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	<title>6478 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6478 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2008 n.6478</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-9-7-2008-n-6478/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-9-7-2008-n-6478/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2008 n.6478</a></p>
<p>Pres. Vinciguerra Est. Quiligotti Soc. Coop. Mysotis M.M. (Avv.ti A. Policari e F. Carlini) c/ Comune di Morlupo (Avv. R. Zazza) ed altri. sulla necessità della motivazione delle valutazioni operate dalla P.A. in sede di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta anche nell&#8217;ipotesi di giudizio favorevole 1. Contratti della P.A. – Anomalia –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-9-7-2008-n-6478/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2008 n.6478</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-9-7-2008-n-6478/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2008 n.6478</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vinciguerra  Est. Quiligotti <br />Soc. Coop. Mysotis M.M. (Avv.ti A. Policari e F. Carlini) c/ Comune di Morlupo (Avv. R. Zazza) ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità della motivazione delle valutazioni operate dalla P.A. in sede di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta anche nell&#8217;ipotesi di giudizio favorevole</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Anomalia – Verifica – Giustificazioni – Giudizio positivo – Motivazione – Necessità.<br />
2. Contratti della P.A. – Gara – Apertura delle offerte -Spostamento seduta – Avviso &#8211; Mancata diramazione – Illegittimità – Comunicazione orale – Irrilevanza – Ragioni.<br />
3. Contratti della P.A. – Gara – Personale – Nominativi – Modifica successiva – Illegittimità.<br />
4. Contratti della P.A. – Gara – Pubblicità delle sedute – Generale applicazione – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, l&#8217;Amministrazione appaltante è tenuta a prendere in specifica considerazione le giustificazioni rese dall&#8217;impresa la cui offerta sia assoggettata alla verifica, esponendo le ragioni della propria valutazione anche nel caso in cui le giustificazioni siano state considerate soddisfacenti e quindi in caso di giudizio positivo (1). Infatti, la motivazione delle valutazioni operate dall’amministrazione non può completamente mancare, anche nell&#8217;ipotesi di giudizio favorevole.  </p>
<p>2. Nella procedura per l&#8217;affidamento di un appalto pubblico, è illegittima la mancata diramazione, da parte della commissione giudicatrice, dell&#8217;avviso alle imprese concorrenti dello spostamento della seduta già fissata per l&#8217;apertura dei plichi delle offerte essendo irrilevante l&#8217;asserita comunicazione orale di tale spostamento. Infatti, il predetto avviso è necessario sia per il carattere pubblico delle operazioni di gara e per l&#8217;interesse della loro trasparenza sia per consentire ai partecipanti di svolgere un adeguato apporto collaborativo procedimentale (2).<br />
3. Nelle procedure di gara, è illegittima la modifica successiva, da parte di una delle società concorrenti, dei nominativi del personale indicato in sede di offerta, nel caso in cui una parte del detto personale non abbia in precedenza dato il proprio assenso allo svolgimento del servizio di cui trattasi e dunque non possa fondatamente essere ritenuto come personale della stessa società.</p>
<p>4. Il principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente trova immediata applicazione in ogni tipo di gara, indipendentemente da un&#8217;espressa previsione da parte della lex specialis di gara, costituendo una regola generale riconducibile direttamente ai principi generali di imparzialità e buon andamento di cui all&#8217;art. 97 Cost., almeno per quanto concerne la fase di verifica dell&#8217;integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l&#8217;offerta economica e relativa apertura; mentre per le procedure di aggiudicazione che richiedono una valutazione tecnico-discrezionale dell&#8217;offerta, solo detta valutazione deve essere effettuata in seduta riservata.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1)  Cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 12 dicembre 2007 , n. 12973.<br />
(2)   Cfr. Consiglio Stato, sez. V, 12 luglio 1996, n. 855.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità della motivazione delle valutazioni operate dalla P.A. in sede di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta anche nell&#8217;ipotesi di giudizio favorevole</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
 Sez. II ter</b></p>
<p> ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2991/2008 proposto dalla<br />
