<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>6178 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/6178/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/6178/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 16:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>6178 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/6178/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.6178</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-5-2005-n-6178/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-5-2005-n-6178/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-5-2005-n-6178/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.6178</a></p>
<p>Pres. Pugliese, est. Ianigro Cami Arben (Avv. Francesco Maria Caianiello) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato). sull&#8217;illegittimità del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato con esclusivo riferimento alla condanna dell&#8217;interessato per il reato di ricettazione 1. Giurisdizione e competenza – Ordine allo straniero di lasciare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-5-2005-n-6178/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.6178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-5-2005-n-6178/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.6178</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese, est. Ianigro<br /> Cami Arben (Avv. Francesco Maria Caianiello) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato con esclusivo riferimento alla condanna dell&#8217;interessato per il reato di ricettazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Ordine allo straniero di lasciare il territorio italiano ed espulsione del territorio dello Stato italiano – Giurisdizione amministrativa – Non sussiste &#8211; Ragioni.</p>
<p>2. Stranieri – Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno – Riferimento a condanna per il reato di ricettazione – Illegittimità – Sussiste.</p>
<p>3. Stranieri – Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno – Semplice riferimento a decreto di condanna per il reato di ricettazione – Mancata prova dell’inclinazione del soggetto a delinquere ed insussistenza della gravità del reato – Illegittimità &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l’impugnativa del provvedimento con cui sia ordinato allo straniero di lasciare il territorio italiano e del provvedimento con cui sia disposta la sua espulsione dal territorio dello Stato poiché tali provvedimenti si inseriscono nel quadro delle misure espulsive disciplinate dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 286/1998,  per le quali è prevista (art. 13, comma 8)  la giurisdizione del al giudice ordinario, con la sola eccezione dell’espulsione disposta dal Ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, comma 1), per la quale la giurisdizione spetta al T.A.R. del Lazio (art. 13, comma 11).</p>
<p>2. E’ illegittimo il provvedimento con cui sia rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno motivato con esclusivo riferimento ad un decreto di condanna per il reato di ricettazione, punito dall’art. 648 c.p., il quale non rientra tra quelli indicati dall’articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, il quale a sua volta richiama l’articolo 380 c.p.p.</p>
<p>3. La sola circostanza che un soggetto sia stato colpito da decreto di condanna per il reato di ricettazione, senza che siano evidenziati sufficienti indizi da cui si possa desumere l’inclinazione a delinquere del soggetto, né la particolare gravità del reato per il quale è stato condannato, non è da sé sufficiente a giustificare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno: infatti, pur dovendosi riconoscere all’Amministrazione un’ampia discrezionalità nel valutare i presupposti di pericolosità per la sicurezza pubblica che possono essere posti a fondamento del  diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, tuttavia tale giudizio di pericolosità sociale, da un lato non postula necessariamente l’esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna e, dall’altro, richiede l’accertamento di una serie di indizi e di fatti da cui si possa ragionevolmente desumere l’inclinazione del soggetto a delinquere, ossia che il comportamento delittuoso rilevato non presenti il carattere della episodicità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’illegittimità del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato con esclusivo riferimento alla condanna dell’interessato per il reato di ricettazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p><b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione quarta</p>
<p></b></p>
<p>con l’intervento dei signori Magistrati: Eduardo Pugliese 	Presidente; Dante D’Alessio	Consigliere; Carlo Polidori	Referendario – estensore																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5948/2003, proposto da<br />
<b>CAMI Arben</b>, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dall’Avvocato Francesco Maria Caianiello, con il  quale è elettivamente domiciliato in Napoli, viale Gramsci n. 19,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è ope legis domiciliato alla via Diaz n. 11,</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
previa sospensione dell’esecuzione, del decreto del 21 marzo 2003, notificato in data 28 marzo 2003 con il quale il Questore di Caserta ha rigettato la richiesta del ricorrente tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, della conseguente intimazione a lasciare il territorio dello Stato italiano entro 15 giorni e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso l’eventuale provvedimento, di numero e data sconosciuti,  con cui è stata disposta l’espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato;</p>
<p>Visti tutti gli atti di causa;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />
Relatore il Referendario Carlo Polidori;<br />
