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	<title>6063 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6063 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2019 n.6063</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-9-2019-n-6063/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-9-2019-n-6063/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2019 n.6063</a></p>
<p>Diego Sabatino, Presidente FF, Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore PARTI: (Pasquale T., Clementina T., Gianfranco T., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Roberto Prozzo, c. Comune di Ceppaloni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Diego Perifano) Se alla luce della normativa di disciplina del potere pubblico l&#8217;Amministrazione è</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-9-2019-n-6063/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2019 n.6063</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-9-2019-n-6063/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2019 n.6063</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Diego Sabatino, Presidente FF, Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore PARTI:  (Pasquale T., Clementina T., Gianfranco T., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Roberto Prozzo, c. Comune di Ceppaloni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Diego Perifano)</span></p>
<hr />
<p>Se alla luce della normativa di disciplina del potere pubblico l&#8217;Amministrazione è vincolata all&#8217;adozione dell&#8217;ordine di demolizione, non può essere evocato il principio di proporzionalità  che opera in presenza di valutazioni discrezionali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; ordine di demolizione &#8211; attività  vincolata &#8211; principio di proporzionalità  &#8211; non è richiamabile.</p>
<p> 2.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; ordine di demolizione &#8211; parti di un edificio ritenute conformi a legge &#8211; incidenza &#8211; conseguenze.</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Se alla luce della normativa di disciplina del potere pubblico l&#8217;Amministrazione è vincolata all&#8217;adozione dell&#8217;ordine di demolizione, non può essere evocato il principio di proporzionalità  che opera in presenza di valutazioni discrezionali.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2. La possibile incidenza dell&#8217;ordine di demolizione su parti di un edificio ritenute conformi a legge può rilevare nella sola fase di esecuzione: i proprietari sono obbligati, infatti, a ripristinare lo stato dei luoghi e nel provvedere ad effettuare tale ripristino potranno non incidere sulle parti autonome non oggetto dell&#8217;ordine di demolizione. Qualora non dovessero provvedervi autonomamente con conseguente intervento sostitutivo del Comune, analogo vincolo incombe in capo a quest&#8217;ultimo.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/09/2019</p>
<p style="text-align: justify;">N. 06063/2019REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 10069/2018 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 10069 del 2018, proposto da Pasquale T., Clementina T., Gianfranco T., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Ceppaloni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Diego Perifano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;</p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza 28 agosto 2018, n. 5285 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione sesta.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Ceppaloni;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 giugno 2019 il Cons. Vincenzo Lopilato e udito per la parte resistente l&#8217;avvocato Francesco Americo su delega dell&#8217;avvocato Luigi Diego Perifano;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.- I signori T. Pasquale, Tranfra Clementina e T. Gianfranco espongono di avere acquistato dai precedenti proprietari un immobile adibito a civile abitazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Ceppalone, con ordinanza n. 25 del 2000, ha accertato che tale edificio era stato realizzato in totale difformità  dai titoli edilizi.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, detti titoli autorizzavano la realizzazione di un piano interrato, di un piano seminterrato e di tre piani fuori terra. I proprietari avevano, invece, trasformato il piano interrato (cd. 1° livello) in piano seminterrato e il piano seminterrato (cd. 2Â° livello) in piano fuori terra.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale ordinanza è stata impugnata, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, dagli originari proprietari.