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	<title>5964 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5964 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2020 n.5964</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-10-2020-n-5964/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-10-2020-n-5964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2020 n.5964</a></p>
<p>(D. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Zoppellari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Andrea Lazzaretti in Roma, largo di Torre Argentina 11 contro Azienda Sanitaria Locale &#8211; Asl Roma 1, in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-10-2020-n-5964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2020 n.5964</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">(D. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Zoppellari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Andrea Lazzaretti in Roma, largo di Torre Argentina 11 contro Azienda Sanitaria Locale &#8211; Asl Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefano Vinti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia N, 88; Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Dell&#8217;Orso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Filippo Meda 35; Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Fratto, Vincenzo Gambardella, Egidio Mammone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; I.n.m.i. Spallanzani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Armando Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Sanitaria Locale Roma 3, I.R.C.C.S. Istituti Fisioterapici Ospitalieri, Fondazione Ptv &#8211; Policlinico Tor Vergata, Azienda Ospedaliero &#8211; Universitaria Sant&#8217;Andrea, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I, Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata non costituiti in giudizio e nei confronti di A. Medica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marco Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonietta Favale in Roma, via Virginio Orsini 19)</span></p>
<hr />
<p>Gare pubbliche : i limiti del sindacato del GA sul giudizio di equivalenza espresso dalla commissione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Gare pubbliche &#8211; giudizio di equivalenza espresso dalla commissione &#8211; sindacato del G.A. limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nelle pubbliche gare ove il </em><em>gravame contesti la valutazione tecnica espressa dalla Commissione di gara sul giudizio di equivalenza dei prodotti offerti, la relativa valutazione è soggetta a margini di sindacato giurisdizionale limitati alla deduzione di macroscopiche illogicità  o irrazionalità , precisandosi che il giudizio di equivalenza, strutturalmente, suppone non giÃ  l&#8217;identità , ma piuttosto l&#8217;ontologica diversità  strutturale, dei due termini relazionali (il giudizio vertendo infatti sulla equiparabilità  funzionale dei due prodotti)</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 07/10/2020<br /> <strong>N. 05964/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01844/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1844 del 2020, proposto da D. S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Zoppellari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Andrea Lazzaretti in Roma, largo di Torre Argentina 11;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Azienda Sanitaria Locale &#8211; Asl Roma 1, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefano Vinti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia N, 88; Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Dell&#8217;Orso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Filippo Meda 35; Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Fratto, Vincenzo Gambardella, Egidio Mammone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; I.n.m.i. Spallanzani, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Armando Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Sanitaria Locale Roma 3, I.R.C.C.S. Istituti Fisioterapici Ospitalieri, Fondazione Ptv &#8211; Policlinico Tor Vergata, Azienda Ospedaliero &#8211; Universitaria Sant&#8217;Andrea, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I, Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata non costituiti in giudizio.