Udite alla pubblica udienza del 23 giugno 2004 le parti presenti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il provvedimento impugnato, il Questore di Caserta ha rigettato la richiesta del ricorrente tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno evidenziando in motivazione che  “il prefato in data 05.01.2001 risulta condannato con decreto penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il delitto di ricettazione”, che tale fattispecie di reato rientra in quelli previsti dall’art. 380 c.p.p.”, sicché  trova applicazione l’art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998,  e che “la condotta tenuta dal cittadino straniero de quo appare oggettivamente incompatibile con le finalità di integrazione sociale poste a fondamento della legislazione vigente in materia di immigrazione”.<br />
 Con  ricorso ritualmente notificato in data 22 maggio 2003 e depositato in data 5 giugno 2003 il ricorrente contesta la legittimità di tale provvedimento e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi.</p>
<p>I) 	Violazione degli articoli 3 e 97 Cost., degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, nonché degli articoli 13 e ss. del D.P.R. n. 394/1999; sviamento di potere; erronea individuazione dei presupposti di fatto e di diritto; travisamento ed errata valutazione dei fatti; ingiustizia manifesta.<br />	<br />
Il ricorrente sostiene che non sussistono i presupposti per il diniego del provvedimento richiesto perché  egli ha dimostrato di disporre i mezzi di sostentamento necessari per il soggiorno in Italia e perchè il reato di ricettazione non costituisce indice della pericolosità sociale del reo e non rientra tra quelli richiamati dall’art. 380 c.p.p..</p>
<p>II)	Violazione degli articoli 3 e 97 Cost., degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, nonché degli articoli 13 e ss. del D.P.R. n. 394/1999; sviamento di potere; illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa.<br />	<br />
	Il ricorrente afferma che la condanna inflittagli, peraltro con decreto penale, di per sé non è idonea a dimostrare che egli non sia in grado di integrarsi nel tessuto sociale italiano e che tale affermazione risulta confermata dal fatto che egli abbia ottenuto un primo rinnovo del permesso di soggiorno dalla Questura di Latina in data 8 febbraio 2002, benché in tale data già risultasse condannato per il reato di ricettazione. 																																																																																												</p>
<p>III) 	Violazione degli articoli 3 e 97 Cost., degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, nonché degli articoli 13 e ss. del D.P.R. n. 394/1999; sviamento di potere; erronea individuazione dei presupposti di fatto e di diritto; travisamento ed errata valutazione dei fatti; ingiustizia manifesta.<br />	<br />
	La presente censura è basata sullo stesso presupposto di fatto su cui si fonda quella precedente. Infatti il ricorrente deduce che il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno si deve basare su fatti sopravvenuti al rilascio ovvero al rinnovo dello stesso e non su fatti che erano già noti al momento del rilascio o del precedente rinnovo.																																																																																												</p>
<p>IV) 	Violazione e falsa applicazione  del D.P.C.M 16 ottobre 1998; illogicità, contraddittorietà ed abnormità dell’atto amministrativo; violazione del giusto procedimento; straripamento di potere.<br />	<br />
Anche la presente censura è basata sul presupposto di fatto su cui si fondano le due precedenti. In particolare viene dedotto che non essendosi verificati fatti nuovi dopo il primo rinnovo del permesso di soggiorno da parte della Questura di Latina, la  Questura di Caserta ha sostanzialmente disapplicato tale provvedimento.</p>
<p>V)	Violazione dell’articolo 6, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998; eccesso di potere.<br />	<br />
Secondo il ricorrente l’articolo 6, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 risulterebbe violato perché l’Amministrazione avrebbe dovuto richiedere ulteriori informazioni sulla disponibilità di un reddito sufficiente per il sostentamento, anziché dedurre da un unico episodio delittuoso l’incapacità del ricorrente di procurarsi onestamente un reddito.</p>
<p>VI) 	Violazione dell’articolo 3 Cost., del principio di tutela dell’affidamento e del giusto procedimento;  eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.<br />	<br />
	La presente censura è incentrata sulla violazione dell’affidamento ingenerato dall’Amministrazione con la propria azione. 																																																																																												</p>
<p>VII)	Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 394/1999; eccesso di potere per sviamento; errata individuazione dei presupposti di fatto e di diritto; travisamento ed errata valutazione dei fatti; ingiustizia manifesta.<br />	<br />
	Il provvedimento impugnato viene censurato anche nella parte in cui viene ordinato al ricorrente di abbandonare il territorio dello Stato, benché non sussistano i presupposti necessari per ritenerlo pericoloso 																																																																																												</p>
<p>VIII)	Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; Eccesso di potere per difetto di motivazione.<br />	<br />
	Secondo il ricorrente l’Amministrazione non specifica, se non per mezzo di un’errata e fuorviante motivazione, le ragioni per le quali è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno.<br />	<br />
Con atto depositato in data 18 giugno 2003 si è costituita i giudizio l’Amministrazione resistente. <br />
Con ordinanza n. 5948/2003 è stata respinta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.<br />
Alla pubblica udienza del 20 aprile 2005 la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. 	In via preliminare, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in relazione all’ordine di lasciare il territorio italiano (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 1 luglio 2003, n. 885) e al provvedimento &#8211; peraltro ignoto al ricorrente &#8211; con il quale sarebbe stata disposta la sua espulsione dal territorio dello Stato. Trattasi infatti di provvedimenti che si inseriscono nel quadro delle misure espulsive disciplinate dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 286/1998,  per le quali è prevista (art. 13, comma 8)  la giurisdizione del al giudice ordinario, con la sola eccezione dell’espulsione disposta dal Ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, comma 1), per la quale la giurisdizione spetta al T.A.R. del Lazio (art. 13, comma 11). 																																																																																												</p>
