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	<title>651 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>651 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/5/2019 n.651</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-27-5-2019-n-651/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-27-5-2019-n-651/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/5/2019 n.651</a></p>
<p>M.Nicolosi Pres., P.De Berardinis Est. PARTI: Bipark S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Ugo Zovatto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nive Lorenzato e Riccardo Maria Zanchetta c. Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ludovico Marco Benvenuti nonchè</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-27-5-2019-n-651/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/5/2019 n.651</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-27-5-2019-n-651/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/5/2019 n.651</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M.Nicolosi Pres., P.De Berardinis Est. PARTI: Bipark S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Ugo Zovatto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nive Lorenzato e Riccardo Maria Zanchetta c. Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ludovico Marco Benvenuti nonchè Villaggio Turistico Internazionale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Alberto Granzotto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Barel ed Emilio Caucci e con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Francesco Acerboni ; Cestari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Giuseppe Cestari, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimo Carlin .</span></p>
<hr />
<p>Concessioni demaniali: questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54 della Legge regionale del Veneto n. 33 del 2002.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Costituzione Italiana- Autorizzazioni e concessioni &#8211; concessioni demaniali &#8211; demanio marittimo &#8211; art. 54 legge regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33 &#8211; contrasto con l&#8217;articolo Â 117, secondo comma, lett. e) (tutela della concorrenza) e lett. l) (ordinamento civile)- questione di legittimità  costituzionale va proposta .</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Va sollevata dinanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54 della legge regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33, nella parte in cui (commi da 2 a 5) prevede che il rilascio delle concessioni demaniali marittime in esito a procedura comparativa sia subordinato alla corresponsione, a carico dell&#8217;aggiudicatario, di un indennizzo in favore del gestore uscente, e stabilisce criteri e modalità  di determinazione del predetto indennizzo, per violazione dell&#8217;articolo 117, secondo comma, lett. e) (tutela della concorrenza) e lett. l) (ordinamento civile), Cost..</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>ORDINANZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 976 del 2018, proposto dalla</p>
<p> Bipark S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, dr. Ugo Zovatto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nive Lorenzato e Riccardo Maria Zanchetta e con domicilio fissato presso gli indirizzi di <em>&#8220;P.E.C.</em>&#8221; indicati nel ricorso</p>
<p> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ludovico Marco Benvenuti e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Venezia, Santa Croce, n. 205<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Villaggio Turistico Internazionale S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, dr. Alberto Granzotto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Barel ed Emilio Caucci e con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Francesco Acerboni, in Venezia-Mestre, via Torino, n. 125<br /> <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> Cestari S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, sig. Giuseppe Cestari, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimo Carlin e con domicilio digitale come da &#8220;<em>P.E.C.</em>&#8221; da Registri di Giustizia <strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;esecuzione,</em><br /> &#8211; della nota del Comune di S. Michele al Tagliamento n. 0021074 del 5 luglio 2018, recante rigetto delle osservazioni sull&#8217;avviso della gara per l&#8217;aggiudicazione della concessione demaniale marittima, presentate dalla società  ricorrente;<br /> &#8211; dell&#8217;avviso di gara del Comune di S. Michele al Tagliamento n. 0012457 del 27 aprile 2018, avente ad oggetto l&#8217;aggiudicazione della concessione demaniale marittima di un tratto di arenile in Bibione, nella parte in cui prevede l&#8217;importo dell&#8217;indennizzo che il concorrente deve impegnarsi a pagare, in caso di aggiudicazione, al concessionario uscente;<br /> &#8211; se del caso, della nota regionale n. 426495 del 24 settembre 2012, richiamata nella nota comunale n. 0021074 del 5 luglio 2018;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente<br /> nonchè, se del caso, per la disapplicazione<br /> dell&#8217;art. 54 della l.r. n. 33/2002 e del relativo allegato S/3<br /> e, se del caso,<br /> per la valutazione della rimessione alla Corte costituzionale del giudizio di legittimità  costituzionale delle suddette norme, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lett. e), Cost..</p>
<p> Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br /> Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br /> Visti la memoria di costituzione e difensiva e i documenti depositati dal Comune di S. Michele al Tagliamento;<br /> Visti, altresì, l&#8217;atto di costituzione in giudizio, la memoria difensiva e i documenti depositati della Villaggio Turistico Internazionale S.r.l.;<br /> Viste l&#8217;ordinanza n. 386/2018 del 4 ottobre 2018, con cui è stata accolta l&#8217;istanza cautelare proposta dalla Bipark S.r.l., e l&#8217;ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 130/2019 del 17 gennaio 2019, con cui è stato respinto l&#8217;appello proposto contro la precedente;<br /> Vista l&#8217;istanza di modifica o revoca dell&#8217;ordinanza cautelare, presentata ai sensi dell&#8217;art. 58 c.p.a. dal Comune di S. Michele al Tagliamento;<br /> Viste la memoria e la documentazione della Bipark S.r.l.;<br /> Viste, altresì, la memoria e la documentazione della Villaggio Turistico Internazionale S.r.l.;<br /> Vista l&#8217;ordinanza n. 29/2019 del 24 gennaio 2019, con la quale è stata respinta l&#8217;istanza di modifica o revoca dell&#8217;ordinanza cautelare;<br /> Visto l&#8217;atto di intervento <em>ad adiuvandumÂ </em>depositato dalla Cestari S.r.l. il 7 febbraio 2019;<br /> Visti le memorie, i documenti e le repliche delle parti;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Nominato relatore nell&#8217;udienza pubblica del 3 aprile 2019 il dott. Pietro De Berardinis;<br /> Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;</p>
<p> 1. L&#8217;articolo 54 della legge regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (recante &#8220;<em>Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo</em>&#8220;) così recita:<br /> &#8220;<em>Procedura comparativa in materia di concessioni.</em><br /> <em>1. La durata delle concessioni è disciplinata dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni.</em><br /> <em>2. Il comune rilascia, modifica e rinnova le concessioni, applicando le procedure ed i criteri di valutazione di cui all&#8217;allegato S/3, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE subordinando il rilascio di nuove concessioni a seguito di procedura comparativa al pagamento dell&#8217;indennizzo di cui al comma 5.</em><br /> <em>3. Nel caso di rinnovo della concessione, il comune acquisisce dall&#8217;originario concessionario, una perizia di stima asseverata di un professionista abilitato da cui risulti l&#8217;ammontare del valore aziendale dell&#8217;impresa insistente sull&#8217;area oggetto della concessione; il comune pubblica la perizia nei termini e secondo le modalità  di cui all&#8217;allegato S/3.</em><br /> <em>4. Le domande di nuova concessione devono essere corredate a pena di esclusione dalla procedura comparativa, da atto unilaterale d&#8217;obbligo in ordine alla corresponsione, entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione, di indennizzo nella misura di cui al comma 5; decorso tale termine senza la corresponsione dell&#8217;indennizzo, si procede all&#8217;aggiudicazione della concessione, condizionata al pagamento dell&#8217;indennizzo, nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all&#8217;esaurimento della stessa.</em><br /> <em>5. Nell&#8217;ipotesi di concorso di domande, l&#8217;originario concessionario ha diritto ad un indennizzo pari al novanta per cento dell&#8217;ammontare del valore pubblicato ai sensi del comma 3 da parte dell&#8217;eventuale nuovo aggiudicatario.</em>&#8220;.<br /> 2. La società  ricorrente, Bipark S.r.l., espone di essere un operatore del settore turistico, interessato a partecipare alla gara per l&#8217;aggiudicazione della concessione demaniale marittima relativa ad un tratto di arenile sito in Comune di S. Michele al Tagliamento (VE), loc. Bibione, prospiciente il Villaggio Turistico Internazionale. Si tratta di un&#8217;area distinta in catasto al fg. n. 49, mappali nn. 1675 &#8211; 1671 &#8211; 1674, con superficie di circa mq. 26.000.<br /> 2.1. La ricorrente ha giù  promosso un contenzioso dinanzi a questo Tribunale, con cui ha impugnato il precedente avviso pubblico della procedura comparativa di aggiudicazione della ridetta concessione demaniale marittima, ritenendo che la disciplina di gara da esso posta avesse valenza autonomamente escludente o, comunque, valenza fortemente limitativa della possibilità  di presentare una domanda in concorrenza rispetto al concessionario uscente. Il giudizio instaurato si è concluso con la sentenza di questo Tribunale n. 399/2017 del 27 aprile 2017, la quale, in accoglimento del ricorso, ha annullato gli atti impugnati e,Â <em>in primis</em>, l&#8217;avviso pubblico. Ciù², sia per la sovrapposizione, ad opera dell&#8217;avviso, tra termine di proposizione delle osservazioni sulla domanda di rilascio o rinnovo della concessione demaniale inoltrata dal concessionario uscente (Villaggio Turistico Internazionale S.r.l.) e termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per l&#8217;aggiudicazione della concessione stessa, sia per le modalità  di fissazione del valore del complesso aziendale del concessionario uscente, su cui si calcola l&#8217;indennizzo a questo dovuto: valore determinato unilateralmente dal concessionario medesimo in € 11.563.657,00, senza nessuna valutazione da parte del Comune circa la congruenza di un simile onere economico.<br /> 2.2. Con il ricorso in epigrafe indicato Bipark S.r.l. ha ora impugnato gli atti della nuova procedura comparativa volta all&#8217;aggiudicazione della concessione di cui si discute e precisamente:<br /> &#8211; la nota del Comune di S. Michele al Tagliamento n. 0021074 del 5 luglio 2018, recante rigetto delle osservazioni sull&#8217;avviso della gara, presentate dalla ricorrente ai sensi dell&#8217;art. 21 del Regolamento comunale &#8220;<em>per l&#8217;uso del demanio marittimo</em>&#8221; e dell&#8217;allegato S/3, lett. a), della l.r. n. 33/2002, secondo la lettura che di tali norme ha dato la citata sentenza n. 399/2017 (la quale ha distinto il termine per la proposizione di osservazioni da quello della presentazione delle domande di partecipazione alla gara);<br /> &#8211; il nuovo avviso di gara del Comune di S. Michele al Tagliamento, n. 0012457 del 27 aprile 2018, nella parte in cui prevede l&#8217;importo dell&#8217;indennizzo che il concorrente deve impegnarsi a pagare, in caso di aggiudicazione, al concessionario uscente, indicandolo nel 90% del valore aziendale stimato (€ 2.246.000,00), ma facendo salva al punto 3 &#8220;<em>in relazione al giudizio attualmente pendente, diversa disposizione giudiziaria che ripristini il valore di cui al punto 1Â </em>(€ 11.563.657,00)<em>Â o che stabilisca un diverso valore</em>&#8220;;<br /> &#8211; se del caso, la nota regionale n. 426495 del 24 settembre 2012, richiamata nella nota comunale n. 0021074 del 5 luglio 2018.<br /> 2.3. Tra i motivi di impugnazione specificatamente dedotti dalla società  ricorrente vi è &#8211; al n. 1) &#8211; la contrarietà  all&#8217;art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. dell&#8217;art. 54 della l.r. n. 33/2002, nella parte in cui (commi 2, 3, 4 e 5) prevede il pagamento di un indennizzo, previa perizia di stima, da parte del nuovo concessionario in favore del concessionario uscente. Ne seguirebbero effetti invalidanti sugli atti impugnati, essendosi l&#8217;avviso di gara conformato alla suindicata legge regionale con il prevedere, al punto 3, nonchè alle lettere D) ed E), l&#8217;impegno del concorrente &#8220;<em>affinchè la sua domanda possa essere oggetto della comparazione</em>Â (&#038;.) <em>a presentare e sottoscrivere </em>(&#038;.) <em>dichiarazione di impegno alla corresponsione dell&#8217;indennizzo pari al 90% del valore aziendale stimato</em>Â (&#038;.)&#8221;.<br /> 2.4. In particolare, la ricorrente richiama le precedenti pronunce della Corte costituzionale che hanno dichiarato l&#8217;illegittimità  dell&#8217;art. 5 della l. Reg. Veneto 16 febbraio 2010, n. 13 (n. 213 del 18 luglio 2011), dell&#8217;art. 2, comma 1, lettere c) e d), della l. Reg. Toscana 9 maggio 2016, n. 31 (n. 157 del 7 luglio 2017), nonchè dell&#8217;art. 49 della l. Reg. Friuli Venezia Giulia 21 aprile 2017, n. 10 (n. 109 del 30 maggio 2018). Da dette pronunce emergerebbe l&#8217;illegittimità  dell&#8217;art. 54 della l.r. n. 33/2002, in quanto si tratterebbe di disposizione che incide sulla tutela della concorrenza. Essa, infatti, al pari di quelle dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, nel prevedere il pagamento di un indennizzo da parte del concessionario subentrante, influisce sulle prospettive di acquisizione della concessione, rappresentando una delle componenti del costo dell&#8217;affidamento: più¹ in dettaglio, la previsione di un indennizzo potrebbe costituire, per le imprese diverse dal concessionario uscente, un disincentivo alla partecipazione alla procedura di gara, mentre per quest&#8217;ultimo integrerebbe un indebito vantaggio, in modo da determinare una restrizione della concorrenza.<br /> 2.5. In definitiva, la normativa regionale censurata dalla ricorrente violerebbe la competenza esclusiva statale in materia di &#8220;<em>tutela della concorrenza</em>&#8221; non essendo, peraltro, nemmeno qualificabile come &#8220;<em>pro-concorrenziale</em>&#8220;. Di qui la ritenuta violazione del parametro di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lett. e), Cost..<br /> 3. Il Collegio reputa che nel caso di specie sussistano i requisiti di legge (art. 23 della l. n. 87/1953) per promuovere l&#8217;incidente di costituzionalità  e precisamente &#8211; oltre al parametro costituzionale in tesi violato &#8211; la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità  costituzionale sollevata da parte ricorrente.<br /> 3.1. Quanto alla non manifesta infondatezza, si osserva anzitutto che l&#8217;art. 54 della l. Reg. Veneto n. 33/2002, nel prevedere la corresponsione, da parte dell&#8217;aggiudicatario della concessione demaniale, di un indennizzo in favore del gestore uscente, non sembra rispettoso della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza prevista dell&#8217;art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.. In particolare, la disciplina regionale contrasta con il principio &#8211; dettato dall&#8217;art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 59/2010 &#8211; a sua volta recante la trasposizione nel diritto interno della direttiva n. 2006/123/CE &#8211; secondo cui, ove il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività  di servizi sia limitato, il titolo è rilasciato per una durata limitata, non può essere rinnovato automaticamente e &#8211; ciù² che qui rileva &#8211; non possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente.