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	<title>643 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>643 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Verbale &#8211; 15/9/2020 n.643</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-verbale-15-9-2020-n-643/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-verbale-15-9-2020-n-643/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Verbale &#8211; 15/9/2020 n.643</a></p>
<p>B. Massari Pres., M. Pedron Est.; PARTI: Soc. agricola Fondo Perla rapp.ta avv.ti A.A. Gianolio, E. Fantoni c. Comune di Cavriana rapp.to avv.to D. Bezzi. Sui rapporti fra pianificazione urbanistica e procedure di VIA e AIA in materia ambientale. 1. Pianificazione comunale &#8211; Tutela dell&#8217;ambiente &#8211; Valutazione Integrata Ambientale &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-verbale-15-9-2020-n-643/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Verbale &#8211; 15/9/2020 n.643</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-verbale-15-9-2020-n-643/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Verbale &#8211; 15/9/2020 n.643</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">B. Massari Pres., M. Pedron Est.; PARTI: Soc. agricola Fondo Perla rapp.ta avv.ti A.A. Gianolio, E. Fantoni c. Comune di Cavriana rapp.to avv.to D. Bezzi.</span></p>
<hr />
<p>Sui rapporti fra pianificazione urbanistica e procedure di VIA e AIA in materia ambientale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Pianificazione comunale &#8211; Tutela dell&#8217;ambiente &#8211; Valutazione Integrata Ambientale &#8211; Autorizzazione Integrata Ambientale &#8211; Rapporti<br /> </span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Il potere di regolazione del territorio riservato ai Comuni è sovraordinato, e si impone all&#8217;interno della procedura di VIA, in quanto esprime scelte discrezionali sul migliore utilizzo del territorio. Quando perà² nello strumento urbanistico comunale entrano valutazioni di tipo ambientale e sanitario la situazione cambia, perchè vi sono altre autorità  che condividono il potere di stabilire se una certa attività  economica sia compatibile con le caratteristiche dei luoghi e con il livello di rischio accettabile per la collettività . Il Comune non può utilizzare lo strumento urbanistico per decidere da solo, sostituendosi alle altre autorità  e rendendo inutili le garanzie previste dall&#8217;ordinamento, tra cui la procedura di VIA. Le suddette garanzie tutelano sia i diversi interessi pubblici coinvolti sia l&#8217;interesse economico dei soggetti che intendono avviare nuove attività  produttive. Un&#8217;impostazione rigida come quella urbanistica, particolarmente se articolata mediante divieti astratti e presunzioni che non ammettono la prova contraria, è inadeguata a regolare da sola la realtà  flessibile e dinamica delle attività  produttive, le quali possono avere impatti molto diversi a seconda dei modelli organizzativi scelti e della tecnologia impiegata. Un divieto generalizzato per intere tipologie di attività  agricole, oltretutto in un contesto non adatto a destinazioni diverse da quelle agricole produttive, appare una soluzione in contrasto con il principio di proporzionalità . La decisione sulle aspettative dei privati deve quindi essere riportata nella sede propria, ossia nella procedura di VIA, e nella successiva procedura di AIA, dove sono effettuate valutazioni sul caso concreto, e formulate prescrizioni in grado di fissare il punto di equilibrio tra la tutela ambientale e l&#8217;iniziativa economica.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-verbale-15-9-2020-n-643/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Verbale &#8211; 15/9/2020 n.643</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.643</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2008-n-643/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2008-n-643/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.643</a></p>
<p>U. Zuballi – Presidente ed estensore Punta Penna S.A.S. (avv. A. Tascione) c/ la Regione Abruzzo (Avv. Dist. St.) e nei confronti del Comune di Vasto (avv. N. Zaccaria); il Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale del Vastese (avv. L. Falorio) sul sindacato del G.A. sugli atti di pianificazione di aree</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2008-n-643/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.643</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2008-n-643/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.643</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Zuballi – Presidente ed estensore<br /> Punta Penna S.A.S. (avv. A. Tascione) c/ la Regione Abruzzo (Avv. Dist.<br /> St.) e nei confronti del Comune di Vasto (avv. N. Zaccaria); il Consorzio<br /> Per Lo Sviluppo Industriale del Vastese (avv. L. Falorio)</span></p>
<hr />
<p>sul sindacato del G.A. sugli atti di pianificazione di aree naturali protette, sulla natura del termine per l&#8217;approvazione del Piano di assetto Naturalistico della riserva naturale di Punta Aderci e sulla portata abrogativa della nuova normativa in tema di silenzio-assenso di cui alla L. 14 maggio 2005 n. 80</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio &#8211; Aree naturali protette e parchi – Normativa regionale abruzzese – L.R. Abruzzo 21 giugno 1996 n. 38 &#8211; Riserva naturale di Punta Aderci – Caratteristiche e rilevanza.</p>
<p>2. Ambiente e territorio &#8211; Aree naturali protette e parchi – Normativa regionale abruzzese – L.R. Abruzzo 21 giugno 1996 n. 38 &#8211; Piano di assetto naturalistico della riserva naturale di Punta Aderci – Finalità.</p>
<p>3. Processo amministrativo – Giudice amministrativo – Sindacato – In materia di tutela del paesaggio &#8211; Portata e criteri.</p>
<p>4. Ambiente e territorio &#8211; Aree naturali protette e parchi – Normativa regionale abruzzese – L.R. Abruzzo 21 giugno 1996 n. 38 &#8211; Piano di assetto naturalistico della riserva naturale di Punta Aderci &#8211; Termine per l’approvazione – Natura perentoria – Non sussiste.</p>
<p>5. Procedimento amministrativo – Provvedimento tacito – Principio del silenzio-assenso e relative deroghe – Dopo la L. 14 maggio 2005 n. 80 – Assumono valenza generale ed abrogano le norme precedenti incompatibili.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La riserva naturale protetta di Punta Aderci riveste notevole pregio ambientale (per i particolari habitat, per la flora, la fauna e per la circostanza che interessa uno dei pochi tratti di costa abruzzese rimasti intatti) e risulta anche particolarmente delicata per gli equilibri ecologici, di talché essa merita una speciale protezione; ne consegue che, anche in relazione agli impegni comunitari, a fronte all’evidente interesse pubblico alla difesa ambientale, devono in qualche modo sacrificarsi i pur validi interessi privati.<br />