<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> A. Medica S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marco Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonietta Favale in Roma, via Virginio Orsini 19;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 00077/2020, resa tra le parti.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale &#8211; Asl Roma 1 e di Asl Roma 2 e di Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e di Inmi Spallanzani e di A. Medica S.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1° ottobre 2020 il Cons. Giovanni Tulumello, e viste le istanze delle parti di passaggio in decisione della causa senza discussione orale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con sentenza n. 77/2020, il T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III<em>-Quater</em>, ha respinto il ricorso proposto dalla D. s.r.l., contro l&#8217;aggiudicazione definitiva a favore di A. Medica S.r.l. del Lotto 70 della &#8220;Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell&#8217;art. 60 del d.lgs. 50/2016, espletata in forma aggregata, per l&#8217;affidamento della fornitura di dispositivi per Anestesia e Rianimazione, occorrenti alle esigenze delle Aziende Sanitarie aderenti all&#8217;Unione di acquisto comprese nell&#8217;ambito dell&#8217;Area di Aggregazione 2 ai sensi del D.C.A. U00369/2015&#8221;.<br /> Con ricorso in appello notificato il 12 febbraio 2020 e depositato il successivo 26 febbraio, la D. s.r.l., ha impugnato l&#8217;indicata sentenza.<br /> Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, l&#8217;Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, L&#8217;A.S.L. Roma 1, l&#8217;A. Medica s.r.l. e l&#8217;I.N.M.I. Spallanzani.<br /> La domanda cautelare è stata respinta dapprima con decreto n. 1592/2020, quindi con ordinanza n. 3064/2020.<br /> In data 9 settembre 2020 l&#8217;ASL Roma 1 ha depositato copia del contratto stipulato con A. Medica.<br /> Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all&#8217;udienza del 1° ottobre 2020.<br /> 2. L&#8217;odierna appellante aveva contestato nel giudizio di primo grado la conformità  del prodotto offerto dalla controinteressata A. s.r.l. all&#8217;art. 2 del Capitolato tecnico, a mente del quale oggetto della fornitura nel lotto in contestazione era una &#8220;Maschera tipo Total Face, trasparente, risterilizzabile in autoclave a 134° C 10 volte, caratterizzata da 5 punti di fissaggio e passaggio dedicato per SNG. Corredata di nucale in schiuma di poliuretano aventi cinque rebbi di fissaggio alla maschera con regolazione e aggancio-sgancio rapidi. Raccordi intercambiabili e girevoli per versione NIV &quot;Non Vented&quot; e CPAP &quot;Vented&quot; comprensiva di valvola di sicurezza. Necessità  di scheda numero sterilizzazioni effettuate. Misura S-M-L-XL&#8221;.<br /> Come riportato nella sentenza appellata, ad avviso di D. &#8220;la maschera offerta da Alse non sarebbe tuttavia risterilizzabile a 134° C, così¬ come espressamente richiesto dalla lex specialis di gara, ma solamente disinfettabile a STERRAD ed ETO &#8211; metodi, questi, cosiddetti &#8220;a bassa temperatura&#8221; e che , sul punto, non potrebbe neppure essere invocato il principio di equivalenza stabilito dall&#8217;art. 68, d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto i suddetti metodi STERRAD ed ETO, pur venendo utilizzati anche per la sterilizzazione, sono stati indicati dal fabbricante Starmed/Intersurgical come metodi idonei per la sola disinfezione, così¬ che non potrebbero ritenersi corrispondenti al metodo espressamente richiesto dalla lex specialis di gara. Dovrebbe, pertanto, ritenersi inidonea la dichiarazione di equivalenza prodotta in gara dalla controinteressata in quanto apodittica e sfornita di supporto probatorio&#8221;.<br /> Il T.A.R. ha tuttavia respinto il ricorso, ritenendo il prodotto offerto equivalente a quello richiesto, ed osservando in particolare che:<br /> il principio di cui all&#8217;art. 68 d.lgs. 50/2016 era richiamato dalla <em>lex specialis</em> di gara;<br /> A. aveva reso attestazione circa l&#8217;equivalenza dei prodotti;<br /> la Commissione di gara, con valutazione (implicita) non affetta da vizi di illogicità  od irragionevolezza deducibili in sede giurisdizionale, ha accertato la conformità  dei prodotti offerti dall&#8217;aggiudicataria alla prescrizione del Capitolato;<br /> in ogni caso &#8220;A. Medica, prima in gara e, poi, nel corso del presente giudizio abbia ampiamente dimostrato che le metodiche a cui è sottoponibile la maschera &#8220;SMASKR&#8221; prodotta dalla Intersurgical, da essa proposta, raggiunge quel grado &#8220;uguale o minore di 1&#215;10-6&#8243; così¬ da potersi considerare risterilizzabile, al pari di altre maschere che vengono sottoposte alla risterilizzazione in autoclave, ciò che conferma la correttezza dell&#8217;impugnato giudizio della commissione&#8221;.