento di risoluzione adottato dal Comune di Sassari; dall&#8217;altro, per le medesime ragioni, non è possibile rinvenire neppure alcuna omissione dichiarativa rilevante ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. <em>c-bis)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016, disposizione pure richiamata dalla sentenza ai fini dell&#8217;individuazione dell&#8217;obbligo dichiarativo ritenuto disatteso dalla M..<br /> Va parimenti escluso, in tale contesto, che possa ravvisarsi nella specie una qualche falsità  dichiarativa a norma dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. <em>f-bis)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016 in relazione alla risoluzione disposta dal Comune di Sassari, come ritenuto invece dalla sentenza.<br /> Secondo quanto recentemente chiarito dall&#8217;Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, infatti, &#8220;<em>la lettera f-bis) dell&#8217;art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale</em>&#8221; e richiede l&#8217;integrazione di due presupposti: da un lato occorre che &#8220;<em>le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara siano obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità </em>&#8220;, dall&#8217;altro che esse &#8220;<em>non siano finalizzate all&#8217;adozione dei provvedimenti di competenza dell&#8217;amministrazione relativi all&#8217;ammissione, la valutazione delle offerte o l&#8217;aggiudicazione dei partecipanti alla gara o comunque relativa al corretto svolgimento di quest&#8217;ultima</em>&#8221; (Cons. Stato, Ad. plen. n. 16 del 2020, cit.).<br /> Nel caso di specie va rilevato, da un lato che non sussiste il requisito della <em>immutatio veri </em>(su cui cfr. Cons. Stato, V, 12 aprile 2019, n. 2407; 22 luglio 2019, n. 5171; 28 ottobre 2019, n. 7387; n. 8480 del 2019, cit.; 30 dicembre 2019, n. 8906; 16 marzo 2020, n. 1854; 19 marzo 2020, n. 1906), atteso che le dichiarazioni rese, come giÃ  chiarito (cfr. <em>retro</em>, <em>subÂ </em>§ 1.4), non potevano che riferirsi a un intervallo temporale rilevante ai fini della procedura a norma dell&#8217;art. 80, comma 10-<em>bis</em>, d.lgs. n. 50 del 2016, e dunque non presentano rispetto al suddetto intervallo temporale alcun profilo di falsità ; dall&#8217;altro che le dichiarazioni contestate &#8211; fra cui anche quella relativa alla mancata violazione di obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, richiamata dalla Impresa S. a fronte delle contestazioni sottese alla risoluzione disposta dal Comune di Sassari (oltre che a quelle relative ad altri provvedimenti a carico della M., sui quali v. comunque <em>infra</em>, Â§ 2 ss.) &#8211; afferiscono pur sempre al possesso dei requisiti, e rientrano perciò fra quelle (astrattamente) incidenti sullo svolgimento della procedura, come tali eventualmente ricadenti nel perimento dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. <em>c-bis)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016 e rimesse a valutazione della stazione appaltante, ma non giÃ  rientranti nell&#8217;ambito della falsità <em>tout courtà </em>di cui alla lett. <em>f-bis)</em>.<br /> 1.8. Essendosi discostata dai suindicati principi e avendo affermato la portata escludente della risoluzione disposta dal Comune di Sassari in danno della M. (benchè anteriore al triennio) e della corrispondente omissione comunicativa qualificata in termini di falsità <em>ex </em>art. 80, comma 5, lett. <em>f-bis)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016, la sentenza va riformata in accoglimento delle suindicate doglianze dell&#8217;appello principale, con assorbimento delle altre censure proposte nell&#8217;ambito del primo motivo di gravame.<br /> 1.9. Sono invece inammissibili i motivi aggiunti all&#8217;appello incidentale proposti dalla Impresa S., così¬ come eccepito dalla M..<br /> Con siffatti motivi l&#8217;appellante incidentale deduce di essere venuta a conoscenza, a seguito d&#8217;interlocuzione con il Comune di Sassari, dell&#8217;intervenuta impugnazione giudiziale da parte della M. dell&#8217;atto di risoluzione disposto dallo stesso Comune il 14 luglio 2016, ragion per cui il triennio di rilevanza di cui all&#8217;art. 80, comma 10-<em>bis</em>, d.lgs. n. 50 del 2016 non sarebbe nella specie ancora maturato, dovendo farsi riferimento in siffatte ipotesi alla data di passaggio in giudicato della sentenza anzichè a quella del provvedimento di risoluzione.