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	<title>6505 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6505 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.6505</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-17-7-2007-n-6505/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-17-7-2007-n-6505/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.6505</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. Santoleri FRIGO SERVICES SUD s.r.l. (Avv.R. Ciotti) c/ Ministero delle attività produttive (Avv. dello Stato) sull&#8217;illegittimità, ex art. 9, co. 18, L. 64/86, della riduzione di un finanziamento concesso in via provvisoria, in caso di parziale e transitoria utilizzazione dei beni agevolati per ragioni di mercato 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-17-7-2007-n-6505/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.6505</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-17-7-2007-n-6505/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.6505</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro,      Est. <BR> Santoleri FRIGO SERVICES SUD s.r.l. (Avv.R. Ciotti) c/ Ministero delle attività produttive  (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità, ex art. 9, co. 18, L. 64/86, della riduzione di un finanziamento concesso in via provvisoria, in caso di parziale e transitoria utilizzazione dei beni agevolati per ragioni di mercato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contributi e sovvenzioni – Agevolazioni ex L. 64/86 – Revoca – Presupposti –Parziale utilizzazione dei beni agevolati – Irrilevanza &#8211; Conseguenze.</p>
<p>2. Contributi e sovvenzioni – Contributo concesso in via provvisoria – Riduzione in sede di liquidazione definitiva – Possibilità – Sussiste – Ragione – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Ai sensi dell’art. 9, co. 18, L. 64/86 (sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno), è consentito disporre la revoca di un contributo concesso in via provvisoria solo in caso di mancata realizzazione degli investimenti in progetto,  e quindi di difformità tra quanto progettato e quanto realizzato, ovvero nell’ipotesi di loro distrazione dall’uso previsto. Ne deriva l’illegittimità della riduzione disposta a causa della pretesa parziale e temporanea mancata utilizzazione dei beni agevolati, imputabile a condizioni di mercato non favorevoli<sup>1</sup>.<br />
2.	La p.a. non è vincolata a riconoscere in via definitiva lo stesso importo del contributo assegnato in via provvisoria, posto che il giudizio di congruità delle spese deve essere svolto anche ex post, in sede di liquidazione del contributo in via definitiva, avendo riguardo non solo alle caratteristiche costruttive del bene in sè, ma anche alla proporzionalità rispetto alla finalità della spesa stessa. Detto giudizio di proporzionalità, tuttavia, riguarda la funzionalità del progetto in sè, di guisa che, ad esempio, la p.a. ben portà ridurre il contributo, ritenendolo sproporzionato e lesivo degli interessi collettivi, ove rilevi la previsione di una superficie troppo grande rispetto all’attività produttiva alla quale è destinata, ma non anche in caso di temporanea e parziale non utilizzazione dei beni agevolati imputabile a ragioni di mercato.																																																																																												</p>
<p></b>________________________<br />
<sup>1</sup> Cfr. Tar Lazio-Sez. IIIter, Sentenza 2 dicembre 2002, n. 10902</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211;	Sezione  Terza Ter-<br />	<br />
&#8211;	</p>
<p>																																																																																												</p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori magistrati:<br />
Dott. Francesco Corsaro        Presidente<br />
Dott. Stefania Santoleri         Consigliere, relatore                                           <br />
Dott. Stefano Fantini            Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso <b>n. 11921/02</b>, proposto dalla <br />
società <b>FRIGO SERVICES SUD S.r.l. </b>in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Roberta Ciotti ed elettivamente domiciliata presso  il suo studio sito in Roma, Circonvallazione Clodia n. 94.</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>il MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (ora MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO)</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n 12 è domiciliato per legge.</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	del decreto n. B4/CD/6/116742 del 12 luglio 2002, con il quale il Direttore Generale del Ministero delle Attività Produttive  &#8211; Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese, ha disposto la riduzione del contributo in conto capitale, concesso in via provvisoria alla società ricorrente nella misura di € 953.978,52 a € 834.798,45, nonché la riduzione del contributo in conto interessi per un importo pari a € 33.018,84 richiedendo altresì la restituzione delle somme concesse in eccedenza;<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi ed in particolare della nota del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 28/12/00 n. 1139506, nonché del decreto del Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno del 3/5/89 recante il “Regolamento concernente le procedure per la concessione e liquidazione delle agevolazioni finanziarie per le attività previste dal T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6/3/78 n. 218 e dalla L. 1/3/86 n. 64” nella parte in cui subordina la liquidazione a saldo del contributo in conto capitale alla capacità produttiva dell’impianto (art. 13 lett. c) e alla sua effettiva produzione (art. 13 lett.d).<br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Udita alla pubblica udienza del 7 giugno 2007 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Roberta Ciotti per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato Biagini per l’Amministrazione resistente.<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La ricorrente svolge attività di “magazzino frigo per conto terzi” ed ha il proprio stabilimento nel Comune di Patrica (FR).<br />
