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	<title>6454 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6454 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Decreto &#8211; 10/11/2020 n.6454</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-decreto-10-11-2020-n-6454/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-decreto-10-11-2020-n-6454/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Decreto &#8211; 10/11/2020 n.6454</a></p>
<p>Franco Frattini Presidente; PARTI: (Omissis in proprio e nella qualità  di esercente la patria potestà  sui minori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-decreto-10-11-2020-n-6454/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Decreto &#8211; 10/11/2020 n.6454</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-decreto-10-11-2020-n-6454/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Decreto &#8211; 10/11/2020 n.6454</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini Presidente; PARTI:  (Omissis in proprio e nella qualità  di esercente la patria potestà  sui minori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Michele Cioffi, Tiziana Monti, Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l&#8217;Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli n. 29; Presidente della Giunta della Regione Campania, non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulla cautela monocratica richiesta in grado di appello avverso i provvedimenti della regione Campania di limitazione della didattica in presenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Sanità  pubblica &#8211; misure anti pandemia da Covid -19 &#8211; Regione Campania &#8211;  provvedimenti presidenziali limitativi della didattica in presenza &#8211; richiesta di tutela cautelare monocratica in grado di appello &#8211; va respinta.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nella richiesta cautelare sui  provvedimenti della Regione Campania di limitazione della didattica in presenza, non risultano, prima facie, decisivi elementi in favore della irragionevolezza della misura contestata, volta, va sottolineato, alla pìù rigorosa prevenzione della salute pubblica nell&#8217;ambito territoriale di competenza.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 10/11/2020<br /> <strong>N. 06454/2020 REG.PROV.CAU.</strong><br /> <strong>N. 08641/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>DECRETO</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 8641 del 2020, proposto dal sig.-OMISSIS-in proprio e nella qualità  di esercente la patria potestà  sui minori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Michele Cioffi, Tiziana Monti, Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l&#8217;Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli n. 29;<br /> Presidente della Giunta della Regione Campania, non costituito in giudizio;<br /> per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n.-OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la sospensione delle attività  didattiche in presenza per la scuola dell&#8217;infanzia e i connessi servizi educativi, nonchè per la scuola primaria e secondaria di primo grado fino al 14 novembre 2020;</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;<br /> Considerato, quanto alla ammissibilità  della presente istanza in appello avverso il decreto del Presidente del T.A.R. Campania sez. Quinta, n. 2025/2020, che le censure proposte dagli appellanti riguardano<br /> 1) la affermata compressione &#8211; dal 5 al 14 novembre 2020 &#8211; del diritto degli alunni alla istruzione, con riguardo agli alunni della scuola primaria, secondaria e dell&#8217;infanzia, per i quali l&#8217;attività  in presenza sarebbe l&#8217;unico strumento idoneo per assicurare la necessaria educazione/istruzione<br /> 2) la affermata compressione del diritto al lavoro dei genitori, odierni appellanti, in quanto impossibilitati a svolgere la ordinaria attività  lavorativa ove i figli assai piccoli siano costretti a restare a casa<br /> A fronte di tali interessi, tutti riferiti a valori costituzionalmente tutelati, vi è l&#8217;interesse/dovere di prevenzione e tutela della incolumità  e salute pubblica, specialmente nell&#8217;attuale fase pandemica, che anch&#8217;esso trova diretto fondamento nella Costituzione, e sul quale la Regione ha fondato la propria ordinanza impugnata;<br /> Ritenuto che, in tali circostanze, ricorre uno dei limitatissimi casi per i quali il Consiglio di Stato, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata del c.p.a., ammette l&#8217;istanza in appello, visto il pericolo affermato di irreversibile lesione di interessi che trovano diretto fondamento nella Carta.<br /> Ritenuto, quanto ai profili cautelari dedotti dagli appellanti:<br /> A) Sulla completezza dei dati medico-scientifici posti a base dell&#8217;ordinanza impugnata:<br /> &#8211; gli appellanti assumono che i dati scientifici sarebbero riferiti ad epoca anteriore alla adozione del D.P.C.M. 4 novembre 2020, che ha classificato la Regione Campania in &#8220;zona gialla&#8221; dove è tuttora inserita;<br /> &#8211; gli stessi appellanti affermano inoltre che i dati regionali posti a base dell&#8217;ordinanza, ritenuti non &#8220;aggiornati ad epoca successiva al D.P.C.M.