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	<title>6509 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6509 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2016 n.6509</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-6-6-2016-n-6509/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-6-6-2016-n-6509/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2016 n.6509</a></p>
<p>Pres. Amodio / Est. Caponigro Sul divieto di modificare in corso di gara i consorziati esecutori del Consorzio stabile. 1. Processo amministrativo – Ricorso incidentale – Ricorso principale – Ordine di priorità – Criteri. 2.Contratti della P.A. – Gara – Consorzio stabile – Consorziata esecutrice – &#160;Immodificabilità –Ragioni.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 3. Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-6-6-2016-n-6509/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2016 n.6509</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-6-6-2016-n-6509/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2016 n.6509</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amodio / Est. Caponigro</span></p>
<hr />
<p>Sul divieto di modificare in corso di gara i consorziati esecutori del Consorzio stabile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ricorso incidentale – Ricorso principale – Ordine di priorità – Criteri.</p>
<p>2.Contratti della P.A. – Gara – Consorzio stabile – Consorziata esecutrice – &nbsp;Immodificabilità –Ragioni.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Affitto d’azienda o di un ramo d’azienda – Ammissione gara – Sussiste – Previo accertamento requisiti – Conseguenze – Art. 51 del d.lgs. n. 163/2006.</p>
<p>
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">1. Quando il ricorso incidentale tende a paralizzare l’azione principale per ragioni di ordine processuale, occorre dare la precedenza alle questioni con lo stesso sollevate che abbiano priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente principale e tali sono le questioni che, pur profilandosi come questioni di merito, producono effetti sull’esistenza di una condizione dell’azione e, quindi, su una questione di rito. Pertanto l’ordine di priorità nell’esame dei motivi non riguarda i ricorsi, ma la tipologia di censure proposte con gli stessi.<br />
&nbsp;<br />
2. L’assenza nell’ambito dell’art. 36 del d.lgs. n. 163 del 2006 di una norma analoga a quella che, all’art. 37, comma 9, sancisce il principio di immodificabilità dei soggetti partecipanti alla gara per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari non si traduce <em>sic et simpliciter</em> nella possibilità per i consorzi stabili di modificare in corso d’opera le imprese che, in sede di offerta, sono state indicate per l’esecuzione dell’appalto. Infatti l’art. 36, co. 5 d.lgs. n. 163/2006 impone l’obbligo di &nbsp;indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre” sia per i consorzi stabili, sia per quelli fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della l. n. 422/1909 (art. 37, settimo comma), pertanto, in assenza di una differente e specifica indicazione, in sede esecutiva il Consorzio aggiudicatario deve avvalersi solo ed esclusivamente delle prestazioni dell&#8217;impresa specificamente designata in sede di gara. Una volta fatta la designazione in sede di offerta, il Consorzio non può individuare&nbsp;<em>ad libitum</em>&nbsp;un&#8217;ulteriore impresa anche se questa è una sua associata, dovendo ritenersi del tutto preclusa &#8211; fatti salvi gli altri casi specificamente individuati dal codice &#8211; ogni possibilità di far luogo ad un meccanismo di ulteriori designazioni di soggetti, non previamente indicati in sede di gara dal Consorzio.<br />
&nbsp;<br />
3. Ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 163 del 2006, qualora i candidati o concorrenti consorziati cedano o affittino l’azienda o un ramo d’azienda, il cessionario o l’affittuario sono ammessi alla gara previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, per cui l’operatività della norma postula la comunicazione alla stazione appaltante dell’avvenuto contratto di fitto o cessione del ramo di azienda e l’avvenuta comprova dei requisiti. Ne consegue che nel casoin cui, siano medio tempore fuoriuscite dal consorzio imprese indicate espressamente in sede di gara come esecutrici dell’appalto, si rivela illegittima l’azione amministrativa che non ha escluso dalla gara il RTI di cui il consorzio faceva parte.<br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 06509/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 00674/2015 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />	<br />
			<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />	<br />
			ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>			sul ricorso numero di registro generale 674 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Romeo Gestioni Spa, in proprio e in qualità di mandataria R.T.I. con Consorzio Stabile Romeo Facility Services 2010, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Ferola, Renato Ferola e Bianca Luisa Napolitano, presso i quali elettivamente domicilia in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			Consip Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Principessa Clotilde, 2;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>			Società Cooperativa CPL Concordia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierluigi Piselli, Gianni Marco Di Paolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pierluigi Piselli in Roma, Via G. Mercalli, 13;&nbsp;<br />	<br />
			Società Cooperativa Consorzio Cooperative Costruzioni;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>			dell&#8217;aggiudicazione definitiva della gara indetta da Consip per l&#8217;affidamento del servizio integrato energia per le pubbliche amministrazioni, SIE 3, lotto n. 7, e della relativa nota di comunicazione del 4 dicembre 2014;<br />	<br />
			di tutti i verbali di gara e dell’aggiudicazione provvisoria;<br />	<br />
			di tutti gli atti del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di CLC Concordia;<br />	<br />
			di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale<br />	<br />
			nonché per l’annullamento, quanto al ricorso incidentale proposto da CPL Concordia<br />	<br />
			dei provvedimenti, atti e verbali relativi alle operazioni di gara nella parte in cui non si è proceduto alla esclusione dalla gara a carico della RTI Romeo<br />	<br />
			nonché per l’annullamento, quanto ai motivi aggiunti proposti da Romeo Gestioni<br />	<br />
			della nota Consip del 30 novembre 2015, con cui è stata disposta l’archiviazione del procedimento per la revoca/annullamento dell’aggiudicazione a CPL Concordia della gara per Servizi Integrati Energia (SIE 3), lotti 7 e 9;<br />	<br />
			di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la convenzione relativa al lotto 7, se stipulata.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visti gli atti di costituzione in giudizio della Consip Spa e della Società Cooperativa CPL Concordia;<br />	<br />
			Visto il ricorso incidentale proposto da CPL Concordia;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>			La ricorrente espone che la Consip, con bando in data 23 maggio 2013, ha indetto una gara per l’affidamento del Servizio Integrato Energia per le pubbliche amministrazioni, SIE 3, suddiviso in 12 lotti con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
			Soggiunge di avere partecipato alla gara, in raggruppamento temporaneo di imprese con il Consorzio Stabile Facility Service 2010, per i lotti 2, 7 e 9 e di essersi classificata, per il lotto n. 7, al secondo posto, preceduta dalla CPL Concordia.<br />	<br />
			Rappresenta altresì che, all’esito del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante, avendo ritenuto la congruità dell’offerta, ha aggiudicato il lotto n. 7 alla CPL Concordia.<br />	<br />
			Il ricorso è articolato nei seguenti motivi di impugnativa:<br />	<br />
			<em>Violazione del disciplinare di gara e del capitolato tecnico. Violazione degli artt. 86, 87, 88 d.lgs. n. 163 del 2006. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, errore manifesto, illogicità e arbitrarietà. Violazione della par condicio e del divieto di modificazione dell’offerta.</em><br />	<br />
			La verifica di congruità dovrebbe essere orientata a ricercare gli indici della effettiva sostenibilità dell’offerta e, soprattutto, ad escludere che le giustificazioni siano utilizzate come un espediente per “far quadrare i conti” attraverso una operazione di “finanza creativa”, in contrasto con il principio giurisprudenziale secondo cui “l’offerta, una volta presentata, non è suscettibile di modificazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti”.<br />	<br />
			CPL Concordia ha offerto una percentuale di risparmio energetico pari al 25% per il servizio calore e al 10% per il servizio elettrico, in entrambi i casi con un coefficiente di condivisione pari al 10%.<br />	<br />
			La prova più evidente dell’incongruità dell’offerta economica CPL sarebbe nell’analisi del prezzo unitario offerto per il servizio energia A &#8211; che rappresenta la voce più rilevante in termini di ricavo per l’aggiudicatario della convenzione Consip SIE3 &#8211; in quanto dalle giustificazioni risulta che il costo sostenuto da CPL per l’acquisto del gas metano è superiore al prezzo di vendita offerto in fase di gara. L’offerta sarebbe palesemente incongrua, atteso che il costo sopportato da CPL per l’acquisto della sola materia prima (gas metano) supererebbe di gran lunga il corrispondente ricavo.<br />	<br />
			A fronte della perdita, nel tentativo di rendere congrua l’offerta, CPL avrebbe adottato una serie di artifizi contabili nascosti dietro la complessità dei calcoli energetici e di consistenza giungendo a sopravvalutare i fabbisogni energetici degli edifici di ben 2 volte e mezza e a minimizzare la reale incidenza percentuale del servizio energia.<br />	<br />
			CPL avrebbe volutamente sovradimensionato il consumo teorico per ottenere maggiori ricavi e, in maniera contraddittoria, avrebbe ipotizzato un risparmio del 25% sul consumo storico.<br />	<br />
			Peraltro, CPL, non potendo dimostrare la congruità di un’offerta insostenibile sarebbe stata costretta a modificarla traendo in inganno la stazione appaltante.<br />	<br />
			<em>Violazione degli artt. 86, 87 e 88 d.lgs. n. 163 del 2006. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità, errore manifesto, contraddittorietà, sviamento.</em><br />	<br />
			Sarebbe manifestamente illogico che, nel coevo giudizio di anomalia relativo al lotto n. 9, la stazione appaltante abbia ritenuto insufficienti le risorse dedicate dalla ricorrente (n. 75,83 FTE per 22.600.000 mc. serviti), mentre nulla avrebbe osservato rispetto all’offerta CPL, che per il lotto n. 7, dedicherebbe soltanto 25,59 FTE.<br />	<br />
