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	<title>618 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>618 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2020 n.618</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-20-7-2020-n-618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-20-7-2020-n-618/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2020 n.618</a></p>
<p>Giuseppe La Greca, Presidente, Paolo Nasini, Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS in qualità  di eredi di OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefania Facco, Aldo Laghi, Franco Zambelli, contro Comune di Ponzano Veneto &#8211; (Tv), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vincenzo Grosso, Pertinenze: natura e differenze della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-20-7-2020-n-618/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2020 n.618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-20-7-2020-n-618/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2020 n.618</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe La Greca, Presidente, Paolo Nasini, Referendario, Estensore PARTI:  OMISSIS in qualità  di eredi di OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefania Facco, Aldo Laghi, Franco Zambelli,  contro Comune di Ponzano Veneto &#8211; (Tv), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vincenzo Grosso,</span></p>
<hr />
<p>Pertinenze: natura e differenze della nozione civilistica e della nozione urbanistica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed urbanistica &#8211; pertinenza &#8211; nozione civilistica e nozione urbanistica &#8211; natura e differenze.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La nozione di pertinenza in materia urbanistica è meno ampia di quella civilistica nel senso che i beni, che in diritto civile hanno carattere pertinenziale, non sono da ritenere tali anche ai fini delle attività  edilizie; infatti, ai fini urbanistici ed edilizi, tale nozione assume un significato pìù circoscritto e si fonda sulla mancanza di autonoma destinazione e autonomo valore del manufatto pertinenziale, sulla mancata incidenza sul carico urbanistico, sulle ridotte dimensioni, tali da non alterare in modo significativo lÂ´assetto del territorio.</em><br /> <em>Nella materia edilizia, la nozione di pertinenza ha peculiarità  sue proprie, che la distinguono da quella civilistica, trattandosi infatti di un&#8217;opera preordinata ad un&#8217;oggettiva esigenza dell&#8217;edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e dotata di un volume minimo; si tratta quindi di qualifica applicabile soltanto ad opere di modesta entità  e accessorie rispetto ad un&#8217;opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all&#8217;opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica.</em><br /> <em>In sede edilizia la nozione di pertinenza va definita sia in relazione alla necessità  e oggettività  del rapporto pertinenziale, sia alla consistenza dell&#8217;opera, che non deve essere tale da alterare in modo significativo l&#8217;assetto del territorio nell&#8217;ambito edilizio il concetto di pertinenza ha un significato diverso rispetto alla nozione civilistica, fondandosi sull&#8217;assenza di autonoma destinazione del manufatto pertinenziale, sull&#8217;incidenza sul carico urbanistico e sulla modifica all&#8217;assetto del territorio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 20/07/2020<br /> <strong>N. 00618/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01107/2006 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1107 del 2006, proposto da<br /> Michielin Gianna, Michielin Moreno, Michielin Nereo, Michielin Rudy, in qualità  di eredi di Michielin Lina, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefania Facco, Aldo Laghi, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Ponzano Veneto &#8211; (Tv), in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vincenzo Grosso, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del provvedimento 13.3.2006, prot. n. 4447, e del provvedimento 16.5.2006, prot. n. 8204, con il quale il Comune di Ponzano Veneto ha comunicato il diniego del condono edilizio richiesto alla signora Michelin, nonchè del parere della CE del 9.3.2006;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponzano Veneto &#8211; (Tv);<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza di smaltimento del giorno 7 luglio 2020, tenuta ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, ss.mm.ii., il dott. Paolo Nasini;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con istanza presentata il 7.12.2004 Lina Michielin, proprietaria di un terreno in Comune di Ponzano Veneto (da ora: anche Comune), catastalmente censito al Foglio 19, mapp. n. 1245, ha chiesto il condono edilizio, ai sensi del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003 e l. r. Veneto, n. 21 del 2004, di un &#8220;manufatto residenziale fuori terra, realizzato con struttura in legno e copertura a due falde; magazzino-ripostiglio di pertinenza di fabbricato residenziale&#8221;, indicando una superficie complessiva e utile di 85,46 mq, e un volume di 299,46 mc.<br /> Il Comune, con nota prot. n. 3178, del 22.2.05, oltre a comunicare alla Michielin l&#8217;avvio del procedimento, richiamando l&#8217;art. 3, co. 1, lett. c), l. r. Veneto n. 21 del 2004, ha richiesto alla predetta di &quot;dimostrare la pertinenzialità  dell&#8217;immobile da condonare, rispetto all&#8217;edificio di cui è pertinenza&quot;, anche depositando una planimetria di supporto.<br /> Il 22.4.05, quindi, la Michielin, per il tramite del Tecnico incaricato, ha presentato una &quot;Relazione dimostrativa&quot; con relativi allegati, nella quale ha indicato una serie di elementi a sostegno della pertinenzialità  dell&#8217;opera e, pìù in generale, della condonabilità  della stessa.<br /> In data 6.10.05, il Comune di Ponzano Veneto ha comunicato la nota, prot. n. 16948, del 29.9.05, recante i motivi ostativi all&#8217;accoglimento della domanda di condono (pr. 15/04), ai sensi dell&#8217;art. 10 <em>bis</em>, l. 07.08.1990, n. 241, sottolineando che:<br /> &#8211; &lt;&gt;;<br /> &#8211; &lt;&gt;.<br /> Il 17.10.05, la Michielin ha depositato presso l&#8217;Amministrazione comunale, le osservazioni ex art. 10 <em>bis</em>, l. n. 241 del 1990, contestando le valutazioni del Comune.<br /> In data 27.3.2006, il Comune di Ponzano Veneto, previo parere sfavorevole della Commissione edilizia del 9.3.2006, ha notificato alla Michielin la nota prot. n. 4447, del 13.3.06, recante diniego dell&#8217;istanza di condono edilizio, fondato sulle seguenti motivazioni:<br /> &#8211; &lt;&gt;;<br /> &#8211; &lt;&gt;.<br /> Il provvedimento in questione è stato nuovamente emesso, con il medesimo contenuto, con prot. 8204 del 16.5.2006, notificato alla Michelin in data 18.5.2006.<br /> Avverso i predetti provvedimenti quest&#8217;ultima ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 29.5.2006, chiedendone l&#8217;annullamento per i seguenti motivi:<br /> 1. violazione art. 10 <em>bis</em>, l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per insufficienza e/o comunque erroneità  della motivazione: secondo parte ricorrente, le specifiche ragioni indicate nelle proprie osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi non sarebbero state puntualmente confutate nel provvedimento di diniego conclusivo del procedimento (ovvero la mancanza nel manufatto oggetto di condono di impianti propri; attiguità  dello stesso all&#8217;edificio principale; sue limitate dimensioni; mancanza di recinzione e di accessi autonomi; sua destinazione strumentale), con violazione, quindi, della norma di cui sopra;<br /> 2. eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e per insufficienza, o comunque, carenza di istruttoria; eccesso di potere per erronea valutazione delle risultanze istruttorie: secondo parte ricorrente, le valutazioni dell&#8217;Amministrazione in ordine alla non attiguità  del manufatto e alla rilevante presenza di accessi autonomi allo stesso sarebbero infondate, sotto il primo profilo, in quanto in realtà  il manufatto stesso, privo di impianti propri, sarebbe collocato in area contigua a quella in cui si trova l&#8217;edificio principale, ovvero il complesso edilizio risultante dall&#8217;unione, a mezzo porticato, delle unità  immobiliari di Lina e Giorgio Michielin; sotto il secondo profilo, in quanto non