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	<title>6520 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6520 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6520</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6520/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6520/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6520/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6520</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. &#8211; F. Musilli Est. D., M., A. ed A. Bacci (Avv. F.M. Pozzi) contro il Comune di Firenze (Avv.ti M. Selvaggi ed A. Minucci) è consentito modificare, sostituire o rinunciare, anche solo parzialmente, alla richiesta di sanatoria, con ogni conseguenza anche in ordine al pagamento dell&#8217;oblazione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6520/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6520</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6520/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6520</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. &#8211; F. Musilli Est.<br /> D., M., A. ed A. Bacci (Avv. F.M. Pozzi) contro il Comune di Firenze (Avv.ti M. Selvaggi ed A. Minucci)</span></p>
<hr />
<p>è consentito modificare, sostituire o rinunciare, anche solo parzialmente, alla richiesta di sanatoria, con ogni conseguenza anche in ordine al pagamento dell&#8217;oblazione e degli oneri concessori, fintanto che non è intervenuta una pronuncia dell&#8217;Amministrazione sull&#8217;istanza di condono</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi e condono – Modifica sostituzione o rinuncia anche solo parziale all’istanza di condono – È consentita fino a quando l’Amministrazione non si è pronunciata sulla domanda</span></span></span></p>
<hr />
<p>Fino a quando l’Amministrazione non si è pronunciata sulla domanda di condono, il richiedente può legittimamente modificare, sostituire o rinunciare, anche solo parzialmente, alla richiesta di sanatoria, con ogni conseguenza anche in ordine al pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori, non ostandovi nell’ordinamento una norma impeditiva di tale potere</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA	&#8211; III SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2824/2001 proposto da</p>
<p><b>BACCI Demo, BACCI Mario, BACCI Alvaro, BACCI Alfredo</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Massimo Pozzi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, Lungarno A. Vespucci n. 20;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>COMUNE DI FIRENZE</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Selvaggi ed Annalisa Minucci ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Avvocatura in Firenze, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria;</p>
<p>PER   L&#8217;ANNULLAMENTO<BR><br />
&#8211; del provvedimento prot. n. 39867/2001 del 25 ottobre 2001 con il quale il Direttore dell’Ufficio Condono Edilizio del Comune di Firenze ha ritenuto che “non è possibile né la rinuncia totale né la rinuncia parziale” alla domanda di condono e ha contestu<br />
&#8211; nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare delle Determinazioni DV n. 01/1738 e n. 01/1739 entrambe del 14/02/2001,</p>
<p>e per la<br />
DECLARATORIA<BR><br />
che nulla devono i ricorrenti al Comune di Firenze in ordine alla domanda di condono rinunciato e/o comunque, in via subordinata, per l’accertamento della misura degli oneri concessori e dell’oblazione. </p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 17 giugno 2004 &#8211; relatore il Consigliere Filippo MUSILLI -, gli avv.ti E. Degl&#8217;Innocenti delegata da F. M. Pozzi e A. Minucci;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I sigg. Bacci, proprietari di un complesso immobiliare sito in Firenze, via Bugiardini nn. 15-21, hanno presentato in data 30.4.1986 istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 31 della legge 28.2.1985 n. 47 (allegando 9 modd. 47/85 D) avendo posto in essere, durante la costruzione del fabbricato  posto in Firenze, via Pisana nn.cc. 745-753 angolo via Bugiardini nn.cc. 1-21, alcune difformità rispetto al progetto originario regolarmente autorizzato dal Comune con licenza edilizia n. 1890/68 B. 797/68.<br />
Con determinazioni DV nn. 01/1738 e 01/1739 del 14.02.01 il Direttore dell’Ufficio Edilizio del Comune di Firenze ha chiesto, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria relativa alle opere realizzate, rispettivamente l’integrazione dell’oblazione a suo tempo versata per l’importo di £ 32.808.720 più £ 32.608.979 a titolo di interessi legali (importo totale £ 65.417.700) e il versamento dei contributi di concessione (oneri di urbanizzazione)  per l’importo complessivo di £ 128.842.000, di cui £ 25.612.840 per gli abusi di cui ai Modd. da D1 a D8, e £ 103.229.160 per le opere evidenziate nel  Mod. D 9.<br />
