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	<title>6412 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6412 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6412</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6412/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6412/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6412</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso di un concorrente escluso da una gara per l’affidamento del servizio di noleggio e lavaggio di biancheria, divise e set chirurgici, qualora tale esclusione derivi dalla mancanza di polizza assicurativa prestata dalla capogruppo: nel caso di specie, il bando di gara non</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6412/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6412</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso di un concorrente escluso da una gara per  l’affidamento del servizio   di noleggio e lavaggio di biancheria, divise e set chirurgici, qualora tale esclusione derivi dalla   mancanza di polizza assicurativa prestata dalla capogruppo: nel caso di specie, il bando di gara non dettava   una specifica disciplina delle offerte presentate dalle associazioni temporanee di imprese in corso di costituzione,  con la conseguente applicazione dei principi di cui all’adunanza plenaria n. 8/2005 (secondo la quale  il soggetto garantito non e’  parte necessaria del contratto di fideiussione). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 6412/07<br />
Registro Generale:8142/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br />  Cons. Claudio Marchitiello<br />  Cons. Marco Lipari Est.<br />  Cons. Marzio Branca<br />Cons. Aniello Cerreto<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Dicembre 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ALSCO ITALIA SRL</b>rappresentato e difeso da:  Avv.  CARMELO BARRECAcon domicilio  eletto in RomaVIA GREGORIO VII 396 pressoANTONIO GIUFFRIDA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SERVIZI ITALIA SPA IN P. E Q. MAND. RTI </b>rappresentato e difeso da:Avv.  ERMES COFFRINI &#8211; Avv.  MASSIMO COLARIZIcon domicilio  eletto in RomaVIA PANAMA, 12pressoMASSIMO COLARIZI<br />
e nei confronti di<br />
<b>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO TOR VERGATA </b>non costituitosi;</p>
<p>per la riforma,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR  LAZIO  &#8211; ROMA: Sezione III Quater  7095/2007, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO PER NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA, DIVISE E SET SCHIRURGICI.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
SERVIZI ITALIA SPA IN P. E Q. MAND. RTI<br />
Udito il relatore Cons. Marco Lipari  e uditi,  altresì, per le    parti   gli avv.ti Barreca e Colarizi;</p>
<p>Ritenuto che, allo stato, sono condivisibili gli argomenti esposti dall’appellante, considerando che il bando di gara non detta una specifica disciplina delle offerte presentate dalle associazioni temporanee di imprese in corso di costituzione con la conseguente applicazione dei principi di cui all’Adunanza Plenaria n. 8/2005;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 8142/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Dicembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2004 n.6412</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-10-2004-n-6412/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-10-2004-n-6412/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2004 n.6412</a></p>
<p>Pres. Salvatore, est. SaltelliProvincia di Trento (Avv. G. Vaccai) c. Comune di Pergine Valsugana (Avv.ti G. de Bertolini e L. Cacciavillani), S.I.T. Società industriale trenitna P.A. (n.c.) sempre necessaria la V.I.A. per un impianto di rottamazione, anche se contemplato nello strumento urbanistico Edilizia ed urbanistica – Piano urbanistico comprensoriale –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-10-2004-n-6412/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2004 n.6412</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-10-2004-n-6412/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2004 n.6412</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore, est. Saltelli<br />Provincia di Trento (Avv. G. Vaccai) c. Comune di Pergine Valsugana (Avv.ti G. de Bertolini e L. Cacciavillani), S.I.T. Società industriale trenitna P.A. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sempre necessaria la V.I.A. per un impianto di rottamazione, anche se contemplato nello strumento urbanistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Piano urbanistico comprensoriale – Previsione in esso di un impianto di rottamazione – Valutazione di impatto ambientale – Necessità &#8211; Ragioni – Diversità degli interessi giuridici tutelati</span></span></span></p>
<hr />