Con istanza del 6/4/90 ha chiesto all’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno la concessione di agevolazioni finanziarie ai sensi della L. 64/86 e del T.U. 218/78.<br />
Con delibera dell’Agensud n. 6986 del 21/11/90 è stata concesso, in via provvisoria, alla ricorrente un contributo in conto capitale di £. 1.847.160.000 a fronte di investimenti di £. 4.617.900.000 ed un contributo in conto interessi di £. 856.800.000 sul finanziamento agevolabile di £. 1.400.000.000.<br />
La ricorrente ha quindi percepito l’intero contributo in conto capitale di £. 1.847.160.000 (pari ad € 953.978,52) ed il contributo in conto interessi di £. 716.538.167 (pari ad € 370.061,39).<br />
La Banca Nazionale del Lavoro – incaricata dell’istruttoria – ha trasmesso la documentazione finale di spesa sul programma eseguito, ritenendo ammissibile agli incentivi di legge la spesa di £. 4.669.200.000.<br />
Il Ministero ha nominato la Commissione  incaricata dell’accertamento sulla realizzazione dell’iniziativa, che con verbale del 3/6/96, ha ritenuto completamente non agevolabile l’intera iniziativa omettendo quindi di valutare la ammissibilità e la congruità delle singole spese.<br />
La ricorrente ha contestato le conclusioni della Commissione evidenziando lo stato esecutivo dell’investimento e l’utilizzo dell’impianto.<br />
Il Ministero ha quindi disposto un’indagine affidata all’Ufficio Ispettivo al fine di verificare il completamento effettivo del programma, lo stato di utilizzo degli impianti dalla data di entrata in funzione, l’ammissibilità e la congruità delle singole voci di spesa previste nel programma oggetto di agevolazione.<br />
Con relazione ispettiva del 23/10/99, i funzionari incaricati hanno evidenziato un sovradimensionamento  del fabbricato industriale rispetto alla reali esigenze della ditta, e hanno riconosciuto minori spese rispetto a quelle approvate in via istruttoria.<br />
Il Ministero ha quindi ridotto il contributo in via definitiva – ritenendo non ammissibile la superficie di mq. 985 in quanto ritenuta “non utilizzata” – disponendo conseguentemente il recupero del maggiore  contributo in conto capitale erogato in via provvisoria e pari ad € 119.180,07 &#8211; maggiorato degli interessi &#8211; e la restituzione della somma di € 33.018,84 quale contributo in conto interessi erogato anticipatamente e non più dovuto, rivalutata secondo gli indici ISTAT.<br />
Avverso detto provvedimento la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di gravame:<br />
1)	Violazione e falsa ed errata applicazione dell’art. 9 comma 18 della L. 1/3/86 n. 64, recante la “Disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno” – Eccesso di potere per difetto di motivazione.<br />	<br />
Rileva la ricorrente che ai sensi dell’art. 9 comma 18 della L. 64/86 l’unico presupposto per poter disporre la revoca sarebbe l’avvenuto accertamento della difformità del progetto rispetto alle condizioni stabilite all’atto della concessione.<br />
Nel caso di specie, invece, la Commissione ispettiva avrebbe accertato la compiuta realizzazione degli investimenti secondo il progetto, la funzionalità degli impianti, l’utilizzazione delle attrezzature per la produzione e quindi la piena conformità tra il progetto a suo tempo approvato e quanto in concreto realizzato.<br />
La riduzione del contributo sarebbe stata disposta per una pretesa mancata parziale utilizzazione dello stabilimento, fattispecie questa non prevista dalla norma in questione.<br />
In sostanza verrebbe rimproverato alla ditta una ridotta produttività, che non potrebbe ritenersi comunque imputabile alla società stessa dipendendo dalle condizioni di mercato.<br />
Infine, la Commissione ispettiva non avrebbe neppure lamentato la mancata utilizzazione dell’impianto, ma si sarebbe limitata a rilevare la sproporzione tra le dimensioni dell’impianto e le “esigenze della ditta”, senza peraltro specificare in base a quali parametri le avrebbe quantificate.<br />
Di qui il vizio di difetto di motivazione.<br />
2)	Violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 8 e 13 del Decreto del Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno del 3/5/89.<br />	<br />
Sostiene la ricorrente che l’eventuale mancata parziale utilizzazione del contributo non potrebbe comportare la sua riduzione, e che lo stesso Ministero non avrebbe richiesto questo tipo di verifica alla Commissione ispettiva.<br />
Né la normativa di settore, né lo stesso provvedimento di concessione, richiederebbero una valutazione sulla proporzionalità dell’impianto alle esigenze della ditta, essendo la valutazione finale ancorata alla sola congruità della spesa e alla funzionalità dell’impianto.<br />