A seguito di tali determinazioni i sigg. Bacci hanno presentato un “atto di rinuncia parziale a condono edilizio” relativo all’abuso contenuto nel Mod. D 9, riguardante  la traslazione del muro a retta di sostegno del terreno di proprietà Bacci che delimita, tra l’altro, l’accesso alle autorimesse ubicate nel piano seminterrato dell’immobile in questione.<br />
Con il provvedimento n. 39867/2001 del 25.10.2001 il Comune di Firenze ha respinto la domanda di rinuncia confermando le somme già richieste con le Determinazioni di cui sopra, assegnando il termine di 60 gg. per il pagamento delle somme stesse senza incorrere nelle maggiorazioni di legge e negli eventuali successivi provvedimenti per la riscossione coattiva.<br />
Ritenendo i provvedimenti in epigrafe illegittimi i sigg. Bacci li impugnano per i seguenti motivi.<br />
1) Validità ed efficacia dell’atto di rinuncia parziale a condono edilizio. Violazione e/o  falsa applicazione della L. 47/85. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore dei presupposti. Eccesso di potere per illogicità manifesta anche della motivazione.<br />
Si sostiene l’erroneità delle decisioni del Comune di Firenze in merito alla non accoglibilità della rinuncia, sia parziale che totale, ad una domanda di condono edilizio; tanto più, soggiungono i ricorrenti che non è stato ancora rilasciato il titolo concessorio.<br />
2) Intervenuta prescrizione del diritto a percepire il conguaglio dell’oblazione e degli oneri concessori. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 L. 47/85.<br />
Si assume che essendo stata la prima richiesta di pagamento da parte del Comune (14.02.01) avanzata a quasi 15 anni dalla domanda di condono, per i relativi oneri si è ormai inverata la prescrizione, (sia quella triennale per quanto attiene all’integrazione dell’oblazione, sia quella decennale relativamente agli oneri concessori).<br />
3) Errata ed illegittima determinazione dell’oblazione e degli oneri concessori. Violazione e/o falsa applicazione della L. 47/85.<br />
Si obietta in merito alla quantificazione delle voci sopraindicate:<br />
a) il calcolo deriva da una “prassi” applicata dal Comune all’epoca della realizzazione dell’edificio; comunque non risulta comprensibile sia il calcolo della volumetria (non si sarebbe verificato un aumento del carico urbanistico),sia la normativa che l’Amministrazione ha inteso applicare;<br />
b) la normativa applicabile nella fattispecie (si cita giurisprudenza) dovrebbe essere quella vigente all’atto del rilascio della concessione in sanatoria.<br />
I ricorrenti, in data 8.02.2002, depositano un “ulteriore motivo di ricorso” così esplicitato:<br />
4) Erronea determinazione degli interessi calcolati sull’oblazione.<br />
Si rileva l’erronea determinazione dell’importo da versare a titolo di interessi stante che il calcolo è stato effettuato con riferimento alla data di presentazione della domanda di condono mentre i presupposti della pretesa creditoria si sono inverati solo con la determinazione definitiva dell’oblazione dovuta, avvenuta solamente con la nota comunale del 25 giugno 1998 prot. n. 5891 e da tale data dovrebbe effettuarsi il calcolo per gli interessi di mora sul conguaglio dell’oblazione.<br />
Preliminarmente il resistente Comune di Firenze eccepisce l’ inammissibilità del ricorso  per carenza di interesse. Eccepisce inoltre la tardività rispetto alle due Determinazioni del 14.2.2001. Nel merito contesta la fondatezza delle censure proposte e conclude per il rigetto del ricorso, spese e competenze giudiziali rifuse.<br />
Questo T.A.R. con Ordinanza interlocutoria n. 3387/2002 ha disposto l’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione attraverso una verificazione da effettuarsi in contraddittorio tra le parti, cui è stato dato adempimento con la relazione &#8211; a firma del dott. ing. Leonardo Benincasi &#8211; del 5.2.2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Va premesso che il ricorso in esame, ancorché affidato al modello impugnatorio, si sostanzia e si identifica esclusivamente nella domanda intesa ad ottenere una pronuncia accertativa sulla integrazione pecuniaria pretesa dal Comune, sia a titolo di contributi concessori, sia a titolo di oblazione e relativi interessi, relativamente all’ intervento abusivo (per ogni altro aspetto sanato e sul quale non incide alcuna questione controversa) contenuto nel mod. D/9, specificato in fatto.<br />
Con il profilo di carenza di interesse menzionato in narrativa si eccepisce in primo luogo che la legge sul condono edilizio non contempla la rinuncia (parziale o totale) alla domanda di condono.<br />