esisterebbero accessi autonomi e indipendenti, in quanto due accessi servono, uno la proprietà  di Michielin Lina e l&#8217;altra quella di Giorgio Michielin e il terzo accesso non corrisponderebbe ad un effettivo ingresso al manufatto; secondo i ricorrenti, ancora, la presenza della staccionata non sarebbe dirimente anche perchè solo in parte isola il manufatto e serve per dividere le proprietà  dei sigg.ri Michielin da quelle degli altri proprietari confinanti ovvero per ragioni estetiche (laddove non si ha nemmeno una vera chiusura); infine, le caratteristiche ulteriori del manufatto consentono di ritenere integrata l&#8217;ipotesi di &#8220;pertinenza&#8221; ex art. 3, comma 1, lett. c), l. r. Veneto n. 21 del 2004;<br /> 3. violazione ed errata interpretazione art. 3, co. 1, lett. c), l. r. Veneto, n. 21 del 2004: secondo parte ricorrente, il fatto che il manufatto sia adibito anche (ma non solo) al deposito di prodotti orticoli e a ricovero serale di piccoli animali da cortile non comporta il venir meno della sua destinazione a &#8220;servizio della residenza&#8221; e non di un fondo agricolo, attesochè, comunque, il rapporto pertinenziale permarrebbe con l&#8217;edificio principale, i prodotti orticoli e gli animali da cortile essendo destinati a soddisfare bisogni degli abitanti dell&#8217;edificio principale.<br /> Si è costituito in giudizio il Comune di Ponzano Veneto contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.<br /> In data 17.7.2007 è venuta a mancare Lina Michielin, di talchè si sono costituiti in giudizio, quali eredi, i nipoti odierni ricorrenti, come indicati in epigrafe, con la precisazione che il terreno sul quale insiste il manufatto per il quale è causa, allo stato appartiene al solo Moreno Michielin.<br /> Le parti hanno depositato memoria difensiva.<br /> All&#8217;esito dell&#8217;udienza di smaltimento del 7.7.2020, tenuta ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, d.l. n. 18 del 2020 ss.mm.ii., la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Nel merito.<br /> 1.1. Sul primo motivo di ricorso.<br /> Al riguardo, occorre richiamare l&#8217;insegnamento giurisprudenziale cui il Collegio aderisce secondo il quale &gt; (C. Stato, sez. II, 20/02/2020, n. 1306).<br /> Nel caso di specie, il provvedimento impugnato risulta essere stato sufficientemente articolato, in parte motiva, da dar conto delle ragioni che, secondo l&#8217;Ente comunale, giustificano l&#8217;adozione dello stesso.<br /> Pertanto, il motivo deve essere respinto.<br /> 1.2. Sul secondo e terzo motivo di ricorso.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 1, lett. c), l. r. Veneto n. 21 del 2004 vigente <em>ratione temporis</em>, &lt;&gt;.<br /> La previsione regionale, pienamente compatibile rispetto alla disciplina statale, è altresì¬ conforme agli insegnamenti anche pìù recenti espressi dalla giurisprudenza, che il Collegio condivide, secondo i quali &lt;&lt;&#038;la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità  e accessorie rispetto ad un&#8217;opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici, ma non anche ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all&#8217;opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica&gt;&gt; (C. Stato, sez. II, 12/02/2020, n. 1092);  (C. Stato, sez. IV, 24/10/2017, n. 4887);  (C. Stato, sez. IV, 07/07/2008, n. 3379); &lt;&gt; (C. Stato, sez. VI, 10/01/2020, n. 260).<br /> Nel caso di specie, la normativa regionale reca un evidente bilanciamento tra la previsione, positiva, finalizzata a consentire la realizzazione di un ampio volume (fino a 300 mc), con l&#8217;esplicita precisazione che deve trattarsi di manufatto privo di &#8220;funzionalità  autonoma&#8221;, concetto quest&#8217;ultimo che deve essere inteso in senso evidentemente rigoroso proprio per equilibrare l&#8217;elevata volumetria sanabile.<br /> Occorre, in particolare, che emerga in modo evidente ed univoco, l&#8217;assoluta funzionalizzazione oggettiva con l&#8217;immobile principale, con esclusione di qualunque possibile ipotetico utilizzo autonomo, la valutazione dovendo essere tanto pìù rigorosa quanto pìù le dimensioni del manufatto si avvicinano alla soglia limite.<br /> Nel caso di specie, la costruzione in contestazione e presenta dimensioni pressochè prossime al limite massimo; ha, per espressa indicazione della stessa parte ricorrente, un uso misto residenziale-agricolo, senza che, perà², sussista un fabbricato agricolo principale di riferimento; si tratta di opera non avente certamente carattere precario, potendosi qualificare tale quel manufatto che, indipendentemente dalla sua struttura e dai materiali utilizzati, è preordinato a soddisfare esigenze obiettivamente contingenti e non prolungate nel tempo, mentre nel caso di specie si tratta di immobile destinato stabilmente ad usi, come detto, promiscui, o, quantomeno, non esclusivamente e strettamente residenziali; si tratta di immobile ubicato in mappale differente rispetto all&#8217;edificio principale, e collocato ancorchè nelle vicinanze, non in adiacenza, nè in posizione contigua all&#8217;immobile principale, provvisto, altresì¬, di recinzione; è dotato di impianto elettrico il che, unitamente alle dimensioni, alle caratteristiche sopra rilevate e alla collocazione spaziale lo rende potenzialmente e oggettivamente idoneo ad un utilizzo del tutto autonomo rispetto al godimento dell&#8217;immobile principale di riferimento.<br /> A questo proposito è irrilevante il profilo soggettivo di utilizzazione dell&#8217;immobile, essendo dirimenti le concrete caratteristiche che lo stesso presenta sotto il profilo oggettivo, caratteristiche che, nel caso di specie, impediscono di ritenere il manufatto assolutamente e strettamente pertinenziale, nel senso sopra esposto, rispetto all&#8217;immobile principale di riferimento.<br /> Anche gli altri motivi di ricorso, pertanto, devono essere respinti.<br /> 2. Conclusioni e spese di lite.<br /> In considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.<br /> Atteso il tempo trascorso e la peculiarità  della vertenza le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in causa.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppe La Greca, Presidente<br /> Marco Rinaldi, Primo Referendario<br /> Paolo Nasini, Referendario, Estensore</div>
<p> <br /> <br /> </p>
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		<title>Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Determinazione &#8211; 8/6/2016 n.618</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-determinazione-8-6-2016-n-618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-determinazione-8-6-2016-n-618/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Determinazione &#8211; 8/6/2016 n.618</a></p>
<p>Linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per &#160;l’affidamento di servizi assicurativi Allegati Determinazione n.618_2016 (1) (431 kB)</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-determinazione-8-6-2016-n-618/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Determinazione &#8211; 8/6/2016 n.618</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per &nbsp;l’affidamento di servizi assicurativi</span></span></span></span></span></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-determinazione-8-6-2016-n-618/?download=802">Determinazione n.618_2016 (1)</a> <small>(431 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-determinazione-8-6-2016-n-618/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Determinazione &#8211; 8/6/2016 n.618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2011 n.618</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-1-2011-n-618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-1-2011-n-618/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-1-2011-n-618/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2011 n.618</a></p>
