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	<title>5957 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Decreto &#8211; 21/10/2005 n.5957</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-decreto-21-10-2005-n-5957/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Decreto &#8211; 21/10/2005 n.5957</a></p>
<p>Pres. Paolo Salvatore Avv. L. Visconti e nei cfr. Noyvallesina Engineering s.p.a. e GEA s.r.l. la procedura camerale per la liquidazione dei compensi prevista dalla L. n. 794/42 non si applica ai processi penali e amministrativi né in materia stragiudiziale Processo amministrativo – Avvocati &#8211; Procedura per la liquidazione dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-decreto-21-10-2005-n-5957/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Decreto &#8211; 21/10/2005 n.5957</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-decreto-21-10-2005-n-5957/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Decreto &#8211; 21/10/2005 n.5957</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Paolo Salvatore<br /> Avv. L. Visconti e nei cfr. Noyvallesina Engineering s.p.a. e GEA s.r.l.</span></p>
<hr />
<p>la procedura camerale per la liquidazione dei compensi prevista dalla L. n. 794/42 non si applica ai processi penali e amministrativi né in materia stragiudiziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Avvocati &#8211; Procedura per la liquidazione dei compensi prevista dalla L. n. 794/42 – compensi in materia penale, amministrativa e stragiudiziale – Inapplicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La speciale procedura camerale prevista dalla l. n. 794/42 per la liquidazione degli onorari degli avvocati si riferisce esclusivamente ai compensi in materia giudiziale civile non potendo trovare applicazione ai processi penali, amministrativi, ovvero in materia stragiudiziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE<br />
(SEZIONE QUARTA)</b></p>
<p>Il Presidente della sezione<br />
ha pronunciato il seguente</p>
<p align=center><b>DECRETO</b></p>
<p>sulla istanza iscritta al NRG 7479/2005, proposta</p>
<p>dall’avvocato <b>Luigi Visconti</b>, che si difende in proprio ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi n. 99;</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p><b>Noyvallesina Engineering s.p.a. e GEA s.r.l.</b>;</p>
<p>per la liquidazione degli onorari ai sensi dell’art. 28, l. n. 794 del 1942;</p>
<p>vista l’istanza di liquidazione degli onorari presentata dall’avvocato Luigi Visconti ai sensi dell’art. 28, l. n. 794 del 1942, depositata in data 21 settembre 2005;<br />
visto l’art. 29, l. n. 794 del 1942 cit. nella parte in cui dispone che il Presidente del tribunale o della Corte di appello fissi la camera di consiglio per la comparizione delle parti, con onere di notifica al ricorrente dell’istanza e del pedissequo decreto;<br />
vista la decisione della sesta sezione del Consiglio di Stato n. 820 del 1 marzo 2005, richiamata dall’istante a sostegno dell’applicabilità della l. n. 794 del 1942 al processo amministrativo;</p>
<p>considerato che le conclusioni cui è pervenuta la VI sezione non sono accoglibili sulla scorta delle seguenti argomentazioni:<br />
a) l’intera l. n. 794, sin dal suo univoco titolo, letteralmente appresta un rimedio processuale tipico per le sole ipotesi concernenti la mancata liquidazione dei corrispettivi dovuti agli avvocati per il patrocinio prestato davanti ai giudici civili, tanto che nel corpo degli artt. 28, 29 e 30, il riferimento è sempre e solo ad istituti del processo civile ed ai capi degli uffici giudiziari civili (giudice di pace, tribunale, corte d’appello)<br />
b) l’obbiettivo perseguito dalla legge – semplificare la liquidazione e riscossione degli onorari degli avvocati – è stato realizzato mediante un meccanismo procedurale che, nel presupposto pacifico della giurisdizione del giudice civile su controversie inerenti la determinazione di onorari professionali, modifica i criteri consueti di competenza, attribuendo la stessa all’ufficio giudiziario civile che ha risolto la causa principale, cui sono riferibili gli onorari dell’avvocato;<br />
c) la decisione della sesta sezione si discorda dalla costante ed unanime giurisprudenza della Cassazione (cfr. da ultimo Cass. civ. sez. II, 29 luglio 2004, n. 14394; sez. II, 27 marzo 1995, n. 3603; sez. II, 18 luglio 1991, n. 7993), che sul punto, attesa la ratio della legge in questione, ha affermato che la speciale procedura camerale prevista dalla l. n. 794 si riferisce esclusivamente ai compensi in materia giudiziale civile non potendo trovare applicazione ai processi penali, amministrativi, ovvero in materia stragiudiziale (alle stesse conclusioni perviene comunemente la dottrina);<br />
d) la tesi propugnata dalla sesta sezione, inoltre, conduce ad una grave comprensione dei diritti di difesa delle parti in quanto da un lato l’art. 29, co. 6, cit. qualifica come non impugnabile l’ordinanza che chiude lo speciale procedimento in esame, dall’altro, la assazione ha sempre ritenuto non appellabile il provvedimento in questione ma ricorribile innanzi a sé per violazione di legge a mente dell’art. 111, co. 7 Cost., mezzo di tutela che verrebbe meno se il rito speciale venisse importato nel processo amministrativo giacchè l’art. 111, co. 8,limita la solo motivo di giurisdizione il ricorso in cassazione avverso decisioni dei giudici amministrativi;<br />
e) non si configura alcuna ingiustificata discriminazione fra avvocati giacché, come ricordato dalla VI sezione il legislatore gode della più ampia discrezionalità nel modellare gli istituti processuali; al contrario la tesi propugnata dalla VI sezione, introduce un elemento distonico in relazione agli onorari dovuti ai difensori in materia penale, tributaria, contabile; la soluzione prescelta, ancorché invocabile de iure condendo, necessita, pertanto, di uno specifico adeguato intervento legislativo calibrato sulle peculiarità strutturali dei singoli processi;<br />
f) che comunque la cognizione di controversie che oppongono due privati (o comunque due soggetti che agiscono iure privatorum) in ordine alla liquidazione di crediti pecuniari derivanti dall’esercizio di un contratto d’opera professionale, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l’istanza meglio specificata in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, lì 21/7/2005</p>
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