<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>6449 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/6449/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/6449/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:28:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>6449 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/6449/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2020 n.6449</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-10-2020-n-6449/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-10-2020-n-6449/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-10-2020-n-6449/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2020 n.6449</a></p>
<p>Giancarlo Montedoro, Presidente, Diego Sabatino, Consigliere, Estensore; PARTI:(W. T.s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tommaso Gulli, 11 contro Comune di Arzano, in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-10-2020-n-6449/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2020 n.6449</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-10-2020-n-6449/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2020 n.6449</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Montedoro, Presidente, Diego Sabatino, Consigliere, Estensore; PARTI:(W. T.s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tommaso Gulli, 11 contro Comune di Arzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Califano in Roma, piazza dei Consoli 11 e nei confronti di C. Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Iliad S.p.A. non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulla nozione di controinteressato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; controinteressato &#8211; nozione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>I caratteri che permettono di identificare la figura del controinteressato nel processo amministrativo, si riassumono in due elementi, il primo di carattere formale e l&#8217;altro sostanziale: il primo collegato all&#8217;identificazione diretta nel provvedimento, che sta a base della situazione giuridica dedotta in causa, di un soggetto recante una posizione simmetricamente opposta a quella di colui che agisce davanti al giudice amministrativo; l&#8217;altro connesso alla titolarità  di una posizione qualificata alla conservazione o, rispettivamente, all&#8217;eliminazione di un atto dal quale derivi sempre rispettivamente una lesione oppure un vantaggio ad un soggetto che intenda proporre ricorso.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 23/10/2020<br /> <strong>N. 06449/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05631/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 5631 del 2019, proposto da W. T.s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tommaso Gulli, 11;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Arzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Califano in Roma, piazza dei Consoli 11;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> C. Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Iliad S.p.A. non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, 3 giugno 2019 n. 2982, resa tra le parti;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di C. Italia s.p.a. e del Comune di Arzano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Sartorio, per sì¨ e per delega di Abramo Salvartore, e Erik Furno;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> Con ricorso iscritto al n. 5631 del 2019, W. T.s.p.a. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, 3 giugno 2019 n. 2982, resa tra le parti, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Comune di Arzano e nei confronti di Iliad Italia s.p.a. e Galata s.p.a. per l&#8217;annullamento<br /> &#8211; del provvedimento prot. gen. n. 22709 del 6.9.2018, successivamente pervenuto (doc. n.2), con cui il Dirigente comandante di Polizia Municipale del Comune di Arzano, in relazione al preesistente impianto per telecomunicazioni a suo tempo realizzato da Wind sul terrazzo di copertura di un edificio sito nel tenimento comunale di Arzano alla Via Napoli n. 159 (codice sito NA120), attualmente interessato da lavori di posizionamento di ulteriori apparecchiature da parte dell&#8217;operatore Iliad Italia S.p.A., ha diffidato a non proseguire nelle attività  &#038;, a &#8220;delocalizzare l&#8217;impianto preesistente &#038; nel pìù breve tempo possibile da indicarsi &#038;. al competente Ufficio ed a porre in essere ad horas tutti i provvedimenti per l&#8217;eliminazione della stazione radio base per rete di telefonia mobile presenti sul terrazzo &#038;&#8221;;<br /> I fatti di causa possono essere così¬ riassunti.<br /> W. T.s.p.a. ha impugnato in primo grado gli atti relativi ad interventi di adeguamento del preesistente impianto posto sul terrazzo di un edificio sito nel Comune di Arzano, in Via Napoli n. 159, censito catastalmente al fg. 4, p.lla 639.<br /> La società  ricorrente ha premesso:<br /> &#8211; di essere una nuova azienda di telecomunicazioni, nata dalla fusione di due società  operative (H3G s.p.a e Wind Telecomunicazioni s.p.a.) e di essere subentrata, per effetto della fusione, nella titolarità  degli impianti della Wind, tra cui quello esistente nel Comune di Arzano;<br /> &#8211; di essere titolare delle licenze ministeriali per la gestione ed erogazione di servizi di telefonia mobile in tecniche digitali DCS 1800 GSM 900, UMTS e pìù di recente di quelle in tecnologia LTE;<br /> &#8211; di aver presentato in data 24.11.2017 una SCIA, ai sensi dell&#8217;art.87 bis del D. lgs. 259/2003 per procedere a un ulteriore adeguamento tecnologico consistente nella sostituzione degli apparati esistenti e delle antenne con altri di nuova generazione, per garantire il funzionamento del nuovo sistema LTE;<br /> &#8211; che i lavori di adeguamento sono stati conclusi e la nuova tecnologia attivata;<br /> &#8211; che un nuovo gestore, Iliad Italia s.p.a., è subentrato con diritto di utilizzo della Rete preesistente di Wind Tre;<br /> &#8211; che il Comune, con la nota del 6.9.2018, ha diffidato la titolare dell&#8217;infrastruttura portante, Galata s.p.a e la stessa Iliad, ad astenersi dal proseguire con l&#8217;installazione della SRB per rete di telefonia mobile Iliad e a &#8220;delocalizzare l&#8217;impianto preesistente&#8221;, ponendo a fondamento del provvedimento l&#8217;incompatibilità  dell&#8217;impianto con il &#8220;Regolamento comunale per l&#8217;installazione e l&#8217;esercizio di stazione radio base per rete di telefonia mobile&#8221;, (approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 8 dell&#8217;1.6.2015) che, all&#8217;art. 4, pone un &#8220;divieto di installazione nel raggio di 250 metri dalla aree sensibili&#8221;; nel caso di specie l&#8217;installazione non rispetterebbe i limiti posti rispetto alla scuola sita in Piazza Marconi; in particolare, il Comune ha rilevato che&#8221;dall&#8217;ingresso di Via Galilei la distanza è di circa 185 metri&#8221;.<br /> Wind Tre, in qualità  di titolare delle antenne che emettono il segnale telefonico di pubblica utilità  tramite l&#8217;impianto di Via Napoli n.159, ha chiesto l&#8217;annullamento del provvedimento, contestandone la legittimità  alla luce della normativa di settore.