3)	Violazione e falsa ed errata applicazione dell’art. 9 comma 18 della L. 64/86 con riferimento alla previsione contenuta nell’art. 13 D.M. 3/5/89 di verifica della capacità produttiva dell’impianto (lett. c) e della sua effettiva produzione (lett. d).<br />	<br />
Denuncia inoltre la ricorrente l’illegittimità delle previsioni di cui alle lett. c) e d) del D.M. 3/5/89 laddove subordinano la liquidazione a saldo del contributo in conto capitale alla verifica della capacità produttiva dell’impianto ed alla sua effettiva produzione.<br />
Dall’art. 9 comma 18 della L. 64/86 si evincerebbe, infatti, che il giudizio di adeguatezza e proporzionalità degli spazi e degli impianti dovrebbe essere svolto in via preventiva, e non in sede di liquidazione del contributo in via definitiva.<br />
4)	Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità manifesta, mancanza di presupposti e difetto di istruttoria.<br />	<br />
Ribadisce la ricorrente che la riduzione del contributo sarebbe stata disposta dal Ministero a causa della parziale utilizzazione dell’impianto laddove, invece, la Commissione ispettiva avrebbe accertato soltanto la sproporzione tra le dimensioni del fabbricato industriale e le esigenze della Ditta.<br />
L’intero spazio sarebbe infatti utilizzato dalla società ricorrente per lo svolgimento della propria attività.<br />
Inoltre, non sarebbe possibile ricostruire l’iter logico seguito dalla P.A. nell’effettuare la sua valutazione sull’intervento: di qui il vizio di carenza di motivazione.<br />
In conclusione la ricorrente chiede l’accoglimento del ricorso.<br />
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno presentato memorie nelle quali hanno meglio illustrato le loro tesi difensive.<br />
All’udienza pubblica del 7 giugno 2007, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Come meglio dedotto in narrativa, la società ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12/7/02 n. B4/CD/6/116742 di rideterminazione del contributo già concesso in via provvisoria e contestuale ordine di restituzione della maggiore somma anticipatamente concessa.<br />
Ritiene la ricorrente – in estrema sintesi – che la normativa di settore (art. 9 comma 18 della L. 64/86) consentirebbe la revoca, anche parziale del contributo, solo nel caso di mancata realizzazione degli investimenti in progetto (e quindi di difformità tra quanto progettato e quanto realizzato) o di loro distrazione dall’uso previsto, non essendo consentita la revoca nel caso di semplice mancata utilizzazione dei beni agevolati.<br />
La Commissione ispettiva, inoltre, non avrebbe neppure evidenziato la dedotta mancata utilizzazione di parte della superficie realizzata, essendosi limitata a rilevare la sproporzione tra il fabbricato industriale realizzato e le reali esigenze della ditta, tenuto conto anche delle produzioni effettive conseguite.<br />
Il giudizio di congruità dovrebbe essere svolto soltanto ex ante e non ex post tenendo conto di elementi – quali la redditività dell’investimento – che non sarebbero imputabili alla ditta, ma dipenderebbero dalle condizioni di mercato.<br />
I parametri di giudizio utilizzati dalla commissione ispettiva per evidenziare il giudizio di sproporzione non sarebbero chiari, e comunque il Ministero non avrebbe richiesto alla Commissione ispettiva di svolgere accertamenti in ordine al grado di utilizzazione dei beni agevolati.<br />
Il Ministero resistente ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente sostenendo che la normativa di settore consente l’agevolazione degli investimenti in quanto producano un beneficio per la collettività, determinando l’incremento occupazionale e produttivo tale da stimolare l’economia nazionale: pertanto la revoca del contributo non sarebbe ancorata necessariamente alla mancata realizzazione dell’investimento progettato o alla distrazione dei beni dall’uso previsto, ma sarebbe possibile anche nel caso di mancata proficua utilizzazione dei beni agevolati.<br />
Inoltre, il giudizio di congruità delle spese comporterebbe l’accertamento della giusta proporzione tra le spese sostenute ed il corretto dimensionamento dell’investimento, e detto giudizio dovrebbe essere svolto non soltanto ex ante, ma anche ex post in sede di liquidazione del contributo in via definitiva.<br />
Inoltre, demandando alla Commissione ispettiva lo svolgimento del giudizio di congruità, il Ministero avrebbe espressamente incaricato la Commissione stessa dello svolgimento di questo giudizio di proporzionalità; nel verbale redatto dalla Commissione si farebbe poi espresso riferimento alla mancata utilizzazione dell’area.<br />
Infine la riduzione del contributo sarebbe adeguatamente motivata essendo indicati nel verbale i parametri utilizzati.<br />
Con ordinanza del 5/12/02 n. 6886/02 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare ritenendo che “la parziale e temporanea mancata utilizzazione di taluni dei beni agevolati non costituisce presupposto per la revoca del contributo essendo prevista dalla legge solo in caso di distrazione dall’uso dei beni, da intendersi come definitiva diversa utilizzazione rispetto a quella prevista all’atto della concessione”.<br />
Ritiene il Collegio di dover confermare quanto dedotto nella propria ordinanza anche se con talune precisazioni.<br />
