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	<title>6461 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6461 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.6461</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-6461/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-6461/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.6461</a></p>
<p>Pres. M. Nicolosi, Est. I. Correale Costa Mauro S.r.l. (Avv.ti D. Anselmi, P. Sommovigo e F. Colzi,) c/ Provincia di Massa Carrara (Avv.L. Guccinelli), Ministero dell’Ambiente. (Avv. St.), Regione Toscana (F. Ciari) ed altri. 1. Interesse di natura ambientale – Assenza di interesse qualificato e differenziato – Ricorso illegittimo 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-6461/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.6461</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-6461/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.6461</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Nicolosi, Est. I. Correale<br /> Costa Mauro S.r.l. (Avv.ti D. Anselmi, P. Sommovigo e F. Colzi,) c/ Provincia<br /> di Massa Carrara (Avv.L. Guccinelli), Ministero dell’Ambiente. (Avv. St.),  Regione Toscana (F. Ciari) ed altri.<br /></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Interesse di natura ambientale – Assenza di interesse qualificato e differenziato – Ricorso illegittimo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’interesse azionato dalla società ricorrente è di natura ambientale ma essa non è portatrice di un interesse qualificato e differenziato tale da legittimare la proposizione del ricorso, in quanto non è associazione riconosciuta ai sensi dell’art. 18 l. n. 349/86 né è titolare di un bene che, per “vicinitas”, soggiace a possibilità di danno diretto dalla autorizzata realizzazione dell’impianto, a causa di conseguenze sulla salute, del deprezzamento di abitazioni o riduzione del valore economico di un fondo di sua proprietà (Cons. Stato, Sez. V, 14.4.08, n. 1725; Tar Toscana, Sez. II, 12.1.10, n. 17 e 9.7.03, n. 2735; Tar Piemonte, Sez. I, 25.9.09, n. 2292), dato che il suo impianto è situato in ambito comunale diverso da quello della richiedente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1736 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br /> <br />
<b>Impresa Costa Mauro S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Anselmi, Piera Sommovigo e Fabio Colzi, , con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Firenze, via San Gallo n. 76; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; <b>la Provincia di Massa Carrara</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi Guccinelli, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;<br />
&#8211; <b>il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui è domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzie<br />
&#8211; <b>la Regione Toscana</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fabio Ciari, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Regione Toscana in Firenze, piazza dell&#8217;Unita&#8217; Italiana n. 1;<br />
&#8211; <b>il Comune di Carrara</b>, in persona del Sindaco pro tempore, <b>il Comune di Massa</b>, in persona del Sindaco pro tempore, <b>l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Toscana</b>, <b>Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Toscana Di<br />
<i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; <b>ErreErre &#8211; Recupero Risorse S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Sergio Menchini e Natale Giallongo, con domicilio eletto presso il secondo in Firenze, via Vittorio Alfieri n. 19;<br />
&#8211; <b>Cermec S.p.A.</b>, <b>Consorzio Zia &#8211; Consorzio Zona Industriale Apuana</b>, <b>Conferenza di Servizi ex Dlgs 152/06 art. 208</b>, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituiti in giudizio; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>1) quanto al ricorso:<br />	<br />
&#8211; delle determinazioni dirigenziali n. DD/8613/2008 del 29 maggio 2008 e n. DD/8624/2008 del 17 giugno 2008, conosciute in date successive, aventi ad oggetto, rispettivamente, &#8220;Procedimento di valutazione di impatto ambientale per progetto di impianto di<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso.<br />	<br />
2) quanto ai motivi aggiunti depositati il 30 luglio 2009:<br />	<br />
della deliberazione di Giunta Regionale n. 476 dell&#8217; 8 giugno 2009, pubblicata sul B.U.R. Toscana n. 24 del 17 giugno 2009, nonché per l&#8217;annullamento della determinazione dirigenziale n. 8669 del 22 agosto 2008, a firma del dirigente del Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Massa Carrara, e della determinazione dirigenziale n. 8592 del 4 giugno 2009, a firma del dirigente del Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Massa Carrara, entrambe conosciute in data 9 luglio 2009, a seguito di apposita istanza di accesso e di ogni altro atto, presupposto, preparatorio e comunque connesso e, la delibera di Giunta Provinciale di Massa Carrara n. GP/171/2009 e di tutti gli eventuali atti e/o pareri e/o documenti istruttori emessi in merito dalle Amministrazioni intervenute nel procedimento;<br />	<br />
3) quanto ai motivi aggiunti depositati 29 dicembre 2009:<br />	<br />
della determinazione dirigenziale della provincia di Massa Carrara n. 8674/2009 del 22 ottobre 2009.</p>
<p>Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Massa Carrara e del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la relativa documentazione;<br />	<br />
Vista la memoria di costituzione della Erre-Erre &#8211; Recupero Risorse S.p.A. e della Regione Toscana, con la relativa documentazione;<br />	<br />
Viste le memorie difensive delle parti;<br />	<br />
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1158/2008 del 10 dicembre 2008;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 20 aprile 2010 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 24 ottobre 2008 e depositato il successivo 31 ottobre, l’Impresa Costa Mauro srl chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti dirigenziali indicati in epigrafe con i quali era emessa pronuncia favorevole di compatibilità ambientale ed approvato il verbale della conferenza di servizi del 12 giugno 2008 da cui era conseguita l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, localizzato nei Comuni di Massa e Carrara, richiesta dalla ErreErre &#8211; Recupero Risorse spa.<br />	<br />
In particolare, la società ricorrente lamentava quanto segue.<br />	<br />
<i>I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 252 del D.lgs. n. 152/2006, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 208 del D.lgs. n. 152/2006. Violazione delle prescrizioni rese dal Ministero dell’Ambiente. Contraddittorietà estrinseca. Illogicità manifesta. Sviamento.”</i>.<br />	<br />
Richiamando la normativa di cui al d.lgs. n. 152/2006 in ordine ai “siti di interesse nazionale” (SIN), la ricorrente evidenziava che quello della zona industriale di Massa e Carrara era stato perimetrato con decreto del Ministro dell’Ambiente del 21 dicembre 1999, ove era accertata una situazione di grave contaminazione della falda acquifera, e che il provvedimento 17 giugno 2008 che rilasciava l’autorizzazione richiesta per la realizzazione di un impianto di produzione CDR richiamava nelle premesse che la restituzione dell’area agli usi legittimi poteva avvenire dietro la presentazione di specifica documentazione, con la conseguenza che l’autorizzazione in questione non poteva essere rilasciata prima di tale restituzione, a sua volta possibile solo dopo l’accertata bonifica del suolo.<br />	<br />
Nel caso di specie, quindi, era stata consentita la costruzione di un impianto prima della accertata possibilità di procedere alla bonifica nonché dell’esecuzione della bonifica stessa.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, chiedendo la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio anche la Provincia di Massa-Carrara che, oltre a rilevare l’infondatezza del ricorso, eccepiva anche il difetto di legittimazione attiva dell’Impresa Costa, che si era soffermata soltanto su profili di tutela ambientale senza essere tuttavia portatrice di un interesse qualificato e differenziato tale da legittimare la proposizione del ricorso.<br />	<br />