			Il sottodimensionamento (37%) della struttura operativa rispetto a quella offerta da Romeo Gestioni si tradurrebbe anche in una sottovalutazione dei costi.<br />	<br />
			<em>Violazione del disciplinare di gara, par. 6, e del principio di segretezza delle offerta in relazione agli artt. 2409 nonies e 2409 terdecies cod. civ. Violazione della par condicio. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e falso presupposto. Sviamento.</em><br />	<br />
			Il Consorzio Cooperative Costruzioni è mandante dell’ATI con mandataria CPL; la Commissione di gara, senza però trarne le dovute conclusioni, ha rilevato che il signor Mauro masi riveste la carica di consigliere di sorveglianza nel CCC e di consigliere di gestione di Manutencoop Facility Management Spa. Poiché Manutencoop ha partecipato alla gara per l’’affidamento della convenzione SIE3, sarebbe evidente che le offerte di CCC, quale mandante dell’ATI CPL, e di Manutencoop sono inficiate da reciproca conoscenza per il tramite dell’esponente signor Masi.<br />	<br />
			<em>Violazione dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater d.lgs. n. 163 del 2006. Violazione del bando, punto III.2, e del disciplinare, par. 6. Violazione dei principi generali in materia di partecipazione alle pubbliche gare. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e falso presupposto. Sviamento.</em><br />	<br />
			Nell’ATI CPL, il mandante CCC ha dichiarato di concorrere, tra le altre, per la consorziata UNIFICA, la quale è una società cooperativa consortile e annovera tra le sue associate Manutencoop Facility Management Spa.<br />	<br />
			Vi sarebbero indizi dell’esistenza del collegamento sostanziale tra i due concorrenti.<br />	<br />
			La controinteressata CPL Concordia ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso; ha inoltre proposto ricorso incidentale impugnando i provvedimenti, atti e verbali relativi alle operazioni di gara nella parte in cui la stazione appaltante non ha proceduto alla esclusione dalla gara a carico del RTI Romeo.<br />	<br />
			Il ricorso incidentale è articolato nei seguenti motivi di impugnativa:<br />	<br />
			<em>Sulla illegittimità della mancata esclusione del RTI Romeo Gestioni per illegittima modificazione, nel corso della procedura di gara, della composizione del mandante Consorzio Stabile Romeo Facility Services 2010.</em><br />	<br />
			<em>Violazione e falsa applicazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 92, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010 e 37, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006.</em><br />	<br />
			<em>Violazione dei principi ordinamentali di buon andamento, imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza (art. 97 Cost.).</em><br />	<br />
			<em>Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed ingiustizia manifesta.</em><br />	<br />
			Il RTI Romeo avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura de qua avendo illegittimamente modificato, nel corso della stessa, la sua composizione soggettiva rispetto alla compagine risultante in sede di presentazione dell’offerta, come dichiarata dal RTI medesimo e ciò in quanto, dall’esame della visura CCIAA della mandante Consorzio Stabile Romeo Facility Service 2010, risulterebbe la fuoriuscita &#8211; mediante esclusione dal Consorzio disposta dal Consiglio Direttivo &#8211; di almeno due delle consorziate indicate espressamente dal Consorzio Stabile quali ditte esecutrici dell’appalto in questione (imprese SO.GE.IMM. Srl e Mariani Petroli Srl).<br />	<br />
			Il principio di immodificabilità soggettiva dei Consorzi si applicherebbe a maggior ragione ai Consorzi Stabili i quali, ove non intendano eseguire direttamente la commessa, sono tenuti, ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 207 del 2010, a svolgere la commessa inderogabilmente per mezzo delle consorziate indicate in gara quali esecutrici dell’appalto medesimo.<br />	<br />
			<em>Sulla illegittimità della mancata esclusione del RTI Romeo per violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 163 del 2006 e del divieto di modificazione, nel corso della procedura di gara, della composizione del concorrente.</em><br />	<br />
			<em>Violazione dei principi ordinamentali di buon andamento, imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza (art. 97 Cost.).</em><br />	<br />
			<em>Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed ingiustizia manifesta.</em><br />	<br />
			La fuoriuscita dal Consorzio della Mariani Petroli Srl sarebbe dipesa dalla perdita medio tempore intervenuta del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. a). In particolare, la Società avrebbe depositato, in data 18 settembre 2014, presso il Tribunale di Lodi, una proposta di concordato preventivo e, immediatamente dopo la proposta, in data 29 settembre 2014, il Consorzio Stabile Romeo Facility Service 2010 ha escluso dal consorzio medesimo la consorziata Mariani Petroli Srl.<br />	<br />
			La modificazione della compagine soggettiva del Consorzio non potrebbe comunque avere luogo per eludere la legge di gara ed evitare l’esclusione per difetto dei requisiti in capo al componente dell’RTI.<br />	<br />
			<em>Sulla illegittima mancata esclusione del RTI Romeo per violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006 nonché del par. 6.2 del disciplinare di gara.</em><br />	<br />
			<em>Violazione dei principi ordinamentali di buon andamento, imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza (art. 97 Cost.).</em><br />	<br />
			Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed ingiustizia manifesta.<br />	<br />
			Il RTI Romeo avrebbe omesso di rendere le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
			La SO.GE.IMM., prima che intervenisse la sua esclusione dal Consorzio, ha stipulato un contratto di affitto di ramo d’azienda con la Società Grivan Group Srl della durata di 24 mesi, dal 4 giugno 2013 al 3 giugno 2015, e, successivamente, la Grivan Group Srl ha acquistato a sua volta un ramo d’azienda dalla Sala Giuseppe Srl; la Grivan Group non avrebbe mai reso edotta la stazione appaltante di tale circostanza e non avrebbe reso le dichiarazioni prescritte dall’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006 relativamente ai soggetti apicali della concedente Sala Giuseppe Srl.<br />	<br />
			<em>Sulla illegittimità della mancata esclusione del RTI Romeo per violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006.</em><br />	<br />
			<em>Violazione dei principi ordinamentali di buon andamento, imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza (art. 97 Cost.).</em><br />	<br />
			<em>Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed ingiustizia manifesta.</em><br />	<br />
			La Grivan Group Srl avrebbe omesso di rendere la dichiarazione ex art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006 con riferimento al direttore tecnico cessato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.<br />	<br />
			La Romeo Gestioni ha depositato analitiche controdeduzioni al ricorso incidentale.<br />	<br />
			L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza 25 febbraio 2015, n. 861, dalla Terza Sezione di questo Tribunale con la seguente motivazione:<br />	<br />
			“Considerato, ad un sommario esame dei documenti e delle deduzioni di causa, che:<br />	<br />
			&#8211; la verifica dell&#8217;anomalia dell’offerta costituisce valutazione attinente all&#8217;esercizio di una potestà discrezionale dell&#8217;autorità amministrativa, normalmente non sindacabile in sede di legittimità se non per aspetti di manifesta irrazionalità o di travi<br />
			&#8211; nella vicenda in esame, il giudizio operato dalla stazione appaltante sulle giustificazioni addotte dalla società aggiudicataria non appare&nbsp;<em>prima facie</em>affetto dai vizi dedotti, atteso che l&#8217;esito negativo della verifica di anomalia si pale<br />
			&#8211; sotto tale profilo non sembra palesemente illogico che il censurato divario tra i costi e ricavi dell’offerta CPL Concordia, in relazione al costo unitario di acquisto del gas metano, debba essere valutato in relazione all’arco temporale (di 6 anni) di<br />
			&#8211; che non appare persuasivo quanto dedotto in ordine alla possibilità di ricondurre le offerte dell’ATI Consorzio Cooperativa Costruzioni &#8211; CPL Concordia e Manutencoop ad un unico centro decisionale, in relazione alla carica di consigliere di sorveglianza<br />
			&#8211; che, peraltro, il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata non sembra sfornito di fondatezza laddove deduce la mancata comunicazione a Consip della esclusione dal consorzio di imprese della Mariani S.r.l. e del subentro della Facility S.r.<br />
			Il relativo appello è stato respinto con ordinanza 29 aprile 2015, n. 1810, dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la seguente motivazione:<br />	<br />
			“Rilevato che gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento del proposto appello non sono tali da giustificare la riforma delle statuizioni rese dal TAR in ordine all’operato della stazione appaltante posto in essere relativamente alla valutazione della congruità e validità dell’offerta presentata dalla controinteressata Società Cpl Concordia”.<br />	<br />
			La ricorrente principale ha ulteriormente rappresentato che, nelle more dello svolgimento del giudizio, la controinteressata è stata oggetto, in data 24 aprile 2015, di interdittiva antimafia del Prefetto di Modena e cancellata dalla cd. white list.<br />	<br />
			Con atto del 30 novembre 2015, la stazione appaltante, a seguito della reiscrizione di CPL Concordia nella white list, ha ritenuto che non sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento di esclusione, né di revoca o di annullamento dell’aggiudicazione al RTI CPL Concordia.<br />	<br />
			La Romeo Gestioni ha impugnato tale atto, articolando i seguenti motivi aggiunti:<br />	<br />
			<em>Violazione e falsa interpretazione dell’art. 38, lett. m, d.lgs. n. 163 del 2006 e del disciplinare di gara, all. 1, punto 10, lett. l), nonché dell’art. 94 d.lgs. n. 159 del 2011 e dei principi generali in materia di interdittiva antimafia e di continuità nel possesso dei requisiti. Eccesso di potere per errore sul presupposto, travisamento del parere ANAC 4.11.2005, sviamento di potere.</em><br />	<br />
			L’immunità da provvedimenti interdittivi sarebbe requisito generale di partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici e non una semplice condizione per addivenire alla stipula contrattuale e tale requisito dovrebbe permanere per tutta la durata del procedimento concorsuale e sino alla stipula del contratto.<br />	<br />
