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	<title>5901 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5901 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2008 n.5901</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-11-2008-n-5901/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-11-2008-n-5901/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2008 n.5901</a></p>
<p>Pres. La Medica, Rel. Lipari Regione Campania (Avv. R. Saturno) c/ P. Calvo (Avv. F. Gimigliano) sulla translatio iudicii e sulla applicabilità nel giudizio amministrativo dell&#8217;art. 50 c.p.c. ai fini della tempestività della riassunzione 1. Pubblico impiego – Domande risarcitorie – Decadenza ex art. 69 D.Lgs. 165/01 &#8211; Sussiste –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-11-2008-n-5901/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2008 n.5901</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-11-2008-n-5901/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2008 n.5901</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Rel. Lipari<BR> Regione Campania (Avv. R. Saturno) c/ P. Calvo (Avv. F. Gimigliano)</span></p>
<hr />
<p>sulla translatio iudicii e sulla applicabilità nel giudizio amministrativo dell&#8217;art. 50 c.p.c. ai fini della tempestività della riassunzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Domande risarcitorie – Decadenza ex art. 69 D.Lgs. 165/01 &#8211; Sussiste – Motivi –<br />
2. Pubblico impiego – Ricorso per il risarcimento del danno – Proposizione al G.O. entro il 15.9.2000 – Declaratoria di difetto di giurisdizione – Riproposizione del ricorso al G.A. oltre il 15.9.2000 -Decadenza ex  art. 69 D.Lgs. 165/01 – Non sussiste – Condizioni</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza – Transaltio iudicii – Conservazione effetti sostanziali e processualidella domanda originariamente proposta – Necessità di tempestiva riassunzione innanzi il giudicecompetente – Art. 50 c.p.c. &#8211; Applicabilità–<br />
4. Giurisdizione e competenza – Transaltio iudicii – Tempestività della riassunzione innanzi il G.A. –Rilevabilità d’ufficio –</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di pubblico impiego, la domanda risarcitoria riguardante una lesione collegata a fatti avvenuti in epoca antecedente al 1 luglio 1998 deve essere, comunque, proposta entro il termine del 15.9.2000 atteso che la decadenza prevista dall’articolo 69, comma 7 D.Lgs. 165/2001 riguarda ogni tipo di controversia e di domanda in materia di lavoro pubblico e non unicamente i ricorsi aventi per oggetto la richiesta di annullamento di un provvedimento reputato illegittimo.</p>
<p>2. Non incorre nella decadenza di cui all’art. 69, comma 7 del D.Lgs. 165/01 il ricorrente che, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione sulla domanda proposta innanzi al G.O. entro il termine decadenziale, riproponga tempestivamente il ricorso innanzi al G.A. pur se oltre il 15.9.2000; infatti ai fini della translatio iudicii, sussiste la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta dinanzi al giudice privo di giurisdizione, purchè il processo originario prosegua, senza soluzione di continuità, davanti al giudice munito di  giurisdizione.<br />
(C.f.r. Corte costituzionale, decisione n. 77/2007).</p>
<p>3. Ai fini della conservazione degli effetti sostanziali e processuali di una domanda proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione, occorre che il processo sia riassunto dinanzi al giudice munito di giurisdizione entro un termine adeguato, decorrente dalla conoscenza legale della sentenza che declina la giurisdizione; pertanto, attesa la mancanza nel giudizio amministrativo di una norma esplicita che disciplini le modalità di prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione, vanno applicate, analogicamente, le disposizioni riguardanti la riassunzione del giudizio in seguito alla pronuncia di incompetenza di cui all’art. 50 c.p.c.</p>
<p>4. La tempestività della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo può essere rilevata anche d’ufficio atteso che nel processo amministrativo, diversamente dal processo civile, tutte le cause di estinzione del giudizio devono essere valutate di ufficio e non sono nella disponibilità delle parti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA			</b>.<br />	<br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</B><br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione<b></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<b><br />
<P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</b>sul ricorso in appello n. 6557/2007, proposto dalla <br />
<b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Rosaria Saturno ed elettivamente domiciliata presso la sede dell’Avvocatura regionale, Via Poli, n. 29;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Paolo Calvo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Francesco Gimigliano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Pio Centro, in Roma, Via Machiavelli, n. 25;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Terza, 22 febbraio 2007, n. 4208;</p>