<br /> Con il primo motivo di ricorso ha lamentato l&#8217;incompetenza del Comandante di Polizia Municipale ad adottare la diffida volta alla delocalizzazione ed eliminazione dell&#8217;impianto preesistente per contrasto con una disposizione del regolamento sopravvenuto (approvato nel 2015) che impone un divieto distanziale di mt. 250 dalle aree sensibili, in luogo del responsabile del competente ufficio comunale.<br /> Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7, 8 e 10 bis L. 241/1990, attesa la mancata comunicazione di avvio del procedimento; ha sostenuto che, in ogni caso, l&#8217;avvio del procedimento avrebbe potuto, al pìù, essere volto al ritiro del titolo abilitativo giÃ  formatosi, non potendosi comunque prescindere dalla valutazione del tempo trascorso.<br /> A fondamento del terzo motivo ha invocato il principio generale di irretroattività  degli atti normativi per negare che la potestà  regolamentare assegnata ai Comuni in subiecta materia (art. 8 Legge Quadro 22.2.2001 n.36) possa essere esercitata nei confronti di impianti esistenti.<br /> Ha aggiunto che la disposizione pianificatoria, oltre ad essere stata applicata in maniera retroattiva, sarebbe inapplicabile anche perchè in pacifico contrasto con l&#8217;art. 89 del Codice citato che, al comma 3, detta: &#8220;l&#8217;Autorità , anche mediante l&#8217;adozione di specifici regolamenti, incoraggia la coubicazione o la condivisione di tali infrastrutture o proprietà &#8220;.<br /> Con i successivi motivi di ricorso ha sostenuto la illegittimità  del presupposto regolamento comunale.<br /> Si è costituito il Comune di Arzano in data 27.11.2018 e ha successivamente depositato memorie chiedendo il rigetto del gravame. Ha eccepito l&#8217;inammissibilità  del ricorso per omessa notifica alla scuola di Arzano sita in Piazza Marconi, quale soggetto controinteressato.<br /> Ha, altresì¬, eccepito l&#8217;improcedibilità  del ricorso per carenza di interesse (in realtà  l&#8217;eccezione sembra pìù propriamente integrare un&#8217;ipotesi di inammissibilità ), relativamente all&#8217;impugnazione del provvedimento di diffida del Comando di Polizia Municipale prot. gen. n. 22709 del 6.9.2018, per la ritenuta assenza di una &#8220;lesione diretta ed attuale&#8221; del provvedimento all&#8217;interesse protetto della ricorrente.<br /> Ha sostenuto l&#8217;inefficacia del provvedimento impugnato, ritenuto privo di efficacia attesa la mancata adozione di un provvedimento di conferma del Dirigente Responsabile dell&#8217;ufficio edilizio e/o urbanistico.<br /> Ha argomentato a sostegno della legittimità  del regolamento comunale.<br /> In data 20.11.2018 si è costituita Galata s.p.a, proprietaria dell&#8217;impianto preesistente per chiedere, in adesione alla domanda di Iliad, l&#8217;accoglimento del ricorso. Con memoria del 27.11.2018 ha argomentato sull&#8217;illegittimità  degli atti impugnati da Iliad.<br /> Con ordinanza n. 1808/2018 il T.A.R. ha concesso in parte la tutela cautelare.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 29 maggio 2019 il ricorso è stato discusso e deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva inammissibile il ricorso, stante la mancata notifica ad almeno un controinteressato.<br /> Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l&#8217;errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo come motivi di appello le proprie originarie censure.<br /> Nel giudizio di appello, si è costituito il Comune di Arzano chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso e Galata s.p.a., (poi trasformatasi in C. Italia s.p.a., giusta modifica della denominazione sociale avvenuta in data 9 giugno 2020) in posizione adesiva all&#8217;appellante.<br /> All&#8217;udienza del 30 luglio 2019, l&#8217;istanza cautelare veniva accolta con ordinanza 30 luglio 2019 n. 3929.<br /> Alla pubblica udienza del 8 ottobre 2020, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. &#8211; L&#8217;appello è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.<br /> 2. &#8211; Con il primo motivo di diritto, rubricato &#8220;I. Error in iudicando &#8211; erronea applicazione dell&#8217;art.41 comma 2 del c.p.a. approvato con d.lgs. n.104/2010 &#8211; erroneo accoglimento dell&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato &#8211; violazione e falsa applicazione degli artt.2 e 49 del d. lgs. 104/2010 &#8211; violazione artt. 3 e 97 cost.&#8221;, viene dedotta l&#8217;erroneità  della sentenza laddove, in accoglimento dell&#8217;eccezione del Comune resistente, ha ritenuto che il ricorso fosse da ritenersi inammissibile non essendo stato notificato ad alcun controinteressato.<br /> In particolare, si evidenziava come, da un lato, non fosse possibile identificare un controinteressato in senso stretto e giuridico, inteso come portatore di un interesse sostanziale oppositivo; dall&#8217;altro, rimarcava come questo non fosse individuato o agevolmente individuabile, come invece richiede l&#8217;art.41 comma 2 del c.p.a..<br /> 2.1. &#8211; La censura è fondata, nei limiti di quanto appresso.<br /> Ãˆ ben nota e consolidata la giurisprudenza sui caratteri che permettono di identificare la figura del controinteressato nel processo amministrativo. Sintetizzando (da ultimo, Cons. Stato, V, 19 dicembre 2012, n.6554), gli elementi sono due, il primo di carattere formale e l&#8217;altro sostanziale: il primo collegato all&#8217;identificazione diretta nel provvedimento, che sta a base della situazione giuridica dedotta in causa, di un soggetto recante una posizione simmetricamente opposta a quella di colui che agisce davanti al giudice amministrativo; l&#8217;altro connesso alla titolarità  di una posizione qualificata alla conservazione o, rispettivamente, all&#8217;eliminazione di un atto dal quale derivi sempre rispettivamente una lesione oppure un vantaggio ad un soggetto che intenda proporre ricorso.<br /> In merito al primo profilo, ossia alla possibilità  che il controinteressato in senso stretto possa essere indicato nel plesso scolastico posto all&#8217;interno dell&#8217;area su cui ricadono gli effetti dell&#8217;allocazione dell&#8217;infrastruttura, appare oramai acquisito, vista la giurisprudenza in merito (da ultimo, per una vicenda quasi del tutto sovrapponibile, Cons. Stato, VI, 13 agosto 2020 n. 5034, dove si afferma che &#8220;in situazioni siffatte, la posizione legittimante è, semmai, individuabile in capo all&#8217;ente proprietario e/o gestore della struttura qualificata come sito sensibile, il quale agisce tramite gli organi titolari del potere di rappresentanza esterna (eventualmente, con il coinvolgimento e la partecipazione interna degli utenti, secondo le procedure che di volta in volta possano venire in rilievo), oppure, in alternativa, in capo a soggetti &#8216;entificati&#8217; (quali comitati, associazioni, ecc.) individuabili, in presenza degli elementi all&#8217;uopo richiesti, quali titolari di correlativi interessi collettivi&#8221;).<br /> Era pertanto corretto il provvedimento gravato nella parte in cui ha fatto riferimento ad un plesso scolastico come possibile controinteressato.<br /> In merito al secondo profilo, ne appare invece difficilmente riscontrabile la sussistenza.<br /> Contro la configurazione di quell&#8217;immediata o agevole identificazione del controinteressato nel corpo dello stesso provvedimento, milita la genericità  del contenuto provvedimentale. Qui infatti si legge che &#8220;l&#8217;installazione prevista non rispetta i limiti posti, atteso che, dalla scuola sita in Piazza Marconi e, precisamente, dall&#8217;ingresso di Via Galilei la distanza è di circa 185 metri&#8221;.