2. La riserva naturale protetta di Punta Aderci è un&#8217;area caratterizzata da eccezionale interesse naturalistico, di talché il Piano di Assetto Naturalistico (P.A.N.), previsto dall’art. 22, comma 1, della L. R. Abruzzo 21 giugno 1996 n. 38 si configura come strumento attuativo di settore, volto a disciplinare l&#8217;utilizzazione delle risorse presenti, con precipuo riferimento ad attività compatibili con le finalità della riserva stessa, e ad interventi di riassetto e risanamento.</p>
<p>3. Il Giudice amministrativo, nel sindacato su atti di pianificazione di settore in materia paesaggistica, non può impingere nel merito di scelte discrezionali riservate alla P.A., qualora esse non confliggano con gli usuali canoni di ragionevolezza e logicità; in tale scrutinio, il giudice amministrativo deve considerare che, nella graduatoria dei valori costituzionalmente garantiti, la tutela ambientale assume un valore preminente rispetto alla tutela della proprietà privata e al suo sfruttamento economico, e questo vale altresì nella valutazione della gerarchia dei vari strumenti pianificatori che tutelano detti valori.</p>
<p>4. L&#8217;art. 22, comma 1, della L. R. Abruzzo 21 giugno 1996 n. 38, secondo cui entro il termine fissato dalla legge istitutiva deve essere elaborato dall&#8217;Ente preposto alla gestione il Piano di Assetto Naturalistico della riserva naturale di Punta Aderci, non prevede un termine perentorio.<br />
5. A seguito dell’introduzione della generalizzazione dell’istituto del silenzio assenso, con la L. 14 maggio 2005 n. 80, deve ritenersi altrettanto generalmente applicabile anche la clausola limitativa ed escludente, relativa al patrimonio paesaggistico e l&#8217;ambiente, di cui all’art 20, comma 4, L. 7 agosto 1990 n. 241, con conseguente abrogazione delle norme incompatibili.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara <br />
(<i>Sezione Prima)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 66 del 2008, proposto dalla: <br />
<b>Punta Penna -S.A.S.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Arnaldo Tascione, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Pescara, via Lo Feudo N. 1; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
La Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distr.le L&#8217;Aquila, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, via Portici S.Berardino; <br />
<b>nei confronti di<br />
</b>Il <b>Comune di Vasto</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicolino Zaccaria, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Pescara, via Lo Feudo N. 1; <br />
il <b>Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale del Vastese</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Lorenzo Falorio, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Pescara, via Lo Feudo N. 1; <br />
<i><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</i>DELLA DELIBERA N.79/2 DEL 25.09.2007 CON LA QUALE IL CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO APPROVA IL PIANO DI ASSETTO NATURALISTICO DELLA RISERVA NATURALE GUIDATA DI &#8220;PUNTA ADERCI&#8221; DEL COMUNE DI VASTO; DELLA DELIBERA N.794/C DEL 26.09.2007 CON LA QUALE LA GIUNTA REGIONALE PROPONE L&#8217;APPROVAZIONE DI DETTO PIANO, DEI PARERI POSITIVI ESPRESSI DAI VARI COMITATI; DELLA DELIBERA N.67 DEL 28.02.2000 CON LA QUALE IL C.C. DI VASTO APPROVA IL DOCUMENTO PRELIMINARE DEL PIANO; DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO E CONNESSO.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Vasto;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale del Vastese;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19/06/2008 il presidente Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il presente ricorso la società ricorrente chiede l’annullamento dei seguenti atti:<br />
1. Deliberazione di C.R. n.79/2 del 25 settembre 2007, con la quale è stato approvato il Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Guidata &#8220;Punta Aderci&#8221;, nel territorio del Comune di Vasto;<br />
2. Deliberazione di Giunta Regionale n.794/C del 26/09/2003, con cui si propone al Consiglio Regionale l&#8217;approvazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Guidata &#8220;Punta Aderci&#8221;, nel territorio del Comune di Vasto;<br />
3. Provvedimento della Giunta Regionale Direzione Territorio Urbanistica Beni Ambientali Parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici n.8712/03 del 11/07/2003, con il quale il Direttore dell&#8217;area Territorio esprime il proprio avviso favorevole con prescrizioni, ai sensi dell&#8217;art.150 del D.Lgs.490 del 29/10/99 sul Piano di Assetto Naturalistico Riserva Naturale &#8220;Punta Aderci&#8221;, nel territorio del Comune di Vasto;<br />
4. Parere n.2003/4941 del 08/07/2003 espresso dal Comitato Regionale per i Beni Ambientali ai sensi della L.R. n.2 del 13/02/2003, art.2 comma 4; <br />
5. Parere n.5/2003 del 20/05/2003 del Comitato Tecnico Scientifico per le Aree Naturali Protette, con il quale, ai sensi dell&#8217; art.5 della L.R.38/96 si esprime parere favorevole con prescrizioni sul Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale &#8220;Punta Aderci&#8221;;<br />
6. Parere n.167 del 07/04/03, con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale esprime all&#8217;unanimità parere favorevole sul Piano di Assetto Naturalistico Riserva naturale &#8220;Punta Aderci&#8221;.<br />
7. Deliberazione del Consiglio Comunale di Vasto n.67 del 28/02/2000, avente ad oggetto:&#8221;Piano di Assetto Naturalistico Riserva Naturale Guidata Punta Aderci. — Approvazione del Documento preliminare ai sensi dell&#8217;art.22 della L.R.38/96 e con gli effetti dell&#8217;art.6 e segg. L.R.18/83, nel testo in vigore — Proposta elaborata dalla Cogecstre&#8221;.<br />
La ricorrente premette che la Regione Abruzzo, in applicazione dell&#8217;art.19 commi 1 e 4 della L.R. 21 giugno 1996 n.38, recante:&#8221;Legge Quadro sulle Aree Protette della Regione Abruzzo per l&#8217;Appennino Parco d&#8217;Europa&#8221;, con la legge n. 9 del 20 febbraio 1998, pubblicata sul BURA del 13 marzo 1998 ed in vigore dal giorno successivo a tale pubblicazione, ha istituito la Riserva Naturale Guidata di &#8220;Punta Aderci&#8221;, nel territorio del Comune di Vasto per una superficie 285 ettari circa.<br />
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.67 del 28/02/2000, il Comune di Vasto adottava il Piano di Assetto Naturalistico, nel cui ambito veniva individuata anche una fascia di rispetto esterna alla perimetrazione operata dalla Legge regionale istitutiva della Riserva, sulla scorta della previsione contenuta nell&#8217;art.4 comma 4 della stessa L.R.9/98, che dispone:&#8221;Il Piano di Assetto Naturalistico potrà definire e regolamentare anche una fascia di rispetto o area contigua&#8221;.<br />