Questo Tribunale ha già chiarito in altre circostanze (cfr. T.A.R. Lazio Sez. III Ter n. 220/06) -, che le valutazioni effettuate ai fini della concessione in via provvisoria del contributo non sono vincolanti per la banca e quindi per l’Amministrazione, ben potendo verificarsi al momento del collaudo una diversa valutazione delle spese ammissibili.<br />
“Ciò può accadere non soltanto perché le valutazioni intervengono in momenti diversi, ma soprattutto perché in sede di approvazione del progetto si tiene conto di costi presunti, mentre in sede di redazione della relazione finale, si prendono in considerazione le spese effettivamente sostenute attraverso la documentazione di spesa, ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione dei beni agevolati.<br />
Può quindi verificarsi che talune spese ritenute ammissibili in sede di istruttoria preventiva, possano non esserlo più totalmente o parzialmente in sede di redazione della  relazione finale di spesa.<br />
La circolare ministeriale, infatti, nel disporre l’esame di congruità da attuarsi in sede di relazione finale di spesa, precisa che l’accertamento deve essere puntuale e deve essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l’adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale dell’investimento prospettato (punto 5.8 della circolare n. 234363 del 20/11/97): ciò significa che la banca pur dovendo tener conto delle fatture allegate dall’impresa – e quindi delle somme effettivamente erogate per l’acquisto dei beni passibili di agevolazione – nondimeno non è automaticamente tenuta a riconoscere le somme fatturate, potendo ridurle quando siano ritenute eccessive.<br />
La valutazione di congruità, poi, deve tener conto non soltanto dell’entità in sé della spesa sostenuta (ben potendo disporsi ….. la riduzione della spesa per la progettazione qualora sia di entità superiore ai limiti tariffari, ovvero la riduzione della spesa per la costruzione di un manufatto quando il prezzo dichiarato sia superiore a quello di mercato), ma altresì  della funzionalità della spesa stessa rispetto all’investimento agevolato, potendo quindi ammettersi soltanto le spese adeguate alla realizzazione dell’investimento.<br />
Pertanto, ad esempio, se l’impresa ritenga di dover allestire i locali destinati a deposito come se si trattasse di locali destinati ad uso ufficio, ciò non comporta necessariamente l’obbligo per l’Amministrazione di ammettere le maggiori spese, anche se non strettamente necessarie per la funzionalità dei locali, potendo la banca riportare a congruità detti maggiori costi in considerazione proprio del criterio della prestazione”(così testualmente  T.A.R. Lazio Sez. III Ter n. 1089/06; cfr. anche T.A.R. Lazio Sez. III Ter n.  220/06).<br />
Pertanto la tesi della ricorrente secondo cui l’Amministrazione sarebbe vincolata a riconoscere in via definitiva lo stesso importo assegnato in via provvisoria in caso di realizzazione degli investimenti secondo il progetto iniziale non può essere condivisa.<br />
Il giudizio di congruità delle spese comporta – come già rilevato da questo Collegio nella propria giurisprudenza – un giudizio di adeguatezza della spesa non soltanto con riferimento alle caratteristiche costruttive del bene (evitandosi così di agevolare costi sproporzionati rispetto a quelli reali di mercato), ma anche di proporzionalità rispetto alle finalità della spesa stessa, in relazione al cosiddetto criterio della “prestazione”.<br />
Ciò riguarda però la funzionalità del progetto in sé – per cui se l’impresa intenda realizzare un manufatto o sue pertinenze del tutte sproporzionate rispetto all’attività produttiva cui è destinato – correttamente l’Amministrazione può ridurre il contributo in quanto sproporzionato e quindi lesivo degli interessi collettivi, e ciò anche se questo accertamento avvenga in sede di liquidazione del contributo in via definitiva; diverso è però il caso in cui la sproporzione non riguarda la cattiva progettazione e quindi la previsione di una superficie troppo grande rispetto alle esigenze industriali, ma si desume a causa della temporanea parziale non utilizzazione dei beni agevolati imputabile non alla ditta, ma a ragioni di mercato.<br />
Già in precedenza questo Tribunale (cfr. T.A.R. Lazio Sez. III Ter 2/12/02 n. 10902) ha chiarito che il momentaneo non uso dei beni agevolati non legittima la revoca del contributo, essendo richiesto espressamente, ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca, che i beni in questione siano stati adibiti a qualcos’altro rispetto a ciò che era stato previsto, essendovi soltanto in questo caso la certezza circa la definitività della distrazione dall’uso.<br />
Quando, invece, i beni siano tutti presenti presso la società beneficiaria, l’attività produttiva sia in corso, detti beni siano solo momentaneamente non utilizzati per ragioni di carattere imprenditoriale e comunque il mancato utilizzo dei beni non impedisca di per sé il conseguimento delle finalità per le quali l’intervento è stato sovvenzionato, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per disporre la revoca del contributo.<br />
Peraltro la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha precisato che l’inattivazione anche a lungo protratta di alcuni macchinari, motivata da valide ragioni economiche, non incidente sul ciclo complessivo di produzione, non comporta la revoca della concessione per inosservanza dell’obbligo di non distogliere per almeno cinque anni dall’uso previsto i macchinari e le attrezzature ammesse al contributo (Cons. Stato Sez. IV 31/3/87 n. 198).<br />
