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	<title>6510 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6510 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/12/2014 n.6510</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-12-2014-n-6510/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-12-2014-n-6510/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-12-2014-n-6510/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/12/2014 n.6510</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Russo Gennaro Mona (Avv. Luigi Adinolfi) c. Comune di San Nicola La Strada (Avv. Andrea Abbamonte) nei confronti di Luca Paradiso (n.c.) 1. Giustizia amministrativa – Ricorso – Legittimazione a ricorrere del consigliere comunale avverso l’amministrazione di appartenenza – Presupposto – Incidenza sullo ius ad officium. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-12-2014-n-6510/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/12/2014 n.6510</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-12-2014-n-6510/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/12/2014 n.6510</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Russo<br /> Gennaro Mona (Avv. Luigi Adinolfi) c. Comune di San Nicola La Strada (Avv. Andrea Abbamonte) nei confronti di Luca Paradiso (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso – Legittimazione a ricorrere del consigliere comunale avverso l’amministrazione di appartenenza – Presupposto – Incidenza sullo ius ad officium.  </p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Ricorso – Legittimazione a ricorrere del consigliere comunale avverso l’amministrazione di appartenenza – Non sussiste – Eccezioni. </p>
<p>3. Comuni e Province – Approvazione dello schema di bilancio di previsione – Trasmissione ai consiglieri del parere di regolarità dell’organo di revisione – Termine previsto dal regolamento di contabilità &#8211; Ricorso – Violazione dell’art. 174 T.U.E.L. e del Regolamento di contabilità – Non sussiste nel caso in cui oltre il termine sia stata comunicata una mera nota di chiarimenti.</p>
<p>4. Comuni e Province – Approvazione dello schema di bilancio di previsione – Ricorso – Errata indicazione di atti presupposti nel preambolo – Infondatezza – Sussiste – Ragioni – Evidenza dell’errore materiale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  I consiglieri comunali, in quanto tali, non sono di regola legittimati ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive. L’impugnativa di singoli consiglieri può ipotizzarsi soltanto allorchè vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma o di sostanza nell’adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in una automatica lesione dello ius ad officium. (1)</p>
<p>2. Sussiste la legittimazione al ricorso dei consiglieri comunali contro l’Amministrazione di appartenenza solo quando i vizi dedotti attengono ai seguenti profili: a) erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare; b) violazione dell’ordine del giorno; c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito.</p>
<p>3. Il ricorso con cui un consigliere comunale contesti la violazione dell’art. 174 T.U.E.L. lamentando di aver ricevuto il parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio oltre i termini previsti dal Regolamento di contabilità deve ritenersi infondato laddove il parere di regolarità sia stato messo a disposizione dei consiglieri nei termini previsti dal regolamento e l’evocato atto violativo dei termini costituisca una mera nota di chiarimenti su altri provvedimenti dell’organo giuntale. </p>
<p>4.Deve ritenersi infondato il ricorso con cui si contesti la legittimità del provvedimento di approvazione dello schema di bilancio di previsione in ragione del fatto che tale provvedimento reca nel preambolo il richiamo a una deliberazione precedentemente revocata, laddove tale dicitura si concretizzi in un mero errore materiale, percepibile ictu oculi, ed inidoneo ad incidere sulla comprensione del contenuto e dei presupposti fattuali e giuridici dell’atto impugnato, e come tale irrilevante. (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2/10/2012, n. 5184; Cons. Stato, Sez. V, 15/12/2005 n. 7122; Cons. Stato, Sez. Vi, 17/2/2014 n. 593.<br />
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11/7/2014 n. 3572.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 317 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Gennaro Mona, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via del Parco Margherita 34, presso l’avv. Stefano Caserta; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di San Nicola la Strada, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via Melisurgo, 4; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Luca Paradiso, non costituito; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; della delibera del consiglio comunale di San Nicola La Strada n. 57 del 16.12.2013 di approvazione dello schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2013, della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015, nonché dei relativi allegati;<br />
&#8211; della delibera dello stesso organo n. 12 del 30.4.2013, avente ad oggetto l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2013;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di San Nicola la Strada;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 novembre 2014 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato in data 15 gennaio 2014 e depositato il giorno 22 seguente, il sig. Gennaro Mona, premesso di essere consigliere comunale di minoranza del Comune di San Nicola la Strada, ha impugnato la delibera n. 57 del 16.12.2013, coi relativi allegati, con cui lo stesso Consiglio comunale ha approvato lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015. Assumendo di essere stato leso nelle prerogative correlate all’ufficio pubblico di cui è titolare, il ricorrente ha formulato sette motivi di diritto, così rubricati:<br />
1-2) violazione art. 28 Regolamento di contabilità (delibera Consiglio comunale n. 55/1997) e art. 174 T.U.E.L. n. 267/2000;<br />
3-4) eccesso di potere per falso presupposto;<br />
5) violazione art. 52, comma 2, D. Lgs. n. 446/1997; violazione artt. 5 e 27 Regolamento IMU (delibera Consiglio comunale n. 26/2012);<br />
6) violazione di tutte le disposizioni in tema di allegati obbligatori al bilancio – violazione art. 52, comma 2, D. Lgs. n. 446/1997;<br />
7) violazione art. 128 D. Lgs. n. 163/2006 e art. 10 D.M. 21.6.2000.<br />
Con un primo atto per motivi aggiunti, notificato il 10 febbraio 2014 e depositato il 12 seguente, premesso che il Consiglio comunale di San Nicola la Strada, con delibera n. 2 del 31.1.2014, ha annullato in autotutela le delibere n. 51 e 52 del 2013, con le quali erano state approvate le aliquote IMU e IRPEF 2013, l’instante ha proposto un’ulteriore censura, così formulata: violazione di tutti i principi in tema di contabilità – violazione e falsa applicazione art. 151 T.U.E.L. n. 267/2000 – nullità del bilancio ex art. 21 septies L. n. 241/1990.<br />
Nel costituirsi in giudizio, l’intimata amministrazione comunale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’azione, per carenza di legittimazione ad agire, e comunque la sua parziale improcedibilità in relazione al ritiro in autotutela delle suindicate delibere n. 51 e 52 del 2013.<br />