<p>2.	Nel merito, i primi tre motivi di ricorso sono fondati.<br />	<br />
	L’articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 dispone che “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”. <br />	<br />
I requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio italiano sono  indicati dall’articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, secondo il quale “…l’Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l’adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. … Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell&#8217;immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”.<br />
Il primo comma dell’articolo 380 c.p.p. dispone che  “gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto  non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni”.<br />
Il secondo comma dell’articolo 380 c.p.p. aggiunge che “anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: <br />
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; <br />
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’articolo 419 del codice penale; <br />
c) delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; <br />
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall&#8217;articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-quinquies del codice penale; <br />
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o quella prevista dall’articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest’ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; <br />
e-bis) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; <br />
f) delitto di rapina previsto dall’articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall’articolo 629 del codice penale; <br />
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; <br />
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo; <br />
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; <br />
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall’articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall’articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654. <br />
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall’articolo 416-bis del codice penale; <br />
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall&#8217;articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l’associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma”. <br />
Alla luce di tale quadro normativo si deve innanzi tutto rilevare che, a differenza di quanto viene affermato nel provvedimento impugnato, il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 c.p.,  non rientra né tra quelli espressamente indicati nel secondo comma dell’articolo 380 c.p.p., né tra quelli richiamati dal primo comma dello stesso articolo, trattandosi di fattispecie punita con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 a 10.329 euro.<br />
Inoltre, la condanna inflitta al ricorrente con decreto penale del 5 gennaio 2001 non costituisce, di per sé,  un sufficiente indice della pericolosità sociale del reo.<br />
Infatti, pur dovendosi riconoscere all’Amministrazione un’ampia discrezionalità nel valutare i presupposti di pericolosità  per la sicurezza pubblica che possono essere posti a fondamento del  diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (Cons. Stato, Sez. IV, 26 luglio 2004, n. 5305),  tuttavia secondo la prevalente giurisprudenza  (Consiglio Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7979) tale giudizio di pericolosità sociale, da un lato non postula necessariamente l’esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna e, dall’altro richiede l’accertamento di una serie di indizi e di fatti da cui si possa ragionevolmente desumere l’inclinazione del soggetto a delinquere, ossia che il comportamento delittuoso rilevato non presenti il carattere della episodicità (Cons. Stato, Sez. IV, 29 agosto 2003, n. 4852).<br />
Orbene, nel caso in esame non sono stati evidenziati sufficienti indizi da cui si possa desumere l’inclinazione a delinquere del ricorrente, né la particolare gravità del reato  per il quale è stato condannato. Anzi, la circostanza che la condanna per il reato di ricettazione sia stata inflitta con decreto penale costituisce indizio di segno opposto, perchè l’art. 459 c.p.p. prevede che il pubblico ministero possa richiedere l’adozione di tale provvedimento solo se ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva.</p>
<p>3.	Inoltre, a giudizio del Collegio, rilevanza decisiva assume la circostanza che la Questura di Latina in data 8 febbraio 2002 abbia concesso al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno, benché in tale data egli già risultasse condannato per il reato di ricettazione. Infatti, come correttamente evidenziato dal ricorrente, il diniego di rinnovo si deve basare su fatti sopravvenuti al rilascio del permesso di soggiorno (ovvero al precedente rinnovo) dello stesso e non su circostanze preesistenti, a meno che l’Amministrazione non dimostri che tali circostanze non erano conosciute o conoscibili al momento del rilascio (ovvero del precedente rinnovo). <br />	<br />
Ebbene, nel caso in esame, la condanna inflitta al ricorrente costituiva sicuramente un fatto agevolmente conoscibile da parte della Questura di Latina (attraverso il certificato del casellario giudiziale) al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno, sicché tale condanna, singolarmente considerata, non poteva certo giustificare il provvedimento di diniego adottato dalla Questura di Caserta.<br />
4.	Stante quanto precede, il collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con assorbimento delle restanti censure, e che debba, quindi, disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato. <br />	<br />
	 Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5948/2003, in parte lo dichiara inammissibile e in parte  lo accoglie. Per l’effetto, annulla il decreto del Questore di Napoli del 21 marzo 2003.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 20 aprile 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-5-2005-n-6178/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.6178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