Si costituiva anche l’ErreErre – Recupero Risorse spa, illustrando in separata memoria le proprie tesi difensive, ove – oltre a contestare la fondatezza del ricorso &#8211; riproponeva la medesima eccezione della Provincia di Massa-Carrara in ordine alla carenza di legittimazione attiva nonché evidenziava la tardività del ricorso, perché il decreto dirigenziale 30 maggio 2008 era stato pubblicato per sette giorni all’Albo Pretorio dal 19 giugno 2008 nonché sul BURT il 9 luglio 2008.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 13 novembre era disposto il rinvio, su istanza di parte ricorrente, al 10 dicembre 2008.<br />	<br />
Prendendo spunto dalla documentazione depositata in giudizio dalle parti intimate, con motivi aggiunti notificati il 27 novembre 2008 e depositati il successivo 1 dicembre, la società ricorrente lamentava ulteriormente quanto segue.<br />	<br />
<i>1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 113, comma 15 bis, del D.lgs. n. 267/2000.”</i><br />	<br />
La società che aveva ottenuto l’autorizzazione contestata era una società mista in cui il socio provato era stato individuato direttamente, senza l’espletamento di alcuna procedura ad evidenza pubblica.<br />	<br />
Poiché l’attività da essa svolta era qualificabile come servizio pubblico, essendo deputata non solo alla costruzione ma anche alla gestione di un rilevante segmento del ciclo integrato dei rifiuti, ivi compreso l’impianto di CDR in questione, rientrava così nell’alveo applicativo dell’art. 113, comma 15 bis, TUEL. Ne conseguiva che doveva operare la regola generale ivi considerata che sanciva che le concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessavano alla data del 31 dicembre 2006 mentre risultava che la domanda di autorizzazione era stata presentata solo in data 8 agosto 2007, quando la richiedente era già decaduta e non poteva esplicare l’attività relativa.<br />	<br />
<i>2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,30 e 55 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione e falsa applicazione dei principi, interni e comunitari, in tema di evidenza pubblica nelle procedure di affidamento dei pubblici appalti”</i>.<br />	<br />
Anche se l’attività in considerazione non rientrasse nell’alveo dei servizi pubblici, la scelta del socio privato era stata effettuata senza espletamento di alcuna gara, per cui l’affidamento dell’attività di costruzione e gestione dell’impianto in questione non risultava preceduto da alcuna procedura ad evidenza pubblica, secondo le norme generali in materia di concessione di costruzione e gestione e di appalto di servizi previste anche in sede comunitaria.<br />	<br />
<i>3) Violazione e falsa applicazione del divieto di commistione tra ente controllante e soggetto sottoposto al controllo e del connesso principio di incompatibilità. Violazione e falsa applicazione dei principi di terzietà ed imparzialità degli enti pubblici deputati al controllo ed al rilascio di provvedimenti autorizzativi rispetto i soggetti sottoposti al controllo e destinatari dei provvedimenti”</i>.<br />	<br />
La ErreErre spa è una società mista il cui capitale risulta detenuto al 51% dal Consorzio pubblico CERMEC, di cui la Provincia di Massa-Carrara possiede il 5% delle quote, il Comune di Massa il 47% ed il Comune di Carrara il 48%. Si era dato luogo, così, ad un’illegittima commistione di ruoli tra soggetti pubblici concedenti e controllanti, dato che i tre soggetti controllanti il CERMEC avevano anche partecipato alla conferenza di servizi che riguardava il progetto poi autorizzato, in violazione anche dei principi di cui al d.l. n. 112/2008, conv. in l.n. 133/2008 e come rilevato in senso generale anche dall’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato nella segnalazione del 22 novembre 2007.<br />	<br />
Con memoria depositata in prossimità della nuova camera di consiglio, la società ricorrente, inoltre, replicava alle eccezioni sollevate dalle controparti e insisteva nelle sue tesi difensive.<br />	<br />
Anche la Provincia di Massa-Carrara e la ErreErre spa depositavano memorie a sostegno delle rispettive tesi difensive. In particolare, la società controinteressata contestava la ricostruzione operata dalla ricorrente nei motivi aggiunti e rilevava la tardività degli stessi, dato che la composizione della compagine sociale era desumibile, da un semplice esame del Registro delle Imprese, subito dopo l’ampio spazio dato dai quotidiani locali nel maggio 2007 alla circostanza della richiesta di autorizzazione ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 avanzata da ErreErre spa.<br />	<br />
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa Sezione respingeva la domanda cautelare.<br />	<br />
Successivamente, a seguito di istanza di accesso, la società ricorrente acquisiva copia della deliberazione di Giunta regionale 8 giugno 2009 n. 476, avente ad oggetto l’approvazione del Piano straordinario relativo all’ATO “Toscana Costa”, laddove era autorizzato dalla Provincia di Massa-Carrara il trattamento di 150.000 t/anno rifiuti di cui 60.000 t/a provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani dell’impianto di selezione e trattamento gestito da CERMEC spa in località Gotara nonché copie delle determinazioni dirigenziali 22 agosto 2008 n. 8669, con cui era stato autorizzato l’ampliamento da 60.000 t/a originarie a 150.000 t/a, e 4 giugno 2009 n. 8592, con cui era autorizzata l’emissione in atmosfera ai sensi dell’art. 269, comma 2, d.lgs. n. 152/2006.<br />	<br />
Con un secondo atto contenente motivi aggiunti, notificato il 17-20 luglio 2009 e depositato il successivo 30 luglio, la società ricorrente chiedeva anche l’annullamento di tali provvedimenti, oltre che della deliberazione di Giunta provinciale di Massa Carrara n. GP/171/2009, lamentando quanto segue.<br />	<br />
“<i>I. In via principale</i><br />	<br />
<i>I.1. Sviamento di potere della causa tipica. Difetto del presupposto. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 41 Cost.</i>”<br />	<br />
I provvedimenti impugnati erano lesivi per la ricorrente in quanto recanti effetti restrittivi e limitativi al mercato ove operava.<br />	<br />
Nell’esaminare la delibera di Giunta regionale sembrava evincersi che il “punto c)” riguardante l’ampliamento a 150.000 t/a dei rifiuti trattabili, autorizzato dalla Provincia di Massa Carrara con la delibera sopra indicata, in realtà non era stato accolto dalla Regione, anche se il punto 2.1.5 e la relativa tabella n. 7 – approvati dalla stessa Regione Toscana – facevano riferimento al suddetto quantitativo di 150.000 t/a, con evidente travisamento in cui era incorsa lo stesso organo regionale, che non aveva considerato che l’ampliamento non era stato valutato in conferenza di servizi ed era stato autorizzato direttamente dal dirigente provinciale.<br />	<br />
Inoltre, risultava violato il comma 12 dell’art. 208 d.lgs. n. 152/2006, che consente modifiche dell’autorizzazione non prima del termine di scadenza e comunque almeno dopo cinque anni dal rilascio, e risultava richiesto pure l’inserimento di nuove tipologie di rifiuti, per i quali era necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale e un nuovo coinvolgimento delle Amministrazioni interessate in conferenza di servizi, come accaduto per un impianto gestito dalla ricorrente.<br />	<br />
<i>“I.2 Sviamento di potere della causa tipica. Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Difetto del presupposto. Difetto di motivazione.”</i><br />	<br />
La determinazione dirigenziale n. 8669/08 dichiarava di modificare e precisare il contenuto della precedente autorizzazione di cui alla d.d. n. 8624/08, che, però, autorizzava solo al trattamento di 60.000 t/a, con la conseguenza che si era dato luogo ad una modifica prima dei termini di legge sopra richiamati, di cui all’art. 208 d.lgs. 152/2006.<br />	<br />
Ne risultava, quindi, un atto amministrativo “atipico”, di modifica con efficacia innovativa, non consentito dall’ordinamento vigente.<br />	<br />
<i>“I.3 Eccesso di potere. Sviamento. Illogicità grave e manifesta. Contraddittorietà”.</i><br />	<br />
Risultava che la Erre-Erre aveva manifestato l’intenzione di iniziare l’attività in data 1 luglio 2009, quindi prima ancora dell’approvazione del progetto di bonifica e con la sola autorizzazione alle emissioni in atmosfera, seguendo tempi troppo rapidi, come invece non avvenuto per altre occasioni che avevano visto la ricorrente come richiedente di analoghe autorizzazioni.<br />	<br />
“<i>II. Illegittimità in via propria e derivata.”</i><br />	<br />
