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	<title>6209 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6209 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2019 n.6209</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-17-9-2019-n-6209/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-17-9-2019-n-6209/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2019 n.6209</a></p>
<p>Gabriele Carlotti, Presidente, Francesco Frigida, Consigliere, Estensore; PARTI: (Cecilia B., Enrica B., Laura B., Maria Rosaria B. e Paola B., rappresentate e difese dagli avvocati Sara Di Cunzolo e Lodovico Visone c. la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Angelo Marzocchella e nei confronti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-17-9-2019-n-6209/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2019 n.6209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-17-9-2019-n-6209/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2019 n.6209</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Gabriele Carlotti, Presidente, Francesco Frigida, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Cecilia B., Enrica B., Laura B., Maria Rosaria B. e Paola B., rappresentate e difese dagli avvocati Sara Di Cunzolo e Lodovico Visone c. la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Angelo Marzocchella e nei confronti della Prefettura di Salerno, in persona del Prefetto pro tempore, e del Comune di Eboli, in persona del Sindaco pro tempore, non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;istituto della retrocessione &#8211; sia totale sia parziale &#8211; non è applicabile nei casi in cui l&#8217;utilizzazione dell&#8217;immobile ablato consegua alla semplice espropriazione dell&#8217;area, considerata in sì© e per sì© ed indipendentemente dalla sua specifica destinazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Beni pubblici e privati &#8211; espropriazione per p.u. &#8211; retrocessione &#8211; esproprio realizzato nell&#8217;ambito della riforma agraria &#8211; retrocessione &#8211; esclusa.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;istituto della retrocessione &#8211; sia totale sia parziale &#8211; non è applicabile nei casi in cui l&#8217;utilizzazione dell&#8217;immobile ablato consegua alla semplice espropriazione dell&#8217;area, considerata in sì© e per sì© ed indipendentemente dalla sua specifica destinazione. Vi rientra (come nella specie) un&#8217;ipotesi di attuazione della riforma fondiaria di cui alle leggi nn. 230 del 1950 e 841 del 1950: infatti, l&#8217;espropriazione prevista dalla riforma agraria del secondo dopoguerra realizza sempre e automaticamente almeno il ridimensionamento dei latifondi, che rappresenta una delle finalità  del legislatore (oltre alla trasformazione e colonizzazione agraria), sicchè la mancata utilizzazione dei beni non può fondare alcuna retrocessione.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/09/2019<br /> <strong>N. 06209/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02832/2010 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2832 del 2010, proposto dalle signore Cecilia B., Enrica B., Laura B., Maria Rosaria B. e Paola B., rappresentate e difese dagli avvocati Sara Di Cunzolo e Lodovico Visone, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Sara Di Cunzolo in Roma, via Aureliana, n. 63;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> la Regione Campania, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio eletto presso l&#8217;ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, n. 29;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> della Prefettura di Salerno, in persona del Prefetto <em>pro tempore</em>, e del Comune di Eboli, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, n. 6910/2009, resa tra le parti.