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	<title>5935 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2008 n.5935</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-6-2008-n-5935/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-6-2008-n-5935/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2008 n.5935</a></p>
<p>Pres. F. Riccio – Est. Caminiti ANTONIO srl (Avv.ti G.L. Righi e A. De Lia) c/ COMUNE DI ANZIO (n.c). lsull&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda di permesso di costruire a seguito del silenzio-inadempimento, nonché sulla relativa tutela giurisdizionale 1. Processo amministrativo – Silenzio-inadempimento – Tutela giurisdizionale – Rito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-6-2008-n-5935/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2008 n.5935</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-6-2008-n-5935/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2008 n.5935</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> F. Riccio – <i>Est.</i> Caminiti<br /> ANTONIO srl (Avv.ti G.L. Righi e A. De Lia) c/ COMUNE DI ANZIO (n.c).</span></p>
<hr />
<p>lsull&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda di permesso di costruire a seguito del silenzio-inadempimento, nonché sulla relativa tutela giurisdizionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Silenzio-inadempimento – Tutela giurisdizionale – Rito camerale – Sentenza succintamente motivata – Ammissibilità.</p>
<p>2. Processo amministrativo – Silenzio-inadempimento – Azione – Decadenza.</p>
<p>3. Procedimento amministrativo – Domanda di permesso di costruire – Silenzio-inadempimento – Obbligo di provvedere espressamente – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Posto che l’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 non si esprime in materia di tutela giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento, occorre doversi rifare alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia, ossia all’art. 2, comma 5, della legge n. 241/1990, e ss.mm., nonché all’art. 21 bis della legge n. 1034/1971, e ss.mm., che prevedono, in sintesi, con rito camerale, una decisione con sentenza succintamente motivata.</p>
<p>2. In materia di tutela giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento, nella permanenza del silenzio, il termine decadenziale dell’azione è fino a non oltre un anno dalla scadenza del termine per provvedere (termine, questo, che però non è quello generale di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990, ma quello specificamente stabilito, in materia di permesso di costruire, dall’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001).</p>
<p>3. L’Amministrazione competente, pur dopo lo spirare del termine legalmente assegnatole per la conclusione del procedimento di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001, non solo non perde il potere di determinarsi espressamente sulla domanda di permesso di costruire, ma addirittura permane nell’obbligo di doverlo fare, soprattutto quando l’autore della domanda insista formalmente per l’ottenimento di un provvedimento espresso di conclusione del procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio <br />
Roma – Sez. Seconda Bis </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai  Magistrati<br />
Francesco     RICCIO                 Presidente   f.f. <br />
Italo              VOLPE                 Consigliere<br />
Mariangela   CAMINITI           1° Referendario, relatore                                           <br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>SENTENZA<br />
Ex art. 21 bis Legge  n.1034 del 1971, introdotto dall’art.2 L. n.205 del 2000</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso <b>n. 1969/2008</b>, proposto dalla società<b> </p>
<p>ANTONIO srl, </b>con sede legale  in Roma, Corso Francia n.235, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Luca Righi e Andrea De Lia ed elettivamente domiciliata con gli stessi in Roma, Via  Vittoria Colonna, n.32,</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il<b> COMUNE di ANZIO,</b> in persona del Sindaco p.t., n.c.,<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del silenzio serbato dal Comune di Anzio sull’istanza 30 luglio 2007 presentata dalla società Antonio Srl volta ad ottenere il permesso a costruire e sul successivo atto di diffida in data 16 novembre 2007, per realizzare il complesso immobiliare in Anzio (RM), Via della Cannuccia, nn. 4/6 – Demolizione e nuova costruzione di n.25 villette ad uso residenziale,<br />
<b></p>
<p align=center>e per l’accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’obbligo del Comune di Anzio di emettere il permesso di costruire, o comunque un provvedimento espresso sulla  predetta domanda  e sulla diffida, con nomina di commissario ad acta, in caso di perdurante inerzia del Comune e la pronuncia sull’obbligo dell’Amministrazione di  risarcire tutti i danni subiti e subendi dalla società.<br />
<b>Visto</b> il ricorso con i relativi allegati;<br />
<b>Visti</b> tutti gli atti di causa;<br />
<b>Visto</b> l’art.21 bis della Legge n.1034 del 1971, introdotto dalla Legge n. 205 del 2000 e succ. mod.;<br />
Relatore alla Camera di Consiglio del 22 maggio 2008 il 1^ Referendario Mariangela Caminiti, e uditi, altresì, per le parti gli avvocati delle parti presenti, come da verbale di udienza allegato agli atti del giudizio;</p>