<b>società cooperativa Myosotis M.M.</b>, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Policari e Franco Carlini ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, alla Piazza Cola di Rienzo  n. 92;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Morlupo</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Roberto Zazza   ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Roma, alla Via  Cola di Rienzo n. 28;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211;	della <b>società cooperativa La Luce a.r.l.</b>, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Massimiliano Olivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Roma, Via Ippolito Nievo  n. 61;																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;annullamento previa sospensiva<br />
della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Morlupo  n. 32 del 14.2.2008, con la quale è stato aggiudicato il servizio socio-educativo-assistenziale per persone con handicap, minori ed anziani per l’anno 2008 alla società cooperativa La luce a.r.l. di campagnano di Roma;<br />
dei verbali della Commissione di gara datati 23.1.2008, 28.1.2008 e 11.2.2008;<br />
della nota del segretario generale del Comune di Morlupo n. 3592 del 26.2.2008;<br />
nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione comunale intimata e della società controinteressata;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Designato relatore alla pubblica udienza del 23.6.2008 il Consigliere Maria Cristina Quiligotti, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 22.3.2008 e depositato il 3.4.2008, la società ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Morlupo  n. 32 del 14.2.2008, con la quale è stato aggiudicato il servizio socio-educativo-assistenziale per persone con handicap, minori ed anziani per l’anno 2008 alla società cooperativa La luce a.r.l. di campagnano di Roma nonché gli atti presupposti e, in particolare, i verbali della Commissione di gara datati 23.1.2008, 28.1.2008 e 11.2.2008 e la nota del segretario generale del Comune di Morlupo n. 3592 del 26.2.2008, deducendone l’illegittimità con un unico complesso motivo di censura per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/1990 nonché della L. n. 163/2006 e dell’art. 97 della Costituzione ed eccesso di potere  per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, arbitrarietà e sviamento di potere.<br />
L’avviso di gara del 17.12.2007 prevedeva che le ditte che avessero presentato la domanda di partecipazione sarebbero state avvisate del giorno di apertura dei plichi a mezzo telegramma, ed invece il servizio in questione è stato aggiudicato con la impugnata deliberazione di G.M. senza che la società ricorrente sia stata preavvertita nei modi indicati, in conseguente violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara e dunque dei principi di trasparenza ed imparzialità della pubblica amministrazione.  <br />
Inoltre l’amministrazione, riscontrato il carattere anormalmente basso dell’offerta presentata dalla società controinteressata, ha correttamente attivato in un primo momento il procedimento di verifica, salvo poi, in un secondo momento, una volta ricevuto il riscontro alla richiesta dei necessari chiarimenti in merito da parte della stessa, consistente nella mera trasmissione del C.C.N.L. di categoria senza alcuna relazione di accompagnamento,  procedere alla aggiudicazione in suo favore, nonostante la sostanziale mancanza di chiarimenti in merito alla entità dell’offerta economica presentata.<br />
In sostanza l’amministrazione comunale avrebbe, pertanto, omesso di procedere alla necessaria verifica dell’equità e rispondenza delle somme indicate in sede di gara da parte della società aggiudicataria.<br />
Peraltro la somma da questa offerta, con un ribasso del 25% sulla base di asta, sarebbe palesemente incongrua ed inidonea a garantire lo svolgimento del servizio di cui trattasi con la richiesta qualità ed affidabilità.<br />
Infine la società controinteressata avrebbe indicato in sede di gara, quali soci della cooperativa, n. 4 persone, che sarebbero state ignare dell’utilizzo del loro nominativo  in questa sede, di cui peraltro due lavorerebbero per la cooperativa attuale ricorrente e che, pertanto, avrebbero, per il detto motivo, presentato formale contestazione per mezzo del proprio legale; circostanza questa che, non negata da controparte. Sarebbe, tuttavia, da parte della stessa stata imputata ad un mero disguido materiale.  <br />
Si è costituita in giudizio, in data 18.4.2008, la controinteressata società cooperativa La Luce  a.r.l. la quale ha dedotto la infondatezza nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto.<br />
