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	<title>6047 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6047 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6047</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6047/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6047/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6047</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento dell’Universita&#8217; degli studi di Roma la Sapienza che approva le graduatorie della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2007/2008; la sospensione è accordata ai fini della reiterazione, entro 40 giorni, dalla prova, previa predisposizione di numero 78 quesiti a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6047/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6047</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-20-12-2007-n-6047/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/12/2007 n.6047</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento dell’Universita&#8217; degli studi di Roma la Sapienza che approva le graduatorie della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2007/2008; la sospensione è accordata ai fini della reiterazione, entro 40 giorni, dalla prova, previa predisposizione di numero 78 quesiti a risposta multipla da parte dell’apposita Commissione e con l’uso degli ausili necessari in relazione allo specifico handicap della parte ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 6047/2007<br />Registro Generale: 9945/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SAVERIO CORASANITI Presidente, relatore<br />  GIULIO AMADIO Cons.<br />MASSIMO LUCIANO CALVERI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Dicembre 2007<br />
Visto il ricorso 9945/2007  proposto da:<br />
<b>PADOVANI GAIA</b>rappresentata e difesa da:BONETTI AVV. MICHELE (ST.LEONE)con domicilio eletto in ROMAVIALE ANGELICO,97pressoBONETTI AVV. MICHELE (ST.LEONE) </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217; UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA</b> rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede<br />
e nei confronti di<br /><b>MAZZONNA PIER GIOVANNI</b><br />
e nei confronti di<br /><b>MOLLICONE DESIREE&#8217;</b></p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; delle graduatorie della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2007/2008;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217; UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA<br />UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA<br />
Nominato relatore il Presidente Saverio CORASANITI e uditi alla Camera di Consiglio del 20 dicembre  2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, accoglie la suindicata domanda cautelare ai fini della reiterazione, entro 40 (quaranta) giorni, dalla prova previa predisposizione di numero 78 quesiti a risposta multipla da parte dell’apposita Commissione e con l’uso degli ausili necessari in relazione allo specifico handicap.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma, 20 dicembre 2007</p>
<p>Il Presidente est: Saverio Corasaniti</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.6047</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2005-n-6047/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2005-n-6047/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2005-n-6047/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.6047</a></p>
<p>Pres. est. Saltelli Regione Liguria (Avv. G. Gerbi) c. Lilly Pippert n.c., Comune di Genova (Avv. G. De Nitto e E. Romanelli), SOC. MARCONI S.P.A. n.c sul rapporto tra potestà normativa regionale e comunale in materia di strumenti urbanistici 1- ENTI LOCALI &#8211; STRUMENTI URBANISTICI – PIANO DI COORDINAMENTO REGIONALE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2005-n-6047/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.6047</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2005-n-6047/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.6047</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. Saltelli<br /> Regione Liguria (Avv. G. Gerbi) c. Lilly Pippert n.c., Comune di Genova (Avv. G. De Nitto e E. Romanelli), SOC. MARCONI S.P.A. n.c</span></p>
<hr />
<p>sul rapporto tra potestà normativa regionale e comunale in materia di strumenti urbanistici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- ENTI LOCALI &#8211; STRUMENTI URBANISTICI – PIANO DI COORDINAMENTO REGIONALE – SOPRAVVENUTA INEFFICACIA &#8211;  INTERESSE A RICORRERE – PERMANE</p>