<p><b>Ritenuto e considerato</b> in fatto e in diritto quanto segue:<br />
&#8211; la società  ricorrente  è proprietaria di un  terreno di circa mq.9000, situato nel Comune di Anzio (Roma), Loc. “Miglioramento”, via della Cannuccia nn.4 e 6, sul quale insiste un manufatto di circa 2.500 mq., distinto al CT  Foglio 15, part.lla 57 e r<br />
&#8211; con istanza del 30 luglio 2007, la società ricorrente ha presentato al Comune di Anzio domanda di permesso di costruire un complesso immobiliare con <i>demolizione e nuova costruzione di n.25 villette ad uso residenziale, </i>in conformità alla normativ<br />
&#8211; a tale richiesta, il Comune non ha fornito riscontro e la società, con istanza 16 novembre 2007, ha notificato un atto di diffida stragiudiziale sollecitando la definizione dell’istanza;<br />
 &#8211; a seguito del perdurare del silenzio da parte dell’Amministrazione comunale sulle predette richieste, la società ricorrente ha proposto il gravame articolato nelle domande precisate in epigrafe, affidando lo stesso alle seguenti censure: <br />
1) <u>Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n.241 nonché dell’art.20 del DPR n.380 del 2001; Eccesso di potere per errore nei presupposti e travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria, vizio di motivazione, difetto di ragionevolezza, ingiustizia manifesta. Violazione della normativa vigente in materia edilizia, ed in particolare degli artt. 12 e 20 DPR n.380 del 2001 nonché dell’art.19 NTA del Comune di Anzio e della normativa edilizia comunale e regionale:</u> viene chiesto, alla luce delle norme rubricate che impongono l’obbligo per l’Amministrazione di fornire un esplicito provvedimento all’istanza formulata dall’interessato, il rilascio del permesso a costruire per la realizzazione del complesso residenziale in questione ricadente in zona B4, suscettibile di interventi edilizi a finalità residenziale secondo la normativa e la regolamentazione vigente; la società insiste inoltre affinchè venga ordinato al Comune di Anzio di provvedere entro un termine fissato e, in caso di ulteriore inadempimento, che venga nominato un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione con riconoscimento anche del risarcimento dei danni subiti dalla società a seguito del comportamento inerte del Comune;<br />
&#8211; osserva, preliminarmente, il Collegio che, in materia, l’art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, di cui si censura la violazione da parte del Comune, stabilisce che “<i>Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo</i><br />
&#8211; al riguardo, tra i due possibili significati attribuibili all’espressione “<i>silenzio-rifiuto</i>”, utilizzata dal Legislatore, ossia di silenzio-diniego (un silenzio reso significativo, e dunque attizio, dalla legge, in termini di diniego implicito de<br />
&#8211; ciò implica, di conseguenza e in via interpretativa, di dover ritenere che l’Amministrazione competente, pur dopo lo spirare del termine legalmente assegnatole per la conclusione del procedimento di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001, non solo n<br />
&#8211; inoltre, sul versante processuale, posto che il predetto art. 20 non si esprime in materia di tutela giurisdizionale avverso il silenzio in questione, occorre doversi rifare alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia, ossia all’art. 2, c<br />
&#8211; nel caso di specie, essendo la domanda di permesso di costruire stata assunta dal Comune di Anzio in data 30 luglio 2007 (e, peraltro, sollecitata con atto di diffida in data  16 novembre 2007) ed il ricorso introduttivo del presente giudizio notificato<br />
&#8211; nel merito, essendo palese l’inerzia del Comune di Anzio nonché la sua ingiustificata volontà di non provvedere espressamente sulla domanda di permesso di costruire innanzi detta, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarata l<br />
&#8211; per le spese del giudizio si dispone la compensazione delle stesse attesa la sussistenza di giusti motivi.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Seconda-<i>bis</i>, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:<br />
&#8211;	lo accoglie nei termini di cui in motivazione e dichiara l’obbligo per il Comune di Anzio di provvedere sull’ istanza proposta entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o – se anteriore &#8211;  dalla notifica  della presente decisione, a cura di parte;<br />	<br />
&#8211;	 di nominare sin d’ora, per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione comunale, commissario <i>ad acta</i> il Prefetto di Roma, ovvero persona dallo stesso delegata, che provvederà in luogo del Comune entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o – se anteriore &#8211;  dalla notifica  della presente decisione, a cura di parte;<br />	<br />
&#8211;	è posto a carico del Comune di Anzio il compenso del Commissario ad acta per il suo eventuale operato, che sarà liquidato con successivo provvedimento;<br />	<br />
&#8211;	compensa le spese del giudizio tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del  22 maggio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-6-2008-n-5935/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2008 n.5935</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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