</em></strong><br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;<br /> visti tutti gli atti della causa;<br /> relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 aprile 2019 il consigliere Francesco Frigida e udito per le parti appellanti l&#8217;avvocato Sara Di Cunzolo;<br /> ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. L&#8217;oggetto del presente giudizio è costituito dall&#8217;impugnazione della nota prot. 256173 del 25 marzo 2008 della Regione Campania, con cui è stata respinta la domanda proposta da cinque eredi del signor Ettore B., diretta all&#8217;emanazione della dichiarazione di inservibilità  di un&#8217;area, al fine di ottenerne la retrocessione parziale con riferimento ad una porzione non utilizzata per il soddisfacimento di finalità  espropriative di pubblica utilità .<br /> 2. In particolare, in attuazione della riforma agraria, nel 1952 erano stati espropriati alÂ <em>de cuius</em>Â signor Ettore B. oltre cinquecentomila metri quadrati di terreni in favore dell&#8217;Opera nazionale combattenti. Successivamente tali beni erano stati trasferiti ad un ente regionale per lo sviluppo agricolo e poi venduti con patto di riservato dominio all&#8217;Orfanotrofio Umberto I di Salerno per la costruzione di una fattoria-scuola per gli orfani e i figli di contadini.<br /> Una parte dei terreni (oltre sedicimila metri quadrati) erano stati a lungo occupati abusivamente da terzi per poi finire nella fattuale disponibilità  del Comune di Eboli, che vi aveva realizzato prima il mercato boario e poi quello ortofrutticolo.<br /> Le signore Cecilia B., Enrica B., Laura B., Maria Rosaria B. e Paola B., eredi del signor Ettore B., proponevano in sede civile un&#8217;azione di totale retrocessione dei beni per un&#8217;asserita illegittimità  della procedura espropriativa, che veniva respinta dalla Corte d&#8217;Appello di Salerno.<br /> In seguito le eredi del signor Ettore B. hanno avanzato alla Regione Campania un&#8217;istanza di retrocessione parziale, che, come visto, è stata rigettata dall&#8217;amministrazione, con nota prot. 256173 del 25 marzo 2008.<br /> 3. Avverso tale provvedimento negativo, le signore Cecilia B., Enrica B., Laura B., Maria Rosaria B. e Paola B. hanno proposto il ricorso di primo grado n. 908 del 2008, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la per la Campania, sezione staccata di Salerno.<br /> Con motivi aggiunti, le odierni appellanti hanno impugnato il successivo decreto di occupazione di urgenza adottato dal Comune di Eboli prot. n. 8033 del 6 marzo 2007.<br /> Si sono costituiti nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso, la Regione Campania, la Prefettura di Salerno ed il Comune di Eboli.<br /> 4. Con l&#8217;impugnata sentenza n. 6910 del 24 novembre 2009, il T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, ha respinto il ricorso, con compensazione tra le parti delle spese di lite.<br /> 5. Con ricorso ritualmente notificato e depositato &#8211; rispettivamente in data 23 marzo 2010 e 2 aprile 2010 &#8211; le signore Cecilia B., Enrica B., Laura B., Maria Rosaria B. e Paola B. hanno interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando i seguenti due motivi:<br /> a) «<em>Error in judicando ed in procedendo: violazione e distorta applicazione di legge (artt. 21 e 28 legge n. 1034/1971 in relazione all&#8217;artt. 23 e 42 e 117, I comma Cost.; art. 1, protocollo n. 1 Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo; art. 1 legge n. 230/1950; artt. 2, 8, 20 ss., 58 D.P.R. n. 327/2001)»</em>;<br /> b) «<em>Error in judicando ed in procedendo: violazione e distorta applicazione di legge (artt. 21 e 28 legge n. 1034/1971 in relazione agli artt. 24 e 42 Cost.; art. 1, protocollo n. 1 Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo; artt. 8; 11; 20 ss.; 47 e 48 D.P.R. n. 327/2001)»</em>.<br /> Le appellanti hanno inoltre riproposto, trascrivendoli, i seguenti tre motivi del ricorso di primo grado nonchè l&#8217;unico motivo dell&#8217;atto di motivi aggiunti:<br /> a) «<em>Violazione e falsa applicazione degli artt.42 e 97, cost., 47, d.p.r. 8.6.2001, n. 327, 1 e 21, l. 21.10.1950, n. 841, e 9, 10 e 11, l. 30.4.1976 n. 386, vizio del procedimento e completo travisamento della fattispecie, perplessità , illogicità . Sviamento»</em>;<br /> b) «<em>Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 97, cost., 1, 2, 3, 6 e ss. l. 