<p><i>Visto</i> il ricorso con i relativi allegati;<br />
<i>Visto</i> l&#8217;atto di costituzione in giudizio della parte appellata;<br />
<i>Esaminate</i> le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
<i>Visti</i> tutti gli atti di causa;<br />
<i>Relatore </i>alla pubblica udienza del 1 luglio 2008, il Consigliere Marco Lipari;<br />
<i>Uditi</i> gli avv.ti Panariello per delega di Saturno, e Gimigliano, come da verbale di udienza;<br />
<i>Ritenuto</i> e <i>considerato</i> in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.	</b>La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto dall’interessato, ha condannato la Regione Campania al risarcimento del danno derivante dalla illegittima attribuzione nella graduatoria della I^ qualifica dirigenziale del posto 445° anziché al posto 183°, come riconosciuto con sentenza del TAR Campania del 21.7.1997, con conseguente mancata assegnazione dell’incarico di capo servizio dal 1993, danno da quantificarsi ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998.<br />	<br />
2.	La Regione Campania contesta la decisione di primo grado, mentre l’appellato resiste al gravame.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.	</b>Il Dottor Paolo CALVO, ricorrente in primo grado, ha chiesto al TAR la condanna della Regione Campania al risarcimento del danno subito in conseguenza di un provvedimento illegittimo, già annullato dal TAR della Campania, con sentenza passata in giudicato, in data 21 luglio 1997.<br />	<br />
2.	A sostegno del ricorso, l’interessato ha dedotto:<br />	<br />
&#8211;	di essere stato dipendente della Regione Campania con funzioni di dirigente fino al 1° gennaio 1999, data in cui  è stato posto in quiescenza; <br />	<br />
&#8211;	di aver impugnato, con ricorso notificato in data 10 marzo 1993, la deliberazione della giunta regionale del 21 dicembre 1992 recante la graduatoria della I qualifica dirigenziale; <br />	<br />
&#8211;	che il TAR, con sentenza del 21 gennaio 1997, accoglieva il ricorso e riconosceva al ricorrente il diritto ad ulteriori 10 punti, cosicché egli doveva essere collocato in graduatoria al posto 210; <br />	<br />
&#8211;	che, nonostante le reiterate richieste del ricorrente, la Regione si limitava a rettificare la graduatoria, senza però attribuire al ricorrente la nomina di capo servizio, che era stata effettuata nei confronti dei primi 360 collocatisi in graduatoria;  &#8211;	che il giudice ordinario, originariamente adito per il risarcimento del danno, si era dichiarato privo di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, con sentenza n. 12055/2000.<br />	<br />
3.	La sentenza appellata ha accolto la domanda, respingendo le eccezioni preliminari della Regione, concernenti il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’inammissibilità del ricorso, proposto oltre il termine decadenziale del 15 settembre 2000.<br />	<br />
4.	In particolare, secondo il tribunale:<br />	<br />
&#8211;	la controversia in oggetto appartiene alla giurisdizione amministrativa, perché è riferita a vicende verificatesi in epoca anteriore al 1 luglio 1998;<br />	<br />
&#8211;	non si è verificata la decadenza prevista dall’art. 69, comma 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 perché la domanda risarcitoria non è stata proposta dopo il termine perentorio del 15 settembre 2000;<br />	<br />
&#8211;	la decadenza di cui all’articolo 69 riguarda solo le domande di annullamento e non quelle meramente risarcitorie;<br />	<br />
&#8211;	in ogni caso, la decadenza è stata impedita dalla proposizione della domanda davanti al giudice ordinario, in epoca precedente il 15 settembre 2000: in base ai nuovi principi della “<i>translatio iudicii</i>”, affermati dalla Corte costituzionale, gli effetti della domanda proposta davanti al giudice privo della giurisdizione devono essere conservati, almeno qualora il giudizio prosegua, ritualmente, dinanzi al giudice munito di giurisdizione.<br />	<br />
5.	La Regione critica analiticamente le argomentazioni esposte dal tribunale, mentre l’appellato svolge ampie difese scritte.<br />	<br />
6.	La Sezione osserva che, ai fini della decisione sulle eccezioni preliminari articolate dalla Regione appellante, sia necessario un approfondimento istruttorio, sulla base delle seguenti considerazioni.<br />	<br />
 La controversia in oggetto si riferisce, indiscutibilmente, a fatti anteriori al 1 luglio 1998: pertanto, è corretta l’affermazione della giurisdizione amministrativa compiuta dal tribunale. Infatti, <br />
la fonte della lesione lamentata dal ricorrente di primo grado riguarda l’erronea attribuzione del punteggio nell’ambito di una procedura selettiva interna, in materia di pubblico impiego.<br />
 La decadenza prevista dall’articolo 69 riguarda ogni tipo di controversia e di domanda in materia di lavoro pubblico e non può essere circoscritta solo ai ricorsi aventi per oggetto la richiesta di annullamento di un provvedimento reputato illegittimo. Quindi, entro il termine del 15 settembre 2000, deve essere proposta anche la domanda risarcitoria riguardante l’asserita lesione collegata a fatti avvenuti in epoca antecedente al 1 luglio 1998. Sotto questo profilo, pertanto, non è condivisibile la diversa opzione ermeneutica sostenuta dal tribunale.<br />
