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	<title>6298 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6298 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2011 n.6298</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2011-n-6298/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2011-n-6298/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2011 n.6298</a></p>
<p>Pres. Trovato – Est. Amicuzzi Comune di Padova (Avv.ti F. Lorenzoni, V. Mizzoni e A. Montobbio) c/ Capital Costruzioni s.r.l. (Avv.ti G. Greco, L. Manzi, M. Muscardini e C. Sarasso) sulla prevalenza da attribuirsi alla facoltà di costituzione in giudizio nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso rispetto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2011-n-6298/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2011 n.6298</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2011-n-6298/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2011 n.6298</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato – Est. Amicuzzi<br /> Comune di Padova (Avv.ti F. Lorenzoni, V. Mizzoni e A. Montobbio) c/ Capital Costruzioni s.r.l. (Avv.ti G. Greco, L. Manzi, M. Muscardini e C. Sarasso)</span></p>
<hr />
<p>sulla prevalenza da attribuirsi alla facoltà di costituzione in giudizio nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso rispetto all&#8217;esigenza di osservare il termine di trenta giorni per il deposito di memorie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Udienza – Fissazione con sollecitudine – Conseguenze – Memoria di  costituzione – Deposito – Inosservanza termine 30 giorni dall’udienza – Irrilevanza – Ragioni	</p>
<p>2. Giustizia civile – Modifiche al c.p.c. ex art. 58 l. 69/2009 – Ambito operatività – Giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore – Ragioni – Disposizione transitoria	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Errore scusabile – In appello – Ammissibilità	</p>
<p>4. Giustizia civile – Debitore – Causa giustificativa ex art. 1218 c.c. – Applicabilità – Limiti	</p>
<p>5. Giustizia amministrativa – Giudizio – Conclusioni CTU – Condivisione da parte del Giudice – Onere motivazione specifica – Esclusione – Indicazione fonti apprezzamento – Sufficienza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La fissazione dell’udienza di merito con sollecitudine ai sensi del’art. 71 C.P.A. non esclude l’applicabilità dell’art. 46 C.P.A. anche nell’ipotesi in cui la parte abbia depositato la memoria di costituzione oltre il termine previsto dall’art. 73 C.P.A. La facoltà concessa alle parti dall’art. 46, I c., del C.P.A., di costituirsi nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso deve infatti (incidendo direttamente sul diritto di prima difesa) ritenersi prevalente rispetto alle ragioni (garanzia della pienezza del contraddittorio e dell&#8217;ordinato svolgimento del giudizio) sottese alla fissazione del termine di trenta giorni liberi prima della udienza stabilito dall’art. 73, I c., del C.P.A. per la produzione di memorie, a nulla valendo la celerità di fissazione della udienza di merito, perché essa non può mai incidere su detto diritto di difesa.	</p>
<p>2. L&#8217;art. 58 comma 1, della l. n. 69/2009 (secondo il quale le disposizioni che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l&#8217;attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore) deve essere interpretato, trattandosi di disposizione transitoria, nel senso che è applicabile solo ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore e non a quelli già incardinati a detta data. Ne consegue che esso potrà trovare applicazione ai procedimenti di primo grado pendenti al 4.7.2009, data di entrata in vigore della l. n. 69/2009.	</p>
<p>3. L&#8217;istituto dell&#8217;errore scusabile trova applicazione anche nel giudizio di secondo grado, ed è applicabile, a presidio dell&#8217;effettività della tutela giurisdizionale, nei casi in cui ricorrano situazioni di obiettiva incertezza connesse alla novità rappresentata da significative e complesse innovazioni del quadro normativo di riferimento.	</p>
