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	<title>5878 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5878 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2005 n.5878</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-10-2005-n-5878/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-10-2005-n-5878/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2005 n.5878</a></p>
<p>Pres. Elefante, est. Corradino Codispoti ed altri (Avv. S. Dal Pra e L. Manzi) c. Ministero dell’Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comune di Strongoli in tema di presupposti per lo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell&#8217;articolo 143 del D.lgs. n. 267/2000 1. Enti locali – Organi – Consiglio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-10-2005-n-5878/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2005 n.5878</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-10-2005-n-5878/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2005 n.5878</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante, est. Corradino<br /> Codispoti ed altri (Avv. S. Dal Pra e L. Manzi) c. Ministero dell’Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comune di Strongoli</span></p>
<hr />
<p>in tema di presupposti per lo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell&#8217;articolo 143 del D.lgs. n. 267/2000</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Enti locali – Organi – Consiglio comunale – Scioglimento – Decreto del Presidente della Repubblica &#8211; Natura – Misura di carattere straordinario</p>
<p>2. Enti locali – Organi – Consiglio comunale – Scioglimento – Presupposti – Fatti di significanza inferiore a quelli costituenti reato – Sufficienza – Motivazione &#8211; Necessità<br />
3.  Enti locali – Organi – Consiglio comunale – Scioglimento – Presupposti – Legame di parentela con esponenti di una cosca mafiosa &#8211; Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il decreto di scioglimento del Consiglio comunale non si qualifica come atto politico né come misura a carattere sanzionatorio; costituisce bensì una misura di carattere straordinario, in quanto tale assoggettabile al vaglio giurisdizionale nelle forme tipiche del sindacato di legittimità.</p>
<p>2. I collegamenti diretti o indiretti degli amministratori dell’ente locale con la criminalità organizzata, idonei a giustificare il potere di scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. n. 267/2000, possono essere accertati a prescindere dal fatto che le circostanze considerate siano o meno rilevanti anche sotto il profilo penale o ai fini dell’adozione di misure di sicurezza. Tuttavia l’esercizio di tale potere, pur se sorretto da ampia discrezionalità, necessita di adeguata motivazione, ancor più approfondita in presenza di accertamenti di segno opposto in altre sedi, quale quella penale.</p>
<p>3. Nei comuni di modeste dimensioni territoriali, il legame di parentela di un assessore comunale con alcuni esponenti di una cosca mafiosa non costituisce ex se circostanza particolarmente significativa nella valutazione della sussistenza del collegamento o del condizionamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di presupposti per lo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 143 del D.lgs. n. 267/2000</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			<br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 5878/05REG.DEC<br />
			 N. 5499 REG.RIC.<br />	<br />
ANNO  2004</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
  Sezione Quinta </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello nr. 5499/2004 R.G., proposto dai<br />
sigg. <b>Amedeo Codispoti, Luigi Greco, Domenico Rosario Leotta, Giuseppe Rizzo, Luca Salvatore Zito, Giuseppe Dima, Michele Sirianni, Giuseppe Benincasa, Francesco Labernarda e Vincenzo Catanzaro</b>, rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Dal Prà e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, Via Confalonieri n. 5;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Il <b>Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati ex lege;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del <b>Comune di Strongoli</b>, in persona della Commissione straordinaria pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. della Calabria &#8211; Catanzaro, Sezione I, 28 aprile 2004, n. 980.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br />