<br /> Ai fini dell&#8217;inammissibilità  è sufficiente il richiamo alla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che ha posto in risalto come &#8220;<em>i motivi aggiunti in appello, di cui all&#8217;art. 104, co. 3, Cpa </em>[&#038;]Â <em>devono senz&#8217;altro riguardare &#8216;atti o provvedimenti amministrativi impugnati&#8217;, e non possono essere desunti nè da atti endoprocedimentali e/o di procedimenti collegati che avrebbero dovuto essere impugnati (e che eventualmente possono ancora formare oggetto di autonoma impugnazione in I grado), nè da documenti non solo conosciuti, in quanto prodotti dalle parti in giudizio, ma anche conoscibili, per il tramite dell&#8217;esercizio degli ordinari mezzi di prova che il codice riconosce alle parti, ed in specie, al ricorrente</em>&#8221; (Cons. Stato, IV, 26 novembre 2018, n. 6663; 3 agosto 2016, n. 3509; 8 maggio 2015, n. 2328; V, 27 aprile 2015, n. 2063; cfr. anche Cons. Stato, IV, 29 agosto 2013, n. 4315, in cui si pone in risalto che, diversamente, si finirebbe &#8220;<em>per svuotare di senso sia la stessa natura del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, sia il senso stesso del </em>decisum<em> proprio della sentenza di I grado, ben potendo ipotizzarsi una sorta di istruttoria successiva ed</em> extra iudicium<em>, in pendenza di termine per l&#8217;appello ed anche dopo la scadenza di questo, venendo in tal modo a prodursi una sorta di &#8216;giudizio a formazione progressiva&#8217;, che prescinde dal rispetto dei gradi di giudizio previsti per legge</em>&#8220;).<br /> Il che s&#8217;inscrive del resto nella cornice del pìù ampio principio che afferma il carattere eccezionale della previsione di cui all&#8217;art. 104, comma 3, Cod. proc. amm., con conseguente necessità  d&#8217;una limitata e cauta applicazione dell&#8217;istituto dei motivi aggiunti in appello (Cons. Stato, IV, 22 novembre 2013, n. 5542).<br /> Nel caso di specie, nessun valido elemento l&#8217;Impresa S. adduce a spiegazione della proposizione della doglianza solo in appello, limitandosi a richiamare genericamente, all&#8217;uopo, una &#8220;<em>recentissima interlocuzione con il Comune di Sassari</em>&#8220;, confluita nella trasmissione della delibera di G.m. n. 181 del 1° agosto 2017 relativa alla costituzione del Comune nel giudizio di impugnazione della risoluzione.<br /> Il che non vale a giustificare l&#8217;introduzione del motivo di censura <em>ex novo </em>solo in appello, non emergendo nella specie le ragioni che avrebbero reso non conoscibili in primo grado le siffatte circostanze e documenti, di cui non state rese note neanche le esatte modalità  e tempistiche di acquisizione.<br /> Di qui l&#8217;inammissibilità  dei motivi aggiunti, con assorbimento di ogni ulteriore questione al riguardo.<br /> 2. Col secondo motivo la M. deduce l&#8217;irrilevanza a fini escludenti anche delle altre circostanze non comunicate alla stazione appaltante e annotate a carico dell&#8217;appellante al Casellario Anac, e in particolare dell&#8217;interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni per un giorno disposta dal Ministero delle infrastrutture con provvedimento del 27 luglio 2017 e dell&#8217;esclusione da una precedente gara da parte del Comune di Borgomanero nel 2011; neppure rileverebbero, secondo quanto prospettato dall&#8217;appellante, la revoca di una precedente aggiudicazione disposta dal Comune di Villorba, nonchè il contenzioso su un appalto di lavori pubblici segnalato dal Comune di Busalla, entrambi peraltro dichiarati dalla M. alla stazione appaltante.<br /> In effetti la Impresa S., che giÃ  aveva contestato in primo grado siffatti pregiudizi e la loro omessa comunicazione &#8211; profili non esaminati dalla sentenza &#8211; nuovamente li richiama nel presente grado di giudizio con la memoria difensiva ed appello incidentale.<br /> 2.1. Anche tale motivo prospettato dall&#8217;appellante è fondato, risultando non condivisibili le opposte censure mosse dalla Impresa S. ai fini dell&#8217;esclusione della M..<br /> 2.1.1. Quanto al provvedimento d&#8217;interdizione disposto dal Mit, a prescindere dalla questione inerente alla dedotta sua omessa notifica alla M., va rilevato che si tratta dell&#8217;interdizione alla contrattazione con la pubblica amministrazione <em>ex </em>art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008 per un solo giorno, adottata il 27 luglio 2017.