<p>4. La causa giustificativa di cui all’art. 1218 del c.c. – a norma del quale “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l&#8217;inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile – non è applicabile nel caso in cui l’evento che ha reso impossibile la prestazione fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile all’atto della assunzione della obbligazione ovvero se la parte non abbia fatto tutto quanto possibile per eliminare gli effetti.	</p>
<p>5. Il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusione del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l’obbligo della motivazione è assolto già con l’indicazione delle fonti dell’apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9623 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Comune di Padova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Lorenzoni, Vincenzo Mizzoni e Alessandra Montobbio, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via del Viminale, n. 43; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Capital Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Guido Greco, Luigi Manzi, Manuela Muscardini e Carlo Sarasso, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. Veneto – Venezia, Sezione I, n. 00197/2010, resa tra le parti, di accoglimento del ricorso proposto dalla Capital Costruzioni s.r.l. per l’accertamento dell’inadempimento contrattuale, da parte del Comune di Padova, in relazione alla convenzione stipulata il 30.4.1992 con detta società e per la condanna al risarcimento dei danni subiti, oltre ad interessi e rivalutazione;<br />	<br />
per l’annullamento della condanna al pagamento del risarcimento danni e, in subordine, per la riduzione della condanna stessa.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale della Capital Costruzioni s.r.l. ;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 marzo 2011 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Lorenzoni e Reggio D&#8217;Aci, su delega dell&#8217; avv. Manzi;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in appello in esame il Comune di Padova ha chiesto l’annullamento o la riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicato con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla Capital Costruzioni s.r.l. per l’accertamento dell’inadempimento contrattuale da parte del Comune di Padova, in relazione alla convenzione stipulata il 30.4.1992 con detta società ed esso è stato condannato al pagamento della somma di € 340.861,55 a titolo di risarcimento danni, oltre ad interessi e rivalutazione. Inoltre ha chiesto l’annullamento della condanna al pagamento del risarcimento danni e, in subordine, la riduzione della condanna stessa, anche previa C.T.U..<br />	<br />
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:<br />	<br />
1.- Erroneità della sentenza per difetto di motivazione, erronea interpretazione della convenzione, contraddittorietà, errata valutazione dei fatti ed illogicità manifesta.<br />	<br />
Non è stato considerato dal primo Giudice che la consegna delle aree doveva avvenire su richiesta del concessionario; inoltre è stata ritenuta una mera irregolarità la circostanza che la convenzione prevedeva che la domanda di concessione edilizia avrebbe dovuto essere presentata entro 60 giorni dalla sottoscrizione della stessa, mentre la società di cui trattasi aveva presentato detta domanda ben prima.<br />	<br />
2.- Erroneità della sentenza per difetto di istruttoria e per erronea valutazione ed interpretazione degli atti e dei documenti acquisiti al giudizio.<br />	<br />
La gravata sentenza non ha motivato con riguardo alla sollevata eccezione di impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile alla stessa Amministrazione.<br />	<br />
3.- Erroneità della sentenza per difetto di istruttoria, nonché per erronea valutazione ed interpretazione degli atti e dei documenti acquisiti al giudizio sotto altro profilo.<br />	<br />
Il T.A.R. ha omesso di considerare le argomentazioni addotte dal Comune e avallate dalla C.T.P. in ordine ai pretesi ritardi causati dalla mancata tempestiva esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, peraltro non necessarie ai fini della realizzazione dei fabbricati, che comunque non potevano influire sui tempi di realizzazione dei fabbricati.<br />	<br />