L’assunto non appare condivisibile (oltre che in applicazione del principio generale in base al quale gli atti propulsivi posti in essere dal soggetto privato nella fase preparatoria del procedimento amministrativo possono essere modificati e ritirati dall’interessato fino al momento in cui non sia intervenuto il provvedimento terminale della fattispecie provvedimentale), alla stregua della giurisprudenza in materia secondo cui fino a quando l’Amministrazione non si è pronunciata sulla domanda di condono, il richiedente può legittimamente modificare, sostituire o anche rinunciare alla richiesta di sanatoria, non ostandovi nell’ordinamento una norma impeditiva di tale potere (vd. T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 19 giugno 1997, n. 480; ed in termini sostanzialmente equivalenti, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 18.12.1987, n. 490). Ed invero, l’espressa previsione &#8211; nelle suddette pronunce &#8211; della facoltà da parte dell’interessato, di modificare (o sostituire) l’istanza originariamente presentata, in assenza di decisione amministrativa sulla prima, rende palese la legittimità anche di una rinuncia parziale.<br />
Al riguardo va evidenziato come non sia controverso in causa che la parziale rinuncia di cui trattasi sia stata formulata e comunicata al Comune anteriormente all’adozione del richiesto provvedimento concessorio.<br />
Inoltre, nel caso di cui si discute, non ricorre nemmeno la fattispecie dell’ “unicum funzionale” che potrebbe risultare concretamente ostativo alla predetta rinuncia parziale. Ciò si deduce chiaramente dalla relazione dell’ ing. Benincasi – contenente le verificazioni richieste con l’ordinanza interlocutoria citata in fatto – laddove lo stesso, dopo una premessa esposta problematicamente (“[è] più difficile individuare un concreto legame fra…”), conclude affermando che “…non si ravvisa un preciso rapporto strumentale (nel senso tecnico) tra le due tipologie di opere abusive” che consistono in: 1) opere interne al piano seminterrato; 2) opere eseguite all’esterno del fabbricato.<br />
Da quanto precede si deve necessariamente concludere nel senso della legittimità della rinuncia parziale sopra riferita. Conseguentemente non sussiste il profilo di carenza di interesse eccepito  dal Comune resistente. Va respinta altresì l’eccezione di tardività, stante la natura ricognitiva e contabile &#8211; e non già autoritativa e provvedimentale &#8211; degli atti di imposizione e liquidazione dell’oblazione per condono edilizio, nonché del contributo di concessione. <br />
Si può pertanto passare  all’esame del ricorso nel merito.<br />
Da quanto fin qui esposto in ordine alla eccezione di inammissibilità dell’impugnazione consegue – specularmene – la fondatezza del primo motivo di gravame, stante che, come già precisato, non essendo ancora concluso il procedimento relativo al condono edilizio richiesto dai ricorrenti, gli stessi ben potevano rinunciare alla domanda presentata.<br />
Dall’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento dei motivi secondo e terzo, nonché del quarto (quest’ultimo notificato al Comune in data 3 gennaio 2002) considerato, come già in precedenza esposto, che il thema decidendum coinvolge esclusivamente aspetti patrimoniali comprensivi anche di quanto richiesto per la corresponsione della somma dovuta per il condono nei limiti del proposto thema decidendum, a sua volta correlato esclusivamente alla parte della pretesa del Comune che concerne la porzione dell’abuso alla cui sanatoria il ricorrente ha rinunciato. Ne segue altresì l’irrilevanza ai fini del decidere della domanda formulata in via subordinata nelle conclusioni del ricorso e diretta ad ottenere una riduzione di quanto preteso dal Comune.<br />
Conclusivamente il ricorso in esame va accolto, e per l’effetto va accertata la non debenza di quanto preteso dal Comune di Firenze a titolo di conguaglio in parte qua.<br />
Le spese di giudizio possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l&#8217;effetto accerta la non debenza di quanto preteso dal Comune a titolo di conguaglio per oneri concessori ed ablatori.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 17 giugno 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Eugenio LAZZERI                                       &#8211; Presidente<br />
Dott. Saverio ROMANO                                       &#8211; Consigliere<br />
Dott. Filippo MUSILLI                                          &#8211; Consigliere est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6520/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6520</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/9/2004 n.6520</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-20-9-2004-n-6520/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-20-9-2004-n-6520/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-20-9-2004-n-6520/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/9/2004 n.6520</a></p>
