<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>594 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/594/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/594/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>594 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/594/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2019 n.594</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-24-6-2019-n-594/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-24-6-2019-n-594/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-24-6-2019-n-594/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2019 n.594</a></p>
<p>R. Politi Pres.- Est.; PARTI: E. Dossi rapp. avv.ti F. Bertuzzi, S. Venturi e G. Sina c. Ministero per i Beni e le Attivita Culturali, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia rapp. Avvocatura Distrettuale dello Stato, Comunita Montana Parco Alto Garda Bresciano rapp. Avv.to</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-24-6-2019-n-594/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2019 n.594</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-24-6-2019-n-594/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2019 n.594</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Politi Pres.- Est.; PARTI: E. Dossi rapp. avv.ti F. Bertuzzi, S. Venturi e G. Sina c. Ministero per i Beni e le Attivita    Culturali, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia rapp. Avvocatura Distrettuale dello Stato, Comunita    Montana Parco Alto Garda Bresciano rapp. Avv.to A. Asaro.</span></p>
<hr />
<p>Il raggiungimento di un punto di equilibrio, sostanziato dalla condivisa introduzione di prescrizioni mitigative dell&#8217;impatto conseguente alla realizzazione dell&#8217;intervento edilizio, deve ritenersi consentito, soltanto laddove non conduca ad un sacrificio dei pubblici interessi, a fronte delle potenzialita    espansive dell&#8217;aspettativa edificatoria, pur qualificata dalla presenza di favorevoli disposizioni promananti dalla disciplina urbanistica dettata dalla competente autorita    comunale in sede di pianificazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1. Tutela del valore paesistico &#8211; Valutazioni della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio &#8211; c.d. &#8220;Opzione zero&#8221; &#8211; Ammissibilità  &#8211; Necessità  di motivazione forte.</strong></p>
<p> <strong>2. Sindacato del g.a. su valutazioni tecniche &#8211; Valutazioni della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio &#8211; Natura estrinseca.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Se l'&#8221;opzione zero&#8221; (inibizione alla realizzazione di interventi edilizi, per la tutela del valore paesistico, in ambito pur riservato dalla vigente strumentazione urbanistica all&#8217;edificazione, secondo le modalita    ed entro i limiti dalla stessa individuati), in quanto tale, e    astrattamente configurabile, nondimeno il completo sacrificio dell&#8217;aspettativa edificatoria non puo    non transitare attraverso l&#8217;ostensione di un congruo apparato motivazionale che, in ragione del concreto atteggiarsi del vincolo, avuto riguardo alle esigenze di preservazione del contesto tutelato ed a fronte della verifica in concreto della caratterizzazione del progettato intervento edilizio, dia conto dei limiti, delle modalita    e delle caratteristiche degli interventi  assentibili, e, laddove, ne precluda affatto l&#8217;attuabilita   , espliciti le ragioni di tutela del vincolo che si pongano con rilievo assolutamente ostativo.</p>
<p> 2.Il potere di valutazione tecnica esercitato e   , in particolare, sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicita    manifesta ovvero travisamento e/o errore di fatto. Con riferimento alla sindacabilita   , da parte del giudice amministrativo, delle valutazioni espresse con il parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, la giurisprudenza e    consolidata nell&#8217;affermare che il potere dell&#8217;Autorita    competente alla tutela del vincolo paesistico di esprimere il giudizio in ordine alla compatibilita    di un intervento rispetto al vincolo medesimo, e    connotato da un&#8217;ampia discrezionalita    tecnico-valutativa, poichè implica l&#8217;applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche caratterizzate da ampi margini di opinabilita   .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 24/06/2019<br /> <strong>N. 00594/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00376/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso n. 376 del 2018, proposto da Elio Dossi, rappresentato e difeso dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, Silvano Venturi e Gianpaolo Sina, con domicilio digitale di cui alla PEC indicata nell&#8217;atto introduttivo e domicilio fisico presso il loro studio in Brescia, alla Via Armando Diaz n. 9<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> &#8211; Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>;<br /> &#8211; Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, in persona del Soprintendente <em>pro tempore</em>;domiciliati presso l&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato in Brescia, dalla quale sono rappresentati e difesi <em>ex lege</em>, alla via S. Caterina n. 6;<br /> &#8211; Comunità  Montana Parco Alto Garda Bresciano, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore,Â </em>rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alessandro Asaro, con domicilio digitale di cui alla PEC indicata nell&#8217;atto di costituzione e domicilio fisico presso lo studio del predetto legale, in Brescia, alla via Moretto n. 31;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del provvedimento reso dalla Comunità  Montana Parco Alto Garda Bresciano in data 30 gennaio 2018, notificato a mezzo pec il successivo 31 gennaio 2018, recante ad oggetto &#8220;<em>Decreto conclusivo di diniego e archiviazione della pratica. Richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata in data 22/09/2016 prot. n. 4253 per Realizzazione nuovo fabbricato residenziale in via delle Arche &#8211; mapp.li n. 5466-54791-5788-4102-5784-5793-5792- Fg. n. 17, in Comune di Gardone Riviera (BS). Rif. P.E. Comune n. 114/2016. Richiedente Dossi Elio. Pratica Paesaggistica N. 185/2016&#8243;,Â </em>nonchè di ogni ulteriore atto presupposto e susseguente, ivi compreso il parere vincolante reso dalla competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia in data 16 novembre 2017, n. 18581 di protocollo.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione statale intimata e della Comunità  Montana Parco Alto Garda Bresciano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 giugno 2019 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Espone il ricorrente di essere proprietario, in Comune di Gardone Riviera, di un lotto edificabile di terreno esteso mq. 3.236, individuato in catasto al foglio n. 17, mappali n. 5466-54791-5788-4102-5784-5793-5792.<br /> Tale lotto, collocato in lato nord rispetto al complesso monumentale del &#8220;Vittoriale degli Italiani&#8221;, risulta edificabile sin dagli anni &#8217;70, in esito tra l&#8217;altro alla valutazione della Soprintendenza ai Monumenti della Lombardia a data 22 marzo 1972, n. 1225 di protocollo.<br /> La predetta edificabilità  è stata sempre mantenuta dagli strumenti urbanistici generali succedutisi nel tempo in Comune di Gardone Riviera (come, da ultimo, dal Piano delle Regole del vigente P.G.T., approvato con deliberazione n. 2 del 15 gennaio 2014,il quale ha classificato il lotto tra le <em>&#8220;Aree libere da edificare a destinazione prevalentemente residenziale con tipologia edilizia singola e/o binata&#8221;</em>, disciplinato dall&#8217;art. 29 delle NTA con specifico ambito di intervento identificato con il n. 17, al quale è assegnata una capacità  edificatoria massima non superiore a mc. 1000).<br /> Il lotto medesimo, inoltre, è assoggettato a vincolo ex art. 136 del D.Lgs. 42 del 2004, con Decreto Ministeriale 6 febbraio 1959, in quanto zona di <em>&#8221; &#038; notevole interesse pubblico perchè posta fra le pendici delle retrostanti montagne e la riva del Garda, con un andamento degradante formante una bellissima conca ricca delle tipiche e varie essenze della flora Gardesana, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza avente anche valore artistico tradizionale, offre punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale del lago di Garda con tutta la riviera veronese, i golfi di Salà², Manerba e Desenzano, dell&#8217;isola di Garda e della penisola di Sirmione&#8221;.</em><br /> L&#8217;area ricade, poi, nel vincolo di tutela di cui all&#8217;art. 142 del D.Lgs. 42 del 2004, in quanto, da un lato, rientrante nella fascia di 300 metri dalla sponda del lago (lett. b), e dall&#8217;altro lato ricompreso nel Parco regionale dell&#8217;Alto Garda Bresciano (lett. f); ed è posta nelle vicinanze del complesso del &#8220;Vittoriale degli Italiani&#8221;, dichiarato monumento nazionale con R.D. 1050 del 28 maggio 1925 e successivamente, con decreto del 13 febbraio 2001 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, vincolato nel complesso ai sensi degli allora vigenti articoli 2 e 5 del D.Lgs. 490 del 1999.<br /> Con successivo Decreto Ministeriale del 30 marzo 2001 è stato apposto sulle aree circostanti il predetto complesso monumentale specifico vincolo indiretto ai sensi dell&#8217;allora vigente art. 49 del D.Lgs. 490 del 1999; le aree interessate dal vincolo in questione (comportante che <em>&#8220;&#8230; l&#8217;area dovrà  essere mantenuta sgombra da qualsiasi costruzione e dovrà  conservare le attuali piantumazioni con il conseguente mantenimento a verde&#8221;)</em>Â estendendosi, peraltro, verso est rispetto al Vittoriale, risultandone quindi esente il lotto in questione.<br /> In data 29 agosto 2016, il ricorrente presentava alla Comunità  Montana del Parco Alto Garda Bresciano, autorità  competente per la gestione del vincolo, istanza per il rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell&#8217;art. 146 del D.Lgs. 42 del 2004 afferente il progetto per lo sviluppo edilizio del lotto di proprietà  (realizzazione di due edifici unifamiliari per una volumetria complessiva di circa 760 mc., con una diminuzione di 240 mc. rispetto alla capacità  edificatoria di quasi un quarto).<br /> In esito ad un sopralluogo, eseguito dalla Commissione per il paesaggio della Comunità  Montana in data 9 gennaio 2017, quest&#8217;ultima:<br /> &#8211;<em>&#8220;&#8230; dopo aver attentamente valutato gli aspetti vedutistici dell&#8217;intervento e, in particolare lo specifico rapporto simbolico con il vicino mausoleo dannunziano del terreno interessato dal progetto&#8221;</em><br /> &#8211; riteneva <em>&#8220;assolutamente necessario il mantenimento dell&#8217;aspetto esistente dell&#8217;angolo del lotto che prospetta il mausoleo stesso, sia per quanto riguarda la morfologia del versante che della relativa vegetazione, elementi che insieme mascherano la maggior parte della superficie della zona edificabile&#8221;;</em><br /> &#8211; e considerava, pertanto<em>Â &#8220;assentibile il complesso dei volumi residenziali, proposti con un semplice disegno architettonico ma di deciso decoro formale&#8221;;  </em>purtuttavia ritenendo che, per<em>Â &#8220;le autorimesse &#038; l&#8217;attuale previsione non sia compatibile nè dal punto di vista morfologico nè da quello planimetrico e che pertanto vada trovata una soluzione alternativa, o prevedendo un accesso da strada privata oppure spostando il corsello d&#8217;accesso più¹ a nord in modo da portare le autorimesse sotto le volumetrie residenziali, senza occupare e/o modificare il versante terrazzato verso il mausoleo delle Arche. La conservazione dell&#8217;angolo di terreno rivolto verso il mausoleo richiede inoltre la traslazione dei corpi di fabbrica quanto più¹ possibile verso ovest&#8221;</em>.<br /> A seguito della presentazione di una nuova &#8211; e diversa &#8211; soluzione progettuale, la Commissione del Paesaggio, nella seduta del 4 maggio 2017, esprimeva parere favorevole, rilevando che <em>&#8220;La nuova soluzione progettuale &#038; prevede il mantenimento dell&#8217;aspetto e della morfologia dell&#8217;angolo del lotto che prospetta il mausoleo delle Arche e propone, per quanto attiene alle autorimesse, una nuova soluzione con accesso da proprietà  confinante che minimizza sia le trasformazioni morfologiche che quelle percettive. I nuovi posti auto sono ricavati infatti in posizione retrostante al muro che separa dall&#8217;area piscina esistente della proprietà  confinante. In ottemperanza a quanto giù  suggerito le volumetrie vengono traslate verso il confine nord, liberando ulteriormente l&#8217;area del lotto più¹ vicina al monumento dannunziano. Si ritiene che la nuova soluzione risponda agli indirizzi di tutela, minimizzando l&#8217;ampliamento volumetrico dell&#8217;area residenziale esistente&#8221;</em>.<br /> Inviati, di seguito, gli atti alla Soprintendenza per il parere vincolante di competenza, quest&#8217;ultima esprimeva parere negativo sul progetto, valutando:<br /> &#8211; il contrasto del progetto stesso con gli indirizzi di tutela espressi nelle delibere della Giunta Regionale n. 2727 del 2011 e n. 2121 del 2006, con particolare riferimento ai <em>&#8220;versanti&#8221;</em>,Â <em>&#8220;boschi e foreste&#8221;</em>,Â <em>&#8220;terrazzamenti&#8221;</em>,Â <em>&#8220;insediamenti di versanti e terrazze&#8221;;</em><br /> &#8211; la vicinanza dell&#8217;intervento rispetto al mausoleo del Vittoriale, con affermata lesione dell&#8217;<em>&#8220;area boscata retrostante il MAS e il Mausoleo e, conseguentemente, la quinta naturale arborea su cui si staglia quest&#8217;ultimo nella sua purezza volumetrica e materica. La presenza di un comparto boscato alle spalle del Mausoleo costituisce infatti parte integrante dello stesso in quanto il suo ergersi a faro sul versante, così come voluto nel progetto di Maroni per D&#8217;annunzio, avviene con maggior efficacia proprio grazie al contrasto di colori tra il bianco del Botticino del Monumento funebre rispetto al verde della vegetazione arborea&#8221;</em>;<br /> &#8211;<em>&#8220;La presenza del Vittoriale e la sua stretta relazione percettiva con l&#8217;area oggetto di intervento&#8221;,Â </em>suscettibile di rendere <em>&#8220;ancor più¹ indispensabile conservare quelle aree che di fatto si configurano parte integrante delle visuali e panoramiche entro cui il bene culturale si pone e che, storicamente, costituisce immagine riconosciuta e riconoscibile dello stesso. La presenza di comparti edilizi nell&#8217;intorno non hanno ancora determinato una totale cancellazione dei caratteri qualitativi e identificativi del paesaggio di questo fronte collinare, nè l&#8217;hanno trasformata in un&#8217;area totalmente urbanizzata ove si possano identificare lotti di completamento. Bensì la presenza di aree ancora libere, sufficienti a garantire ancora la conservazione di quei caratteri che avevano portato il legislatore ad identificare in questo luogo un paesaggio degno di una tutela di carattere nazionale, le rende ancor più¹ suscettibili di attenzione e di tutela affinchè nuove edificazioni incoerenti e distruttive di quei caratteri non possano condurre a una totale costipazione del fronte collinare e determinare pericolose occlusioni non solo dal punto di vista percettivo, ma anche fisico, tra gli insediamenti storici&#8221;</em>.<br /> Assume parte ricorrente che gli atti, come sopra gravati, siano illegittimi per:<br /> <em>1) Violazione di legge sotto il profilo della mancata applicazione dell&#8217;art. 146, commi 7 ed 8, del D.Lgs. 142 del 2004. Violazione del principio di leale collaborazione ed interlocuzione</em><br /> La Soprintendenza, ritenendo incompatibile qualsivoglia intervento nel lotto in considerazione, in ragione della vicinanza dello stesso al Mausoleo del Vittoriale degli Italiani, finisce per elidere le capacità  edificatorie del lotto medesimo, pure attribuite dagli strumenti urbanistici da oltre quaranta anni, evocando la c.d. &#8220;opzione zero&#8221;; e ciù² senza considerare possibili alternative progettuali che possano oltremodo consentire lo sviluppo delle capacità  edificatorie attribuite, limitandosi viceversa a sostenere l&#8217;assoluta immodificabilità  dei luoghi.<br /> Sostiene parte ricorrente, in proposito, che in presenza di previsioni edificatorie contenute negli strumenti urbanistici generali, l&#8217;organo preposto alla tutela del vincolo avrebbe dovuto cercare un equilibrato contemperamento degli interessi, senza annettere necessaria prevalenza alle esigenze di tutela rispetto alle aspirazioni private allo sfruttamento edilizio.<br /> <em>2) Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e del difetto assoluto di motivazione</em><br /> Ad avviso della Soprintendenza, il progetto non risulterebbe compatibile dal punto di vista del paesaggio <em>&#8220;&#8230; atteso che l&#8217;area oggetto di intervento &#038; si colloca in un ambito caratterizzato da una forte naturalità , con aree terrazzate ormai boscate, terreno acclive, posto ai margini della strada, immediatamente a ridosso della parte sommitale del Parco del Vittoriale degli Italiani dove si trova il Mausoleo e l&#8217;edificio ove è esposto il Mas&#8221;</em>.<br /> Nell&#8217;escludere che le delibere regionali citate dalla Soprintendenza stessa impongano alcun criterio, ma si limitino, piuttosto, a suggerire una metodologia per la valutazione dei progetti in considerazione di determinate caratteristiche del paesaggio ritenute particolarmente rilevanti, sostiene parte ricorrente che l&#8217;anzidetto organismo non abbia compiuto alcuna valutazione, fornendo unicamente una descrizione del contesto paesaggistico in cui si inserisce l&#8217;intervento, senza tuttavia esplicitare alcun elemento critico del progetto rispetto al contesto considerato.<br /> <em>3) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della causa tipica. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti ed ulteriore difetto di motivazione</em><br /> Nell&#8217;osservare come la Soprintendenza abbia motivato il proprio parere negativo con riferimento, altresì, alla vicinanza del lotto in questione con il complesso monumentale del Vittoriale degli Italiani e, in particolare, con il relativo Mausoleo, parte ricorrente contesta che la mera vicinanza del lotto rispetto al bene monumentale possa,Â <em>ex se,</em>Â determinare la incompatibilità  paesaggistica di qualsivoglia realizzazione edilizia, preclusa soltanto in presenza di un effettivo contrasto tra le costruzioni in progetto e le finalità  proprie del vincolo paesaggistico.<br /> <em>4) Difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione sotto diversi ed ulteriori profili</em><br /> La particolare configurazione dei luoghi avrebbe dovuto suggerire alla Soprintendenza, prima di dar corso al provvedimento finale, di procedere ad accertare lo stato dei luoghi, in quanto soltanto attraverso una constatazione diretta sarebbe stato possibile percepire esattamente le possibili interferenze del progetto rispetto al vincolo paesaggistico da tutelare.<br /> Diversamente, in difetto di accesso ai luoghi, assume la parte ricorrente che il gravato parere sia inficiato, sotto plurimi aspetti, da travisamento dei fatti.<br /> ConÂ <em>motivi aggiunti</em>, notificati alle controparti e depositati in atti alla data del 14 febbraio 2019, il ricorrente ha, altresì, impugnato:<br /> &#8211; il provvedimento reso dalla Comunità  Montana Parco Alto Garda Bresciano in data 28 novembre 2018 e comunicato in pari data, recante ad oggetto &#8220;<em>Decreto conclusivo di diniego e archiviazione della pratica. Richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata in data 29/06/2018 prot. n. 3145 per Realizzazione nuovo fabbricato residenziale in via delle Arche &#8211; mapp.li n. 5466-54791-5788-4102-5784-5793-5792- Fg. n. 17, in Comune di Gardone Riviera (BS). Rif. P.E. Comune n. 125/2018 &#8211; Ordinanza TAR n. 00376/2018 REG.RIC: del 9 maggio 2018. Richiedente Dossi Elio. Pratica Paesaggistica N. 101/2018</em>&#8220;<br /> &#8211; ed il parere vincolante reso dalla competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia in data 30 ottobre 2018, n. 17462 di protocollo.<br /> Nell&#8217;osservare come questa Sezione, con ordinanza n. 171/2018:<br /> &#8211; abbia disposto che parte ricorrente provvedesse alla presentazione di una nuova soluzione progettuale che tenesse conto dei rilievi della Soprintendenza siccome formulati nel parere del 16 novembre 2018<br /> &#8211; e che la Soprintendenza stessa provvedesse ad esprimersi nuovamente sul progetto, così come modificato, una volta che lo stesso avesse ottenuto il preventivo parere favorevole da parte della Commissione del Paesaggio<br /> il sig. Dossi evidenzia che il nuovo progetto presentato in adempimento della predetta ordinanza:<br /> &#8211; reca una sensibile ulteriore riduzione della volumetria rispetto a quella insediabile nel lotto in questione;<br /> &#8211; comporta un arretramento dell&#8217;edificio (ora unifamiliare) rispetto al crinale ed una sensibile riduzione del fronte costruito, che passa da 40 mt. a circa 34 mt.;<br /> &#8211; introduce la messa a dimora di nuove piante (cipressi) sul crinale verso il Mausoleo in modo tale da occultare completamente la costruzione nella visuale verso il monumento.<br /> Conseguito, in data 3 luglio 2018, il parere positivo da parte della Commissione del Paesaggio, il progetto come sopra modificato riceveva un nuovo parere negativo, da parte della Soprintendenza, in data 30 ottobre 2018.<br /> Tale atto, impugnato con i sopra indicati motivi aggiunti, viene ritenuto dalla parte ricorrente illegittimo per:<br /> <em>1) Eccesso di potere sotto il profilo della mancata osservanza dei principi espressi nell&#8217;ordinanza del T.A.R. n. 171/2018. Violazione dell&#8217;art. 97 Cost. Violazione del principio di collaborazione ed interlocuzione.</em><br /> In presenza di un provvedimento cautelare avente valenza propulsiva, la Soprintendenza avrebbe dovuto tener conto delle legittime aspettative edificatorie del privato, quale <em>&#8220;naturale attuazione della situazione soggettiva dominicale, anch&#8217;essa costituzionalmente tutelata&#8221;:</em>Â escludendosi, conseguentemente, che possa trovare ulteriore espansione una concezione <em>&#8220;insuperabilmente preclusiva&#8221;Â </em>del vincolo, quanto piuttosto la necessità  che attraverso una fattiva collaborazione ed interlocuzione tra i soggetti interessati, espressione del principio delÂ <em>&#8220;buon andamento&#8221;Â </em>di cui all&#8217;art. 97 Cost., si pervenga ad un equo contemperamento degli opposti interessi, coniugando le esigenze di tutela con le legittime aspettative edificatorie del privato.<br /> <em>2) Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e del difetto assoluto di motivazione.</em><br /> Nell&#8217;osservare come, nel nuovo parere, la Soprintendenza abbia ulteriormente richiamato la delibera della Giunta Regionale n. 2727 del 2011, parte ricorrente si rimette,Â <em>ex adverso,</em>Â alle considerazioni rassegnate con il secondo motivo dell&#8217;atto introduttivo.