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	<title>59 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>59 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sull&#8217;inefficacia dell&#8217;acquisizione di quote societarie operata da un ente locale in assenza di previa adozione di apposito atto deliberativo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinefficacia-dellacquisizione-di-quote-societarie-operata-da-un-ente-locale-in-assenza-di-previa-adozione-di-apposito-atto-deliberativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 08:19:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinefficacia-dellacquisizione-di-quote-societarie-operata-da-un-ente-locale-in-assenza-di-previa-adozione-di-apposito-atto-deliberativo/">Sull&#8217;inefficacia dell&#8217;acquisizione di quote societarie operata da un ente locale in assenza di previa adozione di apposito atto deliberativo.</a></p>
<p>Enti locali &#8211; Acquisizione di quote societarie &#8211; Preventiva adozione dell&#8217;atto deliberativo  &#8211; Obbligo &#8211; Acquisizione senza atto deliberativo &#8211; Inefficacia. Con la pronuncia, la Sezione regionale di controllo accerta, per i motivi esposti in modo dettagliato nella parte in diritto della deliberazione, l’illegittimità del comportamento seguito dall’Ente per l’acquisizione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinefficacia-dellacquisizione-di-quote-societarie-operata-da-un-ente-locale-in-assenza-di-previa-adozione-di-apposito-atto-deliberativo/">Sull&#8217;inefficacia dell&#8217;acquisizione di quote societarie operata da un ente locale in assenza di previa adozione di apposito atto deliberativo.</a></p>
<p>Enti locali &#8211; Acquisizione di quote societarie &#8211; Preventiva adozione dell&#8217;atto deliberativo  &#8211; Obbligo &#8211; Acquisizione senza atto deliberativo &#8211; Inefficacia.</p>
<hr />
<p style="font-weight: 400;">Con la pronuncia, la Sezione regionale di controllo accerta, per i motivi esposti in modo dettagliato nella parte in diritto della deliberazione, l’illegittimità del comportamento seguito dall’Ente per l’acquisizione della quota societaria nella società Romagna Acque-Società delle Fonti spa. Più precisamente, la Sezione accerta l’inadempimento dell’obbligo di previa adozione dell’atto deliberativo, prescritto dall’art. 5 T.U.S.P. ed il conseguente acquisto <em>sine titulo</em> operato in spregio alla previsione di inefficacia contemplata dall’art. 8 del medesimo Testo Unico.</p>
<p style="font-weight: 400;">In particolare, l’attività della Sezione si concentra su tre fondamentali questioni foriere dell’emersioni di concrete criticità.</p>
<ul>
<li>Un primo profilo di analisi concerne la mancata adozione della deliberazione da parte dell’Ente, necessariamente prodromica alla successiva, obbligatoria, presentazione dell’istanza <em>ex</em> 5 del T.U.S.P. Precisamente, le risultanze istruttorie hanno dimostrato che nella fattispecie all’esame della Sezione è venuto a mancare non solo il momento conclusivo della parte procedimentale – ovverosia la sottoposizione dell’atto alla Sezione regionale per il prescritto controllo – bensì anche il primo segmento del procedimento amministrativo inerente all’adozione dell’atto deliberativo (parte pubblicistica).</li>
<li>Un secondo, diverso, profilo di analisi della fattispecie concerne l’eventuale assenza o meno di un apposito atto di impegno contabile. Al riguardo, è dirimente la considerazione, in primo luogo, che l’atto deliberativo debba prevedere anche la necessaria assunzione dell’impegno di spesa (previo idoneo stanziamento di bilancio), relativo all’acquisizione della quota societaria, in ossequio alla regola generale costituzionale secondo cui “<em>ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte</em>” (art. 81 Cost. c. 3): l’immanenza di tale previsione costituzionale si estende anche agli altri atti di spesa, la cui adozione spetta, in ossequio alla distinzione tra indirizzo e gestione, agli organi burocratici, in attuazione tuttavia delle indicazioni di carattere generale contenute negli atti di programmazione ad appannaggio degli organi politici, <em>in primis</em>, il Consiglio comunale. L’acquisizione istruttoria ha dimostrato che nonostante l’assenza di una delibera di indirizzo a monte, al termine dell’esercizio è stato assunto un impegno contabile da parte del dirigente, viziandolo irrimediabilmente</li>
<li>Infine, un terzo profilo di analisi è stato svolto rilevando le eventuali conseguenze che derivano al contratto di acquisto delle quote societarie a seguito della nullità o inefficacia della fase procedimentale amministrativa che doveva culminare con la deliberazione consiliare, che nel caso specifico è venuta a mancare. Al riguardo, non sembra revocabile in dubbio il fatto che la fattispecie all’esame della Sezione pare essere ascrivibile, per via delle sue caratteristiche strutturali e per la stessa formulazione dell’art. 8 del T.U.S.P., ad una ipotesi riconducibile alla casistica delineata dalla normativa civilistica in termini di inefficacia, difettando il relativo potere in capo all’ente in assenza di delibera, ed integrando, quindi, un difetto di rappresentanza organica.</li>
</ul>
<hr />
<p>Pres. Pozzato &#8211; Est. Rigoni</p>
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        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinefficacia-dellacquisizione-di-quote-societarie-operata-da-un-ente-locale-in-assenza-di-previa-adozione-di-apposito-atto-deliberativo/?download=88777">ECLI_IT_CONT_2024_59SRCERO-PASP</a> <small>(370 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinefficacia-dellacquisizione-di-quote-societarie-operata-da-un-ente-locale-in-assenza-di-previa-adozione-di-apposito-atto-deliberativo/">Sull&#8217;inefficacia dell&#8217;acquisizione di quote societarie operata da un ente locale in assenza di previa adozione di apposito atto deliberativo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla partecipazione degli enti locali alle società in house.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-partecipazione-degli-enti-locali-alle-societa-in-house/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 09:21:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-partecipazione-degli-enti-locali-alle-societa-in-house/">Sulla partecipazione degli enti locali alle società in house.</a></p>
<p>Enti locali &#8211; Società in house &#8211; Caratteristiche &#8211; Partecipazione &#8211; Parere negativo. Adunanza del 12 giugno 2024. Comune di Voghiera (FE). Richiesta ai sensi dell’art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 _ deliberazione n. 59/2024/PASP L’esame della Sezione, ai fini dell’emissione della</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-partecipazione-degli-enti-locali-alle-societa-in-house/">Sulla partecipazione degli enti locali alle società in house.</a></p>
<p>Enti locali &#8211; Società in house &#8211; Caratteristiche &#8211; Partecipazione &#8211; Parere negativo.</p>
<hr />
<p style="font-weight: 400;">Adunanza del 12 giugno 2024. Comune di Voghiera (FE). Richiesta ai sensi dell’art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 _ deliberazione n. 59/2024/PASP</p>
<p style="font-weight: 400;">L’esame della Sezione, ai fini dell’emissione della pronuncia, si è soffermato sulla motivazione addotta dall’Ente istante, come risultante dalla documentazione trasmessa dallo stesso e conservata agli atti, e sulle informazioni dedotte anche dal questionario compilato dall’Ente, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Sezione di controllo dell’Emilia-Romagna n. 32/2023/INPR (“<em>Indicazioni istruttorie preliminari all’esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall’art. 5 del </em><em>D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP)”).</em></p>
<p style="font-weight: 400;">Con riferimento alla richiesta formulata, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna esprime parere negativo in ordine all’acquisizione da parte del Comune di Voghiera (FE) della quota di partecipazione nella società SECIF S.r.l. La Sezione non ravvisa nella società SECIF S.r.l. la caratteristica dell’<em>house providing</em> necessaria al soddisfacimento delle esigenze di ingresso dell’Ente istante nella compagine societaria. La Sezione ha valutato i requisiti della normativa comunitaria e nazionale, così come interpretati dalla consolidata giurisprudenza, affinché si possa realizzare, tramite una partecipazione infinitesimale, un effettivo e concreto controllo analogo, da parte dell’entrante Comune di Voghiera, seppure congiunto con gli altri enti già soci dell’organismo societario. L’esame di questo requisito ha dato esito negativo. Parimenti, il Collegio esprime rilevanti perplessità sulla tenuta del modello <em>in house</em> della società anche nei confronti dei soci attuali con effetti pregiudizievoli circa la legittimità degli affidamenti diretti posti in essere da parte degli Enti soci.</p>
<hr />
<p>Pres. Pozzato &#8211; Est. Rigoni</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
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            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-partecipazione-degli-enti-locali-alle-societa-in-house/?download=88734">59_2024_PASP_VOGHIERA_FE_signed_signed_signed_Marcato</a> <small>(2 MB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-partecipazione-degli-enti-locali-alle-societa-in-house/">Sulla partecipazione degli enti locali alle società in house.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 14/1/2021 n.59</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-14-1-2021-n-59/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-14-1-2021-n-59/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-14-1-2021-n-59/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 14/1/2021 n.59</a></p>
<p>D. Giordano Pres., R. Perilli Est. Gli indizi presupposti per l&#8217;applicazione dell&#8217;interdittiva antimafia devono essere gravi, precisi e concordanti. Interdittiva antimafia &#8211; Quadro indiziario &#8211; Precisione, gravità  e concordanza. Il quadro indiziario non raggiunge le soglie di precisione, gravita e concordanza necessarie per giustificare la sussistenza di un pericolo concreto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-14-1-2021-n-59/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 14/1/2021 n.59</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-14-1-2021-n-59/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 14/1/2021 n.59</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">D. Giordano Pres., R. Perilli Est.</span></p>
<hr />
<p>Gli indizi presupposti per l&#8217;applicazione dell&#8217;interdittiva antimafia devono essere gravi, precisi e concordanti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p><b>Interdittiva antimafia &#8211; Quadro indiziario &#8211; Precisione, gravità  e concordanza.</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il quadro indiziario non raggiunge le soglie di precisione, gravita    e concordanza necessarie per giustificare la sussistenza di un pericolo concreto ed attuale di infiltrazioni mafiose nell&#8217;attività  di impresa della società  ricorrente, dal momento che la comunanza dell&#8217;assetto proprietario della società  ricorrente e della società  i cui capitali sociali sono interamente detenuti dalla prima, non e    da sola sufficiente a dimostrare lo stretto collegamento tra la società  ricorrente e la seconda, attinta da un&#8217;informativa antimafia interdittiva in quanto una delle società  cessionarie della partecipazione risulta intestata ad un esponente di spicco della &#8216;ndrangheta calabrese: l&#8217;informativa antimafia nei confronti della seconda e    stata infatti adottata quando la prima non ne deteneva più la partecipazione per averla ceduta.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre dalla sussistenza, a carico dell&#8217;amministratore unico della società  ricorrente, di un&#8217;indagine per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, alla quale e    conseguita anche l&#8217;adozione nei suoi confronti della misura di prevenzione dell&#8217;avviso orale, non e    possibile dedurre in via sintomatica il rischio di condizionamento mafioso dell&#8217;impresa: la Prefettura, infatti, non può dedurre dal mero valore estrinseco del provvedimento che il giudice penale ha adottato per uno dei reati indicati dall&#8217;articolo 84, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il tentativo di infiltrazione mafiosa, ma deve comunque procedere alla valutazione del valore intrinseco di tale provvedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: justify;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1882 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Enzo Robaldo in Milano, piazza Eleonora Duse, 4;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;interno ed Ufficio territoriale del Governo &#8211; Prefettura di Lodi, in persona Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, sono domiciliati;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento,</p>
<p style="text-align: justify;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento di informazione antimafia interdittiva del 30 ottobre 2020, emanato dal Prefetto della Provincia di Lodi ai sensi degli articoli 83, commi 3 e 4, e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, comunicato alla società  ricorrente in data 30 ottobre 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; degli accertamenti svolti dalla D.i.a. di Milano e delle successive relazioni delle Forze di Polizia, non conosciute quanto al contenuto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto antecedente, conseguente e connesso;</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- in data 21 dicembre 2020:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Lodi in data 30 ottobre 2020, già  impugnata con il ricorso introduttivo;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento con il quale la Prefettura di Lodi ha rigettato l&#8217;istanza di autotutela e di riesame dell&#8217;informazione antimafia del 30 ottobre 2020, notificato in data 11 novembre 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;interno e dell&#8217;U.T.G. &#8211; Prefettura di Lodi;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;articolo 55 del codice del processo amministrativo;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi nella discussione effettuata da remoto, mediante la piattaforma <i>Microsoft-Teams</i>, per la parte ricorrente l&#8217;avvocato Pietro Ferraris e per le Amministrazioni l&#8217;avvocato dello Stato Andrea Michele Caridi;</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio dubita che il quadro indiziario ricostruito dalla Prefettura di Lodi, sulla scorta delle circostanze di fatto raccolte dalla Direzione investigativa antimafia di Milano, raggiunga le soglie di precisione, gravità  e concordanza necessarie per giustificare la sussistenza di un pericolo concreto ed attuale di infiltrazioni mafiose nell&#8217;attività  di impresa della società  ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare il Collegio osserva che:</p>
<p style="text-align: justify;">a) la comunanza dell&#8217;assetto proprietario della società  ricorrente e della -OMISSIS- i cui capitali sociali sono interamente detenuti dalla -OMISSIS-, non  da sola sufficiente a dimostrare lo stretto collegamento tra la società  ricorrente e la -OMISSIS- la quale  stata attinta da un&#8217;informativa antimafia interdittiva, in quanto una delle società  cessionarie della partecipazione risulta intestata ad un esponente di spicco della &#8216;ndrangheta calabrese: l&#8217;informativa antimafia nei confronti della -OMISSIS-  stata infatti adottata in data 14 ottobre 2020, ovvero quando la -OMISSIS- non ne deteneva più la partecipazione, per averla ceduta, in data 19 giugno 2018, alla s.s.d.-OMISSIS- ed alla -OMISSIS- (documenti n. 2 e n. 5 di parte ricorrente);</p>
<p style="text-align: justify;">b) la comunanza della sede legale della società  ricorrente e della interdetta -OMISSIS- fissata presso il medesimo studio professionale commerciale, non può di per se stessa ritenersi significativa ai fini del rischio di condizionamento mafioso, in quanto verosimilmente giustificata dall&#8217;iniziale comunanza degli assetti proprietari sino al 19 giugno 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">c) la tesi per cui la società  ricorrente sarebbe una società  c.d. &lt;&gt; non  sorretta da evidenze: la peculiare attività  dalla stessa svolta nel campo alimentare, comprovata dal procedimento penale attualmente pendente a carico del suo amministratore unico per il reato di frode nell&#8217;esercizio del commercio, nonchè la reale consistenza dell&#8217;azienda e dei rapporti di lavoro alla stessa intestati escludono infatti che la stessa possa qualificarsi come soggetto interposto e dunque la presunzione di etero-direzione dell&#8217;attività  di impresa;</p>
<p style="text-align: justify;">d) dalla sussistenza, a carico dell&#8217;amministratore unico della società  ricorrente, di un&#8217;indagine per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, alla quale  conseguita anche l&#8217;adozione nei suoi confronti della misura di prevenzione dell&#8217;avviso orale, non  possibile dedurre in via sintomatica il rischio di condizionamento mafioso dell&#8217;impresa: secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la Prefettura non può infatti dedurre dal mero valore estrinseco del provvedimento che il giudice penale ha adottato per uno dei reati indicati dall&#8217;articolo 84, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il tentativo di infiltrazione mafiosa ma deve comunque procedere alla valutazione del valore intrinseco di tale provvedimento (Consiglio di Stato, sezione III, 2 marzo 2017, n. 982; 24 luglio 2015, n. 3653).</p>
<p style="text-align: justify;"><i>A fortiori</i> la Prefettura avrebbe dunque dovuto procedere, in assenza di un provvedimento che dispone il giudizio nei confronti dell&#8217;amministratore unico della società  ricorrente per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti (documento n. 14 di parte ricorrente) ad un approfondito ed autonomo esame delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Lodi, senza dedurre automaticamente il valore indiziario del rischio di infiltrazione mafiosa dalla mera <i>notitia criminis</i> risultante dalle banche dati.</p>
<p style="text-align: justify;">La domanda cautelare deve essere dunque accolta anche in ragione dei gravi pregiudizi economici, tra i quali sono particolarmente rilevanti quelli al ciclo della produzione agricola e al marchio dei prodotti, oltre che di quelli reputazionali della società  ricorrente, i quali, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero difficilmente riparabili per equivalente pecuniario.</p>
<p style="text-align: justify;">La domanda cautelare deve essere dunque accolta e, per l&#8217;effetto, devono essere sospesi gli effetti dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e coi motivi aggiunti fino all&#8217;udienza di trattazione del merito del giudizio, fissata nel dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di lite della fase cautelare devono essere compensate tra le parti, in deroga alla regola della soccombenza, in quanto la Prefettura ha comunque fondato il giudizio prognostico di permeabilità  mafiosa su un quadro indiziario reale, sebbene, allo stato, ritenuto insufficiente a fondare il giudizio prognostico di permeabilità  mafiosa dell&#8217;impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima) accoglie la domanda cautelare e, per l&#8217;effetto:</p>
<p style="text-align: justify;">a) sospende gli effetti dell&#8217;informazione antimafia interdittiva, emanata nei confronti della società  ricorrente il 30 ottobre 2020, e di tutti gli atti ad essa conseguenti;</p>
<p style="text-align: justify;">b) fissa per la trattazione del merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 9 giugno 2021;</p>
<p style="text-align: justify;">c) compensa tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">La presente ordinanza saà  eseguita dall&#8217;Amministrazione ed  depositata presso la segreteria del Tribunale che provvedeà  a darne comunicazione alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società  ricorrente, il suo amministratore unico nonchè tutte le persone fisiche e le altre società  nominate nella presente ordinanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Domenico Giordano, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Mauro Gatti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Rosanna Perilli, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-14-1-2021-n-59/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 14/1/2021 n.59</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/7/2019 n.59</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-7-2019-n-59/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-7-2019-n-59/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/7/2019 n.59</a></p>
<p>Nota a sentenza a T.A.R. Lazio (Roma), Sez. II ter &#8211; 21 giugno 2019, n. 8121 a cura di Claudia Alonzi E&#8217; INAMMISSIBILE L&#8217;IMPUGNAZIONE IMMEDIATA DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 11 IN QUANTO PRIVE DI IMMEDIATA LESIVITA&#8217; di Claudia Alonzi Prologo L&#8217;impugnazione immediata delle Linee Guida ANAC n. 11 è</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-7-2019-n-59/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/7/2019 n.59</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p>Nota a sentenza a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-21-6-2019-n-8121/">T.A.R. Lazio (Roma), Sez. II ter &#8211; 21 giugno 2019, n. 8121</a> a cura di Claudia Alonzi</p>
<hr />
<p style="text-align: center;"><b>E&#8217; INAMMISSIBILE L&#8217;IMPUGNAZIONE IMMEDIATA DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 11 IN QUANTO PRIVE DI IMMEDIATA LESIVITA&#8217;</b></p>
<p style="text-align: right;">di Claudia Alonzi</p>
<p align="JUSTIFY"><b>Prologo</b></p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;impugnazione immediata delle Linee Guida ANAC n. 11 è inammissibile in quanto trattasi di previsioni prive di immediata lesività . Tanto è stato stabilito dalla Sez. I del Tar Lazio, Roma, con la Sentenza n. 8242 pronunciata lo scorso 24 giugno 2019.</p>
<p align="JUSTIFY">In premessa, il Giudice amministrativo romano, nel circoscrivere il ruolo dell&#8217;ANAC in relazione ai poteri conferitile sulla base dell&#8217;art. 177 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, precisa che il potere dell&#8217;Autorità , di emanare direttive nella materia di che trattasi, deve intendersi limitato alla sola individuazione delle &#8220;modalità &#8221; di verifica e calcolo delle nuove percentuali di esternalizzazione imposte dall&#8217;art. 177, comma 1.</p>
<p align="JUSTIFY">Ad avviso del Tar Lazio, l&#8217;ANAC ha ritenuto di emanare Linee Guida meramente interpretative della norma primaria sulla base dell&#8217;art. 213, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, quale tipico strumento di regolazione flessibile, con funzione ricognitiva di principi di carattere generale e di ausilio interpretativo alle amministrazioni cui sono rivolte.</p>
<p align="JUSTIFY">Da tale connotazione discenderebbe l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;impugnazione proposta avverso le previsioni delle Linee Guida medesime, in quanto prive di immediata lesività .</p>
<p align="JUSTIFY"><b>I fatti di causa</b></p>
<p align="JUSTIFY">La ricorrente Ireti, società Â delÂ Gruppo IREN, che gestisce sul territorio nazionale la distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, sostiene di essere legittimata alla impugnazione delle Linee Guida n. 11 e di avervi interesse in quanto le previsioni in essa contenute avrebbero, nonostante la dichiarata portata interpretativa, natura precettiva e vincolante.</p>
<p align="JUSTIFY">Afferma altresì che, sulla base della nuova normativa, l&#8217;obbligo per i concessionari di affidare con procedure ad evidenza pubblica i contratti di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire il rispetto delle percentuali indicate dall&#8217;art. 177, comma 1, anche in relazione alle prestazioni che essi attualmente eseguono direttamente, con impiego di mezzi propri e di maestranze alle loro dipendenze, contrasterebbe con le esigenze di continuità  lavorativa con i propri dipendenti &#8211; l&#8217;adeguamento richiesto determinerebbe, infatti, la necessità  di dismettere parte del patrimonio e di licenziare un gran numero di dipendenti, senza garanzia alcuna che essi possano essere ripresi in carico dai futuri affidatari delle prestazioni.</p>
<p align="JUSTIFY">Inoltre, l&#8217;art. 177 citato, nel prevedere un periodo transitorio di ventiquattro mesi, entro il quale adeguarsi, esporrebbe la ricorrente al rischio di sanzioni da parte degli enti concedenti, mediante l&#8217;applicazione di penali contrattuali.</p>
<p align="JUSTIFY">Il Tar Lazio, con la sentenza oggetto del presente commento, rigettava il ricorso.</p>
<p align="JUSTIFY"><b>La posizione del Tar Lazio</b></p>
<p align="JUSTIFY">Il Giudice amministrativo romano ha precisato, in primo luogo, nell&#8217;ampia cornice che assegna all&#8217;ANAC il compito di vigilare sui contratti pubblici e sull&#8217;attività  di regolazione degli stessi, gli specifici poteri in materia di affidamenti dei concessionari.</p>
<p align="JUSTIFY">Posto che tale Autorità  può emanare, tra le altre, apposite Linee Guida al fine di garantire la promozione dell&#8217;efficienza e lo sviluppo delle migliori pratiche, oltre a fornire un rilevante supporto alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, l&#8217;art. 177 del Codice dei contratti pubblici demanda all&#8217;ANAC il compito di precisare, con norme di carattere pratico e prima che si avviasse l&#8217;adeguamento delle concessioni, le basi per il calcolo delle percentuali, il momento cui fare riferimento per il rilievo dei parametri di calcolo e la cadenza delle verifiche, ed eventuali altri aspetti concernenti, in via diretta, solo le modalità  di rilievo delle c.d. &#8220;situazioni di squilibrio&#8221;.</p>
<p align="JUSTIFY">Si tratterebbe, quindi, di un intervento meramente interpretativo, di ausilio alle amministrazioni, che, lungi dall&#8217;avere una portata precettiva, non sarebbe idonea a creare una lesione in capo al destinatario. La carenza di lesività  delegittimerebbe, pertanto, un&#8217;azione giudiziaria avverso la medesima.</p>