4.- Omessa motivazione e comunque contraddittoria, erronea ed insufficiente motivazione.<br />	<br />
E’ erronea la ricostruzione logico giuridica effettuata dal primo Giudice in punto di responsabilità del danno da ritardo.<br />	<br />
5.- Difetto di istruttoria e di motivazione, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità.<br />	<br />
Non sono condivisibili le conclusioni del T.A.R. in ordine alla quantificazione dei pretesi danni, basate sulla C.T.U. espletata nel corso di un giudizio civile, non essendo stato argomentato in ordine alle contraddittorietà da cui è caratterizzata essa consulenza, evidenziate nella consulenza di parte; inoltre la liquidazione del danno per mancato incasso dell’utile è stata effettuata senza considerare che per la tipologia degli interventi di cui trattasi l’incasso dell’utile avviene solo in occasione della vendita delle unità immobiliari, condizionata dal frazionamento del mutuo ritardato per responsabilità dell’impresa.<br />	<br />
Infine, pur essendo stato riconosciuto il concorso di colpa, non ne sono state tratte le dovute conseguenze ex art. 1227 del c.c..<br />	<br />
Con atto depositato l’1.12.2010 si è costituita in giudizio la Capital Costruzioni s.r.l., che ha eccepito la inammissibilità e la improcedibilità della istanza cautelare formulata con l’atto di appello, nonché ne ha dedotto la infondatezza.<br />	<br />
Con atto notificato il 28.12.2010 e depositato il 30.12.2010 la suddetta società ha eccepito la tardività dell&#8217;appello proposto dal Comune (essendo stata la sentenza impugnata depositata il 29.1.2010 e l’appello notificato il 6.11.2010, dopo la scadenza del termine semestrale previsto dall’art. 327 del c.p.c., come modificato dalla l. n. 69/2009), ha eccepito la inammissibilità e dedotto la infondatezza dei motivi di appello, nonché ha proposto appello incidentale, deducendo i seguenti motivi:<br />	<br />
1.- Erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto la sussistenza di responsabilità della Capital Costruzioni s.r.l. per ritardato ritiro della concessione edilizia. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1227 del c.c.<br />	<br />
La condotta della società non poteva essere ritenuta, ex art. 1227 del c.c., tale da comportare una limitazione o esclusione della responsabilità del debitore.<br />	<br />
2.- Erroneità della sentenza di primo grado nella quantificazione del risarcimento dovuto alla società de qua. Violazione dell’art. 3 del c.p.a. per omessa motivazione.<br />	<br />
Il T.A.R. non ha fatto discendere dalle circostanze che il Comune ha proceduto alla consegna delle aree tardivamente ed in modo frazionato, nonché che ha ritardato nella progettazione ed affidamento dei lavori riguardanti le opere di urbanizzazione primaria, la conseguenza che tanto aveva comportato ritardi nella realizzazione dei fabbricati.<br />	<br />
Il Giudice di prime cure erroneamente non ha riconosciuto alla società i danni subiti per la doppia commercializzazione degli alloggi.<br />	<br />
Inspiegabilmente, ai fini della quantificazione del danno da ritardato incasso dell’utile, non sono stati presi in considerazione i danni patiti per la ritardata consegna delle aree. <br />	<br />
Con memorie depositate il 4.1.2011 ed il 24.2.2011 parte appellante ha contestato la fondatezza delle avverse eccezioni e deduzioni ed ha ribadito tesi e richieste.<br />	<br />
Con memoria depositata il 28.2.2011 il Comune di Padova ha dedotto la infondatezza dell’appello incidentale, concludendo per la reiezione, e successivamente, con memoria depositata il 7.3.2011, ha replicato alle contrarie difese. <br />	<br />