<br /> 3.1.1. Detto principio non consente di escludere in assoluto che, allo spirare della concessione, possa riconoscersi entro certi limiti una tutela agli investimenti realizzati dal concessionario, soprattutto se effettuati durante un&#8217;epoca in cui egli poteva confidare sulla stabilità  del titolo concessorio, in forza del cd. diritto di insistenza o delle proroghe <em>ope legis</em>. Ad avviso del Collegio, nondimeno, tali limiti vengono superati dalla previsione, ad opera dell&#8217;art. 54 cit., dell&#8217;attribuzione al gestore uscente di un indennizzo pari al novanta per cento di una grandezza dai contorni incerti ed indeterminati, quale il &#8220;<em>valore aziendale dell&#8217;impresa insistente sull&#8217;area oggetto della concessione</em>&#8221; indicato dal comma 3 del ridetto art. 54. Di questa grandezza, infatti, la legge regionale non fornisce alcuna definizione, nè i criteri per la sua quantificazione, e l&#8217;assoluta incertezza che regna al riguardo è dimostrata proprio dalla vicenda contenziosa di cui si discute, nella quale ad una prima stima &#8211; stabilita unilateralmente dal gestore uscente &#8211; di € 11.563.657,00, ha fatto seguito &#8211; dopo la sentenza n. 399/2017 cit. &#8211; una seconda valutazione, eseguita questa volta del Comune, di importo (€ 2.246.000,00) pur sempre assai elevato, ma totalmente divergente dal precedente.<br /> 3.1.2. Il Legislatore regionale dà  vita, in questo modo, ad un&#8217;eccessiva barriera a discapito dei nuovi entranti nel settore economico di interesse, avendo, il coacervo dei beni cui si riferisce l&#8217;indennizzo da pagare, confini incerti, suscettibili di comprendere sia beni giù  in proprietà  del gestore uscente, sia beni (immobili) che in linea di principio dovrebbero risultare automaticamente acquisiti al demanio per accessione. In ogni caso, l&#8217;art. 54 cit. contrasta con l&#8217;esigenza di garantire la parità  di trattamento e l&#8217;uniformità  delle condizioni di mercato sull&#8217;intero territorio nazionale: esigenza che &#8211; si ritiene &#8211; può essere assicurata solo dal Legislatore statale, nell&#8217;esercizio della potestà  esclusiva <em>ex</em>art. 117, secondo comma, lett. e), Cost..<br /> 3.1.3. In definitiva, come giù  evidenziato dalla Corte costituzionale nelle pronunce richiamate al par. 2.4, l&#8217;obbligo di indennizzo &#8211; cui è subordinato il subentro nella concessione &#8211; incide sulle possibilità  di accesso al mercato di riferimento e sulla regolazione uniforme dello stesso e può costituire, per le ditte diverse dal concessionario uscente, un disincentivo a partecipare alla procedura concorsuale che conduce all&#8217;affidamento: di qui la violazione del precetto costituzionale appena citato, che affida alla potestà  legislativa esclusiva statale la tutela della concorrenza, non potendo neppure la normativa regionale censurata qualificarsi come &#8220;<em>pro-concorrenziale</em>&#8220;.<br /> 3.2. Il Collegio, peraltro, ritiene di dover sollevare <em>ex officio</em>Â la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54 cit. anche sotto il profilo del contrasto di tale disposizione con l&#8217;art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., che riserva alla potestà  legislativa esclusiva dello Stato la materia dell&#8217;ordinamento civile: ciù², in considerazione della <em>ratio</em>Â da attribuire alla previsione dell&#8217;indennizzo contenuta nella norma regionale, che &#8211; come si vedrà Â <em>infra</em>Â (v. par. 4.7) &#8211; viene fatta risiedere nel principio civilistico del divieto di arricchimenti ingiustificati. E&#8217; il caso di sottolineare, al riguardo, che la previsione di un indennizzo, pur inserendosi all&#8217;interno della disciplina pubblicistica di una procedura ad evidenza pubblica, attiene al rapporto &#8211; di schietto sapore privatistico &#8211; tra due soggetti (il gestore uscente e il subentrante), disciplinato dalle comuni regole civilistiche.<br /> 3.2.1. La violazione del limite dell&#8217;ordinamento civile emerge anche da un altro punto di vista e cioè per la deroga, che la disciplina regionale introduce, all&#8217;art. 49 cod. nav., ai sensi del quale &#8220;<em>salvo che sia diversamente stabilito nell&#8217;atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà  dell&#8217;autorità  concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato</em>&#8221; (e con facoltà  per la P.A., qualora il concessionario non esegua la demolizione, di provvedervi d&#8217;ufficio). La legge regionale, quindi, va a incidere sulle facoltà  che spettano allo Stato in quanto proprietario: ma tali facoltà  ineriscono alla capacità  giuridica dello Stato quale soggetto giuridico, secondo i principi dell&#8217;ordinamento civile.<br /> 3.3. Occorre aggiungere, sul punto, che nessuna ricaduta sul piano della non manifesta infondatezza della suesposta questione di costituzionalità  può desumersi dal fatto che la sentenza n. 399/2017 cit. abbia accolto l&#8217;impugnazione del precedente avviso di gara per i motivi che si sono poc&#8217;anzi ricordati al par. 2.1, senza affrontare il tema della legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54 cit., sebbene la relativa questione di costituzionalità  fosse stata sollevata &#8211; peraltro in subordine: cfr. il par. 4.2 della sentenza &#8211; negli stessi termini anche in quel giudizio. Non si può certo sostenere che questo T.A.R., non avendo &#8211; come insiste a sottolineare il Comune &#8211; pregiudizialmente considerato l&#8217;art. 54 della l.r. n. 33/2002 incostituzionale, abbia disatteso (e così per implicito respinto) la questione &#8211; giù  allora &#8220;<em>ampiamente sollevata</em>&#8221; &#8211; della violazione ad opera della legge regionale della potestà  esclusiva dello Stato nella materia in esame, e che addirittura in modo analogo si sia comportato il Consiglio di Stato in sede di domanda di sospensione della ridetta sentenza.<br /> 3.4. L&#8217;adito T.A.R., nella decisione in commento, si è uniformato alla regola per cui la graduazione dei motivi e delle domande ad opera della parte vincola il giudice (v. C.d.S., A.P., 27 aprile 2015, n. 5, par. 8): di tal chè, una volta accolti la domanda e i motivi proposti in via principale in quel giudizio, l&#8217;esame delle questioni sollevate in subordine (quindi della questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54 cit.) era precluso, come afferma esplicitamente il par. 12 della sentenza n. 399/2017. Nè, ad avviso del Collegio, possono desumersi argomenti dalla pronuncia resa dal Consiglio di Stato in sede di domanda di sospensione della sentenza n. 399/2017 cit., atteso il carattere necessariamente sommario e provvisorio di tale pronuncia.<br /> 4. Con riferimento, invece, alla rilevanza della questione sollevata, il discorso è più¹ articolato e merita di essere sviluppato sotto molteplici profili.<br /> 4.1. Da un lato, infatti, si osserva che in sede cautelare l&#8217;istanza di sospensiva è stata accolta sotto un aspetto diverso da quello ora in esame e cioè per il fatto che, anche ad ammettere l&#8217;applicabilità  alla fattispecie dell&#8217;indennizzo a favore della concessionaria uscente, tale indennizzo non era determinato con la necessaria chiarezza nell&#8217;avviso di gara, per come inteso della nota comunale del 5 luglio 2018, a sua volta oggetto di impugnativa (v. ordinanza n. 386/2018 del 4 ottobre 2018). L&#8217;istanza cautelare, invero, è stata accolta perchè la nota <em>de qua</em>Â affermava che l&#8217;importo da pagare sulla base della perizia di stima (il 90% di € 2.246.000,00) sarebbe potuto variare in dipendenza dell&#8217;esistenza di un giudizio &#8220;<em>tuttora pendente, come noto e richiamato dall&#8217;avviso</em>&#8221; (v. punto 3 di questo): il richiamo all&#8217;attuale pendenza del giudizio ha indotto il Collegio ad individuarlo univocamente negli appelli avverso la sentenza di questo Tribunale n. 399/2017 cit., promossi sia dal Comune di S. Michele al Tagliamento, sia dalla controinteressata Villaggio Turistico Internazionale S.r.l., poichè l&#8217;eventuale accoglimento dell&#8217;uno o dell&#8217;altro appello avrebbe verosimilmente riportato l&#8217;ammontare del valore aziendale, su cui va calcolato l&#8217;indennizzo, alla cifra originaria prefissata in via unilaterale dalla controinteressata (€ 11.563.657,00).<br /> 4.2. Senonchè in corso di causa è stata prodotta dalle parti documentazione comprovante l&#8217;abbandono del giudizio di appello ad opera sia del Comune, sia della controinteressata, con il corollario che, per questo verso, l&#8217;interesse di Bipark S.r.l. è venuto meno, non sussistendo più¹ il pericolo, per le imprese interessate a concorrere alla gara, di vedersi (in corso di procedura o anche dopo) modificato <em>in pejusÂ </em>(e notevolmente) l&#8217;importo dell&#8217;indennizzo che si sono impegnate a pagare al concessionario uscente, in caso di aggiudicazione. Il tutto, anche alla stregua della rinuncia, ad opera della controinteressata (v. doc. 34), al valore aziendale di € 11.563.657,00 indicato per il calcolo dell&#8217;indennizzo nella prima perizia di stima, allegata all&#8217;avviso del 16 giugno 2016 (e cioè l&#8217;avviso annullato dalla sentenza n. 399/2017).<br /> 4.3. Nondimeno, rimane fermo, con ogni evidenza, l&#8217;interesse di Bipark S.r.l. di partecipare alla gara senza dover corrispondere nessun indennizzo alla Villaggio Turistico Internazionale S.r.l., nemmeno nella misura ridotta derivante dal valore dei beni aziendali (€ 2.246.000,00) indicato nella perizia di stima fatta propria dal Comune e richiamata nell&#8217;avviso del 27 aprile 2018. In altre parole, l&#8217;interesse azionato dalla ricorrente, sotto il profilo in esame, non è più¹ quello di avere certezza sull&#8217;ammontare dell&#8217;indennizzo da corrispondere, nè di pagare una somma inferiore, bensì quello di non dover pagare alcun indennizzo.<br /> 4.4. La rilevanza della questione di costituzionalità  emerge anche sotto un altro aspetto e cioè quello dell&#8217;applicazione della disciplina dettata dall&#8217;art. 54 della l.r. n. 33/2002 in materia di indennizzo da versare al concessionario uscente (commisurato al 90% del valore aziendale dell&#8217;impresa installata sull&#8217;area oggetto di concessione) a tutte le ipotesi in cui, a seguito di una procedura comparativa, vi sia la successione di un nuovo concessionario al precedente, ivi compreso il caso della modifica della concessione. Tale applicazione &#8211; sostenuta dal Comune (che richiama la nota della Regione prot. n. 426495 del 24 settembre 2012) e dalla controinteressata &#8211; viene contestata dalla Bipark S.r.l. con altra censura, contenuta anch&#8217;essa nel primo motivo di ricorso. Più¹ in particolare, la società  assume che la disciplina in materia di indennizzo <em>ex</em>Â art. 54 cit. si applicherebbe solo alle ipotesi di &#8220;<em>rinnovo della concessione</em>&#8221; e non giù  a quelle di &#8220;<em>nuova concessione</em>&#8220;, e che il presente contenzioso riguarderebbe proprio una &#8220;<em>nuova concessione</em>&#8220;: in relazione all&#8217;aggiudicazione di questa, perciù², l&#8217;avviso pubblico non avrebbe dovuto prevedere nessun obbligo di indennizzo a carico dell&#8217;impresa aggiudicataria ed a favore del gestore uscente.<br /> 4.5. Che la fattispecie all&#8217;esame sia riconducibile all&#8217;ambito della &#8220;<em>nuova concessione</em>&#8220;, la ricorrente lo ricava dai seguenti indici:<br /> a) la concessione demaniale rilasciata dal Comune alla Villaggio Turistico Internazionale S.r.l. il 1° giugno 2011 era giù  scaduta al 31 dicembre 2016, non avendo la suddetta concessionaria beneficiato della proroga <em>ex lege</em>Â al 2020 (riservata alle concessioni in essere al 2009), cosicchè si fuoriuscirebbe dal caso del &#8220;<em>rinnovo della concessione</em>&#8220;, al quale può essere accostata la &#8220;<em>proroga della concessione</em>&#8221; (qui, appunto, non verificatasi);<br /> b) l&#8217;avviso impugnato contemplerebbe altresì un ampliamento della superficie oggetto dell&#8217;originaria concessione e non si limiterebbe a una mera &#8220;<em>variazione della concessione</em>&#8221; sul piano temporale (<em>id est</em>: la proroga della concessione), di tal chè anche sotto questo profilo la fattispecie si configurerebbe, invece, quale &#8220;<em>nuova concessione</em>&#8220;.<br /> 4.5.1. Del resto, la stessa sentenza n. 399/2017 cit., al par. 10.8, qualifica la vicenda in oggetto come &#8220;<em>un&#8217;ipotesi di richiesta di &#8220;nuova concessione&#8221; demaniale marittima, poichè, oltre che avere ad oggetto un bene non coincidente </em>in toto<em>Â con quello della concessione in scadenza (per l&#8217;ampliamento dell&#8217;estensione dell&#8217;area originariamente prevista), riguarda un rapporto che per legge non è più¹ suscettibile di rinnovo e che pertanto avrebbe dovuto essere messo a gara alla relativa scadenza, in base alla procedura comparativa prevista e disciplinata dall&#8217;art. 54 della legge regionale n. 33/2002, secondo le indicazioni precisate nell&#8217;allegato S/3, punto d)</em>&#8220;.<br /> 4.6. L&#8217;assunto della ricorrente è erroneo in diritto. Sul piano della normazione positiva, infatti, Bipark S.r.l. basa le proprie tesi sul comma 3 dell&#8217;art. 54 cit., il quale, come si è visto all&#8217;inizio, prevede che il Comune acquisisca dall&#8217;originario concessionario una perizia di stima asseverata sul valore dei beni aziendali &#8220;<em>nel caso di rinnovo della concessione</em>&#8220;. Tuttavia, da un lato, il comma 2 del ridetto art. 54 subordina il rilascio del provvedimento concessorio (che qualifica come &#8220;<em>nuova concessione</em>&#8220;), in esito a procedura comparativa, al pagamento dell&#8217;indennizzo: e ciù² vale, senza distinzioni, sia per le ipotesi di rinnovo, che per quelle di rilascio e per quelle di modifica delle concessioni demaniali da parte dei Comuni. Dall&#8217;altro, il successivo comma 4 prevede che le &#8220;<em>domande di nuova concessione</em>&#8221; siano corredate da atto unilaterale d&#8217;obbligo in ordine alla corresponsione dell&#8217;indennizzo. Da ultimo, il comma 5 dell&#8217;art. 54 &#8211; norma di portata generale &#8211; ricollega ad ogni ipotesi di concorso di domande la doverosità  dell&#8217;indennizzo a carico dell&#8217;aggiudicatario ed in favore del precedente concessionario. In definitiva, dunque, l&#8217;argomento letterale non è in grado di supportare le censure della ricorrente, stante la non univocità  della normativa regionale.<br /> 4.7. Neppure sul piano dell&#8217;interpretazione teleologica la tesi che nella vicenda in esame non sarebbe dovuto alcun indennizzo, trattandosi di &#8220;<em>nuova concessione</em>&#8220;, merita positivo apprezzamento. La <em>ratio </em>della previsione dell&#8217;indennizzo è stata, infatti, individuata dalla giurisprudenza di questo Tribunale (T.A.R. Veneto, Sez. I, 1° giugno 2011, n. 926) nella volontà  di tutelare gli investimenti effettuati dal gestore uscente sino alla scadenza del periodo di concessione (non essendo più¹ consentito il rinnovo automatico della stessa): e nel caso di specie è pacifico e incontestato tra le parti che la concessionaria uscente Villaggio Turistico Internazionale S.r.l. abbia effettuato investimenti nell&#8217;area assegnatale in concessione, di cui, perciù², le spetterebbe il ristoro. Per l&#8217;effetto, la stessa controinteressata riconduce la <em>ratio</em>Â dell&#8217;indennizzo non all&#8217;invero formale distinzione tra &#8220;<em>rinnovo della concessione</em>&#8221; e &#8220;<em>nuova concessione</em>&#8220;, ma al diritto civile e, segnatamente, alla regola che impone di evitare un arricchimento ingiustificato del gestore subentrante a danno dell&#8217;uscente (ciù², che come si è visto poc&#8217;anzi, suscita ulteriori dubbi di costituzionalità  della normativa regionale).<br /> 4.8. In conclusione, secondo l&#8217;interpretazione più¹ plausibile dell&#8217;art. 54 della l.r. n. 33/2002, nonchè la prassi applicativa di detta norma seguita dalla Regione e dai Comuni, la previsione dell&#8217;indennizzo dovuto dall&#8217;aggiudicatario al gestore uscente dell&#8217;area del demanio marittimo si applica in tutti i casi in cui vi siano investimenti effettuati da quest&#8217;ultimo e non ancora ammortizzati (o ammortizzati solo in parte) e, dunque, anche alla fattispecie per cui è causa, essendo del tutto irrilevante, sotto il profilo in esame, che la stessa possa o no configurarsi come &#8220;<em>nuova concessione</em>&#8220;. Ne consegue la rilevanza, ai fini della decisione della controversia, di stabilire la conformità  o meno a Costituzione &#8211; sotto i parametri qui evocati &#8211; dell&#8217;art. 54 stesso.<br /> 4.9. Da ultimo, la rilevanza della suesposta questione di legittimità  costituzionale non è inficiata dalla circostanza della mancata presentazione della domanda di partecipazione alla procedura comparativa ad opera della Bipark S.r.l., facendo valere quest&#8217;ultima &#8211; come si è detto &#8211; l&#8217;interesse a partecipare alla procedura senza dover assumere l&#8217;impegno al pagamento di alcun indennizzo a favore del gestore uscente nel caso in cui risulti aggiudicataria della stessa. Nessun impedimento deriva poi dal fatto che non sia stata evocata in giudizio la Regione Veneto, pur essendo stata impugnata anche la nota della Regione prot. n. 426495 del 24 settembre 2012, poichè tale impugnativa è stata proposta dalla Bipark S.r.l. in forma eventuale, con la clausola &#8220;<em>se del caso</em>&#8220;.<br /> 5. In conclusione, va sollevata, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54, commi 2, 3, 4 e 5, della l. Reg. Veneto n. 33/2002 in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lett. e) e lett. l), Cost..<br /> 5.1. Il presente giudizio viene per conseguenza sospeso sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione così sollevata, disponendosi la trasmissione immediata degli atti di causa alla Corte stessa.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto &#8211; Sezione Prima (I^), solleva dinanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54 della legge regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33, nella parte in cui (commi da 2 a 5) prevede che il rilascio delle concessioni demaniali marittime in esito a procedura comparativa sia subordinato alla corresponsione, a carico dell&#8217;aggiudicatario, di un indennizzo in favore del gestore uscente, e stabilisce criteri e modalità  di determinazione del predetto indennizzo, per violazione dell&#8217;articolo 117, secondo comma, lett. e) (tutela della concorrenza) e lett. l) (ordinamento civile), Cost..<br /> Dispone l&#8217;immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.<br /> Sospende il presente giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale.</div>