La ricorrente riteneva i provvedimenti impugnati viziati anche in via derivata, secondo quanto evidenziato nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti.<br />	<br />
In prossimità della pubblica udienza del 19 novembre 2009, poi rinviata al 20 aprile 2010 su istanza di parte ricorrente per proporre ulteriori motivi aggiunti, la Provincia di Massa-Carrara e la ErreErre spa depositavano ulteriori memorie in cui, oltre a rilevare l’infondatezza dei nuovi motivi aggiunti, richiamavano le precedenti eccezioni.<br />	<br />
In particolare, la società controinteressata insisteva nell’evidenziare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, anche sotto il profilo della concorrenzialità, perché l’impianto di produzione CDR autorizzato avrebbe svolto lavorazioni del tutto diverse da quelle effettuate dall’Impresa Costa, nonché la tardività del ricorso e dei primi motivi aggiunti secondo quanto già dedotto.<br />	<br />
Nel frattempo, risultava adottata la determinazione dirigenziale 22 ottobre 2009 n. 8674 con la quale era approvato il documento analisi di rischio relativo all’attività di bonifica.<br />	<br />
La società ricorrente, quindi, con un terzo atto contenente motivi aggiunti chiedeva l’annullamento anche di tale ultimo provvedimento, lamentando quanto segue.<br />	<br />
<i>“I) Illegittimità in via propria e derivata dai vizi già dedotti nell’atto introduttivo del giudizio, nonché nel I e II atto di motivi aggiunti. II) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 252 del D.Lgs. n. 152/2006 in relazione a quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006. Contraddittorietà intrinseca. Illogicità manifesta”.</i><br />	<br />
L’analisi di rischio e l’approvazione del progetto di bonifica dovevano precedere la realizzazione dell’impianto mentre, nel caso di specie, lo stesso era già precedentemente concluso.<br />	<br />
In prossimità della nuova pubblica udienza del 20 aprile 2010, la Provincia di Massa-Carrara depositava un nuovo atto di costituzione.<br />	<br />
Si costituiva anche la Regione Toscana esclusivamente in relazione a quanto dedotto con i secondi motivi aggiunti, rilevandone l’infondatezza in relazione all’impugnazione del provvedimento regionale ivi indicato.<br />	<br />
Tutte le altre parti costituite, poi, depositavano memorie a sostegno delle rispettive tesi difensive.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 20 aprile 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Collegio, nel considerare il ricorso introduttivo, deve preliminarmente esaminare le eccezioni proposte dalle parti intimate.<br />	<br />
Risulta fondata l’eccezione di tardività proposta dalla ErreErre-Recupero Risorse spa.<br />	<br />
Infatti oggetto dell’impugnazione sono – come specificato anche nei primi motivi aggiunti – le determinazioni dirigenziali provinciali n. DD/8613/2008 del 29 maggio 2008 e n. DD/8624/2008 del 17 giugno 2008, recanti, rispettivamente, pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. n. 79/98 e autorizzazione alla realizzazione dell’impianto di produzione di CDR. Sostiene nelle sue memorie la società ricorrente che la tardività sarebbe stata affermata dalla controinteressata solo in via presuntiva, senza allegare alcuna prova in merito, come precisato da giurisprudenza costante che individua il relativo e rigoroso onere probatorio a carico di chi la eccepisce.<br />	<br />
Il Collegio osserva, in realtà, che ErreErre-Recupero Risorse spa non ha fondato su mere presunzioni la sua eccezione ma ha richiamato la relativa pubblicazione legale.<br />	<br />
Si evidenzia, infatti, che il secondo provvedimento, che conteneva anche esplicito richiamo al primo ed al suo contenuto (pronuncia di compatibilità ambientale), è stato pubblicato sul BURT in data 9 luglio 2008. E’ stata richiamata dalla parte intimata, quindi, la presunzione legale di conoscenza dettata dalla rispettiva pubblicazione.<br />	<br />
L&#8217;art. 21, comma 1, l. n. 1034/71 in ordine alla decorrenza del termine decadenziale per la notifica del ricorso, distingue, al fine della determinazione del termine iniziale, due categorie di provvedimenti: quelli generali, per i quali è prescritta la pubblicazione e non è prevista notifica individuale, e quelli per cui non sono sufficienti specifiche forme di pubblicità e che vengono, di regola, personalmente notificati all&#8217;interessato, ed individua il dies a quo nel giorno di scadenza del termine della pubblicazione, per i primi, e nella notifica individuale, o nel giorno in cui, comunque, l&#8217;interessato ne abbia avuto piena conoscenza, per i secondi.<br />	<br />
Ciò perché la presunzione assoluta di conoscenza, per gli atti generali soggetti a forme di pubblicità legale, è giustificata dall&#8217;esigenza di soddisfare il preminente interesse pubblico alla certezza ed alla stabilità delle deliberazioni rivolte ad una pluralità indistinta di destinatari, che resterebbe, altrimenti, pregiudicato dall&#8217;applicazione del criterio &#8211; oltremodo incerto nonché esposto ad iniziative frammentate &#8211; della piena conoscenza del provvedimento da parte dei soggetti che intendono contestarlo in giudizio (TAR Campania, Sa, Sez. II, 2.3.10, n. 1560; Tar Calabria, Rc, 4.3.08, n. 121). In sostanza, il precetto relativo alla pubblicità legale vale, infatti, di per sé, ad integrare le condizioni di applicabilità della previsione normativa circa la decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione di atti generali soggetti a pubblicazione su albi o bollettini ed a realizzare, quindi, l&#8217;effetto legale tipico della presunzione assoluta di conoscenza (Cons. Stato, Sez. IV, 26.4.06, n. 2287).<br />	<br />
Nei casi in cui non sia necessaria la notificazione individuale del provvedimento e sia al contempo prescritta da una norma di legge o di regolamento la sua pubblicazione in un apposito albo, il termine per impugnare il provvedimento amministrativo, quindi, decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione; pertanto, per i soggetti non direttamente contemplati nell&#8217;atto, la pubblicazione di un provvedimento amministrativo all&#8217;albo degli uffici di un&#8217;Amministrazione o all&#8217;Albo Pretorio implica la presunzione di conoscenza ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione quando essa sia espressamente prevista da una norma di legge o di regolamento e venga effettuata nei modi prescritti (Tar Lombardia, Bs, Sez. I, 27.10.08, n. 1440).<br />	<br />
Nel caso di specie il Collegio rileva che non era dovuta la comunicazione individuale alla società ricorrente, che non risulta contemplata nell’atto, tanto che la stessa attesta che l’interesse da lei fatto valere non corrisponderebbe ad un “…interesse ambientale come vorrebbero le controparti ma riposa sulla natura dell’attività esercitata dall’odierna ricorrente” (pag. 2 memoria per il 10 dicembre 2008), con ciò confermando che, alla pari di qualunque altro operatore del settore, è un interesse imprenditoriale di natura concorrenziale che l’ha spinta a promuovere il gravame, interesse che però non è idoneo a richiedere la notifica individuale dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Infatti, la giurisprudenza ha precisato da tempo che i soggetti destinatari di un provvedimento non possono essere identificati in tutti coloro che, in ipotesi, ne possano subire un pregiudizio, atteso che in tal caso si verificherebbe l&#8217;inammissibile coincidenza dei detti soggetti con coloro che sono legittimati ad impugnare i provvedimenti, determinando di conseguenza la generalizzazione della necessità della notifica individuale e rendendo inapplicabile la disposizione di legge in base alla quale il termine di impugnazione di un provvedimento amministrativo inizia a decorrere dall&#8217;effettuazione delle forme di pubblicità legale (TAR Sicilia, Pa, Sez. I, 21.8.06,. n. 1845).<br />	<br />
Considerando, quindi, la pubblicazione del secondo provvedimento sul BURT, avvenuta il 9 luglio 2008, e la giurisprudenza secondo cui, nell’ipotesi di forme plurime di pubblicità dell’atto amministrativo, la presunzione legale di piena conoscenza non ha luogo sino a che non siano state tutte compiute (TAR Lazio, sez. II bis, 4.2.10, n. 1524, in fattispecie relativa proprio a pubblicazione con affissione in Albo Pretorio e pubblicazione su Bollettino Regionale), il termine per proporre ricorso scadeva giovedì 23 ottobre 2008.<br />	<br />