Con memoria depositata l’8.3.2011 la Capital Costruzioni s.r.l. ha eccepito la tardività del deposito della memoria di costituzione nell’appello incidentale da parte del Comune di Padova per violazione dei termini fissati dall’art. 73 del c.p.a. ed ha contestato le avverse deduzioni, ribadendo tesi e richieste.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 29.3.2011 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.- Con il ricorso in appello in epigrafe indicato il Comune di Padova ha chiesto l’annullamento o la riforma della sentenza del T.A.R. Veneto – Venezia, Sezione I, n. 00197/2010 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla Capital Costruzioni s.r.l. per l’accertamento dell’inadempimento contrattuale del Comune di Padova della convenzione stipulata il 30.4.1992 con detta società e per la condanna al risarcimento dei subiti danni, oltre ad interessi e rivalutazione. Inoltre ha chiesto l’annullamento della condanna al pagamento del risarcimento danni e, in subordine, la riduzione della condanna stessa, anche previa C.T.U..</p>
<p>2.- Innanzitutto, il Collegio valuta infondata la eccezione, formulata dalla Capital Costruzioni s.r.l., di tardività del deposito (in data 28.2.2011, con inosservanza da parte del Comune di Padova, del termine di trenta giorni dall’udienza di merito) della memoria di costituzione nell’appello incidentale della società per violazione dei termini fissati dall’art. 73 del c.p.a., stante l’inapplicabilità del disposto dell’art. 46 del c.p.a. al giudizio di specie, essendo stata fissata l’udienza di merito con sollecitudine ex art. 71 del c.p.a.. <br />	<br />
2.1.- La facoltà concessa alle parti dall’art. 46, I c., del c.p.a., di costituirsi nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso deve infatti (incidendo direttamente sul diritto di prima difesa) ritenersi prevalente rispetto alle ragioni (garanzia della pienezza del contraddittorio e dell&#8217;ordinato svolgimento del giudizio) sottese alla fissazione del termine di trenta giorni liberi prima della udienza stabilito dall’art. 73, I c., del c.p.a. per la produzione di memorie, a nulla valendo la celerità di fissazione della udienza di merito, perché essa non può mai incidere su detto diritto di difesa.</p>
<p>3.- In secondo luogo deve essere valutata la fondatezza della eccezione di tardività dell’appello sollevata dalla Capital Costruzioni s.r.l. per essere stata la sentenza impugnata depositata il 29.1.2010 e l’appello notificato il 6.11.2010, dopo la scadenza del termine semestrale previsto dall’art. 327 del c.p.c., come modificato dall’art. 46 della l. n. 69/2009, stante la inapplicabilità della previgente disciplina, ai sensi dell’art. 58 di detta legge, che stabilisce la sua applicabilità ai soli giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore e quindi non agli appelli, non qualificabili quali “giudizi”, come dimostrato dal tenore degli artt. 94, 104 e 105 c.p.a., nonché dell’art. 29 della l. n. 1034/1971.<br />	<br />
Al riguardo la difesa dell’appellante Comune ha dedotto che, comunque, al caso in esame va applicata la disposizione di cui all’art. 46, comma 17, della l. n. 69/2009, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge, essendo stato il giudizio instaurato prima della sua entrata in vigore.<br />	<br />
3.1.- Osserva in proposito la Sezione che l&#8217;art. 58 comma 1, della l. n. 69/2009 (secondo il quale le disposizioni che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l&#8217;attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore) deve essere interpretato, trattandosi di disposizione transitoria, nel senso che è applicabile solo ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore e non a quelli già incardinati a detta data.<br />	<br />
Ne consegue, a prescindere dalla applicabilità della norma ai termini processuali attinenti ai giudizi di appello proposti dopo detta data, che esso potrà trovare applicazione ai procedimenti di primo grado pendenti al 4.7.2009, data di entrata in vigore della l. n. 69/2009, trattandosi di norma diretta a regolare comportamenti processuali, con riferimento all&#8217;osservanza di tutti i termini, relativi a tali procedimenti, in scadenza dopo la data della sua entrata in vigore, compresi quelli per la proposizione del giudizio di appello, comunque non attinenti alla procedura volta a regolare lo svolgimento dello stesso.<br />	<br />
Nel caso che occupa il giudizio di primo grado, iniziato nell’anno 2003, era da considerarsi pendente alla data del 4.7.2009, di entrata in vigore della l. n. 69/2009, essendo stato il giudizio, pur trattenuto in decisione il 12.3.2009, deciso con sentenza pubblicata il 29 gennaio 2010 (data fino alla quale la decisione non poteva considerarsi concretamente assunta, potendo la causa essere riportata in camera di consiglio).<br />	<br />
