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	<title>6229 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6229 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2020 n.6229</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-10-2020-n-6229/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-10-2020-n-6229/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2020 n.6229</a></p>
<p>Marco Lipari Presidente, Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Loredana Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro il Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-10-2020-n-6229/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2020 n.6229</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-10-2020-n-6229/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2020 n.6229</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari Presidente, Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Loredana Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro il Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12)</span></p>
<hr />
<p>Sul rilievo della mancata comunicazione del nuovo domicilio nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Straniero &#8211; permesso di soggiorno &#8211; rinnovo &#8211; nuovo domicilio &#8211; mancata comunicazione &#8211; rilievo.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nell&#8217;ambito del procedimento per il rinnovo del permesso di soggiorno, richiesto dallo straniero, la mancata comunicazione del nuovo domicilio non è sanzionata con l&#8217;automatico rigetto del titolo.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/10/2020<br /> <strong>N. 06229/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06607/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6607 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Loredana Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> <br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2020 il Cons. Raffaello Sestini e udito per le parti l&#8217;avvocato Filippo Giuseppe Capuzzi su delega di Loredana Piscitelli;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1 &#8211; Viene appellata dall&#8217;interessato la sentenza semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, che ha respinto il suo ricorso avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.<br /> 2 &#8211; In particolare la Questura di ForlÃ¬ rigettava la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione con conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in quanto l&#8217;interessato non si era presentato per i rilievi fotografici, non essendo andata la convocazione a buon fine a causa della mancata comunicazione della variazione di domicilio.<br /> 2.1 &#8211; L&#8217;interessato proponeva ricorso gerarchico, e in tale frangente allegava l&#8217;ottenuta assunzione per un contratto di apprendistato che garantiva un reddito adeguato.<br /> 2.2 &#8211; Il Prefetto respingeva il ricorso confermando il precedente diniego.<br /> 2.3 &#8211; Veniva quindi proposto ricorso al TAR, che lo respingeva sul presupposto della mancata comunicazione del domicilio e della non valutabilità  del titolo di lavoro, in quanto sopravvenuto alla data di adozione del provvedimento di diniego, assorbendo le altre censure.<br /> 2.4 &#8211; L&#8217;interessato appellava la sentenza di primo grado deducendo plurime censure. L&#8217;Amministrazione si costituiva solo formalmente.<br /> 3 &#8211; In particolare, vengono dedotti i seguenti motivi di appello:<br /> a) la mancata applicazione dell&#8217;art. 5, comma 5 del decreto Lgs. N. 286 del 1998, il travisamento delle prove e dei fatti e la scorretta applicazione dei principi che regolamentano la materia;<br /> b) il mancato esame da parte del Tribunale degli altri motivi di impugnazione il cui esame è stato ritenuto superfluo senza alcuna motivazione.<br /> Argomenta, in particolare, l&#8217;appellante che il Giudice di Primo Grado ha legato la valutazione della pubblica amministrazione sulla sussistenza dei requisiti per la concessione del permesso di soggiorno in modo statico al 30.11.2018, data in cui il Questore negava il rinnovo del permesso di soggiorno, senza alcuna valutazione degli elementi ulteriori (ex art. 5 co. 5 D. Lgs. n.286/1998), quando è invece la stessa Prefettura ad aver citato nel provvedimento impugnato davanti al TAR l&#8217;esistenza di un contratto di apprendistato. Quindi, al momento dell&#8217;adozione del provvedimento di diniego da parte del Prefetto risultava &#8220;per tabulas&#8221; la titolarità  di un reddito da lavoro. Il ricorrente con il ricorso al TAR aveva prodotto sia la certificazione unica del 2018 relativa ai redditi del 2017, sia la certificazione unica 2019 relativa ai redditi 2018, documentazione atta a fornire la prova della continuità  della percezione da parte del ricorrente di redditi da lavoro sia nel periodo precedente che successivo alla domanda di permesso di soggiorno.<br /> Inoltre, la Questura di ForlÃ¬ aveva rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno al ricorrente senza entrare nel merito dell&#8217;esame della sussistenza dei requisiti, avendo ravvisato nella mancata presentazione del ricorrente al foto segnalamento la sua implicita rinuncia alla procedura, conseguendone che, in sede di impugnazione gerarchica, l&#8217;Autorità  Amministrativa avrebbe avuto il dovere di valutarne la sussistenza e quindi procedere all&#8217;esame delle circostanze di fatto sopravvenute. Quindi, il tempo per la valutazione della sussistenza di tali presupposti, anche in una visione statica degli stessi, ed anche secondo la prospettiva adottata dal TAR Bologna, avrebbe dovuto essere non il 30.11.2018, data del provvedimento del Questore, bensì¬ il 3 marzo 2019, data della decisione del Prefetto in sede gerarchica.