<p>Pres. Antonio Cavallari; Est. Luigi Viola Ric. Menna Adele (Avv. G. Macchitella) c. Comune di Ostuni (n. c.) &#8211; Pres. Cavallari, Est.Viola sulla possibilità di riconoscere a fini retributivi lo svolgimento effettivo di mansioni superiori in presenza di una triplice e concomitante circostanza 1. Pubblico impiego &#8211; Mansioni e funzioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-20-9-2004-n-6520/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/9/2004 n.6520</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-20-9-2004-n-6520/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/9/2004 n.6520</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Antonio Cavallari; Est. Luigi Viola<br />  Ric. Menna Adele (Avv. G. Macchitella) c. Comune di Ostuni (n. c.) &#8211; Pres. Cavallari, Est.Viola</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di riconoscere a fini retributivi lo svolgimento effettivo di mansioni superiori in presenza di una triplice e concomitante circostanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Pubblico impiego &#8211; Mansioni e funzioni &#8211; Svolgimento di mansioni superiori – Diritto alle differenze retributive &#8211; Spettano solo in presenza di un’espressa disposizione normativa. 																																																																																												</p>
<p>2.	Pubblico impiego – Mansioni e funzioni – Svolgimento di mansioni superiori – Diritto alle differenze retributive – Presupposti &#8211; Vacanza del posto in organico, effettivo esercizio delle mansioni superiori, esistenza di un formale provvedimento di attribuzione dell’incarico – Insussistenza per incompetenza dell’organo conferente.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Lo svolgimento di mansioni superiori nell&#8217;ambito del pubblico impiego, ancorché assegnate con atto formale, non comporta alcun diritto, neppure per differenze retributive, salvo che sia contemplato in espresse previsioni normative. 																																																																																												</p>
<p>2.	La possibilità di riconoscere a fini retributivi lo svolgimento effettivo di mansioni superiori è soggetta alla triplice e concomitante circostanza dell’esistenza e della disponibilità di un posto vacante nella pianta organica, di livello corrispondente alle mansioni di fatto espletate, di un effettivo esercizio (in misura prevalente rispetto alla prestazione lavorativa) e per un periodo di tempo apprezzabile delle mansioni superiori e di un formale provvedimento di attribuzione dell’incarico, proveniente dall’organo competente a disporre la copertura del posto. Nel caso di specie le condizioni sovraindicate non ricorrono; in particolare l’attribuzione di mansioni superiori non è stata effettuata dall’organo competente a disporre la copertura del posto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla possibilità di riconoscere a fini retributivi lo svolgimento effettivo di mansioni superiori in presenza di una triplice e concomitante circostanza</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia<br />II Sezione di Lecce</b></p>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Dott.	Antonio	Cavallari	Presidente;<br />
Dott.	Luigi	Viola	Componente relatore,<br />
Dott.	Pasquale Mastrantuono                                                  Componente,																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2230/1999 proposto<br />
dalla <b>Sig.ra Adele Menna</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Macchitella, come da mandato a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Lecce, via Mazzini presso lo studio dell’Avv. A. Maddalo</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Ostuni</b>, in persona del Sindaco in carica pro tempore, non costituito in giudizio</p>
<p>per la condanna<br />
dell’Amministrazione intimata a corrispondere tutte le somme dovute a titolo di differenze retributive derivanti dalla svolgimento di mansioni superiori da parte della ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del  14 luglio 2004 la relazione del Consigliere Dott. Luigi Viola;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La ricorrente è dipendente di ruolo dell’Amministrazione comunale di Taranto, inquadrata nella III qualifica funzionale, profilo di “aiuto cuoca-inserviente refezione scolastica”.<br />
Avendo svolto, a suo dire, mansioni superiori, con il presente ricorso chiede che l’esercizio di tali mansioni gli sia riconosciuto ai fini economici, con la maggiorazione discendente dagli interessi e dalla rivalutazione monetaria sulle differenze retributive dovute.<br />
