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	<title>6163 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6163 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2020 n.6163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-12-2020-n-6163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-12-2020-n-6163/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2020 n.6163</a></p>
<p>Pierina Biancofiore, Presidente, Rita Luce, Consigliere, Estensore Profilo Dinamico-Funzionale (PDF) e del  Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.): contenuto e finalità  Scuola e istruzione &#8211; alunno disabile &#8211; tutela &#8211;  Profilo Dinamico-Funzionale (PDF) e del  Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)- contenuto e finalità .  Secondo quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 del d.P.R. 24 febbraio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-12-2020-n-6163/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2020 n.6163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-12-2020-n-6163/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2020 n.6163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pierina Biancofiore, Presidente, Rita Luce, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Profilo Dinamico-Funzionale (PDF) e del  Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.):  contenuto e finalità </p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Scuola e istruzione &#8211; alunno disabile &#8211; tutela &#8211;  Profilo Dinamico-Funzionale (PDF) e del  Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)- contenuto e finalità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Secondo quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 del d.P.R. 24 febbraio 1994 il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I) si caratterizza come documento che contiene, contemporaneamente, a) finalità  e obiettivi didattici; b) itinerari di lavoro; c) tecnologia da utilizzare; d) metodologie, tecniche e verifiche; e) modalità  di coinvolgimento della famiglia. Esso va definito entro il 30 luglio (art. 3, D.P.C.M. 185 del 2006), e va soggetto a verifiche (possibilmente trimestrali o anche straordinarie per casi di particolare difficoltà ). </em><br /> <em>L&#8217;importanza del Profilo Dinamico-Funzionale (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) nel sistema di tutela dell&#8217;alunno disabile sono evidenti: la mancanza o l&#8217;incompletezza dell&#8217;uno o dell&#8217;altro, determinano di fatto l&#8217;impossibilità  dell&#8217;Amministrazione di provvedere in ordine alla tutela degli alunni con disabilità . Essi costituiscono una parte imprescindibile del complesso sistema che il legislatore ha apprestato per pervenire all&#8217;assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni portatori di handicap grave: tale sistema parte dalla programmazione complessiva in materia di organici, per poi giungere, attraverso una serie di passaggi via via sempre pìù individualizzati, all&#8217;attribuzione delle ore di sostegno al singolo studente disabile.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/12/2020<br /> <strong>N. 06163/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03693/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 3693 del 2020, proposto da -OMISSIS-in Qualità  di Genitori del Minore B.G., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Anna Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Istruzione, Usr Campania, IC &#8220;A Pacinotti&#8221; di Marigliano, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano in Napoli, alla via Diaz n.11;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> -del provvedimento prot. n. 5252 del 09/10/2020 emesso dall&#8217;Istituto Comprensivo &#8220;A. Pacinotti&#8221; con sede a Marigliano (Na), alla Via San Luca, in persona del Dirigente Scolastico p.t.;<br /> -di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione e di Usr Campania e di Ic A Pacinotti di Marigliano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, tenuta ai sensi dell&#8217;art. 25 d.l. 28 ottobre 2020 n.137 e art.4 d.l. 30 aprile 2020 n.28 convertito, con modificazioni, in l. 25 giugno 2020 n. 70, la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p> Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente, nella qualità , impugnava il provvedimento emesso dall&#8217;Amministrazione scolastica, con cui si affermava che al figlio minore, indicato in epigrafe, giÃ  riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell&#8217;art.3, comma 3, della l. 104/1992 e con necessità  di un insegnante