<p align="JUSTIFY">Nello specifico, i giudici analizzano ambedue le parti di cui si compongono le Linee Guida n. 11; la parte I, espressamente definita &#8220;non vincolante&#8221;, non sarebbe impugnabile in quanto non lesiva delle altrui posizioni giuridiche.</p>
<p align="JUSTIFY">La parte II, nonostante il <i>nomen juris </i>adottato (parte &#8220;vincolante&#8221;) non sarebbe dotata di autonoma capacità  lesiva. Infatti, come si evince dal contenuto delle Linee Guida medesime, la verifica delle &#8220;situazioni di squilibrio&#8221; deve essere compiuta annualmente e eventuali sanzioni possono essere applicate dagli enti concedenti esclusivamente nel caso in cui lo squilibrio si perpetui per due anni consecutivi.</p>
<p align="JUSTIFY">Ne deriva che, per gli operatori economici, l&#8217;interesse concreto a sollecitare un controllo giurisdizionale sulla corretta applicazione ed interpretazione dell&#8217;art. 177 può sorgere solo nel momento in cui l&#8217;ente concedente, all&#8217;esito della prima verifica annuale successiva alla scadenza del termine per l&#8217;adeguamento alle previsioni dell&#8217;art. 177, comma 1, abbia accertato l&#8217;esistenza di una &#8220;situazione di squilibrio&#8221;, contestandola al diretto interessato.</p>
<p align="JUSTIFY">Nella fattispecie concreta, quindi, non avendo la ricorrente subito alcuna diretta sanzione per effetto delle Linee Guida ANAC n. 11, il Tar non ha ravvisato un interesse concreto e attuale rispetto all&#8217;azione proposta.</p>
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		<item>
		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2019 n.59</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-12-2-2019-n-59/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>F. De Stefano Pres. e Rel. PARTI: Consorzio di Bonifica 9 di Catania rappr. e difeso dagli avv.ti A.G. Ravi e M. Nula c. C.A., F.E., Z.A., F.G., F.C., M.F., M.G. e M.M. rappr. e difesi dagli avv.ti M. Magnano di San Lio e F. Pappa-lardo nonchè c. Assessorato del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-12-2-2019-n-59/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2019 n.59</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. De Stefano Pres. e Rel. PARTI: Consorzio di Bonifica 9 di Catania rappr. e difeso dagli avv.ti A.G. Ravi e M. Nula c. C.A., F.E., Z.A., F.G., F.C., M.F., M.G. e M.M. rappr. e difesi dagli avv.ti M. Magnano di San Lio e F. Pappa-lardo nonchè c. Assessorato del Territorio e dell&#8217;Ambiente della Regione Siciliana rappr. e difeso dall&#8217;Avv.tura Generale dello Stato.</span></p>
<hr />
<p>l Tribunale Superiore delle acque pubbliche deve essere qualificato, ai sensi dell&#8217;art. 4 del r.d. 27 novembre 1933 n. 1578, quale organo di giurisdizione superiore ed avendo unica sede e competenza sull&#8217;intero territorio nazionale in Roma ne deriva che il relativo patrocinio compete all&#8217;Avvocatura Generale dello Stato sia perchè quest&#8217;ultima ha sede in Roma sia perchè le funzioni dell&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma sono devolute alla prima.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Processo amministrativo &#8211; Tribunale Superiore delle acque pubbliche &#8211; organo di giurisdi-zione superiore &#8211; patrocinio competente</p>
<p>2. Processo amministrativo &#8211; appello &#8211; ricorso incidentale &#8211; termine di decadenza</p>
<p>3. Acque pubbliche e private &#8211; responsabilità  civile &#8211; accettazione del rischio &#8211; limiti</p>
<p>4. Fatto illecito &#8211; obbligazione risarcitoria &#8211; debito di valore &#8211; reintegrazione patrimoniale &#8211; pre-supposti</p>
<p>5. Fatto illecito &#8211; obbligazione risarcitoria &#8211; reintegrazione patrimoniale &#8211; onere probatorio</p>
<p>6. Fatto illecito &#8211; obbligazione risarcitoria &#8211; danno da ritardo &#8211; interessi compensativi</p>
<p>7. Processo amministrativo &#8211; appello &#8211; accoglimento parziale &#8211; regolamento spese di lite</p>
<p>8. Processo amministrativo &#8211; appello &#8211; accoglimento parziale &#8211; regolamento spese di lite &#8211; prin-cipio della soccombenza</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche deve essere qualificato, ai sensi dell&#8217;art. 4 del r.d. 27 novembre 1933 n. 1578, quale organo di giurisdizione superiore ed avendo unica sede e competenza sull&#8217;intero territorio nazionale in Roma ne deriva che il relativo patrocinio compete all&#8217;Avvocatura Generale dello Stato sia perchè quest&#8217;ultima ha sede in Roma sia perchè le funzioni dell&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma sono devolute alla prima.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2. Il ricorso incidentale in appello, anche nel rito dinanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, è soggetto ai termini di decadenza di cui agli artt. 343 e 167 c.p.c. per cui va proposto con comparsa da depositarsi almeno venti giorni prima dell&#8217;udienza di comparizione.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>3. L&#8217;accettazione del rischio da parte dei fruitori dei fondi qualificati pericolosi secondo il piano di assetto idrogeologico non può che riferirsi ai rischi ordinari e non può estendersi a quelli indotti dalle condizioni anomale dei corsi d&#8217;acqua, tali dovendo qualificarsi quelle derivanti dalla carenza pluriennale di manutenzione ordinaria e straordinaria, non potendo accollarsi ai danneggiati il ri-schio &#8211; o imporre loro di patire le conseguenze &#8211; di una condotta illegittima altrui che aggravi una situazione pericolosa pure oggettivamente preesistente.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>4. Nell&#8217;obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell&#8217;importo liquidato in relazione all&#8217;epoca dell&#8217;illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>5. In caso di obbligazioni risarcitorie da fatto illecito è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo e tale effetto dipende, prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività  media del denaro e tasso di svalu-tazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>6. Gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono, da un lato, una mera modalità  liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore, per altro verso, non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>7. In tema di regolamento delle spese di lite, nel caso di una sentenza d&#8217;appello la quale riformi parzialmente una sentenza di primo grado che ha accolto la domanda con condanna alle spese della parte convenuta, ma comporti il rigetto di alcune domande, è legittima la valutazione da parte del giudice d&#8217;appello nel senso che il ridotto accoglimento dell&#8217;unica domanda o di alcune domande comunque non integra ragione per compensare in tutto od in parte le spese, sì da giustificare che esse restino a carico per intero della parte convenuta.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>8. In caso di accoglimento parziale del gravame: da un lato, il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spesa ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell&#8217;esito complessivo della lite; dall&#8217;altro è legittima la condanna della parte solo parzialmente vittoriosa in appello al pagamento della quota di spese del giudizio di secondo grado, ove quella possa considerarsi solo in parte soccombente rispetto all&#8217;esito complessivo della lite.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2017 n.59</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-3-2017-n-59/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-3-2017-n-59/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-3-2017-n-59/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2017 n.59</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Modugno Sulla illegittimità costituzionale di leggi della Regione Abruzzo in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi di impianti di depurazione delle acque reflue urbane Ambiente e territorio – Acque – Rapporti Stato/Regioni – Art. 1, c. 2, lett. b), legge Regione Abruzzo 03/11/2015, n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-3-2017-n-59/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2017 n.59</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-3-2017-n-59/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2017 n.59</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Modugno</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità costituzionale di leggi della Regione Abruzzo in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi di impianti di depurazione delle acque reflue urbane</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Ambiente e territorio – Acque – Rapporti Stato/Regioni – Art. 1, c. 2, lett. b), legge Regione Abruzzo 03/11/2015, n. 36 – Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane – &nbsp;Previsione della definizione di potenza efficiente &#8211; Q.I.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’art. 117 secondo comma, lettera e), Costituzione – Illegittimità costituzionale<br />
&nbsp;<br />
Ambiente e territorio – Acque – Rapporti Stato/Regioni – Art. 11, c. 6, lett. b), legge Regione Abruzzo 19/01/2016, n. 5 – Determinazione in base alla &#8220;potenza efficiente&#8221; di ciascun impianto, come ufficialmente definita dall&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas e dal Gestore dei servizi elettrici – Q.I.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Lamentata violazione dell’art. 117 secondo comma, lettera e), Costituzione – illegittimità costituzionale<br />
&nbsp;<br />
Ambiente e territorio – Acque – Rapporti Stato/Regioni – Art. 1, c. 1, lett. a), legge Regione Abruzzo 13/04/2016, n. 11 – Canoni di concessione per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico – Previsione del costo unitario del canone per l’uso idroelettrico per ogni Kw di potenza nominale media – Q.I.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e) Costituzione – illegittimità costituzionale parziale<br />
&nbsp;<br />
Ambiente e territorio – Acque – Rapporti Stato/Regioni – Art. 1, c. 1, lett. b) e c) legge Regione Abruzzo 13/04/2016, n. 11 – Previsione della determinazione del costo unitario del canone in base alla &#8220;potenza efficiente&#8221; di ciascun impianto, come ufficialmente definita dall&#8217;AEEG e dal GES &#8211; Q.I.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e) Costituzione – illegittimità costituzionale<br />
&nbsp;<br />
Ambiente e territorio – Acque – Rapporti Stato/Regioni – Art. 1, c. 1, lett. d), legge della Regione Abruzzo 13/04/2016, n. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Determinazione in base alla &#8220;potenza efficiente&#8221; di ciascun impianto, come ufficialmente definita dall&#8217;AEEG e dal GES &#8211; Q.I.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Lamentata violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e) Costituzione – illegittimità costituzionale conseguenziale</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 2, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell’art. 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e modifica alla L.R. n. 5/2015),<br />
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 11, comma 6, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 19 gennaio 2016, n. 5, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016)»;<br />
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11 (Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011), nella parte in cui, nello stabilire il costo unitario del canone per l’uso idroelettrico, prevede che esso sia dovuto «per ogni Kw di potenza efficiente» anziché «per ogni Kw di potenza nominale media»;<br />
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 1, lettere b) e c), della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016;<br />
E’ costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale l ’art. 1, comma 1, lettera d), della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA N. 59<br />
ANNO 2017<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell’art. 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e modifica alla L.R. n. 5/2015), dell’art. 11, comma 6, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 19 gennaio 2016, n. 5, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016)», e dell’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11 (Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi, il primo notificato il 4-5 gennaio 2016, il secondo spedito per la notifica il 22 marzo 2016 ed il terzo notificato l’8-9 giugno 2016, depositati in cancelleria il 13 gennaio, il 24 marzo ed il 10 giugno 2016 e, rispettivamente, iscritti ai nn. 2, 21 e 29 del registro ricorsi 2016<br />
Visti gli atti di costituzione della Regione Abruzzo;<br />
udito nell’udienza pubblica del 10 gennaio 2017 il Giudice relatore Franco Modugno;<br />
uditi gli avvocati dello Stato Massimo Salvatorelli e Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefania Valeri per la Regione Abruzzo.</p>
<p><a name="fatto"></a><em>Ritenuto in fatto</em><br />
1.– Con ricorso notificato il 4-5 gennaio 2016 e depositato il successivo 13 gennaio (reg. ric. n. 2 del 2016), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell’art. 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e modifica alla L.R. n. 5/2015), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nella parte in cui riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la «tutela della concorrenza».<br />
1.1.– L’Avvocatura generale dello Stato – dopo aver preliminarmente rammentato che, in materia di concessioni di derivazioni di acque, l’art. 35 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), prevede che le utenze di acqua pubblica siano sottoposte al pagamento di un canone annuo, regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell’anno – rileva che la disposizione regionale censurata interviene sull’art. 12 della legge della Regione Abruzzo 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche). Tale ultima disposizione era già stata modificata dal legislatore regionale con l’art. 16 della legge 10 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)», il quale aveva stabilito un nuovo importo del costo unitario del canone, associato però alla potenza efficiente, come identificata dai rapporti annuali del Gestore dei servizi energetici (GSE), di ciascun impianto idroelettrico e non più alla potenza nominale.<br />
Detto art. 16 era stato impugnato dallo Stato, che lo aveva ritenuto lesivo delle sue competenze esclusive in materia di tutela dell’ambiente e tutela della concorrenza, nonché per contrasto con i principî fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia). La Corte costituzionale, tuttavia – dopo aver trasferito la questione, in ragione del contenuto sostanzialmente analogo, sull’art. 3 della legge della Regione Abruzzo 17 luglio 2012, n. 34, denominata «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 recante: “Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche”, integrazione alla legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)”, modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 recante “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo” e modifica all’art. 63 della L.R. n. 1/2012 recante: Legge finanziaria regionale 2012» – con la sentenza n. 85 del 2014 aveva dichiarato il ricorso in parte infondato, perché la disposizione allora censurata non era afferente alla materia dell’ambiente, e in parte inammissibile, perché non era stato specificato come il riferimento alla potenza efficiente potesse esplicare influenza sui costi.<br />
La disposizione oggi impugnata – prosegue la difesa statale – sostituisce il comma 1-bis dell’art. 12 della legge regionale n. 25 del 2011 e fornisce espressamente una definizione di potenza efficiente, da intendersi quale «massima potenza elettrica, con riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile dall’impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari a 4 ore, supponendo le parti dell’impianto in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto».<br />
L’Avvocatura generale dello Stato ritiene tale disciplina «gravemente violativa dei principi di concorrenza, la cui tutela è rimessa alla normazione statale secondo la previsione dell’art. 117, comma 2, lettera e) Cost.». La difesa dello Stato osserva che la giurisprudenza costituzionale, con le sentenze n. 64 e n. 28 del 2014, ha riconosciuto che, in relazione al settore dell’attività di generazione idroelettrica, il legislatore statale ha «affrontato l’esigenza di tutelare la concorrenza garantendo l’uniformità della disciplina sull’intero territorio nazionale», prevedendo espressamente, in particolare, che con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, siano stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle Regioni, di valori massimi delle concessioni ad uso idroelettrico (art. 37, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134). La circostanza che detto decreto ministeriale non sia stato ancora adottato non farebbe venire meno la competenza statale esclusiva in materia di «tutela della concorrenza».<br />
Alla luce di tale quadro normativo, il ricorrente lamenta che la disciplina regionale censurata avrebbe «l’effetto di alterare le condizioni concorrenziali sul territorio nazionale, discriminando gli operatori idroelettrici insediati in Abruzzo», così violando l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Tutte le Regioni, infatti, adottano canoni parametrati alla potenza nominale media di concessione, con valori oscillanti tra i 13 e i 37 euro per Kw, mentre la disposizione regionale impugnata, nel definire la potenza efficiente come quella «teoricamente producibile durante quattro ore di ipotetico funzionamento, in condizioni ottimali di portata e di salto, sfruttando la massima efficienza possibile dell’impianto», prevede una diversa grandezza di riferimento la quale, essendo sovrastimata, può discostarsi di molto dal valore della potenza nominale. Conseguentemente, l’importo dei canoni potrebbe risultare triplicato, sino a raggiungere un ammontare pari a un terzo dell’attuale prezzo di vendita dell’energia elettrica.<br />
2.– Con memoria depositata l’11 febbraio 2016 si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere o, in subordine, l’infondatezza del ricorso.<br />
2.1.– La difesa della resistente ripercorre, innanzitutto, l’evoluzione della legislazione regionale in materia di canoni idroelettrici, per poi rilevare come, successivamente alla proposizione del ricorso, sia stata approvata la legge della Regione Abruzzo 19 gennaio 2016, n. 5, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità Regionale 2016)», il cui art. 11, comma 6, è intervenuto sull’art. 12 della legge regionale n. 25 del 2011. In particolare, il legislatore regionale ha disposto la sostituzione del comma 1-bis del suddetto art. 12, come precedentemente modificato dalla disposizione censurata, sostanzialmente ripristinando – secondo la difesa della Regione – la previsione antecedente alla normativa impugnata che, per la definizione di potenza efficiente, rinviava alla definizione ufficiale utilizzata dal GSE e dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG).<br />
Osserva la Regione Abruzzo che su tale previsione antecedente la Corte costituzionale era stata già chiamata a pronunciarsi su ricorso dello Stato, dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile con la sentenza n. 85 del 2014: in detta occasione, si affermò, per un verso, che «l’unico principio fondamentale della materia è quello dell’onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all’utilità economica che il concessionario ne ricava»; per un altro, che il Presidente del Consiglio dei ministri non aveva dimostrato quale influenza sui costi avesse il riferimento alla potenza efficiente. Nella richiamata pronuncia, inoltre, non si fece alcun riferimento all’art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, che neppure oggi – a parere della resistente – potrebbe considerarsi «parametro legislativo influente ai fini della connotazione di un conflitto, in difetto della emanazione del relativo D.M. di attuazione».<br />
In ragione della novella legislativa, che ripropone una disposizione già previamente impugnata e non dichiarata illegittima, così «uniformandosi, sul piano precettivo, alla lettura costituzionalmente orientata» fornita dalla Corte costituzionale, la difesa regionale chiede, pertanto, che sia dichiarata cessata la materia del contendere.<br />
2.2.– In via subordinata, la Regione Abruzzo ritiene il ricorso infondato.<br />
Osserva, infatti, che il Presidente del Consiglio dei ministri non si sarebbe discostato da quanto già argomentato in sede di impugnazione della legge regionale n. 1 del 2012, limitandosi ad ipotizzare una presunta triplicazione del canone «in maniera del tutto teorica», di modo che anche in questo caso – come in quello deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 85 del 2014 – non sarebbe stato specificato «in che modo il riferimento alla potenza efficiente influisca sui costi e quale sia il “verso economico” di tale effetto».<br />
La Regione Abruzzo rileva, poi, che l’art. 35 del r.d. n. 1775 del 1933 sancisce il principio generale di onerosità della concessione di derivazione di acque pubbliche determinato sulla base dell’entità dello sfruttamento della risorsa, che rappresenta – secondo quanto chiarito dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 30 giugno 2009, n. 15234) – l’unico principio fondamentale della materia, assieme alla proporzionalità del canone all’effettiva entità dello sfruttamento e all’utilità che il concessionario ne ricava. Al contrario, secondo quanto avrebbe affermato anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 2014, non può considerarsi principio fondamentale la determinazione del canone in base a un importo fisso per ogni cavallo nominale di forza motrice.<br />
In applicazione dei principî ora ricordati, la Regione Abruzzo avrebbe «inteso discostarsi dal criterio della potenza nominale concessa investendo la potenza efficiente lorda come parametro oggettivo», in attuazione della competenza legislativa di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». La legittimità di tale scelta deriverebbe dall’impossibilità di considerare principio fondamentale una previsione – quella dell’art. 35 del r.d. n. 1775 del 1933 – che costituisce una mera misurazione della tariffa (viene richiamata la sentenza n. 64 del 2014), mentre, a fronte della scarsità della risorsa idrica, sarebbe ragionevole l’aumento del canone attuato con la disposizione censurata, la quale consente che a un aumento del quantitativo di risorsa sottratta corrisponda un aumento del canone in misura progressiva.<br />
Quanto, poi, al comma 7 dell’art. 37 del d.l. n. 83 del 2012, la Regione Abruzzo ritiene che esso debba leggersi in combinato disposto coi commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo: prospettiva nella quale i criteri generali di determinazione dei canoni idrici che devono essere fissati con decreto ministeriale dovrebbero ritenersi diretti ad assicurare una omogenea disciplina sul territorio nazionale «solo nei casi di scadenza, rinuncia, revoca e decadenza delle concessioni di grande derivazione». Conseguentemente, la disposizione impugnata non potrebbe ritenersi in contrasto con l’evocata disposizione statale, dal momento che essa «si rivolge esclusivamente agli attuali concessionari, ovvero a coloro che attualmente utilizzano l’acqua per uso idroelettrico e non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 37 richiamato». Inoltre, la difesa regionale rileva che la Regione Abruzzo è, con riferimento alla determinazione dei canoni, in linea con le altre Regioni italiane, le quali peraltro applicano canoni anche molto diversi tra loro, così che, a condividere le argomentazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, dovrebbe concludersi che «l’intero sistema attuale di regolazione dei canoni finirebbe per risultare “anticoncorrenziale”».<br />
La Regione Abruzzo esclude, altresì, che la disposizione censurata possa considerarsi invasiva di competenze esclusive statali. La potestà regionale di determinazione dei canoni, infatti, troverebbe fondamento negli artt. 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), come peraltro sarebbe stato ripetutamente confermato tanto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, quanto da decisioni della Corte costituzionale (si richiama, oltre alla sentenza n. 85 del 2014, la sentenza n. 1 del 2008).<br />
La resistente, inoltre, reputa inconferente il richiamo effettuato dal Presidente del Consiglio dei ministri alla sentenza n. 28 del 2014 della Corte costituzionale. Ad avviso della Regione Abruzzo, in detta sentenza la Corte avrebbe bensì ricondotto alla materia «tutela della concorrenza» i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell’art. 37 del d.l. n. 83 del 2012, ma solo perché dette disposizioni «mirano ad agevolare l’accesso degli operatori economici al mercato dell’energia secondo condizioni uniformi sul territorio nazionale». Nondimeno, con la disposizione impugnata il legislatore regionale avrebbe voluto esclusivamente «regolare i canoni legati alle derivazioni in atto da molti anni e non certo i criteri e le gare per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, che sono riservate – senza possibilità di contestazioni di sorta – allo Stato», come è noto sin dalla adozione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), e come si evince altresì dalla sentenza n. 339 del 2011 della Corte costituzionale. Pertanto, poiché la censurata disposizione regionale riguarda concessioni già in essere, per queste ultime non potrebbe presentarsi alcun problema di accesso al mercato e, conseguentemente, il richiamo del ricorrente all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. dovrebbe reputarsi privo di fondamento.<br />
Parimente inconferente, infine, sarebbe il richiamo da parte del Presidente del Consiglio dei ministri alla sentenza n. 64 del 2014 della Corte costituzionale. La Regione Abruzzo, infatti, con la disposizione impugnata non avrebbe definito alcun criterio generale per la determinazione dei valori massimi dei canoni. Secondo la resistente, peraltro, la disposizione impugnata sarebbe conforme alla direttiva 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque), la quale impone il principio del recupero dei costi ambiente, recepito dall’art. 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua).<br />
