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	<title>6155 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6155 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2005 n.6155</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-15-11-2005-n-6155/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-15-11-2005-n-6155/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2005 n.6155</a></p>
<p>R. Potenza Pres. f.f. &#8211; V. Fiorentino Est. G. Conca (Avv.ti L. Bondi e S. Ceni) contro l&#8217;Azienda U.S.L. n. 6 di Livorno (Avv. C. Narese) per la tutela di diritti soggettivi innanzi al giudice amministrativo non è necessaria l&#8217;impugnazione dell&#8217;atto lesivo; i rapporti obbligatori afferenti alle soppresse U.S.L. spettano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-15-11-2005-n-6155/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2005 n.6155</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-15-11-2005-n-6155/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2005 n.6155</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Potenza Pres. f.f. &#8211; V. Fiorentino Est.<br /> G. Conca (Avv.ti L. Bondi e S. Ceni) contro l&#8217;Azienda U.S.L. n. 6 di Livorno (Avv. C. Narese)</span></p>
<hr />
<p>per la tutela di diritti soggettivi innanzi al giudice amministrativo non è necessaria l&#8217;impugnazione dell&#8217;atto lesivo; i rapporti obbligatori afferenti alle soppresse U.S.L. spettano alla competenza esclusiva delle apposite gestioni liquidatorie costituite presso le regioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Tutela di diritti soggettivi – Azione di accertamento &#8211; Atto lesivo – Impugnazione – Non è necessaria<br />
2. Processo amministrativo – Legittimazione ed interesse processuale – Art. 6, comma 1 della L. 724/1994 &#8211; I rapporti obbligatori afferenti alle soppresse U.S.L. spettano alla competenza esclusiva delle apposite gestioni liquidatorie costituite presso le regioni &#8211; Richiesta di condanna al pagamento di somme riguardanti la soppressa U.S.L &#8211; Azienda U.S.L. – Difetto di legittimazione passiva &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di accertamento e tutela di diritti soggettivi innanzi al giudice amministrativo, anche in presenza di un atto lesivo si può adire il giudice, nel termine di prescrizione, omettendone l’impugnazione, dato che se il diritto sussiste il suo accertamento realizza in pieno la pretesa del ricorrente anche se l&#8217;atto non venga espressamente annullato, tenuto conto che la dichiarazione giudiziale della sua sussistenza equivale per implicito all&#8217;eliminazione dell&#8217;atto lesivo (fattispecie relativa all’accertamento della spettanza della c.d. “indennità di impiego operativo”)</p>
<p>2. In base all&#8217;art. 6, comma 1 della L. 23 dicembre 1994 n. 724, come integrato dall&#8217;art. 2, comma 14 della L. 28 dicembre 1995 n. 549, i rapporti obbligatori afferenti alle soppresse U.S.L. non sono stati trasferiti alla responsabilità delle ricostituite A.S.L., ma spettano alla competenza esclusiva delle apposite gestioni liquidatorie costituite presso le regioni. Ne consegue il difetto di legittimazione passiva della Azienda U.S.L. in ordine alla richiesta di condanna al pagamento di somme riguardanti la soppressa U.S.L.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA	&#8211; II^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1535/1998 proposto dal</p>
<p>dott. <b>CONCA GIOVANNI</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Bondi e Stefano Ceni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo di tali difensori in Firenze, Via del Corso n. 77/R;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; l&#8217;<b>AZIENDA U.S.L. N. 6 &#8211; Livorno</b>, in persona del Direttore Generale pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Calogero Narese ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore in Firenze, Via dell&#8217;Oriuol</p>
<p>PER   L‘ANNULLAMENTO<BR><br />
del provvedimento n. 2015, del 30 marzo 1998, con il quale il Direttore Generale dell&#8217;Azienda U.S.L. n. 6 di Livorno, si era espresso, confermando quanto già disposto con la nota n. 7821, del 18 novembre 1997, nel senso che il maturato economico acquisito dal ricorrente presso l&#8217;Amministrazione di provenienza ed in base al quale era stata determinata la nuova retribuzione non poteva essere calcolata l&#8217;indennità di impiego operativo;</p>