<br /> In tale data il ricorrente, come giÃ  dimostrato, svolgeva infatti attività  di lavoro dipendente in forza del contratto di lavoro citato nella sentenza e pertanto, alla luce del disposto di cui all&#8217;art. 14, comma 3, del DPR n. 394 / 1999, in sede di rinnovo egli avrebbe avuto diritto al rilascio di un permesso di lavoro (&#8220;Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l&#8217;attività  effettivamente svolta&#8221;).<br /> 4 &#8211; L&#8217;appello risulta fondato e deve essere accolto, in quanto, secondo la ormai costante giurisprudenza di questa Sezione, la mancata comunicazione del nuovo domicilio non è sanzionata con l&#8217;automatico rigetto del titolo. Quindi, la fattispecie considerata imponeva all&#8217;amministrazione di attivare, ai fini dello svolgimento dell&#8217;istruttoria, la medesima attività  d&#8217;indagine che ha poi consentito di notificare il rigetto della domanda all&#8217;interessato. Inoltre, essendo stato il titolo denegato solo su tale profilo, l&#8217;Amministrazione ai fini della definitiva decisione, assunta in sede di ricorso gerarchico, avrebbe dovuto tenere conto anche del nuovo rapporto lavorativo, allegato dall&#8217;interessato prima della decisione del ricorso gerarchico a comprova di quanto dichiarato nella iniziale domanda, ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 5 del decreto Lgs. N. 286 del 1998, il quale stabilisce che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l&#8217;ingresso e il soggiorno nel Territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio&#8221;.<br /> 5 &#8211; La complessità  e non univocità  delle vicende controverse giustifica tuttavia la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il diniego impugnato in primo grado.<br /> Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente di primo grado.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore<br /> Solveig Cogliani, Consigliere<br /> Ezio Fedullo, Consigliere</div>
<p> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2007 n.6229</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-10-7-2007-n-6229/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-10-7-2007-n-6229/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-10-7-2007-n-6229/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2007 n.6229</a></p>
<p>Pres.Orciuolo &#8211; Est. Proietti L. M (Avv. P. Salierno) c/ Ministero della difesa (Avv. Gen. Stato) sull&#8217;inammissibilità del ricorso avente ad oggetto un credito&#160; attesa la natura di diritto soggettivo Procedimento amministrativo &#8211; Silenzio – Militari &#8211; Richiesta di pagamento di somme &#8211; Premio di congedamento &#8211; Accertamento del diritto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-10-7-2007-n-6229/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2007 n.6229</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-10-7-2007-n-6229/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2007 n.6229</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Orciuolo &#8211; Est. Proietti<br /> L. M (Avv. P. Salierno) c/ Ministero della difesa (Avv. Gen. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del ricorso avente ad oggetto un credito&nbsp; attesa la natura di diritto soggettivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo &#8211; Silenzio – Militari &#8211; Richiesta di pagamento di somme &#8211; Premio di congedamento &#8211; Accertamento del diritto ad ottenere il pagamento del premio &#8211; Ricorso ex articolo 21 bis legge 1034/71 &#8211; Inammissibilità –Sussiste- Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile il ricorso ex art. 21-bis l. 1034/71 proposto avverso il silenzio dell’ amministrazione sulla richiesta del militare di pagamento del cosiddetto “premio di congedamento” e per l’accertamento del diritto ad ottenerne  il pagamento. Infatti, l&#8217;articolo 21-bis della l. n. 205/2000, benché collegato sul piano logico-sistematico al dovere imposto a tutte le amministrazioni pubbliche di concludere tutti i procedimenti mediante l&#8217;adozione di provvedimenti espressi, postula pur sempre  l&#8217;esercizio di una potestà amministrativa, rispetto alla quale la posizione del privato si configura come di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Pertanto, è inammissibile il ricorso proposto al fine di vedersi riconosciuta una pretesa che abbia natura di diritto soggettivo quale quella avente ad oggetto un credito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
Sezione I-bis</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b><br />
</b>così composto<br />
dott. Elia Orciuolo				&#8211;  Presidente<br />	<br />
dott. Donatella Scala			&#8211; Componente <br />	<br />
dott. Roberto Proietti  			&#8211; Componente rel. <br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA <br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
sul ricorso n. 3231/2001, proposto da</p>
<p><b>Licenzi Massimo</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Patrizia Salierno, in virtù di procura in atti, e domiciliato presso lo Studio degli avv.ti Giovanni Carlo Parente e Angela Parente, in Roma, via degli Scipioni n. 52;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>