Tale fascia di protezione amplia notevolmente l&#8217;area da tutelare.<br />
Nei termini previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter dell&#8217;art.22 della L.R.38/96 la ricorrente, Punta Penna S.n.c., presentava istanza per ottenere la rettifica della previsione del piano di Gestione, relativamente alle aree di sua proprietà, posto che lo stesso inseriva tali terreni tra quelli da assoggettare alla disciplina di cui alla disposizione contenuta nell&#8217;art.19 Titolo II delle N.T.A. &#8220;B6 –Interventi urbanistico-edilizi, usi ed attività nelle aree di rilevante interesse paesaggistico da riqualificare già destinate ad uso industriale&#8221;.<br />
Nel caso specifico, infatti, i suoli interessati ricadevano nelle previsioni del Piano Territoriale del Consorzio che aveva disposto per la zona, insediamenti a &#8220;verde attrezzato&#8221;, di limitato impatto urbanistico ed ambientale.<br />
La ditta ricorrente considera illegittimi i provvedimenti gravati per i seguenti motivi:<br />
I. Violazione dei principi in materia di procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Abnormità delle conseguenze.<br />
La società ricorrente spiega di trovarsi nella situazione di un&#8217;azienda che avendo già realizzato gran parte dell&#8217;intervento destinato alla sua attività ed avendo la necessità di ampliare la stessa, dopo i faticosi tempi procedimentali per ottenere i necessari pareri e, quindi il definitivo permesso di costruire, di fatto viene privata della concreta possibilità di completare l&#8217;intervento, poiché una parte di questo ampliamento, ricadente all&#8217;interno della riserva, viene giudicato non compatibile con i regimi di intervento disciplinati dal P.A.N. <br />
Per tutto quanto sopra esposto, la motivazione contenuta nel parere del Comitato Tecnico Scientifico e riferita all&#8217;osservazione presentata dalla ricorrente sarebbe palesemente illogica e contraddittoria rendendo di conseguenza illegittima la determinazione del C.T.S. sotto il profilo dell&#8217;eccesso di potere e della violazione della legge sul procedimento amministrativo.<br />
II. Violazione dell&#8217;art.97 Costituzione e dell&#8217;art.l della L.241/90 ed eccesso di potere per violazione del procedimento in merito al buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell&#8217;azione amministrativa.<br />
Violazione dell&#8217;art.2 della L.n.1187/1968; Falsità dei presupposti e carenza di motivazione. Violazione degli artt. 41 e 42 della Costituzione ed eccesso di potere per sviamento della causa tipica. Violazione dell&#8217;art.22 comma 3 della L. 394/91. Falsità dei presupposti. Irrazionalità e contraddittorietà dell&#8217;azione amministrativa.<br />
Secondo la ditta ricorrente, dal momento dell&#8217;adozione del documento preliminare del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva &#8220;Punta Aderci&#8221;, avvenuta con Delibera di Consiglio Comunale n.67 del 28/02/2000, al momento dell&#8217;approvazione da parte del Consiglio Regionale con atto verbale n.79/2 del 25/09/2007, sono trascorsi più di sette anni. Il Piano andava invece redatto, adottato ed approvato secondo la procedura disciplinata dal combinato disposto dell&#8217;art.4 della L.R. 9/98 e dell&#8217;art. 22 della L.R.38/96, cosicché il mancato rispetto della procedura prevista, sotto il profilo dei tempi indicati dal legislatore regionale, ancorché tali termini non siano perentori, assume rilevanza giuridica sicura, in relazione all&#8217;efficacia temporale delle norme transitorie di salvaguardia previste e disciplinate dall&#8217;art. 9 della L.R.9/98, che pone una serie di pesanti divieti e di prescrizioni conformative della proprietà. <br />
III. Violazione dell&#8217;art.2 della L.241/93 ed eccesso di potere per violazione del principio del divieto di aggravio del procedimento. Violazione dell&#8217;art.13 della L.394/91 ed eccesso di potere per violazione della normativa statale di principio. Falsità dei fatti presupposti. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dell&#8217;art.3 della Costituzione ed eccesso di potere per disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta.<br />
Secondo la ditta ricorrente, l&#8217;arretramento della disciplina del silenzio-assenso, nel testo emendato in sede consiliare, si traduce in un assetto normativo per cui, trascorsi 60 giorni dalla presentazione all&#8217;amministrazione di un istanza, sulla quale la stessa sarebbe tenuta a provvedere, il comportamento omissivo della PA, assume il valore di silenzio-inadempimento.<br />
IV. Violazione dei principi in materia di pianificazione urbanistica, in particolare violazione della normativa posta dal Titolo VII della L.R.18/83 ed eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione dell&#8217;art.5 della L.R.38/96 e dei principi generali dell&#8217;atto amministrativo. Illegittimità derivata. Incompetenza. Difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento di potere.<br />
Secondo la ditta ricorrente, il provvedimento impugnato si palesa illegittimo sotto il triplice profilo della violazione di legge e dei principi generali in materia di pianificazione urbanistica; dell&#8217;eccesso di potere per sviamento della causa tipica e carenza di motivazione; dell&#8217;eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà.<br />
Resistono in giudizio con apposite articolate memorie la Regione, il Comune e il COASIV che contestano in dettaglio le tesi di parte ricorrente.<br />
Nel corso della pubblica udienza del 19 giugno 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Va doverosamente premesso che si controverte della riserva naturale protetta di Punta Aderci, che risulta di notevole pregio ambientale, per i particolari habitat, per la flora e la fauna e infine per la circostanza che interessa uno dei pochi tratti di costa abruzzese rimasti intatti. Si tratta infine di una zona particolarmente delicata per gli equilibri ecologici, per cui essa merita una speciale protezione; ne consegue che, anche in relazione agli impegni comunitari, a fronte all’evidente interesse pubblico alla difesa ambientale, devono in qualche modo sacrificarsi i pur validi interessi privati. <br />
Inoltre, in presenza di un&#8217;area caratterizzata da eccezionale interesse naturalistico, il P.A.N. si configura come strumento attuativo di settore, volto a disciplinare l&#8217;utilizzazione delle risorse presenti, con precipuo riferimento ad attività compatibili con le finalità della Riserva stessa, e ad interventi di riassetto e risanamento.<br />