<p>NONCHÈ   PER   LA   DECLARATORIA<br />
del diritto di esso ricorrente alla erogazione delle somme spettantegli a titolo di detta indennità con ogni conseguenziale pronuncia;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Azienda sanitaria intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 31 marzo 2005 &#8211; relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino -,  gli avv.ti S. Ceni e F. De Meo delegato da C. Narese;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il dott. Conca Giovanni già ten. col. medico S.p. e. presso l&#8217;Ospedale Militare di Livorno, transitato il 16 dicembre 1995, in seguito a relativo concorso per titoli ed esami nei ruoli dell&#8217;U.S.L. n. 13 di Livorno, con la qualifica di assistente medico ed assegnato all&#8217;UO. Medicina Legale, con atto notificato il 18 maggio 1998 e depositato il 21 dello stesso mese adiva questo Tribunale chiedendo l&#8217;annullamento del provvedimento n. 2015, del 30 marzo 1998, con il quale il Direttore Generale dell&#8217;Azienda U.S.L. n. 6 di Livorno (succeduta alla U.S.L. n. 13), in esito a relativa richiesta di riesame, si era espresso, confermando quanto già disposto con la nota n. 7821, del 18 novembre 1997, nel senso che nel maturato economico acquisito presso l&#8217;Amministrazione di provenienza ed in base al quale era stata determinata la nuova retribuzione non poteva essere calcolata l&#8217;indennità di impiego operativo.<br />
Tale mancato calcolo veniva motivato sul rilievo che all&#8217;indennità operativa non sarebbe applicabile il principio di conservazione del maturato economico di cui all&#8217;art. 118 del D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384 dato che non presenterebbe i caratterI  della progressione per classi e scatti e soprattutto perché costituirebbe &#8220;una voce retributiva tipica del servizio militare, non presente comunque tra quelle previste per il personale medico del S.S.N. né ad alcune di esse minimamente assimilabile&#8221;.<br />
A fondamento della domanda che riguardava, oltre al riconoscimento del maturato economico dell&#8217;indennità operativa percepita al momento del passaggio alle dipendenze dell&#8217;Azienda U.S.L., sia ai fini della retribuzione  che pensionistici, la condanna di tale Azienda al pagamento degli emolumenti retributivi a titolo di detta indennità con decorrenza del 16 dicembre 1993, con rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate, il ricorrente deduceva il motivo della violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 118 del D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384 e degli artt. 2 e segg. della L. 23 marzo 1983 n. 78, evidenziando la mancata considerazione del carattere di emolumento fisso e continuativo della suddetta indennità di impiego operativo.<br />
Si costituiva in giudizio l&#8217;Azienda sanitaria intimata che, in via preliminare, eccepiva l&#8217;irricevibilità del ricorso per non aver il ricorrente tempestivamente impugnato la determinazione di cui alla nota n. 7821, del 18 novembre 1997, con la quale gli era stato negato il riconoscimento, nel maturato economico dell&#8217;indennità operativa usufruita presso l&#8217;Amministrazione di provenienza; sosteneva, inoltre, l&#8217;Azienda che tale mancata tempestiva impugnativa avrebbe comunque resto inammissibile per carenza di interesse la domanda diretta all&#8217;annullamento della successiva nota n. 2015, del 30 marzo 1998, atteso il carattere meramente confermativo di tale nota rispetto alla precedente determinazione.<br />
Eccepiva ancora l&#8217;Azienda la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a qualsiasi richiesta di condanna al pagamento di somme riguardanti il periodo antecedente al 1 gennaio 1995, rispetto alle quali la legittimazione passiva spetterebbe alla Regione mediante l&#8217;apposita gestione stralcio.<br />
Eccepiva, infine, l&#8217;Azienda la carenza di giurisdizione di questo giudice nella misura in cui il ricorso era rivolto a sostenere il pagamento attinenti al periodo lavorativo successivo al 30 giugno 1998, dato che a norma dell&#8217;art. 45, comma 17 del D.lgs 31 marzo 1998 n. 80, competente a conoscere la domanda relativa a tale periodo doveva ritenersi il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.<br />