<br /> <em>3) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della causa tipica. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti ed ulteriore difetto di motivazione.</em><br /> Quanto alla motivazione del parere negativo con riferimento, ancora una volta e con le medesime locuzioni, alla vicinanza del lotto in questione con il complesso monumentale del Vittoriale degli Italiani e, in particolare, con il relativo Mausoleo, la parte deduce le medesime considerazioni espresse con il terzo motivo dell&#8217;atto introduttivo.<br /> <em>4) Difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione sotto diversi ed ulteriori profili.</em><br /> Nel rilevare come il nuovo parere della Soprintendenza riproduca i contenuti del precedente parere emesso nel novembre 2017, obliterando gli sforzi mitigativi del nuovo progetto presentato, peraltro giù  modificato nel corso del primo procedimento, parte ricorrente evidenzia l&#8217;erroneità  delle critiche rivolte al nuovo progetto, con argomenti peraltro non dissimili rispetto a quanto osservato nel primo parere negativo rispetto al precedente progetto.<br /> Conclude insistendo per l&#8217;accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.<br /> L&#8217;Amministrazione statale intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l&#8217;infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell&#8217;impugnativa.<br /> La Comunità  Montana del Parco Alto Garda Bresciano, costituitasi anch&#8217;essa in giudizio, ha ribadito la legittimità  degli atti dalla medesima adottati, sottolineando &#8211; sulla base dei pareri resi &#8211; di essere favorevole all&#8217;intervento prospettato dalla parte ricorrente e di aver dovuto adottare atti conclusivi a quest&#8217;ultima avversi con carattere di mera conseguenzialità  rispetto alle ripetute pronunzie della Soprintendenza.<br /> La domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dell&#8217;atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questa Sezione respinta con ordinanza n. 69 del 27 febbraio 2019.<br /> Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 5 giugno 2019.<br /> DIRITTO<br /> Il ricorso è infondato.<br /> 1. Va, innanzi tutto, rammentato che questa Sezione, con ordinanza 10 maggio 2018 n. 171:<br /> &#8211; nel rilevare che <em>&#8220;l&#8217;area sulla quale insiste la proprietà  dell&#8217;odierna parte ricorrente rivela potenzialità  edificatoria&#8221;;</em><br /> &#8211; e, al contempo, nel prendere atto che <em>&#8220;l&#8217;alto valore paesistico della zona, unitamente all&#8217;interesse pubblico ricongiungibile alla preservazione di una presenza monumentale di così elevato significato storico, merita la necessaria attenzione e l&#8217;impiego di ogni cautela rispetto alla realizzazione di interventi edilizi suscettibili di turbare la percezione d&#8217;insieme dei beni oggetto di tutela&#8221;;</em><br /> ha ritenuto che <em>&#8220;la realizzazione dell&#8217;interesse pubblico &#8211; avente connotazione e ricadute meramente conservative &#8211; non è insuscettibile di essere coniugata con la necessaria, concreta e ponderata valutazione di altri interessi, la cui attuazione transiti attraverso l&#8217;espansione dello jus aedificandi che &#8211; in presenza, come nel caso di specie, di conformi disciplina urbanistica &#8211; integra una naturale attuazione della situazione soggettiva dominicale, anch&#8217;essa costituzionalmente tutelata&#8221;.</em><br /> Osservato che <em>&#8220;la posizione dell&#8217;Autorità  statale preposta alla tutela del vincolo, sia pure fondata su una corretta configurazione delle esigenze conservative della zona, nondimeno si è sostanziata, attraverso l&#8217;espressione del censurato parere, in una assoluta inibizione ad interventi edificatori&#8221;,</em>Â nella pronunzia sopra citata è stato, ulteriormente, constatato che <em>&#8220;la realizzazione del pubblico interesse, piuttosto che essere espresso con carattere insuperabilmente preclusivo &#038; avrebbe meritato espansione nel quadro di una compiuta e fattiva interlocuzione fra le parti, al fine di appurare l&#8217;eventuale realizzabilità  di interventi edificatori, pur necessariamente rispettosi delle esigenze di tutela di che trattasi&#8221;:Â </em>nel senso che<em>Â &#8220;lo sviluppo di un concreto confronto, peraltro utilmente esperito (anteriormente all&#8217;espressione del parere da parte della Soprintendenza) dalla Commissione per il Paesaggio della Comunità  Montana del Parco Alto Garda Bresciano)&#8221;Â </em>integra<em>Â &#8220;corretta espansione del principio di collaborazione, che integra naturale attuazione del canone costituzionale di cui all&#8217;art. 97&#8221;.</em><br /> Conseguentemente:<br /> &#8211; la parte ricorrente veniva onerata, nel quadro delle indicazioni contenute nel parere reso dalla competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia in data 16 novembre 2017, prot. n. 18581, di presentare nuova soluzione progettuale relativa all&#8217;intervento edilizio <em>de quo</em>;<br /> &#8211; tale progetto, da presentare entro il 30 giugno 2018 alla Commissione per il Paesaggio della Comunità  Montana del Parco Alto Garda Bresciano, avrebbe dovuto essere da quest&#8217;ultima esaminato entro il 31 luglio 2018;<br /> &#8211; in esito all&#8217;eventuale, positivo riscontro fornito dall&#8217;organo da ultimo indicato, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, avrebbe, altresì, dovuto provvedere ad un rinnovato esame del progetto, con espressione di parere da rendersi entro il 31 ottobre 2018.<br /> 2. Parte ricorrente, entro il termine assegnato con la predetta ordinanza, provvedeva al deposito di nuovo progetto, modificativo dell&#8217;originario, tenendo conto dei rilievi espressi dalla Soprintendenza nel parere del 16 novembre 2017.<br /> Nella relazione paesaggistica integrata, prodotta unitamente all&#8217;elaborato progettuale di cui sopra, veniva evidenziato che <em>&#8220;allo scopo di ridurre ogni possibile, anche limitata, relazione visuale con il Mausoleo del Vittoriale degli Italiani e la criticata lunghezza del fronte edificato, pur inframezzato da cesure verdi, l&#8217;edificazione di progetto, da tipologia bifamiliare, è stata ridotta a unifamiliare con una conseguente riduzione volumetrica di più¹ di un terzo del volume insediabile sul lotto ammesso dal PGT vigente (concessi 1000 mc., proposti nella precedente soluzione progettuale 760 mc., proposti nell&#8217;attuale nuova soluzione 660 mc.) e permettendo inoltre un arretramento dell&#8217;edificio dal crinale del versante collinare, oltre il quale sorge il Mausoleo, di circa 6,00 m., con sensibile riduzione del fronte costruito: l&#8217;incremento della vegetazione da porre a dimora tra i corpi edilizi contribuirà  significativamente a ridurne la continuità , inoltre la messa a dimora di nuovi alberi (cipressi) sul crinale verso il Mausoleo, impediranno ogni possibilità  di interferenza tra il monumento e la nuova costruzione&#8221;.</em><br /> Come dalla parte rappresentato con i motivi aggiunti depositati in atti alla data del 14 febbraio 2019, il nuovo progetto prevedeva:<br /> &#8211; una ulteriore riduzione della volumetria rispetto a quella insediabile nel lotto in questione (da 770 a 660 mc., a fronte dei 1.000 realizzabili);<br /> &#8211; la modificazione della tipologia del manufatto, da bifamiliare a unifamiliare, con arretramento rispetto al crinale ed una riduzione del fronte costruito (da 40 mt. a circa 34 mt.);<br /> &#8211; la messa a dimora di nuove piante (cipressi) sul crinale verso il Mausoleo in modo tale da occultare completamente la costruzione nella visuale verso il monumento.<br /> Come evidenziato in narrativa, anche tale progetto, pur positivamente esitato dalla Commissione per il Paesaggio costituita presso la Comunità  Montana, riceveva (nuovo) riscontro negativo da parte della Soprintendenza, avversato &#8211; appunto &#8211; con i motivi aggiunti di cui sopra.<br /> 3. Con la successiva &#8211; e sopra richiamata &#8211; ordinanza 27 febbraio 2019 n. 69, la Sezione ha preso atto che la Soprintendenza, con atto del 30 ottobre 2018, aveva escluso l&#8217;approvabilità  del nuovo progetto, sulla base &#8211; fra l&#8217;altro &#8211; delle seguenti considerazioni:<br /> <em>&#8211; &#8220;il progetto presentato ricalca sostanzialmente la precedente proposta a meno di una leggera riduzione pianimetrica dello stesso che ha comportato un arretramento di 6,45 m nella parte anteriore e 4,00 m nella parte posteriore del manufatto edilizio in progetto&#8221;;</em><br /> <em>&#8211; &#8220;tale modifica progettuale di fatto non modifica il livello di incidenza paesaggistica del nuovo progettato intervento rispetto agli ambiti di sensibilità  individuati nella DGR 9/2727 del 2011 insistendo nella medesima area&#8221;</em><br /> <em>&#038;</em><br /> <em>&#8211; &#8220;la realizzazione dei complesso edilizio in progetto, collocato in un&#8217;area di alta rilevanza paesaggistica come quella in oggetto (classe di sensibilità  4) e posto in stretta correlazione percettiva con luoghi di grande sensibilità  quale Vittoriale degli italiani e specificatamente il Mausoleo, determinerebbe una significativa alterazione e deconnotazione dell&#8217;ambito paesaggistico oggetto di intervento e del contesto paesaggistico-insediativo a cui appartiene, contestualmente alla definitiva perdita dei caratteri peculiari del sito e l&#8217;ennesima sottrazione al tessuto tutelato di Gardone Riviera di parte delle sue colline che con la vegetazione tipica gardesana fanno da corollario agli insediamenti storici rilevanti di cui si la cittadina si fregia e si vanta&#8221;.</em><br /> 4. Va, innanzi tutto, sgombrato il campo dalla portata suggestiva introdotta dall&#8217;argomentazione di parte ricorrente riguardante l&#8217;<em>&#8220;opzione zero&#8221;:</em>Â con la quale viene contestato che, pur a fronte di una consentita edificabilità  dell&#8217;area di proprietà , per come risultante dalle norme di pianificazione generale succedutesi nel tempo, la posizione assunta dalla Soprintendenza, nel negare la fattibilità  di qualsivoglia intervento, di fatto abbia &#8220;azzerato&#8221; &#8211; illegittimamente &#8211; la potenzialità  realizzativa propria del lotto di che trattasi.<br /> Non può, infatti, essere condiviso l&#8217;assunto &#8211; evidentemente assurgente, nella prospettazione di parte, a logico, quanto inespresso fondamento logico-assertivo &#8211; per cui il corretto esercizio del potere di rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica debba muovere (e/o, non possa prescindere) dal presupposto integrato dalla edificabilità  dei suoli.<br /> Siffatta tesi, infatti, verrebbe a depotenziare il ruolo della tutela paesaggistica, assoggettandone (con carattere di chiara subvalenza) la concreta espansione ai contenuti della disciplina urbanistica impressa all&#8217;area, la quale rimarrebbe unica e sola a dettare i contenuti espansivi della trasformabilità  della stessa: il rapporto tra tutela urbanistica e tutela paesaggistica venendo, conseguentemente, ad atteggiarsi <em>ad instar</em>Â del rapporto che esiste negli ambiti di legislazione concorrente tra disciplina di principio dettata dallo Stato e disciplina di dettaglio dettata dalle Regioni, laddove:<br /> &#8211; alla tutela urbanistica si ritenga riservato il potere di dettare la disciplina di principio degli interventi edilizi (volumetrie, altezze, distanze tra i fabbricati)<br /> &#8211; mentre alla tutela paesaggistica residuerebbe il solo potere di attuarsi in tale contesto;<br /> di talchè, laddove l&#8217;Ente locale abbia consentito la realizzabilità  di una certa volumetria, la Soprintendenza non potrebbe impedire di realizzarla, perchè questa volumetria è &#8211; ormai &#8211; &#8220;data&#8221;.<br /> In realtà  (come da questa stessa Sezione giù  affermato: cfr. sentenza 13 luglio 2012 n. 1341), la tutela urbanistica e quella paesaggistica <em>&#8220;sono autonome ed hanno pari dignità , il che sta a significare che in un&#8217;area paesaggisticamente vincolata l&#8217;assegnazione di una certa volumetria nello strumento di piano da parte dell&#8217;ente locale è solo condizione necessaria, ma non sufficiente, perchè possano poi essere rilasciati i titoli abilitativi per costruirla&#8221;.</em><br /> Ne consegue che:<br /> &#8211; se <em>&#8220;in un&#8217;area paesaggisticamente vincolata l&#8217;assegnazione di una certa volumetria nello strumento di piano da parte dell&#8217;ente locale non dà  alcuna garanzia in ordine alla futura edificazione, perchè l&#8217;esercizio della funzione di tutela paesaggistica può rivedere completamente le volumetrie assegnate in sede urbanistica ed arrivare anche a negare del tutto di edificare anche un solo metro cubo, perchè nelle valutazioni di pertinenza dell&#8217;autorità  preposta alla tutela del paesaggio deve essere obbligatoriamente presa in considerazione anche la stessa possibilità  di cui dispone l&#8217;autorità  preposta alla tutela urbanistica, e cioè la opzione zero, cioè la possibilità  di non realizzare nulla (sull&#8217;opzione zero, v. Consiglio Stato, sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246)&#8221;;</em><br /> &#8211;<em>&#8220;&#038; la tutela paesaggistica è stata introdotta proprio perchè la tutela urbanistica si rivela da sola inadeguata ad assicurare nelle aree protette quel principio di protezione sostenibile di cui ha parlato Cons. Stato, sez. VI, 16 novembre 2004, n. 7472, secondo cui &#8220;il problema del punto di equilibrio tra realizzazione di infrastrutture e tutela dell&#8217;ambiente e del paesaggio e, dunque, del concreto atteggiarsi del principio dello sviluppo sostenibile (ora codificato dall&#8217;art. 3 quater, d.leg. 152/06), meglio si chiarisce anche in relazione alla valutazione dell&#8217;utilizzazione economica delle aree protette; per cui non dovrebbe parlarsi di sviluppo sostenibile ossia di sfruttamento economico dell&#8217;ecosistema compatibile con esigenza di protezione, ma, con prospettiva rovesciata, di protezione sostenibile, intendendosi con tale terminologia evocare i vantaggi economici che la protezione in sì© assicura senza compromissione di equilibri economici essenziali per la collettività . Si deve ammettere l&#8217;alterazione dei valori ambientali solo in quanto non vi siano alternative possibili&#8221;.</em><br /> 5. Se, quindi, l&#8217;<em>&#8220;opzione zero&#8221;</em>Â (inibizione alla realizzazione di interventi edilizi, per la tutela del valore paesistico, in ambito pur riservato dalla vigente strumentazione urbanistica all&#8217;edificazione, secondo le modalità  ed entro i limiti dalla stessa individuati), in quanto tale, è astrattamente configurabile, nondimeno, con intuibile evidenza, il completo sacrificio dell&#8217;aspettativa edificatoria non può non transitare attraverso l&#8217;ostensione di un congruo apparato motivazionale che:<br /> &#8211; in ragione del concreto atteggiarsi del vincolo, avuto riguardo alle esigenze di preservazione del contesto tutelato;<br /> &#8211; ed a fronte della verifica, in concreto, della caratterizzazione del progettato intervento edilizio;<br /> dia conto:<br /> &#8211; dei limiti (e delle modalità ; e delle caratteristiche) degli interventi (eventualmente) assentibili;<br /> &#8211; e, laddove ne precluda affatto l&#8217;attuabilità , espliciti le ragioni di tutela del vincolo che si pongano con rilievo assolutamente ostativo.<br /> Un&#8217;ultima osservazione sul punto.<br /> Di fronte ad un progetto di intervento edilizio ritenuto inadeguato, nel quadro dell&#8217;apprezzamento (evidentemente, latamente discrezionale; ma, altrettanto evidentemente, necessitante di adeguatamente concreto apparato motivazionale):<br /> &#8211; se la scelta della Soprintendenza,Â <em>ab initio,Â </em>può comunque atteggiarsi nel senso dell&#8217;<em>&#8220;opzione zero&#8221;</em>Â (evidenziando, come detto, le ragioni di assolutamente preclusa trasformabilità  edilizia dell&#8217;area)<br /> &#8211; diversamente, laddove non venga totalmente esclusa la possibilità  di interventi (evidentemente, compatibili con la tutela del valore paesaggistico), allora, di fronte alla rimodulazione degli elaborati progettuali da parte di chi vanti titolo <em>ad aedificandum,</em>Â il predetto organismo non potrà  limitarsi ad ostendere,Â <em>tout court,</em>Â nuovo diniego: piuttosto imponendosi, nel quadro della dinamica attuazione dei principi di buona amministrazione e di leale collaborazione, l&#8217;individuazione, in concreto, dei limiti e della caratterizzazione stessa della potenzialità  edificatoria (se del caso, puntualmente individuandone, anche nel dettaglio, i preclusi profili espansivi e,Â <em>ex converso,</em>Â le consentite modalità  attuative).<br /> 6. Quanto da ultimo sottolineato, incontra &#8211; nel quadro delle vicenda contenziosa all&#8217;esame &#8211; peculiari ricadute.<br /> 6.1 Come precedentemente illustrato, a fronte di un iniziale <em>remand,</em>Â dalla Sezione disposto con ordinanza 171/2018, il nuovo progetto di intervento edilizio presentato dalla parte ricorrente (sottodimensionato, rispetto all&#8217;originale formulazione progettuale) ha formato oggetto di rinnovata valutazione negativa da parte della Soprintendenza.<br /> Se, quindi, l&#8217;attivazione del meccanismo di leale collaborazione, nell&#8217;ambito della vicenda che ne occupa, ha trovato, quanto alla presente vicenda, diretta matrice ispirativa <em>iussu iudicis,</em>Â la disamina rimessa al Collegio non può non tenere conto &#8211; anche &#8211; dell&#8217;attuazione, da parte dell&#8217;organismo avente titolarità  alla tutela del vincolo, dei summenzionati principi: a quest&#8217;Organo di giustizia dimostrandosi rimessa, quindi, la conduzione del richiesto sindacato in ordine alla correttezza motivazionale anche con riferimento all&#8217;attuazione di questi ultimi, oltre che &#8211; evidentemente &#8211; alla spiegazione delle ragioni a fondamento del rinnovato diniego di parere favorevole.<br /> 6.2 Ciù² precisato, con il parere (avversato con motivi aggiunti) in data 30 ottobre 2018, la Soprintendenza:<br /> &#8211; preliminarmente rilevato che <em>&#8220;il progetto presentato ricalca sostanzialmente la precedente proposta a meno di una leggera riduzione planimetrica dello stesso che ha comportato un arretramento di 6,45 m. nella parte anteriore e 4,00 m. nella parte posteriore del manufatto edilizio in progetto&#8221;;</em><br /> &#8211; ed ulteriormente ribadito che il progetto si porrebbe in contrasto con gli indirizzi di tutela, siccome espressi nella delibera di Giunta Regionale n. 2727 del 2011, con particolare riferimento ai <em>&#8220;versanti&#8221;</em>,Â <em>&#8220;terrazzamenti&#8221;</em>,Â <em>&#8220;insediamenti di versanti e terrazze&#8221;Â </em>(senza più¹ ribadire, diversamente rispetto al primo parere, alcun ulteriore riferimento ai <em>&#8220;boschi e foreste&#8221;);</em><br /> ha conferito chiara valenza ostativa, quanto all&#8217;intervento edilizio <em>de quo,</em>Â alla prossimità  del Vittoriale al lotto di che trattasi.<br /> Sotto tale profilo, la Soprintendenza ha rilevato che:<br /> &#8211;<em>&#8220;l&#8217;area in oggetto di fatto separa fisicamente e percettivamente gli interventi edilizi realizzati nei decenni scorsi a monte del Vittoriale salvaguardando, nello specifico, proprio la quinta scenografica del mausoleo grazie all&#8217;assenza di edificato e alla presenza di una copertura boscata che ne fa risaltare la presenza&#8221;;</em><br /> <em>&#8211; &#8220;la realizzazione dell&#8217;intervento in oggetto, anche se leggermente arretrato, determinerebbe oltre che una incoerente saldatura tra gli edifici esistenti di più¹ recente realizzazione, la compromissione di tale quinta&#8221;;</em><br /> <em>&#8211; &#8220;la nuova proposta progettuale in tale senso &#038; non ha modificato gli spiccati fuori terra (m. 7) e non ha previsto un sistema di mitigazione proporzionato alle altezze dei manufatti (&#038; si è optato quasi esclusivamente per piante di ulivo che evidentemente, viste le caratteristiche di tali piante sul Lago di Garda, difficilmente possono considerarsi mitigative per tali altezze, soprattutto in una visione prospettica dal Mausoleo del Vittoriale, oltre a non presentare chiome sufficientemente folte in tal senso)&#8221;;</em><br /> <em>&#8211; &#8220;l&#8217;intervento in oggetto si colloca quindi ancora alle spalle della parte sommitale del Parco del Vittoriale andando a ledere in modo significativo l&#8217;area boscata retrostante il Mas ed il Mausoleo e conseguentemente la quinta naturale arborea su cui si staglia quest&#8217;ultimo nella sua purezza volumetrica e materica. &#038; tale consistenza percettiva si esplicita nelle visuali da media ed ampia distanza dove la sovrapposizione di quote rende tale presenza ben più¹ rilevante che da media distanza&#8221;;</em><br /> <em>&#8211; &#8220;l&#8217;intervento, pur nella disaggregazione planimetrica, ancora riproposta, di fatto, si configura, percettivamente, come un comparto costruito unitario (le microscopiche distanze tra i volumi abitativi risultano infatti impercettibili giù  a breve distanza) con uno sviluppo frontale di circa 35 m.&#8221;;</em><br /> &#8211;<em>&#8220;il nuovo insediamento residenziale in questo particolare sito si configurerebbe ancora, data la sua configurazione e collocazione, come una sostanziale modificazione dello skyline paesaggistico storico nell&#8217;ultima porzione qui salvaguardatasi ed in particolare il profilo del versante nonchè un&#8217;irrecuperabile modificazione dell&#8217;assetto percettivo, scenico e panoramico non solo del comparto oggetto di intervento, ma soprattutto del fronte paesaggistico a piccola, media ed ampia scala soprattutto in relazione al limitrofo Vittoriale nella parte sommitale della sua estensione e del Mausoleo&#8221;;</em><br /> &#8211;<em>&#8220;la presenza del Vittoriale e la sua stretta relazione percettiva con l&#8217;area oggetto di intervento rende ancor più¹ indispensabile conservare quelle aree che di fatto si configurano parte integrante delle visuali e panoramiche entro cui il bene culturale si pone e che, storicamente, costituisce immagine riconosciuta e riconoscibile dello stesso. La presenza di comparti edilizi nell&#8217;intorno non hanno ancora determinato una totale cancellazione dei caratteri qualitativi e identificativi del paesaggio di questo fronte collinare, nè l&#8217;hanno trasformata in un&#8217;area totalmente urbanizzata ove si possano identificare lotti di completamento. Bensì la presenza di aree ancora libere, sufficienti a garantire ancora la conservazione di quei caratteri che avevano portato il legislatore ad identificare in questo luogo un paesaggio degno di una tutela di carattere nazionale, le rende ancor più¹ suscettibili di attenzione e di tutela affinchè nuove edificazioni incoerenti e distruttive di quei caratteri non possano condurre a una totale costipazione del fronte collinare e determinare pericolose occlusioni non solo dal punto di vista percettivo, ma anche fisico, tra gli insediamenti storici&#8221;</em>.