Nel merito l’ente resistente ha chiesto la reiezione del ricorso per l’infondatezza delle censure.<br />
Con un secondo atto per motivi aggiunti, notificato il 20 giugno 2014 e depositato il successivo 2 luglio, il ricorrente ha esteso la domanda di annullamento, per illegittimità derivata, alla delibera n. 12 del 30.4.2013, con cui il Consiglio comunale di San Nicola la Strada ha approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2013.<br />
Le parti hanno depositato memorie difensive e documenti a sostegno delle rispettive richieste.<br />
Alla pubblica udienza del 5 novembre 2014, sentiti i difensori delle parti presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. In via preliminare, va affrontata la questione, sollevata dall’amministrazione resistente, circa la legittimazione dell’odierno ricorrente, che agisce nella veste di consigliere comunale di minoranza, ad impugnare la delibera n. 57 del 16.12.2013, coi relativi allegati, con cui il Consiglio comunale di San Nicola la Strada ha approvato lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015.<br />
Al riguardo, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, secondo cui i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono di regola legittimati ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive. L’impugnativa di singoli consiglieri può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma o di sostanza nell’adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in una automatica lesione dello <i>ius ad officium</i> (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sezione IV, 2 ottobre 2012, n. 5184; sezione V, 15 dicembre 2005 n. 7122; sezione VI, 17 febbraio 2014, n. 593). In particolare, si ritiene che vi sia legittimazione al ricorso solo quando i vizi dedotti attengano ai seguenti profili: a) erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare; b) violazione dell’ordine del giorno, c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito.<br />
In definitiva, la legittimazione dei consiglieri comunali all’impugnazione delle deliberazioni dell’organismo collegiale del quale fanno parte è ravvisabile soltanto ove le stesse investano direttamente la sfera giuridica del ricorrente, negandogli l’esercizio delle prerogative correlate all’ufficio pubblico di cui sia titolare.<br />
Alla stregua dei suindicati principi, nel caso di specie non può reputarsi che l’intero ricorso in trattazione sia inammissibile, atteso che, come si dirà oltre, con alcuni motivi, a cominciare dai primi due, l’instante lamenta la lesione delle prerogative del suo ufficio, con doglianze riferibili alle ipotesi sopra indicate alle lettere c) e d), che pertanto possono trovare ingresso nel presente giudizio.<br />
2. Sempre in via pregiudiziale, la domanda va dichiarata improcedibile nella parte in cui era stata originariamente estesa anche a due atti presupposti, le delibere consiliari n. 51 e 52 del 2013 recanti approvazione delle aliquote IMU e IRPEF 2013, atteso che, nelle more del giudizio, tali provvedimenti sono stati annullati in autotutela dallo stesso Consiglio comunale di San Nicola la Strada con delibera n. 2 del 31.1.2014.<br />
3. Coi primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per l’unitarietà della prospettazione, il ricorrente lamenta che il definitivo parere dei revisori dei conti sarebbe stato reso in data 13.12.2013 e trasmesso ai consiglieri comunali, unitamente al parere del responsabile dell’Area finanziaria, solo il 16 seguente, a poche ore dalla seduta consiliare anziché venti giorni prima, in violazione dell’art. 28 regolamento di contabilità e dell’art. 174 T.U.E.L. n. 267/2000, talchè egli non sarebbe stato posto in condizione di esercitare consapevolmente il proprio <i>munus</i> e di presentare emendamenti al bilancio, essendo stato violato anche il termine di cinque giorni previsto dall’art. 24, comma 2, del già citato regolamento.<br />
Le censure sono infondate.<br />
Dalla documentazione versata in giudizio emerge, infatti, che il parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio (che consta di 43 pagine) di cui all’art. 174 T.U.E.L. è stato reso il 12.11.2013 e messo a disposizione dei consiglieri comunali in pari data nel rispetto dei tempi previsti dal regolamento comunale di contabilità. Invero, l’evocato atto del 13.12.2013 (che consta di 3 pagine) è una mera nota di chiarimenti su un quesito posto dal Presidente del Consiglio comunale – circa la revoca in autotutela (delibera n. 91 del 5.12.2013) da parte della Giunta comunale di precedente delibera (n. 84 del 31.10.2013) con cui era stata approvata, in difetto di validazione dell’UTE, la tabella contenente i valori minimi dei terreni edificabili ai fini della base imponibile dell’IMU – che non è pertanto tale da far riaprire i termini sopra indicati.<br />
4. Con il terzo motivo, si assume l’illegittimità del gravato provvedimento in quanto lo stesso reca nel preambolo il richiamo<i> alla deliberazione </i>n. 84 del 31.10.2013, atto a quel tempo già revocato (come si è detto sopra, con delibera di G.C. del 5.12.2013).<br />
Trattasi, infatti, di un mero errore materiale, percepibile <i>ictu oculi</i>, inidoneo ad incidere sulla comprensione del contenuto e dei presupposti fattuali e giuridici dell’atto impugnato e come tale<br />
irrilevante (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2014, n. 3572), atteso che la revoca della citata delibera a quel tempo era già stata pubblicata all’albo pretorio (lo stesso giorno 5.12.2013).<br />
5. Nella restante parte il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è inammissibile alla stregua di quanto rilevato <i>in limine litis</i> sulla legittimazione attiva del consigliere comunale, venendo in rilievo censure tese ad introdurre contestazioni estranee al tema dello <i>ius ad officium</i> e della lesione delle prerogative riconosciute ai consiglieri.<br />
6. La peculiarità della controversia giustifica, peraltro, l’equa compensazione delle spese di giudizio, fatto salvo il contributo unificato, che resta a carico della parte soccombente.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5 novembre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore<br />
Antonio Andolfi, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/12/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-12-2014-n-6510/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/12/2014 n.6510</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2005 n.6510</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-19-5-2005-n-6510/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-19-5-2005-n-6510/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-19-5-2005-n-6510/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2005 n.6510</a></p>
