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	<title>6029 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6029 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2008 n.6029</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-19-6-2008-n-6029/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-19-6-2008-n-6029/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2008 n.6029</a></p>
<p>Pres. U. De Maio, est. M. Maddalena Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Comune di Forio di Ischia (Avv. L. Trifogli) c. Di Massimo Giannino, in qualità di legale rappresentante della Giannini Petroli s.a.s. (avv.ti C. e R. Iaccarino) con l’intervento ad opponendum</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-19-6-2008-n-6029/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2008 n.6029</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-19-6-2008-n-6029/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2008 n.6029</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. U. De Maio, est. M. Maddalena<br /> Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Comune di Forio di Ischia (Avv. L. Trifogli) c. Di Massimo Giannino, in qualità di legale rappresentante della Giannini Petroli s.a.s. (avv.ti C. e R. Iaccarino)  con l’intervento ad opponendum della Ellemme s.a.s. di Miraglielo Leonardo (avv. G. Buono) e con l’intervento ad adiuvandum di Antonio Carlino (avv. G. di Meglio)</span></p>
<hr />
<p>sulla decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione di un provvedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Impugnazione – Termini – Decorrenza &#8211; Piena conoscenza dell’atto – Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel processo amministrativo, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso, la piena conoscenza del provvedimento oggetto d&#8217; impugnazione non deve essere intesa nel senso che il suo destinatario deve conoscere l&#8217;atto in questione in tutti i suoi elementi, essendo invece sufficiente che egli sia edotto di quelli essenziali, quali l&#8217; autorità amministrativa che lo ha emanato, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo, restando salva la possibilità per l&#8217; interessato di proporre ulteriori censure nella via dei motivi aggiunti ove dalla sua conoscenza integrale dovessero emergere altri profili di illegittimità (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1. cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 04 febbraio 2008, n. 305; sez. V, 23 gennaio 2008 , n. 138; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 22 maggio 2007 , n. 5529 T.A.R. Abruzzo L&#8217;Aquila, sez. I, 29 maggio 2007, n. 272</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p></b><br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,<br />
Sezione III</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Signori:</p>
<p>1) Dott. Ugo De Maio   	 &#8211;	Presidente<br />	<br />
2) Dott.ssa Maria Laura Maddalena  &#8211;  giudice rel.		 <br />	<br />
3) Dott. Alfredo Storto 	&#8211;	giudice<br />	<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n.  1065/2007, proposto da  </p>
<p><b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b>,  in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Napoli,  via  Diaz, n. 11;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>CONTRO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
Il comune di  Forio D’Ischia</b> , in persona del sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Trifogli, con domicilio eletto in Napoli, via Riviera di Chiaia, 276, presso lo studio legale Militerni-Nardone; </p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>E NEI CONFRONTI<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
Di Massimo Giannino,</b> in qualità di legale rappresentante della Giannini Petroli s.a.s., rappresentato e difeso dagli avv. Carlo e Rita Iaccarino, con domicilio eletto in Napoli,  S. Pasquale a Chiaia, n. 55; 		</p>
<p><i>controinteressato</p>
<p></i><b>Ellemme s.a.s. di Miraglielo Leonardo</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giampaolo Buono, con domicilio in Napoli, presso la segreteria del Tar Campania;</p>
<p><i>interveniente ad opponendum</p>
<p></i><b>di Carilino Antonio</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe di Meglio, con domicilio in Napoli presso la segreteria del Tar Campania;</p>
<p>									<i>interveniente ad adiuvandum</p>
<p></i><b><P ALIGN=CENTER>PER L’ANNULLAMENTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>del provvedimento emesso dal comune di Forio d’Ischia in data 8.2.2006, n. prot. 19, conosciuto in data 12.7.2006, con cui è stato rilasciato a favore del sig. Massimo Giannino, in qualità di legale rappresentate della Giannino Petroli s.a.s. per conto dell’ENI, titolo abilitativo in sanatoria di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 1, comma 37 della l. 15.12.2004, n. 308, in relazione alla realizzazione dell’impianto di distribuzione di carburante in località La Chiaia in Forio; </p>
<p>Visto il ricorso e con i relativi allegati; <br />