2. Ciò premesso, risulta evidente che questo Collegio non intende, non deve e non può entrare nel merito di scelte discrezionali attinenti al merito amministrativo, se non ove esse confliggano con gli usuali canoni di ragionevolezza e logicità; quale corollario di quanto testé enunciato, si osserva che nella graduatoria dei valori costituzionalmente garantiti, la tutela ambientale assume un valore preminente rispetto alla tutela della proprietà privata e al suo sfruttamento economico, e questo vale altresì nella valutazione della gerarchia dei vari strumenti pianificatori che tutelano detti valori.<br />
3. Va subito osservato che il ricorso risulta infondato.<br />
Come sopra enunciato, l&#8217;approvazione del &#8220;Piano&#8221; implica la valutazione della preminenza dell&#8217;interesse pubblico su quello privato, ritenendo il bene pubblico dell&#8217;ambiente, paesaggistico, naturalistico e archeologico prevalente rispetto ad altri interessi. <br />
Ovviamente il Comune ha la facoltà ampiamente discrezionale di modificare le previsioni urbanistiche, e non necessita di motivazione specifica, salvo che in ipotesi particolari, non ricorrenti nel caso in esame.<br />
Quanto alla circostanza che gli atti impugnati di fatto impedirebbero alla ditta ricorrente di completare l’iter edilizio di una ristrutturazione aziendale già in stato di avanzata predisposizione, a parte la genericità della doglianza, basta aggiungere che la conformità allo strumento urbanistico deve risultare non solo al momento della domanda ma altresì a quello del rilascio del titolo edilizio, non ancora avvenuto.<br />
4. In ordine al profilo del mancato rispetto dei termini di approvazione del PAN, ad avviso di questo Collegio, i termini di cui alla normativa di riferimento per l&#8217;elaborazione, adozione e successiva approvazione del Piano non rivestono carattere perentorio, difettando una espressa previsione normativa in tal senso e in quanto lo stesso tenore letterale della legge fa propendere per la natura ordinatoria degli stessi. <br />
Invero l&#8217;art. 22, comma I, della Legge Regionale 21.06.1996 n. 38, così recita :&#8221;Entro il termine fissato dalla legge istitutiva deve essere elaborato dall&#8217;Ente preposto alla gestione&#8230;il Piano di Assetto Naturalistico della riserva&#8221;, ma lo stesso articolo al comma 2 prosegue: &#8220;In caso di inadempienza la Giunta Regionale, sollecitato l&#8217;Ente gestore, affida&#8230;&#8221;. Dall&#8217;inciso &#8220;sollecitato l&#8217;Ente gestore&#8221;, si deduce la non perentorietà del termine, in quanto la norma, in caso contrario, non avrebbe potuto prevedere la possibilità di un sollecito. <br />
5. Circa poi la trasformazione del silenzio assenso in silenzio inadempimento la questione merita un approfondimento.<br />
Va osservato che la legge n. 80 del 2005 ha rivoluzionato l&#8217;intero sistema del silenzio, assegnando il valore generalizzato di silenzio assenso al comportamento inerte dell&#8217;Amministrazione, con l&#8217;unica eccezione dei settori &#8211; quali quello ambientale si cui si controverte – nei quali, invece, viene escluso ratione materiae l&#8217;accoglimento tacito della domanda. Indubbiamente la nuova disciplina del silenzio assenso (che in precedenza costituiva un’eccezione al sistema) è concepita come legge generale che regola l&#8217;intera materia e ad essa devono adeguarsi ed armonizzarsi tutte le norme procedimentali di settore: ne consegue che nel contrasto tra le due norme &#8211; il cui contenuto è evidentemente incompatibile &#8211; non si può fare ricorso al principio di specialità che postula l&#8217;equivalenza tra le norme stesse, ma deve necessariamente applicarsi il criterio cronologico, in base al quale la legge successiva prevale su quella precedente, anche se speciale. <br />
In altri termini, facendo corretta applicazione della disposizione dell&#8217;art. 15 delle preleggi &#8211; in presenza di una nuova legge che regola l&#8217;intera materia già regolata da una legge anteriore &#8211; non può che sussistere l&#8217;abrogazione della norma precedente incompatibile. Quindi, in presenza di una scelta del legislatore diretta alla semplificazione amministrativa e all&#8217;accelerazione delle decisioni da parte della P.A., che però in particolari materie &#8211; quali quella riguardante il patrimonio paesaggistico e l&#8217;ambiente &#8211; esclude espressamente il ricorso all&#8217;accoglimento tacito dell&#8217;istanza per effetto del mero decorso del termine, non può che ricorrere la figura dell&#8217;abrogazione tacita per nuova regolamentazione, applicandosi, pertanto, la legge successiva (si veda in un caso analogo T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 febbraio 2008 , n. 1512).<br />
In sostanza, dal momento dell’introduzione della generalizzazione dell’istituto del silenzio assenso avvenuta nel 2005, deve ritenersi altrettanto generalmente applicabile anche la clausola limitativa ed escludente di cui al comma quarto dell’articolo 20 della legge 241 del 1990, riguardante la protezione paesaggistica, con conseguente abrogazione delle norme incompatibili.<br />
6. Quanto poi al cosiddetto premio di cubatura reintrodotto dalla contestata normativa, va osservato da un lato che la censura appare inconferente, in quanto non si vede il danno che deriverebbe alla ricorrente da tale disposizione, e d’altro lato infondata in quanto si tratta anche in tal caso di una scelta discrezionale di spettanza dell’amministrazione.<br />
7. Quanto infine alla normativa costituzionale citata in vari punti del ricorso, basta rilevare come la tutela ambientale costituisce anche a livello costituzionale ed europeo un principio cardine, per cui a tale tutela vanno sacrificati anche gli interessi economici privati.<br />
Per tutte le su indicate ragioni il ricorso va rigettato, anche se la complessità e parziale novità delle questioni trattate inducono il Collegio a compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – Sezione di Pescara – rigetta il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 19/06/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore<br />
Michele Eliantonio, Consigliere<br />
Dino Nazzaro, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-7-2008-n-643/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.643</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2005 n.643</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-23-6-2005-n-643/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-23-6-2005-n-643/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2005 n.643</a></p>