<p>Pres. Onorato, Est. Severini Martino Nacca, Antonio Belfiore + altri (Avv. B. Belfiore) c. Ministero dell&#8217;Istruzione Universita’ e Ricerca (Avv. Distrettuale dello Stato) sulla giurisdizione ordinaria in caso di impugnazione di una graduatoria permanente per irregolarità di un corso considerato titolo valido Giurisdizione e competenza – Graduatorie permanenti – Impugnazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-19-5-2005-n-6510/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2005 n.6510</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-19-5-2005-n-6510/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2005 n.6510</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Onorato, Est. Severini<br /> Martino Nacca, Antonio Belfiore + altri (Avv. B. Belfiore) c. Ministero dell&#8217;Istruzione Universita’ e Ricerca (Avv. Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione ordinaria in caso di impugnazione di una graduatoria permanente per irregolarità di un corso considerato titolo valido</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Graduatorie permanenti – Impugnazione per irregolarità di un corso considerato titolo valido per l’inserimento in graduatoria – Giurisdizione ordinaria.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’impugnazione della graduatoria permanente che non miri a censurare vizi propri dell’attività amministrativa dell’organo che dette graduatorie ha predisposto, bensì è rivolta a contestare la legittimità dello svolgimento del corso, il cui titolo di studio sia stato considerato valido ai fini dell’inserimento negli speciali elenchi (nel caso di specie, di sostegno) rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
NAPOLI &#8211; SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO ONORATO 		Presidente<br />
#NOME?	Consigliere<br />
#NOME?		Referendario, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella pubblica udienza del 28 aprile 2005;<br />
Visto il ricorso n. 10446/2004, proposto da:</p>
<p><b>NACCA MARTINO,BELFIORE ANTONIO,COLONNA IDA,GILENTI ANTONIETTA,SCOLARO BERNARDO,SPERA EDOARDO,NOVI TIZIANA,MATTIELLO SALVATORE,MEDIATORE TERESA,</b>rappresentati e difesi da:<br />
CARBONE BRUNOcon domicilio eletto in NapoliVIA S.TERESA AL MUSEO, 8presso<br />
CARBONE BRUNO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio eletto in Napoli<br />
VIA A. DIAZ, 11presso la sua Sede</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI</b>   non costituiti in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>GRANATA ANGELA,<br />
ZAMPROTTA ASSUNTA, DE PASCALE ANTONIETTA,  INTOCCIA CARLO,MARINIELLO GIUSEPPE, CARFORA RAFFAELE,  CASADEI RITA,  LIGUORI MARIA,<br />
ALTERANI LUIGI,<br />
MIGLIACCIO CARMELA,<br />
D’ANGELO PAOLA,<br />
BARBATO ROSALBA,<br />
TAMBURRINO GIUSEPPE,<br />
VIRGILIO NICOLINA,</b><br />
rappresentati e difesi da:<br />
PERLA FABRIZIOcon domicilio eletto in NapoliVIA SANTA BRIGIDA, 39pressoPERLA FABRIZIO</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>SOLOMBRINO ANTONIETTA</b>  non costituita in giudizio;<br />
e con l&#8217;intervento ad opponendum di<br />
<b>SPASIANO VINCENZA RITA,  DI GIORGIO TIZIANA,DE LUCIA MELANIA,  MARINO MARIA,NARDI MARIA GRAZIA,CHIRICO ELISABETTA,<br />
SCOTTI PAOLA,</b>rappresentati e difesi da:PERLA FABRIZIOcon domicilio eletto in NapoliVIA SANTA BRIGIDA, 39Presso<br />
PERLA FABRIZIO</p>
<p>per l’annullamento<br />
del decreto del Dirigente del C. S. A. di Napoli, prot. n. 12910 del 05/07/2004, recante, fra l’altro, la pubblicazione degli elenchi per l’insegnamento di sostegno AD00 (Secondarie di I grado), I fascia – Insegnamento a minorati psicofisici, della vista e dell’udito – e per le Aree AD02, AD03, AD04 (Secondaria di II° Grado), I e II fascia, elenchi nei quali erano inseriti alcuni docenti muniti del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, rilasciato dall’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, a seguito di corso (800 ore) bandito con decreto rettorale n. 497 del 7.11.2002;   </p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA <br />
CARFORA RAFFAELE LUIGI <br />
CASADEI RITA <br />
CHIRICO ELISABETTA <br />
DE LUCIA MELANIA <br />
DE PASCALE ANTONIETTA <br />
DI GIORGIO TIZIANA <br />
GRANATA ANGELA <br />
INTOCCIA CARLO <br />
MARINIELLO GIUSEPPE <br />
MARINO MARIA <br />
NARDI MARIA GRAZIA <br />
SCOTTI PAOLA <br />
SPASIANO VINCENZA RITA <br />
ZAMPROTTA ASSUNTA<br />
Visto l’atto d’intervento in giudizio di: <br />
 SPASIANO VINCENZA RITA  <br />
 DI GIORGIO TIZIANA <br />
DE LUCIA MELANIA   <br />
MARINO MARIA <br />
NARDI MARIA GRAZIA <br />
CHIRICO ELISABETTA<br />
SCOTTI PAOLA<br />
Udito il relatore Referendario Paolo Severini; <br />
Uditi altresì per le parti i difensori, come da verbale di udienza;<br />
Lette le memorie, depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese,<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue. </p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe, notificato il 22-23 luglio 2004 e depositato il successivo 31 agosto 2004, i ricorrenti, in possesso del titolo di specializzazione all’insegnamento di sostegno, rappresentavano di aver chiesto, nell’ambito dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali del personale docente per l’anno scolastico 2004/2005 (D. D. G. 21.04.2004), d’essere inseriti negli elenchi per l’insegnamento di sostegno nelle scuole secondarie di I e II grado; che, all’atto della pubblicazione degli elenchi, avvenuta con decreto del Dirigente del C. S. A. di Napoli del 5.07.2004, i medesimi avevano verificato la presenza, negli stessi, anche di loro colleghi in possesso di titolo di specializzazione all’insegnamento di sostegno, acquisito nell’aprile 2004 presso l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, a seguito del superamento di corsi, di 800 ore, non rispondenti, secondo loro, alla normativa di legge in materia, per essere stati, i medesimi corsi, articolati su due trimestri, anziché in due semestri, come stabilito dall’art. 1, co. 1, ed all. A, n. 1, del D. M. Istruzione del 20.02.2002. <br />
Affermavano, pertanto, che i docenti inseriti negli elenchi impugnati, perché in possesso dell’abilitazione rilasciata dall’Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli, non avevano titolo a permanervi, ed articolavano, avverso il decreto di pubblicazione degli stessi, le seguenti censure: <br />
Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 co. 1 e dell’all. A, n. 1, del D. M. Istruzione del 20.02.2002; eccesso di potere per carenza d’istruttoria, falsità del presupposto, disparità di trattamento e violazione dei principi di logica e buona amministrazione: nonostante che il bando di concorso dell’Istituto Suor Orsola Benincasa prevedesse l’articolazione del corso “in almeno due semestri”, lo stesso Istituto aveva iniziato la prima fase dei corsi, di 800 ore, il 10.09.2003 alle ore 15,00, mentre la seconda fase dei corsi era iniziata il 12.01.2004, e gli esami finali s’erano tenuti nel mese d’aprile 2004; sicché il corso finalizzato al conseguimento dell’abilitazione al sostegno s’era articolato in due moduli di tre mesi, in violazione sia del D. M. del 20.02.2002, sia dello stesso bando emanato dall’Istituto (decreto rettorale n. 497 del 7.11.2002).<br />
Addirittura, aggiungevano i ricorrenti, alcuni corsisti erano stati ammessi in data 16.01.2004, così acquisendo il titolo abilitante in circa tre mesi di corso.<br />
In definitiva, un corso svoltosi con tali modalità non poteva garantire un’idonea preparazione dei docenti ai compiti, implicati dall’attività di sostegno, e si risolveva in un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto a coloro che – come i ricorrenti – avevano seguito un corso della durata prescritta dalla normativa vigente in materia.<br />
In data 7.09.2004 si costituiva, con atto di forma, il Ministero intimato.<br />