<br /> 6.3 Dalle indicazioni, come sopra riportate, da ultimo rassegnate dalla Soprintendenza emerge, con univoca concludenza, che la preservazione ambientale del sito, segnatamente con riferimento all&#8217;area occupata dal Vittoriale degli Italiani, determina una assoluta preclusione ad attuali interventi di trasformazione, suscettibili di compromettere &#8211; anche in ragioni di presenti interventi edificatori, realizzato nel pregresso arco temporale &#8211; la residua percepibilità  del sito monumentale nella consistenza estetica, in ragione della <em>&#8220;significativa alterazione e deconnotazione dell&#8217;ambito paesaggistico oggetto di intervento e del contesto paesaggistico-insediativo a cui appartiene, contestualmente alla definitiva perdita dei caratteri peculiari del sito e l&#8217;ennesima sottrazione al tessuto tutelato di Gardone Riviera di parte delle sue colline che con la vegetazione tipica gardesana fanno da corollario agli insediamenti storici rilevanti di cui la cittadina si fregia e si vanta&#8221;.</em><br /> Se, nei fatti, la scelta della Soprintendenza si è orientata verso la suindicata <em>&#8220;opzione zero&#8221;:</em>Â non risultando espressi, con riferimento all&#8217;originario progetto, come alla sopravvenuta modificazione dello stesso, elementi indicativi di una ipotizzabile integrabilità  dell&#8217;intervento edilizio, ovvero suscettibili di condurre ad una mitigazione dell&#8217;impatto visivo dallo stesso indotto rispetto al contesto ambientale oggetto di tutela, va tuttavia osservato come dagli atti di causa non risulti che tale &#8220;opzione&#8221; abbia carattere assoluto.<br /> Il declinato parere negativo, infatti, trae fondamento &#8211; in relazione alla ampiamente rappresentate esigenze di preservazione e tutela &#8211; dalla riscontrata inadeguatezza delle linee progettuali <em>ab initio</em>Â (e, quindi, successivamente, in ragione delle modificazioni ad esse come sopra apportate dal ricorrente) portate all&#8217;attenzione della Soprintendenza.<br /> Se, quindi, di <em>&#8220;opzione zero&#8221;</em>Â può fondatamente discorrersi, si deve avere riguardo ai progetti addotti all&#8217;attenzione dell&#8217;anzidetto organismo: non dimostrandosi preclusa, sulla base delle disponibili evidenze documentali di causa, un&#8217;ulteriore prosieguo del dialogo fra le parti, necessariamente veicolato dalla predisposizione di un ulteriore elaborato progettuale, adeguatamente corredato da interventi riduttivi e/o modificativi e/o mitigativi, tali da consentire l&#8217;emersione di ambiti di concreta coesistenza fra le ragioni di tutela e l&#8217;espansione della potenzialità  edificatoria impressa all&#8217;area di proprietà  del sig. Dossi.<br /> 7. Ciù² osservato, è appena il caso di rammentare l&#8217;immanenza di un costante insegnamento giurisprudenziale, che esime il Collegio dal compiere citazioni particolari, convergente nel riconoscimento, in capo alla Soprintendenza, di un&#8217;ampia discrezionalità  tecnico-specialistica nel rendere i pareri come quello per cui è causa.<br /> Il potere di valutazione tecnica esercitato è, in particolare, sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità  manifesta ovvero travisamento e/o errore di fatto: ipotesi, queste, delle quali nella specie non è dato riscontrare la presenza.<br /> Sempre con riferimento alla sindacabilità , da parte del giudice amministrativo, delle valutazioni espresse con tale parere, la giurisprudenza è consolidata nell&#8217;affermare che il potere dell&#8217;Autorità  competente alla tutela del vincolo paesistico di esprimere il giudizio in ordine alla compatibilità  di un intervento rispetto al vincolo medesimo, è connotato da un&#8217;ampia discrezionalità  tecnico-valutativa, poichè implica l&#8217;applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche caratterizzate da ampi margini di opinabilità .<br /> Di conseguenza, l&#8217;apprezzamento compiuto dall&#8217;Amministrazione preposta alla tutela &#8220;<em>è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità , coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l&#8217;aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività  delle valutazioni scientifiche, sicchè, in sede di giurisdizione di legittimità , può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell&#8217;ambito di opinabilità , affinchè il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell&#8217;Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile&#8221; (</em>cfr.,Â <em>ex plurimis</em>, Cons. Stato, sez. VI, 4 novembre 2015 n. 5327 14 ottobre 2015, n. 4747, 2 marzo 2015, n. 1000, 3 luglio 2014, n. 3360, 22 aprile 2014, n. 2019, 1° aprile 2014, n. 1557).<br /> Con riguardo alla specie, il giudizio espresso dalla Soprintendenza in ordine alla compatibilità  paesaggistica dell&#8217;intervento non pone in luce &#8211; anche all&#8217;interno di un sindacato <em>&#8220;intrinseco&#8221; &#8211;</em>Â profili di incoerenza e di illogicità  di tale evidenza, da far emergere l&#8217;inattendibilità  della valutazione tecnico-discrezionale compiuta (e, quindi, un censurabile vizio della funzione esercitata), risultando congruamente esercitato rispetto ai parametri di discrezionalità  tecnica ai quali deve corrispondere una valutazione di carattere paesaggistico.<br /> La realtà  fattuale viene, infatti, decodificata dall&#8217;autorità  statale attraverso le proprie competenze tecniche che le consentono di giungere a un giudizio di esclusa compatibilità  ambientale-paesaggistica, che può essere sindacato dal giudice solo entro univoci limiti.<br /> Non può, infatti, essere richiesto al giudice di sovrapporre (<em>rectius:</em>Â sostituire) sostituire le proprie valutazioni a quelle dell&#8217;Amministrazione, dotata di tutte le competenze specialistiche nel settore di riferimento.<br /> Diversamente opinando, verrebbe ad essere &#8211; invero, inconfigurabilmente &#8211; opacizzata la nettezza del confine tra funzione amministrativa e funzione giurisdizionale; ed il giudice, la cui competenza non può essere sovrapposta a quella dell&#8217;organo tecnico, si troverebbe, sistematicamente, ad incidere sul potere di valutazione riservato all&#8217;Amministrazione (attraverso un sindacato, la cui modalità  espansiva verrebbe a trasmodare, fuori dalle ipotesi normativamente previste, nel merito).<br /> Piuttosto, all&#8217;alveo di corretto svolgimento del sindacato giurisdizionale di legittimità  è rimessa la verifica che la valutazione complessa operata nell&#8217;esercizio del potere non sia affetta da manifesta irragionevolezza, illogicità  e non si fondi su presupposti di fatto e di diritto erronei.<br /> 8. Nella fattispecie, detti vizi non sono rilevabili.<br /> La motivazione dell&#8217;ordinanza impugnata, basata sulla (ribadita) non compatibilità  del progettato intervento edilizio con le esigenze di tutela del contesto ambientale sul quale insiste il Vittoriale, non rivela emersioni inficianti suscettibili di essere stigmatizzate nella presente sede di legittimità .<br /> Se è vero che la cosiddetta <em>&#8220;opzione zero&#8221;</em>Â &#8211; con le precisazioni di cui <em>supra, subÂ </em>6.3 &#8211; uno strumento del tutto residuale, che la Soprintendenza può utilizzare solo dopo aver esaminato in concreto, nel contraddittorio con i privati, la possibilità  di effettuare l&#8217;intervento edilizio con modalità  diverse e meno impattanti (cfr., da ultimo, la pronunzia di questa Sezione 11 aprile 2018 n. 408), ritiene il Collegio che le considerazioni in argomento rassegnate con precedente pronunzia 31 del 9 gennaio 2017 meritino una puntualizzazione.<br /> Con tale decisione, infatti, si è rilevato che:<br /> &#8211;<em>&#8220;la valutazione paesistica, &#038; pur essendo focalizzata sui valori del paesaggio, deve coordinarsi con la disciplina urbanistica delle singole aree edificabili. Pertanto, l&#8217;autorità  che effettua la valutazione paesistica deve porsi anche il problema di salvaguardare le aspettative edificatorie riconosciute dagli strumenti urbanistici, conformandole attraverso prescrizioni e limitazioni in modo che risultino coerenti con il vincolo paesistico, senza tuttavia contrapporre una propria pianificazione ideale a quella stabilita dai comuni&#8221;;</em><br /> &#8211; e che,Â <em>&#8220;qualora in un progetto siano effettivamente ravvisabili criticità  o dettagli potenzialmente dissonanti, l&#8217;autorità  che effettua la valutazione paesistica è tenuta in primo luogo a graduare il proprio giudizio attraverso prescrizioni limitative o mitigative. E&#8217; infatti prioritario stabilire se, con differenti modalità  costruttive &#038;, ovvero con schermature vegetali o interventi di ingegneria naturalistica, sia possibile confondere il significato delle nuove opere nella visione d&#8217;insieme&#8221;.</em><br /> Il raggiungimento di un &#8220;punto di equilibrio&#8221;, sostanziato dalla &#8220;condivisa&#8221; introduzione di prescrizioni &#8220;mitigative&#8221; dell&#8217;impatto conseguente alla realizzazione dell&#8217;intervento edilizio, deve &#8211; infatti &#8211; ritenersi consentito, soltanto laddove non conduca ad un sacrificio dei pubblici interessi (tutela del contesto ambientale e/o storico monumentale: nella fattispecie, come si è visto, strettamente embricati), a fronte delle potenzialità  espansive dell&#8217;aspettativa edificatoria, pur qualificata dalla presenza di favorevoli disposizioni promananti dalla disciplina urbanistica dettata dalla competente Autorità  comunale in sede di pianificazione.<br /> Laddove, diversamente, anche l&#8217;introduzione di modificate linee progettuali (da parte del soggetto titolare di <em>jus aedificandi)</em>Â comunque si dimostri insuscettibile di rendere compatibile la trasformazione edilizia del suolo con le suindicate esigenze di tutela, allora non potrà  che darsi atto della recessività  del primo a fronte delle seconde, con riveniente ineseguibilità  dell&#8217;intervento.<br /> Se pure va dato atto dell&#8217;esigenza che tale valutazione debba conseguire ad una approfondita interlocuzione endoprocedimentale (che è cura dell&#8217;Amministrazione preposta alla tutela del vincolo promuovere e sviluppare, al fine di sollecitare il privato a prospettare interventi &#8220;compatibili&#8221; con il contesto protetto), deve ribadirsi come, nella fattispecie all&#8217;esame, tale contraddittorio &#8211; quantunque non avviato a cura della Soprintendenza &#8211; abbia comunque avuto luogo <em>jussu judicis.</em><br /> Per effetto della sopra citata ordinanza 10 maggio 2018 n. 171, infatti, le parti sono state invitate, di seguito ad una prima negativa valutazione dell&#8217;intervento edilizio prospettato dal sig. Dossi da parte della Soprintendenza:<br /> &#8211; a rimodulare le linee realizzative del progetto<br /> &#8211; ed a procedere ad una rinnovata valutazione della compatibilità  di quest&#8217;ultimo con le esigenze di tutela del contesto ambientale.<br /> Come si è visto, siffatto impulso di riattivazione procedimentale non ha condotto ad esiti suscettibili di consentire l&#8217;attuazione dell&#8217;interesse del quale la parte ricorrente è portatrice.<br /> A fronte della ribadita inadeguatezza delle linee realizzative dell&#8217;intervento edilizio, la Soprintendenza, ne ha, infatti, nuovamente escluso una favorevole valutazione: ritenendo &#8211; evidentemente, allo stato &#8211; non superate le criticità  di inserimento dell&#8217;opera nel contesto tutelato, con conseguente (e perdurante) sacrificio dell&#8217;interesse pubblico.<br /> Tale considerazione, per come diffusamente, articolatamente e congruamente espressa nel parere avversato con i sopra indicati motivi aggiunti, sfugge a censure suscettibili di sindacato nella presente sede di legittimità  (altrimenti, prospettandosi una &#8211; invero inammissibile &#8211; sostituzione dell&#8217;apprezzamento giudiziale a quello di competenza dell&#8217;Amministrazione).<br /> Conseguentemente, l&#8217;<em>&#8220;opzione zero&#8221;</em>Â pur emergente dalle due espressioni di giudizio rese, nell&#8217;ambito della vicenda de qua, dalla Soprintendenza, va valutata non giù  con carattere di assolutezza (ovvero: nessun intervento, di alcun tipo, è mai realizzabile nel contesto di che trattasi, e, più¹ precisamente, all&#8217;interno dell&#8217;area di proprietà  del ricorrente): quanto, piuttosto, con esclusivo riferimento alla progettazione dalla parte stessa inizialmente presentata e successivamente modificata per effetto dell&#8217;ordinanza &#8220;propulsiva&#8221; di questa Sezione, da ultimo richiamata.<br /> 9. Conseguentemente esclusa l&#8217;accoglibilità  delle censure dalla pare ricorrente articolate con l&#8217;atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti successivamente proposti, dispone il Collegio la reiezione del ricorso.<br /> La complessità  della controversia, in relazione alle questioni giuridiche da essa involte, costituisce idoneo presupposto giustificativo per l&#8217;integrale compensazione <em>inter partes</em>Â delle spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-24-6-2019-n-594/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2019 n.594</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2019 n.594</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-18-4-2019-n-594/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-18-4-2019-n-594/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-18-4-2019-n-594/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2019 n.594</a></p>
<p>G. Serlenga Pres., L. Ieva Est. PARTI: (Tele Dheon s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Franco Piccolo c. &#8211; Ministero dello sviluppo economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato ed altri) Il ricorso concernente l&#8217;impugnazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-18-4-2019-n-594/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2019 n.594</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-18-4-2019-n-594/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2019 n.594</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Serlenga Pres., L. Ieva Est. PARTI: (Tele Dheon s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Franco Piccolo c. &#8211; Ministero dello sviluppo economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato ed altri)</span></p>
<hr />
<p>Il ricorso concernente l&#8217;impugnazione di provvedimenti emanati dal Co.re.com. Puglia, quale organo che ha competenza territoriale per tutta la Regione Puglia e che riguarda atti che hanno efficacia nel territorio pugliese, appartiene alla competenza territoriale del Tar locale .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Telecomunicazioni &#8211; L. 249/1997 &#8211; Comitati regionali per le comunicazioni (Co.re.com.) &#8211; funzioni.</p>
<p> 2.- Telecomunicazioni &#8211; Regione Puglia &#8211; Co.re.com. &#8211; competenze.</p>
<p> 3.- Processo amministrativo &#8211; ricorso avverso provvedimenti emanati dal Co.re.com. della regione Puglia &#8211; competenza del TAR territoriale &#8211; sussiste.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.L&#8217;art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997 n. 249, recante la &#8220;Istituzione dell&#8217;Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo&#8221; ha disposto che i Comitati regionali per le comunicazioni (Co.re.com.) operino essenzialmente (ma non solo) come organi funzionali dell&#8217;Autorità  e l&#8217;art. 13 del d.lgs 31 luglio 2005 n. 177 ribadisce che le funzioni in materia di servizi di media audiovisivi e di radiodiffusione siano svolte anche attraverso i Co.re.com., quali organi funzionali dell&#8217;Autorità  e dello Stato. I Comitati esercitano, quali funzioni proprie, quelle loro conferite dalla legislazione statale, regionale e delle province autonome. Esercitano, altresì, le funzioni di competenza dell&#8217;Autorità  a livello locale, nonchè quelle che saranno delegate in via di decentramento dalla stessa Autorità .Â <br /> 2.  Nella Regione Puglia, la legge regionale del 28 febbraio 2000 n. 3 ha istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) della Regione Puglia, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo nella materia delle comunicazioni: il Co.re.com. Puglia ha dunque una doppia natura, in quanto è sia organo funzionale dell&#8217;Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni, sia organo regionale, per le funzioni di consulenza, di supporto e di garanzia della Regione per le funzioni spettanti, secondo le leggi nel settore della comunicazione (art. 2 legge reg. n. 3 del 2000).Â <br /> 3.Il ricorso concernente l&#8217;impugnazione di provvedimenti emanati dal Co.re.com. Puglia, quale organo che ha competenza territoriale per tutta la Regione Puglia e che riguarda atti che hanno efficacia nel territorio pugliese, appartiene alla competenza territoriale del Tar locale anche se, solo in via tuzioristica, sia stata impugnata una nota della Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo.</div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00594/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01065/2015 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1065 del 2015, proposto da Tele Dheon s.r.l, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Franco Piccolo, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Nicola Armienti in Bari, al corso Cavour n. 124;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Co.re.com. della Regione Puglia, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Ministero dello sviluppo economico, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Bari, alla via Melo n. 97;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Regione Puglia, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marina Altamura, con ufficio presso l&#8217;Avvocatura regionale in Bari, al Lungomare Nazario Sauro n. 31/33;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Jet s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Raffaele Di Ponzio, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari n. 6;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Antenna Sud Edivision s.p.a. e Blustar Tv s.r.l., non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"> &#8211; Teleregione s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Domenico Torre e Marco Lancieri, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Luca Alberto Clarizio in Bari, alla via Vito Nicola De Nicolà² n. 7;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Videopuglia s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Aldo Loiodice, prof. Isabella Loiodice e Pasquale Procacci, con studio in Bari, alla via Nicolai n. 29;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della graduatoria redatta dal Co.re.com. (Comitato regionale per le comunicazioni) della Puglia, pubblicata sul B.U.R.P. n. 74 del 23 maggio 2015, e relativa alle emittenti televisive locali che hanno presentato la domanda di contributi per l&#8217;anno 2014, ai sensi dell&#8217;art. 45 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, del D.M. 5 novembre 2004 n. 292 e del D.M. 7 agosto 2014, pubblicato in G.U. n. 221 del 23 settembre 2014;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli altri atti ai precedenti comunque connessi, presupposti e conseguenti, in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico e della Regione Puglia, nonchè di Jet s.r.l., di Teleregione s.r.l. e di Videopuglia s.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 19 marzo 2019 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Piccolo Franco, avv. Leonilde Francesconi, su delega dell&#8217;avv. Marina Altamura, e avv. Leonardo D. De Gennaro, su delega dell&#8217;avv. Pasquale Procacci;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">1.- In fatto, la società  ricorrente ha proposto ricorso contro la graduatoria stilata dal Co.re.com. Puglia, all&#8217;esito della procedura di cui al bando del 25 settembre 2014 per la concessione di contributi finanziari per l&#8217;anno 2014, ai sensi dell&#8217;art. 45 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, del D.M. 5 novembre 2004 n. 292 e del D.M. 7 agosto 2014 e contro gli atti connessi e conseguenziali.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istanza cautelare all&#8217;udienza del 23 settembre 2015 veniva respinta. All&#8217;udienza pubblica del 19 marzo 2019, il ricorso veniva trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Requisito fondamentale posto dal bando è la situazione di regolarità  contributiva e fiscale delle società  che richiedono il finanziamento pubblico, in base alle disposizioni normative in materia, alla data del termine di presentazione delle domande (23 ottobre 2014).</p>
<p style="text-align: justify;">Segnatamente, la società  ricorrente, collocata al n. 14Â° posto e comunque ammessa a contributo, assume di essere rimasta pregiudicata dal punteggio più¹ elevato ottenuto dalle altre società  contro-interessate, che invece &#8211; secondo la prospettazione di parte &#8211; andavano escluse o alle quali andava attribuito un punteggio in misura inferiore. Tanto al fine di poter conseguire una migliore collocazione in graduatoria, utile all&#8217;ottenimento di una quota di finanziamento maggiore.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- In via preliminare, va respinta l&#8217;eccezione di inammissibilità  sollevata dalla Jet s.r.l., circa la indeterminatezza della domanda giudiziale, in quanto il ricorso è sufficientemente chiaro ed analitico nel contestare i profili di illegittimità  lamentati.</p>
<p style="text-align: justify;">Va inoltre respinta l&#8217;eccezione di incompetenza del T.A.R. Puglia in favore del T.A.R. Lazio, in quanto il ricorso concerne l&#8217;impugnazione di provvedimenti emanati dal Co.re.com. Puglia, organo che ha competenza territoriale per tutta la Regione Puglia, e riguarda atti che hanno efficacia nel territorio pugliese e, segnatamente, in quello rientrante nella competenza del T.A.R. Puglia in Bari, essendo l&#8217;impugnazione della nota n. 13703 del 2012 della Direzione generale del Ministero dello Sviluppo economico effettuata &#8211; deve ritenersi &#8211; solo in via tuzioristica. E comunque sia, quest&#8217;ultima nota contiene un mero indirizzo applicativo rivolto a tutti i Co.re.com., che ha trovato attuazione in modo particolare nei diversi ambiti locali.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, va accolta l&#8217;eccezione di estromissione dal giudizio proposta dalla Regione Puglia.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, sul punto va osservato che l&#8217;art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997 n. 249, recante la &#8220;<i>Istituzione dell&#8217;Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo</i>&#8221; ha disposto che i Comitati regionali per le comunicazioni (Co.re.com.) operino essenzialmente (ma non solo) come organi funzionali dell&#8217;Autorità . L&#8217;art. 13 del d.lgs 31 luglio 2005 n. 177 ribadisce che le funzioni in materia di servizi di media audiovisivi e di radiodiffusione siano svolte anche attraverso i Co.re.com., quali organi funzionali dell&#8217;Autorità  e dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">I Comitati esercitano, quali funzioni proprie, quelle loro conferite dalla legislazione statale, regionale e delle province autonome. Esercitano, altresì, le funzioni di competenza dell&#8217;Autorità  a livello locale, nonchè quelle che saranno delegate in via di decentramento dalla stessa Autorità .</p>
