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	<title>5920 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5920 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2019 n.5920</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-12-12-2019-n-5920/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-12-12-2019-n-5920/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2019 n.5920</a></p>
<p>Francesco Gaudieri, Presidente; Viviana Lenzi, Primo Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Valentina Talema contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Salute, Capitaneria di Porto di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi ll. rr. pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-12-12-2019-n-5920/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2019 n.5920</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-12-12-2019-n-5920/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2019 n.5920</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Gaudieri, Presidente; Viviana Lenzi, Primo Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Valentina Talema contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Salute, Capitaneria di Porto di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi ll. rr. pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS,  Capitaneria di Porto di -OMISSIS- non costituita in giudizio;  </span></p>
<hr />
<p>La discrezionalità  tecnica attiene all&#8217;ambito di valutazione dei fatti secondo parametri tecnici e scientifici e si manifesta attraverso un giudizio di tipo fattuale e tecnico, sindacabile da parte del giudice solo in caso di travisamento dei fatti, di illogicità  o irragionevolezza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Professioni e mestieri -medico di bordo- valutazione della idoneità  fisica all&#8217;esercizio della mansione- discrezionalità  tecnica- parametri tecnici e scientifici &#8211; G.A. -sindacabilità  &#8211; limiti.<br />  </p>
<div>Â </div>
<div>Â </div>
<div>Â </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La discrezionalità  tecnica attiene all&#8217;ambito di valutazione dei fatti secondo parametri tecnici e scientifici e si manifesta attraverso un giudizio di tipo fattuale e tecnico, sindacabile da parte del giudice solo in caso di travisamento dei fatti, di illogicità  o irragionevolezza. Ove il giudizio espresso si attenga a una corretta ricostruzione dei fatti e applichi correttamente le conoscenze medico-scientifiche, non può essere sindacato, per quanto lo si possa ritenere &#8220;opinabile&#8221;: ragione per la quale non è ammissibile la sostituzione di tale giudizio medico-scientifico con quello di un tecnico di fiducia della parte interessata, nè la pretesa di sostituire detto giudizio con quello di un CTU o di un verificatore nominato d&#8217;ufficio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 12/12/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 05920/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00032/2014 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 32 del 2014, proposto da D.V., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Valentina Talema, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p>contro</p>
<p>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Salute, Capitaneria di Porto di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi ll. rr. pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in -OMISSIS-, alla via Diaz, 11;  Capitaneria di Porto di -OMISSIS- non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>previa adozione di idonee misure cautelari</p>
<p>&#8211; del dispaccio prot. n. 16930 del 3 ottobre 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici &#8211; Direz. Generale per il trasporto marittimo e per le vie d&#8217;acqua interne &#8211; divisione 1;</p>
<p>&#8211; del verbale della Commissione medica permanente di primo grado;</p>
<p>&#8211; del decreto del 24 ottobre 2011 della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di -OMISSIS-, di cancellazione del ricorrente dalle matricole della Gente di Mare;</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;</p>
</p>