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 10 maggio 2005, relatore il Consigliere Michele Corradino;<br />
Uditi, altresì, l’avv. A. Manzi per delega dell’avv. L. Manzi e l’avv. dello Stato Vessichelli come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha respinto il ricorso proposto dai sigg. Amedeo Codispoti, Luigi Greco, Domenico Rosario Leotta, Giuseppe Rizzo, Luca Salvatore Zito, Giuseppe Dima, Michele Sirianni, Giuseppe Benincasa, Francesco Labernarda e Vincenzo Catanzaro avverso il decreto del Presidente della Repubblica in data 3.9.2003 (pubblicato nella G.U. del 25.9.2003), con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Strangoli per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell’art. 143 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267, nonché avverso la proposta all’uopo avanzata dal Ministero dell’Interno e la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 agosto 2003. <br />
La sentenza è stata appellata sigg. Amedeo Codispoti, Luigi Greco, Domenico Rosario Leotta, Giuseppe Rizzo, Luca Salvatore Zito, Giuseppe Dima, Michele Sirianni, Giuseppe Benincasa, Francesco Labernarda e Vincenzo Catanzaro che contrastano il decisum del giudice di primo grado.<br />
Il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono costituiti per resistere all’appello.<br />
Il Comune di Strongoli non si è costituito in giudizio.<br />
Con decisione n. 831/2005 questa Sezione &#8211; considerato che dalla documentazione versata in atti risultava che la Commissione di accesso, di cui all’art. 1 D.L. n. 629/82, convertito dalla L. n. 726/1982 ed integrato dalla L. n. 486/1988, presso il Comune di Strongoli aveva trasmesso alla Prefettura di Crotone una relazione integrativa in data data 15.7.2003 in riferimento ad una specifica richiesta di cui alla nota minesteriale n. 1138 Gab. del 1°.7.2003 menzionata nella relazione stessa e ritenendo di dover acquisire la menzionata nota ministeriale, che non risultava versata in atti, ed una documentata relazione sulla vicenda &#8211; ha disposto incombenti a carico del Ministero dell’Interno.<br />
Alla pubblica udienza del 10 maggio 2005, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. La questione all&#8217;esame del Collegio attiene allo scioglimento del Consiglio comunale di Strongoli ai sensi dell&#8217;art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.<br />
Alla stregua della citata disposizione (comma 1) – corrispondente all&#8217;articolo 15-bis L. 19 marzo 1990, n. 55, ora abrogato &#8211; il potere di scioglimento dei consigli comunali e provinciali,  è esercitato quando, fuori dei casi previsti dall&#8217;art. 141, anche a seguito di accertamento effettuati a norma dell&#8217;art. 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonchè il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.<br />
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di questo Consesso (cfr., ex multis, Cons. Stato, IV Sez., 4 febbraio 2003, n. 562; Cons. Stato, V Sez., 14 maggio 2003, n. 2590, 23 giugno 1999, n. 713, 22 marzo 1999, n. 319, 3 febbraio 2000, n. 585, 2 ottobre 2000, n. 5225, nonché le più recenti Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 2005 n. 1573 e Cons. Stato, sez. V, 18 marzo 2004 n. 1425, dalle quali non vi è ragione di discostarsi), la genericità del disposto normativo, che considera sufficiente la presenza di “elementi” non meglio specificati su “collegamenti” o “forme di condizionamento”, indica che la norma considera, per quanto concerne il “rapporto” fra gli amministratori e la criminalità organizzata, circostanze che presentano un grado di significatività e di concludenza inferiore rispetto a quelle che legittimano l&#8217;azione penale (delitti ex art. 416 bis Cod. pen., delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso) o di quelle che legittimano l&#8217;adozione delle misure di sicurezza nei confronti degli “indiziati” di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o analoghe (legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni).<br />
Mediante l&#8217;uso di una terminologia ampia e indeterminata (<<elementi>>) si evidenzia l&#8217;intento del Legislatore di riferirsi anche a situazioni estranee all&#8217;area propria dell&#8217;intervento penalistico o preventivo e ciò nell&#8217;evidente consapevolezza della scarsa percepibilità, in tempi brevi, delle varie forme di connessione o di contiguità fra organizzazioni criminali e sfera pubblica e della necessità di evitare con immediatezza che l&#8217;amministrazione dell&#8217;ente locale sia permeabile all&#8217;influenza della criminalità organizzata.<br />