visto l’atto di costituzione e difesa dell’amministrazione resistente e dei controinteressati e intervenienti;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla udienza pubblica del 3 aprile 2008 la dott. ssa Maria Laura Maddalena; <br />
Uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in epigrafe, a seguito di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato,  il ministero per i beni e le attività culturali impugna il provvedimento con cui il comune di Forio d’Ischia ha rilasciato alla Giannino Petroli s.a.s. per conto dell’Eni, l’autorizzazione in sanatoria di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 1, comma 37 della l. 308 del 2004, in relazione alla realizzazione di un impianto di carburante. <br />
Espone in fatto che il comune aveva richiesto alla soprintendenza il prescritto parere (ai sensi del comma 39 della citata legge), il quale aveva contenuto negativo. Ciò nonostante, il comune aveva rilasciato la sanatoria. <br />
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi: <br />
1)	violazione dell’art. 1, comma 39 della l. 308/2004 in quanto deve ritenersi la natura vincolante del parere della Soprintendenza reso nell’ambito del procedimento per il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica, in analogia con quanto previsto dall’art. 143 del codice dei beni culturali, e ciò in particolare alla luce della sent. Corte cost. n. 183 del 2006; <br />	<br />
2)	eccesso di potere per carente e/o insufficiente motivazione circa le ragioni per cui il comune ha ritenuto di non doversi conformare all’avviso dell’amministrazione statale; <br />	<br />
3)	eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneo presupposto e violazione degli artt. 16 e 17 del PTP dell’isola di Ischia perché: <br />	<br />
a)	l’impianto di distribuzione di carburante ha una palina di segnalazione di notevole altezza e dimensioni, ampiamente visibile; <br />	<br />
b)	la presenza di aree verdi è ridotta e mal disposta, per tale motivo la Soprintendenza aveva chiesto un progetto di attutimento.<br />	<br />
Si è costituto il comune di Forio che ha in primo luogo eccepito la tardività del ricorso. Nel merito, il comune ha sostenuto l’infondatezza del ricorso perchè il parere reso dalla soprintendenza ai sensi del comma 39, art. 1 l. 308/2004 non è vincolante; il comune inoltre non ha fatto che dare attuazione alla sentenza della VI sezione del Tar Campania n. 15604/2005. <br />
Anche la Giannino Petroli s.a.s. si è costituta e ha eccepito la tardività del ricorso. Ha inoltre eccepito il difetto di interesse del ministero perché la controversia riguarda unicamente profili penalistici e lascia integri gli aspetti urbanistici; l’inammissibilità del gravame per mancata notifica alla ENI, unica vera controinteressata, in quanto l’istanza era stata presentata dalla Giannino Petroli per conto dell’ENI. Nel merito, la Giannino Petroli ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e pertanto ne ha chiesto il rigetto.<br />
E’ inoltre intervenuta <i>ad opponendum</i> la Ellemme s.a.s., in qualità di gestore dell’impianto della AGIP Petroli s.p.a. in Forio. Nell’atto di intervento ha fatto valere la irricevibilità del ricorso per tardività, nonché la sua inammissibilità per carenza di interesse del ministero considerati gli effetti limitati alla sfera penalistica della autorizzazione. Nel merito, ha chiesto comunque il rigetto del ricorso perché infondato.<br />
E’ infine intervenuto <i>ad adiuvandum</i> Carlino Antonio, proprietario di una villa posta al confine con il fondo sul quale l’AGIP Petroli ha realizzato il distributore di carburante.<br />
Il ministero ha replicato alle eccezioni sollevate con memoria depositata in data 21.12.2007, insistendo per l’accoglimento del ricorso.<br />
La causa all’odierna udienza è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso, così come eccepito dal comune di Forio e dai controinteressati, deve essere dichiarato tardivo.<br />
Sostengono infatti il comune resistente, il controinteressati e l’interveniente <i>ad opponendum</i> che la Soprintendenza ha avuto piena conoscenza del provvedimento impugnato in data 25.5.2006, in quanto in tale data il Soprintendete ha firmato la nota n. prot. 15409 nella quale si legge: “dalla documentazione in possesso di questo ufficio risulta che codesto Comune ha rilasciato in data 8.2.2006 autorizzazione in sanatoria per la pompa dell’Agip, ai sensi della legge 15.12.2004, n. 308.”  Essi rilevano inoltre che con successiva nota del 15.6.2006 prot. 17789, la soprintendenza confermava di aver avuto conoscenza dell’avvenuto rilascio della suindicata autorizzazione in sanatoria.<br />
L’eccezione di tardività è stata contestata dall’avvocatura dello Stato, la quale ha argomentato nel senso che il requisito della piena conoscenza del provvedimento, rilevante ai fini del decorso del termine per l’impugnativa, deve essere  rapportato all’effettiva consapevolezza da parte della Soprintendenza del contenuto concreto dell’accertamento di compatibilità paesaggistica. Infatti, essendo state previste in sede di parere due condizioni cui subordinare la valutazione positiva dell’impianto di erogazione di carburante, solo la conoscenza del testo del titolo autorizzatorio e la verifica delle eventuali prescrizioni in esso previste, potevano soddisfare il requisito della piena conoscenza della portata lesiva del provvedimento in questione. La piena conoscenza del testo del provvedimento comunale oggetto della impugnazione, quindi, si è avuta solo quanto esso è stato trasmesso alla Soprintendenza e cioè in data 12.7.2006.<br />