<br /> Non può quindi dirsi che dalla detta nota sia rilevabile il soggetto di diritto eventualmente leso, ma unicamente la sua collocazione topografica, onerando quindi la parte non solo della sua individuazione fisica, ma anche giuridica. Ãˆ ben vero che tale ricerca non appare difficoltosa, ma neppure è richiesta dalla disposizione di cui all&#8217;art. 41, comma 2, del c.p.a. che parla di soggetto &#8220;individuato&#8221;.<br /> Conclusivamente, la vicenda in esame pare collocarsi precisamente sul margine interpretativo della nozione di controinteressato e la mancata corretta individuazione dello stesso, ricadendo nell&#8217;ambito delle &#8220;oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto&#8221; inserisce il tema controverso nell&#8217;ambito della disciplina dell&#8217;errore scusabile, che va quindi qui riconosciuto ai sensi dell&#8217;art. 37 c.p.a., rimettendo necessariamente in termini la parte originariamente ricorrente per la notifica del ricorso di prime cure anche al controinteressato qui richiamato.<br /> Conseguentemente, visti gli esiti in tema di mancato perfezionamento del contraddittorio, la sentenza va rinviata al primo giudice, a norma dell&#8217;art. 105 c.p.a.<br /> 3. &#8211; L&#8217;accoglimento del primo motivo di ricorso, implicando la rimessione al primo giudice per l&#8217;integrazione del contradditorio, impedisce l&#8217;esame delle ulteriori censure e la questione così¬ vagliata esaurisce la vicenda sottoposta alla Sezione. L&#8217;appello va quindi accolto, nei limiti sopra indicati. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalla novità  della questione decisa.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così¬ provvede:<br /> 1. Accoglie in parte qua l&#8217;appello n. 5631 del 2019 e, per l&#8217;effetto, annulla con rinvio la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, 3 giugno 2019 n. 2982;<br /> 2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Montedoro, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere, Estensore<br /> Silvestro Maria Russo, Consigliere<br /> Alessandro Maggio, Consigliere<br /> Dario Simeoli, Consigliere</div>
<p> Â </p>
<p>  Â <br /> </p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-10-2020-n-6449/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2020 n.6449</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2016 n.6449</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-4-2016-n-6449/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-4-2016-n-6449/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-4-2016-n-6449/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2016 n.6449</a></p>
<p>Pres. Salme’, Est. D’Ascola La Corte di Cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in materia di indennità da abbattimento forzoso di animali infetti. 1. Igiene e sanità – Vigilanza veterinaria – Giurisdizione amministrativa esclusione – Abbattimento forzoso bovini infetti &#8211; Indennità &#8211; Giurisdizione ordinaria. &#160; 1. Spetta al giudice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-4-2016-n-6449/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2016 n.6449</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-4-2016-n-6449/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2016 n.6449</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salme’, Est. D’Ascola</span></p>
<hr />
<p>La Corte di Cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in materia di indennità da abbattimento forzoso di animali infetti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Igiene e sanità – Vigilanza veterinaria – Giurisdizione amministrativa esclusione – Abbattimento forzoso bovini infetti &#8211; Indennità &#8211; Giurisdizione ordinaria.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Spetta al giudice ordinario decidere sul diritto al conseguimento dell’indennità di macellazione forzata di bovini infetti e non al giudice amministrativo, non avendo la pubblica amministrazione, in materia, un potere valutativo.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong><br />
<strong>SEZIONI UNITE CIVILI</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SALME’ Giuseppe &#8211; Primo Presidente f.f. &#8211;<br />
Dott. AMOROSO Giovanni &#8211; Presidente di Sez. &#8211;<br />
Dott. RAGONESI Vittorio &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. CHIARINI Maria Margherita &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. MAMMONE Giovanni &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. DI BLASI Antonino &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. D’ASCOLA Pasquale &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente:</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso 6941/2014 proposto da:<br />
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FORNOVO 3, presso lo studio dell’avvocato GUIDO DE SANTIS, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO LI VIGNI, per delega in calce al ricorso;<br />
&#8211; ricorrente &#8211;</div>
<div style="text-align: center;">contro</div>
<div style="text-align: justify;">D.C.A.;<br />
&#8211; intimato &#8211;<br />
avverso la sentenza n. 36/2013 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, emessa il 22/01/2013;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2015 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;<br />
udito l’Avvocato Davide TEDESCO, per delega dell’avvocato Giorgio Li Vigni;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti.</div>
<div style="text-align: center;"><a href="file://localhost/javascript/wrap.link_replacer.scroll('fatto_up')"><strong>Svolgimento del processo</strong></a></div>
<div style="text-align: justify;">La controversia concerne un decreto ingiuntivo per 1298,11 Euro emesso dal giudice di pace del comune siciliano di Montemaggiore Belsito, a carico della Azienda Sanitaria Provinciale (OMISSIS), in favore di D.C.A., allevatore di (OMISSIS), a titolo di indennità per la macellazione forzata di quattro bovini infetti.<br />
Il giudice di pace prima e il Tribunale di Termini Imerese con la sentenza 22 gennaio 2013 hanno disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’opponente Azienda Sanitaria.<br />
Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, notificato a mezzo Pec e a mezzo posta nel marzo 2014 e illustrato da memoria.<br />
Il creditore opposto non ha svolto attività difensiva.</div>
<div style="text-align: center;"><a href="file://localhost/javascript/wrap.link_replacer.scroll('diritto_up')"><strong>Motivi della decisione</strong></a></div>
<div style="text-align: justify;">2) Con il primo motivo di ricorso l’ASP di (OMISSIS) deduce che la controversia riguarda la fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio e dunque una situazione soggettiva di interesse legittimo da far valere davanti al giudice ordinario.<br />
Sostiene che della L.R Sicilia n. 12 del 1989, art. 3 (recte l’art. 1, comma 3) subordina la corresponsione dell’indennità per cui è causa all’accertamento da parte delle Usl del diritto a percepire le indennità di cui alla L. n. 3 del 1968. Afferma che la P.A. sarebbe titolare di un ampio potere discrezionale correlato alle disponibilità finanziarie.<br />