<div>Â </div>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Salute e della Capitaneria di Porto di -OMISSIS-;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 13 novembre 2019 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
</p>
<div>Â </div>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>V.D. impugna gli atti in epigrafe indicati, esponendo quanto segue:</p>
<p>&#8211; in occasione del controllo biennale finalizzato alla valutazione della idoneità  fisica all&#8217;esercizio della mansione di medico di bordo (ex art. 7 d. lgs. n. 108/2005), la Commissione medica permanente di primo grado &#8211; con verbale 11/5/11 &#8211; lo dichiarava &#8220;non idoneo permanentemente&#8221; ai servizi della navigazione per le infermità  fisiche di cui ai nn. 2 e 19 dell&#8217;elenco allegato al Regio Decreto Legge 14 dicembre 1933, n. 1773;</p>
<p>&#8211; il giudizio di inidoneità  veniva confermato dalla Commissione medica centrale;</p>
<p>&#8211; con sentenza n. 250/13 questo Tribunale annullava il predetto giudizio definitivo per difetto di motivazione;</p>
<p>&#8211; sottoposto conseguentemente a visita, il Viti è stato da ultimo riconosciuto nuovamente non idoneo ai servizi di navigazione, come da verbali impugnati.</p>
<p>Avverso il giudizio di inidoneità  il ricorrente solleva le seguenti censure:</p>
<p>a) violazione e falsa applicazione del r.d.l. n. 1173/1933: per quanto concerne al patologia di cui al punto 2, la stessa comporta l&#8217;assunzione di farmaci per via orale e non ha mai implicato nessuna delle conseguenze al cui verificarsi la norma ricollega il giudizio di inidoneità ; neppure la patologia di cui all&#8217;art. 19 ha determinato limitazioni della sua capacità  lavorativa;</p>
<p>b) violazione dell&#8217;art. 3 l. 241/90: il giudizio di inidoneità  è privo di adeguata motivazione, recando un mero richiamo alla normativa di riferimento.</p>
<p>2 &#8211; Hanno resistito al gravame i Ministeri intimati e la Capitaneria di Porto di -OMISSIS-.</p>
<p>3 &#8211; Respinta l&#8217;istanza cautelare, alla pubblica udienza del 13/11/19 il ricorso è transitato in decisione.</p>
<p>4 &#8211; La domanda non è meritevole di accoglimento.</p>
<p>4.1 &#8211; Al riguardo il Collegio evidenzia come, a livello normativo, il giudizio di idoneità  alla navigazione della gente di mare di prima categoria viene disciplinato dal R.D.L. 14 dicembre 1933, n. 1773 (convertito in legge dalla L. 22 gennaio 1934, n. 244) &#8220;Accertamento dell&#8217;idoneità  fisica della gente di mare di prima categoria&#8221;, nonchè dalla legge 28-10-1962, n. 1602 &#8220;Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773&#8221;.</p>
<p>In particolare, il regio decreto elenca in un&#8217;apposita tabella le infermità , imperfezioni e difetti fisici di cui l&#8217;accertamento sanitario deve tenere conto ai fini dell&#8217;inidoneità  fisica ai servizi di bordo ed, in tale elenco, rientrano &#8211; per quanto di interesse in questa sede:</p>
<p>al punto 2, &#8220;Tutte le alterazioni del ricambio organico e tutte le disfunzioni endocrine, le intossicazioni croniche endogene ed esogene, le cachessie con manifesti sintomi di adinamia quando tali malattie inducano a manifesta e grave diminuzione della capacità  lavorativa o siano state più¹ volte causa di sbarco per malattia in un periodo di tempo relativamente breve o che, per non aggravarsi, richiedano cure continuative e stretto regime alimentare&#8221;;</p>
<p>al punto 19: &#8220;I vizi valvolari organici del cuore, le malattie del miocardio, dell&#8217;endocardio, del pericardio e dei grossi vasi e loro esiti, con disturbi funzionali e di compenso circolatorio clinicamente ed ectograficamente rilevabili da presumersi a carattere irreversibile ed aggravabili in ambiente marino. Le malattie dei vasi, ad andamento cronico ed irreversibile, che riducano notevolmente la capacità  lavorativa. La ipertensione arteriosa superiore a mx. 200/mn. 110 o accompagnata da disturbi cardiaci o renali&#8221;.</p>
<p>L&#8217;art. 15 del medesimo r.d.l. indica che &#8220;l&#8217;accertamento sanitario da parte delle commissioni mediche deve essere basato sul criterio della validità  od invalidità  specifica ai servizi della navigazione tenuto conto delle funzioni esplicate dal marittimo, a bordo e della sua età &#8220;.</p>