Nel caso di specie il ricorso risulta notificato solo il 24 ottobre 2008, per cui esso si palesa tardivo.<br />	<br />
Sostiene la società ricorrente che essa abbia comunque avuto piena conoscenza del contenuto dei provvedimenti in questione solo a seguito di istanza di accesso ex art. 22 l.n. 241/90, dal 10 luglio 2008.<br />	<br />
Il Collegio osserva, però, che dalla suddetta pubblicazione legale risultavano tutti gli estremi dei provvedimenti in questione, quali autorità emanante, data e contenuto dell’atto.<br />	<br />
Ne consegue che – come ribadito più volte dalla giurisprudenza con argomentazioni condivise dal Collegio, soprattutto nel vigore del “nuovo” regime processuale su motivi aggiunti di cui alla l.n. 205/2000 – al fine della decorrenza del termine di impugnazione di un provvedimento amministrativo è sufficiente che il privato sia edotto degli elementi essenziali, quali l’Autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e l’effetto lesivo, con il conseguente onere di immediata proposizione del ricorso e salva la possibilità di successiva proposizione di motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale degli atti emergano ulteriori profili di illegittimità (CGRS, 29.10.09, n. 1007; Cons. Stato, Sez. V, 22.9.09, n. 5639; 23.1.08, n.138 e 6.10.03, n. 5873; Sez. VI, 30.7.03, n. 4380; TAR Em-Rom., Pr, 10.12.09, n. 865; Tar Campania, Sa, Sez. II, 3.10.08, n. 2823).<br />	<br />
Nel caso di specie tali elementi essenziali emergevano dalla pubblicazione dei due provvedimenti, per cui non può essere condivisa la prospettazione di parte ricorrente sopra ricordata.<br />	<br />
Il ricorso, comunque, per il Collegio si palesa anche inammissibile sotto il profilo della carenza di interesse a ricorrere.<br />	<br />
La società ricorrente, con l’unico motivo del ricorso introduttivo, lamenta che l’autorizzazione all’impianto sia stata rilasciata prima di verificare la possibilità di provvedere alla bonifica ed eseguirla in concreto. L’interesse azionato è quindi di natura ambientale ma la società ricorrente non è portatrice di un interesse qualificato e differenziato tale da legittimare la proposizione del ricorso, in quanto non è associazione riconosciuta ai sensi dell’art. 18 l. n. 349/86 né è titolare di un bene che, per “vicinitas”, soggiace a possibilità di danno diretto dalla autorizzata realizzazione dell’impianto, a causa di conseguenze sulla salute, del deprezzamento di abitazioni o riduzione del valore economico di un fondo di sua proprietà (Cons. Stato, Sez. V, 14.4.08, n. 1725; Tar Toscana, Sez. II, 12.1.10, n. 17 e 9.7.03, n. 2735; Tar Piemonte, Sez. I, 25.9.09, n. 2292), dato che il suo impianto è situato in ambito comunale diverso da quello della richiedente.<br />	<br />
Sostiene l’Impresa Costa Mauro srl che, in realtà, l’interesse a ricorrere riposerebbe sulla natura dell’attività da lei esercitata, operante nel medesimo settore di mercato della controinteressata e titolare di impianto “identico” a quello autorizzato ad ErreErre, in relazione alla potenzialità di restrizione di spazi commerciali.<br />	<br />
In merito il Collegio rileva, in primo luogo, che la ricorrente non ha dimostrato questa assoluta identità né ha specificato per quale ragione i suoi spazi commerciali si restringerebbero con conseguente riduzione delle quote di mercato conquistate.<br />	<br />
Non appare sufficiente, allo scopo, attestare che le due imprese (Costa e Erre Erre) operano nel medesimo settore legato al “mercato dei rifiuti”. Infatti, dalla documentazione depositata in giudizio risulta che l’impianto ErreErre non è autorizzato a trattare rifiuti solidi urbani non differenziati (cod. CER 30.03.01) e altri rifiuti compostabili (CER 20.02.03) mentre l’Impresa Costa è autorizzata unicamente per RSU non differenziati (CER 20.03.019) e altri rifiuti non compostabili, con la conseguenza che la controinteressata, in sostanza, produce solo CDR da collocare direttamente sul mercato di riferimento mentre la ricorrente svolge attività di messa in riserva e di selezione con avvio prevalente allo smaltimento e/o recupero presso altri impianti. Come osservato nelle sue difese da ErreErre, tale situazione si evince dall’esame del Modello Unico di Dichiarazione-MUD, ex l.n. 70/94, per il 2006-2008, ove la messa in riserva e giacenza (Cod. R13+D15) è prevalente e solo una minima parte è trasformata in CDR. Dalle tabelle riassuntive allegate a tali dichiarazioni MUD della ricorrente si evince anche l’esigua percentuale di trasformazione in CDR e la prevalente percentuale di quantità avviate in smaltimento e/o impianti di recupero mentre la ErreErre risulta provvedere alla produzione di un “compost” di qualità da affidare al mercato, come previsto dal vigente Piano Provinciale di Massa Carrara, o non di CDR da avviare per il recupero energetico a impianti dedicati di termo-valorizzazione o in discarica; inoltre i rifiuti conferiti in tale impianto non risultano provenire da Comuni e Aziende che curano la raccolta di RSU indifferenziati ma da impianti di selezione della frazione secca, delle plastiche, dell’artigianato e dell’industria.<br />	<br />
In sostanza, tra i due impianti vi è diversità di destinazione finale e diversità produttive, tanto che l’uno (ErreErre) opera potenzialmente in simbiosi con l’altro (Impresa Costa), senza sottrarre o restringere spazi commerciali comuni, con la conseguenza che non sussiste l’interesse a ricorrere evidenziato dalla Impresa Costa, non valendo, a tale scopo, il richiamo ad altri provvedimenti amministrativi provinciali relativi all’autorizzazione del suo impianto, oggetto di impugnative presso questo Tribunale, attese, appunto, le diverse caratteristiche e la non comparabilità delle produzioni ora evidenziata e la circostanza che i dinieghi e le limitazioni in quella sede contestate non dipendono dai provvedimenti impugnati, successivi nel tempo.<br />	<br />
Sotto i profili finora evidenziati, dunque, il ricorso introduttivo è irricevibile e, comunque, inammissibile per carenza di interesse.<br />	<br />
Parimenti irricevibili e inammissibili sono i primi motivi aggiunti, cha hanno ad oggetto i medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.<br />	<br />
Sostiene la società ricorrente di avere conosciuto solo con la costituzione in giudizio delle altre parti la documentazione relativa alla costituzione della compagine sociale, oggetto dei motivi relativa alla lamentata violazione dell’art. 113, comma 15, d.lgs. n. 267/2000 (primo motivo), alla lamentata violazione degli artt. 1, 2, 30 e 55 d.lgs. n. 163/2006 (secondo motivo), alla lamentata violazione di principi generali sul divieto di commistione tra ente controllante e ente controllato (terzo motivo).<br />	<br />
Sul punto il Collegio condivide le eccezioni delle parti intimate in ordine alla loro irricevibilità e inammissibilità.<br />	<br />
In ordine alla tardività degli stessi, il Collegio evidenzia che in contestazione è la legittimità della costituzione della compagine sociale. In particolare, la partecipazione di CERMEC nella ErreErre-Recupero Risorse spa era però desumibile dall’esame del registro delle Imprese della Provincia di Massa Carrara; la ricorrente, quindi, appresa dalla pubblicazione sul BURT dei provvedimenti impugnati, ben poteva accedere, nei termini di decadenza sopra rappresentati, a tale strumento da cui emergevano direttamente i dati relativi alla compagine sociale ed alla sua composizione.<br />	<br />
A ciò si aggiunge, per il Collegio, anche la relativa inammissibilità, nuovamente per carenza di interesse, in quanto i provvedimenti impugnati con tali motivi aggiunti rimangono quelli di cui al ricorso introduttivo, pronuncia di valutazione impatto ambientale e autorizzazione alla realizzazione, per i quali non è prevista la considerazione della compagine sociale né le modalità di scelta del socio privato in caso di “società miste”, per cui la contestazione della legittimità degli atti cha hanno portato alla costituzione della società controinteressata non rilevano sul procedimento, di matrice ambientale, oggetto dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Per mero tuziorismo, il Collegio aggiunge che comunque l’attività svolta da ErreErre non può essere qualificata come servizio pubblico ma come mera attività imprenditoriale.<br />	<br />