 In data 5.10.2004 si costituivano i controinteressati Casadei, De Pascale, Mariniello, Zamprota, Canfora, Granata ed Intoccia, che eccepivano il difetto di giurisdizione del T.A.R., non essendo rivolta, l’impugnativa, a contestare l’esito di alcuna procedura concorsuale, trattandosi, al più, della modificazione di una preesistente graduatoria; nonché deducendo comunque l’inammissibilità del ricorso, essendo le censure rivolte unicamente contro l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, cui pure l’atto introduttivo del giudizio non era stato notificato; e, in ogni caso, controinteressati erano tutti coloro che avevano conseguito il titolo di specializzazione de quo, e non soltanto i destinatari della notifica del ricorso; altro profilo d’inammissibilità era, poi, rappresentato dal fatto che gli atti d’approvazione della graduatoria erano stati contestati unicamente in conseguenza delle presunte irregolarità nello svolgimento del corso di sostegno da parte del prefato Istituto, sicché essi sarebbero stati illegittimi non già per vizi propri, e neanche in via derivata rispetto ad altri atti, a loro volta assunti come illegittimi, bensì in conseguenza di un’illegittima “attività” presupposta; del resto, l’approvazione della graduatoria s’era limitata a registrare certificazioni e titoli, risultando così priva d’ogni connotato discrezionale.<br />
Inoltre, osservavano i controinteressati, i ricorrenti non avevano indicato da quale, o da quali, corsisti dell’Istituto Suor Orsola Benincasa essi sarebbero stati “superati” nella graduatoria in oggetto; altro profilo d’inammissibilità era rappresentato dal petitum del ricorso, volto ad ottenere il risultato sostanziale dell’invalidazione degli esiti del corso tenutosi presso lo stesso Istituto, laddove in materia la giurisdizione del T.A.R. era solo di legittimità e non di merito.<br />
In ogni caso, anche a voler superare le eccezioni preliminari sopra riferite, anche nel merito l’avverso gravame era destituito di fondamento, posto che il corso dell’Istituto Suor Orsola Benincasa s’era comunque articolato in 800 ore e che erano state svolte tutte le attività didattiche previste. <br />
Con ordinanza, emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 7.10.2004, la Sezione ordinava incombenti istruttori.<br />
In data 29.11.04 perveniva relazione di chiarimenti a firma del Dirigente dell’Area Legale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania.<br />
In data 3.12.04 i ricorrenti depositavano note d’udienza.<br />
In data 7.12.2004 intervenivano, ad opponendum, i docenti indicati in epigrafe, svolgendo considerazioni identiche a quelle dei controinteressati sopra citati.<br />
In data 16.12 2004 erano prodotti in giudizio, dall’Amministrazione, gli elenchi dei docenti che avevano conseguito il titolo di specializzazione presso l’Istituto Suor Orsola Benincasa.<br />
Con ordinanza, emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 17.12.2004, la Sezione ordinava l’integrazione del contraddittorio, da eseguirsi col sistema dei pubblici proclami, nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, da individuare in tutti i soggetti non ancora intimati, inseriti nelle graduatorie e in possesso del titolo di specializzazione all’insegnamento di sostegno acquisito, nell’aprile 2004, presso l’Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli.<br />
In data 2.02.2005 i ricorrenti producevano la prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio.<br />
In data 24.03.2005 si costituivano in giudizio i controinteressati Liguori, Alterani, Migliaccio, D’Angelo, Barbato, Tamburrino e Virgilio, svolgendo, anch’essi, considerazioni dello stesso tenore di quelle dei colleghi, già costituiti in giudizio.<br />
In data 11.04.2005 l’Amministrazione, per mezzo dell’Avvocatura Erariale, produceva documentazione pertinente al ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 28.04.05 il ricorso era trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il Tribunale ritiene che il ricorso sia inammissibile.<br />
Con esso, i ricorrenti hanno impugnato il decreto del Dirigente del C. S. A. di Napoli, prot. n. 12910 del 5.07.2004, con cui sono state pubblicate le graduatorie permanenti provvisorie provinciali del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine  e grado, per l’anno scolastico 2004/2005, relativamente alla fasce I e II, graduatorie comprendenti anche gli elenchi per l’insegnamento di sostegno, precisati in epigrafe.<br />
La ragione dell’impugnativa consiste in ciò, che in dette graduatorie, rectius nei predetti elenchi, facenti parte delle dette graduatorie permanenti, sarebbero compresi anche docenti, titolari di un diploma di specializzazione per posti di sostegno conseguito, presso l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, all’esito di un corso che non avrebbe rispettato la durata minima – di due semestri – prevista dalle disposizioni regolamentari in materia e dallo stesso bando di concorso, emanato dall’Istituto in questione.<br />
E’ sufficiente, a parere della Sezione, l’enunciazione dei tratti essenziali dell’azione per rendersi conto che l’impugnazione della graduatoria permanente non mira a censurare vizi propri dell’attività amministrativa dell’organo (C. S. A. di Napoli del M. I. U. R.) che dette graduatorie ha predisposto, bensì è rivolta a contestare la legittimità dello svolgimento del corso, al cui termine taluni dei soggetti, poi inseriti nelle prefate graduatorie, hanno conseguito il titolo, valido ai fini dell’inserimento negli speciali elenchi di sostegno.<br />
La prospettazione dell’azione contrasta quindi, in maniera evidente, col carattere impugnatorio proprio del giudizio amministrativo sull’atto, che implica lo svolgimento di censure, rivolte a contestare la legittimità del provvedimento, perché ritenuto affetto dai vizi d’incompetenza, violazione di legge od eccesso di potere, nelle sue varie forme.<br />
Nella specie, invece, alcun rilievo d’illegittimità è diretto contro l’Amministrazione, che tali graduatorie ha pubblicato, postulandosi, piuttosto, che i docenti, specializzati presso l’Istituto Suor Orsola Benincasa, siano in possesso di un titolo, non valido per l’inclusione in graduatoria.<br />
Quel che si chiede al T. A. R., dunque, è d’accertare: a) che il corso dell’Istituto Suor Orsola Benincasa s’è svolto con modalità tali, da non garantire l’adeguata preparazione professionale dei docenti, nel campo del sostegno; b) che, in conseguenza di ciò, sarebbe illegittima la graduatoria formulata dall’Amministrazione scolastica, che ha inserito nelle graduatorie de quibus i docenti specializzati presso il Suor Orsola, con ciò implicitamente ritenendo la validità di tali titoli di specializzazione.<br />
In definitiva, il petitum sostanziale del ricorso è volto, direttamente ed immediatamente, all’accertamento dell’invalidità del corso di specializzazione, organizzato e gestito dal prefato Istituto (configurandosi, la questione della legittimità delle graduatorie permanenti, come una mera conseguenza dell’eventuale accertamento circa le modalità, asseritamente irregolari, di svolgimento del corso di sostegno).<br />
Ma non è chi non veda come il T.A.R. non abbia alcuna competenza a sindacare la validità dei titoli di specializzazione rilasciati dall’Istituto Suor Orsola Benincasa a conclusione dell’attività di organizzazione del corso di sostegno in oggetto, trattandosi di questione attinente a diritti soggettivi, chiaramente rientrante nella giurisdizione del Giudice Ordinario.      <br />