Si è, altresì, costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata in data 24.4.2008, depositando memoria con la quale ha dedotto l’infondatezza nel merito delle censure di cui al ricorso; in particolare, quanto al primo profilo dedotto, ha evidenziato come l’apertura in seduta segreta delle buste contenenti le offerte economiche non violerebbe il principio di pubblicità delle gare e come, comunque, la società ricorrente fosse stata preavvertita della seduta sebbene con mezzo diverso ( telefonico) da quello previsto nel bando di gara ( telegramma), circostanza che, in ricorso, non risulterebbe smentita specificatamente; quanto al secondo profilo, ha dedotto l’inesistenza della lamentata anomalia dell’offerta economica avanzata in considerazione delle spiegazioni fornite a seguito della richiesta di chiarimenti da parte della commissione di gara, tenuto conto della circostanza che la trasmissione del C.C.N.L. di categoria equivarrebbe, nella sostanza ed indubitabilmente, al recepimento formale delle sue disposizioni normative ed economiche, con la conseguente inutilità della specificazione delle singole voci, attesa la possibilità per l’amministrazione comunale e per essa della commissione di gara di valutare opportunamente la convenienza e congruità della offerta presentata; quanto, infine, al terzo ed ultimo profilo, ha rilevato come l’indicazione in qualità di soci lavoratori delle due persone risultanti invece socie della società cooperativa ricorrente sarebbe stato frutto di un mero errore materiale che sarebbe successivamente stato regolarmente corretto per mezzo dell’indicazione del relativo personale, in numero di quindici,  con inoltro dei corrispondenti curricula vitae regolarmente sottoscritti e muniti dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali, considerato che, peraltro, anche con la esclusione delle dette persone in contestazione, comunque, risultavano indicati regolarmente in sede di offerta 10 persone da utilizzare ai fini della esecuzione del servizio di cui in gara, corrispondente al numero indicato dalla società cooperativa concorrente e che il criterio di scelta dell’aggiudicatario era incentrato sul prezzo offerto dai concorrenti in ribasso al prezzo a base di asta e non invece sul numero delle persone in concreto impiegate.<br />
La ricorrente ha depositato in data 28.4.2008 una perizia giurata a firma del rag. Laura Pagnotta che conclude nel senso che l’offerta minima per partecipare alla gara di appalto di cui trattasi non possa essere inferiore a euro 86.121,12 potendo oscillando fino ad un massimo di euro 95.000,00; ne conseguirebbe la incongruità dell’offerta economica della società cooperativa controinteressata la quale ha offerto un ribasso del 25%  rispetto al prezzo posto a base di asta di euro 110.600,00.  <br />
Alla camera di consiglio del 28.4.2008, fissata per la trattazione della istanza cautelare, la causa è stata rinviata al merito alla udienza del 23.6.2008.<br />
La società cooperativa controinteressata ha, a sua volta, depositato agli atti del giudizio, in data 29.5.2008, con atto di cui al prot. n. 33051, una perizia giurata a firma del rag. Michele Maria Gatta in ordine alla ritenuta motivata congruità dell’offerta presentata sulla base dei dettagliati conteggi presentati.<br />
Con memoria del 16.6.2008 la società controinteressata ha più diffusamente illustrato le proprie difese, insistendo per il rigetto del ricorso.<br />
Con memoria del 20.6.2008 la ricorrente ha fornito alcune specificazioni e controdeduzioni alla perizia giurata di parte della controinteressata.<br />
Alla pubblica udienza del  23.6.2008 il ricorso è stato preso in decisione alla presenza dei procuratori delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio i quali hanno insistito nelle rispettive difese.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Si premette che il principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente trova immediata applicazione in ogni tipo di gara, indipendentemente da un&#8217;espressa previsione da parte della lex specialis di gara, costituendo una regola generale riconducibile direttamente ai principi generali di imparzialità e buon andamento di cui all&#8217;art. 97 Cost., almeno per quanto concerne la fase di verifica dell&#8217;integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l&#8217;offerta economica e relativa apertura; mentre per le procedure di aggiudicazione che richiedono una valutazione tecnico-discrezionale dell&#8217;offerta, solo detta valutazione deve essere effettuata in seduta riservata.<br />
Alla luce delle premesse che precedono il primo profilo di censura, con il quale è stata dedotta la illegittimità della intera procedura di gara ed in particolare dell’aggiudicazione definitiva del servizio di cui trattasi in favore della società cooperativa controinteressata in conseguenza del mancato rispetto da parte della commissione di gara della prescrizione di cui alla lettera di invito concernente la modalità di comunicazione alle ditte partecipanti della data fissata per la seduta di apertura delle buste di gara (ossia per mezzo telegramma), è fondato e merita, pertanto, accoglimento.<br />