Nella fattispecie poi, il giudizio di proporzionalità reso dalla Commissione ispettiva risente non soltanto dell’andamento economico dell’impresa, &#8211; fattore questo che non dipende dalla società, ma dal mercato &#8211; ma è peraltro ancorato a parametri indecifrabili, essendosi limitata la Commissione a ridurre la superficie per la zona di stoccaggio e movimentazione merci ancorandola a quella destinata all’impianto frigo senza indicare per quale ragione la zona esterna utilizzata per il trasporto delle merci debba essere necessariamente uguale a quella interna, omettendo quindi di tener conto che la movimentazione delle merci richiede spazi di manovra e che quindi la superficie destinata alla movimentazione deve essere necessariamente maggiore di quella utilizzata per l’attività di conservazione al freddo.<br />
Sulla base delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere pertanto accolto disponendosi l’annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.</p>
<p><b></p>
<p align=center>P. Q. M.<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione Terza Ter-<br />
accoglie<b></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
	Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 giugno 2007.<br />	<br />
Francesco Corsaro                         PRESIDENTE<br />
Stefania Santoleri                           ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-17-7-2007-n-6505/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.6505</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2005 n.6505</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-5-2005-n-6505/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-5-2005-n-6505/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2005 n.6505</a></p>
<p>Pres. est. DonadonoCimi. Montubi s.p.a. e Mededil Edilizia Mediterranea s.p.a. (Avv.ti E. Magrì e A. Clarizia) c. Comune di Napoli (Avv.ti G.Abbamonte, E.Barone e G. Tarallo) e altri l&#8217;art. 114, co. 17 e 19, L. 388 del 2000 non attribuisce una potestà espropriativa speciale ed atipica al Comune di Napoli:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-5-2005-n-6505/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2005 n.6505</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. Donadono<br />Cimi. Montubi s.p.a. e Mededil Edilizia Mediterranea s.p.a. (Avv.ti E. Magrì e A. Clarizia) c. Comune di Napoli (Avv.ti G.Abbamonte, E.Barone e G. Tarallo) e altri</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;art. 114, co. 17 e 19, L. 388 del 2000 non attribuisce una potestà espropriativa speciale ed atipica al Comune di Napoli: annullati i provvedimenti di acquisizione al comune delle aree di Bagnoli</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per p.u. – Art. 114, co. 17 e 19, L. 388 del 2000 – Conte-nuto – Potestà espropriativa speciale ed atipica riconosciuta al Comune di Napoli per l’acquisizione dei beni dell’area di Bagnoli – Non sussiste – Facoltà di acquisto delle aree – Significato – Necessità di comprare le aree o acquisirle mediante procedure espropriative – Conseguenze – Atto atipico di acquisizione delle aree &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le disposizioni di cui all’art. 114, co. 17 e 19, L. 388 del 2000, riguardanti la bonifica ed il recupero industriale dell’area di Bagnoli, prevedendo la dismissione delle aree da parte degli attuali proprietari ed assegnando al Comune di Napoli la facoltà di acquisire la proprietà dei beni, non sancisce un diretto ed automatico trasferimento della proprietà in capo al comune stesso. Tale facoltà del comune deve quindi concretarsi o in una stipula di un contratto di compravendita, o nell’esercizio delle procedure d’esproprio previste ex lege. Ne deriva quindi che le predette norme non conferiscono al comune una potestà espropriativa speciale ed atipica, con l’ulteriore conse-guenza che deve considerarsi illegittimo l’atto di acquisizione delle aree che, nei presupposti, nella forma e nel contenuto, non corrisponde ad un provvedimento di espropriazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l&#8217;art. 114, co. 17 e 19, L. 388 del 2000 non attribuisce una potestà espropriativa speciale ed atipica al Comune di Napoli: annullati i prov-vedimenti di acquisizione al comune delle aree di Bagnoli</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.   6505           reg. sent.<br />
anno   2005<br />
N.    67    reg. gen.<br />
anno  2002</p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania<br />
sezione prima</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>&#8211; sul ricorso n. 67/02 reg. gen. proposto dalla<br />
<b>CIMI.MONTUBI s.p.a.</b>, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione avv. Vincenzo Cappiello, e dalla MEDEDIL Edilizia Mediterranea s.p.a., in persona del liquidatore rag. Italo Giorgi, rappresentate e difese dagli avv.ti Ennio Magrì e Angelo Clarizia, presso il primo elettivamente domiciliate in Napoli alla via Carducci n. 19,</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>Comune di Napoli</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Abbamonte, Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli al palazzo S. Giacomo in piazza Municipio,</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Associazione temporanea di imprese</b> costituita dal Banco di Napoli s.p.a. capofila, Banca OPI s.p.a., Dexia Crediop s.p.a., Credito Italiano s.p.a., Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e per essa alla mandataria, in persona del legale rappresentante p.t., con la costituzione in giudizio del Credito Italiano s.p.a., nella qualità di società cessionaria del ramo di azienda della cedente UniCredito Italiano s.p.a. relativo alla attività bancaria, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione sig. Alberto Cravero, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano De Simone, Antonio De Simone e Giuseppe Abenavoli, presso i primi due elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Lucia n. 50,</p>