<br /> 3. D. s.r.l. ha gravato la sentenza di primo grado deducendo la seguente, articolata, censura: &#8220;Error in iudicando: erroneità  della sentenza impugnata per erronea valutazione e travisamento dei fatti di causa con riguardo all&#8217;unico motivo di ricorso principale e per motivi aggiunti. Falso presupposto di fatto e di diritto. Illogicità , irragionevolezza e contraddittorietà  della motivazione. Erronea valutazione delle prove documentali. Ingiustizia manifesta in relazione all&#8217;unico motivo di ricorso principale e per motivi aggiunti, con i quali sono stati denunciati i seguenti vizi, che si ripropongono in questa sede: &#8220;Violazione di legge per violazione dell&#8217;art. 1 del Capitolato tecnico e dell&#8217;Allegato 1A, denominato &#8220;Dettaglio fornitura&#8221;. Violazione di legge per violazione degli artt. 83, comma 8, e 68, d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione di legge per violazione dei principi generali in materia concorsuale, come enunciati dall&#8217;art. 30, d.lgs. n. 50 del 2016, ed in particolare di quelli della par condicio dei concorrenti, di trasparenza, di proporzionalità  e di libera concorrenza. Violazione di legge per violazione dell&#8217;art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Difetto di istruttoria. Falso presupposto di fatto. Illogicità  ed irragionevolezza. Ingiustizia manifesta. Sviamento di potere&#8221;.<br /> Nella memoria depositata il 15 settembre 2020 l&#8217;appellante insiste sul fatto che in realtà , contrariamente a quanto ritenuto dalla Sezione in sede cautelare, il ricorso allega la sussistenza di reali elementi di palese irragionevolezza della valutazione della Commissione di gara, dal momento che il prodotto offerto dalla controinteressata &#8211; per affermazione del fabbricante dello stesso &#8211; sarebbe &#8220;disinfettabile ad alto livello&#8221; ma non sterilizzabile, e che disinfezione e sterilizzazione non possono ritenersi nozioni equivalenti; inoltre ad avviso dell&#8217;appellante &#8220;l&#8217;unico soggetto deputato a garantire se un dispositivo medico sia o meno sterilizzabile, peraltro come giÃ  rilevato a pìù riprese nei precedenti scritti difensivi, è esclusivamente il Fabbricante del medesimo dispositivo. (&#038;.)A ciò consegue inevitabilmente che, in difetto di tale validazione, il dispositivo medico non potrà  essere considerato sterilizzabile, nè risterilizzabile&#8221;.<br /> Nel ribadire, anche in replica agli argomenti di controparte, i profili di censura del ricorso in appello, la D. con tale memoria ha chiesto &#8220;di disporre CTU o Verificazione, al fine di stabilire definitivamente se i prodotti offerti in gara da Alse possano raggiungere l&#8217;efficacia sterilizzante pari a quella ottenuta col procedimento in autoclave a 134° per n. 10 volte richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis di gara&#8221;.<br /> Ha quindi insistito per l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione, la dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore stipulato e per il risarcimento mediante reintegrazione in forma specifica &#8211; e, solo in subordine, per equivalente monetario &#8211; del pregiudizio subÃ¬to.<br /> 4. Il ricorso in appello è infondato.<br /> Il gravame contesta la valutazione tecnica espressa dalla Commissione di gara sul giudizio di equivalenza dei prodotti offerti; tale valutazione, per costante e pacifica giurisprudenza, è soggetta a margini di sindacato giurisdizionale limitati alla deduzione di macroscopiche illogicità  o irrazionalità .<br /> Nel caso di specie le censure dell&#8217;appellante appaiono esorbitanti rispetto a tale ambito, come peraltro affermato dal primo giudice (con motivazione che resiste alle censure proposte) in mancanza dell&#8217;allegazione di reali elementi di palese irragionevolezza della valutazione impugnata.<br /> Successivamente alla pronuncia cautelare l&#8217;appellante ha sollecitato la Sezione ad una rivisitazione, in sede di cognizione piena, del riferito avviso posto a fondamento dell&#8217;ordinanza che ha rigettato l&#8217;istanza di sospensione.