<p> Â </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-27-5-2019-n-651/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/5/2019 n.651</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/11/2014 n.651</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-13-11-2014-n-651/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-13-11-2014-n-651/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/11/2014 n.651</a></p>
<p>Mauro Taiuti (Avv. Lascialfari) c/Comune di Monte Argentario Edilizia ed urbanistica – Vincolo paesaggistico – Opere abusive – Condono – Ammissibilità – Condizioni &#8211; Parere della Soprintendenza &#8211; Conseguenze Le opere realizzate su aree soggette a vincolo paesaggistico non avente carattere di inedificabilità assoluta possono considerarsi non condonabili in relazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-13-11-2014-n-651/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/11/2014 n.651</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-13-11-2014-n-651/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/11/2014 n.651</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Mauro Taiuti (Avv. Lascialfari) c/Comune di Monte Argentario</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Vincolo paesaggistico – Opere abusive  – Condono – Ammissibilità – Condizioni  &#8211; Parere della Soprintendenza &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le opere realizzate su aree soggette a vincolo paesaggistico non avente carattere di inedificabilità assoluta possono considerarsi non condonabili in relazione alle difformità urbanistiche solo allorchè il contrasto con il vincolo sia stato accertato mediante parere contrario della Soprintendenza, parere che nella specie non risulta essere stato chiesto. Ne consegue che, in carenza di parere della Soprintendenza, va accolta l’istanza cautelare di sospensione dell’atto di diniego di sanatoria edilizia straordinaria e di contestuale demolizione delle opere abusive.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1668 del 2014, proposto da:</p>
<p>Mauro Taiuti, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Leonardo Lascialfari, nel cui studio in Firenze, Via Masaccio, 17 è elettivamente domiciliato;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Monte Argentario in Persona del Sindaco P.T.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>del &#8220;Provvedimento di rigetto&#8221; n. 32 del 27.06.2014, successivamente notificato, a firma del Segretario Generale Dirigente Edilizia Privata &#8211; Condono del Comune di Monte Argentario, Dott. Lucio Luzzetti, con cui viene disposto il diniego definitivo alla sanatoria edilizia straordinaria chiesta il 15.12.2004 ed è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2014 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori L. Lascialfari;</p>
<p>Ritenuto che le opere realizzate su aree soggette a vincolo paesaggistico non avente carattere di inedificabilità assoluta possono considerarsi non condonabili in relazione alle difformità urbanistiche solo allorchè il contrasto con il vincolo sia stato accertato mediante parere contrario della Soprintendenza, parere che nella specie non risulta essere stato chiesto.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende la impugnata ordinanza di demolizione.<br />
Condanna l’Amministrazione intimata alla refusione delle spese della presente fase di giudizio che liquida in Euro 2.000 oltre IVA e c.p.a.<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 5 maggio 2015. .<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />
Rosalia Messina, Consigliere<br />
Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/11/2014</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.651</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-651/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-651/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-651/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.651</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;efficacia della sentenza che respinge il ricorso di un soggetto che aveva presentato una domanda di condono edilizio per un intervento realizzato in zona di rispetto ferroviario e successivamente, dopo aver ottenuto il condono, aveva subito la richiesta di autotutela da parte delle Ferrovie dello Stato e quindi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-651/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.651</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-651/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.651</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;efficacia della sentenza che respinge il ricorso di un soggetto che aveva presentato una domanda di condono edilizio per un intervento realizzato in zona di rispetto ferroviario e successivamente, dopo aver ottenuto il condono, aveva subito la richiesta di autotutela da parte delle Ferrovie dello Stato e quindi un provvedimento di annullamento del condono per esistenza dl predetto vincolo. La sentenza e&#8217; stata sospesa limitatamente all’ordine di demolizione, provvedimento a carattere vincolato e consequenziale rispetto alla declaratoria di improcedibilità (per vincolo ferroviario) della domanda di condono a suo tempo proposta. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00651/2012 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 00244/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 244 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Piera Pasquinelli</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Righi, Fabio Mordini, con domicilio eletto presso Roberto Righi in Roma, via G.Carducci, 4; <b>Simone Rafanelli</b>, <b>Roberto Rafanelli</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Mordini, Roberto Righi, con domicilio eletto presso Roberto Righi in Roma, via G.Carducci, 4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Prato</b>, in persona del sindaco e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marcello Clarich, con domicilio eletto presso Marcello Clarich in Roma, piazza del Popolo n. 18;<br />	<br />
<b>Rete Ferroviaria Italiana Spa &#8211; Gruppo Ferrovie dello Stato – Direzione Territoriale Produzione.(Già Dir.Compart.Infrastrut.)</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Calugi, con domicilio eletto presso Amerigo Cianti in Roma, via Giulio Cesare, 7;<br /> <br />
<b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Marco Lombardi</b>, in perswona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Ettore Verino, Franco Bruno Campagni, con domicilio eletto presso Mario Ettore Verino in Roma, via Barnaba Tortolini n.13; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE: SEZIONE III n. 00853/2011, resa tra le parti, concernente D&#8217;UFFICIO E IN AUTOTUTELA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Prato e di Marco Lombardi e di Rete Ferroviaria Italiana Spa &#8211; Gruppo Ferrovie dello Stato &#8211; e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Pecchioli per delega dell’avvocato Righi, l’avvocato Carli per delega dell’avvocato Clarich, l’avvocato Calugi, l’avvocato Verino e l’avvocato dello Stato Scaramucci;	</p>
<p>Considerato che, in attesa della definizione della causa nel merito, merita accoglimento la domanda cautelare di sospensione della impugnata sentenza di rigetto, limitatamente alla sospensione dell’ordine di demolizione del manufatto adibito ad autorimessa, provvedimento a carattere vincolato e consequenziale rispetto alla declaratoria di imporocedibilità della domanda di condono a suo tempo proposta;<br />	<br />
considerato, quanto alle spese della presente fase cautelare, che le stesse possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo al contenuto di accoglimento soltanto parziale della presente pronuncia cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 244/2012) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;efficacia della sentenza impugnata limitatamente all’ordine di demolizione dell’autorimessa, la cui efficacia resta sospesa nelle more della definizione della causa nel merito.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carmine Volpe, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-651/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.651</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2008 n.651</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-24-4-2008-n-651/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-24-4-2008-n-651/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2008 n.651</a></p>
<p>Pres. Monteleone, Est. Lento B.A. (avv. Salvatore Cittadino) c./ Assessorato Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste ed Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Enna (Avvocatura dello Stato). il diritto del privato al risarcimento del danno è indipendente dal preventivo accertamento da parte del giudice amministrativo dell&#8217;illegittimo esercizio della funzione amministrativa Contributi pubblici &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-24-4-2008-n-651/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2008 n.651</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-24-4-2008-n-651/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2008 n.651</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Monteleone, Est. Lento<br /> B.A. (avv. Salvatore Cittadino) c./ Assessorato Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste ed Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Enna (Avvocatura dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>il diritto del privato al risarcimento del danno è indipendente dal preventivo accertamento da parte del giudice amministrativo dell&#8217;illegittimo esercizio della funzione amministrativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contributi pubblici &#8211; Diritto al risarcimento danni per scorrettezza procedimentale &#8211;  Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nei procedimenti finalizzati all’erogazione di un contributo pubblico può ammettersi il risarcimento del danno subito dal privato per effetto della condotta scorretta tenuta dalla P.A., la quale abbia adottato un provvedimento legittimo, semprechè la stessa non si sostanzi nella mera violazione delle norme sulla tempestiva definizione del procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<i><b></p>
<p align=center>
</i>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,<br />
Sede di Palermo, Sezione Seconda<i></b></i>,</p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
 ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso <B>R.G. N. 539/2005 </B>proposto da </p>
<p><b>BELARDO Alfio, </b>rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. Salvatore Cittadino, domiciliato presso la segreteria di questo TAR in via Butera, n. 6;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>CONTRO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.	l’assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste</b>, in persona dell’Assessore <i>pro tempore;</i></p>
<p>2.	<b>l’ispettorato provinciale dell’agricoltura di Enna</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>;<br />	<br />
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge; </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>PER L&#8217;ANNULLAMENTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1)	</b>del provvedimento prot. n. 010541 dell’8 agosto 2003 adottato dall’ispettorato provinciale dell’agricoltura di Enna, avente ad oggetto: “”Regolamento CEE 2328/91 art. 10 e misura 4.07” insediamento giovani in agricoltura – insediamenti avvenuti prima dell’1.1.99 – comunicazione archiviazione istanza anno 1997, pos. 173”; <br />	<br />
2)	di ogni altro atto antecedente, susseguente o comunque connesso e, occorrendo, della nota, non conosciuta, con la quale l’assessorato ha informato l’ispettorato che la commissione europea, con nota del 22 ottobre 2002, n. 111143, aveva trasmesso le osservazioni al complemento di programmazione, tra cui quelle specifiche della misura 4.07.<br />	<br />
3)	<br />	<br />
Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate;<br />
Vista l’ordinanza collegiale n. 188 del 3 febbraio 2004;<br />
Visti il primo ricorso per motivi aggiunti; <br />
Vista la seconda memoria dell’Avvocatura dello Stato; <br />
Visto il secondo ricorso per motivi aggiunti;<br />
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 506 del 13 ottobre 2004, eseguita il 15 novembre successivo.<br />
Viste le note difensive del ricorrente; <br />
Viste la terza e la quarta memoria dell’Avvocatura dello Stato;<br />
Vista l’ordinanza collegiale n. 2171 del 31 dicembre 2004;<br />
Visto il decreto presidenziale n. 8 del 28 febbraio 2005;<br />
Vista l’ultima memoria dell’Avvocatura dello Stato;<br />
Vista la documentazione tutta in atti;<br />
Designato relatore il primo referendario Aurora Lento;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 24 aprile 2008, i difensori della parti come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Con ricorso, notificato il 14 novembre 2003 e depositato presso la sede staccata di Catania il 12 dicembre successivo, il signor Belardo Alfio, premesso di avere presentato, <u>in data 22</u> <u>aprile 1997</u>, istanza per la erogazione dell’aiuto per l’insediamento dei giovani agricoltori, previsto dall’art. 10 del regolamento CEE 2328/91, esponeva che, con nota prot. n. 14278 del <u>14 novembre 2000</u> (ovverosia a distanza di oltre tre anni e mezzo), l’ispettorato provinciale dell’agricoltura di Enna gli aveva chiesto ulteriori documenti, che aveva tempestivamente presentato.<br />
Con nota prot. n. 010541 dell’<u>8 agosto 2003</u> (e, pertanto, a distanza di quasi ulteriori tre anni), tale istanza era stata rigettata, facendo riferimento in motivazione alla circostanza che, per effetto di due note della commissione europea, non potevano essere accettare domande, a valere sulla misura 4.07 del POR 2000/2006, provenienti da ditte insediatesi prima del 1999.<br />
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del provvedimento impugnato, per il seguente unico articolato motivo:<br />
Violazione dell’art. 10 del regolamento CEE 2328/91 e della relativa circolare attuativa n. 128/DR dell’11 giugno 1993, come modificata dalla circolare n. 187 del 15 settembre 1995, nonché del bando di gara. Eccesso di potere sotto il profilo della mancata valutazione dei presupposti. Motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica. Violazione della l.r. n. 10/1991.<br />
Il rigetto della istanza in questione, così come motivato, contrasterebbe con le norme rubricate ed, in particolare, con il bando (pubblicato nel 1995), il quale prevedeva espressamente la possibilità di accesso ai contributi in questione per le ditte insediatesi a partire dal 1995 o, comunque, successivamente alla emanazione del regolamento CEE n. 2328/1991.<br />
Il ricorrente ha chiesto, anche, il risarcimento del danno ingiusto conseguente alla violazione delle norme, che disciplinano lo svolgimento del procedimento amministrativo, prevedendo la sua definizione secondo principi di ragionevolezza.<br />
Per le Amministrazioni intimate si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, la quale ha presentato una memoria, con la quale, eccepita preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardività, ne ha chiesto il rigetto, in quanto infondato, vinte le spese.<br />