<p>con l’intervento “ad opponendum” di</p>
<p><b>Bagnolifutura s.p.a. di trasformazione urbana</b>, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione dott. Sabatino Santangelo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Verde e Giovanni Allodi, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 207,</p>
<p>per l’annullamento<br />
delle deliberazioni di Giunta municipale n. 3701 e n. 3700 del 27/12/2001, n. 3196 del 7/12/2001, di Consiglio comunale n. 164 del 28/11/2001 e n. 145 del 26/11/2001, nonché degli atti connessi nella parte in cui dispongono l’acquisizione della proprietà di beni siti nel compendio Coroglio-Bagnoli, danno mandato all’UTE per la determinazione del corrispettivo, interpretano erroneamente la determinazione dell’UTE sul valore di mercato delle aree di proprietà dei ricorrenti;<br />
&#8211; sui motivi aggiunti proposti dalle ricorrenti<br />
per l’annullamento<br />
della deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 3/1/2002, nonché degli atti connessi ivi comprese le delibere di Giunta n. 1333 del 20/7/2001, consiliare n. 145 del 26/11/2001 e n. 164 del 28/11/2001, di Giunta n. 3700 e n. 3701 del 27/12/2001, la determinazione del Direttore generale n. 5 del 27/12/2001, le determinazioni del Servizio di pianificazione urbanistica n. 48 e n. 49 del 27/12/2001 e n. 1 del 3/1/2002.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune;<br />
visto l’atto recante la proposizione di motivi aggiunti al ricorso;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio del Credito Italiano, con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di intervento “ad opponendum” della soc. Bagnolifutura, viste le memorie difensive ed i documenti prodotti dalle parti;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
alla pubblica udienza del 13/4/2005, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 31/12/2001 e 28/1/2002, la CIMI.MONTUBI e la MEDEDIL Edilizia Mediterranea – nella dedotta qualità di proprietarie di compendi immobiliari siti in Napoli nell’area di Coroglio-Bagnoli – impugnavano gli atti con i quali il Comune di Napoli, in applicazione dell’art. 114, co. 17 e 19, della legge n. 388 del 2000, ha determinato l’acquisizione in proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica nei siti di insediamento degli ex stabilimenti ILVA, fissandone il corrispettivo in base alla stima effettuata dall’Agenzia del territorio.<br />
Con atto notificato il 28/1/2002, le ricorrenti estendevano l’impugnativa ai provvedimenti attuativi e conseguenti all’acquisizione in proprietà.<br />
Il Comune di Napoli ed il Credito Italiano si costituivano in giudizio resistendo alle pretese avverse.<br />
Con atto notificato il 20/2/2004, proponeva intervento “ad opponendum” la Bagnolifutura, società di trasformazione urbana costituita ad iniziativa del Comune e destinataria del conferimento delle aree in questione.<br />
La trattazione della domanda incidentale di sospensione veniva rinviata a data da destinare.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. Vanno esaminate, in primo luogo, le eccezioni sollevate dalle parti resistenti.</p>
<p>1.1. La difesa del Comune e quella della banca finanziatrice rilevano che le contestazioni delle ricorrenti in ordine alla quantificazione del corrispettivo si risolverebbero, sostanzialmente, in una opposizione alla stima del valore delle aree, la cui cognizione sarebbe devoluta alla cognizione del giudice ordinario.<br />
Al riguardo è da osservare che sia le censure sull’argomento, sia la relativa eccezione hanno un carattere logicamente e giuridicamente subordinato alla soluzione preventiva delle questioni attinenti alla legittimità del provvedimento di acquisizione, dal quale dipende la spettanza del corrispettivo in questione.<br />
Le valutazioni sull’argomento vanno quindi posposte (cfr. par. 2.2).</p>
<p>1.2. La difesa dell’istituto bancario eccepisce inoltre che le ricorrenti non avrebbero un interesse qualificato per contestare gli atti relativi alla scelta dei soggetti finanziatori dell’intervento.<br />
Al riguardo va rilevato che l’interesse all’impugnativa consiste essenzialmente nel dimostrare la carenza di copertura finanziaria dell’operazione.</p>
<p>1.3. La difesa della società interventrice deduce che, anche sulla base delle emergenze processuali dei giudizi pendenti tra le stesse parti in sede civile, il ricorso non tenderebbe al recupero dei beni, ma sarebbe piuttosto sorretto dall’interesse o dall’obiettivo di coonestare una pretesa risarcitoria, ovvero di conseguire una corretta determinazione del corrispettivo; inoltre, nelle memorie difensive prodotte dalle ricorrenti, l’impugnativa proposta sarebbe riferita unicamente alle parti dei provvedimenti che riguardano la determinazione del corrispettivo, per cui sarebbe desumibile una parziale rinuncia alla contestazione dell’acquisizione dei beni.<br />
