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	<title>6377 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6377 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.6377</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-7-2008-n-6377/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-7-2008-n-6377/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.6377</a></p>
<p>es. Tosti Est. Modica de Mohac Soc. Unione S.r.l. (Avv. M. Vertucci) c/ Comune di Roma (Avv. Comunale) ed altri. sulle condizioni per l&#8217;ammissibilità della proroga dei termini iniziali e finali delle procedure espropriative 1. Espropriazione per p.u. – Procedura – Termini iniziali e finali – Proroga – Ammissibilità &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-7-2008-n-6377/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.6377</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-7-2008-n-6377/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.6377</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">es. Tosti    Est. Modica de Mohac<br />  Soc. Unione S.r.l. (Avv. M. Vertucci) c/ <br />Comune di Roma (Avv. Comunale) ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni per l&#8217;ammissibilità della proroga dei termini iniziali e finali delle procedure espropriative</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per p.u. – Procedura – Termini iniziali e finali – Proroga – Ammissibilità &#8211;  Condizioni.<br />
2. Espropriazione per p.u. – Procedura – Termini iniziali e finali – Mancata indicazione – Conseguenze  &#8211; Espropriazione – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle procedure espropriative, l’Amministrazione può prorogare il termine per l’avvio o per la conclusione della procedura, prima che tale termine sia scaduto,   motivando in ordine alle ragioni che rendono necessaria la proroga, e purché il ritardo non sia dipeso da cause ad essa imputabili, ma da fatti dipendenti da forza maggiore o, comunque, da altre ragioni non dipendenti dalla sua volontà. Tale  proroga deve essere accordata dallo stesso organo che ha fissato il termine originario e  va notificata o comunque comunicata ai soggetti espropriandi<sup>1</sup>.<br />
2.  Nelle procedure espropriative, la mancata indicazione dei termini per l’avvio o la conclusione della procedura nell’atto con cui si dichiara la pubblica utilità (o con cui si approva il progetto che dà avvio alla procedura stessa) determina l’illegittimità dell’espropriazione, dovendosi escludere che vi possano essere  successive indicazioni di detti termini o atti di sanatoria della dichiarazione di pubblica utilità in cui essi siano omessi <sup>2</sup>.</p>
<p></b>____________________________________</p>
<p> <sup>1</sup>  Cfr. Consiglio di Stato , sez. IV, 22 dicembre 2003 , n. 8462; cfr., inoltre: Consiglio Stato, sez. IV, 22 maggio 2006, n. 3025; Consiglio Stato, sez. IV, 22 maggio 2006, n. 3025<br />
  <sup>2</sup> Cfr. Cassazione civile , sez. un., 30 marzo 2007 , n. 7881; Consiglio Stato , sez. IV, 20 marzo 2000 , n. 1498;Consiglio Stato , sez. V, 18 marzo 2002 , n. 1561; Consiglio Stato , sez. VI, 04 aprile 2003 , n. 1768.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<B>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
<i>&#8211; SEZIONE  I I^ &#8211;</i></b></p>
<p>composto dai Signori:</p>
<p></i>CONS. DOTT. LUIGI TOSTI, PRESIDENTE;<BR><br />
PRIMO REF. DOTT. SSA  ANNA BOTTIGLIERI, COMPONENTE<BR><br />
CONS. AVV. CARLO MODICA DE MOHAC, COMPONENTE<BR><br />
<BR><br />
<i></b></i>ha pronunciato la seguente<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
SENTENZA<BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
sul ricorso n. reg. gen. 896-2008</B>, proposto dalla <br />
<b>Soc., UNIONE S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Vertucci, presso il cui studio, in Roma, Via Taro n. 25, è elettivamente domiciliato; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Roma</b> in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Marzolo, unitamente al quale elegge domicilio presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale, in Via del Tempio di Giove n. 21;</p>
<p><i><b>e nei confronti<br />
</b></i>della Sig.ra <b>Gulino Giuseppina</b>, non costituitasi in giudizio;</p>
<p><i><b>per l’annullamento,<br />
previa sospensione<br />
&#8211;	</b></i>della determinazione dirigenziale n. 260 del 10 ottobre 2007, emessa dal Comune di Roma – Ufficio Progetti Metropolitani U.O. Pianificazione ed Attuazione Comprensori Direzionali, notificata in data 20 novembre 2007, avente ad oggetto l’esproprio definitivo, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 865 del 1971, delle aree di proprietà privata per la realizzazione del Sistema Direzionale Orientale;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso;<br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
Visti il ricorso ed i documenti depositati dalla ricorrente;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica;<br />
uditi, alla pubblica udienza del 2 aprile 2008, l’Avv. M. Vertucci per la parte ricorrente e l’Avv. R. Marzolo per l’Amministrazione resistente;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><B><P ALIGN=CENTER>F A T T O </P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
I.</B>	  La Soc. Unione S.r.l. è comproprietaria di un complesso immobiliare di circa mq. 27.400, sito nel Comune di Roma – Via Galla Placida n. 184, incluso in Zona &#8220;I&#8221; del P.R.G. (con destinazione urbanistica: &#8220;<i>insediamenti misti attività direzionali e terziarie, servizi e residenze&#8221;</i>), costituito da un terreno (distinto al foglio 604, particelle nn. 63-64-65-298 del Catasto di Roma) e da un fabbricato industriale (distinto N.C.E.U. al foglio 604, part. 173-174-175-176-177-178 e 296 del N.C.E.U. di Roma).<br />	<br />
Negli anni ’90 la Legge n.396/1990 &#8211; “Interventi per Roma Capitale della Repubblica – introduceva, com’è noto, norme speciali per la realizzazione ed il finanzianziamento di una serie di “interventi strategici”, alcuni dei quali di interesse nazionale.<br />
In particolare, l’art. 8 della stessa stabiliva che il Comune di Roma avrebbe  adottato un <i>Programma Pluriennale</i> per la realizzazione, mediante le necessarie espropriazioni, del c.c. “Sistema Direzionale Orientale”, costituente un c.d. “obiettivo strategico”. <br />
Tale Programma &#8211; comportante implicita dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste &#8211; avrebbe dovuto fissare, conformemente ad un principio costituente ormai <i>jus receptum</i> nell’Ordinamento, <i>i termini per l’avvio e la conclusione delle procedure espropriative</i>.<br />
Con la delibera di n.226 del 1994 il Consiglio Comunale approvava il suddetto Programma Pluriennale, nel quale veniva genericamete stabilito che lo stesso avrebbe avuto validità quinquennale, mentre <i>non venivano specificamente fissati i predetti termini</i>. <br />
Può al riguardo presumersi che l’Amministrazione abbia ritenuto che la statuizione relativa alla validità quinquennale comprendesse (e fosse sufficiente a comprendere) anche la implicita previsione che le procedure espropriative avrebbero dovuto essere avviate e concluse entro tale periodo. <br />
Iniziava così, nel lontano 1994, il procedimento ablatorio finalizzato all’esproprio degli immobili &#8211; fra i quali quelli della società ricorrente &#8211; necessari per realizzare gli interventi di cui al Piano Particolareggiato del Comprensorio Direzionale Tiburtino (c.d. “ambito di intervento 2 Tiburtino&#8221;).  <br />