Con ordinanza collegiale n. 188 del 3 febbraio 2004 l’istanza cautelare è stata accolta, con salvezza degli ulteriori provvedimenti della amministrazione.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 3 giugno 2004 e depositato il giorno 9 successivo, il ricorrente ha esposto che l’ispettorato provinciale dell’agricoltura di Enna, annullato in autotutela, con atto prot. n. 4117 del 22 marzo 2004, il provvedimento prot. n. 10541 dell’8 agosto 2003 (oggetto del ricorso principale), con nota prot. n. 4615 del 29 marzo 2004, gli aveva comunicato l’avvio del procedimento di archiviazione dell’istanza dallo stesso presentata.<br />
Il provvedimento era stato motivato con riferimento alla circostanza cha tale istanza non aveva potuto trovare accoglimento con riferimento alla programmazione del POP 1994/1999 per insufficiente copertura economica, essendosi classificata al posto n. 173 della graduatoria ed essendo state positivamente esitate le domande collocatesi sino al n. 10. Tale istanza non aveva potuto trovare copertura nemmeno nei fondi del POR 2000/2006, in quanto l’assessorato regionale agricoltura e foreste, con nota prot. n. 1305 del 12 febbraio 2003, uniformandosi ad indicazioni provenienti dalla commissione europea, aveva disposto che fossero prese in considerazione solo le pratiche relative a ditte insediatesi tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2001.   <br />
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:<br />
1)	provvedimento, non conosciuto, ma menzionato nella nota prot. n. 4615 del 29 marzo 2004, parimenti impugnata, con il quale l’ispettorato provinciale dell’agricoltura di Enna ha avviato il procedimento per la adozione di un eventuale ulteriore provvedimento di archiviazione della richiesta di contributo per l’insediamento di giovani in agricoltura;<br />	<br />
2)	nota prot. n. 1305 del 12 febbraio 2003, con la quale l’assessorato regionale della agricoltura e delle foreste avrebbe impartito istruzione in merito ai procedimenti relativi ai contributi per l’insediamento di giovani in agricoltura;<br />	<br />
3)	atti antecedenti, susseguenti o comunque connessi.<br />	<br />
Il ricorrente si è riservato di impugnare la graduatoria, richiamata dall’ispettorato provinciale dell’agricoltura di Enna nella nota impugnata, non appena conosciuta.<br />
Il gravame è stato affidato, oltre che al motivo di cui al ricorso principale, anche alle seguenti censure:<br />
1)	Violazione della l.r. n. 10/1991, dei principi in materia di giusto procedimento e di avviso di avvio del procedimento. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta.<br />	<br />
Nel bando non sarebbe stata prevista né la formulazione di una graduatoria, né una limitazione dei fondi disponibili.<br />
2)	Violazione, sotto altro profilo, dell’art. 10 del regolamento CEE 2328/91 e della relativa circolare attuativa n. 128/DR dell’11 giugno 1993, come modificata dalla circolare n. 187 del 15 settembre 1995, nonché del bando di gara, delle norme relative al POR 2000/2006 e delle circolari attuative.<br />	<br />
Sarebbe fuori luogo il riferimento al POR 2006 ed agli atti relativi all’utilizzo delle somme ivi previste, stante la presentazione della istanza nel contesto di una procedura antecedente a tale documento di programmazione.<br />
Il ricorrente ha chiesto, anche, il risarcimento del danno, evidenziando, ulteriormente, la non correttezza delle modalità di svolgimento del procedimento in questione.<br />
L’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, con la quale, premesso che il provvedimento prot. n. 10541 dell’8 agosto 2003, oggetto del ricorso principale, era stato annullato in autotutela, con atto prot. n. 4117 del 22 marzo 2004, ha eccepito l’incompetenza territoriale della sezione staccata di Catania del TAR Sicilia.<br />
Ha, comunque, chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato.<br />
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 9 settembre 2004 e depositato il giorno 20 successivo,  il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:<br />
1)	nota dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura di Enna prot. n. 7923 del 28 maggio 2004, avente ad oggetto il preannuncio della emanazione di un provvedimento di rigetto della richiesta di contributo per l’insediamento di giovani in agricoltura;<br />	<br />
2)	nota dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura di Enna prot. n. 9122 del 24 giugno 2004, avente ad oggetto l’archiviazione della richiesta di contributo per l’insediamento di giovani in agricoltura;<br />	<br />
3)	atti antecedenti, susseguenti o connessi.<br />	<br />
Il gravame è stato affidato alle censure dedotte con il primo ricorso per motivi aggiunti.<br />
Il ricorrente ha insistito nella richiesta di risarcimento del danno subito.<br />
Con ordinanza n. 506 del 13 ottobre 2004, sono stati disposti incombenti istruttori, i quali sono stati eseguiti il 15 novembre successivo.<br />
Con note depositate in vista della udienza, il ricorrente ha evidenziato il mancato deposito della graduatoria e dei provvedimenti di concessione dei singoli contributi.<br />
L’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, con la quale ha insistito nel chiedere il rigetto del ricorso, in quanto infondato, facendo riferimento, in particolare, alle seguenti circostanze: le istanze di contributo a valere sulle risorse di cui al POP 1994/1999 erano state esitate sulla base di una graduatoria (nella quale la istanza del ricorrente si era collocata in posizione non utile), che era stata redatta, in conformità alle indicazioni contenute nelle circolari n. 187 del 18 settembre 1995 e n. 227 del 14 marzo 1997, seguendo l’ordine cronologico di presentazione; tale istanza non aveva potuto essere accolta nemmeno con l’utilizzo delle risorse di cui al POR 2000/2006, in quanto l’assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, con circolare n. 307 del 5 dicembre 2001, uniformandosi alle indicazioni provenienti dalla commissione europea, aveva disposto l’utilizzo delle somme solo per gli insediamenti realizzatesi tra il 1999 ed il 2001.<br />
Con ordinanza n. 2171 del 31 dicembre 2004 l’istanza cautelare è stata rigettata, avuto riguardo all’esaurimento delle risorse previste dal POP 1994/1999.<br />
Con decreto del Presidente del TAR Sicilia n. 8 del 28 febbraio 2005 è stata disposta l’assegnazione del ricorso alla sede di Palermo.<br />
Con memoria depositata in vista della udienza, l’Avvocatura dello Stato ha insistito per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.<br />
Anche il ricorrente ha depositato, in vista della udienza, una memoria, con la quale ha insistito nelle proprie domande, con particolare riferimento alla istanza risarcitoria, evidenziando ulteriormente la scorrettezza dell’Amministrazione resistente e la lesione dell’affidamento dallo stesso riposto nell’accoglimento della istanza.<br />
Ha, altresì, evidenziato che la insufficienza dei fondi disponibili era da addebitare ad incuria dell’Ispettorato di Enna, che, non aveva fatto alcuna programmazione basata sulle istanze di finanziamento ricevute e non aveva, pertanto, quantificato le somme da richiedere all’Assessorato.<br />
A sostegno delle proprie pretese, ha prodotto una perizia, contenente una stima delle spese sostenute per raggiungere la ULU necessaria al fine di ottenere il contributo di cui al regolamento CEE 2328/1991, che sono state quantificate in € 166.122,73, ai quali vanno detratti <i>“i redditi netti degli investimenti effettuati e i valori residui dei beni immobili oggetto di tali investimenti”</i>.<br />
Alla pubblica udienza del 24 aprile 2008, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. La controversia ha ad oggetto i provvedimenti, con i quali l’ispettorato provinciale dell’agricoltura di Enna ha “archiviato” l’istanza presentata dal ricorrente al fine di ottenere l’aiuto per l’insediamento dei giovani agricoltori previsto dall’art. 10 del regolamento CEE 2328/91, nonché il risarcimento dei danni conseguenti.<br />
2. Preliminarmente va fatto un sintetico riferimento ai principali fatti di causa:<br />
 1) <u>in data 22 aprile 1997</u>, il ricorrente ha presentato una istanza finalizzata ad ottenere l’aiuto in questione;<br />
2) con nota prot. n. 14278 del <u>14 novembre 2000,</u> ovverosia a distanza di oltre tre anni e mezzo, l’ispettorato provinciale dell’agricoltura di Enna gli ha chiesto vari documenti, che ha tempestivamente presentato;<br />
3) con nota prot. n. 010541 dell’<u>8 agosto 2003</u> (oggetto del ricorso principale) e, pertanto, a distanza di quasi ulteriori tre anni, l’istanza in questione è stata rigettata, facendo riferimento in motivazione alla impossibilità di accettare domande, a valere sulla misura 4.07 del POR 2000/2006, provenienti da ditte insediatesi prima del 1999;<br />
4) tale nota è stata impugnata innanzi al TAR Sicilia sezione staccata di Catania, il quale, con ordinanza n. 188 del 3 febbraio 2004, ha accolto l’istanza cautelare, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti della amministrazione;<br />
5) con atto prot. n. 4117 del 22 marzo 2004, in esecuzione della suindicata ordinanza, è stato annullato, in autotutela, il provvedimento prot. n. 10541 dell’8 agosto 2003;<br />
6) con nota prot. n. 4615 del 29 marzo 2004 (oggetto del primo ricorso per motivi aggiunti) è stato comunicato l’avvio del procedimento di archiviazione dell’istanza del ricorrente;<br />
7) con nota prot. n. 9122 del 24 giugno 2004 (oggetto del secondo ricorso per motivi aggiunti) la istanza del ricorrente è stata definitivamente archiviata.<br />
3. Ciò premesso, il ricorso principale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto il provvedimento oggetto dello stesso è stato annullato in autotutela.<br />
4. Il primo ricorso per motivi aggiunti, il quale ha ad oggetto una comunicazione di avvio del procedimento, ovverosia una atto tipicamente endoprocedimentale, privo di autonoma capacità lesiva e come tale non autonomamente impugnabile, va, invece, esaminato congiuntamente al secondo ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto il provvedimento finale, successivamente adottato, con il quale l’istanza di contributo è stata definitivamente archiviata.<br />
Tale ultima determinazione è stata motivata con riferimento alle seguenti circostanze: <br />
1)	le istanze di contributo a valere sulla programmazione di cui al POP 1994/1999 (tra le quali rientrava anche quella del ricorrente, in quanto presentata nel 1997) erano state esitate sulla base di una graduatoria redatta, in conformità alle indicazioni contenute nelle circolari assessoriali n. 187 del 18 settembre 1995 e n. 227 del 14 marzo 1997, seguendo l’ordine cronologico di presentazione;<br />	<br />
2)	la istanza del ricorrente si era collocata alla posizione n. 173 ed erano state esitate solo quelle sino al n. 10;<br />	<br />
3)	 la istanza in questione non aveva potuto essere accolta nemmeno con l’utilizzo delle risorse di cui al POR 2000/2006, in quanto l’assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, con circolare n. 307 del 5 dicembre 2001, uniformandosi alle indicazioni provenienti dalla commissione europea, aveva disposto l’utilizzo delle somme solo per gli insediamenti realizzatesi tra il 1999 ed il 2001.<br />	<br />
5. Con il primo motivo si deduce che nel bando non era stata prevista né la formulazione di una graduatoria, né una limitazione dei fondi disponibili.<br />
La doglianza è infondata, essendo evidente che la disponibilità di fondi rappresenta un limite immanente all’attività della Pubblica Amministrazione, soprattutto laddove venga in considerazione la erogazione di contributi, la quale può avvenire solo a condizione che sussistano le relative disponibilità.<br />
Ne deriva che qualora il numero di istanze finalizzate ad ottenere un beneficio economico ritenute ammissibili sia superiore a quello, che può essere soddisfatto con le risorse disponibili, non può che procedersi alla formulazione di una graduatoria.<br />
Configuratasi una tale situazione ed in assenza di specifica prescrizione del bando, ragionevole appare la determinazione dell’Amministrazione procedente di predisporre una graduatoria delle istanze utilizzando un criterio oggettivo, quale è la data di presentazione.<br />
6. Con il secondo motivo si deduce che  sarebbe fuori luogo il riferimento fatto dalla Amministrazione al POR 2000/2006 ed agli atti relativi all’utilizzo delle somme ivi previste, stante la presentazione della istanza nel contesto di una procedura antecedente a tale documento di programmazione.<br />
Invero, pur non potendosi che condividere, in linea di principio, tale affermazione, la doglianza non può trovare accoglimento, in quanto la istanza del ricorrente andava esitata non con riferimento alla programmazione dei fondi comunitari relativi al 2000/2006, ma con riferimento a quella antecedente, nel contesto della quale, come detto al punto 4, non poteva trovare accoglimento per insufficienza dei fondi disponibili.<br />
Ne deriva la infondatezza del secondo ricorso per motivi aggiunti relativamente alla istanza di annullamento.<br />
7. Va adesso esaminata la istanza risarcitoria.<br />
Deduce il ricorrente di avere subito un danno ingiusto a causa del comportamento scorretto della Amministrazione, la quale, non rispettando la tempistica ed i principi generali imposti dalla normativa in materia di svolgimento del procedimento, ha leso l’affidamento incolpevole allo stesso facente capo.<br />
Deduce, altresì, senza ricevere sul punto smentita da parte della Amministrazione resistente, che la insufficienza dei fondi disponibili è da addebitare ad “incuria” dell’Ispettorato di Enna, che non ha fatto alcuna programmazione basata sulle istanze di finanziamento ricevute e non ha, pertanto, quantificato le somme da richiedere all’Assessorato.<br />
7.1 Preliminarmente, va rilevato che appare ormai superato l’orientamento, secondo il quale il preventivo accertamento da parte del giudice amministrativo dell&#8217;illegittimo esercizio della funzione amministrativa rappresenti il necessario presupposto del diritto al risarcimento del danno, non potendosi ravvisare nel nostro ordinamento principi generali di tutela dell&#8217;affidamento nell&#8217;espletamento dell&#8217;attività provvedimentale (in tal senso, tra le altre, Consiglio di Stato, V, 18 novembre 2002, n. 63).<br />
Fondamentale rilievo, sotto tale profilo, assume la decisione della Adunanza Plenaria n. 6 del 2005, la quale, facendo riferimento ad una ipotesi di revoca degli atti della procedura conclusasi con l&#8217;aggiudicazione di un appalto, la quale era stata motivata con riferimento alla mancanza delle relative risorse finanziaria, ha affermato che, pur in presenza di un rigetto della istanza caducatoria, può configurarsi una responsabilità precontrattuale.<br />
In tale decisione si è, in particolare, affermato che tale responsabilità sussiste qualora siano state violate le regole di correttezza e buona fede, che devono essere rispettate anche dalla Pubblica Amministrazione, con conseguente lesione dell’affidamento incolpevole del privato.<br />
Orbene, nella fattispecie in esame viene in considerazione non una procedura selettiva, relativamente alla quale può configurarsi una fase precontrattuale in senso stretto, ma un procedimento finalizzato alla erogazione di un contributo.<br />
Anche in tale ipotesi (diversa da quella esaminata dalla Adunanza Plenaria e dalle sentenze emanate sulla scia di tale decisione), può, ad avviso del Collegio, pervenirsi alla conclusione della configurabilità di una responsabilità della P.A. per la condotta scorretta dalla stesa tenuta, semprechè non si sostanzi nella mera violazione delle norme sulla tempestiva definizione del procedimento.<br />
In merito a tale ultimo aspetto, va, infatti, richiamata la decisione dell’adunanza plenaria n. 7 del 15 settembre 2005, nella quale si è affermato che gli interessi pretensivi possono accedere alla forma di tutela costituita dal risarcimento c.d. per equivalente solo quando non trovino realizzazione nell&#8217;emanazione dell&#8217;atto, unitamente all&#8217;interesse pubblico ad essa sotteso, con la conseguenza che deve escludersi il risarcimento del danno da ritardo della P.A., qualora i provvedimenti adottati in ritardo risultino di carattere negativo per colui, che ha presentato la relativa istanza di rilascio e le statuizioni in essi contenute siano divenute inoppugnabili.<br />
Ne deriva che il risarcimento per equivalente va negato per il mero ritardo, ma può, ad avviso del Collegio, essere ammesso qualora sussistano ulteriori violazioni delle regole di correttezza, che la P.A. deve seguire nello svolgimento della propria attività sia negoziale, che procedimentale.  <br />