In proposito giova premettere che, nel processo amministrativo, la rinuncia al ricorso (sia pure parziale) va ritualmente presentata con le formalità previste dall’art. 46 del regio-decreto n. 642 del 1907, ossia con atto notificato alla controparte o con dichiarazione a verbale in udienza; il che nella specie non risulta.<br />
Per altro verso, l’acquiescenza al provvedimento impugnato, come pure la sopravvenuta carenza di interesse, presuppongono un comportamento chiaro ed inequivocabile, imputabile al ricorrente, dal quale si possa evincere, senza un ragionevole dubbio, la sua volontà di accettare gli effetti delle determinazioni sfavorevoli ovvero il suo disinteresse al conseguimento di una decisione di merito.<br />
Nel caso in esame ciò non emerge: da un incompleto riferimento al contenuto dell’impugnativa, nel preambolo delle memorie difensive depositate dalle ricorrenti, non si può ricavare una inequivoca intenzione di abbandonare una parte del “petitum”, essendo tra l’altro tale illazione contraddetta dalla articolata illustrazione e precisazione dei motivi tendenti alla demolizione del provvedimento di acquisizione.<br />
Né possono essere considerati alla stregua di una acquiescenza all’impugnato trasferimento coattivo le azioni intraprese dalle ricorrenti innanzi al giudice civile. Queste ultime si fondano infatti sul presupposto della mera esistenza di provvedimenti i quali, finché non siano annullati o sospesi nelle forme previste dall’ordinamento, risultano comunque efficaci, e quindi produttivi di effetti non solo sul piano della traslazione del diritto di proprietà, ma anche su quello obbligatorio connesso al pagamento del giusto corrispettivo. Tutt’al più è da considerare che l’esito del presente giudizio (con un valore pregiudiziale che è stato del resto anche altrove rilevato) influisce sulla sorte delle altre controversie.<br />
Ma non per questo si può escludere che le ricorrenti mantengano (a meno di una esplicita rinuncia) l’interesse al conseguimento dell’annullamento dei provvedimenti impugnati, vuoi per far valere, se ne ricorrano le condizioni, il proprio diritto al risarcimento dei danni conseguenti dall’ingiusta lesione nella propria sfera giuridica, vuoi per far valere gli effetti demolitivi e conformativi derivanti dalla sentenza amministrativa, qualora non siano eventualmente sopravvenuti diversi titoli idonei, secondo l’ordinamento, ad influire sulla titolarità dei beni in questione.</p>
<p>1.4. La difesa del Comune eccepisce, infine, l’inammissibilità dei motivi aggiunti rispetto alle censure non tempestivamente proposte nell’atto introduttivo del giudizio.<br />
L’eccezione segue la sorte dei motivi cui si riferisce, i quali sono suscettibili di assorbimento per le ragioni che di seguito si vanno ad illustrare.</p>
<p>2. Nel merito le ricorrenti deducono che:<br />
&#8211; l’adozione di un innominato provvedimento autoritativo di acquisizione coattiva di beni di proprietà privata sarebbe in contrasto con l’art. 114, co. 17 e 19, della legge n. 388 del 2000, con l’art. 120 del d. lgs. n. 267 del 2000, con i principi e le n<br />
&#8211; la manifestazione della volontà di acquisto delle aree non sarebbe stata preceduta, secondo quanto previsto dal citato art. 114 e dalle pregresse deliberazioni dello stesso Comune, dall’approvazione del piano di completamento della bonifica, che costitu<br />
&#8211; la determinazione di quest’ultimo, desunta dalla stima elaborata dall’Agenzia del territorio (peraltro contestata innanzi al giudice ordinario), sarebbe erronea ed il relativo vizio travolgerebbe gli atti consequenziali per carenza della relativa copert<br />
Con i motivi aggiunti si deduce inoltre che:<br />
&#8211; qualora, in via subordinata, gli atti impugnati dovessero configurarsi come un’atipica espropriazione per pubblica utilità, risulterebbero violate le disposizioni che regolano il procedimento ablativo ed il pagamento della relativa indennità;<br />
&#8211; le determinazioni della Giunta, in ordine all’acquisizione coattiva ed alla relativa provvista finanziaria, non troverebbero adeguato sostegno in un corrispondente atto fondamentale del Consiglio comunale.</p>
<p>2.1. Con il primo motivo si ricorso si contesta il trasferimento coattivo della proprietà dei beni disposta dal Comune, deducendo la violazione delle norme e dei principi in materia espropriativa, nonché con la violazione e la falsa applicazione dell’art. 114, co. 17 e 19, della legge n. 388 del 2000.<br />
Tale norma, nel regolare (e finanziare) il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell’area industriale di Bagnoli, prevede che “ … in considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell’area di Bagnoli, è attribuita facoltà al comune di Napoli, entro il 31 dicembre 2001, di acquisire la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica anche attraverso una società di trasformazione urbana …il comune di Napoli, a seguito del trasferimento di proprietà, subentra nelle attività di bonifica attualmente gestite dalla società Bagnoli S.p.A. … ai fini dell’acquisizione da parte del comune di Napoli della proprietà delle aree oggetto dei progetti di bonifica, il corrispettivo è calcolato dall’ufficio tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili che, secondo il progetto di completamento approvato, devono rimanere nell’area oggetto di cessione …in caso di rinuncia esplicita da parte del comune di Napoli all’acquisto delle aree soggette ad interventi di bonifica, l’IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all’alienazione mediante asta pubblica …”.<br />