<p style="text-align: justify;">In Puglia, la legge regionale del 28 febbraio 2000 n. 3 ha istituito presso il Consiglio regionale della Puglia il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) della Regione Puglia, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo nella materia delle comunicazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Co.re.com. Puglia ha dunque una doppia natura, in quanto è sia <i>organo funzionale</i> dell&#8217;Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni, sia <i>organo regionale</i>, per le funzioni di consulenza, di supporto e di garanzia della Regione per le funzioni spettanti, secondo le leggi nel settore della comunicazione (art. 2 legge reg. n. 3 del 2000).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, è stata perà² esercitata una funzione <i>recte </i>riconducibile all&#8217;Autorità  indipendente e/o allo Stato (Ministero dello Sviluppo economico), ossia quella inerente alla concessione, a valere sul bilancio dello Stato, di ausili finanziari pubblici. Per cui, il ricorso non va proposto contro la Regione Puglia, che non ha svolto alcun ruolo e che quindi va estromessa.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Nel merito, il ricorso proposto è articolato in tre parti fondamentali. La prima concerne l&#8217;asserita illegittimità  della posizione previdenziale di alcune società  emittenti, che precedono in graduatoria. La seconda riguarda l&#8217;addotta decadenza per sotto-capitalizzazione di due società  contro-interessate. La terza infine involge la decisione del Co.re.com. di attribuire un punteggio inferiore alle società  emittenti, che avessero dipendenti con scoperture contributive.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.- <i>In primis</i>, Teledehon s.r.l. contesta l&#8217;utile collocamento in graduatoria di quattro società , che precedono la posizione della ricorrente, ai fini dell&#8217;ammissione al finanziamento anelato. Pur tuttavia, i motivi di ricorso sono infondati per quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.1.- Con un <i>primo punto</i> viene contestata la posizione in graduatoria della emittente Jet s.r.l. (emittente &#8220;Studio 100&#8221;), che, secondo la prospettazione della ricorrente, verserebbe in una posizione contributiva irregolare.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, va osservato che la società  ha proposto avverso la richiesta di ulteriori contributi da parte dell&#8217;Ente previdenziale ricorso giurisdizionale che, alla data di presentazione della domanda, risultava pendente. Tanto è sufficiente, alla stregua della normativa di specie (D.M. 5 novembre 2004 n. 292) e del bando (D.M. 7 agosto 2014), a far ritenere la Jet s.r.l. in posizione non irregolare, non potendosi operare alcuna qualificazione in ordine alla impugnazione proposta per inferirne interpretazioni di contenuto o deduzioni circa la sua infondatezza o fondatezza. Peraltro, Jet s.r.l. ha versato all&#8217;I.N.P.G.I. parte delle somme, con riserva di conguaglio all&#8217;esito del contenzioso.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 8 D.M. 24 ottobre 2007 è chiaro nel richiedere che l&#8217;irregolarità  debba essere definitivamente accertata, ossia anche a seguito dell&#8217;esaurimento della tutela in sede amministrativa o giurisdizionale (cfr. Interpello n. 64 del 31 luglio 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali &#8211; Direzione generale per l&#8217;attività  ispettiva). Nello stesso senso è l&#8217;art. 2, comma 1, lett. <i>c)</i>, del D.M. 292 del 2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il motivo non trova fondamento.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.2. &#8211; Con un <i>secondo motivo</i> viene contestata la posizione di Antenna sud Eurovision s.p.a (emittente &#8220;Antenna sud&#8221;), della quale si contesta pure la posizione di regolarità  contributiva, essendo peraltro la stessa società  in concordato preventivo con esercizio provvisorio dell&#8217;impresa (c.d. continuità  aziendale), ai sensi dell&#8217;art. 186-<i>bis</i>, comma 2, lett. <i>c)</i>, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. legge fall.), da cui di norma (perchè richiesta) scaturisce la c.d. &#8220;moratoria&#8221; del pagamento per un anno dei creditori muniti di privilegio (o pegno, o ipoteca), tra i quali vanno annoverati i crediti per contributi previdenziali (artt. 2753-2754 c.c.). Per altra quota di contributi, Antenna sud Eurovision s.p.a. aveva proceduto a rateizzare il dovuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Pur tuttavia, anche in tal caso, la concessione del concordato preventivo con continuità  aziendale &#8211; per quanto risulta agli atti di causa ed è stato espressamente dedotto &#8211; ha avuto l&#8217;effetto di sospendere il pagamento dei contributi.</p>
<p style="text-align: justify;">Vieppiù¹, la fattispecie rientra comunque nella previsione dell&#8217;allora vigente D.M. 24 ottobre 2007 (D.U.R.C.), il cui art. 5, comma 2, prevedeva che la regolarità  contributiva venisse riconosciuta in tutte le ipotesi di sospensione dei pagamenti previsti dalla legge. Il nuovo D.M. 30 gennaio 2015 (c.d. D.U.R.C. <i>on line</i>) ha poi rinnovato detta previsione normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Mentre, comunque, la c.d. rateizzazione, alla stregua della normativa previdenziale (art. 2, comma 11, del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 convertito dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389 e art. 3, comma 3-<i>bis</i>, d.l. 8 luglio 2002 n. 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002 n. 178) ed in materia di D.U.R.C. (art. 5 D.M. 24 ottobre 2007), vale comunque <i>ex se</i> a &#8220;rimettere in termini&#8221; il datore di lavoro, secondo lo specifico piano di rateizzazione approvato e gestito dall&#8217;ente previdenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, il duplice profilo del motivo di ricorso va rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.3.- Con un <i>terzo motivo</i> viene impugnata la posizione di Videopuglia s.r.l (emittente &#8220;Telepuglia&#8221;), della quale si contesta la regolarità  contributiva, in ragione di una comunicazione di rettifica operata dell&#8217;ente previdenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche tale doglianza non ha pregio. La contro-interessata ha peraltro prodotto i D.U.R.C., che attestano la posizione regolare nei confronti dell&#8217;ente previdenziale. L&#8217;ente pubblico ha, nelle forme dovute, emanato i propri atti pubblici, tali dovendosi ritenere anche le comunicazioni di rettifica, formale o sostanziale, comunque effettuate. Non è possibile sindacare i dettagli minuti o operativi, con cui gli enti pubblici provvedono. La manifestazione della <i>voluntas </i>dell&#8217;ente pubblico, a mezzo degli atti pubblici, che ha ritenuto di emanare, è indi sufficientemente chiara e incontestata. Nè è stata proposta querela di falso in merito.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Ergo</i>, anche tale motivo-vizio non può essere accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.4.- Con un <i>quarto motivo</i> viene infine impugnata la posizione di Teleregione s.r.l. (emittente &#8220;Teleregione color&#8221;), ugualmente muovendo doglianze circa la posizione contributiva di regolarità  della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha resistito Teleregione s.r.l. chiarendo che in realtà  la società  aveva in corso una procedura di rateizzazione con l&#8217;I.N.P.G.I., la cui data di pagamento della prima rata risultava in ritardo rispetto al primo mese, in quanto era stata la stessa comunicazione di ammissione al piano di rateizzazione emanata dall&#8217;ente previdenziale a pervenire in ritardo. Peraltro, alla stregua della normativa di settore, è bensì il mancato pagamento di due rate consecutive a causare la decadenza dalla rateizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Le controdeduzioni della contro-interessata, che trovano riscontro in atti, sono da accogliere, in quanto il piano di rateizzazione risulta comunque conforme alla normativa previdenziale. Nè è possibile addossare alla società  privata &#8220;disfunzioni&#8221; dell&#8217;ente pubblico previdenziale o della società  gestore del servizio pubblico postale, circa il ritardato recapito della comunicazione di ammissione al piano di rateizzazione, peraltro ritenuto dall&#8217;Istituto di previdenza sempre conforme a quanto stabilito e mai dichiarato decaduto.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, pure tale motivo di ricorso non risulta fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.- La ricorrente Teledehon s.r.l. ha poi assunto che due società  (Antenna sud Edivision s.p.a. e Blustar TV s.r.l.) fossero in una condizione di sotto-capitalizzazione rispetto ai valori richiesti, a pena di decadenza dalla concessione, ai sensi della disciplina in materia di radiotelevisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il vigente d.lgs 31 luglio 2005 n. 177 contenente il t.u. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (e non la richiamata abrogata legge 6 agosto 1990 n. 223, c.d. legge Mammi), all&#8217;art. 12, comma 1, lett. <i>d)</i>, ha previsto che le regioni esercitino la potestà  legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei seguenti ulteriori principi fondamentali: &#8220;<i>previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità  economica del soggetto richiedente [&#038;]</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Fino all&#8217;esercizio della potestà  legislativa regionale continua ad applicarsi la normativa statale, che nella specie rinvia alla fonte regolamentare, che è attualmente contenuta nel combinato disposto di cui all&#8217;art. 3, comma 5, ed all&#8217;art. 6, comma 3, della delibera dell&#8217;A.G.Com. n. 353 del 23 giugno 2011 riguardante il regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva, il quale in effetti prevede che l&#8217;autorizzazione a trasmettere in ambito locale sia rilasciata, a pena di decadenza, a società  di capitali (o cooperative) con capitale sociale interamente versato, non inferiore (al netto delle perdite risultanti dal bilancio) a € 155.000,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Pur tuttavia, la sotto-capitalizzazione in questione è addotta, svolgendo un&#8217;opinabile considerazione sui bilanci presentatati dalle società . Sul punto &#8211; in base agli atti a disposizione del Collegio &#8211; risulta che tra il Co.re.com. Puglia e le due società  vi sia stato contraddittorio, ritenuto soddisfacente da parte dell&#8217;autorità  amministrativa, che non ha ritenuto, nella discrezionalità  dei propri poteri valutativi, di dover rilevare o contestare la decadenza dalla concessione.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spiegazioni fornite dalle due società  sono state recepite dall&#8217;amministrazione, con particolare riferimento alla posizione di Blustar TV circa la congruità  delle poste registrate a bilancio e con riguardo ad Antenna sud circa l&#8217;inesigibilità  della immediata ricostituzione del capitale sociale, stante l&#8217;instaurata procedura di concordato preventivo con continuità  aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, il disposto di cui all&#8217;art. 182-<i>sexies</i> della legge fall., secondo cui non opera la causa di scioglimento della società  per riduzione o perdita del capitale sociale, deve ritenersi espressivo di un principio generale, che impedisce, alle imprese in concordato, di perdere la propria capacità  operativa, ogni qual volta autorizzate alla continuità  aziendale, la qual cosa deve evidentemente comprendere anche la possibilità  di continuare ad operare come emittenti radiotelevisive. Diversamente opinando, la disposizione in ordine alla continuità  aziendale non avrebbe alcun senso logico-giuridico.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, non v&#8217;è prova conclusiva, in atti, in ordine al riscontro di una irrimediabile situazione di sotto-capitalizzazione, al momento della concessione dei contributi finanziari, alla stregua delle disposizioni in materia societaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il vizio di ricorso non può essere accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3.- Infine, Teledehon s.r.l. assume l&#8217;illegittimità  per violazione di legge ed eccesso di potere per contraddittorietà  e illogicità  della decisione del Co.re.com. Puglia di includere in graduatoria le società  con scoperture contributive nei confronti di alcuni dipendenti, senza escluderle.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, come visto nello svolgimento della motivazione che precede, la legislazione in materia previdenziale prevede che l&#8217;attestazione di regolarità  contributiva possa essere rilasciata anche in presenza di fattispecie di momentaneo mancato versamento contributivo, come nel caso di rateizzazione, di contenzioso pendente, di ammissione a concordato.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Ergo</i>, la doglianza è infondata, perchè <i>ex lege </i>la c.d. scopertura contributiva non corrisponde biunivocamente alla c.d. irregolarità  contributiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Le società  emittenti, con c.d. scopertura contributiva, hanno perà² ricevuto una sorta di penalizzazione nell&#8217;attribuzione del punteggio. In tal modo, il Co.re.com. Puglia ha gravato sulle posizioni delle società , le quali se in punto di stretto diritto non potevano essere ritenute irregolari dal punto di vista contributivo-previdenziale, hanno perà², ai fini della peculiare disciplina in materia di finanziamento pubblico, ricevuto comunque un minore apprezzamento di punteggio, a vantaggio delle altre società  in graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- In conclusione, previa estromissione della Regione Puglia per difetto di legittimazione passiva, il ricorso va respinto. Le spese, con riguardo a tutte le parti, vanno compensate, stante la peculiarità  della materia, la complessità  e parziale novità  delle questioni poste. Il contributo unificato, ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 6-<i>bis</i>, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 s.m.i., rimane posto a carico della parte ricorrente soccombente nel giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</p>
<p style="text-align: justify;">1. estromette dal giudizio la Regione Puglia;</p>
<p style="text-align: justify;">2. respinge il ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">3.- compensate tra le parti le spese di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-18-4-2019-n-594/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2019 n.594</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/2/2012 n.594</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-2-2012-n-594/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-2-2012-n-594/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-2-2012-n-594/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/2/2012 n.594</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare formulata da un concorrente all&#8217;aggiudicazione dei servizi di sanificazione, raccolta e smaltimento rifiuti di un&#8217;azienda ospedaliera, il quale lamenti che la commissione giudicatrice ha aperto gli involucri che custodivano la campionatura (ossia i contenitori a perdere, e in alcuni casi riutilizzabili, destinati alla raccolta delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-2-2012-n-594/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/2/2012 n.594</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-2-2012-n-594/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/2/2012 n.594</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare formulata da un concorrente all&#8217;aggiudicazione dei servizi di sanificazione, raccolta e smaltimento rifiuti di un&#8217;azienda ospedaliera, il quale lamenti che la commissione giudicatrice ha aperto gli involucri che custodivano la campionatura (ossia i contenitori a perdere, e in alcuni casi riutilizzabili, destinati alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuti) in seduta segreta, con violazione del principio di pubblicità relativamente all’apertura dei plichi (Ap 13/2011). La sospensiva e&#8217; negata in quanto l’esame della campionatura dei contenitori da utilizzare per l’espletamento del servizio configura un’operazione materiale della commissione giudicatrice &#8211; che fa sistema con la precedente fase di verifica in seduta pubblica della documentazione tecnica, comprensiva anche delle specifiche dei prodotti offerti in esame &#8211; restando, quindi, escluso ogni potenziale vulnus alle regole di trasparenza e di imparzialità da osservarsi in sede di espletamento della procedura concorsuale; sotto ulteriore profilo, l’interesse all’osservanza della regola formale di pubblicità anche al momento dell’apertura dei plichi contenenti la campionatura si configura recessivo, sul piano sostanziale, a fronte della prova di resistenza che, anche con l’attribuzione alla ricorrente del punteggio massimo pari 4 previsto per la campionatura, non determinerebbe una sua collocazione in posizione utile per l’aggiudicazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00594/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00532/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 532 del 2012, proposto dalla <b>Società Team Service Soc. Cons. a r.l.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo stesso Sanino in Roma, viale Parioli, 180;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Gabriele Di Paolo e Dario Meini, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Liegi, n. 35/B;<br /> <br />
&#8211; <b>a.t.i. Markas Service s.r.l. Zanetti Arturo &#038; C. Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pietro Adami, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, corso D&#8217;Italia, 97; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. 00044/2012, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI SANIFICAZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI disposta con decreto D. G. Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda 4 novembre 2011 n. 828- MCP;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda e di Ati Markas Service Srl Zanetti Arturo &#038; C. Srl;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2012 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Sanino, Di Paolo e Adami;	</p>
<p>Ritenuto:<br />	<br />
&#8211; che, a seguito di una prima delibazione, peculiare alla presente fase cautelare, non emergono elementi che inducano a conclusioni diverse da quelle cui è pervenuto il T.A.R. con l’ordinanza cautelare che si impugna;<br />	<br />
&#8211; che, invero, l’esame della campionatura dei contenitori da utilizzare per l’espletamento del servizio configura un’operazione materiale della commissione giudicatrice &#8211; che fa sistema con la precedente fase di verifica in seduta pubblica della documenta<br />
&#8211; che, sotto ulteriore profilo, l’interesse all’osservanza della regola formale di pubblicità anche al momento dell’apertura dei plichi contenenti la campionatura si configura recessivo, sul piano sostanziale, a fronte della prova di resistenza che, anche<br />
&#8211; che in relazione ai profili della controversia spese ed onorari della presente fase cautelare possono essere compensati fra le parti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l&#8217;appello (ricorso n. 532/2012).	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-2-2012-n-594/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/2/2012 n.594</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2010 n.594</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-3-2010-n-594/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-3-2010-n-594/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-3-2010-n-594/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2010 n.594</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. P. De Bernardiniis Est. in tema di ordine di messa in sicurezza e bonifica e necessaria dimostrazione del requisito della c.d. responsabilità colpevole in capo al proprietario nonché della necessità che gli accertamenti analitici siano svolti in contraddittorio 1. Ambiente e territorio – Inquinamento – Ordine di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-3-2010-n-594/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2010 n.594</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-3-2010-n-594/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2010 n.594</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. P. De Bernardiniis Est.</span></p>
<hr />
<p>in tema di ordine di messa in sicurezza e bonifica e necessaria dimostrazione del requisito della c.d. responsabilità colpevole in capo al proprietario nonché della necessità che gli accertamenti analitici siano svolti in contraddittorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Inquinamento – Ordine di messa in sicurezza d’emergenza e bonifica – Attività istruttoria circa la sussistenza del requisito della c.d. responsabilità colpevole in capo al proprietario – Necessità – Assenza &#8211; Illegittimità	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Inquinamento – – Ordine di messa in sicurezza d’emergenza e bonifica – Attività istruttoria – Accertamenti analitici – Contraddittorio – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi della vigente normativa di settore l’obbligo di messa in sicurezza e di bonifica di un’area inquinata grava unicamente in capo al soggetto responsabile e non in capo al proprietario incolpevole. Ne consegue che è illegittimo l’ordine di messa in sicurezza e bonifica laddove, come nel caso di specie, la P.A. non abbia proceduto ad alcuna verifica della sussistenza, in capo alla attuale ricorrente, del requisito della c.d. responsabilità colpevole*	</p>
<p>2. L’attività istruttoria del procedimento di bonifica deve prevedere la partecipazione del soggetto interessato e, in particolare, gli accertamenti analitici devono essere effettuati in contraddittorio*	</p>
<p></b>_____________________________________</p>
<p><b>*</b> Nello stesso senso v. <a href="/ga/id/2009/5/14171/g"> T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; sezione II &#8211; Sentenza 6 maggio 2009 n. 762</a>, in questa rivista n. 5/09</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00594/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 01275/2007 REG.RIC.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2007, proposto dalla</p>