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale, con sentenza n. 6274 del 2008, passata in giudicato, ha rigettato il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Il Comune, con atto n. 5892 del 2015, ha accertato, da parte degli acquirenti sopra indicati, l&#8217;inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale atto è stato oggetto di impugnazione, da parte degli stessi, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale, con sentenza n. 4808 del 2016, ha accolto il solo motivo con il quale era stata dedotta l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto impugnato per mancata notificazione anche ai ricorrenti dell&#8217;ordine di demolizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale sentenza è stata impugnata dalle suddette parti innanzi al Consiglio di Stato nella parte in cui ha ritenuto che l&#8217;accertamento della abusività  delle opere fosse stata oggetto di accertamento definitivo con la sentenza n. 6274 del 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, con sentenza 11 maggio 2018, n. 2828, ha rigettato l&#8217;appello e confermato la sentenza di primo grado sia pure con diversa motivazione. In particolare, si è affermato che, in ogni caso, l&#8217;abuso sussiste sia per la violazione dell&#8217;altezza complessiva del fabbricato sia per l&#8217;aumento della sua volumetria.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Il Comune, con ordinanza n. 5 del 2017, ha disposto la notifica dell&#8217;ordinanza n. 25 del 2000 agli attuali proprietari, ribadendo la sua portata precettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale atto è stato oggetto di impugnazione, da parte di quest&#8217;ultimi, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania. Il Tribunale, con sentenza 28 agosto 2018, n. 5285, ha rigettato il ricorso, mettendo in rilievo come sia stato realizzato un manufatto che presenta difformità  essenziali rispetto a quello oggetto del permesso di costruire.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- I ricorrenti in primo grado ha proposto appello.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1.- Si è costituito in giudizio il Comune, chiedendo il rigetto dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2.- La Sezione, con ordinanza 1 febbraio 2019, n. 466, ha sospeso la efficacia della sentenza impugnata al solo fine di mantenere inalterata la situazione di fatto fino alla decisione nel merito della controversia.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3.- La causa è stata decisa all&#8217;esito dell&#8217;udienza pubblica del 27 giugno 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Con un articolato motivo si assume l&#8217;erroneità  della sentenza nella parte in cui non ha rilevato che: i) la trasformazione del piano interrato (cd. 1° livello) in piano seminterrato fosse stata oggetto di un provvedimento di condono; ii) la trasformazione del piano seminterrato (cd. 2Â° livello) sarebbe stata autorizzata dal Comune con provvedimento 2 luglio 203, che avrebbe consentito realizzazione di un parcheggio pertinenziale; iii) le difformità  in termini di altezza e volume non potrebbero integrare gli estremi della totale difformità  dal permesso di costruire, in quanto quest&#8217;ultima presupporrebbe la realizzazione di un edificio che, nella sua interezza, sia completamente diverso; iv) in ogni caso, l&#8217;ordine di demolizione si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità , applicabile anche nel settore edilizio, in quanto si inciderebbe in modo non necessario sugli interessi dei proprietari che subirebbero la demolizione dell&#8217;intero fabbricato anche nella parte conforme a legge; v) in via gradata, anche in caso di costruzione realizzata in totale difformità , «non può essere disposta la demolizione dell&#8217;intero fabbricato, qualora possano essere &#8220;rimosse&#8221; o &#8220;demolite&#8221; le opere abusive e l&#8217;edificio possa essere reso conforme al titolo».</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo, nelle suesposte articolazioni, non è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico edilizia) prevede che: i) «sono interventi eseguiti in totale difformità  dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l&#8217;esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile» (comma 1); ii) la sanzione prevista è quella della rimozione o demolizione (comma 2).</p>
<p style="text-align: justify;">Questa Sezione, in una controversia tra le stesse parti aventi ad oggetto una questione analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha giù  avuto modo di affermare, con statuizione che si conferma in questa sede, che «anche a voler considerare il condono del c.d. 2Â° livello (ex seminterrato, divenuto poi primo piano fuori terra) e l&#8217;autorizzazione a parcheggio del c.d. 1° livello (ex interrato, divenuto poi seminterrato), essi comunque nulla tolgono al fatto che l&#8217;abuso è persistito, quanto meno sotto forma di violazione dell&#8217;altezza complessiva del fabbricato e dell&#8217;aumento della sua volumetria» (Cons. Stato, sez. VI, n. 2828 del 2018, cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">La valutazione complessiva dei suindicati elementi (altezza e volumetria) integrano, infatti, gli estremi di un intervento eseguito in totale difformità  rispetto al permesso di costruire.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che, alla luce della normativa di disciplina del potere pubblico, l&#8217;amministrazione è vincolata all&#8217;adozione dell&#8217;ordine di demolizione senza che possa essere evocato il principio di proporzionalità  che opera in presenza di valutazioni discrezionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto attiene, infatti, alla possibile incidenza dell&#8217;ordine di demolizione sulle parti dell&#8217;edificio ritenute conformi a legge, si tratta di un aspetto che può rilevare nella sola fase di esecuzione. I proprietari sono obbligati, infatti, a ripristinare lo stato dei luoghi e nel provvedere ad effettuare tale ripristino potranno non incidere sulle parti autonome non oggetto dell&#8217;ordine di demolizione. Qualora non dovessero provvedervi autonomamente con conseguente intervento sostitutivo del Comune, analogo vincolo incombe in capo a quest&#8217;ultimo.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- La particolare natura della controversia giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:</p>