<br /> Tuttavia, neppure gli elementi in tal senso offerti risultano, ad avviso del Collegio, idonei a legittimare la pretesa della D..<br /> 5. Va infatti osservato che si controverte in merito alla legittimità  di un giudizio di equivalenza: il quale, strutturalmente, suppone non giÃ  l&#8217;identità , ma piuttosto la ontologica diversità  strutturale, dei due termini relazionali (il giudizio vertendo infatti sulla equiparabilità  funzionale dei due prodotti: Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4086/2020).<br /> In questo senso coglie nel segno l&#8217;affermazione contenuta nell&#8217;ultima memoria della stazione appaltante, secondo la quale &#8220;Ciò che invece ha senso indagare è se il procedimento di disinfezione offerto dalla A. Medica assicuri un SAL (Sterility Assurance Level &#8211; Livello di Garanzia di Sterilità )&#8221;e 10-6, che si badi è lo stesso dato indicato anche dalla D. per garantire un&#8217;idonea pulizia del materiale sanitario da riutilizzare. In questo e solo in questo consiste l&#8217;equivalenza tra i metodi di disinfezione a bassa temperatura e la sterilizzazione descritta nella lex&#8221;.<br /> In senso analogo la controinteressata, nella memoria depositata il 18 settembre 2020, afferma che &#8220;Tale valore di SAL è all&#8217;evidenza indicativo di un dispositivo sterile (cfr. doc. 6 del fascicolo di primo grado, pagg. 4 e 5&#8221;.<br /> La stessa controinteressata osserva inoltre che, come da dichiarazione del produttore versata in atti, &#8220;la maschera denominata SMASKR, &#8220;&#038; può essere sottoposta a sterilizzazione tramite Gas Plasma di Perossido di Idrogeno (STERRAD) o ETO come riportato sia in scheda tecnica, sia nelle istruzioni d&#8217;uso presenti in ogni confezione singola. I trattamenti ad ETO e Gas plasma sono, a tutti gli effetti, due procedure di sterilizzazione (del tutto equivalenti alla sterilizzazione a vapore in autoclave, richiesta dal Capitolato Tecnico) come anche chiaramente specificato nelle &#8220;Linee Guida sull&#8217;attività  di sterilizzazione quale protezione collettiva da agenti biologici per l&#8217;operatore nelle strutture sanitarie (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i)&#8221; diramate dall&#8217;ISPSEL (rispettivamente paragrafi 6.8.2 e 6.8.3.1, pagg. 36 e 38&#8243;.<br /> 6. Nella memoria depositata il 18 settembre 2020, la D. insiste invece sul fatto che &#8220;<em>i metodi STERRAD ed ETO, pur venendo utilizzati anche per la sterilizzazione, sono stati indicati dal fabbricante Intersurgical come metodi idonei per la sola disinfezione; circostanza, questa, che non li rende corrispondenti al metodo espressamente richiesto dalla lex specialis di gara</em>&#8220;.<br /> Osserva il Collegio che nel caso di specie la soluzione del quesito posto dalla censura in esame postula non giÃ  l&#8217;accertamento della identità  della nozione di sterilizzazione rispetto a quella di disinfezione; nè se esse siano in assoluto e in astratto equivalenti.<br /> Ciò che rileva è il giudizio di equivalenza in concreto, avuto riguardo a quanto richiesto dalla legge di gara e allo specifico prodotto in contestazione.<br /> La sentenza di questa Sezione n. 4573/2019, richiamata dalle parti e relativa ad identica questione (ancorchè parametrata ad una diversa <em>lex specialis</em>), ha in proposito accertato, con riferimento alle caratteristiche oggettive del prodotto (e dunque prescindendo dalla peculiarità  della disciplina della specifica procedura dedotta in quella sede), che:<br /> &#8220;<em>La parte appellante contesta essenzialmente che la scheda tecnica dell&#8217;offerente-produttore Intersurgical s.p.a. non garantisce, ai fini del suo riuso, la risterilizzabilità  del prodotto offerto, ma la sua sola disinfettabilità : ciò perchè essa fa riferimento, quale metodo per la riutilizzabilità  della maschera, alla sola &#8220;disinfezione di alto livello&#8221; piuttosto che, appunto, alla &#8220;sterilizzazione&#8221;, laddove si tratta di due trattamenti radicalmente diversi, mirando la disinfezione alla eliminazione dei microrganismi patogeni, mentre la sterilizzazione è finalizzata alla distruzione di tutte le forme viventi eventualmente presenti su un determinato substrato.