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	<title>6364 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6364 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.6364</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-7-2012-n-6364/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-7-2012-n-6364/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.6364</a></p>
<p>Pres. Daniele, Est. di Nezza E/Co Cinematografica s.r.l. (Avv.ti N. e N. Paoletti) c/ Rai Cinema s.p.a. (Avv. A. Clarizia) ed altri sul diritto di accesso ai documenti di una società controllata dalla R.A.I. 1. Servizi pubblici – Radiotelevisione – Atti di diritto privato – Diritto di accesso – Sussiste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-7-2012-n-6364/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.6364</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-7-2012-n-6364/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.6364</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Daniele, Est. di Nezza<br /> E/Co Cinematografica s.r.l. (Avv.ti N. e N. Paoletti) c/ Rai Cinema s.p.a. (Avv. A. Clarizia) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sul diritto di accesso ai documenti di una società controllata dalla R.A.I.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	 Servizi pubblici – Radiotelevisione – Atti di diritto privato – Diritto di accesso – Sussiste – Condizioni – Strumentalità all’interesse pubblico.  </p>
<p>2.	Servizi pubblici – Radiotelevisione – Società controllata R.A.I. – Accesso agli atti &#8211; Legittimazione passiva – Condizioni – Finanziamento con proventi del canone televisivo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.In tema di diritto di accesso, tra gli atti di diritto privato adottati da gestori di servizi pubblici sono ostensibili non solo quelli funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi – come gli atti afferenti alle scelte organizzative &#8211; ma anche quelli relativi alla residuale attività del gestore caratterizzata dalla “strumentalità” rispetto al servizio pubblico e, dunque, dalla funzionalizzazione ad un interesse pubblico che sia prevalente rispetto a quello imprenditoriale. In particolare detta strumentalità delle attività residuali è evidente se il gestore è integralmente sotto la mano pubblica ed è soggetto per statuto ad un vincolo di scopo pubblicistico.	</p>
<p>2.In tema di diritto di accesso, una società controllata dalla concessionaria del servizio radiotelevisivo – nella specie Rai Cinema s.p.a. &#8211; rientra nel novero dei soggetti sottoposti alle norme sul diritto di accesso se  opera come articolazione operativa della concessionaria e, soprattutto, se provvede alla sua attività con gli introiti derivanti dal canone di abbonamento televisivo. (Nella specie sussiste l’obbligo di Rai Cinema s.p.a. di esibire i contratti con terzi concernenti opere finanziate con risorse riconducibili al canone R.A.I.).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 06364/2012 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00979/2012 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Terza Ter)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 979 del 2012, proposto da 	</p>
<p><b>E/Co Cinematografica s.r.l.,</b> in persona del legale rappresentante <i>p.t.</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Paoletti e Natalia Paoletti, presso il cui studio in Roma, v. B. Tortolini n. 34, ha eletto domicilio	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Rai Cinema s.p.a.,</b> in persona del legale rappresentante <i>p.t.</i>, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Angelo Clarizia, presso il cui studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2, ha eletto domicilio<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Fandango s.r.l. e CSC Production s.r.l.<i></b></i> a socio unico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>p.t.</i>, n.c.<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’accesso</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>anche mediante estrazione di copia, ai contratti di acquisizione dei diritti televisivi dei film <i>Goodbye Mama</i> (regia di Michelle Bonev), <i>Popieluszko</i> (regia di Rafal Wieczynsky), <i>L’estate di Martino</i> (regia di Massimo Natale), <i>Dieci inverni</i> (regia di Valerio Mieli), <i>Marco d’Aviano</i> (regia di Renzo Martinelli), <i>Il Cosmonauta</i> (regia di Susanna Nicchiarelli).</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’intimata Rai Cinema s.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del 14 giugno 2012 il dott. Mario Alberto di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato quanto segue in</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><i>1.</i> Con ricorso <i>ex</i> art. 116 c.p.a. ritualmente instaurato la società E/Co Cinematografica, impresa attiva nel settore della produzione cinematografica, premettendo: di aver stipulato in passato alcuni contratti (“a condizioni […] particolarmente svantaggiose rispetto alle condizioni applicate […] ad altri concorrenti”) con la società Rai Cinema, a suo dire responsabile di abusive interferenze nella libera concorrenza tra operatori del settore; di avere intrapreso &#8211; o di accingersi a intraprendere &#8211; azioni legali a tutela della propria posizione nel mercato in special modo con riferimento ai contratti in epigrafe, dai quali si evincerebbe “la totale assenza di parametri per determinare il prezzo di acquisto dei film”; di avere infruttuosamente chiesto a Rai Cinema l’accesso a tali contratti; tanto esposto, ha impugnato il silenzio-rifiuto sulla domanda di esibizione e ha instato per l’ostensione dei documenti, deducendo: per un verso, la sussistenza di un proprio interesse concreto, diretto e attuale, derivante dall’esigenza di agire a tutela della sua posizione di mercato; per altro verso, la legittimazione passiva di Rai Cinema, sia in quanto società avente quale unico socio la Rai – Radiotelevisione italiana s.p.a. (di seguito, RAI), con certezza gestore di servizio pubblico, sia alla luce del suo oggetto sociale, asseritamente evidenziante il nesso di strumentalità delle sue attività nei confronti dell’azionista (art. 4 Statuto), e dell’obbligo per la RAI di trasmettere le pellicole acquisite (art. 9 contratto di servizio 2010-2012).<br />	<br />