<p>Pres. F. Mariuzzo, Est. M. Pedron Ric. La Siembra Cooperativa Sociale di Solidarietà &#8211; ONLUS (avv.ti A. Fisco Oldrini; A. Oldrini; A. Secchi Villa ) contro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avvocatura distrettuale dello Stato) Industria e commercio &#8211; Cooperative sociali – Disciplina &#8211; Caratteristiche &#8211; Rapporto numerico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-23-6-2005-n-643/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2005 n.643</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-23-6-2005-n-643/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2005 n.643</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Mariuzzo, Est. M. Pedron<br /> Ric. La Siembra Cooperativa Sociale di Solidarietà &#8211; ONLUS (avv.ti A. Fisco Oldrini; A. Oldrini; A. Secchi Villa ) contro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avvocatura distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Industria e commercio &#8211; Cooperative sociali – Disciplina &#8211; Caratteristiche &#8211; Rapporto numerico tra soci volontari e soci lavoratori – Rilevanza ai fini della qualificabilità come sociale di una cooperativa – Insussistenza – Rilevanza sotto il profilo della ragionevolezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 1, c. 1, l. 381/1991 le cooperative sociali si caratterizzano per lo scopo di promozione umana e integrazione sociale dei cittadini, tra cui quella dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate che devono rappresentare almeno il 30% dei lavoratori di ciascuna cooperativa sociale. Nel calcolo percentuale non rilevano i soci volontari, ma solo i dipendenti e i soci lavoratori; tuttavia, il rapporto numerico tra soci volontari e soci lavoratori rileva come indice dell’importanza dell’attività di inserimento lavorativo rispetto alle altre attività sociali. Pertanto, sebbene tra le due categorie non esista un rapporto matematico da rispettare che consente di ottenere o conservare la qualifica di cooperativa sociale, esso va valutato in concreto per stabilire – alla luce delle attività della cooperativa e dell’impegno richiesto ai soci volontari – se si mantiene entro il limite della ragionevolezza per poter qualificare come sociale la cooperativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br /> PER LA LOMBARDIA<br /> BRESCIA </b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO MARIUZZO 	Presidente<br /> <br />
MAURO PEDRON 	Giudice, relatore<br />	<br />
STEFANO TENCA 	Giudice																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell’udienza camerale dell’11 febbraio 2005</p>
<p>Visto il ricorso 20/2004  proposto da:</p>
<p><b>LA SIEMBRA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ &#8211; ONLUS</b><br />
rappresentata e difesa da:<br />
ANNA FISCO OLDRINI<br />
 ALESSIO OLDRINI<br />
ALESSANDRO SECCHI VILLA<br />
con domicilio eletto in BRESCIAVIA ROSA 71<br />
pressoALESSANDRO SECCHI VILLA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO<br />
con domicilio eletto in BRESCIAVIA S. CATERINA 6<br />
presso la sede dell’Avvocatura</p>
<p>per l&#8217;annullamento del decreto del Ministero delle Attività produttive del 13 ottobre 2003 (comunicato con nota del 15 ottobre 2003), mediante il quale la cooperativa sociale La Siembra scarl è stata cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura;</p>
<p>Udito il relatore Ref. MAURO PEDRON  e uditi altresì i difensori delle parti;<br />
Visto l’art. 26 commi 4 e 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto e in diritto</b></p>
<p>La ricorrente La Siembra scarl con sede a Crema è una cooperativa sociale di tipo B che opera nel settore del commercio equo e solidale. All’interno della struttura sociale sono presenti 25 soci volontari e un soggetto svantaggiato con la qualifica di socio lavoratore. <br />
Il Ministero delle Attività produttive con decreto del 13 ottobre 2003 ha disposto ai sensi dell’art. 11 del Dlgs.CPS 14 dicembre 1947 n. 1577 la cancellazione della ricorrente dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita dei benefici tributari e di altra natura, richiamando i risultati di due ispezioni straordinarie del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (4 dicembre 2001; 26 febbraio 2003) e il parere espresso il 19 giugno 2003 dal Comitato centrale per le cooperative. In sintesi il decreto del 13 ottobre 2003 sostiene che la ricorrente benché iscritta tra le cooperative sociali non svolgerebbe in concreto attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati nella misura prescritta dalla normativa di settore. <br />
Con atto notificato il 9 dicembre 2003 e depositato l’8 gennaio 2004 la ricorrente ha impugnato la cancellazione lamentando la violazione dell’art. 4 comma 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381, in quanto essendovi un solo socio lavoratore e trattandosi di un soggetto svantaggiato sarebbe rispettata la soglia minima del 30% prevista a garanzia dell’effettivo inserimento lavorativo di persone in difficoltà.  <br />
L’Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. <br />
Sulle questioni rilevanti per la definizione della controversia si possono svolgere le seguenti considerazioni:<br />
a)	in base all’art. 1 comma 1 della legge 381/1991 le cooperative sociali si caratterizzano per lo scopo perseguito, che consiste nella ricerca della promozione umana e dell&#8217;integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale. Tra queste attività la lett. b) dell’art. 1 comma 1 individua le imprese agricole, industriali, commerciali o di servizi mediante le quali è attuato l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Nella struttura delle cooperative sociali gli statuti possono prevedere, oltre ai soci ordinari, anche la categoria dei soci volontari, che prestano la loro opera gratuitamente. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci (art. 2 della legge 381/1991). Le persone svantaggiate di cui è garantito l’inserimento lavorativo devono costituire almeno il 30% dei lavoratori di ciascuna cooperativa sociale e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, assumono necessariamente la qualità di socio. Con riguardo alla retribuzione corrisposta a questi lavoratori le aliquote complessive della contribuzione previdenziale e assistenziale sono ridotte a zero (art. 4 commi 2 e 3 della legge 381/1991); <br />	<br />
