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	<title>5889 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2005 n.5889</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-10-2005-n-5889/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2005 n.5889</a></p>
<p>Pres. Iannotta, est. Corradino Sovigest s.p.a, Fintecna s.p.a., Consap s.p.a., GE.FI s.p.a. (Avv.ti A. Clarizia e S. Crisci) c. Comune di Taranto (Avv.ti L. Cecinato e V. D’Elia) negli appalti aventi ad oggetto dismissioni immobiliari pubbliche l&#8217;inserimento nel capitolato di gara di immobili invendibili non giustifica l&#8217;annullamento in autotutela degli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-10-2005-n-5889/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2005 n.5889</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-10-2005-n-5889/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2005 n.5889</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, est. Corradino<br /> Sovigest s.p.a, Fintecna s.p.a., Consap s.p.a., GE.FI s.p.a. (Avv.ti A. Clarizia e S. Crisci) c. Comune di Taranto (Avv.ti L. Cecinato e V. D’Elia)</span></p>
<hr />
<p>negli appalti aventi ad oggetto dismissioni immobiliari pubbliche l&#8217;inserimento nel capitolato di gara di immobili invendibili non giustifica l&#8217;annullamento in autotutela degli atti di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Gara – Appalto di servizi – Oggetto – Valorizzazione, gestione e vendita di immobili dell’ente locale – Inserimento di immobili invendibili nel capitolato di gara –Annullamento in autotutela degli atti di gara – Illegittimità 																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Gara – Appalto di servizi – Oggetto – Valorizzazione, gestione e vendita di immobili dell’ente locale – Inserimento di immobili invendibili nel capitolato di gara – Conseguenze – Valutazione dell’aggiudicatario in fase di espletamento delle attività oggetto dell’appalto</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Negli appalti di servizi con oggetto la valorizzazione, la gestione e la dismissione di immobili di un ente locale, l’inserimento di immobili invendibili nel Capitolato di gara da parte della Giunta non giustifica l’annullamento in autotutela da parte dell’Amministrazione.<br />
2. Negli appalti di servizi con oggetto la valorizzazione, la gestione e la dismissione di immobili di un ente locale, l’inidoneità di un immobile alla vendita, anche se inserito nel capitolato di gara, costituisce solo un motivo ostativo, come tale valutabile dall’aggiudicatario nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>Sul ricorso n. 8121 R.G. proposto da</p>
<p><b>Sovigest s.p.a, Fintecna s.p.a., Consap s.p.a., GE.FI s.p.a.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in proprio e in qualità di associate della costituenda ATI, tutte rappresentate e difese dall’Avv. Prof. Angelo Clarizia, e dell’avv. Stefano Crisci, elettivamente domiciliate in Roma, presso lo studio del primo, via Principessa Clotilde, n. 2;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; <b>Comune di Taranto</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Cecinato e Vincenza D’Elia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46;</p>
<p>PER LA RIFORMA<br />
Della sentenza resa dal T.A.R. per la Puglia, II Sezione di Lecce, n. 3297/03, pubblicata in data 21 maggio 2003.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;<br />
Uditi alla pubblica udienza dell’1.4.2005 gli avvocati S. Crisci, A. Clarizia e L. Cecinato come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con sentenza n. 3297 del 21 maggio 2003, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, II Sezione di Lecce, ha rigettato il ricorso con cui le società indicate in epigrafe avevano impugnato la deliberazione della Giunta Comunale di Taranto n. 557 del 6 agosto 2002, e gli atti e pareri in essa richiamati, di annullamento in autotutela del bando e degli atti della gara per l’affidamento dei servizi di valorizzazione e gestione del patrimonio comunale.<br />
L’appellante contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.<br />
Si è costituito il Comune di Taranto per resistere all’appello.<br />
Con memorie depositate in vista dell&#8217;udienza la parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza dell’1.4.2005 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. L’appello è fondato.<br />
L’appellante censura la pronuncia di primo grado in quanto il T.A.R. non avrebbe rilevato la illegittimità della deliberazione di G.C. impugnata in primo grado che avrebbe determinato, in mancanza dei relativi presupposti, l’annullamento operato in autotutela da parte dell’Amministrazione della gara precedentemente indetta.<br />
In particolare, sostengono gli appellanti che il vizio di legittimità, nella forma dell’incompetenza della Giunta a deliberare il bando di gara, derivante dalla circostanza che alcuni degli immobili oggetto della gara non erano ricompresi nel programma triennale approvato dal Consiglio Comunale, organo competente in via esclusiva per l’acquisto e la vendita di immobili, era insussistente, in quanto, da un lato la gara aveva ad oggetto l’affidamento dei servizi di valorizzazione e gestione del patrimonio comunale e, dall’altro, il Capitolato di gara prevedeva, comunque, la possibilità di operare delle sostituzioni degli immobili invendibili con altri di uguale valore.<br />
Il motivo è fondato.<br />
La gara indetta dal Comune, con la deliberazione  poi annullata in autotutela, prevedeva l’affidamento di un appalto di servizi, riguardanti in particolare la valorizzazione e gestione degli immobili dell’ente locale, e quindi, oltre alla vendita, la predisposizione delle attività preliminari a quest’ultima, demandandosi, anzi, allo stesso affidatario di segnalare all’Amministrazione eventuali cause ostative in tal senso riguardanti singoli cespiti. In particolare, nel Capitolato di gara era espressamente prevista la possibilità della sostituzione degli immobili invendibili con altri di uguale valore.<br />
Ne consegue che la non coincidenza degli immobili da dismettere individuati nel Capitolato di gara con l’elenco di quelli suscettibili di alienazione approvato dal Consiglio Comunale e inserito nel Piano triennale non poteva incidere sulla competenza della Giunta ad approvare il bando e gli atti di gara. Infatti, le prestazioni oggetto dell’appalto potevano essere regolarmente svolte dall’aggiudicatario e, soprattutto, la rilevata discrasia nell’individuazione degli immobili da alienare, costituente l’unico motivo dell’annullamento in autotutela da parte dell’Amministrazione, era legittimamente eliminabile, nel corso della predisposizione della procedura di dismissione, senza alcun effetto sul procedimento di gara e sull’esecuzione dei servizi oggetto di quest’ultima.<br />
2. Alla luce delle suesposte considerazioni, ed assorbito quant’altro, il ricorso in appello va accolto, e, di conseguenza, in accoglimento del ricorso di primo grado, va disposto l’annullamento della delibera della G.C. n. 357 del 6 agosto 2002.<br />
3. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare le spese tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) accoglie l’appello in epigrafe, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.<br />
Compensa le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio dell’1.4.2005 con l&#8217;intervento dei sigg.ri</p>
<p>Raffalele Iannotta          &#8211;        Presidente,<br />
Corrado Allegretta         &#8211;       Consigliere,<br />
Aldo Fera                 &#8211;            Consigliere,<br />
Claudio Marchitiello     &#8211;         Consigliere,<br />
Michele Corradino	#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-10-2005-n-5889/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2005 n.5889</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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