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	<title>6120 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6120 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2008 n.6120</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-24-6-2008-n-6120/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-24-6-2008-n-6120/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2008 n.6120</a></p>
<p>Pres. Riggio, Rel. Ferrari Al. ma. a. r.l. (Avv. F.A. Caputo) c. Ministero dello Sviluppo Economico e Direzione Generale Coordinameno incentivi alla imprese (Avv. St.); Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (Avv. A. Clarizia) sulla legittimità della revoca del contributo finanziario alle imprese ex L. n. 488/1992 dell&#8217;ipotesi di versamento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-24-6-2008-n-6120/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2008 n.6120</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-24-6-2008-n-6120/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2008 n.6120</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio, Rel. Ferrari<BR>  Al. ma. a. r.l. (Avv. F.A. Caputo)	c. <BR>Ministero dello Sviluppo Economico e Direzione Generale Coordinameno incentivi alla imprese (Avv. St.);<BR> Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (Avv. A. Clarizia)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della revoca del contributo finanziario alle imprese ex L. n. 488/1992 dell&#8217;ipotesi di versamento di un acconto per l&#8217;acquisto di un terreno disposto prima dell&#8217;avvio del programma di investimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo &#8211; Contributo all’imprenditoria ex l. n. 488/92  – Acquisto terreno &#8211; Acconto pagato –Illegittimità – Revoca – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittima la revoca del contributo finanziario a favore dell’imprenditoria, imposta all’impresa che abbia versato un acconto per l’acquisto di un terreno, prima della presentazione della domanda di agevolazione ex L. n. 488/1992, contravvenendo al relativo divieto imposto dalla circolare del Ministero dell’Industria n. 900315 del 2000, quando non sia possibile dimostrare che la somma sia stata corrisposta a titolo di caparra (nella fattispecie, essendo stata assoggettata ad IVA). Infatti, la citata circolare ministeriale, recependo le indicazioni della Commissione europea in sede di autorizzazione del regime di aiuto, ha previsto l’ammissibilità delle agevolazioni delle spese solo se inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del modulo di domanda: pertanto, nell’ipotesi di versamento che dal nomen juris e dall’effettiva volontà delle parti risulta essere non una caparra confimatoria, ma l’anticipazione del prezzo, il programma di investimento poteva dirsi già avviato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio <br />
&#8211; Sezione Terza Ter &#8211; </p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Magistrati:<br />
Italo Riggio			Presidente<br />	<br />
Giulia Ferrari			Consigliere – relatore<br />	<br />
Stefano Fantini                  Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i></b></i><br />
sul ricorso n. 2112/08, proposto dalla </p>
<p><b>Al.ma. a.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco A. Caputo  presso il cui studio legale in Roma, via Sebino n. 11, è elettivamente domiciliata,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero dello sviluppo economico</b> e la <b>Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese </b>presso il predetto Ministero, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati, nonché</p>
<p><b>nei confronti<br />
</b>della <b>Banca Nazionale del lavoro s.p.a</b>., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa  dall’avv. Angelo Clarizia presso il cui studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2, è elettivamente domiciliata,</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,<br />
</b>del decreto B3/RC/9 dell’11 dicembre 2007, con il quale è stata disposta la revoca del contributo concesso di € 966.870,00, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, ivi incluso il disposto incameramento della cauzione e qualsiasi atto con il quale la Banca concessionaria ha provveduto autonomamente all’incameramento stesso, nonché la nota del 14 novembre 2006, con la quale la Banca concessionaria ha proposto la revoca delle agevolazioni.</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Banca nazionale del lavoro s.p.a.;<br />