b)	la ricorrente è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative, sia nella sezione delle cooperative sociali sia in quella delle cooperative di consumo. Con l’ispezione straordinaria del 4 dicembre 2001 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha rilevato tra l’altro la preponderanza dei soci volontari (25 all’epoca) rispetto all’unico socio lavoratore svantaggiato. Sulla base di questo accertamento il Ministero delle Attività Produttive ha invitato la ricorrente (nota del 14 agosto 2002) ad aumentare il numero di soci lavoratori anche svantaggiati o a optare per l’iscrizione nella sola sezione delle cooperative di consumo. Il 26 febbraio 2003 un secondo accertamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Direzione provinciale del lavoro di Cremona) ha rilevato che la ricorrente non aveva provveduto ad aumentare il numero dei soci lavoratori (pur potendo fruire degli incentivi fiscali per l’assunzione di soggetti inoccupati o disoccupati di lungo periodo). Il Comitato centrale per le cooperative (incardinato presso il Ministero delle Attività produttive) con un parere del 19 giugno 2003 ha sottolineato che in presenza di un solo socio lavoratore svantaggiato (a fronte di 304 soci complessivi, di cui 25 volontari) non sarebbero realmente perseguite le finalità della legge 381/1991. Queste valutazioni sono poi state trasfuse nel decreto di cancellazione del 13 ottobre 2003; <br />	<br />
c)	sotto il profilo processuale si può ritenere che il ricorso sia correttamente instaurato nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (nuova denominazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale) benché il provvedimento che dispone la cancellazione sia stato adottato dal Ministero delle Attività produttive. In effetti la vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative è una competenza assegnata al Ministero delle Attività produttive (art. 28 comma 1 lett. a del Dlgs. 30 luglio 1999 n. 300; art. 7 comma 7 lett. c del DPR 26 marzo 2001 n. 175). Il trasferimento delle funzioni dovrebbe essere efficace a decorrere dal 1 giugno 2001 (art. 2 del DPCM 10 aprile 2001). Il caso in esame tuttavia costituisce un’estensione della fase transitoria. I due accertamenti ispettivi sono stati gestiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il primo in particolare è stato effettuato dalla Direzione generale della Cooperazione, struttura trasferita al Ministero delle Attività produttive (art. 27 comma 4 del Dlgs. 300/1999), la quale tuttavia si qualifica ancora come ripartizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La stessa qualificazione è riportata sulla nota del 15 ottobre 2003, con la quale la medesima Direzione generale ha trasmesso il decreto di cancellazione. Dalla prospettiva della ricorrente l’organismo burocratico di riferimento è rimasto quello che già altre volte aveva esaminato la vicenda della quota dei soci lavoratori svantaggiati rispetto al numero dei soci volontari (ad esempio con il parere del 27 gennaio 1997). La riorganizzazione amministrativa conseguente al Dlgs. 300/1999, esplicitata in modo inesatto nei contatti con la ricorrente, può essere ragionevolmente considerata una fonte di equivoco nell’individuazione dell’autorità amministrativa da convenire formalmente in giudizio. Lo stesso decreto impugnato esordisce con un richiamo all’art. 1 del Dlgs.CPS 1577/1947 per descrivere la competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella vigilanza sulle cooperative. Il riferimento è superato dai contestuali richiami alle norme più recenti, ma concorre a creare l’affidamento sulla continuità della localizzazione delle funzioni statali in materia. Un altro elemento idoneo a rafforzare l’identificazione del provvedimento impugnato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è la norma transitoria dell’art. 19 del Dlgs. 2 agosto 2002 n. 220, che in attesa dell’attivazione dell’albo nazionale degli enti cooperativi proroga la disciplina relativa ai registri prefettizi e allo schedario generale della cooperazione, facendo salvi in particolare gli art. da 13 a 16 del Dlgs.CPS 1577/1947. In queste norme sono presenti espliciti riferimenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. In definitiva il quadro di riferimento di cui disponeva la ricorrente poteva indurre a individuare in quest’ultima struttura la vera titolare del potere di cancellazione;<br />	<br />
d)	nel merito la posizione della ricorrente è condivisibile ma con alcune precisazioni. La natura spuria delle cooperative non impedisce l’iscrizione nella sezione delle cooperative sociali. Trattandosi di società che devono avere anche una sostanza imprenditoriale per operare sul mercato, è ragionevole che alle attività di maggiore interesse sociale (quale l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati), dove non è sempre possibile seguire un’impostazione di tipo aziendale, si affianchino altre attività che facciano da sostegno. Nel caso in esame il socio lavoratore svantaggiato lavora (part – time) nel negozio della cooperativa, come addetto alle vendite, ed è coadiuvato da almeno due soci volontari con turnazione giornaliera. L’inserimento lavorativo si combina quindi coerentemente con la vendita di prodotti reperiti attraverso i canali del commercio equo e solidale, che costituisce la seconda (e prevalente) finalità della cooperativa;<br />	<br />
e)	peraltro nelle cooperative sociali l’attività di inserimento lavorativo non può ridursi a un’appendice dell’organizzazione aziendale. L’art. 4 comma 2 della legge 381/1991 impone che i soggetti svantaggiati siano almeno il 30% dei lavoratori. Questa percentuale deve essere calcolata sul totale dei dipendenti e dei soci lavoratori. I soci volontari non rilevano, in quanto l’art. 2 della legge 381/1991 riconduce la loro posizione a una forma relativamente pura di volontariato, prevedendo la gratuità delle prestazioni lavorative ed escludendo l’applicazione delle norme e dei contratti riguardanti il lavoro subordinato e autonomo (ad eccezione dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). A maggior ragione non rilevano i soci ordinari, il cui coinvolgimento nella cooperativa è meno intenso. Formalmente la ricorrente rispetta quindi la riserva del 30% prevista dalla norma. Il rapporto numerico tra soci volontari e soci lavoratori è tuttavia rilevante come indice dell’importanza dell’attività di inserimento lavorativo rispetto alle altre attività sociali. Sotto questo profilo l’Amministrazione utilizza un argomento corretto: non è possibile aumentare indefinitamente il numero dei soci volontari contando sulla presenza di un solo socio lavoratore svantaggiato. Questo non significa che tra le due categorie esista un rapporto matematico da rispettare per conseguire o mantenere la qualifica di cooperativa sociale. La valutazione dell’idoneità del numero dei soci lavoratori svantaggiati deve essere condotta in concreto, tenendo conto di tutte le attività della cooperativa e dell’impegno richiesto ai soci volontari; <br />	<br />