Ed infatti non sussistono dubbi in ordine alla sussistenza di una specifica prescrizione al riguardo nella lettera di invito del 17.12.2007 di cui al prot. n. 20894- che, nell’ultima pagina, al penultimo capoverso, prevede testualmente che “ le ditte che presenteranno l’offerta entro il termine stabilito, saranno avvisate del giorno dell’apertura dei plichi mediante telegramma”-, che, pertanto, non si presta ad alcun dubbio interpretativo al riguardo; inoltre, pacificamente, per stessa ammissione da parte dell’amministrazione comunale, la comunicazione di cui trattasi non é stata effettuata nelle forme prescritte.<br />
Appare risultare, tuttavia, in atti, che la richiesta comunicazione non sia stata, nella sostanza, omessa da parte dell’amministrazione comunale ma soltanto effettuata con diversa modalità.<br />
E’ in atti, infatti, copia della nota del segretario comunale di cui al prot. n. 3592 del 26.2.2008, che, in riscontro alla precedente nota di diffida del 14.2.2008 della società attuale ricorrente, specificava come fosse stata data comunicazione verbale della data fissata per la seduta di apertura delle buste al Presidente della cooperativa, nella persona del sig. Danilo Alessi, personalmente dalla stesso segretario, con la conseguenza che si è ritenuto, da parte degli uffici comunali, ove ritenuto necessario, un rappresentante della cooperativa avrebbe potuto presenziare alla detta seduta essendone, nella sostanza, messo nelle relative condizioni.<br />
La circostanza di cui sopra non è stata smentita da parte della società ricorrente che si è, invece, limitata a dedurre la illegittimità dell’intera procedura di gara per violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara in conseguenza del mancata rispetto della indicata prescrizione formale; deve, pertanto, essere data per confermata ai fini del decidere.<br />
Tuttavia non si ritiene che la detta circostanza assuma rilevanza dirimente nel caso di specie, atteso il mancato comprovato in atti rispetto di una specifica prescrizione formale della lettera di invito concernente la modalità delle comunicazioni tra la stazione appaltante ed i partecipanti alla gara.<br />
Ed infatti, anche se, da un punto di vista sostanziale, la società ricorrente sembra essere stata effettivamente messa nelle condizioni di prendere parte alla seduta pubblica di apertura delle buste, manca, tuttavia, il rispetto della prescrizione formale relativa, che deve ritenersi non surrogabile soprattutto se con modalità che non possono ritenersi assolutamente equipollenti. <br />
Né, in senso contrario, rileva che la medesima modalità informale sia stata adottata nei confronti della società odierna controinteressata; non si tratta, infatti, di verificare la sussistenza di una eventuale disparità di trattamento tra i concorrenti nella gara. <br />
Peraltro, nel senso di ritenere, comunque, inammissibile la comunicazione orale tra la stazione appaltante ed il partecipante alla gara deve ritenersi che deponga anche il tenore testuale dell’art. 77 del D.l.vo n. 163/2006, che, nel prevedere molteplici alternative o cumulative modalità di comunicazione, non contiene alcun cenno alla detta informale modalità.<br />
La norma richiamata, infatti, dispone testualmente, al co. 1, che “1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell&#8217;invito alla procedura.”.<br />
D&#8217;altronde, sebbene in tempi remoti, la giurisprudenza sul punto ha avuto modo di rilevare che “ Nella procedura per l&#8217;affidamento di un appalto pubblico, è illegittima la mancata diramazione, da parte della commissione giudicatrice, dell&#8217;avviso alle imprese concorrenti dello spostamento della seduta già fissata per l&#8217;apertura dei plichi delle offerte &#8211; che ha perciò impedito alle imprese stesse di partecipare alla predetta apertura ed alle altre operazioni di gara -, irrilevante essendo l&#8217;asserita comunicazione orale di tale spostamento, che non è stata verbalizzata, come non lo sono state neppure le altre attività asseritamente svolte nella seduta fissata, mentre il predetto avviso era necessario, sia per il carattere pubblico delle operazioni di gara e per l&#8217;interesse della loro trasparenza sia per consentire ai partecipanti di svolgere un adeguato apporto collaborativo procedimentale.” (cfr. nei termini Consiglio Stato, sez. V, 12 luglio 1996, n. 855).<br />
E, nel caso di specie, risulta documentalmente in atti che sia anche stata omessa la verbalizzazione della detta circostanza, ossia dell’intervenuto avviso per le vie brevi della data fissata per la seduta di apertura delle buste. <br />