			CPL Concordia ha perso il requisito nel periodo intercorrente tra l’aggiudicazione definitiva ed il contratto, per cui in base al principio di continuità dovrebbe essere esclusa e l’aggiudicazione dovrebbe essere revocata.<br />	<br />
			<em>Violazione della legge n. 241 del 1990, artt. 2 , 2 bis, 6, 7 ss. e 16, comma 2, nonché dei principi del giusto procedimento, imparzialità, par condicio, ragionevolezza. Incompetenza. Sviamento per falsità di causa.</em><br />	<br />
			I principi esposti nel precedente motivo avrebbero anche un sicuro fondamento logico in quanto, da un lato, non sarebbe possibile consentire impunemente la partecipazione alla gara di un’impresa colpito dal sospetto di infiltrazioni mafiose, dall’altro, la sorte del procedimento concorsuale non potrebbe dipendere dai tempi impressi dalla stazione appaltante come avverrebbe ritardando ad libitum l’adozione del provvedimento espulsivo.<br />	<br />
			Consip ha contestato la fondatezza delle censure contenute nel ricorso principale concludendo per il suo rigetto.<br />	<br />
			La controinteressata CPL Concordia ha formulato eccezioni in rito avverso l’azione di annullamento proposta con i motivi aggiunti ed ha comunque concluso per la sua reiezione.<br />	<br />
			Le parti hanno depositato altre memorie a sostegno ed illustrazione delle rispettive ragioni.<br />	<br />
			All’udienza pubblica del 20 aprile 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.				</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>			1. La Consip, in data 4 dicembre 2014, ha comunicato alla Romeo Gestioni Spa l’aggiudicazione nei confronti della CPL Concordia Società Cooperativa, mandataria in RTI costituito con C.C.C. Consorzio Cooperative Costruzioni Società Cooperativa, mandante, della gara a procedura aperta per l’affidamento del Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni, lotto 7.<br />	<br />
			Con la stessa comunicazione ha indicato in dettaglio la graduatoria formulata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa in cui figurano complessivamente otto imprese e nella quale la controinteressata CPL Concordia risulta al primo posto con un punteggio complessivo di 89,913 (22,621 per il punteggio tecnico e 67,292 per il punteggio economico) e la ricorrente Romeo Gestioni Spa risulta al secondo posto con un punteggio complessivo di 88,484 (22,372 per il punteggio tecnico e 66,112 per il punteggio economico).<br />	<br />
			2. CPL Concordia ha proposto ricorso incidentale “escludente”, avendo impugnato gli atti di gara nella parte in cui la stazione appaltante non ha proceduto all’esclusione del RTI Romeo Gestioni.<br />	<br />
			La proposizione del ricorso incidentale è finalizzata alla conservazione della posizione di vantaggio derivante al concorrente destinatario del provvedimento di aggiudicazione.<br />	<br />
			Nella gara per l’affidamento di un appalto, il bene della vita oggetto di potere amministrativo è uno ed uno solo e può essere attribuito ad un unico concorrente, per cui le controversie in subiecta materia sono il terreno d’elezione per l’utilizzo dell’azione incidentale, atteso che, a fronte di un soggetto (o più soggetti) che intende (intendono) mettere in discussione il rapporto controverso, c’è sempre, ove sia intervenuta l’aggiudicazione, un soggetto che aspira a conservare il rapporto come disciplinato dall’azione amministrativa.<br />	<br />
			La giurisprudenza ha chiarito, sin dalla metà degli anni ’90, che quando il ricorso incidentale tende a paralizzare l’azione principale per ragioni di ordine processuale, occorre dare la precedenza alle questioni con lo stesso sollevate che abbiano priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente principale e tali sono le questioni che, pur profilandosi come questioni di merito, producono effetti sull’esistenza di una condizione dell’azione e, quindi, su una questione di rito.<br />	<br />
			Tuttavia, come emerso dal successivo sviluppo giurisprudenziale, l’ordine di priorità nell’esame dei motivo non riguarda i ricorsi, ma la tipologia di censure proposte con gli stessi, nel senso che andrebbero progressivamente esaminate le censure, indifferentemente se proposte in via principale o incidentale, afferenti alle singole fasi o sub fasi del procedimento, a partire dalla fase di ammissione alla gara dei concorrenti per finire a quella di svolgimento della vera e propria gara.<br />	<br />
			In particolare, scomponendo il complessivo&nbsp;<em>iter&nbsp;</em>procedimentale dell’evidenza pubblica nelle fasi in cui logicamente e cronologicamente si divide, la giurisprudenza &#8211; ove la sola parte ricorrente principale abbia dedotto censure in ordine alla prima fase, di prequalificazione, in cui è valutata la sussistenza dei requisiti necessari alla partecipazione alla successiva fase della gara vera e propria, contestando, quindi, l’ammissione alla stessa della controparte che, invece, non ha proposto in via incidentale censure attinenti alla carenza di requisiti di prequalificazione in capo alla ricorrente principale &#8211; ha ritenuto di esaminare prioritariamente i motivi d’impugnativa proposti nel ricorso principale avverso l’ammissione alla gara della controinteressata.<br />	<br />
			La tesi è stata poi affermata dalla decisione dell’Adunanza Plenaria 15 aprile 2010, n. 1 che &#8211; in una fattispecie in cui con il ricorso principale era stata lamentata la mancata esclusione dell’aggiudicataria per difetto dei requisiti di ordine generale, mentre nel ricorso incidentale era stato sostenuto che la ricorrente principale avrebbe meritato l’esclusione per irregolarità dell’offerta tecnica, da accertare, quindi, in un momento successivo, sia logicamente che cronologicamente, a quello della verifica dei requisiti generali – ha ritenuto corretto esaminare prioritariamente il ricorso principale rispetto a quello incidentale ed ancora è stata ribadita dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria 30 gennaio 2014, n. 7, che ha evidenziato come occorra procedere dall’esame delle doglianze che introducono cause di invalidità escludenti per proseguire con l’esame dei vizi della procedura posti in essere dal seggio di gara.<br />	<br />
			Nella stessa ottica, si è sostanzialmente posta anche la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2014, relativa, peraltro, all’ipotesi di due uniche imprese in gara.<br />	<br />
			Nella fattispecie in esame, il ricorso incidentale “escludente” proposto dalla controinteressata concerne la modificazione soggettiva della mandante Consorzio Stabile Romeo Facility Service 2010 nonché la fase della verifica dei requisiti di ordine generale, mentre la parte ricorrente ha dedotto censure relative al giudizio di anomalia dell’offerta, afferenti quindi alla fase di svolgimento della gara, successiva a quella di prequalificazione alla quale si riferiscono le censure “escludenti”, ed una doglianza anch’essa volta ad escludere la legittima partecipazione dell’aggiudicataria alla gara per violazione dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater d.lgs. n. 163 del 2006. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato l’atto del 30 novembre 2015, con cui la stazione appaltante, a seguito della reiscrizione di CPL Concordia nella white list, ha ritenuto che non sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento di esclusione, né di revoca o di annullamento dell’aggiudicazione al RTI CPL Concordia.<br />	<br />
			Ne consegue che le censure contenute nell’azione incidentale devono essere esaminate prioritariamente in quanto relative alla sub fase di verifica dei requisiti di ordine generale, laddove nessuna censura afferente a sub fasi precedenti è stata proposta da Romeo Gestioni.<br />	<br />
			3. Il ricorso incidentale proposto dalla CPL Concordia è fondato e va di conseguenza accolto.<br />	<br />
			La controinteressata, in primo luogo, ha sostenuto che il RTI Romeo avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura avendo illegittimamente modificato la sua composizione soggettiva rispetto alla compagine risultante in sede di presentazione dell’offerta, come dichiarata dal RTI medesimo e ciò in quanto, dall’esame della visura CCIAA della mandante Consorzio Stabile Romeo Facility Service 2010, risulterebbe la fuoriuscita &#8211; mediante esclusione dal Consorzio disposta dal Consiglio Direttivo – di almeno due delle consorziate indicate espressamente dal Consorzio Stabile quali ditte esecutrici dell’appalto in questione (imprese SO.GE.IMM. Srl e Mariani Petroli Srl); il principio di immodificabilità soggettiva dei Consorzi, secondo la prospettazione della ricorrente incidentale, si applicherebbe a maggior ragione ai Consorzi Stabili i quali, ove non intendano eseguire direttamente la commessa, sono tenuti, ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 207 del 2010, a svolgerla inderogabilmente per mezzo delle consorziate indicate in gara quali esecutrici dell’appalto medesimo.<br />	<br />
			La doglianza è fondata e va accolta.<br />	<br />
			L’art. 34, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006 ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.<br />	<br />
			Per consorzi stabili, ai sensi dell’art. 36 d.lgs. n. 163 del 2006, si intendono quelli in possesso dei requisiti previsti dall’art. 40, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.<br />	<br />
			L’art. 37, comma 9, del codice del 2006 vieta qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.<br />	<br />
			Il principio di immodificabilità dei soggetti che partecipano alla gara, sancito da tale ultima disposizione nella disciplina dettata per raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari, non trova un analogo riscontro nell’art. 36 che disciplina i consorzi stabili.<br />	<br />
			Tuttavia, il quinto comma dell’art. 36 dispone che i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il Consorzio concorre, essendo fatto divieto a questi ultimi di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara e, soprattutto, l’art. 94 del d.P.R. n. 207 del 2010 stabilisce che i consorzi stabili di cui agli artt. 34, comma 1, lett. c), e 36 del codice dei contratti eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.<br />	<br />
			Le prestazioni contrattuali assunte dal Consorzio, in base al chiaro ed inequivoco tenore della disposizione regolamentare, pertanto, possono essere eseguite solo nei seguenti due modi: direttamente o attraverso le imprese consorziate specificamente indicate in sede di gara (senza che in tal caso sia configurabile un subappalto).<br />	<br />
