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	<title>6392 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6392 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2007 n.6392</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-16-7-2007-n-6392/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-16-7-2007-n-6392/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-16-7-2007-n-6392/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2007 n.6392</a></p>
<p>Pres. Tosti, Rel. Russo Papini R. (Avv. A. Funari) c. Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato) sulla illegittimità dell&#8217;esclusione dall&#8217;arruolamento di un soggetto risultato idoneo all&#8217;esito del Corso di formazione degli allievi agenti della Polizia, cui abbia partecipato in virtù di una misura cautelare e che abbia maturato positivi precedenti di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-16-7-2007-n-6392/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2007 n.6392</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-16-7-2007-n-6392/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2007 n.6392</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti, Rel. Russo<br /> Papini R. (Avv. A. Funari)	c. Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità dell&#8217;esclusione dall&#8217;arruolamento di un soggetto risultato idoneo all&#8217;esito del Corso di formazione degli allievi agenti della Polizia, cui abbia partecipato in virtù di una misura cautelare e che abbia maturato positivi precedenti di carriera e di studio, in contrasto con la successiva inidoneità all&#8217;esito delle ulteriori prove disposte dalla commissione esaminatrice</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni – Esclusione dall’arruolamento – Esito favorevole al Corso di formazione degli allievi agenti della Polizia, del candidato ammesso con riserva – Inidoneità in esito alle ulteriori prove – Positiva valutazione dei precedenti di carriera e di studio del candidato – Illegittimità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il provvedimento di esclusione dall’arruolamento di un soggetto risultato idoneo all’esito del Corso di formazione degli allievi agenti della Polizia, cui abbia partecipato in virtù di una misura cautelare, che sia risultato altresì non idoneo all’esito delle ulteriori prove attitudinali disposte dalla commissione esaminatrice. Infatti, sebbene l’esito favorevole del Corso di formazione non costituisca elemento integrativo della valutazione dell’idoneità attitudinale, tuttavia la commissione non può ignorare, pena la manifesta illogicità del proprio giudizio, l’esistenza di una serie di elementi di fatto, riguardanti  tutti i precedenti di carriera e di studio del candidato, opportunamente ed adeguatamente chiariti e documentati, idonei a sovvertire il giudizio di inidoneità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio<br />
Roma, sez. I ter 
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
composto dai signori magistrati:<br />
Luigi Tosti  			&#8211;	   Presidente<br />	<br />
Italo Volpe			&#8211;	   Componente	<br />	<br />
Maria Ada Russo 		&#8211;	   Componente rel.<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sui ricorsi riuniti n. 2110/2001 e n. 10814/2001 e sui successivi motivi aggiunti proposti da</p>
<p><b>PAPINI Roberta</b>,  rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Funari ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Acilia, n. 4; <br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
&#8211; <b>Ministero dell’Interno</b>,  in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria;  <br />
<b></p>
<p align=center>
il primo ricorso (n. 2110/2001) per l’annullamento previa sospensione </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento del Ministero dell’Interno, servizio concorsi, Divisione I, comunicato con telefax urgente del 28.12.2000, notificato alla ricorrente il 30.12.2000, con il quale la stessa veniva invitata a presentarsi il giorno 9.1.2001 presso la Scuola Tecnica di Polizia in Roma per essere sottoposta a nuovo accertamento tendente a verificare il possesso dei requisiti attitudinali; <br />
del provvedimento del 17.1.2001, notificato alla ricorrente nello stesso giorno, con il quale il Direttore della Divisione I, sezione stato giuridico del Dipartimento della P.S. del Ministero dell’Interno, comunica alla medesima che &#8211; negli accertamenti dei requisiti attitudinali eseguiti nel gennaio 2001 &#8211; è stata giudicata non idonea onde, con decreto in corso di perfezionamento, viene disposta con effetto immediato (18.1.2001) la cessazione dal servizio; nonché avverso il giudizio di non idoneità formulato nei confronti della ricorrente dalla Commissione di accertamento delle qualità attitudinali a seguito di esame compiuto nei giorni 9-10 gennaio 2001; <br />
<b></p>
<p align=center>