In merito la difesa del Comune obietta che la richiamata disposizione avrebbe effetti di natura provvedimentale, fissando interamente finalità, modalità e finanziamenti dell’acquisizione, e contemplerebbe una procedura speciale, la quale si affianca a quelle previste da altre leggi ed al procedimento generale, nella specie inapplicabile. <br />
La difesa della banca finanziatrice rileva, del pari, che la norma sancisce la pubblica utilità dell’acquisizione (bonifica, recupero ambientale, valorizzazione dell’area, salvaguardia dei livelli occupazionali) e ne traccia la procedura in tutte le sue fasi, con la conseguente inapplicabilità della disciplina generale in materia di espropriazioni.<br />
Sull’argomento giova premettere che la disposizione in esame ha una finalità ben precisata: quella di realizzare il risanamento e la riqualificazione ambientale dei siti dei preesistenti insediamenti industriali nell’area di Bagnoli, attraverso la realizzazione di un piano di bonifica con fondi e sotto il controllo dello Stato.<br />
In tale quadro è prevista la dismissione delle aree da parte degli attuali proprietari, assegnando prioritariamente al Comune di Napoli (direttamente o per il tramite di una società di trasformazione urbana) la “facoltà” di “acquisire” la proprietà dei beni (nonché la gestione dei lavori progettati) con un corrispettivo la cui fissazione è demandata ad un’organo tecnico pubblico in posizione di terzietà.<br />
La disposizione regola anche l’ipotesi di eventuale rinuncia, da parte del Comune, a questa opportunità, prevedendo espressamente lo svolgimento di un’asta pubblica. Ma null’altro si precisa invece, nell’ipotesi di esercizio da parte del Comune della predetta facoltà, sulle concrete modalità dell’acquisto, né tanto meno è sancito un diretto ed automatico trasferimento della proprietà in capo all’ente.<br />
Orbene, nel vigente ordinamento, gli strumenti per l’acquisto della proprietà possono essere di carattere negoziale, se vi è l’accordo tra le parti interessate, o di carattere autoritativo, se il trasferimento è determinato unilateralmente dall’amministrazione.<br />
Nel silenzio del legislatore è da ritenere che non siano introdotte deroghe o eccezioni a tale sistema (che ha un sostegno di rango normativo superiore nell’art. 42 cost.) se non nella stretta misura in cui l’articolo in questione pone specifiche disposizioni: individuazione “ope legis” del pubblico interesse, imposizione di vincoli derivanti dall’approvazione e dall’attuazione del piano di bonifica, determinazione di un corrispettivo insuscettibile di pattuizioni. <br />
In particolare nessun elemento testuale, logico o sistematico consente di affermare che la “facoltà di acquisizione” equivale e corrisponde ad una potestà espropriativa (speciale e atipica), mentre il “corrispettivo” altro non sarebbe che il relativo “indennizzo”.<br />
Pertanto, nell’ipotesi in cui il Comune decida di esercitare la “facoltà” attribuita dalla legge, si prospetta evidentemente una possibilità di scelta tra la stipula di un contratto di compravendita, con il consenso dell’alienante, e l’esercizio delle potestà ablatorie demandate all’autorità per la realizzazione degli interventi di pubblica utilità.<br />
Del resto tale alternativa si trova espressamente statuita nell’art. 120 del d. lgs. n. 267 del 2000 dove, con riferimento appunto alle società di trasformazione urbana, si prevede la preventiva “acquisizione” (come nel caso qui in esame) degli immobili interessati dall’intervento, all’uopo precisando che le “acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune”.<br />
L’esercizio di tale potere, assoggettato all’osservanza del principio di legalità e di tipicità, non può che seguire le regole che governano la materia espropriativa, nella misura in cui tale disciplina non sia (come si è detto) derogata dalla norma speciale dettata dalla legge n. 388 del 2000.<br />
Sennonché nella specie è evidente che l’atto atipico posto in essere dal Comune non corrisponde, nei presupposti, nella forma e nel contenuto, ad un provvedimento di espropriazione, per cui le doglianze in esame si rivelano fondate.</p>
<p>2.2. La fondatezza della suddetta censura, che comporta il travolgimento degli atti strettamente connessi all’acquisizione dell’area, è assorbente rispetto agli ulteriori motivi ed eccezioni dedotte dalle parti.</p>
<p>3. In conclusione, il ricorso in esame va pertanto accolto.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.</p>
<p><b></p>
<p align=center>P. Q. M.</</p>
<p>b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, in accoglimento del ricorso n. 67/02, annulla gli atti impugnati “in parte qua”.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, addì 13 aprile 2005, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:<br />
Fabio Donadono				Presidente f.f. estensore<br />	<br />
Paolo Corciulo				referendario<br />	<br />
Francesco Guarracino			referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-5-2005-n-6505/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2005 n.6505</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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