<B>II.</B>   Poiché, però, nel corso del 1998 <i>si rendeva evidente non sarebbe stato possibile concludere le procedure espropriative entro il programmato quinquennio</i> &#8211; e ciò sia per l’avvenuta proposizione di numerosi ricorsi (e per la conseguente pendenza dei relativi giudizi) che ne avevano bloccato o comunque rallentato l’<i>iter</i>, sia in quanto alcuni Piani Particolareggiati non erano stati “adottati” per tempo &#8211; con le delibere n.155  e  n.157 del 30.7.1998 (quest’ultima adottata “in variante” e non notificata alla ricorrente), il Consiglio Comunale provvedeva: <br />
&#8211;	a “prorogare” la validità del Programma in questione fino al 15.8.2001; <br />	<br />
&#8211;	e, per quanto più specificamente interessa ai fini della decisione del ricorso in esame, ad adottare il Piano Particolareggiato relativo al “Comprensorio Tiburtino” (entro la cui area ricadono i beni della ricorrente), la cui validità &#8211; connessa a quella del Programma &#8211; restava anch’essa <i>ancorata</i> (e cioè implicitamente fissata) alla predetta data (15.8.2001). <br />	<br />
Era questa <i>la prima proroga di termini</i>, introdotta allo scopo di non vanificare la procedura espropriativa in corso.<br />
<B>III.</B>     Ma poiché, non ostante la predetta dilazione, <i>ancora una volta si rendeva evidente che le procedure espropriative</i> <i>non sarebbero state concluse entro il termine</i> (e ciò anche a cagione della mancata definitiva “approvazione”, da parte della Regione, del predetto Piano Particolareggiato), con delibera n.67 del 27.7.2001 il Consiglio Comunale di Roma introduceva <i>una nuova proroga</i> per scongiurare la decadenza della validità del Programma Pluriennale in questione. <br />
Nel <i>preambolo motivazionale</i> della predetta delibera l’Amministrazione affermava espressamente che questa volta era opportuno limitare la dilazione ad un “solo” biennio (posto che dall’adozione del programma Pluriennale ne erano già inutilmente trascorsi ben sette); e, conseguentemente, stabiliva di &#8220;<i>fissare al 15 agosto 2003  i termini entro i quali concludere le procedure espropriative già avviate … e quelle da avviare per gli ambiti individuati con il suddetto programma&#8221;</i>.<br />
Era questa, dunque, <i>la seconda dilazione</i> di termini che l’Amministrazione deliberava al fine di non vanificare la dichiarazione di pubblica utilità e di condurre a buon fine l’espropriazione.<br />
<B>IV. </B>  Finalmente, con deliberazione n.4 dell’11.1.2002 la Giunta Regionale del Lazio “approvava” il Piano Particolareggiato del Comprensorio Direzionale Tiburtino (che diveniva esecutivo con la pubblicazione nel BURL n.7 del 9.3.2002).<br />
Ma <i>ciò non era sufficiente a consentire di concludere per tempo le procedure</i> di espropriazione degli immobili di proprietà della ricorrente: il termine del 15.8.2003 <i>veniva infatti lasciato scadere inutilmente,</i> con il che <i>veniva meno l’efficacia quinquennale del Programma Pluriennale</i>, <i>e con essa anche la validità della “dichiarazione di pubblica utilità”</i> allo stesso (seppur implicitamente) correlata; dichiarazione costituente l’“atto presupposto” sul quale l’Amministrazione fondava la sua pretesa ablatoria.<br />
Era chiaro che a questo punto il procedimento era estinto e che sarebbe stato necessario, se si fosse voluto procedere comunque agli espropri, avviarne uno del tutto nuovo.<br />
<B>V.</B><i>	 Trascorrevano, quindi, oltre tre anni nell’inerzia dell’Amministrazione</i>, fino a quando, con la delibera n.556 del 26.10.2006 la Giunta Municipale decideva di <i>riesumare</i> (<i>rectius: di riattivare) </i>i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità strumentali alla realizzazione del c.d. III° Stralcio del Programma, che è quello relativo al Comprensorio entro cui ricadono i beni di proprietà della società ricorrente. <br />	<br />
Con tale delibera (n.556 del 2006) la Giunta Municipale &#8211; modificando quanto era stato stabilito dal Consiglio Comunale nella delibera di CC n.67 del 27.7.2001 (e comunque mostrando di ignorare che il termine per l’ultimazione delle procedure era comunque, come già cennato, inesorabilmente scaduto) &#8211; fissava il <i>nuovo ed ulteriore termine per la conclusione della procedura espropriativa</i> <i>in due anni dalla data di esecutività della stessa. </i> <i>Ciò significa che la procedura espropriativa per cui è causa &#8211;  iniziata nel lontano 1994 &#8211; avrebbe dovuto essere conclusa entro e non oltre la data del 26.10.2007</i>.<br />
In buona sostanza, dunque, con la delibera n. 556 del 26.10.2006: <br />
&#8211;	la procedura espropriativa (relativa agli immobili della società ricorrente) veniva “riavviata” (anziché venire <i>promossa ex novo, </i>e ciò non ostante fosse ormai venuta meno la validità del Programma Pluriennale e l’efficacia della “dichiarazione di pubblica utilità”); <br />	<br />
&#8211;	ed il termine per la conclusione della stessa <i>veniva prorogato per la terza volta</i>,. <br />	<br />
Conseguentemente, con missiva del 18 settembre 2006, prot. n. 3502, notificata il 20 settembre 2006, il Comune di Roma comunicava alla società Unione S.r.l., che con determinazione dirigenziale n. 178/2006, aveva determinato le indennità provvisorie.<br />
A questo punto, la società ricorrente dapprima dichiarava (in data 26 ottobre 2006) di voler convenire alla cessione volontaria, ma successivamente (con nota dell’1.6.2007) revocava la dichiarazione ed invitava il Comune di Roma a tener conto dell’attività svolta negli immobili occupati.<br />
Ma con nota del 07 giugno 2007, prot. n. 13931, il Comune di Roma, Dipartimento III – Ufficio Cessioni Volontarie comunicava che non era più possibile procedere alla stipula del contratto di cessione volontaria e trasmetteva il fascicolo all’Ufficio competente per l’emissione del decreto di esproprio. <br />
<B>VI.</B>	     Il decreto di esproprio è stato infine adottato con determinazione direttoriale n.260 adottata in data 10.10.2007, ma notificata alla ricorrente solamente il 20.11.2007, e cioè (dopo il 26.10.2007 e dunque) <i>a termine ancora una volta scaduto</i>.<br />	<br />
<B>VII.</B>  Con il ricorso in esame la ricorrente lo ha impugnato unitamente agli atti del procedimento e ne chiede l’annullamento per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna..<br />
Lamenta, al riguardo:<br />
1)	violazione e falsa applicazione dell’art.8 della L. n.396 del 1990, e carenza di potere deducendo che l’Amministrazione ha avviato la procedura espropriativa oltre i termini fissati dal Consiglio Comunale;<br />	<br />
2)	violazione e falsa applicazione dell’art.8 della L. n.396 del 1990, ed eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza, deducendo che l’Amministrazione non ha rispettato il termine (del 15.8.2003) fissato dal Programma Pluriennale per l’attivazione della procedura espropriativa; e lo ha poi prorogato illegittimamente in assenza di una efficace “dichiarazione di pubblica utilità”;<br />	<br />
3)	incompetenza ed eccesso di potere per contraddittorietà, deducendo che la Giunta comunale non poteva modificare il termine fissato dal Consiglio Comunale per l’avvio della procedura espropriativa;<br />	<br />
4)	illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art.16 della L. n.1150 del 1942, deducendo che la delibera di approvazione del Piano particolareggiato avrebbe dovuto essere notificata a ciascun proprietario;<br />	<br />
5)	eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione, deducendo che l’Amministrazione non ha tenuto conto del fatto che gli immobili espropriati erano utilizzati per lo svolgimento di un’attività dichiarata di pubblico interesse (attività editoriale), attività produttiva “da salvaguardare anche dal punto di vista occupazionale”.  <br />	<br />
<B>VIII.</B> Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione Comunale, ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del gravame.<br />
<B>IX.</B>     L’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato è stata accolta con ordinanza del 20 febbraio 2008.<br />