<p style="text-align: justify;">a) rigetta l&#8217;appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe;</p>
<p style="text-align: justify;">b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2011 n.6063</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-7-2011-n-6063/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-7-2011-n-6063/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2011 n.6063</a></p>
<p>Pres. Daniele – Est. TaglientiRegione Autonoma della Sardegna (Avv.ti G. Parisi, S. Sau) c/ Ministero dello Sviluppo Economico e Rete Capri (n.c.), Mtv Italia Srl (Avv.ti B. Caravita Di Toritto, F. Pace, A. D&#8217;Urbano, L. Sabelli), Elemedia s.p.a. editore Deejey TV – ALL MUSIC s.p.a. (Avv. F. Sorrentino) sulla competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-7-2011-n-6063/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2011 n.6063</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-7-2011-n-6063/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2011 n.6063</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Daniele – <i>Est. </i>Taglienti<br />Regione Autonoma della Sardegna (Avv.ti G. Parisi, S. Sau) c/ Ministero dello Sviluppo Economico e Rete Capri (n.c.), Mtv Italia Srl (Avv.ti B. Caravita Di Toritto, F. Pace, A. D&#8217;Urbano, L. Sabelli), Elemedia s.p.a. editore Deejey TV – ALL MUSIC s.p.a. (Avv. F. Sorrentino)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza delle regioni in materia di comunicazione e sull&#8217;interesse delle stesse a tutelare le posizioni delle emittenti televisivi locali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Pubbliche amministrazioni – Accesso agli atti – Preclusione – Inammissibilità – Ragioni – Principio di leale collaborazione	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Accesso agli atti – Procura ad hoc – Necessità – Non sussiste – Mandato per il ricorso – Sufficienza	</p>
<p>3. Autorizzazione e concessione – Comunicazione – Regioni – Competenza – Sussiste – Ragioni	</p>
<p>4. Giustizia amministrativa – Diffusione – Comunicazione regionale – Tutela emittenti locali – Interesse Regione – Sussiste	</p>
<p>5. Giustizia amministrativa – Accesso agli atti – Deliberazione – Presupposto – Fondatezza ricorso – Esclusione – Valutazione connessione documenti ed oggetto causa – Sufficienza	</p>
<p>6. Giustizia amministrativa – Informazioni industriali – Diritto riservatezza – Recede – Prevalenza interesse alla tutela giurisdizionale – Limite</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ da escludersi che il principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni possa essere invocato quale preclusione della ordinaria procedura di accesso ai documenti della P.A. da parte di altra amministrazione.	</p>
<p>2. Non è necessaria una specifica procura per l’istanza di accesso agli atti, in quanto tale attività deve essere ricompresa nell’ambito del mandato conferito per il ricorso giurisdizionale.	</p>
<p>3. Sussiste la competenza delle regioni in materia di comunicazioni. Infatti, l’ordinamento della comunicazione appare tra le competenze concorrenti delle regioni ai sensi dell’art. 117 Cost, ed inoltre un ruolo alle regioni è pure riservato dall’art. 5 del D.lgs n. 259/2003 relativo al codice delle comunicazioni elettroniche.	</p>
<p>4. Deve riconoscersi in capo alle regioni un interesse giuridicamente protetto a tutelare, ai fini della diffusione delle comunicazioni regionali, le posizioni di emittenti locali. 	</p>
<p>5. La sede del ricorso per accesso ai documenti non è idonea per valutare la fondatezza, ovvero l’ammissibilità, del ricorso o della causa per la quale si ritiene necessario acquisire la documentazione richiesta, Infatti, ciò che deve essere valutato è solo la connessione tra i documenti richiesti e l’oggetto della causa.	</p>
<p>6. Sussiste la prevalenza dell’interesse alla tutela giurisdizionale rispetto alla riservatezza su informazioni industriali, se appunto indispensabili a detta tutela. Tuttavia, l’accesso potrà essere concesso con eventuali omissis ove l’Amministrazione ravvisi la sussistenza dei presupposti per evitare di fornire le suddette informazioni riservate, ove non indispensabili alla tutela giurisdizionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 06063/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 02395/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Terza Ter)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2395 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Regione Autonoma della Sardegna</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Parisi, Sonia Sau, con domicilio eletto presso Regione Autonoma Sardegna in Roma, via Lucullo, 24; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dello Sviluppo Economico</b>; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Rete Capri<i></b></i>, non costituite in giudizio;	</p>