3.– Con un successivo ricorso, spedito per la notifica il 22 marzo 2016 e depositato il successivo 24 marzo (reg. ric. n. 21 del 2016), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6, lettera b), della legge della Regione Abruzzo n. 5 del 2016 – sostitutivo del già menzionato art. 12, comma 1-bis, della legge regionale n. 25 del 2011, nel testo risultante dalla sostituzione operata con l’art. 1, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 36 del 2015, impugnato con il ricorso n. 2 del 2016 – ancora per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella parte in cui riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la «tutela della concorrenza».<br />
3.1.– Dopo aver ricostruito il quadro normativo statale e regionale in cui detta disposizione si inserisce, il ricorrente osserva che essa – rinviando per la definizione di potenza efficiente alla definizione ufficiale utilizzata dal GSE e dall’AEEG – solo apparentemente è caratterizzata da profili di novità, trattandosi, in realtà, di previsione avente portata normativa equivalente a quella impugnata con il precedente ricorso n. 2 del 2016. L’Avvocatura generale dello Stato precisa, in particolare, che il parametro della potenza efficiente con rinvio alla definizione del GSE era già previsto dall’art. 16 della legge regionale n. 1 del 2012, il quale era stato oggetto di ricorso dinanzi alla Corte costituzionale, dichiarato inammissibile perché non era stato dimostrato «come il riferimento alla potenza efficiente [influisse] sui costi e quale [fosse] il “verso economico” di tale effetto» (sentenza n. 85 del 2014).<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri, pertanto, in primo luogo ripropone i medesimi argomenti già utilizzati per contestare la legittimità costituzionale della disposizione regionale impugnata con il ricorso n. 2 del 2016, che dimostrerebbero come, anche in questo caso, la disposizione regionale si ponga in contrasto con i principî in materia di tutela della concorrenza posti dall’art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 e, conseguentemente, violi l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.<br />
In secondo luogo, pone in evidenza come la disposizione impugnata preveda la stessa definizione di potenza efficiente che GSE e AEEG adottano dal 2014, ai sensi della delibera AEEGSI 179/2014/R/EFR, con il che apparirebbe evidente come il censurato art. 11, comma 6, lettera b), riproponga una definizione del tutto equivalente a quella contenuta nella legge regionale n. 36 del 2015 e, perciò, sia inidoneo a determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio instaurato avverso di essa, richiamandosi a tal proposito quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (si evocano le sentenze n. 249 del 2014 e n. 272 del 2009).<br />
4.– Con memoria depositata il 29 aprile 2016 si è costituita, anche nel giudizio instaurato con il ricorso n. 21 del 2016, la Regione Abruzzo, chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere o, in subordine, l’infondatezza del ricorso.<br />
4.1.– Ricostruita, innanzitutto, l’evoluzione della legislazione regionale in materia di canoni idroelettrici, la difesa regionale rileva che la disposizione oggetto di censura è stata espressamente abrogata ad opera dell’art. 1, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11 (Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011), il cui art. 1, comma 1, lettera b), ha inoltre sostituito il comma 1-bis dell’art. 12 della citata legge regionale n. 25 del 2011, nel testo risultante dalla sostituzione operata con la suddetta disposizione impugnata.<br />
La Regione Abruzzo afferma che quest’ultima è stata in vigore dal 1° gennaio 2016 sino al 14 aprile 2016 e non ha avuto applicazione: per un verso, il breve arco temporale di vigenza non avrebbe, di fatto, consentito ai titolari delle concessioni idroelettriche di effettuare il pagamento dei canoni sulla base di quanto previsto da detta disposizione; per un altro, tale adempimento non sarebbe stato sollecitato dalla struttura regionale competente, la quale ha ritenuto di attendere la definizione della questione di legittimità costituzionale pendente.<br />
La difesa regionale – per il caso in cui la Corte costituzionale ritenesse l’abrogazione e la mancata applicazione non sufficienti a determinare la cessata materia del contendere – procede, poi, a illustrare quelle che ritiene siano le innovazioni sostanziali apportate con la nuova disposizione regionale e la loro portata satisfattiva rispetto alle doglianze prospettate nel ricorso statale.<br />
La nuova formulazione dell’art. 12, comma 1-bis, della legge regionale n. 25 del 2011 rinvia, per la definizione di potenza efficiente, alla «definizione ufficiale utilizzata per la potenza efficiente netta dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI)». Secondo la Regione Abruzzo, la circostanza che quest’ultima faccia riferimento alla potenza efficiente netta – pari alla potenza risultante dalla differenza tra la potenza efficiente lorda dell’impianto e quella assorbita dai suoi servizi ausiliari e dalle perdite nei trasformatori della centrale – parametra la determinazione dei canoni idroelettrici a una potenza reale, «tale da non incidere negativamente sulla capacità delle imprese Abruzzesi di operare in pari condizioni sul mercato unico dell’energia elettrica». Non vi sarebbe, pertanto, alcun contrasto con il parametro costituzionale evocato dal Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
Tanto premesso, la resistente osserva, altresì, che con la disposizione censurata il legislatore regionale ha inteso uniformarsi alle più recenti esigenze di tutela e salvaguardia del bene acqua, «individuando un criterio diverso dalla potenza nominale introdotto dal R.D. 1775/1933 e certamente più attuale». D’altro canto, quella della potenza efficiente è definizione tecnica utilizzata già per altri aspetti legali ed economici e, pertanto, il suo uso al fine di determinare il reale potenziale di produttività idroelettrica di un impianto sarebbe in linea con il quadro generale di riferimento.<br />
4.2.– In via subordinata, la Regione Abruzzo ritiene il ricorso infondato.<br />
A tal proposito la difesa regionale – dopo aver sottolineato come le argomentazioni del Presidente del Consiglio dei ministri non siano, di nuovo, sufficienti a chiarire in qual modo il riferimento alla potenza efficiente influisca sui costi e quale sia il “verso economico” di tale effetto e come, quindi, non appaia suffragata da adeguati riscontri l’opinata violazione dei principî in materia di tutela della concorrenza di cui all’art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 – ripropone i medesimi argomenti già utilizzati per replicare alle censure di costituzionalità mosse alla disposizione regionale impugnata con il ricorso n. 2 del 2016.<br />
5.– Con un ulteriore e successivo ricorso, notificato l’8-9 giugno 2016 e depositato il successivo 10 giugno (reg. ric. n. 29 del 2016), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in via principale, questione di legittimità costituzionale, tra gli altri, dell’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016 – sostitutivo dei commi 1, 1-bis e 1-ter del più volte menzionato art. 12 della legge regionale n. 25 del 2011, nel testo risultante dalla sostituzione operata con l’art. 11, comma 6, della legge della Regione Abruzzo n. 5 del 2016, parzialmente impugnato con il ricorso n. 21 del 2016 – novamente per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella parte in cui riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la «tutela della concorrenza».<br />
5.1.– Ricostruito il quadro normativo statale in tema di determinazione dei canoni, il ricorrente osserva che le disposizioni impugnate provvedono a fissare il costo unitario per l’uso idroelettrico, per le utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw, in euro 35,00 per ogni Kw di potenza efficiente; a rinviare, per la definizione di potenza efficiente, a quella ufficiale utilizzata per la potenza efficiente netta dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (AEEGSI); a stabilire che il canone annuo, calcolato applicando il valore per ogni Kw di potenza nominale, sia versato a titolo di acconto ogni anno entro il 28 febbraio; a prevedere che il Servizio regionale, una volta certificata la potenza efficiente da organismo terzo, quantifichi l’importo complessivo a conguaglio; a disporre, infine, che nulla è dovuto nel caso in cui detto conguaglio risulti inferiore a quanto versato anticipatamente a titolo di acconto e che, in caso di mancata comunicazione della potenza efficiente, il canone dovuto è triplicato rispetto al canone dovuto calcolato sulla potenza nominale media di concessione.<br />
Tali disposizioni riprodurrebbero sostanzialmente, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, le disposizioni oggetto dei ricorsi n. 2 e n. 21 del 2016 «e [presenterebbero] quindi i medesimi profili di illegittimità costituzionale». La differenza tra di esse sarebbe, in effetti, solo apparente, perché non solo non è mutata la definizione di potenza efficiente, ma «lo scostamento di valori riveniente dal riferimento alla potenza efficiente netta contenuto nella norma che si impugna è, rispetto a quello risultante dalle precedenti definizioni e previsioni normative, assolutamente marginale». In ragione di ciò, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che l’abrogazione dell’art. 11, comma 6, della legge regionale n. 5 del 2016 da parte dell’art. 1, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2016 e la contestuale riproduzione del suo contenuto nelle disposizioni oggetto di questo nuovo ricorso si risolva «nel tentativo del legislatore regionale abruzzese di eludere la definizione dei giudizi di legittimità costituzionale» già instaurati, il che, secondo la giurisprudenza costituzionale, dovrebbe portare al trasferimento della questione sulle norme riproduttive di quelle già impugnate (vengono novamente richiamate le sentenze n. 249 del 2014 e n. 272 del 2009).<br />
Sulla falsariga degli argomenti utilizzati nei due precedenti ricorsi, il Presidente del Consiglio dei ministri rileva che se, come stabilito dalla giurisprudenza costituzionale, «l’unico principio fondamentale della materia è quello della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all’utilità economica che il concessionario ne ricava», il parametro della potenza efficiente non è però proporzionato né all’entità dello sfruttamento né all’utilità economica. Applicando il parametro della potenza efficiente, infatti, il canone concessorio sarebbe sino a tre volte maggiore rispetto a quello calcolato applicando il parametro della potenza nominale media: il che inciderebbe sulla capacità delle imprese di operare in condizioni di parità sul mercato unico dell’energia elettrica.<br />
Si osserva, in particolare, che, dovendo i produttori idroelettrici abruzzesi pagare un canone più elevato, essi non sarebbero in grado di competere con gli operatori stabiliti in altre regioni italiane, i quali, dovendo invece corrispondere canoni più bassi, sarebbero «in condizione di produrre a costi più contenuti e, quindi, di offrire sul mercato dell’energia elettrica prezzi proporzionalmente inferiori a quelli degli impianti abruzzesi». Le disposizioni censurate, pertanto, contrastando con i principî in materia di tutela della concorrenza posti dall’art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.<br />
6.– Con memoria depositata il 19 luglio 2016 si è costituita, anche nel giudizio instaurato con il ricorso n. 29 del 2016, la Regione Abruzzo, chiedendo che ne sia dichiarata l’infondatezza.<br />
6.1.– Ripercorsa ampiamente l’evoluzione della legislazione regionale in tema di canoni idroelettrici, la difesa regionale insiste, innanzitutto, nel sostenere che l’art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 si limiterebbe a disciplinare le procedure di gara per l’affidamento delle nuove concessioni nel settore idroelettrico, di modo che, applicandosi il parametro della potenza efficiente di cui alla disposizione impugnata per la quantificazione dei canoni dovuti dagli attuali concessionari, non vi sarebbe contrasto tra la normativa regionale e quella statale.<br />
La Regione Abruzzo rileva, poi, che, alla luce del novellato Titolo V della Costituzione, la disciplina afferente alle derivazioni di acqua pubblica andrebbe ricondotta alla potestà legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», nell’ambito della quale, in ragione di quanto sarebbe stato affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 2014, «il parametro della “potenza nominale” non costituisce un caposaldo inamovibile e insuperabile per il legislatore regionale, il quale, infatti, può legittimamente intervenire nella determinazione dei canoni idroelettrici, con l’unico limite del rispetto del principio di onerosità e proporzionalità della concessione».<br />
La difesa regionale, inoltre, ribadisce novamente come le argomentazioni utilizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri, non discostandosi da quelle proposte nelle precedenti impugnative, non siano in grado di dimostrare i lamentati effetti sperequativi sul sistema concorrenziale correlati alla determinazione del canone in base alla potenza efficiente. Il ricorrente, in particolare, si sarebbe limitato a una mera illustrazione della differenza tra potenza efficiente netta e potenza efficiente lorda, non supportata però da una dimostrazione tecnico-scientifica sulla paventata maggiore incidenza dei costi. Al contrario, il rinvio alla potenza efficiente netta operato dalla disposizione impugnata farebbe sì che il valore di riferimento sia «sicuramente inferiore» rispetto a quello della potenza efficiente lorda, tanto che il legislatore regionale ha dovuto disciplinare l’ipotesi in cui il dato della potenza efficiente, così calcolato, sia inferiore a quello della potenza nominale.<br />
La Regione Abruzzo osserva, altresì, che, in assenza del decreto ministeriale previsto dall’art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, le Regioni non possono non determinare i canoni avendo quali soli parametri, secondo quanto affermato nella sentenza n. 85 del 2014 della Corte costituzionale, i principî dell’onerosità della concessione e della proporzionalità del canone all’entità dello sfruttamento e all’utilità economica che se ne ricava; principî cui il legislatore regionale avrebbe ispirato la propria azione, «potenziando l’applicazione del criterio della proporzionalità, attraverso una più realistica e ragionevole parametrazione del canone alla effettiva entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all’utilità economica che il concessionario ne ricava».<br />
Dopo aver riproposto le osservazioni e gli argomenti già svolti nelle precedenti memorie di costituzione, la Regione Abruzzo assume che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la disposizione impugnata avrebbe una portata innovativa sostanziale rispetto alle precedenti disposizioni regionali in materia, in particolare perché la potenza efficiente netta rappresenterebbe una potenza reale, che può essere anche inferiore alla potenza nominale.<br />
Infine, la resistente ritiene che con la disposizione censurata si sarebbe finito «per perseguire una finalità pro-concorrenziale», creando una situazione di riequilibrio del mercato laddove, per un verso, il Ministero competente non ha ancora adottato il decreto ministeriale di cui all’art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 e, per un altro, mediante il medesimo decreto-legge, che ha modificato l’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, sono state prorogate le concessioni in essere sino al 31 dicembre 2017. Tale circostanza, assieme a quella che il concessionario uscente continua a gestire l’impianto fino al subentro dell’aggiudicatario della gara «alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti» (art. 12, comma 8-bis, del d.lgs. n. 79 del 1999), renderebbe evidente come, almeno fino al 31 dicembre 2017, non sussistano in Italia i presupposti per un mercato competitivo.</p>
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<a name="diritto"></a><br />
<em>Considerato in diritto</em><br />
1.– Con tre distinti ricorsi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in via principale, questioni di legittimità costituzionale di diverse disposizioni contenute in tre distinte leggi regionali abruzzesi, le quali – intervenendo tutte, in vario modo, sull’art. 12 della legge della Regione Abruzzo 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche) – prescrivono che, ai fini della determinazione del canone idroelettrico per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw, si faccia riferimento alla potenza efficiente.<br />
Il ricorrente ritiene che con le disposizioni censurate la Regione Abruzzo abbia invaso la competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.<br />
1.1.– Con l’art. 1, comma 2, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell’art. 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e modifica alla L.R. n. 5/2015) – impugnato con il primo ricorso (reg. ric. n. 2 del 2016) – il legislatore regionale ha definito autonomamente la nozione di potenza efficiente.<br />
Con l’art. 11, comma 6, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 19 gennaio 2016, n. 5, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016)» – adottato a seguito del primo ricorso e impugnato con il secondo (reg. ric. n. 21 del 2016) – il legislatore regionale ha rinviato, per la nozione di potenza efficiente, a quella ufficiale utilizzata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) e dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG).<br />
Con l’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11 (Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011) – adottato a seguito del secondo ricorso e impugnato con il terzo (reg. ric. n. 29 del 2016) – il legislatore abruzzese ha, infine, rideterminato il costo unitario del canone, ancorandolo alla potenza efficiente, e, per la definizione di quest’ultima, ha rinviato alla nozione di potenza efficiente netta adoperata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Ha, inoltre, disciplinato le modalità per la riscossione del canone idroelettrico.<br />
1.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta, come detto, che tutte le censurate disposizioni siano invasive della competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Esse, infatti, si porrebbero in contrasto con quanto previsto dall’art. 37, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale ha disposto che «[a]l fine di assicurare un’omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività di generazione idroelettrica e parità di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo principi di economicità e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico». Con tale disposizione, come avrebbe riconosciuto questa Corte con le sentenze n. 64 e n. 28 del 2014, il legislatore statale sarebbe intervenuto al fine di tutelare la concorrenza nel settore, garantendo l’uniformità della disciplina sull’intero territorio nazionale.<br />
In tutte le altre Regioni, rileva il ricorrente, i canoni sono parametrati alla potenza nominale media, conformemente a quanto previsto dalla normativa statale di riferimento, con valori oscillanti tra i 13 e i 37 euro per Kw. Il diverso parametro della potenza efficiente, adottato dalle disposizioni regionali impugnate, determinerebbe un sensibile aumento dei canoni concessori, fino a triplicarli, alterando le condizioni concorrenziali a detrimento degli operatori insediati in Abruzzo.<br />
La potenza efficiente è, infatti, quella teoricamente producibile durante quattro ore di funzionamento in condizioni ottimali di portata e di salto, sfruttando la massima efficienza possibile dell’impianto. Si tratterebbe, quindi, di una potenza sovrastimata, che può risultare di molto superiore alla potenza nominale media.<br />
2.– In considerazione della sostanziale identità dei motivi di censura e della connessione esistente tra i ricorsi, i tre giudizi, come sopra delimitati, devono essere riuniti e decisi con un’unica sentenza.<br />
Resta riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni promosse con il ricorso n. 29 del 2016.<br />
3.– Preliminarmente, va disattesa la richiesta, formulata dalla Regione Abruzzo, di dichiarare cessata la materia del contendere in relazione ai giudizi introdotti con i ricorsi n. 2 e n. 21 del 2016, in ragione dell’abrogazione delle disposizioni regionali impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
3.1.– Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, perché possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere è necessario il concorso di due requisiti: lo ius superveniens deve avere carattere satisfattivo delle pretese avanzate con l’atto introduttivo del giudizio e le disposizioni oggetto d’impugnazione non devono avere avuto medio tempore applicazione (da ultimo, sentenze n. 8 del 2017, n. 257, n. 253, n. 242 e n. 199 del 2016).<br />
Nel caso di specie, è palese come non sussista già il primo dei suddetti requisiti. L’abrogazione delle disposizioni censurate, difatti, è stata contestualmente accompagnata dall’approvazione di disposizioni, non a caso parimente impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi n. 21 e n. 29 del 2016, dal contenuto sostanzialmente identico: anch’esse ancorano la determinazione del canone idroelettrico, per le utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw, al parametro della potenza efficiente (quand’anche netta, come stabilito dalle disposizioni regionali censurate con il terzo ricorso statale, e non lorda, come invece previsto dalle disposizioni oggetto delle prime due impugnative). Né rileva, in proposito, la circostanza che la novella legislativa successiva al ricorso n. 2 del 2016, del resto impugnata con il ricorso n. 21 del 2016, avrebbe riprodotto una disposizione già previamente impugnata e non dichiarata illegittima, tanto più che la correlata decisione di questa Corte al riguardo – la sentenza n. 85 del 2014 – è una pronuncia d’inammissibilità.<br />
4.– Venendo all’esame del merito delle questioni, va premesso che, in materia di derivazioni di acqua a scopo idroelettrico e, in particolare, in tema di determinazione dei canoni di concessione, la normativa di riferimento affonda le sue radici nel regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici).<br />
L’art. 6 di detto testo unico, tanto nella formulazione originaria quanto in quella oggi vigente a seguito della sostituzione operata dall’art. 1 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), stabilisce che le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni e precisa, per quanto qui rileva, che sono grandi derivazioni quelle che per produzione di forza motrice eccedono la potenza nominale media annua di kilowatt 3000. L’art. 35 del medesimo regio decreto stabilisce che le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, ancorato a ogni kilowatt di potenza nominale.<br />
L’art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), ha stabilito che i canoni relativi alle utenze di acqua pubblica costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e ne ha fissato l’importo in relazione alle diverse utilizzazioni. Per quel che concerne le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, ha determinato il canone, per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, in lire 20.467.<br />
Con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è stata conferita alle Regioni competenti per territorio l’intera gestione del demanio idrico (art. 86), specificando che detta gestione comprende, tra le altre, le funzioni amministrative relative alla determinazione dei canoni di concessione e all’introito dei relativi proventi (art. 88).<br />
Nel conferire tali funzioni, il citato decreto legislativo ha peraltro fatto temporaneamente salva la competenza dello Stato in materia di grandi derivazioni, prevedendo che, fino all’entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 19 dicembre 1996, n. 96/92/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), le concessioni sono rilasciate dallo Stato d’intesa con la Regione interessata ovvero, in caso di mancata intesa nel termine di sessanta giorni, dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (art. 29, comma 3). Successivamente, con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), è stata data attuazione a tale direttiva e si è pertanto realizzata la condizione cui la sopracitata disposizione subordinava il trasferimento delle competenze alle Regioni.<br />
L’art. 12, comma 11, dello stesso d.lgs. n. 79 del 1999 prevedeva, inoltre, che con altro decreto legislativo sarebbero state stabilite le modalità per la fissazione dei canoni demaniali di concessione.<br />
In seguito, con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione è stata attribuita alle Regioni ordinarie, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, la competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».<br />
Con l’art. 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si è disposto, poi, che «[a]l fine di assicurare un’omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica». Con lo stesso decreto legislativo si è proceduto, nell’art. 175, all’abrogazione della citata legge n. 36 del 1994, il cui art. 18 determinava il canone idroelettrico.<br />
Infine, è intervenuto il già menzionato art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, il quale demanda a un decreto ministeriale, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente, di stabilire i criteri generali per la determinazione, da parte delle Regioni, dei valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico.<br />
4.1.– Alla luce dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento, questa Corte, chiamata a pronunciarsi circa il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di canoni idroelettrici, ha affermato che la determinazione e la quantificazione della misura di detti canoni devono essere ricondotte alla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze n. 158 del 2016, n. 85 e n. 64 del 2014). È invece ascrivibile alla «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., la disciplina di cui all’art. 37, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, ovvero la definizione, con decreto ministeriale, dei «criteri generali» che condizionano la determinazione, da parte delle Regioni, dei valori massimi dei canoni (sentenze n. 158 del 2016 e n. 28 del 2014).<br />