<p>Pres. De Felice – Est. Realfonzo U.S. (Avv.ti F. Andronico, L. Calderini, D. De Luca, D. Sammartino) c./ Ministero della Giustizia (Avv. Stato) non rileva la censura sull&#8217;omesso preavviso di rigetto se non si dimostrano gli elementi che potevano essere ulteriormente valutati dalla P.A. 1. Giustizia amministrativa – Preavviso di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-1-2011-n-618/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2011 n.618</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Felice – Est. Realfonzo<br /> U.S. (Avv.ti F. Andronico, L. Calderini, D. De Luca, D. Sammartino) c./ Ministero della Giustizia (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>non rileva la censura sull&#8217;omesso preavviso di rigetto se non si dimostrano gli elementi che potevano essere ulteriormente valutati dalla P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Preavviso di rigetto – Normativa di settore derogatoria – Omissione – Irrilevanza	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Preavviso di rigetto – Omissione – Contestazione – Dimostrazione elementi pretermessi – Necessità	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Ricorso – Domanda &#8211; Onere prova per il ricorrente – Inversione – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di riconoscimento dell’equo indennizzo, è legittima la non applicazione da parte del g.a. dell’ art.10 bis L. 241/90, quando per il caso di specie sia applicabile una norma più specifica (nella fattispecie il d.P.R. n. 461/01). Infatti il preavviso di rigetto, dovendosi ritenere istituto di carattere generale, in forza del principio lex specialis derogat generali non si applica alle fattispecie nelle quali le esigenze di garanzia di partecipazione procedimentale sono comunque assicurate dalla specifica ed analitica disciplina dei relativi procedimenti. 	</p>
<p>2. Ai fini della contestazione  della violazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90, il privato, non può limitarsi a dolersi della mera circostanza della mancata comunicazione del suddetto preavviso, ma deve fornire in giudizio le indicazioni sugli elementi che potevano essere  introdotti nel procedimento. In sostanza deve essere evidente che il fatto colposo della P.A. deve aver vanificato in concreto i suoi diritti di partecipazione e la corretta valutazione dei presupposti rilevanti per il provvedimento finale da parte dell’Amministrazione.	</p>
<p>3. Nel processo amministrativo, trova applicazione il principio di cui all’art. 2697 c.c., in forza del quale è onere di chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti a sostegno delle proprie pretese, non ostando a ciò il principio dispositivo con metodo acquisitivo. Pertanto, non può mai ammettersi un&#8217;assoluta e generale inversione dell&#8217;onere della prova, non essendo consentito al g.a. di sostituirsi alla parte onerata qualora la stessa non si trovi nell&#8217;impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10164 del 2008, proposto da</p>
<p>Scelfo Ugo, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Andronico, Luigi Calderini, Donato De Luca, Dario Sammartino, con domicilio eletto presso Sebastiano Verga in Roma, via G. Bettolo, 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I n. 10503/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO DI RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DI INFERMITA&#8217;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Consiglio Superiore della Magistratura e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2011 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati De Luca e l&#8217;avv. dello Stato Palatiello;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il presente gravame il ricorrente, magistrato ordinario, impugna la sentenza della 1° Sezione del TAR del Lazio con cui è stato respinto il suo ricorso avverso il d. m. n. 7828 dell’8 febbraio 2006 del Ministero della Giustizia che, su conforme deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura e del Comitato per la verifica delle cause di servizio, ha rigettato la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per “esiti di resezione esofagogastrica con linfonadenocarcinoma standard ed esofagogastroplastica intratoracica per adenocarcinoma dell’esofago distale con in atto edema antrale e peripilorico”.<br />	<br />
Il ricorso è affidato alla denuncia di due articolati motivi di gravame relativi alla violazione e mancata applicazione dell’art. 10 – bis l. n. 241/90. degli artt. 3 l. n. 241/90 e dell’art. 11 d.m. n. 461/2001.<br />	<br />
Con memoria per la discussione il ricorrente ha sottolineato le proprie argomentazioni.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è infondato.<br />	<br />
___1. Con il primo motivo di gravame, si lamenta l’erroneità della sentenza gravata che ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie del riconoscimento dell’equo indennizzo, l’art. 10 – bis l. n. 241/90: per il ricorrente il Comitato di Verifica della cause di servizio, in quanto unico organismo competente avrebbe dovuto far luogo al preavviso di rigetto. <br />	<br />
Inoltre erroneamente il TAR avrebbe ritenuto che: -) la determinazione del C.S.M. non avrebbe potuto essere diversa da quella in concreto adottata; -) il giudizio medico – legale, del Comitato per la verifica delle cause di servizio, si imporrebbe all’amministrazione; -) non sarebbe spettato al TAR, ma solo al ricorrente, stabilire cosa il ricorrente medesimo avrebbe potuto obiettare.<br />	<br />
L’assunto va complessivamente respinto.<br />	<br />
In linea generale, il &#8220;preavviso di rigetto&#8221; di cui all&#8217;art. 10 bis l. 7 agosto 1990 n. 241, che è istituto di carattere generale che si inscrive nel sistema delle garanzie di partecipazione procedimentale, non si applica alle fattispecie nelle quali le predette esigenze sono comunque assicurate dalla specifica ed analitica disciplina dei relativi procedimenti. <br />	<br />
Nel caso di specie il procedimento in questione costituisce un modulo conchiuso nel quale le predette esigenze sono state comunque considerate dal disciplinato dal d.P.R. n. 461/2001. In tali ambiti quindi, del tutto esattamente il Giudice di prime cure ha fatto coerente applicazione del principio per cui la disciplina speciale prevale su quella generale (secondo il noto antico brocardo &#8220;lex specialis derogat generali&#8221;).<br />	<br />
Il preavviso di cui all’art. 10-bis della L. n.241/1990, importante strumento di partecipazione, non può però ridursi né ad un mero rituale formalistico e né ad un banale cavillo del tutto disgiunto dalla realtà delle cose. La norma, se inquadrata nell’ottica dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, deve dunque essere interpretata nel senso che il privato non può limitarsi a dolersi della mera circostanza della mancata comunicazione del preavviso di rigetto, ma deve anche allegare, o almeno indicare, quali erano gli ulteriori elementi, conoscitivi o di giudizio che, ove avesse ricevuto la detta comunicazione, avrebbe potuto introdurre per contestare le preliminari conclusioni della P.A. . <br />	<br />
In tale ambito, la doglianza relativa alla violazione della norma in esame può trovare favorevole ingresso solo quando il privato fornisca in giudizio le indicazioni o almeno lumi sugli elementi che non aveva potuto introdurre nel procedimento. In sostanza deve essere evidente che il fatto colposo della P.A. deve aver vanificato in concreto i suoi diritti di partecipazione e la corretta valutazione dei presupposti rilevanti per il provvedimento finale da parte dell’Amministrazione.<br />	<br />
Qui, né in primo grado nè nel presente giudizio, risultano pertanto evidenti quali ulteriori elementi e nuove obiezioni il ricorrente avrebbe potuto prospettare all’Organo di autogoverno ove fosse stato tempestivamente reso edotto delle determinazioni del Comitato di verifica.<br />	<br />
Ciò posto che, ai sensi dell’art.14,1°co., del DPR 29/10/2001 n. 461, sotto altra angolazione si osserva che l’organo competente a pronunciarsi è esclusivamente l&#8217;Amministrazione “…su conforme parere del Comitato…”, per cui deve comunque del tutto escludersi, in linea di principio, che salva diversa specifica indicazione legislativa, il preavviso debba, o anche solo possa, essere effettuata dal predetto organo consultivo. <br />	<br />
Infine esattamente il TAR ha ricordato che il giudizio finale del Comitato di verifica sulla dipendenza da causa di servizio, che concerne l&#8217;accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 06 maggio 2010, n. 2619) si impone all&#8217;Amministrazione come momento di sintesi e di comparazione dei diversi pareri resi dagli organi consultivi intervenuti nel procedimento stesso (cfr. Consiglio Stato, sez. III, 20 gennaio 2010, n. 1935). <br />	<br />