&#8221; (come invece il decreto presidenziale appellato ha ritenuto), presenterebbero profili di contraddittorietà  con alcuni aggiornamenti della stessa ASL di Benevento circa gli effetti di contrazione dei contagi nel periodo di chiusura 15 ottobre &#8211; 25 ottobre 2020, e che inoltre nella stessa ordinanza n. 89/2020 la Regione ammetterebbe la mancanza attuale di documentazione scientifica circa l&#8217;impatto della chiusura della scuola sulla diffusione del contagio;<br /> &#8211; la Regione Campania, costituitasi nella presente fase di appello cautelare, ritiene invece che gli elementi istruttori e i dati scientifici posti a base dell&#8217;ordinanza n. 89 siano successivi al 3 novembre 2020, e di essi si darebbe conto nella relazione dell&#8217;Unità  di crisi regionale allegata agli atti, confermata dalla successiva nota della stessa Unità  di crisi in data 8 novembre 2020; entrambe le relazioni farebbero specifico riferimento, sin da quella posta a base della ordinanza n. 89/2020, a dati specifici, relativi al territorio campano, che giustificherebbero &#8211; sia valutando il positivo effetto della precedente sospensione &#8220;in presenza&#8221; sia mediante prognosi degli effetti stimati a partire dal 5 novembre 2020 &#8211; la prosecuzione della sospensione scolastica &#8220;in presenza&#8221; di cui al provvedimento regionale impugnato<br /> A.1) Ritiene questo giudice che le relazioni dell&#8217;Unità  di crisi regionale, ancorchè idonee in questa fase di delibazione sommaria ad evidenziare che una attività  istruttoria è stata compiuta, non esauriscano il dovere dell&#8217;Amministrazione di rendere conoscibili &#8211; per le parti ed ai fini del sindacato giurisdizionale (consentito, come la stessa Regione conferma) sulla eventuale illogicità , ragionevolezza e contraddittorietà  dell&#8217;atto impugnato e delle valutazioni ad esso presupposte &#8211; i dati scientifici nella loro interezza, con gli aggiornamenti giornalieri e con le indicazioni scientifiche prognostiche del minor impatto-contagio dovuto alla sospensione &#8220;in presenza&#8221; dell&#8217;attività  didattica.<br /> B) Sulla ponderazione comparata degli interessi in contrasto.<br /> Ritenuto, come detto in premessa, che sono in gioco interessi aventi, tutti, fondamento diretto in principi costituzionali.<br /> Considerato che, senza negare il carattere prioritario &#8211; nella presente fase di pandemia &#8211; del diritto alla salute dei cittadini, gli appellanti lamentano, come osservato, la non attualità , carenza e contraddittorietà  dei dati scientifici contenuti nella istruttoria regionale;<br /> Ritenuto che non è in discussione, in presenza di istruttoria conforme ai principi di attualità  e completezza, il potere di ciascun presidente regionale di adottare provvedimenti pìù restrittivi rispetto a quanto il D.P.C.M. prevede per la &#8220;zona di rischio&#8221; in cui la Regione è inserita;<br /> Considerato che in questa sede, fermo quanto osservato sub A.1), non sono forniti dagli appellanti decisivi elementi in favore della irragionevolezza della misura contestata, volta, come è detto, alla pìù rigorosa prevenzione della salute pubblica nell&#8217;ambito territoriale di competenza.<br /> Ritenuto, in conclusione, che debba essere respinta l&#8217;istanza cautelare, ma che debba essere ordinato fin d&#8217;ora, ai fini del prosieguo della fase cautelare innanzi al primo giudice, il deposito dei dati e della documentazione scientifica, acquisiti dalla Unità  di crisi regionale nel periodo 3 &#8211; 5 novembre, cui la relazione in atti ha fatto riferimento, nonchè i dati scientifici/medici prognostici sull&#8217;effetto positivo della sospensione scolastica &#8220;in presenza&#8221; ai fini della contrazione dei contagi.</p>
<p> P.Q.M.<br /> Respinge l&#8217;istanza cautelare.<br /> Dispone l&#8217;acquisizione agli atti del giudizio, introdotto con l&#8217;impugnazione della ordinanza n. 89/2020, della documentazione integrale contenente i dati medico-scientifici di cui al punto A.1) e al paragrafo conclusivo della parte motiva del presente decreto.<br /> Il presente decreto sarà  eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà  a darne comunicazione alle parti.<br /> Il presente decreto sarà  eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà  a darne comunicazione alle parti.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.<br /> Così¬ deciso in Roma il giorno 10 novembre 2020.</div>
<p> Â <br /> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2004 n.6454</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-12-2004-n-6454/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-12-2004-n-6454/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2004 n.6454</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres. &#8211; R. Potenza Est. R. Vitaloni (Avv.ti M Biggi e L. Chiaffi) contro l’Azienda Specializzata Igiene Urbana ASMIU (Avv.ti A. Andreani e R. Diamanti ) e nei confronti di E. Bruni ed E. Antonioli (Avv.ti L. Marchiò e F. D&#8217;Addario) il ricorso volto a censurare la mancata</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-12-2004-n-6454/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2004 n.6454</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. &#8211; R. Potenza Est.<br /> R. Vitaloni (Avv.ti M Biggi e L. Chiaffi) contro l’Azienda Specializzata Igiene Urbana ASMIU (Avv.ti A. Andreani e R. Diamanti ) e nei confronti di E. Bruni ed E. Antonioli (Avv.ti L. Marchiò e F. D&#8217;Addario)</span></p>
<hr />