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, 47, d.p.r. 8.6.2001, n. 327, vizio del procedimento ed eccesso di potere per presuppposto erroneo e per assoluta carenza di istruttoria e di motivazione, perplessità , illogicità . Sviamento»</em>;<br /> c) «<em>Violazione di legge &#8211; art. 10 bis l. 241/90; violazione principi di trasparenza e partecipazione &#8211; eccesso di potere»</em>;<br /> d) «<em>Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 42 e 97, cost.; artt. 2, 11, 16, 20, 22bis, 24 e 47, d.p.r. 8.6.2001, n. 327; artt. 9, 10 e 11, l. 30.4.1976 n. 386) vizio del procedimento per violazione del principio di legalità  posto a fondamento dell&#8217;azione amministrativa, completo travisamento della fattispecie ed eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e di motivazione; e superficialità  nello svolgimento dell&#8217;azione amministrativa; illogicità , perplessità . Sviamento»</em>.<br /> 6. La Regione Campania si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso, mentre la Provincia di Salerno e il Comune di Eboli, pur ritualmente evocati, non si sono costituiti.<br /> 7. La causa è stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza pubblica del 30 aprile 2019.<br /> 8. L&#8217;appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e diritto.<br /> 9. Con riferimento al primo motivo di gravame, si rileva che del tutto correttamente il T.a.r. ha affermato che l&#8217;istituto della retrocessione &#8211; sia totale sia parziale &#8211; non è applicabile nelle ipotesi in cui l&#8217;utilizzazione dell&#8217;immobile ablato consegua alla semplice espropriazione dell&#8217;area, considerata in sì© e per sì© ed indipendentemente dalla sua specifica destinazione. Tra queste ipotesi rientra certamente il caso di specie, dove vi è stata un&#8217;attuazione della riforma fondiaria di cui alle leggi nn. 230 del 1950 e 841 del 1950.<br /> In sostanza, il collegio di primo grado ha ben chiarito che l&#8217;espropriazione prevista dalla riforma agraria del secondo dopoguerra realizza sempre e automaticamente almeno il ridimensionamento dei latifondi, che rappresenta una delle finalità  del legislatore (oltre alla trasformazione e colonizzazione agraria), sicchè la mancata utilizzazione dei beni non può fondare alcuna retrocessione.<br /> In tal senso si è espressa la Corte suprema di cassazione, con la sentenza delle Sezioni unite, del 2 febbraio 1963, n. 183, e in proposito non si è mai successivamente prospettata in giurisprudenza una diversa lettura ermeneutica.<br /> Non rilevano nel caso <em>de quo</em> i richiami formulati dagli appellanti alla successiva giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo in materia espropriativa nonchè ai principi codificati dal D.P.R. n. 327 del 2001, atteso che l&#8217;ablazione è avvenuta in un quadro di legalità  formale e sostanziale e che non è oggetto del presente giudizio la quantificazione delle pretese indennitarie.<br /> 10. Circa il secondo motivo d&#8217;impugnazione, il Collegio considera legittima la precisazione svolta dal T.a.r. per cui la circostanza che sull&#8217;area oggetto di causa sia stata attivata una nuova procedura ablatoria da parte del Comune di Eboli (non preclusa dalle precedenti determinazioni e, pertanto, non automaticamente illegittima) rende improcedibile il ricorso, posto che l&#8217;ipotetico diritto di retrocessione si convertirebbe in un diritto all&#8217;indennità .<br /> Ad ogni modo, la valutazione svolta dal collegio di primo grado, nel secondo paragrafo della parte motiva in diritto della pronuncia impugnata, sull&#8217;improcedibilità  del ricorso ha il valore di una motivazione addizionale non determinante l&#8217;esito della lite, in quanto il ricorso non è stato dichiarato improcedibile, bensì stato respinto nel merito, sulla base delle considerazioni presenti nel paragrafo primo della medesima parte motiva, cosicchè una sua riforma non potrebbe incidere da sola sulla decisione di rigetto.<br /> 11. In relazione ai motivi contenuti nel ricorso di primo grado e ai successivi motivi aggiunti, si osserva che loro mera trascrizione, effettuata con espresso riferimento sia ad una maggiore esplicitazione dei motivi d&#8217;appello sia all&#8217;art. 346 c.p.c., allora regolante le decadenze in appello nel processo amministrativo, non è di per sì© sufficiente ad integrare una rituale riproposizione delle contestazioni formulate in primo grado, come più¹ volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sezione IV, sentenze 5 marzo 2015, 1115, 20 aprile 2006, n. 2233, 16 aprile 2010, n. 2178; Cons. Stato, sez. VI, sentenze 10 aprile 2012, n. 2060 e 7 febbraio 2014, n. 590), trattandosi di una generica modalità  di reiterazione dei motivi, la quale fuoriesce dalla critica alla sentenza impugnata, che costituisce ilÂ <em>proprium</em>Â dell&#8217;appello.