____2. Con la seconda rubrica si deduce l’erroneità, nel merito, della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima la motivazione del Comitato per la verifica delle cause di servizio, che ha escluso il nesso di causalità perché “<i>nei precedenti di servizio dell’interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dare luogo ad una genesi neoplastica</i>”. <br />	<br />
In una prima articolazione l’appellante ripropone le censure di primo grado lamentando che il Comitato:<br />	<br />
&#8212; non avrebbe indicato gli elementi irrilevanti per cui, in carenza di ciò, non sarebbe stato possibile ricostruire l’iter logico del diniego;<br />	<br />
&#8212; avrebbe disatteso pacifiche indicazioni della scienza medica relative al collegamento tra tumore dell’esofago e la patologia c.d. “di Barrett”, senza alcun riferimento alla specifica situazione del ricorrente.<br />	<br />
In una seconda prospettazione si assume che illogicamente il TAR, non solo avrebbe ricostruito autonomamente la volontà del Comitato di verifica, ma avrebbe altresì violato il principio dispositivo-acquisitivo dell’istruzione probatoria nella parte in cui avrebbe concluso che il ricorrente non aveva fornito la prova rispettivamente dell’esposizione a specifici fattori oncogeni e della somatizzazione dello stress psicofisico; ed erroneamente ha asserito che non risultavano precedenti di infermità dipendenti dal servizio ignorando l’esofago di Barrett di cui era afflitto l’interessato.<br />	<br />
L’assunto va complessivamente disatteso. <br />	<br />
Infine esattamente il TAR ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito la prova del nesso di causalità tra il servizio e l’infermità. <br />	<br />
Il principio di cui all&#8217;art. 2697 c.c., secondo il quale spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti, trova integrale applicazione anche nel processo amministrativo ogni volta che non ricorra quella disuguaglianza di posizioni tra Amministrazione e privato. <br />	<br />
L&#8217;applicazione del principio dispositivo con metodo acquisitivo dunque non può mai portare ad un&#8217;assoluta e generale inversione dell&#8217;onere della prova e comunque non consente al giudice amministrativo di sostituirsi alla parte onerata quando il ricorrente – come nel caso di specie &#8212; non si trovi nell&#8217;impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 27 luglio 2010, n. 4915; Consiglio Stato, sez. V, 10 novembre 2010, n. 8006).<br />	<br />
Il provvedimento, sul piano logico, appare esente da mende tali da inficiare, sul piano della razionalità e dell’equità, la decisione assunta, per la corretta valutazione dei fatti e delle essenziali circostanze di fatto.<br />	<br />
Anche in questa sede, non vi è alcuna prova al collegamento con il servizio della preesistente affezione denominata “esofago di Barrett” che è notoriamente collegato a fattori genetici o infiammatori; al sesso maschile; al consumo di alcool e tabacco; all’obesità; e ad una dieta costantemente povera di frutta e verdura. <br />	<br />
Quanto alle pesanti condizioni di lavoro ed alle alte mansioni svolte dall’appellante nel periodo di servizio prestato, tra il 1994 e 2000 presso la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione, deve osservarsi che anche dalla sua stessa prospettazione le attività svolte &#8212; sia pure rilevanti quantitativamente – erano comunque del tutto in linea con le normali svolte anche dagli altri magistrati della Cassazione Penale. <br />	<br />
In tale ottica una normale attività di servizio non può essere comunque considerata concausa dell&#8217;evento in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità, tali da far presumere che, sull&#8217;insorgenza o aggravamento dell&#8217;infermità, si siano casualmente innestati individuati, qualificati e rilevanti elementi riconducibili al servizio (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 3 maggio 2002, n. 2338).<br />	<br />
In sostanza la gravosità dell’attività giurisdizionale e dell’inteso studio richiesto dai numerosi fascicoli processuali ed altresì l’inappropriato regime dietetico del consumo di panini nei 36 giorni di udienza (su 365 giorni), non pare che possano ragionevolmente integrare quelle circostanze eccezionali per cui lo stress psico – fisico poteva essere considerato una causa efficiente, o comunque anche solo una concausa determinante della affezione tumorale esofagea. <br />	<br />
Sul piano sintomatico, le argomentazioni di merito dell’appellante non paiono in grado di sovvertire le conclusioni del primo giudice in quanto sulla sostanziale legittimità, nel caso, del giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio.<br />	<br />
In definitiva dunque la sentenza gravata appare esente dalle dedotte censure e l’appello deve essere respinto.<br />	<br />
In relazione alla mancata particolarità della fattispecie le spese del presente grado di giudizio sono compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:<br />	<br />
__1. respinge l&#8217;appello come in epigrafe proposto.<br />	<br />
__2.Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Sergio De Felice, Presidente FF<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/01/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-1-2011-n-618/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2011 n.618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.618</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-4-12-2007-n-618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-4-12-2007-n-618/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-4-12-2007-n-618/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.618</a></p>
<p>L. Papiano Pres. I. Caso Est. Associazione per la salvaguardia del patrimonio storico e monumentale di Parma e Provincia (Avv. A. Allegri) contro il Comune di Parma, (Avv. G. Cugurra) il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-4-12-2007-n-618/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-4-12-2007-n-618/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.618</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Papiano Pres. I. Caso Est.<br /> Associazione per la salvaguardia del patrimonio storico e monumentale di Parma e Provincia (Avv. A. Allegri) contro il Comune di Parma, (Avv. G. Cugurra) il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna e la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio di Bologna (Avvocatura dello Stato) il Direttore generale del Comune di Parma, il Segretario generale del Comune di Parma, il Dirigente del Settore Patrimonio del Comune di Parma, il Dirigente dell’Ufficio Contratti del Comune di Parma, il Direttore del Settore Lavori pubblici del Comune di Parma, la Provincia di Parma, l’Università degli Studi di Parma, il Dipartimento Beni culturali e dello Spettacolo dell’Università degli Studi di Parma, il Comitato Tecnico scientifico per i Beni architettonici e paesaggistici, il Capo Dipartimento Beni culturali e paesaggistici, il Direttore generale per i Beni architettonici e paesaggistici (tutti non costituiti in giudizio) e nei confronti di Impresa Pizzarotti &#038; C. S.p.A ed altra (Avv. F. Bassi), A. Piccinini (Avv. M. Zanlari ) di Foglia &#038; C. S.r.l. ed altri (tutti non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione ad agire a protezione di un complesso monumentale per le associazioni locali a tutela ambientale e sulla tassatività dei servizi aggiuntivi di cui all&#8217;art. 117 del d.lgs. n. 42/2004</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse processuale &#8211; Associazioni locali di tutela ambientale – Tutela in via continuativa di interessi diffusi – Presupposti &#8211; Salvaguardia di beni e complessi monumentali di interesse storico-artistico, tutelati in passato dalla legge n. 1089 del 1939, e ora dal d.lgs. n. 42 del 2004 – Vi rientra – Momento di costituzione dell’associazione &#8211; Irrilevanza</p>