Invoca a tal fine Cass. 3881/93, a mente della quale: “La circostanza che, successivamente alla emissione del provvedimento di erogazione dell’indennizzo e con riguardo al conseguimento del relativo importo, la situazione del proprietario di capi di bestiame dei quali sia stato disposto l’abbattimento per ragioni sanitarie, ai sensi della <em>L. 23 gennaio 1968, n. 33, art. 2</em>, abbia la consistenza del diritto soggettivo, non esclude che l’Amministrazione procedente, ove accerti l’esistenza di vizi preesistenti alla suddetta emissione &#8211; quali il difetto delle condizioni indispensabili per provvedervi &#8211; possa esercitare i propri poteri autoritativi di autotutela, annullando il precedente atto o sospendendone cautelarmente l’efficacia, in previsione di ulteriori accertamenti. Ne consegue che la domanda del proprietario che prospetti l’illegittimità dell’esercizio di siffatti poteri, attesa la natura autoritativa dei medesimi, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, ancorchè successiva al suddetto provvedimento di erogazione dell’indennizzo”.<br />
2.1) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione <em>dell’art. 20 c.p.c.</em> , lamentando che il tribunale abbia rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale perchè nel corso del giudizio di primo grado l’amministrazione non aveva contestato sotto ogni profilo possibile il collegamento della causa con il giudice adito, in particolare sotto il profilo del luogo in cui era sorta l’obbligazione.<br />
Parte ricorrente sostiene che, non essendo configurabile un diritto soggettivo perfetto dell’allevatore, nessuna obbligazione era sorta;<br />
ne desume che la competenza territoriale non doveva essere valutata sotto detto profilo.<br />
I due motivi sono evidentemente legati, giacchè il secondo presuppone che sia accolta la tesi sostenuta nel primo; sarà da considerare respinto se il primo è rigettato; pertanto devono essere esaminati congiuntamente.<br />
3) La censura relativa alla giurisdizione è infondata.<br />
Va in primo luogo escluso che la pronuncia del 1993 costituisca precedente specifico applicabile alla fattispecie in esame.<br />
In quel caso venne senz’altro affermata la consistenza di diritto soggettivo della situazione soggettiva dell’allevatore dopo l’emissione del provvedimento di erogazione dell’indennizzo da parte dell’amministrazione. Su tale considerazione non vi potevano e non vi possono essere dubbi, giacchè l’emissione di un atto che valga quale formale riconoscimento della sussistenza delle condizioni della pretesa e attribuzione dell’indennizzo, rende la pretesa di quest’ultimo giustiziabile davanti al giudice ordinario.<br />
Nel caso in esame il provvedimento di erogazione non è stato emesso, ma con una nota del 6/4/2006 il Servizio Veterinario di (OMISSIS) ha comunicato la impossibilità di versare l’indennizzo perchè gli accertamenti sulla condizione degli animali erano stati effettuati da “veterinari non ufficiali”.<br />
Il richiedente non ha impugnato il provvedimento negativo, ma ha agito in via monitoria, sul presupposto che la pretesa si fondi su un diritto riconosciuto all’allevatore che subisca la macellazione forzata.<br />
L’azione proposta non doveva essere assoggettata alla giurisdizione amministrativa, giacchè la pretesa fatta valere non risulta subordinata all’esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione.<br />
La legge regionale Sicilia 05/06/1989 n. 12, all’art. 1 prevede che:<br />
“Al fine di perseguire l’obiettivi del risanamento degli allevamenti bovini dalla turbecolosi, dalla brucellosi e della leucosi e degli allevamenti ovi &#8211; caprini dalla brucellosi, ai sensi della <em>L. 9 giugno 1964, n. 615 </em>, <em>L. 23 gennaio 1968, n. 33 </em>e 23 L. gennaio 1968, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa ai proprietari di capi bovini abbattuti e/ o distrutti perchè riscontrati infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi e di capi ovi &#8211; caprini abbattuti e/o distrutti perchè riscontrati affetti da brucellosi, in aggiunta all’indennità prevista dalle vigenti disposizioni nazionali, un’ indennità nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge”.<br />
Al terzo e quarto comma la norma prevede che “La corresponsione della predetta indennità aggiuntiva è subordinata all’accertamento, da parte dei competenti servizi delle unità sanitarie locali, del diritto a percepire le indennità di cui alla <em>L. 23 gennaio 1968, n. 33 </em>, e successive modificazioni.<br />
Per il perseguimento delle medesime finalità di cui ai precedenti commi e per favorire l’effettuazione degli interventi di risanamento negli allevamenti, ai veterinari liberi professionisti, autorizzati ad effettuare le operazioni di cui ai decreti ministeriali 1 giugno 1968 e 3 giugno 1968, per ogni capo bovino sottoposto a controllo è corrisposto, in aggiunta a quello previsto dalle disposizioni nazionali in vigore, un compenso di Lire 2.000. In ogni caso il compenso non può superare complessivamente Lire 3.000”.<br />
3.1) Da queste disposizioni (le altre indicate in ricorso riguardano decreti ministeriali concernenti l’indennità nazionale ex <em>lege n. 33 del 1968 </em>e sono coerenti con il richiamare la necessità degli accertamenti tecnici) non si evince che la controversia relativa alla richiesta di erogazione dell’indennizzo attenga a materia di giurisdizione esclusiva, nella quale cioè la P.A. agisce come autorità nei cui confronti è accordata tutela davanti al giudice amministrativo.<br />
Nè attiene alla l’impugnazione di atti amministrativi.<br />
L’istante ha dedotto in via monitoria che era proprietario di animali infetti, macellati coattivamente. Tale è la condizione, da accertare giudizialmente se non accertata precedentemente dall’amministrazione, che legittima il beneficio previsto dalla legge regionale e da quella statale.<br />
Non risulta che, eseguito positivamente il controllo tecnico, sussista un potere valutativo dell’amministrazione che le consenta il rifiuto dell’erogazione.<br />
Non si può quindi configurare, a fronte di una domanda giudiziale di tal segno, la giurisdizione del giudice ammnistrativo, ma va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.<br />
4) Mette conto chiarire che il procedimento previsto per l’accertamento non è tale da modificare la natura della situazione soggettiva fatta valere.<br />
La questione è sviluppata nel terzo motivo di ricorso, con il quale l’ASP lamenta la violazione delle norme sostanziali ( <em>D.M. n. 592 del 1995, art. 2, lett. H), lett. i)</em>; art. 19; <em>D.M. 14 giugno 1968, art. 4, comma 4</em>) circa l’accertamento del diritto.<br />
L’ASP ripete in sede di legittimità (si veda ricorso pag. 21) che l’indennizzo sarebbe erogabile solo dopo la verifica condotta da “veterinari ufficiali”, cioè dal personale dell’Azienda Usl (OMISSIS) individuato dal Sindaco di (OMISSIS) Contesta che possa avere la stessa valenza l’accertamento condotto dal personale dipendente dal servizio veterinario di (OMISSIS) per incarico della Procura della Repubblica di Messina.<br />
Il tribunale ha disatteso tale tesi, osservando che gli animali dell’allevatore sono stati controllati da veterinari legittimati a procedere alle verifiche di legge, su incarico della locale Procura.<br />