La disposizione dell’articolo 15 bis della legge n. 55/1990 come aggiunto dal decreto legge n. 164/1991 (oggi articolo 143 del cd. T.u.e.l.) presenta profili coerenti con l’impostazione complessiva del sistema normativo emanato per combattere la pervasività del fenomeno mafioso, nel contesto normativo delle leggi n. 575/1965, del decreto legge n. 629/1982 e del decreto legislativo n. 490/1994, caratterizzato da un forte avanzamento del livello di prevenzione realizzato su tre piani convergenti: attribuzione di rilevanza a fatti e circostanze consistenti in molti casi in una evenienza di mero pericolo; ammissione sul piano probatorio di elementi indiziari di tipo logico e presuntivo; previsione di ampi margini di discrezionalità nell’esercizio dei relativi poteri.<br />
In questa logica, che non ha finalità repressive nei confronti di singoli, ma di salvaguardia dell’amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all’influenza della criminalità organizzata, trovano giustificazione i margini, particolarmente ampi, della potestà di apprezzamento di cui fruisce l&#8217;amministrazione e la possibilità di dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell&#8217;esperienza, l&#8217;ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata.<br />
Egualmente ampio, secondo il modello legale posto dalla norma citata, risulta il margine per l&#8217;apprezzamento degli effetti derivanti dai collegamenti o dalle forme di condizionamento in termini di compromissione della libera determinazione degli organi elettivi, del buon andamento della Amministrazione, del regolare funzionamento dei servizi, ovvero in termini di grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.<br />
Sotto questo profilo, devono ritenersi idonee anche quelle situazioni che non rivelino né lascino presumere l’intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, giacché, in tal caso, sussisterebbero i presupposti per l&#8217;avvio dell&#8217;azione penale o, almeno, per l&#8217;applicazione delle misure di prevenzione a carico degli amministratori, mentre la scelta del legislatore, giova ripeterlo, è stata quella di non subordinare lo scioglimento del consiglio comunale né a tali circostanze né al compimento di specifiche illegittimità.<br />
Per queste ragioni, il decreto di scioglimento dei consigli comunali, pur non potendosi qualificare atto politico, non costituisce neppure misura a carattere sanzionatorio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2000 n. 585 e Cons. Stato, sez. IV, 21/11/1994, n. 925), bensì è da qualificare come una <<misura di carattere straordinario>> per fronteggiare <<una emergenza straordinaria>> (cfr. in tal senso, Corte cost. 19 marzo 1993, n. 103, nell&#8217;escludere profili di incostituzionalità dell’antecendente omologo art. 15 bis, L. n. 55/90 cit).<br />
E’ da aggiungere che trattasi di potere straordinario a tutela della funzionalità degli organi elettivi e della rispondenza a fondamentali canoni di legalità dell’apparato dell’ente locale interessato, in un quadro di lotta alla criminalità organizzata e di connesso avanzamento della soglia di prevenzione rispetto a fatti anche sintomatici di interferenze malavitose sulla fisiologica vita democratica dell’ente.<br />
Da quanto precede emerge, in conclusione, che lo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell&#8217;art. 143 D.Lgs. n. 267/2000 rappresenta la risultante di una valutazione il cui asse portante è costituito, da un lato, dalla accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata e, dall&#8217;altro, dalle precarie condizioni di funzionalità dell&#8217;ente in uno o più settori, sensibili agli interessi della criminalità organizzata, ovvero di una situazione di grave e perdurante pregiudizio per la sicurezza pubblica.<br />
Entro questi estremi si muove &#8211; si ribadisce &#8211; l’ampia potestà di apprezzamento dell’amministrazione e l’atto nel quale essa trova concreta espressione può essere assoggettato al vaglio giurisdizionale, come è regola generale nel giudizio di legittimità, in presenza di vizi che denotino, con sufficiente concludenza, la deviazione del procedimento dal suo fine istituzionale nonché in ipotesi di carenza di completezza della motivazione e dell’istruttoria, nonché di difetto di logicità della ponderazione e valutazione amministrativa.</p>
