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	<title>6097 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6097 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2010 n.6097</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-28-6-2010-n-6097/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-28-6-2010-n-6097/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-28-6-2010-n-6097/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2010 n.6097</a></p>
<p>G. Calvo Pres. S. Fina Est. G. Pescara (Avv. A. Gambato) contro la Questura di Ferrara (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di V. Vita Finzi (non costituita) sulla legittimità o meno di una diffida questorile ad astenersi dal porre in essere atti persecutori nei confronti di una determinata persona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-28-6-2010-n-6097/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2010 n.6097</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-28-6-2010-n-6097/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2010 n.6097</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Calvo Pres. S. Fina Est.<br />  G. Pescara (Avv. A. Gambato) contro la Questura di Ferrara (Avvocatura dello<br /> Stato) e nei confronti di V. Vita Finzi (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità o meno di una diffida questorile ad astenersi dal porre in essere atti persecutori nei confronti di una determinata persona c.d. &ldquo;stalking&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sicurezza pubblica – Provvedimento questorile di ammonimento con diffida che in caso contrario si procederà d’ufficio per il reato di “stalking” di cui all’art. 612 bis del C.P. – Legittimità – fattispecie – Comunicazione di avvio del procedimento – Non è necessaria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittimo il provvedimento di ammonimento del Questore a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi dal porre in essere atti persecutori nei riguardi di una vicina di casa con la diffida che in caso contrario si procederà d’ufficio per il reato di “stalking” di cui all’art. 612 bis del C.P.. Tale provvedimento non necessita di previa comunicazione di avvio del procedimento e, in relazione alle circostanze di fatto (violenze e minacce ripetute nel tempo), appare conforme ai parametri fissati dalla normativa vigente in materia</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 953 del 2009, proposto da:<br />
<b>Giorgio Pescara</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Anna Gambato, con domicilio eletto presso Gabriele Bordoni in Bologna, viale Xii Giugno 2; Antonietta Ravara; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Questura di Ferrara</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4; <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Valeria Vita Finzi</b>; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>del provvedimento Cat. Q2/4/2009 -A Crim n.05 del 15 maggio 2009, con cui il Questore della Provincia di Ferrara ammoniva i Sigg.ri Pescara Giorgio e Ravara Maria Antonietta &#8220;a tenere una condotta conforme alla legge, intimando loro a non più porre in essere atti persecutori nei confronti della Sig.ra Vita Finzi, rappresentando che, qualora dovessero persistere negli atteggiamenti vesatori, si potrà, ai sensi del medesimo art. 8 nr. 4, procedere penalmente d&#8217;ufficio nei loro confronti per il reato di cui al suddetto art. 612 bis del c.p., con l&#8217;aggravante specifica prevista nello stesso articolo&#8221;.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Questura di Ferrara;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 maggio 2010 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>E’ impugnato il provvedimento di ammonimento emesso nei confronti dei ricorrenti dal Questore della Provincia di Ferrara a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi dal porre in essere atti persecutori nei riguardi della sig.ra Vita Finzi con la diffida che in caso contrario si procederà d’ufficio per il reato di “stalking” di cui all’art. 612 bis del C.P..<br />	<br />
I diversi motivi dedotti nel ricorso appaiono sostanzialmente riconducibili: alla violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e all’eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, contraddittorietà.<br />	<br />
Quanto alla rilevata inosservanza dell’obbligo di partecipazione del privato al procedimento si osserva che la disposizione appare inapplicabile alla fattispecie in esame, sia in relazione alla natura preventiva del provvedimento, sia in considerazione del carattere d’immediatezza e di efficacia della misura rivolta alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e in particolare al contenimento di condotte che, se ripetute, possono dare luogo ad una violazione avente rilevanza penale.<br />	<br />
Peraltro nessun apporto personale può essere prestato dal destinatario della citata misura monitoria, stante il presupposto su cui la medesima si fonda e cioè l’oggettiva esistenza di elementi e circostanze di fatto gravi e tali da alterare le condizioni di vita della persona offesa.<br />	<br />
Venendo al merito degli altri motivi dedotti dai ricorrenti occorre rilevare come, secondo i medesimi, la misura di polizia sia stata adottata in assenza della necessaria istruttoria e in particolare di fatti obiettivi dai quali desumere una loro condotta pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica e dunque per tali ragioni essa risulti priva dei necessari presupposti di legge. <br />	<br />
I profili di doglianza appaiono infondati.<br />	<br />
Gli elementi acquisiti a seguito di esposto della persona offesa e gli altri aspetti esistenti agli atti quali una querela sporta dalla predetta per lesioni personali sulla base dei quali la Questura si è determinata all’emissione del contestato ammonimento, appaiono largamente sufficienti ad evidenziare la sussistenza dei presupposti per l’adozione dell’adottato provvedimento di polizia.<br />	<br />
Risultano a carico dei ricorrenti, vicini di casa della Sig.ra Vita Finzi, diversi episodi concretizzatisi in atti persecutori: violenze e minacce a far data dal marzo – aprile 2008 e protrattisi fino a pochi giorni prima dell’emissione del provvedimento, episodi riguardanti liti e controversie attinenti l’uso del giardino di proprietà della predetta.<br />	<br />