<p>società <b>Tirrena S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Alessandro Donati, rappresentata e difesa dall’avv. Attilio Pegazzano Ferrando e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Golini, in Firenze, via Capponi, n. 26 	</p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<i><b></p>
<p>	<br />
</b></i></p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive, Conferenza dei Servizi presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;	</p>
<p><b>Comune di Carrara</b>, non costituito in giudizio;	</p>
<p><b>Regione Toscana</b>, non costituita in giudizio;	</p>
<p><b>Provincia di Massa Carrara</b>, non costituita in giudizio	</p>
<p><B>A.R.P.A.T.</B> – <b>Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana</b> – <b>Dipartimento di Massa</b>, non costituita in giudizio</p>
<p><i><b>nei confronti di</p>
<p></i>Agenzia Sviluppo Industriale<i></b></i> – <b>A.S.I. S.p.A.</b>, non costituita in giudizio</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
per l’annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
</i>&#8211; del verbale e delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in Roma, presso il Ministero dell’Ambiente, in data 13 dicembre 2006, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di Massa Carrara;<br />	<br />
&#8211; del decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente–Direzione Generale per la Qualità della Vita, prot. n. 3623/QdV/DI/B del 18 maggio 2007, contenente il provvedimento finale di approvazione e di recepimento come definitive delle prescrizioni adottate<br />
&#8211; del decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente–Direzione Generale per la Qualità della Vita, prot. n. 3622/QdV/DI/B del 18 maggio 2007, contenente il provvedimento finale di approvazione e di recepimento come definitive delle prescrizioni adottate<br />
&#8211; di ogni altro atto e provvedimento preparatorio, presupposto, inerente, consequenziale o connesso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero della Salute, del Ministero delle Attività Produttive e della Conferenza dei Servizi presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, formulata in via incidentale dalla ricorrente;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 779/2007 del 7 settembre 2007, con cui è stata respinta la domanda incidentale di sospensione;<br />	<br />
Visti la memoria ed i documenti depositati dalla ricorrente in vista dell’udienza pubblica;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore, nell’udienza pubblica del 4 febbraio 2010, il dr. Pietro De Berardinis;<br />	<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’odierna ricorrente, Tirrena S.p.A., espone di avere acquistato dall’Agenzia Sviluppo Industriale – A.S.I. S.p.A un terreno (lotto n. 7A), distinto al catasto terreni del Comune di Carrara al foglio n. 99 con il mappale n. 322. Il terreno è situato all’interno della Zona Industriale Apuana denominata “Ex Italiana Coke”.<br />	<br />
L’esponente evidenzia che tale area, inizialmente di proprietà della Italiana Coke S.p.a., passò poi a E.N.I. Risorse S.p.A., la quale provvide ad effettuare alcune opere di bonifica, ottenendo i relativi certificati, per gran parte dell’area e poi trasferendo il terreno interessato alla A.S.I. S.p.A., la quale avrebbe dovuto occuparsi della sua bonifica.<br />	<br />
La Tirrena S.p.A. lamenta che ad essa, come mera nuova proprietaria del terreno e non responsabile dell’inquinamento, sarebbero state nondimeno indirizzate le prescrizioni in ordine agli interventi di messa in sicurezza di emergenza da adottarsi per il terreno in discorso, contenute nel verbale della Conferenza di Servizi decisoria svoltasi in data 13 dicembre 2006 presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.<br />	<br />
Più in particolare, in esito alla predetta Conferenza, le cui conclusioni sono state poi recepite con il decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente, prot. n. 3623/QdV/DI/B del 18 maggio 2007, sono state dettate le seguenti prescrizioni (v. n. 2 dell’ordine del giorno): <br />	<br />
a) ribadendo le richieste già formulate dalle Conferenze di Servizi decisorie del 24 marzo 2005 e del 28 aprile 2006, si è chiesto all’A.S.I. S.p.A. di adottare entro 10 giorni dal ricevimento del verbale, come prima fase della messa in sicurezza di emergenza, un intervento costituito dalla realizzazione di una barriera di almeno n. 5 pozzi di emungimento per ciascuno dei lotti 1 e 7A, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall’A.R.P.A.T. e dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 10 febbraio 2005;<br />	<br />
b) alla Tirrena S.p.A., quale attuale titolare del lotto 7/A dell’area “Ex Italiana Coke”, alla luce dei superamenti riscontrati dall’A.R.P.A.T. nei suoli per i parametri concernenti un gruppo di sostanze nocive (arsenico, piombo, cadmio, rame, zinco e mercurio), di attivare entro 10 giorni dalla data di ricevimento del verbale misure di messa in sicurezza di emergenza tramite la rimozione della fonte inquinante.<br />	<br />
Sul punto va precisato che già la Conferenza di Servizi istruttoria del 19 luglio 2006 aveva ribadito la richiesta all’azienda A.S.I. S.p.A., formulata dalle Conferenze di Servizi decisorie del 24 marzo 2005 e del 28 aprile 2006, di adottare, con riferimento alle acque di falda, la misura della messa in sicurezza di emergenza costituita dall’esecuzione dei n. 5 pozzi di emungimento nei lotti più sopra indicati.<br />	<br />
Avverso la suddetta Conferenza di Servizi del 13 dicembre 2006, nonché il decreto ministeriale del 18 maggio 2007 che ne ha recepito le prescrizioni e l’ulteriore decreto ministeriale (di pari data) che ha recepito le prescrizioni delle altre Conferenze di Servizi decisorie attinenti al sito di bonifica di interesse nazionale di Massa Carrara (quelle del 24 marzo 2005, 28 luglio 2005, 22 dicembre 2005, 30 marzo 2006 e 28 aprile 2006), è insorta la società esponente, impugnando tali atti con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa sospensione.<br />	<br />
A supporto del gravame, ha dedotto le seguenti censure:<br />	<br />
&#8211; eccesso di potere per travisamento dei fatti e manifesta illogicità, violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, nonché degli artt. 242, 244, 250, 252 e 253 del d.lgs. n. 152/2006, con riferimento alla richiesta di realizzazione delle opere di bonifi<br />
&#8211; eccesso di potere con riferimento alla richiesta di messa in sicurezza delle acque di falda, giacché la misura della barriera idraulica sarebbe tecnicamente irrealizzabile, economicamente insostenibile, inefficace ed illogica, essendo illogico costruire<br />
&#8211; eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, manifesta illogicità, con riferimento alla richiesta di messa in sicurezza effettuata da tutti i proprietari dei lotti, in quanto l’intervento che viene richiesto sarebbe inutile, mentre s<br />
&#8211; eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, manifesta illogicità, nonché difetto di istruttoria, con riferimento alla richiesta di presentazione di un progetto di bonifica concernente tutto il terreno e non solo i cd. hot spot, in q<br />
&#8211; violazione degli artt. 240 e 242 del d.lgs. n. 152/2006, in quanto nel caso di specie sarebbe stato omessa l’indispensabile fase procedimentale dell’analisi di rischio sito specifica;<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 14-ter, commi 3, 6-bis e 9, della l. n. 241/1990, nonché dell’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 15, comma 4, del d.m. n. 471/1999, poiché i decreti di recepimento delle Conferenze di Servizi decisorie non sarebbe<br />
&#8211; eccesso di potere e violazione di legge con riferimento alla mancata trasmissione alla ricorrente del documento contenente i risultati dei rilevamenti dell’A.R.P.A.T. circa la messa in sicurezza del lotto n. 7/A, in quanto la documentazione dell’attivit<br />
Si sono costituiti il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quello della Salute, quello delle Attività Produttive (ora Sviluppo Economico) e la Conferenza di Servizi presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con atto di mera costituzione formale.<br />	<br />
Nella Camera di consiglio del 6 settembre 2007 il Collegio, ritenuto, ad un primo esame, di dover dare prevalenza, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, all’interesse pubblico alla bonifica del terreno contaminato da arsenico, piombo ed altre sostanze nocive alla salute umana ed attesa inoltre l’assenza del periculum in mora, per l’inesistenza di pregiudizi a carico della ricorrente, se davvero estranea all’inquinamento riscontrato, con ordinanza n. 779/2007 ha respinto l’istanza incidentale di sospensione.<br />	<br />
In vista dell’udienza di merito, la ricorrente ha depositato una memoria conclusiva con allegata la relativa documentazione, dando conto dei successivi sviluppi della vicenda (nonché dei più recenti orientamenti giurisprudenziali) ed insistendo per l’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 4 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente ha impugnato gli atti (il verbale ed il decreto ministeriale di approvazione) relativi alla Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il 13 dicembre 2006 presso il Ministero dell’Ambiente ed avente ad oggetto gli interventi ambientali per il sito di interesse nazionale di Massa Carrara. Più in dettaglio, si duole delle prescrizioni impartite per il lotto n. 7/A, di cui è proprietaria, contenute nel punto n. 2 dell’ordine del giorno. Ha altresì impugnato il decreto ministeriale di approvazione delle precedente Conferenze di Servizi decisorie, in cui erano già state impartite analoghe prescrizioni in ordine al lotto n. 7/A, ed in particolare la richiesta di realizzare, quale misura di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda, una barriera costituita da n. 5 pozzi di emungimento.<br />	<br />
In via preliminare, si deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Conferenza di Servizi presso il Ministero dell’Ambiente, atteso che, secondo il preferibile orientamento giurisprudenziale, la conferenza di servizi è solo un modulo procedimentale e non costituisce anche un ufficio speciale della P.A. autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano, limitandosi la conferenza a facilitare il coordinamento tra le singole P.A. interessate (C.d.S., Sez. V, 8 maggio 2007, n. 2107). Pertanto, il provvedimento finale deve imputarsi alla P.A. che lo adotta e, nel caso di conferenza decisoria, alle P.A. che, attraverso la stessa, esprimono la loro volontà provvedimentale: dunque, la legittimazione passiva in sede processuale spetta soltanto alle P.A. che abbiano adottato il provvedimento rilevante all’esterno (v. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 28 febbraio 2002, n. 888; v. pure C.d.S., Sez. IV, 8 luglio 1999, n. 1193; T.A.R. Marche, 5 agosto 2004, n. 976). Orientamento, questo, che si rivela tanto più condivisibile dopo le modifiche apportate dalla l. n. 15/2005, con l’aggiunta del comma 6-bis all’art. 14-ter della l. n. 241/1990: in base a dette modifiche, infatti, all’esito della conferenza di servizi è necessario un atto conclusivo dell’Amministrazione procedente e, per questa, del dirigente competente. In tale ottica, sono stati, quindi, potenziati ruolo e responsabilità dell’Amministrazione procedente, cui si attribuisce la determinazione finale, previa valutazione delle specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede (T.A.R. Liguria, Sez. I, 11 luglio 2007, n. 1376).<br />	<br />
Sempre in via preliminare, va, inoltre, rilevata l’inammissibilità del ricorso limitatamente al capo di domanda relativo alla prescrizione riguardante l’approntamento di n. 5 pozzi di emungimento “per ciascuno dei lotti 1 e 7/A)” (v. fine pag. 12 – inizio pag. 13 del verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 13 dicembre 2006), perché si tratta di una prescrizione posta esclusivamente a carico dell’A.S.I. S.p.A., quindi la ricorrente non ha alcuna legittimazione ad invocarne l’annullamento. A conferma di ciò, si sottolinea che il verbale della Conferenza di Servizi in discorso, come si legge a pag, 13, ha valore di atto di formale messa in mora nei confronti dell’azienda inadempiente (l’A.S.I. S.p.A.), con il corollario, in caso di perdurante inadempimento, dell’attivazione dei poteri sostitutivi da parte della P.A. e perciò dell’esecuzione in danno nei confronti dell’A.S.I. S.p.A., in qualità, per l’appunto, di soggetto inadempiente. <br />	<br />
Venendo all’esame di quella parte della Conferenza di Servizi decisoria contenente la prescrizione, indirizzata questa volta direttamente a Tirrena S.p.A., di realizzare misure di messa in sicurezza di emergenza sul lotto n. 7/A, atteso il rilevamento, in questo, di valori superiori alla soglia consentita per talune sostanze altamente nocive (arsenico, piombo, cadmio, rame, zinco e mercurio), e più in particolare, di provvedere alla rimozione della fonte inquinante, osserva il Collegio che, per questo capo di domanda, il ricorso è fondato e deve essere accolto.<br />	<br />
Nello specifico, deve considerarsi fondato il primo motivo di ricorso, con cui, in estrema sintesi, si deduce la violazione del principio “chi inquina, paga”, di derivazione comunitaria, sancito dal d.lgs. n. 22/1997 e poi dal d.lgs. n. 152/2006, il quale, agli artt. 242 e 257, confermerebbe che l’obbligo di bonifica grava sul responsabile dell’inquinamento e non sul proprietario incolpevole, quale sarebbe, nel caso di specie, la ricorrente. Peraltro, quest’ultima non sarebbe stata chiamata a partecipare alle Conferenze di Servizi, con il corollario che le determinazioni assunte in esito a queste risulterebbero illegittime per violazione del contraddittorio; oltre a ciò, vi sarebbe difetto di istruttoria per assenza del piano di caratterizzazione, teso ad individuare lo stato dei luoghi in modo puntuale, allo scopo di consentire la presentazione di un adeguato progetto di bonifica.<br />	<br />
Le doglianze devono essere integralmente condivise.<br />	<br />
Va premesso, al riguardo che al caso di specie risulta pienamente applicabile la disciplina di cui agli artt. 240 e segg. del d.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice ambiente). Come si è già visto, tale disciplina, al pari di quella previgente (art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 22/1997), è ispirata al principio secondo cui l’obbligo di adottare le misure, tanto urgenti che definitive, idonee a fronteggiare una situazione di inquinamento, è a carico unicamente di colui che di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa, a titolo di dolo o colpa: l’obbligo di bonifica o di messa in sicurezza non può essere, invece, addossato al proprietario incolpevole, ove manchi ogni responsabilità dello stesso (cfr., ex plurimis, T.A.R. Toscana, Sez. II, 17 aprile 2009, n. 665; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 26 luglio 2007, n. 1254). La P.A. non può, pertanto, imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull’origine del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari del bene, lo svolgimento delle attività di recupero e di risanamento (così, nel vigore della precedente disciplina, T.A.R. Veneto, Sez. II, 2 febbraio 2002, n. 320). L’enunciato è conforme al principio “chi inquina, paga”, cui si ispira la normativa comunitaria (cfr. art. 174, ex art. 130/R, del Trattato CE), la quale impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione.<br />	<br />
Tale impostazione, sancita dal d.lgs. n. 22/1997, risulta, come detto, confermata e specificata dagli artt. 240 e segg. del d.lgs. n. 152/2006, dai quali si desume l’addossamento dell’obbligo di eseguire gli interventi di recupero ambientale, anche di tipo emergenziale, al responsabile dell’inquinamento, che può benissimo non coincidere con il proprietario ovvero il gestore dell’area interessata (T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 665/2009, cit.). Va precisato, sul punto, che il principio “chi inquina, paga” vale altresì per le misure di messa in sicurezza di emergenza – cui si riferisce la Conferenza di Servizi – come definite dall’art. 240, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 152 cit. (ogni intervento immediato od a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lett. t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito ed a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente). Anche l’adozione di dette misure emergenziali è, infatti, addossata dalla normativa in discorso al soggetto responsabile dell’inquinamento (cfr. art. 242 del d.lgs. n. 152 cit.). <br />	<br />
Si deve sottolineare che a carico del proprietario dell’area inquinata, che non sia altresì qualificabile come responsabile dell’inquinamento, non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi in parola, ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l’area interessata libera da pesi. Dal combinato disposto degli artt. 244, 250 e 253 del Codice ambiente si ricava infatti che, nell’ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell’inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso – e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati – le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla P.A. competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell’area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetti dei medesimi interventi (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 10 luglio 2007, n. 5355; T.A.R. Toscana, Sez. II, 17 settembre 2009, n. 1448).<br />	<br />
Facendo applicazione dell’ora visto principio al caso di specie, emerge con tutta evidenza come in questo la P.A. non abbia proceduto ad alcuna verifica della sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito della responsabilità colpevole. Ed invero, non solo non si rinviene, né nella Conferenza di Servizi decisoria del 13 dicembre 2006, né tantomeno nel decreto ministeriale che l’ha approvata, alcun tentativo di ricostruire un qualche comportamento dell’odierna ricorrente, che possa aver dato luogo al superamento dei valori limite per le sostanze nocive accertato dall’A.R.P.A.T., ma, anzi, la P.A. mostra di prescindere (vien quasi da dire: volutamente) da ogni accertamento di responsabilità a carico della Tirrena S.p.A.: questa, infatti, è evocata come destinataria della prescrizione di messa in sicurezza di emergenza attraverso rimozione della fonte inquinante, quale “soggetto attualmente titolare del lotto 7/A” (pag. 14 del verbale della Conferenza di Servizi), quindi esclusivamente nella sua veste di proprietaria dell’area de qua. Donde la fondatezza della censura.<br />	<br />
Risulta parimenti fondata la doglianza incentrata sul mancato rispetto, nella vicenda in esame, delle garanzie di partecipazione procedimentale di cui agli artt. 7 e segg. della l. n. 241/1990, senza che vi fossero (o siano state addotte) ragioni sufficienti per derogarvi. A riprova di ciò, si sottolinea il fatto della mancata richiesta alla ricorrente di eseguire il piano di caratterizzazione.<br />	<br />
Invero, con una recente decisione (T.A.R. Toscana, Sez. II, 6 maggio 2009, n. 762) questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che, nei procedimenti in materia di bonifica ambientale, è necessario che la P.A. consenta ai soggetti destinatari delle prescrizioni dettate dalla stessa P.A. di partecipare al relativo procedimento (articolato in una o più Conferenze di Servizi, istruttorie e decisorie). Ciò, quantomeno, con riguardo alle fasi procedimentali in cui emerge l’esistenza di una contaminazione del terreno e della falda acquifera nell’area in esame e che poi sfociano nelle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi decisoria. È evidente, infatti, che l’onerosità degli obblighi imposti agli interessati impone di instaurare con questi ultimi un ampio contraddittorio. Del resto, è pacifica in giurisprudenza l’affermazione che l’attività istruttoria del procedimento di bonifica deve prevedere la partecipazione del soggetto interessato; in particolare, gli accertamenti analitici vanno eseguiti in contraddittorio (v. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 19 aprile 2007, n. 1913; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 27 luglio 2001, n. 488). <br />	<br />
Sotto quest’ultimo profilo, non si potrebbe ribattere che lo stato di contaminazione dei suoli forma oggetto di un accertamento tecnico, avente natura di attività vincolata, per il quale, quindi, non sono invocabili i principi in tema di giusto procedimento di cui alla l. n. 241/1990. Né potrebbe obiettarsi che incombe sulla ricorrente fornire un principio di prova per far ritenere che i rilevamenti effettuati dalla P.A. non siano stati corretti: principio di prova non fornito nel caso in esame.<br />	<br />
In contrario, si richiama la giurisprudenza poc’anzi indicata, secondo cui, nell’attività istruttoria del procedimento di bonifica, il contraddittorio procedimentale si appalesa necessario in particolare per gli accertamenti analitici (v. T.A.R. Lombardia, Sez. I, n. 1913/2007, cit.): ciò, atteso che l’onere di effettuare gli accertamenti in contraddittorio con le parti interessate risponde ad evidenti ragioni di trasparenza e pubblicità, principi del diritto vivente cui la P.A. si deve uniformare in ogni momento della propria azione, oltre che all’interesse pubblico all’imparzialità dell’azione amministrativa. Va poi rilevato che, ad avviso di altra giurisprudenza, in materia sarebbe applicabile l’art. 223 disp. att. c.p.p., secondo cui, qualora, nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, l’organo procedente deve, anche oralmente, dare avviso all’interessato dell’ora e del luogo di effettuazione delle analisi, in funzione del diritto dello stesso di presenziare a queste, di persona o tramite persona di fiducia da lui designata, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico (cfr. T.A.R., Lombardia, Sez. I, 11 novembre 2003, n. 4982, che, in proposito, ricorda l’orientamento della Cassazione, per cui la disposizione è applicabile anche alle analisi di campioni finalizzate a verificare l’esistenza di illeciti puniti con sanzioni amministrative).<br />	<br />
Nemmeno sarebbe fondata l’obiezione, in termini più generali, che nella vicenda de qua, trattandosi dell’imposizione di misure di messa in sicurezza di emergenza, vi sarebbero esigenze di celerità del procedimento, tali da giustificare, ai sensi dell’art. 7, comma 1, primo periodo, della l. n. 241/1990, l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento e di tutta la fase della partecipazione al procedimento stesso. Invero, la tempistica dell’azione amministrativa smentisce già di per se stessa l’attendibilità di ogni giustificazione basata sull’urgenza del provvedere, all’uopo non potendo certo bastare la mera tipologia “emergenziale” dell’intervento prescritto: al riguardo è, infatti, sufficiente richiamare quella parte del verbale della Conferenza di Servizi, in cui sono elencati i risultati degli accertamenti svolti nel sottosuolo del lotto n. 7/A dall’A.R.P.A.T. (pag. 12). Si legge, in particolare, che detti accertamenti sono stati trasmessi dall’Agenzia con nota del 16 agosto 2006, pervenuta al Ministero dell’Ambiente il 23 agosto 2006: nonostante gli esiti di forte contaminazione evidenziati dalle misurazioni compiute, non soltanto le prescrizioni sono state impartite solo con la Conferenza di Servizi decisoria del 13 dicembre 2006 (a distanza di quattro mesi), ma, addirittura, il verbale di questa è stato recepito con decreto ministeriale del 18 maggio 2007, emanato, quindi, a circa dieci mesi di distanza. Ciò dimostra ex se l’insussistenza di motivi di urgenza tali da consentire di fare a meno dell’apporto procedimentale dei privati interessati e, perciò, della ricorrente.<br />	<br />