</em><br /> <em>Deve osservarsi, in senso contrario, che la scheda tecnica del prodotto &#8220;MASKR&#8221;, offerto dalla seconda classificata, reca un primo paragrafo, intitolato &#8220;disinfezione ad alto livello&#8221;, in corrispondenza del quale vengono menzionati quali metodi appunto di disinfezione, inquadrati entro un&#8217;unica cornice grafica, i trattamenti Cidex Opa e Anioxide 1000, per i quali vengono indicati chiaramente &#8220;10 cicli di disinfezione&#8221;.</em><br /> <em>La medesima scheda tecnica reca poi un secondo paragrafo, intitolato &#8220;Gas plasma di perossido di idrogeno&#8221;, in corrispondenza del quale è rappresentata una autonoma cornice grafica al cui interno è specificato il trattamento Sterrad ed indicato il numero (10) di cicli praticabili.</em><br /> <em>Segue infine un terzo paragrafo, intitolato &#8220;ETO&#8221; (ossido di etilene), cui ugualmente corrisponde una distinta cornice grafica che ne specifica tempi di esposizione e numero di cicli&#8221;.</em><br /> <em>&#8220;Ebbene,</em> <em>giÃ  l&#8217;impostazione grafica della scheda tecnica relativa al prodotto &#8220;MASKR&#8221; (&#038;.) non consente di sostenere che i metodi Sterrad ed Eto siano stati indicati dal produttore come metodi di disinfezione e non (come è proprio della loro funzione) di sterilizzazione: i metodi suindicati, per quanto detto, sono richiamati quali modalità  di riuso della maschera autonome rispetto a quelle di disinfezione</em>&#8220;;<br /> &#8220;<em>i metodi Sterrad ed Eto devono essere apprezzati per la loro intrinseca idoneità  sterilizzatrice (&#038;.), indipendentemente dalla specificazione della qualità  (di sterilità ) che il loro impiego conferisce al prodotto sul quale vengono applicati</em>&#8220;;<br /> &#8220;<em>il trattamento Sterrad (al pari del trattamento ETO) è una metodica di sterilizzazione, e non di disinfezione</em>&#8220;;<br /> &#8220;<em>l&#8217;idoneità  sterilizzatrice dei metodi Sterrad ad Eto, applicati al prodotto &#8220;MASKR&#8221;, trova conferma, anche solo indiretta, nella precisazione, contenuta nella relativa scheda tecnica, secondo cui il &#8220;prodotto (viene) fornito non sterile&#8221;: ciò a dimostrazione del fatto che esso è idoneo a conseguire tale qualità , una volta sottoposto al ciclo di sterilizzazione (il quale, quindi, risulta necessario &#8211; ed idoneo al fine perseguito &#8211; anche in occasione del suo primo impiego)</em>&#8220;.<br /> 7. Le superiori affermazioni, dalle quali il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi (essendo relative, come detto, ad elementi oggettivi e come tali indipendenti dalla disciplina della specifica procedura), dimostrano come il prodotto offerto dall&#8217;odierna appellata avesse caratteristiche equivalenti, per il profilo qui in contestazione, a quelle richieste dalla legge di gara, e che il relativo giudizio della Commissione è pertanto esente dai vizi dedotti con il ricorso di primo grado e ribaditi in appello.<br /> D&#8217;altra parte non va trascurato che agli argomenti utilizzati dalla ricordata sentenza per affermare la sterilizzabilità  del prodotto di A. si aggiunge l&#8217;ulteriore dato obiettivo, risultante dalla documentazione prodotta nella gara oggetto del presente giudizio, dell&#8217;identico livello di <em>Sterility Assurance Level</em> (S.A.L.) raggiunto con le due diverse metodiche considerate (sterilizzazione in autoclave con l&#8217;utilizzo del vapore, e trattamenti a gas plasma ed ETO).<br /> Ciò appare dirimente in termini di accertamento obiettivo della equivalenza delle caratteristiche del prodotto offerto rispetto a quanto richiesto dalla legge di gara.<br /> Illogico ed irragionevole sarebbe stato, al contrario, un giudizio che avesse condotto ad esiti difformi per ragioni puramente nominalistiche, a fronte delle risultanze relative alla obiettiva evidenza del richiamato parametro funzionale.<br /> 8. Il ricorso in appello deve essere pertanto respinto perchè infondato (per ragioni tali da rendere irrilevante e superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio sul punto).<br /> Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell&#8217;appellante, secondo la regola della soccombenza, nei confronti dell&#8217;Azienda che ha adottato il provvedimento impugnato (Azienda Sanitaria Locale Roma 1), e della controinteressata A. Medica s.r.l., mentre possono essere compensate nei confronti delle altre parti appellate costituite in giudizio.