<B>X.</B>      Infine, all’udienza del 2 aprile 2008, uditi i Difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.<br />
<B><P ALIGN=CENTER>D I R I T T O</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
1.</B>	Il ricorso è fondato, nei sensi e nei limiti di seguito indicati.<br />	<br />
Con i primi quattro mezzi di gravame &#8211; che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro connessione argomentativa (essendo tutti rivolti a censurare gravi vizi del procedimento) &#8211; la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.8 della L. n.396 del 1990, nonché incompetenza e carenza di potere deducendo: <br />
&#8211;	che l’Amministrazione ha lasciato decorrere i termini fissati per l’avvio e per la conclusione della procedura espropriativa e li ha poi <i>illegittimamente</i> ed inopinatamente prorogati, dichiarando <i>surrettiziamente</i> che riavviava la procedura <i>ex novo,</i> ma omettendo (contraddittoriamente) di riformulare (parimenti <i>ex novo</i>) la necessaria “dichiarazione di pubblica utilità”; <br />	<br />
&#8211;	che la Giunta Municipale non poteva modificare con propria delibera il termine fissato dal Consiglio Comunale per l’avvio della procedura espropriativa; e che, in ogni caso, la delibera n.157 del 30.7.1998 con cui è stato adottato il Piano Particolareggiato e con cui si è provveduto a prorogare i termini precedentemente indicati, non le è stata notificata.<br />	<br />
Le doglianze sono da condividere, e per ciascuna di esse il ricorso merita accoglimento.<br />
<b>1.1.</b> Com’è noto, la materia dell’espropriazione è regolata, fra l’altro, dai seguenti <i>“principii-cardine”</i>: <br />
a)	i termini per l’inizio e la conclusione delle procedure espropriative <i>devono essere fissati fin dall’atto con cui si dichiara la pubblica utilità dell’opera</i> (o con cui si approva il progetto che dà avvio alla procedura stessa). In mancanza di ciò l’espropriazione è illegittima;<br />	<br />
b)	l’inutile decorso dei termini fissati dall’Amministrazione per l’avvio e per la conclusione delle procedure espropriative, <i>determina l’inefficacia della originaria dichiarazione di pubblica utilità</i>, <i>con conseguente illegittimità del decreto di espropriazione (che si ritiene adottato, anch’esso, fuori termine)</i>; <br />	<br />
c)	se l’Amministrazione intende prorogare il termine (per l’avvio o per la conclusione della procedura espropriativi) <i>può farlo</i>, <i>purchè prima che il termine sia ormai scaduto</i>; <i>“motivando” in ordine alle ragioni che rendono necessaria la proroga</i>, e <i>semprechè il ritardo non sia dipeso da cause ad essa imputabili</i>, ma da fatti dipendenti da forza maggiore o, comunque, di altre ragioni non dipendenti dalla sua volontà;<br />	<br />
d)	la proroga non può che essere accordata <i>dallo stesso Organo</i> che ha fissato il termine originario<i>;</i><br />	<br />
e)	la proroga <i>va notificata o comunque comunicata ai soggetti espropriandi</i>, i quali devono essere coinvolti nel sub-procedimento che si innesta su quello principale e posto nelle condizioni di interloquire;<br />	<br />
f)	se il termine per l’avvio o per la conclusione della procedura espropriativa è inesorabilmente scaduto e non appare prorogabile (per mancanza dei presupposti sopra indicati), l’Amministrazione ben può <i>rinnovare</i> l’intera procedura, ma per farlo <i>deve ricominciare (ex novo) dalla “dichiarazione di pubblica utilità”</i>, non potendo ritenere ancora efficace quella concernente il procedimento estintosi per inutile decorso dei termini. <br />	<br />
E invero, al riguardo la giurisprudenza afferma costantemente:<br />
&#8211;   quanto al principio enunciato <i>sub a)</i>:<br />
&#8211; che<i> “la mancata indicazione dei termini per la conclusione dei lavori e della procedura espropriativa, di cui all&#8217;art. 13 l. n. 2359 del 1865 determina l&#8217;illegittimità ab origine dell&#8217;occupazione di urgenza e l&#8217;illiceità permanente dell&#8217;opera pubblic<br />
&#8211; che<i> “la mancata indicazione dei termini per l&#8217;inizio e la conclusione della procedura espropriativa e dei lavori nella delibera consiliare di avvio della procedura espropriativa, vizia &#8220;in radice&#8221; il provvedimento ablatorio (Consiglio Stato , sez. IV<br />
</i>&#8211; che<i> “dall&#8217;annullamento giurisdizionale della delibera di proroga dei termini per il compimento delle operazioni espropriative, deriva in via immediata e diretta l&#8217;illegittimità, del decreto di espropriazione, per caducazione dell&#8217;atto presupposto, ovvero dell&#8217;atto di proroga dell&#8217;efficacia della dichiarazione di pubblica utilità” (Consiglio Stato , sez. IV, 31 luglio 2000 , n. 4215”;<br />
</i>&#8211; che <i>“nella dichiarazione di pubblica utilità dell&#8217;opera devono essere espressamente indicati, oltre ai termini di inizio e di conclusione della procedura espropriativa, anche quelli concernenti l&#8217;avvio ed il compimento dei lavori”  (Consiglio Stato , sez. V, 18 marzo 2002 , n. 1561);<br />
</i>&#8211; che<i> “la necessità di prefissione di termini delle procedure di espropriazione risponde alla necessità di carattere costituzionale di limitare il potere discrezionale delle p.a. al fine di evitare che i beni dei privati siano sottoposti ad uno stato di soggezione per un tempo indeterminato” (Consiglio Stato , sez. VI, 04 aprile 2003 , n. 1768);<br />
</i>&#8211; che<i> “l&#8217;indicazione dei termini entro i quali dovranno cominciarsi e concludersi le espropriazioni ed i lavori, ai sensi dell&#8217;art. 13 l. n. 2359 del 1865, deve figurare nell&#8217;atto con il quale si dichiara un&#8217;opera di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, all&#8217;evidente fine di far sì che la p.a. la quale decida di disporre della proprietà privata con l&#8217;espropriazione, ponga essa stessa dei limiti temporali per l&#8217;inizio e la conclusione dell&#8217;opera che poi dovrà rispettare” (T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 25 giugno 1998 , n. 1206; cfr., inoltre: T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 10 maggio 2005 , n. 3484;</i> <i>T.AR. Lazio Roma, sez. II, 21 giugno 2007, n. 5656; T.A.R. Salerno, sez. I, 08 settembre 2006, n. 1330; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 11 giugno 2002, n. 457; T.A.R. Abruzzo L’Aquila, 20 maggio 2002, n. 302; Consiglio di Stato, sez. V, 25 gennaio 2002, n. 399; Consiglio Stato, sez. IV, 17 aprile 2000, n. 2283; Consiglio Stato, sez. V, 11 gennaio 1999, n. 1758; Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 1997, n. 1326 ) ;<br />
</i>&#8211;   quanto al principio enunciato <i>sub b)</i>:<br />
&#8211; che<i> “l&#8217;art. 13 l. n. 2359 del 1865 dispone che il decreto dichiarativo della pubblica utilità deve contenere anche i termini entro i quali devono iniziarsi e completarsi le espropriazioni ed i lavori; scaduti tali termini, la dichiarazione di pubblic<br />
</i>&#8211; che<i> “qualora siano scaduti i termini fissati per il compimento dell&#8217;espropriazione, nel provvedimento che ha dichiarato la pubblica utilità dell&#8217;opera e debba escludersi una valida proroga degli stessi (…) cessa la legittima occupazione dell&#8217;area destinata all&#8217;espropriazione e diviene irrilevante qualunque proroga del periodo d&#8217;occupazione successivamente disposta per legge (Cassazione civile , sez. I, 17 luglio 2001 , n. 9700;<br />
</i>&#8211;   quanto al principio enunciato <i>sub c)</i>: <br />