<p>2. Beni culturali &#8211; “Istituti e luoghi della cultura” di appartenenza pubblica Attribuzione in uso a terzi soggetti per lo svolgimento di attività che abbiano il solo limite (in negativo) della non compromissione dell’integrità del bene e dei valori storico-artistici di cui lo stesso è espressione – Non è consentita – Art. 117 d.lgs. n. 42/2004 recante “servizi aggiuntivi” &#8211; Esclude implicitamente ogni altra modalità di impiego ed identifica in modo tassativo le ulteriori attività compatibili con la natura del bene</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il giudice amministrativo può riconoscere ad associazioni locali la legittimazione ad impugnare atti amministrativi a tutela dell’ambiente purché dette associazioni, indipendentemente dalla loro natura giuridica, perseguano statutariamente e in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e presentino un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume pregiudicato, condizioni che – ove tutte sussistenti – le fanno assurgere ad enti esponenziali in via continuativa di “interessi diffusi” radicati nel territorio. Al novero degli interessi “lato sensu” ambientali, peraltro, va ascritta anche la salvaguardia di beni e complessi monumentali di interesse storico-artistico, tutelati in passato dalla legge n. 1089 del 1939, e ora dal d.lgs. n. 42 del 2004.  Irrilevante la circostanza che l’associazione si sia costituita quando era già in corso il procedimento impugnato giacché una volta sorta una data formazione sociale non le si può poi precludere di intervenire a tutela degli interessi connessi alla sua attività per il solo fatto che, in relazione a quel determinato caso, l’Amministrazione pubblica abbia già in precedenza assunto una qualche decisione che incide negativamente sull’interesse perseguito, anche quando la formazione sociale sia nata in coincidenza con i fatti che vuole censurare, purché essa naturalmente non sia di carattere temporaneo, ovvero con scopo specifico e limitato.</p>
<p>2. Per gli “istituti e luoghi della cultura” di appartenenza pubblica, che costituiscono una categoria a sé stante nell’ambito dei “beni culturali”, non è consentita l’attribuzione in uso a terzi soggetti per lo svolgimento di attività che, ferma restando l’accessibilità da parte della generalità degli individui, abbiano il solo limite (in negativo) della non compromissione dell’integrità del bene e dei valori storico-artistici di cui lo stesso è espressione, in quanto l’esplicita previsione dei c.d. “servizi aggiuntivi” (art. 117 d.lgs. n. 42/2004), escludendo implicitamente ogni altra modalità di impiego, identifica in modo tassativo le ulteriori attività compatibili con la natura del bene e conferma ancora una volta la necessità di un uso che, per la parte principale, si caratterizzi per essere preordinato a finalità di interesse pubblico, per essere coerente con il valore culturale oggetto di tutela e per essere strumentale al pieno godimento di quest’ultimo da parte della collettività, in modo da preservare l’identità storico-artistica del bene e renderne partecipe la comunità attraverso la concreta adibizione ad una funzione che rispecchi la natura del bene, in ciò realizzandosi – come prescritto dalle legge (art. 101, comma 3, d.lgs. n. 42/2004) – la destinazione alla “pubblica fruizione” e l’espletamento di un “servizio pubblico” (fattispecie in cui è stata ritenuta non rispondente ad un servizio aggiuntivo la previsione di destinare circa il 44% della superficie del complesso monumentale ad uso privato per l’adibizione ad attività alberghiera, ad esercizi commerciali e ad uffici. Si tratta, come è evidente, di un impiego del bene che, per non rispondere alla fondamentale)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimazione ad agire a protezione di un complesso monumentale per le associazioni locali a tutela ambientale e sulla tassatività dei servizi aggiuntivi di cui all&#8217;art. 117 del d.lgs. n. 42/2004</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 00618/2007 REG.SEN.<br />
N. 00358/2004 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 358 del 2004 proposto da<br />
<b>“Monumenta &#8211; Associazione per la salvaguardia del patrimonio storico e monumentale di Parma e Provincia”</b>, in persona del Presidente legale rappresentante, difesa e rappresentata dall’avv. Arrigo Allegri e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Parma, via Repubblica n. 5, nonché proposto da <b>Allegri Arrigo</b>, in proprio, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, via Repubblica n. 5;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Parma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Cugurra e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Parma, via Mistrali n. 4;</p>
<p>il <b>Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna e la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio di Bologna</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., difesi e rappresentati dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria “ex lege”;</p>
<p>il <b>Direttore generale del Comune di Parma, il Segretario generale del Comune di Parma, il Dirigente del Settore Patrimonio del Comune di Parma, il Dirigente dell’Ufficio Contratti del Comune di Parma, il Direttore del Settore Lavori pubblici del Comune di Parma, la Provincia di Parma, l’Università degli Studi di Parma, il Dipartimento Beni culturali e dello Spettacolo dell’Università degli Studi di Parma, il Comitato Tecnico scientifico per i Beni architettonici e paesaggistici, il Capo Dipartimento Beni culturali e paesaggistici, il Direttore generale per i Beni architettonici e paesaggistici</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b>Impresa Pizzarotti &#038; C. S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. comprendente anche l’impresa <b>Foglia &#038; C. S.r.l.</b>, difesa e rappresentata dall’avv. Franco Bassi e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Parma, via Petrarca n. 20;</p>
<p>di <b>Piccinini Alberto</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Zanlari e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Parma, via Goito n. 16;</p>
<p>di <b>Foglia &#038; C. S.r.l., Bonatti S.p.A., Cooperativa Cattolica Costruzioni Edili &#8211; Reggio Emilia, Bagliani Domenico, Stancanelli Giuseppe, Caselli Stefano, Tini Oriano, Garzillo Elio, Quintavalle Carlo Arturo Ottaviano, Calzona Arturo, Taddei Carlotta, Babboni Stefania, Negri Roberto</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della variante al p.o.c. del centro storico, adottata dal Consiglio comunale di Parma con atto n. 20 del 30 giugno 2003 (deliberazione n. 148/59);<br />
del bando di project &#8211; financing in data 30 giugno 2003;<br />
della deliberazione giuntale n. 536/36 del 6 maggio 2004;<br />
delle deliberazioni di nomina della Commissione giudicatrice del project &#8211; financing;<br />
di ogni altro provvedimento connesso, compreso il programma triennale oo.pp. 2003/2005;<br />
– quanto ai “motivi aggiunti” depositati il 29 ottobre 2004 – del parere n. 6902 in data 30 luglio 2004, reso dal Soprintendente regionale arch. Garzillo;<br />
– quanto ai “motivi aggiunti” depositati il 20 maggio 2005 – della deliberazione giuntale n. 522/37 in data 28 aprile 2005, avente ad oggetto l’individuazione del promotore e l’indizione di licitazione privata;<br />
– quanto ai “motivi aggiunti” depositati il 28 ottobre 2005 – della deliberazione giuntale n. 995/66 in data 3 agosto 2005 (decisione di completare la fase istruttoria del project &#8211; financing per l’Ospedale Vecchio attraverso la redazione di un documento di analisi storico critica del monumento), della nota del geom. Oriano Tini in data 17 agosto 2005 (designazione dei professionisti e docenti incaricati e comunicazione a strutture operative), della nota interna in data 26 agosto 2005 (comunicazione dei nominativi), della determinazione dirigenziale dell’ing. Giampaolo Monteverdi in data 10 ottobre 2005 (nomina degli incaricati, approvazione del disciplinare di incarico e della convenzione con l’Università degli Studi di Parma), del decreto rettorale di approvazione della convenzione, della deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 19 settembre 2005 (approvazione dell’incarico al prof. Quintavalle per la redazione del documento di analisi storico critica);<br />
– quanto ai “motivi aggiunti” depositati il 26 luglio 2006 – “in parte qua” del parere del Comitato Tecnico scientifico per i Beni architettonici e paesaggistici di cui al verbale n. 7 del 2 maggio 2006;<br />
– quanto ai “motivi aggiunti” depositati il 29 dicembre 2006 – del parere del Comitato Tecnico scientifico per i Beni architettonici e paesaggistici di cui al verbale n. 13 del 3 ottobre 2006;<br />