<br /> 9. La conferma della sentenza impugnata, che ha rigettato il ricorso di primo grado, determinando la legittimità  dell&#8217;ammissione in gara dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria A. Medica s.r.l., comporta l&#8217;assenza di profili di illegittimità  invalidante o caducante nella serie degli atti procedimentali ad essa successivi, e al contratto <em>medio tempore</em> stipulato, in relazione all&#8217;ammissione di detta offerta ed alla sua valutazione da parte della Commissione di gara come conforme all&#8217;art. 2 del Capitolato.<br /> 10. La presente sentenza è redatta ai sensi dell&#8217;art. 120, commi 9 (come modificato dall&#8217;art. 4, comma 4, lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120) e 10, del codice del processo amministrativo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Condanna l&#8217;appellante al pagamento in favore dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e della A. Medica s.r.l. delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro diecimila/00, oltre accessori come per legge, in ragione di euro cinquemila/00 oltre accessori per ciascuna parte; compensa le spese nei confronti della altre parti costituite.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere<br /> Solveig Cogliani, Consigliere<br /> Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-10-2020-n-5964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2020 n.5964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2013 n.5964</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-12-2013-n-5964/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-12-2013-n-5964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2013 n.5964</a></p>
<p>Pres. A. Pajno – Est. C. Saltelli Amministrazione Provinciale di Benevento (avv. V. Catalano) vs Regione Campania (avv. L. Buondonno) sulla giurisdizione del Giudice Ordinario in caso di richiesta di rimborso delle maggiori spese sostenute dall&#8217;Ente per il servizio di trasporto pubblico locale 1. Servizi pubblici – Trasporto locale &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-12-2013-n-5964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2013 n.5964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-12-2013-n-5964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2013 n.5964</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pajno – Est. C. Saltelli<br /> Amministrazione Provinciale di Benevento (avv. V. Catalano) vs Regione Campania (avv. L. Buondonno)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del Giudice Ordinario in caso di richiesta di rimborso delle maggiori spese sostenute dall&#8217;Ente per il servizio di trasporto pubblico locale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Servizi pubblici – Trasporto locale &#8211; Rimborso spese – Giurisdizione del G.O. &#8211; Sussiste – Ragioni &#8211; Natura patrimoniale della controversia &#8211; Discrezionalità della p.a. – Esclusione.	</p>
<p>2. Contributi e finanziamenti pubblici – Ripartizione e attribuzione di risorse pubbliche &#8211;  Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Ragione – Procedimentalizzazioni – Esercizio potere autoritativo della p.a. – Configurabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È competente il giudice ordinario a decidere la controversia concernente la pretesa della Provincia di vedersi riconosciuta rimborsata dalla Regione la maggior somma asseritamente anticipata alle aziende esercenti, nell’ambito territoriale di competenza, il servizio di trasporto pubblico locale in quanto detta controversia ha natura esclusivamente patrimoniale, difettando di qualsiasi elemento di rilievo autoritativo e discrezionale e non essendo neppure collegata, in modo diretto ed immediato, ad un servizio pubblico (il servizio di trasporto pubblico locale essendo la mera occasione del preteso rapporto debito – credito esistente tra le due amministrazioni).	</p>
<p>2. Spetta al giudice amministrativo decidere sulla controversia riguardante atti autoritativi di ripartizione ed attribuzione di risorse pubbliche, essendosi al riguardo precisato che l’obbligazione pubblica (finanziamenti, indennizzi, contributi) è subordinata ad un procedimento amministrativo, in cui l’amministrazione esercita poteri autoritativi ed unilaterali con cui definisce modi di essere o vicende successive del rapporto stesso, e che una volta costituita essa segue le sorti dell’ordinario rapporto obbligatorio anche sul piano della giurisdizione, salvo che detto rapporto non inerisca ad un pubblico servizio, sussistendo in tal caso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.<br />