<br /> In ogni caso, le cennate censure non sono accoglibili, recando, in sostanza, doglianze analoghe a quelle proposte con i due motivi d&#8217;impugnazione, che sono stati valutati infondati. E&#8217;, invece, meritevole di vaglio autonomo &#8211; seppur non necessario &#8211; soltanto il terzo motivo del ricorso di primo grado, non esaminato dal T.a.r., con cui si è lamentata la violazione dell&#8217;art. 10-<em>bis</em>Â della legge n. 241 del 1990, per non aver l&#8217;amministrazione comunicato agli interessati il preavviso di rigetto dell&#8217;istanza di retrocessione parziale del fondo.<br /> Al riguardo giova evidenziare che la giurisprudenza amministrativa interpreta il citato art. 10-<em>bis</em>, così come le altre norme in materia di partecipazione procedimentale, non in senso formalistico, bensì avendo riguardo all&#8217;effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione. Ne deriva che l&#8217;omissione del preavviso di rigetto non cagiona l&#8217;automatica illegittimità  del provvedimento finale qualora possa trova applicazione l&#8217;art. 21-<em>octies</em>Â della stessa legge, secondo cui non è annullabile il provvedimento per vizi formali non incidenti sulla sua legittimità  sostanziale e il cui contenuto non avrebbe potuto essere differente da quello in concreto adottato, poichè detto art. 21-<em>octies</em>, attraverso la dequotazione dei vizi formali dell&#8217;atto, mira a garantire una maggiore efficienza all&#8217;azione amministrativa, risparmiando antieconomiche ed inutili duplicazioni di attività , laddove il riesercizio del potere non potrebbe comunque portare all&#8217;attribuzione del bene della vita richiesto dall&#8217;interessato (cfr. Cons. Stato, sezione III, sentenza 19 febbraio 2019, n. 1156; Cons. Stato, sezione IV, sentenze 11 gennaio 2019, n. 256 e 27 settembre 2018, n. 5562).<br /> Tanto chiarito, il Collegio ritiene che nel caso di specie un contraddittorio sull&#8217;istanza dei privati non avrebbe potuto condurre ad un diverso esito dell&#8217;azione amministrativa, poichè non sono emersi elementi tali da far ritenere che il provvedimento regionale contestato avrebbe potuto avere un contenuto differente qualora le odierne appellanti avessero presentato ulteriori considerazioni, atteso, che &#8211; come giù  sopra analizzato &#8211; le decisione dell&#8217;amministrazione è legittima ed è stata adottata su una completa conoscenza della situazione di fatto, che era giù  stata precedentemente scandagliata in altri procedimenti, anche giudiziari.<br /> 12. In conclusione l&#8217;appello deve essere respinto.<br /> 13. La peculiarità  della vicenda giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 2832 del 2010, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2016 n.6209</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-31-3-2016-n-6209/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-31-3-2016-n-6209/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2016 n.6209</a></p>
<p>Pres. Vivaldi, Est. Sestini La Corte di Cassazione cassa la sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva escluso la responsabilità dei sanitari e della struttura sanitaria per i danni subiti da una neonata in occasione del parto, non valutando l’incompletezza della cartella clinica. 1. Sanità – responsabilità – sanitari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-31-3-2016-n-6209/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2016 n.6209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-31-3-2016-n-6209/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2016 n.6209</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vivaldi, Est. Sestini</span></p>
<hr />