<p>2- ENTI LOCALI &#8211; STRUMENTI URBANISTICI – PIANO DI COORDINAMENTO REGIONALE – DISICIPLINA DI DETTAGLIO REGIONALE – PREVALE SU NORMATIVA COMUNALE</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- L’interesse a ricorrere avverso il provvedimento regionale che disciplina il piano territoriale di coordinamento degli insediamenti produttivi permane a seguito della sopravvenuta inefficacia dello stesso. Infatti l’accertamento della illegittimità del provvedimento impugnato costituisce idoneo titolo alla formulazione di una eventuale pretesa risarcitoria.</p>
<p>2- La disciplina regionale di dettaglio contenuta nel piano territoriale di coordinamento degli insediamenti produttivi, il quale prevede espressamente l’immediata prevalenza sugli strumenti urbanistici comunali, si applica direttamente in luogo della contrastante normativa urbanistica comunale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br /> (Sezione Quarta) </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello iscritto al NRG 6327 dell’anno 1997 proposto dalla<br /> <B>REGIONE LIGURIA, </B>in persona del Presidente della giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Gerbi, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio, n. 12 (presso lo studio dell’avvocato Villani);</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PIPPERT LILLY</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p>e nei confronti del<br />
<b>COMUNE DI GENOVA, </b>in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Graziella De Nitto e Enrico Romanelli, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria, n. 5, presso lo studio del secondo;</p>
<p>nonché<br />
<b>SOC. MARCONI ITALIANA S.P.A., </b>in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sez. I, n. 531 del 18 dicembre 1996;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 18 maggio 2005 il consigliere Carlo Saltelli;<br />
Uditi l’avvocato Villani, su delega dell’avvocato Gerbi, per la Regione Liguria, e l’avv. Gabriele Pafundi su delega dell’avv. Odone Edda;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la sentenza n. 531 del 18 dicembre 1996, il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sez. I, annullava su ricorso della signora Lilly Pippert (e nei limiti dell’interesse di quest’ultima) la delibera del Consiglio regionale della Liguria n. 95 del 31 luglio 1992, concernente il Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi dell’Area Centrale Ligure – P.T.C.I.P.) ed i relativi atti (impugnata originariamente con ricorso straordinario al capo dello Stato, trasferito in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione della Regione Liguria, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), ritenendo fondati i primi due motivi di censura con cui era stata dedotta, rispettivamente, la violazione dell’articolo 2 della legge regionale della Liguria 22 agosto 1984, n. 39 (secondo cui la natura dello strumento utilizzato impediva una pianificazione di dettaglio tale da prevede una scelta di interventi di nuova edificazione o l’individuazione del soggetto a cui tali interventi erano assentiti con l’imposizione di specifici vincoli di destinazione su porzioni di un settore d’interventi), nonché eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca (per asserita illegittimità della previsione di assegnare ad una porzione di settore la densità edificatoria che, ai sensi dell’articolo 19 delle N.T.A., andava riferita alla superficie complessiva) e, invece, dichiarando cessata la materia sul terzo motivo per effetto delle sopravvenute disposizioni contenute nella legge regionale n. 25 del 1993.<br />
Avverso tale statuizione ha ritualmente e tempestivamente proposto appello la Regione Liguria chiedendone la riforma.<br />
In particolare, dopo aver ricordato, in punto di fatto, che la signora Lilly Pippert, quale comproprietaria di aree disciplinate nel predetto piano, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, inopinatamente accolto dai primi giudici, si era sostanzialmente lamentata, sia delle previsioni relative al distretto di trasformazione n. 4 Ponente (Sestri Ponente) e della inclusione di un terreno di mq. 10.000 nell’area di intervento n. 9, settore n. 6, con destinazione in parte a verde di rispetto attrezzato ed in parte a parcheggio di pertinenza del complesso industriale della società Marconi S.p.A., sia della disciplina transitoria di cui all’allegato D del piano per la parte relativa all’area di intervento 11 (in cui era compresa gran parte delle sue proprietà immobiliari) che, in difetto di strumento urbanistico attuativo, limitava gli interventi ammessi sulle ville storiche alle sola manutenzione straordinaria, la Regione Liguria formulava un unico articolato motivo di gravame, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 della L.R. Liguria 22 agosto 1984, n. 39 –Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 L. 17 agosto 1942, n. 1150 – Difetto ed erroneità della motivazione della decisione impugnata – Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della L.R. 39/1984 – Carenza di motivazione – Travisamento”, sostenendo l’assoluta inconferenza della motivazione utilizzata dai primi giudici, fondata sulle diverse forme di partecipazione degli interessati alla formazione di un piano urbanistico di dettaglio rispetto a quella di un piano territoriale di coordinamento (nonché alla diverse forme di pubblicità previste dalla legge), laddove, per espressa disposizione legislativa il piano territoriale di coordinamento per insediamenti produttivi poteva contenere disposizioni di dettaglio immediatamente prevalenti sugli strumenti urbanistici comunali; ciò senza contare che la ricorrente in primo grado non era neppure titolare di un piano urbanistico esecutivo modificato dal piano territoriale di coordinamento.