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4656 del 2013, proposto da:<br />
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Vincenzo Catalano, con domicilio eletto presso c/o Studio Legale Recchia Luca Coletta in Roma, viale Regina Margherita, n. 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Lidia Buondonno, con cui è domiciliata in Roma, via Poli, n. 29; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, sez. III, n. 1433 del 13 marzo 2013, resa tra le parti;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2013 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Vincenzo Catalano e A. Bove, su delega dell&#8217;avv. Lidia Buondonno;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>PREMESSO CHE:<br />	<br />
a) il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. III, con la sentenza n. 1433 del 13 marzo 2013 ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso proposto dalla Provincia di Benevento per la declaratoria dell’asserita illegittimità del silenzio – inadempimento e/o rifiuto serbato dalla Regione Campania sulla istanza in data 29 maggio 2012 (prot. 2113), recante contestuale messa in mora, di rimborso della somma di €. 2.462.734,04, quale importo anticipato per i.v.a. alle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale per il periodo 2003 – 2011; a suo avviso, infatti, la pretesa economica in questione, quantunque afferente alla materia dei pubblici servizi, rientrerebbe nella categoria degli “altri corrispettivi”, le cui controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, giacchè essa si collocherebbe “…a valle dell’imposizione dell’obbligo di espletare attività di pubblico servizio, attenendo alla definizione delle obbligazioni reciproche che discendono direttamente dal rapporto concessorio o convenzionale nonché dall’applicazione della normativa comunitaria”, non emergendo “…profili di autoritività del potere idonei a degradare ad interessi legittimi le posizioni soggettive delle imprese di trasporto” e non essendo non pertinente l’invocato richiamo alla propria precedente decisione n. 2134 del 2011;<br />	<br />
b) la Provincia di Benevento con atto di appello notificato il 3 giugno 2013 ha lamentato l’erroneità di tale sentenza, chiedendone la riforma alla stregua di due motivi di gravame, rubricati rispettivamente “<i>Error in iudicando</i> – Violazione e falsa applicazione di legge (D. Lgs. 80/98 art. 33, CPA art. 133, comma 1, lett. c) – Violazione dei principi giurisprudenziale regolanti la materia (sentenza Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004) – Perplessità ed insufficienza della motivazione” e “<i>Error in iudicando</i> – Violazione e falsa applicazione di legge (D. Lgs. 80/98 art. 33, CPA art. 133, comma 1, lett. c) – Perplessità ed insufficienza della motivazione – Erroneità nei presupposti”: secondo l’appellante non potrebbe dubitarsi dell’appartenenza della controversia de qua alla giurisdizione del giudice amministrativo, giacché essa non riguarderebbe la corresponsione di un corrispettivo, bensì di un finanziamento “…strettamente collegato, meglio, imprescindibile per assicurare un pubblico servizio e, pertanto, finalizzato al perseguimento di un interesse pubblico”, ponendosi pertanto al di fuori di un rapporto concessorio e “…iscrivendosi, invece, nel sovrastante rapporto pubblicistico tra Regione e Provincia regolato dalla L.R. n. 3/2002, con connesso esercizio di potere autoritativo (di tipo organizzativo – contabile) ad opera della prima”; a ciò conseguirebbe anche l’erroneità dei richiami giurisprudenziali operati dai primi giudici che avrebbero poi altrettanto erronea mente ritenuto non applicabile al caso in esame la loro stessa sentenza n. 2131 del 2011;<br />	<br />
c) ha resistito all’appello la Regione Campania, chiedendone il rigetto;<br />	<br />
CONSIDERATO CHE:<br />	<br />
d) secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, conformemente a quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004, le controversie in materia di servizi pubblici rientranti nella giurisdizione esclusiva sono quelle nelle quali l’amministrazione opera in veste di autorità, pur se i rapporti tra amministrazione e amministrati possano anche essere declinati nelle forme della relazione giuridica “diritto – obbligo”, spettando al giudice ordinario quelle che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento dell’amministrazione a tutela di interessi generali (Cass. SS.UU. 12 ottobre 2011, n. 20939; 27 luglio 2011, n. 26391);<br />	<br />