per l’annullamento </p>
<p></p>
<p align=justify>
del provvedimento negativo silenzioso conseguente alla mancata risposta all’atto di intimazione ad adempiere e contestuale costituzione in mora notificato il 7 giugno 2000,</p>
<p align=center>
e per l’accertamento </p>
<p></p>
<p align=justify>
del diritto della parte ricorrente alla corresponsione del premio di congedamento di cui all’art. 40, comma 2, della legge n. 958 del 1986.</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 3 luglio 2007 il dr. Roberto Proietti e uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.</p>
<p align=center>
<b>Fatto</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il ricorrente – volontario in ferma breve transitato in servizio permanente effettivo a seguito di superamento di apposito concorso – ha chiesto al Ministero della Difesa il pagamento del premio di congedamento di cui all’art. 40, comma 2, della legge n. 958 del 1986.<br />
Avendo l’Amministrazione omesso di provvedere, è stato proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, contestando il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione e avanzando domanda di accertamento del diritto ad ottenere il pagamento del premio di congedamento di cui all’art. 40, comma 2, della legge n. 958 del 1986, deducendo il seguente motivo di ricorso: violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 40, della legge 24 dicembre 1986, n. 958; violazione dei principi in tema di interpretazione delle norme giuridiche; eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e ingiustizia manifesta.<br />
In particolare, la parte ricorrente, nel richiamare il disposto di cui all’art. 40 della legge n. 958 del 1986, sostiene, sostanzialmente, la spettanza del premio di congedamento anche in favore del personale che (come il ricorrente) dopo l’incorporazione come volontario in ferma breve, sia transitato nel ruolo del personale in servizio permanente effettivo.<br />
L&#8217;Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l&#8217;infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell&#8217;impugnativa.<br />
Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.<br />
All’udienza del 3 luglio 2007 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.</p>
<p align=center>
<b>Diritto</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Collegio rileva che il giudizio disciplinato dall&#8217;art. 21-bis, della legge 21 luglio 2000 n. 205, benché collegato sul piano logico-sistematico al dovere imposto a tutte le amministrazioni pubbliche di concludere tutti i procedimenti mediante l&#8217;adozione di provvedimenti espressi, nei casi in cui questi debbano obbligatoriamente conseguire ad un&#8217;istanza ovvero ad un procedimento iniziato d&#8217;ufficio, secondo la previsione dell&#8217;art. 2 l. 7 agosto 1990 n. 241, postula pur sempre l&#8217;esercizio di una potestà amministrativa, rispetto alla quale la posizione del privato si configura come di interesse legittimo e non di diritto soggettivo (<i>Consiglio Stato , sez. IV, 22 maggio 2006 , n. 3009</i>).<br />
Pertanto, è inammissibile il ricorso ex art. 21-bis, della legge n. 1034 del 1971, proposto al fine al fine di vedersi riconosciuta una pretesa che abbia natura di diritto soggettivo quale quella avente ad oggetto un credito, perché il giudizio disciplinato dalla norma indicata presuppone l&#8217;esercizio di una potestà amministrativa rispetto alla quale la posizione del privato si configura come interesse legittimo (<i>T.A.R. Abruzzo L&#8217;Aquila, 03 febbraio 2005 , n. 48</i>).<br />
Nella fattispecie, non vi sono dubbi sul fatto che il ricorrente abbia introdotto un giudizio lamentando la lesione di un diritto soggettivo, quale quello avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro ed, in particolare, il premio di congedamento di cui all’art. 40, comma 2, della legge n. 958 del 1986.<br />
Ne consegue, che la domanda diretta a contestare il presunto silenzio-rifiuto va dichiarata inammissibile.<br />
Per quanto riguarda la domanda tesa all’accertamento del diritto al pagamento del premio di congedamento di cui all’art. 40, comma 2, della legge n. 958 del 1986, il Collegio ritiene che la stessa non possa essere esaminata in camera di consiglio, nell’ambito di un giudizio proposto con il rito di cui all’art. 21-bis, della legge n. 1034 del 1971, ma in apposita udienza pubblica, che si fissa sin d’ora, come da dispositivo.<br />
Le spese saranno liquidate con la sentenza definitiva.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis, non definitivamente pronunziando in ordine al ricorso indicato in epigrafe:<br />
&#8211;	dichiara inammissibile la domanda diretta a contestare il presunto silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione;<br />	<br />
&#8211;	fissa l’udienza pubblica del 30 gennaio 2008 per l’esame della domanda di accertamento del diritto al pagamento del premio di congedamento di cui all’art. 40, comma 2, della legge n. 958 del 1986;<br />	<br />
&#8211;	rinvia ogni decisione in ordine alle spese all’esito del giudizio.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 luglio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-10-7-2007-n-6229/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2007 n.6229</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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