di sostegno a supporto, con rapporto in deroga, ai fini dell&#8217;integrazione scolastica (come da certificati allegati al ricorso), sarebbe stato riconosciuto, per l&#8217;anno scolastico 2020/2021, e per gli anni successivi, un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali (24 ore), ritenuto non sufficiente rispetto alla patologia dalla quale risulta affetto, anche in considerazione del fatto che la classe in cui è inserito il minore è formata da ben 23 alunni. Chiedeva l&#8217;annullamento, previa sospensione, del provvedimento indicato e l&#8217;accertamento del diritto ad ottenere dall&#8217;Amministrazione Scolastica competente l&#8217;assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia, sia per il corrente anno scolastico che per gli anni futuri; chiedeva, infine, la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge ed attribuzione per averne fatto anticipo.<br /> Il ricorso è affidato alle censure di violazione di legge sub specie di violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 32 e 38 Cost., nonchè di violazione della L. 104/92 sotto pìù articoli, di varie norme internazionali e applicative della predetta legge 104/92, oltre che a varie censure di eccesso di potere sotto diversi profili.<br /> Il Ministero dell&#8217;Istruzione (giÃ  Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca) intimato si è costituito in resistenza.<br /> All&#8217;udienza camerale dell&#8217;11.11. 2020, fissata per la trattazione dell&#8217;istanza cautelare, la causa è passata in decisione, dopo che il Presidente del Collegio ha dato avviso alle parti della sussistenza dei requisiti per una decisione in forma semplificata, ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a..<br /> In limine litis, va osservato che la presente controversia rientra nella ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. sulla base di un percorso argomentativo riportato, tra le altre, nella Sent. n. 1331/2015 le cui considerazioni, sulla questione di giurisdizione, si intendono integralmente richiamate in questa sede.<br /> Nel merito, le domanda è fondata per le ragioni di seguito esposte.<br /> In primo luogo, in punto di fatto, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato è contradetto dalla documentazione versata in atti (PEI, Diagnosi funzionale e profilo Dinamico Funzionale) che attestano la necessità  il minore sia seguito costantemente da un adulto nello svolgimento dell&#8217;attività  scolastica per un numero di ore pari all&#8217;orario scolastico.<br /> Il provvedimento impugnato, quindi, che assegna al minore un numero di ore di sostegno inferiore all&#8217;intero orario scolastico, alla luce di tale circostanza, acquisisce un connotato di indubbia lesività .<br /> L&#8217;art. 3, comma 2, L. 1041992 stabilisce che la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità  complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Tale principio deriva, in tutta evidenza, dagli artt. 3, 32, 34 e 38 Cost., sicchè la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato in pìù occasioni l&#8217;importanza dell&#8217;integrazione scolastica del disabile e la natura di diritto fondamentale dell&#8217;istruzione scolastica, la cui fruizione è assicurata, in particolare, attraverso &#8220;misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d&#8217;istruzione&#8221; (C.Cost. n. 215 del 1987).<br /> Tra le varie misure previste dal legislatore viene in rilievo la previsione di personale docente specializzato, chiamato per l&#8217;appunto ad adempiere alle &#8220;ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno&#8221; a favore degli alunni diversamente abili (C.Cost. n. 52 del 2000). La concreta attuazione dei principi sopra espressi è assicurata in via principale dall&#8217;art. 12, comma 5, della L. 104-1992, secondo cui, una volta intervenuto l&#8217;accertamento sanitario che dÃ  luogo al diritto a fruire delle prestazioni stesse, deve essere elaborato un Profilo Dinamico-Funzionale (PDF) che indichi le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell&#8217;alunno e ponga in rilievo sia le difficoltà  di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità  di recupero, sia le capacità  possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata; esso, inoltre, indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l&#8217;alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni) (art. 4, comma 1 d.P.R. 24 febbraio 1994 &#8211; Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità  sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap), e alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità  sanitarie locali e, per ciascun grado di istruzione, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell&#8217;insegnante operatore psico-pedagogico individuato. All&#8217;elaborazione del PDF iniziale seguono verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l&#8217;influenza esercitata dall&#8217;ambiente scolastico. Esso è aggiornato a conclusione della scuola materna, elementare, media e durante il corso di istruzione secondaria superiore (cfr. art. 12 l. 104/92, co. 6 e ss.).