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	<title>6263 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2005 n.6263</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-11-2005-n-6263/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-11-2005-n-6263/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2005 n.6263</a></p>
<p>Pres. Venturini, Rel. Anastasi G. Bianchi (Avv.ti C. Naso, G. Tanzarella e P.Vaiano) c. Provincia di Milano (Avv.ti B. Baroni e E. Merlino), Regione Lombardia (Avv.ti A. Colombo e F. Tedeschini) e altri in tema di proroga dei Piani di edilizia economica e popolare 1. Giustizia amministrativa – Giudizio d’appello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-11-2005-n-6263/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2005 n.6263</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-11-2005-n-6263/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2005 n.6263</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Venturini, Rel. Anastasi<br /> G. Bianchi (Avv.ti C. Naso, G. Tanzarella e P.Vaiano) c. Provincia di Milano (Avv.ti B. Baroni e E. Merlino), Regione Lombardia (Avv.ti A. Colombo e F. Tedeschini) e altri</span></p>
<hr />
<p>in tema di proroga dei Piani di edilizia economica e popolare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Giudizio d’appello – Censura di difetto di motivazione della sentenza di primo grado – Inammissibilità &#8211; Motivi<br />
2. Edilizia ed urbanistica – Piani per l’edilizia economica e popolare – Proroga biennale dell’efficacia – Legittimità – Condizioni</p>
<p>3. Espropriazione per P.U. – Presupposti – Incidenza dell’effettivo utilizzo dell’area sulla legittimità del decreto di esproprio – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel giudizio di appello è inammissibile la censura di difetto di motivazione della sentenza di primo grado, poiché l’appello ha carattere di gravame, con la conseguenza che l’eventuale carenza di motivazione della sentenza impugnata è di per sé irrilevante ed è sufficiente dedurre l’erroneità della decisione perché l’intera materia del contendere passi all’esame del giudice del ricorso, salvi i soli effetti del giudicato interno eventualmente formatosi sui capi autonomi della decisione che non abbiano formato oggetto di specifici motivi di impugnazione.</p>
<p>2. L’efficacia dei Piani per l’edilizia economica e popolare può essere prorogata, ai sensi dell’art. 9 co. 2, L. 167/1972, di un biennio, su richiesta del comune interessato, per giustificati motivi che devono essere valutati in relazione all’esistenza di esigenze pubbliche atte a legittimare la protrazione del vincolo e non piuttosto in relazione alle cause che non hanno consentito l’attuazione del Piano stesso nel periodo di originaria validità.</p>
<p>3. Poiché il presupposto di legittimità del provvedimento di esproprio è l’esistenza al momento dell’adozione di una valida dichiarazione di pubblica utilità, la effettiva utilizzazione del bene espropriato non condiziona in via retroattiva la legittimità del provvedimento ablativo ma ne investe gli effetti esecutivi, potendo la circostanza assumere rilievo solo ai fini dell’eventuale domanda di retrocessione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />(Sezione Quarta) </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello N.R.G. 8264/1998 proposto da<br />
<b>Bianchi Giancarlo</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Naso, Giancarlo Tanzarella e Paolo Vaiano,  con domicilio eletto in Roma Lungotevere Marzio n. 3 presso lo studio dell’ultimo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Provincia di Milano</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Bassano Baroni e Eugenio Merlino, con domicilio eletto in Roma Via Antonio Genovesi n. 3 presso lo studio dell’ultimo;</p>
<p>e nei confronti<br />
della <b>Regione Lombardia</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Colombo e prof. Federico Tedeschini, con domicilio eletto in Roma Largo Messico n. 7 presso lo studio dell’ultimo;</p>
<p>nonchè nei confronti<br />
del <b>C.I.M.E.P. – Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Fortunato Pagano e Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto in Roma Via del Viminale n. 43 presso lo studio dell’ultimo;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del TAR LOMBARDIA – MILANO, I sez., 22.6.1998 n. 1483;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica Udienza del <i>28 giugno 2005</i> il cons. <i>A. Anastasi</i>, uditi gli avvocati Resta per delega dell’avv. Vaiano, prof. Tedeschini e Lorenzoni;<br />