La causa veniva trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 31 marzo 2005.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Tra le eccezioni processuali dedotte va innanzitutto esaminata, atteso il suo carattere pregiudiziale, quella con cui l&#8217;Azienda sanitaria eccepisce l&#8217;inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione di questo giudice nella misura in cui la pretesa azionata è diretta ad ottenere il pagamento di somme relativa al periodo successivo al 30 giugno 1998, dato che a norma dell&#8217;art. 45, comma 17 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, competente a conoscere la domanda relativa a tale periodo doveva ritenersi il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.<br />
L&#8217;eccezione è fondata.<br />
La giurisprudenza, sia della Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato ha costantemente affermato che qualora il pubblico dipendente abbia proposto domande per ottenere il pagamento di somme retributive attinenti a periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la giurisdizione, a norma del suindicato art. 15, comma 17 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, deve essere ripartita tra il Giudice amministrativo ed il Giudice ordinario in relazione alle due fasi temporali del rapporto di impiego (cfr. Cass. Civ. VI Sez. 24 settembre 2004 n. 6261 e C.G.A. 9 ottobre 2002 n. 585).<br />
L&#8217;applicabilità della norma alla fattispecie discende dal fatto che il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, essendo stato pubblicato sulla G.U. dell&#8217;8 aprile 1998, era già in vigore alla data di notifica del ricorso in quanto effettuata il 18 maggio 1998.<br />
Conseguentemente va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice in favore del Giudice Ordinario relativamente alla parte in cui la domanda proposta riguarda il pagamento delle somme attinenti a periodi successivi al 30 giugno 1998.<br />
Va invece disattesa l&#8217;eccezione con cui l&#8217;Azienda sanitaria deduce l&#8217;irricevibilità del ricorso per non avere il ricorrente tempestivamente impugnato la determinazione di cui alla nota n. 7821, del 18 novembre 1997, con la quale gli è stato negato il riconoscimento, nel maturato economico dell&#8217;indennità operativa usufruita presso l&#8217;Amministrazione di provenienza, così come va disatteso l&#8217;assunto che tale mancata  tempestiva impugnativa avrebbe comunque reso inammissibile, per carenza di interesse, la domanda diretta all&#8217;annullamento della successiva nota n. 2015, del 30 marzo 1998, atteso il carattere meramente confermativo di tale nota rispetto alla precedente determinazione.<br />
Osserva, difatti, il Collegio che l&#8217;erogazione di competenze che il ricorrente assume spettantegli, attiene al riconoscimento di un diritto soggettivo.<br />
E come noto, se il ricorso tende alla tutela di un diritto soggettivo l&#8217;azione è sempre di accertamento ancorché occasionata dall&#8217;impugnativa di un atto amministrativo, dato che indipendentemente dalla sua esistenza, ciò cui l&#8217;azione tende è la giudiziale dichiarazione dell&#8217;esistenza di un diritto. E se questo sussista in capo al ricorrente che ne invoca il riconoscimento, l&#8217;atto impugnato è del tutto irrilevante, in quanto il giudice accerta la pretesa del ricorrente, prescindendo dall&#8217;atto. Anzi è da ritenere che, ancorché vi sia un atto lesivo, il ricorrente può rivolgersi al giudice, nel termine di prescrizione, anche omettendo di impugnarlo, dato che se il diritto soggettivo sussiste il suo accertamento realizza in pieno la pretesa del ricorrente anche se l&#8217;atto non venga espressamente annullato. Trattandosi di un diritto soggettivo perfetto la dichiarazione giudiziale della sua sussistenza equivale per implicito all&#8217;eliminazione dell&#8217;atto lesivo. Vi sia o non vi sia dunque un atto amministrativo lesivo di un diritto e sia o meno il giudizio occasionato dall&#8217;impugnativa di un atto, la pronuncia e sempre direttamente rivolta all&#8217;accertamento del diritto soggettivo.<br />
E&#8217; invece fondata l&#8217;eccezione con cui l&#8217;Azienda deduce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a qualsiasi richiesta di condanna al pagamento di somme riguardanti il periodo antecedente al 1 gennaio 1995, ed in cui il rapporto di lavoro del ricorrente è intercorso con l&#8217;U.S.L. n. 13 di Livorno che è stata soppressa in conformità a quanto previsto dall&#8217;art. 23, comma 1 della L. reg. 29 giugno 1998 n. 49. Conseguentemente l&#8217;Azienda non dovrebbe rispondere dei debiti di tale unità sanitaria, rispetto ai quali la legittimazione passiva spetterebbe alla Regione mediante l&#8217;apposita gestione stralcio.<br />