<br />
Si è costituito in giudizio il solo Comune di Genova, aderendo alle ragioni esposte dalla Regione Liguria, del cui gravame ha chiesto l’accoglimento.<br />
Con memoria in data 20 aprile 2005 la regione appellante, pur insistendo sulla fondatezza dei motivi di gravame, ha dedotto che sarebbe sopravvenuta una carenza di interesse al ricorso originario da parte della signora Lilly Pippert, sia perché il contestato vincolo a verde sarebbe ormai decaduto ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1187 del 1068, sia perché la società Marconi ha rinunciato ad utilizzare l’area  oggetto della pure contestata destinazione a parcheggio di pertinenza del vicino insediamento, sia perché il contestato Piano Territoriale di Coordinamento – Area Centrale Ligure – non sarebbe più in vigore, in quanto modificato dalla Regione Liguria con D.P.G.R. 10 marzo 2000, n. 44, le cui prescrizioni sarebbero state accettate dallo stesso Consiglio comunale di Genova con deliberazione 10 luglio 2000, n. 90.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I. In via preliminare, la Sezione osserva che non può essere accolta la tesi sostenuta dalla Regione Liguria nella memoria difensiva in data 20 aprile 2005, secondo cui la originaria ricorrente avrebbe perduto ogni interesse allo stesso ricorso introduttivo del giudizio di primo grado perché le contestate destinazioni urbanistiche (a verde attrezzato e a parcheggio di alcune aree) contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento per gli Insediamenti Produttivi dell’Area Centrale Ligure, approvato con la delibera del consiglio regionale 31 luglio 1992, n. 95, sarebbero divenute inefficaci ed inattuabili (oltre che per non essere più vigente il predetto Piano Territoriale).<br />
E’ sufficiente al riguardo osservare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (<i>ex pluribus, </i>C.d.S., sez. IV, 1° agosto 2001, n. 4206; 6 ottobre 2001, 4206), la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse postula l’accertamento dell’inutilità della sentenza e tale verifica, a sua volta, esige che la presupposta rigorosa indagine circa l’utilità conseguibile per effetto della definizione del ricorso conduca al sicuro convincimento che la modificazione di fatto e di diritto intervenuta in corso di causa impedisce di riconoscere in capo al ricorrente alcun interesse, anche meramente strumentale o morale, alla decisione.<br />
Nel caso di specie, ad avviso della Sezione, pur a voler a dubitare della rilevanza di un mero interesse morale, non vi è dubbio che l’eventuale accertamento della illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado costituisce quanto meno idoneo titolo per formulare un’eventuale pretesa risarcitoria a nulla rilevando il fatto che il piano delle cui previsioni l’interessata si è lamentata sia stato nel frattempo sostituito da altro ovvero siano divenute soltanto inefficaci le previsioni contestate (in termini, per un caso analogo, C.d.S., sez. IV, 25 novembre 2003, n. 7771).<br />
Sussisteva e sussiste pertanto l’interesse, concreto ed attuale, dell’originaria ricorrente, essendo ininfluente a tal fine la circostanza della sua mancata costituzione nel presente giudizio di appello.<br />
II. Nel merito, l’appello è fondato e deve essere accolto.<br />
II.1. La legge regionale della Liguria 22 agosto 1984, n. 39, contiene la “Disciplina dei piani territoriali di coordinamento” che, secondo le enunciazioni contenute nell’articolo 1 (Rubricato significativamente “Finalità”), sono strumenti urbanistici di rango superiore a quelli comunali predisposti “allo scopo di corrispondere ad esigenze di pianificazione territoriale di interesse sovracomunale e/o regionale connesse con la migliore utilizzazione delle risorse territoriali nonché di garantire ed agevolare la tempestiva attuazione delle determinazioni a tal fine assunti…in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale e di un quadro unitario di pianificazione” (comma 1); il comma successivo (comma 2) specifica, poi, che “i piani territoriali di coordinamento estesi all’intero territorio regionale o a determinate parti di esso organicamente definite, disciplinano, coordinano ed orientano le attività di trasformazione del territorio stesso, considerate nel loro complesso od in relazione a specifici settori di intervento”.<br />