In pratica, ritiene il Collegio che l’azione spiegata col presente ricorso è – direttamente ed immediatamente – un’azione di accertamento, tendente alla declaratoria dell’invalidità di un titolo di studio, che come tale esula dalla giurisdizione  generale di legittimità del G. A., e che andava, invece, proposta innanzi al Giudice Ordinario, previa instaurazione di un regolare contraddittorio nei confronti dell’Istituto Suor Orsola Benincasa, vale a dire nei confronti dell’Istituto che, in ipotesi, avrebbe rilasciato il titolo supposto invalido (Istituto al quale il presente ricorso non è stato, del resto, neppure notificato, il che di per sé configurerebbe un’ulteriore profilo d’inammissibilità del medesimo).<br />
In definitiva, l’inammissibilità del presente ricorso deriva dall’indebito cumulo di azioni, cronologicamente distinte e di competenza di giudici diversi, esercitate dai ricorrenti: la prima, rivolta ad ottenere una pronuncia d’invalidità del titolo di specializzazione, e la seconda a contestare la legittimità della graduatoria permanente, perché comprendente (anche) docenti in possesso di un requisito – il titolo di sostegno – reputato invalido.<br />
La dichiarazione d’inammissibilità preclude l’esame, nel merito, delle censure articolate dai ricorrenti.<br />
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.        </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente decidendo circa il ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.<br />
Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 28 aprile 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-19-5-2005-n-6510/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2005 n.6510</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6510</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6510/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6510/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6510/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6510</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. &#8211; S. Romano Est. Cooperativa Edificatrice Nomopao a r.l. (Avv.ti P. Brunori e F.S. Merlino) contro il Comune di Cetona (Avv. R. Gracili) e nei confronti di F. Tosoni (Avv.ti G. Capelli e G. Ferrentino) la costruzione di una &#8220;bottega artigianale-laboratorio metalmeccanico&#8221; non è compatibile con una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6510/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6510</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6510/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6510</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. &#8211; S. Romano Est.<br /> Cooperativa Edificatrice Nomopao a r.l. (Avv.ti P. Brunori e F.S. Merlino) contro il Comune di Cetona (Avv. R. Gracili) e nei confronti di F. Tosoni (Avv.ti G. Capelli e G. Ferrentino)</span></p>
<hr />
<p>la costruzione di una &#8220;bottega artigianale-laboratorio metalmeccanico&#8221; non è compatibile con una destinazione di zona di tipo residenziale che consenta soltanto la realizzazione di &#8220;botteghe artigiane&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie – Destinazione residenziale – Destinazioni compatibili – Botteghe artigiane – Definizione &#8211; “Bottega artigianale-laboratorio metalmeccanico” – Non vi rientra – Titolo edilizio &#8211; Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell’ambito delle destinazioni ammesse, in quanto compatibili con la destinazione residenziale, la categoria costituita dalle “botteghe artigiane” va intesa in senso restrittivo, e cioè come riferita a esercizi caratterizzati dallo svolgimento dell’artigianato come piccola impresa personale connotata dall’attività lavorativa del titolare ed eventualmente dei suoi collaboratori, svolta nei medesimi locali o in quelli immediatamente adiacenti nei quali si effettua la vendita del prodotto finito. Non è consentito invece comprendere, all’interno della categoria in questione, come configurata nella normativa urbanistica di cui trattasi, anche veri e propri insediamenti o stabilimenti produttivi, ancorché riconducibili al settore artigianale per la prevalenza dell’attività ivi svolta, come le officine metalmeccaniche. Ne consegue l’illegittimità del titolo edilizio assentito</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA	&#8211; III SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1511/2002 proposto da</p>
<p><b>COOPERATIVA EDIFICATRICE NOMOPAO a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piero Brunori e Francesco Saverio Merlino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Firenze, via Cavour n. 85;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>COMUNE DI CETONA</b>, in persona del sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Rino Gracili nel cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via dei Servi n. 38;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>&#8211; <b>TOSONI FRANCO</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Capelli del foro di Montepulciano e Giuseppe Ferrentino  del foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio Bernardini Voce in Firenze, via Pacini n. 23;</p>
<p>PER   L&#8217;ANNULLAMENTO<BR><br />
della concessione edilizia n. 3163 rilasciata al sig. Tosoni Franco il 20 marzo 2002;</p>
<p>Visto il  ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto  di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e del controinteressato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 22 ottobre 2004 &#8211; relatore il Consigliere dott. Saverio Romano &#8211; gli avv.ti P.Brunori e L.Gracili delegata da R.Gracili; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Durante la realizzazione di un intervento di 16 alloggi di edilizia residenziale in comune di Cetona, nell’ambito di un Peep, la cooperativa Nomopao si accorgeva che, su un lotto attiguo, si iniziava un massiccio intervento edilizio sulla base di una concessione edilizia rilasciata al sig. Franco Tosoni per la “Costruzione di una bottega artigianale – Laboratorio metalmeccanico”.<br />
Ritenendo che tale concessione consentirebbe la costruzione, nell’area qualificata come area di completamento B/1, di un vasto stabilimento industriale aventi caratteristiche incompatibili con l’abitato in cui si inserisce – del quale fa parte l’edificio in costruzione da parte della Nomopao – la Cooperativa ha proposto ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento sopra richiamato, censurandolo con l’unico articolato seguente motivo: violazione dell’art. 11 e seguenti del p.r.g. comunale approvato con deliberazione della Giunta regionale 15.9.1986 n. 8452. Infatti, sussisterebbe contrasto tra il progetto approvato che è quello di un capannone industriale e le prescrizioni di piano che prevedono solo destinazioni d’uso residenziali o altre compatibili, tra le quali le “botteghe artigiane”.<br />
Costituitisi in giudizio, l’amministrazione comunale resistente ed il controinteressato sig. Tosoni hanno sostenuto la legittimità dell’atto impugnato, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.<br />