f)	nel caso in esame si può ritenere che il rapporto attuale tra soci volontari e soci lavoratori svantaggiati sia prossimo al limite di compatibilità con la natura sociale della cooperativa. Considerando che due soci volontari a rotazione coadiuvano il socio lavoratore svantaggiato, e che l’inserimento lavorativo è sinergico rispetto all’attività di commercio equo e solidale, il bilanciamento degli scopi sociali pende a favore dell’attività commerciale ma appare ancora sufficientemente equilibrato. Non è quindi necessario imporre l’ingresso di ulteriori soci lavoratori svantaggiati come condizione per conservare l’iscrizione. Una diversa soluzione sarebbe possibile qualora il numero dei soci volontari dovesse aumentare, o in presenza di cambiamenti nel riparto interno delle attività sociali che marginalizzassero il rilievo dell’inserimento lavorativo. <br />	<br />
Il ricorso deve quindi essere accolto nei termini appena esposti. Per quanto riguarda le spese di giudizio, se ne può disporre l’integrale compensazione tenendo conto dei problemi interpretativi posti dalla normativa sulle cooperative sociali in relazione ai punti trattati.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il TAR per la Lombardia Sezione staccata di Brescia accoglie il ricorso e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato. Le spese sono integralmente compensate tra le parti.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>BRESCIA, 11 febbraio 2005</p>
<p>NUMERO  SENTENZA	 643 / 2005<br />	<br />
DATA PUBBLICAZIONE	23/06/2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-23-6-2005-n-643/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2005 n.643</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.643</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-643/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-643/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-643/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.643</a></p>
<p>Pres. Alfredo Gomez De Ayala &#8211; Est. Bernardo Baglietto Immobiliare Petaso s.r.l. (avv.ti A. Comba e M. E. Comba) c. Comune di Oleggio (avv. V. Barosio). niente costi per lo &#8220;smaltimento&#8221; dei rifiuti nel calcolo degli oneri di urbanizzazione Permesso di costruire – Oneri di urbanizzazione – Inclusione dei costi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-643/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.643</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-643/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.643</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. Alfredo Gomez De Ayala &#8211; Est. Bernardo Baglietto<br />
Immobiliare Petaso s.r.l. (avv.ti A. Comba e M. E. Comba) c. Comune di Oleggio (avv. V. Barosio).</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">niente costi per lo &#8220;smaltimento&#8221; dei rifiuti nel calcolo degli oneri di urbanizzazione</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Permesso di costruire – Oneri di urbanizzazione – Inclusione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti – Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">I costi relativi all’attività di “smaltimento” dei rifiuti non concorrono a formare gli oneri di urbanizzazione dovuti a fronte del rilascio del permesso di costruire, nel quale devono essere compresi i soli costi relativi alle infrastrutture. Ciò si desume sia dalla deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte del 26 maggio 1977, n. 179-4170 la quale fa espresso riferimento alle “opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti” e non anche al loro esercizio, sia dalla considerazione che lo smaltimento delle acque reflue, come dei rifiuti solidi urbani e degli eventuali rifiuti industriali, sconta una separata tariffa disciplinata da norme speciali.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Niente costi per lo “smaltimento” dei rifiuti nel calcolo degli oneri di urbanizzazione</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
(omissis)</p>
<p>Considerato che la società ricorrente espone di aver presentato al Comune di Oleggio un piano esecutivo convenzionato per l’edificazione di un appezzamento di terreno;<br />
Considerato che a seguito dell’approvazione di detto piano, disposta con deliberazione C.C. 6 settembre 2001, n. 51, essa ha stipulato con il Comune convenzione urbanistica per atto a rogito Notaio Cafagno di Novara in data 24 ottobre 2001, rep. n. 35165/9291;<br />
Considerato che con l’art. 9 della convenzione le parti hanno stabilito che, per quanto interessa nella presente sede, “in relazione al disposto n. 2 dell’art. 45 L.R. 56/77, il contributo per le opere di urbanizzazione primarie e secondarie viene determinato, di volta in volta, per ogni singolo intervento, applicando l’onere unitario stabilito dalle tariffe vigenti all’atto di ritiro della concessione, per il tipo di attività richiesta, in rapporto alla superficie progettata”;<br />
Considerato che con nota 8 marzo 2003, prot. n. 7801 il Comune, riferendosi alla richiesta di “variante in corso d’opera del progetto approvato con C.E. n. 80/02 del 30.07.02”, ha comunicato che la Commissione Edilizia si era espressa in senso favorevole e che il rilascio della concessione era subordinato al pagamento dei contributi quantificati come in appresso:<br />
&#8211; contributo per oneri di urbanizzazione primaria € 23.872,87 a scomputo;<br />
&#8211; contributo per oneri di urbanizzazione secondaria € 9.214,09 a scomputo;<br />
&#8211; quota smaltimento rifiuti € 16.543,38 a scomputo;<br />
Considerato che la ricorrente ha versato il totale richiesto in data 15 aprile 2003;<br />
Considerato che con nota 11 agosto 2003, prot. n. 24511 il Comune, riferendosi alla domanda presentata dalla ricorrente in data 9 aprile 2002, prot. n. 10478 per i lavori di “costruzione di un capannone industriale con annessi uffici e alloggio del custode”, la nota del Commissario Prefettizio in data 23 aprile 2003, prot. n. 14139 e la deliberazione C.C. 9 settembre 1977, n. 118, ha preteso il pagamento di ulteriori € 190.249,39 per “quota di smaltimento rifiuti”;<br />
Considerato che con il primo motivo la società ricorrente deduce che poiché tale voce contributiva non era prevista in convenzione, essa non è dovuta;<br />
Ritenuto, conformemente ai precedenti di questa stessa Sezione, che laddove la quantificazione dei contributi di concessione edilizia sia contenuta in una convenzione (e non derivi perciò da un atto unilaterale del Comune), questa diviene vincolante ed inderogabile per tutte le parti stipulanti, con la conseguenza che il Comune non può di norma apportare nessuna modifica a quanto ivi stabilito (T.A.R. Piemonte, I, 21 novembre 2001, n. 2154);</p>