Comunque, stanti le dedotte circostanze, sussistono i presupposti per ammettere l&#8217;appellante al beneficio della rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 del c.p.a., che prevede l’applicazione di tale istituto in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto.<br />	<br />
L&#8217;istituto dell&#8217;errore scusabile trova infatti applicazione anche nel giudizio di secondo grado, ed è applicabile, a presidio dell&#8217;effettività della tutela giurisdizionale, nei casi in cui ricorrano situazioni di obiettiva incertezza connesse alla novità rappresentata, come nel caso che occupa, da significative e complesse innovazioni del quadro normativo di riferimento (Consiglio Stato, sez. V, 10 marzo 2009, n. 1381).<br />	<br />
La eccezione in esame non può, quindi, essere oggetto di positiva valutazione.</p>
<p>4.- Con il primo motivo di appello è stato dedotto che non sarebbe stato considerato dal primo Giudice che la consegna delle aree, in base all’art. 1 della convenzione intercorsa tra le parti, doveva avvenire su richiesta del concessionario; inoltre sarebbe stata sottovalutata la circostanza che la convenzione stessa prevedeva, all’art. 5, che la domanda di concessione edilizia avrebbe dovuto essere presentata entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, mentre la società di cui trattasi aveva presentato detta domanda ben prima; detta circostanza sarebbe stata erroneamente ritenuta da esso Giudice una mera irregolarità, sanata mediante attribuzione di valore di nuova domanda ad una mera nota di sollecito inviata dalla società al Comune in data 11.7.1992, con contraddittorietà rispetto alla rilevata inidoneità della precedente domanda.<br />	<br />
4.1.- Rileva al riguardo la Sezione che, a prescindere dalla eccezione di inammissibilità del motivo per mera riproposizione del “petitum” di primo grado, formulata dalla difesa della società resistente, le censure in esame non sono suscettibili di positiva valutazione.<br />	<br />
Invero la sentenza evidenzia espressamente (pag. 24) che il concessionario doveva chiedere la consegna delle aree entro sessanta giorni dalla convenzione e deve condividersi la tesi che la presentazione della domanda di concessione edilizia prima della sottoscrizione della convenzione (che ne prevedeva la presentazione entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione stessa) da parte della Capital Costruzioni s.r.l. fosse irrilevante ai fini che interessano, essendo stato comunque rispettato il termine finale (il solo rilevante per giustificare ritardi del Comune) per la presentazione di detta richiesta.</p>
<p>5.- Con il secondo motivo di gravame è stato asserito che non era possibile ravvisare negligenza in capo all’Amministrazione per il ritardo nella consegna di parte delle aree oggetto di trasferimento del diritto di superficie (acquisite con decreto di occupazione di urgenza) perché esso è stato dovuto ad un accadimento esterno non imputabile al Comune, ma la gravata sentenza non ha motivato con riguardo alla sollevata eccezione di impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile alla stessa Amministrazione.<br />	<br />
5.1.- Osserva in proposito il Collegio, prescindendo dalla ripetuta eccezione di inammissibilità del motivo, che la causa giustificativa invocata dal Comune, di cui all’art. 1218 del c.c., non è applicabile nel caso che l’evento che ha reso impossibile la prestazione fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile all’atto della assunzione della obbligazione ovvero se la parte non abbia fatto tutto quanto possibile per eliminarne gli effetti.<br />	<br />
Aggiungasi che, in relazione all&#8217;atto dell&#8217;autorità che costituisca impedimento della prestazione contrattuale, incidendo su un momento strumentale o finale della relativa esecuzione &#8211; il cosiddetto &#8220;factum principis&#8221; &#8211; deve escludersi, nel caso in cui si tratti di atto amministrativo illegittimo, che esso possa determinare l&#8217;esonero da responsabilità del debitore se costui vi abbia dato causa colposamente e, segnatamente, non si sia diligentemente attivato in modo adeguato per ottenerne la revoca o l&#8217;annullamento (Cassazione civile, sez. III, 19 ottobre 2007, n. 21973)<br />	<br />