La prospettazione della difesa erariale non può essere condivisa e pertanto l’eccezione di tardività del ricorso deve essere accolta.<br />
Nel processo amministrativo, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso, la piena conoscenza del provvedimento oggetto d&#8217; impugnazione non deve essere intesa nel senso che il suo destinatario deve conoscere l&#8217; atto in questione in tutti i suoi elementi, essendo invece sufficiente che egli sia edotto di quelli essenziali, quali l&#8217; autorità amministrativa che lo ha emanato, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo, restando salva la possibilità per l&#8217; interessato di proporre ulteriori censure nella via dei motivi aggiunti ove dalla sua conoscenza integrale dovessero emergere altri profili di illegittimità. (Consiglio Stato, sez. IV, 04 febbraio 2008, n. 305; sez. V, 23 gennaio 2008 , n. 138; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 22 maggio 2007 , n. 5529<i> </i>T.A.R. Abruzzo L&#8217;Aquila, sez. I, 29 maggio 2007 , n. 272)<br />
Nel caso in esame, dall’inequivoco tenore della nota del 25.5.2005 a firma del Soprintendente di Napoli si evince che l’amministrazione aveva la piena conoscenza del contenuto del provvedimento comunale ( accertamento di compatibilità paesaggistica) e che essa fosse stata assentita in contrasto con il proprio parere negativo reso in data 3.1.2006, tanto è vero che nella stessa nota del 25.5.2006 sopra citata il soprintendente invitava l’amministrazione comunale a revocare in autotutela l’autorizzazione concessa in quanto contrastante con il proprio parere negativo di carattere vincolante. <br />
Appare dunque evidente che non vi fossero dubbi da parte della Soprintendenza circa il contenuto e la lesività del provvedimento comunale e che fossero anche note alcune delle ragioni di asserita illegittimità dello stesso (poi svolte anche come primo motivo del presente ricorso), consistenti nell’aver disatteso il proprio parere negativo, ritenuto di carattere vincolante. <br />
Le argomentazioni svolte dalla avvocatura dello Stato, circa la necessità di conoscere l’integrale testo del provvedimento per poter apprezzare se e come fossero state eventualmente prese in considerazione le due condizioni alle quali la Soprintendenza aveva subordinato la valutazione positiva dell’impianto di erogazione di carburante, non colgono tuttavia nel segno.<br />
Il parere reso dalla soprintendenza in data 3.1.2006 ( cfr. all. alla produzione di Carlino Antonio) è certamente un parere negativo e non un parere positivo con condizioni. La soprintendenza, infatti, si è limitata a suggerire una modifica dell’impianto di erogazione di carburante che preveda la riduzione delle dimensioni della palina di segnalazione e della pensilina e l’incremento della superficie sistemata a verde nel piazzale retrostante, segnalando che il tal caso esso avrebbe potuto essere valutato positivamente. Tuttavia, trattandosi non di parere reso su di un progetto ma su di un manufatto già realizzato, ai fini del rilascio del titolo in sanatoria, è evidente che il successivo rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica da parte del comune non poteva aver altro significato se non che il comune non aveva inteso adeguarsi al parere dell’organo statale. Qualora infatti il comune avesse voluto prendere in considerazione le indicazioni fornite dalla soprintendenza, possibilità che peraltro non è stata mai nemmeno adombrata dal Sovrintendente nella nota del 25.5.2006, avrebbe dovuto emanare a sua volta un provvedimento a contenuto negativo sul manufatto realizzato, indicando la possibilità di apportarvi modifiche al fine di una nuova valutazione di compatibilità ambientale.<br />
In conclusione, pertanto, deve ritenersi che il ricorso sia stato tardivamente presentato, dal momento che risulta dagli atti che il ricorso dinanzi al capo dello Stato è stato notificato al comune di Forio in data 8 novembre 2006 e alla Giannino Petroli s.a.s. in data 7 novembre 2006 mentre la piena conoscenza del contenuto e della lesività del provvedimento impugnato era già stata raggiunta in data 25.5.2006.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio nei confronti di tutte le parti costituite , in considerazione dell’esisto processuale della controversia.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (R.G. n.  1065/2007), lo dichiara irricevibile per tardività.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa. </p>
<p>
Così è deciso nella camera di consiglio del  3 aprile 2008<br />
Il Presidente dott. Ugo De Maio<br />
Il giudice est. dott.ssa Maria Laura Maddalena</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-19-6-2008-n-6029/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2008 n.6029</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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