<p>La Corte di Cassazione cassa la sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva escluso la responsabilità dei sanitari e della struttura sanitaria per i danni subiti da una neonata in occasione del parto, non valutando l’incompletezza della cartella clinica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Sanità – responsabilità – sanitari e struttura sanitaria – obbligo di tenuta della cartella clinica – inadempimento – onere della prova.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’omissione imputabile al medico nella redazione della cartella clinica consente il ricorso alle presunzioni sulla sussistenza del nesso causale intercorrente tra prestazione medica ed evento dannoso, assumendo rilievo, al riguardo, il criterio della “vicinanza alla prova”, cioè della effettiva possibilità per l’una o per l’altra parte di offrirla.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&#8232;</strong><br />
<strong>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong><br />
<strong>SEZIONE TERZA CIVILE&#8232;</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Presidente –<br />
Dott. SESTINI Danilo &#8211; rel. Consigliere -&#8232;<br />
Dott. RUBINO Lina &#8211; Consigliere –<br />
Dott. CIRILLO Francesco Maria &#8211; Consigliere –<br />
Dott. TATANGELO Augusto &#8211; Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente:</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso 17410-2013 proposto da:<br />
M.P., (OMISSIS) in nome e per conto della figlia minore M.I., T.A. (OMISSIS), in proprio ed in nome e per conto della figlia minore M. I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FREDIANI ERMENEGILDO 48, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PROIETTI LUPI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARINELLA ASEGLIO GIANINET giusta procura speciale del Dott. Notaio Raffaella POLI CAPPELLI, in TORINO 17/12/2015, REP. n. 20144;<br />
&#8211; ricorrenti &#8211;<br />
contro<br />
GENERALI ITALIA SPA (già INA ASSITALIA SPA), in persona del suo legale rappresentante pro tempore n.q. avv. MATTEO MANDO’ elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER FRANCO GIGLIOTTI giusta procura speciale in calce al controricorso;<br />
AZIENDA SANITARIA ASL TO (OMISSIS) (già ASL (OMISSIS) DI CIRIE’), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. BO. F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO MAJORINO giusta procura speciale in calce al controricorso;<br />
&#8211; controricorrenti &#8211;<br />
e contro<br />
B.P., EREDI COLLETTIVAMENTE ED IMPERSONALMENTE DI F.G.;<br />
&#8211; intimati &#8211;<br />
avverso la sentenza n. 1655/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 18/10/2012, R.G.N. 1658/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;<br />
udito l’Avvocato ASEGLIO GIANINET;<br />
udito l’Avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI;<br />
udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del 2 e 4 motivo p.q.r. assorbiti i restanti.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong>&#8232;</div>
<div style="text-align: justify;">T.A. e M.P. agirono, in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà sui minori I. ed A., per il risarcimento dei danni conseguiti alle lesioni subite dalla figlia I. in occasione del parto, avvenuto presso l’Ospedale Civile di (OMISSIS), che erano esitate in tetraparesi e grave insufficienza mentale causate da asfissia perinatale.<br />
A tal fine, convennero in giudizio la A.S.L. n. (OMISSIS) di Ciriè e i medici B.P.G. e F.G., che resistettero alla domanda; al giudizio partecipò anche l’Assitalia s.p.a., chiamata in causa dalla A.S.L. per l’eventuale manleva.<br />
Il Tribunale di Torino rigettò la domanda, con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello.<br />