<i>&#8211; </i>che<i>“il prolungamento dell&#8217;efficacia di un termine presuppone necessariamente che il termine da prorogare non sia ancora scaduto, per cui i termini fissati nella dichiarazione di pubblica utilità dall&#8217;art. 13, l. 25 giugno 1865 n. 2359 possono essere prorogati dall&#8217;amministrazione al fine di prolungare l&#8217;efficacia della dichiarazione di pubblica utilità stessa, a condizione che la proroga si perfezioni prima della scadenza del termine che si intende prorogare” (Consiglio Stato , sez. IV, 22 dicembre 2003 , n. 8462; cfr., inoltre:</i> <i>Consiglio Stato, sez. IV, 22 maggio 2006, n. 3025; Consiglio Stato, sez. IV, 22 maggio 2006, n. 3025; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 10 maggio 2005 , n. 3484; T.A.R., Sardegna, sez. II, 13 luglio 2007 n. 1618; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 13 ottobre 2006, n. 10374; T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 05 marzo 2003 , n. 857);  </i>che<i> “l&#8217;istituto della proroga del termine, che per il suo carattere generale deve trovare applicazione anche ai termini stabiliti nelle ipotesi di pubblica utilità &#8220;ex lege&#8221;, potrà operare solo se la proroga venga disposta prima della scadenza del triennio per l&#8217;inizio dei lavori, senza che possa attribuirsi alcun rilievo all&#8217;eventuale maggior termine ancora in corso fissato per l&#8217;ultimazione dell&#8217;opera, che comporta a sua volta l&#8217;inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità se i lavori, iniziati tempestivamente, non vengono ultimati nel maggiore termine fissato all&#8217;atto dell&#8217;approvazione del progetto”  (Cassazione civile , sez. I, 08 maggio 2003 , n. 6979);<br />
&#8211; </i>che<i> “ … il provvedimento di proroga deve essere motivato e non è sufficiente l&#8217;indicazione che il protrarsi delle procedure non consente il rispetto dei termini originariamente fissati circostanza quest&#8217;ultima che potrebbe essere imputabile all&#8217;a<br />
&#8211; che “(…) … l&#8217;istituto della proroga riveste caratteri eccezionali, e la sua operatività deve essere giustificata dalla reale sussistenza di oggettive difficoltà al compimento di atti espropriativi, e comunque non dipendenti dalla volontà dell’Ente espro<br />
</i>&#8211; che<i> “in base all&#8217;art. 13 l. 25 giugno 1865 n. 2359, … (…) non costituisce valida ragione giustificativa la generica motivazione relativa al protrarsi delle procedure espropriative, che non abbia consentito il rispetto dei termini originariamente fissati” (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 05 marzo 2003 , n. 857; cfr., inoltre: Consiglio Stato, sez. VI, 04 aprile 2003 , n. 1768; Consiglio Stato , sez. IV, 28 dicembre 2000 , n. 6997); </i>e<i> </i>che<i> “è illegittimo il provvedimento con cui l&#8217;amministrazione dispone la proroga dei predetti termini, limitandosi a dare atto dell&#8217;impossibilità di concludere le procedure per l&#8217;esistenza di un contenzioso (non meglio specificato nel contesto del provvedimento), trattandosi di circostanza non riconducibile al concetto di forza maggiore o di impedimento obiettivo ed insuperabile” (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 08 marzo 2001 , n. 213);<br />
</i>&#8211; quanto al principio enunciato <i>sub d)</i>:<br />
&#8211; che <i>“qualora siano scaduti i termini fissati per il compimento dell&#8217;espropriazione”, </i>la proroga &#8211; ove possa essere disposta &#8211;  <i> “… deve provenire dalla stessa autorità che ha dichiarato la pubblica utilità ed ha fissato i termini originari …”-  </i>che è illegittima la proroga dei termini per la conclusione delle espropriazione che non sia stabilita dalla medesima autorità che ha dichiarato di pubblica utilità<i> (Consiglio Stato, sez. VI, 02 maggio 2006 , n. 2423);<br />
</i>&#8211; quanto al principio enunciato <i>sub e)</i>:<i><br />
</i>&#8211; che <i>“quando un sub-procedimento non fa parte dell&#8217;ordinaria sequenza procedimentale, come nel caso in cui riguardi la proroga dei termini per il completamento dei lavori di un&#8217;opera pubblica e della dichiarazione di pubblica utilità, l&#8217;amministrazione deve inviare ai diretti interessati un apposito avviso di inizio del procedimento ex art. 7 l. n. 241 del 1990” (Consiglio Stato , sez. IV, 16 marzo 2001 , n. 1578);<br />
</i>&#8211; che <i>“la comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta necessaria anche nel procedimento finalizzato a prorogare i termini del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità, stante la sua natura di sub procedimento autonomo all&#8217;interno di quello più generale volto alla dichiarazione di pubblica utilità, anche se implicito, nell&#8217;approvazione del progetto di opera pubblica. (…) Del resto la proroga è un provvedimento discrezionale, rispetto al quale la partecipazione del privato non è inutile e può servire ad evidenziare la sussistenza degli eccezionali presupposti per l&#8217;adozione del provvedimento. Consiglio Stato , sez. VI, 10 ottobre 2002 , n. 5443;<br />
&#8211; </i>che<i> “è illegittima la proroga dei termini della dichiarazione di pubblica utilità non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento” (Consiglio Stato , sez. VI, 10 ottobre 2002 , n. 5443);<br />
&#8211; </i>che<i> “nell&#8217;ambito di un procedimento espropriativo, il provvedimento che proroga i termini per l&#8217;intervento ablativo costituisce il frutto di un autonomo sub procedimento eventuale e straordinario rispetto al procedimento tipico; pertanto, in tal- </i>che<i> “anche in relazione al procedimento di proroga dei termini per l&#8217;espropriazione deve essere consentita la partecipazione degli eventuali interessati, potendo l&#8217;atto di proroga influire su diversi aspetti, tra cui quello del momento del pagame<br />
</i>&#8211; quanto al principio enunciato <i>sub f)</i>:<i><br />
</i>&#8211; che<i> “è illegittimo il provvedimento che, in luogo di rimuovere l&#8217;intera procedura, disponga la proroga dei termini per l&#8217;inizio della procedura espropriativa stabiliti nel decreto di dichiarazione di pubblica utilità in sanatoria dell&#8217;avvenuta scadenza di termini stessi” (Consiglio Stato , sez. IV, 23 novembre 2000 , n. 6221);<br />
</i>&#8211; che<i> “la rinnovazione della procedura espropriativa a differenza dell&#8217;istituto della proroga dei termini &#8211; opera sempre in soluzione di continuità rispetto alla pregressa fase, alla quale non ha la possibilità di raccordarsi con effetti &#8220;ex tunc&#8221;; conseguentemente &#8211; necessario che alla data di adozione del provvedimento di riapprovazione sussistano le condizioni di attualità e concretezza dell&#8217;interesse pubblico che si intendono conseguire con la realizzazione dell&#8217;opera”  (Consiglio Stato , sez. IV, 24 luglio 2003 , n. 4239);<br />
&#8211; </i>che<i> “l&#8217;art. 13 l. n. 2359 del 1865 dispone che il decreto dichiarativo della pubblica utilità deve contenere anche i termini entro i quali devono iniziarsi e completarsi le espropriazioni ed i lavori; scaduti tali termini, la dichiarazione di pub<br />
&#8211;  </i>che<i> “seppure è in facoltà dell&#8217;espropriante condurre a realizzazione un progetto di opera pubblica, di cui siano scaduti i termini obbligatoriamente indicati per il compimento dei lavori, è necessario che la riapprovazione dia luogo ad una nuova<br />
</i><b>1.2.</b>  Orbene, come emerge dalla narrativa dei fatti, nella fattispecie per cui è causa <i>i predetti principii sono stati tutti disattesi</i>.<br />
<b>1.2.1.</b>  La delibera di CC n.226 del 1994, con la quale è stato approvato <i>per la prima volta</i> il Programma Triennale (poi scaduto) per la realizzazione delle opere per le quali si rendevano necessari gli espropri per cui è causa &#8211; Programma che ha comportato la implicita “dichiarazione di pubblica utilità” del progetto &#8211; <i>non ha fissato espressamente le date di inizio e di conclusione delle procedure espropriative</i>, limitandosi laconicamente e genericamente a prevedere che esso (programma) avrebbe avuto validità quinquennale.<br />