Il relativo motivo di censura va, pertanto, accolto, siccome fondato nel merito.<br />
E’, altresì, fondato il secondo profilo di censura, con il quale è stata dedotta la irregolarità dello svolgimento del procedimento di verifica di anomalia dell’offerta, in considerazione della circostanza che la società cooperativa aggiudicataria si sarebbe limitata a trasmettere, in riscontro alla richiesta di chiarimenti, il ccnl di categoria senza l’allegazione di alcuna giustificazione particolare e che la commissione di gara avrebbe considerato in tal modo adempiuto il relativo onere di fornite le giustificazioni richieste al fine di valutare la correttezza e congruità della offerta presentata.<br />
Giova al riguardo considerare che il procedimento amministrativo di individuazione delle offerte anomale nelle pubbliche gare si configura come un sub-procedimento all&#8217;interno del procedimento di scelta del contraente, collocato dopo la fase dell&#8217;apertura delle buste e prima dell&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto e si articola in quattro distinti momenti: della individuazione delle offerte sospettate di anomalia (primo momento); della richiesta delle giustificazioni dell&#8217;offerta da parte dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice (secondo momento); della presentazione dei chiarimenti, precisazioni e degli eventuali elementi giustificativi dell&#8217;offerta da parte della ditta la cui offerta è stata sospettata di anomalia (terzo momento); della verifica e valutazione delle giustificazioni e dei chiarimenti da parte dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice (quarto momento).<br />
Inoltre, in caso di offerte anomale, pur non sussistendo una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell&#8217;appaltatore debba considerarsi per definizione incongrua, l&#8217;impresa, in sede di verifica in contraddittorio con la stazione appaltante, ha l&#8217;onere di chiarire le ragioni per cui i ribassi delle singole voci di prezzo sono giustificabili e non incidono negativamente sull&#8217;utile d&#8217;impresa; in detta sede, pertanto, se è vero che i concorrenti possono presentare le giustificazioni che ritengono più adeguate con riferimento a ciascun elemento dell&#8217;offerta, tuttavia, la verifica delle offerte anomale deve compiersi in relazione a tutti gli elementi costitutivi dell&#8217;offerta ed alle giustificazioni fornite al riguardo dal concorrente al fine di saggiarne la congruità rispetto alla prestazione dovuta.<br />
Dall’altra parte l&#8217;Amministrazione appaltante è tenuta a prendere in specifica considerazione le giustificazioni rese dall&#8217;impresa la cui offerta sia assoggettata alla verifica, esponendo le ragioni della propria valutazione anche nel caso in cui le giustificazioni siano state considerate soddisfacenti e quindi in caso di giudizio positivo ( cfr. da ultimo nei termini T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 12 dicembre 2007 , n. 12973), di tal che la motivazione delle valutazioni operate dall’amministrazione non può completamente mancare, anche nell&#8217;ipotesi di giudizio favorevole.   <br />
Tanto premesso, nel caso di specie si è verificato che la stazione appaltante, nella seduta del 23.1.2008, dopo avere proceduto all’apertura delle buste, ed avere verificato che la società cooperativa La Luce a.r.l. aveva presentato una offerta economica in ribasso del 25% rispetto al prezzo posto a base di asta, pari ad euro 82.568,00 oltre I.V.A.,  ha deliberato “ di acquisire assicurazioni in merito alla congruità dell’offerta in relazione al rispetto dei minimi salariali ai sensi dell’art. 87 del D. lgs. n. 163/2006”; i chiarimenti in ordine alla congruità della detta offerta sono stati richiesti con la nota di cui al prot. n. 1425 del 23.1.2008.<br />
Quindi, nella seduta del 28.1.2008, si è dato atto che i rappresentati della società cooperativa di cui trattasi   “ hanno assicurato, esibendo il contratto collettivo di categoria, il rispetto dei livelli retributivi minimi previsto dallo stesso; e che, pertanto, nulla osta alla aggiudicazione provvisoria in favore della citata Coop.”.<br />
Ne consegue che, da quanto si evince dal tenore letterale dei richiamati verbali di gara, da un lato, la società cooperativa aggiudicataria si è limitata ad esibire in sede di chiarimenti il C.C.N.L. di categoria e che, dall’altra, l’amministrazione comunale, a sua volta, si è limitata a fare propria la assicurazione al riguardo fornita dai rappresentati della detta società.<br />
Ne consegue che, indubitabilmente, nel subprocedimento di verifica di anamolia delle offerte, come in concreto svoltosi nei termini di cui in precedenza, indipendentemente dalla effettiva congruità o meno della offerta di cui trattasi, siano stati sostanzialmente omessi i relativi necessari passaggi della presentazione dei chiarimenti richiesti e della verifica delle giustificazioni fornite.<br />