			Ne consegue che l’assenza nell’ambito dell’art. 36 del d.lgs. n. 163 del 2006 di una norma analoga a quella che, all’art. 37, comma 9, sancisce il principio di immodificabilità dei soggetti partecipanti alla gara per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari non si traduce sic et simpliciter nella possibilità per i consorzi stabili di modificare in corso d’opera le imprese che, in sede di offerta, sono state indicate per l’esecuzione dell’appalto.<br />	<br />
			In proposito, la giurisprudenza ha chiarito che l’attenzione del legislatore, il quale nel codice dei contratti impone l’obbligo di “.. indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre” (art. 36, comma 5) sia per i consorzi stabili, sia per quelli fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 (art. 37, settimo comma), rende evidente come, in assenza di una differente e specifica indicazione, in sede esecutiva il Consorzio aggiudicatario debba avvalersi solo ed esclusivamente delle prestazioni dell&#8217;impresa specificamente designata in sede di gara; una volta fatta la designazione in sede di offerta, il Consorzio non può individuare&nbsp;<em>ad libitum</em>&nbsp;un&#8217;ulteriore impresa anche se questa è una sua associata, dovendo ritenersi del tutto preclusa &#8211; fatti salvi gli altri casi specificamente individuati dal codice &#8211; ogni possibilità di far luogo ad un meccanismo di ulteriori designazioni di soggetti, non previamente indicati in sede di gara dal Consorzio (Cons. Stato, IV, 3 luglio 2014, n. 3344).<br />	<br />
			D’altra parte, indipendentemente dalla tipologia del Consorzio partecipante ad una gara, stabile o ordinario, esso deve dimostrare il possesso dei requisiti generali di tutti i consorziati che vengono individuati come esecutori delle prestazioni scaturenti dal contratto ed infatti, tutti i soggetti che, a qualunque titolo, concorrono all’esecuzione di appalti pubblici devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 (ex multis: Cons. Stato, V, 17 maggio 2012, n. 2825).<br />	<br />
			In sostanza, la circostanza che il divieto di cui all’art. 37, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006 non sia con analoga formulazione previsto per i consorzi stabili, non preclude alla norma regolamentare di attuazione di stabilire, in presenza della richiamata previsione di cui all’art. 36, comma 5, del codice dei contratti pubblici, che le prestazioni contrattuali devono essere eseguite dai consorzi stabili con la propria struttura o con i consorziati indicati in sede di gara.<br />	<br />
			Di talché, ove, come nel caso di specie, siano medio tempore fuoriuscite dal consorzio imprese indicate espressamente in sede di gara come esecutrici dell’appalto, si rivela illegittima l’azione amministrativa che non ha escluso dalla gara il RTI di cui il consorzio faceva parte.<br />	<br />
			3.2 Parimenti fondato è il secondo motivo proposto in via incidentale, relativo alla perdita medio tempore intervenuta del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), da parte di Mariani Petroli Srl.<br />	<br />
			Infatti, a prescindere dal motivo sottostante la fuoriuscita di detta Società dal Consorzio, occorre rilevare che, in data 18 settembre 2014, la stessa ha depositato presso il Tribunale di Lodi una proposta di concordato preventivo e che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. a) del codice dei contratti pubblici è escluso dalla partecipazione alla procedura di affidamento il soggetto che si trovi in stato di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tale situazione.<br />	<br />
			La ricorrente principale, nella propria memoria di controdeduzioni al ricorso incidentale, ha precisato che il contratto di fitto di ramo d’azienda e preliminare di cessione di ramo d’azienda tra Mariani Petroli e Facility Srl è stato stipulato in data 8 novembre 2013, per cui ha sostenuto che Facility sarebbe subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della cedente ben prima della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.<br />	<br />
			Il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 163 del 2006, qualora i candidati o concorrenti consorziati cedano o affittino l’azienda o un ramo d’azienda, il cessionario o l’affittuario sono ammessi alla gara previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, per cui l’operatività della norma postula la comunicazione alla stazione appaltante dell’avvenuto contratto di fitto o cessione del ramo di azienda e l’avvenuta comprova dei requisiti.<br />	<br />
			Nel caso di specie, il Consorzio Stabile Romeo Facility Service 2010 ha escluso dal medesimo la consorziata Mariana Petroli in data 29 settembre 2014, vale a dire dopo la proposta di concordato preventivo e la stessa Romeo Gestioni, nella richiamata memoria di controdeduzioni, ha evidenziato che la fuoriuscita dal Consorzio delle due consorziate è stata rappresentata alla Consip con nota del 13 ottobre 2014 e dichiarazione in data 9 ottobre 2014, date anche esse successive a quella in cui è stato proposto il concordato preventivo.<br />	<br />
			A ciò si aggiunga che, ai sensi del punto 6.2 del disciplinare di gara, il concorrente avrebbe dovuto comunicare tempestivamente alla Consip le eventuali variazioni alle dichiarazioni di cui ai n. 1, 2, 10 dell’allegato 1 al disciplinare producendo apposita dichiarazione resa, in conformità al medesimo allegato 1, dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma.<br />	<br />
			In conclusione, alla data in cui si è maturata la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), del codice degli appalti pubblici ratione temporis vigente, la stazione appaltante, in assenza di qualsivoglia comunicazione in proposito, avrebbe dovuto considerare come facente parte del Consorzio la Mariani Petroli, per cui avrebbe dovuto conseguentemente escludere il concorrente dalla gara.<br />	<br />
			3.3 La fondatezza delle esaminate censure “escludenti” determina, assorbite le ulteriori censure, la fondatezza del ricorso incidentale e, per l’effetto, l’annullamento dell’azione amministrativa nella parte in cui la stazione appaltante non ha escluso dalla gara il RTI Romeo Gestioni.<br />	<br />
			4. L’annullamento in parte qua dell’azione amministrativa determina l’inammissibilità per carenza di interesse delle azioni di annullamento proposte dal ricorrente principale con l’atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti in quanto alla gara hanno partecipato e sono state ammesse anche altre imprese, per cui nessuna utilità potrebbe Romeo gestioni conseguire dall’accoglimento delle impugnative.<br />	<br />
			L’eventuale fondatezza della domanda di annullamento proposta con l’atto introduttivo del giudizio o dei motivi aggiunti, infatti, determinerebbe l’annullamento dell’aggiudicazione in favore della controinteressata CPL, ma non attribuirebbe alla Romeo Gestioni alcun utilità né finale né strumentale, con la paradossale conseguenza, non ipotizzabile in una giurisdizione di tipo soggettivo quale quella amministrativa, dell’aggiudicazione della gara e dell’affidamento dell’appalto ad una terza impresa, estranea al presente rapporto processuale.<br />	<br />
			5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, complessivamente liquidate in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri di legge, sono poste a carico della ricorrente ed a favore della controinteressata resistente, mentre sono compensate nei confronti della Consip in quanto l’accoglimento del ricorso incidentale ha disvelato l’illegittimità in parte qua dell’azione amministrativa.				</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>			Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, così provvede sul ricorso in epigrafe:<br />	<br />
			accoglie il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata CPL Concordia e, per l’effetto, annulla l’azione amministrativa nella parte in cui non ha escluso dalla gara il RTI Romeo Gestioni;<br />	<br />
			dichiara inammissibili le azioni di annullamento proposte dalla ricorrente principale con l’atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti.<br />	<br />
			Condanna Romeo Gestioni al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri di legge, in favore di CPL Concordia; compensa le spese di giudizio nei confronti della Consip.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Antonino Savo Amodio, Presidente<br />	<br />
			Silvia Martino, Consigliere<br />	<br />
			Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
			Il 06/06/2016<br />	<br />
			IL SEGRETARIO<br />	<br />
			(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-6-6-2016-n-6509/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2016 n.6509</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2010 n.6509</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-9-2010-n-6509/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-9-2010-n-6509/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-9-2010-n-6509/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2010 n.6509</a></p>
<p>Pres. Trovato – Est. D’Agostino Italiana Costruzioni S.p.A. (Avv.ti P. Leozappa) c/ Azienda Policlinico Umberto I (Avv.ti A. Capparelli, A. Nardelli) + altri sulla legittimità dell&#8217;esclusione del concorrente che abbia indicato nell&#8217;offerta tecnica il computo metrico estimativo corredato con i relativi prezzi Contratti della P.A. – Gara – Bando –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-9-2010-n-6509/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2010 n.6509</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-9-2010-n-6509/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2010 n.6509</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato – Est. D’Agostino<br /> Italiana Costruzioni S.p.A. (Avv.ti P. Leozappa) c/ Azienda Policlinico Umberto I  (Avv.ti A. Capparelli, A. Nardelli) + altri</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;esclusione del concorrente che abbia indicato nell&#8217;offerta tecnica il computo metrico estimativo corredato con i relativi prezzi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Bando – Offerta economica  &#8211; Conoscenza &#8211;  Prima dell’offerta tecnica – Violazione principi di trasparenza e imparzialità – Sussiste – Conseguenze – Offerta tecnica – Indicazione computo metrico con prezzi  &#8211; Esclusione – Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di procedure ad evidenza pubblica, l’esame delle offerte economiche prima di quelle tecniche, costituisce una violazione dei principi inderogabili di trasparenza  e di imparzialità che devono presiedere le gare pubbliche in quanto la conoscenza preventiva dell’offerta economica consente di modulare il giudizio sull’offerta tecnica in modo non conforme alla parità di trattamento dei concorrenti e tale possibilità, ancorchè remota ed eventuale, inficia la regolarità della procedura. Ne consegue che è legittima l’esclusione del concorrente, che abbia inserito nel documento informatico dell’offerta tecnica il computo metrico estimativo corredato con i relativi prezzi, rendendo così esplicito nell’ambito della documentazione di tipo tecnico, l’incidenza dei costi sull’offerta economica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1681 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Italiana Costruzioni S.p.A. , in persona del legale rappresentante in carica , in proprio e nella qualità di mandataria di costituendo raggruppamento di imprese,con Eugenio Ciotola S.p.A e da quest’ultima, in proprio e in qualità di mandante del raggruppamento,rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Patrizio Leozappa, con domicilio eletto presso Patrizio Leozappa in Roma, via Bocca di Leone, 78; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Azienda Policlinico Umberto I, in persona del direttore generale in carica ,rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Capparelli e Antonio Nardella, domiciliata in Roma, viale del Policlinico 155; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>-Siram S.p.A. in proprio e nella qualità di mandataria del Rti, con Ar Co Lavori Scc, Maquet Italia S.p.A e Tecnosalus S.r.l	</p>