E così pure la delibera n.157 del 30.7.1998 con cui il Consiglio Comunale ha provveduto ad adottare il Piano Particolareggiato relativo al “Comprensorio Tiburtino” (entro la cui area ricadono i beni della ricorrente), non ha previsto espressamente il termine di inizio e conclusione dei lavori e delle procedure espropriative.<br />
Tali originarie lacune sembrano già di per sé sufficienti per stigmatizzare come illegittimo l’intero procedimento.<br />
Ma quest’ultimo è costellato di altre e più gravi illegittimità. <br />
<b>1.2.2.</b> La proroga introdotta con la delibera n.556 del 26.10.2006 <i>è sopraggiunta ben oltre tre anni dopo l’avvenuta scadenza del termine</i> (verificatasi il 15.8.2003) fissato dalla precedente delibera (la delibera di C.C. n.67 del 27.7.2001); e cioè <i>allorquando la validità del programma pluriennale era ormai venuta meno e, correlativamente, la “dichiarazione di pubblica utilità” non era più efficace</i>.<br />
E poiché l’Amministrazione non la ha reiterata, la proroga non ha potuto raggiungere l’effetto sperato. <br />
Sicchè anche sotto questo profilo il decreto di espropriazione non può che apparire illegittimo e meritevole di annullamento. (<i>Consiglio Stato , sez. IV, 31 luglio 2000 , n. 4215).</i> <br />
<b>1.2.3.</b>   E v’è di più.<br />
Quand’anche la suddetta “proroga” potesse essere considerata perfetta &#8211; ciò che non è, per quanto precedentemente rilevato &#8211; non può sfuggire: <br />
a) che il definitivo decreto di espropriazione (determina dirigenziale n.260 del 10.10.2007) <i>è stato notificato alla società interessata</i> (solamente il 20.11.2007 e cioè) <i>allorquando il termine perentorio per la “conclusione” della procedura</i> (fissato nel 26.10.2007, dalla più volte citata delibera n. 556 del 26.10.2006) <i>era ormai inutilmente scaduto</i>; <br />
b) e che <i>alla data di notifica del predetto decreto (di espropriazione) non risultava ancora effettuata neanche alcuna trascrizione</i>  presso la Conservatoria degli Uffici immobiliari.<br />
Sicchè, poiché non è revocabile in dubbio che la procedura espropriativa non può ritenersi “conclusa” fino a quando il proprietario espropriato e i terzi non siano stati posti a conoscenza &#8211; con gli appositi strumenti predisposti dall’Ordinamento &#8211; dell’avvenuto trasferimento del bene (<i>rectius</i>: dell’avvenuta acquisizione del bene da parte dell’Amministrazione), anche sotto questo profilo non resta che concludere per la illegittimità dell’impugnato provvedimento, <i>intervenuto allorquando il relativo potere (di conferire ad esso definitiva efficacia mediante gli atti di pubblicità a ciò rivolti) si era ormai inesorabilmente ed inutilmente consumato</i>.  <br />
<b>1.2.4.</b>  Del pari condivisibile si appalesa, poi, il profilo di doglianza relativo al difetto di motivazione.<br />
La motivazione utilizzata dall’Amministrazione per pervenire alla proroga non appare infatti sufficiente, essendo fin troppo evidente che la pendenza di procedimenti giudiziari in esito ai quali si perviene all’annullamento di provvedimenti illegittimi non può essere considerata, in pregiudizio dei cittadini che hanno promosso l’azione a loro tutela, una “giusta causa” di proroga dei termini procedimentali (TAR Toscana, Firenze, III, 5.3.2003 n. 857 cit.. TAR  Calabria, Reggio Calabria, 8.3.2001, n. 213, cit.).<br />
Contrariamente opinando, infatti, si giungerebbe all’assurda conclusione di far “scontare” ai cittadini gli effetti dell’illegittima condotta dell’Amministrazione, e di vanificare il risultato delle azioni difensive da essi vittoriosamente condotte.<br />
<b>1.2.5.</b>  Se a ciò si aggiunge, infine, che il provvedimento con cui l’Amministrazione ha prorogato il termine <i>è stato adottato dalla Giunta Municipale anziché dal Consiglio Comunale</i>, che è l’organo competente e che aveva fissato il termine originario, e che non è stato notificato &#8211; contrariamente a quanto prescritto (e richiesto dalla giurisprudenza) &#8211; alla ricorrente (interessata a conoscerlo, in quanto <i>soggetto espropriando</i>), non resta che concludere definitivamente che il provvedimento di espropriazione impugnato non resiste all’impugnativa sotto alcuno dei dedotti profili di doglianza.<br />
<b>2.</b>	In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />	<br />
In ragione del comportamento tenuto dalla ricorrente nell’ultima fase del procedimento (allorquando ha comunicato che intendeva accettare l’idennità proposta, per poi revocare la sua dichiarazione in tal senso), si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p></B>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II^ , accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
Compensa le spese tra le parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio del 2 aprile del 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-7-2008-n-6377/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.6377</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2004 n.6377</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-10-2004-n-6377/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-10-2004-n-6377/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2004 n.6377</a></p>
<p>Pres. Venturini, Est. Anastasi S.p.A. Cavalleri Ottavio e S.p.A. De Sanctis Costruzioni (Avv.ti G. Cerruti e R. Izzo) c. ANAS (Avv. Stato), S.p.A. Toto Costruzioni (Avv. F. Terzi) non è configurabile un contrasto di giudicati fra il dispositivo e la parte motiva della stessa sentenza 1. Processo – Revocazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-10-2004-n-6377/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2004 n.6377</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-10-2004-n-6377/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2004 n.6377</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Venturini, Est. Anastasi<br /> S.p.A. Cavalleri Ottavio e S.p.A. De Sanctis Costruzioni (Avv.ti G. Cerruti e R. Izzo) c. ANAS (Avv. Stato), S.p.A. Toto Costruzioni (Avv. F. Terzi)</span></p>
<hr />
<p>non è configurabile un contrasto di giudicati fra il dispositivo e la parte motiva della stessa sentenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo – Revocazione di sentenza – Vizio – Valutazione di  appello incidentale depositato tardivamente &#8211; È inammissibile &#8211; Ragioni 																																																																																												</p>
<p>2.	Processo – Revocazione di sentenza – Vizio – Valutazione di  appello incidentale depositato tardivamente – Mancata qualifica, in sede d’eccezione per tardivo deposito, dell’appello incidentale in senso “proprio” o “improprio”, &#8211; Conseguenze – Impossibilità di valutare il vizio ai fini della revocazione della sentenza &#8211;  Ragioni 																																																																																												</p>
<p>3.	Processo – Revocazione della sentenza – Vizio – Contrasto tra dispositivo e motivazione – Contrasto tra giudicati – Non è possibile																																																																																												</p>
<p>4.	Processo – Revocazione della sentenza – Conversione d’ufficio in altro strumento processuale &#8211; È possibile &#8211; Condizioni																																																																																												</p>