e) è stata così ritenuta appartenente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di beni e servizi che coinvolgano l’esercizio di poteri discrezioni per la determinazione del canone, dell’indennità o di altri corrispettivi, escluse quelle di natura meramente patrimoniale (C.d.S., sez. V, 30 novembre 2012, n. 6110; 6 luglio 2012, n. 3963; C.G.A., 24 ottobre 2011, n. 682);<br />	<br />
f) è stata invece ritenuta appartenente al giudice ordinario la domanda dell’impresa concessionaria di servizi di trasporto pubblico volta ad ottenere l’adeguamento dei contributi pubblici secondo il criterio dei costi effettivamente sostenuti, anziché dei costi standardizzati e forfetari, in quanto fondata sulla richiesta di diretta applicazione del regolamento 1191/69/Cee, non ricorrendo elementi di discrezionalità amministrativa, bensì parametri normativi predeterminati, in relazione ai quali sussiste un diritto soggettivo, irrilevante essendo – nel caso di specie, al fine di radicare la giurisdizione del giudice amministrativo – la circostanza della mancata contrattualizzazione del rapporto di concessione, trattandosi di controversia attinente a indennità, canoni ed altri corrispettivi (Cass. SS.UU., 14 novembre 2012, n. 19828;<br />	<br />
g)spetta poi al giudice amministrativo decidere sulla controversia riguardante atti autoritativi di ripartizione ed attribuzione di risorse pubbliche, essendosi al riguardo precisato che l’obbligazione pubblica (finanziamenti, indennizzi, contributi) è subordinata ad un procedimento amministrativo, in cui l’amministrazione esercita poteri autoritativi ed unilaterali con cui definisce modi di essere o vicende successive del rapporto stesso, e che una volta costituita essa segue le sorti dell’ordinario rapporto obbligatorio anche sul piano della giurisdizione, salvo che detto rapporto non inerisca ad un pubblico servizio, sussistendo in tal caso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (C.d.S., sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 785);<br />	<br />
RILEVATO CHE:<br />	<br />
h) nel caso di specie la controversia concerne la pretesa della Provincia di Benevento di vedersi riconosciuta rimborsata dalla Regione Campania la maggior somma asseritamente anticipata alle aziende esercenti, nell’ambito territoriale di competenza, il servizio di trasporto pubblico locale per il periodo 2003 – 2011, in virtù dei contratti – ponte nei quali la predetta Provincia è subentrata alla Regione;<br />	<br />
i) detta controversia ha natura esclusivamente patrimoniale, difettando di qualsiasi elemento di rilievo autoritativo e discrezionale e non essendo neppure collegata, in modo diretto ed immediato, ad un servizio pubblico (il servizio di trasporto pubblico locale essendo la mera occasione del preteso rapporto debito – credito esistente tra le due amministrazioni), così che non vi è ragione per sottrarla alla cognizione del giudice ordinario;<br />	<br />
j) non consentono di giungere a conclusioni differenti né la circostanza che il riconoscimento della somma rivendicata presupponga un procedimento ed un successivo atto di natura amministrativo – contabile di imputazione e di liquidazione delle somme, né la pretesa particolare qualificazione giuridica (finanziamento) della somma rivendicata;<br />	<br />
k) l’indirizzo giurisprudenziale espresso dalla decisione di questo Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6489 del 5 ottobre 2004, invocata dall’appellante, è da ritenersi superato alla stregua della sentenza della Cassazione, SS.UU. 4 luglio 2006, n. 15216, come peraltro già rilevato da C.d.S., sez. VI, 22 giugno 2007, n. 3466;<br />	<br />
RITENUTO CHE in conclusione l’appello deve essere respinto, potendo nondimeno compensarsi tra le parti le spese del presente grado di giudizio in ragione della peculiarità delle questioni trattate;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Pajno, Presidente<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/12/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-12-2013-n-5964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2013 n.5964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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