Visto il dispositivo di decisione n. 427 del 2005;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. Il sig. Bianchi Giancarlo è comproprietario di un fondo incluso nel Piano per l’edilizia economica e popolare CIMEP approvato nell’anno 1971 e destinato alla realizzazione di attrezzature di servizio agli insediamenti del Lotto 48/34 di competenza del comune di Milano.<br />
Su richiesta formulata dal Consorzio in data 1.2.1989, la Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione n. 42008 del 18.4.1989 ha prorogato l’efficacia del Piano per un biennio, con scadenza nell’aprile del 1991.<br />
Con decreto 5.11.1990 n. 469 il Presidente della Provincia di Milano ha quindi disposto l’esproprio del fondo.<br />
Il sig. Bianchi, insieme agli altri comproprietari, ha allora impugnato avanti al TAR Lombardia il citato decreto col ricorso n. 2970/1991 e successivamente – sia con motivi aggiunti che con ulteriore autonomo ricorso n. 4290/1991- tutti gli atti presupposti relativi alla proroga di efficacia del Piano.<br />
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale, riuniti i ricorsi, li ha respinti nel merito prescindendo dall’esame delle eccezioni in rito versate dalle parti intimate.<br />
La sentenza stessa è impugnata col ricorso all’esame dal sig. Bianchi, il quale ne chiede l’integrale riforma, rilevandone in generale la carenza di motivazione e deducendo nel merito quattro motivi di gravame.<br />
Si sono costituite le parti intimate, riproponendo le eccezioni processuali già versate in primo grado ed instando comunque per l’infondatezza dell’appello.<br />
All’Udienza del 28 giugno 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
2. L’infondatezza dell’appello dispensa il Collegio da ogni approfondimento in ordine alle eccezioni mediante le quali le Amministrazioni ed il Consorzio deducono l’inammissibilità, sotto vari profili, del primo ricorso nonchè l’irricevibilità del secondo ricorso e dei motivi aggiunti al primo.<br />
Prima di procedere all’esame delle doglianze di merito proposte con l’atto di appello, sembra opportuno richiamare il principio – del tutto pacifico nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato – secondo il quale nel giudizio di appello è inammissibile la censura di difetto di motivazione della sentenza di primo grado, giacché l&#8217;appello ha carattere di gravame, con la conseguenza che l&#8217;eventuale carenza di motivazione della sentenza impugnata è di per sé irrilevante ed è sufficiente dedurre l&#8217;erroneità della decisione perché l&#8217;intera materia del contendere passi all&#8217; esame del giudice del ricorso, salvi i soli effetti del giudicato interno eventualmente formatosi sui capi autonomi della decisione che non abbiano formato oggetto di specifici motivi di impugnazione.<br />
Tanto premesso, è infondato il nodale motivo d’appello mediante il quale il ricorrente torna in sostanza a dedurre l’inadeguatezza dei motivi in base ai quali la Regione ha prorogato l’efficacia del Piano e a rilevare come – secondo i principi generali desumibili dalle norme in tema di espropriazione – la perdurante compressione dei diritti del proprietario inciso non possa legittimamente fondarsi sull’inazione dell’Amministrazione o del concessionario.<br />
Come è noto, ai sensi dell’art. 9 comma secondo della legge 18.4.1962 n, 167 l’efficacia dei Piani per l’edilizia economica e popolare – da ultimo portata a 18 anni dall’art. 1 della legge 5.8.1978 n. 457 – può essere prorogata di un biennio, su richiesta del comune interessato, per giustificati motivi.<br />
Sul punto – come l’appellante del resto riconosce &#8211; la giurisprudenza della Sezione ha da tempo acquisito che la idoneità delle giustificazioni sottese alla proroga del Piano va valutata in relazione alla esistenza di esigenze pubbliche atte a legittimare la protrazione del vincolo e non piuttosto in relazione alle cause che non hanno consentito l’attuazione del Piano stesso nel periodo di originaria validità. (cfr. IV Sez. 28.5.1987 n. 322 e 13.10.2000 n. 5432).<br />
Tali conclusioni, dalle quali il Collegio non ritiene di potersi discostare, fondano del resto su una obiettiva specialità della normativa in tema di edilizia residenziale rispetto a quella generale sugli espropri nonchè sulla valorizzazione delle ben diverse problematiche suscettibili di emergere nell’ambito della realizzazione di un singolo intervento, da un lato, o di un piano di zona dall’altro.<br />
Ne consegue che non può seguirsi l’appellante laddove sostiene che i giustificati motivi atti a legittimare la proroga del Piano (art. 9 L. n. 167 del 1962) dovrebbero in realtà ricondursi al solo caso di forza maggiore o di fatto indipendente dalla volontà dell’Amministrazione (art. 13 L. n. 2359 del 1865 all’epoca vigente).<br />