<p>5.	Processo – Revocazione della sentenza – Vizio – Contrasto tra dispositivo e motivazioni – Fattispecie – Gara d’appalto – Esclusione per anomalia dell’offerta – Ricorso in primo grado – Decisione – Insussistenza dell’anomalia per alcune voci e obbligo di valutazione dell’offerta nel suo insieme – Appello – Conferma della sentenza in primo grado per l’insussistenza dell’anomalia per alcune voci – Rigetto nella parte in cui la sentenza dispone l’obbligo di valutazione dell’offerta – Compatibilità – Sussiste – Conseguenze &#8211; Non vi è contrasto tra dispositivo e motivazioni della sentenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	È inammissibile, ai sensi dell’art. 395 n. 5 c.p.c., la domanda di revocazione di una sentenza che ha valutato nel merito un appello incidentale depositato tardivamente, nei casi in cui tale vizio non riveste alcun peso di rilievo nell’economia complessiva della decisione.																																																																																												</p>
<p>2.	La mancata qualifica, in sede d’eccezione per tardivo deposito, dell’appello incidentale in senso “proprio” o “improprio”, impedisce di valutare il vizio ai fini della revocazione della sentenza: infatti per potersi procedere a revocazione vi deve essere l’errata percezione del giudice inerente alla data di deposito dell’appello; senza una precedente qualifica invece il vizio si risolve in un errore di valutazione delle risultanze processuali, insuscettibile di esere rimediato mediante il procedimento di revocazione.																																																																																												</p>
<p>3.	Quando la disciplina processuale prevede la pubblicazione del dispositivo anticipata rispetto a quella della motivazione, non per questo l’unitarietà della sentenza viene meno. Infatti quest’ultima viene in essere  solo quando è completa di tutti i suoi elementi costitutivi, dunque dopo la rituale pubblicazione delle motivazioni. Pertanto dispositivo e motivazioni, costituendo parti della stessa decisione, non sono ontologicamente suscettibili di determinare quel contrasto di giudicati cui si riferisce l’art. 395 c.p.c., che invece individua, come presupposto per la revocazione ordinaria, una sentenza contraria ad altra precedente avente inter partes autorità di cosa giudicata.																																																																																												</p>
<p>4.	È possibile convertire d’ufficio un ricorso per revocazione di sentenza in un altro dei rimedi apprestati dall’ordinamento processuale in casi consimili, quando esigenze di effettività della tutela inducano a ritenere scusabile l’errore compiuto nell’individuazione dello strumento processuale idoneo a far valere le proprie ragioni.																																																																																												</p>
<p>5.	In materia di esclusioni dalle gare per anomalia dell’offerta, la conferma, in sede d’appello, della sentenza di primo grado, limitatamente al riconoscimento dell’insussistenza dell’anomalia su alcune voci dell’offerta, e il rigetto della stessa nella parte in cui dispone la valutazione dell’offerta nel suo insieme, sono perfettamente compatibili, e non danno luogo a contrasto tra dispositivo e motivazioni della sentenza. In particolare, essendo il dispositivo di rigetto dell’appello immodificabile, sono le motivazioni che vanno necessariamente corrette o comunque emendate col rigetto del motivo volto a disconoscere la necessità della valutazione globale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso proposto dalla</p>
<p><b>SPA Cavalleri Ottavio</b> e la <b>De Sanctis Costruzioni S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese dagli avvocati Guido Cerruti e Raffele Izzo e presso lo studio dell’ultimo elettivamente domiciliate in Roma Via Cicerone n. 28;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>l’ANAS – Ente Nazionale Strade</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso la quale ex lege domicilia in Roma Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>SPA Toto Costruzioni</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Terzi ed elettivamente domiciliato in Roma Via Sardegna n. 14 presso gli uffici della Società 12;</p>
<p>per la revocazione<br />
della decisione della Sezione 30 luglio 2003 n. 4409 resa inter partes;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione della Società intimata e dell’Amministrazione;<br />
Visto il dispositivo di sentenza n. 297/2994;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla Udienza del 4 maggio 2004 il Consigliere Antonino Anastasi; uditi gli avvocati Izzo e Terzi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame la società Cavalleri domanda la revocazione della sentenza in epigrafe indicata:<br />
a)	ai sensi dell’art. 395 n. 5 cod. proc. civ. perchè le motivazioni della decisione contrastano col dispositivo della stessa;<br />	<br />
b)	ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. perchè il giudicante ha valutato nel merito l’appello incidentale dell’ANAS, non avvedendosi che lo stesso (come eccepito dalla società) era stato tardivamente depositato.<br />	<br />
Per conseguenza la Cavalleri domanda, in rescissorio:<br />
a)	che le motivazioni siano riportate a coerenza col contenuto – immodificabile – del dispositivo;<br />	<br />
b)	che l’appello incidentale dell’A.N.A.S. sia dichiarato inammissibile per tardivo deposito.<br />	<br />
Si è costituita l’appellante Toto spa insistendo per l’inammissibilità del ricorso. <br />
Si è costituita l’Amministrazione.<br />
All’Udienza del 4 maggio 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. La domanda di revocazione è inammissibile.<br />
Come risulta dalle premesse, tale domanda è qui proposta sotto distinti profili che conviene separatamente esaminare.<br />
Per esigenze di chiarezza, si affronta preliminarmente il capo di domanda volto a dedurre l’errore di fatto che inficerebbe – ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. – la decisione nel suo insieme.<br />
Sostiene al riguardo Cavalleri che il Collegio – nonostante l’eccezione da essa dedotta nella memoria rassegnata in vista dell’Udienza – non si è avveduto del tardivo deposito dell’appello incidentale dell’A.N.A.S. e lo ha valutato nel merito, incorrendo in un errore di fatto.<br />
Per questa parte, il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.<br />
In primo luogo, infatti, la svista in cui sarebbe incorso il Collegio non ha, nell’economia complessiva della decisione, alcun peso di rilievo, in quanto una ipotetica dichiarazione di inammissibilità dell’appello ANAS in sede rescissoria non recherebbe alcun vantaggio (neanche sotto il limitato profilo delle spese) alla Cavalleri, che del resto nulla deduce sul punto.<br />
Più in generale, perché ricorra l’ipotesi di revocazione rappresentata dall’errore di fatto, deve sussistere rapporto di causalità fra detto errore e pronuncia in concreto adottata, nel senso che, in mancanza dell’errore, la decisione sarebbe stata con certezza di segno opposto. ( Cass. II Sez. 11.4.2002 n. 5197).<br />
Tale rapporto di causalità immediata non sussiste nel caso in esame, in cui la tardività del deposito può essere predicata solo assumendo a presupposto la natura incidentale “propria” del ricorso ANAS e quindi la soggezione dello stesso ai termini comminati dall’art. 37 T.U. n. 1054 del 1924, essendo infatti evidente che nel caso di appello incidentale “improprio”  (e cioè non di controimpugnazione ma sostenuto da un interesse autonomo, come è sicuramente quello di cui si discute) si applica invece il diverso termine di cui all’art. 36 T.U. (ex multis VI Sez. 9.9.2003 n. 5055).<br />
In altre parole, nel caso in esame la esatta percezione delle date di notifica e di deposito dell’appello ANAS non porta ad alcun concludente risultato, se prima non si qualifica la natura (incidentale propria o meno) dell’atto.<br />
Ed infatti, il rilievo all’uopo versato da Cavalleri nel corso del giudizio di appello (lungi dal configurare una vera  e propria eccezione) aveva contenuto palesemente dubitativo, essendosi la società limitata  a dedurre in forma parentetica che l’appello incidentale doveva ritenersi  “ in quanto tale” depositato tardivamente.<br />