Sotto tale ultimo profilo, giova richiamare alcune considerazioni fatte dalla giurisprudenza nel contesto del controverso dibattito sulla natura extracontrattuale o contrattuale (c.c. “da contatto”) della responsabilità della pubblica amministrazione.<br />
Nell’affermare la esistenza di una responsabilità della P.A. da contatto qualificato, si è, in particolare, condivisibilmente ritenuto che, nel nuovo modello di azione amministrativa introdotto dalla legge n. 241/1990, può assumere rilevanza autonoma, rispetto alla pretesa al conseguimento del bene della vita, l’interesse al rispetto dei canoni di correttezza comportamentale posti alla base della disciplina sul procedimento amministrativo, con la conseguente possibilità di tutelare l&#8217;affidamento ingenerato dal rapporto procedimentale intercorso tra Amministrazione e privato, indipendentemente dalla acquisizione della utilità finale (vedi Cassazione Civile, III, 22 gennaio 1999, n. 589; III, 10 gennaio 2003, n. 157; e Consiglio di Stato, V, 2 settembre 2005, n. 4461 e 6 agosto 2001, n. 4239; TAR Lazio, III ter, 21 febbraio 2007, n. 1527).<br />
Tali affermazioni ricevono, peraltro, ulteriore sostegno delle innovazioni introdotte in materia di disciplina sul procedimento dalla legge n. 15/2005, la quale, nel modificare l’art. 1 della l. n. 241/1990, ha espressamente introdotto tra i principi generali dell’azione amministrativa, anche quelli di derivazione comunitaria, tra i quali prioritaria importanza assumono i principi di tutela dell’affidamento e di proporzionalità.<br />
Conclusivamente sul punto, ritiene il Collegio che nella fase procedimentale possa configurarsi una responsabilità della P.A. (sulla cui qualificazione in termini di responsabilità da contatto non si ritiene opportuno pronunciarsi, stante la non decisività della questione ai fini della decisione e la incertezza dell’istituto) assimilabile a quella precontrattuale.<br />
7.2 Tutto ciò posto, occorre procedere all’individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie ed, in particolare, stante la indubbia sussistenza del danno e la sua riconducibilità all’operato della P.A., dell’elemento soggettivo.<br />
Sotto tale profilo, occorre rilevare che,  secondo un orientamento giurisprudenziale seguito anche da questo Tribunale ed analogo a quello formatosi in materia di responsabilità da “contatto”, il soggetto danneggiato può limitarsi ad indicare elementi costituenti indici presuntivi della colpa della pubblica amministrazione, sulla quale incombe l&#8217;onere di provare il contrario ovvero la sussistenza di un errore scusabile (vedi tra le tante Consiglio di Stato, V, 2 settembre 2005 n. 4461 e 6 agosto 2001 n. 4239).<br />
Orbene, nella fattispecie in esame, la condotta lesiva appare caratterizzata da negligenza, in quanto: l’istanza è stata esitata a ben sei anni dalla sua presentazione e dopo che erano stati richiesti documenti integrativi; il primo provvedimento, motivato con riferimento alla data dell’insediamento, è stato successivamente ritirato e sostituito con un successivo, motivato con riferimento alla carenza di fondi; non è stata resa disponibile – nemmeno a seguito degli incombenti istruttori disposti da questo Tribunale – la graduatoria asseritamente redatta, nonché i singoli provvedimenti di erogazione dei contributi.<br />
Rilevante appare altresì la circostanza (dedotta dal ricorrente e non contestata dalla Amministrazione) che la insufficienza dei fondi disponibili è verosimilmente dovuta ad incuria dell’Ispettorato di Enna, che, non ha fatto alcuna programmazione basata sulle istanze di finanziamento ricevute e non ha, pertanto, quantificato le somme da richiedere all’Assessorato.<br />
Dimostrata appare, pertanto, ad avviso del Collegio, la colpa della Amministrazione, la quale è venuta meno ai propri doveri di correttezza ed ha leso l’affidamento incolpevole del ricorrente.<br />
7.3 Va adesso quantificato il danno risarcibile, in merito al quale vanno richiamati i criteri relativi alla responsabilità precontrattuale, anche in considerazione del fatto che, secondo l’orientamento giurisprudenziale prima richiamato, la responsabilità da contatto è a questa funzionalmente omogenea.<br />
Ne deriva che il danno risarcibile va circoscritto al c.d. interesse negativo, ovverosia alle spese sostenute e documentate dal ricorrente per partecipare al procedimento (Consiglio di Stato, V, 14 aprile 2008, n. 1667, IV, 4 ottobre 2007, n. 5174, TAR Lazio prima citato).<br />
Orbene, nella perizia versata in atti, le spese sostenute dal ricorrente per raggiungere i requisiti necessari al fine di ottenere il contributo in questione sono state quantificate in complessivi € 166.122,73.<br />
A tale somma si è pervenuti, facendo riferimento all’acquisto di un altro fondo ed alla trasformazione di parte di quello già posseduto, nonché alle spese sostenute in relazione agli stessi.<br />
In merito a tale quantificazione va rilevato che nella stessa perizia si evidenzia che:<br />
1)	tali investimenti sono stati effettuati non solo per raggiungere l’obiettivo minimo della ULU richiesta dal reg. CEE, ma anche <i>“per dare corpo ad una attività concreta di crescita e sviluppo aziendale”</i>;<br />	<br />
2)	al totale dei costi sostenuti vanno detratti <i>“i redditi netti degli investimenti effettuati e i valori residui dei beni immobili oggetto di tali investimenti”</i>;<i><br />	<br />
3)	</i>gli investimenti relativi alla trasformazione del fondo già posseduto sono stati parzialmente rendicontati, in quanto è stato ottenuto un finanziamento di circa £. 7.500.000, a valere sulle risorse del POP 94/99, attraverso la misura 4.06 del POP Sicilia, in relazione ad una istanza del 1998.<i><br />	<br />
</i>Ne deriva che, per stessa ammissione del ricorrente, le spese indicate nella perizia non sono state sostenute solo ed esclusivamente per ottenere il contributo in questione.<br />
Orbene, indipendentemente dalla entità della somma da detrarre in quanto non costituente spesa connessa alla partecipazione al procedimento in questione, si ritiene che l’entità del risarcimento, in quanto costituente ristoro per equivalente, non possa essere superiore al beneficio che il ricorrente avrebbe avuto nel caso di accoglimento della sua istanza.<br />
Il Collegio, facendo uso dei propri poteri equitativi, quantifica, pertanto il risarcimento in € 12.000, 00 (dodicimila).<br />
Concludendo, in forza di quanto suesposto, il ricorso è  in parte improcedibile e per la restante parte fondato, cosicchè va accolto per la parte relativa alla istanza risarcitoria.<br />
Sussistono, tuttavia, giustificati motivi, per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />
<P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, dichiara in parte improcedibile il ricorso in epigrafe, che, per la restante parte è fondato e va accolto in parte.&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle somme indicate in motivazione. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Spese compensate.&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2008, con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:</p>
<p>#NOME?		&#8211; Presidente<br />	<br />
#NOME?			&#8211; Consigliere   <br />	<br />
&#8211;  AURORA LENTO               &#8211; Primo Referendario, estensore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-24-4-2008-n-651/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2008 n.651</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2008 n.651</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-21-4-2008-n-651/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-21-4-2008-n-651/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2008 n.651</a></p>
<p>Demanio e patrimonio indisponibile – Beni demaniali – Occupazione senza titolo – Istanza di rimborso – Giurisdizione. Nei casi in cui le pretese dell’amministrazione riguardino somme dovute per l’occupazione senza titolo di beni del demanio la giurisdizione è della magistratura ordinaria (C., S.U., 19.11.2001, n. 14543). N. 00651/2008 REG.SEN. N.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-21-4-2008-n-651/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2008 n.651</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio e patrimonio indisponibile – Beni demaniali – Occupazione senza titolo – Istanza di rimborso – Giurisdizione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nei casi in cui le pretese dell’amministrazione riguardino somme dovute per l’occupazione senza titolo di beni del demanio la giurisdizione è della magistratura ordinaria (C., S.U., 19.11.2001, n. 14543).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00651/2008 REG.SEN.<br />
N. 00462/2006 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 462 del 2006, proposto da: <br />
<b>Ugo Oberti</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicolo&#8217; Raggi, con domicilio eletto presso Nicolo&#8217; Raggi in Genova, via Roma, 3/2; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comune di Savignone</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marco Barilati, con domicilio eletto presso Marco Barilati in Genova, via Corsica, 19/11; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
dell&#8217;istanza di rimborso stagione invernale 2003-2004 prot. n. 1878, recante data 22 febbraio 2006..</p>
<p>
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Savignone;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19/03/2008 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso regolarmente notificato e depositato il ricorrente impugna l’istanza di rimborso prot.n.1878 del 2222006 con la quale il comune di Savignone gli chiede il pagamento della somma di€. 47.032,07 a titolo di indennizzo per l’occupazione abusiva della colonia di Montemaggio e per le spese sostenute e correlate alla predetta occupazione.<br />
Queste le censure poste a corredo della impugnativa:<br />
1)-Carenza radicale di potere dell’amministrazione.<br />
2)-Violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l.n.24190;<br />
3)-Violazione dell’ art. 3 della l.n.24190;<br />
4)-Omessainsufficiente istruttoria; iniquità grave e manifesta;contraddittorietà con precedenti provvedimenti; eccesso di potere;<br />
Si costituiva in giudizio il comune intimato che eccepiva preliminarmente la carenza di giurisdizione del giudice adito e chiedeva comunque il rigetto del ricorso per la infondatezza dei motivi dedotti.<br />
All’udienza del 1932008 la causa passava in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in epigrafe indicato viene chiesto l’annullamento della istanza di rimborso prot.n.1878 del 2222006 con la quale il comune di Savignone chiede al sig. Oberti il pagamento della somma di€. 47.032,07 a titolo di indennizzo per l’occupazione abusiva della colonia di Montemaggio e per le spese sostenute e correlate alla predetta occupazione.<br />
In via preliminare tuttavia il Collegio deve darsi carico della eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dal comune resistente.<br />
L’eccezione è fondata.<br />
Lo stesso ricorrente con il primo motivo di censura lamenta la carenza radicale di potere dell’amministrazione, sia pure limitatamente alle spese legali sostenute dal comune e delle quali si richiede nell’atto impugnato il pagamento.<br />
In realtà l’atto impugnato costituisce una intimazione di pagamento di somme che a vario titolo il comune pretende dal ricorrente, sia in relazione alla occupazione abusiva della ex colonia di Montemaggio con i propri armenti, sia in relazione alle somme collegate (o che si affermano tali) alla predetta occupazione.<br />
La controversia ha dunque per oggetto la contestazione di somme che si affermano dovute a titolo di risarcimento del danno subito dall’amministrazione e totalmente al di fuori di un rapporto autoritativo, nella specie inesistente.<br />
La giurisprudenza sul punto è ormai puntuale e diffusa (Cass. SSUU.19112001 n.14543; ) nell’affermare la giurisdizione della magistratura ordinaria in tutti i casi nei quali le pretese dell’amministrazione riguardino somme dovute per l’occupazione senza titolo di beni del demanio come avvenuto nella specie da parte della mandria del sig. Oberti.<br />
Tutte le questioni sollevate nel merito della quantificazione delle somme richieste dal comune riguarderanno quindi il giudizio civile ove le censure oggi sollevate potranno essere riproposte.<br />
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo perché la cognizione della lite rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in base a quanto statuito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 4109 del 2007, può essere disposta la prosecuzione del processo dinanzi al giudice ordinario munito di giurisdizione, entro tre mesi dalla comunicazione della sentenza.<br />
Inoltre, in base a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 2007, si garantisce il principio della conservazione degli effetti della domanda proposta nel giudizio originariamente instaurato davanti ad un giudice sfornito di giurisdizione nel processo proseguito, davanti al giudice munito di giurisdizione.(T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 24 aprile 2007 , n. 1293<br />
Corte costituzionale, 12 marzo 2007, n. 77) <br />
Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in lite.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, definitivamente pronunciando dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19/03/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Santo Balba, Presidente<br />
Roberto Pupilella, Consigliere, Estensore<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/04/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-21-4-2008-n-651/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2008 n.651</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2008 n.651</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-21-4-2008-n-651/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-21-4-2008-n-651/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2008 n.651</a></p>
<p>1. Autorizzazione e concessione – Autorizzazione di polizia – Licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – Regolarità edilizia dei locali – Presupposto per lo svolgimento dell’attività. 2. Autorizzazione e concessione – Autorizzazione di polizia – Licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – Sospensione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-21-4-2008-n-651/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2008 n.651</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-21-4-2008-n-651/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2008 n.651</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Autorizzazione e concessione – Autorizzazione di polizia – Licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – Regolarità edilizia dei locali – Presupposto per lo svolgimento dell’attività.																																																																																												</p>
<p>2.	Autorizzazione e concessione – Autorizzazione di polizia – Licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – Sospensione – Competenza ad adottare il provvedimento – Dirigenza.																																																																																												</p>
<p>3.	Autorizzazione e concessione – Autorizzazione di polizia – Licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – Sospensione – Natura del provvedimento.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Dall’art. 3, co. 7, l. 25.08.1991, n. 287 occorre dedurre che la regolarità edilizia dei locali in cui è esercitata l’attività di somministrazione di alimenti e bevande costituisce condizione per il legittimo esercizio della stessa, sicché il venir meno del presupposto dell’agibilità si riverbera su tutta la struttura con l’effetto di renderla assolutamente inutilizzabile per lo svolgimento delle attività umane cui risultava destinata.																																																																																												</p>
<p>2.	La licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è qualificabile come autorizzazione di polizia e, in quanto tale, è soggetta alle misure cautelari e sanzionatorie (sospensione e /o revoca) previste, in generale, dall’art. 10 T.U.L.P.S. per il caso di abuso. Tra l’altro, con specifico riferimento alla licenza di somministrazione di alimenti e bevande, l’ipotesi di un provvedimento cautelare di sospensione dell’attività autorizzata è prevista dall’art. 17-ter T.U.L.P.S. Ad ogni modo è da escludere che un simile provvedimento sia atipico e costituisca espressione di un potere extra ordinem, sicché la competenza ad adottarlo non spetta al sindaco ex art. 54, co. 2, T.U.E.L., bensì al dirigente del settore commercio ex art. 107 T.U.E.L.																																																																																												</p>