–	quanto ai “motivi aggiunti” depositati il 17 marzo 2007 – della deliberazione giuntale n. 223/14 del 19 febbraio 2007, avente ad oggetto l’individuazione del promotore e l’indizione di licitazione privata.																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti i “motivi aggiunti” depositati il 29 ottobre 2004, il 1° aprile 2005, il 6 aprile 2005, il 20 maggio 2005, il 9 giugno 2005, il 28 ottobre 2005, il 26 luglio 2006, il 29 dicembre 2006, il 17 marzo 2007;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Parma, del Ministero per i Beni e le Attività culturali, della Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna, della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio di Bologna, di Impresa Pizzarotti &#038; C. S.p.A., di Piccinini Alberto;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;<br />
Uditi, per le parti, all’udienza pubblica del 6 novembre 2007 i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Al fine di destinare il complesso immobiliare del c.d. «Ospedale Vecchio» a sede operativa di un progetto culturale incentrato sui temi dei media e della comunicazione denominato “Cittadella della Carta e del Cinema”, il Consiglio comunale di Parma disponeva una variante al piano operativo comunale &#8211; centro storico, e avviava l’iter di realizzazione dei relativi lavori a mezzo dello strumento operativo del project &#8211; financing, per il quale veniva prescelta la proposta dell’a.t.i. Pizzarotti &#8211; Foglia. Avvero tali atti (atto n. 20 del 30 giugno 2003 –deliberazione consiliare n. 148/59; bando di project &#8211; financing in data 30 giugno 2003; deliberazione giuntale n. 536/36 del 6 maggio 2004; deliberazioni di nomina della Commissione giudicatrice del project &#8211; financing; programma triennale oo.pp. 2003/2005) hanno proposto impugnativa i ricorrenti – l’una in qualità di associazione che si assume portatrice di interessi diffusi e l’altro in qualità di cittadino proprietario di un alloggio in zona –, censurando sotto molteplici profili la variante urbanistica (in contrasto con la disciplina locale e con la natura demaniale del bene, anche per essere quest’ultimo soggetto a vincolo storico-artistico), il bando (in contrasto con il principio per cui il complesso monumentale è suscettibile solo di restauro scientifico e non di ristrutturazione), la scelta del progetto dell’a.t.i. Pizzarotti &#8211; Foglia (in contrasto con la necessaria pubblica fruizione del complesso monumentale, ma anche viziata da un’inadeguata considerazione della rilevanza storico-artistica del bene e da un insufficiente apprezzamento degli interessi pubblici coinvolti), l’ammissione del progetto dell’a.t.i. Pizzarotti &#8211; Foglia (in contrasto con le norme di gara che prevedevano l’uso in concessione dell’area e non il diritto di superficie), il programma triennale oo.pp. 2003/2005 (in contrasto con le varie norme che tutelano il bene vincolato e ne impediscono la distruzione o la destinazione ad usi incompatibili con la sua natura). Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Parma e l’Impresa Pizzarotti &#038; C. S.p.A., resistendo al gravame.<br />
Con “motivi aggiunti” depositati il 29 ottobre 2004 i ricorrenti impugnavano successivamente il parere n. 6902 in data 30 luglio 2004, reso dal Soprintendente regionale arch. Garzillo. L’assenso al parziale utilizzo privato del complesso monumentale sarebbe viziato da incompetenza dell’ufficio che si è pronunciato, da inadeguata istruttoria e insufficiente motivazione, da sviamento di potere, dalla violazione delle norme che tutelano il bene e ne impongono la pubblica fruizione.<br />
A seguito di ciò si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna e la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio di Bologna, tutti a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.<br />
Con “motivi aggiunti” depositati il 1° aprile 2005 i ricorrenti lamentavano ancora l’inidoneità e l’incompletezza del progetto presentato dall’a.t.i. Pizzarotti &#8211; Foglia, per difettare la necessaria analisi “storico critica” e per prefigurare l’elaborato una vera e propria ristrutturazione del complesso immobiliare in luogo del suo mero restauro. Imputavano poi al responsabile del procedimento (geom. Tini) il mancato possesso del diploma di laurea in architettura e dell’abilitazione professionale, mentre la Commissione giudicatrice avrebbe con la sua condotta integrato il vizio di sviamento, oltre ad avere operato con componenti solo in parte muniti della necessaria qualificazione professionale, e senza una corretta valutazione della tipologia di intervento prevista dal progetto, anche perché incompatibile per più ragioni con la normativa di settore, con conseguente illegittimità dei vari atti della serie procedimentale.<br />
Con “motivi aggiunti” depositati il 6 aprile 2005 i ricorrenti chiedevano una consulenza o una verificazione tecnica relativamente alla circostanza che il progetto dell’a.t.i. Pizzarotti &#8211; Foglia destinasse originariamente all’Archivio di Stato solo mq. 862, situazione di fatto che, se corrispondente al vero, avrebbe imposto l’esclusione del medesimo progetto, perché in contrasto con la prescritta superficie minima di mq. 1.000.<br />
Con “motivi aggiunti” depositati il 20 maggio 2005 i ricorrenti impugnavano la sopraggiunta deliberazione giuntale n. 522/37 in data 28 aprile 2005, avente ad oggetto l’individuazione del promotore e l’indizione di licitazione privata. Oltre a far valere l’invalidità derivata dalle censure già proposte, deducevano l’omessa valutazione da parte della Commissione giudicatrice delle modifiche progettuali “medio tempore” intervenute, la mancanza del necessario titolo professionale in capo al Responsabile del procedimento, la carenza di motivazione circa l’asserita sussistenza dell’interesse pubblico all’esecuzione del progetto dell’a.t.i. Pizzarotti &#8211; Foglia, l’omessa effettuazione della prescritta analisi “storico critica”, la previsione di una ristrutturazione in luogo di un restauro, l’indebita realizzazione di una struttura per depositi da destinare all’Archivio di Stato.<br />
Si è costituito in giudizio il dott. Alberto Piccinini, opponendosi all’accoglimento della domanda giudiziale.<br />
L’istanza cautelare dei ricorrenti veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 7 giugno 2005 (ord. n. 181/2005).<br />
Con “motivi aggiunti” depositati il 9 giugno 2005 i ricorrenti censuravano ancora la mancata pubblicizzazione del bando in ambito comunitario.<br />
Con “motivi aggiunti” depositati il 28 ottobre 2005 i ricorrenti impugnavano nuovi atti, e cioè la deliberazione giuntale n. 995/66 in data 3 agosto 2005 (decisione di completare la fase istruttoria del project &#8211; financing per l’Ospedale Vecchio attraverso la redazione di un documento di analisi storico critica del monumento), la nota del geom. Oriano Tini in data 17 agosto 2005 (designazione dei professionisti e docenti incaricati e comunicazione a strutture operative), la nota interna in data 26 agosto 2005 (comunicazione dei nominativi), la determinazione dirigenziale dell’ing. Giampaolo Monteverdi in data 10 ottobre 2005 (nomina degli incaricati, approvazione del disciplinare di incarico e della convenzione con l’Università degli Studi di Parma), il decreto rettorale di approvazione della convenzione, la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 19 settembre 2005 (approvazione dell’incarico al prof. Quintavalle per la redazione del documento di analisi storico critica). Deducevano la sostanziale inosservanza della pronuncia cautelare di questa Sezione – sia per permanere la parziale destinazione ad uso privato e la ristrutturazione del bene, sia per integrare lo studio promosso un’inadeguata valutazione di tutte le necessarie implicazioni di ordine architettonico, storico e archeologico –, l’insussistenza in capo al Responsabile del procedimento del necessario titolo professionale, l’indebita assunzione da parte dell’Amministrazione comunale della spesa per l’IRAP relativa all’incarico professionale delle dott.sse Taddei e Babboni, l’incompetenza del Responsabile del procedimento circa la scelta dei professionisti nonché la carente indicazione dei criteri a tale scopo seguiti, l’incompatibilità del prof. Quintavalle relativamente all’incarico conferitogli per essersi egli già in precedenza pubblicamente pronunciato in favore del progetto, l’erroneità “in parte qua” del disciplinare di incarico.<br />
L’istanza cautelare dei ricorrenti veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio in data 8 novembre 2005 (ord. n. 310/2005).<br />