Ricorrono per cassazione la T. ed il M., sia in proprio che in nome e per conto della figlia minore I., affidandosi a sei motivi; resistono, con distinti controricorsi, la A.S.L. TO (OMISSIS) (già A.S.L. n. (OMISSIS) di Ciriè) e la Generali Italia s.p.a. (già INA- Assitalia), mentre gli altri intimati non svolgono attività difensiva.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Motivi della decisione&#8232;</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1. Premesso che gli attori avevano prospettato la responsabilità dei sanitari e della struttura ospedaliera per non aver prestato alla T. un’adeguata assistenza al parto e per non avere assicurato alla bambina un idoneo trattamento post-natale, la Corte di Appello ha ritenuto che non potesse ascriversi a responsabilità dei sanitari la mancata effettuazione del tracciato cardiotocografico in luogo della mera auscultazione del battito cardiaco fetale (giacchè le condizioni della T. non ne comportavano la necessità e, comunque, il tracciato di controllo non avrebbe potuto rilevare la presenza dell’asfissia) ed ha parimenti affermato che “la fase post- natale fu gestita con corretta predisposizione di diagnosi e terapie nel momento in cui si evidenziò il peggioramento della bambina”, rilevando altresì che “il trasferimento al reparto di rianimazione fu disposto con tempistica ragionevole, nè un suo anticipo avrebbe condotto a risultati terapeutici migliori”; ha concluso, pertanto, che non poteva ravvisarsi “la sussistenza di nesso di causalità tra attività posta in essere dai sanitari e quanto ebbe a verificarsi in danno della neonata”.<br />
Quanto alla “posizione della struttura ospedaliera” e al “profilo di mancanza di consenso in ordine alla presenza nella stessa di strutture idonee ad intervenire per ogni emergenza che si fosse verificata dopo il parto”, la Corte ha osservato che la T. non aveva provato che, ove fosse stata messa a conoscenza dei limiti strutturali dell’Ospedale di (OMISSIS), non vi si sarebbe recata.<br />
2. Col primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. e si dolgono che la Corte abbia applicato ad una causa civile i criteri di accertamento del nesso di causa elaborati da questa Corte per il processo penale (ossia il c.d. criterio Franzese) in luogo del criterio della preponderanza dell’evidenza pacificamente operante in ambito civile.<br />
2.1. Il secondo motivo censura la sentenza &#8211; ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – per “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”, individuato nel fatto che vi erano stati “vuoti temporali” e “carenze nella tenuta della cartella clinica”, tutti ampiamente evidenziati anche in sede di appello.<br />
2.2. Col terzo motivo (che prospetta la violazione delle “regole di governo dell’onere della prova”, in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c.), i ricorrenti rilevano che la c.t.u., in quanto meramente deducente, non costituiva fonte oggettiva di prova ed evidenziano come i convenuti non avessero fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento, dolendosi pertanto che la Corte abbia fatto gravare sulla parte attrice l’onere della prova di fatti clinici che avrebbe dovuto ricadere sulle parti convenute.<br />
2.3. Il quarto motivo (che prospetta la violazione di norme di diritto individuate negli artt. 1218 e 2697 c.c. e nell’art. 116 c.p.c.) censura ulteriormente la sentenza per essere “basata unicamente sulle risultanze della consulenza tecnica che ha definito corretto il comportamento dei medici, una consulenza deducente carente, illogica e contraddittoria”, in difetto di prova che i convenuti avessero fatto tutto il possibile per adempiere correttamente la loro obbligazione. In particolare, i ricorrenti evidenziano che, nonostante le difficoltà presentate alla nascita (con un indice APGAR che era salito da 4 a 7 solo a seguito di stimolazione manuale e di somministrazione di ossigeno), la neonata era stata “di fatto abbandonata a se stessa per sei ore”, ossia per l’intervallo (compreso tra le 3,00 e le 9,00 del mattino del 2.12.1996) in relazione al quale non risultavano effettuate annotazioni in cartella clinica, e stessi”, circa il fatto che la neonata non fosse stata lasciata priva di assistenza e che nelle sei ore non avesse avuto problemi.<br />
2.4. Col quinto motivo (che deduce la violazione degli artt. 87, 194 e 201 c.p.c.), i ricorrenti si dolgono della mancata rinnovazione della C.T.U., che era stata chiesta con l’atto di appello sul rilievo che i consulenti d’ufficio nominati in primo grado non avevano assicurato il contraddittorio tecnico.<br />