<p>3.	Il provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ex art. 17-ter, co. 3, T.U.L.P.S. non riveste natura sanzionatoria, bensì latamente cautelare: esso prelude, infatti, in mancanza di un sollecito adeguamento della situazione alle prescrizioni violate, ad un provvedimento di revoca della licenza stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00543/2008 REG.SEN.<br />
N. 00862/2005 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 862 del 2005, proposto da:<br />
I<b>mmobiliare Santa Croce s.n.c. </b>di Banchio Giovanni e Cugerone Nicoletta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Ottonello, Francesco Massa e Luca Saguato, con domicilio eletto presso lo studio degli ultimi due in Genova, alla via Corsica 21/18; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comune di Alassio</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Simone Contri, con domicilio in Genova, alla via dei Mille n. 9, presso la segreteria del T.A.R.; <br />
e con l&#8217;intervento di<br />
<b>S.E. Nunzio Alfredo D&#8217;Angieri</b> nonché On. Diego Masi De Vargas Macciucca, in proprio e quale legale rappresentante della società Didinvest s.r.l., intervenienti ad opponendum, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Gaetano Armao e Piergiorgio Alberti, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Genova, alla via Corsica 2/11; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
dell’ordinanza dirigenziale 4.8.2005, n. 368, di immediata sospensione della validità dell’autorizzazione n. 1318 del 5.8.2004 per la somministrazione di alimenti e bevande (tipo b), nonché di chiusura al pubblico dell’esercizio.</p>
<p>
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Alassio;<br />
Visto l’atto di intervento ad opponendum con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27/03/2008 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società ricorrente, che gestisce un pubblico esercizio in Alassio, ha impugnato il provvedimento del dirigente comunale 4.8.2005, n. 368, di sospensione dell’autorizzazione n. 1318 del 5.8.2004 per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e di immediata chiusura dell’esercizio, “fino all’intervenuta regolarizzazione dell’immobile sotto il profilo edilizio-urbanistico e paesaggistico nonché all’ottenimento dell’abitabilità del locale ex art. 24 del D.P.R. n. 380/2001”.<br />
L’ordinanza impugnata è stata adottata a motivo dell’accertata realizzazione di opere in difformità dal titolo edilizio (il permesso di costruire n. 5/2004, cfr. il doc. 1 delle produzioni 29.8.2005 di parte resistente) e, soprattutto, della mancanza del requisito del certificato di agibilità ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001, con conseguente situazione di pericolo per la pubblica incolumità.<br />
A sostegno del gravame deduce sei motivi di ricorso, rubricati come segue.<br />
1. Violazione e falsa applicazione della L. n. 287/1991, del D.P.R. n. 380/2001, degli artt. 5 e 86 del R.D. n. 773/1931 e della L. n. 626/1994. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Difetto di motivazione. Perplessità. Atipicità.<br />
La varietà dei riferimenti normativi contenuti nell’ordinanza non consentirebbe di comprendere se essa sia espressione di un potere sanzionatorio ovvero se sia stata assunta a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubbliche.<br />
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 2, D. Lgs. 267/2000. Violazione e falsa applicazione dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000. Incompetenza. Difetto di presupposto.<br />
Trattandosi di un’ordinanza contingibile ed urgente, la competenza ad adottarla spettava al sindaco o, al più, al dirigente del servizio edilizia privata, giammai a quello del servizio commercio.<br />
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 comma 2 del D. Lgs. 267/2000. Difetto di presupposto. Contraddittorietà. Difetto di motivazione. Sviamento.<br />
Difetterebbe lo stato di pericolo per la pubblica incolumità, non potendo questo desumersi &#8211; in via astratta &#8211; dall’esecuzione di modeste opere in difformità dal titolo edilizio o dalla mancanza del certificato di agibilità.<br />
4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 9, 10 L. n. 287/1991. Violazione falsa applicazione degli artt. 5, 17-ter, 17-quater, 86 del R.D. n. 773/1931. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Difetto di presupposto. Travisamento di fatto. Contraddittorietà. Sviamento.<br />
Attesa la natura sanzionatoria dell’ordinanza impugnata, sussisterebbe la violazione delle disposizioni rubricate, che legittimerebbero la sospensione dell’attività soltanto per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate, e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.<br />
5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 241/1990. Mancata comunicazione di avvio del procedimento.<br />
La comunicazione 21.7.2005 ex art. 7 L. 241/1990 sarebbe incompleta, non avendo sollecitato alcun contraddittorio circa la sussistenza di concreti pericoli per la pubblica incolumità.<br />
6. Violazione e falsa applicazione artt. 9 e 10 L. n. 241/1990. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Contraddittorietà. Travisamento. Difetto di presupposto.<br />
Le memorie depositate dalla ricorrente non sarebbero state adeguatamente valutate.<br />
Si è costituito in giudizio il comune di Alassio, instando per la reiezione del ricorso.<br />
Sono altresì intervenuti in giudizio, ad opponendum, S.E. Nunzio Alfredo D&#8217;Angieri nonché l’On. Diego Masi De Vargas Macciucca, quest’ultimo in proprio e quale legale rappresentante della società Didinvest s.r.l., instando a loro volta per la reiezione del ricorso. <br />
Con ordinanza 31.8.2005, n. 434 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.<br />
Alla pubblica udienza del 27 marzo 2008 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è infondato.<br />
Giova premettere, in punto di fatto, che la realizzazione, da parte della società ricorrente, di opere in difformità dall’originario titolo edilizio (il permesso di costruire n. 5/2004, cfr. il doc. 1 delle produzioni 29.8.2005 di parte resistente) e – soprattutto &#8211; la mancanza del requisito del certificato di agibilità dei locali ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001, sono pacifiche e non contestate.<br />
Le opere stesse &#8211; o, quantomeno, parte delle stesse &#8211; sono state infatti oggetto del provvedimento dirigenziale 15.6.2006, n. 58 (doc. 1 delle produzioni 6.3.2008 di parte ricorrente), di variante in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/01.<br />
Ciò posto, il provvedimento impugnato ha contestato alla società ricorrente la violazione dell’art. 3 comma 7 della legge 25.8.1991, n. 287, a mente della quale “le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienica-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d&#8217;uso dei locali e degli edifici, fatta salva l&#8217;irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate”.<br />
Tale disposizione ha coordinato il profilo urbanistico-edilizio e quello più propriamente commerciale, stabilendo che (anche) la regolarità edilizia dei locali in cui è esercitata l’attività di somministrazione di alimenti e bevande costituisce condizione per il legittimo esercizio della stessa, sicché “il venir meno del presupposto dell’agibilità, e cioè della corrispondenza del manufatto realizzato al progetto iniziale, si riverbera su tutta la struttura con l’effetto di renderla inutilizzabile, per intero, per lo svolgimento delle attività umane cui risultava destinata” (T.A.R. Valle d’Aosta, 12.12.2002, n. 126; cfr. anche T.A.R. Veneto, III, 2.11.2004, n. 3839 e la giurisprudenza ivi richiamata; recentemente, con riguardo ad un provvedimento di rifiuto del rinnovo della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per mancanza del certificato di agibilità, Cons. di St., V, 19.9.2007, n. 4880; cfr. anche T.A.R. Lombardia-Brescia, 1.6.2007, n. 479).<br />
Venendo ai singoli motivi di ricorso, essi sono infondati e debbono rigettarsi, per le seguenti motivazioni. <br />
1. La motivazione dell’atto impugnato, indicando puntualmente in punto di fatto la riscontrata realizzazione di opere in difformità dal titolo edilizio (all’uopo richiamando l’esito di alcuni sopralluoghi disposti dall’ufficio tecnico comunale) e la mancanza del certificato di agibilità, nonché, in punto di diritto, la violazione dell’art. 3 comma 7 della legge n. 287/1991, appare congrua e conforme ai dettami di cui all’art. 3 comma 1 della legge n. 241/1990.<br />
Né &#8211; secondo il noto principio utile per inutile non vitiatur &#8211; la citazione di ulteriori fonti normative ritenute non pertinenti vale a rendere perplessa la motivazione dell’atto.<br />
2. La licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è qualificabile come autorizzazione di polizia e, in quanto tale, è soggetta alle misure cautelari e sanzionatorie (sospensione e/o revoca) previste, in generale, dall&#8217;art. 10 T.U.L.P.S. per il caso di abuso (T.A.R. Campania-Salerno, I, 2.11.2005, n. 2401; nello stesso senso cfr. T.A.R. Lombardia, IV, 12.7.2004, n. 3096).<br />
Con specifico riferimento alla licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, analogo provvedimento cautelare di sospensione dell’attività autorizzata (per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate, e comunque per un periodo non superiore a tre mesi; cfr., sul punto, infra) è poi previsto dall’art. 17-ter del R.D. 18.6.1931, n. 773 (richiamato dall’art. 10 comma 3 della legge n. 287/1991) per il caso di violazione delle prescrizioni.<br />
Dunque, il provvedimento impugnato non è “atipico” e non costituisce espressione di un potere extra ordinem, sicché deve escludersi la competenza ad adottarlo in capo al sindaco, ex art. 54 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000.<br />
E trattandosi della sospensione di una licenza di somministrazione di alimenti e bevande, è evidente che la competenza a provvedere spettasse &#8211; ex art. 107 D. Lgs. n. 267/2000 &#8211; al dirigente e, segnatamente, al direttore del settore commercio.<br />
3. Escluso &#8211; per tutto quanto detto al punto precedente &#8211; che il provvedimento impugnato costituisca esercizio di un potere extra ordinem, deve escludersi altresì che presupposto necessario del provvedimento impugnato fosse uno stato di pericolo attuale ed imminente per la pubblica incolumità, da fronteggiarsi nelle forme dell’ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000.<br />
Il duplice presupposto di fatto assunto a base del provvedimento consiste infatti nella (incontestata) realizzazione di opere in difformità dal titolo edilizio e nella (parimenti incontestata) mancanza del certificato di agibilità: ciò che è sufficiente per disporre, sulla base di norme già esistenti nell’ordinamento, la sospensione della licenza in via cautelare, senza che fosse necessaria anche la ultronea dimostrazione di un pericolo attuale e concreto per la pubblica incolumità.<br />
Del resto, dal contesto del provvedimento (e, segnatamente, dal capoverso: “CONSIDERATO, pertanto, necessario disporre la sospensione dell’autorizzazione n. 1318 del 05/08/2004, per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, tipologia B (bar) in quanto condotta in locale non agibile, pertanto in difformità delle previsioni normative dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 287/1991, nonché in situazione di pericolo per la pubblica incolumità”) risulta chiaro che la prospettazione di una situazione di pericolo è stata dedotta ad abundantiam, sicché anche in tal caso deve concludersi che essa non vale ad inficiare la legittimità del provvedimento (utile per inutile non vitiatur).<br />
E’ noto infatti che, qualora la motivazione di un provvedimento si basi su più presupposti (nel caso di specie, la carenza dell’agibilità e la situazione di pericolo per la pubblica incolumità), il venir meno di uno solo di essi non determina, per ciò solo, l’illegittimità dell’atto.<br />
Donde l’infondatezza della censura volta a dimostrare che la mancanza del certificato di agibilità non comporterebbe ex se un pericolo per la pubblica incolumità: essendo – come detto &#8211; sufficiente la mancanza del certificato di agibilità per disporre legittimamente la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, si tratta di un’argomentazione in sé condivisibile, ma che nella fattispecie prova troppo.<br />
4. Con il quarto mezzo di gravame la ricorrente lamenta che, attesa la natura sanzionatoria dell’ordinanza impugnata, sussisterebbe la violazione delle disposizioni rubricate (segnatamente, degli artt. 10 L. 287/1991 e 17-ter e quater R.D. n. 773/1931), che legittimerebbero la sospensione dell’attività soltanto per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate, e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.<br />
Anche tale censura è infondata, in quanto parte da un presupposto erroneo.<br />
Il provvedimento di sospensione della licenza ex art. 17-ter comma 3 del T.U.L.P.S. non riveste infatti natura sanzionatoria, bensì latamente cautelare: esso prelude infatti, in mancanza di un sollecito adeguamento della situazione alle prescrizioni violate, ad un provvedimento di revoca della licenza di polizia per abuso della stessa ex art. 10 T.U.L.P.S. (senz’altro applicabile alla licenza di somministrazione di alimenti e bevande, cfr. T.A.R. Campania-Salerno, n. 2401/05 e T.A.R. Lombardia, n. 3096/04, citate supra).<br />
Esso – per altro verso &#8211; appare espressione di una potestà di natura cautelare, propedeutica ad un atto di ritiro dell’autorizzazione, che in generale (id est, a prescindere dalle singole materie per le quali esso sia – come nel caso di specie &#8211; già previsto e disciplinato) l’ordinamento ricononosce alla pubblica amministrazione ex art. 21-quater comma 2 L. n. 241/1990.<br />
Orbene, è pacifico in causa che la ricorrente non fosse in possesso del certificato di agibilità dei locali nei quali gestiva l’attività di sommistrazione di alimenti e bevande, avendo eseguito alcune opere in difformità dal titolo edilizio n. 5/2004 rilasciatole per la ristrutturazione dei locali in questione.<br />
A fronte di ciò appare ininfluente, in questa sede, indagare circa l’entità delle difformità contestate e circa la loro sanabilità dal punto di vista edilizio e paesaggistico: nel momento in cui le ha concretamente poste in essere, infatti, la ricorrente si è scientemente posta nella condizione di non conseguire, all’esito delle stesse, il certificato di agibilità dei locali (che &#8211; come è noto &#8211; postula ex art. 25 comma 1 lettera b la conformità dell&#8217;opera rispetto al progetto approvato). <br />
Per il resto, posto che le riscontrate difformità dal titolo edilizio costituiscono soltanto uno dei due presupposti dell’atto, l’avvio della procedura di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 per la sanatoria dell’abuso edilizio non vale certo a bloccare l’esecuzione dell’ordine di sospensione ex art. 17-ter comma 3 ultimo periodo T.U.L.P.S., non potendo essa, in ogni caso, surrogare l’esistenza di un valido ed efficace certificato di agibilità, nel caso di specie pacificamente mancante.<br />
5. Palesemente infondato è il quinto motivo di ricorso.<br />
Risulta agli atti che, con nota 21.7.2005 (doc. 4 delle produzioni 29.8.2005 del comune di Alassio), l’amministrazione resistente ha comunicato l’avvio del procedimento di sospensione della licenza, rappresentando la medesima situazione (la realizzazione di opere in difformità dal titolo edilizio e la mancanza del certificato di agibilità) successivamente assunta a fondamento del provvedimento impugnato. <br />
6. Parimenti infondato è il sesto ed ultimo motivo di ricorso.<br />
Per costante giurisprudenza, infatti, “l&#8217;obbligo di prendere in considerazione gli scritti defensionali del privato ai sensi dell&#8217;art. 10 L. n. 241 del 1990 non comporta la necessità di una puntuale confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, dovendosi valutare la sufficienza della motivazione in relazione all&#8217;ampiezza dei poteri affidati all&#8217;amministrazione, tenendo conto che ciò che rileva ai fini di legittimità è la congruità della decisione e della motivazione in rapporto alle risultanze istruttorie complessivamente acquisite” (così, per tutte, T.A.R. Campania-Napoli, I, 5.5.2006, n. 3976).<br />
Già si è detto, del resto, che la sanabilità dell’abuso edilizio non può comunque validamente surrogare l’esistenza del certificato di agibilità.<br />
Con riguardo al comune di Alassio le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.<br />