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1 – Il ricorso in esame è diretto all’annullamento della concessione edilizia rilasciata al terzo, sulla base della quale potrà essere realizzata una “costruzione di bottega artigianale – laboratorio metalmeccanico” su di un lotto attiguo posto al di  fuori dell’area nella quale la cooperativa ricorrente sta completando un intervento di edilizia residenziale pubblica.<br />
Detta concessione sarebbe stata rilasciata in contrasto con le previsioni urbanistiche che destinano l’area a zona di “completamento B/1”, poiché secondo la ricorrente sarebbe stata assentita la realizzazione di un vasto stabilimento industriale aventi caratteristiche incompatibili con l’abitato in cui si inserisce, di cui fa parte l’edificio in corso di ultimazione da parte della cooperativa ricorrente.<br />
Secondo il comune resistente ed il controinteressato, l’intervento assentito non contrasta con le previsioni dello strumento urbanistico, trattandosi del trasferimento di una bottega artigianale, con relativo laboratorio, di tipo metalmeccanico, su un terreno attiguo al lotto sul quale è attualmente ubicata la bottega; tale intervento sarebbe consentito dallo strumento urbanistico che nelle zone B/1 ammette la realizzazione di botteghe artigiane.</p>
<p>2 – Il ricorso è fondato.<br />
L’area nella quale è prevista la realizzazione dell’intervento edilizio oggetto della concessione impugnata è compresa in zona residenziale di completamento B/1.<br />
Secondo l’art. 11 delle norme di attuazione del p.r.g. comunale, le zone B comprendono le zone di recente formazione, nelle quali la destinazione d’uso è prevalentemente residenziale, anche collettiva: sono ammessi uffici pubblici e privati, locali ed edifici pubblici, autorimesse pubbliche, negozi, botteghe artigiane, purché con attività che non rechino disturbo e nocumento alla residenza; quanto alla tipologia edilizia, sono ammesse costruzioni plurifamiliari, anche per residenze collettive, multipiani, in linea o a nuclei edilizi isolati.<br />
In base al successivo art. 12, l’utilizzazione delle aree scoperte deve prevedere possibilmente la messa a dimora di alberature di alto fusto, la sistemazione di zone prative, ovvero inghiaiate e lastricate, comunque tenute sgombere da ogni deposito.<br />
Il progetto approvato con la concessione edilizia impugnata riguarda un capannone in muratura di m. 12,10&#215;30,70&#215;5,70 di altezza con il lato maggiore fronteggiante i lotti di edilizia residenziale pubblica, provvisto di materiali, aperture, serramenti e copertura tipici dell’edilizia industriale.<br />
La relazione illustrativa del progetto precisa che trattasi di un “edificio da destinare a bottega artigiana &#8211; laboratorio metalmeccanico, per la riparazione di macchine agricole e per movimento terra, nonché per l’esecuzione di opere di fabbro…”; la sistemazione delle aree esterne “è prevista in parte con pavimento industriale in calcestruzzo, mentre la restante superficie con pietrisco di fiume o di cava”.<br />
In base alle precisazioni esposte, deve pertanto escludersi che l’intervento concessionato possa essere assimilato a quelli ammessi in quanto compatibili con la destinazione residenziale della zona nella quale dovrebbe essere realizzato.<br />
Invero, come già esposto,  l’intervento edilizio di che trattasi dovrebbe inserirsi in una zona residenziale, sia pure di completamento, nella quale, in quanto compatibili con la predetta destinazione, sono ammessi uffici, pubblici e privati, locali o edifici o autorimesse pubblici, nonché negozi e botteghe artigiane a condizione che non rechino nocumento alla residenza.<br />
Anche la tipologia edilizia ammessa nonché l’utilizzazione delle aree scoperte corrisponde puntualmente alla destinazione residenziale della zona.<br />
Nell’ambito delle destinazione ammesse, in quanto compatibili con la residenza, la categoria costituita dalle “botteghe artigiane” va dunque intesa in senso restrittivo, e cioè come riferita a esercizi caratterizzati dallo svolgimento dell’artigianato tradizionalmente inserito nel tessuto residenziale, come piccola impresa personale connotata dall’attività lavorativa del titolare ed eventualmente dei suoi collaboratori, svolta nei medesimi locali o in quelli immediatamente adiacenti nei quali si effettua la vendita del prodotto finito.<br />
Non è consentito invece comprendere, all’interno della categoria in questione,  come configurata nella normativa urbanistica di cui trattasi, anche veri e propri insediamenti o stabilimenti produttivi, ancorché riconducibili al settore artigianale per la prevalenza dell’attività ivi svolta, come le officine metalmeccaniche.<br />
Nella specie, come già evidenziato, l’attività assentita con la contestata concessione edilizia, sarebbe quella di tipo metalmeccanico – come risulta dalla stessa relazione illustrativa del progetto – finalizzata alla riparazione di attrezzature agricole e di macchine di movimento terra, nonché per la riparazione di motori, il che evidentemente esige l’utilizzazione di particolare attrezzature meccaniche.<br />
Essa comporta, conseguentemente, la predisposizione di particolari spazi di operatività, la realizzazione di un manufatto di peculiari caratteristiche costruttive nonché un’adeguata sistemazione degli spazi esterni alla costruzione, tali da soddisfare le esigenze connesse alla movimentazione di macchine e mezzi meccanici anche di rilevanti dimensioni.<br />
L’attività così configurabile non si attaglia al concetto di bottega artigiana, comunemente intesa come piccolo laboratorio nel quale la lavorazione artigianale rappresenta l’attività prevalente ivi svolta e rispetto alla quale l’utenza non si discosta da quella tipica degli esercizi commerciali generalmente inseriti in un contesto residenziale.<br />
La nozione proposta va, infatti, letta alla luce di quella complessiva di artigianato connotato dalla &#8220;prevalenza&#8221; del lavoro diretto dell&#8217;imprenditore artigiano, inteso come fattore qualificante e distintivo dello stesso fenomeno &#8220;artigiano&#8221; (Cass., Sez. I , 22 luglio 2004 n. 13648).<br />
A riprova del concetto di artigianato ammissibile in zona residenziale, così come già individuato nello strumento urbanistico comunale, è prescritto che le botteghe artigiane “non rechino disturbo e nocumento alla residenza” (cfr. n.t.a. citate).<br />
Il che concorre a far ritenere che le uniche botteghe artigiane ammesse nella zona de qua sono quelle che non incidano in maniera diversa e maggiore rispetto alle altre destinazioni consentite (e in particolare rispetto ai negozi che costituiscono la categoria più prossima a quella di cui si discute).<br />
A fronte del concetto di bottega artigiana sopra ipotizzato, quale categoria di utilizzazione in generale compatibile con la destinazione d’uso residenziale e in particolare assentibile sulla base dello strumento urbanistico considerato, un capannone di 372 metri quadrati, provvisto dei caratteri funzionali, estetici e dimensionali tipici dell’edilizia industriale o produttiva e di una corrispondente sistemazione delle aree esterne (sia pure in parte con “pavimento industriale a calcestruzzo”), non sembra potersi definire come bottega artigiana, ma più propriamente come “laboratorio metalmeccanico”, nel quale viene svolta attività di riparazione di macchine agricole e per movimento terra (come emerge dalla stessa documentazione allegata alla richiesta di concessione edilizia).<br />