Nel caso in esame, infatti, non si è al cospetto di un’attività di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani ma, come sopra evidenziato, nell’impianto autorizzato i rifiuti conferiti non risultano provenire da Comuni e Aziende, che curano la raccolta di RSU indifferenziati, ma da impianti di selezione della frazione secca, delle plastiche, dell’artigianato e dell’industria con attività propria del libero mercato orientata a produrre una fonte di energia immediatamente utilizzabile: in sostanza, l’oggetto dell’attività effettuata nell’impianto autorizzato non consiste nella eliminazione di rifiuti ma nella produzione di materiale, sia pure derivato dalla loro lavorazione, utile e collocabile sul libero mercato, per un’attività non direttamente fruita dalla collettività indifferenziata di cittadini.<br />	<br />
Dato che la controinteressata non è titolare di un impianto “pubblico” né ha dato luogo ad una opera pubblica né svolge servizio pubblico, le doglianze di cui ai primi motivi aggiunti sono anche inammissibili per carenza di interesse.<br />	<br />
Passando all’esame dei secondi motivi aggiunti, il Collegio rileva che con essi la società ricorrente chiede l’annullamento dei seguenti provvedimenti: 1) deliberazione di Giunta regionale 8 giugno 2009 n. 476, avente ad oggetto l’approvazione del Piano straordinario relativo all’ATO “Toscana Costa”, laddove era autorizzato dalla Provincia di Massa-Carrara il trattamento di 150.000 t/anno rifiuti di cui 60.000 t/a provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani dell’impianto di selezione e trattamento gestito da CERMEC spa in località Gotara; 2) determinazione dirigenziale 22 agosto 2008 n. 8669, con cui era stato autorizzato l’ampliamento da 60.000 t/a originarie a 150.000 t/a; 3) determinazione dirigenziale 4 giugno 2009 n. 8592, con cui era autorizzata l’emissione in atmosfera ai sensi dell’art. 269, comma 2, d.lgs. n. 152/2006; 4) deliberazione della Giunta provinciale di Massa Carrara n. GP/171/2009, avente ad oggetto espressione del parere al piano straordinario per la gestione integrata dei rifiuti nell’ATO Toscana Costa.<br />	<br />
In relazione alla richiesta di annullamento della deliberazione di Giunta regionale n. 476/09, il Collegio osserva che la ricorrente evidenzia che vi sarebbe contraddittorietà tra quanto indicato in essa nel richiamare in premessa la deliberazione di Giunta provinciale n. GP/171/2009 che al punto c) individuava una quantità di 150.000 t/anno di rifiuti da trattare, di cui 60.000 provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani dell’impianto di selezione e trattamento gestito da CERMEC spa in località Gotara, e quanto invece previsto nel dispositivo, in cui dapprima attestava di non accogliere il suddetto punto c) e poi si approvava il Piano straordinario e la relativa tabella, che al quantitativo di 150.000 t/anno faceva riferimento.<br />	<br />
Sul punto il Collegio concorda con quanto chiarito dalla Regione Toscana nelle sue difese, ove è correttamente rappresentato che in tale delibera di Giunta la Regione aveva approvato solo il Piano straordinario dell’ATO Costa, in relazione evidentemente al quantitativo di rifiuti urbani ivi prodotti ed alla gestione degli stessi, rivelandosi inconferenti &#8211; e quindi non approvabili – eventuali autorizzazioni alla gestione di quantitativi di rifiuti urbani provenienti da altri ATO o alla gestione di rifiuti speciali. Nell’affermare che “…<i>nel Piano Straordinario sono già correttamente riportati i quantitativi autorizzati per il trattamento di rifiuti di provenienza urbana coerentemente con i contenuti previsti dall’art. 27 comma 2 della L.R. 61/2007 e che, al punto 2.1.5, l’impianto ErreErre “…è stato autorizzato dalla Provincia di Massa-Carrara…alla produzione di CDR-Q da rifiuti di cui 60.000 t/a provenienti dal trattamento rifiuti urbani Cermec</i>”, in sostanza, la Regione ha richiamato i provvedimenti provinciali al solo fine di evidenziare l’autorizzazione alla gestione dei soli rifiuti urbani prodotti nell’ATO Costa, perché il Piano Straordinario prendeva in considerazione unicamente questi ultimi e, quindi, le 60.000 t/anno, fermo restando che le ulteriori quantità, fino al massimo di 150.000 t/anno erano relative a rifiuti provenienti da altri ATO o a rifiuti speciali.<br />	<br />
Per tale ragione, come correttamente osservato dalla Regione Toscana, l’intero progetto dell’impianto aveva ottenuto una pronuncia di favorevole di VIA per 150.000 t/anno ma era stato autorizzato per soli 60.000 t/anno di rifiuti provenienti da Cermec per essere conforme alla pianificazione di area vasta all’epoca vigente, con la previsione che i quantitativi e le tipologie, come poi avvenuto, potevano eventualmente essere rimodulati in funzione dei flussi e della modifica degli obiettivi di Piano.<br />	<br />
Ne consegue che non sono ravvisabili le figure sintomatiche di eccesso di potere evidenziate dalla ricorrente nei confronti del provvedimento regionale e dei provvedimenti provinciali impugnati, a nulla rilevando nella presente fattispecie i motivi di doglianza genericamente richiamati dalla ricorrente e relativi al suo contenzioso con l’Amministrazione provinciale di cui ad altri ricorsi pendenti presso questo Tribunale.<br />	<br />
Infondato è il secondo motivo aggiunto, orientato tutto avverso la determina dirigenziale n. 8669/2008.<br />	<br />
Il Collegio rileva che con tale provvedimento non risultano modificate le prescrizioni dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 d.lgs. n. 152/06, ma solo determinate le quantità e la tipologia dei rifiuti trattabili, senza dare luogo ad alcuna autorizzazione all’esercizio dell’impianto.<br />	<br />
Infondato è anche il terzo motivo aggiunto.<br />	<br />
Premesso che la ricorrente non chiarisce da quali elementi oggettivi ritenga che “…l’impianto ErreErre ha manifestato l’intenzione di iniziare l’attività in data 1 luglio 2009”, il Collegio osserva che la determina dirigenziale n. 8592/2009 non ha contenuto di autorizzazione provvisoria alle emissioni in atmosfera ma soltanto di costruzione e collaudo dell’impianto di aspirazione di cui alla emissione indicata con la sigla E1, chiarendo, al relativo punto 4 del dispositivo, proprio che “<i>Il presente atto ha validità propedeutica per il rilascio della autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera a seguito della verifica sui risultati del collaudo</i>”.<br />	<br />
La controinteressata, quindi, non poteva sfruttare il proprio impianto immediatamente né appare consistente la censura tesa a evidenziare che i tempi di approvazione del progetto siano stati molto rapidi, dato che ai sensi degli artt. 1 e 2 l.n. 241/90 questa caratteristica è auspicata dallo stesso legislatore.<br />	<br />
Né – nuovamente – possono avere ingresso nella presente sede comparazioni con i tempi procedimentali osservati dall’Amministrazione in relazione all’autorizzazione dell’impianto della ricorrente ed al relativo complesso contenzioso presso questo Tribunale, dato che le due situazione non sono comparabili, come rilevato in precedenza.<br />	<br />
Infondato, infine, è il quarto motivo aggiunto, che si limita a rilevare illegittimità in via derivata da quanto dedotto con il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti.<br />	<br />
Con il terzo atto contenente motivi aggiunti, la società ricorrente chiede l’annullamento anche della determinazione dirigenziale provinciale n. 8674/2009 del 22 ottobre 2009, concernente approvazione del documento “Analisi di rischio” relativo al progetto definitivo di bonifica della falda.<br />	<br />
Con l’unico motivo, parte ricorrente, richiamando le censure di cui ai precedenti atti, lamenta che l’autorizzazione dell’impianto era stata rilasciata prima dell’approvazione del progetto di bonifica e dell’analisi di rischio, con conseguente violazione degli artt. 208 e 252 del d.lgs. n. 152/06.<br />	<br />
Trattandosi di censura legata esclusivamente ad aspetti ambientali, il Collegio richiama quanto sopra dedotto in ordine all’inammissibilità per carenza di interesse di censure di tale tipo, anche se riferite a presunte conseguenze sull’attività imprenditoriale dell’Impresa Costa Mauro srl.<br />	<br />
Per tuziorismo il Collegio osserva comunque che – come chiarito dalla Direzione Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente con nota del 1 aprile 2008 &#8211; era la mera presentazione della documentazione sul rischio ad essere stata individuata, nella conferenza di servizi decisoria del 13 febbraio 2008, quale condizione necessaria e sufficiente per il riutilizzo dell’area, per cui non si ravvede comunque la violazione della tempistica lamentata dalla società ricorrente o la necessità, pure invocata, di procedere prima alla bonifica della falda.<br />	<br />