L’articolo 2 della legge in questione, concernenti i contenuti dei predetti piani, dopo aver stabilito – al primo comma – che “i piani territoriali di coordinamento indicano, anche in termini di destinazione d’uso, l’organizzazione spaziale dei sistemi insediativi ed infrastrutturali nonché gli interventi a protezione dell’ambiente in relazione alla potenzialità d’uso delle risorse territoriali ed ai loro valori storico – culturali”, precisa al secondo comma i possibili diversi contenuti, quali l’individuazione e/o coordinamento dei più rilevanti interventi infrastrutturali (lett. a); la definizione dei sistemi delle attrezzature per servizi di livello sovracomunali e degli impianti speciali, sotto il profilo della loro organizzazione territoriale ed eventualmente della localizzazione (lett. b); la disciplina dei modi e delle forme di utilizzazione del patrimonio ambientale nelle sue diverse espressioni insediativa, ecologica, naturalistica, paesistica, archeologica e storico – artistica, ai fini della sua conoscenza sistematica, valorizzazione e tutela (lett. d); l’indicazione degli interventi preordinati alla difesa del suolo nonché alla salvaguardia ed utilizzazione delle risorse idriche, con particolare riguardo alle opere di sistemazione idraulica, idraulico forestale e idraulico – agraria (lett. d); la definizione degli assetti costieri nei diversi rapporti strutturali e funzionali dei rispettivi territori retrostanti (lett. e); l’indicazione in termini qualitativi e quantitativi delle direttrici di sviluppo residenziale, produttivo, commerciale, turistico ed agricolo (lett. f) e l’individuazione di zone idonee anche sotto il profilo dell’impatto ambientale alla concentrazione di insediamenti produttivi, entro le quali delimitare le aree ad esso destinate, nonché l’indicazione del relativo dimensionamento (lett. g).<br />
Con particolare riguardo alla loro efficacia, l’articolo 5, dopo aver previsto al primo comma che, in via generale, in ragione della loro natura sovraordinata, gli strumenti urbanistici comunali devono ad essi conformarsi in sede di formazione, revisione o di varianti parziali (stabilendo, al secondo comma, anche un’apposita procedura qualora i comuni non adempiano nei termini stabiliti al necessario adeguamento del proprio piano regolatore alle disposizione del piano territoriale di coordinamento), al terzo comma dispone che in ordine ai particolari contenuti del piano di cui alle lettere a), b), c) d) e g) del precedente articolo 2 (sopra ricordate) “i piani possono, altresì, stabilire che tutte o parte delle proprie previsioni prevalgano immediatamente su quelle degli strumenti urbanistici comunali, dichiarando, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità nonché l’indifferibilità e l’urgenza delle opere dagli stessi previste in conformità alle leggi vigenti in materia”.<br />
II.2. Proprio tale ultima disposizione, ad avviso della Sezione, esclude in radice la fondatezza delle tesi sostenute dalla ricorrente in primo grado, sostanzialmente imperniatE sul valore sovraordinato, ma programmatico, dei piani territoriali e perciò stesso, per un verso, non idonei a modificare immediatamente le scelte urbanistiche contenute nei piani urbanistici comunali, salvo il loro necessario adeguamento, e non utilizzabili per contenere previsioni urbanistiche di dettaglio.<br />
Invero, il legislatore regionale, con disposizione non arbitraria, né illogica o irrazionale (censure che peraltro non sono state neppure adombrate), pur riconoscendo in via generale il potere – dovere dei comuni, nell’esercizio della propria funzione fondamentale di governo e cura del proprio territorio e nel rispetto delle proprie prerogative istituzionali, di adeguare i propri strumenti urbanistici alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento, in relazione ad alcuni specifici e peculiari contenuti di quest’ultimo [articolo 2: individuazione e/o coordinamento dei più rilevanti interventi infrastrutturali (lett. a); definizione dei sistemi delle attrezzature per servizi di livello sovracomunali e degli impianti speciali, sotto il profilo della loro organizzazione territoriale ed eventualmente della localizzazione (lett. b); disciplina dei modi e delle forme di utilizzazione del patrimonio ambientale nelle sue diverse espressioni insediativa, ecologica, naturalistica, paesistica, archeologica e storico – artistica, ai fini della sua conoscenza sistematica, valorizzazione e tutela (lett. d); l’indicazione in termini qualitativi e quantitativi delle direttrici di sviluppo residenziale, produttivo, commerciale, turistico ed agricolo (lett. f) e l’individuazione di zone idonee anche sotto il profilo dell’impatto ambientale alla concentrazione di insediamenti produttivi, entro le quali delimitare le aree ad esso destinate, nonché l’indicazione del relativo dimensionamento (lett. g)] ne ha espressamente previsto non solo la immediata prevalenza sugli strumenti urbanistici comunali, ma addirittura la idoneità a costituire, ricorrendone i presupposti e le condizioni, dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza dei lavori previsti.<br />