Da ultimo non appare invocabile, sul punto, neppure l’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, non avendo la P.A. fornito in giudizio la prova che, anche con la partecipazione della controparte, il provvedimento finale non avrebbe potuto avere un contenuto differente da quello contestato (T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 762/2009, cit.).<br />	<br />
La fondatezza della censura ora analizzata comporta, per conseguenza, la fondatezza delle censure contenute nel quarto motivo di ricorso: motivo che è anch’esso da accogliere, dato che, in mancanza del prescritto contraddittorio procedimentale, non è stata possibile eseguire una compiuta istruttoria sui punti critici da dette censure evidenziati. In particolare:<br />	<br />
&#8211; dal verbale della Conferenza di Servizi non si desume quale sia l’estensione dell’area interessata dall’intervento di messa in sicurezza di emergenza prescritto, se, pertanto, la rimozione della fonte inquinante riguardi l’intero lotto n. 7/A, o solo ta<br />
&#8211; nella Conferenza di Servizi non è stato possibile dibattere circa l’utilità della misura prescritta, in alternativa ad altre soluzioni, ad es. il cd. capping o impermeabilizzazione del terreno; ovviamente, in questa sede non si sindaca il profilo dell’o<br />
Per quanto sopra detto risulta, inoltre, fondato il settimo motivo, inerente alla mancata trasmissione – omissione non contestata dalla difesa erariale – alla ricorrente delle risultanze degli accertamenti analitici effettuati dall’A.R.P.AT..<br />	<br />
In definitiva, il ricorso è inammissibile nella parte in cui è diretto a contestare la prescrizione della Conferenza di Servizi decisoria del 13 dicembre 2006 (realizzazione di n. 5 pozzi di emungimento) rivolta, per il lotto in discorso, all’A.S.I. S.p.A., con conseguente inammissibilità del secondo e del terzo motivo, recanti le censure specificamente rivolte avverso tale prescrizione. Il ricorso è invece fondato nella parte in cui è volto a contestare l’imposizione alla ricorrente, ad opera della suddetta Conferenza di Servizi, dell’intervento di messa in sicurezza di emergenza costituito dalla rimozione della fonte inquinante: sono, perciò, fondati e da accogliere il primo, il quarto ed il settimo motivo, con assorbimento dei restanti motivi (quinto e sesto). Al parziale accoglimento del ricorso consegue l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui impongono alla società l’intervento di messa in sicurezza di emergenza ora riportato.<br />	<br />
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, ai sensi del vigente testo dell’art. 92 c.p.c., in considerazione sia della fondatezza soltanto parziale del ricorso, sia della complessità delle questioni trattate.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Seconda Sezione, così definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile e per la restante parte lo accoglie, nei termini specificati in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati, nei limiti parimenti specificati in motivazione.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2010, con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-3-2010-n-594/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2010 n.594</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2008 n.594</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-9-10-2008-n-594/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-9-10-2008-n-594/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-9-10-2008-n-594/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2008 n.594</a></p>
<p>Pres. ed est. P.G. Lignani G. C. (avv.ti F. Buchicchio e L. Casiccio) c/ il Comune di Assisi (avv.ti T. Molini e M. Minciaroni) e nei confronti di F. S e altri (Omissis) sulla legittimazione alla richiesta del certificato di agibilità Edilizia ed urbanistica &#8211; Certificato di agibilità &#8211; Legittimazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-9-10-2008-n-594/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2008 n.594</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-9-10-2008-n-594/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2008 n.594</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. P.G. Lignani<br /> G. C. (avv.ti F. Buchicchio e L. Casiccio) c/ il Comune di Assisi (avv.ti T. Molini e  M. Minciaroni) e nei confronti di F. S e altri (Omissis)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione alla richiesta del certificato di agibilità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Certificato di agibilità &#8211; Legittimazione alla richiesta – Spetta a chiunque vi abbia un interesse giuridicamente apprezzabile</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il Comune può (deve) rilasciare il certificato di agibilità a chiunque abbia un interesse giuridicamente apprezzabile a formulare la relativa richiesta (il Collegio ha ritenuto illegittimo il diniego opposto dal Comune ad un comproprietario dell’immobile, fondato sulla considerazione che il certificato di agibilità avrebbe dovuto essere richiesto unicamente dall’intestatario del relativo titolo abilitativo (permesso di costruire ovvero concessione edilizia, autorizzazione, d.i.a.), che nella specie si identificava con altro comproprietario, titolare di una procura irrevocabile rilasciata a suo favore dai comproprietari)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 175 del 2008, proposto da:<br />
<b>Giuseppeantonio Cappucci</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Buchicchio e Luca Casiccio, con domicilio eletto presso l’avv. Fabio Buchicchio in Perugia, via Baglioni, 10; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<b>Comune di Assisi</b> in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Tosca Molini, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Minciaroni in Perugia, piazza Italia, 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>1) <b>Fiorella Sommaruga</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabrizio Figorilli, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Bontempi N. 1;2)<b> Donatella Neri, </b>3)<b> Emanuele Neri, </b>4)<b> Maurizio Neri</b>, tutti quali eredi di Maria Grazia Ravelli, deceduta in corso di giudizio, rappresentati e difesi dagli avv. Stefania Jasonna, Enrico Romano, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Brazzi in Perugia, via E. Toti, 15<br />
5) <b>Gigliola Sommaruga</b>,6) <b>Eredi Grillotti Pietro</b>;7) <b>Paolo Cappucci</b>,<br />
8) <b>Silpa di Carloni Marcella Sas</b><br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>— del provvedimento di cui alla nota del Responsabile dello Sportello Unico per (‘Edilizia e le Attività Produttive del 12.3.2008 prot. 0010741, notificato il 18 successivo, con la quale è stata rigettata la richiesta di agibilità per alcune porzioni dell’edificio denominato “Albergo Ristorante Villa Cherubino” del 20.7.2007, prot. 31079, nonché di ogni altro atto e provvedimento conseguenziale, presupposto e comunque connesso e/o collegato,</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Assisi in Persona del Sindaco P.T.;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Fiorella Sommaruga;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Donatella Neri, Emanuele Neri, Maurizio Neri quali eredi di Maria Grazia Ravelli;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 08/10/2008 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
1. Il ricorrente sig. Cappucci è comproprietario “pro quota” di un fabbricato denominato “Villa Cherubino” in Comune di Assisi. <br />
Sino agli eventi sismici del 1997, egli esercitava in detto edificio (o parte di esso) un’attività di albergo e ristorante. A seguito degli eventi sismici, l’immobile è stato dichiarato inagibile; successivamente è stato ristrutturato con i contributi pubblici. Al fine di svolgere le varie pratiche inerenti alla ristrutturazione ed al conseguimento dei contributi, tutti i comproprietari (incluso il sig. Cappucci) hanno conferito una procura irrevocabile alla comproprietaria titolare della quota maggiore, la signora Fiorella Sommaruga, attuale controinteressata.<br />
Il ricorrente espone, ora, che tutti i lavori sono stati compiuti; che il fabbricato è perfettamente agibile; e che egli ha interesse a riaprire nei locali originari il suo ristorante (che nel frattempo era stato trasferito in una struttura provvisoria).<br />
Espone, altresì, di aver fatto richiesta al Comune di Assisi del “certificato di agibilità”, limitatamente al relativo locale; di aver ricevuto dal Comune reiterati inviti a produrre varia documentazione e di averli ogni volta evasi; infine di aver ricevuto un provvedimento di rigetto della domanda.<br />
2. Il sig. Cappucci impugna il provvedimento di diniego, contestandone la legittimità.<br />
Il Comune di Assisi si è costituito opponendosi all’accoglimento dell’impugnazione.<br />
Il ricorso è stato notificato anche alla signora Fiorella Sommaruga, nonché, in corso di giudizio, a tutti gli altri comproprietari dell’immobile, nella loro (supposta) qualità di controinteressati.<br />
Si sono costituiti la signora Sommaruga, nonché gli eredi della signora Maria Grazia Ravelli, deceduta poco dopo la notifica dell’atto d’integrazione del contraddittorio. I controinteressati costituiti si oppongono all’accoglimento del ricorso. Gli altri soggetti nei confronti dei quali il contraddittorio è stato esteso non si sono costituiti.<br />
3. Il provvedimento impugnato (diniego del certificato di agibilità richiesto dal sig. Cappucci) è motivato unicamente con riguardo all’asserito difetto di legittimazione del richiedente. A quanto pare, il Comune non contesta che, sotto ogni altro profilo, vi siano tutti i presupposti per il rilascio del certificato.<br />
La tesi del Comune è che il certificato di agibilità, conseguente a lavori di nuova costruzione o (come nella specie) di ristrutturazione, possa essere richiesto unicamente dall’intestatario del relativo titolo abilitativo (permesso di costruire ovvero concessione edilizia, autorizzazione, d.i.a.). <br />
Nel caso in esame, osserva il Comune, la concessione edilizia era stata rilasciata a nome della signora Fiorella Sommaruga, quale delegata e rappresentante di tutti gli altri comproprietari, in forza di una “procura irrevocabile”. Di conseguenza, solo costei avrebbe titolo a chiedere il certificato di agibilità. Pertanto il comproprietario sig. Cappucci non è legittimato a chiedere il certificato.<br />
4. Il Collegio ritiene che la tesi del Comune sia manifestamente infondata.<br />
Si può prescindere dalla circostanza (pure denunciata dal ricorrente) che in una prima fase della vicenda il Comune ha mostrato di ritenere ammissibile la domanda dell’interessato, tanto è vero che gli ha ripetutamente richiesto documenti integrativi, contestando la sua legittimazione solo nel momento in cui tali richieste erano tutte evase e non vi erano più altre ragioni per ritardare il rilascio del certificato.<br />
La considerazione che al Collegio appare risolutiva è che nessuna disposizione riserva ad un unico soggetto il diritto di chiedere ed ottenere il certificato di agibilità.<br />
Le disposizioni invocate dal Comune (t.u. n. 380/2001, artt. 24 e 25; legge regionale n. 1/2004, artt. 29, comma 4, e 30, comma 1) dicono che l’intestatario del titolo edilizio «è tenuto» a chiedere il certificato di agibilità. Ma ciò non significa che altri non possano farlo, volendo. <br />
Sulla differenza fra una norma che impone un obbligo e una che attribuisce una facoltà non sembra il caso di soffermarsi.<br />
5. Conviene sottolineare che qui si discute di un “certificato” e non di un titolo abilitativo (concessione, autorizzazione, licenza, permesso di costruire, etc.). <br />
Il titolo abilitativo è personale, il certificato di agibilità è impersonale.<br />
Il titolo abilitativo amplia la sfera giuridica dell’intestatario attribuendogli il potere di compiere una determinata attività. Esso dunque non può essere conferito che ad un soggetto ben individuato: non sono concepibili licenze e concessioni “in bianco” ovvero “al portatore”, e non è possibile che il titolo conferito ad un soggetto sia utilizzato da un altro (salvo il caso di voltura). Del pari non è possibile che si rilascino più titoli abilitativi, con lo stesso oggetto, a più persone; semmai si può intestare il titolo congiuntamente a più persone, ferma restando la sua unicità. <br />
Invece un certificato, per definizione, si limita ad attestare una situazione oggettiva (nel caso del certificato di agibilità «attesta che l&#8217;opera realizzata corrisponde al progetto comunque assentito&#8230;.. nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati»). Pertanto non ha, propriamente parlando, un “intestatario”, se con questa parola s’intende il soggetto che è l’unico legittimato ad avvalersene. Al contrario, una volta che il certificato sia stato emesso – e con ciò l’amministrazione abbia espresso il suo giudizio circa l’agibilità dell’edificio &#8211; può validamente avvalersene chiunque, a qualsiasi titolo, possa o voglia utilizzare l’edificio stesso.<br />
Ne consegue che il certificato può (deve) essere rilasciato a chiunque – o quanto meno a chiunque abbia un interesse giuridicamente apprezzabile. E nulla vieta, dal punto di vista concettuale, che venga rilasciato reiteratamente, qualora vi sia una molteplicità di richieste (fermo restando, come già detto, che una volta emesso i suoi effetti sono erga omnes).<br />
Ciò a maggior ragione in quanto, com’è ovvio, il rilascio del certificato lascia impregiudicata ogni altra possibile questione, vuoi di diritto privato, vuoi di diritto pubblico, in merito al diritto del richiedente di occupare l’immobile ed alla liceità dell’uso che voglia farne.<br />
6. Nel caso in esame, è chiaro che il ricorrente – pur non identificandosi con il soggetto “tenuto” a richiederlo – ha un interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere il certificato. Lo ha, primo, in quanto comproprietario (non importa di quale quota) e, comunque, detentore; e, secondo, in quanto titolare (come è ragionevole supporre, visto che nessuno glielo contesta) della licenza ad esercitare l’attività di ristorazione in quella ubicazione (legge n. 287/1991).<br />
Il fatto poi che taluno degli altri comproprietari contesti – sul piano privatistico &#8211; che l’attuale ricorrente abbia il diritto di occupare quella porzione dell’immobile, o comunque di usarla per gestirvi un ristorante e/o un albergo, è un problema che dovrà essere risolto in altra sede ma è del tutto estraneo al procedimento amministrativo di rilascio del certificato di agibilità, nonché al presente giudizio e alla stessa giurisdizione di questo Tribunale.<br />
E’ pure estranea al presente giudizio la questione se sia suscettibile di sanzione il comportamento di chi, essendo “tenuto” a chiedere il certificato di agibilità, ha omesso di farlo<br />
7. In conclusione, il ricorso dev’essere accolto, con l’annullamento dell’atto impugnato. <br />
Ne consegue che il ricorrente può avvalersi del silenzio-assenso formatosi in base all’art. 30 della legge regionale umbra n. 1/2004 – tanto più che il Comune, a parte l’asserito difetto di legittimazione, non ha rappresentato altre cause ostative, né con il preavviso di rigetto, né con l’atto impugnato, né con le difese giudiziali; e che in buona sostanza nessuno nega che l’immobile abbia riacquistato, da anni, la piena ed effettiva agibilità. <br />
Le spese del giudizio debbono essere liquidate in favore del ricorrente, ma pare equo porle a carico solamente del Comune, non avendo i controinteressati concorso all’emanazione dell’atto impugnato.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso annullando, per quanto di ragione, l’atto impugnato. Condanna il Comune di Assisi al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente liquidandole in Euro 4.000 oltre agli accessori di legge ed alle spese successive che occorrano.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 08/10/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore<br />
Annibale Ferrari, Consigliere<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 09/10/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-9-10-2008-n-594/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2008 n.594</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.594</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-28-1-2008-n-594/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-28-1-2008-n-594/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-28-1-2008-n-594/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.594</a></p>
<p>Pres. Giulia, Rel. Russo Martucci M. (Avv. V. Sorci) c. Ente Parco Monti Lucretini (n.c.) sulla legittimità del diniego di accesso opposto al richiedente che non abbia motivato la sua richiesta, ritenendo sufficiente il fatto che si trattasse di atti, in senso lato, provenienti dall&#8217;interessato stesso, in quanto membro dell&#8217;organizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-28-1-2008-n-594/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.594</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-28-1-2008-n-594/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.594</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia, Rel. Russo<br /> Martucci M. (Avv. V. Sorci)	c.<br /> Ente Parco Monti Lucretini (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del diniego di accesso opposto al richiedente che non abbia motivato la sua richiesta, ritenendo sufficiente il fatto che si trattasse di atti, in senso lato, provenienti dall&#8217;interessato stesso, in quanto membro dell&#8217;organizzazione cui ha rivolto la richiesta di accesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Accesso ai documenti – Istanza – Motivazione – Carenza – Diniego &#8211; Legittimità – Appartenenza all’organizzazione – Non rileva &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il diniego di accesso agli atti opposto al richiedente che non abbia dato adeguatamente conto delle ragioni sottese alla sua richiesta, non essendo opponibile il fatto che si tratti di documenti provenienti da un’organizzazione di cui l’interessato faccia parte e dunque, in senso lato, di atti provenienti dall’interessato stesso. Infatti, ai sensi del DPR n. 184/06, se è vero che l’accertamento dell’interesse alla documentazione amministrativa va effettuato con riferimento alle finalità che il richiedente dichiara di perseguire e che non devono essere svolti al riguardo apprezzamenti circa la fondatezza o l’ammissibilità della domanda o della censura proposta, nondimeno deve sempre sussistere, un nesso logico – funzionale tra il fine dichiarato dal ricorrente e la documentazione richiesta, con la conseguenza che il titolare del preteso diritto deve esporre, non soltanto le ragioni per cui intende accedere alla documentazione, ma anche comprovare, ove necessario anche giudizialmente, la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato (nella fattispecie trattavasi di organizzazione sindacale).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma<br />
<i> sez. I ter<br />
</i>
 </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori magistrati:<br />
Patrizio Giulia 				Presidente<br />	<br />
Italo Volpe				Componente <br />	<br />
Maria Ada Russo 			Componente rel.<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso  n. 5430/2007   proposto da <br />
<b>MARTUCCI Maurizio</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio Sorci ed elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana, n. 66;  </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Ente parco dei Monti Lucretini</b>, non costituito; </p>
<p><b>per l’accesso ai documenti <br />
</b>richiesti con nota del 7.5.2007;  </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta, alla camera di consiglio del 22.11.2007 la relazione della dott.ssa Maria Ada Russo e uditi altresì gli Avvocati come da verbale di udienza; <br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorrente, Dirigente iscritto all’organizzazione sindacale SNAOPLI, aderente al CSA, espone nel ricorso che, in data 7 maggio 2007, ha inoltrato richiesta verbale in via informale, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 184 del 2006, di accesso a tre note mandate dal sindacato di appartenenza all’Amministrazione, al fine di «estrarre copia completa del protocollo di ricezione dell’ente»  e, dinanzi ad un immotivato diniego del responsabile, ha reiterato l’istanza in forma scritta ai sensi della legge n. 241 del 1990.<br />
Con nota del 17.5.2007 il responsabile del servizio amministrativo dell’Ente ha respinto quest’ultima istanza, in quanto carente della necessaria motivazione.<br />
Con il ricorso in epigrafe, l’interessato ha prospettato i seguenti vizi : <br />
Violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 6 del DPR 12 aprile 2006, n. 184 e art. 25 della legge n. 241 del 1990.<br />
Controparte non si è costituita. <br />
Con ord. n. 8702 del 6.9.2007 il Collegio ha chiesto chiarimenti a controparte, circa l’oggetto della richiesta di accesso; la resistente, se pure non costituita, ha adempiuto con deposito in data 9 novembre 2007. <br />
In particolare, nella relazione si precisa che :<br />
a)	l’istanza originaria del Martucci riguardava la possibilità di accesso informale a tre note del proprio sindacato di appartenenza, indirizzate alla Presidenza e alla Direzione dell’ente; <br />	<br />
b)	il responsabile amministrativo dell’ente, dopo aver consultato il Direttore sulla possibilità di aderire alla richiesta del Martucci, otteneva risposta negativa in quanto, nella richiesta informale, lo stesso non specificava le motivazioni dell’accesso; tale motivazione non compariva neanche nella successiva richiesta di accesso scritta.  <br />	<br />
Alla luce dei chiarimenti forniti e dalla attenta lettura di tutta la documentazione depositata e allegata all’impugnativa il Collegio ritiene che – effettivamente – il ricorrente non ha adeguatamente dato conto delle ragioni sottese alla sua richiesta di accesso. <br />
A norma dell&#8217;originario art. 22 della legge n. 241/90, il diritto di accesso ai documenti amministrativi «<i>è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti</i>».<br />
A seguito delle modifiche introdotte con l&#8217;art. 15 della L. 11 febbraio 2005, n. 15, la lettera b) del citato art. 22 definisce in maniera puntuale i soggetti «interessati» come «<i>tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso</i>».<br />