Costituitasi in resistenza, la società Rai Cinema, nel precisare anzitutto di esser stata già convenuta in giudizio innanzi al giudice ordinario dalla stessa ricorrente per l’accertamento di presunti atti di concorrenza sleale con riferimento al solo contratto stipulato con la Fandango s.r.l., relativo al film <i>Il Cosmonauta</i>, ha eccepito il difetto di interesse (quantomeno di un interesse attuale) in relazione agli altri cinque contratti menzionati nell’istanza di accesso (a tal fine sarebbe irrilevante l’asserita presentazione di un esposto innanzi agli organi europei, secondo quanto dedotto nella domanda di accesso, non risultando chiari i termini della sollecitazione, peraltro diretta, semmai, a stimolare un’indagine amministrativa degli organi europei), ascrivendo all’iniziativa della ricorrente il mero “scopo emulativo” di acquisire informazioni riservate quali i prezzi oggetto di libere negoziazioni tra Rai Cinema e altri produttori cinematografici.<br />	<br />
Rispetto a tale contratto astrattamente rilevante (quello, appunto, concernente il film <i>Il Cosmonauta</i>), Rai Cinema &#8211; esposte le vicende salienti del rapporto intercorso con la E/Co (consistite, in sintesi: nell’acquisto, nel 2005, dell’80% dei diritti di proprietà intellettuale, di utilizzazione e di sfruttamento economico del romanzo <i>La prima notte di luna</i>; nella successiva retrocessione, nel 2007, di tali diritti, con contestuale acquisto dei diritti di sfruttamento del realizzando film tratto dal libro; nei reiterati differimenti dei termini stabiliti per l’esecuzione del contratto, fino alla risoluzione per inadempimento) e illustrati i punti essenziali della controversia civile instaurata nel 2011 dalla ricorrente (a dire della quale Rai Cinema, abusando della sua posizione dominante, avrebbe ostacolato la realizzazione del film proposto dalla E/Co al fine di realizzare, in coproduzione con la società Fandango, il film <i>Il Cosmonauta</i>, avente soggetto simile a quello del film tratto dal menzionato romanzo), controversia, secondo l’intimata, priva di fondamento (stante tra l’altro l’assenza di posizione dominante di Rai Cinema nel settore della produzione cinematografica e, in concreto, l’assenza di un rapporto di coproduzione, essendosi la resistente limitata a un mero preacquisto di diritti) – ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza, alla luce dell’assenza di deduzioni sia sulla riconducibilità del contratto oggetto della richiesta di accesso all’attività di Rai Cinema indirettamente correlata a obiettivi di interesse pubblico affidati alla sua cura, sia sul nesso di strumentalità esistente tra l’acquisizione di tale atto (ma anche degli altri cinque) e la tutela di un interesse diretto, concreto e attuale della ricorrente.<br />	<br />
Nella memoria di replica la società E/Co ha insistito nella pretesa, prospettando la necessità di accedere ai menzionati atti negoziali per dimostrare l’abuso posto a base della propria azione civile (dagli esiti comunque irrilevanti ai fini dell’<i>actio ad exhibendum</i>).<br />	<br />
Disposta ed espletata istruttoria documentale &#8211; all’esito della quale sono stati acquisiti una relazione di Rai Cinema sugli obblighi derivanti dal contratto di servizio tra Ministero dello sviluppo economico e RAI nonché il “contratto quadro” del 14 maggio 2008 tra RAI e Rai Cinema (dep. il 5.6.2012) – e depositate dalle parti ulteriori memorie, all’odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<i>2.</i> Il ricorso è fondato per quanto di ragione.<br />	<br />
<i>2.1.</i> Va anzitutto chiarito che per pacifico orientamento tra gli atti di diritto privato adottati da gestori di servizi pubblici sono ostensibili non solo quelli “funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi” (il che si verifica quando “una norma comunitaria o di diritto interno imponga al gestore del pubblico servizio l’attivazione di procedimenti per la formazione delle proprie determinazioni, in specie per la scelta dei propri contraenti, nonché in relazione agli atti afferenti le scelte organizzative adottate in sede di gestione del servizio”), ma anche quelli relativi alla “residuale attività” espletata dal gestore, “sempre che, all’esito di un giudizio di bilanciamento degli interessi cui la stessa è preordinata, risulti prevalente l’interesse pubblico rispetto a quello squisitamente imprenditoriale”.<br />	<br />
Al fine di indicare i criteri per tale valutazione comparativa, è stata enucleata la caratteristica di “strumentalità” di dette residuali attività rispetto all’efficace gestione, da intendersi peraltro “in senso più elastico allorché l’organismo societario deputato all’espletamento del servizio sia integralmente sotto la mano pubblica e sia sottoposto -in forza dello statuto giuridico che disciplina i profili soggettivi dell’ente, prima ancora che quelli oggettivi concernenti l’attività- ad un vincolo di scopo, attestante la sua necessaria funzionalizzazione ad un interesse, di tipo spiccatamente pubblico, definito sulla scorta di determinazioni proprie di soggetti pubblici” (così Cons. Stato, sez. VI, 23 ottobre 2007, n. 5569; v. anche, di questa Sezione, la sentenza 10 aprile 2006, n. 2503).<br />	<br />
Tali esiti sono suffragati dall’art. 22, comma 1, l. n. 241/1990, che ai fini dell’esercizio dell’accesso definisce (per quanto qui rileva): alla lett. <i>d)</i>, il “documento amministrativo”, come ogni rappresentazione del contenuto di atti detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti “attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”; e alla lett. <i>e)</i>, la “pubblica amministrazione”, come l’insieme di “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.<br />	<br />
Non pare dunque potersi dubitare, come di recente affermato anche dalla Sezione: <i>a)</i> della legittimazione passiva “dei soggetti privati che abbiano in gestione l’attività di erogazione di servizi pubblici ed in generale di tutti i soggetti di diritto privato che svolgano attività di pubblico interesse”; nonché <i>b)</i> quanto ai documenti accessibili, della possibilità di comprendere in tale novero “tutti gli atti che, pur di natura privatistica, siano però riconoscibili sul piano oggettivo come inerenti, in modo diretto o strumentale all’attività di erogazione del servizio” (cfr. la sent. 23 marzo 2012, n. 2752, sull’accesso ad alcuni atti organizzativi in materia di rapporti di lavoro di dipendenti di Poste Italiane s.p.a.).<br />	<br />