<p>2. Devono essere, a questo punto, esaminati i motivi d’appello.<br />
In via preliminare, merita di essere disattesa la censura con la quale gli appellanti si dolgono della mancata considerazione &#8211; da parte dell’Amministrazione agente &#8211; della memoria inviata dal Sindaco, atteso che l’affievolimento delle garanzie partecipative e del contraddittorio nel procedimento che ci occupa è pienamente giustificato dal fatto che si tratta di misura che esige interventi rapidi e decisi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22/03/1999, n. 319).</p>
<p>3. Con la prima ragione di gravame gli odierni ricorrenti censurano l’appellata sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto sufficienti le circostanze addebitate al Sig. Domenico Rosario Leotta a giustificare l’ipotesi di un collegamento ad una consorteria criminale ai fini dello scioglimento.<br />
Il motivo è fondato.<br />
La relazione della Commissione d’accesso aveva affermato il collegamento del prefato appellante con il sodalizio criminale denominato “cosca Giglio” (con particolare riguardo a quanto emerso dall’indagine disposta sulla gestione dello stabilimento “Biomasse”).<br />
Orbene, prescindendo dal ruolo effettivamente rivestito dal Sig. Leotta all’interno dell’ente locale (assessore o presidente del consiglio comunale), deve essere rilevato che gli atti dell’Amministrazione agente non hanno adeguatamente dato conto (e, pertanto, ha errato il giudice di primo grado nel non censurare tale difetto) delle “sopravvenienze” nell’attività investigativa e, soprattutto, del duplice rigetto (da parte del G.I.P. in data 15 gennaio 2003 e da parte del Tribunale del riesame in data 25 marzo 2003) della richiesta di applicazione di misura cautelare.<br />
Orbene, se è vero &#8211; come osservato in precedenza &#8211; che deve esser riconosciuto all’organo agente un ampio margine di discrezionalità nella valutazione dei presupposti di legge per la dissoluzione dei consessi rappresentativi, e che i fatti posti a base del provvedimento di scioglimento – benché necessariamente costituiti da situazioni di fatto evidenti e quindi necessariamente suffragate da obiettive risultanze che rendano attendibili le ipotesi di collusioni anche indirette con gli organi elettivi nondimeno non devono rivestire uno status di prova sul piano delle responsabilità penali, poiché non deve confondersi il piano dei rimedi straordinari posti a tutela della legalità e del buon andamento dell’amministrazione in funzione di prevenzione delle forme di infiltrazione e condizionamento mafioso, con il diverso piano dell’accertamento delle responsabilità penali dei singoli, essendo espressamente previsto dalla disposizione di legge che è sufficiente la acquisizione di &#8220;elementi&#8221;, e quindi di circostanze che hanno un grado di significatività inferiore agli indizi, purché emerga una chiara manifestazione della situazione di compromissione dell’amministrazione &#8211; non ci si può certo esimere dal rilevare la necessità che l’Amministrazione dia conto delle ragioni poste a base delle proprie determinazioni, specie a fronte di concorrenti approfondimenti (di segno opposto) in sede penale (rectius, di investigazione penale) &#8211; quali quelli in esame – che sembrano escludere da ogni ipotesi di coinvolgimento il Sig. Leotta.<br />
La carenza istruttoria e la perplessità della motivazione risulta, altresì, approfondita da ulteriori circostanze (ad esempio l’asserita chiamata del Sig. Leotta verso l’utenza telefonica di Salvatore Giglio, del clan criminale omonimo) che l’attività di investigazione penale ha evidenziato come fallaci ed erronee.</p>
<p>4. E’ fondato, altresì, il motivo d’appello con cui si censura la gravata sentenza (e l’operato dell’Amministrazione agente) nella parte in cui ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’ipotesi dissolutoria ex art. 143 D.L.vo n. 267/2000 la circostanza del legame parentale dell’assessore Sirianni con alcuni appartenenti ad una cosca mafiosa. Invero, in considerazione delle modeste dimensioni territoriali del Comune, tale circostanza non appare ex se particolarmente significativa in difetto di adduzione di altri elementi significativi oltre a quello del legame di parentela.<br />