<br /> In tale contesto, oltre al rilievo che gli effetti dell&#8217;interdittiva risultavano ben spirati al tempo della gara, va rilevato che, in ogni caso, la mancata comunicazione della suddetta interdittiva costituirebbe al pìù un&#8217;omissione informativa o una dichiarazione falsa e fuorviante ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. <em>c-bis)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016, vertendo su un elemento eventualmente rilevante ai fini dell&#8217;adozione d&#8217;un provvedimento di esclusione (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 16 del 2020).<br /> Di qui la spettanza all&#8217;amministrazione dell&#8217;apprezzamento della rilevanza dell&#8217;omissione o falsità  comunicativa e degli stessi profili sostanziali del fatto non comunicato, rilevanza che nella specie la stazione appaltante &#8211; resa edotta della circostanza &#8211; ha espressamente escluso in primo grado (cfr. la memoria difensiva della Aggregazione Centrale unica di committenza della Comunità  Montana di Valle Sabbia, pag. 8; cfr. in giurisprudenza, analogamente, Cons. Stato, n. 4314 del 2020, cit.; v. anche Id., 7 settembre 2020, n. 5370), con valutazione che non appare del resto irragionevole &#8211; anche in termini sostanziali, in relazione al fatto in sè &#8211; venendo in rilievo nella specie, come evidenziato, un&#8217;interdittiva alla contrattazione per un solo giorno risalente al 27 luglio 2017.<br /> 2.1.2. Quanto all&#8217;esclusione disposta dal Comune di Borgomanero, è assorbente rilevare come essa risalga al 2011 (e dunque a prima del triennio nei termini suindicati), sicchè &#8211; a prescindere dalla sua annotazione a casellario Anac &#8211; per quanto suesposto risulta, al pari della risoluzione, di per sè irrilevante a fini escludenti, così¬ come la sua mancata dichiarazione (v. <em>retro</em>, Â§ 1.5 ss.).<br /> 2.1.3. Gli altri due suindicati pregiudizi risultano effettivamente comunicati dalla M. con nota alla stazione appaltante del 22 luglio 2019.<br /> Non rileva, a tal fine, che si tratti di una nota distinta dal Dgue, atteso che è stata comunque trasmessa all&#8217;amministrazione ben assolvendo alla propria funzione comunicativa.<br /> A ciò si aggiunga peraltro che, anche rispetto a tali circostanze la stazione appaltante, ben edotta, ha escluso in primo grado una rilevanza a fini espulsivi, ciò che vale ulteriormente &#8211; anche in relazione alla contestata incompletezza della comunicazione inviata dalla M. &#8211; a escludere che l&#8217;omissione dichiarativa possa avere un qualche rilievo ai fini della gara, trattandosi anche in questo caso di elementi eventualmente rilevanti per l&#8217;ammissione od esclusione dalla procedura, come tali rimessi a valutazione (anche sui profili sostanziali) dell&#8217;amministrazione, e su cui peraltro la Impresa S. non offre specifiche evidenze in grado di superare quanto affermato dalla stazione appaltante, che ha negato qualsivoglia rilievo ai pregiudizi evocati (cfr., al riguardo, la suddetta memoria in primo grado dell&#8217;Aggregazione Centrale unica di committenza, pag. 5-8).<br /> 3. Con motivo di doglianza riproposto <em>ex </em>art. 101, comma 2, Cod. proc. amm. la Impresa S. reitera la censura che contesta la mancata verifica sull&#8217;offerta della M. del costo della manodopera e del rispetto dei minimi salariali ai sensi dell&#8217;art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, gravando in capo all&#8217;impresa l&#8217;obbligo di presentare i giustificativi sul detto costo &#8211; nonchè in capo alla stazione appaltante il corrispondente obbligo di verifica &#8211; anche nel caso in cui l&#8217;offerta non risulti anomala: la &#8220;<em>totale</em> <em>carenza</em>&#8221; in cui sarebbe all&#8217;uopo incorsa la M. ne comporterebbe di per sè l&#8217;esclusione dalla procedura.<br /> 3.1. Il motivo è infondato.<br /> 3.1.1. Contrariamente a quanto sostenuto dall&#8217;appellante incidentale, non è ravvisabile in specie alcuna causa di esclusione in danno della M. in conseguenza della suddetta dedotta mancata verifica, atteso che spettava eventualmente all&#8217;amministrazione richiedere i chiarimenti ed eseguire la verifica stessa, la cui (sola) mancata effettuazione non può valere di per sè quale ragione espulsiva in danno del concorrente.<br /> Di qui l&#8217;infondatezza della doglianza prospettata dalla Impresa S..<br /> A ciò si aggiunga che, con nota a firma del responsabile del servizio (<em>subÂ </em>doc. 5 fasc. ricorrente), la stazione appaltante ha chiaramente affermato di aver ritenuto congruo il costo della manodopera risultante dall&#8217;offerta della M., e perciò di non aver eseguito ulteriori approfondimenti.