Osserva, difatti, il Collegio che, in base all&#8217;art. 6, comma 1 della L. 23 dicembre 1994 n. 724, come integrato dall&#8217;art. 2, comma 14 della L. 28 dicembre 1995 n. 549, i rapporti obbligatori afferenti alle soppresse U.S.L. non sono stati trasferiti alla responsabilità delle ricostituite A.S.L., ma spettano alla competenza esclusiva delle apposite gestioni liquidatorie costituite presso le regioni (cfr. Cons. St. V sez. 6 febbraio 2001 n. 484).<br />
In sostanza con la soppressione delle U.S.L. e con la conseguente creazione delle A.S.L. (D.lgs. 30 dicembre 1997 n. 502) non si è verificata una successione a titolo universale delle seconde nei rapporti giuridici di cui erano titolari le prime, in quanto l&#8217;art. 6 comma 1 della L. 23 dicembre 1994 n. 724 e l&#8217;art. 2, comma 14  della L. 28 dicembre 1995 n. 549, hanno espressamente individuato nelle sole regioni a soggetti obbligati ad assumere a proprio carico i debiti delle soppresse U.S.L. mediante le apposite gestioni stralcio (ora gestioni liquidatorie) dalla legge affidate ai direttori generali delle neocostituite A.S.L. (cfr. Cons. St. V Sez. 26 gennaio 2001 n. 275).<br />
D&#8217;altronde tale circostanza è stata autorevolmente confermata anche dalla Corte Costituzionale, la quale ha affermato che l&#8217;art. 6, comma 1, della L. 724 del 1994 costituisce principio fondamentale della legislazione nazionale, per la quale in nessun caso le ragioni possono far gravare, direttamente o indirettamente, sulle neocostituite aziende i debiti pregressi facenti capo alle preesistenti U.S.L., dovendo a tal fine le ragioni stesse predisporre apposite &#8220;gestioni stralcio&#8221;, individuando l&#8217;ufficio responsabile delle medesime (cfr. Coste Cost. 31 marzo 2000 ord. n. 89).<br />
Nella Regione Toscana tale competenza è stata attribuita, dall&#8217;art. 1 della L. reg. 21 ottobre 1997 n. 75 di direttori generali delle aziende Unità sanitarie locali, nella veste di Commissario liquidatore delle soppresse unità sanitarie locali.<br />
Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile nella parte in cui la pretesa con lo stesso azionata è relativa a somme che riguardano il periodo precedente al 1 gennaio 1995.<br />
La pretesa azionata la cui cognizione, per le ragioni sopra evidenziate, va limitato al periodo compreso tra il 1 gennaio 1005 ed il 30 giugno 1998 è, tuttavia, infondata nel merito.<br />
Come delineato in fatto l&#8217;Azienda Sanitaria intimata ha motivato il mancato calcolo, ai fini della determinazione della nuova retribuzione attribuita al ricorrente, dell&#8217;indennità di impiego operativo da questi usufruita presso l&#8217;Amministrazione di provenienza, sul rilievo che, a tale indennità non sarebbe applicabile il principio di conservazione del maturato economico di cui all&#8217;art. 118 del .D.P.R. 28.11.1998 n. 384, dato che non presenterebbe &#8220;i caratteri della progressione per classi e scatti&#8221; costituendo, peraltro, una &#8220;voce retributiva tipica del servizio militare non presente, comunque, tra quelle previste per il personale medico del S.S.N., né ad alcune di esse minimamente assimilabile&#8221;.<br />
Il ricorrente ha censurato tale rilievo sostenendo che &#8220;il comma 3° dell&#8217;art. 118 D.P.R. 384/1990 estenderebbe e non limiterebbe il criterio di cui al comma 2 ANCHE quindi non solo) alle indennità che progrediscono per classi e scatti.<br />
Il maturato economico avrebbe difatti una portata più vasta e comprenderebbe, oltre alle indennità che abbiano i caratteri tipici della retribuzione e tale sarebbe da considerare l&#8217;indennità di impiego operativo&#8221;. Comunque sempre secondo la prospettazione del ricorrente anche l&#8217;indennità di che trattasi avrebbe una progressione per classi e scatti, dato che, &#8220;a norma della tabella I allegata alla L. 78 del 1983 le misure mensili dell&#8217;indennità di impiego operativo di base è aumentata del 20% al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di servizio militare, comunque prestato, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all&#8217;entrata in vigore della predetta legge&#8221;.<br />