<i>2.2.</i> Ciò chiarito, va esaminata la posizione di Rai Cinema, che al fine di contrastare la pretesa della ricorrente ha eccepito la propria natura privatistica (segnatamente, imprenditoriale), l’assoggettamento della sua attività al solo diritto comune e l’assenza di legami con la RAI quale concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione, occorrendo tener conto della sottoposizione di tutte le emittenti televisive, non solo della RAI, agli obblighi di promozione delle opere audiovisive nazionali (ai sensi degli artt. 4 e 5 dir. 89/552/CEE, c.d. “televisione senza frontiere”, come successivamente modificata dalle direttive 97/36/CE e 2007/65/CE).<br />	<br />
Tali rilievi vanno disattesi.<br />	<br />
Mentre i primi due profili paiono superabili alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato (occorrendo soltanto procedere ad alcune precisazioni aggiuntive in merito al rapporto tra RAI e Rai Cinema; v. oltre, punto 2.2.2), il terzo aspetto richiede di soffermarsi sul vigente assetto regolatorio (che si passa brevemente a descrivere).<br />	<br />
<i>2.2.1.</i> Vanno in proposito richiamate alcune disposizioni del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, recante il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” (di seguito, t.u.), e in particolare:<br />	<br />
&#8211; l’art. 7 (sui “principi generali in materia di informazione” e gli “ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”), che al comma 4 precisa come nello stesso t.u. siano individuati “gli ulteriori e spe<br />
&#8211; l’art. 45, sulla “definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo”, che “ai sensi dell’articolo 7, comma 4, comunque garantisce: […]<i>l)</i> la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui<br />
&#8211; l’art. 44, che nello specificare le misure di “promozione della distribuzione e della produzione di opere europee”, introduce una duplice riserva, concernente:<br />	<br />
<i>a)</i> comma 2: una quota del tempo di trasmissione da dedicare alle “<i>opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte</i>”, pari al 10% annuo per le emittenti televisive e al 20% per la RAI (enf. agg.);<br />	<br />
<i>b)</i> comma 3: una percentuale degli introiti, determinati:<br />	<br />
<i>b.1)</i> per tutte le emittenti televisive, in un ammontare pari ad almeno il 10% degli introiti netti annui (risultanti dal conto economico dell’ultimo bilancio disponibile e calcolati secondo precise indicazioni), da destinare “alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all’acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti”, “assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte”;<br />	<br />
<i>b.2)</i> per la concessionaria del servizio pubblico (RAI), in un ammontare non inferiore al 15% dei “<i>ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all’offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa</i>” (al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi), da destinare alle “<i>opere europee realizzate da produttori indipendenti</i>”; con l’ulteriore precisazione che “<i>all’interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all’acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte</i> […]” (enf. agg.).<br />	<br />
L’ultimo periodo dell’art. 44, comma 3, demanda infine a un decreto interministeriale la fissazione dei “criteri per la qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte” nonché delle “quote percentuali da riservare a queste ultime” nell’ambito delle percentuali stabilite per le emittenti private sia come tempo di trasmissione (co. 2, 2° e 3° periodo) sia come quota degli introiti (co. 3, 1° periodo), “tenendo conto dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse” (è appena il caso di chiarire che ai sensi del comma 8 la verifica sul rispetto dei vincoli stabiliti dall’art. 44 è attribuita all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, cui è anche attribuito il compito di stabilire i criteri per la “valutazione delle richieste di concessione di deroghe”, al ricorrere di certi presupposti; l’Agcom ha da ultimo provveduto con la delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, pubbl. in G.U. n. 67 del 21 marzo 2009, succ. modif. con delib. n. 397/10/CONS del 22 luglio 2010).<br />	<br />
Questi obblighi sono stati recepiti nel contratto di servizio Mise-Rai 2010-2012 del 6 aprile 2011 (all. 5 ric.), e precisamente nei seguenti punti:<br />	<br />
&#8211; art. 2 (“oggetto del contratto nazionale di servizio”), che al comma 3, nell’individuare i principi e criteri generali cui la RAI è “tenuta ad improntare la propria offerta” di servizi radiotelevisivi, enuncia quello consistente nel “sostenere la produz<br />
&#8211; art. 9 (“offerta televisiva”), comma 2, lett. <i>f)</i>, che include tra i “generi predeterminati di servizio pubblico” le produzioni audiovisive italiane ed europee (“prodotti cinematografici, fiction, film e serie televisive in animazione, cartoni, do<br />
&#8211; art. 16, specificamente dedicato a tali produzioni (italiane ed europee) e sostanzialmente riproduttivo delle ricordate norme del t.u., che al comma 1 precisa come la RAI sia tenuta a valorizzare “le capacità produttive, imprenditoriali e culturali del<br />
Dalle disposizioni normative e contrattuali appena riportate sembra potersi desumere che i vincoli di destinazione delle attività (tempo di trasmissione) e delle risorse (ricavi) stabiliti in favore delle opere audiovisive italiane (ed europee) siano riconducibili agli obblighi di servizio pubblico della RAI.<br />	<br />
Non rileva in contrario la circostanza che analoghe prestazioni sarebbero imposte a tutti gli operatori, pubblici o privati, attivi sul mercato televisivo nazionale, ivi incluso quello dei servizi a richiesta (come sostenuto da Rai Cinema nella relazione di chiarimenti depositata l’8.5.2012 in esecuzione dell’ordinanza istruttoria).<br />	<br />
Questa (pur corretta) considerazione non tiene infatti conto del dirimente profilo differenziale consistente nelle modalità di finanziamento dell’attività in argomento, che per la concessionaria è individuata in quota parte dei ricavi complessivi annui derivanti dagli “abbonamenti destinati all’offerta radiotelevisiva” e dai ricavi pubblicitari “connessi alla stessa” (cfr. cit. art. 44, co. 3, t.u., nonché art. 16, comma 3, lett. <i>a</i>, contratto di servizio). Il che dimostra, stante la diretta connessione istituita dalla legge tra gettito del canone e obblighi di servizio pubblico (artt. 7, co. 5, e 47, co. 3, t.u.), come l’attività in questione possa rientrare tra questi compiti (almeno fino al raggiungimento della quota d’obbligo).<br />	<br />