4.1) La Corte rileva in primo luogo che la dipendenza del veterinario accertatore da una o dall’altra amministrazione non influisce sul diritto azionato e sulla natura del provvedimento che consegue alla verifica tecnica. L’interesse protetto con la indicata qualificazione del personale è infatti l’interesse alla professionalità e oggettività degli accertamenti, non quello di dar corso a una valutazione discrezionale. Ne è riprova la circostanza che la norma citata al par. 3 (in fine) prevede che vi possano essere veterinari liberi professionisti autorizzati ad effettuare le operazioni.<br />
4.2) A maggior ragione assumono rilevo, ai fini della prova delle condizioni legittimanti l’indennità, gli esami condotti da veterinari incaricati dalla procura della Repubblica, che svolgono quindi, non meno ufficialmente dei liberi professionisti di volta in volta officiati dall’ASP, le stesse affidabili verifiche tecniche.<br />
Non consta infatti, nel terzo motivo, alcuna doglianza relativa alla affidabilità dell’esito del controllo, ma l’insistenza sulla “qualifica di ausiliario di Polizia Giudiziaria” del veterinario accertatore di (OMISSIS).<br />
Parte ricorrente continua cioè a sovrapporre due piani: quello dell’accertamento in via amministrativa e quello giurisdizionale e a sostenere, a quanto si comprende, che l’indennità non potrebbe spettare all’allevatore perchè il rispetto delle norme sulla profilassi comprenderebbe anche l’attività dei veterinari ufficiali.<br />
In tal modo implicitamente assume che non vi sarebbe un diritto azionabile giurisdizionalmente in mancanza di osservanza delle forme rituali disposte dai regolamenti ministeriali.<br />
Ciò non può essere, dovendo e potendo l’autorità giudiziaria, adita per far valere un diritto riconosciuto dalla normativa vigente, stabilire quale sia l’accertamento tecnico necessario e sufficiente a provare il presupposto del diritto stesso. (cfr. supra sub3).<br />
La decisione in proposito è stata resa ed è congruamente motivata.<br />
A nulla vale, sul punto decisivo dell’esistenza del presupposto della macellazione coatta di animali infetti, insistere sulla mancanza di investitura del veterinario da parte dell’ASP. Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.<br />
Non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.<br />
Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.</div>
<div style="text-align: center;"><a href="file://localhost/javascript/wrap.link_replacer.scroll('dispositivo_up')"><strong>P.Q.M.</strong></a></div>
<div style="text-align: justify;">La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.<br />
Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui del <em>D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 1 quater</em>, introdotto della <em>L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17</em>, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 17 novembre 2015.<br />
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2016.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-4-2016-n-6449/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2016 n.6449</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2010 n.6449</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-12-10-2010-n-6449/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-12-10-2010-n-6449/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-12-10-2010-n-6449/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2010 n.6449</a></p>
<p>Pres. B. Massari, Est. I. Correale Comitato popolare Vicchio, L.B.S., M.B.S., C.B.S., ed altri (Avv. ti P.F. Lotito, V. Montano) c/ Provincia di Firenze (Avv. ti F. De Santis, E. Possenti, N. Felli) 1. Art. 11 l.r. Toscana 25/98 &#8211; Atto di localizzazione di una discarica – Previsione oneri finanziari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-12-10-2010-n-6449/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2010 n.6449</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-12-10-2010-n-6449/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2010 n.6449</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. B. Massari, Est. I. Correale<BR> Comitato popolare Vicchio, L.B.S., M.B.S., C.B.S., ed altri (Avv. ti P.F.<BR> Lotito, V. Montano) c/ Provincia di Firenze (Avv. ti F. De Santis, E. Possenti,<BR> N. Felli)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Art. 11 l.r. Toscana 25/98  &#8211; Atto di localizzazione di una discarica – Previsione oneri finanziari –-Previsione di massima e non esatta stima numerica – Genericità della norma.	</p>
<p>2. Carattere residuale della realizzazione della discarica – Mancata previsione dei tempi di realizzazione della discarica nell’atto di localizzazione &#8211; Logicità della scelta	</p>
<p>3. Impianto di discarica – Conformità alle normativa vigente (d. lgs. 152/06) – Assenza di danni all’ambiente e rischi per la salute</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 11, comma 1, lett. m), l.r. Toscana n. 25/98 prevedeva esplicitamente che il piano provinciale dovesse contenere “m) la valutazione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli interventi”. Non è quindi indicato che appare necessario prevedere “la stima” degli oneri finanziari, ma solo “la valutazione” di tali oneri, intendendo, perciò, non l’individuazione di determinati parametri numerici inderogabili (stima) ma l’esame della previsione di massima in relazione allo stato progettuale ed attuativo (valutazione). 	</p>
<p>2. Non sussiste la violazione dell’art. 11, comma 1, lett. n), l.r. Toscana n. 25/98, in quanto nell’atto di localizzazione mancava l’indicazione dei tempi di attuazione degli interventi in relazione alla discarica. In merito, il Collegio osserva che è la stessa progettazione della discarica ad essere prevista dopo l’andata a regime del piano, come indicato chiaramente nella relativa relazione (allegata al documento impugnato). Appare logica e, comunque, riconducibile a scelte programmatorie di merito non delibabili nella presente sede, la decisione di riservare la realizzazione in questione ad un momento successivo (con conseguente indicazione di oneri finanziari e termini di realizzazione), in considerazione della circostanza per la quale si demandava al Piano industriale della Comunità di Ambito ATO 6 la scelta delle priorità da affrontare, compresa quella di ricorrere ad opzioni diverse, tra cui anche quella che non contemplava proprio la realizzazione della discarica in questione – con conseguente corrispondenza ad un vantaggio per i ricorrenti – se emergeva la possibilità di accordi con altri ATO che disponessero di discariche ma non di termovalorizzatori, tenuto conto del carattere meramente residuale nel sistema delineato dal Piano provinciale della discarica, delle sue dimensioni minime (600.000 mc) e del tempo stimato di esaurimento (12 anni di attività per contenere esclusivamente le ceneri derivanti dalla combustione dei termovalorizzatori).	</p>
<p>3.  Le aree  dei siti in oggetto non solo sono prive di vincoli escludenti, ma si caratterizzano per la distanza dai centri abitati. L’esistenza del vincolo idrogeologico, che peraltro copre la gran parte del territorio provinciale, segnala situazioni di rischio relativamente al denudamento ed alla corrosione dei suoli che verrebbero ad essere superate dalle opere di sistemazione dei terreni durante la realizzazione della discarica (…) La situazione idrogeologica dei terreni risulta essere stata monitorata e considerata con adeguata motivazione.<br />