Ne consegue che quando ora la Cavalleri afferma incondizionatamente l’inammissibilità dell’appello o, per meglio dire, sostiene che l’aver ritenuto lo stesso ammissibile è frutto di un abbaglio dei sensi, deduce in realtà non già un errore di percezione ma un (peraltro inesistente, come si è visto) errore di valutazione delle risultanze processuali, comunque insuscettibile di essere rimediato mediante il procedimento di revocazione. </p>
<p> 2. Sotto un diverso profilo la Cavalleri domanda, ai sensi dell’art. 395 n. 5 cod. proc. civ., la revocazione delle motivazioni della decisione, che ritiene insanabile contrasto col dispositivo della stessa.<br />
In punto di proponibilità della domanda, la ricorrente richiama il precedente costituito dalla decisione della Sezione 5.8.1999 n. 1347, la quale effettivamente afferma che nella fase di appello del giudizio amministrativo abbreviato, qualora la sentenza sia viziata da insanabile contrasto fra dispositivo depositato nella segreteria e contenuto della motivazione successivamente pubblicata, ricorre l’ipotesi di contraddittorietà dei giudicati con conseguente esperibilità della revocazione ai sensi dell’art. 81 n. 5 R.D. 17.8.1907 n. 642 e dell’art. 395 n. 5 cod. proc. civ..<br />
La domanda è inammissibile, intanto perchè il contrasto rilevante ai sensi dell’art. 395 n. 5 deve intercorrere fra una seconda sentenza ed altra precedente avente autorità di cosa giudicata: mentre, anche a ragionare nell’ottica (non condivisibile, come subito si vedrà) del ricorrente, non si comprende come il dispositivo (pubblicato il 23.6.2003 e a quanto consta non notificato) possa ritenersi già passato in giudicato alla data ( 30.7.2003) di pubblicazione delle motivazioni.<br />
Ma, anche a prescindere da tali problematiche, la domanda è soprattutto inammissibile in quanto ad avviso del Collegio – che non ritiene dunque di poter aderire al precedente ora richiamato &#8211; non è configurabile un contrasto di giudicati fra il dispositivo e la parte motiva della stessa sentenza.<br />
In effetti, la c.d motivazione (art. 111 Cost.) ed il dispositivo costituiscono – insieme agli altri elementi previsti dall’art. 132 cod. proc. civ. e, per il processo amministrativo, dall’art. 65 del Regolamento di procedura – parti costitutive in senso formale del provvedimento col quale il giudice assolve di norma alla sua funzione decisoria.<br />
In sostanza, per quanto qui rileva, il dispositivo (nel quale si concreta l’essenza volitiva della decisione) e la motivazione (la quale assolve la funzione principale di esternare l’iter logico seguito dal giudice) rappresentano i requisiti di forma-contenuto di un atto che mantiene la sua natura unitaria, indipendentemente dall’iter legale &#8211; in ipotesi: a formazione progressiva &#8211; attraverso il quale viene giuridicamente in essere.<br />
Dunque, anche quando la disciplina processuale (come avviene nel processo amministrativo in caso di rito abbreviato) prevede una pubblicazione del dispositivo anticipata rispetto a quella della motivazione, non per questo tale unitarietà viene meno: cosicché &#8211; fermo restando che il deposito del dispositivo determina gli effetti legali voluti dal Legislatore e quindi cristallizza la portata precettiva immediata della sentenza, ne consente l’esecuzione e facoltizza per converso il soccombente a chiederne la sospensione della esecutività – la sentenza viene in essere solo quando è completa di tutti i suoi elementi costitutivi (cfr. per le analoghe problematiche del rito del lavoro Cass., sez. III, 16-11-1999, n. 12687) e dunque solo dopo la rituale pubblicazione delle motivazioni.<br />
Ne consegue che dispositivo e motivazioni, costituendo parti della stessa decisione, non sono ontologicamente suscettibili di determinare quel contrasto di giudicati cui si riferisce l’art. 395 c. 1 n. 5 cod. proc. civ. allorché appunto individua nella revocazione c.d ordinaria un mezzo di impugnazione della sentenza contraria ad altra precedente  avente inter partes autorità di cosa giudicata.</p>
<p>3. Ferma l’inconfigurabilità di un contrasto di giudicati tra dispositivo e motivazioni con conseguente inammissibilità della domanda di revocazione proposta da Cavalleri, esigenze di effettività della tutela inducono però il Collegio a ritenere scusabile l’errore compiuto dalla Difesa della Società e a verificare quindi d’ufficio se, al di là della sua configurazione formale, il ricorso possa essere preso in considerazione di merito nel suo aspetto sostanziale, previa conversione in uno dei rimedi apprestati dall’ordinamento processuale in casi consimili.<br />
In proposito, si ricorda che in generale il contrasto fra dispositivo e motivazioni della decisione (contestualmente pubblicati) è suscettibile di costituire la spia di un errore materiale del giudicante che può indifferentemente viziare l’uno o l’altro dei due elementi, con conseguente possibilità di emendare (secondo la specifica procedura) anche il dispositivo, allorchè esso , in termini inequivocabili e rilevabili ictu oculi, statuisca in difformità con quanto argomentatamente esposto nella parte motiva. (ad es. Sez. IV 16.10.1995 n. 815).<br />
Tanto chiarito, è evidente peraltro che la formalizzazione separata del dispositivo (e cioè come si è detto della parte volitiva della decisione) e delle motivazioni pone problemi particolari di coordinamento allorchè tra le due parti vengano a sussistere contrasti.<br />
In effetti, come è pacifico in giurisprudenza, nel caso in cui la legge preveda il deposito e la pubblicazione del dispositivo della sentenza anteriormente al deposito della decisione completa della motivazione, il dispositivo non costituisce un atto puramente interno, modificabile dallo stesso giudice fino a quando la decisione non venga pubblicata, ma è atto di rilevanza esterna che fissa in maniera irreversibile il suo contenuto, nel senso che il dictum del giudice è definitivamente quello contenuto nel dispositivo.<br />
Ne consegue, da un lato, che in caso di contrasto tra dispositivo e decisione successivamente depositata, il primo è destinato comunque a prevalere sulla seconda e, dall’altro, che al contrasto tra dispositivo e motivazione – allorchè sia frutto di una difformità meramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua manifestazione &#8211; può porsi rimedio avvalendosi della procedura di correzione dell&#8217;errore materiale contenuto nella motivazione (V Sez. 9.8.2000 n. 4378).<br />
Quanto sopra, ovviamente, nell’ipotesi fisiologica in cui il contrasto risulti sanabile, mentre un contrasto non sanabile tra il dispositivo e la motivazione successivamente pubblicata dà invece luogo a nullità o, in ipotesi liminari, ad inesistenza della sentenza. (cfr., con riferimento alle problematiche emergenti nel rito del lavoro Cass., sez. III, 7-2-2000 n. 1335).<br />
Tornando, sulla scorta delle esposte considerazioni, al caso in esame, dovrebbe dunque innanzi tutto verificarsi se sussistono i presupposti per convertire la domanda di revocazione proposta da Cavalleri in domanda di correzione dell’errore materiale asseritamente contenuto nella motivazione o in altro rimedio processuale.<br />
Senonchè, ogni ulteriore approfondimento nel senso ora indicato è precluso dal fatto che, a giudizio del Collegio, le motivazioni della decisione n. 4409 del 2003 non contrastano in alcun modo col dispositivo della stessa.<br />
In altri termini, diversamente da come pretende la ricorrente, nel caso in esame il Collegio non ravvisa alcun contrasto (sanabile o insanabile che sia) tra il dispositivo della decisione e le relative motivazioni.</p>