<i>2.2.2.</i> Con riferimento a Rai Cinema (e ai rapporti di questa con la RAI) risulta dagli atti di causa che tale società:<br />	<br />
&#8211; è stata costituita nel 1999 dalla RAI al duplice scopo di “creare un autonomo centro di competenze sul mercato del <i>trading</i> dei diritti <i>free tv</i>” e di “ottimizzare, in un’ottica di efficienza operativa, gli investimenti obbligatori nel setto<br />
&#8211; è conferitaria del ramo d’azienda RAI già denominato “Acquisto Fiction, Produzione Cinema e Vendita Prodotti” (v. atto di conferimento; all. 1 ric.; v. anche le premesse del contratto RAI-Rai Cinema, in atti);<br />	<br />
&#8211; ha per oggetto sociale, tra l’altro, “l’acquisizione, in Italia e all’estero, di diritti, anche parziali, di utilizzazione economica su opere audiovisive, cinematografiche, televisive e multimediali, prioritariamente in funzione delle esigenze produttiv<br />
&#8211; è controllata in modo quasi totalitario dalla RAI (99,1%; il restante 0,9% è posseduto da Rai Trade s.p.a.; cfr. premesse del menzionato accordo RAI-Rai Cinema).<br />	<br />
Sul piano operativo, i rapporti tra controllante e controllata sono disciplinati dal citato “contratto quadro” RAI-Rai Cinema (del 14.5.2008), recante le seguenti pattuizioni d’interesse:<br />	<br />
&#8211; art. 3 (“oggetto del contratto”): le parti “intendono disciplinare le modalità e le condizioni alle quali RAI CINEMA si impegna –<i>anche allo scopo di soddisfare esigenze di programmazione e/o di investimento legate ad obblighi di legge e/o di servizio<br />
&#8211; art. 6 (“esclusiva”): “la RAI si obbliga ad acquisire in esclusiva da RAI CINEMA i diritti per passaggi televisivi di opere audiovisive per la propria programmazione televisiva. […]” (l’articolo prosegue elencando le opere non interessate da tale obblig<br />
&#8211; art. 10 (“tipologie e modalità di acquisto da parte della RAI”): gli acquisti di passaggi si dividono in “ordinari” (lett. A) e “non ordinari” (lett. B), consistendo questi ultimi negli “acquisti di passaggi relativi ad opere audiovisive acquisite da RA<br />
&#8211; art. 11.2 (“obblighi di disponibilità in ordine alle disposizioni di legge”): dopo aver previsto l’obbligo di RAI di comunicare a Rai Cinema le esigenze per ciascun anno di riferimento (in termini di “disponibilità per la trasmissione” e di “importi di<br />
Gli elementi (soggettivi e oggettivi) innanzi menzionati consentono di concludere nel senso che Rai Cinema opera, in relazione all’acquisizione di opere cinematografiche di espressione originale italiana, quale <i>longa manus</i> di RAI, costituendone di fatto un’articolazione operativa (società in house), conformemente, peraltro, al meccanismo divisato dall’art. 2, comma 2, del contratto di servizio: “<i>la società concessionaria può avvalersi per lo svolgimento delle attività inerenti il servizio pubblico concesso di società da essa controllate</i>, ai sensi dell’articolo 2359 c.c. […]” (enf. agg.).<br />	<br />
Come tale, essa rientra dunque nel novero dei soggetti sottoposti alle norme sul diritto di accesso ai sensi dell’art. 23 l. n. 241/90 (trattandosi appunto di un’articolazione della concessionaria del servizio radiotelevisivo per le attività in considerazione; v. al riguardo, di questa Sezione, la sent. n. 2503/06 cit. sulla società Rai Way).<br />	<br />
Ciò non contraddice l’assunto di Rai Cinema (cfr. punto 5 rel. di chiarimenti) che RAI non sarebbe il suo unico cliente “televisivo”.<br />	<br />
Qui infatti non si dubita della circostanza che la resistente possa operare ad ampio raggio sul libero mercato, tale essendo anzi una delle ragioni per cui è stata costituita. Quel che conta, però, è che RAI debba avvalersi di Rai Cinema per adempiere alle prescrizioni di legge sulle quote di trasmissione e di investimento, come pare sancito dal “contratto quadro” (cfr. artt. 6 e 11.2, recanti rispettivamente &#8211; giova ribadire &#8211; l’obbligo in capo alla RAI di “acquisire in esclusiva da RAI CINEMA” i diritti per passaggi televisivi di opere audiovisive per la propria programmazione televisiva e l’obbligo della resistente di mettere a disposizione della controllante un numero di passaggi tali da adempiere ai citati obblighi) e che a tale attività essa debba provvedere con gli introiti derivanti dal canone di abbonamento televisivo, venendo in tal modo a configurarsi quel nesso di strumentalità richiesto per il riconoscimento dell’inerenza all’erogazione del servizio pubblico.<br />	<br />
Non paiono invece del tutto condivisibili le affermazioni di Rai Cinema relative alla “logica industriale” sottesa ai propri investimenti in prodotti cinematografici (le scelte sarebbero a suo dire effettuate “valutando sia l’appeal commerciale del prodotto […] sia la sua qualità autoriale e culturale: Rai Cinema investe liberamente sul mercato e non effettua finanziamenti con logiche di tipo ‘pubblicistico’”; cfr. pag. 6 rel. di chiarimenti). Dal contratto quadro si desume infatti come gli acquisti “non ordinari” (vale a dire quelli connessi a obblighi di legge o di servizio pubblico) debbano essere realizzati “<i>tenuto […] conto delle indicazioni della capogruppo al riguardo</i>” (art. 10 cit.; questa clausola avvicina il rapporto in disamina proprio al mandato, di cui la resistente nega la configurabilità; cfr. pag. 5 mem. dep. il 21.5.2012).<br />	<br />
Mentre non sembra rilevare l’inesistenza, sotto il profilo della riserva di trasmissione, di un obbligo di servizio pubblico concernente le opere cinematografiche di espressione originale italiana” (pag. 7 rel. cit.), alla luce dell’art. 44, co. 3, ult. per., t.u. cit. che impone alla RAI di destinare la sottoquota del 20% degli introiti proprio a dette opere (v. <i>ante</i> punto 2.2.1, lett. <i>b.2</i>).<br />	<br />
Del resto, come già rilevato nell’ordinanza istruttoria del 28.4.2012, nella relazione al bilancio 2010 (ma anche in quella per il 2009), si legge come tra gli obiettivi di Rai Cinema vi sia “lo sviluppo del cinema di produzione e l’acquisto di produzioni cinematografiche, italiane ed europee, che rappresentino effettivamente l’impegno prevalente all’interno della quota predeterminata dal contratto di servizio”.<br />	<br />