<br /> La redazione del PDF è finalizzata alla formulazione di un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), nella cui definizione i soggetti di cui sopra propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all&#8217;educazione, all&#8217;istruzione ed integrazione scolastica dell&#8217;alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, quindi, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità  dell&#8217;alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà  e alle potenzialità  dell&#8217;alunno comunque disponibili, indicandosi non solo il programma che il disabile deve svolgere nell&#8217;anno scolastico di riferimento ma anche le figure professionali (docenti e non docenti) che devono supportare il disabile nonchè la classe frequentata dallo stesso.<br /> Secondo quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 del d.P.R. 24 febbraio 1994 il P.E.I si caratterizza come documento che contiene, contemporaneamente, a) finalità  e obiettivi didattici; b) itinerari di lavoro; c) tecnologia da utilizzare; d) metodologie, tecniche e verifiche; e) modalità  di coinvolgimento della famiglia. Esso va definito entro il 30 luglio (art. 3, D.P.C.M. 185 del 2006), e va soggetto a verifiche (possibilmente trimestrali o anche straordinarie per casi di particolare difficoltà ). L&#8217;importanza del PDF e del P.E.I. nel sistema di tutela dell&#8217;alunno disabile sono quindi evidenti: la mancanza o l&#8217;incompletezza dell&#8217;uno o dell&#8217;altro, determinano di fatto l&#8217;impossibilità  dell&#8217;Amministrazione di provvedere in ordine alla tutela degli alunni con disabilità . Essi costituiscono una parte imprescindibile del complesso sistema che il legislatore ha apprestato per pervenire all&#8217;assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni portatori di handicap grave: tale sistema, come visto, parte dalla programmazione complessiva in materia di organici, per poi giungere, attraverso una serie di passaggi via via sempre pìù individualizzati, all&#8217;attribuzione delle ore di sostegno al singolo studente disabile.<br /> Ne discende che, nel caso concreto, l&#8217;attribuzione di un numero ore di sostegno inferiore a quello auspicato dalla stessa Amministrazione scolastica è senz&#8217;altro illegittima.<br /> Per quanto riguarda la richiesta riferita agli anni futuri, il Collegio, conformemente ai numerosi precedenti della Sezione in tal senso (ex plurimis, 22 maggio 2013 n. 2675; 6 marzo 2013, n. 1255) nonchè della giurisprudenza di secondo grado (Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2010 n. 2231) evidenzia come, stante la sussistenza del diritto ad ottenere un numero di ore di sostengo adeguato alla patologia sofferta, la determinazione delle stesse vada effettuata dall&#8217;Amministrazione di anno in anno, in base alla specifica rilevazione delle esigenze concrete del disabile e, in particolare, sulla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato, i quali devono tenere conto dei bisogni del disabile. Ciò si desume dalla natura di tale diritto e dal conseguente trattamento normativo riservatogli dal legislatore, per cui lo stesso non si presta ad essere cristallizzato in una formula unica ed immutabile, che sarebbe inevitabilmente destinata a divenire, nel tempo, non pìù rispondente allo stato evolutivo del minore e deve essere quantificato alla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato, i quali peraltro devono tenere conto dei bisogni del disabile e non essere elaborati in funzione delle risorse assegnate all&#8217;istituto scolastico, con conseguente illegittimità  del P.E.I. eventualmente adottato dall&#8217;Amministrazione non in funzione della patologia dell&#8217;alunno disabile e delle sue esigenze di educazione e di istruzione, ma delle ore di sostegno giÃ  assegnate; fermo restando l&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di provvedere alla predisposizione del PEI, anno per anno, alla stregua di quanto indicato.<br /> Nello specifico, la determinazione del concreto fabbisogno deve essere effettuata in sede di redazione annuale del P.E.I. ed a tale determinazione l&#8217;Amministrazione deve attenersi.