<p>La legge del n. 1602 del 1962 specifica, all&#8217;art. 1, che si deve altresì tener conto anche dei seguenti elementi:</p>
<p>a) che le imperfezioni o malattie riscontrate non costituiscono pericolo per la salute dell&#8217;altro personale di bordo;</p>
<p>b) che le imperfezioni o malattie riscontrate non siano tali da venire aggravate dal servizio di bordo o da rendere il soggetto inadatto a tale servizio.</p>
<p>4.2 &#8211; Il Collegio osserva come le valutazioni relative all&#8217;idoneità  fisica della gente di mare sono caratterizzate da giudizi di tipo tecnico specialistico, comportanti esercizio di discrezionalità  tecnica, essendo legati a valutazioni di carattere medico quali la sussistenza, le caratteristiche e la gravità  di determinate patologie.</p>
<p>&#8220;<i>&#038;la stessa valutazione appare abbracciare un ambito più¹ ampio dove per alcuni versi vengono in rilievo meri accertamenti tecnici, caratterizzati dall&#8217;univocità  delle regole applicabili e dalla certezza oggettiva dei risultati legati all&#8217;accertamento di fatti obiettivi non suscettibili di vario apprezzamento dal punto di vista tecnico, come ad esempio avviene nella verifica della sussistenza delle patologie descritte nella tabella allegata al r.d.l. n. 1773 del 1933.</i></p>
<p><i>La sussistenza di tali malattie appare, difatti, un dato oggettivamente riscontrabile in base all&#8217;applicazione delle regole della scienza medica.</i></p>
<p>Per altri profili, invece, viene in rilievo una sfera di vera e propria discrezionalità  tecnica, connotata da una ineliminabile ambito di opinabilità  della valutazione di tipo tecnico implicante una scelta tra diversi esiti finali possibili coerenti con l&#8217;applicazione di corrette regole tecniche, come ad esempio può riscontrarsi in sede di valutazione di pericolosità  della malattia per la salute dell&#8217;altro personale di bordo o la sua attitudine a rendere inadatto il soggetto al servizio&#8221;, TAR Campania, -OMISSIS-, sez. IV, sent. 2/2/12 n. 543.</p>
<p>Come noto, la discrezionalità  tecnica attiene all&#8217;ambito di valutazione dei fatti secondo parametri tecnici e scientifici e si manifesta attraverso un giudizio di tipo fattuale e tecnico, sindacabile da parte del giudice solo in caso di travisamento dei fatti, di illogicità  o irragionevolezza. Ove il giudizio espresso si attenga a una corretta ricostruzione dei fatti e applichi correttamente le conoscenze medico-scientifiche, non può essere sindacato, per quanto lo si possa ritenere &#8220;opinabile&#8221;.</p>
<p>Motivo per il quale non è ammissibile la sostituzione di tale giudizio medico-scientifico con quello di un proprio tecnico di fiducia, nè la pretesa di sostituire detto giudizio con quello di un CTU o di un verificatore nominato d&#8217;ufficio.</p>
<p>Venendo alla fattispecie, si osserva che, chiamata a ri-pronunciarsi sull&#8217;idoneità  ai servizi di bordo del ricorrente (medico di bordo), la Commissione ha espresso il suo giudizio motivando &#8211; sia pure sinteticamente &#8211; circa i disturbi e le conseguenze permanenti originati dalle patologie da cui è (incontestatamente) affetto il ricorrente e la loro incompatibilità  con il servizio di bordo. Con riferimento alle patologie riscontrate, dalla documentazione in atti risulta confermato che il ricorrente assume ipoglicemizzanti orali per il controllo del diabete mellito e, per converso, non è smentito il giudizio di &#8220;aggravabilità &#8221; degli esiti delle sue malattie cardiache in ambiente marino.</p>
<p>In definitiva, parte ricorrente non ha offerto alla cognizione del Collegio elementi in base ai quali ritenere che il giudizio espresso dall&#8217;Amministrazione competente sia complessivamente &#8220;inattendibile&#8221;.</p>
<p>5 &#8211; Per le suesposte ragioni il ricorso va respinto.</p>
<p>6 &#8211; Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra tutte le parti costituite.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-12-12-2019-n-5920/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2019 n.5920</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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