il secondo ricorso (n. 10814/2001) per l’annullamento previa sospensione </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del decreto del Ministero dell’Interno del provvedimento del 17.1.2001, notificato alla ricorrente il 18.5.2001, con il quale il Ministero, premesso che il giudizio di inidoneità pronunciato dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti attitudinali il 10.1.2001 comportava l’esclusione dall’arruolamento della Papini (la quale ha dovuto cessare dal servizio dal 18.1.2001) ha disposto : la cessazione della ricorrente dal 18.1.2001; la invalidità a fini giuridici, a quelli di quiescenza e previdenziali del servizio prestato dal 23.6.1999 al 22.12.1999 e dal 15.6.1999 al 18.1.2001; <br />
<b></p>
<p align=center>
nonché per la declaratoria</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’obbligo dell’Amministrazione di riconoscere la continuità del rapporto di lavoro della ricorrente anche successivamente al 18.1.2001 e dell’obbligo di corrispondere il trattamento economico, valido ai fini di quiescenza e previdenziali, per l’intero periodo di servizio e, quindi, anche per quello intercorrente dal 18.1.2001 fino al momento della effettiva riammissione in servizio; </p>
<p>Visti i ricorsi e i motivi aggiunti con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta nella pubblica udienza del 24.5.2007 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>FATTO </p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
In via preliminare, occorre procedere ad una attenta ricostruzione cronologica dei fatti avvenuti. <br />
In data 2 dicembre 1997 la Sig. ra Roberta Papini sostenne la prova scritta del concorso per l’assunzione di n. 780 allievi agenti della Polizia di Stato e – con decreto del Direttore centrale del personale in data 31 agosto 1998 – fu esclusa dall’arruolamento. <br />
A seguito dell’impugnazione del predetto atto, questo TAR ha accolto, con ordinanza cautelare n. 3108/1998 del 12.11.1998, la domanda incidentale di sospensione. <br />
Pertanto, giusta decreto datato 21 giugno 1999, la Papini è stata ammessa con riserva alla frequenza del 150° Corso di formazione del corso allievi agenti della Polizia di Stato a decorrere dal 23.6.1999. <br />
Al termine l’interessata ha superato l’esame finale riportando l’idoneità ai servizi di Polizia. <br />
Con decreto in data 27 aprile 2000 la medesima è stata nominata, con riserva, agente in prova della Polizia di Stato. <br />
Con sentenza n. 8801 del 15.6.2000 il Tar Lazio, I ter, ha accolto il ricorso all’epoca proposto  avverso il decreto di esclusione dall’arruolamento per accertato difetto dell’idoneità attitudinale, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. <br />
In data 9.1.2001 la ricorrente è stata sottoposta a nuovi accertamenti sui requisiti attitudinali che hanno dato, nuovamente, esito non favorevole in ragione del giudizio di non idoneità (verbale n. 216 datato 10.1.2001). <br />
Con decreto in data 17.1.2001 il Ministero le ha, pertanto, comunicato:<br />
a)	la cessazione dal servizio a partire dal 18.1.2001; <br />	<br />
b)	la non validità del periodo di servizio prestato con riserva dal 23 giugno 1999 al 22 dicembre 1999 e dal 15 giugno 2000 al 18 gennaio 2001. <br />	<br />
Il provvedimento è stato impugnato con il ricorso in epigrafe n. 2110/2001 (primo ricorso) con il quale l’interessata deduce i seguenti motivi di diritto: <br />
1)	Eccesso di potere per omessa disamina di elementi determinanti; violazione e mancata applicazione dell’art. 48 della Legge n. 121 del 1981; <br />	<br />
2)	Violazione e mancata applicazione dei principi di trasparenza e partecipazione sanciti dalla legge n. 241/1990; <br />	<br />
3)	Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del DPR n. 904 del 1983; <br />	<br />
4)	Eccesso di potere per perplessità, intempestività e difetto totale di motivazione; <br />	<br />
5)	Eccesso di potere per elusione di giudicato; <br />	<br />
6)	Eccesso di potere per contraddittorietà; <br />	<br />
7)	Violazione e mancata considerazione dell’art. 58 del DPR n. 335 del 1982. <br />	<br />
In data 7 marzo 2001 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali ha prospettato : <br />
1)	eccesso di potere per ripetitività e genericità; <br />	<br />
2)	eccesso di potere per incongruità, straripamento e travisamento; <br />	<br />
3)	eccesso di potere per illogicità, straripamento sotto ulteriore profilo; violazione art. 3 del DL n. 325 del 1987. <br />	<br />
In data 2.3.2001 si è costituita controparte.<br />
Con ord. n. 1854 del 15.3.2001 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione; l’ordinanza è stata confermata in appello (cfr., Consiglio di Stato ord. n. 3560 del 26.6.2001). <br />
Nel frattempo, con successivo provvedimento in data 18.5.2001, il Ministero le ha comunicato  il precedente atto in data 17.1.2001 con il quale ha affermato che il giudizio di non idoneità pronunciato dalla Commissione sui requisiti attitudinali comportava l’esclusione e ha disposto la cessazione dal servizio e l’invalidità, a fini di quiescenza e previdenziali, del servizio prestato dal 23.6.1999 al 22.12.1999 e dal 15.6.1999 al 18.1.2001. <br />
Questo ulteriore atto è stato impugnato con il secondo ricorso (n. 10814/2001) nel quale  l’interessata deduce i seguenti motivi di diritto: 1)Violazione ed elusione di giudicato; <br />
2)Difetto assoluto dei presupposti; eccesso di potere per incongruità; violazione dei diritti conseguenti al superamento del periodo di prova; <br />