Si è altresì precisato che, in attesa del decreto ministeriale, oggi come allora ancora non adottato, la competenza regionale alla determinazione della misura dei canoni idroelettrici non può ritenersi paralizzata, poiché in assenza del suddetto decreto la disposizione legislativa che ad esso rinvia «non è ancora pienamente operante ed efficace» (sentenza n. 158 del 2016). Le Regioni, salvo l’onere di adeguarsi a quanto verrà stabilito dallo Stato, hanno attualmente titolo, nell’ambito della propria competenza ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., a determinare i canoni idroelettrici nel rispetto del principio fondamentale «della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all’utilità economica che il concessionario ne ricava» (sentenza n. 158 del 2016; nello stesso senso, sentenza n. 64 del 2014), nonché dei principî di economicità e ragionevolezza, previsti espressamente dallo stesso art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 e condizionanti l’esercizio della competenza regionale già prima della definizione con decreto ministeriale dei criteri generali (sentenza n. 158 del 2016).<br />
4.2.– Le Regioni, in altri termini, sono competenti a determinare e a quantificare, nel rispetto dei sopra ricordati principî, la misura dei canoni idroelettrici, dovendosi ricondurre tale intervento alla materia di potestà concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». È loro precluso, però, adottare «criteri generali» per detta determinazione, essendo tale attività ascrivibile alla competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza»: nella perdurante attesa che sia adottato il ricordato decreto ministeriale, in tale ambito restano pur sempre fermi, ove stabiliti, i criteri previsti dalla normativa statale di riferimento.<br />
5.– Ai fini della risoluzione delle odierne questioni, questa Corte è, allora, chiamata a valutare se le impugnate disposizioni regionali abruzzesi abbiano invaso la competenza esclusiva statale, in materia di «tutela della concorrenza», a dettare «criteri generali» o se, invece, si siano limitate a determinare e quantificare la misura dei canoni idroelettrici, nell’ambito della competenza regionale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».<br />
La disciplina statale di cui al citato art. 37, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012 – intervenuta successivamente all’atto introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza n. 85 del 2014 – è diretta, infatti, a porre criteri che, al fine di evitare effetti anticoncorrenziali, garantiscano omogeneità sull’intiero territorio nazionale nella determinazione dei canoni idroelettrici, siano essi dovuti dai concessionari futuri come dagli attuali, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa regionale.<br />
6.– Le questioni sono fondate, poiché tutte le censurate disposizioni regionali sono invasive della competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza».<br />
6.1.– A differenza di quanto compiuto dalla Regione Piemonte con la legge scrutinata da questa Corte con la sentenza n. 158 del 2016, la Regione Abruzzo non si è limitata, in effetti, a quantificare il costo unitario del canone, competenza certo di sua spettanza e che incontra il limite del rispetto dei principî fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». Essa ha, invece, adottato un criterio per la determinazione della misura del canone idroelettrico – la potenza efficiente – diverso da quello, previsto dagli artt. 6 e 35 del r.d. n. 1775 del 1933, della potenza nominale media, il quale, ad oggi e finché non sia adottato il più volte rammentato decreto ministeriale, è inderogabile da parte delle Regioni.<br />
Che questo sia il significato delle disposizioni impugnate emerge nitidamente dalla loro lettera: dette disposizioni, difatti, intervenendo a volta a volta sull’art. 12 della legge regionale n. 25 del 2011, affiancano alla quantificazione del costo unitario del canone la potenza efficiente quale grandezza di riferimento – il criterio, appunto – attraverso cui determinare la potenza prodotta dall’impianto idroelettrico e calcolare il canone complessivo dovuto dal concessionario. La circostanza è ammessa apertamente, del resto, dalla stessa resistente, la quale in tutte le tre memorie di costituzione afferma che, con la normativa impugnata, «ha inteso discostarsi dal criterio della potenza nominale concessa investendo la potenza efficiente lorda come parametro oggettivo».<br />
6.2.– Sono, dunque, invasivi dell’ambito materiale di competenza esclusiva statale e, pertanto, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi l’art. 1, comma 2, lettera b), della legge della Regione Abruzzo n. 36 del 2015 (impugnato con il ricorso n. 2 del 2016) e l’art. 11, comma 6, lettera b), della legge della Regione Abruzzo n. 5 del 2016 (impugnato con il ricorso n. 21 del 2016). Entrambi, difatti, sono rivolti all’utilizzazione della potenza efficiente per il calcolo del canone complessivo dovuto dai concessionari: l’uno in quanto, sostituendo il comma 1-bis dell’art. 12 della legge regionale n. 25 del 2011, espressamente la definisce; l’altro in quanto, novamente sostituendo il citato comma 1-bis, per la sua definizione rinvia a quella adoperata dal GSE e dall’AEEG.<br />
6.3.– Vanno, invece, prese partitamente in esame le lettere a), b) e c) dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016 (impugnato con il ricorso n. 29 del 2016).<br />
6.3.1.– La lettera a), sostitutiva del comma 1 dell’art. 12 della legge regionale n. 25 del 2011, non è intieramente riconducibile alla competenza esclusiva statale.<br />
Essa, infatti, è innanzitutto diretta a (ri)quantificare e (ri)determinare il canone idroelettrico per le utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw, attività che, come si è detto, è ascrivibile alla potestà concorrente nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» e, pertanto, spetta alle Regioni nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale. Tuttavia, la disposizione de qua stabilisce che il costo unitario per l’uso idroelettrico è di € 35,00, oltre ai relativi aggiornamenti al tasso di inflazione programmata, «per ogni Kw di potenza efficiente», così discostandosi dalla normativa statale, la quale prevede invece che esso sia dovuto per ogni Kw di potenza nominale media. Detto altrimenti, nell’esercitare la propria competenza alla determinazione del costo unitario del canone idroelettrico, la Regione ha pro parte invaso la competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza», adottando, ancora una volta, un parametro, per il calcolo del canone complessivo dovuto dai concessionari, diverso da quello della potenza nominale media.<br />
L’art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016 va pertanto dichiarato illegittimo per la sola parte in cui, nello stabilire il costo unitario del canone per l’uso idroelettrico, prevede che esso sia dovuto «per ogni Kw di potenza efficiente» anziché «per ogni Kw di potenza nominale media». Come detto, fintanto che non intervenga il decreto ministeriale di cui all’art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, è soltanto il criterio della «potenza nominale media», posto dagli artt. 6 e 35 del r.d. n. 1775 del 1933, quello cui le Regioni possono parametrare i canoni idroelettrici.<br />
6.3.2.– Le lettere b) e c) – sostitutive, rispettivamente, dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 12 della legge regionale n. 25 del 2011 – intervengono in toto, invece, nella materia «tutela della concorrenza» e, pertanto, debbono essere integralmente dichiarate costituzionalmente illegittime.<br />
Con la prima, infatti, il legislatore regionale rinvia, per la definizione di potenza efficiente, a quella di potenza efficiente netta utilizzata dall’AEEGSI, sostanzialmente riproducendo le disposizioni impugnate con i ricorsi n. 2 e n. 21 del 2016; con la seconda, pone norme correlate all’adozione del criterio della potenza efficiente, poiché provvede a disciplinare le modalità di riscossione del canone idroelettrico calcolato in base a detto criterio.<br />
6.3.2.– La dichiarazione d’illegittimità costituzionale deve essere estesa in via conseguenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), alla lettera d) del medesimo art. 1, comma 1, la quale inserisce, dopo il comma 1-ter dell’art. 12 della legge regionale n. 25 del 2011, il comma 1-ter-1. Tale ultima disposizione stabilisce, per l’anno 2016, al 31 maggio 2016 il termine di cui al primo periodo dell’art. 12, comma 1-ter, della legge regionale n. 25 del 2011, come sostituito dalla citata lettera c), ed è, perciò, in stretta e inscindibile connessione con quest’ultima.</p>
<p><a name="dispositivo"></a>Per Questi Motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">riuniti i giudizi,<br />
riservata a separata pronuncia la decisione sulle altre questioni promosse con il ricorso n. 29 del 2016;<br />
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell’art. 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e modifica alla L.R. n. 5/2015);<br />
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 19 gennaio 2016, n. 5, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016)»;<br />
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11 (Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011), nella parte in cui, nello stabilire il costo unitario del canone per l’uso idroelettrico, prevede che esso sia dovuto «per ogni Kw di potenza efficiente» anziché «per ogni Kw di potenza nominale media»;<br />
4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere b) e c), della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016;<br />
5) dichiara in via conseguenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera d), della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2017.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Franco MODUGNO, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2017.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Puglia &#8211; Parere &#8211; 2/3/2016 n.59</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-puglia-parere-2-3-2016-n-59/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Chiappiniello, Sciancalepore PERSONALE &#8211;&#160;Spese per il personale – Limiti – Interpretazione dell’art. 4 del decreto legge n. 16 del 2014 – Vincoli finanziari alla contrattazione integrativa – Recupero delle somme &#8211; Applicazione nei confronti degli enti in dissesto L’art.4 del D.L. n.16/2014, in assenza di espresse condizioni ostative, nei limiti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-puglia-parere-2-3-2016-n-59/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Puglia &#8211; Parere &#8211; 2/3/2016 n.59</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Chiappiniello, Sciancalepore</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">PERSONALE &#8211;&nbsp;Spese per il personale – Limiti – Interpretazione dell’art. 4 del decreto legge n. 16 del 2014 – Vincoli finanziari alla contrattazione integrativa – Recupero delle somme &#8211; Applicazione nei confronti degli enti in dissesto</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art.4 del D.L. n.16/2014, in assenza di espresse condizioni ostative, nei limiti e alle condizioni dallo stesso previsti, è applicabile anche nei confronti degli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario. Con specifico riferimento alle dotazioni organiche, in virtù dell’espresso riferimento operato dal primo comma della norma in esame all’art.263, co.2, del D.Lgs. n.267/2000, si rileva che le misure di razionalizzazione organizzativa richieste devono garantire, in ogni caso, il rispetto dei limiti previsti per gli enti in situazione di dissesto. Nel caso in cui l’ente interessato già rispetti i suddetti limiti, non deve essere posto in essere alcun ulteriore adeguamento. Non sono sanabili gli atti per i quali, tra l’altro, sia stata già riconosciuta dalla Corte dei conti la responsabilità erariale. Visto il tenore letterale della norma in esame, nessuna rilevanza può essere riconosciuta, in tale contesto, a sentenze pronunciate da giudici diversi dalla Corte dei conti. Il riconoscimento della responsabilità erariale alla quale il legislatore fa espresso riferimento, infatti, è prerogativa esclusiva della Corte dei conti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">Deliberazione n. 59/PAR/2016</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI</strong><br />
<strong>SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
composta dai Magistrati<br />
&nbsp;<br />
Presidente &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Agostino Chiappiniello<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stefania Petrucci&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Primo Referendario&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rossana De Corato<br />
Primo Referendario &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cosmo Sciancalepore (Relatore)<br />
Referendario &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Carmelina Addesso<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
a seguito della camera di consiglio del 2 marzo 2016, ha assunto la seguente deliberazione sulla richiesta di parere prot. n.136/GAB del 9 febbraio 2016, formulata dal Sindaco del Comune di Taranto, pervenuta in data 10 febbraio 2016 (prot. n.480).<br />
Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;<br />
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;<br />
Visto il D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli Enti locali);<br />
Vista la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;<br />
Vista l’ordinanza presidenziale n.25/2016 con la quale la Sezione è stata convocata per la data odierna;<br />
Udito nella camera di consiglio il Magistrato relatore Dott. Cosmo Sciancalepore;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
Con la nota indicata, il Sindaco del Comune di Taranto ha posto due quesiti riferiti alla disciplina, prevista dall’art.4 del D.L. n.16/2014 (convertito con legge n.68/2014), relativa alle misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi.<br />
&nbsp;In particolare, in estrema sintesi, il Comune istante ha chiesto, in primo luogo, come coordinare la disciplina in oggetto con quella prevista per gli enti dissestati relativamente agli anni a cui si riferisce la procedura di dissesto (il Comune di Taranto ha dichiarato il dissesto finanziario nel 2007) e, inoltre, se siano ostative all’applicazione della sanatoria in argomento eventuali sentenze, passate in giudicato, emesse da giudici ordinari. Il Comune motiva quest’ultimo quesito con la considerazione che la normativa richiamata sembrerebbe escludere la sanatoria rispetto alle sole sentenze della Corte dei conti.<br />
&nbsp;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong>Ammissibilità soggettiva.</strong></li>
</ol>
<p>L’art.7, co.8, della legge n.131/2003 prevede che gli enti locali possono chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti <em>“… di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali …”</em>. Riguardo a tale aspetto, la Sezione ritiene non esservi motivo per discostarsi dall’orientamento, sin qui seguito, secondo il quale la mancanza di detto organo, allo stato istituito nella Regione Puglia (L.R. n.29 del 26 ottobre 2007) ma ancora non operante, non può precludere l’esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli enti locali ed alla stessa Regione.<br />
&nbsp; Pertanto, nelle more dell’operatività del Consiglio delle autonomie locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata dall’organo di vertice dell’Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell’Ente essendo munito di rappresentanza legale esterna. Tale organo, nel caso del Comune, è il Sindaco ai sensi dell’art.50 del D.Lgs. n.267/2000.<br />
Al riguardo, si osserva che la richiesta di parere in esame, proviene dal Sindaco del Comune di Taranto e, pertanto, deve ritenersi ammissibile sul piano soggettivo.&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>2.</strong> <strong>Ammissibilità oggettiva.</strong><br />
Con riferimento all’ammissibilità del quesito, sottoposto all’attenzione della Sezione, sotto il profilo oggettivo, si rende, invece, necessario vagliare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo, della Sezione delle Autonomie, nonché delle Sezioni regionali di controllo.<br />
L’art.7, co.8, della legge 131/2003 “<em>conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica</em>” (deliberazione delle SS.RR n.54/CONTR/2010). Per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare, inoltre, ambiti ed oggetti di carattere generale e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili sul piano oggettivo le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici tali da determinare una ingerenza della Corte nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione alla amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.<br />
Tanto premesso, la descritta richiesta presentata dal Sindaco del Comune di Taranto, rientrante nell’ambito della contabilità pubblica, risulta oggettivamente ammissibile nei limiti di seguito riportati.<br />
&nbsp;</p>
<ol>
<li value="3"><strong>Merito.</strong></li>
</ol>
<p>In conformità a quanto espresso in tema di ammissibilità, sul piano oggettivo, del quesito in esame, deve preliminarmente evidenziarsi che l’analisi delle questioni proposte dal Comune di Taranto rimane circoscritta ai soli profili generali ed astratti.<br />
La risposta ai quesiti posti dall’ente esige la preventiva esposizione di alcune considerazioni di massima in merito alla normativa richiamata.<br />
L’art.4 del D.L. n.16/2014 ha introdotto una specifica disciplina riferita alle misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi. Il legislatore ha disposto che “<em>le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli</em>”. Questa Sezione ha già avuto modo di precisare (<em>deliberazione n.176/2014/PAR</em>) che la disciplina in argomento ha carattere “<em>eccezionale in quanto introduce una sorta di sanatoria per le fattispecie di illegittima costituzione dei fondi della contrattazione integrativa</em>” e che, “<em>stante la natura eccezionale della disposizione, la stessa non può che essere interpretata restrittivamente, con conseguente esclusione anche di un eventuale ampliamento in via analogica del campo di applicazione</em>”. La giurisprudenza contabile ha, altresì, specificato che la normativa menzionata non incide in alcun modo sulla procedibilità della azione erariale (<em>Sez. giur. Veneto, n.98/2015</em>).<br />
Ciò premesso, il Collegio osserva che l’art.4 del D.L. n.16/2014 presenta indubbi caratteri di novità e specialità. Tanto induce a ritenere, con riferimento alla prima questione posta dall’ente, che la disciplina in argomento, in generale, in assenza di espresse condizioni ostative, nei limiti e alle condizioni dalla stessa previsti, è applicabile anche nei confronti degli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario. Con specifico riferimento alle dotazioni organiche, in virtù dell’espresso riferimento operato dal primo comma della norma in esame all’art.263, co.2, del D.Lgs. n.267/2000, si rileva che le misure di razionalizzazione organizzativa richieste devono garantire, in ogni caso, il rispetto dei limiti previsti per gli enti in situazione di dissesto. Nel caso in cui l’ente interessato già rispetti i suddetti limiti, il Collegio ritiene che non deve essere posto in essere alcun ulteriore adeguamento. I rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario sono previsti, per il triennio 2014/2016, dal D.M. 24 luglio 2014.<br />
Quanto, invece, alla seconda questione posta dall’ente, relativa alla applicabilità della sanatoria in argomento in presenza di eventuali sentenze, passate in giudicato, emesse dalla Magistratura ordinaria (giudici del lavoro), questa Sezione rileva quanto segue.<br />
L’art.4 del D.L. n.16/2014 prevede la necessità di rispettare varie condizioni per poter beneficiare della relativa disciplina di favore. Il comma 3, in particolare, tra le varie condizioni richieste, fa espresso riferimento alla assenza di un “<em>riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale</em>”. In sostanza, non sono sanabili gli atti per i quali, tra l’altro, sia stata già riconosciuta dalla Corte dei conti la responsabilità erariale. Visto il tenore letterale della norma in esame, nessuna rilevanza può essere pertanto riconosciuta, in tale contesto, a sentenze pronunciate da giudici diversi dalla Corte dei conti. Il riconoscimento della responsabilità erariale alla quale il legislatore fa espresso riferimento, infatti, è prerogativa esclusiva della Corte dei conti. La natura della norma in esame, come prima indicato, esclude in radice ogni ipotesi di interpretazione estensiva o di applicazione analogica.<br />
Il Collegio ritiene opportuno, in merito alla questione in esame, in conclusione, evidenziare al Comune richiedente che l’art.1, co.132, della legge n.311/2004 (legge finanziaria 2005), come integrato dall’art.41, co.6, del D.L. n.207/2008 (convertito in legge n.14/2009), per le amministrazioni pubbliche, prevede il divieto di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P. Q. M.</strong></div>
<p>Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa sezione.<br />
Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Taranto.<br />
Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 2 marzo 2016.</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Magistrato relatore &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Presidente<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F.to Dott. Cosmo Sciancalepore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F.to Dott. Agostino Chiappiniello<br />
Depositata in Segreteria il 02/03/2016<br />
Il Direttore della Segreteria<br />
F.to Dott.ssa Maria Luce Sciannameo</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Lombardia &#8211; Parere &#8211; 22/2/2016 n.59</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-parere-22-2-2016-n-59/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-parere-22-2-2016-n-59/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-parere-22-2-2016-n-59/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Lombardia &#8211; Parere &#8211; 22/2/2016 n.59</a></p>
<p>ROSA, DE RENTIIS AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE &#8211; Trattamento contabile anticipi da concessionari uscenti per gara gas ed oneri di gara &#8211;&#160;Sulle corrette modalità di contabilizzazione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ai sensi dell&#8217;art. 8 comma 1 del D.M. 226/2011 La</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-parere-22-2-2016-n-59/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Lombardia &#8211; Parere &#8211; 22/2/2016 n.59</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">ROSA, DE RENTIIS</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE &#8211; Trattamento contabile anticipi da concessionari uscenti per gara gas ed oneri di gara &#8211;&nbsp;Sulle corrette modalità di contabilizzazione del corrispettivo <em>una tantum </em>per la copertura degli oneri di gara, ai sensi dell&#8217;art. 8 comma 1 del D.M. 226/2011</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La Corte osserva come, nel caso in cui l’ente, al momento dell’accertamento dell’entrata <em>de qua</em>, possa impegnare le spese di gara, lo strumento più idoneo di contabilizzazione sia il fondo pluriennale vincolato ché garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso ed evidenzia l’arco di tempo tra l’acquisizione dell’anticipo e l’effettivo impiego della risorsa. Qualora invece l’ente non possa contestualmente procedere all’impegno delle spese, l’entrata sarà vincolata ai futuri impegni con specifico vincolo sull’avanzo di amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>Lombardia/59/2016/PAR</strong></div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>LA CORTE DEI</strong><strong> CONTI</strong><br />
<strong>IN</strong><br />
<strong>SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA</strong><br />
<strong>LOMBARDIA</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
composta dai magistrati:<br />
dott.ssa Simonetta Rosa&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
dott. Gianluca Braghò&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
dott.ssa Laura De Rentiis&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario (relatore)<br />
dott. Donato Centrone&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
dott. Andrea Luberti&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
dott. Paolo Bertozzi &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
dott. Cristian Pettinari &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario<br />
dott. Giovanni Guida &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario<br />
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>nella camera di consiglio del 16 febbraio 2016</strong></div>
<p>Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;<br />
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;<br />
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;<br />
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;<br />
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;<br />
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;<br />
Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;<br />
Vista la nota del 29 dicembre 2015, acquisita da questa Sezione il 30 dicembre u.s. con il prot. n. 16004, con la quale il Sindaco del Comune di Legnano (MI) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;<br />
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiamata richiesta di parere;<br />
Udito il relatore, Laura De Rentiis;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>OGGETTO DEL PARERE</strong></div>
<p>Il Sindaco del Comune di Legnano con la nota indicata in epigrafe ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto: “Affidamento del servizio distribuzione di gas naturale — Trattamento contabile anticipi da concessionari uscenti per gara gas ed oneri di gara”.<br />