<p>il ricorso volto a censurare la mancata attuazione di procedure selettive ai fini dell&#8217;assunzione a tempo indeterminato, a trasformazione di precedente rapporto a termine, rientra nella giurisdizione del G.O.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Ricorso volto a censurare la mancata attuazione di procedure selettive ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, a trasformazione di precedente rapporto a termine &#8211; Investe la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo &#8211; Art. 63 primo comma del d.leg.vo 165/01 &#8211; Giurisdizione del giudice ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il ricorso volto a censurare la mancata attuazione di procedure selettive ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, a trasformazione di precedente rapporto a termine investe la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo di talché la fattispecie ricade nell’art. 63 primo comma del d.leg.vo 165/01 con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; SEZIONE II</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 417/2004  proposto da</p>
<p><b>VITALONI ROBERTO</b><br />
rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela Biggi e Lucia Chiaffi ed elettivamente domiciliato presso  lo studio dell&#8217;avv. Simone Nocentini in Firenze, Via Rondinelli n. 2;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA SPECIALIZZATA IGIENE URBANA ASMIU</b><br />
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Andreani e Riccardo Diamanti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, Via Buonvicini n. 21;</p>
<p>e   nei   confronti  di</p>
<p><b>BRUNI ELENA,<br />
ANTONIOLI ENRICO</b><br />
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Lauro Marchiò e Francesco D&#8217;Addario ed elettivamente domiciliati presso lo studio Casagni-Lippi-D&#8217;Addario in Firenze, Via Buonvicini n. 21;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della delibera n. 150 del del 27.10.03 dell’ASMIU (di assunzione dei controinteressati)</p>
<p>per  il rinnovo della procedura di assunzione<br />
la condanna al risarcimento del danno<br />
con vittoria di spese di giudizio</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese:<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del  20 ottobre 2004, designato relatore il Consigliere  dott. Raffaele Potenza e gli avv.ti M. Biggi, F. D&#8217;Addario per A. D&#8217;Addario;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Espone il ricorrente, Iscritto in graduatoria  provinciale lavoratori socialmente utili, con qualifica di impiegato di concetto, di essere stato assunto a tempo determinato presso l’Azienda ASMIU di Massa (ai sensi del dec. leg. vo n. 81/00) insieme ad altri impiegati sino al 31.12.2003, per effetto di successive proroghe sulla base di provvedimenti regionali autorizzatori della prosecuzione di tale tipo di attività (delib. g.r. n. 386/2003)<br />
Scaduto tale termine il Vitaloni veniva tuttavia restituito alla graduatoria provinciale di appartenenza, mentre per altri due impiegati (Bruni ed Antonioli, rispettivamente collocati prima e dopo il Vitaloni nella graduatoria provinciale) si procedeva alla assunzione a tempo indeterminato in relazione alla manifestata esigenza di assunzione stabile di detti due lavoratori.<br />
Il sig. Vitaloni, col ricorso in esame, ha pertanto adito questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe .<br />
A sostegno del ricorso sono stati formulati motivi e svolte considerazioni che si intendono qui richiamati.<br />
Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione ed i controinteressati intimati, resistendo al ricorso ed esponendo in successiva memoria le argomentazioni difensive, che si hanno qui per trascritte.<br />
Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica  udienza del 20 ottobre 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione nel merito.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>&#8211; Precede la trattazione del merito del ricorso l’esame della questione di giurisdizione, oggetto peraltro di specifica eccezione processuale sollevata dall’Azienda intimata, ed alla quale deve darsi esito negativo.<br />
Il ricorso lamenta la mancata attuazione di procedure selettive ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, a trasformazione di precedente rapporto a termine.<br />
Sulla base del petitum-causa petendi (mancata trasformazione a tempo indeterminato e nel contempo caducazione del rapporto per spirare del termine)  ritiene il Collegio che la pretesa non attiene ad una procedura concorsuale ma investe la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione assunzione a tempo indeterminato di talché la fattispecie ricade nell’art. 63 primo comma del d.leg.vo 165/01,  controversie riservate alla giurisdizione del giudice ordinario.<br />
Tale orientamento è già stato peraltro espresso dal giudice del riparto delle giurisdizioni  (v. Cass., ss. uu., n. 14070/03 e n. 16218/01).<br />
&#8211; Conclusivamente il ricorso deve essere  dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
&#8211; Giusti motivi consentono  di disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana &#8211; Sezione II – definitivamente pronunciando  sul  ricorso  in epigrafe, lo  dichiara INAMMISSIBILE.<br />	<br />
Compensa le spese del giudizio   <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 20 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>GIUSEPPE PETRUZZELLI                       &#8211; Presidente<br />
RAFFAELE POTENZA                              &#8211; Consigliere, est.<br />
LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA               &#8211; Consigliere</p>
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