<p><b>Soc Mtv Italia Srl</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Beniamino Caravita Di Toritto, Francesca Pace, Annalisa D&#8217;Urbano, Luca Sabelli, con domicilio eletto presso Beniamino Caravita Di Toritto in Roma, via di P.Ta Pinciana, 6;	</p>
<p><b>Soc Elemedia s.p.a. editore Deejey TV – ALL MUSIC s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Prof Federico Sorrentino, presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>SILENZIO-RIFIUTO SULL&#8217;ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI &#8211; (ART. 116 C.P.A.)<br />	<br />
DINIEGO ACCESSO (Motivi aggiunti)</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Soc Mtv Italia Srl;<br />	<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio di ALL MUSIC s.p.a.<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il ricorso in epigrafe la Regione Sardegna ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero per lo sviluppo economico in ordine alla sua domanda di accesso agli atti relativi all’attribuzione automatica dei canali del digitale terrestre. In particolare, relativamente alle emittenti MTV, Deejay TV e Rete Capri, la ricorrente aveva chiesto, con domanda ricevuta dall’Amministrazione statale il 3 gennaio 2011, la seguente documentazione: 1) domanda di attribuzione della numerazione; 2) autorizzazione ministeriale per la fornitura di servizi media audiovisivi; 3) documentazione attestante la verifica da parte del Ministero del genere di programmi emessi in rete; 4) eventuale provvedimento di assegnazione definitiva.<br />	<br />
Adduce la regione che la richiesta è connessa alle necessità di tutela giudiziale nel ricorso davanti a questo Tribunale relativo al piano di numerazione automatica dei canali digitali di cui alla delibera dell’AGCOM n. 366 del 15 luglio 2010, contestandosi in detta sede l’attribuzione dei primi nove numeri ai canali generalisti nazionali, con conseguente spostamento dei canali delle emittenti locali, risultando assegnati i numeri 8 e 9 alle emittenti MTV e Deejay TV e ravvisandosi il rischio di una precedenza attribuita anche a Rete Capri.<br />	<br />
Con motivi aggiunti è stato impugnato il provvedimento ministeriale di esplicito diniego di accesso, del 14 aprile 2011, motivato con l’inammissibilità di una richiesta di accesso volta al controllo generalizzato dell’attività dell’Amministrazione statale.<br />	<br />
Deduce in particolare la Regione:<br />	<br />
violazione dell’art. 24 della legge n. 241/90, eccesso di potere per illogicità, travisamento e falsità dei presupposti: la domanda ha un oggetto delimitato ed è collegata ad uno specifico contenzioso; la conoscenza dei documenti richiesti è necessaria alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e puntualmente precisate;<br />	<br />
violazione dell’art. 22 c.5 e dell’art. 10 bis della l.n. 241/90 : si configura il mancato rispetto da parte del Ministero del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni; non è stato notificato il preavviso di diniego di accesso;<br />	<br />
violazione dell’art. 1 della legge n. 241/90 e del principio di proporzionalità e economicità dell’azione amministrativa.: vi è stato un illegittimo aggravamento del procedimento.<br />	<br />
Costituitasi la società MTV ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ed interesse: l’acquisizione di documenti da parte di soggetti pubblici non avviene attraverso la procedura dell’accesso ma tramite l’attuazione del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni; peraltro la regione non ha competenze in materia di ordinamento dei canali delle emittenti televisive; l’art. 10 bis cit si applica solo nei procedimenti ad istanza di parte; la regione non ha un interesse diretto, attuale e concreto all’acquisizione dei documenti richiesti ; i documenti richiesti contengono informazioni riservate di carattere finanziario commerciale ed industriale; l’istanza di accesso non è firmata dal legale rappresentante né è suffragata da procura speciale; il ricorso della Regione avverso il Piano di numerazione automatica dei canali è palesemente inammissibile e infondato.<br />	<br />
Si è costituita la società ALL MUSIC p.a. sostenendo le ragioni di Deejay TV ed assumendo il difetto di legittimazione della Regione Sardegna.<br />	<br />
Con memoria la Regione ha replicato alle tesi avversarie: il principio di leale collaborazione non esclude per l’ente pubblico la procedura dell’accesso; in sede di accesso non deve essere valutata la fondatezza del ricorso per il quale si chiede la produzione documentale; la materia in questione è di competenza concorrente della regione. Nella procura per il ricorso n. 10423/2010 è contenuto il potere di svolgere anche istanza di accesso. Per il resto sono state ribadite tesi e ragioni.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 23 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, nei termini indicati in motivazione.<br />	<br />
1-Preliminarmente il Collegio disattende le eccezioni di carenza di legittimazione della Regione.<br />	<br />