Anche il comma 2 dell’art. 5 del regolamento di cui al D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 stabilisce che «<i>il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l&#8217;individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l&#8217;interesse connesso all&#8217;oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato</i>».<br />
Dunque, anche nell&#8217;attuale disciplina legislativa e regolamentare in materia di accesso alla documentazione amministrativa (cfr., nuova formulazione dell&#8217;art. 22 citato e conseguente regolamento approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184) conserva piena applicazione l&#8217;assunto per cui, se è vero che l&#8217;accertamento dell&#8217;interesse all&#8217;accesso alla documentazione amministrativa va effettuato con riferimento alle finalità che il richiedente dichiara di perseguire e che non devono essere svolti al riguardo apprezzamenti circa la fondatezza o l&#8217;ammissibilità della domanda o della censura che sia stata proposta, nondimeno deve sempre sussistere un nesso logico-funzionale tra il fine dichiarato dal ricorrente medesimo e la documentazione da lui richiesta, con la conseguenza che il titolare del preteso diritto di accesso deve esporre non soltanto le ragioni per cui intende accedere alla documentazione anzidetta ma comprovare &#8211; ove necessario, anche giudizialmente &#8211; la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato (cf.r, T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 16 ottobre 2006, n. 3444).<br />
In termini generali, può, pertanto, affermarsi che chiunque inoltri una richiesta di accesso è tenuto ad indicare la propria posizione legittimante al fine della tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e deve, altresì, fornire la motivazione della richiesta stessa (cfr., TAR Lazio, Roma, 18 maggio 1995, n. 866; TAR Puglia, Bari, 2 novembre 1995, n. 1066; TAR Lazio, Roma, 26 aprile 2000, n. 3418; TAR Puglia, Bari, III, 7 maggio 2007, n. 1263; TAR Lazio, Roma, III, 15 gennaio 2007, n. 197; TAR Veneto, Venezia, I, 16 ottobre 2006, n. 3444). <br />
Al riguardo, l’orientamento giurisprudenziale è consolidato nel ritenere che l&#8217;esercizio di accesso agli atti della P.A., ai sensi dell&#8217;art. 22 l. n. 241 del 1990, non è finalizzato alla verifica dell&#8217;efficienza dell&#8217;amministrazione stessa ed è, pertanto, inammissibile il relativo ricorso ove non si dimostri il diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti del soggetto ricorrente.<br />
In definitiva, l&#8217;accesso agli atti amministrativi è consentito soltanto a coloro che vi abbiano interesse, potendosene eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante, non identificabile con il generico interesse di ogni cittadino al buon andamento dell&#8217;attività amministrativa. <br />
Nella vicenda &#8211; dopo un attento esame della documentazione allegata al ricorso &#8211; il Collegio rileva che l’interesse del Martucci all’accesso, non motivato in sede di domanda, è rimasto – comunque – non definito.<br />
Né si condivide quanto detto nel ricorso, a pag. 5, laddove il ricorrente sostiene che «non potevano sussistere dubbi sull’interesse a ottenere copia degli atti dal momento che si trattava di documenti provenienti dall’organizzazione sindacale di appartenenza e, quindi, di atti provenienti, in senso lato, dall’interessato stesso. L’interesse avrebbe dovuto essere esplicato soltanto qualora l’accesso avesse riguardato documenti prodotti da terzi». <br />
Tanto precisato &#8211; poiché il ricorrente non si è attenuto alle prescrizioni di legge in quanto non ha in alcun modo rappresentato la sussistenza di una specifica posizione di interesse concreto ed attuale in relazione alla documentazione della quale ha chiesto l&#8217;esibizione né ha indicato le ragioni a fondamento della richiesta avanzata &#8211; il ricorso deve essere respinto<br />
Nulla per le spese, non essendosi costituita l’Amministrazione.   <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, respinge il ricorso in epigrafe. <br />
Nulla  per le spese. <br />
</b>Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<b><br />
</b><br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-28-1-2008-n-594/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.594</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.594</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-17-3-2006-n-594/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-17-3-2006-n-594/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-17-3-2006-n-594/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.594</a></p>
<p>Pres. Nicolò Monteleone, est. Giovanni Tulumello DIVA s.r.l. contro Comune di Ribera ed altri in tema di risarcimento del danno in materia di appalti pubblici 1. Contratti della P.A. – Appalto di lavori – Collegamento fra imprese – Sussiste – Fattispecie. 2. Responsabilità civile della pubblica amministrazione – Attività provvedimentale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-17-3-2006-n-594/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.594</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-17-3-2006-n-594/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.594</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nicolò Monteleone,  est. Giovanni Tulumello<br /> DIVA s.r.l. contro Comune di Ribera ed altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di risarcimento del danno in materia di appalti pubblici</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Appalto di lavori – Collegamento fra imprese – Sussiste – Fattispecie.																																																																																												</p>
<p>2.	Responsabilità civile della pubblica amministrazione – Attività provvedimentale – Illegittima ammissione ad una gara d’appalto di due imprese collegate – Domanda di risarcimento del danno in forma specifica – Inammissibilità – Differenza fra effetti del giudicato di annullamento e risarcimento in forma specifica.																																																																																												</p>
<p>3.	Responsabilità civile della pubblica amministrazione – Attività provvedimentale – Illegittima ammissione ad una gara d’appalto di due imprese collegate – Domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario – Presuppone l’impossibilità di realizzare l’interesse mediante un nuovo esercizio del potere amministrativo  – Mancata dimostrazione di tale impossibilità – Conseguenze – Inammissibilità della domanda</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	E’ illegittima l’ammissione ad una gara di appalto di due imprese, che risultino tra di loro collegate sotto il profilo della coincidenza della composizione societaria, non solo quanto alla corrispondenza fra le persone fisiche che risultano come soci in entrambe le società, ma altresì quanto alla esatta corrispondenza delle quote di capitale di pertinenza di ciascuno dei predetti soci (identiche, per ciascuno, in entrambe le società).																																																																																												</p>
<p>2.	E’ inammissibile la domanda di risarcimento del danno in forma specifica formulata come richiesta al giudice di disporre con sentenza l’aggiudicazione della gara in favore della ricorrente: l’aggiudicazione della gara può infatti conseguire quale effetto della pronuncia annullatoria (forma di tutela riparatoria di regola connaturale alla tutela risarcitoria dell’interesse legittimo in rapporto simbiotico con l’interesse pubblico portato dall’amministrazione), ma non come forma di risarcimento del danno in forma specifica, non potendo la statuizione risarcitoria del giudice sostituirsi all’esercizio della funzione amministrativa da parte dell’amministrazione.																																																																																												</p>
<p>3.	E’ inammissibile la domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario che non sia corredata dalla prova della insufficienza della pronuncia annullatoria, e dei suoi effetti, a soddisfare  la pretesa sostanziale della parte, in relazione alla possibilità di un nuovo esercizio del potere amministrativo che, conformandosi a detta pronuncia annullatoria, attribuisca in via amministrativa l’utilitas domandata (senza necessità di una forma di tutela succedanea quale quella risarcitoria).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
Sezione Terza</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
&#8211; Nicolò Monteleone,   Presidente;<br />
&#8211; Giovanni Tulumello, Referendario, <i>estensore</i>;<br />
&#8211; Mara Bertagnolli,       Referendario;<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso <b>n. 3169/2005</b>, proposto dalla</p>
<p><b>s.r.l. DIVA</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Barberis e Fabio Valguarnera, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via G.P. Bertolino n. 2, presso lo studio dell’avvocato Valguarnera</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di Ribera</b>, in persona del Sindaco <i>pro-tempore</i>, non costituito in giudizio</p>
<p align=center>
e nei confronti:</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211; dell’<b>impresa Di Nica Costruzioni s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;</p>
<p>&#8211;	della <b>s.r.l. IPSALE Costruzioni, e della s.r.l. EDEL BAU</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’avvocato Raimondo Alaimo, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via A. Telesino n. 26, presso lo studio dell’avvocato. Michele Roccella;ù</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	della determinazione del Presidente di gara del Comune di Ribera n. 147 del 24.10.2005 con cui è stata revocata l’aggiudicazione alla DIVA s.r.l. del pubblico incanto per l’affidamento dell’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria della ex Regia Trazzera S. Leonardo;<br />	<br />
&#8211;	della determinazione del Presidente di gara del Comune di Ribera n. 147 del 24.10.2005 con cui è stata riaperta la gara ai fini della riammissione delle imprese Ipsale Costruzioni ed Edel Bau;<br />	<br />
&#8211;	del provvedimento di cui al verbale di gara del 7.11.2005, con cui la gara è stata provvisoriamente aggiudicata all’Impresa Di Nica Costruzioni s.r.l.;<br />	<br />
&#8211;	del provvedimento di ammissione alla gara delle imprese Ipsale Costruzioni ed Edel Bau;<br />	<br />
&#8211;	del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro provvedimento preliminare, consequenziale e comunque connesso a quello oggetto di impugnazione.																																																																																												</p>
<p align=center>
e per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
al risarcimento dei danni.</p>
<p>Visti il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle imprese controinteressate Ipsale Costruzioni ed Edel Bau;<br />
Vista l’ordinanza cautelare n. 124 del 2006;<br />
Letti ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti dalle parti; <br />
Relatore alla pubblica udienza del 14 marzo 2006 il Referendario Giovanni Tulumello;<br />
Uditi i procuratori delle parti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con ricorso notificato il 16 dicembre 2005, e depositato il successivo 28 dicembre, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità.<br />
In particolare, il ricorso risulta affidato alle seguenti censure: “Violazione dei princìpi generali in materia di controllo e collegamento formale o sostanziale tra imprese concorrenti agli appalti di lavori pubblici. Illegittimità del procedimento e della successiva aggiudicazione per assoluta carenza dei presupposti in fatto e in diritto. Eccesso di potere per violazione dei princìpi della segretezza delle offerte e della par condicio dei concorrenti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 legge 109/94”.<br />
Le imprese controinteressate Ipsale Costruzioni ed Edel Bau si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.<br />
Con ordinanza n. 124 del 2006, è stata accolta la domanda cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.<br />
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 14 marzo 2006.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>1.	</b>Preliminarmente, in relazione all’eccezione sollevata dalla difesa delle società Ipsale ed Edel Bau in sede di udienza di discussione, il collegio osserva che il ricorso il esame è stato tempestivamente notificato a tutte le parti controinteressate, compresa la s.r.l. Di Nica Costruzioni (come risulta dalla relata di notifica, con relativi avvisi di ricevimento versati in atti dalla parte ricorrente).<br />	<br />
<b><br />
2.	</b>Nel merito, la società ricorrente, aggiudicataria provvisoria dell’appalto per cui è causa, si è vista revocata l’aggiudicazione provvisoria, con emissione dei provvedimenti consequenziali pure impugnati, in conseguenza della riammissione alla gara delle imprese Ipsale Costruzioni ed Edel Bau, in precedenza escluse in quanto partecipanti al medesimo consorzio stabile denominato “Tekton”.<br />	<br />
Ad avviso della ricorrente, sarebbe illegittimo il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, ed i provvedimenti consequenziali relativi alla riapertura della gara, in quanto fra le predette imprese originariamente escluse sussisterebbe un collegamento che va al di là della partecipazione allo stesso consorzio stabile, investendo il profilo delle partecipazioni sociali delle due società.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
<b><br />
3.	</b>Le coordinate ermeneutiche della fattispecie dedotta sono state tracciate da un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato.<br />	<br />
Il Consiglio di Stato, sez. V, nella decisione 3362/2001 ha affermato che “Nelle procedure ad evidenza pubblica nelle quali la media delle offerte rileva ai fini dell&#8217;aggiudicazione, attraverso detta media s’intende, com’è noto, ricreare le condizioni del mercato relativo alla prestazione in gara, e ciò allo scopo d’individuare l&#8217;ambito entro il quale le offerte formulate possono considerarsi serie e, in conseguenza &#8211; previa, ove prevista, l’esclusione dei concorrenti che hanno proposto ribassi non compatibili con la situazione del mercato così evidenziata &#8211; al fine di prescegliere l&#8217;offerta più vantaggiosa tra quelle che nel suddetto ambito rientrano. E’ evidente, pertanto, che l&#8217;esistenza di una situazione di collegamento fra alcuni partecipanti, siccome incompatibile con un’effettiva concorrenza fra di loro ed idonea a favorire la produzione di offerte concordate in modo da influenzare la media, incide sulla parità di condizione tra i concorrenti e vizia il risultato al quale il sistema è preordinato, rendendo illegittimo ogni ulteriore atto della procedura e, in particolare, quello conclusivo costituito dall’aggiudicazione. Poiché, per altro, sul corretto svolgimento della gara può incidere anche il collegamento indiretto fra imprese, rappresentando questo uno strumento di facile elusione del divieto di partecipazione in argomento, è privo di consistenza il rilievo dato, nella specie, a tale carattere del rapporto intercorrente tra le imprese sopra menzionate”.<br />
Se, dunque, anche il collegamento indiretto fra imprese legittima l’esercizio del potere di esclusione <i>de quo</i>, va ulteriormente precisato che il richiamo &#8211; contenuto nel citato art. 10, comma 1<i>-bis</i>, l. 109/1994 – all’art. 2359 cod. civ., ha la funzione di individuare una presunzione, senza che possa escludersi che possano esistere altre forme di collegamento o controllo, societario od imprenditoriale, atti ad alterare il corretto svolgimento – secondo logiche puramente concorrenziali – di una gara d’appalto (in questo senso Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 6424/2001, che si segnala per la precisazione secondo la quale anche prescindendo dai rigidi criteri previsti dall’art. 2359 cod. civ., le offerte provenienti da più imprese giuridicamente diverse vanno comunque considerate lesive della concorrenza quando, nella sostanza, siano riconducibili allo stesso centro di interessi, e per l’affermazione della non necessarietà della indicazione, nel bando di gara, dell’elenco dei casi specifici di presunto collegamento fra imprese, giacché l’art. 10, comma 1<i>-bis</i>, della citata l. 109/1994 è norma di ordine pubblico, applicabile indipendentemente da un espresso richiamo nella <i>lex specialis</i>).<br />
Conseguentemente, oltre all’ipotesi di controllo societario ex art. 2359 cod. civ., rilevante <i>ex se</i> ai sensi dell’art. 10, comma 1<i>-bis</i>, della legge 109/1994, legittimamente l’amministrazione commina l’esclusione anche nei riguardi di altri fenomeni (comunanza di soci od amministratori) che, le appaiano tali da vulnerare la <i>par condicio</i>, purché con il limite della ragionevolezza e della logicità (in questo senso Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 949/2002).<br />
Del resto, se si interpretasse diversamente il rinvio all’art. 2359 cod. civ., contenuto nel citato art. 10, comma 1<i>-bis</i>, quest’ultima disposizione opererebbe solo in presenza di un controllo societario diretto fra imprese partecipanti alla gara, laddove invece “Il riferimento alle imprese, anziché alle sole società che la norma del codice contempla, consente di ritenere che si deve aver riguardo agli effetti delle situazioni che la stessa disposizione definisce per individuare i rapporti di controllo. La possibilità di applicare a qualsiasi impresa la verifica di una situazione di controllo, e perciò anche ad altre società di capitali, alle società di persone o agli imprenditori individuali, non già alle sole società cui specificamente ha riguardo l’art. 2359, fa giustificatamente concludere che quel che la legge n. 109/1994 prende in considerazione è il fatto che, in virtù degli incroci di partecipazione e di interessi sussistenti, si rilevi l’esistenza di un unico centro decisionale, corrispondente a quello, che con la maggioranza dei voti, con l’influenza dominante o con particolari vincoli contrattuali, si avvera nelle predette società. Le forme e le misure di possesso di azioni, di quote o di partecipazioni in genere, l’esistenza di patti parasociali, la collocazione di soggetti negli organi di amministrazione possono essere le più varie. Quel che assume rilievo, ai fini della partecipazione alle suddette procedure, è che non vi sia riferibilità ad una medesima persona, ad un medesimo gruppo di persone o ad una medesima società delle decisioni formalmente attribuibili ad entità diverse” (Consiglio di Stato, sez. V, decisione 3601/2002).<br />
<b><br />
4.</b>	Date le superiori premesse relative all’esegesi della disposizione attributiva del potere-dovere di cui si discute (il citato art. 10, comma 1<i>-bis</i>), va rilevato che, in punto di fatto, la censura posta a fondamento del ricorso si basa sul rilievo della coincidenza della composizione societaria delle due imprese (Ipsale Costruzioni ed Edel Bau), non solo quanto alla corrispondenza fra le persone fisiche che risultano come soci in entrambe le società (Rosano Giuseppe, Ipsale Giuseppe, Ipsale Antonino, Ipsale Rosa, Ipsale Fortunato e Ipsale Salvatore), ma altresì quanto alla esatta corrispondenza delle quote di capitale di pertinenza di ciascuno dei predetti soci (identiche, per ciascuno, in entrambe le società: € 12.825,00).<br />	<br />
<b><br />
5.</b>	Oltre a tale elemento, già di per sé altamente sintomatico della unicità di un centro di imputazione di interessi imprenditoriali pur in presenza di due soggetti formalmente diversi, la censura in esame si fonda su ulteriori fattori, ritenuti rilevanti nell’ottica della prospettazione posta a fondamento del ricorso: la contiguità dei ribassi offerti (24,52% in un caso, 24,56% nell’altro); le polizze per la partecipazione alla gara emesse dalla stessa compagnia assicurativa, nello stesso giorno, e con identico arrotondamento dell’importo; la certificazione di qualità è stata rilasciata ad entrambe le imprese dalla stessa società di attestazione; le offerte sono state presentate nello stesso giorno.<br />	<br />
	Inoltre, il collegamento fra le due imprese risulta già annotato nell’apposito casellario a cura dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP.<br />	<br />
	Questi elementi, unitariamente valutati in chiave di inferenza logica, consentono di ritenere che, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, sia configurabile un collegamento fra le imprese Ipsale Costruzioni e Edel Bau, rilevante ai sensi dell’art. 10 della legge n. 109 del 1994.<br />	<br />
<b><br />
6.</b>	Le contrarie difese delle due imprese controinteressate si articolano su tre livelli.<br />	<br />
In primo luogo  si allega che l’unica forma di collegamento sarebbe data da rapporti di parentela (essendo fratelli i due amministratori): che non si tratti di mero vincolo di parentela lo dimostra la documentazione allegata dalla ricorrente circa il già esaminato profilo della composizione societaria (visure camerali con indicazione dei nominativi e dei codici fiscali dei singoli soci: ciò che esclude la possibilità di omonimie), peraltro sostanzialmente incontestato dalla difesa delle due controinteressate.<br />
In secondo luogo, si contesta la partecipazione delle due imprese allo stesso consorzio stabile: ma si è già precisato che il ricorso in esame poggia su elementi diversi ed autonomi rispetto a quello che causò l’originaria esclusione dalla gara delle odierne controinteressate.<br />
In terzo luogo, la difesa delle controinteressate assume che l’annotazione del collegamento nel casellario è attualmente oggetto di impugnazione: tuttavia, la ricorrente ha prodotto in proposito le ordinanze con cui questo Tribunale ha respinto le domande cautelari di sospensione degli effetti di tali annotazioni, ritenendo i relativi ricorsi, ad una cognizione sommaria, sprovvisti di <i>fumus boni iuris</i>.<br />
<b><br />
7.	</b>La difesa delle odierne controinteressate, inoltre, conduce una contestazione analitica della rilevanza, quale fatto sintomatico del collegamento, di ciascuno dei riferiti elementi dedotti nel ricorso, afferenti la polizza fideiussoria, la data di presentazione delle domande, etc.<br />	<br />
Così condotta l’analisi, non può non convenirsi con la difesa delle odierne controinteressate sulla portata neutra, in assoluto, di alcuni di tali elementi: così, potrebbe essere di per sé irrilevante la partecipazione alla gara di due imprese riconducibili a soggetti portanti lo stesso cognome, o comunque aventi rapporti di parentela; ovvero la presentazione dell’offerta con le stesse modalità e nello stesso giorno.<br />
Il vizio di fondo delle contestazioni in esame risiede però nel fatto che la valutazione da operare in proposito non deve essere analitica, ma unitaria.<br />
Le argomentazioni in esame, basate sulla individuazione di un <i>tertium comparationis</i> non idoneo a supportare il riferito giudizio relazionale, sono dunque infondate.    <br />
<b><br />