<i>2.3.</i> Dalle superiori considerazioni, e venendo all’oggetto della richiesta di accesso in disamina, discende che non può escludersi l’obbligo di Rai Cinema di esibire i contratti con terzi concernenti opere rientranti nella ridetta quota legale di investimenti.<br />	<br />
Al fine di sostenere l’esclusione, per il caso di specie, dagli obblighi di servizio pubblico incombenti sulla controllante, la resistente avrebbe dovuto allegare (e conseguentemente provare) che le attività contrattuali cui la società E/Co si riferisce siano state finanziate con risorse non riconducibili, nemmeno indirettamente, al canone di abbonamento televisivo. L’assenza di tale allegazione (e prova) consente perciò di ritenere che le attività in questione non esulino dal perimetro degli obblighi di servizio pubblico.<br />	<br />
Ciò detto, va tuttavia precisato che la ricorrente non può chiedere di accedere indiscriminatamente a tutti gli accordi stipulati da Rai Cinema (nella prospettiva e secondo le finalità innanzi menzionate), a ciò ostando la regola dell’art. 24, comma 3, l. n. 241/1990 sull’inammissibilità delle istanze di accesso preordinate a un “controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.<br />	<br />
Alla stregua di tale canone, può essere accolta soltanto la domanda concernente il film <i>Il Cosmonauta</i>, il cui contratto di acquisto (<i>recte</i>: di preacquisto, come specificato da Rai Cinema, che ha chiarito come l’accordo abbia riguardato il 100% dei diritti free tv per 5 anni nel territorio nazionale; cfr. pag. 12 mem. 21.5.12) è stato richiamato nel giudizio civile <i>inter partes</i>.<br />	<br />
In questo caso opera infatti il comma 7 dell’art. 24 l. n. 241/90 cit., secondo cui “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.<br />	<br />
Ciò rende irrilevanti le deduzioni di Rai Cinema sulla tipologia e sulle specifiche finalità degli altri accordi (pagg. 10 ss. mem. 21.5.12), stante l’infondatezza della relativa domanda di ostensione, non supportata da elementi idonei a cogliere l’interesse della società E/Co ad accedere anche a questi documenti.<br />	<br />
<i>3.</i> Per quanto sin qui esposto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto limitatamente al solo contratto relativo al film <i>Il Cosmonauta</i>.<br />	<br />
Sembrano peraltro sussistere ragioni, alla luce del parziale accoglimento della domanda e della novità e della peculiarità della questione, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza-<i>ter</i>, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, ordina alla società Rai Cinema di consentire l’accesso alla documentazione richiesta nei sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Giampiero Lo Presti, Consigliere<br />	<br />
Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/07/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-7-2012-n-6364/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.6364</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2011 n.6364</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-12-2011-n-6364/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-12-2011-n-6364/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-12-2011-n-6364/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2011 n.6364</a></p>
<p>Pres. Baccarini – Est. Gaviano Dome Srl (Avv.ti M. Frontoni e C. Vinci) c/ Fgs S.r.l. e Comune di Oppeano sul presupposto per qualificare l&#8217;uso di una rete di comunicazione elettronica come pubblico e sull&#8217;ammissibilità della domanda di risarcimento danni proposta in appello 1. Telecomunicazioni – Comunicazioni elettroniche – Rete</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-12-2011-n-6364/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2011 n.6364</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-12-2011-n-6364/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2011 n.6364</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini – Est. Gaviano<br /> Dome Srl (Avv.ti M. Frontoni e C. Vinci) c/ Fgs S.r.l. e Comune di Oppeano</span></p>
<hr />
<p>sul presupposto per qualificare l&#8217;uso di una rete di comunicazione elettronica come pubblico e sull&#8217;ammissibilità della domanda di risarcimento danni proposta in appello</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Telecomunicazioni – Comunicazioni elettroniche – Rete pubblica – Configurabilità – Indisponibilità per i terzi – Sufficienza – Natura giuridica gestore – Irrilevanza – Conseguenze 	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Sentenza primo grado – Motivi assorbiti – Riproposizione – Omissione – Conseguenze – Esame in appello – Inammissibilità	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Risarcimento danni – Domanda proposta in appello per la prima volta – Inammissibilità – Ragione 	</p>
<p>4. Giustizia amministrativa – Giudizio di appello – Domanda risarcimento danni ulteriori – Ammissibilità – Limite – Sviluppo petitum domanda primo grado</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di comunicazione elettroniche, la qualificazione dell’uso della rete come pubblico o privato non è un riflesso della natura giuridica del soggetto che la realizza e gestisce, ma dipende dal fatto che la rete sia messa, o meno, a disposizione dei terzi. Ne consegue l’inconfigurabilità di una fruizione pubblica della rete nel caso in cui essa venga adoperata esclusivamente dalle amministrazioni per specifiche finalità individuali, sia pure nel perseguimento di uno scopo (esso solo) pubblico.	</p>
<p>2. La mancata riproposizione in appello dei motivi finiti assorbiti nella sentenza di primo grado preclude al Giudice di secondo grado di vagliarne la fondatezza.	</p>
<p>3. A presidio del principio del doppio grado di giudizio e del valore della pienezza del contradditorio, gli artt. 345 c.p.c. e 104 c.p.a. vietano la proposizione della domanda di risarcimento del danno per la prima volta in sede di appello.	</p>
<p>4. La domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza è ammissibile in grado d’appello solo se nel giudizio di primo grado sia stata proposta un’azione di danni e gli ulteriori danni richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della stessa natura di quelli già accertati in primo grado. Tale deroga, infatti, postula che nel grado anteriore di giudizio vi fosse già stata una precedente domanda ed ammette in appello semplicemente uno sviluppo del relativo petitum, limitandosi ad ammettere che in appello venga domandato il ristoro dei danni ulteriori verificatisi nelle more.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2620 del 2011, proposto dalla </p>