<p>-Maquet Italia S.p.A. in proprio e quale mandante del citato raggruppamento, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso Francesco Cardarelli in Rom	</p>
<p>&#8211; Tecnosalus S.r.l. in proprio e quale mandante del citato raggruppamento, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso Francesco Cardarelli in Roma,<br />
<br />	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 3441 del 2010, proposto da</p>
<p>Tecnosalus S.r.le Maquet Italia S.p.A., in persona dei legali rappresentanti in carica, in proprio e quali mandanti del raggruppamento con Siram S.p.A(mandataria) e Ar Co, , rappresentate e difese dagli avv. Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso Francesco Cardarelli in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, N.47; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Azienda Policlinico Umberto I, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Capparelli, Antonio Nardella, con domicilio eletto presso Antonio Capparelli in Roma, v.le Policlinico N. 155; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Italiana Costruzioni S.p.A., Eugenio Ciotola S.p.A., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Patrizio Leozappa, con domicilio eletto presso Patrizio Leozappa in Roma, via G. Antonelli, 15; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 1681 del 2010:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Lazio &#8211; Roma: Sezione III Quater n. 01256/2010, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE GARA PER AFFIDAMENTO RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA 19 SALE OPERATORIE.</p>
<p>quanto al ricorso n. 3441 del 2010:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Lazio &#8211; Roma: Sezione III Quater n. 01258/2010, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE GARA PER AFFIDAMENTO RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA 19 SALE OPERATORIE.</p>
<p>Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Policlinico Umberto I e di Maquet Italia S.p.A. e di Tecnosalus S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 luglio 2010 il Cons. Filoreto D&#8217;Agostino e uditi per le parti gli avvocati Leozappa, Nardella e Cardarelli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il comma 2 undecies dell’articolo 245 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come introdotto dall’articolo 8 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 dispone, tra l’altro, che “…la sentenza che decide il ricorso è redatta, ordinariamente, in forma semplificata”;<br />	<br />
tale disposizione si applica altresì in grado d’appello come statuisce il successivo comma terdecies del medesimo articolo 245 d. lgs n. 163/2006 (anche qui introdotto ex art. 8 d. lgs n. 53/2010);<br />	<br />
il precetto su richiamato è immediatamente applicabile ai procedimenti in corso, posto che lo stesso attiene esclusivamente al metodo con il quale viene estesa la decisione, senza impingere in alcun modo sui diritti di difesa delle parti ed assicurando a queste ultime la più rapida conoscenza delle ragioni che sottostanno allo scrutinio giurisdizionale senza cagionare le incertezze che possono derivare dalla mera lettura del dispositivo;<br />	<br />
la redazione della sentenza in forma semplificata,peraltro, risponde a un’esigenza di chiarezza e di economia processuale che è sostanzialmente intrinseca al sistema e che ha trovato punti di emersione nella legge 20 luglio 2000, n. 205, senza dimenticare la formulazione dell’articolo 65 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 secondo il quale l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto deve essere succinta;<br />	<br />
tanto precisato in ordine alla forma della decisione si ritiene opportuno, in rito, disporre la riunione dei due appelli trattandosi di impugnazioni relative alla medesima vicenda contenziosa e contenute entrambe in unico provvedimento con il quale il direttore generale dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma ha disposto sfavorevolmente nei confronti di entrambe le parti appellanti sia pure con riferimento a situazioni relativa a due diversi momenti procedimentali;<br />	<br />
nella disamina si seguirà l’ordine logico e cronologico degli effetti derivanti dal provvedimento impugnato peraltro coerente al momento di radicamento delle due impugnazioni in questo grado del giudizio;<br />	<br />
l’appello proposto da Italiana Costruzioni s.p.a. in proprio e quale mandataria di RTI si dirige avverso la sentenza n. 1256/2010 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che ha respinto il gravame di prime cure avverso la deliberazione 21.5.2009 n. 432 del Direttore generale dell’Azienda Policlinico Umberto I° di Roma nella parte in cui ha disposto dispone l’esclusione di quel raggruppamento dalla gara a procedura aperta indetta (con bando su G.U.C.E. 20.3.2009) per la progettazione definitiva ed esecutiva nonché l’esecuzione di tutte le opere necessarie – compresa la fornitura di apparecchiature e sistemi informatici &#8211; per la ristrutturazione e messa a norma di 8 reparti operatori (con 19 sale operatorie) dell’Azienda Policlinico Umberto I° di Roma, da affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo base complessivo pari ad € 14.025.903,62 (iva esclusa);<br />	<br />
la sentenza impugnata ha ritenuto conforme alla disciplina legislativa e di gara l’esclusione del raggruppamento ricorrente che, nell’offerta tecnica in versione informatica (ma non in quella cartacea), aveva corredato il computo metrico estimativo riguardante le pareti attrezzate (elaborato FO-RL-03) dei relativi prezzi peraltro non coincidenti con quelli di listini pubblici, rendendo così esplicito nell’ambito della documentazione di tipo tecnico, l’incidenza dei costi per oltre il nove per cento del totale;<br />	<br />
la pronuncia qui contestata ha altresì respinto la doglianza dell’odierna appellante concernente l’asserita incompetenza del direttore generale dell’Azienda a disporre l’esclusione di imprese dalla gara;<br />	<br />
l’appellante ha proposto due motivi di censura che ripercorrono entrambi i profili argomentativi seguiti dal Giudice di prime cure corroborando tali doglianze con l’ulteriore censura della violazione del principio sancito dall’articolo 112 c.p.c. per asserita mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;<br />	<br />
giova sgombrare subito il campo da tale prospettazione che viene configurata in buona sostanza come mancata adesione del Giudice di prime cure ai percorsi giustificativi e alle deduzioni svolte a sostegno delle proprie tesi da parte del ricorrente;<br />	<br />
non è né obbligo né onere del Giudice di qualunque stato e grado del processo esaminare le doglianze della parte in tutte le implicazioni non necessarie o utili a un corretto e coerente sviluppo del momento decisionale, vertendo il dovere di pronuncia sulla questione di diritto o di fatto proposta e non già sulle rappresentazioni e talvolta sulle elucubrazioni che spesso accompagnano la deduzione del motivo;<br />	<br />
come infatti il giudice amministrativo è autorizzato a trarre da un ricorso non specificamente articolato e rubricato i motivi di censura e ad individuare la res litigiosa così non tutte le complesse e talora ripetitive considerazioni che accompagnano una doglianza meritano di essere inquadrate nel discorso giustificativo della decisione;<br />	<br />
nel caso di specie, peraltro, l’asserita violazione dell’articolo 112 c.p.c. non trova conferma neppure in fatto, essendo la decisione impugnata del tutto esaustiva delle problematiche sollevate dalla parte appellante;<br />	<br />
non v’è dubbio, infatti, che il tribunale amministrativo territoriale abbia esattamente individuato l’oggetto e il tema della contestazione e che abbia esaminato funditus le questioni prospettate;<br />	<br />
la tesi dell’appellante è che l’erronea inserzione di taluni prezzi nel documento informatico dell’offerta tecnica non fosse rilevante perché la Commissione si sarebbe avvalsa solo degli strumenti cartacei e, in ogni caso, perché i dati non erano tali da consentire una ricostruzione dell’offerta economica nella sua integrità;<br />	<br />
giova per contro rilevare che, se fosse vera la tesi avanzata sulla mancata lettura del documento informatico, non si spiegherebbe come la presenza di prezzi nell’offerta tecnica sia stata presa in considerazione e rappresentata in sede di esclusione dalla gara;<br />	<br />
la difficoltà di ricostruire l’offerta economica nella sua interezza per essere nota l’incidenza del 9,49% rispetto all’importo complessivo dell’offerta economica non equivale, tuttavia, ad impossibilità, anche tenendo conto della particolare preparazione in materia che vantano i componenti delle commissioni tecniche, eventualmente anche per calcolare da i prezzi unitari l’intero ammontare del costo relativo alle su citate pareti attrezzate; <br />	<br />
tanto premesso in ordine alle doglianze delle quali si assume la mancata considerazione, è bene soggiungere che le stesse rientrano, seppure sotto una sintetica considerazione, nell’ambito delle valutazioni esposte nella sentenza impugnata;<br />	<br />
quest’ultima ha richiamato principi di comune applicazione in ordine alla tutela della segretezza dell’offerta economica al fine di non alterare il giudizio sugli elementi tecnici affidato a commissione giudicatrice chiamata a valutare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;<br />	<br />