Sussistono invece giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio con i soggetti intervenienti ad opponendum. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Rigetta il ricorso<br />
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del comune di Alassio, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.500,00 (duemilacinquecento).<br />
Compensa integralmente le spese di giudizio con gli intervenienti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27/03/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />
Luca Morbelli, Referendario<br />
Angelo Vitali, Referendario, Estensore<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/04/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-21-4-2008-n-651/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2008 n.651</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.651</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-651/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-651/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-651/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.651</a></p>
<p>Non va sospesa la graduatorie permanente per il personale docente ed educativo 2005/06 -2006/07 nella parte in cui fissa, tra i requisiti generali di ammissione, l’età massima di 65 anni anche con riguardo ai docenti non di ruolo. In particolare non sussistono le esigenze cautelari del Ministero appellante, a causa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-651/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.651</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-651/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.651</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la graduatorie permanente per il personale docente ed educativo 2005/06 -2006/07 nella parte in cui fissa, tra i requisiti generali di ammissione, l’età massima di 65 anni anche con riguardo ai docenti non di ruolo.<br />
In particolare non sussistono le esigenze cautelari del Ministero appellante, a causa del notevole lasso di tempo trascorso dall’ordinanza appellata (oltre 2 anni) e dal provvedimento impugnato in primo grado (3 anni). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. III BIS &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11526/g">Ordinanza sospensiva del 18 luglio 2005 n. 4125</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Reg. ordinanze:  651/08<br />
Reg. generale: 7396/2005</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p align=center><b>Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Carmine Volpe Est.<br /> Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Roberto Chieppa<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 05 Febbraio 2008<br />
Visti gli art.21 u.c., e l&#8217;art.23 bis comma 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</b>rappresentato e difeso dall’ AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma   VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CARLUCCIO LEONARDA</b>non costituita</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell’ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III BIS  n. 4125/2005, resa tra le parti, concernente MANTENIMENTO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI OLTRE IL LIMITE DI ETA&#8217;;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Carmine Volpe. Nessuno è comparso per le parti;<br />
Considerato che l’ordinanza istruttoria della sezione n. 4884/2005 non è stata adempiuta dal Ministero appellante;<br />
Ritenuta, inoltre, l’insussistenza delle esigenze cautelari rappresentate dal Ministero appellante, a causa del notevole lasso di tempo trascorso dall’ordinanza appellata e dal provvedimento impugnato in primo grado;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
respinge l’appello (Ricorso numero 7396/05).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 5 febbraio 2008</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />	<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-651/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.651</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2007 n.651</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-18-4-2007-n-651/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Vacirca Pres Est. C. Nocentini (Avv.ti N. Giallongo ed M.C. Mannocci) contro il Ministero di Grazia e Giustizia e la Comm.ne Centrale Formazione Reg. Revisori Contabili (Avvocatura dello Stato) in tema di diniego di iscrizione al registro dei revisori contabili Professioni e mestieri &#8211; Registro dei revisori contabili &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-18-4-2007-n-651/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2007 n.651</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres Est.<br /> C. Nocentini (Avv.ti N. Giallongo ed M.C. Mannocci) contro il Ministero di Grazia e Giustizia e la Comm.ne Centrale Formazione Reg. Revisori Contabili (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di diniego di iscrizione al registro dei revisori contabili</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni e mestieri &#8211; Registro dei revisori contabili &#8211; Richiesta di iscrizione – Diniego &#8211; Mancata comparazione in concreto alle funzioni svolte con quelle tipiche previste dall’l&#8217;art. 12 r.d. 24 luglio 1936, n. 1548 &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In relazione ad una richiesta di iscrizione al registro dei revisori contabili (ai sensi del comma 2 dell&#8217;art. 11 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 88) è illegittimo il diniego opposto dall&#8217;Amministrazione laddove la stessa non abbia comparato in concreto le funzioni svolte con quelle tipiche previste dall’l&#8217;art. 12 r.d. 24 luglio 1936, n. 1548, ma si sia uniformata a un criterio generale, da essa stessa stabilito per i dipendenti dei comuni e delle province (non per i dipendenti regionali), secondo cui sarebbero equiparabili alle funzioni dei dirigenti amministrativi delle società di capitale unicamente le funzioni espletate con la qualifica di segretario comunale e provinciale, di capo ragioniere o ragioniere capo unico del Comune, nonché di capo della ripartizione bilancio (fattispecie relativa a richiedente che aveva dedotto di aver svolto come dirigente regionale le funzioni di presidente di alcuni comitati regionali dotati di autonomia di bilancio e di fondi propri).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</i></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>SENTENZA</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
sul ricorso n. 1022/1996 proposto da<br />
<i><P ALIGN=CENTER>NOCENTINI CARLO </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentato e difeso da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>GIALLONGO NATALE E MANNOCCI MARIA CECILIA </i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in FIRENZE <br />
<i></p>
<p align=center>VIA VITTORIO ALFIERI N. 19 <br />
presso<br />
GIALLONGO NATALE  <br />
<b><br />
contro<br />
</b><br />
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  <br />
COMM.NE CENTRALE FORMAZIONE REG. REVISORI CONTABILI   <br />
</i>rappresentati e difesi da:<i><br />
AVVOCATURA DELLO STATO  <br />
con domicilio eletto in FIRENZE <br />
VIA DEGLI ARAZZIERI 4 <br />
presso la sua sede</i>;<i><br />
<b><br />
per l&#8217;annullamento</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
</i>del provvedimento del 15.9.1994, successivamente comunicato, del Presidente della Commissione Centrale di diniego all&#8217;iscrizione nel registro dei revisori contabili:<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 21.3.2007 il Presidente dott. Giovanni Vacirca;<br />
Udito, altresì, per le parti gli avv.ti Maria Cecilia Mannocci e M. Gramaglia dell&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>FATTO e DIRITTO</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Considerato che il ricorso ha ad oggetto un diniego di iscrizione al registro dei revisori contabili, richiesta  ai sensi del comma 2 dell&#8217;art. 11 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 88;<br />
Considerato che la commissione centrale per la formazione del predetto registro esercita un potere discrezionale in merito al riscontro dell&#8217;analogia tra le funzioni svolte dal richiedente rispetto a quelle &#8220;tipiche&#8221; richieste dall&#8217;art. 12 r.d. 24 luglio 1936 n. 1548 ed al possesso da parte dell&#8217;interessato delle attitudini per lo svolgimento della funzione di revisore, sicché la controversia riguarda la lesione di interessi legittimi e rientra nella giurisdizione amministrativa (Cons. Stato, IV, 7 marzo 2001, n. 1305; Cons. Stato, IV, 21 agosto 2006, n. 4830);<br />
Visto l&#8217;art. 12 r.d.<i> </i>24 luglio 1936, n. 1548 (in Gazzetta Ufficiale, 26 agosto, n. 197), che così dispone:<br />
Possono essere inscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti soltanto cittadini italiani che risultino di specchiata moralità.<br />
Per essere inscritti nel ruolo occorre dimostrare di avere esercitato lodevolmente le funzioni di sindaco effettivo o di amministratore o di dirigente amministrativo o contabile per almeno un quinquennio in società per azioni con capitale superiore a cinque milioni, ovvero di avere ricoperte sempre lodevolmente <u>altri uffici i quali richiedano svolgimento di attività analoga</u> a quelle precedentemente indicate, e siano tali da convincere la commissione centrale del pieno possesso da parte del richiedente delle attitudini necessarie per la funzione di revisore dei conti.<br />
Qualora richieda l&#8217;inscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti chi non sia professionista inscritto in un albo professionale legalmente istituito, la inscrizione nel ruolo dei revisori dei conti può essere disposta solo in via eccezionale se il richiedente provi di avere ricoperto per non meno di un decennio alcuno degli uffici indicati nel comma precedente in modo che a giudizio della commissione centrale sia accertata la piena capacità del richiedente e la specifica competenza in materia.<br />
Gli aspiranti alla inscrizione nel ruolo dei revisori devono farne domanda al ministro guardasigilli, allegando alla medesima i titoli e i documenti che saranno indicati con decreto del ministro stesso.<br />
La commissione predetta ha facoltà di sottoporre i singoli candidati ad una prova consistente in un colloquio allo scopo di acquisire maggiori elementi di giudizio sulla loro capacità in materia&#8221;;<br />
Considerato che nel caso in esame il ricorrente ha dedotto di aver svolto come dirigente regionale le funzioni di presidente di alcuni comitati regionali dotati di autonomia di bilancio e di fondi propri;<br />
Ritenuto che il ricorso sia fondato per l&#8217;assorbente doglianza di difetto di motivazione, in quanto l&#8217;Amministrazione non ha comparato in concreto le funzioni svolte con quelle tipiche previste dalla norma, ma si è uniformata a un criterio generale, da essa stessa stabilito per i dipendenti dei comuni e delle province (non per i dipendenti regionali), secondo cui sarebbero equiparabili alle funzioni dei dirigenti amministrativi delle società di capitale unicamente le funzioni espletate con la qualifica di segretario comunale e provinciale, di capo ragioniere o ragioniere capo unico del Comune, nonché di capo della ripartizione bilancio;<br />
Ritenuto che il provvedimento impugnato debba essere annullato, salve ulteriori determinazioni dell&#8217;Amministrazione, e che sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato, salve ulteriori determinazioni dell&#8217;Autorità amministrativa. Spese compensate. <br />
	Ordina che la sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Firenze il 21 marzo 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>	Giovanni Vacirca          &#8211;                   Presidente, est.<br />	<br />
	Saverio Romano            &#8211;                  Consigliere<br />	<br />
	Bernardo Massari            &#8211;                  Consigliere</p>
<p>Firenze, lì 18 APRILE 2007</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione III centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2005 n.651</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-iii-centrale-di-appello-sentenza-4-11-2005-n-651/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-iii-centrale-di-appello-sentenza-4-11-2005-n-651/</guid>

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<p>Responsabilità e risarcimento – Responsabilità amministrativo – contabile – Danno morale e danno all’immagine – Differenze – Conseguenze in chiave risarcitoria Il ristoro del “pretium doloris” a titolo di danno morale ai sensi degli artt. 2059 Cc. e 185 comma 2 Cp. non coincide col risarcimento del danno all’immagine, sicché</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-iii-centrale-di-appello-sentenza-4-11-2005-n-651/">Corte dei Conti &#8211; Sezione III centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2005 n.651</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità e risarcimento – Responsabilità amministrativo – contabile – Danno morale e danno all’immagine – Differenze – Conseguenze in chiave risarcitoria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il ristoro del “pretium doloris” a titolo di danno morale ai sensi degli artt. 2059 Cc. e 185 comma 2 Cp. non coincide col risarcimento del danno all’immagine, sicché la condanna risarcitoria penale per siffatto danno morale non preclude il giudizio contabile avviato per il risarcimento del danno all’immagine.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>   Come indicato nelle premesse di fatto con la pronuncia della Corte d’appello di Trento sezione di (Omissis) n 2712003 la P. è stata condannata a risarcire i danni(sia patrimoniali che “morali”) per gli stessi fatti che hanno dato luogo alla sentenza impugnata. <br />
    E’da chiedersi di conseguenza quale sia l’effetto della statuizione civile di condanna della P. a risarcire le costituite parti civili .In particolare, è da chiarire se , come opina parte appellante,l’azione di responsabilità amministrativa sia sostanzialmente consumata poiché ove il giudizio proseguisse con una nuova condanna per l’appellante si avrebbe una violazione del principio del “ne bis in idem”. <br />
    In altre parole, quesito da risolvere è se l’azione erariale proposta per gli stessi fatti che hanno occasionato la costituzione di parte civile accolta con una sentenza penale passata in giudicato, debba essere dichiarata decaduta. <br />
    La normativa che disciplina l’azione erariale, soprattutto con riferimento alle recenti leggi di riforma della giurisdizione contabile,non consente certamente conclusioni del genere. <br />
    Dopo di esse è anzi da domandarsi se legittimamente una pubblica amministrazione possa ancora costituirsi parte civile nel processo penale al fine di ottenere il risarcimento del danno da reato (patrimoniale e non patrimoniale), essendo ormai rimessa alla giurisdizione esclusiva di questa Corte l’intera materia del risarcimento del danno a pubbliche amministrazioni da amministratori e dipendenti pubblici,nell’esercizio delle loro funzioni. <br />
    Diversamente bisognerebbe ipotizzare a carico dei soggetti in questione due responsabilità concorrenti e pur concedendo che in sede esecutiva si terrebbe conto di quanto risarcito per effetto di precedenti condanne, rimarrebbe di fatto decisamente anomalo e costituzionalmente poco difendibile l’ipotesi,di soggetti esposti, per il medesimo fatto, a due diverse azioni di cui economicamente beneficerebbe il medesimo soggetto danneggiato. Inoltre,con la proposizione dell’azione civile, l’amministratore o il dipendente pubblico finirebbero per vedere scomparire tutte quelle guarentigie che il legislatore ha introdotto a loro favore in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte. <br />
    Quanto al punto specifico della costituzione dell’amministrazione parte civile nel processo penale è il caso di ricordare che essa avviene in base al principio di concentrazione del processo dinanzi al giudice penale.Si pone poi il problema di non impedire che partecipando al processo penale la P,A. rafforzi la possibilità di un riconoscimento della propria pretesa risarcitoria. Del resto la costituzione di parte civile aveva un senso ben diverso nel precedente assetto normativo quando non vi era ancora autonomia fra i diversi giudizi e quindi proponendo l’azione civile nel processo penale, l’amministrazione evitava gli effetti della sospensione del processo civile. <br />
    Per la giurisprudenza della Cassazione,in linea con le affermazioni che precedono si vedano SSUU sentenza n 232 del 1041999.sentenza n 310 del 2751999, ord. N 3150 del 332003. <br />