<p>Dome Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Frontoni e Claudio Vinci, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Guido D&#8217;Arezzo 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Fgs S.r.l. in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria di Rti con la Bridge 129 S.p.A.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Oppeano; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. VENETO, SEZIONE I, n. 117/2011, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA &#8211; RISARCIMENTO DANNI</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 novembre 2011 il Cons. Nicola Gaviano e udito per la parte appellante l’avv. Frontoni;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il Comune di Oppeano con bando prot. n. 19267 del 26/11/2009 indiceva una gara a procedura aperta per l&#8217;affidamento della fornitura ed installazione di un sistema di videosorveglianza per i Comuni di Belfiore, lo stesso Oppeano, Palù e Ronco all&#8217;Adige, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
Con verbale n. 6 del 9 aprile 2010 veniva disposta l’aggiudicazione provvisoria della gara alla Dome s.r.l..<br />	<br />
Avverso l’aggiudicazione la concorrente Fgs S.r.l. (di seguito, FGS) proponeva ricorso al TAR per il Veneto, deducendo, in particolare, la carenza da parte dell’aggiudicataria dell’autorizzazione ministeriale prevista dall’Allegato 13 richiamato dall’art. 4 del d.m. 23 maggio 1992, n. 314 (come modificato dal successivo d.m. 27 febbraio 1996, n. 208), in attuazione dell’art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 109, titolo del quale assumeva la necessità pur nel silenzio del bando sul punto. La controinteressata avrebbe dovuto quindi essere esclusa dalla gara.<br />	<br />
Resistevano all’impugnativa il Comune di Oppeano e la Dome S.r.l. (di seguito, semplicemente DOME), che invece escludevano che ai fini della procedura occorresse la titolarità della menzionata autorizzazione.<br />	<br />
Il Tribunale adìto, dopo avere disposto una verificazione in proposito, intesa ad accertare, più precisamente, la necessità (o meno), per l’installazione del sistema oggetto dell’appalto, di connettersi a reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, con la sentenza n. 117/2011 in epigrafe accoglieva il ricorso della SGS.<br />	<br />
La decisione recava la seguente motivazione: “<i>come affermato dal verificatore incaricato da questo Tribunale (e, peraltro, confermato anche dalla relazione dei tecnici incaricati dal Comune, ove si sostiene che la tecnologia GSM sarà utilizzata allo scopo “di inviare messaggi di diagnosi e manutenzione”), l’utilizzo del sistema GSM – tale tecnologia è parte integrante del sistema proposto, come specificato nella relazione tecnica di gara che cita “un sistema di trasmissione dell’allarme tramite combinatore telefonico GSM” – è intimamente legato all’accesso alla rete pubblica</i>”. <br />	<br />
Il Tribunale poneva le spese relative alla CTU a carico del Comune, unitamente al contributo unificato, e compensava le ulteriori spese del giudizio.<br />	<br />
Avverso tale pronuncia insorgeva la DOME con il presente appello, con il quale tornava a contestare la necessità del requisito autorizzatorio indicato, e criticava sotto molteplici profili la sentenza per avere concluso diversamente.<br />	<br />
Alla Camera di consiglio del 24 maggio 2011 la Sezione accoglieva la domanda cautelare spiegata dall’appellante, con la seguente motivazione:<br />	<br />
“<i>Ritenuto che non risulta che la lex specialis di gara prescrivesse il requisito della titolarità dell’autorizzazione della quale si discute, né il bando pare essere stato a suo tempo impugnato;</i><br />	<br />
<i>Considerato che nel progetto dell’appellante il solo sistema di allarme da malfunzionamento opererebbe su apparato GSM, senza che emerga, quindi, l’estremo della connessione del nuovo impianto con reti ad uso pubblico;</i><br />	<br />
<i>Rilevato che per quanto precede la domanda cautelare proposta dall’appellante merita accoglimento</i>”.<br />	<br />
L’appellante con successiva memoria riferiva che l’intervento oggetto dell’appalto era stato nelle more completamente realizzato dall’avversaria, e da ultimo, in data 26 maggio 2011, anche collaudato. Nell’insistere per l’accoglimento dell’appello, pertanto, essa concludeva per la condanna del Comune al risarcimento per equivalente monetario nella misura del 13 % (di cui 10 % per lucro cessante e 3 % per perdita di <i>chances</i>) dell’importo dell’appalto.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 15 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
L’appello contro la sentenza in epigrafe è fondato; la domanda risarcitoria articolata dall’appellante è tuttavia inammissibile.<br />	<br />
1 Il primo Giudice con la propria decisione ha sostanzialmente accolto il primo motivo del ricorso di prime cure.<br />	<br />
1a Il mezzo della FGS poggiava sull’assunto che la procedura in contestazione prevedesse necessariamente il collegamento con la rete pubblica, poiché l’appalto richiedeva la fornitura e posa in opera -tra l’altro- di una infrastruttura <i>wireless</i> di connettività tra i siti dei Comuni interessati. L’offerta tecnica della DOME, inoltre, prevedeva il ricorso alla tele-gestione, che pure importava la necessità di transitare per la rete pubblica.<br />	<br />
Ciò premesso, la ricorrente segnalava che il disposto dell’art. 99 del d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), pur prevedendo la libertà delle attività di installazione ed esercizio delle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, esclude tale libertà ove vi sia connessione alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Nella fattispecie, inoltre, non verrebbe in rilievo nemmeno un mero “uso privato”, bensì il perseguimento delle finalità di interesse pubblico (di sicurezza collettiva) avute di mira dai Comuni.<br />	<br />
Da qui la necessità, per prendere parte alla gara, di munirsi dell’autorizzazione prevista dall’Allegato 13 richiamato dall’art. 4 del d.m. 23 maggio 1992, n. 314 (come modificato dal successivo d.m. 27 febbraio 1996, n. 208).<br />	<br />
1b L’accoglimento di questa doglianza viene fondatamente censurato dall’odierno appellante.<br />	<br />