Il Comune istante, soggetto Capofila-Stazione appaltante per l&#8217;affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale del proprio ATEM territoriale, premesso il quadro normativo, fiscale e contabile di riferimento, la cui <em>ratio</em> risulta essere quella di dotare in anticipo le stazioni appaltanti delle necessarie risorse finanziarie affinché possano esperire le procedure di gara senza oneri per la finanza pubblica, e richiamata la Deliberazione Lombardia/23/2014/PAR, ritiene che:</p>
<ul>
<li>le somme anticipate dai gestori uscenti debbano essere introitate fra i servizi per conto terzi in quanto “costituiscono una mera movimentazione di denaro stabilita <em>ex lege</em> e non un &#8216;corrispettivo&#8217; in senso tecnico in base alla disciplina IVA, non rappresentando pertanto una prestazione di servizi”; quale alternativa potrebbero essere accertate fra le anticipazioni a titolo non oneroso da altri soggetti del titolo 6° delle entrate.</li>
<li>II corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ai sensi dell&#8217;art. 8 comma 1 del D.M. 226/2011 e definito secondo i criteri stabiliti dall&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas e il servizio idrico (AEEGSI), debba essere trattato per similitudine come un trasferimento erogato &#8220;a rendicontazione&#8221; da soggetto che non adotta il principio della competenza finanziaria potenziata, per cui &#8220;l&#8217;ente beneficiario accerta l&#8217;entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell&#8217;ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L&#8217;entrata è imputata agli esercizi in cui l&#8217;ente beneficiarlo stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa&#8221; (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 &#8211; Principio contabile applicato concernente la competenza finanziari, punto 3.6 lettera c)); questo poiché, pur non essendo preventivamente individuato il soggetto debitore, il diritto puntuale al ristoro delle spese sostenute sorge a seguito di preciso disposto di legge.</li>
<li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tale entrata, avendo natura di corrispettivo da assoggettare ad IVA, dovrà essere accertata ed introitata fra le entrate correnti extratributarie del titolo 3°.</li>
<li>Al momento della corresponsione dell&#8217;importo da parte del gestore entrante (materialmente effettuato a favore dei gestori uscenti a rimborso delle somme da questi anticipate), il Comune provvederà a regolarizzare le movimentazioni contabili facendo figurare il pagamento del corrispettivo all&#8217;ente (a cui farà seguito il versamento all&#8217;erario dell&#8217;IVA relativa alla fattura emessa) e, contemporaneamente, il rimborso degli anticipi versati dai gestori uscenti attraverso il pagamento fra i servizi per conto terzi o, in alternativa, tra i rimborsi delle anticipazioni.</li>
</ul>
<p>Il Sindaco tiene quindi a puntualizzare come, in tale modo, la procedura di affidamento del servizio distribuzione di gas naturale risulterebbe del tutto neutra per la stazione appaltante riguardo agli aspetti di finanza pubblica, mantenendo una corrispondenza biunivoca in termini di competenza fra accertamenti di entrata ed impegni di spesa negli anni di svolgimento della procedura.<br />
Premesso quanto sopra, l’organo rappresentativo dell’ente chiede se: “<em>sia corretto il trattamento contabile ipotizzato riguardo alle procedure di gara per l&#8217;affidamento del servizio distribuzione di gas naturale in ordine a considerare il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara a carico del &#8220;gestore entrante&#8221; come assimilato a &#8220;trasferimento erogato a rendicontazione&#8221; o, in alternativa, quale debba essere il corretto trattamento contabile del caso in questione</em>”.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>PREMESSA</strong></div>
<p>Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Comune di Legnano rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.<br />
In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell’art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.<br />
I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’organo di controllo esterno (per tutte: parere sez. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36).<br />
Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall&#8217;ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione.&nbsp; L&#8217;esame e l&#8217;analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l&#8217;interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell&#8217;ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest&#8217;ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA</strong></div>
<p>Riguardo all’individuazione dell’organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell’ente comunale, si osserva che il sindaco del comune è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.<br />
Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo legittimato a proporla.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA</strong></div>
<p>Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell’art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.<br />
Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.<br />
Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.<br />
Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.<br />
Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).<br />
Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge; nonché esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.<br />
Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all’evolversi dell’ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell’amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l’ambito di attività.<br />
Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che la stessa, oltre a risolversi in un profilo giuridico di portata generale ed astratta, rientri nel perimetro della nozione di contabilità pubblica.<br />
La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e, pertanto, è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>MERITO</strong></div>
<p>La richiesta di parere in oggetto attiene alle modalità di contabilizzazione -nel bilancio dell’ente locale che funge da stazione appaltante- delle spese da sostenere per la gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.<br />
Prima di esaminare nel merito il quesito occorre ricostruire il quadro normativo che disciplina la materia.<br />
Con il decreto 12 novembre 2011, n. 226 è stato emanato il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell&#8217;offerta per l&#8217;affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale in attuazione dell&#8217;art. 46-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 (conv. con mod. dalla legge 29 novembre 2007, n. 222). Il richiamato regolamento definisce gli aspetti organizzativi fra gli Enti locali appartenenti all’ambito per l’emissione dei documenti di gara e per la gestione del servizio, gli obblighi informativi del gestore uscente agli Enti locali e al gestore subentrante, i provvedimenti applicativi del calcolo del valore di rimborso in conformità con la normativa primaria vigente, il bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo, includenti i criteri di valutazione dell’offerta, a cui la stazione appaltante deve attenersi, le disposizioni per la verifica di offerte anomale e gli oneri, una tantum e annuali, che il gestore deve riconoscere agli Enti locali.<br />
Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, il Ministero dello sviluppo economico con decreto 5 febbraio 2013 ha approvato lo schema di contratto di servizio tipo relativo all’attività di distribuzione di gas naturale di cui alla deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2012 n. 514/2012/R/GAS.<br />
Secondo lo schema di contratto di servizio tipo, il versamento alla Stazione Appaltante del corrispettivo per la copertura degli oneri di gara costituisce una prerequisito per la stipula del medesimo contratto, di cui è data evidenza in modo esplicito alla lettera n) delle premesse dello schema.<br />
L&#8217;art. 1, comma 16-quater, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (conv. con L. n. 9/2014), al fine di dare impulso all&#8217;indizione delle gare d&#8217;ambito per l&#8217;affidamento del servizio di distribuzione dei gas naturale, prevede che i gestori uscenti anticipino alla stazione appaltante l&#8217;importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, IVA compresa. Dunque, alla stregua dell’attuale quadro normativo, l&#8217;importo equivalente al corrispettivo una <em>tantum</em> per la copertura degli oneri di gara rimborso deve essere anticipatamente versato all’ente locale che riveste il ruolo di stazione appaltante a cura del gestore uscente, il quale lo recupererà dal gestore subentrante (dopo l’assegnazione della nuova gestione) con interessi (le modalità per il rimborso ai gestori uscenti degli importi equivalenti al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, a sua volta, sono state indicate sempre dalla AEEGSI con la delibere n. 190/2014/R/gas del 24 aprile 2014).<br />
In maggior dettaglio, in seguito alla novella attuata dall’art. 1 del D.M. 20 maggio 2015, n. 106, l’art. 8, comma 1, del decreto n. 226/11 stabilisce che “i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all&#8217;articolo 11, comma 1, come definito dall&#8217;Autorità con le deliberazioni n. 407/2012/R/gas e 230/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni. Il 90% del corrispettivo è versato diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara, di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, come pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, e il saldo è versato entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara”; l’ultimo periodo, infine, chiarisce che “il gestore aggiudicatario della gara rimborsa ai gestori uscenti l&#8217;importo, comprensivo di interessi, entro 15 giorni dall&#8217;atto dell&#8217;avvenuta aggiudicazione della gara, con modalità definite dall&#8217;Autorità. In caso di ritardato pagamento degli oneri all&#8217;ente locale interessato, il gestore uscente dovrà corrispondere altresì gli interessi relativi a tali oneri in ragione del ritardo maturato”.<br />
In conclusione, alla luce della norma da ultimo richiamata, il gestore uscente corrisponde alla stazione appaltante un corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara, ma poi è direttamente il gestore entrante che rimborsa il gestore uscente, senza che la somma corrisposta a rimborso transiti per il bilancio dell’ente locale. Tale assunto trova conferma nell’allegato 2 del decreto n. 226/11, recante il Bando di gara tipo, che al punto 18, sotto la rubrica “Oneri generali di gara”, prevede che “L&#8217;impresa aggiudicataria, entro 15 giorni dall&#8217;aggiudicazione della gara, versa ai gestori uscenti Euro&#8230;, oltre agli oneri finanziari, secondo le modalità previste dall&#8217;Autotrità con deliberazione&#8230;., e all&#8217;IVA per la copertura degli oneri di gara per la copertura degli oneri di gara”.<br />
Chiarito il quadro normativo che disciplina la materia, si comprende che il quesito inerente la contabilità pubblica attiene alle modalità di contabilizzazione del corrispettivo una<em> tantum </em>per la copertura degli oneri di gara che il gestore uscente versa “anticipatamente” all’ente locale-stazione appaltante che indice la gara.&nbsp;<br />
La Magistratura contabile ha già avuto modo di chiarire che l’entrata (ovvero, il corrispettivo una<em> tantum </em>versato dal gestore uscente) e l’uscita (cioè, le spese che la stazione appaltante sostiene per indire ed espletare la gara) non possono essere contabilizzate tra i servizi per conto terzi (cfr. Lombardia/23/2014/PAR del 17 gennaio 2014; Veneto/220/2014/PAR del 21 marzo 2014).<br />
Chiarito “in negativo” che la contabilizzazione del corrispettivo una<em> tantum</em> in entrata e degli oneri di gara in uscita non debbano transitare per il servizio conto terzi, occorre indicare le modalità di contabilizzazione di dette movimentazioni finanziarie -iscrivibili tra le entrate correnti extratributarie del titolo III- alla stregua dei nuovi principi contabili e del principio applicato della contabilità finanziaria rafforzata (all. 4.2. del d.lgs. n. 118/11).<br />
In generale, il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni) è quello della competenza finanziaria. Per quanto riguarda le uscite, fatto salvo il carattere autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione, le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. Per quanto riguarda l’entrata, non è più possibile accertare somme che scadono in esercizi futuri.<br />
Si usa l’espressione di competenza finanziaria rafforzata in quanto la contabilità finanziaria non anticipa più la registrazione dei fatti gestionali, ma contabilizza i fatti gestionali stessi in un periodo molto più prossimo alla fase finale del processo, ossia alla movimentazione di cassa. In altri termini, non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.<br />
Nel caso di specie, l’ente rappresenta la difficoltà a contabilizzare l’entrata (il corrispettivo una tantum) e le correlate spese (gli oneri della gara) in quanto queste ultime (comprensive anche delle attività propedeutiche come, ad esempio, le perizie) tendenzialmente si ripartiscono in più anni e, generalmente, successivi a quelli in cui la stazione appaltante ha incassato il corrispettivo una <em>tantum</em> dal gestore uscente.<br />
Questa Sezione -poiché alla luce del quadro normativo sopra delineato emerge chiaramente che il gestore entrante non rimborsa il corrispettivo una tantum al Comune che lo gira al gestore uscente bensì lo restituisce direttamente a quest’ultimo- ritiene non pertinente il richiamo -fatto dall’ente locale nell’istanza di parere- all’istituto di “contributi a rendicontazione” di cui all’allegato 4/2, punto 3.6, lett. c).<br />
Per far fronte alla “difficoltà” rappresentata nell’istanza di parere, in realtà, il legislatore ha previsto uno strumento specifico volto a mettere in correlazione le entrate e le spese che vengono a scadenza in esercizi finanziari differiti: l’istituto del fondo pluriennale vincolato.<br />
In maggior dettaglio, il principio applicato 4.2 allegato al d.lgs. n. 118/11, definisce nello specifico le modalità di costituzione, l’iscrizione in bilancio e la gestione del c.d. fondo pluriennale vincolato che, di fatto, opera come un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate (nel caso di specie il corrispettivo un tantum), destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata (nel caso in esame gli oneri di gara).<br />
La finalità del fondo in discorso è sancita al punto 5.4 del richiamato principio contabile applicato: “nasce dall&#8217;esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all&#8217;allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l&#8217;acquisizione dei finanziamenti e l&#8217;effettivo impiego di tali risorse”.<br />
In ordine alla costituzione del fondo il legislatore precisa che questo “è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese”, ma “prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano”. Inoltre, “il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa”.<br />
Questo istituto salvaguarda gli equilibri di bilancio perché “sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell&#8217;accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all&#8217;impegno delle spese esigibili nell&#8217;esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all&#8217;impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo). In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il &#8220;fondo pluriennale vincolato&#8221; sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall&#8217;ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste”.<br />
Applicando i principi generali sin qui esposti, dunque, con riferimento alla specifica richiesta di parere possono prospettarsi due soluzioni a seconda che l’ente locale, al momento dell’accertamento dell’entrata <em>de qua</em>, possa impegnare o meno le spese per l’indizione e per l’espletamento della gara.<br />
Nel primo caso, lo strumento più idoneo per procedere alla contabilizzazione delle partite finanziarie oggetto del presente parere va individuato nel fondo pluriennale vincolato perché esso garantisce la copertura di spese impegnate negli esercizi successivi a quello in corso (oneri della gara) ed evidenzia la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dell’anticipo corrisposto dal gestore uscente e l’effettivo impiego di detta risorsa per la predisposizione e lo svolgimento della gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di distribuzione del gas.<br />
Nel secondo caso, invece, qualora l’ente possa procedere all’accertamento dell’entrata (corrispettivo una <em>tantum</em>) ma non possa contestualmente procedere all’impegno delle spese (oneri per l’indizione e lo svolgimento della gara), l’entrata dovrà essere vincolata ai futuri impegni mediante l’apposizione di specifico vincolo sull’avanzo di amministrazione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.</p>
<div style="text-align: center;">Il Relatore &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Presidente<br />
(dott.ssa Laura De Rentiis)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(dott.ssa Simonetta Rosa)<br />
Depositata in Segreteria<br />
Il 22 febbraio 2016<br />
Il Direttore della Segreteria<br />
(f.to dott.ssa Daniela Parisini)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-parere-22-2-2016-n-59/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Lombardia &#8211; Parere &#8211; 22/2/2016 n.59</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Lombardia &#8211; Parere &#8211; 22/2/2016 n.59</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-parere-22-2-2016-n-59-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-parere-22-2-2016-n-59-2/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Lombardia &#8211; Parere &#8211; 22/2/2016 n.59</a></p>
<p>ROSA, DE RENTIIS AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE &#8211; Trattamento contabile anticipi da concessionari uscenti per gara gas ed oneri di gara &#8211;&#160;Sulle corrette modalità di contabilizzazione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ai sensi dell&#8217;art. 8 comma 1 del D.M. 226/2011 La</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-parere-22-2-2016-n-59-2/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Lombardia &#8211; Parere &#8211; 22/2/2016 n.59</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-parere-22-2-2016-n-59-2/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Lombardia &#8211; Parere &#8211; 22/2/2016 n.59</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">ROSA, DE RENTIIS</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE &#8211; Trattamento contabile anticipi da concessionari uscenti per gara gas ed oneri di gara &#8211;&nbsp;Sulle corrette modalità di contabilizzazione del corrispettivo <em>una tantum </em>per la copertura degli oneri di gara, ai sensi dell&#8217;art. 8 comma 1 del D.M. 226/2011</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La Corte osserva come, nel caso in cui l’ente, al momento dell’accertamento dell’entrata <em>de qua</em>, possa impegnare le spese di gara, lo strumento più idoneo di contabilizzazione sia il fondo pluriennale vincolato ché garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso ed evidenzia l’arco di tempo tra l’acquisizione dell’anticipo e l’effettivo impiego della risorsa. Qualora invece l’ente non possa contestualmente procedere all’impegno delle spese, l’entrata sarà vincolata ai futuri impegni con specifico vincolo sull’avanzo di amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>Lombardia/59/2016/PAR</strong></div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>LA CORTE DEI</strong><strong> CONTI</strong><br />
<strong>IN</strong><br />
<strong>SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA</strong><br />
<strong>LOMBARDIA</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
composta dai magistrati:<br />
dott.ssa Simonetta Rosa&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
dott. Gianluca Braghò&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
dott.ssa Laura De Rentiis&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario (relatore)<br />
dott. Donato Centrone&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
dott. Andrea Luberti&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
dott. Paolo Bertozzi &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
dott. Cristian Pettinari &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario<br />
dott. Giovanni Guida &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario<br />
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>nella camera di consiglio del 16 febbraio 2016</strong></div>
<p>Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;<br />
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;<br />
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;<br />
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;<br />
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;<br />
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;<br />
Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;<br />
Vista la nota del 29 dicembre 2015, acquisita da questa Sezione il 30 dicembre u.s. con il prot. n. 16004, con la quale il Sindaco del Comune di Legnano (MI) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;<br />
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiamata richiesta di parere;<br />
Udito il relatore, Laura De Rentiis;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>OGGETTO DEL PARERE</strong></div>
<p>Il Sindaco del Comune di Legnano con la nota indicata in epigrafe ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto: “Affidamento del servizio distribuzione di gas naturale — Trattamento contabile anticipi da concessionari uscenti per gara gas ed oneri di gara”.<br />
Il Comune istante, soggetto Capofila-Stazione appaltante per l&#8217;affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale del proprio ATEM territoriale, premesso il quadro normativo, fiscale e contabile di riferimento, la cui <em>ratio</em> risulta essere quella di dotare in anticipo le stazioni appaltanti delle necessarie risorse finanziarie affinché possano esperire le procedure di gara senza oneri per la finanza pubblica, e richiamata la Deliberazione Lombardia/23/2014/PAR, ritiene che:</p>
<ul>
<li>le somme anticipate dai gestori uscenti debbano essere introitate fra i servizi per conto terzi in quanto “costituiscono una mera movimentazione di denaro stabilita <em>ex lege</em> e non un &#8216;corrispettivo&#8217; in senso tecnico in base alla disciplina IVA, non rappresentando pertanto una prestazione di servizi”; quale alternativa potrebbero essere accertate fra le anticipazioni a titolo non oneroso da altri soggetti del titolo 6° delle entrate.</li>
<li>II corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ai sensi dell&#8217;art. 8 comma 1 del D.M. 226/2011 e definito secondo i criteri stabiliti dall&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas e il servizio idrico (AEEGSI), debba essere trattato per similitudine come un trasferimento erogato &#8220;a rendicontazione&#8221; da soggetto che non adotta il principio della competenza finanziaria potenziata, per cui &#8220;l&#8217;ente beneficiario accerta l&#8217;entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell&#8217;ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L&#8217;entrata è imputata agli esercizi in cui l&#8217;ente beneficiarlo stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa&#8221; (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 &#8211; Principio contabile applicato concernente la competenza finanziari, punto 3.6 lettera c)); questo poiché, pur non essendo preventivamente individuato il soggetto debitore, il diritto puntuale al ristoro delle spese sostenute sorge a seguito di preciso disposto di legge.</li>
<li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tale entrata, avendo natura di corrispettivo da assoggettare ad IVA, dovrà essere accertata ed introitata fra le entrate correnti extratributarie del titolo 3°.</li>
<li>Al momento della corresponsione dell&#8217;importo da parte del gestore entrante (materialmente effettuato a favore dei gestori uscenti a rimborso delle somme da questi anticipate), il Comune provvederà a regolarizzare le movimentazioni contabili facendo figurare il pagamento del corrispettivo all&#8217;ente (a cui farà seguito il versamento all&#8217;erario dell&#8217;IVA relativa alla fattura emessa) e, contemporaneamente, il rimborso degli anticipi versati dai gestori uscenti attraverso il pagamento fra i servizi per conto terzi o, in alternativa, tra i rimborsi delle anticipazioni.</li>
</ul>
<p>Il Sindaco tiene quindi a puntualizzare come, in tale modo, la procedura di affidamento del servizio distribuzione di gas naturale risulterebbe del tutto neutra per la stazione appaltante riguardo agli aspetti di finanza pubblica, mantenendo una corrispondenza biunivoca in termini di competenza fra accertamenti di entrata ed impegni di spesa negli anni di svolgimento della procedura.<br />
Premesso quanto sopra, l’organo rappresentativo dell’ente chiede se: “<em>sia corretto il trattamento contabile ipotizzato riguardo alle procedure di gara per l&#8217;affidamento del servizio distribuzione di gas naturale in ordine a considerare il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara a carico del &#8220;gestore entrante&#8221; come assimilato a &#8220;trasferimento erogato a rendicontazione&#8221; o, in alternativa, quale debba essere il corretto trattamento contabile del caso in questione</em>”.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>PREMESSA</strong></div>
<p>Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Comune di Legnano rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.<br />
In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell’art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.<br />
I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’organo di controllo esterno (per tutte: parere sez. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36).<br />
Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall&#8217;ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione.&nbsp; L&#8217;esame e l&#8217;analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l&#8217;interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell&#8217;ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest&#8217;ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA</strong></div>