    Con riferimento alla costituzione di parte civile per il risarcimento di danni erariali (riservati alla giurisdizione esclusiva di questa Corte) l’evoluzione giurisprudenziale sia di questo giudice che di quello ordinario tarda a recepire pienamente il dato normativo, dell’attribuzione della responsabilità anche per illeciti extracontrattuali al giudice contabile e delle conseguenze che da ciò derivano. <br />
    Peraltro, significativamente proprio da questo elemento la Corte Suprema ha tratto decisivo spunto per l’attribuzione a questa Corte anche del danno prodotto dagli amministratori alle spa con capitale almeno in parte pubblico. <br />
    La legge n 97 del 2001 comunque prevede innovativamente alcuni effetti delle sentenze penali di condanna, ove esse riguardino un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. Questo perché da tali sentenze si porrà sempre e comunque il problema per il PM contabile se richiedere o meno i danni patrimoniali, ma soprattutto quelli non patrimoniali ed al limite quelli morali,salvo poi la concreta azionabilità dell’azione rimessa ovviamente alla sua valutazione. <br />
    Ciò costituisce un evidente tentativo di risolvere indirettamente il problema della costituzione di parte civile della P.A. avverso amministratori e dipendenti pubblici evidenziando e potenziando il ruolo dell’azione contabile. <br />
    Purtuttavia il problema non trova nel quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento chiara e definitiva soluzione. <br />
    Và quanto meno ritenuto che, in caso di coesistenza di due giudizi sugli stessi fatti, l’uno penale con costituzione di parte civile e l’altro amministrativo contabile, quest’ultimo non cede il passo al primo e prosegue fino alla fine con l’unica limitazione che la parte danneggiata non venga risarcita integralmente due volte . <br />
    La Corte di cassazione ( sent.za n 4957 del 17 22005) ha di recente affermato che la giurisdizione penale e quella civile risarcitoria da un lato e quella amministrativa-contabile sono reciprocamente indipendenti nei profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale . <br />
    Allo stato degli atti, pertanto,l’azione erariale, pur in presenza del giudicato penale con statuizione civile sul danno,non è decaduta . <br />
    Va considerato ora se avendo il giudice penale condannato la P. a risarcire gli enti presso cui ha prestato servizio possa dichiararsi la “cessata materia del contendere “ come postula parte appellante. <br />
    Esaminando i fatti di causa, emerge con chiarezza che se il giudice penale ha ritenuto la responsabilità della P. per i reati ascritti, del pari deve essere riconosciuta per gli stessi fatti la responsabilità patrimoniale ricorrendone i presupposti (condotta dolosa,danno e nesso causale). <br />
    E’provato, infatti, che la P. ha ammesso,d i aver sottratto delle somme di pertinenza delle amministrazioni presso cui prestava servizio,pur se ha tentato di fornire giustificazioni del suo operato.Giustificazioni che non possono essere tenute in conto ai fini di esonero o contenimento dell’addebito, in presenza di un rilievo penale del comportamento illecito., <br />
    Il Collegio invece deve appuntare l’attenzione sul danno stabilito dal giudice penale a titolo risarcitorio, in considerazione della formulata proposta della difesa di declaratoria di estinzione del giudizio per “cessata materia del contendere”. <br />
    Il giudice penale,quanto al danno patrimoniale, ha fissato un quantum risarcitorio diverso da quello stabilito dal giudice contabile.( lire 133.306.300 in favore della provincia di (Omissis) contro lire 133.406.300 e lire 289.004.743 contro lire 265.547.670in favore della (Omissis) della (Omissis)). <br />
    E’giurisprudenza costante (Sez. 1 n 74 del 232004) che la quantificazione operata dall’AGO in sede di costituzione di parte civile nel processo penale non vincola il giudice contabile , posta l’autonomia del processo contabile rispetto a quello civile di danno. <br />
    Ciò posto vanno condivise le valutazioni effettuate dal primo giudice fondate sul materiale probatorio acquisito a seguito di approfondite indagini e sopralluoghi di ispettori amministrativi per cui,ritenuta la responsabilità (peraltro esclusiva)della P. per gli ammanchi contestati, la medesima va condannata negli importi stabiliti in sentenza. <br />
    Và perciò affermato che la P. deve corrispondere come danno patrimoniale alla Provincia di (Omissis) lire 133.406.300 (cioè euro 68.898,60) ed alla Usl (Omissis) lire 265547670 (cioè euro 137.143,93). <br />
    Resta da affrontare il tema del “danno all’immagine”. <br />
    Oppone l’appellante che il giudice ha condannato la P. al risarcimento del danno morale da reato per cui non c’è spazio per la condanna al danno all’immagine. <br />
    Corre l’obbligo a questo punto di fare qualche considerazione sul danno da reato previsto dall’art.185 secondo comma del codice penale: “ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole o le persone che,a norma delle leggi civili,debbono rispondere per il fatto di lui.”. <br />
    Tale danno è configurato talvolta impropriamente come dolore (il cd danno morale) che indica sofferenza, sensazioni dolorose, patemi d’animo, ma il danno da reato,come indica la stessa norma, è più semplicemente danno non patrimoniale ed in esso è ricompresa qualsiasi conseguenza pregiudizievole di natura non economica collegata agli effetti dannosi del reato. <br />
    Per concretare l’ipotesi di danno da reato risarcibile è necessario che si verifichino le seguenti condizioni : un pregiudizio di carattere patrimoniale o non patrimoniale ;la sussistenza di una relazione causale fra reato e pregiudizio e la lesione di una situazione giuridica soggettiva . <br />
    Il giudice penale ha riconosciuto il cd danno morale in favore della Provincia e della (Omissis) di (Omissis) ed ha condannato la P. a risarcire detti enti nella misura di 20 milioni ciascuno. <br />
    Il giudice di prime cure , invece,ha addebitato alla P. a titolo risarcitorio come danno all’immagine lire 20 .000.000 in favore della Provincia di (Omissis) e lire 40.000.000in favore della (Omissis). <br />
    Come indicano le SSRR con la pronuncia n 10QM del 23 aprile 2003 il danno all’immagine della PA ha natura giuridica di danno esistenziale distinguendosi sia dal danno morale il cui risarcimento ai sensi dell’art.2059 c.c. ristora il c.d. pretium doloris sia dal vero e proprio danno patrimoniale il cui risarcimento si commisura ai pregiudizi reddituali del danneggiato. <br />
    Non v’è alcun possibilità perciò di ritenere la violazione del principio del “bis in idem” posta la differenza del titolo risarcitorio (danno morale e danno all’immagine). <br />
    Il danno di cui si discute , nell’occorso,è dimostrato dalla gravità del comportamento lesivo della P. che agendo al di fuori dei fini istituzionali ha intaccato il prestigio delle amministrazioni presso cui ha operato compromettendone all’esterno l’immagine. <br />
    Tuttavia, il giudice appellato in considerazione del ruolo non apicale occupato nel settore pubblico dalla ricorrente, non accogliendo la richiesta risarcitoria posta dal PM (pari al danno patrimoniale lire 421.172.097), ha applicato il criterio equitativo ex art. 1226c.c., condannando la P. a risarcire 20 milioni in favore della Provincia e 40.000.000 in favore della (Omissis). <br />
    La pronuncia appellata va pertanto confermata con la precisazione che,a fini equitativi, và comunque tenuto conto dell’avvenuto risarcimento del danno morale non attivato in questa sede, <br />
    Pertanto il collegio giudica più equo condannare la P. a risarcire euro 1000 in favore della provincia e euro 10 000 in favore della (Omissis). <br />
    Và tuttavia considerata la possibilità che sia stata data esecuzione alla pronuncia penale prima di quella della presente pronuncia.In tal caso,onde evitare un doppio esborso a carico della P. sarà cura delle amministrazioni danneggiate di tener conto(quanto al solo danno patrimoniale) di quanto effettivamente versato dalla ricorrente in loro favore operando il relativo conguaglio. <br />
    Conclusivamente l’appello va respinto. <br />
    Le spese seguono la soccombenza. </p>
<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2005 n.651</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-3-2005-n-651/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-3-2005-n-651/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2005 n.651</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto Conared scarl e Ati Trasporti interurbani spa (avv. Cipolla e Zanasi) c. Comune di Cuneo (avv. Barosio e Dell’Anna) e Garbali Conicos spa, Garboli spa, Saba Italia Spa /avv. Scaparone e Picco) project financing: durante l&#8217;esame delle proposte, vietato scordarsi della valutazione dell&#8217;incidenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-3-2005-n-651/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2005 n.651</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto<br /> Conared scarl e Ati Trasporti interurbani spa (avv. Cipolla e Zanasi) c. Comune di Cuneo (avv. Barosio e Dell’Anna) e Garbali Conicos spa, Garboli spa, Saba Italia Spa /avv. Scaparone e Picco)</span></p>
<hr />
<p>project financing: durante l&#8217;esame delle proposte, vietato scordarsi della valutazione dell&#8217;incidenza dei piani economico-finanziari relativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della PA – Project financing – Procedura negoziata – Natura concorsuale – Principi – Applicabilità.</p>
<p>2.  Contratti della PA – Project financing- Esame comparativo proposte – Anteriore individuazione di criteri di giudizio positivi ed uniformi &#8211; Necessi-tà – Assenza – Illegittimità.</p>
<p>3.  Contratti della PA – Project financing – Esame comparativo proposte – Proposta  – Presenza di risorse del promotore – Necessità – Conseguenze &#8211; Opera proposta e piano economico finanziario relativo – Esame congiunto &#8211; Giudizio sul piano economico finanziario – Assenza &#8211; Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &#8211; La procedura negoziata posta in essere per l’aggiudicazione di un appalto di opera pubblica in applicazione degli artt. 37-bis, ss. L. 11 febbraio 1994, n. 109 s.m.i. ha indubbia natura concorsuale fra i soggetti selezionati nelle diverse fasi della procedura complessa e quindi non si sottrae ai principi di par condicio e di economicità e speditezza delle operazioni concorsuali.</p>
<p>2. &#8211; Nel contesto della procedura di project financing l’esame comparativo delle proposte presentate dai diversi competitors deve essere necessariamente preceduta dalla predisposizione di positivi ed uniformi criteri di giudizio.</p>
<p>3.  La proposta del promotore di un project financing non può essere valutata indipendentemente dal piano economico finanziario in quanto l’art. 37-bis L. n. 109/94 s.m.i. dispone che le relative proposte prevedano la realizzazione di lavo-ri con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi, con la con-seguenza che deve ritenersi illegittima la procedura ove la Commissione tecnica non abbia espresso alcun proprio giudizio circa i piani finanziari proposti dai diversi competitors.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE<br />
SEZIONE I</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G.R. n. 329/05 proposto dalla</p>
<p><b>società<br />
CONARED S.C.A R.L.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale capogruppo mandatario della costituenda associazione temporanea di imprese dalla società A.T.I. TRASPORTI INTERURBANI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandante della costituenda associazione temporanea di imprese, rappresentati e difesi dagli avv.ti Federico Cipolla e Ombretta Zanasi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Torino, via Bligny, 15, come da mandato in calce al ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il<br />
<b>COMUNE DI CUNEO</b>, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 8 marzo 2005, n. 38 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. prof. Vittorio Barosio e dall’avv. Fabio Dell’Anna, domiciliatari in Torino, corso Galileo Ferraris, 120, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p>nonché nei confronti</p>
<p>delle <b>società<br />
GARBOLI-CONICOS – IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, <b>CONICOS S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, <b>SABA ITALIA S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall’avv. prof. Paolo Scaparone e dall’avv. Cinzia Picco, domiciliatari in Torino, via S. Francesco d’Assisi, 14, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione<br />
della deliberazione G.C. 30 dicembre 2004, n. 312, avente ad oggetto “Riqualificazione di piazza Europa tramite project financing a sensi dell’art. 37-bis L.  L. 11 febbraio 1994, n. 109 – Scelta della soluzione progettuale e proroga dei termini per l’individuazione del promotore”, con la quale le società ricorrenti sono state escluse dalla procedura ex artt. 37-bis e 37-ter L. L. 11 febbraio 1994, n. 109, che l’Amministrazione intende proseguire unicamente con le imprese controinteressate per l’individuazione del progetto cui riconoscere il pubblico interesse, nonché di ogni atto preparatorio e preordinato, e segnatamente:<br />
&#8211; della verifica “della completezza dei documenti presentati condotta dal Responsabile del procedimento”, della quale dà atto la relazione conclusiva in data 29 ottobre 2004, redatta dalla Commissione tecnica nominata con deliberazione G.C. 14 settembre 2<br />
&#8211; dei verbali della sopraindicata Commissione tecnica, relativi alle riunioni dalla stessa tenute in data 4, 11, 19, 21 e 22 ottobre 2004;<br />
&#8211; della relazione conclusiva in data 29 ottobre 2004 della medesima Commissione tecnica;<br />
&#8211; degli atti conseguenti, compresi quelli che eventualmente siano stati posti in essere o assunti nella procedura di individuazione del progetto di interesse pubblico successivamente alla delibera di Giunta impugnata;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cuneo e delle società controinteressate;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all’udienza camerale del 23 marzo 2005 l’avv. Federico Cipolla per le società ricorrenti, l’avv.  prof. Vittorio Barosio per il Comune di Cuneo e l’avv. prof. Paolo Scaparone per le società controinteressate;<br />
Vista l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;<br />
Visti gli artt. 23-bis e 26 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dagli artt. 4 e 9 L. 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;<br />
Ritenuta la manifesta ed assorbente fondatezza del secondo e del quarto motivo di ricorso;<br />
Ritenuto infatti che anche la procedura negoziata posta in essere per l’aggiudicazione di un appalto di opera pubblica in applicazione degli artt. 37-bis, ss. L. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunti dalla L. 18 novembre 1998, n. 415 e integrati dall’art. 7 L. 1 agosto 2002, n. 166, ha indubbia natura concorsuale fra i soggetti selezionati nelle diverse fasi della procedura complessa, per cui come tale non si sottrae ai principi di par condicio e di economicità e speditezza delle operazioni concorsuali (Cons. St., V, 10 febbraio 2004, n. 495);<br />
Ritenuto conseguentemente che l’esame comparativo delle proposte presentate dai diversi competitors deve essere necessariamente preceduta dalla predisposizione di positivi ed uniformi criteri di giudizio (T.A.R. Toscana, II, 2 agosto 2004, n. 2860): ciò che non è nella specie avvenuto;<br />
Ritenuto inoltre che il citato art. 37-bis L. 11 febbraio 1994, n. 109 dispone che le relative proposte prevedano la realizzazione di lavori con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi, con la conseguenza chela proposta del promotore di un project financing non può essere valutata indipendentemente dal piano economico finanziario (Cons. St., V, 11 luglio 2002, n. 3916);<br />
Ritenuto che, poiché la Commissione tecnica non espresso alcun proprio giudizio circa i piani finanziari proposti dai diversi competitors, e poiché tale lacuna non è stata colmata neppure dalla Giunta Comunale in sede di adozione del provvedimento impugnato, quest’ultimo si rivela viziato anche sotto tale ulteriore profilo;<br />
Ritenuto che in ragione della manifesta ed assorbente fondatezza delle censure appena esaminate, il ricorso deve essere conclusivamente accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti con esso impugnati;<br />
Ritenuto in ogni caso opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il 23 marzo 2005 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Alfredo Gomez de Ayala	&#8211; Presidente<br />	<br />
Bernardo Baglietto		&#8211; Consigliere Estensore<br />	<br />
Paolo Lotti			#NOME?</p>
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