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere dichiarati in parte irricevibili, in parte inammissibili per carenza di interesse ed in parte infondati.<br />	<br />
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della Provincia di Massa Carrara e della ErreErre Recupero Risorse s.p.a. e sono compensate per la metà con la Regione Toscana, che ha presentato difese solo in ordine ai secondi motivi aggiunti, mentre possono compensarsi con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sussistendone giusti motivi atteso che non risultano direttamente impugnati atti ministeriali.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^ dichiara il ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe in parte irrecevibili, in parte inammissibili per carenza di interesse e in parte li rigetta.<br />	<br />
Condanna la società ricorrente a corrispondere le spese di lite alla Provincia di Massa Carrara, alla Regione Toscana ed alla ErreErre-Recupero Risorse s.p.a., liquidandole in euro 4.000,00 ciascuno oltre accessori di legge alla Provincia di Massa Carrara e alla ErreErre-Recupero Risorse s.p.a. ed in euro 2.000,00 oltre accessori di legge alla Regione Toscana.<br />	<br />
Compensa per il resto.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 20 aprile 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/10/2010</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-6461/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.6461</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2004 n.6461</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-12-2004-n-6461/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-12-2004-n-6461/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-12-2004-n-6461/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2004 n.6461</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres. &#8211; F. Fiorentino Est. Soc. Cornifin s.r.l. e Az. Agricola Nigi di Nigi D. e E. (Avv. R. Gracili) contro il Comune di Peccioli e la Provincia di Pisa (Avv. M. P. Chiti) deve essere sottoposto alla procedura di V.I.A., a norma della L.R. Toscana 3/11/1998 n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-12-2004-n-6461/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2004 n.6461</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-12-2004-n-6461/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2004 n.6461</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. &#8211; F. Fiorentino Est.<br /> Soc. Cornifin s.r.l. e Az. Agricola Nigi di Nigi D. e E. (Avv. R. Gracili) contro il Comune di Peccioli e la Provincia di Pisa (Avv. M. P. Chiti)</span></p>
<hr />
<p>deve essere sottoposto alla procedura di V.I.A., a norma della L.R. Toscana 3/11/1998 n. 79, il progetto di &#8220;ampliamento&#8221; di una discarica per rifiuti non pericolosi che occupi una superficie doppia rispetto alla discarica già in funzione in quanto trattasi, in realtà, di realizzazione di una nuova discarica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Smaltimento rifiuti &#8211; Progetto di “ampliamento” di una discarica per rifiuti non pericolosi &#8211; Superficie doppia rispetto alla discarica già in funzione – Costituisce una nuova discarica &#8211; L.R. Toscana 3/11/1998 n. 79 – Valutazione di impatto ambientale – Necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, a norma della L.R. Toscana 3/11/1998 n. 79, il progetto di “ampliamento” di una discarica per rifiuti non pericolosi che occupi una superficie doppia rispetto alla discarica già in funzione in quanto trattasi, in realtà, di realizzazione di una nuova discarica. Ne consegue l’illegittimità derivata della relativa procedura espropriativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale<br />
per la TOSCANA &#8211; SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>composto dai Signori:	GIUSEPPE PETRUZZELLI, Presidente  &#8211;<br />
				VINCENZO FIORENTINO, Cons. , relatore<br />
&#8211; STEFANO TOSCHEI, Primo Ref.ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso 1062/2004  proposto da:</p>
<p><b>SOC. CORNIFIN S.R.L. E AZ. AGRICOLA NIGI DI NIGI D. E E.</b>rappresentato e difeso da:<br />
GRACILI RINOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA DEI SERVI 38presso<br />
GRACILI RINO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI PECCIOLI</b>  rappresentato e difeso da:<br />
CHITI MARIO PILADEcon domicilio eletto in FIRENZEVIALE MATTEOTTI, 60presso la sua sede</p>
<p><b>PROVINCIA DI PISA</b>rappresentato e difeso da:<br />
CHITI MARIO PILADEcon domicilio eletto in FIRENZEVIALE MATTEOTTI, 60presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento, <br />
&#8211; della determinazione n. 66 del 4 maggio 2004, notificata il 21.05.2004, con la quale l’Amministrazione Comunale di Peccioli ha disposto l’espropriazione definitiva degli immobili indicati nella tabella e nell’elaborato planimetrico allegato al provvedim<br />
&#8211; del provvedimento del 19.05.2004 prot. n. 4676, notificato solo il 21.05.2004, con il quale si avvisano i proprietari che in data 04.06.2004 di svolgimento delle operazioni di immissione in possesso e di accertamento della consistenza dei terreni oggett<br />
&#8211; la determinazione n. 4078 del 14.10.2004 del Dirigente dell’area Governo del Territorio, Ufficio smaltimento rifiuti della Provincia di Pisa, (mai notificata ai ricorrenti e di cui si è avuta notizia solo tramite apposito accesso agli atti), con la qual<br />
&#8211; la determinazione n. 518 del 10.02.2003 del Dirigente dell’Area Governo del Territorio, Ufficio smaltimento rifiuti della Provincia di Pisa, mai notificata ai ricorrenti, con la quale la Provincia di Pisa ha deciso di non sottoporre a valutazione di imp<br />
&#8211; di ogni atto connesso, conseguente o presupposto, ancorché sconosciuto ed in particolare degli atti citati nel provvedimento del comune e cioè della deliberazione della Giunta Comunale di Peccioli n. 139 del 26.11.2003, con la quale è stata approvata la<br />
&#8211; nonché per il risarcimento del danno;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Peccioli e della Provincia intimati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 20 ottobre 2004 &#8211; relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino -,  l&#8217;avv. R. Gracili per i ricorrenti e l&#8217;avv. M. P. Chiti per le Amministrazioni;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato il 1 giugno 2004 e depositato lo stesso giorno, la società Cornifin S.r.l., quale proprietaria di alcuni appezzamenti di terreno ubicati in località Legoli del Comune di Peccioli, nonché l&#8217;impresa agricola Nigi cui la società ha concesso in affitto circa 92.05.31 ettari facenti parte dei suindicati appezzamenti di terreno, utilizzati dall&#8217;azienda per lo svolgimento di attività agricola ed agrituristica, dopo aver premesso che:<br />
&#8211; nella sopraindicata località, ma assai distanti dall&#8217;azienda esiste da alcuni anni una discarica di R.S.U. e rifiuti non pericolosi che occupa un&#8217;area collinare di circa 12 ettari;<br />
&#8211; recentemente la Provincia di Pisa ha approvato un progetto per la realizzazione di una nuova discarica da situare in adiacenza al lato Nord-est dell&#8217;impianto esistente;<br />
&#8211; in data 14 ottobre 2003, con determinazione dirigenziale n. 4078, mai notificata ai ricorrenti, la Provincia di Pisa ha approvato il progetto definitivo di ampliamento della suddetta discarica per rifiuti solidi urbani;<br />
&#8211; con tale determinazione è stata dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell&#8217;opera, autorizzandosi; inoltre, l&#8217;installazione e l&#8217;esercizio di un nuovo cogeneratore per il recupero energetico per la trattazione e captamento del biogas- nella relazione d&#8217;ufficio allegata alla suddetta determinazione nella descrizione delle caratteristiche dell&#8217;intervento è stato, in fatti, precisato che la discarica attualmente esistente occupa un&#8217;area di circa 12 ettari mentre l&#8217;ampliamento previsto a<br />
&#8211; con precedente determinazione dirigenziale n. 518, del 10.2.2003, l&#8217;Amministrazione Provinciale di Pisa aveva escluso la realizzazione di tale ampliamento dalla procedura di valutazione ambientale;<br />