1c Occorre infatti puntualizzare, in primo luogo, che nella fattispecie ricorre un caso di rete funzionale ad un vero e proprio uso privato, come tale tutelato dall’art. 99 del Codice delle comunicazioni elettroniche.<br />	<br />
La qualificazione dell’uso della rete come pubblico o privato non è, invero, un riflesso della natura giuridica del soggetto che la realizza e gestisce, ma dipende dal fatto che la rete sia messa, o meno, a disposizione dei terzi.<br />	<br />
Ora, la rete in questione verrebbe adoperata esclusivamente dalle Amministrazioni interessate per le loro specifiche finalità individuali, ossia per trasportare traffico di loro pertinenza nell’ambito di un sistema di comunicazioni circoscritto tra entità tutte appartenenti alle medesime organizzazioni (pubbliche) che la rete hanno in uso. Non ci sarebbe, quindi, una fruizione pubblica della rete, <i>id est</i> ad opera della comunità dei consociati, attraverso servizi forniti direttamente ai cittadini, bensì una fruizione solo individuale, sia pure per il perseguimento di uno scopo –esso solo- pubblico. Unici utilizzatori della rete sarebbero, difatti, i dipendenti di ciò incaricati dei Comuni interessati, mentre resterebbe garantita la totale riservatezza del suo traffico interdicendone l’accesso ai terzi.<br />	<br />
1d La seconda puntualizzazione occorrente è che non vi sono elementi per poter affermare che l’intervento oggetto di gara comporti una connessione alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, onde neppure sotto tale aspetto potrebbe ritenersi necessaria l’autorizzazione di cui si tratta.<br />	<br />
Il sistema di videosorveglianza in questione è chiamato a funzionare, in se stesso, senza la necessità di connettersi alla rete pubblica, essendo concepito come un sistema a circuito chiuso nel quale circolerebbero i dati acquisiti in funzione di controllo del territorio nei Comuni interessati.<br />	<br />
L’approfondimento istruttorio operato in primo grado ha fatto emergere, inoltre, come sia senz’altro possibile installare reti di tipo <i>wireless</i> o in fibra ottica senza accedere alla rete pubblica, in quanto l’uso di tecnologie <i>wireless</i> non implica necessariamente il collegamento alla medesima.<br />	<br />
Tanto premesso, è pacifico tra le parti che, come ha rilevato il T.A.R.,“<i> un sistema di trasmissione dell’allarme tramite combinatore telefonico GSM” – è intimamente legato all’accesso alla rete pubblica</i>”. Ma ciò non permette di condividere le conclusioni cui è pervenuto il primo Giudice: depongono infatti diversamente i rapporti (funzionali e strutturali) intercorrenti tra il dispositivo di controllo appena detto e l’oggetto dell’appalto.<br />	<br />
Nel progetto dell’appellante avrebbe operato su apparato GSM il solo sistema di allarme da malfunzionamento. Non, quindi, una componente indispensabile al funzionamento del sistema di videosorveglianza, in quanto funzionalmente integrata in esso, ma solo un suo marginale accessorio, destinato esclusivamente a segnalare (mediante l’invio di un messaggio sms o vocale, alla stessa stregua, in pratica, di un comune allarme domestico) l’assenza della tensione di rete nei quadri elettrici, oppure eventuali manomissioni degli apparati. L’operatività del sistema di videosorveglianza oggetto di appalto è quindi autonoma dal modulo GSM nell’utilizzazione così fattane. <br />	<br />
Non è emersa, inoltre, una interconnessione fisica o altra forma di interazione del servizio di tele-gestione di controllo con il flusso dei dati destinati a circolare attraverso la rete privata in questione.<br />	<br />
Per tali ragioni, le risultanze disponibili non consentono di ravvisare l’estremo della connessione del nuovo impianto con reti ad uso pubblico.<br />	<br />
1e Va poi ulteriormente osservato che la necessità della predetta autorizzazione ai fini della partecipazione alla procedura non avrebbe potuto comunque essere desunta dalla mera circostanza che la specifica offerta tecnica della concorrente DOME prevedeva il ricorso alla tele-gestione a mezzo di un apparato GSM. La presenza di quest’ultimo elemento non integrava un dato costitutivo della fisionomia necessaria del servizio da appaltare, ma costituiva solo un <i>posterius</i> discendente da una particolare libera scelta della singola concorrente, la cui accidentale presenza non avrebbe potuto quindi in alcun modo retroagire sulla griglia dei requisiti che erano stati prescritti <i>ex ante</i> dalla <i>lex specialis</i>.<br />	<br />
Ragionevolmente, dunque, il Comune di Oppeano, nel bandire la gara, non aveva prescritto il requisito del possesso dell’autorizzazione in discorso, non dovendo esso richiedere l’installazione di una rete in connessione con quella pubblica. <br />	<br />
2 Una volta riscontrata l’inconsistenza della ragione di esclusione posta a base della pronuncia appellata, la Sezione non può che respingere, in riforma della medesima, il ricorso di prime cure. <br />	<br />
Questo senza che sia possibile vagliare i residui tre motivi dedotti in primo grado ma finiti assorbiti dal Tribunale, ostando a ciò la loro mancata riproposizione in sede di appello. Il disposto dell’art. 101, comma 2, CPA stabilisce, infatti, che “<i>Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell’atto di appello o, per le parti diverse dall’appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio</i>.” E l’originaria ricorrente, che non ha ritenuto di costituirsi in giudizio in questo grado, non ha adempiuto al relativo onere.<br />	<br />
3 La domanda risarcitoria dell’appellante è tuttavia inammissibile.<br />	<br />
Si tratta di una domanda proposta per la prima volta in questa sede di appello, il cui esperimento si trova come tale in conflitto con il divieto posto, sulla scia dell’art. 345 cod. proc. civ., dall’art. 104 CPA (“<i>Nuove domande ed eccezioni</i>”), che al suo primo comma recita, a presidio del principio del doppio grado di giudizio e del valore della pienezza del relativo contraddittorio : “<i>Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, né nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.</i>”<br />	<br />