A base del ricorso pone unica censura di violazione dell’art. 36 della Cost., dei principi generali in materia di pubblico impiego e degli artt. 2103 e 2126 del cod. civ.<br />
All&#8217;udienza del 14 luglio 2004 il ricorso passava quindi in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso, tendente ad ottenere il riconoscimento, in via giurisdizionale, della spettanza del compenso correlato alle mansioni di fatto espletate, dev’essere respinto.<br />
La questione è stata di recente affrontata dal Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto che l&#8217;esercizio di mansioni superiori da parte di personale dipendente della p.a., ancorché con attribuzione per atto formale, non comporti alcun diritto, neppure per differenze retributive, salvo che ciò sia contemplato in espresse previsioni normative. <br />
In particolare, il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento delle funzioni superiori da parte dei pubblici dipendenti andrebbe riconosciuto con carattere di generalità a decorrere dall&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo 29 ottobre 1998 n. 387, che, con l&#8217;art. 15, ha reso operativa la disciplina di cui all&#8217;art. 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (in relazione quindi ad un periodo successivo a quello in cui l’istante sostiene di aver effettuati compiti propri del livello più elevato) (Cons. Stato, Ad. plen., 18 novembre 1999, n. 22; 28 gennaio 2000, n. 10; 23 febbraio 2000, n. 11, seguite, fra le tante, da Cons. Stato, IV sez., 24 febbraio 2000 n. 972; V sez., 17 gennaio 2000 n. 286; 22 febbraio 2000 n. 915; 23 marzo 2000 n. 1583; 27 marzo 2000 n. 1754; 23 gennaio 2001 n. 195; VI sez., 22 agosto 2000 n. 4546; 22 gennaio 2001 n. 177; 2 febbraio 2001 n. 426; 4 dicembre 2001 n. 6064; CGAS, 6 novembre 2000 n. 424; 20 dicembre 2000 n. 504; 4 ottobre 2001 n. 532).<br />
Tale orientamento è stato sottoposto al vaglio della Corte costituzionale da questo TAR (ordinanze n. 133, 134 e 135, pubblicate nella G.U. –I serie speciale – 28 febbraio 2001 n. 9), nonché  dal TAR  Liguria (ordinanza n. 710, pubblicata nella G.U. –I serie speciale &#8211; 3 ottobre 2001 n. 38).<br />
Il Giudice delle leggi, con ordinanze 5-6 novembre 2001 n. 349 e 10 aprile 2002, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione (relativa alla denunciata illegittimità dell’art. 33 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3, norma che, nell’operazione ermeneutica dell’Adunanza plenaria, costituisce espressa preclusione alla retribuibilità delle mansioni superiori alla qualifica di formale inquadramento), affermando, anche attraverso il rinvio alle ordinanze 14 ottobre 1996 n. 347 e 11 luglio 1996 n. 289, &#8220;che la disciplina dell&#8217;art. 33 del D.P.R. n. 3 del 1957 si riferisce &#8220;alla situazione fisiologica degli uffici&#8221;, cioè alla situazione normale nella quale le mansioni svolte dall&#8217;impiegato coincidono con la sua qualifica funzionale, sicché nel caso eccezionale di adibizione temporanea del dipendente a mansioni superiori, corrispondenti a un posto vacante, non si può argomentare a contrario una preclusione all&#8217;adeguamento del trattamento economico secondo i princìpi ripetutamente enunciati da questa Corte in conformità dell&#8217;art. 36 Cost. e dell&#8217;art. 2126 cod. civ.&#8221;.<br />
Tali pronunce quindi impongono una riflessione circa la necessità d’individuare queste ipotesi eccezionali in cui la spettanza al lavoratore del trattamento retributivo corrispondente alle funzioni di fatto espletate (che <<è un precetto dell'art. 36 Cost., la cui applicabilità all'impiego pubblico non può essere messa in discussione>>; Corte cost., 22 marzo 1995 n. 101) sia da riconoscere, appunto perché conseguenza del corretto esercizio del potere organizzativo di trasferire temporaneamente un dipendente a mansioni superiori per esigenze straordinarie di servizio, in quanto utilizzato quale <<mezzo indispensabile per assicurare il buon andamento dell'amministrazione>> (ancora  Corte cost., n. 101/1995).<br />
Tale riconoscimento risulta perciò condizionato all’effettivo vantaggio che l’amministrazione trae dall’espletamento delle mansioni superiori, sicché esso non contrasta in alcun modo con i precetti di cui all’art. 97 e 98 Cost.; anzi il diniego di qualsiasi attribuzione economica all’attività lavorativa prestata nell’espletamento di compiti non compreso nel livello d’inquadramento verrebbe a configurare un indebito arricchimento dell’amministrazione di appartenenza (Corte cost., 9 febbraio 1989 n. 57).<br />
La consapevolezza dell’impossibilità di applicare in modo generalizzato e indiscriminato l’art. 36 Cost. al rapporto di lavoro nel settore pubblico (che, a norma dell’art. 98, primo comma, Cost., si sottrae alla pura logica del rapporto di scambio-  Corte cost., 18 maggio 1992 n. 236) è stata d’altronde sempre presente nelle pronunce del Giudice delle leggi e del Giudice amministrativo.<br />