Per quanto riguarda invece le opposizione dei cittadini,è affermato che “…Tali preoccupazioni non sono giustificate in quanto un impianto di discarica realizzato e gestito in accordo con le norme vigenti non comporta danneggiamenti dell’ambiente né tantomeno rischi per la salute…”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1725 del 2002, proposto da:<BR><br />
<b>Lorenzo Bartolini Salimbeni, Marco Bartolini Salimbeni, Cosimo Bartolini Salimbeni, Bruno Vannetti, Alessio Metafonti, Paolo Cioni</b>, in proprio e quale Presidente e legale rappresentante del Comitato popolare “Vicchio contro la discarica”, rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Pier Francesco Lotito e Vincenzo Montano, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, viale dei Mille, 18/B; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Provincia di Firenze</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca De Santis, Elena Possenti, Nicoletta Felli, e domiciliata per legge in Firenze, Avvocatura Provinciale, via de&#8217; Ginori 10;<br />
Comune di Vicchio, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>deliberazione C.p. 11 febbraio 2002, n. 22 recante &#8220;Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l&#8217;ATO n. 6 &#8220;Area Metropolitana Fiorentina&#8221;- Approvazione”, limitatamente alle parti in cui detto atto dispone la localizzazione di un impianto di discarica in loc. Toiano nel Comune di Vicchio, con ogni conseguente effetto;<br />	<br />
nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso, e/o conseguente, ancorché incognito al ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Firenze, con i relativi allegati;<br />	<br />
Vista l’ordinanza cautelare della Sezione Terza di questo Tribunale n. 1064/2002 del 25 settembre 2002;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 6 maggio 2010 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 15 luglio 2002 e depositato il successivo 26 luglio, i ricorrenti in epigrafe, legittimandosi quali proprietari di appezzamenti di terreno su cui sarebbe sorta la realizzanda discarica chiedevano l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze n. 22 dell’11 febbraio 2002, che aveva approvato il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’ATO 9 n. 6 “Area Metropolitana Fiorentina”, nella parte in cui riguardava la localizzazione di tale impianto di discarica in località Toiano nel Comune di Vicchio.<br />	<br />
In particolare, i ricorrenti, ricordando il complesso “iter” formativo seguito secondo il succedersi della norme nazionali e regionali in materia e gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria che facevano propendere per la contrarietà alla realizzazione in questione, lamentavano quanto segue.<br />	<br />
<i>“1) Violazione di legge (artt. 22 e 23 Dlgs 22/97, art. 5 LR Toscana 4/95; art. 9 LR Toscana 25/98) – Eccesso di potere per erroneità e travisamento dei fatti”</i><br />	<br />
I ricorrenti, in base al richiamo nel provvedimento impugnato secondo cui l’impianto sarebbe stato già localizzato dal piano regionale vigente, sottolineavano che era comunque assente l’indicazione di stima degli oneri finanziari necessari per la realizzazione della stessa, in violazione della l.r. Toscana n. 25/98 che impone invece, all’art. 11, comma 1, lett. m), l’indicazione nel piano provinciale rifiuti della valutazione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli interventi e, su tale profilo, in sede di conferenza di servizi proprio il Comune di Vicchio aveva manifestato che l’intervento si palesava economicamente inopportuno.<br />	<br />
Inoltre – rilevavano i ricorrenti – risultava violato anche l’art. 11, comma 1, lett. n), l.r. cit., in quanto non risultavano indicati i tempi di attuazione degli interventi, limitandosi la delibera impugnata a rimandarli a dopo l’andata a regime del Piano stesso, previa verifica dell’effettiva necessità.<br />	<br />
I ricorrenti riscontravano anche che la prevista discarica non era stata inserita nei piani per la bonifica e messa in sicurezza delle aree inquinate, ai sensi dell’art. 11, comma 2, l.r. cit., nonostante la volontà di considerare “precettive e operative” le precedenti localizzazioni del Piano regionale di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 369 del 1994.<br />	<br />
<i>“1) Violazione di legge (art. 11 LR 25/98; artt. 22 e 23 D.Lgs 22/97) (art. 31 LR 25/98) – Eccesso di potere per erroneità di presupposti e travisamento dei fatti, violazione del giusto procedimento, perplessità, illogicità e contraddittorietà della motivazione”</i>.<br />	<br />
Nel riportare la localizzazione della discarica di Toiano, l’Amministrazione provinciale si limitava a richiamare la precedente disposizione del Piano Regionale e la norma transitoria di cui all’art. 31, comma 2, l.r. Toscana 25/98. Pure avendo richiesto alla Regione la relativa verifica di conformità della precedente scelta, la Provincia di Firenze aveva trasposto meccanicamente la localizzazione in questione che risentiva, inevitabilmente, delle modalità viziate con le quali la stessa era stata effettuata, fondandosi sul parere della Comunità Montana Alto Mugello, Mugello, Val di Sieve, non previsto dalla normativa applicabile all’epoca, e che, comunque, faceva riferimento alla necessità di indagini geologiche particolareggiate, che sfociavano in relazione tecniche di ordine negativo sulla localizzazione in questione.<br />	<br />
A ciò doveva aggiungersi – sostenevano i ricorrenti – che la Regione stessa, nel Piano regionale del 1988, aveva manifestato perplessità sulla localizzazione in questione e sulla superfluità della stessa e che non risultavano considerate a sufficienze le osservazioni presentate nel corso del procedimento dagli stessi ricorrenti e dal Comune di Vicchio in ordine alla pericolosità geologica del sito.<br />	<br />
Censurabili erano, infine, per i ricorrenti, le motivazioni addotte dall’organo provinciale, laddove si faceva riferimento alla necessità di non manifestare “debolezza” in relazione all’abbandono della localizzazione, nonostante le molteplici proteste spontanee dei cittadini interessati e coinvolti nella realizzazione.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio la Provincia di Firenze, chiedendo la reiezione del ricorso, secondo tesi sviluppate successivamente in una memoria per la camera di consiglio.<br />	<br />
Con l’ordinanza indicata in epigrafe era rigettata la domanda cautelare.<br />	<br />
In prossimità della pubblica udienza, la Provincia di Firenze (la quale integrava anche il collegio difensivo con atto di rinnovazione della costituzione depositato il 15 aprile 2010) ed i ricorrenti depositavano memorie a sostegno delle rispettive tesi difensive.<br />	<br />
In particolare, la Provincia eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, in riferimento al “Comitato Vicchio contro la discarica”, nonché per mancata impugnazione di atti regionali presupposti, per carenza di interesse in quanto l’atto impugnato si palesava di natura regolamentare e l’effettiva lesione per i ricorrenti si sarebbe originata solo con atti gestionali attuativi, per censura di merito pianificatorio.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 6 maggio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In relazione alle eccezioni preliminari sollevate dalla Provincia di Firenze, il Collegio rileva che quella relativa alla carenza di legittimazione attiva del “Comitato popolare Vicchio contro la discarica” non appare rilevante ai fine del decidere, dato che il ricorso risulta proposto anche da cittadini possidenti di appezzamenti di terreno interessati dalla realizzazione della discarica, come tali legittimati, per cui comunque è necessaria una pronuncia nel merito (in tal senso: TAR Toscana, Sez. II, 18.3.2010, n. 694).<br />	<br />