<br /> In relazione a ciò la Impresa S. non muove specifiche doglianze mirate a confutare o comunque superare il giudizio di merito (positivo) rappresentato dall&#8217;amministrazione; nè rileva in sè, in senso contrario, il sol fatto che il costo indicato dalla M. sia inferiore a quello della Impresa S..<br /> 4. In conclusione, per le suesposte ragioni va accolto l&#8217;appello principale, respinto l&#8217;appello incidentale, dichiarati inammissibili i motivi aggiunti a quest&#8217;ultimo e, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado, inclusi i motivi di doglianza riproposti dalla Impresa S..<br /> 5. La complessità  e parziale novità  delle questioni trattate giustifica l&#8217;integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio fra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, accoglie l&#8217;appello principale, respinge l&#8217;appello incidentale, dichiara inammissibili i motivi aggiunti all&#8217;appello incidentale e, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado;<br /> compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio fra le parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Caringella, Presidente<br /> Federico Di Matteo, Consigliere<br /> Stefano Fantini, Consigliere<br /> Alberto Urso, Consigliere, Estensore<br /> Elena Quadri, Consigliere</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2008 n.6534</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-12-2008-n-6534/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2008 n.6534</a></p>
<p>Pres. La Medica, Est. Dell’Utri Costagliola S.A.P. s.p.a. (Avv. F. Lubrano) c/ Comune di Fiuggi (n.c.), S.I.S. s.r.l. &#8211; Segnaletica Industriale Stradale- (Avv. F. Giovagnoni) non può domandarsi, per le gare di parcheggi pubblici, l&#8217;iscrizione all&#8217;albo dei soggetti abilitati all&#8217;attività di accertamento e riscossione delle entrate Contratti della p.a. &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-12-2008-n-6534/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2008 n.6534</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica,  Est. Dell’Utri Costagliola<br /> S.A.P. s.p.a. (Avv. F. Lubrano) c/ Comune di Fiuggi (n.c.), S.I.S. s.r.l. &#8211; Segnaletica Industriale Stradale- (Avv. F. Giovagnoni)</span></p>
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<p>non può domandarsi, per le gare di parcheggi pubblici, l&#8217;iscrizione all&#8217;albo dei soggetti abilitati all&#8217;attività di accertamento e riscossione delle entrate</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Servizi di parcheggi pubblici &#8211; Bando &#8211; Requisiti &#8211; Iscrizione all’albo dei soggetti abilitati all’attività di liquidazione e accertamento entrate &#8211; Illegittimità &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di gare per l’affidamento dei servizi di parcheggi pubblici senza custodia, è illegittima la lex specialis nella parte in cui prescrive, quale requisito di ammissione, “l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze”. Difatti oggetto dell’appalto non è un’attività di accertamento e liquidazione delle entrate comunali, per la quale l’art. 52, d.lgs. 446/97 prevede, qualora non esercitata direttamente dall’ente locale, l’affidamento a soggetti iscritti al citato albo. Nè siffatti previsione può ritenersi legittima in quanto espressione della facoltà della stazione appaltante di inserire requisiti di partecipazione ulteriori e più restrittivi di quelli imposti dalla legge. Difatti, tale facoltà incontra il limite, espressamente sancito dall’art. 42, co. 3, d.lgs. 163/06, della non eccedenza rispetto all’oggetto dell’appalto, senza dubbio travalicato dalla prescrizione de qua.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
(Quinta Sezione)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b> <br />
ha pronunciato la seguente<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 2345/08 Reg. Gen., proposto dalla </p>
<p><b>S.p.A. S.A.P.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Filippo Lubrano ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, via Flaminia n. 79;<br />
<B><P ALIGN=CENTER>CONTRO</B></p>
<p>
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>il <b>Comune di Fiuggi</b>, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>E NEI CONFRONTI</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>della <b>s.r.l. S.I.S. – Segnaletica Industriale Stradale</b> –, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Giovagnoni ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;<br />
<b></p>