&#8211; nel rapporto istruttorio di verifica per l&#8217;eventuale assoggettamento del progetto alla procedura di valutazione ambientale era stato, tuttavia, rilevato come l&#8217;area di ampliamento della discarica si collocava &#8220;in un&#8217;area a pericolosità geomorfologica si<br />
&#8211; che, inaspettatamente, in data 21 maggio 2004, la società Cornifin, si era vista recapitare da parte del Comune di Peccioli l&#8217;avviso della data di svolgimento delle operazioni di immissione in possesso e di accertamento della consistenza fissata per il- che nella suindicata determinazione venivano richiamati la deliberazione di giunta, n. 139, del 26 novembre 2003, con cui il Comune aveva approvato la variazione al bilancio e la delibera, nonché la deliberazione della stessa giunta n. 168, del 31 dicem<br />
1) la determinazione n. 66, del 4 maggio 2004, dell&#8217;Amministrazione comunale di Peccioli;<br />
2) l&#8217;atto n. 4676, del 19 maggio 2004, notificato il 21 maggio 2004, con il quale il comune ha avvisato i proprietari che il 4 giugno 2004 si sarebbero svolte le operazioni di immissione in possesso e di accertamento della consistenza dei terreni oggetto di espropriazione;<br />
3) la determinazione n. 4078, del 14 ottobre 2003, del dirigente dell&#8217;Area Governo del Territorio, Ufficio smaltimento rifiuti della Provincia di Pisa, di approvazione del progetto definitivo della discarica e dichiarata la pubblica attività, indifferibilità ed urgenza dei lavori;<br />
4) la determinazione n. 518, del 10 febbraio 2003, del suindicato dirigente della Provincia di Pisa, con la quale è stato deciso di non sottoporre a valutazione di impatto ambientale il progetto;<br />
5) ogni atto connesso, conseguente o presupposto, tra cui in particolare la deliberazione di giunta comunale n. 168, del 31 dicembre 2003, di individuazione degli immobili da acquisire e di approvazione del piano particellare di esproprio.<br />
A fondamento dell&#8217;impugnativa sono stati dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211; Violazione dell&#8217;art. 16, comma 40, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; Violazione dell&#8217;art. 8 della L. 7 agosto 1990 n. 24 eccesso di potere per violazione del giusto procedimento;<br />
Sia la determinazione dirigenziale n. 4078, del 14 ottobre 2003, con la quale l&#8217;amministrazione Provinciale di Pisa ha approvato il progetto definitivo di ampliamento della discarica per R.S.U., ubicata in località Legoli del Comune di Peccioli, dichiarando la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori e contestualmente autorizzato l&#8217;avvio della procedura di esproprio da parte del comune di Peccioli, sia la determinazione dirigenziale n. 66, del 4 maggio 2004, con la quale tale comune ha disposto l&#8217;espropriazione definitiva degli immobili, sarebbero state adottate in assenza della previa comunicazione alla parte interessata dell&#8217;avvio del procedimento conclusosi con tali determinazioni, violando in tal modo, sia l&#8217;art. 16, comma 4° del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, sia l&#8217;art. 8 della L. 8 agosto 1990 n. 241.<br />
&#8211; Illegittimità derivata; Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; in particolare violazione dei principi che attengono alla dichiarazione di pubblica utilità; espropriazione di aree non comprese nel piano particellare di espropr<br />
Le violazioni delle garanzie partecipative dedotte con il primo motivo si ripercuoterebbero su tutti gli altri atti della procedura espropriativa rendendoli illegittimi per illegittimità derivata.<br />
I provvedimenti adottati dal comune intimato conterrebbero ulteriori vizi.<br />
In particolare il provvedimento di espropriazione interesserebbe aree non coperte da dichiarazione di pubblica utilità e riporterebbe numerosi dati errati relativamente all&#8217;individuazione dei proprietari oggetto di ablazione.<br />
Difatti, fra i mappali espropriati con il provvedimento comunale, vene sarebbero alcuni non inseriti nel progetto definitivo di ampliamento della discarica approvato dall&#8217;Amministrazione provinciale di Pisa con determinazione n. 516/2003, mentre i mappali n. 173, 174, 221, 223 e 225, relativi a terreni di proprietà della società Cornifin, risulterebbero indicare altri proprietari.<br />
&#8211; Violazione dell&#8217;art. 33, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; errore nel calcolo dell&#8217;indennità di esproprio.<br />
Sarebbe stata disattesa, in sede di determinazione dell&#8217;indennità di esproprio, contenuta nel provvedimento ablatorio del comma, la disposizione di cui al suindicato art. 33, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; in base alla quale &#8220;Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte unitaria è determinata tenendo conto della relativa diminuzione di valore&#8221;.<br />
&#8211; Violazione dell&#8217;art. 14 della L. reg. 3 novembre 1998 n. 79; Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 12 aprile 1996; in particolare violazione dell&#8217;obbligo di attuazione della procedura di V.I.A.; Violazione del D.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, artt. 5Atteso che l&#8217;attuale discarica occupa una superficie di 12 Ha, mentre il progetto della nuova discarica prevede l&#8217;utilizzo di circa 10 Ha, si tratterebbe non di ampliamento ma della creazione di una nuova discarica le cui dimensioni sarebbero identiche a quelle della discarica già esistente.<br />
La nuova discarica, come rilevato sia nel rapporto istruttorio della procedura di verifica (allegato A della determinazione n. 518, in data 11.2.1003 della Provincia di Pisa) sia nella relazione d&#8217;ufficio (allegato a della determinazione n. 4078, in data 14.10.2003, della Provincia di Pisa) occuperebbe una volumetria di circa 2.000.000 m2.<br />
Sulla base di tali caratteristiche dell&#8217;intervento, il progetto avrebbe dovuto essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all&#8217;allegato A lett. n) del D.P.R. 12 aprile 1996 e di cui all&#8217;allegato A2 lett. f) della L.reg. 3 novembre 1998 n. 79.<br />
&#8211; Violazione dell&#8217;art. 5 del D.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36; di recepimento della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.<br />
La realizzazione della nuova discarica, anche in considerazione delle notevoli dimensioni dell&#8217;area occupata, della volumetria e del quantitativo ingente di rifiuti che vi verrebbe smaltito, disattenderebbe i contenuti e gli obiettivi sia della legge comunitaria, sia di quella nazionale che tendono a ridurre in modo drastico le aree da adibire alla realizzazione della discariche nonché a superare il sistema di smaltimento di rifiuti in discarica.<br />
Ha chiesto, infine, la parte ricorrente nella eventualità della non riconosciuta illegittimità degli atti impugnati, il risarcimento del danno pari alla diminuzione di valore dei beni non espropriati adiacenti a quelli espropriati ed inevitabilmente compromessi dalla realizzazione della discarica.<br />
Con decreto n. 609/2004, il Presidente di questa Sezione, ha accolto l&#8217;istanza di misura decreto presidenziale cautelare ex art. 3 L. 205/2000, fissando la Camera di Consiglio del 16 giugno 2004, per la discussione collegiale della domanda cautelare.<br />
Si sono costituiti in giudizio, con rispettive memorie depositate il 14 giugno 2004, sia la Provincia di Pisa che il Comune di Peccioli contestando la pretesa.<br />
Nella Camera di Consiglio del 16 giugno 2004, come da ordinanza n. 335/2004, è stata accolta la domanda cautelare proposta.<br />
La causa é stata trattenuta per la decisione , sulle memoria della parti, alla pubblica udienza del 20 ottobre 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Come delineato in fatto, con il primo mezzo di gravame, parte ricorrente, sostiene che sia la determinazione dirigenziale n. 4078, del 14 ottobre 2003, con la quale l’Amministrazione Provinciale di Pisa ha approvato il progetto definitivo di ampliamento della discarica per R.S:U., ubicata in località Legoli del comune di Peccioli, dichiarando la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori e contestualmente autorizzato l’avvio della procedura di esproprio da parte del comune di Peccioli, sia la determinazione dirigenziale n. 66, del 4 maggio 2004, con la quale tale comune ha disposto l’espropriazione definitiva degli immobili come individuati, sarebbero state adottate in assenza della previa comunicazione ad essa parte ricorrente, dell’avvio del procedimento conclusosi con tali  determinazioni, violando in tal modo sia l’art. 16, comma 4° del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, sia l’art. 8 della L. 8 agosto 1990 n. 241.<br />