Con “motivi aggiunti” depositati il 26 luglio 2006 i ricorrenti impugnavano “in parte qua” il parere del Comitato Tecnico scientifico per i Beni architettonici e paesaggistici di cui al verbale n. 7 del 2 maggio 2006. Imputavano, in particolare, all’organo tecnico l’omesso compiuto esame del documento di analisi “storico critica”, la contraddittorietà con il precedente parere quanto al contestato impiego del project &#8211; financing, la mancata considerazione che la legge richiede la pubblica fruizione del bene e quindi ne vieta usi privatistici, l’inosservanza della pronuncia cautelare di questa Sezione, l’ammissione all’istruttoria di un progetto non fatto proprio preventivamente dall’Amministrazione comunale, la mancata convocazione dell’associazione ricorrente e l’omesso vaglio di un suo scritto.<br />
Con “motivi aggiunti” depositati il 29 dicembre 2006 i ricorrenti impugnavano il parere del Comitato Tecnico scientifico per i Beni architettonici e paesaggistici di cui al verbale n. 13 del 3 ottobre 2006. Lamentavano la violazione della norma che riserva il complesso monumentale alla pubblica fruizione, l’inosservanza della pronuncia cautelare di questa Sezione, la contraddittorietà con il precedente parere quanto al contestato impiego del project &#8211; financing, la mancata convocazione dell’associazione ricorrente e l’omesso vaglio di un suo scritto, l’ammissione all’istruttoria di un progetto non fatto proprio preventivamente dall’Amministrazione comunale, l’inadeguatezza e l’incompletezza dell’analisi “storico critica” effettuata nonché l’indebita anticipata determinazione delle destinazioni finali.<br />
Con “motivi aggiunti” depositati il 17 marzo 2007, infine, i ricorrenti impugnavano la deliberazione giuntale n. 223/14 del 19 febbraio 2007, avente ad oggetto l’individuazione del promotore e l’indizione di licitazione privata. Deducevano l’indebita privatizzazione del 43,9% dell’intera superficie del complesso monumentale (funzioni alberghiere e ricettive, commerciali, ad uffici semi-pubblici, a parcheggio interrato), la violazione del bando laddove la parte destinata ad hotel è stata individuata dal progetto nella zona nord-ovest, l’inosservanza della disposizione del bando che prevedeva il restauro dell’intero compendio immobiliare – nessuna parte esclusa –, l’incompletezza e l’erroneità sotto più profili dell’analisi “storico critica”, l’inesistenza di una reale utilità dell’Amministrazione comunale ad avvalersi del project &#8211; financing ed in particolare del progetto nella circostanza presentato – anche per il significativo pregiudizio che ne subirebbe il complesso monumentale –, l’incompatibilità giuridica dello strumento del project &#8211; financing rispetto ad un bene culturale, l’illogico protrarsi della prima fase del project &#8211; financing per oltre tre anni e il non corretto procedere del relativo “iter” con l’emergere di più elementi rivelatori del vizio di sviamento di potere, l’inosservanza della pronuncia cautelare di questa Sezione, l’elaborazione del terzo progetto da parte di un’a.t.i. comprendente una società oramai fallita, l’omessa pronuncia del Consiglio comunale in ordine ad un progetto preliminare avente natura di “atto di indirizzo nel campo della cultura”.<br />
L’istanza cautelare dei ricorrenti veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 3 aprile 2007 (ord. n. 78/2007), ma poi respinta dal giudice d’appello, che riformava la pronuncia di primo grado (Cons. Stato, Sez. V, ord. 12 giugno 2007 n. 2928).<br />
All’udienza del 6 novembre 2007, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.<br />
Preliminare ad ogni altra è la questione relativa alla legittimazione attiva dei ricorrenti, cui le controparti imputano di avere esercitato una mera azione popolare, come tale inammissibile.<br />
Quanto all’associazione “Monumenta”, il Collegio ritiene di dover richiamare quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice amministrativo può riconoscere ad associazioni locali la legittimazione ad impugnare atti amministrativi a tutela dell’ambiente purché dette associazioni, indipendentemente dalla loro natura giuridica, perseguano statutariamente e in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e presentino un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume pregiudicato, condizioni che – ove tutte sussistenti – le fanno assurgere ad enti esponenziali in via continuativa di “interessi diffusi” radicati nel territorio (v., per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 14 giugno 2007 n. 3191); al novero degli interessi “lato sensu” ambientali, peraltro, va ascritta anche la salvaguardia di beni e complessi monumentali di interesse storico-artistico, tutelati in passato dalla legge n. 1089 del 1939 (v. Cons. Stato, Sez. V, 5 novembre 1999 n. 1841), e ora dal d.lgs. n. 42 del 2004. Venendo quindi all’associazione ricorrente, inducono a riconoscerle la legittimazione attiva lo scopo statutario (“… L’Associazione persegue la valorizzazione e la tutela dei beni con valenza storica, artistica, culturale e paesaggistica, anche con la promozione di manifestazioni, convegni, mostre, contatti e intese con Autorità, Organismi locali e nazionali e proprietari degli stessi beni … L’impegno dell’Associazione è volto a perseguire le finalità suindicate, oltre che in modo propositivo, anche contestando od impugnando in sede amministrativa o giurisdizionale interventi che ritenga illegittimi ed incompatibili e/o dannosi per le strutture “protette” …”), l’area territoriale di riferimento della sua attività (patrimonio storico e monumentale di Parma e provincia), la stabilità dell’ente (articolato in una pluralità di organi ed aperto senza limiti all’adesione di soggetti interessati, il tutto in vista di una duratura attività), il livello di rappresentatività (pur con soli cinque soci fondatori, risulta ora composta da oltre duecento soci, con un terzo di questi già associato all’epoca di costituzione dell’associazione), l’attività svolta (organizzazione di convegni in sede locale, partecipazione ad iniziative di altre istituzioni, iniziative varie di interesse culturale); se ne evince, quindi, la non occasionalità della funzione di tutela di quegli stessi interessi alla cui protezione mira con il presente ricorso, in rappresentanza di un significativo numero di componenti della comunità locale. Né osta a tale conclusione l’obiezione per cui l’associazione si è costituita quando era già in corso il procedimento preordinato alla riqualificazione del complesso monumentale in questione, giacché – ad avviso del Collegio – una volta sorta una data formazione sociale non le si può poi precludere di intervenire a tutela degli interessi connessi alla sua attività per il solo fatto che, in relazione a quel determinato caso, l’Amministrazione pubblica abbia già in precedenza assunto una qualche decisione che incide negativamente sull’interesse perseguito, anche quando la formazione sociale sia nata in coincidenza con i fatti che vuole censurare, purché essa naturalmente non sia di carattere temporaneo, ovvero con scopo specifico e limitato; la circostanza, poi, che l’art. 2 dello statuto richiami la vicenda oggetto dell’attuale controversia (“… Precipuamente, fin da ora, è impegnata a seguire il programmato intervento per l’Ospedale Vecchio …”) evidenzia sì la consapevolezza dei soci fondatori circa il verificarsi di situazioni meritevoli di immediata attenzione, ma senza circoscrivere a tale aspetto un’azione associativa che è espressamente indirizzata ad un ampio settore di interventi, coma la condotta successiva ha del resto dimostrato.<br />
Va invece dichiarato privo di legittimazione a ricorrere l’avv. Arrigo Allegri, che ha agito “uti singulus”. Il suo resta un interesse di fatto, non scaturendo dalla mera proprietà di un’unità immobiliare nei pressi del complesso monumentale dell’«Ospedale Vecchio» una situazione soggettiva giuridicamente protetta rispetto a misure che, ove pure compromettessero il pregio storico-artistico del bene, non inciderebbero comunque in alcun modo sul valore e sull’utilizzo della proprietà del privato o sulle condizioni di vita di chi vi risiede. Né altri elementi significativi sono stati addotti per differenziare la posizione del ricorrente da quella della comunità locale, cui va indistintamente ricondotto l’interesse alla salvaguardia del patrimonio storico e monumentale della zona.<br />