<p>Riguardo all’individuazione dell’organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell’ente comunale, si osserva che il sindaco del comune è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.<br />
Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo legittimato a proporla.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA</strong></div>
<p>Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell’art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.<br />
Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.<br />
Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.<br />
Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.<br />
Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).<br />
Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge; nonché esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.<br />
Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all’evolversi dell’ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell’amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l’ambito di attività.<br />
Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che la stessa, oltre a risolversi in un profilo giuridico di portata generale ed astratta, rientri nel perimetro della nozione di contabilità pubblica.<br />
La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e, pertanto, è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>MERITO</strong></div>
<p>La richiesta di parere in oggetto attiene alle modalità di contabilizzazione -nel bilancio dell’ente locale che funge da stazione appaltante- delle spese da sostenere per la gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.<br />
Prima di esaminare nel merito il quesito occorre ricostruire il quadro normativo che disciplina la materia.<br />
Con il decreto 12 novembre 2011, n. 226 è stato emanato il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell&#8217;offerta per l&#8217;affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale in attuazione dell&#8217;art. 46-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 (conv. con mod. dalla legge 29 novembre 2007, n. 222). Il richiamato regolamento definisce gli aspetti organizzativi fra gli Enti locali appartenenti all’ambito per l’emissione dei documenti di gara e per la gestione del servizio, gli obblighi informativi del gestore uscente agli Enti locali e al gestore subentrante, i provvedimenti applicativi del calcolo del valore di rimborso in conformità con la normativa primaria vigente, il bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo, includenti i criteri di valutazione dell’offerta, a cui la stazione appaltante deve attenersi, le disposizioni per la verifica di offerte anomale e gli oneri, una tantum e annuali, che il gestore deve riconoscere agli Enti locali.<br />
Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, il Ministero dello sviluppo economico con decreto 5 febbraio 2013 ha approvato lo schema di contratto di servizio tipo relativo all’attività di distribuzione di gas naturale di cui alla deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2012 n. 514/2012/R/GAS.<br />
Secondo lo schema di contratto di servizio tipo, il versamento alla Stazione Appaltante del corrispettivo per la copertura degli oneri di gara costituisce una prerequisito per la stipula del medesimo contratto, di cui è data evidenza in modo esplicito alla lettera n) delle premesse dello schema.<br />
L&#8217;art. 1, comma 16-quater, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (conv. con L. n. 9/2014), al fine di dare impulso all&#8217;indizione delle gare d&#8217;ambito per l&#8217;affidamento del servizio di distribuzione dei gas naturale, prevede che i gestori uscenti anticipino alla stazione appaltante l&#8217;importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, IVA compresa. Dunque, alla stregua dell’attuale quadro normativo, l&#8217;importo equivalente al corrispettivo una <em>tantum</em> per la copertura degli oneri di gara rimborso deve essere anticipatamente versato all’ente locale che riveste il ruolo di stazione appaltante a cura del gestore uscente, il quale lo recupererà dal gestore subentrante (dopo l’assegnazione della nuova gestione) con interessi (le modalità per il rimborso ai gestori uscenti degli importi equivalenti al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, a sua volta, sono state indicate sempre dalla AEEGSI con la delibere n. 190/2014/R/gas del 24 aprile 2014).<br />
In maggior dettaglio, in seguito alla novella attuata dall’art. 1 del D.M. 20 maggio 2015, n. 106, l’art. 8, comma 1, del decreto n. 226/11 stabilisce che “i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all&#8217;articolo 11, comma 1, come definito dall&#8217;Autorità con le deliberazioni n. 407/2012/R/gas e 230/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni. Il 90% del corrispettivo è versato diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara, di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, come pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, e il saldo è versato entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara”; l’ultimo periodo, infine, chiarisce che “il gestore aggiudicatario della gara rimborsa ai gestori uscenti l&#8217;importo, comprensivo di interessi, entro 15 giorni dall&#8217;atto dell&#8217;avvenuta aggiudicazione della gara, con modalità definite dall&#8217;Autorità. In caso di ritardato pagamento degli oneri all&#8217;ente locale interessato, il gestore uscente dovrà corrispondere altresì gli interessi relativi a tali oneri in ragione del ritardo maturato”.<br />
In conclusione, alla luce della norma da ultimo richiamata, il gestore uscente corrisponde alla stazione appaltante un corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara, ma poi è direttamente il gestore entrante che rimborsa il gestore uscente, senza che la somma corrisposta a rimborso transiti per il bilancio dell’ente locale. Tale assunto trova conferma nell’allegato 2 del decreto n. 226/11, recante il Bando di gara tipo, che al punto 18, sotto la rubrica “Oneri generali di gara”, prevede che “L&#8217;impresa aggiudicataria, entro 15 giorni dall&#8217;aggiudicazione della gara, versa ai gestori uscenti Euro&#8230;, oltre agli oneri finanziari, secondo le modalità previste dall&#8217;Autotrità con deliberazione&#8230;., e all&#8217;IVA per la copertura degli oneri di gara per la copertura degli oneri di gara”.<br />
Chiarito il quadro normativo che disciplina la materia, si comprende che il quesito inerente la contabilità pubblica attiene alle modalità di contabilizzazione del corrispettivo una<em> tantum </em>per la copertura degli oneri di gara che il gestore uscente versa “anticipatamente” all’ente locale-stazione appaltante che indice la gara.&nbsp;<br />
La Magistratura contabile ha già avuto modo di chiarire che l’entrata (ovvero, il corrispettivo una<em> tantum </em>versato dal gestore uscente) e l’uscita (cioè, le spese che la stazione appaltante sostiene per indire ed espletare la gara) non possono essere contabilizzate tra i servizi per conto terzi (cfr. Lombardia/23/2014/PAR del 17 gennaio 2014; Veneto/220/2014/PAR del 21 marzo 2014).<br />
Chiarito “in negativo” che la contabilizzazione del corrispettivo una<em> tantum</em> in entrata e degli oneri di gara in uscita non debbano transitare per il servizio conto terzi, occorre indicare le modalità di contabilizzazione di dette movimentazioni finanziarie -iscrivibili tra le entrate correnti extratributarie del titolo III- alla stregua dei nuovi principi contabili e del principio applicato della contabilità finanziaria rafforzata (all. 4.2. del d.lgs. n. 118/11).<br />
In generale, il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni) è quello della competenza finanziaria. Per quanto riguarda le uscite, fatto salvo il carattere autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione, le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. Per quanto riguarda l’entrata, non è più possibile accertare somme che scadono in esercizi futuri.<br />
Si usa l’espressione di competenza finanziaria rafforzata in quanto la contabilità finanziaria non anticipa più la registrazione dei fatti gestionali, ma contabilizza i fatti gestionali stessi in un periodo molto più prossimo alla fase finale del processo, ossia alla movimentazione di cassa. In altri termini, non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.<br />
Nel caso di specie, l’ente rappresenta la difficoltà a contabilizzare l’entrata (il corrispettivo una tantum) e le correlate spese (gli oneri della gara) in quanto queste ultime (comprensive anche delle attività propedeutiche come, ad esempio, le perizie) tendenzialmente si ripartiscono in più anni e, generalmente, successivi a quelli in cui la stazione appaltante ha incassato il corrispettivo una <em>tantum</em> dal gestore uscente.<br />
Questa Sezione -poiché alla luce del quadro normativo sopra delineato emerge chiaramente che il gestore entrante non rimborsa il corrispettivo una tantum al Comune che lo gira al gestore uscente bensì lo restituisce direttamente a quest’ultimo- ritiene non pertinente il richiamo -fatto dall’ente locale nell’istanza di parere- all’istituto di “contributi a rendicontazione” di cui all’allegato 4/2, punto 3.6, lett. c).<br />
Per far fronte alla “difficoltà” rappresentata nell’istanza di parere, in realtà, il legislatore ha previsto uno strumento specifico volto a mettere in correlazione le entrate e le spese che vengono a scadenza in esercizi finanziari differiti: l’istituto del fondo pluriennale vincolato.<br />
In maggior dettaglio, il principio applicato 4.2 allegato al d.lgs. n. 118/11, definisce nello specifico le modalità di costituzione, l’iscrizione in bilancio e la gestione del c.d. fondo pluriennale vincolato che, di fatto, opera come un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate (nel caso di specie il corrispettivo un tantum), destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata (nel caso in esame gli oneri di gara).<br />
La finalità del fondo in discorso è sancita al punto 5.4 del richiamato principio contabile applicato: “nasce dall&#8217;esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all&#8217;allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l&#8217;acquisizione dei finanziamenti e l&#8217;effettivo impiego di tali risorse”.<br />
In ordine alla costituzione del fondo il legislatore precisa che questo “è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese”, ma “prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano”. Inoltre, “il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa”.<br />
Questo istituto salvaguarda gli equilibri di bilancio perché “sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell&#8217;accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all&#8217;impegno delle spese esigibili nell&#8217;esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all&#8217;impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo). In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il &#8220;fondo pluriennale vincolato&#8221; sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall&#8217;ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste”.<br />
Applicando i principi generali sin qui esposti, dunque, con riferimento alla specifica richiesta di parere possono prospettarsi due soluzioni a seconda che l’ente locale, al momento dell’accertamento dell’entrata <em>de qua</em>, possa impegnare o meno le spese per l’indizione e per l’espletamento della gara.<br />
Nel primo caso, lo strumento più idoneo per procedere alla contabilizzazione delle partite finanziarie oggetto del presente parere va individuato nel fondo pluriennale vincolato perché esso garantisce la copertura di spese impegnate negli esercizi successivi a quello in corso (oneri della gara) ed evidenzia la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dell’anticipo corrisposto dal gestore uscente e l’effettivo impiego di detta risorsa per la predisposizione e lo svolgimento della gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di distribuzione del gas.<br />
Nel secondo caso, invece, qualora l’ente possa procedere all’accertamento dell’entrata (corrispettivo una <em>tantum</em>) ma non possa contestualmente procedere all’impegno delle spese (oneri per l’indizione e lo svolgimento della gara), l’entrata dovrà essere vincolata ai futuri impegni mediante l’apposizione di specifico vincolo sull’avanzo di amministrazione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.</p>
<div style="text-align: center;">Il Relatore &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Presidente<br />
(dott.ssa Laura De Rentiis)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(dott.ssa Simonetta Rosa)<br />
Depositata in Segreteria<br />
Il 22 febbraio 2016<br />
Il Direttore della Segreteria<br />
(f.to dott.ssa Daniela Parisini)</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2015 n.59</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-1-2015-n-59/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-1-2015-n-59/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2015 n.59</a></p>
<p>Pres. Est. Caponigro Forte Asiguriari Reasigurari S.A. (Avv.ti Fantini,Rossi, Spaziani) c/ Ivass (Avv.ti Galanti, Rosatone, Scalise) in materia di vigilanza prudenziale dell&#8217;Ivass sull&#8217;attività della singola impresa assicurativa operante nel territorio degli Stati membri 1. Autorità indipendenti – Ivass – Principio home country control – Vigilanza – Autorità Stato d’origine –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-1-2015-n-59/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2015 n.59</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-1-2015-n-59/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2015 n.59</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. Caponigro <br /> Forte Asiguriari Reasigurari S.A. (Avv.ti Fantini,Rossi, Spaziani) c/ Ivass (Avv.ti Galanti, Rosatone, Scalise)</span></p>
<hr />
<p>in materia di vigilanza prudenziale dell&#8217;Ivass sull&#8217;attività della singola impresa assicurativa operante nel territorio degli Stati membri</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorità indipendenti – Ivass – Principio home country control – Vigilanza – Autorità Stato d’origine – Competenza – Sussiste – Urgenza – Ivass – Competenze </p>
<p>2. Autorità indipendenti – Ivass – Art 193 d.lgs. 209/2005 &#8211; Potere di intervento – Presupposti – Conseguenze </p>
<p>3. Autorità indipendenti – Arbitraggio regolamentare – Condizioni – Motivi di estrema urgenza –  Requisito reputazionale – Azionista di riferimento della società – Assenza – Conseguenze &#8211; Principio dell’home country control – Deroga</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Secondo il principio dell’home country control l’attività di vigilanza prudenziale sulla singola impresa è svolta dall’Autorità dello Stato d’origine anche in relazione all’attività effettuata, in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, nel territorio degli altri Stati membri. Tuttavia, ai sensi dell’art. 40 Dir. 1192/49/CE e dell’art.193 codice assicurazioni private, in caso di urgenza di provvedere, se adeguatamente documentata è giustificata una deroga integrale alla regola dell’home country control, consentendo all’Ivass di agire direttamente nei confronti delle imprese che operano nel territorio dello Stato italiano in regime di libera prestazione di servizi. </p>
<p>2. Il potere di intervento dell’Autorità nazionale, è subordinato alla presenza, cumulativa o alternativa, dei tre presupposti di cui all’art. 193, comma 4, d.lgs. n. 209 del 2005, vale a dire la mancanza o l’inadeguatezza dei provvedimenti dell’Autorità dello Stato di origine, la commissione di irregolarità che possono pregiudicare interessi generali ovvero i casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. In particolare nelle situazioni caratterizzate dall’urgenza qualificata di provvedere, l’Ivass può provvedere in assenza di contraddittorio prescindendo con l’impresa destinataria del provvedimento, mentre in situazioni caratterizzate dall’assenza dell’urgenza qualificata di provvedere non può ammettersi alcuna deroga alla regola del contraddittorio.</p>
<p>3. L’arbitraggio regolamentare (con il quale si prospetta il caso di  una persona fisica espulsa dal mercato italiano dei finanziamenti e delle cauzioni è tornata ad operare in Italia quale azionista di riferimento della Società Forte che, proprio per questo, se fosse stata un’impresa italiana non avrebbe avuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa per carenza dei requisiti di reputazione del suo azionista di riferimento ovvero, ove l’assenza di reputazione fosse emersa in un momento successivo, sarebbe stata destinataria della revoca dell’autorizzazione)evidenzia un ipotesi di estrema urgenza tali da legittimare l’intervento dell’Ivass, in deroga al principio generale dell’home country control. Infatti l’accertata constatazione che l’azionista di riferimento della Società in libera prestazione di servizi non abbia i requisiti reputazionali per poter svolgere l’attività assicurativa nel territorio nazionale, impone l’adozione di misure inibitorie tali da tutelare l’interesse dei soggetti interessati a fruire dei servizi assicurativi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Seconda Ter)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1794 del 2014, proposto da:<br />
Forte Asigurari Reasigurari S.A., Società di diritto rumeno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Fantini, Pietro Rossi e Luca Spaziani, con domicilio eletto presso lo Studio Tonucci &#038; Partners in Roma, Via Principessa Clotilde, 7; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ivass &#8211; Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Galanti, Patrizia Rosatone e Massimiliano Scalise, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, Via del Quirinale, 21;<br />
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;<br />
Banca d’Italia; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Verybroker Srl; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del provvedimento IVASS del 20 dicembre 2013 recante divieto di assunzione di nuovi affari in Italia nei confronti della ricorrente;<br />
del comunicato stampa del 23 dicembre 2013 pubblicato sul sito Ivass;<br />
della nota del 20 dicembre 2013 e relativi allegati, con cui l’Ivass ha comunicato alla ASF l’adozione del provvedimento;<br />
della nota e relativi allegati del 24 dicembre 2013 con cui Ivass ha richiesto all’Ambasciata italiana a Bucarest di notificare alla Forte il provvedimento;<br />
del verbale n. 25/2013 della riunione del Direttorio integrato dell’Ivass del 17 dicembre 2013 e della delibera del Direttorio integrato dell’Ivass n. 235 del 17 dicembre 2013;<br />
dell’appunto al Direttorio integrato del Servizio Tutela dl consumatore del 13 dicembre 2013;<br />
delle comunicazioni dell’Ivass a Forte Asigurari del 28 gennaio 2014, del 30 gennaio 2014 e del 30 dicembre 2013;<br />
del verbale dell’incontro tenutosi presso la sede Ivass il 9 dicembre 2013;<br />
della comunicazione Ivass e relativi allegati del 25 ottobre 2013 inviata alla ASF e, p.c., all’EIOPA;<br />
del verbale del 19 luglio 2013.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni e dell’Avvocatura Generale dello Stato;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2014 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, con provvedimento del 20 dicembre 2013, ha disposto, ai sensi dell’art. 193, comma 4, del codice delle assicurazioni private, attuativo dell’art. 40 della direttiva 92/49/CE, il divieto di assunzione di nuovi affari in Italia nei confronti di Forte Asigurari Reasigurari, con gli effetti di cui all’art. 167 dello stesso codice.<br />
La Società, dopo un’ampia premessa di fatto, ha articolato i seguenti motivi di impugnativa:<br />
<i>Violazione e falsa applicazione dell’art. 193 del codice delle assicurazioni private, dell’art. 40 della direttiva 92/49/CE, degli artt. 14, 68 e 242 del codice delle assicurazioni private, dell’art. 15 ter della direttiva 92/49/CE (come modificato dalla direttiva 2007/44/CE), della direttiva 2007/44/CE. Carenza di potere in concreto. Eccesso di potere nella forma sintomatica dello sviamento (Sulla violazione da parte dell’Ivass del principio dell’home country control e sull’incompetenza dell’Autorità italiana ad adottare un provvedimento relativo all’acquisto di una partecipazione in una società autorizzata in un altro Stato membro).</i><br />
Il provvedimento rappresenterebbe una dissimulata applicazione ad una Società autorizzata in un altro Paese membro dell’Unione Europea della normativa italiana, applicabile in via diretta e vincolante alle imprese di assicurazione aventi sede legale ed autorizzate in Italia. In altri termini, il provvedimento impugnato rappresenterebbe l’estrinsecazione di un potere di carattere regolatorio prudenziale che, nel caso di specie, non sarebbe stato di competenza dell’Ivass, ma, semmai, dell’Autorità di vigilanza del paese di origine della Società.<br />
L’impresa operante in libera prestazione di servizi (LPS) sarebbe sempre sottoposta al controllo ed alla vigilanza dell’Autorità del proprio Paese d’origine, mentre all’Autorità del Paese ospitante sarebbe attribuito solo in via del tutto residuale, come extrema ratio e comunque solo in casi di estrema urgenza, di interferire con la libera estrinsecazione di una tale libertà comunitaria.<br />
La libera prestazione di servizi, in definitiva, sarebbe basata sul divieto di discriminazione in base alla nazionalità.<br />
L’urgenza, peraltro presunta, avrebbe rappresentato una efficace “maschera” utilizzata dall’Ivass per dissimulare un diverso tipo di intervento regolamentare non permesso in quanto violativo del principio dell’home country control.<br />
Il vaglio sulla onorabilità della persona fisica di riferimento della Società, al momento dell’acquisizione della Società da altra Società (LGS) facente capo allo stesso soggetto, sarebbe già stato effettuato dall’Autorità rumena (ASF), mentre l’Ivass avrebbe deciso comunque di pronunciarsi, in sostanza, sulla bontà o meno dell’acquisto della partecipazione in Forte da parte di LGS:<br />
<i>Violazione e falsa applicazione dell’art. 193 del codice delle assicurazioni private, dell’art. 40 della direttiva 92/49/CE, del D.M. 220/2011, dell’art. 68 del codice delle assicurazioni private, della circolare n. 3/2009 Isvap, dell’art. 15 ter della direttiva 92/49/CE. Carenza di potere in concreto. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche ed in particolare per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, illogicità. Violazione del principio di legalità e dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 1 l. n. 689 del 1981.</i><br />
L’urgenza del provvedere non vi sarebbe stata né con riferimento alla situazione sul mercato della Forte, né con riferimento alla posizione del socio indiretto di riferimento né, tantomeno, in relazione alle presunte irregolarità ravvisate dall’Ivass nell’attività del broker Verybroker.<br />
Le risultanze a base dell’atto impugnato sarebbero già state conosciute dall’Ivass nell’ottobre 2013, vale a dire due mesi prima dell’adozione dell’atto, e ciò sarebbe di per sé sufficiente ad escludere in radice la sussistenza di una situazione di urgenza.<br />
Durante i lavori congiunti della task force svoltisi a Roma in data 9 dicembre 2013, la ASF avrebbe continuato a manifestare la propria contrarietà all’adozione di un provvedimento di revoca dell’autorizzazione in quanto non conforme alla normativa rumena ed anche sproporzionato ed inidoneo allo scopo essendo diretto non contro il Socio ma contro la Società sulla cui gestione ed affidabilità economica, invece, non sarebbe stato evidenziato e provato alcun difetto o irregolarità.<br />
Le richieste ricevute dall’Ivass da parte di alcune amministrazione pubbliche non potrebbero essere definite “allarmate”, trattandosi di mere richieste di informazioni in ordine all’abilitazione o meno di un soggetto straniero ad operare in Italia oppure, al massimo, in relazione ai poteri di firma del sottoscrittore. Nessuno dei 19 richiedenti avrebbe messo in dubbio o avanzato quesiti in ordine alla solidità della Società.<br />
La LGS Holding, che ha acquisito la partecipazione in Forte, era, a sua volta, detenuta non direttamente dal signor S.P., ma dalla Glenzure Holding Ltd, la quale, a sua volta, era controllata al 99,98% dal signor S.P. (partecipazione indiretta di terzo livello). La “distanza” del socio indiretto non avrebbe consentito a questi di esercitare un controllo diretto sulla Forte.<br />
Il signor S.P., comunque, risulterebbe titolare dei requisiti di onorabilità previsti dal D.M. n. 220 del 2011 in quanto nei suoi confronti non è stata emessa alcuna sentenza di condanna alla pena della reclusione, mentre tutti i fatti addebitatigli, essendo relativi a procedimenti in corso, non potrebbero incidere sui requisiti di onorabilità.<br />
Il provvedimento recherebbe pochissimo spazio alle presunte irregolarità riscontrate in capo a Verybroker. Peraltro, non si comprenderebbe come un provvedimento dal carattere sanzionatorio possa essere, sia pure in parte, fondato sulla condotta e, quindi, sulla responsabilità di un soggetto estraneo. Gli strumenti approntati dalla Forte, inoltre, sarebbero stati idonei per una corretta gestione delle polizze da parte del broker.<br />
<i>Violazione e falsa applicazione dell’art. 193, commi 2, 3 e 4, dell’art. 40, commi 3, 4, 5 e 6 della direttiva 92/49/CE, dell’art. 97 Cost. (Sul mancato rispetto, da parte dell’Ivass, degli steps procedimentali che devono necessariamente precedere l’intervento – eccezionale – dell’Autorità del Paese ospitante nei confronti di una Società in LPS).</i><br />
Il provvedimento impugnato, da un lato, prescinderebbe dalla presenza di vere e proprie irregolarità commesse dalla Società e si atteggerebbe a misura “preventiva”, dall’altro, non avrebbe permesso alla Società di adeguarsi ed eventualmente porre spontaneamente rimedio alle situazioni riscontrate.<br />
Nel caso di comprovata situazione di urgenza, l’Autorità ospitante, solo a seguito dei vani tentativi di porre fine alla situazione irregolare, potrebbe adottare il provvedimento di divieto di conclusione di nuovi affari nel proprio Paese, mentre, nel caso di specie, l’Ivass avrebbe omesso di percorrere gli steps procedimentali normativamente previsti.<br />