Visto l’atto di motivi aggiunti, notificato dalla ricorrente il 23 aprile 2008 e depositato il 7 maggio 2008;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 12 giugno 2008 il Consigliere Giulia  Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; <br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con ricorso notificato in data 25 febbraio 2008 e depositato il successivo 6 marzo,  l’Al.ma. a.r.l. impugna il decreto B3/RC/9 dell’11 dicembre 2007, con il quale è stata disposta la revoca del contributo concessole di € 966.870,00 e ne chiede l’annullamento. <br />
Espone, in fatto,  di aver presentato istanza di agevolazione finanziaria <i>ex</i> L. n. 488 del 1992 per la realizzazione di uno stabilimento industriale da adibire alla produzione di apparecchi elettrici per l’industria elettromeccanica presso il Nucleo Industriale Isernia &#8211; Venafro. Per conformarsi alle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dell’industria n. 900315 del 14 luglio 2000, che richiede, ai fini della concessione di contributi, la prova della piena disponibilità del suolo, ha ottenuto dal Consorzio per lo sviluppo industriale Isernia &#8211; Venafro l’assegnazione del terreno sul quale ubicare lo stabilimento. Quindi, prima di presentare la domanda di agevolazione, in data 31 ottobre 2000 ha corrisposto al promissorio alienante un importo pari ad € 44.157,06 a titolo di caparra confirmatoria. Il successivo 10 giugno 2002 ha presentato la richiesta di contributo e il 12 giugno 2002 ha stipulato il rogito per l’acquisto dell’area. In data 23 giugno 2003 il Ministero delle attività produttive ha accolto la domanda di agevolazioni ed ha concesso, in via provvisoria, un contributo in conto impianti pari all’80% della misura massima consentita, in correlazione alla dimensione dell’impresa ed alla sua ubicazione.  Ottenuta in data 20 dicembre 2004 la prima quota del contributo a titolo di anticipazione (pari ad un 1/3 del totale) la ricorrente ha presentato l’intera documentazione relativa alla realizzazione del 66,66% dell’investimento ed ha chiesto la seconda <i>tranche</i> del contributo La Banca concessionaria, con raccomandata del 14 novembre 2006, ha però fatto presente che non avrebbe potuto liquidare la restante parte delle agevolazioni perché nell’atto di acquisto del terreno risultava che la soc. Al.ma., con la fattura n. 465 del 31 ottobre 2000, aveva erogato al Consorzio un acconto prima dell’avvio degli investimenti, in palese violazione della circolare ministeriale n. 900315 del 2000. Con l’impugnato decreto il Ministero ha revocato il contributo concesso ed ha altresì disposto il recupero di quanto già erogato nonché  l’incameramento della cauzione. <br />
2. Avverso il predetto decreto la ricorrente è insorta deducendo:<br />
<i>Violazione di legge – Falsa applicazione del punto 3.9  della circolare n. 900135 del 1 luglio 2000 letto in combinato disposto con l’art. 12, comma 1, l. n. 241 del 1990 – Violazione del principio volto a consentire la massima partecipazione alle guarentigie statali – Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica – Discrasia valutativa nell’assorbente valore giuridico – fattuale ascritto  alla fatturazione per cui vi è controversia. </i>Solo il conferimento di un acconto può determinare una spesa antecedente alla domanda agevolata. Il versamento di una somma a titolo di caparra  è invece possibile ed anzi necessario al fine di provare la piena disponibilità del suolo, così come richiesto dalla circolare del Ministero dell’industria n. 900315 del 14 luglio 2000.<br />
3. Con atto di motivi aggiunti, notificato il 23 aprile 2008 e depositato il 7 maggio 2008, la ricorrente impugna la circolare del Ministero dell’industria n. 900315 del 14 luglio 2000 nella parte in cui da un lato richiede la prova di avere la disponibilità del suolo sul quale sarà realizzato il programma e dall’altro inibisce invece di avviare il programma degli investimenti, e quindi di assumere una spesa prima della presentazione della domanda di agevolazione.<br />
4. Si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione per resistere al ricorso.<br />