<p>Mentre lo strumento regolatore generale (qual&#8217;è il piano urbanistico comprensoriale) ed il piano di settore rispondono all’esigenza della corretta gestione del territorio e del suo armonioso sviluppo, l’oggetto e la finalità della valutazione di impatto ambientale di un progetto per la realizzazione di un’opera consiste nel perseguire la tutela ed il miglioramento della salute, della qualità della vita dell’uomo, degli equilibri ecologici essenziali alla vita dell’uomo, della flora e della fauna, del patrimonio naturale ed artistico. Pertanto, la circostanza che nel piano urbanistico comprensoriale e nel piano di settore sia stato individuato un sito per la realizzazione di un impianto di rottamazione non esclude che il progetto di quest’ultimo possa essere soggetto alla valutazione di impatto ambientale e che la relativa procedura possa concludersi, ovviamente, anche con esito negativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sempre necessaria la V.I.A. per un impianto di rottamazione, anche se contemplato nello strumento urbanistico</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.6412/2004<br />
Reg. Dec.<br />
N. 5987 Reg. Ric. <br />
Anno 1996</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso in appello iscritto al NRG 5987 dell’anno 1996 proposto dalla</p>
<p><b>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>, in persona del Presidente della giunta provinciale in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Gioia Vaccai, con la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Monte delle Gioie n. 29;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>COMUNE DI PERGINE VALSUGANA</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco de Bertolini e Luigi Cacciavillani, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via R.R. Pereira n. 129/B (presso lo studio del secondo);</p>
<p>NONCHE’</p>
<p><b>S.I.T. SOCIETA’ INDUSTRIALE TRENTINA P.A.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;<br />
per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, n. 196 del 13 maggio 1996;</p>
<p>	Visto il ricorso in appello con i relativi appellati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pergine Valsugana;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;<br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 15 giugno 2004 il consigliere Carlo Saltelli;<br />	<br />
	Uditi l’avvocato Vaccari per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato Migliaccio, su delega dell’avvocato Romanelli, per il Comune di Pergine Valsugana; <br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con la sentenza n. 196 del 13 maggio 1996 il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino – Alto Adige, sede di Trento, accogliendo il ricorso proposto dal Comune di Pergine Valsugana, annullava la delibera n. 14648 del 18 novembre 1994, con cui la Giunta provinciale di Trento aveva respinto il ricorso dello stesso comune avverso la propria precedente delibera n. 10292 del 12 agosto 1994, recante la valutazione negativa in ordine alla compatibilità ambientale del progetto concernente la realizzazione del centro di rottamazione in località Le Forche, in C.C. Madrano, del Comune di Pergine Valsugana (conformandosi al motivato parere del Comitato provinciale per l’ambiente espresso con la deliberazione n. 25/94 del 25 luglio 1994).<br />
Secondo il predetto Tribunale, sussistevano i vizi dedotti con i primi due motivi di ricorso (rubricati, rispettivamente, il primo “violazione ed in ogni caso erronea interpretazione di legge [art. 8 L.P. 29 agosto 1988, n. 28] – eccesso di potere per travisamento o errore sui fatti”; il secondo, “eccesso di potere per travisamento o errore sui fatti”), in quanto, benché nel vigente piano urbanistico comprensoriale dell’Alta Valsugana (che comprendeva anche il territorio del Comune di Pergine Valsugana), approvato dalla Giunta provinciale di Trento con la delibera n. 4224 del 12 aprile 1991, fosse stato inserito anche tutto il Piano Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi, in cui era previsto, tra l’altro, anche un centro di rottamazione proprio in località Le Forche, nel Comune di Pergine Valsugana, la Giunta provinciale di Trento aveva inopinatamente ed illegittimamente negato il parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto di realizzazione del centro di rottamazione nella predetta località Le Forche, nel Comune di Pergine Valsugana, senza individuare – come dovuto &#8211; le opportune prescrizioni che ne avrebbero consentito la realizzazione, vanificando così le prescrizioni contenute nel piano urbanistico e nel piano di settore. <br />
Avverso tale statuizione è insorta la Provincia Autonoma di Trento che, con atto di appello notificato, a mezzo del servizio postale, il 12 luglio 1996, ne ha chiesto la riforma, evidenziandone la genericità, superficialità, frettolosità e contraddittorietà della motivazione, rilevando, per un verso, che essa si fondava su di un inammissibile giudizio di merito sull’operato dell’Amministrazione (circa la mancata imposizioni di prescrizioni che avrebbero consentito la realizzazione dell’impianto in questione) e rivendicando, sotto altro profilo, la assoluta legittimità del provvedimento impugnato, ingiustamente annullato, instando, pertanto, per il rigetto del ricorso di primo grado.<br />