L&#8217;assunto del ricorrente va disatteso fondandosi su una interpretazione che contrasta con il tenore complessivo del suindicato art. 118- Difatti dalla interpretazione sistematica di tale norma (che tende a garantire la conservazione, nel comparto sanitario, del trattamento retributivo acquisito, nei casi in cui vi sia stato un passaggio del dipendente da un livello o ad una posizione funzionale superiore o allorché ciò sia stata la conseguenza di partecipazione ad un concorso o avviso pubblico) risulta in maniera chiara quale sia l&#8217;operatività di quell'&#8221;anche&#8221; ed il significato da attribuire alla locuzione &#8220;indennità che procedono per classi e scatti&#8221;.<br />
Il comma I dell&#8217;articolo in questione determina &#8211; in linea generale &#8211; l&#8217;operatività della norma stabilendo che &#8220;l&#8217;inquadramento economico avviene sommando al nuovo livello retributivo il maturato economico dal livello di provenienza&#8221; nel caso di &#8220;passaggio a posizione funzionale superiore per concorso od avviso pubblico presso lo stesso od altro ente del comparto&#8221;.<br />
Il comma II fissa il criterio da seguire nel caso in cui, &#8220;in conseguenza dell&#8217;inquadramento, il maturato economico si collochi nel nuovo livello retributivo tra due classi, ovvero fra l&#8217;ultima classe ed il primo scatto o fra due scatti&#8221;.<br />
Il comma III dispone che tale criterio &#8220;si applica anche per le indennità che progrediscono per classi e scatti&#8221;.<br />
Ed è, difatti, da rilevare, che risulterebbe impossibile applicare il suddetto meccanismo ad indennità che hanno progressioni economiche diverse. Quindi, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la congiunzione &#8220;anche&#8221; estende il meccanismo di cui al comma II alle indennità che progrediscono per classi e scatti e non ad altri tipi di indennità.<br />
I successivi commi estendono le suindicate disposizioni anche al personale proveniente dagli enti locali o dagli enti di cui agli artt. 24, 25 (in cui sono ricompresi gli ospedali militari) e 26 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761; enti quest&#8217;ultimi che operano tutti nell&#8217;ambito del settore sanitario. Conseguentemente al fine della individuazione del significato di &#8220;maturato economico&#8221; e di &#8220;indennità che progrediscono per classi e scatti&#8221; occorre fare riferimento al trattamento retributivo previsto per il personale medico del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, relativamente al quale, del resto, è stata emanata in via principale la norma in esame.<br />
Tale trattamento trova la propria disciplina nel capo I (stipendi ed indennità) del titolo IV dello stesso D.P.R. 28.11.1990 n. 384. Difatti l&#8217;art. 108 (Nuovi Stipendi) al comma I fissa &#8220;i valori stipendiali&#8221; per il personale medico e per quello veterinario, mentre al comma 2, dispone che tali valori &#8220;progrediscono in otto classi biennali del 6% costante, computato sul valore iniziale delle voci medesime ed in successivi aumenti biennali del 2,50%, computati sul valore dell&#8217;ottava classe.<br />
L&#8217;art. 10, riguarda, invece, le indennità che sono individuate, al comma 1°, nella indennità medico specialistica, di tempo pieno, di dirigenza medica; lo stesso articolo, al comma 2, dispone poi che &#8220;le indennità di cui al comma 1, ad eccezione della indennità di dirigenza medica, progrediscono in otto classi biennali del 6% costante, computato sul valore iniziale delle voci medesime ed in successivi aumenti biennali del 2,50% computati sul valore dell&#8217;ottava classe&#8221;.<br />
Quindi l&#8217;indennità medico specialistica e l&#8217;indennità di tempo pieno sono del tutto assimilabili sotto l&#8217;aspetto della progressione economica per classi e scatti allo stipendio.<br />
Da quanto ora delineato, si evince quindi in maniera chiara il senso dei primi tre commi dell&#8217;art. 118; il maturato economico che il dipendente ha diritto di mantenere è costituito dallo stipendio (comma I) secondo il meccanismo di cui al comma II ed anche (comma III) dall&#8217;indennità che progredendo per classi e scatti con le modalità sopra riportate, hanno un carattere parastipendiale ed in quanto tali assoggettate al meccanismo di cui al comma II.<br />