Per quel che riguarda l’inammissibilità per mancata impugnazione di atti presupposti, il Collegio rimanda a quanto sarà illustrato in prosieguo mentre ritiene di prescindere dalle altre eccezioni, attesa la sostanziale infondatezza del ricorso secondo quanto si accinge a specificare.<br />	<br />
Il primo motivo di ricorso è diviso in tre diverse censure.<br />	<br />
Con la prima, i ricorrenti lamentano l’omissione dell’indicazione di stima degli oneri finanziari necessari per la realizzazione della discarica, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. m), l.r. Toscana n. 25/98.<br />	<br />
Il Collegio, sul punto, osserva che la norma in questione prevedeva esplicitamente che il piano provinciale dovesse contenere “<i>m) la valutazione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli interventi</i>”. Non è quindi indicato che appare necessario prevedere “la stima” degli oneri finanziari, come dedotto dai ricorrenti, ma solo “la valutazione” di tali oneri, intendendo, perciò, non l’individuazione di determinati parametri numerici inderogabili (stima) ma l’esame della previsione di massima in relazione allo stato progettuale ed attuativo (valutazione).<br />	<br />
Sotto tale profilo, quindi, appare condivisibile l’osservazione della Provincia di Firenze secondo cui la previsione in realtà era stata già effettuata nel Piano di organizzazione dei rifiuti urbani e dei fanghi della stessa Provincia di cui alla deliberazione consiliare n. 265/92 – provvedimento non impugnato e comunque posteriore alle osservazioni del Comune di Vicchio di cui alla conferenza di servizi del 19 gennaio 2000 richiamate dai ricorrenti &#8211; ove era quantificato il costo della realizzazione della discarica in loc. Toiano. In particolare, in relazione alla “Valutazione di massima dei fabbisogni finanziari”, era specificato che “<i>…L’attuazione del piano comporta un rilevante impegno finanziario. Non è possibile una quantificazione precisa delle risorse necessarie, in quanto solo per parte degli impianti sono disponibili elementi attendibili (progetto esecutivo o almeno di massima, capitolati d’appalto, ecc.). Non è ugualmente possibile stimare con esattezza il costo dei vari interventi sulla base dell’onere riferito ad interventi similari realizzati in altre aree, in quanto le condizioni locali, la ricerca della migliore tecnologia possibile in specie per quanto concerne la riduzione dell’impatto ambientale, le opere collaterali che possono nei singoli casi risultare necessarie costituiscono fonti rilevanti di indeterminatezza. Nonostante questo si è ritenuto necessario dare una indicazione di massima…si ripete però che è possibile che nella realtà si abbiano scostamenti anche sensibili dalle cifre sotto indicate”</i>.<br />	<br />
Tale impostazione, in vigenza dell’art. 11 l.r. cit., è stata coerentemente richiamata anche nel provvedimento impugnato, la cui relazione facente parte integrante specifica, al punto 10.1.1.) “Oneri finanziari” che “<i>La realizzazione del sistema impiantistico previsto nel presente piano comporta investimenti variabili a seconda delle soluzioni impiantistiche e delle opzioni previste dal piano da definirsi a livello di approvazione del piano industriale. Di seguito si valutano in linea di massima gli investimenti necessari dal 1999 al 2005 per la realizzazione del sistema impiantistico, riportando una stima minima ed una massima…Non si riportano previsioni di spesa per la realizzazione delle discariche di Le Borra e Toiano, in quanto è prevedibile che tali impianti vengano realizzati dopo l’andata a regime del ciclo integrato.”</i>.<br />	<br />
Ciò appare coerente anche con quanto osservato dalla Provincia nelle sue difese, secondo la quale la discarica di Toiano è un impianto residuale rispetto al sistema di smaltimento dei rifiuti previsto dal Piano provinciale impugnato<i>, </i>come confermato anche dalla “Tabella di attuazione degli Interventi<i>”</i> allegata al provvedimento impugnato che, appunto, in riferimento alla previsione delle discariche di Toiano e La Borra, specifica che sono “<i>Impianti da prevedere dopo l’andata a regime del presente piano previa verifica della effettiva necessità</i>”.<br />	<br />
Dato che la stessa Provincia di Firenze afferma che solo nel 2014, dopo che saranno stati realizzati i termovalorizzatori, potrà valutare se effettivamente sarà necessaria la discarica di Toiano, in che misura e a quali costi (pag. 13 memoria di merito), e considerata la genericità della previsione di cui all’art. 1, comma 1, lett. m) l.r. cit. nel senso sopra specificato, la doglianza in questione non può trovare accoglimento, atteso che appariva illogica una specifica previsione di spesa per un impianto di cui era incerta la realizzazione, comunque eventualmente posteriore di dodici anni dal momento di adozione della delibera impugnata.<br />	<br />
Parimenti infondata è la seconda censura, con la quale si lamenta la violazione dell’art. 11, comma 1, lett. n), l.r. cit., in quanto mancava l’indicazione dei tempi di attuazione degli interventi in relazione alla discarica di Toiano, non essendo possibile limitarsi a rimandarli a dopo l’andata a regime del piano.<br />	<br />
In merito, il Collegio osserva che è la stessa progettazione della discarica di Toiano ad essere prevista dopo l’andata a regime del piano, come indicato chiaramente nella relativa relazione.<br />	<br />
Appare logica e, comunque, riconducibile a scelte programmatorie di merito non delibabili nella presente sede, la decisione di riservare la realizzazione in questione ad un momento successivo (con conseguente indicazione di oneri finanziari e termini di realizzazione), in considerazione della circostanza per la quale si demandava al Piano industriale della Comunità di Ambito ATO 6 la scelta delle priorità da affrontare, compresa quella di ricorrere ad opzioni diverse, tra cui anche quella che non contemplava proprio la realizzazione della discarica in questione – con conseguente corrispondenza ad un vantaggio per i ricorrenti – se emergeva la possibilità di accordi con altri ATO che disponessero di discariche ma non di termovalorizzatori, tenuto conto del carattere meramente residuale nel sistema delineato dal Piano provinciale della discarica di Toiano, delle sue dimensioni minime (600.000 mc) e del tempo stimato di esaurimento (12 anni di attività per contenere esclusivamente le ceneri derivanti dalla combustione dei termovalorizzatori).<br />	<br />
Infondata è anche la terza censura con la quale i ricorrenti lamentano l’omissione della prevista discarica nei piani per la bonifica e messa in sicurezza delle aree inquinate, ai sensi dell’art. 11, comma 2, l.r. cit.<br />	<br />
Sul punto il Collegio osserva che non risultano prodotti elementi oggettivi idonei a qualificare il sito su cui dovrebbe sorgere la discarica come inquinato e suscettibile di bonifica.<br />	<br />