Il Comune di Pergine Valsugana, costituitosi in giudizio, deduceva l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame, di cui chiedeva pertanto il rigetto.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>I. L’appello è fondato e deve essere accolto.</p>
<p>I.1. E’ pacifico tra le parti che era stata effettivamente prevista nel piano urbanistico comprensoriale ed in quello di settore, relativo alla smaltimento dei rifiuti, l’individuazione in località Le Forche, in C.C. Madrano del Comune di Pergine Valsugana di un sito per la realizzazione di un centro di rottamazione.<br />
Tale circostanza, tuttavia, non è da solo sufficiente per escludere che il progetto per la effettiva realizzazione del sito, nel caso di specie proposto dallo stesso Comune di Pergine Valsugana, dovesse essere escluso dalla valutazione di impatto ambientale, diversi essendo gli interessi ed i beni pubblici così tutelati.<br />
Invero, com’è noto, lo strumento regolatore generale (qual è nel caso di specie il piano urbanistico comprensoriale) ed anche il piano di settore rispondono all’esigenza della corretta gestione del territorio e del suo armonioso sviluppo attraverso la sua zonizzazione ed in relazione alla razionale organizzazione della vita della collettività che vive in un determinato territorio, laddove l’oggetto e la finalità della valutazione di impatto ambientale, come emerge dalla lettura dell’articolo 1 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, consiste nel “…perseguire la tutela ed il miglioramento della salute, della qualità della vita dell’uomo, degli equilibri ecologici essenziali alla vita dell’uomo, della flora e della fauna, del patrimonio naturale ed artistico” (comma 1), individuando, descrivendo e valutando “…gli effetti dei progetti sull’ambiente, sia diretti che indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi, con riguardo altresì alle situazioni di rischi e alle possibilità di incidenti”: significativamente il comma 3 dell’articolo in esame puntualizza, ricapitolando, che “la valutazione di impatto ambientale concerne in particolare i seguenti fattori, nonché le loro interrelazioni: a) l’uomo, la fauna, la flora; b) il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici e il paesaggio; c) i beni materiali ed il patrimonio culturale”.<br />
La natura programmatica delle previsioni contenute nel piano urbanistico ed in quello di settore, nonché i differenti beni giuridici da essi tutelati rispetto a quelli a presidio dei quali è rivolta la valutazione di impatto ambientale esclude in radice ogni pretesa contraddittorietà dell’operato della Giunta provinciale di Trento, non potendo ammettersi alcuna automaticità tra la previsione del sito di rottamazione contenuta nel piano urbanistico ed in quello di settore e la (positiva) valutazione di impatto ambientale del progetto relativo alla sua effettiva realizzazione.<br />
Ciò del resto, anche a voler prescindere dalle osservazioni sopra svolte, trova ulteriore conferma nella disposizione contenuta nel comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, secondo cui, ai fini della positiva valutazione dell’impatto ambientale di un progetto per la realizzazione di un’opera, la sua conformità agli strumenti urbanistici e a quelli di settore costituisce una soltanto delle tre condizioni (lett. b), essendo altresì necessario che “il progetto risulti globalmente compatibile con le finalità della presente legge, avuto riguardo – in via prioritaria – alle esigenze di prevenzione e tutela igienico – sanitaria, di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, nonché di salvaguardia delle aree che presentano particolari fragilità dal lato geologico e idrogeologico” (lett. a) e che “nel caso di progetti esecutivi i pareri formulati in funzione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettere c) ed e) [rispettivamente vincolo idrogeologico e tutela dell’ambiente dagli inquinamenti] siano positivi, ancorché corredati da condizioni prescrittive e/o modificative”.<br />
Né, per completezza, possono aver rilievo, quale elemento sintomatico della presunta contraddittorietà dell’azione amministrativa posta in essere dall’Amministrazione provinciale di Trento, l’eventuale contrasto tra gli studi relativi al vincolo idrogeologico e alla tutela dall’inquinamento svolti in sede di redazione del piano urbanistico comprensoriale e di quello di settore e quelli posti a base della valutazione negativa di impatto ambientale: anche a voler ammettere che i primi siano stati effettivamente fatti con la puntualità e la specificazione che invero si addice solo all’esistenza di un progetto effettivo e non già in relazione ad una mera previsione di piano (ed anche a prescindere che di tali studi è solo postulata l’esistenza, ma non è stata fornita alcuna prova), non vi è dubbio che essi andavano nuovamente ripetuti al fine di renderli attuali rispetto al concreto progetto di realizzazione del sito di rottamazione proposto dal Comune di Pergine Valsugana.</p>