Rispetto a tale inequivocabile volontà legislativa (che, d’altra parte, si spiega ragionevolmente con la straordinaria importanza anche dal punto di vista del corretto governo del territorio delle predette previsioni in ragione degli interessi pubblici e privati in gioco e con la necessità di perseguire concretamente l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità, la speditezza e l’economicità dell’azione amministrativa, con una previsione di automatica sostituzione delle previsione dei piani regolatori comunali con quelle indicate dall’articolo 2, lett. a), b), c) d) e g), in tal senso solo potendo interpretarsi il concetto di “prevalenza immediata” ivi postulata), è del tutto inconferente la motivazione dei primi giudici, secondo cui l’impossibilità per i piani territoriali di coordinamento di contenere disposizioni di dettaglio e non meramente programmatico, si ricollegherebbe alle limitatissime ed inadeguate forme di partecipazione dei cittadini al procedimento di loro formazione ed alle non idonee forme di pubblicità: sennonché, per un verso, non può non rilevarsi che, come correttamente rilevato dall’appellante amministrazione regionale, tali considerazioni possono anche essere apprezzabili e condivisibili <i>de iure condendo, </i>ma non hanno alcun fondamento <i>de iure condito, </i>per quanto il diverso asserito grado di partecipazione degli interessati ad un piano urbanistico generale, quale il piano territoriale di coordinamento, rispetto a quello di dettaglio, non incide, ad avviso della Sezione, sull’unico aspetto veramente rilevante della questione e cioè sulla sindacabilità delle scelte contenute nel piano territoriale di coordinamento, sindacabile che non può neppure essere messa in dubbio, stante la previsione contenuta nell’articolo 113 della Costituzione.<br />
Né, sotto altro profilo, è stato giammai contestato che le concrete contestate previsioni contenute nel predetto piano territoriale di coordinamento non rientrassero in quelle determinate previsioni dei piani territoriali di coordinamento cui la ricordata normativa regionale attribuisce immediata prevalenza, sicché anche sotto questo profilo la pretesa della ricorrente in primo grado non poteva trovare accoglimento.<br />
III. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dalla signora Pippert Lilly.<br />
Può disporsi la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto dalla Regione Liguria avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sez. I, n. 531 del 18 dicembre 1996, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza respinge il ricorso proposto in primo grado dalla signora Pippert Lilly.<br />
Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 maggio 2005, con l’intervento dei signori:<br />
CARLO             SALTELLI         &#8211; Presidente f.f., est.<br />
CARLO             DEODATO        &#8211; Consigliere<br />
SALVATORE     CACACE           &#8211; Consigliere<br />
SERGIO            DE FELICE      &#8211;  Consigliere<br />
EUGENIO         MELE               &#8211; Consigliere  </p>
<p>IL PRESIDENTE F.F., est.<br />
Carlo Saltelli</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-10-2005-n-6047/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.6047</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6047</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6047/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6047/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6047</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. Est. P. Fascetti ed altri (Avv. R. Righi e P. Gustinucci) contro il Comune di Pisa (Avv. G. Lazzeri) e la Regione Toscana (non costituita) osservazioni al R.U. considerate tardive anche se con protocollo anteriore ad altre tempestive ma inviate per raccomandata con timbro postale anteriore al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6047/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6047</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6047/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6047</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. Est.