Né vale opporre, da parte del comune e del controinteressato, che in base alle prescrizioni imposte, l’uso di particolari accorgimenti avrebbe consentito di evitare ogni disturbo nei confronti dei residenti dal punto di vista dell’inquinamento acustico (come emergerebbe dal parere favorevole reso dall’Arpat).<br />
La compatibilità urbanistica di un insediamento produttivo, cosiddetto artigianale, in una zona a destinazione residenziale non va valutata in base ai correttivi, di natura strumentale o organizzativa, dell’attività considerata, bensì alla luce della sua esatta qualificazione e classificazione all’interno delle categorie urbanisticamente rilevanti.</p>
<p>3 – Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è fondato e va accolto. Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati nella misura di cui in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato; condanna le parti soccombenti al pagamento, ciascuna per metà, delle spese di giudizio che liquida complessivamente in Euro 1.500 (millecinquecento).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 22 ottobre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Eugenio LAZZERI                                &#8211; Presidente<br />
Dott. Marcella COLOMBATI                        &#8211; Consigliere<br />
Dott. Saverio ROMANO                              &#8211; Consigliere, rel. est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6510/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6510</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2004 n.6510</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-10-2004-n-6510/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-10-2004-n-6510/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2004 n.6510</a></p>
<p>Pres. GIOVANNINI, Est. CHIEPPA G. Giorgio (Avv.ti S. Del Vecchio e F. Ranieri) c/ Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (Avvocatura Generale dello Stato) e F. Sagratini (n.c) sul riparto di giurisdizione nei concorsi interni alla P.A. Giurisdizione e competenza – Concorso interno ad una P.A – Passaggio ad area</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-10-2004-n-6510/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2004 n.6510</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-10-2004-n-6510/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2004 n.6510</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. GIOVANNINI, Est. CHIEPPA<br /> G. Giorgio (Avv.ti S. Del Vecchio e F. Ranieri) c/ Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (Avvocatura Generale dello Stato) e F. Sagratini (n.c)</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di giurisdizione nei concorsi interni alla P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Concorso interno ad una P.A – Passaggio ad area superiore (dirigenziale) – Giurisdizione del G.A  &#8211; Sussiste –Motivi – Sussiste novazione del rapporto di lavoro</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine ad una controversia relativa ad una procedura selettiva attivata per il passaggio ad una area (dirigenziale), superiore rispetto a quella richiesta per la partecipazione alla selezione stessa, verificandosi una novazione del rapporto di lavoro con assunzione del dipendente nel superiore inquadramento dirigenziale. (Nella specie trattandosi di accesso alla dirigenza, con corso concorso al quale potevano partecipare i dipendenti privi di qualifica dirigenziale aventi una determinata anzianità di servizio).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto da</p>
<p><b>Gentili Giorgio</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Del Vecchio e Felici Ranieri, ed elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, viale Angelico, n. 38;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca</b>, in persona del Ministro pro tempore ed Ufficio scolastico regionale per le Marche, in persona del direttore generale, costituitisi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p><b>Sagratini Franco</b>, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, n. 473/2003;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 4-6-2004 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.<br />
Uditi l&#8217;Avv. Del Vecchio e l&#8217;Avv. dello Stato Di Palma;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso in appello in epigrafe Gentili Giorgio ha chiesto l’annullamento della sentenza n. 473/2003 con la quale il Tar per le Marche ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto avverso il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche in data 27.2.2003 con cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente dal corso concorso per il settore formativo per il reclutamento di dirigenti scolastici della scuola elementare e secondaria di primo grado, indetto con D.D.G. del 17 dicembre 2002.<br />
L’appellante ritiene che il Tar abbia erroneamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e richiama gli ultimi orientamenti della Cassazione in ordine al riparto di giurisdizione in materia di pubblici concorsi.<br />
L&#8217;amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Con l’impugnata sentenza il Tar ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione un ricorso proposto da un candidato alla partecipazione ad una procedura concorsuale, bandita dall’amministrazione della pubblica istruzione per il reclutamento di dirigenti scolastici e riservata al personale, in possesso di una determinata anzianità di servizio e che ha ricoperto le funzioni di preside per almeno tre anni.<br />
Secondo il giudice d primo grado, non trattandosi di procedura concorsuale preordinata alla costituzione di un rapporto di lavoro con la P.a., sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario.<br />
Il ricorso in appello è fondato.<br />
Il Collegio ritiene, infatti, di dover applicare alla controversia in esame gli ultimi orientamenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in ordine al riparto di giurisdizione in materia di pubblici concorsi.<br />
Si ricorda che l&#8217;art. 63 del d. Lgs. n. 165 del 2001, nel prevedere la devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione dei c.d. settori non contrattualizzati e nell’includere in tali controversie quelle concernenti l&#8217;assunzione al lavoro, ha confermato la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di procedure concorsuali per l&#8217;assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.<br />
La giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione si era, originariamente, orientata nel senso di ritenere riservate al G.A. le sole controversie relative alle procedure concorsuali per &#8220;l&#8217;assunzione&#8221;, vale a dire per la costituzione di nuovi rapporti di lavoro, ma non anche quelle attinenti a concorsi (c.d. interni) per l&#8217;accesso alla qualifica superiore  (cfr., fra le tutte, Cass., sez. un., 10 dicembre 2001, n. 15602; 27 febbraio 2002, n. 2954; 12 marzo 2003, n. 3658).<br />