anche la sola possibilità della conoscenza dell&#8217;entità dell&#8217;offerta economica e delle caratteristiche di quella tecnica mette in pericolo la garanzia dell&#8217;imparzialità dell&#8217;operato dell&#8217;organo valutativo, comportando il rischio che i criteri siano plasmati ed adattati alle offerte in modo che ne sortisca un effetto potenzialmente premiante nei confronti di una di esse (C.d.S., V, 2 ottobre 2009, n. 6007); <br />	<br />
l&#8217;esame delle offerte economiche prima di quelle tecniche, infatti, costituisce una palese violazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialità che devono presiedere le gare pubbliche in quanto la conoscenza preventiva dell&#8217;offerta economica consente di modulare il giudizio sull&#8217;offerta tecnica in modo non conforme alla parità di trattamento dei concorrenti e tale possibilità, ancorché remota ed eventuale, inficia la regolarità della procedura (C.d.S., V, 25 maggio 2009, n. 3217);<br />	<br />
alla stregua di tali consolidati principi riaffermati in più occasioni da questa Sezione, non v’è dubbio che la conoscenza di circa un decimo dell’incidenza dell’offerta economica costituisse ben più di un parametro di riferimento per modulare i giudizi della commissione in un senso o nell’altro;<br />	<br />
si tratta di applicazione di principi generali rispetto ai quali non era necessaria in ogni modo una specifica previsione del bando di gara, impingendo la questione su parametri anche costituzionali di immediata applicazione come peraltro richiamati nella sentenza impugnata;<br />	<br />
deve riconoscersi che, oltre ai principi generali qui richiamati, la violazione nella quale è incorsa l’appellante era sanzionabile anche ai sensi del disciplinare di gara che imponeva, a pena di esclusione, che la documentazione richiesta dovesse essere contenuta in tre distinti pacchi sigillati (il che non è avvenuto per l’offerta economica Italiana Costruzioni disseminata per dir così in due plichi diversi);<br />	<br />
tanto si rileva indipendentemente dalla probabile inammissibilità del ricorso di prime cure proposto avverso il definitivo provvedimento di esclusione, quando i termini della questione e l’intento di esclusione erano già stati chiaramente rappresentati dal RUP con nota n. 65 del 14 gennaio 2009, ammonendo che quella sarebbe stata la conclusione “qualora all’apertura delle offerte economiche dovesse essere palese che i prezzi indicati in offerta economica siano uguali a quelli riportati nell’offerta tecnica” (come in effetti è stato poi verificato);<br />	<br />
anche il secondo motivo di gravame, con il quale si reitera la doglianza relativa alla asserita incompetenza del direttore generale dell’Azienda Policlinico Umberto I, non consegue favorevole scrutinio;<br />	<br />
assume l’appellante che la competenza ad escludere dalla gara spetterebbe alla Commissione o al Rup e non già del direttore generale e che è mancata comunque nella sentenza impugnata la motivazione in ordine alla ritenuta legittimità dello “slittamento” di competenza dai primi al secondo;<br />	<br />
giova invero rammentare che tutti gli atti posti in essere dalla Commissione e dal Rup hanno una valenza sostanzialmente propositiva atteso che gli atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica richiedono al loro esito l’approvazione dell’Amministrazione che li faccia propri o meno (articolo 12 d. lgs 12 aprile 2006, n. 163);<br />	<br />
nel caso di specie è avvenuto che la Commissione abbia presentato al Direttore generale per la definitiva approvazione uno schema di deliberazione nel quale si disponeva l’esclusione dell’odierna appellante;<br />	<br />
trattandosi di determinazione ex art. 12 del codice dei contratti pubblici non si vede quale illegittimità possa attribuirsi ad un atto perfettamente coerente con lo schema normativo e la sequenza procedimentale;<br />	<br />
si rileva, d’altro canto, che la rappresentazione della possibile esclusione, su un dato che nel momento della comunicazione era già noto all’appellante, era già stata fatta dal Rup con nota del 14 gennaio 2009 n. 65 in base alla quale si disponeva l’ammissione con riserva alla gara del raggruppamento ricorrente;<br />	<br />
ne consegue che commissione e direttore generale hanno, ognuno per la propria competenza e con atti distinti (deliberazione della commissione contenuta nel verbale n. 8 del 27 gennaio 2009 e deliberazione direttoriale n. 432 del maggio 2009), disposto l’esclusione del medesimo raggruppamento;<br />	<br />
l’appello contrassegnato dal numero di ruolo generale n. 1681/2010 va conseguentemente respinto;<br />	<br />
anche il riunito appello 3441/2009 è infondato;<br />	<br />
la situazione dedotta è qui diversa da quella sin qui esaminata;<br />	<br />
con il medesimo atto di approvazione degli atti di gara, infatti, il direttore generale della stazione appaltante ha deciso di non aggiudicare l’appalto in questione non ritenendo l’offerta Tecnosalus ed altri conveniente;<br />	<br />
tale determinazione è stata preceduta da una congrua ed esauriente motivazione con la quale si è chiarito come l’offerta in questione (unica valida dopo le esclusioni delle due altre concorrenti) non presentasse caratteristiche sia tecniche sia economiche tali da consigliarne l’acquisizione;<br />	<br />
per quanto riguarda la qualità tecnica, se ne è rilevata la carenza con riguardo alla documentazione relativa alle specifiche di partenza necessarie per uno sviluppo corretto del progetto, alle relazioni tecniche incomplete e troppo sintetiche, alle incongruenze tra elaborati grafici e computi metrici e alla mancanza di molti di tali elementi, alla carenza e incompletezza dei calcoli tali da imporre l’integrazione documentale o un nuovo dimensionamento del progetto;<br />	<br />
altrettante e ancor più ampie carenze presenta, secondo il provvedimento impugnato in prime cure, la documentazione relativa alle attrezzature informatiche;<br />	<br />
quanto, infine, all’offerta economica la stessa è risultata la più elevata tra le tre proposte con un prezzo di poco meno di quattordici milioni di euro, mentre la proposta economica del raggruppamento Italiana Costruzioni s.p.a. che presentava un’offerta tecnica di gran lunga migliore di quella dell’appellante Tecnosalus si attestava sotto i dodici milioni di euro);<br />	<br />
per ribaltare il giudizio particolarmente severo e per conseguire l’aggiudicazione l’appellante tende a rimettere in discussione le valutazioni a suo tempo fatte dalla Commissione giudicatrice e rammenta di non essere stata esclusa dalla gara per carenza della proposta tecnica;<br />	<br />
è comunque indubitabile che il punteggio assegnato al progetto del raggruppamento appellante è il più basso sotto il profilo tecnico con una distanza di oltre sei punti da quello considerato il migliore;<br />	<br />
va peraltro rammentato che la sufficienza del progetto non implica la doverosità di alcuna adesione da parte della stazione appaltante, essendo la gara preordinata all’offerta economicamente più vantaggiosa nella quale la qualità dei progetti assume un valore spesso determinante; <br />	<br />
per quanto riguarda il tentativo di porre in discussione i risultati delle decisioni assunte dalla Commissione giudicatrice, la Sezione osserva come si tratti, all’evidenza, di una metodica inammissibile posto che quei risultati non possono essere scalfiti o discussi in sede diversa da quella dell’Amministrazione attiva (presso il giudice amministrativo non si tiene una fase di riesame della gara, ma semplicemente un giudizio di legittimità sulla stessa e sulla tutela delle situazioni giuridiche coinvolte);<br />	<br />
alla Sezione non resta che prendere atto della completezza ed esaustività della motivazione predisposta ai sensi dell’articolo 81 c. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la compiutezza della quale esime da qualsivoglia altra osservazione, impingendosi, per il resto in valutazioni di merito inibite al sindacato del Giudice amministrativo a meno che non si dimostri (ma non è il caso di specie) la loro abnormità logico giuridica;<br />	<br />
le spese possono essere integralmente compensate;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, riuniti gli appelli in epigrafe, li respinge. Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Filoreto D&#8217;Agostino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/09/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-9-2010-n-6509/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2010 n.6509</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6509</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6509/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6509/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6509/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6509</a></p>
<p>Va accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare avverso la sospensione di concessione per l’occupazione di suolo pubblico per realizzazione di stazione radio, se il Comune nell’emettere il provvedimento di sospensione non ha delibato la questione relativa alla compatibilità dell’impianto con il sito sensibile situato nelle vicinanze, come previsto</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6509/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6509</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare avverso la sospensione di concessione per l’occupazione di suolo  pubblico per realizzazione di stazione radio, se il Comune nell’emettere il provvedimento di sospensione  non ha delibato la questione relativa alla compatibilità dell’impianto con il sito sensibile situato nelle vicinanze, come previsto dal regolamento comunale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 6509/07<br />
Registro Generale:8827/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />  Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Francesco Caringella<br />  Cons. Manfredo Atzeni Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Dicembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>VODAFONE OMNITEL NV</b>rappresentato e difeso dall’ Avv.  LUIGI MANZIcon domicilio  eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5presso LUIGI MANZI</p>
<p align=center>contro</p>
<p>
<b>COMUNE DI CESENATICO</b>rappresentato e difeso dall’Avv LEONARDO BERNARDINIcon domicilio  eletto in RomaVIA MONDRAGONE N. 10presso PAOLA MASTRANGELI</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  EMILIA  ROMAGNA – BOLOGNA: Sezione II  n. 513/2007, resa tra le parti, concernente STAZIONE RADIO – SOSPENSIONE CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI CESENATICO</p>
<p>Udito il relatore Cons. Manfredo Atzeni e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti Manzi e Bernardini;</p>