Nel caso che occupa deve ritenersi che fosse obbligo del Comune l’assunzione della piena titolarità e disponibilità delle aree prima della stipula della convenzione e che quindi l’aver adottato intempestivamente gli atti di esproprio, relativamente ai quali era peraltro facilmente prevedibile la presentazione di ricorsi giurisdizionali per eliminarne gli effetti, dimostra che avesse consapevolmente e colposamente assunto il rischio che eventi successivi avrebbero potuto ritardare la prestazione dovuta.<br />	<br />
Né è stato dimostrato che detta società fosse pienamente a conoscenza di detta problematica e che ne avesse assunto il relativo rischio a suo carico.</p>
<p>6.- Con il terzo motivo di appello è stato dedotto che il T.A.R. ha omesso di considerare le argomentazioni addotte dal Comune e avallate dalla C.T.P. in ordine ai pretesi ritardi causati dalla mancata tempestiva esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, disciplinata da apposita convenzione (della quale non è stata eccepita la corretta esecuzione da parte del Comune); peraltro dette opere non erano necessarie ai fini della realizzazione dei fabbricati (solo riguardo alla quale la convenzione prevedeva limiti temporali nella concessione del diritto di superficie, mentre non li prevedeva per dette opere), ma potevano influire solo sul completamento delle sistemazioni esterne e degli allacciamenti.<br />	<br />
Sarebbe inoltre incontestabile l’inerzia della impresa nella presentazione della documentazione necessaria per l’affidamento dei lavori, nonostante i solleciti del Comune.<br />	<br />
In conclusione i ritardi nel completamento delle opere di urbanizzazione non potevano comunque influire sui tempi di realizzazione dei fabbricati.<br />	<br />
6.1.- Considera al riguardo la Sezione, anche in tal caso prescindendo dalla eccezione di violazione dell’art. 101, I c., del c.p.a., che comunque la mancata tempestiva realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria non può escludersi che abbia influenzato la realizzazione degli interventi edilizi “de quibus”, quanto meno in ordine al collegamento dei fabbricati alle opere di viabilità, alla loro sistemazione esterna ed all’allacciamento alle varie reti tecnologiche.<br />	<br />
Quanto all’inerzia della impresa nella presentazione della documentazione necessaria va rilevato che tale motivo, a prescindere dalla circostanza che è stato proposto per la prima volta in appello, appare privo di giuridica rilevanza, atteso che nella quantificazione del risarcimento del danno il T.A.R. ha tenuto conto, ex art. 1227 del c.c.anche della imputabilità alla ricorrente di vari ritardi relativi ai lavori di che trattasi.</p>
<p>7.- Con il quarto motivo di gravame è stato affermato che sarebbe erronea la ricostruzione logico giuridica effettuata dal primo Giudice in punto di responsabilità del danno da ritardo.<br />	<br />
In particolare detta ricostruzione sarebbe poco chiara laddove mostra di aderire all’orientamento giurisprudenziale che mitiga l’onere probatorio in materia di colpa richiedendone la necessaria verifica dell’esistenza, ma poi pone la constatazione del ritardo a fondamento stesso della colpa, che viene così, di fatto, considerata “in re ipsa”, senza verifica dell’elemento psicologico ed individuazione del comportamento colpevole, nonché senza verifica della sussistenza della scusabilità della condotta dell’Amministrazione (peraltro dedotta dal resistente Comune per la sussistenza della rilevante complessità della vicenda e della concorrenza di impedimenti imprevedibili ed esterni alla sfera dell&#8217;Amministrazione, come i procedimenti contenziosi).<br />	<br />
7.1.- La Sezione non può condividere detta censura, considerato che se è vero che, in ogni caso, la domanda di risarcimento del danno da ritardo postula il necessario accertamento della colpa relativa al mancato rispetto del termine, nel caso che occupa il T.A.R., posto che la colpa dell’Amministrazione è da intendere come inosservanza delle regole di buon andamento, ha concluso che sussiste responsabilità dell’Amministrazione ogniqualvolta il suo operato illegittimo non sia suscettibile di essere scusato.<br />	<br />