A seguito della formazione di una giurisprudenza costituzionale, tendente a ritenere applicabile anche alle progressioni dei lavoratori verso posizioni di lavoro più elevate l&#8217;art. 97 della Costituzione ed il previsto sistema del pubblico concorso, le Sezioni unite hanno mutato orientamento, pervenendo al convincimento che il quadro costituzionale di riferimento imponesse un&#8217;interpretazione adeguatrice della norma di riserva alla giurisdizione amministrativa delle controversie concernenti le procedure concorsuali per l&#8217;assunzione, nel senso di ravvisare la sussistenza di queste ultime non già in relazione alla loro idoneità ad immettere nell&#8217;organizzazione amministrativa soggetti ad essa anteriormente estranei, ma per il solo fatto della loro destinazione alla copertura di posti vacanti (Sezioni Unite, sent. n. 15403 del 15 ottobre 2003).<br />
Successivamente, le Sezioni Unite hanno precisato che per le controversie che riguardano concorsi interni che comportano un semplice passaggio di livello, senza variazione di area o di categoria – ossia senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro – sussiste la giurisdizione dell’A.G.O. e non già quella del Giudice amministrativo (Cassazione Civile, Sez. Unite, ordinanza n. 18886 del 10 dicembre 2003).<br />
Le Sezioni Unite sono, di recente, tornate sulla questione, confermando tali ultimi orientamenti e riassumendo nei seguenti termini il quadro della giurisprudenza (Cass., sez. un., ordinanza 26 maggio 2004 n. 10183):<br />
a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; <br />
b) identica giurisdizione su controversie relative a concorsi misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell&#8217;ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza dì possibili vincitori esterni, secondo il criterio di riparto originario);<br />
c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un&#8217;area ad un&#8217;altra, spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l&#8217;apertura all&#8217;esterno;<br />
d) residuale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell&#8217;ambito della medesima area.</p>
<p>2. Il Collegio ritiene di non doversi discostare dall’attuale orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, anche se devono essere fatte alcune precisazioni circa l’applicazione concreta dei principi sopra richiamati, in quanto il riferimento ai concorsi interni senza variazione di area o di categoria rischia non essere correttamente interpretato alla luce delle diverse terminologie utilizzate nei contratti collettivi dei diversi comparti.<br />
Infatti, mentre a volte si fa riferimento al concetto di “area” per distinguere tra area dirigenziale ed area non dirigenziale, altre volte il termine viene utilizzato per la classificazione del personale non dirigenziale.<br />
Ad esempio, i contratti collettivi del comparto Ministeri e del comparto Parastato suddividono il personale non dirigenziale nelle aree A, B e C, mentre i contratti del comparto Regioni ed autonomie locali e della Sanità prevedono la classificazione nelle categorie A, B, C e D (vedi: CCNL. “Comparto Ministeri”, quadriennio 1998/2001, pubblicato in G. U. 25.2.1999 n. 46; CCNL “Comparto enti pubblici non economici”, quadriennio 1998/2001, pubblicato in G. U. 13.3.1999 n. 60; CCNL “Comparto Regioni ed autonomie locali”, quadriennio 1998/2001, pubblicato in G. U. 24.4.1999 n. 95; CCNL “Comparto Sanità”, quadriennio 1998/2001, pubblicato in G. U. 19.4.1999 n. 90).<br />
Come già detto, la Cassazione ha affermato la sussistenza della giurisdizione dell’AGO in presenza di concorsi riservati al personale interno inerenti la gestione del rapporto di lavoro, quando si tratta di semplice passaggio di livello, senza variazione di area o di categoria ossia senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro (Cassazione Civile, Sez. Unite, ordinanza n. 18886 del 10 dicembre 2003).<br />
Deve ritenersi che la Cassazione abbia voluto riferirsi alle c.d. “progressioni orizzontali”, che avvengono all’interno della stessa area o categoria di classificazione e si distinguono da quelle “verticali”, previste invece per il passaggio del personale ad una categoria giuridica più elevata (o area secondo la terminologia del CCNL del comparto Ministeri).<br />
In sede di contrattazione collettiva viene decisa la classificazione del personale in categorie (o aree) e da tale classificazione deriva che lo sviluppo della carriera all’interno della stessa categoria costituisce un aspetto di gestione del rapporto di lavoro, che avviene secondo le procedure previste nella contrattazione stessa, con conseguente attribuzione delle controversie al giudice ordinario.<br />
Risulta pertanto irrilevante, ai fini del riparto di giurisdizione, il fatto che in alcuni contratti collettivi è prevista all’interno delle categorie (siano esse 3 o 4) una mera progressione economica senza attribuzione di nuove funzioni (ad esempio, il C.C.N.L. del comparto Regioni ed autonomie locali), mentre in altri all&#8217;acquisizione di un livello economico maggiore corrisponde anche l’attribuzione di mansioni più elevate nella categoria di appartenenza (CCNL comparto Ministeri).<br />
In entrambi i casi si tratta di procedure di avanzamento interne alla stessa “categoria” (o area per il comparto Ministeri), rientranti nell’attività di gestione del rapporto di lavoro in quanto incidenti sulla prestazione richiesta a parità di categoria di inquadramento; mentre solo in caso di atto finalizzato alla assunzione in una categoria superiore vi è quella novazione oggettiva del rapporto, richiamata dalla Cassazione quale indice che distingue le progressioni verticali (attribuite al GA) da quelle orizzontali (giurisdizione del GO).<br />
Sulla base di tali considerazioni la controversia in esame deve essere ricondotta all&#8217;ipotesi sub c), attribuita alla giurisdizione del GA, trattandosi di procedura selettiva attivata per il passaggio ad una area (dirigenziale), superiore rispetto a quella richiesta per la partecipazione alla selezione stessa (accesso alla dirigenza, con corso concorso al quale possono partecipare i dipendenti con una determinata anzianità di servizio e che abbiano già ricoperto le funzioni di preside per almeno tre anni; fattispecie, del resto, simile a quella risolta nello stesso senso da Cass., sez. un., n. 10183/2004).<br />
E’evidente che non si tratta di un semplice passaggio di livello, senza variazione di area o di categoria (unica ipotesi di giurisdizione del GO, secondo la richiamata giurisprudenza), ma che si è invece in presenza di una novazione del rapporto di lavoro con assunzione del dipendente nel superiore inquadramento dirigenziale.</p>
<p>3. In conclusione, l’appello deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 35 delle legge n. 1034/71, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo, esclusa invece dal Tar.<br />
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, tenuto conto dei precedenti contrasti giurisprudenziali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l&#8217;effetto, annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado. <br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 4-6-2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Giorgio GIOVANNINI	&#8211;		Presidente<br />	<br />
Luigi MARUOTTI		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Giuseppe ROMEO		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Giuseppe MINICONE	&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Roberto CHIEPPA		&#8211;		Consigliere Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-10-2004-n-6510/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2004 n.6510</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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