<p align=center>per la riforma</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza 7 gennaio 2008 n. 6 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sezione I, resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della s.r.l. S.I.S.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 30 settembre 2008, relatore il consigliere Angelica Dell’Utri Costagliola, uditi per le parti gli Avv.ti Lubrano e Giovagnoni;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Con atto notificato il 14 marzo 2008 e depositato il 26 seguente la società S.A.P. ha appellato la sentenza 7 gennaio 2008 n. 6 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sezione I, notificata il 20 febbraio seguente, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla s.r.l. S.I.S. – Segnaletica Industriale Stradale –, sono stati annullati il bando della gara indetta dal Comune di Fiuggi per l’affidamento dei “servizi di parcheggi pubblici senza custodia e di pulizia dei bagni pubblici” ed il relativo disciplinare, nella parte in cui prescrivono quale requisito di ammissione alla procedura l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati all’attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni istituito presso il ministero dell’economia e delle finanze, nonché l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’attuale appellante.<br />	<br />
	A sostegno dell’appello ha dedotto:<br />	<br />
1.- La natura del servizio oggetto di affidamento quale attività di liquidazione e accertamento delle entrate comunali.<br />
Il Tar ha ritenuto illegittima la prescrizione in parola poiché i proventi derivanti dal pagamento della sosta non costituirebbero entrate pubbliche e l’attività di esazione, gestione del servizio e accertamento delle violazioni non costituirebbe “attività di accertamento o di liquidazione di entrate pubbliche”. Di contro, secondo l’orientamento manifestato in materia dal Ministero dell’economia e delle finanze e dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, oltre che dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, l’iscrizione occorre quando, come nella specie, al privato incaricato sono attribuite potestà tipicamente pubblicistiche, giacché l’appalto ha per oggetto una serie complessa di attività, implicanti il maneggio della pecunia pubblica, per svolgere le quali il privato dovrà necessariamente trovarsi in posizione di supremazia rispetto ad altri soggetti e dovrà, pertanto, essere investito di poteri normalmente esercitati dall’Amministrazione. In particolare, l’esercizio dei poteri pubblicistici di “accertamento delle entrate dell’Ente locale” consiste nel controllo dell’avvenuto pagamento e relativa attività, tipicamente accertativa, di sanzione per mancato pagamento, da svolgersi da alcuni dipendenti dell’aggiudicataria che vengono nominati “ausiliari del traffico”, i quali perciò svolgono attività di pubblico ufficiale.<br />
2.- La discrezionalità delle amministrazioni appaltanti di inserire i requisiti di partecipazione diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli imposti dalla legge.<br />
La prescrizione è legittima, poiché le amministrazioni appaltanti hanno piena discrezionalità di introdurre nel bando di gara ulteriori cause di esclusione oltre quelle richieste dalla legge, con l’unico limite della logicità, ragionevolezza, proporzionalità e rispondenza ad un interesse effettivo, a garanzia di un accesso ragionevolmente ampio alla procedura. <br />
3.- La conformità del bando di gara con i principi comunitari.<br />
Anche la direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE (ora recepita dal D.Lgs. n. 163 del 2006) ammette la creazione di elenchi ufficiali di prestatori di servizi, quali l’albo di cui agli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e la questione della compatibilità di tali norme con i principi di massima partecipazione, di libera prestazione dei servizi e del diritto di concorrenza è stata ritenuta manifestamente infondata.<br />
	In data 12 maggio 2008 la società S.I.S. si è costituita in giudizio ed ha svolto controdeduzioni anche con memoria del 18 settembre 2008.<br />	<br />
	A sua volta l’appellante ha insistito nelle proprie tesi e richieste con memoria del 24 seguente.<br />	<br />