Poiché il ritardo causato dall’Amministrazione non è stato ritenuto completamente scusabile, come risultante da una disposta C.T.U., il ritardato intervento edilizio è stato imputato al Comune, sia pure con l’applicazione compensativa dell’art. 1227 del c.c., il ritardo nella realizzazione dei fabbricati è stato addebitato alla esclusiva responsabilità della Capital Costruzioni s.r.l., il ritardo dovuto alla mancata tempestiva realizzazione delle opere di urbanizzazione è stato addebitato alla responsabilità del Comune e quello della doppia commercializzazione escluso.<br />	<br />
Detta impostazione non appare al Collegio contraddittoria, ma pienamente logica e condivisibile, considerato che il privato danneggiato può invocare l&#8217;illegittimità del comportamento quale indice presuntivo della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si e trattato di un errore non scusabile (Consiglio Stato, sez. V, 12 dicembre 2009, n. 7800).</p>
<p>8.- Con il quinto motivo di appello è stato asserito che non sarebbero condividibili le conclusioni del T.A.R. in ordine alla quantificazione dei pretesi danni basate sulla C.T.U. espletata nel corso di un giudizio civile, non essendo stato argomentato in ordine alle contraddittorietà che inficerebbero detta consulenza, evidenziate nella consulenza di parte.<br />	<br />
L’unitaria e rapida realizzazione delle opere non avrebbe consentito il finanziamento pubblico delle opere ed avrebbe costretto la Capital Costruzioni s.r.l. ad autofinanziarsi; inoltre la disamina dei tempi intercorsi tra l’effettiva disponibilità delle aree e l’inizio dei lavori dimostrerebbe che la protrazione dei tempi di realizzazione degli interventi è stata causata da una scelta della società e non da responsabilità del Comune.<br />	<br />
Con riguardo alla liquidazione del danno per mancato incasso dell’utile non è stato tenuto conto che per la tipologia degli interventi di cui trattasi esso incasso avviene solo in occasione della vendita delle unità immobiliari, condizionata dal frazionamento del mutuo ritardato per responsabilità dell’impresa.<br />	<br />
Pur essendo stato riconosciuto il concorso di colpa non ne sono state tratte le dovute conseguenze ex art. 1227 del c.c..<br />	<br />
8.1.- Osserva il Collegio che la relazione del C.T.P. era precedente a quella del C.T.U. e comunque, nell’aderire alle conclusioni contenute in questa, il Giudice di primo grado ha dimostrato di non condividere le argomentazioni svolte dal Consulente di parte.<br />	<br />
Il Giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d&#8217;ufficio, non è tenuto infatti ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l&#8217;obbligo della motivazione è assolto già con l&#8217;indicazione delle fonti dell&#8217;apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (Cassazione civile, sez. III, 06 ottobre 2005, n. 19475).<br />	<br />
Comunque le censure formulate con il motivo in esame sono da considerarsi non suscettibili di positivo giudizio, sia perché basate su mere ipotesi comunque tali da non escludere la responsabilità dell’Amministrazione per i causati ritardi, sia perché non è stato considerato che la vendita degli alloggi era subordinata al rilascio della abitabilità, influenzata dalla ultimazione delle opere di urbanizzazione, e sia perché il ritardo nel ritiro della concessione è stato ritenuto compensato dal ritardo dell&#8217;Amministrazione nel rilasciarla.</p>
<p>9.- Con il primo motivo di appello incidentale della Capital Costruzioni s.r.l. è stata sostenuta la erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto la sussistenza di responsabilità della società per ritardato ritiro della concessione edilizia nonostante che la condotta della società non potesse essere ritenuta, ex art. 1227 del c.c., tale da comportare una limitazione o esclusione della responsabilità del debitore, perché sia il danno patito per il ritardato avvio dell’intervento edilizio, sia l’inadempimento del Comune all’obbligo di tempestiva consegna delle aree non sarebbero stati in alcun modo determinati o aggravati dal tardivo ritiro della concessione edilizia, comunque effettuato prima della effettiva piena disponibilità del primo comparto consegnato, considerato anche che l’effettuazione di esso ritiro in epoca precedente avrebbe comportato solo esborso di denaro senza garanzia di effettiva consegna delle aree.<br />	<br />