2.5. L’ultimo motivo (che prospetta la violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c.) censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondato il profilo di appello relativo alla mancanza di informazione circa la carenza di attrezzature capaci di fronteggiare ogni possibile emergenza successiva al parto.<br />
3. Il ricorso è fondato &#8211; per quanto di ragione &#8211; in relazione ai motivi secondo, terzo e quarto.<br />
E’ noto che -secondo i principi che governano la responsabilità contrattuale- la struttura e i sanitari che siano convenuti in giudizio per ipotesi di malpractice sono tenuti a fornire la prova liberatoria richiesta dall’art. 1218 c.c., con la conseguenza che il mancato raggiungimento di tale prova (compreso il mero dubbio sull’esattezza dell’adempimento) non può che ricadere a loro carico.<br />
E’ noto, altresì, che la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può tradursi, sul piano processuale, in un pregiudizio per il paziente (cfr. Cass. n. 1538/2010) e che è anzi consentito il ricorso alle presunzioni “in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato” (Cass. n. 11316/2003; cfr. Cass. n. 10060/2010); tali principi, che costituiscono espressione del criterio della vicinanza alla prova nel più ampio quadro della distribuzione degli oneri probatori, assumono speciale pregnanza in quanto sono destinati ad operare non soltanto ai fini della valutazione della condotta del sanitario (ossia dell’accertamento della colpa), ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la condotta medica e le conseguenze dannose subite dal paziente (cfr., oltre alle citate Cass. n. 11316/2003 e n. 10060/20109, anche Cass. n. 12218/2015).<br />
Va inoltre considerato -in fatto- che non può dubitarsi (e non hanno mostrato di dubitarne nè i consulenti d’ufficio, nè la Corte di Appello che ha aderito alle loro conclusioni) che, nel caso in esame, le difficoltà presentate dalla neonata al momento del parto comportassero la necessità di un attento monitoraggio post-natale, al fine di cogliere tempestivamente eventuali peggioramenti delle condizioni e di assicurare un immediato intervento.<br />
Tanto premesso, deve ritenersi che la Corte abbia errato laddove, a fronte di un vuoto di ben sei ore nelle annotazioni della cartella clinica, ha ritenuto di condividere l’ipotesi &#8211; formulata dai consulenti d’ufficio- che la neonata non potesse essere stata lasciata senza assistenza e non “avesse avuto problemi, anche perchè al mattino le condizioni cliniche erano stabili”.<br />
Tali conclusioni meritano censura sia sotto il profilo del vizio motivazionale (anche nei ristretti termini in cui esso assume rilevanza ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5) che sotto quello della violazione dei criteri di distribuzione dell’onere della prova, alla luce della pacifica carenza di annotazioni nella cartella clinica.<br />
Non può sfuggire, infatti, l’irriducibile antinomia esistente fra la constatazione della carenza delle annotazioni e l’affermazione della plausibilità dell’ipotesi che -ciononostante- la neonata fosse stata ben monitorata: si tratta, infatti, di una conclusione che è contraria alle effettive risultanze documentali e che viola il criterio secondo cui l’imperfetta compilazione della cartella clinica non può tradursi in uno svantaggio processuale per il paziente (anzichè per la parte cui il difetto di annotazione è imputabile), traducendosi in un inammissibile vulnus al criterio che onera la parte convenuta della prova liberatoria in merito all’esattezza del proprio adempimento.<br />
Considerato che l’errore ora censurato attiene ad un passaggio centrale del percorso argomentativo della decisione impugnata, deve disporsi la cassazione della sentenza (con assorbimento dei profili non esaminati) e il rinvio alla Corte di Appello, per il nuovo esame della controversia alla luce dei principi sopra richiamati e delle discrasie evidenziate.<br />
4. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.&#8232;</strong></div>
<div style="text-align: justify;">la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione.<br />
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2016.<br />
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2016.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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