5. Si è costituita in giudizio la Banca  Nazionale del lavoro s.p.a., che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e la tardività dell’atto di motivi aggiunti, mentre  nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.<br />
6. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le  parti costituite  hanno ribadito le rispettive tesi difensive.<br />
7. Nella camera di consiglio del 10 aprile 2008, nell’accordo delle parti, l’esame dell’istanza  di sospensione proposta dalla ricorrente è stato abbinato al merito.<br />
8. All’udienza del 12 giugno 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Priva di pregio è l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Banca Nazionale del lavoro s.p.a. per carenza di legittimazione passiva. <br />
E’ sufficiente sul punto rilevare che tra gli atti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio c’è anche la nota del 14 novembre 2006, con la quale la Banca concessionaria, nella qualità di istituto di credito istruttore della pratica, ha proposto al Ministero la revoca delle agevolazioni. <br />
2. E’ invece fondata l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti, anch’essa sollevata dalla Banca Nazionale del lavoro s.p.a. sul rilievo che gli stessi sono stati notificati soltanto  il 23 aprile 2008.<b><br />
</b>Afferma l’Al.ma. a.r.l. (pag. 7 dell’atto introduttivo del giudizio) di aver ricevuto il decreto di revoca il 18 febbraio 2008. Da tale data decorrono i termini per impugnare detto provvedimento e tutti gli atti ritenuti lesivi della propria posizione giuridica. Segue da ciò che anche la circolare del Ministero dell’industria n. 900315 del 14 luglio 2000 – conosciuta dalla ricorrente sin da quella data perché citata nel decreto di revoca e più volte richiamata nell’atto introduttivo del giudizio (nonché depositata in stralcio dalla stessa Al.ma. a.r.l. agli atti di causa) – avrebbe dovuto essere gravata entro il 18 aprile 2008.<br />
I motivi aggiunti sono pertanto irricevibili.<br />
3. Con l’unico, articolato motivo dell’atto introduttivo del giudizio la ricorrente afferma l’illegittimità dell’impugnata revoca, adottata sull’erroneo presupposto che la ricorrente, con la fattura n. 465 del 31 ottobre 2000, avrebbe versato un acconto prima della presentazione della domanda di agevolazione, contravvenendo al relativo divieto imposto dalla circolare del Ministero dell’industria n. 900315 del 2000. La somma  è stata invece corrisposta, a dire della ricorrente, a titolo di caparra.<br />
Al fine del decidere occorre prendere le mosse dalla circolare del Ministero dell’industria n. 900315 del 2000 che, recependo le indicazioni formulate dalla Commissione europea in sede di autorizzazione del regime di aiuto della L. n. 488 del 1992, al punto 3.9, ha previsto l’ammissibilità delle agevolazioni delle spese solo se inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del modulo di domanda.<br />
La questione che il Collegio è chiamato a risolvere è dunque se per effetto del versamento effettuato dalla ricorrente e risultante dalla fattura n. 465 del 31 ottobre 2000 il programma di investimento poteva dirsi già avviato. Occorre quindi verificare la natura di tale versamento.<br />
Preliminarmente è opportuno ricordare che non rileva che formalmente nella fattura risulti che tale erogazione sia avvenuta a titolo di caparra confirmatoria. E’ noto, infatti, che per qualificare un negozio giuridico occorre fare riferimento all’effettiva volontà delle parti ed alla sostanza del rapporto intercorso più che al <i>nomen juris</i> allo stesso attribuito.<br />
Ricorda il Collegio che la caparra confirmatoria, che consiste in una somma o in una quantità di cose fungibili, ha natura composita e funzione eclettica (Cass. civ. 4 marzo 2004 n. 4411). Essa è infatti volta a garantire l&#8217;esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di inadempimento della controparte, sotto tale profilo pertanto avvicinandosi alla cauzione (Cass. civ. 4 marzo 2004 n. 4411); ha funzione di autotutela, consentendo di recedere dal contratto senza la necessità di adire il giudice; ha funzione di preventiva liquidazione del danno (Cass. civ. 20 settembre 2004 n. 18850; 4 marzo 2004 n. 4411; 23 dicembre 2005 n. 28697; 18 gennaio 2007 n. 4047) derivante dal recesso cui la parte è stata costretta a causa dell&#8217;inadempimento della controparte. <br />