9.1.- La Sezione non può condividere la censura in quanto comunque il comportamento della società è stato rilevante ai fini di cui all’art. 1227 del c.c., non potendosi negare che il tardivo ritiro della concessione, a prescindere dai motivi sottesi a tale comportamento, abbia influito sui tempi di realizzazione delle opere di cui trattasi.</p>
<p>10.- Con il secondo motivo di gravame incidentale è stata dedotta la erroneità della sentenza di primo grado nella quantificazione del risarcimento dovuto alla società de qua ed omessa motivazione in quanto il T.A.R. non avrebbe fatto discendere dalla circostanza che il Comune ha proceduto alla consegna delle aree tardivamente ed in modo frazionato, nonché che ha ritardato nella progettazione ed affidamento dei lavori riguardanti le opere di urbanizzazione primaria, la conseguenza che tanto ha comportato ritardi nella realizzazione dei fabbricati a causa dei conseguenti ritardi organizzativi e stravolgimenti dei programmi di azione originariamente predisposti (con incremento di 11,60 mesi del ritardo addebitabile al Comune).<br />	<br />
Il Giudice di prime cure erroneamente non avrebbe riconosciuto alla società di cui trattasi i danni subiti per la doppia commercializzazione degli alloggi per le disdette da parte dei promissari acquirenti determinate dai ritardi nella realizzazione dell’intervento e non da fisiologici accadimenti propri di diversi interventi edilizi.<br />	<br />
Inspiegabilmente ai fini della quantificazione del danno da ritardato incasso dell’utile sarebbero stati presi in considerazione solo i danni patiti nei quattro mesi compresi tra l’ultimazione dei fabbricati e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e non quelli patiti per la ritardata consegna delle aree. <br />	<br />
10.1.- La Sezione ritiene le censure in esame non suscettibili di condivisione, atteso in primo luogo che, come risulta dalla disposta C.T.U., la impresa de qua ha avuto responsabilità nei ritardi per la realizzazione dei fabbricati avendo chiesto proroghe per allineare i tempi di realizzazione con i flussi dei finanziamenti al riguardo.<br />	<br />
In secondo luogo non appare fondata la richiesta di ulteriori danni rispetto a quelli liquidati con la appellata sentenza a seguito della mancata tempestiva realizzazione delle opere di urbanizzazione e della consegna frazionata delle aree da parte del Comune, atteso che la quantificazione effettuata dal T.A.R. appare congrua con riguardo ai limitati riflessi che il ritardo ha comportato solo sul completamento delle opere esterne e sugli allacciamenti alle reti tecnologiche.<br />	<br />
In terzo luogo, quanto ai danni derivanti dalla doppia commercializzazione, ritiene la Sezione di aderire alle considerazioni al riguardo contenute nella C.T.U. e nella impugnata sentenza circa le incongruenze nelle argomentazioni della società al riguardo e circa la fisiologicità, in parte, di tale evento, con esclusione del risarcimento del danno al riguardo.<br />	<br />
In quarto luogo la ritardata consegna delle aree, peraltro soggetta a richiesta di parte, era ininfluente sul risarcimento del danno, considerato che tra il termine di consegna delle stesse ed i frazionamenti dei mutui è intercorso un notevolissimo lasso di tempo per cause non addebitabili al Comune.</p>
<p>11.- L’appello principale e l’appello incidentale devono essere conclusivamente respinti e deve essere confermata la prima decisione. </p>
<p>12.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità, la novità del caso e la reciproca soccombenza denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo respinge gli appelli in esame.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/11/2011</p>
<p align=justify>
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