<p>Ritenuto che, allo stato, non risulta delibata, da parte del Comune, la questione relativa alla compatibilità dell’impianto con il sito sensibile situato nelle vicinanze in relazione all’applicazione dell’art. 11 del regolamento comunale, che l’appellante sostiene di avere rispettato nella progettazione dell’impianto medesimo;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 8827/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  accoglie  l&#8217;istanza  cautelare  in primo grado ai fini del riesame;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Dicembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6509</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6509/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6509/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6509</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. &#8211; S. Romano Est. R. Salvadori e M. (Avv.ti T. Castiglione e C. Fanelli contro il Comune di Volterra (non costituito) e nei confronti della società Villa San Cipriano (non costituita) la declassificazione di una strada, se risponde ad esigenze pubbliche, è legittima anche se costituisce un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6509/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6509</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6509/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6509</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. &#8211; S. Romano Est.<br /> R. Salvadori e M. (Avv.ti T. Castiglione e C. Fanelli contro il Comune di Volterra (non costituito) e nei confronti della società Villa San Cipriano (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>la declassificazione di una strada, se risponde ad esigenze pubbliche, è legittima anche se costituisce un vantaggio per i frontisti. Sui criteri di individuazione della natura di una strada</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Strade e autostrade – Strade vicinali &#8211; Declassificazione di un tratto di una strada – Vantaggio per uno dei frontisti – Preteso sviamento di potere &#8211; L’atto risponde ad un interesse pubblico ed è congruamente motivato in tal senso &#8211; Legittimità</p>
<p>2. Strade e autostrade – Individuazione della natura di una strada – Precedente qualificazione come vicinale &#8211; Pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico – Non sono sufficienti &#8211; Non risultano adottati formali atti amministrativi dichiarativi della natura della strada &#8211; Inclusione nell’elenco delle strade vicinali &#8211; Indicazione nella cartografia catastale – Non sono sufficienti ai fini costitutivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La circostanza che la scelta di declassificare un tratto di una strada si traduca anche in un vantaggio per uno dei frontisti, non basta, di per sé, a provare lo sviamento di cui sarebbe affetta la determinazione comunale se l’atto risponde comunque ad un interesse pubblico ed è congruamente motivato in tal senso</p>
<p>2. Ai fini della individuazione della natura di una strada non basta addurre che l’amministrazione l’aveva sempre qualificata come vicinale sul presupposto dell’esistenza di una servitù di uso pubblico, ed a tale titolo aveva preteso il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, in quanto il carattere della strada in questione era stato oggetto di vari provvedimenti, anche di disegno opposto, assunti sulla base delle contrastanti esigenze addotte dai proprietari frontisti e comunque non risultano mai adottati formali atti amministrativi dichiarativi della natura della strada, né valgono, a fini costitutivi, l’inclusione della medesima nell’elenco delle strade vicinali o l’indicazione nella cartografia catastale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA	&#8211; III SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1183/2002 proposto da</p>
<p><b>SALVADORI RITA e BERTINI MAURO</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Tiziana Castiglione del foro di Siena e Clara Fanelli del foro di Pisa ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Leandro Chiarelli in Firenze, via G. La Pira n. 21;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI VOLTERRA</b>, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>società VILLA SAN CIPRIANO</b>, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>PER   L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
dei verbali delle sedute della Commissione tecnica per la riorganizzazione della viabilità minore del territorio comunale, in data 2.8.2001 e 13.11.2001;<br />
della nota sindacale del 21.2.2002;<br />
della deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 27.2.2002;<br />
Visto il  ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti i motivi aggiunti notificati il 11.11.2002 e depositati il 27.11.2002, proposti</p>
<p>PER   L&#8217;ANNULLAMENTO<BR><br />
della deliberazione della Giunta municipale 11.2.2002 n. 92, ivi compreso il verbale della seduta della Commissione tecnica per la riorganizzazione della viabilità minore del territorio comunale in data 10.7.2002;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 25 novembre 2004 &#8211; relatore il Consigliere dott. Saverio Romano &#8211; l’ avv. C. Piras, delegato dall&#8217;avv. C. Fanelli;  <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato 10 maggio e depositato il successivo 23 maggio 2002, i sigg. Salvadori e Bertini, proprietari di un immobile sito nel comune di Volterra, località S. Cipriano, podere La Rocca, esponevano quanto segue.<br />
I Sig.ri Bertini Mauro e Salvadori Rita sono proprietari di un immobile abitativo sito nel Comune di Volterra (PI) in località S. Cipriano, Pod: La Rocca.<br />
All&#8217;edificio ed ai circostanti terreni ad uso agricolo, facenti parte di un complesso rurale, si accede tramite un tratto di strada denominata &#8220;Strada vicinale di Villa S. Cipriano&#8221;, che collega la Strada Provinciale &#8220;Pisana&#8221;, passando dinanzi alla &#8220;Villa S. Cipriano&#8221;, con il &#8220;nucleo abitativo&#8221; ove risiedono i ricorrenti.<br />
La &#8220;Strada vicinale Villa S. Cipriano è catalogata nei fogli di mappa del catasto come &#8220;strada vicinale&#8221; ed è inserita, nell&#8217;elenco delle strade vicinali del Comune di Volterra.<br />
Nel 1981 l&#8217;originaria proprietaria della &#8220;Villa S. Cipriano&#8221; chiuse abusivamente per mezzo di un cancello la predetta strada così impedendo il passaggio ai fruitori di essa, ma il Sindaco del Comune di Volterra con proprio provvedimento ordinò l&#8217;immediata riapertura della strada abusivamente chiusa.<br />
In data 26 marzo 1985 con deliberazione n. 156, il Consiglio Comunale di Volterra deliberò di declassificare da strada vicinale a strada privata il tratto della &#8220;Strada vicinale Villa S. Cipriano&#8221;.<br />
In data 7 novembre 1985 gli utenti di detta strada richiesero al Sindaco di revocare il provvedimento suddetto.<br />
Successivamente, in data 5 febbraio 1987, con deliberazione n. 31, il Consigli Comunale di Volterra, in considerazione del ricorso presentato da alcuni utenti, deliberò di revocare la propria precedente deliberazione n. 156 del 26.3.1985, ad oggetto: &#8220;Declassamento di un tratto di via vicinale di S. Cipriano e successiva classificazione di un altro tratto di strada&#8221;.<br />
In data 13 aprile 2001 alcuni degli utenti chiesero al Sindaco la costituzione di un consorzio per la manutenzione e la sistemazione di detta strada ex art. Decreto Legislativo 1 settembre 1918 n. 1446.<br />
Con provvedimento n. 92 del 13 giugno 2001 il Sindaco istituiva una &#8220;Commissione Tecnica per la riorganizzazione della viabilità minore del territorio comunale&#8221; al fine di elaborare una proposta sistematica di pianificazione della viabilità minore.<br />
Alla seduta del 2 agosto 2002, la Commissione Tecnica esaminava, tra le altre, la questione relativa alla &#8220;Strada vicinale di S. Cipriano&#8221;, pervenendo alla conclusione della carenza del connotato dell&#8217; &#8220;uso pubblico&#8221;.<br />
In data 27 febbraio 2002, con deliberazione n. 15, il Consiglio Comunale di Volterra ha ritenuto che la &#8220;Strada vicinale di Villa S. Cipriano&#8221;, poichè non possiede i requisiti per dichiararla di uso pubblico, &#8220;si rende opportuno affermare il suo carattere di non uso pubblico&#8221;.<br />
Successivamente la Giunta Comunale, con delibera n. 92 dell&#8217;11.7.2002, affermata la competenza comunale in materia di strade vicinali, richiamando il verbale della seduta della Commissione Tecnica per la riorganizzazione della viabilità del territorio comunale del 10.7.2002,  disponeva, tra l&#8217;altro, di approvare definitivamente le conclusioni della Commissione Tecnica Comunale in ordine all&#8217;inesistenza di una servitù di uso pubblico sulla strada della Villa di San Cipriano.    <br />
Pertanto i ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigraf'&#8221;e indicati, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:<br />
1) il provvedimento impugnato, contenente la proposta di declassificazione della strada vicinale di S. Cipriano, contrasterebbe con il principio di imparzialità, essendo volto alla tutela di un interesse meramente privastistico, quale quello alla privacy degli abitanti della Villa S. Cipriano;<br />
2) nel provvedimento impugnato, comunicato agli interessati ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, non sarebbe stato osservato l’obbligo di indicare il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere avverso il medesimo;<br />
3) sviamento e contraddittorietà della motivazione, poiché la strada in questione risulta assoggettata alla servitù di pubblico transito e la stessa amministrazione ha qualificato la zona come “nucleo abitato” ed ha riscosso la tassa di occupazione di suolo pubblico;<br />
4) illogicità manifesta e contraddittorietà tra atti, avendo la stessa amministrazione per oltre trent’anni affermato l’esistenza in proprio favore di una servitù di uso pubblico sulla strada;<br />
5) ingiustizia e disparità di trattamento, violazione dell’art. 3 Cost., essendo stata proposta egualmente la declassificazione per due strade che hanno caratteristiche diverse: quella di S. Cipriano che serve un nucleo abitato e quella dei Cerri Bassi che ha un solo utente;<br />
6) violazione degli artt. 1 e ss. d. lgs. lgt. N. 1446 del 1928, anche con riferimento all’art. 14 legge n. 126 del 1958, avendo gli interessati proposto istanza al comune per la costituzione di un consorzio per la manutenzione della strada, alla quale l’amministrazione non ha dato seguito.<br />
Con i motivi aggiunti sopra indicati, i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione citata, ed il verbale ivi richiamato, deducendo:<br />
1) violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa;<br />
2) violazione dell’art. 3 l. 241/1990;<br />
3) eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, contraddittorietà e sviamento;<br />
4) eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà;<br />
5) eccesso di potere per disparità di trattamento;<br />
6) violazione degli artt. 1 e ss. d. l. lgt. n. 1446 del 1918, anche con riferimento all’art. 14 legge n. 126 del 1958.<br />
Non si sono costituite in giudizio le parti intimate.<br />
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I ricorrenti, proprietari di un immobile posto in località S. Cipriano del comune di Volterra, con il ricorso introduttivo, impugnano la deliberazione comunale di presa d’atto delle conclusioni prese dalla commissione tecnica per la riorganizzazione della viabilità minore del territorio comunale ed avente valore di proposta di declassificazione della strada ex vicinale di S. Cipriano; con i motivi aggiunti, impugnano altresì la deliberazione comunale, di approvazione delle conclusioni cui è addivenuta la medesima commissione tecnica in ordine alla inesistenza di una servitù di uso pubblico sulla strada in questione, intervenuta nel corso del giudizio.<br />
Essi impugnano, infine, i verbali delle sedute della suddetta commissione tecnica.<br />
Sostengono i ricorrenti, con un primo gruppo di motivi, che i provvedimenti sarebbero viziati da eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e travisamento dei fatti, in quanto – in contrasto con il comportamento tenuto dalla stessa amministrazione comunale per oltre trent’anni, con quanto emerge da precedenti provvedimenti, con l’iscrizione della strada negli elenchi di cui all’art. 20 della legge 2248/1865, con la qualificazione di nucleo abitato dell’agglomerato urbano situato lungo la predetta strada, con la richiesta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico – il comune intimato avrebbe adottato le proprie determinazioni  a tutela non dell’interesse pubblico ma di quello privato della società Villa S. Cipriano, di fronte alla quale transita la strada in questione.<br />
I motivi sono infondati.<br />
Come emerge dagli atti di causa, partendo dalla presa d’atto della limitatezza delle risorse finanziarie e delle centinaia di strade minori esistenti, nonché della incapacità del comune di partecipare agli oneri di manutenzione per la totalità di esse, la commissione tecnica, istituita per la riorganizzazione della viabilità minore del territorio comunale, ha formulato una proposta tesa ad individuare una griglia delimitata di viabilità avente un pubblico interesse, in relazione al carattere degli insediamenti, alla rete di infrastrutture, dei servizi pubblici e delle attrazioni per il turismo ed il tempo libero esistenti (cfr. doc. 14).<br />
La strada vicinale in questione transita davanti alla Villa di S. Cipriano per poi servire tre unità immobiliari sparse, senza sfondo verso altre strade. Pertanto, la strada definita vicinale ha termine subito dopo aver servito la Villa, mentre il tracciato successivo di accesso agli altri fondi a valle è privato (cfr. doc. 15).<br />
In base gli elementi evidenziati, la speciale commissione ha concluso per il carattere non pubblico della viabilità di che trattasi.<br />
Nel prendere atto delle conclusioni raggiunte dalla commissione tecnica, il consiglio comunale, con l’adozione della deliberazione impugnata, ha ritenuto: che l’elenco delle strade vicinali non è obbligatorio, né ha efficacia costitutiva o probatoria del carattere pubblico delle strade elencate, che i cittadini che risiedono in case sparse nel territorio comunale sono circa 2.000, che il sistema di viabilità minore si sviluppa per oltre 430 chilometri, che le infrastrutture di collegamento si sono evolute nel tempo, come si è modificato lo stato di fatto della viabilità rispetto alle risultanze delle ricognizioni risalenti al 1960-65, che alcune strade non hanno più le caratteristiche morfologiche e funzionali per sostenere il traffico sviluppatosi, che il comune si trova di fronte a richieste di declassamento di talune strade e all’opposto di fronte all’esigenza di intervenire su strade che fungono ormai da unico collegamento per molti residenti o servizi di un certo rilievo, che conseguentemente è stato effettuato un censimento della viabilità minore che ha prodotto la schedatura di ciascuna strada indicandone le caratteristiche essenziali, che è stata istituita allo scopo una commissione tecnica, la quale ha prospettato un nuovo assetto della viabilità.<br />
Conclusivamente, per quanto riguarda la strada in questione, in presenza di opposti interessi degli utenti accertati come non componibili, l’amministrazione ha deliberato nel senso di ritenere non di uso pubblico il tracciato in esame e non giustificabile il conseguente impegno finanziario.<br />
Con successiva deliberazione, preso atto che la legge regionale n. 88 del 1998 attribuisce ai comuni le competenze in materia di strade vicinali, visto il verbale della commissione tecnica del 10.7.2002, con il quale sono state confermate le precedenti conclusioni, la Giunta municipale le ha approvate in via definitiva, ribadendo l’inesistenza di una servitù pubblica sulla strada di cui è causa.<br />
Tale ultimo provvedimento, impugnato con motivi aggiunti, fa proprie le argomentazioni della commissione tecnica, confermando: a) che la strada non presenta caratteristiche di idoneità a soddisfare esigenze di interesse generale, in quanto si limita a collegare alla strada pubblica un esiguo numero di fondi ed abitazioni private; b) che non è rinvenibile un diritto di uso pubblico identificabile nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile; c) che l’uso pubblico della strada può essere ipotizzabile solo nel lasso di tempo in cui servì per condurre ad un edificio scolastico ormai da anni dimesso; d) che il passaggio attualmente non è esercitato da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale ma è limitato ai soli frontisti, non ricorrendo elementi di interesse della collettività, quali la funzione di collegamento con altre vie pubbliche o con immobili di interesse pubblico.<br />
A fronte delle motivazioni poste a base dei provvedimenti impugnati, le censure proposte si palesano tutte infondate.<br />
Quanto al motivo con cui i ricorrenti deducono il vizio di sviamento, poiché la determinazione di declassificare la strada in questione risponderebbe soltanto all’interesse privato della società Villa S. Cipriano, di fronte alla quale essa transita, si rileva che, in via generale, che non basta a qualificare di illegittimità un provvedimento amministrativo il fatto che esso sia idoneo ad arrecare un vantaggio ad un privato, se l’atto risponde comunque ad un interesse pubblico e sia congruamente motivato in tal senso.<br />
Nella specie, vero è che la scelta adottata dall’amministrazione può risolversi in un oggettivo vantaggio per la società proprietaria del complesso immobiliare (che si doleva del transito veicolare al limite della villa), ciò nondimeno – eseguite le modifiche al tracciato che consentono comunque agli altri frontisti di raggiungere le proprie abitazioni – l’amministrazione comunale ha ritenuto, nell’ambito di una ricognizione generale della viabilità minore esistente nel proprio territorio, anche in relazione all’impegno finanziario connesso alla sua manutenzione, di rivalutare – alla luce delle opposte esigenze dei proprietari frontisti, dell’evoluzione della rete stradale e dei trasporti – l’interesse pubblico al mantenimento della rete viaria minore.<br />
Nell’ambito del procedimento istruito da una commissione tecnica – la quale ha preso in esame tutta la viabilità comunale minore valutando caso per caso i vari aspetti connessi alla vicinalità – è stato prospettato, e successivamente approvato, un nuovo assetto della rete viaria.<br />
La circostanza che, per la singola strada di cui trattasi, la scelta di declassificarne un tratto si traduca anche in un vantaggio per uno dei frontisti, non basta, di per sé, a provare lo sviamento di cui sarebbe affetta la determinazione comunale.<br />
Né vale, a sostegno delle ulteriori censure di contraddittorietà e travisamento, addurre che l’amministrazione aveva sempre qualificato come vicinale la strada in questione, sul presupposto dell’esistenza di una servitù di uso pubblico sulla medesima, ed a tale titolo aveva preteso il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.<br />
Invero, il carattere della strada in questione era stato oggetto di vari provvedimenti, anche di disegno opposto, assunti sulla base delle contrastanti esigenze addotte dai proprietari frontisti.<br />
Non risultano mai adottati, peraltro, formali atti amministrativi dichiarativi della natura della strada, né valgono, a fini costitutivi, l’inclusione della medesima nell’elenco delle strade vicinali o l’indicazione nella cartografia catastale.<br />
Rilevano, invece, gli elementi oggettivi risultanti dall’istruttoria eseguita dalla competente commissione sulla base dei quali è accertato: a) che il tratto di strada (qualificato come vicinale) ha termine subito dopo aver servito la villa S. Cipriano, per poi servire tre unità immobiliari sparse senza sfondo verso altre strade; b) che è stata a suo tempo realizzata una modifica del tracciato, accettata dai frontisti interessati i quali raggiungono i propri fondi senza percorrere il tratto che conduce alla villa S. Cipriano; c) che la strada non realizza alcun collegamento con altre vie pubbliche o con immobili o luoghi di interesse pubblico.<br />
Va, pertanto, escluso che nella specie sussistano il requisito del passaggio esercitato jure servitutis publicae da un collettività di persone qualificata dall’appartenenza ad una comunità territoriale, nonché quello dell’idoneità della strada a soddisfare esigenze di interesse generale, anche per il collegamento con la pubblica via, che sono elementi essenziali ai fini dell’esistenza di una servitù pubblica di passaggio (giurisprudenza costante; da ultimo, Tar Lombardia, Brescia, 22.3.2004 n. 232).<br />
Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è infondato e va rigettato. Nulla per le spese di giudizio, in mancanza di costituzione delle parti intimate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge; nulla per le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 25 novembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Eugenio LAZZERI                                &#8211; Presidente<br />
Dott. Marcella COLOMBATI                         &#8211; Consigliere <br />
Dott. Saverio ROMANO                                 &#8211; Consigliere, rel. est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6509/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6509</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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