	All’odierna udienza pubblica l’appello è stato posto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Com’è esposto nella narrativa che precede, si controverte della gara indetta dal Comune di Fiuggi per l’affidamento del servizio di “gestione dei servizi di parcheggi pubblici a pagamento senza custodia e di pulizia dei bagni pubblici nel territorio” comunale. Più precisamente, tra i requisiti minimi di partecipazione prescritti dal bando e dal disciplinare di gara, l’Ente ha previsto l’iscrizione “all’albo dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni, istituito presso il ministero dell’economia e delle finanze (art. 53 comma 1 del D.Lgs. 446/1997)”. E’ perciò accaduto che alcuni soggetti, tra cui la s.r.l. S.I.S. odierna appellata, non hanno potuto partecipare alla procedura in quanto sprovvisti del detto requisito. Di qui il ricorso deciso con la sentenza oggetto dell’appello in esame, proposto dall’aggiudicataria S.A.P., con la quale sono stati annullati il bando ed il relativo disciplinare, <i>in parte qua</i>, nonché la conseguente aggiudicazione.<br />	<br />
In sintesi, il primo giudice ha ritenuto che la previsione in parola sia ingiustificata e si traduca, pertanto, in una indebita limitazione dei potenziali concorrenti, dal momento che il servizio da affidare non comporterebbe accertamento e liquidazione di entrate comunali: l’esazione della sosta, infatti, non implicherebbe “maneggio di pecunia pubblica”, poiché le tariffe di sosta consistono in entrate dell’affidatario, essendo invece entrata comunale il solo canone da versare all’Ente; né sarebbe ravvisabile un esercizio di potestà pubblicistiche, di tipologia tale da richiedere l’iscrizione all’albo in questione, nell’attività degli ausiliari del traffico incaricati dell’accertamento delle violazioni, stante la riserva in favore della polizia municipale della procedura sanzionatoria amministrativa e della organizzazione del servizio.<br />
	In questa sede l’appellante sostiene, col primo mezzo di gravame, che il servizio di cui trattasi avrebbe natura di attività di liquidazione ed accertamento delle entrate comunali alla stregua dell’avviso espresso da Autorità amministrative e dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, trovandosi il privato gestore in posizione di supremazia in quanto investito di poteri normalmente esercitati dall’Amministrazione in relazione al controllo dell’avvenuto pagamento della sosta e relativa attività, tipicamente accertativa, di sanzione per mancato pagamento.<br />	<br />
	Al riguardo la Sezione osserva che – come evidenziato dal primo giudice e diversamente, in particolare, dalla fattispecie trattata nella decisione 3 ottobre 2005 n. 5271 della Sezione stessa, richiamata dalla S.A.P. ma riguardante l’affidamento servizio di gestione delle contravvenzioni elevate dal Corpo di polizia municipale, ossia delle “attività finalizzate alla riscossione” e della “riscossione stessa, con esclusione di quella a mezzo ruolo, e la gestione del contenzioso” – nello specifico caso concreto in esame non vi è affatto esercizio di attività accertativa di entrate comunali, per un verso da ciò esulando la semplice esazione delle tariffe di sosta, costituenti i ricavi del gestore, non già entrate comunali; e, per altro verso, gli ausiliari del traffico non essendo abilitati all’esercizio della potestà sanzionatoria, che rimane nella sfera di competenza dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 5 del capitolato speciale per il servizio di cui si discute, il quale assegna infatti a detti ausiliari il solo compito di emettere gli “avvisi di violazione al Codice della Strada”, la cui copia dev’essere consegnata al Comando di Polizia locale “per i successivi adempimenti”. In altri termini, va escluso che, nella specie, vi sia un’attività concernente l’accertamento, la liquidazione e la riscossione di entrate comunali, per la quale l’art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 richiede che, qualora non esercitata direttamente dall’ente locale, sia affidata a “soggetti iscritti all’albo di cui” al precedente art. 53.<br />	<br />
Col secondo motivo l’appellante oppone che vi sia discrezionalità delle amministrazioni appaltanti di inserire i requisiti di partecipazione diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli imposti dalla legge. La stessa appellante evidenzia, però, che detta discrezionalità è soggetta al limite della logicità, ragionevolezza, proporzionalità e rispondenza ad un interesse effettivo, dettato dall’esigenza di garantire un accesso ragionevolmente ampio alla procedura. E non v’è dubbio che, contravvenendo peraltro al divieto di cui all’art. 42, co. 3, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, secondo cui le richieste della stazione appaltante “non possono eccedere l’oggetto dell’appalto”, col bando impugnato in primo grado il Comune di Fiuggi abbia travalicato tale limite, stante l’inconferenza del previsto requisito di ammissione rispetto all’oggetto della gara, oltre che l’abnorme sproporzione rispetto alle finalità perseguite; requisito la cui prescrizione conseguentemente si traduce, come bene posto in luce dal primo giudice, in una ingiustificata compressione della platea dei possibili concorrenti e, di qui, in un’altrettanto ingiustificata limitazione dell’interesse pubblico alla selezione della migliore offerta che il settore di mercato realmente interessato possa esprimere.<br />