Altra eccezione è fondata sulla tardività dell’impugnativa di atti (variante al p.o.c. del centro storico e avviso pubblico relativo al project &#8211; financing) che sono stati censurati congiuntamente alla deliberazione giuntale di recepimento delle risultanze dei lavori della Commissione esaminatrice, e che si assume invece dovessero essere immediatamente impugnate, perché autonomamente lesive. In realtà, prima della effettiva scelta di una determinata proposta progettuale il pregiudizio si presentava futuro ed eventuale, in quanto legato sia all’accertamento della sussistenza di soggetti privati interessati ad acquisire la veste di “promotori”, sia alla verifica della reale idoneità della loro offerta; onde correttamente si è adito il giudice amministrativo quando il pregiudizio potenziale è divenuto certo.<br />
Nel merito, occorre muovere dal quadro normativo di riferimento, quale risultante dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”). Limitando naturalmente l’indagine alle norme che assumono rilievo ai fini della risoluzione della controversia, il Collegio rileva che, nel regolare la “fruizione” e la “valorizzazione” dei “beni culturali”, il d.lgs. n. 42 definisce come “istituti e luoghi della cultura” i “musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali” (art. 101, comma 1), precisando in particolare che per «complesso monumentale» si intende un “insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica” (art. 101, comma 2) e stabilendo altresì che, se appartenenti a soggetti pubblici, essi sono “destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico” (art. 101, comma 3), mentre se “appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale” (art. 101, comma 4); dispone che lo “Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all’articolo 101, nel rispetto dei princìpi fondamentali fissati dal presente codice” (art. 102, comma 1), che nel “rispetto dei princìpi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente” (art. 102, comma 2), che la “fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all’articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati” (art. 102, comma 3); consente la concessione dell’uso dei “beni culturali” a singoli richiedenti, purché ne siano garantite la “conservazione e la fruizione pubblica” nonché la “compatibilità della destinazione d’uso con il carattere storico-artistico del bene” (art. 106); regola l’attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e di proprietà privata (art. 111 e segg.); stabilisce che negli “istituti e nei luoghi della cultura indicati all’articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico” (art. 117, comma 1), con la precisazione che vi rientrano: a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali; b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali; d) la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro; f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; g) l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali (art. 117, comma 2), e che detti servizi possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria (art. 117, comma 3), mentre la loro gestione è svolta direttamente dalle Amministrazioni o indirettamente a mezzo di concessione a terzi (art. 117, comma 4, e art. 115). <br />
Se ne desume, in conclusione, che per gli “istituti e luoghi della cultura” di appartenenza pubblica, che costituiscono una categoria a sé stante nell’ambito dei “beni culturali”, non è consentita l’attribuzione in uso a terzi soggetti per lo svolgimento di attività che, ferma restando l’accessibilità da parte della generalità degli individui, abbiano il solo limite (in negativo) della non compromissione dell’integrità del bene e dei valori storico-artistici di cui lo stesso è espressione – concessione in uso prevista invece per le restanti tipologie di beni –, in quanto l’esplicita previsione dei c.d. “servizi aggiuntivi”, escludendo implicitamente ogni altra modalità di impiego, identifica in modo tassativo le ulteriori attività compatibili con la natura del bene e conferma ancora una volta la necessità di un uso che, per la parte principale, si caratterizzi per essere preordinato a finalità di interesse pubblico, per essere coerente con il valore culturale oggetto di tutela e per essere strumentale al pieno godimento di quest’ultimo da parte della collettività, in modo da preservare l’identità storico-artistica del bene e renderne partecipe la comunità attraverso la concreta adibizione ad una funzione che rispecchi la natura del bene, in ciò realizzandosi – come prescritto dalle legge (art. 101, comma 3, d.lgs. n. 42/2004) – la destinazione alla “pubblica fruizione” e l’espletamento di un “servizio pubblico”.<br />
Ciò posto, emerge nella fattispecie che la riqualificazione del complesso monumentale del c.d. «Ospedale Vecchio», quale si evince dal progetto elaborato dall’a.t.i. Pizzarotti &#8211; Foglia e fatto proprio dall’Amministrazione comunale, prevede la destinazione di circa il 44% della superficie complessiva ad uso privato, per l’adibizione ad attività alberghiera, ad esercizi commerciali e ad uffici. Si tratta, come è evidente, di un impiego del bene che, per non rispondere alla fondamentale esigenza di una destinazione d’uso coerente con il valore culturale protetto e strumentale al suo pieno godimento da parte della collettività, non assolve quella funzione di “servizio pubblico” prescritta per i «complessi monumentali» di appartenenza pubblica, ma che non appare costituire neppure una destinazione riconducibile alla tipologia dei “servizi aggiuntivi” di cui all’art. 117 del d.lgs. n. 42 del 2004, malgrado l’opposta tesi formulata dalle difese delle controparti, le quali insistono sulla complementarietà di simili attività rispetto alla destinazione principale del bene, futura sede della c.d. “Cittadella della Carta e del Cinema”. In realtà, ad esaminare la casistica di cui all’art. 117, comma 2, risulta evidente come la struttura ricettivo-alberghiera esuli del tutto dai servizi ivi considerati, o comunque si presenti ipotetico, e neppure verosimile, il suo esclusivo impiego per esigenze legate alle finalità pubbliche insite nel bene tutelato, mentre la previsione di locali di gestione privata da utilizzare come “uffici pubblici o semipubblici”, per la genericità di una simile classificazione, rende indimostrato il collegamento con la destinazione principale del complesso monumentale; quanto, poi, alle attività commerciali, la “relazione illustrativa” del progetto preliminare ne delinea in modo esemplificativo l’adibizione a carto-librerie scientifiche, a gallerie d’arte, antiquariato, modernariato, a ristorazione, precisando che saranno posti vincoli legati alla necessità di rispettare, anche quanto all’arredo, le caratteristiche storico-architettoniche della struttura, e che, nell’ottica di una riproposizione delle botteghe già realizzate alla metà del Settecento, verranno “… escluse determinate categorie merceologiche ritenute incompatibili con l’edificio storico …” (pag. 10), dal che si evince – ad avviso del Collegio – che, lungi dall’integrare servizi accessori alla destinazione principale del bene, quali tassativamente elencati nell’art. 117 e connotati da una funzione servente degli obiettivi di interesse pubblico insiti in quella destinazione, gli esercizi commerciali “de quibus” si risolvono in attività private completamente autonome e distinte, prive di un nesso di interdipendenza, o comunque di un collegamento operativo, con le funzioni espletate dal gestore pubblico nel complesso monumentale.<br />
Di qui la fondatezza della doglianza in tal senso formulata dall’Associazione “Monumenta” e, assorbite le restanti censure, l’annullamento “in parte qua” degli atti impugnati.<br />
Le spese di giudizio possono essere compensate, sussistendone giusti motivi in relazione alla complessità delle questioni trattate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede;<br />
&#8211; accoglie nei sensi di cui in motivazione la domanda giudiziale proposta dall’Associazione “Monumenta” e, per effetto, annulla “in parte qua” gli atti impugnati;<br />
&#8211; dichiara il difetto di legittimazione attiva di Allegri Arrigo, uti singulus.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2007, con l’intervento dei signori:<br />
Luigi Papiano, Presidente<br />
Umberto Giovannini, Consigliere<br />
Italo Caso, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 04/12/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-4-12-2007-n-618/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2007 n.618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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