Il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità) all’art 16 (L-R) relativo alle “modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo” dispone espressamente, al comma 4°, che qui interessa, che “al proprietario dell’area ove è prevista la realizzazione dell’opera è inviato l’avviso dell’avvio del procedimento ed è trasmesso lo schema dell’atto di approvazione  del progetto unitamente ad una relazione, dalla quale risultino: a) la natura e lo scopo dell’opera da eseguirsi e dell’intervento da realizzare; b) la spesa presunta; c) i dati dell’area, come risultanti dalle mappe catastali, nonchè quelli delle aree di cui è prevista l’espropriazione; d) i nominativi degli altri proprietari delle aree oggetto del medesimo procedimento, ove risultino; e) l’indicazione del responsabile del procedimento”.<br />
Tale comma attua marcatamente il principio del contraddittorio sancito dall’art. 8 della L. 7 agosto 1990 n. 241, anche se con evidenti differenze rispetto alle prescrizioni di quest’articolo.<br />
La disposizione di cui al comma in questione, infatti, in conformità al principio largamente invalso in giurisprudenza (cfr. Cons. St. IV sez., 7 luglio 2000 n. 3817) attua le garanzie partecipative disposte dalla legge 241/1990 senza osservarne pedissequamente le forme, sottolineando la sua natura di “legge breve” sul procedimento e non del procedimento amministrativo (Cons. St. Ad. plen. 15 settembre 1999 n. 14).<br />
Le disposizioni contenute nel Testo unico, del resto, irrobustiscono notevolmente le garanzie di partecipazione previste  dalla citata legge con riferimento all’oggetto dell’avvio del procedimento.<br />
La comunicazione di avvio del procedimento è, infatti, accompagnata dallo schema dell’atto di approvazione ed addirittura da una relazione.<br />
A differenza di quanto previsto dall’art. 8 della L. n. 241/1990, pertanto, il comma 4° dell’articolo in esame non si limita a stabilire che la comunicazione dell’avvio del procedimento indichi l’ufficio dove prendere visione degli atti (a tale proposito con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento previsto dall’art. 10 della L. n. 865/1971 cfr. Cons. St., IV sez., 11 marzo 1999 n. 262, in virtù della quale “l’art. 10 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, prevede che il sindaco dia avviso  agli espropriandi dell’avvenuto deposito degli atti relativi al procedimento nella segreteria del comune e non anche che tali atti  siano portati a conoscenza dell’espropriato, il quale una volta ricevuto l’avviso del predetto deposito ha l’onere di prenderne conoscenza”) ma prevede che tali atti siano portati direttamente a conoscenza dell’espropriato.<br />
Il comma in esame poi scompone la generica previsione contenuta nella lett. b) secondo comma dell’art. 8 della L. n. 241/1990, relativo all’ “oggetto del procedimento promosso” in quattro specifici punti indicati nelle già citate lettere a), b), c) e d).<br />
La comunicazione di avvio del procedimento deve anche contenere, analogamente a quanto stabilito dell’art. 8 della L. n. 241/1990, l’indicazione del responsabile del procedimento. Non è prevista invece l’indicazione “dell’amministrazione competente” richiesta invece dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 8.<br />
La mancanza di tale indicazione trova la sua spiegazione nel fatto che in base all’art. 6 del T.U., tutti gli atti del procedimento espropriativo vengono emanati dalla autorità competente alla realizzazione dell’opera  pubblica  di pubblica utilità.<br />
Si sottolinea, infine che la comunicazione prevista dal comma di che trattasi tende anche a favorire un accordo con il proprietario, il quale può tenere conto degli interessi pubblici rappresentati e proporre anche soluzioni parzialmente diverse da quelle prospettate; ed è al riguardo da rilevare che se il proprietario prospetta soluzioni alternative a quelle elaborate dall’amministrazione essa deve motivamente valutarle (cfr. C.S.I. 14 giugno 1999 n. 271).<br />
Nel caso in esame la circostanza della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento trova conferma, sia nella memoria di costituzione della Provincia di Pisa che in quella di costituzione del Comune di Peccioli laddove, in entrambe si sostiene che la mancata comunicazione non sarebbe stata necessaria in quanto non prevista dall’art. 22 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, che rappresenterebbe fonte esclusiva in materia di realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani.<br />
E’ sufficiente al riguardo rilevare che gli atti per cui è causa riguardano il procedimento per l’espropriazioni di terreni ritenuti necessari per la realizzazione di opera di pubblica utilità; procedura che trova la sua disciplina nel D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.<br />
La rilevato illegittimità per violazione dell’art. 16, comma 4° del suindicato D.P.R., si riflette, inficiandoli in via derivata su tutti gli altri atti della procedura espropriativa.<br />
Ritiene, tuttavia, il Collegio di esaminare, atteso il carattere di motivo attinente a ragioni di ordine procedimentale, anche il quarto mezzo di impugnativa, con il quale parte ricorrente sostiene che, riguardando il progetto approvato dalla Provincia un intervento che occupa una superficie doppia rispetto alla discarica in funzione, con volumetria di circa 2.100.000 mc., per cui nel caso di specie non ci si troverebbe di fronte ad un mero ampliamento, ma alla realizzazione di una nuova discarica, con dimensioni identiche (se non superiori) a quelle della discarica già esistente, il progetto sarebbe dovuto essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, a norma della L. reg. 3 novembre 1998 n. 79.<br />
Il motivo è fondato.<br />
La suindicata L. reg. 3 novembre 1998 n. 79 (Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale) all’art. 7, nell’indicare le autorità competenti alla procedura di V.I.A., procedura che trova la propria disciplina negli art. 11 e 12 della stessa legge, al comma 2° lett. a, fa rientrare, per quanto qui interessa, tra le competenze delle Province tutte le procedure di valutazione di impatto ambientale relative ai progetti ricompresi nelle tipologia di cui all’allegato A2, e tale allegato alla lett. f) indica le “discariche di rifiuti urbani ed assimilati con una capacità complessiva superiore a 100.000 mc. (attività prevista dal D. Lgs. n. 22 del 1997, allegato B punti D1 e D5)”.<br />
E’, quindi, evidente, che attese le delineate caratteristiche di capacità della nuova discarica, il relativo progetto doveva, ai sensi del combinato disposto delle sopraindicate norme della L. reg. 3 novembre 1998 n. 79, essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale.<br />
Ed è, al riguardo da sottolineare che nella determinazione n. 518, in data 11 febbraio 2003, della Provincia di Pisa, alla pg. 17, si afferma che “la discarica si colloca in un area di pericolosità geomorfologica significativa e sottoposta a vincolo idrologico”.<br />
Sulla base di tali rilievi, assorbendosi gli ulteriori  motivi di ricorso, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti con lo stesso impugnati.<br />
In conseguenza delle delineate ragioni dell’annullamento e non essendovi stata alcuna attività ablativa, attese le pronunce cautelari favorevoli alla parte ricorrente, espresse da questa sezione, non vi è spazio per la proposta domanda di risarcimento del danno.<br />
Le spese ed onorari di causa, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati;<br />
respinge la domanda di risarcimento;<br />
condanna il Comune di Peccioli e la Provincia al pagamento delle spese ed onorari di giudizio che liquida in complessivi di € 4000 (oltre accessori di legge).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2004.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-12-2004-n-6461/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2004 n.6461</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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