<br /> P. Fascetti ed altri (Avv. R. Righi e P. Gustinucci) contro il Comune di Pisa (Avv. G. Lazzeri) e la Regione Toscana (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>osservazioni al R.U. considerate tardive anche se con protocollo anteriore ad altre tempestive ma inviate per raccomandata con timbro postale anteriore al termine di presentazione; il carattere di integrale novità del nuovo strumento urbanistico impedisce il manifestarsi della fattispecie nota alla giurisprudenza come reiterazione del vincolo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Osservazioni al Regolamento Urbanistico &#8211; Considerate tardive anche se con protocollo anteriore ad altre tempestive ma inviate per raccomandata con timbro postale anteriore al termine di presentazione &#8211; Legittimità</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Regolamento Urbanistico &#8211; Carattere di integrale novità &#8211; Impedisce il manifestarsi della fattispecie nota alla giurisprudenza come reiterazione del vincolo – Risarcimento del danno &#8211; Insussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È legittimo il comportamento tenuto dall’Amministrazione che non ha esaminato alcune osservazioni al Regolamento Urbanistico in quanto tardive a nulla valendo la circostanza che il numero di protocollo di altre osservazioni considerate tempestive sia superiore a quello dei ricorrenti. Difatti risulta del tutto plausibile la spiegazione fornita al riguardo dalla difesa dell’Amministrazione intimata la quale ha chiarito che “Alcune osservazioni sono state inviate per raccomandata r.r.; la data di spedizione è anteriore alla scadenza per la presentazione delle osservazioni ma il numero di protocollo risulta, per forza di cose, successivo poiché l’ufficio lo ha assegnato quando ha ricevuto materialmente l’osservazione”.</p>
<p>2. La rielaborazione integrale di un piano regolatore non può essere considerata quale atto confermativo di precedenti disposizioni urbanistiche, neppure in quelle parti che effettivamente risultino riproduttive di disposizioni anteriori. Ne consegue che, nel caso di specie, rilevato il carattere di integrale novità dell’attuale strumento urbanistico, non si è verificata alcuna reiterazione del vincolo oltre i limiti di legge in assenza di idonea motivazione, e pertanto nessun risarcimento del danno può essere disposto a favore dei ricorrenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZ.</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 691/2002 proposto da</p>
<p><b>FASCETTI Paola, FASCETTI Fabio e FASCETTI Stefano</b><br />
rappresentati e difesi dall’Avv. Roberto Righi e Pietro Gustinucci  ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Firenze, Via A. La Marmora n.14;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Pisa</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Gloria Lazzeri ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria dell’intestato Tribunale;</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Toscana</b>, non costituita;</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO E LA REVOCA <BR><br />
della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Pisa n.43, del 28 luglio 2001, pubblicata sul B.U.R.T. n.52 del 27 dicembre 2001, contenente l’approvazione del nuovo Regolamento Urbanistico del precitato Comune, nella parte in cui assegna al terreno di proprietà dei ricorrenti una destinazione di tipo “C1bA”, qualificandolo come “Ambito residenziale di conservazione”, nonché</p>
<p>PER IL RISARCIMENTO DANNI<BR><br />
patrimoniali derivanti dalla illegittima reiterazione, oltre i limiti temporali individuati dall’art.2 della legge 19 novembre 1968 n.1187, del vincolo di inedificabilità sui detti terreni;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;<br />
VistA la memoria prodotta dal Comune di Pisa a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza in data 6 luglio 2004 &#8211; relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle parti costituite;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>I ricorrenti sono proprietari di un terreno sito in Pisa, località Cisanello – individuato al N.C.T. Foglio 34, Mappale 910-911-912-913-914-915-916-920-921-923 – cui il Regolamento urbanistico ha assegnato una destinazione di tipo “C1bA- nuclei di case coloniche”, qualificandolo come “Ambito residenziale di conservazione” rientrante nella disciplina di cui all’art.1.2.1.2 recante disposizioni sugli “Ambiti di impianto pre-urbano morfologicamente alterati”.<br />
Nel corso del procedimento di formazione del Regolamento urbanistico, i ricorrenti presentavano le proprie osservazioni chiedendo che l’area fosse più opportunamente classificata come Q3d (“Assetti Urbani suscettibili di nuova edificazione”).<br />
Il Comune di Pisa, con delibera del Consiglio n.43 del 28 luglio 2001, pubblicata sul B.U.R.T. n.52 del 27 dicembre 2001, approvava definitivamente il nuovo Regolamento urbanistico, confermando la destinazione precedentemente impressa all’area in questione, senza prendere in esame le osservazioni presentate dai ricorrenti in quanto tardive.<br />