<i>Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di trasparenza e partecipazione al procedimento. Violazione degli artt. 1, 7, 8 e 10 l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche ed in particolare per difetto dei presupposti (Sul mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento alla Forte).</i><br />
L’Ivass non avrebbe mai comunicato alla Forte, neppure indirettamente, l’avvio del procedimento in assenza dei presupposti di urgenza.<br />
<i>Violazione dell’art. 193 codice delle assicurazioni private. Violazione di tutti i principi relativi all’adozione di sanzioni amministrative. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990. Difetto di motivazione. Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per illogicità, carenza di istruttoria. Sviamento di potere (Sulla natura del provvedimento adottato nei confronti della Forte e sulla illegittimità di un provvedimento sine die).</i><br />
<i>Questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 193, comma 4 (Sulla compatibilità con le norme costituzionali di una previsione che preveda un potere extra ordinem in capo all’Ivass senza preventiva fissazione della durata massima delle misure irrogabili).</i><br />
Un provvedimento cautelare, o caratterizzato dall’urgenza del provvedere, non potrebbe avere le caratteristiche che possiede il provvedimento impugnato, di afflittività e durata indefinita nel tempo. Il provvedimento dell’Ivass non potrebbe definirsi cautelare in quanto destinato a produrre effetti per un tempo indeterminato, ma sarebbe di tipo sanzionatorio.<br />
Sarebbe mancata l’analisi della fronteggiabilità delle presunte criticità riscontrate con gli strumenti ordinari, come avrebbe potuto essere l’ipotesi, più semplice, di allontanamento dall’azionariato del socio di riferimento ovvero di congelamento del suo diritto a votare nell’assemblea della società in cui riveste la qualifica di socio avente il controllo.<br />
Il provvedimento sarebbe illegittimo anche in quanto sine die.<br />
In via subordinata, qualora l’art. 193, comma 4, d.lgs. n. 209 del 2005 fosse interpretato nel senso di consentire all’Ivass di adottare un provvedimento di assunzione di nuovi affari a tempo indeterminato, sarebbero violati gli artt. 23 e 97 Cost., avendo la norma attribuito all’Autorità un potere discrezionale e tendenzialmente illimitato di conculcare in maniera indefinita la libertà degli operatori economici.<br />
Tale interpretazione, inoltre, violerebbe gli artt. 3 e 41 Cost., mentre l’unica interpretazione conforme a Costituzione sarebbe quella di ritenere che il potere de quo possa essere esercitato solo con fissazione di un termine massimo di durata della misura.<br />
<i>Violazione del principio di proporzionalità. Violazione degli artt. 40, commi 6 e 9, e 193 codice delle assicurazioni private. Difetto assoluto di motivazione.</i><br />
L’adozione della misura più grave e penalizzante non sarebbe stata motivata.<br />
<i>Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 3, dello Statuto Ivass (Sulla illegittimità della delega conferita dal Direttorio integrato ai Consiglieri).</i><br />
La delega per adottare un provvedimento in una situazione di urgenza senza la fissazione di un termine massimo per l’esercizio del potere sarebbe illogica.<br />
La Società ricorrente ha altresì formulato istanza di risarcimento dei danni.<br />
L’Ivass, con ampia ed analitica memoria, ha contestato le censure dedotte dalla ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso.<br />
L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze nonché per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, soggetti privi, peraltro, di legittimazione passiva nel presente giudizio.<br />
La Forte e l’Ivass hanno depositato altre memorie a sostegno ed illustrazione delle rispettive difese.<br />
L’istanza cautelare è stata respinta da questa Sezione con ordinanza 28 febbraio 2014, n. 1010, con la seguente motivazione:<br />
“Considerato che, ad una prima sommaria delibazione, il ricorso non appare assistito da adeguato fumus boni iuris in quanto:<br />
l’IVASS, ai sensi dell’art. 193, comma 4, d.lgs. n. 209 del 2005, può vietare di stipulare nuovi contratti nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati;<br />
un’unica persona fisica, come emerge dal ricorso, controlla in via totalitaria (99,98%) la Glenzure Holding LTD che detiene la LGS Holding LTD, a sua volta detentrice del 99,97% del capitale della ricorrente, sicché, nella sostanza, può affermarsi che tale persona fisica sia azionista unico della LGS Holding LTD;<br />
non appare manifestamente illogico, sulla base di quanto indicato nel provvedimento impugnato, ritenere che l’azionista di riferimento della Società ricorrente sia privo della reputazione necessaria a garantire la sana e prudente gestione dell’impresa e che dalla complessiva vicenda sia desumibile un “grave caso di arbitraggio regolamentare”;<br />
Ritenuto, in ogni caso, che dal bilanciamento dei contrapposti interessi nella presente fase cautelare, l’interesse pubblico alla sana e prudente gestione dell’impresa e, quindi, alla protezione degli assicurati italiani, perseguita dall’Istituto di vigilanza con il provvedimento impugnato, sia prevalente sull’interesse imprenditoriale, pur meritevole della più elevata considerazione, perseguito dalla Società ricorrente”.<br />
Il relativo appello è stato respinto dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 2 aprile 2014, n. 1426, “ritenuto, nel sommario esame proprio della fase cautelare e ferma, in ogni caso, l’esigenza del sollecito approfondimento della controversia proprio dell’esame nel merito, che l’appello non appare assistito da profili di fumus boni iuris di evidenza tale da far ritenere non condivisibili le motivazioni dell’ordinanza gravata, avuto riguardo in particolare, nella comparazione dei contrapposti interessi nella presente fase del giudizio, alla prevalenza dell’interesse pubblico alla protezione degli assicurati italiani nella motivata urgenza del provvedere alla base del provvedimento impugnato in primo grado”<br />
All’udienza pubblica del 10 dicembre 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.<br />
2. L’Ivass, con l’impugnato provvedimento del 20 dicembre 2013 &#8211; considerato il dovere di intervenire con urgenza a protezione degli assicurati italiani, attuali e potenziali, prevenendo irregolarità da parte della società Forte Asigurari Reasigurari, sulla base del mandato conferito dal Direttorio integrato con delibera n. 235 del 17 dicembre 2013 &#8211; ha disposto, ai sensi dell’art. 193, comma 4, del codice delle assicurazioni private, attuativo dell’art. 40 della direttiva 92/49/CE, il divieto di assunzione di nuovi affari in Italia nei confronti di Forte Asigurari Reasigurari, con gli effetti di cui all’art. 167 dello stesso codice.<br />
L’Autorità di vigilanza – premesso che Forte Asigurari Reasigurari, con sede in Bucarest, è abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi dal 1° ottobre 2008 nei rami danni (1. infortuni, 2. malattia, 3. corpi di veicoli terrestri esclusi quelli ferroviari, 5. corpi di veicoli aerei; 6. corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 7. merci trasportate, 8. incendio ed elementi naturali, 9. altri danni ai beni) e, dal 4 ottobre 2012, nei rami 11. responsabilità civile aereomobili, 13. responsabilità civile generale, 14. credito, 15. cauzione, 16. perdite pecuniarie di vario genere e che la Società sta operando attivamente nel ramo cauzione, attraverso il rilascio di polizze fideiussorie a favore di enti pubblici, in particolare nell’ambito di gare d’appalto, assumendo impegni economicamente rilevanti – ha rappresentato di ricevere “allarmate richieste di informazione in merito alla società e alla sua solidità finanziaria, soprattutto da parte di Pubbliche Amministrazioni (Comuni, Agenzie delle entrate, ecc.) in qualità di beneficiarie delle polizze fideiussorie emesse”.<br />
L’Ivass ha posto in rilievo che, su sua richiesta, l’Autorità di vigilanza rumena, in data 16 settembre 2013, “ha comunicato che l’azionista di riferimento dell’impresa è un soggetto italiano … azionista unico della società LGS HOLDING LTD, la quale detiene una quota del 99,97% del capitale di Forte Asigurari Reasigurari”; l’Ivass ha altresì specificato che “dal complesso delle informazioni acquisite … sono emersi rilevanti profili di criticità con riguardo alla reputazione di tale azionista, che risulta avere significativi precedenti penali e di vigilanza”.<br />
Il Collegio ritiene che il nucleo centrale della parte motiva del provvedimento sia individuabile nel passaggio secondo cui “se la Forte Asigurari Reasigurari S.A. fosse stata un’impresa italiana non avrebbe ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa per carenza dei requisiti di ‘reputazione’ del suo azionista di riferimento, in base al combinato disposto degli articoli 14 e 68 del Codice delle assicurazioni (CAP). L’art. 14 CAP, in attuazione dell’art. 8 della Direttiva 92/49/CE, prevede infatti che l’autorizzazione all’esercizio non possa essere rilasciata se i soggetti che detengono partecipazioni significative nell’impresa non sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 68 CAP, tra i quali figura il possesso di una adeguata reputazione, atta a garantire la sana e prudente gestione dell’impresa di assicurazione. Inoltre, qualora l’assenza di reputazione fosse emersa in un momento successivo, l’autorizzazione all’esercizio della Forte Asigurari Reasigurari S.A. sarebbe stata revocata, in base al combinato disposto degli articoli 14, 68 e 242 CAP. L’art. 242 del Codice, in attuazione dell’art. 14 della Direttiva 92/49/CE prevede infatti che l’autorizzazione è revocata se l’impresa non soddisfa più le condizioni di accesso all’attività assicurativa. Il sig. … , in qualità di azionista, non possiede infatti sulla base del quadro normativo europeo (ed italiano) di riferimento, un’adeguata reputazione atta a garantire la sana e prudente gestione di un’impresa di assicurazione”.<br />
L’Istituto di vigilanza, in proposito, ha evidenziato che “in applicazione dell’art. 15-ter della Direttiva 92/49/CE, inserito dall’art. 1 della Direttiva 2007/44/CE in materia di acquisizioni di partecipazioni, dell’art. 68 CAP e delle Linee guida emanate dal CESB/CEIOPS/CESR il 18 luglio 2008, richiamate dalla Comunicazione ISVAP n. 3 del 2 luglio 2009, la ‘reputazione’ è valutata non soltanto in base alla verifica del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente, ma si estende anche ‘alla verifica dell’esistenza di eventuali dubbi sull’integrità e sulla competenza professionale’ dell’azionista ‘e della fondatezza di tali dubbi; i dubbi possono essere dovuti, ad esempio, alla sua condotta professionale passata’, tra cui rileva: * l’aver subito condanne penali, in particolare per reati di truffa o reati finanziari; * essere oggetto di procedimenti penali in corso, in particolare per reati di truffa, riciclaggio, bancarotta, reati finanziari; * l’aver subito da parte di Autorità di Vigilanza competenti provvedimenti di cancellazione da pubblici registri regolanti l’esercizio di attività vigilate”.<br />
L’Autorità ha ancora indicato che “ulteriori elementi di criticità relativi a Forte Asigurari Reasigurari e alla sua operatività in Italia derivano dalle risultanze degli accertamenti ispettivi condotti dall’Ivass nel mese di aprile 2013 (con sottoscrizione del relativo verbale il 19 luglio 2013) nei confronti di Verybroker s.r.l., società di brokeraggio italiana che è risultata intermediare contratti assicurativi unicamente per Forte Asigurari Reasigurari attraverso la quale l’impresa rumena ha raccolto circa l’86% dei premi complessivamente raccolti in Italia”.<br />
Tutto ciò premesso, il provvedimento è stato adottato<br />
considerato che:<br />
l’azionista di riferimento della Forte Asigurari Reasigurari è privo della reputazione, come definita dal quadro normativo vigente, necessaria a garantire la sana e prudente gestione dell’impresa;<br />
dal quadro descritto emerge un grave caso di arbitraggio regolamentare in quanto un soggetto espulso dal mercato italiano dei finanziamenti e delle cauzioni (a seguito di provvedimenti di rigore delle Autorità competenti), destinatario di un decreto penale di condanna e con numerosi procedimenti penali pendenti, al quale – in base alla normativa italiana di recepimento della direttiva 92/49/CE – non sarebbe consentito di accedere al mercato assicurativo italiano si è stabilito in un altro Paese dell’Unione Europea per tornare a svolgere in Italia analoga attività nel settore dell’assicurazione cauzione;<br />
l’operatività della Forte Asigurari Reasigurari in Italia, come emerge dai dati della raccolta premi, è molto rilevante e si dispiega in un settore particolarmente delicato quale quello delle cauzioni, con beneficiari pubbliche amministrazioni e privati, con il rischio, quindi, di grave pregiudizio per l’erario e di nocumento agli interessi di assicurati italiani o di altri aventi diritto a prestazioni assicurative in Italia;<br />
esiste un crescente allarme sociale per l’operatività della Forte Asigurari Reasigurari in Italia, comprovato dalle frequenti richieste di informazioni che pervengono in merito alla società e alla sua solidità finanziaria, soprattutto da parte di pubbliche amministrazioni in qualità di beneficiarie delle polizze fideiussorie emesse, ciò a riprova che la Forte Asigurari Reasigurari è attiva sul territorio italiano e il livello degli impegni che sta assumendo in Italia è in costante aumento;<br />
dalle ispezioni svolte nei confronti di Verybroker srl, broker attraverso cui principalmente si esplica l’attività assicurativa in Italia di Forte Asigurari Reasigurari, sono emerse rilevanti criticità nella gestione degli affari in Italia da parte dell’impresa<br />
tenuto conto, altresì, che:<br />
le informazioni e la documentazione in possesso dell’Ivass sono state trasmesse all’Autorità di vigilanza rumena con lettera del 25 ottobre 2013, chiedendo di intervenire su Forte Asigurari Reasigurari per bloccarne l’operatività in Italia, avvertendo che, in assenza di tale intervento, l’Ivass, tenuto per legge a garantire la protezione degli assicurati italiani, avrebbe adottato un divieto di assunzione di nuovi affari in Italia;<br />
l’Autorità rumena con lettera dell’8 novembre 2013 ha condiviso le preoccupazioni dell’Ivass, offrendo la propria collaborazione e preannunciando la costituzione di una task force interna per la valutazione delle misure da adottare nei confronti della Forte Asigurari Reasigurari e chiedendo la collaborazione dell’Ivass per esaminare i documenti relativi al dossier;<br />
l’Ivass, con nota del 19 novembre 2013, ha manifestato la disponibilità a offrire tale collaborazione, sottolineando al contempo la necessità che i tempi di conclusione dei lavori della task force e le conseguenti determinazioni dell’Autorità rumena fossero coerenti con l’urgenza del caso e con il dovere dell’Ivass di intervenire con misure immediate a protezione degli assicurati italiani e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative sul territorio della Repubblica italiana; pertanto, l’Ivass, ravvisando nel caso di specie motivi di urgenza, ha preannunciato che, qualora l’Autorità rumena non avesse adottato entro trenta giorni un provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa della Forte Asigurari Reasigurari, avrebbe dovuto adottare nei confronti dell’impresa, a protezione degli assicurati italiani, il divieto di assunzione di nuovi affari in Italia;<br />
il 9 dicembre 2013 si è svolta una riunione a Roma tra le due Autorità, durante la quale quella rumena ha fatto presente di non poter adottare, in base alla propria legislazione, un provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa di Forte anche perché i criteri previsti dalle Linee guida CEIOPS/CEB/CESR per la valutazione della reputazione degli azionisti non sono stati incorporati nell’ordinamento interno e non sono quindi vincolanti; l’Autorità rumena ha fatto comunque presente che avrebbe avviato un processo di modifica della legislazione rumena<br />
visti:<br />
l’art. 40, paragrafo 6, della direttiva 92/49/CE, in base al quale “i paragrafi 3, 4 e 5 lasciano impregiudicato il potere degli Stati membri interessati di prendere, in caso di urgenza, misure appropriate per prevenire le infrazioni commesse sul loro territorio. Ciò implica la possibilità di impedire ad un’impresa di assicurazione la stipulazione di nuovi contratti di assicurazione nel loro territorio”;<br />
l’art. 193, comma 4., del codice delle assicurazioni private, il quale stabilisce che l’Ivass ha il potere di intervenire nei confronti delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro della UE, quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell’Autorità dello Stato di origine ovvero sussistano ragioni di urgenza a protezione degli interessi degli assicurati italiani e di altri aventi diritto a prestazioni assicurative sul territorio della Repubblica italiana, con misure che comprendono il divieto di assunzione di nuovi affari in Italia.<br />
2.1 In primo luogo, con una serie di articolate ed approfondite censure, la Società ricorrente ha dedotto l’incompetenza all’adozione dell’atto in quanto il provvedimento impugnato rappresenterebbe l’estrinsecazione di un potere di carattere regolatorio prudenziale che, nel caso di specie, non sarebbe stato di competenza dell’Ivass, ma, semmai, dell’Autorità di vigilanza del paese di origine della Società (ASF); la libera prestazione di servizi, infatti, sarebbe basata sul divieto di discriminazione in base alla nazionalità e l’urgenza, peraltro presunta, avrebbe rappresentato una “maschera” utilizzata dall’Ivass per dissimulare un diverso tipo di intervento regolamentare non permesso in quanto violativo del principio dell’home country control.<br />
Le censure non possono essere condivise.<br />
Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 193 d.lgs. n. 209 del 2005 attuativo dell’art. 40 della direttiva 1992/49/CE.<br />
L’art. 40 della direttiva 1992/49/CE (abrogato dall’art. 310 della direttiva 2009/138/CE, con la decorrenza indicata nel medesimo art. 310 e successivamente prorogata), per quanto maggiormente interessa in questa sede, dispone che “un’impresa che effettua operazioni in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro della succursale e/o dello Stato membro di prestazione di servizi tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell’applicazione del presente articolo, sempreché tale obbligo incomba anche alle imprese aventi la sede sociale in detti Stati membri” (comma 2); “se le autorità competenti di uno Stato membro constatano che un’impresa che ha una succursale od opera in regime di libera prestazione di servizi nel territorio di detto Stato non ne rispetta le norme di diritto ad essa applicabili, invitano l’impresa interessata a porre fine a tale situazione irregolare” (comma 3); “se l’impresa in questione omette di conformarsi, le autorità competenti dello Stato membro interessato informano le autorità competenti dello Stato membro di origine. Queste prendono senza indugi tutte le misure appropriate affinché l’impresa interessata ponga fine a tale situazione irregolare. La natura delle misure viene comunicata alle autorità competenti dello Stato membro interessato” (comma 4); “se, nonostante le misure prese dallo Stato membro di origine &#8211; o per l’insufficienza di tali misure o in mancanza delle misure stesse nello Stato interessato &#8211; l’impresa persiste nel violare le norme di legge vigenti nello Stato membro interessato, quest’ultimo, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro di origine, può prendere le misure appropriate per evitare o reprimere nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire anche l’ulteriore stipulazione di contratti di assicurazione da parte dell’impresa nel suo territorio. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile effettuare sul proprio territorio le notifiche alle imprese di assicurazione” (comma 5); “i paragrafi 3, 4 e 5 lasciano impregiudicato il potere degli Stati membri interessati di prendere, in caso di urgenza, misure appropriate per prevenire le infrazioni commesse sul loro territorio. Ciò implica la possibilità di impedire ad un’impresa di assicurazione la stipulazione di nuovi contratti di assicurazione nel loro territorio” (comma 6).<br />
Tale disciplina è stata trasposta nell’ordinamento italiano attraverso l’art. 193 d. lgs. n. 209 del 2005, codice delle assicurazioni private, relativo alla vigilanza sulle imprese di assicurazione di altri Stati membri che operano sul territorio della Repubblica italiana, il quale, per quanto maggiormente interessa in questa sede, dispone come segue: “le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell’autorità dello Stato membro d’origine anche per l’attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica” (comma 1); “fermo quanto disposto al comma 1, l’ISVAP, qualora accerti che l’impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione” (comma 2); “qualora l’impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l’ISVAP ne informa l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni” (comma 3); “quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell’autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l’ISVAP può adottare nei confronti dell’impresa di assicurazione, dopo averne informato l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi con gli effetti di cui all’articolo 167” (comma 4).<br />
Dal confronto tra la disciplina posta dall’art. 40 della direttiva 1992/49/CE e quella posta dall’art. 193 del c.a.p., emerge che, mentre il legislatore comunitario, nel prevedere le deroghe al principio dell’home country control (in forza del quale le imprese di assicurazione sono soggette alla vigilanza esclusiva dell’Autorità dello Stato membro d’origine anche per l’attività svolta in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato ospite), ha disciplinato il potere che l’Autorità di vigilanza dello Stato ospite può esercitare in caso di urgenza in un comma (il comma 6) diverso da quello che disciplina il distinto potere riconosciuto a tale Autorità al di fuori dei casi di urgenza (il comma 5), il legislatore italiano ha invece fuso la disciplina relativa ai due poteri nel solo comma quattro dell’art. 193 (cfr. Cons. Stato, Sezione Sesta, 20 febbraio 2014, n. 840).<br />
Il principio fondamentale che può essere enucleato da tale corpus normativo è quello dell’home country control, in ragione del quale l’attività di vigilanza prudenziale sulla singola impresa è svolta dall’Autorità dello Stato membro d’origine anche in relazione all’attività effettuata, in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, nel territorio degli altri Stati membri.<br />
La normativa europea, e quella nazionale di attuazione, prevedono una possibile deroga al principio dell’’home country control al ricorrere di determinati presupposti, da valutare da parte dell’Autorità nazionale nell’esercizio di un potere caratterizzato da discrezionalità tecnica.<br />
Il potere di intervento dell’Autorità nazionale, infatti, è subordinato alla presenza, cumulativa o alternativa, dei tre presupposti di cui all’art. 193, comma 4, d.lgs. n. 209 del 2005, vale a dire la mancanza o l’inadeguatezza dei provvedimenti del’Autorità dello Stato di origine, la commissione di irregolarità che possano pregiudicare interessi generali ovvero i casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.<br />
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che il provvedimento di divieto di stipulare nuovi contratti si configura come un provvedimento inibitorio, non avente natura sanzionatoria, bensì carattere di urgenza a tutela di interessi sensibili quale “la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative” (cfr. Tar Lazio, Sezione Seconda, 23 maggio 2013, n. 5209).<br />
Di talché, per stabilire quale sia la disciplina del procedimento nei casi in cui l’Ivass agisce invocando la disposizione dell’art. 193, comma 4, del d.lgs. n. 209 del 2005, occorre tenere distinte le situazioni nelle quali “manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell’autorità dello Stato di origine” oppure “le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali”, da quelle caratterizzate dall’urgenza di provvedere “per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative”.<br />
Infatti, mentre per il primo gruppo di situazioni l’assenza dell’urgenza di provvedere rende evidente come non possa postularsi alcuna deroga alle regole (generali e speciali) poste a garanzia del contraddittorio con il soggetto destinatario del provvedimento finale e a garanzia del principio di leale collaborazione tra le Autorità di vigilanza degli Stati membri, ben diverse considerazioni richiedono le situazioni caratterizzate dall’urgenza qualificata di provvedere, atteso che per tali situazioni si deve ritenere che &#8211; a dispetto di quanto potrebbe desumersi da un’interpretazione letterale dell’art. 193 del c.a.p. &#8211; l’Ivass (ex Isvap) possa non solo provvedere anche in assenza di un preventivo contraddittorio con l’impresa destinataria del provvedimento (e, quindi, omettere la comunicazione dell’avvio del procedimento) e in assenza di un preventivo coinvolgimento dell’Autorità di vigilanza dello Stato di origine, ma finanche prescindere dalla preventiva comunicazione a tale Autorità (cfr. citata sentenza Tar Lazio, Sezione Seconda, 23 maggio 2013, n. 5209).<br />
In tal senso depone la disposizione dell’art. 40, comma 6, della direttiva 1992/49/CE, che &#8211; in ossequio alla consolidata giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Lombardia Milano, Sezione Terza, 11 aprile 2011, n. 954), secondo la quale le norme interne derivanti dalla trasposizione di direttive comunitarie, in forza del principio del primato del diritto comunitario, devono essere interpretate in modo conforme alle direttive stesse &#8211; fornisce le coordinate per una corretta interpretazione della disciplina posta dall’art. 193, comma 4, del c.a.p. per le situazioni caratterizzate dall’urgenza qualificata di provvedere “per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative”.<br />