3)Eccesso di potere per straripamento; violazione dei principi fondamentali in tema di diritto del lavoro e in tema di previdenza; <br />
4)Indebito mancato riconoscimento della continuità del rapporto per l’avvenuto superamento e per la continuità del periodo di prova; obbligo dell’amministrazione di corrispondere le retribuzioni a decorrere dal 18.1.2001. <br />
In data 27.11.2001 si è costituita controparte.<br />
Infine, con nota in data 31.8.2001 l’Amministrazione ha comunicato che, in esecuzione delle predette ordinanze, è stata disposta l’assunzione in servizio con la qualifica di Agente dell’interessata presso la Questura di Milano, con la riserva di rivederne la posizione allorché il gravame sarà definito nel merito. <br />
In data 3, 10 e 11.5.2007 la  ricorrente ha depositato documenti e ultima memoria. <br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>DIRITTO</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 52 r.d. 17 agosto 1907 n.642 e 19 della legge 6 dicembre 1971 n.1034, per le evidenti ragioni di connessione soggettiva, oggettiva e procedimentale, che ne consigliano la decisione con un&#8217;unica sentenza. <br />
Le impugnative sono fondate. <br />
La questione di diritto che il Collegio deve esaminare, in sostanza, riguarda  la rilevanza dell’esito favorevole del corso di formazione (cui la ricorrente ha partecipato in virtù di misura cautelare) sul giudizio di merito. <br />
In via preliminare, si deve dare atto dell’esistenza di un orientamento del Consiglio di Stato (cfr., di recente Sez. IV, n. 1465 del 19.3.2003) piuttosto restrittivo in materia. In proposito, è stato ritenuto che l’esito favorevole del corso di formazione non costituisce elemento integrativo di valutazione dell’idoneità attitudinale &#8211; che deve essere accertata per tutti i partecipanti alla selezione in modo omogeneo nel rispetto del principio della <i>par condicio</i> – e che, in definitiva, le valutazioni rese all’esito del predetto corso sono diverse ontologicamente e non hanno ad oggetto specifico le attitudini dell’allievo di P.S. che in base alla <i>lex specialis</i> del concorso possono essere apprezzate esclusivamente dalla apposita commissione composta da ufficiali selettori e psicologi.<br />
La Sezione ritiene, al riguardo, che – per quanto la misura cautelare interinale è naturalmente e strutturalmente collegata e assorbita dagli esiti del giudizio di merito – in alcune situazioni particolari l’affermato principio della non integrazione della valutazione deve essere temperato in relazione ad una serie di elementi di fatto, opportunamente e adeguatamente chiariti e documentati dall’interessato. <br />
Nella vicenda, infatti, non vi sono motivi per discostarsi dall&#8217;orientamento manifestato nelle diverse ordinanze cautelari ottenute dalla ricorrente (cfr., Tar Lazio, Roma, nn. 3108/1998; 1787/2000; 1854/2001 e Consiglio di Stato, ord. n. 3560/2001). <br />
In proposito, in quest’ultima ordinanza è stato espressamente ritenuto che <l’accertamento, sostanziatosi nei test somministrati all’interessata nel corso degli esperimenti svoltisi prima e dopo l’ammissione alla scuola allievi e l’espletamento del servizio in prova è ampiamente superato e in espressa contraddizione con il comportamento della ricorrente sia durante il periodo di istruzione che nel corso del periodo di prova>.<br />
L’impugnato provvedimento (giudizio di inidoneità) è in contrasto, infatti, con tutti i precedenti di carriera dell’interessata (e segnatamente con le valutazioni di segno opposto alla presente rese nei suoi confronti in altre occasioni) e mancante di una motivazione assai più dettagliata e pregnante di quella che è data riscontrare nel caso di specie.<br />
Come noto, le valutazioni delle prove d&#8217;esame da parte delle commissioni esaminatrici di concorsi a pubblici impieghi sono espressione dell&#8217;ampia discrezionalità tecnica di cui esse dispongono nello stabilire l&#8217;idoneità tecnica e culturale dei candidati, il cui esercizio è stato ritenuto sindacabile soltanto sotto il profilo dell&#8217;eccesso di potere, per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento. <br />
Tuttavia, è carente di motivazione ed è manifestamente illogico il provvedimento con cui, in un concorso, la commissione giudicatrice adotti un giudizio di non idoneità (come nel caso di specie) senza tener conto di tutti i precedenti di carriera e di studio del candidato: è evidente, che, in queste situazioni il giudizio è si improntato a discrezionalità tecnica ma è anche sindacabile nel merito.<br />
Con specifico riferimento all&#8217;accertamento dei requisiti attitudinali di un concorrente nell&#8217;ambito di un concorso per l&#8217;accesso in Polizia la giurisprudenza (cfr., <i>ex multis</i>, T.A.R. Lazio, sez. I, 6 dicembre 2000, n. 11068) ha ritenuto che questo tipico esercizio di discrezionalità tecnica  non sfugge al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo inteso a verificare il rispetto dei criteri propri della scienza diretta all&#8217;analisi della personalità ed all&#8217;esternazione di adeguata motivazione circa l'&#8221;iter&#8221; logico seguito. <br />