E’ indubbio che gli atti persecutori in questione abbiano potuto cagionare nei confronti della Sig.ra Vita Finzi che vive con una madre anziana, un perdurante e grave stato di ansia e di paura idoneo ad alterare le proprie abitudini di vita.<br />	<br />
E’altresì certo che i comportamenti antigiuridici posti in essere dai suddetti vicini abbiano riguardato un arco di tempo piuttosto ampio che si estende anche ai giorni immediatamente precedenti – maggio 2009 &#8211; l’adozione del provvedimento, sicché essi rientrano pienamente nella previsione normativa dell’art. 612 bis del Codice Penale introdotto con D.L. del 23.2.2009 n. 11 conv. nella L. n. 23.4.2009 n. 38. <br />	<br />
Al riguardo è pure da precisare che l’impugnata misura monitoria assume per sua natura, carattere esclusivamente preventivo e non repressivo della condotta dei destinatari e dunque essa deve essere valutata in questo ordine, come finalizzata a impedire l’eventuale commissione di reati da parte di soggetti ritenuti in grado di poter divenire pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.<br />	<br />
Ne consegue che vanno disattesi, oltre il rilievo di natura procedurale per i motivi sopra espressi, anche le censure sintomatiche di eccesso di potere come sopra prospettate, stante la conformità del contenuto dei provvedimenti assunti ai parametri fissati dalla richiamata normativa.<br />	<br />
Per le ragioni che precedono il ricorso è infondato e quindi deve essere respinto.<br />	<br />
La liquidazione delle spese è rimessa al dispositivo. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA – SEZIONE I^- definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.<br />	<br />
Condanna i ricorrenti alle spese che si liquidano in complessivi € 1500,00 (millecinquecento) in favore della resistente amministrazione.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Calvo, Presidente<br />	<br />
Grazia Brini, Consigliere<br />	<br />
Sergio Fina, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/06/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-28-6-2010-n-6097/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2010 n.6097</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2004 n.6097</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-1-12-2004-n-6097/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-1-12-2004-n-6097/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-1-12-2004-n-6097/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2004 n.6097</a></p>
<p>Pres. Nicolosi, est. Leo – Società Energia S.p.A. (Avv. ti Torrani, Ielo) c. Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (Avv. Stato) 1. Energia – Gas naturale – delibera AEEG – trasporto continuo – interconnessione &#8211; conferimento di capacità – Decreto Letta &#8211; incompetenza dell’AEEG – illegittimità – non sussiste.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-1-12-2004-n-6097/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2004 n.6097</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-1-12-2004-n-6097/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2004 n.6097</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nicolosi, est. Leo – Società Energia S.p.A. (Avv. ti Torrani, Ielo) c. Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Energia – Gas naturale – delibera AEEG – trasporto continuo – interconnessione &#8211; conferimento di capacità – Decreto Letta &#8211; incompetenza dell’AEEG – illegittimità – non sussiste.</p>
<p>2. Energia – Gas naturale – delibera AEEG &#8211; trasporto continuo – interconnessione &#8211; conferimento di capacità – Decreto Letta – Trattato CE – mancata valutazione dell’elemento della flessibilità &#8211; irragionevolezza &#8211; illegittimità – sussiste.</p>
<p>3. Energia – Gas naturale – delibera AEEG – trasporto continuo – importazione – contratti pluriennali – Decreto Letta – Legge n. 237/2002 – correlazione tra importazione e capacità di trasporto autorizzata – mancanza – asserita illegittimità – non sussiste –</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nell’ambito del combinato disposto delle norme istitutive dell’AEEG e del Decreto Letta, spetta all’AEEG e soltanto ad essa il potere di definire le condizioni tecnico economiche di accesso ed interconnessione alle reti e, in particolare, il potere di regolare l’accesso alle reti di trasporto mediante la fissazione di criteri atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni nonché il potere di definire gli obblighi dei soggetti che svolgono l’attività di trasporto. Tra detti compiti necessariamente rientra quello in tema di assegnazione de detta capacità di trasporto agli operatori interessati che ne facciano richiesta, giacché il conferimento di siffatta capacità è, all’evidenza, strumentale al funzionamento ed all’efficienza del mercato.</p>
<p>2. Le clausole 9.4. e 9.1 della delibera n. 137/2002 risultano illegittime in quanto non contengono alcun riferimento e/o qualsivoglia considerazione in ordine alla situazione degli importatori di gas dall’estero con contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Letta e recanti la clausola di flessibilità ivi prevista (art. 3, comma, D.Lgs. n. 164/2000).<br />
Nelle censurate disposizioni si sarebbe dovuto tenere conto della flessibilità derivante dai vincoli di incremento della quantità di gas importato, imposti per il soddisfacimento di prioritarie esigenze strategiche. Il criterio della flessibilità è appunto criterio guida per determinare un adeguato punto di equilibrio tra l’esigenza di garantire la pluralità di accesso alla rete in nome del principio di concorrenzialità e competitività del mercato e l’esigenza di garantire ai titolari di contratti di importazione take or pay un accesso adeguato ai volumi di gas concordati</p>
<p>3. Pur a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 27, comma 2, della Legge 12.12.2002, n. 237 non può dirsi essere sussistente una vera e propria necessità di coincidenza tra la durata di un preesistente contratto ultraquinquennale di importazione di gas dall’estero e la durata del conferimento, a favore del titolare di detto contratto, della capacità di trasporto di tale prodotto energetico nei punti di entrata interconnessi con l’estero.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sul potere dell’AEEG in materia di adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/5830_5830.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-1-12-2004-n-6097/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2004 n.6097</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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