Ed infatti bene avrebbe potuto e dovuto la società controinteressata presentare in sede di chiarimenti sulla anomalia dell’offerta quei calcoli e quelle spiegazioni di cui alla perizia giurata in atti, attestante la congruità dell’offerta nel rispetto delle prescrizioni concernenti i minimi salariali di cui al c.c.n.l. di categoria.<br />
 Il ricorso deve, pertanto, essere accolto anche sul detto secondo profilo di censura.    <br />
Appare, altresì, fondato, infine, anche il terzo profilo di censura.<br />
Il capitolato di oneri, infatti, prevedeva, all’art. 7 “ Personale”, al co. 1, che “ l’aggiudicatario dovrà assicurare il funzionamento dei servizi mediante proprio personale”; la lettera di invito, di cui al prot. n. 20894 del 17.12.2008, a sua volta, prevedeva, alla pag. n. 2, primo cpv, relativamente alla individuazione del contenuto di cui alla busta n. 1, concernente la documentazione amministrativa da presentarsi ai fini della ammissione alla gara, che vi doveva essere contenuto dentro “ 1. curriculum dettagliato, dal quale risulti … di tutto il personale impiegato nello svolgimento dei servizi.<br />
La stessa lettera di invito prevedeva, altresì, alla pag. 1, penultimo capoverso, che “ il contenuto delle buste di cui al punto 1 e 2  dovrà essere conforme a quanto disposto dalla presente lettera di invito e dal capitolato di oneri … pena l’esclusione dalla gara”.<br />
Ne consegue che non è possibile che legittimamente una delle società concorrenti modifichi in un secondo momento i nominativi del personale indicato in sede di offerta, nel caso in cui una parte del detto personale non abbia in precedenza dato il proprio assenso allo svolgimento del servizio di cui trattasi e dunque non possa fondatamente essere ritenuto come personale della stessa società.<br />
Nel caso di specie dall’incartamento in atti intercorso tra i legali delle due società cooperative è dato evincersi che la indicazione del personale in contestazione da parte della società controinteressata sia avvenuto in conseguenza della ritenuta acquisizione implicita della disponibilità da parte degli stessi interessati in conseguenza del precedente svolgimento di un analogo servizio in associazione temporanea tra le due società cooperative; è, tuttavia, onere della ditta partecipante alla gara acquisire la disponibilità del personale che intende impiegare ai fini dell’esecuzione del servizio in gara nel caso in cui, come nel caso di specie, sia richiesta ai fini della ammissione alla gara la presentazione dei curricula di tutto il personale impiegato.  <br />
Né, in senso contrario, depone il disposto di cui al capitolato di oneri, art. 7 “ Personale”, che, alla lett. B), co. 2, prevede che “ qualora vi siano delle variazioni rispetto agli elenchi nominativi forniti prima dell’appalto, l’aggiudicatario dovrà …”.<br />
Ed infatti appare evidente che il richiamato disposto nel prevedere le formalità di variazione dei nominativi del personale indicato, si riferisce ai mutamenti intervenuti successivamente alla aggiudicazione e presuppone, pertanto, che la originaria indicazione fosse comunque valida, in quanto relativa a proprio personale; circostanza che, invece, non ricorre evidentemente nel caso di specie, atteso che risulta pacificamente in atti che, al momento di presentazione dell’offerta le persone indicate non potessero fondatamente essere ritenute quali personale della società. <br />
 Né rileva, ancora, che, anche senza la considerazione delle dette persone, comunque, il numero di operatori indicati rimaneva equivalente a quello della controparte, attesa la irrilevanza, ai fini dell’aggiudicazione, del numero concreto delle persone impiegate ai fini della esecuzione dell’appalto di cui trattasi. <br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto siccome fondato nel merito.<br />
Sussistono, pertanto, giusti motivi per disporre la condanna del Comune al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della società ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 oltre IVA e CPA, con refusione  sempre a carico del Comune ed in favore della società ricorrente, del contributo unificato versato come in atti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda ter, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
Condanna il Comune al pagamento in favore della società ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 oltre IVA e CPA.<br />
Contributo unificato refuso.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 23.6.2008, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
Antonio Vinciguerra, Presidente f.f. <br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere estensore<br />
Daniele Dongiovanni, Primo referendario</p>
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