Con il ricorso in esame i ricorrenti contestano tale destinazione deducendo:<br />
1) “Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Sviamento dalla causa tipica. Illogicità manifesta”.<br />
Il Comune di Pisa non avrebbe considerato che la zona è scarsamente edificata e, pertanto, avrebbe potuto essere oggetto di una adeguata potenzialità edificatoria.<br />
Inoltre l’area a confine con quella di proprietà dei ricorrenti sarebbe stata oggetto di un imponente intervento di riassetto, per consentire la realizzazione di strutture ospedaliere e servizi complementari che avrebbero modificato irreversibilmente e profondamente la natura dell’intera zona.<br />
In tale prospettiva apparirebbe del tutto contraddittorio individuare degli ambiti di conservazione su singole particelle di terreno, peraltro prive di qualsivoglia pregio ambientale e/o architettonico, inserite in un’area sulla quale si è previsto di intervenire in modo assolutamente radicale.<br />
2) “Violazione di legge, con riferimento agli artt.24 della L.R.T. 10-01.1995 n.5, nel combinato disposto con l’art.28 della stessa legge. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione”.<br />
La destinazione impressa risulterebbe in contrasto con il Piano strutturale, poiché questo riconoscerebbe alla zona potestà edificatoria senza limiti di sorta.<br />
3) “Violazione di legge con riferimento alla legge n241/90, alla legge n.1187/68, all’art.30, comma 4, della L.R.T. 16.01.1995 n.5. Ingiustizia manifesta. Carenza di motivazione”.<br />
L’osservazione dei ricorrenti non sarebbe stata esaminata poiché depositata oltre il termine previsto mentre altre osservazioni, sebbene tardive, sarebbero state esaminate e addirittura accolte.<br />
4) “Violazione di legge (L. 19 novembre 1968 n.1187 art.2). Ingiustizia manifesta. Carenza di motivazione”.<br />
Vi sarebbe stata una reiterazione del vincolo urbanistico oltre i limiti di legge e da ciò discenderebbe il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni.</p>
<p align=center>* * *</p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
L’area per cui è causa, situata nel quartiere di Cisanello, ai margini del complesso ospedaliero, nella vigenza del precedente P.R.G., come può evincersi dal certificato di destinazione urbanistica, risultava gravata da un vincolo di destinazione (servizi di quartiere 1s) che di fatto impediva ai proprietari qualsivoglia possibilità di utilizzo ai fini edificatori, siccome vincolata al solo insediamento di Chiese ed Istituzioni Parrocchiali. <br />
Tale destinazione veniva conservata sino all’adozione del Piano strutturale in data 10 luglio 1999,  a seguito della quale assumeva la seguente destinazione urbanistica:<br />
&#8211; area prevalentemente residenziale, regolamentata dalla scheda norma UTOE n.7 del Piano strutturale.<br />
Ora, uno degli obiettivi perseguiti dal Piano strutturale – come si legge nella Relazione al Piano stesso – era quello di pervenire ad una “riorganizzazione spaziale funzionale di Cisanello”, anche in vista del trasferimento del policlinico di Santa Chiara presso l’ospedale Cisanello.<br />
Ciò in quanto le scelte più convincenti della pianificazione pisana del dopoguerra, a partire dal Prg Dodi-Piccinato del 1965-70, erano state disattese, ivi inclusa quella che “prevedeva la realizzazione, nell’area di Cisanello, di un nuovo centro di Pisa, alternativo e complementare al centro storico, ricco di funzioni forti e qualificate”. Era, infatti, avvenuto che “Il prolungato deficit di governo urbanistico della città ha dato luogo viceversa a una periferia anonima e anodina, disarticolata, povera di funzioni residenziali e di luoghi ricordabili”.<br />
Il Regolamento urbanistico, adottato il 27 luglio 2000 e approvato il 28 luglio 2001, assegnava all’area per cui è causa una destinazione di tipo “C1bA- nuclei di case coloniche”, qualificandola come “Ambito residenziale di conservazione” rientrante nella disciplina di cui all’art.1.2.1.2 recante disposizioni sugli “Ambiti di impianto pre-urbano morfologicamente alterati” da intendersi come “complessi insediativi, composti da unità edilizie e da unità di spazio scoperto concluso, di impianto pre-urbano, le cui originarie caratteristiche morfologiche, pure ancora riconoscibili nei loro tratti essenziali, sono state variamente, e profondamente, alterate e contraddette, in particolare con lo stravolgimento dei rapporti tra spazi coperti e spazi scoperti, attraverso nuove edificazioni in termini difformi dalle regole conformative originarie”.<br />