Non sarebbe infatti possibile invocare la deroga posta al generale divieto di <i>jus novorum</i> dal periodo conclusivo del comma, nella parte in cui ammette comunque la possibilità di chiedere “<i>il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza</i>” impugnata. Tale deroga, allo stesso modo di quella contemplata per gli interessi ed altri accessori, la quale postula che nel grado anteriore di giudizio vi fosse già stata una precedente domanda ed ammette in appello semplicemente uno sviluppo del relativo <i>petitum</i>, esige del pari che in primo grado già fosse stato richiesto il risarcimento dei danni, e si limita ad ammettere che in appello venga domandato il ristoro dei danni ulteriori verificatisi nelle more (in tal senso, nell’applicazione della simile formula recata dall’art. 345 cod. proc. civ., cfr. Cass. Civ., sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067, nonché sez. I, 19 gennaio 2006, n. 1054, dove si precisa che la domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza è ammissibile in grado d&#8217;appello solo se nel giudizio di primo grado sia stata proposta un&#8217;azione di danni e gli ulteriori danni richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della stessa natura di quelli già accertati in primo grado)<br />	<br />
4 In conclusione, in accoglimento dell’appello il ricorso di primo grado deve essere respinto, senza che si possa dare però ingresso in questa sede alla domanda risarcitoria qui direttamente dedotta dall’appellante, che dovrà essere proposta secondo le ordinarie regole sulla competenza.<br />	<br />
Le spese processuali sono liquidate secondo soccombenza dal seguente dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria proposta dall’appellante.<br />	<br />
Condanna la originaria ricorrente al rimborso all’appellante delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidandole in complessive euro diecimila, oltre gli accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 15 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/12/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-12-2011-n-6364/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2011 n.6364</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/12/2007 n.6364</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospeso (salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi) il provvedimento di un Ufficio scolastico che nega ad una scuola la parità per alcuni indirizzi scolastici per l’anno scolastico 2007/08, in quanto la norma (art. 1, comma 4, lett. f) legge 62/2000) e la prassi amministrativa non precludono l’istituzione di classi terminali</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso (salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi) il provvedimento di un Ufficio scolastico che nega ad una scuola la parità per alcuni indirizzi scolastici per l’anno scolastico 2007/08, in quanto la norma (art. 1, comma 4, lett. f) legge  62/2000) e la prassi amministrativa non precludono l’istituzione di classi terminali allorchè ricorrano determinate condizioni giustificative indicate negli atti anzidetti con particolare riferimento agli studenti lavoratori. Nel caso di specie, non risulta che l’Amministrazione abbia operato una puntuale verifica in tal senso con riguardo alla classe oggetto di causa ed alla possibilità di istituire eccezionalmente classi singole in presenza delle pressanti esigenze degli studenti lavoratori. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11756/g">Ordinanza sospensiva del 19 febbraio 2008 n. 925</p>
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. III QUATER &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11757/g">Ordinanza sospensiva del 16 gennaio 2008 n. 328</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 6364/07<br />
Registro Generale: 9276/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />  Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Paolo Buonvino Est.<br />Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Aldo Scola<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Dicembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ISTITUZIONE SCOLASTICA PARITARIA PIO XII S.R.L., RUGGERI ALESSIO</b>, rappresentati e difesi dall’Avv.  CARLO RIENZIcon domicilio  eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE 9<br />
presso CARLO RIENZI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br />MINIST.PUBBLICA ISTRUZIONE-UFF.SCOL.REG.LAZIO-DIR.GEN.UFF.II</b><br />
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p><b>FUNARI MARCO<br />
GAETANI BENEDETTO</b> non costituitisi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione  III Quater n. 5000/2007, resa tra le parti, concernente DISPOSIZIONI E INDICAZIONI IN MATERIA DI PARITA&#8217;  SCOLASTICA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINIST.PUBBLICA ISTRUZIONE-UFF.SCOL.REG.LAZIO-DIR.GEN.UFF.II<br />MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br />
Udito il relatore Cons. Paolo Buonvino e udito, altresì, per la parte appellante l’avv. Rienzi.<br />
Ritenuto che il disposto di cui all’art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 62/2000 nella stessa prassi amministrativa (v. C.M. n. 31 del 18 marzo 2003, punto 3-6; nota prot. 245/Uff.I, 20 febbraio 2002, della D.G. organizzazione servizi territorio-area parità scolastica; nota Capo Gabinetto Ministro P.I. 26 gennaio 2007, n. 1433/FR) è interpretato nel senso di non precludere l’istituzione di classi terminali allorché ricorrano determinate condizioni giustificative indicate negli atti anzidetti con particolare riferimento agli studenti lavoratori;<br />che non risulta che l’Amministrazione abbia operato una puntuale verifica in tal senso con riguardo alla classe I.T.C. “5D”, pur avendo assentito, in conformità del resto, con le istruzioni ministeriali anzidette, l’attivazione di due classi serali per studenti lavoratori (I.T.C.: 5C; I.T.G. 5C);<br />
che la disciplina normativa anzidetta non sembra precludere, allorché ne ricorrano condizioni verificabili ai sensi di quanto precede, la possibilità di istituire eccezionalmente ulteriori classi singole in presenza delle pressanti esigenze degli studenti lavoratori.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
accoglie l&#8217;appello e, in riforma, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato in primo grado, salvi ulteriori provvedimenti amministrativi.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Dicembre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-12-2007-n-6364/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/12/2007 n.6364</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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