Infine, sotto un terzo ed ultimo profilo l’appellante sostiene la conformità del bando di gara ai principi comunitari di ammissibilità degli elenchi ufficiali di prestatori di servizi di cui alla direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE, oggi trasfusa nel d.lgs. n. 163 del 2006. Ma la stessa direttiva &#8211; come del resto il principio immanente nell’ordinamento nazionale, ora espresso dal cit. art. 42 del d.lgs. n. 163 del 2006, al quale si è fatto riferimento innanzi &#8211; richiede che “i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all’oggetto dell’appalto”.<br />
In conclusione, l’appello non può che essere respinto.<br />
	Come di regola, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell’appellata S.I.S.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.<i><br />
</i>Condanna parte appellante al pagamento in favore dell’ appellata Società S.I.S. delle spese del grado, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 settembre 2008 con l’intervento dei magistrati:<br />
Domenico La Medica &#8211;	Presidente<br />	<br />
Aldo Fera &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Filoreto D’Agostino &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Claudio Marchitiello &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell’Utri Costagliola &#8211;	Consigliere, estensore<BR>																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.23/12/08&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-12-2008-n-6534/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2008 n.6534</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 12/3/2008 n.6534</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-12-3-2008-n-6534/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-12-3-2008-n-6534/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-12-3-2008-n-6534/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 12/3/2008 n.6534</a></p>
<p>Pres. Vittoria – Est. Mazziotti di Celso – PM. Ceniccola A. Villari (avv. V. Alongi) c. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli (avv. N. Petracca) e A. Del Vecchio (avv. P. D’Elia) le SSUU tornano sulla giurisdizione sopra richiesta risarcitoria in merito a attività amministrativa 1. -Processo – Giudizio avanti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-12-3-2008-n-6534/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 12/3/2008 n.6534</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-12-3-2008-n-6534/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 12/3/2008 n.6534</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vittoria – Est. Mazziotti di Celso – PM. Ceniccola<br /> A. Villari (avv. V. Alongi) c. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli (avv. N. Petracca) e A. Del Vecchio (avv. P. D’Elia)</span></p>
<hr />
<p>le SSUU tornano sulla giurisdizione sopra richiesta risarcitoria in merito a attività amministrativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. -Processo – Giudizio avanti la Corte di Cassazione – Art. 366 bis cod. proc. civ. – Ambito di applicazione – Giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione – Inapplicabilità.</p>
<p>2. &#8211; Giurisdizione e competenza – Risarcimento del danno – Elemento oggettivo – Provvedimento amministrativo emesso nell’ambito e nell’esercizio dei poteri autoritativi – Giurisdizione del Giudice Amministrativo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. -L’art. 366 bis cod. proc. civ. non si applica al giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione.</p>
<p>2. – La richiesta risarcitoria strettamente collegata non a mera attività dell’ente pubblico, disancorata e non sorretta da un atto amministrativo formale, ma a provvedimento amministrativo emesso nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi è devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/12398_12398.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-12-3-2008-n-6534/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 12/3/2008 n.6534</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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