5. Non condivisibile, altresì, è la sentenza gravata nella parte in cui statuisce sulla necessità e opportunità di sperimentare – da parte dell’amministrazione comunale di Strongoli – sistemi di affidamento diversi dall’asta pubblica (come, ad esempio, la licitazione privata).<br />
Il Collegio non ignora la capacità dei sodalizi criminali di pervenire in modo illecito – anche in presenza di sistemi trasparenti ed imparziali – all’acquisizioni di commesse pubbliche.<br />
Tuttavia, l’adozione da parte del Comune di Strongoli di sistemi di gara aperti alla massima partecipazione dei potenziali concorrenti induce a ritenere che gli atti sottoposti all’esame di questo Collegio non comprovano un reale collegamento degli amministratori del Comune di Strongoli con la criminalità organizzata e non consentono (a maggior ragione) di affermare che questa abbia esercitato su tali soggetti forme di condizionamento tanto pregnanti da compromettere “la libera determinazione degli organi elettivi” o da “arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”<br />
A ben vedere, gli atti in questione (ci si riferisce, in particolare, alle vicende connesse alla sostanziale inerzia nella repressione dell’abusivismo edilizio) non evidenziano altro che casi (indubbiamente deprecabili) di cattiva amministrazione, non dissimili, peraltro, da quelli che (per comune esperienza) è dato riscontrare in larga parte del territorio nazionale.<br />
Le conclusioni dell’amministrazione agente, da questo punto di vista, si presentano per certi versi assiomatiche o assertive, nel senso che la somma dell’accertamento della presenza sul territorio di una criminalità organizzata, naturalmente e notoriamente incline ad esercitare un condizionamento sull’amministrazione locale, in uno ad altri elementi, di non univoca significanza (come sopra osservato), agli effetti del procedimento in discorso, sembra aver indotto l’automatica conclusione della necessità della misura dello scioglimento degli organi elettivi.<br />
Orbene, pur nella premessa secondo cui la valutazione delle acquisizioni probatorie in ordine a collusione e condizionamenti non può essere effettuata estrapolando dal vasto materiale acquisito singoli fatti o episodi, al fine di contestare l’esistenza di taluni di essi ovvero di sminuire il rilievo di altri in sede di verifica del giudizio conclusivo reso sull’operato del consiglio comunale, dovendo gli elementi addotti a riprova di collusioni, collegamenti e condizionamenti essere considerati nel loro insieme, giacchè solo dal loro esame complessivo può ricavarsi la ragionevolezza dell’addebito mosso all’ente collegiale, ritiene il Collegio che, nella fattispecie, una corretta lettura degli elementi oggetto di valutazione non consente di ritenere integrata la fattispecie di cui all’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000 (di cui è pertanto stata fatta, nella circostanza, erronea applicazione): pertanto, il Collegio non può che determinarsi a ritenere fondato (e, per ciò stesso, meritevole di accoglimento) il ricorso in epigrafe. <br />
Alla luce delle superiori considerazioni e assorbito quant’altro il ricorso in appello deve essere accolto.<br />
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, accoglie l’appello in epigrafe e per l’effetto annulla la sentenza impugnata e accoglie il ricorso di primo grado.<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 10 maggio 2005, con l&#8217;intervento dei sigg.ri:<br />
Agostino Elefante                            Presidente<br />
Giuseppe Farina                             Consigliere<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani         Consigliere<br />
Cesare Lamberti                             Consigliere<br />
Michele Corradino                          Consigliere Est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20 ottobre 2005<br />
 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-10-2005-n-5878/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2005 n.5878</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2004 n.5878</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-9-2004-n-5878/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-9-2004-n-5878/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-9-2004-n-5878/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2004 n.5878</a></p>