La giurisprudenza aveva individuato, nel vigore del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, sicuri criteri interpretativi e applicativi, attraverso i quali era possibile individuare i casi eccezionali di rilevanza economica della prestazione di fatto nel pubblico impiego, identificabili in quelle adibizioni per le quali era evidente il vantaggio per l’amministrazione nel perseguimento del pubblico interesse.<br />
Veniva richiesta cioè la presenza di alcuni elementi nella fattispecie significativi per tale individuazione:</p>
<p>1)	la vacanza del posto in organico di livello corrispondente alle mansioni di fatto, che rappresenta la dimostrazione e il parametro oggettivo della rispondenza delle espletate funzioni alle esigenze organizzative dell’Ente, quest’ultime attestabili solo dalla pianta organica che le rispecchia, in mancanza di un potere organizzativo e gestionale pari a quello del datore di lavoro privato, relativamente alla decisione di assumere personale e al jus variandi della prestazione dovuta dal dipendente, come riconfermato dall’art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, ora art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (TAR Puglia, Lecce, II sez., 2 giugno 1997 n. 356); 																																																																																												</p>
<p>2)	l’effettivo esercizio (in misura prevalente rispetto alla prestazione lavorativa), per un periodo di tempo apprezzabile, delle mansioni della qualifica superiore;																																																																																												</p>
<p>3)	l’avvenuto conferimento delle stesse attraverso un incarico formale, emanato cioè dall’organo competente a disporre la copertura del posto (Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 1997, n. 1219; Cons. giust. amm. sic., 13 ottobre 1998, n. 604; Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 1999, n. 1447; I dicembre 1999, n. 2039; 20 ottobre 2000, n. 5610); solo attraverso l’incarico formale da parte dell’organo competente a disporre la copertura del posto si perviene, infatti, all’acclaramento definitivo di quell’indispensabilità dell’attribuzione dei compiti di livello superiore al dipendente (e, quindi, dell’effettiva utilità della prestazione per l’amministrazione pubblica) che costituisce il nucleo essenziale dell’istituto.<br />	<br />
Da tale ultimo elemento, può tuttavia prescindersi in caso di sostituzione del primario (data l’indifettibilità dell’organo di vertice), ex art. 29 del DPR 20 dicembre 1979 n. 761 e art. 7 del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128 (Cons. Stato, sez. V, 14 settembre 1999, n. 1075; 7 febbraio 2000 n. 668; 20 ottobre 2000, n. 5610).<br />
I canoni ermeneutici sopra ricordati, peraltro, hanno ispirato la formulazione dell’art. 56 del decreto legislativo n. 29/1993 (ora art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001), perché evidentemente reputati la sintesi dell’operazione di adattamento delle esigenze costituzionali di cui all’art. 97 e 98 Cost. e del precetto della giusta retribuzione corrispondente alla prestazione resa, espresso dall’art. 36 Cost. e dall’art. 2103 del cod. civ.; essi, come tali, devono essere applicati per la soluzione della questione controversa, in conformità a quanto affermato dalla Corte costituzionale.<br />
Nella vicenda in esame le condizioni sovraindicate non ricorrono, come è evincibile dalla stessa prospettazione della parte ricorrente e dalla relativa documentazione; in particolare, deve rilevarsi come l’attribuzione delle mansioni superiori (vari ordini di servizio del Sindaco e del Segretario Generale del Comune di Ostuni) non sia stata effettuata dall’organo (la Giunta comunale – sul punto TAR Lecce 2^ sez. 15 settembre 2004 n 6419) che, all’epoca dell’emanazione dell’atto, era da ritenersi competente a disporre la copertura del posto (e quindi anche a disporre l’esercizio temporaneo di mansioni superiori).<br />
Il ricorso è dunque da rigettare.<br />Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, II Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa lo rigetta, come da motivazione. <br />
Nulla sulle spese.</p>
<p>Così deciso in Lecce, in camera di consiglio il 14 luglio 2004.</p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente <br />
Luigi Viola &#8211; Estensore.</p>
<p>Pubblicata il 20 settembre 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-20-9-2004-n-6520/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/9/2004 n.6520</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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