In particolare, la disposizione dell’art. 40, comma 6, della direttiva 1992/49/CE &#8211; ove si prevede espressamente che la disciplina posta dai commi precedenti (evidentemente ispirata dal principio generale dell’home country control, dal principio del contraddittorio e dal principio della leale collaborazione tra le Autorità di vigilanza degli Stati membri) lascia “impregiudicato il potere degli Stati membri interessati di prendere, in caso di urgenza, misure appropriate per prevenire le infrazioni commesse sul loro territorio” &#8211; induce ad affermare che, in presenza di situazioni caratterizzate dall’urgenza qualificata di provvedere, l’Autorità di vigilanza dello Stato ospite può agire direttamente, facendo prevalere l’esigenza di tutela immediata di interessi pubblici sensibili (quelli degli assicurati italiani e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative) sia sull’interesse del soggetto inciso dal provvedimento ad avere conoscenza dell’inizio del procedimento (interesse tutelato dalla disposizione generale dell’art. 7, comma 1, della legge n. 241/1990), sia sull’interesse dell’Autorità di vigilanza dello Stato di origine a vigilare sulle proprie imprese anche se operanti sul territorio di altro Stato membro (interesse tutelato dalle disposizioni dei primi tre commi dall’art. 193, comma 4, del c.a.p.) e a ricevere una preventiva informazione dell’adozione del provvedimento da parte dell’Autorità di vigilanza dello Stato ospite (interesse tutelato dalla disposizione del quarto comma dall’art. 193 del c.a.p.).<br />
L’Ivass, nella fattispecie in esame, ha esercitato il potere previsto dall’art. 193, comma 4, d.lgs. n. 209 del 2005 nella parte in cui attribuisce la facoltà di vietare la stipulazione di nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi “nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative”, sicché ha esercitato il potere in astratto previsto dalla legislazione europea e nazionale in deroga al principio dell’home country control.<br />
2.2 Con altra serie di censure, ed è questo il punto centrale della controversia, la Società Forte ha sostenuto la carenza dei presupposti per l’esercizio del potere in quanto l’urgenza del provvedere non vi sarebbe stata né con riferimento alla situazione sul mercato della Società, né con riferimento alla posizione del socio indiretto di riferimento né, tantomeno, in relazione alle presunte irregolarità ravvisate dall’Ivass nell’attività del broker Verybroker.<br />
Di talché, ribadito che l’Ivass ha il potere di intervenire autonomamente “nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative”, occorre verificare se il presupposto dell’urgenza per la tutela degli indicati interessi sensibili, fosse in concreto presente al momento dell’adozione dell’atto.<br />
In altri termini, al fine di delibare la prospettata censura, è dirimente accertare se, nella fattispecie, sussistano i presupposti di fatto giustificativi dell’esercizio di poteri di urgenza.<br />
Il Collegio ritiene che i presupposti giustificativi dell’esercizio del potere di urgenza ex art. 193, comma 4, d.lgs. n. 209 del 2005 ex art. 40, comma 6, direttiva 92/49/CE, nel caso di specie, sussistono.<br />
Dalla motivazione del provvedimento impugnato, come in precedenza riportata, è possibile evincere che &#8211; in disparte le frequenti richieste di informazioni in merito alla Società da parte di amministrazioni pubbliche beneficiarie delle polizze fideiussorie ed in disparte le ispezioni svolte nei confronti di Verybroker Srl, broker attraverso cui principalmente si esplica l’attività assicurativa in Italia della ricorrente – le maggiori esigenze di tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si racchiudono nelle considerazioni relative all’assenza del requisito reputazionale in capo all’azionista di riferimento della Forte Asigurari Reasigurari.<br />
Infatti, nei “considerato” dell’atto, alle lettere a) e b) è indicato che:<br />
a) l’azionista di riferimento della Forte Asigurari Reasigurari è privo della reputazione, come definita dal quadro normativo vigente, necessaria a garantire la sana e prudente gestione dell’impresa;<br />
b) dal quadro descritto emerge un grave caso di arbitraggio regolamentare in quanto un soggetto espulso dal mercato italiano dei finanziamenti e delle cauzioni (a seguito di provvedimenti di rigore delle Autorità competenti), destinatario di un decreto penale di condanna e con numerosi procedimenti penali pendenti, al quale – in base alla normativa italiana di recepimento della direttiva 92/49/CE – non sarebbe consentito di accedere al mercato assicurativo italiano si è stabilito in un altro Paese dell’Unione Europea per tornare a svolgere in Italia analoga attività nel settore dell’assicurazione cauzione.<br />
Il Collegio &#8211; pur volendo rilevare che la partecipazione del signor S.P. alla Forte sia una partecipazione indiretta di terzo livello atteso che, come evidenziato in ricorso, la LGS Holding LTD, che detiene il 99,97% del capitale di Forte, è a sua volta detenuta dalla Glenzure Holding LTD controllata per il 99,98%, dal signor S.P. – ritiene indubbio che il signor S.P. sia l’azionista di riferimento di Forte o, nella sostanza, il suo unico azionista, in qualità di effettivo unico azionista di LGS Holding LTD e di Glenzure Holding LTD.<br />
Nella parte iniziale dell’atto, l’Ivass ha posto in rilievo come dal complesso delle informazioni acquisite, siano emersi rilevanti profili di criticità con riguardo alla reputazione dell’azionista di riferimento, che risulta avere significativi precedenti penali e di vigilanza.<br />
In particolare:<br />
dal certificato dei carichi pendenti acquisito il 15 ottobre 2013 presso la Procura della Repubblica di Cassino, risulta che nei suoi confronti pendono numerosi procedimenti penali per reati vari tra cui: bancarotta fraudolenta, riciclaggio, appropriazione indebita, infedeltà patrimoniale, associazione per delinquere, abusiva attività finanziaria, truffa, insolvenza fraudolenta, trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori, violazione della normativa antiusura;<br />
dal certificato del casellario giudiziale, acquisito in pari data, risulta un decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Cassino, divenuto esecutivo il 18 novembre 2011, per omesso versamento di IVA;<br />
è stato iscritto nell’albo dei mediatori crediti dal 4 giugno 2001 fino all’11 giugno 2012, data in cui gli è stato notificato il decreto di sospensione dall’albo adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la presenza, a suo carico, dei procedimenti penali pendenti;<br />
è stato socio e/o ha rivestito cariche amministrativa in diverse società operanti nel settore finanziario iscritte nell’elenco di cui all’art. 106 del TUB, cancellate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per gravi irregolarità e, nel dettaglio, ha specificato le Società ed i motivi della cancellazione.<br />
In definitiva, l’Istituto di vigilanza ha ritenuto la sussistenza di un grave caso di arbitraggio regolamentare in quanto una persona fisica espulsa dal mercato italiano dei finanziamenti e delle cauzioni è tornata ad operare in Italia quale azionista di riferimento della Società Forte che, proprio per questo, se fosse stata un’impresa italiana non avrebbe avuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa per carenza dei requisiti di reputazione del suo azionista di riferimento ovvero, ove l’assenza di reputazione fosse emersa in un momento successivo, sarebbe stata destinataria della revoca dell’autorizzazione.<br />
Il Collegio ritiene che, in presenza dei descritti elementi di fatto, la sussistenza di un’attività individuata come di “arbitraggio regolamentare” determina la ontologica presenza di motivi di urgenza tali da legittimare l’esercizio del potere di intervento da parte dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in deroga al principio dell’home country control.<br />
Diversamente opinando, infatti, si perverrebbe alla non accettabile conclusione che un soggetto italiano, privo dei requisiti per essere autorizzato a svolgere l’attività assicurativa in Italia, possa invece esercitare la stessa in libera prestazione di servizi perché la Società di cui è azionista di riferimento è autorizzata dall’Autorità di vigilanza dello Stato nell’ambito del quale ha sede, senza che l’Autorità dello Stato membro abbia alcun margine di intervento.<br />
In tal modo, sarebbe eludibile la normativa prudenziale dello Stato finalizzata a garantire la sana e prudente gestione delle imprese che operano sul mercato a tutela degli interessi degli assicurati italiani e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative nell’ambito del territorio nazionale.<br />
In sostanza, costituisce ragione di urgenza tale da legittimare l’intervento dell’Ivass, in deroga al principio generale dell’home country control, l’accertata constatazione che l’azionista di riferimento della Società in libera prestazione di servizi non abbia i requisiti reputazionali per poter svolgere l’attività assicurativa nel territorio nazionale.<br />
Né è possibile inferire l’illegittimità dell’azione amministrativa dalla tesi della ricorrente secondo cui l’azionista di riferimento, comunque, risulterebbe titolare dei requisiti di onorabilità previsti dal D.M. n. 220 del 2011 in quanto nei suoi confronti non è stata emessa alcuna sentenza di condanna alla pena della reclusione, mentre tutti i fatti addebitatigli, essendo relativi a procedimenti in corso, non potrebbero incidere sui requisiti di onorabilità.<br />
L’art. 15 ter, comma 1, lett. a), della direttiva 92/49/CE, in tema di acquisizione di imprese assicurative, dispone che le Autorità competenti valutano, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell’impresa di assicurazione cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sull’impresa di assicurazione, la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base della reputazione del candidato acquirente.<br />
Analogamente, l’art. 68, comma 5, del d.lgs. n. 209 del 2005 stabilisce che l’Isvap (ora Ivass) rilascia l’autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione avuto riguardo anche ai possibili effetti dell’operazione sulla protezione degli assicurati dell’impresa interessata, sulla base di determinati criteri tra i quali, al primo posto, è indicata la reputazione del potenziale acquirente.<br />
L’ottavo considerando della direttiva 2007/44/CE indica che “per quanto riguarda la valutazione prudenziale, il criterio relativo alla ‘reputazione del candidato acquirente’ presuppone la verifica dell’esistenza di eventuali dubbi sull’integrità e sulla competenza professionale del candidato acquirente e della loro fondatezza; i dubbi possono essere dovuti, ad esempio, alla sua condotta professionale passata”.<br />
In proposito, come evidenziato dall’Ivass nella propria memoria difensiva, il Comitato di terzo livello CEIPOS/CESR/CEBS ha emanato in data 11 luglio 2008 linee guida volte a fornire indicazioni per una valutazione coordinata ed omogenea, in ambito comunitario e nei tre settori del mercato finanziario, delle circostanze e dei fatti rilevanti ai fini dell’accertamento in concreto della sussistenza della buona reputazione dell’azionista, le quali, nel richiamare il considerando 8 della direttiva 2007/44/CE, allo scopo di definire ulteriormente gli elementi da acquisire in sede di valutazione della buona reputazione dell’azionista di riferimento, stabiliscono che debbono essere considerati fra l’altro:<br />
&#8211; le condanne, anche non definitive, per talune tipologie di reati fra cui quelli fiscali, finanziari e in generale di frode;<br />
&#8211; le indagini in corso, anche nel passato, presso le competenti autorità giudiziarie volte all’accertamento di fattispecie di reato;<br />
&#8211; le indagini e/o i provvedimenti adottati dalle competenti autorità per violazione della normativa in materia bancaria, finanziaria, assicurativa nonché in materia di investimenti;<br />
&#8211; ogni elemento rilevante ai fini della correttezza nella gestione di attività imprenditoriali passate fra cui, tra l’altro, fatti volti a dimostrare la opacità o la mancata collaborazione con le autorità di vigilanza, rigetti e/o revoche e/o ritiri di au<br />
Orbene, l’Autorità di vigilanza nell’impugnato provvedimento del 20 dicembre 2013, ha dato conto dell’esistenza di procedimenti penali a carico del signor S.P. per reati finanziari e di frode, del decreto penale di condanna per omesso versamento di IVA e, soprattutto, dal fatto che l’interessato è stato socio o amministratore in diverse società operanti nel settore finanziario iscritte nell’elenco di cui all’art. 106 TUB, cancellate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per gravi irregolarità.<br />
Nello specifico, l’amministrazione procedente ha fatto riferimento: alla carica di amministratore delegato della Italica Spa, cancellata dal MEF in data 2 aprile 2009, per gravi violazioni di legge; alla carica di presidente del consiglio di amministrazione di COFIDI Spa, cancellata dall’elenco dal MEF con decreto del 14 ottobre 2009 per il mancato possesso dei requisiti minimi di capitale sociale; alla qualità di socio di Janula Fiduciaria Spa, società fiduciaria posta in liquidazione coatta amministrativa dal 13 ottobre 2009, la quale deteneva una quota di capitale pari al 99,25% di Medusa Leasing Italia Spa, società cancellata con decreto MEF del 27 maggio 2009 dall’elenco di cui all’art. 106 del TUB per il rilascio di fideiussioni senza il possesso dei requisiti patrimoniali minimi e successivamente dichiarata fallita; alla qualità di socio di Life Immobiliare Spa, società che deteneva una quota di capitale pari al 2,90% di Società di Credito al Consumo Spa, cancellata dall’elenco di cui all’art. 106 del TUB con decreto MEF dell’11 giugno 2009; alla carica di amministratore unico del Consorzio di garanzia collettivo dei fidi elvetico Scpa, cancellato su istanza di parte con provvedimento della Banca d’Italia del 23 settembre 2010.<br />
Il Collegio, in presenza di tali elementi, ritiene che la valutazione compiuta dall’Autorità di settore circa l’assenza del requisito reputazionale in capo all’azionista di riferimento della Forte sia plausibile e sia tale da integrare quel carattere di urgenza che legittima, ai sensi della normativa europea e nazionale, l’esercizio del potere in deroga al principio dell’home country control.<br />
2.3 La Forte ha altresì sostenuto che, nel caso di comprovata situazione di urgenza, l’Autorità ospitante, solo a seguito dei vani tentativi di porre fine alla situazione irregolare, potrebbe adottare il provvedimento di divieto di conclusione di nuovi affari nel proprio Paese, mentre, nel caso di specie, l’Ivass avrebbe omesso di percorrere gli steps procedimentali normativamente previsti.<br />
Le censure non sono persuasive.<br />
In via preliminare, il Collegio rileva come dal provvedimento emerga che vi è stata, a partire dalla richiesta di intervento indirizzata alla ASF il 25 ottobre 2013, una interlocuzione tra l’Autorità italiana e l’Autorità rumena, culminata con la riunione in data 9 dicembre 2013, svoltasi a Roma, in cui l’ASF, pur facendo presente che avrebbe avviato un processo di modifica della legislazione rumena, ha rappresentato di non poter adottare, in base alla propria legislazione, un provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa di Forte anche perché i criteri previsti dalle linee guida per la valutazione della reputazione degli azionisti non sono stati incorporati nell’ordinamento interno e non sono, quindi, vincolanti.<br />
Ad ogni buon conto, occorre ribadire in proposito, come già evidenziato nel capo 2.1 della presente sentenza, che l’art. 193 del codice delle assicurazioni private, deve essere interpretato alla luce dell’art. 40 della direttiva 1992/49/CE e che il sesto comma di tale articolo rende palese che in caso di urgenza l’Ivass può agire anche in assenza del preventivo ordine, rivolto all’impresa, di conformarsi alle norme di legge o di attuazione dello Stato italiano e in assenza della preventiva richiesta, rivolta all’Autorità di vigilanza dello Stato di origine, di adottare misure atte a far cessare le violazioni imputabili all’impresa.<br />
In altri termini, una corretta interpretazione dell’art. 193 del c.a.p. &#8211; conforme alla disciplina posta dell’art. 40 della direttiva 1992/49/CE &#8211; conferma che l’urgenza di provvedere, se adeguatamente documentata, giustifica una deroga integrale alla regola dell’home country control, consentendo all’ISVAP (ora Ivass) di agire direttamente nei confronti delle imprese che operano nel territorio dello Stato italiano in regime di libera prestazione di servizi.<br />
Va da sé, sulla base delle considerazioni espresse, che la censura di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento parimenti non può essere condivisa per la sussistenza della accertata situazione di urgenza di provvedere “per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative”, puntualmente evidenziata dall’Ivass nella motivazione del provvedimento impugnato, costituente il presupposto per l’esercizio del potere di intervento dell’Autorità nazionale.<br />
2.4 Nel rilevare che le censure proposte dalla Forte con riferimento alle richieste di informazioni provenienti dalle amministrazioni pubbliche ed alle irregolarità riscontrate nei confronti della Verybroker non assumono rilievo pregnante in quanto il provvedimento di divieto risulta legittimamente adottato già con riferimento alla richiamata ipotesi di “arbitraggio regolamentare”, occorre evidenziare che il provvedimento del 20 dicembre 2013 ha disposto la misura più drastica, rispetto alle altre in ipotesi adottabili, del divieto di assunzione di nuovi affari in Italia verosimilmente in quanto:<br />
“dal quadro descritto emerge un grave caso di arbitraggio regolamentare, in quanto un soggetto espulso dal mercato italiano dei finanziamenti e delle cauzioni (a seguito di provvedimenti di rigore delle Autorità competenti), destinatario di un decreto penale di condanna e con numerosi procedimenti penali pendenti, al quale – in base alla normativa italiana di recepimento della direttiva 92/49/CE – non sarebbe consentito di accedere al mercato assicurativo italiano si è stabilito in un altro Paese dell’Unione Europea per tornare a svolgere in Italia analoga attività nel settore dell’assicurazione cauzione;<br />
l’operatività della Forte Asigurari Reasigurari in Italia, come emerge dai dati della raccolta premi, è molto rilevante e si dispiega in un settore particolarmente delicato quale quello delle cauzioni, con beneficiari pubbliche amministrazioni e privati, con il rischio, quindi, di grave pregiudizio per l’Erario e di nocumento agli interessi di assicurati italiani o di altri aventi diritto a prestazioni assicurative in Italia”.<br />
La considerazione che all’azionista di assoluto riferimento dell’impresa non sarebbe consentito di svolgere l’attività assicurativa in Italia dà conto del fatto che nessun’altra misura sarebbe stata adottabile se non quella volta ad escludere l’impresa, in costanza di tale assetto societario, dal mercato assicurativo nazionale.<br />
Il divieto di assunzione di nuovi affari, adottato nell’ipotesi di specie nell’esercizio del potere di intervento d’urgenza da parte dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro, costituisce, anche sotto il profilo della proporzionalità, una misura non illogica in quanto, inibendo l’esercizio dell’attività assicurativa esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana contempera le esigenze di tutela degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative italiani senza incidere sulla prosecuzione dell’attività negli altri Stati dell’Unione Europea, lasciando all’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine l’adozione di eventuali ulteriori misure.<br />
In linea generale, giova osservare che le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, in sede di ricorso ex art. 362 c.p.a. avverso una sentenza del Consiglio di Stato, hanno avuto modo recentemente di chiarire (cfr. sentenza 20 gennaio 2014, n. 1013) che il ricorso a criteri di valutazione tecnica sovente conduce ad un ventaglio di soluzioni possibili, destinato inevitabilmente a risolversi in un apprezzamento non privo di un certo grado di opinabilità e, in situazioni di tal fatta, il sindacato del giudice, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è destinato ad arrestarsi sul limite oltre il quale la stessa opinabilità dell’apprezzamento operato dall’amministrazione impedisce di individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell’apprezzamento illegittimo.<br />
La Suprema Corte, quindi, ha enunciato il principio, riferito nel caso dalla stessa scrutinato all’attività svolta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, secondo cui il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sugli atti di un’Autorità indipendente comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicare della legittimità del provvedimento, ma quando in siffatti profili tecnici siano coinvolti valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità, detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione dell’atto, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Autorità ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini.<br />
Nel caso di specie, la motivazione esplicitata nell’impugnato provvedimento del 20 dicembre 2013 si rivela ragionevole e coerente, anche sotto il profilo della proporzionalità essendo l’attività inibita nel solo territorio nazionale, e le valutazioni compiute non appaiono tali da esorbitare dai margini di opinabilità e plausibilità che connotano l’esercizio dell’attività amministrativa caratterizzata da discrezionalità tecnica.<br />
2.5 La Forte, con ulteriori doglianze, ha sostenuto che il provvedimento dell’Ivass non potrebbe definirsi cautelare in quanto destinato a produrre effetti per un tempo indeterminato, ma sarebbe di tipo sanzionatorio e, comunque, ha evidenziato che un provvedimento cautelare, o caratterizzato dall’urgenza del provvedere, non potrebbe avere le caratteristiche che possiede il provvedimento impugnato, di afflittività e durata indefinita nel tempo.<br />
Inoltre, sarebbe mancata l’analisi della fronteggiabilità delle presunte criticità riscontrate con gli strumenti ordinari, come avrebbe potuto essere l’ipotesi, più semplice, di allontanamento dall’azionariato del signor S.P. ovvero di congelamento del suo diritto a votare nell’assemblea della società in cui riveste la qualifica di socio avente il controllo.<br />
Le doglianze, in ragione di tutto quanto sopra esposte, non sono persuasive.<br />
Il Collegio, infatti, ha già avuto modo di evidenziare che il provvedimento di divieto all’assunzione di nuovi affari in Italia non ha natura sanzionatoria, ma è un provvedimento inibitorio caratterizzato dall’urgenza del provvedere a tutela di interessi sensibili quali la tutela degli assicurati italiani e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative sul territorio nazionale.<br />
Ne consegue che, trattandosi di un provvedimento inibitorio e non cautelare, la sua efficacia è naturalmente priva di un termine di scadenza e ciò, peraltro, rende manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta in via subordinata dalla ricorrente, fermo restando che, in presenza di sopravvenuti mutamenti e sussistendone i presupposti, la Società, che resta titolare di un interesse legittimo pretensivo ad operare nel territorio italiano, potrebbe chiedere di essere riammessa allo svolgimento dell’attività assicurativa attraverso la revoca del divieto impugnato.<br />
Sulla base dello stesso iter argomentativo, deve essere disattesa la tesi secondo cui sarebbe mancata l’analisi della fronteggiabilità delle criticità riscontrate attraverso l’adozione di altre misure e ciò in quanto, come evidenziato nel precedente capo della presente sentenza, la scelta dell’Autorità si presenta motivata, plausibile e coerente con il principio di proporzionalità.<br />
2.6 La Società ricorrente ha infine contestato la legittimità dell’azione amministrativa in quanto la delega per adottare un provvedimento in una situazione di urgenza senza la fissazione di un termine massimo per l’esercizio del potere sarebbe illogica.<br />
La censura non può essere condivisa.<br />
L’art. 8, comma 3, dello statuto Ivass dispone che nell’ambito delle proprie competenze, il Direttorio integrato può rilasciare deleghe, al Presidente, a singoli Consiglieri, a dipendenti dell’Istituto con qualifica dirigenziale o ai Comitati, Commissioni o Collegio costituiti ai sensi del comma 1, lett. d) e soggiunge che “gli atti di delega ne individuano l’oggetto e stabiliscono i criteri per l’esercizio dei poteri delegati, se del caso fissando limiti temporali per il loro esercizio”.<br />
Nel caso di specie, il Direttorio integrato, alla riunione del 17 dicembre 2013, “tenuto conto che il quadro normativo rumeno non offre una risposta adeguata alla gravità della situazione”, ha deciso all’unanimità dei presenti di conferire delega al Presidente e ai Consiglieri, anche disgiuntamente, “per l’adozione di un provvedimento di divieto di assumere nuovi affari nel territorio della Repubblica italiana nei confronti delle imprese Forte Asigurari Reasigurari S.A. ….. nel caso in cui entro il 19.12 p.v. (termine già indicato dall’Ivass per l’adozione del provvedimento) l’Autorità rumena confermi la posizione espressa dalla sua delegazione nel corso dell’incontro del 9.12 u.s., ovvero non adotti un provvedimento di revoca all’esercizio dell’attività assicurativa ….”.<br />
Pertanto, i presupposti di cui all’art. 8, comma 3, dello Statuto sono stati puntualmente rispettati essendo stati individuati l’oggetto ed i criteri per l’esercizio del potere delegato ed essendo stato stabilito che il provvedimento avrebbe dovuto essere assunto, a condizione che l’ASF non avesse medio tempore adottato un provvedimento di revoca all’esercizio dell’attività, alla scadenza del termine del 19 dicembre 2013, tanto che lo stesso è stato adottato il 20 dicembre 2013.<br />
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge, sono poste a carico della ricorrente ed a favore dell’Ivass; mentre sono compensate nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato in quanto costituita in giudizio con memoria di mero stile.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Ter, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge, in favore dell’Ivass; compensa le spese nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Roberto Caponigro, Presidente FF, Estensore<br />
Giuseppe Rotondo, Consigliere<br />
Mariangela Caminiti, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 07/01/2015</p>
<p align=justify>
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