<p>I.2. Quanto, poi, alla censura, pure erroneamente accolta dai primi giudici, per avere l’Amministrazione provinciale di Trento espresso una negativa valutazione di impatto ambientale, senza invece subordinare la realizzazione del progetto del sito di rottamazione ad una serie di prescrizioni o di modificazioni, così come previsto dalla legge provinciale n. 28 del 1988, la Sezione osserva innanzitutto che, come emerge dall’attenta lettura del comma 5 dell’articolo 6 della predetta legge provinciale, il potere così concesso alla Provincia di Trento presuppone pur sempre un parere favorevole in ordine alla valutazione di impatto ambientale e cioè che il progetto proposto rispetti le tre condizioni previste dal precedente comma 4 dell’articolo 5, già sopra delineate.<br />
Sennonché nel caso di specie, come emerge chiaramente dal parere reso dal Comitato provinciale per l’ambiente (di cui al comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale n. 28 del 1988), la valutazione di impatto ambientale per il progetto di realizzazione del centro di rottamazione in località Le Forche nel Comune di Pergine Valsugana era assolutamente negativa con particolare riguardo alle problematiche dell’inquinamento delle acque a causa dell’elevato grado di permeabilità del terreno in cui doveva sorgere il centro di rottamazione con conseguente facilità della infiltrazione delle acque fino al raggiungimento della falda freatica, la cui salvaguardia era da considerarsi di estrema importanza in quanto circa un chilometro a valle del sito in argomento esistevano le opere dell’acquedotto di Trento; d’altra parte, sempre secondo le ragionevoli considerazioni del predetto Comitato, il predetto inconveniente non poteva essere superato neppure con opere di impermeabilizzazione del sito, stante la delicata situazione idrogeologica della zona che non consentiva la garanzia assoluta di tutela della falda in argomento.<br />
Ciò senza contare che, sempre ad avviso del predetto Comitato, sussisteva una notevole problematica anche per quanto riguardava l’incerto smaltimento delle acque bianche e l’elevatissimo rischio potenziale legato alla vicinanza delle prese dell’acquedotto di Trento.<br />
Alla luce di tali puntuali, ragionevoli e diffusamente motivate argomentazioni non solo la delibera con cui la Giunta provinciale di Trento ha respinto il ricorso in opposizione del Comune di Pergine Valsugana avverso la valutazione negativa di impatto ambientale per il progetto di realizzazione di un centro di rottamazione sfugge a qualsiasi censura di legittimità, per quanto l’esercizio della facoltà di apporre prescrizioni e modificazioni alla valutazione di impatto ambientale (oltre a presupporre, come già visto un giudizio positivo sulla stessa, circostanza che non si rinviene nel caso di specie) costituisce pur sempre espressione di un potere discrezionale che, come tale, impinge nel merito dell’azione amministrativa e sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente irragionevole, arbitrario e fondato su un evidente travisamento di fatto, situazione che, come si è avuto modo di delineare, non risultano presente nella fattispecie esaminata.</p>
<p>II. In conclusione, sulla base delle osservazioni svolte, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza deve essere respinto il ricorso proposto in prime cure dal Comune di Pergine Valsugana.<br />
Sussistono giustificati motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla Provincia Autonoma di Trento avverso la sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino &#8211; Alto Adige, sede di Trento, lo accoglie e, per l’effetto in riforma della predetta sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado dal Comune di Pergive Valsugana.<br />
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 giugno 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta &#8211; con la partecipazione dei signori:<br />
SALVATORE                        PAOLO                 &#8211; Presidente    <br />
POLI                                    VITO                    &#8211; Consigliere<br />
LEONI                                  ANNA                  &#8211; Consigliere<br />
SALTELLI                             CARLO                &#8211; Consigliere est.<br />
CACACE                               SALVATORE       &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<BR><br />
1 ottobre 2004<br />
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-10-2004-n-6412/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2004 n.6412</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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