8.	</b>Neppure la difesa controinteressata individua correttamente la causa del potere amministrativo in contestazione, allorché (a pag. 8 della memoria di costituzione) afferma che “Ciò che conta, infatti, ai fini della segretezza dell’offerta è che la stessa provenga – caso di specie  &#8211; dal soggetto legittimato ad esprimerla”.<br />	<br />
La fattispecie in esame non ha riguardo ai profili di segretezza dell’offerta, tutelati e regolati da altre disposizioni, ma all’esigenza di evitare che venga alterato il meccanismo concorrenziale della gara mediante competizione fra imprese solo apparentemente diverse, ma in realtà riconducibile ad un unico centro di interesse.<br />
<b><br />
9.	</b>Quanto all’affermazione (pag. 15 della memoria delle parti controinteressate) secondo la quale, accogliendo la prospettazione posta a fondamento del ricorso, “verrebbe compromesso il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata, e della autonomia delle persone giuridiche”, è sufficiente osservare che una corretta percezione della libertà d’impresa, costituzionalmente tutelata, non si identifica con la fittizia creazione di una pluralità di soggetti imprenditoriali al fine di concorrere sul mercato delle commesse pubbliche aggirando le rigorose regole che la norma primaria, proprio a tutela del valore della concorrenza (anch’esso oggetto di tutela costituzionale: art. 117 Cost, sul cui significato si veda la sentenza n. 14/2004 della Corte costituzionale), impone al fine di assicurare una competizione effettiva fra i vari imprenditori.<br />	<br />
Il ricorso avverso i provvedimenti impugnati è pertanto fondato e, come tale, va accolto.<br />
<b><br />
10.	</b>La domanda risarcitoria è formulata, in via principale, nel senso di chiedere, come forma di risarcimento del danno in forma specifica, l’aggiudicazione della gara; e, in subordine, il risarcimento dei danni per equivalente monetario.<br />	<br />
<b><br />
11.	</b>La domanda risarcitoria proposta in via principale è inammissibile.<br />	<br />
L’aggiudicazione della gara può infatti conseguire quale effetto della pronuncia annullatoria (forma di tutela riparatoria di regola connaturale alla tutela risarcitoria dell’interesse legittimo in rapporto simbiotico con l’interesse pubblico portato dall’amministrazione), ma non come forma di risarcimento del danno in forma specifica, non potendo la statuizione risarcitoria del giudice sostituirsi all’esercizio della funzione amministrativa da parte dell’amministrazione.<br />
Pertanto, delle due l’una: o l’aggiudicazione della gara consegue, in quanto possibile, quale effetto del giudicato di annullamento (il che si pone al di fuori di una fattispecie risarcitoria propriamente intesa); oppure tale risultato è divenuto materialmente o giuridicamente impossibile nelle more del giudizio (del che va data adeguata prova a cura della parte che ha un interesse in tal senso), con la conseguenza che l’unica forma di tutela risarcitoria possibile che residua è quella per equivalente.<br />
<b><br />
12.	</b>Anche la domanda risarcitoria proposta in via subordinata è inammissibile.<br />	<br />
Non è stata infatti fornita dalla parte ricorrente la dimostrazione della impossibilità che il soddisfacimento dell’interesse della stessa, rispetto al bene della vita rivendicato, consegua direttamente come effetto della pronuncia annullatoria, anche per effetto della concessione della cautela processuale: senza tale dimostrazione non è dato al collegio accedere al successivo stadio dell’esame della domanda risarcitoria, rivolta alla quantificazione dell’equivalente monetario del pregiudizio subìto. <br />
Se non si seguisse tale rigoroso schema logico, si consentirebbero infatti possibili duplicazioni del risarcimento, nel senso che all’effetto direttamente conseguente all’annullamento degli atti di gara, vale a dire all’aggiudicazione della gara stessa ad opera della ricorrente (ove ne ricorrano le condizioni), si aggiungerebbe l’attribuzione di un equivalente monetario pari all’utilità asseritamente non conseguita.<br />
L’accesso alla tutela per equivalente presuppone dunque la dimostrazione, ad opera della parte che vi ha interesse, della definitiva impossibilità di soddisfare il proprio interesse a conseguire il bene della vita rivendicato quale effetto della statuizione demolitoria (ad esempio, perché nel frattempo il contratto è stato eseguito da altra impresa).<br />
<b><br />
13.	</b>Quanto poi all’entità del risarcimento domandato, va rilevato che è stata fornita dalla parte ricorrente una mera allegazione, e non una  &#8211; pur parziale – dimostrazione, della sussistenza dei presupposti della stessa, ed in particolare dell’esistenza di un danno giuridicamente rilevante.<br />	<br />
In proposito va rilevato che l’azione risarcitoria, pur se proposta davanti al giudice amministrativo in virtù del principio di concentrazione della tutela sancito dalla disposizione attributiva della giurisdizione esclusiva in materia, sul piano probatorio è comunque soggetta non già alla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo, bensì al principio dell’onere della prova ex artt. 2697 cod. civ.  e 115 cod. proc. civ.,  applicabili anche al processo amministrativo avente ad oggetto diritti soggettivi, come quello al risarcimento del danno ingiusto (Consiglio di Stato, sez. IV, decisione n. 6666 del 2003, peraltro citata dalla ricorrente).  <br />
Irrilevante appare in proposito il richiamo al rito della c.d. ottemperanza anomala, in base al quale il giudice amministrativo indica i criteri per la liquidazione del danno risarcibile, lasciando alle parti la determinazione (in base a tali criteri) del suo concreto ammontare.<br />
L’art. 35 del d. lgs. n. 80 del 1998, come novellato dalla legge n. 205 del 2000, non ha infatti introdotto nel processo amministrativo una forma di condanna generica, <i>ex</i> art. 278 cod. proc. civ., limitata all’accertamento dell’<i>an debeatur</i>, ma ha previsto un meccanismo di liquidazione del <i>quantum debeatur</i> il cui presupposto è la valida proposizione di un’azione risarcitoria, assistita da tutti gli elementi di fondatezza (e di prova della stessa), accertata come tale dal giudice, in punto di sussistenza dei presupposti legittimanti l’affermazione della responsabilità (in questo senso Consiglio Stato, sez. IV, 2 marzo 2004, n. 942).<br />
	Ciò che tuttavia appare dirimente nell’esame della domanda di risarcimento del danno, è che nei confronti della pubblica amministrazione la proposizione della domanda risarcitoria, che presuppone l’accertamento dell’illegittimità dell’agire funzionale, rimane preclusa, in linea di principio, dal carattere della pronuncia di accoglimento della domanda – di annullamento dell’atto &#8211; tendente a far dichiarare detta illegittimità, tutte le volte che una simile pronuncia implichi un nuovo esercizio del potere da parte dell’amministrazione, all’esito del quale, e solo all’esito del quale, può essere valutata la fondatezza o meno della domanda risarcitoria (Consiglio di Stato, sez. VI, decisione n. 4435 del 4 settembre 2002).<br />	<br />
 Per tutte le superiori ragioni, la domanda risarcitoria proposta con il ricorso in esame va dichiarata inammissibile.<br />
<b><br />
14. 	</b>Sussistono giusti motivi, in relazione alla parziale soccombenza, per la compensazione delle spese del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 marzo 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-17-3-2006-n-594/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.594</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2005 n.594</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-17-2-2005-n-594/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-17-2-2005-n-594/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-17-2-2005-n-594/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2005 n.594</a></p>
<p>Pres. Giancarlo Giambartolomei; Est. Giuseppina Adamo Lapenna e altro (avv. M. Rigetti, D. Moscuzza, A. Farachi) c. Comune di Vieste (n.c.). sulla possibilità di un&#8217;elaborazione congiunta del progetto definitivo ed esecutivo di un&#8217;opera pubblica Contratti della pubblica amministrazione – Opere pubbliche – Progetto definitivo ed esecutivo – Elaborazione congiunta –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-17-2-2005-n-594/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2005 n.594</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-17-2-2005-n-594/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2005 n.594</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giancarlo Giambartolomei; Est. Giuseppina Adamo<br /> Lapenna e altro (avv. M. Rigetti, D. Moscuzza, A. Farachi) c. Comune di Vieste (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di un&#8217;elaborazione congiunta del progetto definitivo ed esecutivo di un&#8217;opera pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Opere pubbliche – Progetto definitivo ed esecutivo – Elaborazione congiunta – Possibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di realizzazione di opere pubbliche, la prassi dell’elaborazione congiunta del progetto definitivo ed esecutivo trova conforto nell’art.15, d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554, il quale chiarisce che i tre livelli di progettazione devono tra loro necessariamente interagire, secondo uno sviluppo di definizione e di approfondimento progressivo e senza soluzione di continuità, e introduce elementi di flessibilità al sistema tripartito, sicché, in presenza di lavori di non rilevante complessità, deve ritenersi possibile il coagularsi in un unico atto dell’approvazione della progettazione di dettaglio (definitiva ed esecutiva), quando questa risulti integrare quella completa, complessa operazione tecnico-amministrativa finalizzata al massimo livello di approfondimento possibile, che consenta, in definitiva, la definizione e l’identificazione di ogni elemento progettuale in forma, tipologia, dimensione, prezzo, qualità, comprendendo tutti gli aspetti che sono necessari per la realizzazione dell’opera, in conformità con il progetto preliminare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari &#8211; Sezione Seconda	</b></p>
<p>Composto dai Signori<br />
GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI 	 PRESIDENTE<br /> <br />
ANTONIO PASCA 	 			 COMPONENTE <br />	<br />
GIUSEPPINA ADAMO	 		 COMPONENTE ,Rel.																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1784 del 2004, proposto da <br />
<b>Lapenna Celestina</b>,  Lapenna Fausto e Lapenna Elena, rappresentati e difesi dall’avv. Mario Righetti, dall’avv. Davide Moscuzza e dall’avv. Antonio Farachi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bari, corso Vittorio Emanuele n. 60,</p>
<p align=center><b>CONTRO</b></p>
<p>il <b>Comune di Vieste</b>, in persona del Sindaco in carica, non costituitosi,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta comunale di Vieste 27 febbraio 2004 n. 51, di approvazione del progetto esecutivo dei “lavori di costruzione di nuovi tronchi fognatura nera e risanamento di alcuni esistenti nella zona nord del centro abitato e zona Pet<br />
&#8211; della comunicazione, datata 18 maggio 2004, di avvio del procedimento finalizzato all&#8217;espropriazione; <br />
&#8211; del procedimento di espropriazione;<br />
&#8211; di ogni altro atto o procedimento presupposto, connesso, collegato o conseguenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati e la successiva memoria;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
udita alla pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. Giuseppina Adamo, e udito, altresì, l&#8217;avv.  Farachi per i ricorrenti.<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I fratelli Lapenna, in occasione della comunicazione, datata 18 maggio 2004, di &#8220;avvio del procedimento finalizzato all&#8217;espropriazione del terreno o parte del terreno di Vs. Proprietà, necessario per i lavori di costruzione di nuovi tronchi fognatura nera e risanamento di alcuni esistenti nella zona nord del centro abitato e zona Petto-Torre Papagni-Poliambulatorio, individuato catastalmente al Foglio 7, part. 74&#8221;, effettuata dal Comune di Vieste, hanno avuto notizia dell&#8217;esistenza della delibera della Giunta comunale di Vieste 27 febbraio 2004 n. 51.<br />
Con tale provvedimento è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori fognari anzidetti.<br />
Gli interessati impugnano gli atti citati, nonché il procedimento di espropriazione, con tutti gli atti collegati, connessi, presupposti e conseguenziali, alla stregua dei seguenti motivi:<br />
1) violazione dell&#8217;articolo 16 e dell&#8217;articolo 14, comma 13, della legge 11 febbraio 1994 n. 109; violazione dell&#8217;articolo 12 del DPR 8 giugno 2001 n. 327; inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità dell&#8217;opera;<br />
2) violazione dell&#8217;articolo 16, comma 4 e 10 del DPR 8 giugno 2001 n. 327; violazione dell&#8217;articolo 7, legge 12 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.<br />
Gli istanti hanno illustrato le loro difese nella memoria conclusiva.<br />
All&#8217;udienza del 20 gennaio 2005 la causa è stata riservata per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I fratelli Lapenna impugnano la delibera della Giunta comunale di Vieste 27 febbraio 2004 n. 51, con cui è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di costruzione di nuovi tronchi fognatura nera e di risanamento di alcuni esistenti nella zona nord del centro abitato e nella zona Petto-Torre Papagni-Poliambulatorio, e tutti gli atti del procedimento di espropriazione, conosciuto in occasione della comunicazione, datata 18 maggio 2004, di &#8220;avvio del procedimento finalizzato all&#8217;espropriazione del terreno o parte del terreno di Vs. Proprietà”, necessario per i detti lavori.<br />
Deducono, con il primo motivo, la violazione dell&#8217;articolo 16 e dell&#8217;articolo 14, comma 13, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e la violazione dell&#8217;articolo 12 del DPR 8 giugno 2001 n. 327; tali vizi comporterebbero, secondo la tesi attorea, l’inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità dell&#8217;opera.<br />
Gli interessati rilevano che, dopo il progetto preliminare, non sarebbero stati predisposti distinti progetti, uno definitivo e uno esecutivo; poiché la dichiarazione pubblica utilità consegue al progetto definitivo- mentre è stato approvato solo un progetto esecutivo-, tale dichiarazione non esiste, nonostante il Comune abbia espressamente dichiarato, nella stessa delibera giuntale n. 51/2004, che la sua adozione produce gli effetti previsti dall&#8217;articolo 14, comma 13, della legge n. 109/1994, ovvero appunto la dichiarazione di pubblica utilità.<br />
La censura non ha pregio. <br />
Occorre premettere che, ai sensi dell&#8217;art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l&#8217;attività di progettazione per l&#8217;esecuzione dei lavori pubblici si articola in tre progressivi livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo.<br />
Il progetto preliminare definisce &#8220;le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire&#8221; e consiste &#8220;in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alle valutazioni delle eventuali soluzioni possibili&#8221;, tenendo conto, tra l&#8217;altro, dei profili ambientali, della fattibilità amministrativa e tecnica, accertata mediante le indispensabili indagini di prima approssimazione.<br />
Il progetto definitivo, &#8220;individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni&#8221;; nella relazione descrittiva in cui esso si concreta devono essere contenuti, fra l&#8217;altro, lo studio dell&#8217;impatto ambientale, gli studi e le indagini preliminari, con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell&#8217;opera, che, con particolare riferimento agli aspetti di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico e chimico, devono essere condotti ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.<br />
Il progetto esecutivo, che deve essere redatto in conformità del progetto definitivo &#8220;determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità dimensione e prezzo&#8221;.<br />
La scansione procedimentale dei tre tipi successivi di progetto risponde espressamente alla necessità di assicurare &#8220;a) la qualità dell&#8217;opera e la rispondenza alle finalità relative; b) la conformità alle norme urbanistiche ed ambientali; c) il soddisfacimento dei requisititi essenziali, definiti nel quadro normativo nazionale e comunitario&#8221;: il legislatore ha insomma fissato un procedimento progressivo di successivo affinamento dei progetti quale strumento per consentire agli organi della pubblica amministrazione di poter essere pienamente consapevole delle scelte di realizzazione di una certa opera ovvero dell&#8217;esecuzione di un certo tipo di lavori, volendo evitare l&#8217;avvio di progetti estemporanei, inutili, inefficaci, irrealizzabili con sperpero di danaro pubblico, in omaggio ai principi di legalità, buon andamento ed imparzialità della azione della pubblica amministrazione consacrati dall&#8217;art. 97 della Costituzione.<br />
Nell’interpretazione della norma é stato comunque osservato, anche con riferimento al D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), che “costituisce prassi diffusa a livello amministrativo l&#8217;elaborazione congiunta del progetto definitivo ed esecutivo, che vengono spesso predisposti in un&#8217;unica soluzione dal tecnico incaricato dall&#8217;amministrazione per essere poi fatti propri da quest&#8217;ultima con un&#8217;approvazione unico actu” (TAR LOMBARDIA, BRESCIA, 22 marzo 2004, n. 229).<br />
Tale prassi trova conforto nell’articolo 15 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554, il quale chiarisce che i tre livelli di progettazione devono tra loro necessariamente interagire, secondo uno sviluppo di definizione e di approfondimento progressivo e senza soluzione di continuità, e introduce elementi di flessibilità al sistema tripartito, sicché, in presenza di lavori di non rilevante complessità, deve ritenersi possibile il coagularsi in un unico atto dell’approvazione della progettazione di dettaglio (definitiva ed esecutiva), quando questa risulti integrare quella completa, complessa operazione tecnico-amministrativa finalizzata al massimo livello di approfondimento possibile, che consenta, in definitiva, la definizione e l’identificazione di ogni elemento progettuale in forma, tipologia, dimensione, prezzo, qualità, comprendendo tutti gli aspetti che sono necessari per la realizzazione dell’opera, in conformità con il progetto preliminare.<br />
I ricorrenti, d’altra parte, non hanno denunciato alcuna lacuna o anomalia del progetto esecutivo, che ne impedisca l’immediata cantierizzazione dei lavori (ex art. 35 del Regolamento, oggetto di penetrante indagine da parte dell’Autorità di Vigilanza dei LL.PP.- determinazione 31 gennaio 2001 n. 4/2001) o che, in generale, incida sull&#8217;interesse pubblico a ottenere opere pubbliche di qualità, sostenute da progettazione non superficiali e approssimative, sicché il motivo, di rilievo esclusivamente formale, non ha fondamento. <br />
Denunciano ancora gli istanti che il procedimento viola l&#8217;articolo 16, comma 4 e 10, del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e l&#8217;articolo 7 della legge 12 agosto 1990 n. 241 e che lo stesso sia affetto da eccesso di potere per il mancato rispetto del “giusto procedimento”.<br />
Dalla documentazione processuale risulta infatti che l’Amministrazione ha solo effettuato (con atto, datato 18 maggio 2004) la comunicazione di &#8220;avvio del procedimento finalizzato all&#8217;espropriazione del terreno o parte del terreno di Vs. Proprietà”, che, in realtà, costituisce la notificazione ai proprietari, per la parte che li riguarda, dell&#8217;elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dell’indicazione delle somme offerte per le loro espropriazioni, notificazione prescritta dall’art. 20, primo comma, del DPR 8 giugno 2001 n. 327, ai fini della determinazione provvisoria dell&#8217;indennità di espropriazione.<br />
Nessun avviso invece è stato inoltrato prima dell&#8217;approvazione progetto definitivo (ovvero prima dell’emanazione dell’atto concretante la dichiarazione pubblica utilità, che, nel caso di specie, è individuabile nella delibera giuntale n. 51/2004), come invece imponeva l’articolo 16, quarto comma, del testo unico.<br />
La rilevanza di tale omissione è indubbia. La giurisprudenza ha costantemente rimarcato l’importanza della partecipazione procedimentale nella specifica materia, osservando che “L&#8217;obbligo della comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento è, invero, preordinato non solo ad un ruolo difensivo, ma anche alla formazione di una più completa, meditata e razionale volontà dell&#8217;Amministrazione; mediante tale comunicazione si mira, quindi, ad attuare una democratizzazione ed una trasparenza nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività pubblica, al fine di consentire, per il tramite del principio del contraddittorio, una efficace tutela delle ragioni del cittadino e contestualmente di apprestare a vantaggio dell&#8217;Amministrazione elementi di conoscenza utili nell&#8217;esercizio dei poteri discrezionali (Cons. Stato, ad. Pl., 15 settembre 1999, n. 14; sez. IV, 28 gennaio 2000, n. 413; sez. IV, 3 maggio 2000, n. 2609).<br />
In altri termini, la facoltà dei privati interessati di proporre osservazioni e controdeduzioni ed il conseguente obbligo dell&#8217;Amministrazione di pronunziarsi motivatamente sulle medesime a conclusione di una vera e propria fase del procedimento svolta in contraddittorio sono intesi ad offrire elementi di valutazione non marginali ai fini del buon andamento e funzionalità dell&#8217;azione amministrativa; siffatte finalità sono certamente frustate ove, come nella specie, gli interessati vengono portati a conoscenza dell&#8217;opera pubblica quando il relativo progetto è stato già definito in tutte le sue componenti, per cui viene precluso ai medesimi di apportare alcun contributo” (Consiglio di stato, Sez. IV, 13 dicembre 2001, n. 6238).<br />
Il ricorso proposto dunque dev’essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti impugnati, nei limiti dell’interesse dedotto.<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II di Lecce, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Condanna il Comune di Vieste al pagamento di euro 1.000,00, più CAP e IVA, come per legge, a favore dei ricorrenti, a titolo di spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del  20 gennaio 2005.</p>
<p>f.to GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI 	&#8211; Presidente<br />	<br />
f.to GIUSEPPINA ADAMO			#NOME?																																																																																										</p>
<p align=center>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 17 febbraio 2005<br />
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-17-2-2005-n-594/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2005 n.594</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