<p>Pres. Iannotta, Est. Carboni EDIL CAV (avv. A. Vantaggiato), c/ Comune di Specchia (n.c) c/ SO.GE.MI Ingegneria Costruzioni Generali (avv. P. Piselli) la regolare presentazione della documentazione prescritta deve essere verificata prima dell&#8217;apertura delle offerte 1. Contratti della P.A – Appalti pubblici – Gara – Esclusione di un concorrente –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, Est.  Carboni<br /> EDIL CAV (avv. A. Vantaggiato), c/ Comune di Specchia (n.c)  c/  SO.GE.MI Ingegneria Costruzioni Generali (avv. P. Piselli)</span></p>
<hr />
<p>la regolare presentazione della documentazione prescritta deve essere verificata prima dell&#8217;apertura delle offerte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A – Appalti pubblici – Gara – Esclusione di un concorrente – Impugnazione provvedimento– Legittimazione – Sussiste &#8211; Eventuale esito negativo della gara – E’ irrilevante</p>
<p>2. Contratti della P.A – Appalti pubblici – Gara – Necessaria completezza e regolarità della documentazione prescritta – Verifica preventiva rispetto alla apertura delle offerte – E’ necessaria pena invalidità della gara – Deposito di documenti all’interno della busta contenente l’offerta – E’ causa di esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Dato il carattere lesivo del provvedimento, è legittima l’impugnazione, da parte di una società concorrente dell’esclusione da una procedura concorsuale. Non è rilevante, ai fini dell’impugnazione, l’eventuale esito negativo della gara.</p>
<p>2. L’ autorità di gara non può prendere contezza delle offerte se non dopo aver verificato la completezza e regolarità della documentazione prescritta per la partecipazione, pena l’invalidità della gara. E’ illegittimo, dunque, l’appello proposto da una società concorrente contro l’esclusione da una gara,  qualora questa abbia erroneamente inserito un documento richiesto ai fini dell’iscrizione all’interno della busta contenente l’offerta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la regolare presentazione della documentazione prescritta deve essere verificata prima dell’apertura delle offerte</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 5878/04 REG.DEC.<br />
N. 3651 REG.RIC.<br />
  ANNO  2004</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,  Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto dalla</p>
<p> <b>società a responsabilità limitata EDIL CAV</b>, in persona della signora Maria Vincenza Camassa, difesa dall’avvocato Angelo Vantaggiato e domiciliata in Roma, via Giuseppe Pisanelli 2, presso lo studio dell’avvocato Alberto Angeletti;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>comune di SPECCHIA</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>società a responsabilità limitata SO.GE.MI. INGEGNERIA COSTRUZIONI GENERALI</b>, con sede in Valsinni, costituitasi in giudizio in persona dell’ingegnere Giampiero Ammirato, difesa dall’avvocato Pierluigi Piselli e domiciliata presso di lui in Roma, via Giuseppe Mercalli 13;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza 1 aprile 2004 n. 2263, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ha respinto il ricorso contro l’esclusione, disposta dall’autorità di gara e confermata dal comune di Specchia con nota 25 febbraio 2004 n. 1710, dalla gara per l’appalto della costruzione di una fognatura, nonché contro l’aggiudicazione dell’appalto medesimo alla società SO.GE.MI. Ingegneria Costruzioni Generali.</p>
<p>Visto il ricorso in appello, notificato il 16 e depositato il 22 aprile 2004;<br />
visto il controricorso della società SO.GE.MI. Ingegneria, depositato il 31 maggio 2004;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
uditi, nella camera di consiglio dell’1 giugno 2004, gli avvocati Vantaggiato e Piselli, e udito come relatore il consigliere Raffaele Carboni;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il comune di Specchia con bando datato 23 dicembre 2003 ha indetto una gara per l’aggiudicazione dell’appalto dell’opera sopra indicata, con sistema di scelta del contraente fondato sulla media delle offerte alla gara. Il bando prescriveva che il plico consegnato dai concorrenti dovesse contenere la documentazione prescritta nonché la busta con l’offerta; in quest’ultima busta non dovevano «essere inseriti altri documenti e neppure la cauzione provvisoria». Tra gli altri documenti era richiesto un attestato di presa visione degli elaborati tecnici del progetto redatto dall’amministrazione. Era poi stabilito che la mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti richiesti dal bando comportasse l’esclusione dalla gara.<br />