La giurisprudenza ha chiaramente escluso che il principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni possa essere invocato quale preclusione della ordinaria procedura di accesso ai documenti della P.A. da parte di altra amministrazione (cfr Cons di St. sez. VI 9 marzo 2011 n.1492). Il Collegio condivide le ragioni espresse in tale sentenza, specie nel caso in esame ove non risulta certo seguito il suddetto principio di leale collaborazione del Ministero con la Regione Sardegna..<br />	<br />
Circa la mancata procura per l’istanza di accesso, il Collegio rileva come tale attività debba essere ricompresa nell’ambito del mandato conferito per il ricorso giurisdizionale avverso il Piano di assegnazione della numerazione per le emittenti in digitale terrestre, trattandosi di iniziativa giurisdizionale accessoria a quella.<br />	<br />
Infine non appare corrispondente ai principi dell’ordinamento l’affermazione che la regione non abbia alcuna competenza nella materia in questione, in quanto l’ordinamento della comunicazione appare tra le competenze concorrenti della regione ai sensi dell’art. 117 Cost, inoltre un ruolo alle regioni è pure riservato dall’art. 5 del D.lgs n. 259/2003 relativo al codice delle comunicazioni elettroniche.<br />	<br />
2-Nel merito il ricorso è fondato.<br />	<br />
2.1-In primo luogo deve essere affermata l’illegittimità del diniego esplicito, in quanto motivato da un presunto intento di controllo generalizzato dell’attività ministeriale.<br />	<br />
L’assunto è palesemente infondato in quanto la ricorrente ha chiesto alcuni specifici documenti relativi solo a tre soggetti e direttamente collegati ad una diversa vertenza giurisdizionale, quindi per uno scopo di tutela ben preciso.<br />	<br />
2.2-Peraltro l’interesse appare adeguatamente dimostrato.<br />	<br />
Infatti nel ricorso n. 10423/2010 la Regione ha sostanzialmente contestato che alcuni numeri dei canali televisivi, nelle prime dieci posizioni, siano stati assegnati ad alcune emittenti generaliste nazionali, scalzando così la posizione di emittenti locali che gli abitanti della regione erano abituati a ritrovare tra le prime dieci posizioni.<br />	<br />
Premesso quindi che, come detto, la regione ha un interesse giuridicamente protetto a tutelare, ai fini della diffusione delle comunicazioni regionali, le posizioni di emittenti locali, la sede del ricorso per accesso ai documenti non è mai stata ritenuta idonea per valutare la fondatezza, ovvero l’ammissibilità, del ricorso o della causa per la quale si ritiene necessario acquisire la documentazione richiesta (cfr tra le tante TAR Lazio sez. III 11 giugno 2010 n. 17301).<br />	<br />
Ciò che deve essere valutato è solo la connessione tra i documenti richiesti e l’oggetto della causa.<br />	<br />
Connessione che nella fattispecie appare evidente in quanto si sostiene che le tre emittenti per le quali è richiesta la documentazione hanno scalzato emittenti locali nel posizionamento dei canali. Anche la natura generalista o meno della rete appare circostanza determinante ai fini della soluzione di quel giudizio.<br />	<br />
Infine deve valutarsi la questione della riservatezza.<br />	<br />
Ad un primo esame , non conoscendo il contenuto preciso dei documenti, il Collegio non ritiene che nella documentazione richiesta possano ravvisarsi elementi di riservatezza sotto il profilo industriale, finanziario e commerciale, anche perché parte controinteressata non ha precisato al riguardo gli elementi coperti da riservatezza, ma si è limitata ad una generica affermazione di principio..<br />	<br />
Peraltro recente giurisprudenza ha affermato il contrario principio della prevalenza dell’interesse alla tutela giurisdizionale rispetto alla riservatezza su informazioni industriali, se appunto indispensabili a detta tutela (cfr TAR Sardegna sez. I 25 febbraio 2009 n.226 TAR Lazio sez. III 9 settembre 2008 n. 8186)<br />	<br />
Tuttavia, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l’accesso potrà essere concesso con eventuali omissis ove l’Amministrazione ravvisi la sussistenza dei presupposti per evitare di fornire le suddette informazioni riservate, ove non indispensabili alla tutela giurisdizionale.<br />	<br />
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto ordina al Ministero intimato di consentire alla Regione Sardegna l’accesso ai documenti indicati nella parte introduttiva della presente sentenza (punti 1-4), entro giorni 30 dalla comunicazione o notificazione se anteriore della presente sentenza, preavvertendo che in caso di inottemperanza sarà nominato commissario ad acta, su istanza di parte, con onere a carico del Ministero.<br />	<br />
Condanna il Ministero dello sviluppo economico al pagamento in favore della Regione Sardegna delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500; compensa con le altre parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Carlo Taglienti, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>Donatella Scala, Consigliere</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/07/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-7-2011-n-6063/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2011 n.6063</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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