 I nuovi principi della <i>translatio iudicii</i> determinano la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta dinanzi al giudice privo di giurisdizione, a condizione, però, che il processo originario prosegua, senza soluzione di continuità, davanti al giudice munito di  giurisdizione.<br />
 In questa prospettiva, è idonea ad impedire la decadenza prevista dall’articolo 69 del decreto legislativo n. 165/2001, la proposizione della domanda dinanzi al giudice ordinario, purché, in seguito alla pronuncia del difetto  di giurisdizione, il ricorso sia tempestivamente riproposto dinanzi al giudice  amministrativo. Tale principio è espressamente affermato dalla Corte costituzionale, nella decisione n. 77/2007.<br />
 In particolare, per la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, occorre che il processo sia riassunto, o comunque prosegua dinanzi al giudice munito di giurisdizione entro un termine adeguato, decorrente dalla conoscenza legale della sentenza che declina la giurisdizione.<br />
 In mancanza di una norma esplicita che disciplini le modalità di prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione, vanno applicate, analogicamente, le disposizioni riguardanti la riassunzione del giudizio, in seguito alla pronuncia di incompetenza.<br />
 A tal fine, può essere utilizzata la previsione dell’articolo 50 del codice di procedura civile, secondo cui, in seguito alla decisione sul regolamento di competenza, il giudizio deve essere riassunto nel termine di sei mesi, pena l’estinzione del giudizio ordinario.<br />
 Peraltro, secondo il codice di procedura civile, il termine semestrale decorre dalla comunicazione della sentenza che regola la competenza.<br />
 Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellato, la tempestività della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo può essere rilevata anche di ufficio dal giudice munito di giurisdizione, considerando che nel processo amministrativo, diversamente dal processo civile, tutte le cause di estinzione del giudizio devono essere valutate di ufficio e non sono nella disponibilità delle parti.<br />
 In ogni caso, l’amministrazione appellante ha puntualmente eccepito, attraverso l’atto di appello, l’intempestività della proposizione del ricorso dinanzi al TAR.<br />
 Nel caso di specie, la sentenza declinatoria della giurisdizione è stata depositata il 5 ottobre 2000, mentre il ricorso di primo grado dinanzi al TAR  è stato notificato il 26 febbraio 2002. Pertanto, non è improbabile che la riproposizione della domanda dinanzi al TAR sia avvenuta oltre il prescritto termine semestrale. <br />
7.	In definitiva, per verificare se il processo sia stato ritualmente e tempestivamente riassunto, occorre accertare in quale data sia stata comunicata alle parti la pronuncia che ha declinato la giurisdizione ordinaria (sentenza n. 12055/2000 del Tribunale civile di Napoli).<br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
PER QUESTI MOTIVI</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>Il <b>Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b>, <i>Sezione Quinta</i>, riservata ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese, ordina all’amministrazione regionale di depositare, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla presente ordinanza, idonea documentazione (quale la certificazione della cancelleria), attestante la comunicazione alle parti della sentenza del tribunale civile di Napoli;<br />
con separato decreto sarà fissata l’udienza di trattazione del presente appello;<br />
<i>ordina</i> che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 luglio 2008, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
DOMENICO LA MEDICA				&#8211; Presidente <BR><br />
FILORETO D’AGOSTINO			 	&#8211; Consigliere<BR><br />
MARZIO BRANCA					&#8211; Consigliere<BR><br />
MARCO LIPARI			&#8211; Consigliere Estensore<br />	<br />
FRANCESCO CARINGELLA				&#8211; Consigliere<BR>																																																																																									</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28/11/08</p>
<p>
_________________________</p>
<p></p>
<p align=center>Consiglio di Stato – Sez. V<br />
Il Presidente</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>Vista l’ordinanza adottata, all’udienza 1 luglio 2008, dalla<br />
Sezione V sull’appello n. 6557-2007;<br />
l’ulteriore trattazione dell’appello suindicato è fissata per <br />
l’udienza 13 gennaio 2009 della Sezione V.</p>
<p>Roma, 6 ottobre 2008                             </p>
<p align=right>Il Presidente<br />
f.to Raffaele Iannotta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-11-2008-n-5901/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2008 n.5901</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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