<p>4. La società Cavalleri ha partecipato ad una gara di appalto per lavori stradali indetta dall’Anas, formulando una offerta che l’Amministrazione ha dichiarato ingiustificatamente anomala, in relazione a quattro voci.<br />
La Cavalleri ha quindi impugnato avanti al TAR Lazio – nei confronti dell’ANAS e della aggiudicataria società Toto &#8211; tale dichiarazione di anomalia e la mancata aggiudicazione, deducendo per quanto qui rileva:<br />
a)	l’illegittimità del mancato accoglimento da parte dell’ANAS delle giustificazioni da essa prodotte per i ribassi relativi alle quattro voci di offerta;<br />	<br />
b)	la mancata valutazione dell’attendibilità dell’offerta nel suo insieme.<br />	<br />
Con la sentenza n. 1704 del 2003 il TAR Lazio ha accolto il ricorso ritenendo fondate:<br />
a)	le censure rivolte avverso due dei quattro rilievi formulati dall’ANAS;<br />	<br />
b)	la censura relativa alla mancata valutazione globale dell’offerta.<br />	<br />
Il Tribunale ha però respinto la richiesta di risarcimento presentata dalla Società.<br />
La sentenza è stata impugnata in via principale della aggiudicataria Toto ed in via incidentale impropria dall’ANAS.<br />
La sentenza è stata altresì impugnata in via incidentale propria dalla Cavalleri, la quale ha lamentato il mancato accoglimento delle giustificazioni su due voci ed il diniego di risarcimento.<br />
All’esito del giudizio è seguita la pubblicazione del dispositivo n. 272 del 2003 avente il seguente testuale tenore:<br />
&#8211; respinge, nei sensi di cui in motivazione, l’appello principale e l’appello incidentale dell’A.N.A.S. e, per l’effetto, conferma, con diversa motivazione, la sentenza impugnata;<br />
&#8211; respinge l’appello incidentale proposto da Cavalleri &#8211; De Sanctis.<br />
&#8211; Spese compensate.<br />
In  data 30 luglio 2003 è stata pubblicata la decisione n. 4409, contenente la motivazione sulla scorta della quale la Sezione è pervenuta al decisum e che così si articola per quanto qui rileva:<br />
a)	rigetto dei motivi di appello ( principale e incidentale ANAS ) sull’insindacabilità del giudizio di anomalia;<br />	<br />
b)	accoglimento dei motivi di appello (principale e incidentale ANAS ) sulla non necessità della valutazione globale di anomalia;<br />	<br />
c)	rigetto dei motivi di appello (principale e incidentale ANAS ) sulla illegittima dichiarazione di anomalia delle due voci (cemento 325 e armatura di sostegno);<br />	<br />
d)	rigetto dell’appello incidentale Cavalleri sui capi sfavorevoli (voci effettivamente anomale e risarcimento).<br />	<br />
In sostanza, se si considera la vicenda dal punto di vista sostanziale, la decisione revocanda nella parte motiva ha tenuto fermo l’accoglimento del ricorso di Cavalleri ma – in ciò differenziandosi dal decisum di primo grado – solo per l’illegittimo disconoscimento delle giustificazioni relative a due voci (“barriera metallica” e “betonaggio”) e non per la mancata valutazione dell’offerta nel suo complesso.<br />
Secondo la ricorrente Cavalleri le motivazioni ora compendiate contrastano col dispositivo in modo dirimente: infatti, una volta eliminata l’esigenza della valutazione globale ed una volta confermato che due voci di offerta erano anomale, era facile prevedere che l’offerta di Cavalleri sarebbe stata ritenuta nel prosieguo comunque anomala, indipendentemente dal rinnovo delle valutazioni sulle due altre voci ritenute giustificabili.<br />
Di talchè secondo Cavalleri, per coerenza con le motivazioni, il dispositivo avrebbe dovuto recare l’accoglimento (anzichè il rigetto) dell’appello e la riforma (anzichè la conferma) della sentenza impugnata.<br />
Viceversa, essendo il dispositivo di rigetto dell’appello immodificabile, sono le motivazioni che vanno necessariamente corrette o comunque emendate col rigetto del motivo volto a disconoscere la necessità della valutazione globale.<br />
Al riguardo, osserva il Collegio che nel caso in esame l’accoglimento formale dell’appello (dovendo necessariamente comportare il rigetto del ricorso di primo grado) era precluso dal rigetto dei motivi rivolti a contestare l’illegittima dichiarazione di anomalia delle due voci, accertata dal TAR e confermata dalla Sezione: in sostanza, sul piano formale all’uso di opposta formula terminativa (accoglie, anziché rigetta) non poteva comunque farsi luogo perchè questa avrebbe comportato il rigetto del ricorso di primo grado, invece ritenuto in parte fondato.<br />
Avendo il Tribunale accolto il ricorso originario reputando fondate due separate censure ed avendo la Sezione tenuto parzialmente fermo tale accoglimento, è evidente che il ricorso stesso non avrebbe mai potuto essere respinto e che dunque il Collegio non avrebbe potuto non confermare con diversa motivazione la sentenza di primo grado.<br />
Consapevole di tale preclusione, osserva Cavalleri che l’accoglimento del motivo d’appello sulla valutazione globale di anomalia, avrebbe dovuto in realtà comportare non già il rigetto nel merito ma l’improcedibilità per difetto di interesse del ricorso di primo grado: di talchè (non essendovi traccia di ciò nel dispositivo) resterebbe ancora una volta dimostrata l’incongruenza delle motivazioni. <br />
In proposito, osserva il Collegio che – come chiaramente ed inequivocamente evidenziato nella decisione &#8211; all’accertamento del vizio di valutazione sulle due voci di offerta illegittimamente ritenute anomale dall’ANAS doveva comunque e necessariamente conseguire il rinnovo della procedura in sede amministrativa, risultando perciò preclusa anche la via alla soluzione processuale ora ipotizzata dalla ricorrente.<br />
In effetti, una dichiarazione a priori di improcedibilità per difetto di interesse di un ricorso di primo grado in parte fondato, pronunciata in via sostanzialistica a seguito dell’accoglimento dell’appello sul punto della controversia che a posteriori si è rivelato decisivo, avrebbe da un lato comportato una inammissibile ingerenza del giudice in un ambito di attività valutativa comunque riservata all’Amministrazione e da essa in effetti successivamente espletata con l’adozione di provvedimenti formali e dall’altro privato la Cavalleri di una utilità strumentale al rinnovo della procedura, e ciò sulla sola base di un giudizio (in ordine alla persistente significatività delle due anomalie) formulato ex ante in termini meramente probabilistici.<br />
Da quanto sopra consegue da un lato che gli inconvenienti lamentati da Cavalleri riguardano aspetti dell’azione amministrativa concretizzatisi successivamente rispetto alla decisione nonchè esterni all’ambito del giudicato; dall’altro che le motivazioni ed il dispositivo della decisione risultano in realtà del tutto coerenti, in quanto l’iter logico seguito dal Collegio si riflette puntualmente e fedelmente nella formula terminativa usata in dispositivo.<br />
Pertanto, come si è anticipato, l’inesistenza dell’asserito contrasto rende superfluo ogni ulteriore approfondimento in ordine alla convertibilità della domanda in revocazione erroneamente spiegata dalla Società ricorrente.<br />
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento di Euro 1.000,00 in favore dell’Amministrazione e Euro 1.000,00 in favore della Toto Costruzioni SPA.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 4 maggio 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Lucio VENTURINI &#8211; 					Presidente<br />	<br />
Filippo PATRONI GRIFFI	&#8211;				Consigliere<br />	<br />
Dedi RULLI 		&#8211;				Consigliere<br />	<br />
Antonino ANASTASI &#8211; estensore-Consigliere<br />
Vito POLI		&#8211;					Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-10-2004-n-6377/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2004 n.6377</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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