Fissata tale regola generale per il personale medico del Comparto del servizio sanitario nazionale, i commi seguenti, estendono come già delineato, tale norma di garanzia al personale proveniente dagli enti locali e dagli altri enti che operano nel settore sanitario indicati negli artt. 24, 25 e 26 del D.P.R. 20 dicembre 198ì79 n. 761.<br />
Tale estensione possibile solo nel caso in cui il suddetto personale abbia usufruito negli enti di provenienza delle voci retributive computabili ai sensi dei primi tre commi; voci costituite come sopra riportato, dallo stipendio, dall&#8217;indennità medico specialistica e dall&#8217;indennità di tempo pieno. Tale lettura è l&#8217;unica idonea a conferire razionalità all&#8217;art. 118 nel suo complesso e ciò è comprovato dall&#8217;esame delle successive disposizioni dello stesso articolo; in particolare dall&#8217;esame del comma V.<br />
Detto comma prevede in maniera netta &#8220;le disposizioni di cui al comma primo e secondo si applicano ai vincitori di concorso o di avviso pubblico provenienti dal comparto Enti locali, nonché dagli enti indicati negli articoli 24, 25 e 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, non  ricompresi nel comparto sanità&#8221;.<br />
Il comma IV, richiamando i commi I e II, pertanto, non si riferisce alle indennità disciplinate dal comma III e prevede, quindi, l&#8217;estensione della norma di garanzia solo in relazione al trattamento stipendiale.<br />
Passando all&#8217;esame del comma V, questo, nella sua prima parte, dispone che &#8220;ai fini dell&#8217;applicazione del comma 3 l&#8217;anzianità sulle indennità per il personale proveniente dagli Enti locali decorre dalla data del passaggio&#8221; con ciò dando, in sostanza atto che i dipendenti degli enti locali non si portano dietro alcuna indennità dal comparto di provenienza (del resto presso gli enti locali non esiste né l&#8217;indennità di tempo pieno né quella di medico specialista).<br />
La seconda parte del suddetto comma al contrario, per il personale proveniente dagli enti sanitari indicati negli articoli 24, 25 e 26 del D.P.R. 761/1979  prevede, sempre &#8220;ai fini dell&#8217;applicazione del comma 3&#8221; che &#8220;il riconoscimento di eventuali anzianità sulle indennità opera nel caso in cui esse siano previste ed in godimento nell&#8217;Ente di provenienza all&#8217;atto del passaggio&#8221;.<br />
e difatti, solo in tali enti, in quanto relativi al settore sanitario, vi è la possibilità che il personale percepisca l&#8217;indennità di tempo pieno e quella medico specialistica.<br />
In buona sostanza solo identificando le indennità di cui al comma III con l&#8217;indennità di tempo pieno e con quella medico specialistica (che del resto sono le sole indennità del personale medico che, ai sensi del D.P.R. n. 384 del 1990, prevedono per scatti e classi) si perviene ad una interpretazione del comma V dell&#8217;art.118 che non comporti una irragionevole disparità di trattamento tra il personale proveniente dagli enti locali e quello proveniente dagli enti sanitari di cui artt. 24, 25 e 26 del D.P.R. 701/1979.<br />
In base a quanto delineato appaiono chiare le ragioni per cui il comma V, mentre da un lato  non riconosce nessuna indennità al personale degli enti locali, dall&#8217;altro riconosce al personale proveniente dagli altri enti (tutti operanti nel settore sanitario) l&#8217;indennità di tempo pieno e quella medico specialistica qualora percepita nell&#8217;ente di provenienza.<br />
Correttamente, quindi, l&#8217;Azienda sanitaria intimata, non ha riconosciuto al ricorrente, nell&#8217;ambito del meccanismo di cui all&#8217;art. 118, l&#8217;indennità di impiego operativo da questi percepita presso l&#8217;Ospedale Militare di Livorno.<br />
Peraltro il significato giuridico del termine &#8220;progressioni per classi e scatti&#8221; di cui al comma III dell&#8217;art. 118 si riferisce esclusivamente a quelle voci retributive che, come lo stipendio avevano, all&#8217;atto dell&#8217;entrata  in vigore del D.P.R. 384/1990, uno sviluppo di otto classi biennali del 6% calcolato sul valore iniziale e successivi scatti biennali del valore del 2,5% calcolato sul valore dell&#8217;ottava classe secondo l&#8217;allora vigente ordinamento generale nell&#8217;impiego pubblico; voci che per il personale medico del comparto sanitario, erano costituite, come già delineato, dall&#8217;indennità di tempo pieno e da quelle medico specialistica, oltre che dallo stipendio.<br />