Tale area, secondo gli obiettivi del Regolamento urbanistico, doveva, quindi, essere qualificata attraverso la ricostituzione dell’assetto morfologico complessivo, il recupero degli spazi liberi, la realizzazione di piani attuativi per singole unità edilizie che presentavano caratteristiche determinate.<br />
In altre parole l’obiettivo da raggiungere era il recupero di un’area che era stata oggetto nel corso degli anni di un’edificazione ridotta, priva di criteri logici e senza un disegno preciso, che si poneva in una zona vicina al complesso ospedaliero di Cisanello. Nella zona, infatti, vi erano nuclei di case coloniche, palazzi destinati a civile abitazione privi di pregio tipici della periferia cittadina, campi.<br />
Erano quasi del tutto assenti servizi, aree a verde attrezzato, piste ciclabili.<br />
Emerge, pertanto, che il Regolamento urbanistico, proprio secondo gli intenti del Piano strutturale, ha inteso valorizzare quest’ambito.<br />
Nessuna violazione al Piano strutturale si è quindi verificata tenuto altresì conto che il Regolamento urbanistico, per sua natura, deve realizzare le scelte operative, di dettaglio e quelle affidate a successivi strumenti urbanistici attuativi.<br />
E’ opportuno, comunque, evidenziare che nell’ambito C1b sono ammessi alcuni interventi edilizi quali la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione edilizia e la demolizione e ricostruzione.<br />
Così  come è opportuno evidenziare l’assenza di un obbligo di motivazione puntuale in ordine alle scelte discrezionali dell’Amministrazione riguardanti la destinazione delle singole aree, oltre quella che si può evincere dai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale rinvenibili nella relazione di accompagnamento. Fanno eccezione a tale principio le situazioni che giustificano l’esigenza di una più incisiva e singolare motivazione, che la giurisprudenza ravvisa nel sovradimensionamento degli standards di cui al D.M. n.1444/68, nella lesione di un affidamento qualificato del proprietario scaturente da convenzioni urbanistiche già sottoscritte, nell’esistenza di un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia, nella modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi legittimamente edificati (cfr, per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen., 22 dicembre 1999 n.24; Sez. IV, 20 novembre 2000 n.6177).<br />
Ma l’area di proprietà dei ricorrenti non ricadeva in alcuna delle fattispecie sopra descritte.<br />
Quanto, poi, alla osservazione proposta dai ricorrenti, si fa presente che la stessa non è stata esaminata poiché proposta oltre il termine, come riconosciuto dai ricorrenti stessi, né vi è motivo per ritenere che analogo trattamento sia stato riservato a tutte le altre osservazioni tardive.<br />
La circostanza, infatti, che il numero di protocollo di alcune osservazioni considerate tempestive sia superiore a quello dei ricorrenti non prova alcunché, risultando del tutto plausibile la spiegazione fornita a riguardo dalla difesa dell’Amministrazione intimata che ha chiarito che “Alcune osservazioni sono state inviate per raccomandata r.r.; la data di spedizione è anteriore alla scadenza per la presentazione delle osservazioni ma il numero di protocollo risulta, per forza di cose, successivo poiché l’ufficio lo ha assegnato quando ha ricevuto materialmente l’osservazione”.<br />
Il Comune di Pisa non ha quindi respinto senza motivazione l’osservazione dei ricorrenti ma non la ha affatto esaminata. Nessuna carenza di motivazione può essere eccepita, pertanto, in proposito.<br />
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno poiché l’Amministrazione avrebbe reiterato il vincolo oltre i limiti di legge in assenza di idonea motivazione, va rilevato il carattere di integrale novità dell’attuale strumento urbanistico, circostanza questa che impedisce il manifestarsi della fattispecie nota alla giurisprudenza come reiterazione del vincolo (cfr., ex multis, Cons. Stato, IV, 7 marzo 1997 n.208, secondo la quale “La rielaborazione integrale di un piano regolatore non può essere considerata quale atto confermativo di precedenti disposizioni urbanistiche, neppure in quelle parti che effettivamente risultino riproduttive di disposizioni anteriori”).<br />
Il ricorso va, pertanto, respinto.<br />
Sussistono, tuttavia, equi motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana &#8211; Sezione I, respinge il ricorso n.691/02 meglio indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, in data 6 luglio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>     Giovanni Vacirca,				Presidente<br />	<br />
     Giacinta Del Guzzo, 				Consigliere<br />	<br />
 Eleonora Di Santo,				Consigliere rel. est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6047/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6047</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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