Inoltre, il Collegio non può fare a mano di osservare, secondo quanto evidenziato dalla Provincia di Firenze, che il piano provinciale dei rifiuti si articola in tre stralci, tra cui quello per la bonifica dei siti inquinati, soggetto a separata procedura di adozione culminata nella deliberazione consiliare provinciale n. 46/2004 – non impugnata – relativa, però, a siti inquinati tra cui non è compreso quello in esame.<br />	<br />
L’investigazione del sito potrà semmai essere prevista per il momento della sua dismissione ma non precedentemente alla sua (neanche accertata) realizzazione.<br />	<br />
A ciò si aggiunga che, comunque, il progetto della discarica dovrebbe essere sottoposto a procedura di impatto ambientale, secondo la normativa di cui al d.lgs. n. 152/06.<br />	<br />
Il Collegio rileva poi l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, rivolto sostanzialmente a contestare la localizzazione della discarica in questione.<br />	<br />
Sostengono i ricorrenti che l’Amministrazione provinciale riteneva – erroneamente &#8211; di avere assolto ogni suo compito ottenendo la verifica di conformità della scelta del Piano regionale e riportando “meccanicamente” nel nuovo Piano provinciale la localizzazione di Toiano, senza ulteriore valutazione di idoneità in concreto.<br />	<br />
Il Collegio evidenzia in merito che gli stessi ricorrenti affermano che la localizzazione deve essere ricondotta alla scelta regionale di cui ai provvedimenti precedenti che hanno disposto l’approvazione del Piano regionale dei rifiuti, dapprima con delibera di Giunta n. 212 del 17 gennaio 1985, poi con deliberazione di Giunta n. 646 del 18 giugno 2001 e con deliberazione consiliare regionale n. 369 del 25 luglio 1994 che approvava la revisione del Piano provinciale proposta con deliberazione del Consiglio provinciale n. 265 del 21 dicembre 1992, tutti provvedimenti, questi, non impugnati.<br />	<br />
Non è possibile quindi prendere in considerazione la prospettazione di parte ricorrente laddove afferma che la conferma della localizzazione dei precedenti piani rimanda alle modalità viziate con la quale la stessa a suo tempo fu effettuata, perché ogni doglianza in merito si palesa inammissibile per mancata impugnazione degli atti presupposti avverso i quali dovevano essere dedotte, come rilevato anche dalla Provincia di Firenze nella sua ultima memoria.<br />	<br />
Né è possibile sostenere che solo con la deliberazione provinciale impugnata la localizzazione ha assunto carattere di definitività, dato che gli stessi ricorrenti ricordano che il provvedimento impugnato rammenta che le localizzazioni degli impianti nel precedente Piano regionale di cui alla delibera n. 369/94, ai sensi dell’art. 31, comma 2, l.r. n. 25/98, non necessitano di particolari procedure per la conferma e le stesse avevano pertanto carattere direttamente precettivo e operativo, con la conseguenza – aggiunge il Collegio – che ogni contestazione in merito (alla suddetta localizzazione) era riconducibile al Piano regionale e doveva essere impugnata nei termini di decadenza (in tal senso: TAR Toscana, Sez. II, 18.3.10, n. 694).<br />	<br />
Parimenti inammissibile è poi la doglianza con la quale i ricorrenti richiamano “tutti gli ulteriori vizi ampiamente richiamati nel ricorso giurisdizionale promosso innanzi al Consiglio di Stato da due degli attuali ricorrenti, sig.ri Giancarlo e Lorenzo Bartolini Salimbeni, ai quali ci si riporta integralmente e da intendersi in questa sede interamente riprodotti” (pag. 11 ricorso), in quanto – a tacere della circostanza per la quale non risulta che tra gli “attuali ricorrenti” sia presente il sig. Giancarlo Bartolini Salimbeni – è noto che è inammissibile la censura che faccio mero riferimento a diverso ricorso pendente e si esaurisca in un mero rinvio “per relationem” a tale altro gravame senza neppure l&#8217;indicazione delle censure con esso assertivamente dedotte, in quanto tale modalità non soddisfa le esigenze di certezza e di garanzia previste nell’art. 6 n. 3 R.D. 17 agosto 1907 n.<br />	<br />
642, applicabile ai ricorsi dinanzi ai T.A.R. per effetto dell’art. 19 comma 1 L. 6 dicembre 1971 n.<br />	<br />
1034, il quale stabilisce che l’atto introduttivo deve contenere l’esposizione dei motivi su cui il<br />	<br />
gravame è fondato (Cons. Stato, Sez. IV, 31.5.07, n. 2847).<br />	<br />
Anche i riferimenti ai contributi istruttori tecnici o di altre amministrazioni risalenti al 1988, al 1993, al 1998, al 2000 non rilevano in quanto i presupposti per la localizzazione possono essere mutati nel corso del tempo.<br />	<br />
Inoltre, nella relazione allegata al provvedimento impugnato è specificato che (…<i>I siti di Toiano in Comune di Vicchio e di Le Borra in Comune di Figline Valdarno ed all’interno dell’area mineraria risultano ad ogni approfondimento idoeni per la realizzazione di impianti di discarica, come previsto nel piano regionale vigente. Un esame anche superficiale della carta n°1 dell’allegato cartografico mostra come sia difficile reperire sul territorio provinciale aree idonee per la realizzazione di impianti di discarica: Le aree dei siti di Toiano e Le Borre non solo sono prive di vincoli escludenti, ma si caratterizzano per la distanza dai centri abitati…Sul sito di Toiano insistono solo due fattori penalizzanti ed in entrambi i casi si tratta di fattori ininfluenti nel caso di impianti di discarica. Il vincolo idrogeologico, che peraltro copre la gran parte del territorio provinciale, segnala infatti situazioni di rischio relativamente al denudamento ed alla corrosione dei suoli che verrebbero ad essere superate dalle opere di sistemazione dei terreni durante la realizzazione della discarica. Parimenti il secondo vincolo penalizzante ivi presente (aree in frana o soggette a movimenti gravitativi) segnala una situazione da sanarsi con le opere previste dal progetto</i>”.<br />	<br />
Come si vede la situazione idrogeologica dei terreni è stata monitorata e considerata con adeguata motivazione.<br />	<br />
Analogamente per quanto riguarda le opposizione dei cittadini, pure considerate, in merito alle quali è affermato che “…<i>Tali preoccupazioni non sono giustificate in quanto un impianto di discarica realizzato e gestito in accordo con le norme vigenti non comporta danneggiamenti dell’ambiente né tantomeno rischi per la salute…”</i>.<br />	<br />
Tali affermazioni, soltanto genericamente contestate dai ricorrenti nel ricorso, appaiono idonee a configurare lo svolgimento di idonea fase istruttoria, considerato che, per quanto detto, la localizzazione era già precettiva e operativa con i precedenti provvedimenti regionali e provinciali mai impugnati dai ricorrenti.<br />	<br />
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile, per mancata impugnazione di atti presupposti, e in parte infondato.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^ in parte dichiara inammissibile e in parte rigetta il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Condanna i ricorrenti a corrispondere alla Provincia di Firenze le spese di lite che liquida in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 6 maggio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Bernardo Massari, Presidente<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/10/2010</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-12-10-2010-n-6449/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2010 n.6449</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