Le affermazioni di controparte sono smentite documentalmente.<br />
In particolare, alle pagine 6 e seguenti della memoria depositata dalla ricorrente in data 11 maggio 2007 sono indicati una serie di elementi positivi di valutazione relativi a suoi  incarichi professionali e di servizio che denotano la sua seria preparazione e il suo costante impegno lavorativo.<br />
Il Collegio ritiene, in proposito, che il predetto &#8221; curriculum &#8221; formativo e professionale della candidata (comprese tutte le diverse attività espletate e idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell&#8217;arco dell&#8217;intera carriera) stride in maniera significativa con il giudizio di non idoneità impugnato in questa sede. <br />
In altre parole, il giudizio negativo espresso dalla commissione non  appare compatibile con i precedenti giudizi riportati in diverse occasioni dalla ricorrente in relazione ad attività compiute anche presso la medesima amministrazione oggi intimata stante la sostanziale analogia dei servizi e dei requisiti richiesti nelle varie ipotesi.<br />
Tutto ciò premesso, si impone, a questo punto, una valutazione (favorevole) anche dell’ammissione con riserva dell’interessata e del successivo superamento del corso di formazione.<br />
Dal deposito in giudizio di ulteriore documentazione si evince ancora la preparazione e il costante impegno della Papini. In particolare si fa riferimento ai rapporti informativi per gli anni 2004-2005 e 2006.<br />
Sul punto, la Sezione si è già pronunciata in precedenza (cfr., I ter, n. 11174 del 15.6.2000) in un caso analogo di un ricorrente che <aveva già dato prova di equilibrio e competenza in precedenti esperienze di vita lavorativa e che ha superato il corso al quale era stato ammesso per effetto della decisione cautelare>. <br />
Alla luce delle suesposte considerazioni i ricorsi, ivi compresi i motivi aggiunti, vanno accolti disponendosi per l’effetto, l’annullamento dei provvedimenti impugnati e l’adozione di tutti i necessari atti conseguenti. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando e previa riunione, accoglie i ricorsi in epigrafe nn. 2110/2001 e 10814/2001 e, per l’effetto, annulla tutti gli atti impugnati. <br />
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti sussistendone giusti motivi.  </p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24.5.2007. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-16-7-2007-n-6392/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2007 n.6392</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2004 n.6392</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-14-12-2004-n-6392/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-14-12-2004-n-6392/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-14-12-2004-n-6392/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2004 n.6392</a></p>
<p>Pres. NICOLSI &#8211; Rel. CERIONI CONFEDILIZIA (Avv. ti Sforza Fogliani, V. Angiolini) c. Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (Avv. Stato) e nei confronti di Comitato Italiano Gas – CIG (Avv. F. Todarello), Enel Gas S.p.A. (n.c.), Stogit S.p.A. (n.c.) l&#8217;AEEG non può imporre garanzie assicurative a copertura del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-14-12-2004-n-6392/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2004 n.6392</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-14-12-2004-n-6392/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2004 n.6392</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. NICOLSI &#8211; Rel. CERIONI<br />  CONFEDILIZIA (Avv. ti Sforza Fogliani, V. Angiolini) c. Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (Avv. Stato) e nei confronti di Comitato Italiano Gas – CIG (Avv. F. Todarello), Enel Gas S.p.A. (n.c.), Stogit S.p.A. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;AEEG non può imporre garanzie assicurative a copertura del rischio dovuto alla fruizione del gas naturale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizi pubblici – Servizi di distribuzione di energia – Gas naturale –Infortuni derivanti dall’uso &#8211; Delibera AEEG – Imposizione di garanzia assicurativa – Affidamento della gestione del contratto in via esclusiva – Ilegittimità –Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>La scelta dell’AEEG di rendere sostanzialmente obbligatoria per i clienti finali la stipulazione di una garanzia assicurativa a copertura dei rischi connessi all’uso del gas naturale, pur rispondendo ad esigenze normativamente significative (quali la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, la garanzia del rispetto dell’ambiente, della sicurezza e della salute degli addetti oltre che l’obbligo di mantenimento degli impianti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità) non trova nell’ordinamento idonea copertura legislativa, atteso che l’obbligo assicurativo può essere imposto ai sensi dell’art. 23 della Costituzione solo da una specifica disposizione di legge.</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5879_5879.pdf">clicca qui</a></p>
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