<br /> Tanto premesso, il Collegio, ritiene necessario adottare misure ai sensi dell&#8217;art. 34 co. 1 lett. e c.p.a. al fine di assicurare l&#8217;effettività  della tutela giurisdizionale, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti ed alla necessità  di provvedere all&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico alla redazione del PEI ed alla assegnazione di eventuali ore di sostegno aggiuntive che fossero ivi individuate; ciò in vista del conseguimento, da parte del ricorrente, &#8220;dell&#8217;utilità  &#8216;primaria&#8217; specificatamente oggetto della posizione soggettiva riconosciuta dall&#8217;ordinamento&#8221;.<br /> In tal senso, va osservato che l&#8217;art. 34 comma 1, lett. c) del c.p.a., nel precisare i contenuti della sentenza di condanna, prevede anche l&#8217;adozione &#8220;delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio&#8221; e che, in base alla successiva lett. e), il giudice dispone &#8220;le misure idonee ad assicurare l&#8217;attuazione del giudicato compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l&#8217;ottemperanza&#8221;. Le due previsioni prefigurano, quindi, un potere di condanna senza restrizione di oggetto, modulabile a seconda del bisogno differenziato emerso in giudizio; ossia, all&#8217;occorrenza, quale sbocco di una tutela restitutoria, ripristinatoria ovvero di adempimento pubblicistico coattivo.<br /> Occorre, pertanto, imporre all&#8217;amministrazione di dare esecuzione alla presente sentenza entro giorni quindici dalla sua notificazione ad istanza di parte o dalla sua comunicazione in via amministrativa. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d&#8217;ora il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR, con facoltà  di delega ad un funzionario dell&#8217;Ufficio, e con facoltà  di farsi assistere da ausiliari specializzati (questi ultimi ai soli fini della eventuale integrazione del PEI ove essa si rendesse necessaria), il quale provvederà  nei successivi trenta giorni.<br /> Le spese per l&#8217;eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell&#8217;Amministrazione inadempiente in epigrafe, in quanto comprese per legge nella onnicomprensività  della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all&#8217;art. 5 sexies comma 8 l n. 89/2001, come introdotta dall&#8217;art. 1 comma 777 l. n. 208/2015, ancorchè dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.<br /> In conclusione, il ricorso va accolto in parte quanto al riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1:1, nei sensi auspicati dal Programma Educativo Individuale e per il resto va respinto in ordine alla domanda di assegnazione dell&#8217;insegnante di sostegno per gli anni a venire.<br /> Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così¬ provvede:<br /> a) accoglie in parte il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, dichiara l&#8217;illegittimità  del provvedimento impugnato, nella misura in cui ha assegnato un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a quanto auspicato dal P.E.I.;<br /> b)per l&#8217;effetto, accerta il diritto del minore sul quale i ricorrenti esercitano la potestà  genitoriale ad essere assistito da insegnante di sostegno per l&#8217;intero orario di servizio settimanale del docente specializzato;<br /> c)condanna l&#8217;Amministrazione scolastica competente alla conseguente attribuzione all&#8217;anzidetto minore di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico innanzi quantificate;<br /> d)qualora l&#8217;Amministrazione scolastica non ottemperi entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, nomina Commissario ad acta il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca, con facoltà  di delega ad altro dirigente dell&#8217;Ufficio che provvederà  ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all&#8217;esecuzione della presente sentenza;<br /> e) respinge la domanda con riferimento agli anni futuri;<br /> d)condanna le Amministrazioni intimate, in solido, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €.1.500,00# (euro millecinquecento/00#), oltre alla rifusione dell&#8217;importo del contributo unificato, se versato, e agli altri accessori dovuti per legge e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all&#8217;articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all&#8217;articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Pierina Biancofiore, Presidente<br /> Ida Raiola, Consigliere<br /> Rita Luce, Consigliere, Estensore</div>
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