<p>Ritenuto in particolare che “la determinazione del Comune di addivenire ad una convenzione in materia urbanistica segna il mutamento dei termini del rapporto tra le parti, facendo venir meno la possibilità di emenda delle determinazioni amministrative sull’oggetto del rapporto, (in quanto) la convenzione è stipulata anche nell’interesse pubblico, e la valutazione degli oneri che graveranno sul-l’intervento ha carattere unitario, sì che non è possibile pretendere di esercitare nuovamente il potere già esercitato (&#8230;) dopo la definizione del rapporto in termini convenzionali” (T.A.R. Piemonte, I, 27 marzo 2002, n. 748);<br />
Ritenuto che occorre pertanto verificare l’esatta portata della pattuizione convenzionale;</p>
<p>Considerato che questa menziona unicamente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, senza alcuna precisazione o elencazione;<br />
Ritenuto che per la loro definizione occorre pertanto fare riferimento alla normativa in vigore all’atto del rilascio della concessione, così come espressamente stabilito in convenzione;<br />
Considerato che la richiesta di concessione cui afferisce in contributo richiesto è stata presentata il 9 aprile 2002, ma non consta dagli atti quale sia la data di rilascio della concessione medesima;<br />
Considerato che il nuovo testo unico in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è entrato in vigore il 30 giugno 2002;<br />
Considerato in ogni modo che, fino a quella data ha trovato applicazione l’art. 4 L. 29 settembre 1964 , n. 847, richiamato dall’art. 5 L. 29 gennaio 1977, n. 10, che conteneva un elenco delle opere di urbanizzazione primarie (le uniche che rilevano in questa sede) comprendente: a) strade residenziali; b) spazi di sosta o di parcheggio; c) fognature; c) rete idrica; e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; f) pubblica illuminazione ; g) spazi di verde attrezzato;<br />
Considerato che il nuovo testo unico ha variato tale elencazione, includendovi, al suo art. 16, commi 7 e 7-bis, oltre alle opere precedentemente citate “i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai Comuni sulla base dei criteri definiti dalle Regioni”;<br />
Considerato che secondo l’art. 51 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 l’elenco delle opere di urbanizzazione primaria comprende: a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all’insediamento; b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l’accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti gli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico; c) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica; d) rete ed impianti per lo smaltimento e la depurazione dei rifiuti liquidi; e) sistema di distribuzione dell’energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono; f) spazi attrezzati di verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere; reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b);<br />
Considerato che, in esito all’istruttoria disposta con precedente ordinanza collegiale 10 dicembre 2003, n. 1459/i, il Comune di Oleggio ha riferito con nota 27 gennaio 2004, prot. n. 2487 di aver quantificato la quota di contributo in contestazione richiamandosi al disposto della deliberazione C.R. 26 maggio 1977, n. 179-4170, che si riferisce alle “opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi”;<br />
Considerato che, secondo il Comune, con tale provvedimento la Regione “correttamente distinse tale quota di contributo concessorio da quelle relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria”;</p>
<p>Ritenuto che dal tenore della sopra citata relazione comunale risulta che la quota di contributo in contestazione (smaltimento rifiuti) non si riferisce ai costi di costruzione delle opere a tale scopo necessarie (condotte fognarie), bensì a quelli del loro esercizio, quantificati forfetariamente;<br />
Ritenuto che tale conclusione è confermata sul piano logico dal fatto che le fognature sono comprese per legge fra le opere di urbanizzazione primaria, per cui non vi sarebbe ragione di scorporare la quota di contributo ad esse relativa dalla somma dovuta per l’urbanizzazione primaria medesima;<br />
Ritenuto che l’interpretazione del Comune, secondo cui la concessione edilizia (oggi, il permesso di costruire), sconterebbe, oltre alla quota di contributo commisurata agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, anche un’ulteriore quota commisurata allo “smaltimento rifiuti” non può essere né argomentata dalla deliberazione regionale sopra citata, né condivisa nel merito;<br />
Ritenuto infatti che la deliberazione regionale menziona espressamente le opere necessarie per lo smaltimento rifiuti (in pratica, le condotte fognarie), e non il loro esercizio;<br />
Ritenuto inoltre che lo smaltimento delle acque reflue sconta comunque una separata tariffa disciplinata da norme speciali (artt. 13, ss. L. 5 gennaio 1994, n. 36) e che identiche considerazioni valgono per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli eventuali rifiuti industriali, esso pure soggetto a tributi particolari, disciplinati da norme speciali (art. 58 D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507);<br />
Ritenuto perciò che i costi dell’attività di smaltimento rifiuti non concorrono a formare il contributo dovuto a fronte del rilascio della concessione edilizia o del permesso di costruire;<br />
Ritenuto che per le esposte considerazioni la quota di contributo di concessione pretesa dal Comune di Oleggio a titolo di “quota smaltimento rifiuti” non può considerarsi dovuta e le somme già versate dalla ricorrente a tale titolo dovranno essere rimborsate;<br />
Ritenuto che, dovendosi presumere la buona fede del Comune (in applicazione analogica dell’art. 1147, comma 2 cod. civ) e non avendo la ricorrente fornito prova contraria, tale somma potrà essere aumentata degli interessi legali secondo domanda soltanto a decorrere dalla data di notificazione del ricorso (art. 2033 cod. civ.);<br />
Ritenuto che entro tali limiti il ricorso merita conclusivamente accoglimento, con le conseguenziali pronuncie sopra indicate;<br />
Ritenuto che giustificati motivi consentono in ogni caso la compensazione integrale delle spese di giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara la non debenza, da parte della società ricorrente, di alcuna quota di contributo di concessione edilizia riferita allo “smaltimento rifiuti” e condanna il Comune di Oleggio, in persona del Sindaco in carica, a rimborsare in favore della ricorrente medesima la somma di € 16.543,38, oltre agli interessi legali dalla data del 14 novembre 2003. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il 21 aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-643/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.643</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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