L’acconto costituisce invece l’anticipazione del prezzo che l’acquirente dovrà corrispondere al venditore.<br />
Ciò chiarito, secondo l’orientamento della Suprema Corte, ove sia dubbia l’effettiva intenzione delle parti, le somme versate anteriormente alla formale stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive (ed in particolare di un contratto di compravendita) devono ritenersi corrisposte a titolo di anticipo (o di acconto) sulla prestazione dovuta in base all’obbligazione principale, e non già a titolo di caparra (Cass. civ. 17 dicembre 1994 n. 10874; 22 agosto 1977 n. 3833).<br />
Nel caso in esame non risulta in modo inequivoco l’effettiva volontà delle parti.<br />
Ed invero, al dato formale, che farebbe propendere per la natura di caparra della somma versata dalla Al.ma. a.r.l., si oppone la circostanza che all’epoca del versamento il Consorzio non aveva ancora acquisito la disponibilità del terreno, non essendo conclusa la procedura di esproprio. <br />
Ed invero, se la funzione che l’ordinamento assegna alla caparra confirmatoria è garantire al venditore che alla data prestabilita il compratore interverrà alla stipula del contratto definitivo, è palese che tale funzione garantistica non è operante né può essere validamente fatta valere da un venditore che non ha la disponibilità giuridica del bene oggetto della programmata compravendita.<br />
Altro elemento che, sebbene non determinante ai fini della qualificazione dell’istituto (potendo essere riconducibile a mero errore) assume certamente valore indiziario, è  la soggezione ad IVA della somma versata dalla Al.ma. a.r.l. il 31 ottobre 2000.<br />
Ed invero, il versamento di un acconto, rappresentando l’anticipazione del corrispettivo pattuito, assume rilevanza ai fini IVA con il conseguente obbligo, per il cedente o prestatore, di emettere la relativa fattura, con addebito dell’imposta.<br />
La caparra confirmatoria, anche se prevista da un’apposita clausola contrattuale, non costituisce, invece, il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, in quanto assolve – come precisato in precedenza – una funzione garantistica. La stessa non è, quindi, soggetta a IVA per mancanza del presupposto oggettivo di cui agli artt. 2 e 3 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.<br />
Conforme a tale interpretazione è la prassi amministrativa: le somme versate a titolo di caparra confirmatoria, non costituendo un parziale pagamento anticipato del prezzo, non rientrano nell’ambito applicativo dell’I.V.A. (risoluzione dell’Amministrazione finanziaria del 19 maggio 1977, n. 411673). In proposito è stato specificato che «(&#8230;) La caparra confirmatoria versata da una delle parti di un atto di compravendita in sede di stipula di un contratto preliminare è soggetta all’imposta (di registro) in misura proporzionale. In tal senso, non rileva la circostanza che tale somma, versata a titolo di caparra, al momento della conclusione del contratto per atto pubblico divenga parte del corrispettivo soggetto ad I.V.A., in quanto, al fine del contratto preliminare, la somma in questione deve essere considerata caparra e non acconto sul prezzo di futura cessione (&#8230;)» (risoluzione del 3 gennaio 1985 n. 251127).<br />
Alle stesse conclusioni è pervenuta anche la giurisprudenza del giudice tributario (Comm. trib. centr., sez. XIV, 14 dicembre 1998 n. 6438).<br />
4. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto, previa dichiarazione di irricevibilità dei motivi aggiunti.<br />
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l&#8217;integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.</p>
<p><b></p>
<p align=center>P.Q.M.<br />
Il Tribunale  Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’atto introduttivo del giudizio e dichiara irricevibili i motivi aggiunti.<br />
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 giugno  2008.<br />
Italo Riggio 			Presidente<br />	<br />
Giulia Ferrari			Consigliere &#8211; Estensore</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-24-6-2008-n-6120/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2008 n.6120</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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