Tanto chiarito, diviene allora irrilevante ogni ulteriore indagine in ordine alle ragioni che hanno impedito la integrale realizzazione nel termine originario di un Piano peraltro relativo ad un comprensorio (l’area metropolitana milanese) assai vasto e comprendente numerosi comuni, con evidente necessità di adeguamento alle esigenze abitative sopravvenute.<br />
Per contro, ciò che rileva è che nel caso in esame i motivi addotti dal Consorzio a sostegno della richiesta di proroga siano stati positivamente valutati dall’Amministrazione regionale con determinazione discrezionale la quale, nella misura in cui risulta obiettivamente esente da ogni profilo di illogicità, non si presta a sindacato in questa sede di legittimità.<br />
Sotto un diverso, e più specifico, profilo l’appellante deduce che la proroga è stata comunque illegittimamente concessa in quanto comunque inidonea a consentire – visto il ritardo sino ad allora accumulato dal Consorzio &#8211; il completamento della realizzazione del Piano.<br />
In sostanza, secondo il sig. Bianchi, la consistenza delle porzioni di Piano ancora da realizzare avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a non concedere una proroga obiettivamente inidonea a porre rimedio alle pregresse disfunzioni dell’attività esecutiva posta in essere dal Consorzio.<br />
 Il mezzo non merita positiva considerazione, in primo luogo perché in generale – avuto riguardo all’effettivo stato di avanzamento dei diversi  procedimenti volti all’attuazione del Piano – nessuna obiettiva ragione rendeva ex ante inattendibile l’ipotesi del completamento dello stesso nella sua interezza o in quote comunque significative.<br />
 A ciò deve aggiungersi, peraltro, che l’area di cui è titolare l’appellante è stata espropriata al fine di attuare previsioni relative ad attrezzature di servizio ad insediamenti all’epoca già realizzati in attuazione del Piano di talchè, nel caso specifico e per quanto qui rileva, la proroga della dichiarazione di P.U. risultava del tutto funzionale al raggiungimento gli effetti giuridici perseguiti dall’Amministrazione.<br />
Con riguardo al decreto di esproprio, sostiene poi l’appellante che l’adozione dello stesso – intervenuta in vigenza della dichiarazione di P.U. ma in prossimità della sua scadenza – è viziata per illogicità, in quanto la ristrettezza dei tempi a disposizione non avrebbe mai potuto consentire all’Amministrazione un utilizzo del fondo congruo rispetto al fine pubblico conseguito.<br />
Il mezzo è infondato in quanto, una volta chiarito che come l’appellante ben riconosce presupposto di legittimità del provvedimento di esproprio è l’esistenza al momento<br />
dell’adozione di una valida dichiarazione di pubblica utilità, la effettiva utilizzazione del bene espropriato non condiziona in via retroattiva la legittimità del provvedimento ablativo ma ne investe gli effetti esecutivi, potendo in sostanza assumere rilievo solo ai fini dell’eventuale domanda di retrocessione.<br />
In conclusione – come del resto evidenziato nella sentenza impugnata – una volta accertata l’infondatezza della doglianza relativa alla legittimità della proroga del Piano le ulteriori censure dedotte dal proprietario, nonostante gli sforzi difensivi da questi profusi, finiscono per sollevare questioni di mera opportunità, non apprezzabili in questa sede ove risulta precluso ogni sindacato in ordine ai profili di merito dell’azione amministrativa.<br />
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello risulta infondato e va come tale respinto.<br />
Sussistono peraltro, a giudizio del Collegio ed avuto riguardo ai connotati fattuali della vicenda, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di questo grado del giudizio.<br />
<B>P.Q.M.<br />
</B>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.<br />
Spese del grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il <i>28 giugno 2005</i> dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Lucio  VENTURINI				Presidente                                         <br />	<br />
Pier Luigi LODI          			Consigliere                                       <br />	<br />
Antonino ANASTASI  estensore		Consigliere<br />	<br />
Aldo SCOLA 					Consigliere                                          <br />	<br />
Bruno MOLLICA 				Consigliere																																																																																									</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
Antonino Anastasi</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Lucio Venturini</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
09-nov-05</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-11-2005-n-6263/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2005 n.6263</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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