La società Edil Cav ha partecipato alla gara, includendo però per errore la dichiarazione di “presa visione” del progetto nella busta contenente l’offerta. Per tale motivo l’autorità di gara, non avendo rinvenuto quella dichiarazione fra i documenti presentati, nella seduta del 19 febbraio 2004 la ha esclusa dalla gara; la determinazione di esclusione è stata poi confermata dall’amministrazione comunale con la nota sopra indicata, di risposta al telegramma del giorno precedente con cui Edil Cav aveva fatto presente di aver incluso la dichiarazione nella busta dell’offerta. Nella nota, il comune ha chiarito che le buste contenenti l’offerta possono essere aperte solo dopo aver verificato la regolarità e completezza della documentazione.<br />
Edil Cav con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Puglia notificato al comune il 12 e alla controinteressata il 16 marzo 2004 ha impugnato l’esclusione, nonché la successiva aggiudicazione dell’appalto alla società SO.GE.MI. Ingegneria Costruzioni Generali, lamentando l’illegittimità dell’esclusione per tre motivi: perché la clausola di esclusione era generica, perché essa aveva presentato il documento ancorché nella busta sbagliata e perché il documento in questione non era essenziale.<br />
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe, resa immediatamente all’udienza fissata per l’esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ha respinto l’impugnazione giudicandone infondati i motivi e compensando le spese di giudizio.<br />
Appella Edil Cav riproponendo le censure contenute nel ricorso di primo grado.<br />
La controinteressata resiste ed eccepisce la carenza d’interesse di Edil Cav a impugnare l’esclusione, dovendosi pervenire, in base al calcolo delle medie delle offerte, alla conclusione che essa non avrebbe vinto la gara.<br />
All’udienza fissata per l’esame, in camera di consiglio, della domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata i difensori presenti sono stati avvertiti della possibilità di immediata definizione del giudizio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’eccezione d’inammissibilità del ricorso di Edil Cav contro l’esclusione dalla gara, formulata dalla resistente, è infondata: è stato altre volte osservato (vedansi Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, 23 agosto 2000 n. 398 e 20 gennaio 2001 n. 14), che l’esclusione da una procedura concorsuale costituisce atto lesivo per il destinatario, il quale può impugnarlo senza dover dimostrare che avrebbe vinto la gara o il concorso; né il giudice amministrativo è tenuto a svolgere istruttoria al riguardo, salva la possibilità di dichiarare inammissibile l’impugnazione stessa quando risulti positivamente la sua inutilità (cosa che, nella specie, non risulta).<br />
Nel merito l’appello è infondato, perché, come già ha esaurientemente stabilito il giudice di primo grado, sia la prescrizione relativa al documento da presentare sia la clausola d’esclusione erano chiare, e non lasciavano all’autorità di gara altra possibilità se non quella d’escludere l’appellante. Ovviamente, non fa nessuna differenza che la concorrente avesse omesso di presentare il documento o lo avesse inserito per errore nella busta contenente l’offerta, dal momento che, come pure è già stato chiarito all’appellante dall’amministrazione comunale nella nota del 25 febbraio 2004, l’autorità di gara non può (pena l’invalidità della gara) prendere contezza delle offerte se non dopo aver verificato la completezza e regolarità della documentazione prescritta per la partecipazione.<br />
L’appello, in conclusione, dev’essere respinto.<br />
Le spese di giudizio del grado seguono la soccombenza e si liquidano in € 2000.<br />
Per questi motivi<br />
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe e condanna la società appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in duemila euro, a favore della resistente società SO.GE.MI. Ingegneria.</p>
<p>Così deciso in Roma l’1 giugno 2004 dal collegio costituito dai signori:<br />
Raffaele Iannotta	presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni	componente, estensore<br />	<br />
Corrado Allegretta	componente<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	componente<br />	<br />
Marzio Branca	componente																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
7 Settembre 2004 <br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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