di contro l&#8217;indennità di impiego operativo di cui alla L. 23.3.1983 n. 78 (Legge questa di &#8220;Aggiornamento della legge 5 maggio 1976 n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare&#8221;) ha uno sviluppo economico che non si attua per classi e scatti, ma mediante un aumento del 20% ogni sei anni per quattro sesenni in relazione al grado di appartenenza (cfr. art. 2 della Legge, che fa riferimento al sul punto all&#8217;annessa tabella 1).<br />
Quindi, anche per tale ragione l&#8217;indennità in questione non poteva essere riconducibile alla indennità di cui al comma III dell&#8217;art. 118, dato che quest&#8217;ultima, come già delineato, progredisce per &#8220;classi e scatti&#8221;.<br />
La non assoggettabilità dell&#8217;indennità di impiego operativo al meccanismo di cui all&#8217;art. 118 è data peraltro anche dalle sue particolari caratteristiche e finalità come delineato dall&#8217;art. 1 della suindicata L. 23.3.1983 n. 78.<br />
Tale articolo, definendo l&#8217;area di applicazione di detta legge, dispone che &#8220;In relazione alla peculiarità dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni, determinando uno speciale stato giuridico, di carriera e di impiego contrassegnato da particolari requisiti di idoneità psico-fisica, dalla assoluta e permanente disponibilità al servizio ed alla mobilità di lavoro e di sede, dalla specialità della disciplina, dalla selettività dell&#8217;avanzamento e dalla configurazione dei limiti di età. al personale militare dell&#8217;Esercito, della Marina e dell&#8217;Aeronautica compete un peculiare trattamento economico. In particolare quale compenso per il rischio per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio sono istituite le indennità di impiego operativo di cui alla presente legge&#8221;.<br />
Dalla mera lettura della norma è di tutta evidenza come tali indennità siano peculiari alla sola carriera militare e costituiscono, in particolare, trattamento economico intimamente collegato con le specifiche e concrete funzioni che vengono svolte nei reparti operativi (cfr. Corte Cost. 15 giugno 1995 n. 278; Cons. St. 28 dicembre 1999 n. 1972 e 25 ottobre 1990 n. 823).<br />
Il collegamento di tale indennità alla modalità della prestazione lavorativa del militare il quale eserciti le sue funzioni di un reparto operativo comporta che la stessa non va più erogata quando l&#8217;interessato cessa di svolgere tali funzioni (Cons. St. IV Sez. 11 settembre 2002 n. 4626).<br />
Conformemente è stato affermato che &#8220;l&#8217;eventuale trasferimento in reparto o servizio che non mantenga caratteristiche di operatività neppure ridotte importerà ovviamente il venir meno dell&#8217;indennità, ciò si giustifica nell&#8217;ambito di un mutamento, legittimo, di mansioni che induce altresì un mutamento del rapporto sinallagmatico&#8221; (Cons. St. IV Sez. 7 marzo 1991 n. 148).<br />
In presenza di un emolumento strettamente collegato, per la relativa corresponsione, con il possesso di un determinato status e con una particolare e speculare condizione di impiego, correttamente l&#8217;Azienda sanitaria non ha annesso la computabilità, ai fini del meccanismo di cui all&#8217;art. 118, dell&#8217;indennità di impiego operativo usufruita dal ricorrente presso l&#8217;Amministrazione di provenienza.<br />
La domanda esaminata va quindi respinta.<br />
Sussistono, tuttavia, ragioni per compensare tra le parti le spese ed onorari di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara, in via pregiudiziale, il proprio difetto di giurisdizione nella misura in cui la domanda è diretta ad ottenere il pagamento di somme relative al periodo successivo al 30 giugno 1998, in via preliminare l&#8217;inammissibilità della domanda nella parte in cui è diretta ad ottenere il pagamento di somme riguardanti il periodo antecedente al 1 gennaio 1995, mentre RESPINGE la pretesa per il resto;<br />
Spese ed onorari di causa compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 31 marzo 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Raffaele POTENZA	&#8211; Presidente f.f.<br />	<br />
Dott. Vincenzo FIORENTINO	&#8211; Consigliere rel. est.<br />	<br />
D.ssa Lydia Ada Orsola SPIEZIA	#NOME?</p>
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